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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; impugnazione delle delia sentenza sfavorevole</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza 28 giugno 2012 n. 10951</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delia sentenza sfavorevole]]></category>
		<category><![CDATA[ratifica]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15868-2010 proposto da:</p>
<p>P.M. (OMISSIS), T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato LONGHITANO NAPOLI CLAUDIO;</p>
<p style="text-align: right;">- rincorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T. SIG T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato ROSARIO MAGNANO DI SAN LIO;<br />
D.C.M. (OMISSIS), B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato SCIBETTA SALVATORE;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 202/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 02/03/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. (sent. cass. 18131/10), in subordine, il rigetto e la condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione 4/11/2000 D.C.M. e B.G. convenivano in giudizio il Condominio di (OMISSIS) e i coniugi T.A. e P.M. per chiederne la condanna all&#8217;esecuzione delle opere necessarie all&#8217;eliminazione di infiltrazioni che provenivano dalla terrazza di copertura sovrastante e di proprietà dei coniugi T., provocate dallo stato di cattiva manutenzione del suddetto terrazzo; chiedevano inoltre la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno.</p>
<p>Il Condominio costituendosi assumeva di essersi tempestivamente attivato per l&#8217;eliminazione delle infiltrazioni, ma di essere stato ostacolato dai coniugi T..</p>
<p>T.A. e P.M. si costituivano e assumevano che le infiltrazioni provenivano in prevalenza da parti condominiali dell&#8217;edificio e negavano ogni responsabilità.</p>
<p>Espletata CTU diretta a stabilire quali fossero le opere necessarie per l&#8217;eliminazione della causa dei danni, il Tribunale di Catania con sentenza del 30/4/2004 condannava tutti i convenuti all&#8217;esecuzione delle opere indicate dal CTU oltre al risarcimento del danno, da ripartirsi tra il condominio e i proprietari della terrazza di copertura, secondo la percentuale stabilita dall&#8217;art. 1126 c.c. T.A. e P.M. proponevano appello deducendo l&#8217;esclusiva responsabilità del condominio e l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 1126 c.c.; censuravano, inoltre la condanna all&#8217;esecuzione delle opere individuate dal CTU e la statuizione sul riparto delle spese processuali; all&#8217;appello resistevano i convenuti. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 15/2/2010 rigettava l&#8217;appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>T.A. e P.M. propongono ricorso affidato a due motivi e depositano memoria; resistono con controricorso il Condominio e gli attori D.C. e B..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>L&#8217;amministratore del Condominio non risulta autorizzato dal condominio a resistere in giudizio.</p>
<p>Questa Corte, pronunciando a sezioni unite (Cass. SSUU 6/8/2010 n. 18331) ha enunciato il seguente principio di diritto:</p>
<p>&#8220;L&#8217;amministratore di condominio, in base al disposto dell&#8217;art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall&#8217;assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell&#8217;assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell&#8217;atto di costituzione ovvero di impugnazione&#8221;. Le SSUU rilevavano che la normativa deve essere interpretata alla luce dei principi generali e, soprattutto, del ruolo e delle competenze dell&#8217;amministratore di condominio, nonchè in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti (art. 1132 c.c.) e che, quindi, l&#8217;amministratore non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell&#8217;assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio (art. 1130 c.c.).</p>
<p>Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all&#8217;assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente; un tale potere decisionale, secondo la richiamata sentenza, non può competere all&#8217;amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio. Alla luce di tali principi, ai quali occorre dare continuità, deve essere assegnato all&#8217;amministratore del condominio, ai sensi dell&#8217;art. 182 c.p.c., termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere al deposito della ratifica del suo operato da parte dell&#8217;assemblea o, se già autorizzato, dell&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, visto l&#8217;art. 182 c.p.c., rilevato che l&#8217;amministratore non risulta autorizzato dal condominio a resistere in giudizio, assegna termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della ratifica o dell&#8217;autorizzazione con delibera condominiale a resistere in giudizio e rinvia il processo a nuovo ruolo.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012.</p>
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