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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; illecito</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10053</title>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[abuso edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo spese]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[illecito]]></category>
		<category><![CDATA[messa in pristino]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[solve et repete]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un condomino commette un intervento edilizio illecito sulle parti comuni, chi è tenuto a pagare per la messa in pristino? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultima in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano, n. 4 dell&#8217;8 gennaio 2007;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS);<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione del 29 aprile 1999, (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse pronunciato l&#8217;annullamento o accertata e dichiarata la nullita&#8217; delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualita&#8217; di partecipanti al condominio dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;attrice considero&#8217; in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto tali opere &#8211; a suo dire &#8211; erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l&#8217;interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell&#8217;acqua in base al criterio di consumo &#8220;presuntivo&#8221; basato sul numero degli occupanti le singole unita&#8217; immobiliari, essendo invece il consumo ricavabile direttamente, sulla base di un criterio di effettivita&#8217;, da un contatore posto in ciascuna unita&#8217; immobiliare; (c) la decisione, infine, di ripartire tra i predetti condomini le spese di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, essendo stata la convocazione per la partecipazione alla relativa assemblea effettuata senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. proc. civ., comma 3.</p>
<p>L&#8217;impugnante, peraltro, dedusse l&#8217;invalidita&#8217; di tutte e tre le suddette Delib.anche per la mancata convocazione di (OMISSIS) e per la mancata conseguente attribuzione anche a lui delle spese di sua competenza, essendo anch&#8217;egli da considerare condomino a tutti gli effetti.</p>
<p>Nel contraddittorio con i convenuti, che si costituirono tutti &#8211; con la sola eccezione di (OMISSIS), rimasto contumace &#8211; resistendo all&#8217;avversa impugnativa, l&#8217;adito Tribunale, esperita una c.t.u. in ordine alle opere fatte eseguire sul tetto e sulla facciata dello stabile in oggetto, all&#8217;udienza del 7 ottobre 2003, a seguito di discussione orale, pronuncio&#8217; ex articolo 281-sexies cod. proc. civ. sentenza con cui rigetto&#8217; l&#8217;impugnativa attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali.</p>
<p>2. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l&#8217;8 gennaio 2007, ha respinto sia il gravame principale della (OMISSIS) sia il gravame incidentale del (OMISSIS), del (OMISSIS) e di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ponendo a carico della (OMISSIS) le spese di lite.</p>
<p>2.1. &#8211; La Corte territoriale ha confermato la statuizione di tardivita&#8217; dell&#8217;impugnativa delle prime due delibere esercitata dalla (OMISSIS), rilevando che i vizi denunciati, riguardando i criteri di riparto delle spese di manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile (con riguardo al tetto) o delle spese ordinarie di erogazione dell&#8217;acqua, non rientravano tra quelli che possono dar luogo ad un&#8217;ipotesi di nullita&#8217; assoluta e dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale di trenta giorni.</p>
<p>Quanto alla mancata convocazione di (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello ha rilevato che l&#8217;appellante in via principale non ne aveva dimostrato la presunta appartenenza al condominio o alla comunione e che, in ogni caso, la pretesa illegittimita&#8217; della di lui mancata convocazione costituiva un&#8217;ipotesi di annullabilita&#8217;, che non poteva eliminare l&#8217;effetto decadenziale conseguito alla mancata impugnativa delle due delibere nel termine di trenta giorni.</p>
<p>In ordine alla terza delibera, con cui fu deciso il riparto delle spese di rifacimento della facciata, impugnata per il mancato rispetto del termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3, la Corte di Milano ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, era intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso. Esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; tout court del termine di cinque giorni all&#8217;assemblea della comunione ordinaria, la Corte d&#8217;appello ha osservato che il termine di due giorni, nella specie effettivamente intercorso tra la data di ricezione dell&#8217;avviso di convocazione e la data di svolgimento dell&#8217;assemblea, ben poteva consentire di prendere adeguata visione del punto di vista all&#8217;ordine del giorno e valutarne la portata, eventualmente partecipando all&#8217;assemblea anche solo al fine di chiedere un aggiornamento della stessa per meglio valutare i termini economici del punto in discussione.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2007, sulla base di tre motivi.</p>
<p>Il (OMISSIS) e gli altri consorti intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p>Memorie illustrative ex articolo 378 cod. proc. civ. sono state depositate, in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza pubblica, dalla ricorrente e dai controricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1135 e 2043 cod. civ.) la ricorrente deduce che i lavori di rifacimento del tetto erano stati deliberati come opere di ripristino resesi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente ed illecitamente disposto dai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS); e che il Tribunale aveva espressamente statuito che dalla c.t.u. era possibile desumere che la causa reale di rifacimento del tetto andava individuata sostanzialmente nell&#8217;esigenza dei convenuti di rimediare a un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto) commesso esclusivamente dai convenuti. Di qui il quesito se &#8220;puo&#8217; ritenersi compresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea condominiale ex articolo 1135 cod. civ. la deliberazione che stabilisca l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione del condominio realizzati per eliminare le conseguenze di un fatto illecito ascrivibile soltanto ad alcuni dei comproprietari&#8221;.</p>
<p>Il terzo motivo (motivazione omessa o contraddittoria o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) deduce che la ragione adottata dalla Corte milanese per respingere l&#8217;appello sia errata nella sua premessa e non abbia alcuna idoneita&#8217; a confutare il vizio effettivamente dedotto dall&#8217;appellante (secondo cui l&#8217;oggetto delle delibere sarebbe estraneo ai poteri dell&#8217;assemblea condominiale).</p>
<p>1.1. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, in ragione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono infondati.</p>
<p>E&#8217; esatto che sin dall&#8217;atto di citazione la (OMISSIS) ha impugnato le Delib. dell&#8217;assemblea del 21 maggio 1988 (il punto n. 4) e del 23 novembre 1988 (i punti nn. 2, 3, 4 e 5), relative al rifacimento del tetto, nella parte in cui hanno addossato una quota della spesa anche a carico di essa comproprietaria; e le ha impugnate sul rilievo che detti lavori rappresentavano in realta&#8217; un&#8217;opera di ripristino resasi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente e illecitamente disposto, anche sotto il profilo urbanistico, dai comproprietari (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS).</p>
<p>Sennonche&#8217;, il rifacimento del tetto di un immobile di proprieta&#8217; comune non esorbita dai poteri dell&#8217;assemblea, rientrando tra le materie sulle quali questa puo&#8217; deliberare.</p>
<p>Il fatto che quei lavori di rifacimento siano stati deliberati per porre rimedio ad un precedente intervento sul tetto medesimo, realizzato ponendo in essere un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto), e che le spese siano state ripartite tra tutti secondo i millesimi di proprieta&#8217;, anziche&#8217; accollandole esclusivamente a chi, tra i comproprietari, vi aveva dato causa mediante l&#8217;approvazione dell&#8217;opera iniziale, non rende la delibera stessa nulla.</p>
<p>Infatti, il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussiste l&#8217;obbligo del responsabile di assumere il relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilita&#8217; o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l&#8217;assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprieta&#8217; di ciascuno, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell&#8217;amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato (Cass., Sez. 2, 27 giugno 1978, n. 3176; Cass., Sez. 2, 22 luglio 1999, n. 7890).</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2909 cod. civ. e dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ.) si sostiene che l&#8217;accertamento operato dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un semplice regime di comunione anziche&#8217; di condominio non aveva, nel corso del giudizio di primo grado, formato oggetto di disputa tra le parti, sicche&#8217; avrebbe errato la Corte d&#8217;appello ad affermare che su tale punto si fosse formato il giudicato.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Risulta dagli atti di causa (ai quali e&#8217; possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo):</p>
<p>che la (OMISSIS) ha impugnato le deliberazioni assunte nell&#8217;assemblea del 18 marzo 1999 per la mancata convocazione dell&#8217;assemblea nel termine prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3;</p>
<p>che i convenuti, nel loro atto di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, hanno dedotto che nella specie si versava in fattispecie di assemblea dei comproprietari dell&#8217;immobile (cosi&#8217; a pagg. 2 e 5), specificando, tra l&#8217;altro, che questa &#8220;avrebbe dovuto provvedere alla costituzione del condominio&#8221; (cosi&#8217; a pag. 5);</p>
<p>che il Tribunale di Milano, con la sentenza in data 7 ottobre 2003, ha premesso che &#8220;nell&#8217;edificio non si e&#8217; mai costituito un condominio&#8221; e ne ha fatto discendere la conseguenza della insussistenza del denunciato vizio di &#8220;intempestivita&#8217; della convocazione per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto nell&#8217;articolo 63 (recte 66) disp. att. cod. civ., non applicabile al caso della comunione&#8221;.</p>
<p>La statuizione del primo giudice e&#8217; stata appellata dalla (OMISSIS) (pag. 14 e ss. dell&#8217;atto introduttivo del gravame): sottolineando che la convocazione era pervenuta soltanto il 16 marzo 1999 e che un termine di uno o due giorni e&#8217; assolutamente inadeguato, &#8220;soprattutto per un ordine del giorno di rilievo come quello in questione, avente ad oggetto il rifacimento delle facciate&#8221;, con conseguente impossibilita&#8217; per la (OMISSIS) &#8220;di acquisire non solo altri preventivi da raffrontare a quello proposto, ma anche quei minimi pareri tecnici necessari per verificare sia la congruita&#8217; dei conti esposti, sia, ancor prima, l&#8217;effettiva necessita&#8217; di provvedere al divisato rifacimento&#8221;; richiamando il principio secondo cui &#8220;anche nell&#8217;ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell&#8217;assemblea dei condomini, come della comunione in generale, non sono prescritte particolari formalita&#8217;, ma e&#8217; pur sempre necessario che tutti i partecipi siano stati posti in grado di conoscere l&#8217;argomento della Delib. per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validita&#8217;&#8221;;</p>
<p>censurando che il Tribunale si sia limitato &#8220;ad affermare l&#8217;inapplicabilita&#8217; al caso del disposto di cui all&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 senza dare alcun conto della presunta congruita&#8217; del termine concretamente concesso&#8221;.</p>
<p>Soltanto con la comparsa conclusionale l&#8217;appellante ha contestato che si trattasse di semplice comunione e non piuttosto di condominio.</p>
<p>Ad avviso del Collegio, correttamente la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, e&#8217; intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso.</p>
<p>Il giudicato, infatti, puo&#8217; formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto se, come nella specie, la qualificazione stessa abbia formato oggetto di specifica contestazione tra le parti (in primo grado avendo l&#8217;attrice invocato l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 a sostegno della proposta impugnativa, laddove i convenuti si sono difesi discorrendo di assemblea della comunione ed escludendo che il condominio si fosse gia&#8217; costituito) e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda (di annullamento della Delib. assembleare per la mancata comunicazione al partecipante dell&#8217;avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza), la parte interessata non abbia proposto impugnazione (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1995, n. 1473; Cass., Sez. 2, 27 agosto 2002, n. 12562).</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso e&#8217; rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19615</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[illecito]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando l'uso della cosa comune si configura come illecito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28058-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- Intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 324/2005 del TRIBUNALE di LUCERA, depositata il 03/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di citazione del 9 novembre 2002 proponevano appello avverso la sentenza n. 7 del 2002 con la quale il Giudice di Pace di Troia rigettava la domanda proposta dagli stessi con cui chiedevano, previo accertamento della proprieta&#8217; comune dell&#8217;androne del complesso condominiale sito in (OMISSIS), che venisse ordinato ai convenuti di astenersi dall&#8217;utilizzo dell&#8217;androne per la sosta ed il parcheggio delle autovetture di loro appartenenza. Lamentavano gli appellanti che il Giudice di pace avesse ritenuto non provata la circostanza del godimento peculiare dell&#8217;androne da parte del (OMISSIS) e dell&#8217; (OMISSIS), originari convenuti, e che tale godimento determinasse la lesione dei diritti degli attori. Chiedevano, pertanto, una radicale riforma della sentenza di primo grado e previo accertamento della proprieta&#8217; comune dell&#8217;androne, la condanna dei convenuti a non utilizzare l&#8217;androne per la sosta delle loro autovetture.</p>
<p>Si costituivano i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e la conferma della sentenza di primo grado. Esponevano che, correttamente, il primo giudice aveva ritenuto che il posteggio sporadico e non continuativo del loro autoveicolo non ledeva i diritti degli attori appellanti, ne&#8217; aveva alterato la naturale destinazione dell&#8217;androne.</p>
<p>Il Tribunale di Lucera, con sentenza n. 324 del 2005, accoglieva l&#8217;appello e riformava la sentenza di primo grado, inibiva al (OMISSIS) e all&#8217; (OMISSIS) la sosta ed il parcheggio nell&#8217;atrio d&#8217;ingresso del complesso edilizio sito in (OMISSIS); condannava gli appellati in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno di questa decisione il Tribunale di Lucera osservava: a) l&#8217;atrio, nel quale gli attori appellanti assumevano che i convenuti appellati parcheggiavano le loro autovettura, era un bene condominiale: b) che i convenuti per loro stessa ammissione parcheggiavano abitualmente le loro autovetture nell&#8217;atrio d&#8217;ingresso del suddetto edificio.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) e (OMISSIS), regolarmente intimati in questa fase, non hanno svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120, 1136 e 1138 c.c. articoli 115, 116 c.p.c. nonche&#8217; motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo i ricorrenti il Tribunale di Lucera avendo escluso la possibilita&#8217; che l&#8217;atrio di cui in narrativa fosse utilizzato dai condomini per parcheggiarvi proprie autovetture anche solo momentaneamente, avrebbe apertamente violato il disposto di cui all&#8217;articolo 1102 c.c. che e&#8217; diretto ad assicurare al singolo partecipante, nell&#8217;esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilita&#8217; di godimento della cosa servendosi di essa anche per fini esclusivamente propri traendone ogni possibile utilita&#8217; non potendosi la nozione di uso paritetico intendersi in termini di assoluta identita&#8217; di utilizzazione della res perche&#8217; una lettura in tal senso della norma de qua, in una dimensione spaziale e temporale, comporterebbe il sostanziale divieto per ciascun condomino di fare della cosa comune qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio. Piuttosto sostiene ancora il ricorrente ciascun condomino ha diritto all&#8217;uso promiscuo delle parti comuni: ogni condomino, cioe&#8217;, puo&#8217; servirsi del bene condominale nella sua interezza e in qualsiasi momento, poiche&#8217; sarebbe ammesso l&#8217;uso promiscuo della parte comune non avendo rilevanza la misura del godimento al valore della quota di condominio ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 1101 cod. civ.. A sostegno di questa censura i ricorrenti richiamano alcune sentenza di questa Corte ed in particolare la sentenza n. 12344 del 05/12/1997 e la sentenza n. 1956 del 22/07/1964, intervenute in materia di uso dei beni comuni da parte dei singoli condomini. 1 principi espressi da queste sentenze, secondo i ricorrenti, legittimerebbero l&#8217;utilizzazione dell&#8217;atrio condominiale di cui si dice, considerato, anche, che detta utilizzazione aveva prodotto un&#8217;occupazione modesta della sua superficie costituita da angoli morti non utilizzabili o non utilizzati senza in alcun modo impedire l&#8217;accesso all&#8217;edificio, cosi&#8217; come ai locali siti al piano terra e cio&#8217;, anche, con mezzi meccanici. Tale situazione sarebbe stata documentata dalle foto che sono state depositate nel corso del giudizio che pero&#8217; non sarebbero state esaminate, ne&#8217; considerate dal Tribunale, il quale per cio&#8217; stesso e&#8217; incorso nel vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Come correttamente ha evidenziato il Tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 1102 cod. civ. l&#8217;uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante e&#8217; sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di fame parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere illecito l&#8217;uso basta il mancato rispetto dell&#8217;una o dell&#8217;altra delle due condizioni, sicche&#8217; anche l&#8217;alterazione della destinazione della cosa comune determinata non soltanto dal mutamento della funzione, ma, anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall&#8217;articolo 1102 cod. civ.. Ed e&#8217; questo un orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte considerato che lo stesso principio e&#8217; espresso nelle stesse sentenze richiamate dai ricorrenti, come emerge da una lettura integrale delle stesse.</p>
<p>12- A sua volta la Corte di merito ha accertato che il parcheggio delle automobili nell&#8217;atrio di cui si dice non rispondeva alla funzione cui lo stesso era destinato: a) quella di permettere ai pedoni di accedere ad un piccolo cortile per raggiungere gli appartamenti ovvero per accedere ai locali a piano terra, e b) considerate le dimensioni del portone d&#8217;ingresso e la larghezza dell&#8217;atrio, quella di consentire il transito di autovetture per il ricovero nei locali siti al piano terreno. La Corte di merito ha escluso altresi&#8217;, -con accertamento di merito non sindacabile in Cassazione &#8211; che la funzione dell&#8217;atrio fosse, anche, quella di consentire ai condomini di parcheggiarvi anche solo momentaneamente le autovetture. E di piu&#8217;, la Corte ha accertato: a) che le due autovetture parcheggiate vicino ad una parete dell&#8217;atrio impedivano quasi del tutto che la persona interessata potesse avvicinarsi al contenitore in alluminio fissato alla parete che ospita i contatori del gas; b) che il parcheggio, sia pure di una sola auto, sviliva le peculiarita&#8217; dell&#8217;atrio, di particolare pregio facente parte di un palazzo antico e prestigioso tanto da essere denominato &#8220;(OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Pertanto, nel caso concreto sussistevano entrambi gli elementi: mutamento della funzione e scadimento in uno stato deteriore del bene, che giustificano e rendono pienamente legittima la decisione di escludere il diritto dei condomini di utilizzare l&#8217;atrio di cui si dice per posteggiare anche temporaneamente le proprie macchine,</p>
<p>2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120, 1136 e 1138 c.c., nonche&#8217;, motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato il Tribunale secondo i ricorrenti nel ritenere che il parcheggio delle autovetture nell&#8217;atrio comune ad opera dei sigg. (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) altererebbe il decoro architettonico del fabbricato, perche&#8217; puo&#8217; essere invocata una presunta lesione del fabbricato in quanto non esiste ne&#8217; e&#8217; stata provata una intervenuta alterazione delle caratteristiche estetiche dell&#8217;edificio. Piuttosto, chiariscono i ricorrenti, l&#8217;articolo 1120 c.c. nel far divieto di alterare il decoro architettonico dell&#8217;edificio in condominio, tutela la linea armonica dello stabile che non deve essere pregiudicata da nuove opere, opere queste ultime che vanno ad incidere sulle strutture ornamentali dell&#8217;edificio, ovvero, sulla sua determinata e armonica fisionomia. Tuttavia, il criterio estetico andrebbe sempre secondo i ricorrenti &#8211; contemperato con quello utilitaristico dovendosi considerare lecita l&#8217;innovazione che pur importando un&#8217;alterazione architettonica di non grave ed appariscente entita&#8217; si accompagni, tuttavia, ad un&#8217;utilita&#8217; che compensi tale alterazione. E comunque, concludono i ricorrenti, lo sosta nell&#8217;androne ad opera dei sigg. (OMISSIS) (OMISSIS) non determinava alcun spostamento prospettico o alterazione dei rapporti geometrici tra gli elementi architettonici, ne&#8217; andava ad incidere sull&#8217;armonia complessiva dell&#8217;edificio, cioe&#8217;, sul complesso delle sue linee e delle sue forme, onde non puo&#8217; ritenersi contraria al decoro architettonico nell&#8217;accezione legale del termini. In ogni caso la sosta nell&#8217;androne non e&#8217; visibile esternamente.</p>
<p>2.1. Il motivo e&#8217; inammissibile.</p>
<p>A ben vedere le suesposte censure, sono rivolte ad un preteso iter argomentativo che non appartiene alla sentenza impugnata. Come e&#8217; agevole cogliere i ricorrenti sostengono che il Tribunale di Lucera abbia ritenuto che il posteggio delle auto nell&#8217;atrio dell&#8217;immobile di cui si dice alterasse il decoro architettonico del fabbricato, quando il Tribunale ha ritenuto piu&#8217; semplicemente che &#8220;il parcheggio di un&#8217;autovettura in un atrio siffatto (cioe&#8217;, in un atrio di particolare pregio) determina inevitabilmente un suo scadimento, svilendo le sue caratteristiche esteriori&#8221; aggiungendo che la presenza di numerose macchie di olio sul pavimento in corrispondenza dei cofani delle due autovetture sviliva la peculiarita&#8217; dell&#8217;atrio. Pertanto, il Tribunale non ha posto in rapporto &#8211; come hanno ritenuto i ricorrenti &#8211; il posteggio delle macchine con l&#8217;estetica e l&#8217;architettura dell&#8217;edificio nel suo complesso, ma, semplicemente, ha posto in relazione il posteggio di cui si dice con le peculiarita&#8217; e le caratteristiche proprie dell&#8217;atrio, ritenendo (con valutazione di merito non censurabile in cassazione perche&#8217; logica e convincente), che il posteggio di quelle macchine interrompesse l&#8217;originaria e naturale armonia architettonica dell&#8217;atrio.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120, 1136 e 1138 c.c., nonche&#8217; motivazione superficiale illogica e contraddittoria in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata andrebbe annullata perche&#8217; il Tribunale di Lucera avrebbe inibito l&#8217;uso dell&#8217;atrio comune per il parcheggio dell&#8217;autovettura di proprieta&#8217; dei sigg. (OMISSIS) (OMISSIS) in assenza di ogni elemento di prova da cui potesse emergere che detto uso fosse pregiudizievole per essi (OMISSIS).</p>
<p>3.1. Il motivo rimane assorbito dagli altri precedenti avendo gia&#8217; considerato che il Tribunale di Lucera ha chiarito che il parcheggio di cui si dice impediva, comunque, ai (OMISSIS) e agli altri condomini interessati di avvicinarsi al contenitore di alluminio fissato al muro e contenente i contatori del gas, cioe&#8217;, impediva di utilizzare correttamente lo spazio dell&#8217;atrio. In definitiva, il ricorso va rigettato, non occorre provvedere al regolamento delle spese perche&#8217; (OMISSIS) e (OMISSIS) regolarmente intimati, in questa fase, non hanno svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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