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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; garanzia</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 26 febbraio 2013, n. 4799</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 17:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[accidentalità]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[colpa]]></category>
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		<description><![CDATA[Quanto si estende la copertura offerta dalla clausola "[i danni] involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale" che si rinviene nelle polizze RC condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17332/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS) nella qualita&#8217; di amministratore del Condominio del (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) in persona della dirigente dell&#8217;Area Liquidazione Direzionale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2477/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2006, R.G.N. 4857/2002;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;inammssibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 18 luglio 2006, la Corte d&#8217;Appello di Napoli ha rigettato l&#8217;appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 98 del 27 dicembre 2001.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo era stato adito da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentire condannare il Condominio di via (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di loro proprieta&#8217; a seguito della rottura, in data (OMISSIS), della tubazione idrica interrata posta al servizio del parco condominiale.</p>
<p>Il Condominio si era costituito per resistere alla domanda ed aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia la (OMISSIS) S.P.A. per essere tenuto indenne dalle conseguenze negative del giudizio. Quest&#8217;ultima si era costituita ed aveva chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.</p>
<p>1.1.- Il Tribunale di Napoli aveva condannato il Condominio convenuto al risarcimento dei danni spettanti a ciascuno degli attori, oltre che al pagamento in loro favore delle spese di lite; aveva rigettato la domanda di garanzia, dichiarando compensate le spese tra il convenuto e la societa&#8217; assicuratrice chiamata in causa.</p>
<p>2.- Proposto appello da parte del Condominio, al fine di chiedere la condanna della (OMISSIS) S.p.A. al pagamento delle somme dovute dal Condominio agli attori originari per risarcimento e spese di lite e costituitasi la societa&#8217; appellata, la Corte d&#8217;Appello di Napoli ha, come detto, rigettato il gravame, ritenendo che, poiche&#8217; la polizza stipulata dal condominio appellante per la responsabilita&#8217; civile verso terzi ricopriva &#8220;i danni involontariamente cagionati a terzi&#8230; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e&#8217; stipulata l&#8217;assicurazione&#8221;, per il sinistro per cui e&#8217; causa la garanzia non fosse operativa perche&#8217; il medesimo non avrebbe potuto essere ricondotto ad un fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore, ma sarebbe stato conseguenza di una condotta omissiva integrante &#8220;un&#8217;ipotesi di comportamento colposo significativo&#8221;. Ha cosi&#8217; confermato anche le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; ha compensato tra le parti le spese del grado.</p>
<p>3.- Avverso la sentenza il Condominio (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, propone ricorso affidato a tre motivi.</p>
<p>La (OMISSIS) S.P.A. resiste con controricorso.</p>
<p>Non si difendono gli altri intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Pregiudiziale risulta l&#8217;esame congiunto del secondo e del terzo motivo, che vanno accolti per le comuni ragioni di cui appresso.</p>
<p>Col secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all&#8217;esistenza della garanzia ed all&#8217;interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione.</p>
<p>Rileva il ricorrente che nelle condizioni generali del contratto (settore A, punto 1.1. lettera e) sono inclusi tra i rischi assicurati anche quelli causati da colpa grave dell&#8217;assicurato e, con specifico riferimento alla responsabilita&#8217; civile si legge che &#8220;La Compagnia si obbliga a tenere indenne l&#8217;Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e&#8217; stipulata l&#8217;assicurazione. L&#8217;assicurazione vale anche per la responsabilita&#8217; civile che possa derivare all&#8217;Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere&#8221;.</p>
<p>Tenuto conto sia di quanto disposto dalle condizioni generali di contratto, unilateralmente predisposte dalla Compagnia assicuratrice su modulo prestampato, sia di quanto previsto nel capo specifico riguardante la responsabilita&#8217; civile, il ricorrente sostiene che la Corte d&#8217;Appello, interpretando il contratto ponendo in relazione tra loro le varie clausole, comunque in buona fede e nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 1370 cod. civ., non avrebbe potuto escludere l&#8217;operativita&#8217; della garanzia nell&#8217;ipotesi della colpa grave, poiche&#8217; ogni ipotesi di colpa sarebbe rientrata tra i rischi coperti dall&#8217;assicurazione.</p>
<p>1.1.- Col terzo motivo si denuncia violazione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ., nonche&#8217; degli articoli 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all&#8217;esistenza della garanzia ed all&#8217;interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione. Il ricorrente richiama il precedente costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4118 del 10 aprile 1995, che, a sua volta, richiama i precedenti di cui a Cass. n. 6071/83 e n. 2863/90, al fine di sostenere che l&#8217;argomentazione della Corte d&#8217;Appello, secondo cui fatto accidentale sarebbe equivalente a fortuito o forza maggiore, comporterebbe la violazione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ. nonche&#8217; delle norme sull&#8217;interpretazione dei contratti sopra richiamate. Infatti, finisce per escludere la copertura assicurativa nei soli casi in cui puo&#8217; operare la responsabilita&#8217; civile, vale a dire nei casi di comportamento colposo, dato che in mancanza di colpa non esisterebbe nemmeno l&#8217;obbligo risarcitorio dell&#8217;assicurato, per cui il contratto risulterebbe privo di oggetto. Il ricorrente conclude rilevando che il termine &#8220;accidentale&#8221;, di cui alla richiamata clausola del contratto di assicurazione, debba essere inteso ed interpretato nel senso che l&#8217;assicurazione sia tenuta a risarcire i danni derivanti da fatto colposo con la sola esclusione del fatto doloso; osserva, altresi&#8217;, che questa interpretazione troverebbe riscontro in quanto esposto nel secondo motivo, relativamente all&#8217;esistenza di apposita clausola che copre le ipotesi di colpa grave e, sia pure parzialmente, di dolo.</p>
<p>2.- I motivi sono volti a censurare l&#8217;interpretazione della clausola contrattuale, il cui testo e&#8217; stato sopra riprodotto. In particolare, la Corte d&#8217;Appello ha inteso la copertura assicurativa per la responsabilita&#8217; civile verso terzi come relativa a &#8220;fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore&#8221;, nel quale non potrebbero rientrare difetti di costruzione o di manutenzione, a seguito dei quali i danni a terzi si siano prodotti per una &#8220;condotta omissiva&#8221; dell&#8217;assicurato, quando, come, nella specie, questa concretizzi &#8220;un&#8217;ipotesi di comportamento colposo significativo&#8221;.</p>
<p>Le censure sono fondate.</p>
<p>Quanto dedotto col terzo motivo di ricorso trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato il principio per il quale &#8220;l&#8217;assicurazione della responsabilita&#8217; civile, mentre non puo&#8217; concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe&#8217; a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita&#8217;, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l&#8217;estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e&#8217; correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi&#8221; (cosi&#8217;, oltre a Cass. n. 4118/95, citata in ricorso, anche Cass. n. 752/00, nonche&#8217;, di recente Cass. n. 5273/08 e n. 7766/10).</p>
<p>Il Collegio intende ribadire il principio appena richiamato.</p>
<p>2.1.- Quest&#8217;ultimo, d&#8217;altronde, trova riscontro nelle clausole contrattuali menzionate in ricorso.</p>
<p>Come evidenziato col secondo motivo, non solo, nel caso di specie, la polizza stipulata dal Condominio non contiene alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, specificamente per la colpa grave (cui sembra alludere la sentenza impugnata laddove qualifica il comportamento del Condominio come &#8220;comportamento colposo significativo&#8221;), ma addirittura espressamente prevede che tra i rischi coperti dalla garanzia vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell&#8217;assicurato. Pertanto, e&#8217; fondata la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, sia dell&#8217;apposita previsione contrattuale sia della mancanza di eventuale apposita limitazione concernente l&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso terzi.</p>
<p>Inoltre, la contrapposizione di fatto &#8220;accidentale&#8221; a fatto &#8220;doloso&#8221;, quale risulta dal principio sopra richiamato, e&#8217; coerente col testo dell&#8217;inciso finale della clausola esaminata dalla Corte d&#8217;Appello e sopra riportato. Detto inciso amplia la garanzia all&#8217;ipotesi della responsabilita&#8217; civile &#8220;che possa deriva all&#8217;Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere&#8221;, cosicche&#8217; ne resta escluso soltanto il fatto doloso dello stesso assicurato, in coerenza con la previsione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ. E cio&#8217;, ad ulteriore riprova che per fatto &#8220;accidentale&#8221; si debba intendere fatto &#8220;colposo&#8221; quale contrapposto a &#8220;doloso&#8221;, tale che, essendo soltanto questo escluso dalla copertura assicurativa, si rende necessaria un&#8217;apposita previsione, quale quella appena riportata, per il relativo ampliamento. E&#8217; corretta, quindi, la censura del ricorrente che sempre col secondo motivo, fa rilevare l&#8217;incoerenza dell&#8217;interpretazione del giudice di merito che, pur ritenendo estesa la garanzia al fatto doloso del terzo, la reputa esclusa per il fatto colposo dello stesso assicurato.</p>
<p>2.2.- L&#8217;indirizzo interpretativo sopra richiamato, che qui si intende ribadire, rende non pertinenti i rilievi svolti dalla resistente laddove, in controricorso, con riferimento al terzo motivo di ricorso, tenta un distinguo tra colpa &#8220;inconsapevole&#8221; e colpa con &#8220;previsione&#8221;, al fine di sostenere che la seconda escluderebbe la garanzia, laddove invece la prima ne consentirebbe l&#8217;operativita&#8217;. Si e&#8217; gia&#8217; evidenziato come, in mancanza di apposita clausola derogatoria, i principi generali sull&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile desumibili dall&#8217;articolo 1917 cod. civ. consentano di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi, non essendo consentiti ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa; e come, nella polizza in questione, non vi fosse alcuna clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilita&#8217; civile verso terzi.</p>
<p>3.- In conclusione, i motivi secondo e terzo vanno accolti, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d&#8217;Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterra&#8217; al principio di diritto sopra ribadito. L&#8217;accoglimento dei detti motivi, comporta l&#8217;assorbimento del primo, col quale sono dedotti ulteriori profili di erroneita&#8217; nell&#8217;interpretazione del contratto di assicurazione prodotto in atti.</p>
<p>Va rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d&#8217;Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 9 gennaio 2013, n. 314</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 22:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evizione]]></category>
		<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<category><![CDATA[oneri accessori]]></category>

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		<description><![CDATA[Il contratto che riduca la garanzia per evizione alla mera restituzione delle somme è valido?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHI Luisa &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA (S.M.O.M.), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato nel suo studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello dell&#8217;Aquila in data 19 giugno 2008;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 28 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS);<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS), in data (OMISSIS), con rogito del notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), acquisto&#8217; dal Sovrano Militare Ordine di Malta (d&#8217;ora in poi anche S.M.O.M.) un appezzamento di terreno di mq. 200 prospiciente su corso (OMISSIS), distinto in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), per il prezzo di lire 300.000.</p>
<p>Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 1972, il (OMISSIS) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Avezzano il Comune della stessa citta&#8217; ed esercito&#8217; nei suoi confronti azione di revindica, lamentando di essere stato impedito nel possesso del predetto appezzamento di terreno per l&#8217;opposizione del Comune medesimo che se ne era dichiarato proprietario e lo aveva recintato.</p>
<p>Il Comune contesto&#8217; l&#8217;avversa pretesa.</p>
<p>Con ordinanza dell&#8217;8 marzo 1912, il giudice istruttore autorizzo&#8217; la chiamata in causa del Sovrano Militare Ordine di Malta che, costituendosi, si dichiaro&#8217; disposto a restituire il prezzo della vendita in conformita&#8217; alla previsione contrattuale ed all&#8217;esito del giudicato contrario al suo avente causa. Il Sovrano Militare Ordine di Malta dedusse di non essere tenuto ad altro adempimento, e quindi di non dovere interessi o alcun risarcimento, stante il patto, contenuto nel contratto di compravendita, limitativo della garanzia per evizione.</p>
<p>Intervenne volontariamente in giudizio (OMISSIS) per far valere, in confronto di tutte le parti, il suo diritto di proprieta&#8217; sul bene in contesa.</p>
<p>Dopo l&#8217;interruzione del processo, acquisiti numerosi documenti ed espletata c.t.u., la causa venne decisa dal Tribunale di Avezzano con sentenza depositata il 14 marzo 2005. Dichiarata l&#8217;appartenenza alla (OMISSIS) della proprieta&#8217; dell&#8217;appezzamento di terreno in questione, il primo giudice &#8211; per quanto qui interessa &#8211; accolse parzialmente la domanda di garanzia del (OMISSIS) (che aveva chiesto anche il risarcimento dei danni) e condanno&#8217; il Sovrano Militare Ordine di Malta alla restituzione del prezzo e delle spese accessorie dell&#8217;atto, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a carico di quest&#8217;ultimo la meta&#8217; delle spese di causa.</p>
<p>2. &#8211; La Corte d&#8217;appello dell&#8217;Aquila, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 giugno 2008, ha rigettato il gravame del Sovrano Militare Ordine di Malta.</p>
<p>2.1. &#8211; La Corte distrettuale ha ritenuto ammissibile la chiamata in garanzia dello S.M.O.M.; ha dichiarato sussistente l&#8217;interesse del (OMISSIS) a detta chiamata; ha giudicato dovuti gli interessi legali, costituendo essi un effetto naturale della domanda giudiziale; ha ritenuto sussistente il diritto del compratore di pretendere, accanto alla restituzione del prezzo pagato, anche il rimborso delle spese accessorie per la stipulazione dell&#8217;atto e non ripetibili; ha giudicato conforme a diritto la regolamentazione delle spese di causa.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello il Sovrano Militare Ordine di Malta ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 luglio 2009, sulla base di nove motivi.</p>
<p>L&#8217;intimato non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione dell&#8217;articolo 116 c.p.c., e articolo 2697 c.c.), il ricorrente sostiene che la mancata contestazione, da parte del (OMISSIS), del ricevimento della raccomandata del 9 maggio 1961, con cui il Sovrano Militare Ordine di Malta gli riconosceva la garanzia nel caso di evizione nei termini pattuiti all&#8217;articolo 3 del contratto (restituzione del prezzo, senza interessi e indennizzi), era gia&#8217; di per se&#8217; sufficiente a ritenere provata tale circostanza di fatto, con conseguente venir meno dell&#8217;interesse alla chiamata in causa dello S.M.O.M..</p>
<p>Con il secondo mezzo (nullita&#8217; della sentenza o del procedimento) si denuncia l&#8217;illegittimita&#8217; della sentenza per violazione dell&#8217;articolo 100 c.p.c., la&#8217; dove essa, pur in assenza di qualsiasi contestazione da parte dello S.M.O.M. del diritto alla garanzia per evizione nei termini convenuti nel contratto di compravendita, ha affermato la sussistenza dell&#8217;interesse ad agire per essere la domanda attorea estesa ad elementi diversi dalla restituzione del prezzo di acquisto (la corresponsione di interessi, il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese, non dovuti per contratto).</p>
<p>1.1. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono infondati.</p>
<p>La complessiva censura muove, in fatto, dal presupposto che l&#8217;Ordine si sarebbe dichiarato disponibile ante causata, con lettera del 9 maggio 1961, ad adempiere all&#8217;obbligazione di restituzione del prezzo, nei termini pattuiti in. sede di stipulazione del contratto di compravendita, se e quando fosse stato giudizialmente accertato il diritto di un terzo sul bene.</p>
<p>Ora la Corte territoriale ha in realta&#8217; accertato &#8211; con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa &#8211; che la lettera del 9 maggio 1961 non risulta ne&#8217; inviata ne&#8217; tantomeno ricevuta, la prova al riguardo non evincendosi ne&#8217; da accertamenti della sentenza di primo grado ne&#8217; da ammissioni, esplicite o implicite, della parte destinataria di quella dichiarazione di disponibilita&#8217; a restituire il prezzo.</p>
<p>Occorre anche considerare che la dichiarazione di disponibilita&#8217; dello S.M.O.M. &#8211; anche a ritenerla pervenuta all&#8217;indirizzo del destinatario &#8211; era subordinata al fatto che il legittimo proprietario desse &#8220;una efficace dimostrazione e documentazione del suo diritto&#8221;. Di qui l&#8217;interesse del (OMISSIS) alla chiamata in causa del venditore, essendo a cio&#8217; l&#8217;acquirente tenuto ai sensi dell&#8217;articolo 1485 c.c., onde evitare di perdere il diritto alla garanzia in caso di disponibilita&#8217;, da parte del venditore, di elementi probatori idonei a sovvertire l&#8217;esito della causa di evizione.</p>
<p>E&#8217; in ogni caso assorbente il rilievo che la domanda di garanzia si estendeva ad oggetti ulteriori rispetto alla restituzione prezzo, avendo il (OMISSIS) domandato, tra l&#8217;altro, anche il rimborso delle spese, che invece l&#8217;Ordine si rifiutava di riconoscere.</p>
<p>2. &#8211; Con il terzo motivo (violazione degli articoli 1487, 1488 e 1282 c.c.) il Sovrano Militare Ordine di Malta &#8211; premesso che nella specie, per effetto della previsione contenuta nell&#8217;atto di vendita, alla parte acquirente era riconosciuto il solo diritto alla restituzione del prezzo senza interessi di sorta &#8211; censura che la sentenza impugnata abbia condannato esso venditore alla corresponsione di detti interessi.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>L&#8217;esclusione di &#8220;interessi di sorta&#8221;, per effetto della clausola limitativa della portata della garanzia per evizione, si riferisce agli interessi sul prezzo dal momento dell&#8217;esborso, ossia a far data dal pagamento conseguente alla stipulazione, il (OMISSIS), del contratto di compravendita.</p>
<p>Diverso e&#8217; il caso di specie, nel quale vengono in gioco gli interessi legali sulla somma dovuta in restituzione con decorrenza dalla notificazione della domanda giudiziale di chiamata in garanzia: a questo pagamento, con decorrenza dalla detta notifica, il venditore e&#8217; stato esattamente condannato, essendo tale condanna un effetto naturale dell&#8217;accoglimento della domanda di garanzia per evizione, che ha per oggetto un credito di valuta.</p>
<p>3. &#8211; Con il quarto (violazione degli articoli 1487, 1488 e 1223 c.c.) e con il quinto motivo (violazione degli articoli 1362 e 1365 c.c.) si deduce che la domanda del (OMISSIS) volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il contratto di compravendita doveva essere respinta, essendo stato il rimborso di &#8220;indennizzi di qualsiasi sorta&#8221; convenzionalmente escluso dalla garanzia per evizione.</p>
<p>3.1. &#8211; La censura articolata con i due mezzi e&#8217; infondata.</p>
<p>La vendita in cui sia stata convenzionalmente modificata la portata della garanzia per evizione, escludendosi che il venditore, pur tenuto alla restituzione del prezzo, debba pagare indennizzi di qualsiasi sorta, mantiene il suo carattere commutativo e non e&#8217; configurabile come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che, per effetto della pattuizione di siffatta diminuzione della garanzia, il venditore e&#8217; esonerato dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi dell&#8217;articolo 1488 c.c., comma 1, non e&#8217; liberato dall&#8217;obbligo, oltre che di restituire il prezzo, di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione dell&#8217;atto e non ripetibili.</p>
<p>4. &#8211; Il sesto (violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.) ed il settimo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione) lamentano che la Corte distrettuale abbia ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite solo in ragione del 50% anziche&#8217; integralmente, nonostante la soccombenza del (OMISSIS) sulla maggior parte delle domande svolte.</p>
<p>4.1. &#8211; La complessiva doglianza e&#8217; infondata, giacche&#8217; la condanna dello S.M.O.M. alla rifusione, in favore del (OMISSIS), di meta&#8217; delle spese processuali del giudizio primo grado, compensate per la restante parte, corrisponde all&#8217;esito del giudizio, essendo l&#8217;Ordine risultato, sia pure in parte, soccombente.</p>
<p>5. &#8211; L&#8217;ottavo (violazione della tariffa forense di cui al Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127) ed il nono motivo (omessa o insufficiente motivazione) censurano che la sentenza impugnata, nel confermare la liquidazione delle spese effettuate dal Tribunale di Avezzano, abbia liquidato spese, diritti ed onorari in misura esorbitante e superiore ai massimi previsti dalla tariffa forense in relazione allo scaglione applicabile.</p>
<p>5.1. &#8211; L&#8217;uno e l&#8217;altro motivo sono inammissibili perche&#8217; non colgono la ratio decidendi.</p>
<p>Invero, la Corte territoriale non ha scrutinato nel merito le doglianze relative all&#8217;importo della liquidazione in considerazione della genericita&#8217; dei rilievi contenuti nell&#8217;atto di appello.</p>
<p>Il ricorrente avrebbe dovuto prospettare un vizio in procedendo e lamentare che, con l&#8217;atto introduttivo del giudizio di gravame, era in realta&#8217; stata avanzata una censura specifica in ordine al quantum delle spese liquidate dal Tribunale.</p>
<p>Invece, il ricorrente ha dedotto un vizio in iudicando, sotto il profilo dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando che i giudici di merito abbiano riconosciuto somme di gran lunga superiori al valore della controversia ed ai valori massimi consentiti dagli scaglioni tariffari applicabili.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso e&#8217; rigettato.</p>
<p>Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l&#8217;intimato svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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