

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; furto</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/furto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 4215</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-4-penale-sentenza-28-gennaio-2013-n-4215/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-4-penale-sentenza-28-gennaio-2013-n-4215/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[aree comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[furto in abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sottrazione di mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9113</guid>
		<description><![CDATA[Chi sottragga cose mobili all'interno di aree condominiali, di che reato è imputaile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROMIS Vincenzo &#8211; Presidente<br />
Dott. FOTI Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ISA Claudio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco &#8211; Consigliere<br />
Dott. DOVERE Salvatore &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS), alias (OMISSIS), N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 22/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, sezione per i Minorenni, del 27/3/2012;<br />
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;<br />
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il difensore dell&#8217;imputato, avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. La Corte di Appello di Milano, sezione per i minorenni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 20.10.2009, che ha condannato (OMISSIS) alias (OMISSIS) alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per il delitto di furto in abitazione. In punto di fatto va ricordato che secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito l&#8217;imputato si era impossessato di due navigatori satellitari, sottratti da due autovetture parcheggiate nel cortile di un condominio.</p>
<p>2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l&#8217;imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l&#8217;affermata qualificazione del fatto quale furto in abitazione, sotto il profilo della erronea applicazione della legge nonche&#8217; della manifesta illogicita&#8217; e della carenza della motivazione, ai sensi dell&#8217;articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e). L&#8217;ipotesi descritta dall&#8217;articolo 624 bis c.p. richiede, secondo il ricorrente, un uso esclusivo da parte del proprietario del luogo ove il fatto illecito viene commesso, esclusivita&#8217; che non ricorre nel caso di specie, perche&#8217; il furto e&#8217; stato eseguito su veicoli parcheggiati in un&#8217;area privata gravata da servitu&#8217; pubblica di passaggio pedonale.</p>
<p>Si lamenta altresi&#8217; che sia stata esclusa l&#8217;integrazione della fattispecie del tentativo di furto e che sia stata ritenuta la continuazione tra piu&#8217; reati, essendo stato commesso &#8211; ad avviso dell&#8217;esponente &#8211; un unico reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>2. Il ricorso e&#8217; infondato per i motivi di seguito precisati.</p>
<p>2.1. In primo luogo, nel ricorso avanti questa Corte si prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello e sulle quali e&#8217; stata data concreta risposta.</p>
<p>In secondo luogo, quanto alla pretesa errata qualificazione del reato ascritto all&#8217;imputato, giova osservare, in diritto, come l&#8217;articolo 624 bis c.p., innovando rispetto alla precedente formulazione dell&#8217;articolo 625 c.p. che puniva piu&#8217; gravemente la condotta di furto realizzatasi attraverso l&#8217;introduzione o l&#8217;intrattenersi in un edificio destinato ad altrui &#8220;abitazione&#8221;, preveda nella nuova formulazione, vigente dal 2001, la condotta dell&#8217;impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato &#8220;a privata dimora&#8221; ovvero nelle sue pertinenze.</p>
<p>Come e&#8217; stato gia&#8217; affermato da questa Corte, l&#8217;innovazione ha recepito i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di &#8220;abitazione&#8221; presente nella vecchia formulazione atteso che gia&#8217; nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi ad esempio il locale autorimessa, staccato dalla abitazione principale ovvero la stanza dell&#8217;ospedale. La nuova norma, che ha operato un mutamento di tipo anche semantico, punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui mediante introduzione in uno dei luoghi nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: tale essendo il luogo di &#8220;privata dimora&#8221; che e&#8217; nozione piu&#8217; ampia e comprensiva di quella di &#8220;abitazione&#8221;, come e&#8217; dimostrato anche dalla formulazione dell&#8217;articolo 614 c.p., ove sono entrambi presenti.</p>
<p>Il concetto di privata dimora e&#8217; piu&#8217; ampio di quello di abitazione e vi rientra qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attivita&#8217; individuale per motivi leciti e i piu&#8217; diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio (Cass. Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, Bifara, Rv. 249268).</p>
<p>2.2. Nel caso di specie si contesta che l&#8217;area sulla quale erano parcheggiate le autovetture costituisca pertinenza di abitazione e cio&#8217; in quanto sulla stessa graverebbe una servitu&#8217; pubblica di passaggio pedonale ed il concetto di pertinenza richiederebbe il carattere di esclusivita&#8217; della funzione accessoria del bene a quello principale.</p>
<p>L&#8217;assunto non e&#8217; fondato.</p>
<p>E&#8217; vero che una risalente decisione ha ritenuto che sia coessenziale al concetto di pertinenza l&#8217;esclusivita&#8217; della relazione accessoria: &#8220;la nozione di appartenenza dell&#8217;abitazione &#8211; rilevante ai fini del porto senza licenza di armi &#8211; deve ricavarsi avendo presente il concetto civilistico di pertinenza, che implica un rapporto di strumentalita&#8217; e complementarita&#8217; funzionale tra i due beni inteso come rapporto durevole di pertinenza ed accessorieta&#8217;, tale da far ritenere appartenenza cio&#8217; che concorre a soddisfare le esigenze concrete delle persone cui l&#8217;abitazione serve da alloggio. E&#8217; insito, pero&#8217;, nella natura stessa del rapporto pertinenziale il carattere di esclusivita&#8217; della funzione accessoria; sicche&#8217; non puo&#8217; ritenersi appartenenza di abitazione, ai fini predetti, uno spiazzo comune o un cortile comune a piu&#8217; edifici, in quanto, per il fatto stesso di essere destinati al loro complessivo servizio, non sono subordinati, con carattere di esclusivita&#8217;, ad alcuno di essi e tanto meno alle singole parti di ciascuno&#8221; (Cass. Sez. 1, n. 3589 del 15/12/1982, Fossati, Rv. 158618).</p>
<p>Gia&#8217; una successiva pronuncia, tuttavia, riteneva integrato il furto aggravato dall&#8217;introduzione in edificio abitativo, in un caso in cui si trattava di edificio condominiale (Cass. Sez. 2, n. 8790 del 15/05/1987, Noris, Rv. 176473).</p>
<p>La introduzione dell&#8217;articolo 624 bis c.p. ha in ogni caso modificato i dati normativi di riferimento, considerato che il legislatore ha innovato le locuzioni utilizzate negli articoli 624 e 625 c.p., utilizzando l&#8217;espressione &#8220;privata dimora&#8221; e dando autonomo risalto alle pertinenze. Secondo la diffusa opinione, gia&#8217; sopra ricordata, cio&#8217; ha significato il recepimento dell&#8217;opinione maggioritaria gia&#8217; rinvenibile in passato, secondo la quale la nozione di pertinenza valevole ai fini dell&#8217;articolo 624 bis c.p. (in passato il riferimento era all&#8217;articolo 625 c.p.) non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l&#8217;uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto essa viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all&#8217;articolo 615 c.p.. Elemento caratterizzante e&#8217; quindi quello della strumentalita&#8217;, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.</p>
<p>La giurisprudenza ha quindi ritenuto integrato il nuovo reato anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso in una portineria condominiale: &#8220;integra il delitto di cui all&#8217;articolo 624 bis c.p. (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell&#8217;ambito della tutela dei beni predisposta dall&#8217;articolo 624 bis c.p., in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all&#8217;unita&#8217; immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell&#8217;anzidetto complesso&#8221; (Cass. Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442).</p>
<p>Pertanto, il fatto che sull&#8217;area ove si trovavano parcheggiate le autovetture dalle quali furono sottratte le apparecchiature gravasse una servitu&#8217; pubblica di passaggio pedonale non sottrae le stesse al novero delle pertinenze del condominio (o dei condomini) al cui servizio sono poste per l&#8217;assicurazione di un bisogno di natura domestica, qual e&#8217; il ricovero e la tenuta a disposizione di un&#8217;autovettura.</p>
<p>3. Quanti agli ulteriori rilievi difensivi, va osservato che se e&#8217; vero che la Corte di Appello non ha dato riscontro alla critica concernente l&#8217;omessa affermazione del tentativo di delitto e l&#8217;affermata sussistenza di una pluralita&#8217; di reati, avvinti tra loro dal nesso di continuazione, e&#8217; altrettanto vero che i motivi di appello formulati al riguardo risultano inammissibili perche&#8217; manifestamente infondati. Infatti, l&#8217;ipotesi del tentativo e&#8217; palesemente esclusa dal fatto che l&#8217;imputato si era impossessato delle apparecchiature, tanto da sbarazzarsene quando accortosi dell&#8217;intervento delle forze dell&#8217;ordine. Sia sufficiente ricordare, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimita&#8217; affermi che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell&#8217;avente diritto o della polizia (Cass. Sez. 5, sent. N. 7704 del 5/5/1993, Gallo ed altri, rv. 194483).</p>
<p>Per quanto attiene al secondo rilievo, l&#8217;unicita&#8217; dell&#8217;azione nel caso di specie e&#8217; esclusa dal fatto che i due navigatori erano su autovetture distinte, in proprieta&#8217; di soggetti diversi, sottratte attraverso distinte azioni, pur susseguentesi in un ridotto arco temporale e in una medesima area di parcheggio. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.</p>
<p>4. Va anche disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vadano omesse le generalita&#8217; o gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-4-penale-sentenza-28-gennaio-2013-n-4215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 aprile 2013, n. 8192</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-4-aprile-2013-n-8192/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-4-aprile-2013-n-8192/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contratto d'appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[impalcature]]></category>
		<category><![CDATA[interpretazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9014</guid>
		<description><![CDATA[Se i ladri riescono ad infiltrarsi in appartamento a causa delle impalcature, chi deve rispondere per il danno subito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22132/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa individuale denominata &#8221; (OMISSIS)&#8221; (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2210/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2009, R.G.N. 2983/06;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel febbraio del 2001 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, l&#8217;impresa edile (OMISSIS) e l&#8217;ing. (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto consumato da ignoti nell&#8217;ottobre del 1999 nel loro appartamento, sito al 5 piano dell&#8217;edificio condominiale di Viale (OMISSIS), reso possibile o comunque agevolato &#8211; a loro dire &#8211; dalla presenza di un ponteggio eretto per l&#8217;esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, privo di un idoneo impianto di allarme (installato soltanto al di sotto del primo piano).</p>
<p>L&#8217;impresa, nel costituirsi e nel chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a., contesto&#8217; la domanda e la propria responsabilita&#8217;, chiedendo in subordine che fosse accertato il concorso di colpa del condominio committente, del direttore dei lavori ing. (OMISSIS) e degli stessi danneggiati.</p>
<p>La (OMISSIS), nel costituirsi, chiese la chiamata in causa del condominio.</p>
<p>Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando l&#8217;impresa (OMISSIS) e il (OMISSIS), in solido, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 70.000, previo accoglimento della domanda di garanzia (nei limiti del massimale e dello scoperto) proposta dall&#8217;impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.</p>
<p>La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto in via principale dal (OMISSIS), e in via incidentale dai coniugi (OMISSIS) e dall&#8217;impresa (OMISSIS) (cui avrebbe aderito la (OMISSIS)), li accolse in parte qua, assolvendo il (OMISSIS) da ogni responsabilita&#8217;, riducendo la condanna dell&#8217;impresa ad euro 42.000, e dichiarando infine la responsabilita&#8217; concorrente del condominio nella misura del 50%.</p>
<p>La sentenza e&#8217; stata impugnata da quest&#8217;ultimo con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS), nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa (OMISSIS).</p>
<p>Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);</p>
<p>Lamenta il ricorrente una falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 c.c., dovendosi a suo dire escludere tout court, sulla base dell&#8217;inequivoco contenuto del contratto di appalto e delle allegate condizioni generali, che il condominio avesse assunto una veste diversa da quella dell&#8217;incolpevole nudus minister rispetto alle competenze (ed alle conseguenti responsabilita&#8217;) riferibili in via esclusiva all&#8217;appaltatore.</p>
<p>Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).</p>
<p>Lamenta il ricorrente condominio che, nonostante il chiaro tenore della documentazione prodotta, la corte territoriale abbia del tutto omesso di indicare, in modo chiaro e specifico, anche un solo profilo di responsabilita&#8217; del condominio tra quelli delineati dalla Suprema Corte.</p>
<p>I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, sono pienamente fondati.</p>
<p>Il chiaro ed in equivoco tenore degli articoli 2 ed 8 del contratto di appalto, coniugato con l&#8217;altrettanto indiscutibile contenuto dell&#8217;articolo 1 delle allegate condizioni generali dell&#8217;appalto medesimo (integralmente riportati dalla difesa del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza), non lascia spazio a dubbi di sorta circa la assoluta impredicabilita&#8217; di una qualsivoglia responsabilita&#8217; del condominio ricorrente, alla luce di una piu&#8217; che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.</p>
<p>Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvedere alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Milano, in diversa composizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-4-aprile-2013-n-8192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1890</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-28-gennaio-2013-n-1890/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-28-gennaio-2013-n-1890/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[ponteggi]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8750</guid>
		<description><![CDATA[Il condominio e la ditta edile che vi stia eseguendo dei lavori, sono sempre tenuti al risarcimento del danno se i ladri sfruttano i ponteggi per entrare nell'appartamento?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31398/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore Geom. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo omonimo titolare Signor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2363/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2005, R.G.N. 2862/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS); udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo; accoglimento p.q.r. del secondo e del terzo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. (OMISSIS) esponendo di aver subito un furto nella propria abitazione e che tale furto era stato agevolato da un ponteggio posto sulla facciata dall&#8217;impresa (OMISSIS), incaricata di lavori di ripristino, convenne in giudizio avanti alla Pretura di Milano sia l&#8217;impresa che il condominio di via (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di lire 30.200.000, oltre accessori e spese pari al valore dei preziosi sottratti dall&#8217;alloggio.</p>
<p>I convenuti, costituitisi, negavano la propria responsabilita&#8217;.</p>
<p>Il Tribunale, applicati gli articoli 2043 e 2051 c.c., accoglieva la domanda.</p>
<p>Proponeva appello il condominio di via (OMISSIS) chiedendo respingersi le pretese dell&#8217;attore; analoga posizione assumeva l&#8217;impresa (OMISSIS).</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale respingendo le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti dell&#8217;impresa (OMISSIS) e del Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso l&#8217;impresa costruzioni edili (OMISSIS) e il Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>2. La sentenza impugnata e&#8217; stata pubblicata il 12 ottobre 2005 e, pertanto, anteriormente all&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.</p>
<p>Si osserva, pertanto, in limine, che il presente ricorso non e&#8217; soggetto alla disciplina del ricorso per cassazione introdotta da quest&#8217;ultima disposizione e non trova, di conseguenza, applicazione l&#8217;articolo 366 bis c.p.c., si che devono ritenersi irrilevanti &#8211; al fine del decidere &#8211; i quesiti di diritto apposti dal ricorrente a conclusione di ciascuno dei motivi.</p>
<p>Precisato quanto sopra si osserva che il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, nell&#8217;ordine:</p>
<p>da un iato, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043 e 2697 c.c. (primo motivo);</p>
<p>dall&#8217;altro, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all&#8217;articolo 2051 c.c. (secondo motivo);</p>
<p>- da ultimo, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo).</p>
<p>3. Nessuno dei riferiti motivi merita accoglimento.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni che seguono.</p>
<p>3.1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.</p>
<p>In conformita&#8217;, in particolare, a una giurisprudenza piu&#8217; che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi &#8211; infatti &#8211; il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita&#8217;, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita&#8217;, completezza e riferibilita&#8217; alla decisione impugnata.</p>
<p>Il riferito principio comporta &#8211; in particolare &#8211; tra l&#8217;altro che e&#8217; inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un&#8217;affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimita&#8217; in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 15 giugno 2007, n. 13066; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270, tra le tantissime). Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate &#8211; o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; o dalla prevalente dottrina &#8211; il motivo e&#8217; inammissibile, poiche&#8217; non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).</p>
<p>In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione).</p>
<p>Viceversa, la allegazione &#8211; come prospettate nella specie da parte del ricorrente &#8211; di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e&#8217; esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica salutazione del giudice del merito, la cui censura e&#8217; possibile, in sede di legittimita&#8217;, sotto l&#8217;aspetto del vizio di motivazione.</p>
<p>Lo scrimine tra l&#8217;una e l&#8217;altra ipotesi &#8211; violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta &#8211; e&#8217; segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e&#8217; mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, specie in motivazione, Cass. 6 marzo 2012, n. 3455; Cass. 30 gennaio 2012, n. 1312; Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 6 agosto 2010, n. 18375, tra le tantissime).</p>
<p>Pacifico quanto precede si osserva che nella specie con i motivi ora in esame parie ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi (2043, 2697 e 2051 c.c.), in realta&#8217;, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi&#8217;, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.</p>
<p>3.2. Quanto, da ultimo, al terzo motivo lo stesso e&#8217;, per alcuni versi, inammissibile, per altri, manifestamente infondato.</p>
<p>3.2.1. In primis si osserva che a norma dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, &#8211; nel testo applicabile nella specie ratione temporis &#8211; le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l&#8217;altro &#8220;per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d&#8217;ufficio&#8221;.</p>
<p>E&#8217; palese, pertanto, che i detti vizi &#8211; salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioe&#8217; diversi fatti controversi &#8211; non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.</p>
<p>Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonche&#8217; insufficiente e, ancora, contraddittoria e&#8217; evidente che e&#8217; onere del ricorrente precisare quale sia &#8211; in concreto &#8211; il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell&#8217;articolo 111 Cost., e del principio inderogabile della terzieta&#8217; del giudice) essere rimessa al giudice stesso; in difetto, la censura e&#8217; inammissibile (Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 10 marzo 2011, n. 5701; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25127).</p>
<p>3. 2. 2. Anche a prescindere dai rilievi che precedono, comunque, si osserva &#8211; in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa di parte ricorrente &#8211; che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non puo&#8217; essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si puo&#8217; proporre un preteso migliore e piu&#8217; appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all&#8217;ambito della discrezionalita&#8217; di valutazione degli elementi di prova e dell&#8217;apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell&#8217;iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero in una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita&#8217; del giudizio di cassazione (Cass. 6 settembre 2012, n. 14929; Cass. 17 giugno 2011, nn. 13398 e 13327; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).</p>
<p>3.2.3. Da ultimo, infine, per completezza di esposizione non puo&#8217; tacersi che le censure sviluppate nel motivo possono trovare accoglimento anche alla luce delle considerazioni che seguono:</p>
<p>- i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che l&#8217;evento si e&#8217; verificato tra le ore 17 e le ore 18,30, &#8220;oltre il termine di lavoro delle maestranze dell&#8217;impresa che agivano sul ponteggio&#8221;: l&#8217;assunto di parte ricorrente, secondo cui il furto si e&#8217; verificato durante l&#8217;orario di lavoro, non solo e&#8217; assolutamente apodittico (atteso che non e&#8217; indicato in base a quale elemento, emergente dall&#8217;istruttoria espletata, e non considerato dai giudici a quibus, si ricavi la circostanza, ma altresi&#8217; &#8211; irrilevante al fine del decidere (non avendo il ricorrente dimostrato quale sia il nesso di causalita&#8217; tra la circostanza invocata e l&#8217;evento denunziato);</p>
<p>- analoghe considerazioni valgono con riguardo alla circostanza relativa allo &#8220;stato&#8221; della tapparella al momento dei fatti, atteso che quanto &#8211; ancora una volta del tutto apoditticamente invoca il ricorrente &#8211; contrasta con quanto accertato dai giudici del merito (&#8220;la tapparella era forse stata abbassata, ma non era munita di alcun sistema di blocco&#8221; ha accertato la sentenza impugnata), e &#8211; ancora una volta &#8211; non e&#8217; riportato, nel motivo, da quali elementi dell&#8217;istruttoria espletata &#8211; e non da quella che avrebbe potuto essere espletata e non e&#8217; stata invece espletata mediante l&#8217;audizione di altri testimoni non ammessi dal giudice a quo con provvedimento mai impugnato nelle opportune sedi e che non puo&#8217;, certamente, essere (peraltro del tutto genericamente) censurato in questa sede &#8211; emerga una situazione di fatto (specie in ordine all&#8217;assenza di un sistema di blocco) diversa da quella accertata dal giudice del merito;</p>
<p>- assolutamente inidonee a superare la corretta, e convincente, conclusione fatta propria dai giudici del merito &#8211; infine &#8211; sono tutte le altre considerazioni sviluppate nel motivo, vuoi quanto alla pretesa (dal ricorrente) non adeguatezza del ponteggio al fine di evitare l&#8217;ingresso di estranei, vuoi in ordine alla circostanza che non risulterebbe la volonta&#8217; del condominio di non dotare i ponteggi di allarmi, perche&#8217; eccessivamente onerosi, vuoi &#8211; infine &#8211; quanto alla circostanza che i preziosi non erano in realta&#8217;, adeguatamente custoditi in una &#8220;cassetta collocata nell&#8217;armadio della propria camera da letto&#8221; (pur avendo i giudici del merito sottolineato che detti preziosi &#8220;di ingente valore&#8221; non erano custoditi &#8220;in una cassaforte o in un mobile blindato&#8221;, circostanza palesemente diversa da quella invocata dai ricorrente);</p>
<p>- avendo i giudici del merito puntualmente e analiticamente valutato tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da un lato, che &#8220;non v&#8217;e&#8217; prova che il ponteggio fosse pericoloso&#8221; o &#8220;possedesse caratteristiche atte a agevolare l&#8217;intrusione di malintenzionati nell&#8217;appartamento dell&#8217;attore all&#8217;ottavo piano&#8221;, dall&#8217;altro, che l&#8217;odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito &#8220;espressamente alla delibera con la quale il condominio&#8230; malgrado la sollecitazione dell&#8217;impresa&#8230; decise di non installare l&#8217;impianto antifurto per il suo rilevante costo&#8221; e che, infine, lo stesso odierno ricorrente ha omesso &#8220;qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l&#8217;opera di eventuali ladri&#8221; (palesemente non evita, o rende piu&#8217; difficile la sottrazione di preziosi la circostanza che gli stessi siano conservati in una scatola nell&#8217;armadio della camera da letto) e&#8217; evidente, da un lato, che eventuali affermazioni dei giudici di merito in contrasto con le risultanze di causa (come pure del tutto apoditticamente si invoca) dovevano essere fatte valere dal ricorrente con il rimedio di cui all&#8217;articolo 395 c.p.c. e non certamente opponendo all&#8217;accertamento dei giudici di merito, la propria soggettiva valutazione di quelle stesse circostanze, dall&#8217;altro, che come gia&#8217; anticipato sopra &#8211; e&#8217; preclusa in questa sede di legittimita&#8217; una ricostruzione degli apprezzamenti, in fatto diversa rispetto a quella compiuta dal giudici di secondo grado.</p>
<p>Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e che liquida in complessivi euro 3.200,00 di cui euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-28-gennaio-2013-n-1890/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
