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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; foro competente</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 19 maggio 2011 n. 11008</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenza]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[foro competente]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è il foro competente per le liti tra condomino e condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere -<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 10, presso lo studio dell&#8217;avvocato GARGIULI CRISTIANA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato ACCARINO PIO giusta delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 597/2005 del GIUDICE DI PACE di CAVA DE&#8217; TIRRENI, depositata il 07/05/2005, R.G.N. 688/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p style="text-align: center;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>A.B., con quattro distinti ricorsi per ingiunzione, reclamava dal condominio di Via (OMISSIS), a titolo di risarcimento dei danni, il pagamento di somme pari all&#8217;importo mensile del canone di locazione pattuito per un appartamento di sua proprietà, del quale l&#8217;amministrazione condominiale non aveva provveduto a ripristinare il tetto di copertura, costringendo in tal modo il conduttore a recedere dal contratto per l&#8217;assoluta inagibilità dell&#8217;immobile e privando così esso proprietario &#8211; locatore del prezzo mensile della locazione medesima.</p>
<p>L&#8217;adito giudice di pace di Cava de Tirreni pronunciava a favore del ricorrente A. quattro decreti ingiuntivi, avverso i quali l&#8217;ingiunto condominio proponeva distinte opposizioni, sulle quali il giudice di pace, in giudizio di equità necessaria ex art. 113 c.p.c., decidendo nel simultaneo processo delle cause riunite per evidente ragione di connessione, dichiarava la sua incompetenza territoriale, indicando come competente ratione loci il giudice di pace di Milano, e ciò in accoglimento di espressa eccezione proposta dal condominio opponente. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.B., il quale ha affidato l&#8217;impugnazione a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Non ha svolto difese l&#8217;intimato condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p style="text-align: center;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Con il primo motivo del ricorso si denuncia Nullità della sentenza per violazione dell&#8217;art. 279 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>Sostiene il ricorrente che l&#8217;impugnata sentenza è affetta da nullità e/o inesistenza giuridica in quanto non avrebbe statuito su tutto la materia del decidere relativamente a tutte le opposizioni riunite, giacchè la statuizione sulla competenza riguarderebbe solo la prima delle controversie riunite, quella, cioè, relativa all&#8217;opposizione ad ingiunzione, cui le altre erano state riunite. La censura è del tutto infondata, dato che la statuizione sulla competenza è certamente riferibile a tutte le cause riunite, per ciascuna delle quali era stata proposta l&#8217;eccezione di incompetenza territoriale, onde per ognuna di esse occorre ritenere produttiva di effetti la statuizione di incompetenza del giudice di pace di Cava de Tirreni e di competenza del giudice milanese. Per il resto, peraltro, è da rilevare che il ricorrente nella memoria ha rinunciato ad ogni altro profilo della censura di cui sopra.</p>
<p>Con il secondo motivo si denuncia Violazione dell&#8217;art. 2909 c.c. e dell&#8217;art. 324 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5.</p>
<p>Sostiene il ricorrente che con ordinanza dell/8.11.2002 lo stesso giudice di pace, in altra controversia tra le stesse parti, aveva affermato la sua competenza territoriale e successivamente con la sentenza n. 829/04 aveva statuito anche nel merito, per cui, non essendo stata proposta impugnazione nè avverso l&#8217;ordinanza nè avverso la detta sentenza, si era formato il giudicato sia in senso sostanziale che in senso processuale, con effetti estensibili anche alle altre cause riunite e decise con la sentenza in questa sede denunciata.</p>
<p>Il motivo è infondato, poichè, trattandosi di giudicato formatosi in altra causa, ancorchè tra le stesse parti, i suoi effetti si esauriscono nell&#8217;ambito della controversia decisa, senza possibilità di estensione al di fuori del suddetto ambito.</p>
<p>Con terzo motivo si denuncia la violazione dell&#8217;art. 20 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè la contraddittorietà della motivazione, assumendosi dal ricorrente che, avendo la sua domanda ad oggetto il pagamento di una somma di denaro certa nel suo ammontare, la relativa obbligazione doveva essere adempiuta nel domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza. Anche questo motivo non può essere accolto.</p>
<p>Premesso che l&#8217;eccezione di incompetenza ratione loci è stata proposta con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e con la espressa indicazione del giudice ritenuto competente, osserva questa Corte che di tutte le suddette norme il giudice di pace ha fatto corretta applicazione. Non ricorreva, invero, a favore del giudice di pace di Cava de Tirreni il criterio di collegamento dell&#8217;art. 18 c.p.c., poichè non si tratta di convenuto persona fisica.</p>
<p>Nè soccorreva il criterio di cui all&#8217;art. 19 c.p.c., che riguarda le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, giacchè in materia di cause condominiali, il foro speciale esclusivo è, infatti, quello di cui all&#8217;art. 23 cod. proc. civ., che prevede la competenza per territorio del giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (Cass., 5 novembre 2004, n. 21172).</p>
<p>Nè poteva valere il criterio dell&#8217;art. 20 c.p.c., poichè l&#8217;obbligazione risarcitoria era sorta a Milano (dove si era verificato l&#8217;evento di danno in conseguenza dell&#8217;omissione della doverosa condotta che ivi il condominio avrebbe dovuto tenere) e poichè, trattandosi non di debito di valuta, ma di debito di valore consistente nell&#8217;obbligazione risarcitoria, ai sensi dell&#8217;art. 1182 c.c., comma 4, il pagamento andava effettuato al domicilio del condominio debitore in Milano e non del creditore A..</p>
<p>Dalle considerazioni di cui innanzi resta assorbito il quarto motivo del ricorso, per cui, in conclusione, l&#8217;impugnazione deve essere rigettata.</p>
<p>Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione non avendo l&#8217;intimato condominio svolto difese in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 febbraio 2012 n. 2483</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenza]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conduttori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[foro competente]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le cause che rientrano nel novero dell'art. 7, comma 3, n. 2, cpc (competenza del giudice di pace)?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26277/&#8217;09) proposto da:</p>
<p>P.G. (OMISSIS),N.S.(OMISSIS), M.C.B.(OMISSIS), PE.LU.(OMISSIS), PI.PA. (OMISSIS) e PI.MA. (OMISSIS), gli ultimi tre quali eredi di Pi.I., tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Petroni Gianfranco, Michetti Andrea e Guarino Giancarlo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo, in Roma, alla v. Antonio Nibby, n. 7;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.F., B.F. E B.A. (tutti quali eredi di B.G.);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1397/2009, depositata il 23 ottobre 2009;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 20 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
udito l&#8217;Avv. Giancarlo Guarino per i ricorrenti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il sig. B.G. &#8211; sul presupposto di essere condomino del fabbricato sito in (OMISSIS), nonchè dell&#8217;area antistante al fabbricato (individuato in catasto al foglio 7 mappale 149) adibita a porticato e corte prospiciente &#8211; conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Ancona il condomino P.G., nonchè N.S., Pi.Id. e M.C.B., quali titolari di diritti di passaggio sull&#8217;area medesima, chiedendo che venissero regolate le modalità d&#8217;uso della corte con individuazione delle singole porzioni da destinare a parcheggio e ad operazioni di carico e scarico, poichè il cortile veniva fatto oggetto di un uso non disciplinato con notevoli disagi per i condomini, anche sotto il profilo della vivibilità delle abitazioni. Nella costituzione dei suddetti convenuti, l&#8217;adito giudice di pace, con sentenza n. 492 del 2004, respingeva la domanda, accogliendo sia l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione proposta da N.S., Pe.Id. e M.C.B. che l&#8217;eccezione di titolarità esclusiva della corte dedotta in controversia avanzata dall&#8217;altro convenuto P.G..</p>
<p>Interposto appello da parte del B., nella resistenza di tutti gli appellati, il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1397 del 2009 (depositata il 23 ottobre 2009), accoglieva il gravame e, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, disponeva che l&#8217;uso dell&#8217;area per cui era causa doveva avvenire secondo le modalità di cui all&#8217;allegato 5 della consulenza tecnica di parte prodotta dal B., redatta il 19 gennaio 2009 ed acquisita agli atti, condannando gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del doppio grado, oltre che di quelle occorse per la c.t.u.. A sostegno dell&#8217;adottata sentenza il Tribunale marchigiano, qualificata la domanda originariamente proposta dal B. come attinente alla materia delle modalità d&#8217;uso dei servizi condominiali (ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2), da riferire all&#8217;applicabilità della disciplina di cui all&#8217;art. 1102 c.c., ne ravvisava la fondatezza sul presupposto della riconosciuta titolarità &#8220;pro quota&#8221; dell&#8217;area in questione per precedente giudicato opponibile anche al P. (quale avente causa di B.M.) e della sussistenza delle relative condizioni nel merito, in tal senso recependo le indicazioni di apposita relazione tecnica prodotta in appello dal B. con riguardo all&#8217;idonea sistemazione delle singole aree adibite a parcheggio ed a zona di carico-scarico.</p>
<p>Avverso la suddetta sentenza di secondo grado (non notificata) hanno proposto ricorso per cassazione P.G., N. S., M.C.B., nonchè, quali eredi di Pi.I., Pe.Lu., Pi.Pa. e Pi.Ma., articolato in sei motivi, al quale non hanno resistito in questa sede gli eredi di B.G. (nelle more deceduto) S. F., B.F. e B.A. (rappresentandosi che le dedotte qualità di eredi erano comprovate dalla documentazione prodotta ex art. 372 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per assunta violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 345 c.p.c., comma 3, avendo il giudice di appello ravvisato l&#8217;ammissibilità della produzione delle relazione tecnica di parte del B.G. (sulla quale, poi, lo stesso giudice aveva basato la sua sentenza), malgrado la stessa fosse intervenuta poco prima della celebrazione dell&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni.</p>
<p>2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., riferita al documento denominato consulenza tecnica di parte, datato 19 gennaio 2009 a firma dell&#8217;arch. A.F., depositato in cancelleria il 20 gennaio 2009, prospettando l&#8217;inesistenza del suddetto documento, non risultando allegato agli atti del processo secondo le modalità di produzione prescritte dalle richiamate disposizioni normative.</p>
<p>3. Con il terzo motivo I ricorrenti hanno denunciato la violazione dell&#8217;art. 24 Cost., nonchè la nullità dell&#8217;intero giudizio e della sentenza impugnata, sulla scorta dell&#8217;irritualità ed inammissibilità della sopravvenuta produzione del predetto documento denominato relazione tecnica di parte.</p>
<p>4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità di cui all&#8217;art. 111 Cost., commi 1 e 2, oltre che la nullità del procedimento e della sentenza, alla stregua della stessa ragione di doglianza prospettata con riferimento al terzo motivo.</p>
<p>4.1. I primi quattro motivi esposti possono essere trattati congiuntamente siccome strettamente connessi. Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati. Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 9441 del 1987; Cass. n. 5687 del 2001; Cass. n. 20821 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 30610 del 2011) la consulenza di parte non è un mezzo di prova ma vale come semplice argomentazione difensiva e, come tale, può essere prodotta anche dopo che si siano verificate le preclusioni istruttorie, alla stregua di una qualsiasi altra allegazione difensiva (come, del resto, correttamente ritenuto dal Tribunale di Ancona nella sentenza impugnata: cfr. pag. 9). In altri termini (cfr., anche, Cass. n. 3405 del 1988), la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni.</p>
<p>Tale principio, affermato sotto il previgente art. 345 c.p.c., risulta applicabile anche in seguito alla sopravvenuta modifica (per effetto della L. n. 353 del 1990 e, poi, della L. n. 69 del 2009) del terzo comma di detta norma, proprio perchè a tale allegazione, in quanto non equiparabile ad un documento, non è estensibile la disciplina processuale propria dei documenti, sia con riferimento alle modalità di produzione che agli aspetti inerenti il regime delle preclusioni e di necessaria valutazione di indispensabilità in sede di gravame (secondo i principi dettati dalla sentenza delle S.U. n. 8203 del 2005; in proposito v., da ultimo, Cass. n. 12731 del 2011). Alla luce di ciò, quindi, non può ritenersi configurata alcuna delle violazioni prospettate con le prime quattro doglianze, basate proprio sull&#8217;erroneo presupposto dell&#8217;equiparazione della relazione tecnica di parte ad un documento in senso stretto.</p>
<p>5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno prospettato il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5), con riguardo all&#8217;esame del &#8220;punto nodale della controversia&#8221; dell&#8217;efficacia della sentenza, passata in giudicato, pronunciata nella controversia tra il B.G. e la dante causa del P.G. dal Pretore di Ancona il 13 febbraio 1976 con riferimento alla individuazione della comproprietà riconoscibile in capo allo stesso B..</p>
<p>5.1. Il motivo è inammissibile poichè con esso risulta dedotto un vizio di motivazione, nel mentre, avuto riguardo alla ragione di doglianza prospettata, sarebbe stato necessario denunciare, semmai, il vizio di violazione di legge, con riferimento all&#8217;art. 2909 c.c..</p>
<p>E&#8217; risaputo, infatti, che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell&#8217;esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici; ne consegue che gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili solo sotto il profilo della violazione di legge. In altre parole, costituendo, invero, l&#8217;interpretazione del giudicato operata dal giudice del merito non un apprezzamento di fatto ma una &#8220;quaestio iuris&#8221;, la stessa è sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge, donde gli eventuali errori di valutazione ermeneutica degli effetti e dei limiti del giudicato rilevano quali errori di diritto (cfr. Cass., S.U., n. 24664 del 2007; Cass. n. 21200 del 2009 e Cass. n. 10537 del 2010).</p>
<p>6. Con il sesto motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza oggetto dei ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme in materia di uso di cosa comune, considerato che, rientrando l&#8217;instaurata controversia in quelle riguardanti le modalità di uso dei servizi condominiali (ai sensi dell&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2), essa avrebbe potuto essere estesa a soggetti non in rapporto di condominio, inteso in senso proprio, a condizione che gli stessi avessero esercitato sul bene condominiale un diritto identico a quello del condomino, nel mentre essi ricorrenti (quali appellati) non avevano alcun interesse a partecipare ad una causa riguardante i limiti qualitativi e quantitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, non potendo vantare alcun diritto condominiale assimilabile a quello del partecipante alla comunità condominiale.</p>
<p>6.1. Anche quest&#8217;ultimo motivo è privo di pregio e deve, quindi, essere respinto. Gli attuali ricorrenti sono stati ritenuti titolari dal Tribunale marchigiano, con motivazione logica ed adeguata (e non specificamente censurata) poggiante anche sulla non contestazione degli stessi (quali originari convenuti), titolari di altrettanti diritti di passaggio sull&#8217;area di cortile in ordine alla regolamentazione del cui uso era stata intentata l&#8217;azione in discorso (cfr., ai fini della riconducibilità dell&#8217;instaurata azione in quelle di cui all&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, Cass. n. 2402 del 1999). Sulla scorta di tale esatto presupposto lo stesso Tribunale ha ritenuto che gli odierni ricorrenti fossero muniti di autonoma legittimazione passiva in ordine all&#8217;azione esperita proprio perchè, in virtù dell&#8217;invocata regolamentazione dell&#8217;uso della suddetta area, l&#8217;eventuale disciplina giudizialmente imposta avrebbe inciso sui godimento del loro menzionato diritto inerente il bene condominiale.</p>
<p>Osserva, in proposito, il collegio che nelle cause previste dall&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, inerenti alle modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, devono essere annoverate non solo quelle che scaturiscono dal rapporto di condominio inteso in senso proprio, e cioè quelle che insorgano tra il condominio ed i singoli condomini, ovvero fra i condomini, ma anche quelle, con identico oggetto, che vengono ad interessare soggetti diversi dai partecipanti alla collettività condominiale e, pur tuttavia, legittimati, per altro titolo (quale, ad esempio, la locazione di unità immobiliari comprese nello stabile in condominio ovvero l&#8217;esercizio di diritti di servitù sulle aree di pertinenza condominiale, come nella specie), all&#8217;uso delle parti comuni di questo e dei servizi ad esso relativi.</p>
<p>In quest&#8217;ottica, in proposito, nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 2950 del 1967 e Cass. n. 3600 del 1991) non si è dubitato del diritto del condominio e dei condomini di agire direttamente, ed anche unicamente, nei confronti del conduttore di unità immobiliari comprese nell&#8217;edificio condominiale per far dichiarare illegittimo e per far cessare l&#8217;uso delle cose comuni che lo stesso pretenda di esercitare in modo non conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;art. 1102 c.c. o al regolamento del condominio; alla stregua di questo principio, pertanto, si deve ritenere che anche le vertenze instaurate con l&#8217;esperimento dell&#8217;azione in discorso nei confronti del conduttore o di altro titolare di diritti il cui esercizio implica il coinvolgimento del bene condominiale risultano attenere, sotto il profilo oggettivo, alla gestione dei servizi e dei beni condominiali. Da ciò consegue la tutelabilità in sede giudiziale degli abusi inerenti il godimento di tali beni, mediante la richiesta della determinazione delle più idonee modalità concrete di esercizio dei relativi diritti, obiettivo, questo, perseguito proprio con l&#8217;impugnata sentenza che, perciò, essendosi conformata ai richiamati principi giuridici e basandosi su un adeguato percorso motivazionale, non è censurabile in questa sede di legittimità con riferimento ai profili dedotti dai ricorrenti con l&#8217;ultima doglianza formulata.</p>
<p>7. In definitiva, alla stregua di tutte le complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza adottare alcuna pronuncia sulle spese della presente fase, in difetto di costituzione degli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza 24 giugno 2001 n. 10086</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[foro competente]]></category>

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		<description><![CDATA[Gli artt. 1469 bis e ss. c.c possono essere applicati ai contratti già in essere al momento dela loro entrata invigore? Ed in caso di rinnovo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MANFREDO GROSSI &#8211; Presidente -<br />
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ANTONIO SEGRETO &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. ALBERTO TALEVI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ALFONSO AMATUCCI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:</p>
<p>C SRL, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Pietro Mazzacurati, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCO MASTRANGELI, che la difende anche disgiuntamente all&#8217;avvocato UMBERTO CANELLA, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO [OMISSIS], in persona dell&#8217;Amministratore pro -tempore Tiziana Davi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERTO BERGAMINI 63, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONINA FANILE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2539/00 del Tribunale di BOLOGNA, Sezione II Civile, emessa il 29/05/00 e depositata il 03/10/00 (R.G. 904908/97);<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;<br />
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha chiesto si dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Ferrara, con le conseguenze di legge.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. La C s.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, depositata, il 6.11.2000, con la quale detto giudice dichiarava la propria incompetenza per territorio nella causa tra la C ed il CONDOMINIO, [OMISSIS] 2, di Ferrara, sul rilievo che l&#8217;art. 1469 bis c.c., co. 3, n. 19, avrebbe introdotto un foro esclusivo in favore del consumatore nei contratti stipulati tra il professionista ed il consumatore.</p>
<p>Rileva preliminarmente questa Corte che la decisione del presente regolamento di competenza dipende dall&#8217;applicabilità alla fattispecie in esame dell&#8217;art. 1469 bis c.c. (introdotto con legge 6 febbraio 1996, n. 52) sia ratione temporis, sia alla qualificabilità del soggetto contraente (un condominio), quale consumatore, nonché dall&#8217;esclusività o meno del foro di residenza del consumatore, di cui al predetto art. 1469 bis, n. 191 c.c..</p>
<p>2. Quanto alla prima questione va, anzitutto, osservato che i nuovi artt. 1469 bis e seg. c.c. non sono applicabili&#8217; ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del principio generale dell&#8217;irretrattività della legge (art. 11 preleggi) (Cass. 29.11.1999,n. 13339).</p>
<p>Sennonché in caso di rinnovazione del contratto, se essa è avvenuta successivamente all&#8217;entrata in vigore della legge 6.2.1996, n. 52, che con l&#8217;art. 25 ha introdotto gli artt. 1469 bis e segg., dette norme si applicano al contratto rinnovato.</p>
<p>Infatti, in caso di rinnovazione tacita del contratto, si verifica pur sempre una nuova regolamentazione tra le parti dei loro rapporti, sia pure configurata per relationem sulla base delle precedenti clausole contrattuali, fondata su un reciproco consenso espresso tacitamente, ma in maniera inequivoca.</p>
<p>3.1. Quanto alla seconda questione va osservato che il contratto di manutenzione dell&#8217;impianto elevatore installato nell&#8217;immobile del condominio venne stipulato dall&#8217;amministratore del condominio, ma in rappresentanza dei condomini.</p>
<p>Infatti il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass. N. 826/1997; Cass. N. 12204/1997; Cass. N. 7544/1995). In particolare il rapporto contrattuale oggetto di causa, relativo ad una prestazione di servizi, non vincola l&#8217;amministratore in quanto tale, ma i singoli condomini e l&#8217;amministratore opera come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini.</p>
<p>Ne consegue che, poiché i condomini vanno senz&#8217;altro considerati consumatori, essendo persone fisiche che agiscono, come nella specie, per scopi estranei all&#8217;attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche al contratto concluso dall&#8217;amministratore del condominio con il professionista, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, si applicano gli artt. 1469 bis e segg. c.c..</p>
<p>3.2. Ne consegue che, ai sensi dell&#8217;art. 144/59 bis, co. 3 n. 19, c.c. si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che stabilisca &#8220;come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio eletto del consumatore&#8221; e cioè, nell&#8217;ipotesi che il consumatore sia un condominio dalla sede del condominio.</p>
<p>4.1. Con riferimento ala terza questione, va osservato, quanto alle conseguenze della vessatorietà di tale clausole, che all&#8217;accertamento della stessa consegue solo l&#8217;inefficacia della clausola vessatoria, mentre il contratto rimane efficace (art. 1469 quinquies c.c.).</p>
<p>Non può invece condividersi l&#8217;assunto della sentenza impugnata secondo cui l&#8217;art. 1469 bis, co. 3, n. 19, non solo individui un&#8217;ipotesi di clausola vessatoria presunta nei contratti con il consumatore, ma fissi anche un foro esclusivo per lo stesso, con la conseguenza che, espunta detta clausola vessatoria, non troverebbero applicazione né i fori generali di cui agli artt. 18 e 19, c.p.c., né il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20).</p>
<p>Infatti, anzitutto, la norma in questione si limita. a regolamentare un&#8217;ipotesi di vessatorietà presunta della clausola contrattuale e non a statuire su un foro esclusivo per il consumatore.</p>
<p>Quando il legislatore ha inteso istituire fori esclusivi per le cause del consumatore, come con l&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 50/1992, per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, e con l&#8217;art. 10 d.lgs n. 427/1998, in materia di multiproprietà, lo ha fatto espressamente.</p>
<p>In ogni caso è giurisprudenza pacifica che la norma in questione è una norma di diritto sostanziale e come tale si applica solo ai rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore (Cass. 29.11.1999, n. 13339).</p>
<p>Se la norma in questione istituisse anche un foro esclusivo per il consumatore, in questa parte costituirebbe norma processuale e, come tale, sarebbe di immediata applicazione (Cass. 21.4.2000, n. 5244; Cass. N. 5235/2000).</p>
<p>4.2. Non si può, pertanto condividere, se non parzialmente in relazione all&#8217;operatività della legge, l&#8217;orientamento espresso da Cass. 22.11.2000, n. 15101, citata dal P.G. nelle sue conclusioni, secondo cui &#8220;in tema di contratti tra consumatori e professionisti, la regola iuris dettata in tema di competenza territoriale dall&#8217;art. 1469 n. 19 c.c., secondo la quale la competenza a conoscere della controversia insorta tra le parti si radica presso l&#8217;autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore, non si applica ai procedimenti instaurati in epoca precedente all&#8217;entrata in vigore della norma citata, attesane la natura sostanziale e non meramente processuale&#8221;.</p>
<p>Infatti è vero che la norma in questione non trova applicazione ai rapporti sorti precedentemente all&#8217;entrata in vigore della l. n. 52/1996, ma ciò proprio perché non introduce un foro esclusivo per il consumatore e quindi è norma sostanziale e non processuale.</p>
<p>4.2. Inoltre, a norma dell&#8217;art. 1469, ter, co. 3, c.c. &#8220;non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che se la clausola contrattuale relativa al foro competente, riproducesse il dettato dell&#8217;art. 20 c.p.c., in tema di foro facoltativo certamente non potrebbe ritenersi vessatoria, indipendentemente dalla circostanza che essa sia stata oggetto di trattativa individuale.</p>
<p>Se il legislatore, nel silenzio sul punto delle contratto, avesse ritenuto che il codi ce di rito tuttavia prevedeva una disposizione (art. 20 c.p.c.) in ogni caso gravosa per il consumatore, avrebbe dovuto, prevederne una diversa.</p>
<p>L&#8217;interpretazione proposta dalla sentenza impugnata e da parte della dottrina, secondo cui la norma in questione prevede un foro esclusivo per i contratti del consumatore, ancorché derogabile consensualmente a seguito di trattative, finisce per essere un&#8217;interpretazione abrogante, in siffatte ipotesi, degli artt. 18/20 c.p.c, in contrasto con i principi in tema di interpretazione e di abrogazione della legge (artt. 12 e 15 preleggi).</p>
<p>4.3. Infatti, anzitutto, quanto sostenuto dalla. tesi che qui si contrasta non è previsto espressamente dalla lettera dell&#8217;art. 1469 bis, c.c., come è pacificamente riconosciuto.</p>
<p>4.4. Inoltre non può ritenersi che questo principio di diritto processuale (foro esclusivo del consumatore) si possa ricavare dalla ratio della norma o dall&#8217;intenzione del legislatore. È vero che la determinazione del contenuto di una norma può essere tratta dal fine che il legislatore abbia voluto perseguire con essa (Cass. n. 1697/1981). Sennonché, poiché la norma in questione mira ad individuare ipotesi di clausole vessatorie poste nel contratto tra il professionista ed il consumatore, e poiché la norma successiva dichiara che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, il legislatore si è proposto il fine di evitare vessazioni da parte del professionista nei confronti del consumatore e contemporaneamente ritiene che le norme, che già si trovano nell&#8217;ordinamento, non possono mai integrare detta situazione.</p>
<p>4.5. Né può ritenersi, conseguenzialmente, come pure ritiene parte della dottrina, che nella fattispecie si verserebbe in un&#8217;ipotesi di abrogazione per incompatibilità implicita ovvero per nuova regolamentazione dell&#8217;intera materia. Infatti la prima sussiste quando risulti un obiettivo contrasto fra la norma successiva e la norma precedente tale da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione, mentre nella fattispecie, come si è detto, le norme in questione (da una parte l&#8217;art. 1469 bis, co. 3, n. 19, c.c. e dall&#8217;altra gli artt. 18/20 c.p.c.) operano su piani diversi ed hanno diversi oggetti. La seconda si ha quando la legge successiva costituisca un sistema normativo tendenzialmente completo, che consenta di disciplinare l&#8217;intera materia.</p>
<p>Nella fattispecie, come sopra detto, tutte le norme mirano solo ad evitare che il contenuto del contratto tra professionista ed il consumatore presenti clausole vessatorie, ma non regolamentano ex novo la tutela processuale, del consumatore, individuando un foro particolare per la tutela del consumatore.</p>
<p>Anzi l&#8217;unica norma che ha un contenuto parzialmente processuale (art. 1469 sexies,, sull&#8217;azione inibitoria) dichiara solo che essa è proponibile davanti al &#8220;giudice competente&#8221;, con recepimento, quindi delle norme già esistenti del codice di rito in materia di competenza.</p>
<p>5. Nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto che non era stata superata la presunzione di vessatorietà della clausola contrattuale relativa al foro competente per territorio, poiché va esclusa la sussistenza di un foro esclusivo per il consumatore e, quindi, va ritenuto operativo il foro facoltativo di cui all&#8217;art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, va dichiarata la competenza del tribunale di Bologna, per inammissibilità dell&#8217;eccezione di incompetenza, che, essendo fondata solamente sull&#8217;assunta esistenza di un foro esclusivo del consumatore (rivelatosi poi infondato), non ha contestato ulteriormente tutti i fori alternativamente competenti. In ogni caso, a parte il suddetto profilo di inammissibilità, la competenza del tribunale di Bologna va, anche dichiarata quale forum destinatae solutionis, a norma dell&#8217;art. 20 c.p.c..</p>
<p>6. Va, inoltre accolta l&#8217;impugnazione della sentenza, anche, relativamente alle spese processuali, statuite dal primo giudice.</p>
<p>Infatti, come questa Corte ha già &#8211; ritenuto (Cass. Sez. III, 4.8.2000, n. 10232), qualora venga proposto regolamento necessario di competenza nei confronti di una sentenza che si sia pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese, la Corte di Cassazione, con la sentenza (attualmente ordinanza) emessa a norma dell&#8217;art. 49 c.p.c., qualora dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata dalla sentenza impugnata, determinando ciò la caducazione della sentenza impugnata non solo relativamente al capo della competenza per violazione delle norme sulla competenza, ma anche a quello relativo alle spese processuali, in conseguenza dell&#8217;effetto espansivo dell&#8217;impugnazione a norma dell&#8217;art. 336, co. 1, c.p.c., senza la necessità che quest&#8217;ultimo sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, deve statuire anche sulle spese processuali del giudizio davanti al giudice di merito e non solo del regolamento, in applicazione analogica del principio di cui all&#8217;art. 385, co. 29, c.p.c..</p>
<p>Ritiene questa Corte che esistano giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara la competenza del tribunale di Bologna. Compensa tra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio.<br />
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2001.<br />
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GIU. 2001.</p>
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