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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; fondi</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza 08 febbraio 2011 n. 3075</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<category><![CDATA[prove]]></category>

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		<description><![CDATA[In base a quali prove si appone il confine tra due fondi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE CHIARA Carlo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>L.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati Fortunato Giuseppe e Agostino Fortunato per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Coletti n. 39, presso lo studio del primo;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>A.G. E D.R., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Di Bisceglie Eugenio per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Ciro Menotti n. 1, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Luca Nicita;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Potenza n. 361/07, depositata in data 27 dicembre 2007.<br />
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentito, per i resistenti, l&#8217;Avvocato Eugenio Di Bisceglie;<br />
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che il consigliere delegato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell&#8217;art. 380-bis cod. proc. civ.:</p>
<p>&#8221; L.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte d&#8217;appello di Potenza n. 361 del 2007, depositata il 27 dicembre 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l&#8217;appello da essa proposto avverso la sentenza del Pretore di Lagonegro in data 4 marzo 1996, che aveva rigettato la domanda di regolamento di confini dalla medesima ricorrente proposta nei confronti di A.G., in un giudizio nel quale era altresì intervenuta D.R., e volta ad ottenere che il confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa venisse identificato con quello catastale.</p>
<p>La Corte territoriale, dopo aver delimitato l&#8217;ambito della controversia devoluta alla sua cognizione, ha rilevato che l&#8217;appellante aveva dedotto che il giudice di primo grado sarebbe incorso in grave vizio di motivazione, avendo ritenuta superflua la prova testimoniale offerta e raccolta dalla L. ed avendo considerato ininfluente il confine catastale accertato dal consulente tecnico d&#8217;ufficio, per dare invece risalto decisivo, ai fini della esclusione dei fatti posti a fondamento del ricorso, ad elementi di semplice carattere indiziario; per di più contravvenendo alla norma dell&#8217;art. 950 c.c.&#8221;, secondo cui, in mancanza di altri elementi, o quando gli stessi non sono sufficienti, il giudice deve attenersi al confine delineato nelle mappe catastali. Quindi, richiamati i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di appello, la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che il motivo di appello dedotto dalla L. non potesse essere considerato specifico, in quanto lo stesso non prende affatto in considerazione il punto fondamentale posto dal primo giudice a base della sua decisione, costituito (&#8230;) dall&#8217;accertamento dell&#8217;avvenuta usucapione reciproca, ad opera delle parti o dei loro danti causa, delle porzioni di fondo in relazione alle quali vi è stato sconfinamento: il che, ovviamente, rende del tutto irrilevante l&#8217;accertamento del confine catastale. Le argomentazioni svolte dall&#8217;appellante non appaiono quindi volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata; la censura, cioè, non è congruente con la ratio decidendi criticata, per cui non può ritenersi specifica, per tale dovendosi intendere (&#8230;) quella doglianza che, se accolta, è tale da determinare il mutamento della conclusione fondata sul capo di sentenza considerato. La ricorrente propone due motivi di ricorso. Con il primo, la ricorrente deduce violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dall&#8217;appellante L. e comunque rilevabili d&#8217;ufficio in relazione all&#8217;art. 112 c.p.c. che fa carico al Giudice di pronunziarsi su tutta la domanda e le richieste istruttorie formulate quale manifestazione del principio dispositivo. Travisamento dei fatti e della realtà dei luoghi oggetto della controversia.</p>
<p>La ricorrente sostiene che la Corte d&#8217;appello avrebbe deciso seguendo il ragionamento del Tribunale (recte: del Pretore) e sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d&#8217;ufficio ignorando e disattendendo del tutto le serie e documentate critiche mosse alla stessa nelle note difensive e nella relazione del tecnico di parte.</p>
<p>Afferma quindi che una rivalutazione completa dei fatti di causa avrebbe certamente indotto la Corte d&#8217;appello a ritenere che le richieste e le censure formulate nell&#8217;atto di appello del 23 ottobre 1996, tutte dirette a dimostrare il possesso in testa alla L. della porzione di terreno occupata con la costruzione dall&#8217; A. e moglie, costituiscono specifico e preciso appunto alla decisione del Pretore, condivisa dalla Corte d&#8217;appello, sulla ritenuta usucapione a favore dell&#8217; A. medesimo, ventilata dalla Corte d&#8217;appello. La Corte d&#8217;appello avrebbe cioè acriticamente respinto la tesi difensiva della L., non considerando che la domanda della stessa era fondata sull&#8217;atto pubblico di acquisto del 18 dicembre 1977; sulla certificazione catastale; sulla perizia di parte del geom. F.P.; sul verbale di sopralluogo dell&#8217;ufficio eseguito il (OMISSIS); sulla consulenza tecnica d&#8217;ufficio dell&#8217;ing. M.A.; sulle dichiarazioni dei testi D. M., C. e Ch..</p>
<p>Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 950 c.c. &#8211; Omessa motivazione in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3. In presenza di una situazione di fatto contrastata e non suffragata da validi elementi, la Corte d&#8217;appello avrebbe dovuto adottare il criterio della prevalenza delle risultanze catastali. Formula in proposito, il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema Corte adita che, ex art. 950 c.c., il ricorso alle mappe catastali si ha non solo quando vi è carenza assoluta di altri elementi obiettivi idonei ma anche quando gli altri elementi sono incerti e contrastanti come nella fattispecie in esame.</p>
<p>Resistono, con controricorso, A.G. e D.R., i quali eccepiscono l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile.</p>
<p>Quanto al primo motivo, si deve rilevare che lo stesso non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, consistente nella ritenuta mancanza di uno specifico motivo di appello idoneo a censurare la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto maturata l&#8217;usucapione reciproca ad opera delle parti o dei loro danti causa. La ricorrente, invero, da un lato non appare affermare con la necessaria univocità quale fosse la specifica censura proposta avverso la sentenza di primo grado; dall&#8217;altro, deduce una serie di circostanze di fatto che assume la Corte non abbia valutato, ma in tal modo non considera che la Corte d&#8217;appello non ha affatto espresso una propria valutazione in ordine al merito della controversia, ma si è unicamente limitata a rilevare la mancanza di uno specifico motivo di gravame, con conseguente inammissibilità dell&#8217;appello. Difetta poi il requisito di cui all&#8217;art. 366-bis c.p.c., comma 2. Infatti, come si è chiarito, nella norma dell&#8217;art. 366-bis cod. proc. civ. nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 &#8211; cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione &#8211; deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all&#8217;esito di un&#8217;attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all&#8217;osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione. (Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008).</p>
<p>Ove poi si volesse ritenere che la ricorrente abbia tenuto conto dell&#8217;art. 366-bis c.p.c., comma 2 nella parte finale del motivo, laddove ha evidenziato gli elementi dai quali si sarebbe dovuta desumere la fondatezza della domanda, tale sintesi non sarebbe idonea a contrastare la sentenza impugnata, sia perchè, come rilevato, la Corte d&#8217;appello non ha espresso alcuna valutazione sul punto, sia perchè le indicazioni stesse difettano del requisito di autosufficienza e postulano accertamenti e valutazioni di fatto che esulano dall&#8217;ambito del giudizio di legittimità.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che non coglie la ratio decidendi, dal momento che la Corte d&#8217;appello ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva accertato l&#8217;usucapione reciproca ad opera delle parti o dei loro danti causa e che l&#8217;accertamento del confine catastale era del tutto irrilevante&#8221;.</p>
<p>Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;</p>
<p>che, invero, non possono indurre a diverse conclusioni le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, c.p.c., comma 2;</p>
<p>che, in proposito, appare opportuno evidenziare come dalla lettura del ricorso, e della parte dell&#8217;atto di appello in esso trascritta, non emerge in alcun modo la proposizione di uno specifico motivo di gravame in ordine alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, con particolare riferimento agli elementi costituitivi dell&#8217;usucapione reciproca, che il primo giudice aveva ritenuto provata e in ragione della quale aveva individuato il confine tra le proprietà delle parti;</p>
<p>che, in effetti, le critiche alla sentenza di primo grado, anche dalla lettura dell&#8217;atto di appello, consentita in considerazione della natura della censura proposta con il primo motivo, non appaiono chiaramente e specificamente indirizzate a contrastare quanto accertato dal primo giudice, con riferimento agli elementi costitutivi dell&#8217;istituto del quale è stata fatta applicazione, non rinvenendosi alcuno specifico riferimento alle ragioni in base alle quali quel giudice ha ritenuto superflui ulteriori accertamenti, in considerazione della intervenuta usucapione;</p>
<p>che, per altro verso, il ricorso si presenta privo del requisito di autosufficienza, atteso che le risultanze istruttorie e le prove documentali che, nella prospettazione della ricorrente, avrebbero dovuto attribuire concretezza alle critiche svolte alla sentenza di primo grado, non sono integralmente riportate in ricorso, mentre la denuncia di travisamento dei fatti risulta inammissibile, dal momento che con essa si introduce la denuncia di un vizio di natura revocatoria;</p>
<p>che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, perchè manifestamente infondato;</p>
<p>che la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, in favore del controricorrente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 11 maggio 2012, n. 7401</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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		<description><![CDATA[Se i condomini non pagano, more sanzioni ed interessi per mancati pagamenti possono essere addebitati all'amministratore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>1) È controversa la responsabilità dell&#8217;amministrazione condominiale di via (OMISSIS) , retta dallo Studio Bielle snc, in relazione a tre ragioni di danno fatte valere dal Condominio.<br />
Nel 2003 quest&#8217;ultimo conveniva in giudizio lo studio Bielle, lamentando che in relazione alle spese per la video ispezione delle canne fumarie deliberata dall&#8217;assemblea, l&#8217;amministratore aveva esposto in rendiconto costi più che duplicati, poiché la delibera riguardava il prezzo fissato per appartamento, mentre l&#8217;addebito della ditta incaricata riferiva il costo unitario per ogni singola canna fumaria ispezionata.<br />
Il condominio lamentava poi maggiori costi per sanzioni e more, conseguenti a ritardati pagamenti a fornitori per circa 13 milioni di lire tra il 98 e il 2000; nonché oneri di un sinistro occorso nel 1996 per l&#8217;omessa cura di una pratica assicurativa caduta in prescrizione.<br />
Il tribunale di Milano con sentenza 25 agosto 2006 rigettava ogni profilo di domanda, rilevando: A) che il Condominio non aveva la legittimazione a far valere la lesione patrimoniale derivante al singolo condomino, che avesse pagato più del dovuto quale proprietario di una canna fumaria aggiuntiva rispetto al preventivo.</p>
<p>B) che il rimprovero relativo ai ritardi nei pagamenti era imputabile alla morosità persistente dei condomini e non alla mala gestio dell&#8217;amministratore.<br />
C) che Studio Bielle aveva tempestivamente inviato all&#8217;assicuratore la denuncia di sinistro e che il nuovo amministratore avrebbe dovuto verificare il buon fine della pratica, mediante trasmissione alla compagnia assicuratrice della lettera della società AEM che quantificava il danno.<br />
1.1) La corte d&#8217;appello Ambrosiana con sentenza 8 febbraio 2010, notificata il 9 marzo 2010, riformava la decisione di primo grado e, ritenuta la legittimazione passiva dell&#8217;appellata Studio Bielle SNC, la condannava al pagamento di Euro 18.481 per maggiori costi da video ispezione, circa Euro 7.000 per sanzioni e more e Euro 925,64 per sinistro AEM.<br />
Studio Bielle SNC ha proposto ricorso per cassazione sviluppato in 6 motivi, resistito da controricorso del Condominio di via (OMISSIS) .<br />
Le parti hanno depositato memorie.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>2) Con il primo motivo, lo Studio Bielle snc lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 C.C., in relazione all&#8217;articolo 360 primo comma numero 3.<br />
Sostiene che erroneamente la corte d&#8217;appello aveva ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva del Condominio, perché l&#8217;amministratore del condominio non poteva, in assenza di uno specifico mandato dei singoli condomini, promuovere un&#8217;azione per ottenere il ristoro dei danni patiti individualmente da ciascuno di essi.<br />
Afferma che la spesa per gli interventi deliberati dall&#8217;assemblea, quand&#8217;anche sostenuta con i fondi condominiali, doveva in ogni caso gravare individualmente sui singoli condomini proprietari delle canne fumarie che abbisognavano degli interventi stessi. Solo costoro, secondo parte ricorrente, erano abilitati a verificare il legittimo impiego dei fondi, in quanto soggetti incisi dal danno.<br />
Nega che il condominio quale committente dei lavori potesse avere legittimazione attiva nei confronti dell&#8217;amministratore, perché l&#8217;azione aveva appunto riguardato quest&#8217;ultimo e non l&#8217;appaltatore. Infine osserva che sotto il profilo dell&#8217;obbligo del conto posto a carico del mandatario, comunque l&#8217;amministratore non aveva titolo per svolgere la domanda di danni nei confronti del suo predecessore perché eventuali somme da quest&#8217;ultimo dovute al condominio entrerebbero a far parte dei fondi comuni come sopravvenienze, procurando indebiti arricchimenti ai condomini rimasti estranei alle video ispezione.<br />
Pertanto, dovendo tali somme essere attribuite ai singoli condomini incisi dal danno, era da escludere la legittimazione dell&#8217;amministratore. Del pari la legittimazione doveva ritenersi circoscritta alle sole azioni perfettamente compatibili con le attribuzioni fissate dall&#8217;articolo 1130 C.C. La censura è infondata.<br />
2.1) L&#8217;art. 1130, n. 1, c.c., fa obbligo all&#8217;amministratore di eseguire le deliberazioni dell&#8217;assemblea, sicché egli deve ritenersi autonomamente legittimato a resistere nelle conseguenti controversie ai sensi del primo comma del successivo articolo 1131, il quale nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio (c. 1138) o dall&#8217;assemblea, riconosce all&#8217;amministratore la rappresentanza dei partecipanti (cfr. Cass. 7 febbraio 1998, n. 1302, Foro it., 1998, I, 1103; Cass. S.U. 18331/10).<br />
Nella specie è incontroverso che i controlli sulle canne fumarie dell&#8217;edificio vennero congiuntamente deliberati in assemblea condominiale e che all&#8217;amministratore venne affidato il compito di operare per l&#8217;esecuzione, tanto che dal suo agire è scaturita la doglianza circa il maggior prezzo pagato.<br />
3) Secondo e terzo motivo attengono all&#8217;addebito all&#8217;amministrazione odierna ricorrente del maggior costo preteso e ottenuto dalla ditta incaricata di eseguire le viedeoispezioni delle canne fumarie rispetto a quanto previsto in sede assembleare.<br />
Parte ricorrente sostiene che per mero errore riconoscibile venne verbalizzato in assemblea il costo di 150.000 lire per appartamento e non per ogni canna fumaria; che la previsione di un costo per appartamento era illogica; che la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente stabilito il contrario.<br />
La censura non può essere accolta.<br />
Si tratta invero di mera contrapposizione a una tesi, argomentatamente esposta in sentenza, di altra, che non dimostra la illogicità della prima.<br />
La Corte ambrosiana ha sottolineato come per tutto il corso del giudizio di primo grado Studio Bielle non ha evidenziato né discusso il preteso errore di verbalizzazione e come il primo giudice abbia addebitato scorrettezza e malafede ai condomini, a fronte di un tenore chiarissimo del verbale e del comportamento omissivo successivamente adottato dall&#8217;amministrazione. Quest&#8217;ultima si era ben guardata &#8220;dall&#8217;interpellare nuovamente il condominio&#8221;, sebbene il preteso errore comportasse un raddoppio dei costi complessivi, essendo stata pagata la somma di 67.285.000 lire in luogo de 31.500.000 lire previste.<br />
Il ragionamento è congruo e logico e non reca vizi in relazione all&#8217;interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.) o alla norma che disciplina l&#8217;errore riconoscibile (art. 1431 c.c.). La terza censura del ricorso, che si riferisce a violazione di queste norme, non è fondata, giacché la motivazione resa dalla Corte è coerente con queste disposizioni, facendo riferimento anche alla condotta successiva alla stipula, oltre che a un tenore letterale che non era illogico, essendo possibile che per opere condominiali inusuali e rare l&#8217;appaltatore preferisse proporre un sistema egualitario e forfettario, di più facile appetibilità assembleare, prescindendo dall&#8217;addebito per ogni canna fumaria.</p>
<p>4) È invece fondato il quarto motivo, che denuncia vizi di motivazione con riguardo alle sanzioni e alle &#8220;more&#8221; irrogate in pendenza di ritardati pagamenti di bollette di energia elettrica dei due esercizi amministrati dallo Studio ricorrente. Si tratta di circa sedici milioni di lire di costi gravanti sul condominio e che il tribunale ha negato siano da considerare voce di danno addebitabile all&#8217;amministrazione.<br />
La Corte d&#8217;appello ha capovolto tale statuizione, ritenendo che il tribunale abbia genericamente menzionato i solleciti di pagamento fatti dall&#8217;amministratore ai condomini e la &#8220;morosità cronica&#8221; dei condomini, che configgerebbe con la concentrazione delle sanzioni nell&#8217;annualità 1999/2000.<br />
Il ricorso critica la sentenza d&#8217;appello e fa leva sul testo della sentenza di primo grado, puntualmente riportato, la quale aveva specificato il riferimento ai documenti dai quali risultavano le azioni intraprese.<br />
Alla luce di questo testo, la valutazione di &#8220;insufficienza delle argomentazioni del primo giudice&#8221; espresso dalla sentenza impugnata si rivela totalmente ingiustificato.<br />
Per capovolgere la decisione del tribunale e il suo riferimento a varie risultanze di disavanzi e ritardi, ciascuna con specifico ancoraggio a documenti prodotti, la Corte d&#8217;appello avrebbe dovuto esaminarli uno per uno e spiegare perché non fosse vero quanto dettagliatamente riportato dall&#8217;accurata sentenza del tribunale, dalla quale coerentemente e razionalmente era spiegato come plurimi ritardi fossero emersi, vari solleciti di pagamento fossero stati inviati e azioni monitorie ed esecutive intraprese. Nulla di tutto ciò risulta dalla sommaria e apodittica decisione impugnata, che ha fatto ricorso ad argomenti impressivi circa la possibilità di costituire un fondo speciale per far fronte ai pagamenti ed evitare le sanzioni o alla contraddizione tra il pagamento &#8211; doppio del previsto &#8211; dell&#8217;appalto per le video ispezioni e il mancato pagamento delle bollette.<br />
il ricorso ha facile giuoco a smontare queste approssimative argomentazioni, facendo presente che nel volgere di tempo in cui maturarono i ritardi sarebbe stato impossibile, salvo specifica dimostrazione del contrario, indurre parte dei condomini a versare<br />
su un velleitario fondo speciale somme ingenti, come quelle dovute dai condomini morosi.<br />
Né ha senso l&#8217;osservazione circa la scelta di un pagamento in luogo di un altro. Una volta stabilito che si trattava di pagamenti dovuti e a fronte di servizi goduti, ai condomini spettava l&#8217;obbligo di farvi fronte, salvo richiesta di danni per maggiori spese dovute a errori dell&#8217;amministratore, come stabilito per il maggior costo delle video ispezioni. Ciò che i condomini non potevano fare era invece sospendere i pagamenti dovuti al condominio, ben dovendo essi sapere che le carenze di cassa espongono a mancati pagamenti dei fornitori, con conseguente taglio delle utenze o addebito di interessi, sanzioni e costi moratori.<br />
È alla luce di questi rilievi che dovrà quindi essere nuovamente considerato l&#8217;appello in ordine al rigetto, da parte del tribunale, di questo capo di domanda.<br />
5) Con riguardo alla questione testé discussa,parte ricorrente ha svolto un altro motivo di ricorso, il quinto, che lamenta violazione dell&#8217;articolo 112 cpc, per omesso esame di domande ed eccezioni.<br />
Trattasi di censura poco comprensibile, che si risolve nel ripetere la denuncia di cui al punto precedente assumendo che le argomentazioni erano state già spese in appello, ma non erano state considerate. In realtà è quindi denunciato impropriamente lo stesso vizio di motivazione già fatto valere sub 4).<br />
6) Fondato è il sesto motivo di ricorso, concernente violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2952 c.c..<br />
Con riferimento alla dedotta negligenza nella gestione di una pratica assicurativa, la corte d&#8217;appello ha ritenuto che, dopo la denuncia di sinistro del 1996, l&#8217;amministratore aveva omesso di compiere altri atti interruttivi della prescrizione. Il ricorso puntualmente osserva che tanto la sentenza, quanto probabilmente le successive amministrazioni condominiali hanno trascurato il quarto comma dell&#8217;art. 2952 e. e, a tenore del quale: &#8220;la comunicazione all&#8217;assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell&#8217;azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione (c.c. 2941) finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto&#8221;.<br />
Pertanto, posto che era pacifico l&#8217;invio da parte di Studio Bielle di una &#8220;opportuna denuncia&#8221; all&#8217;assicuratore (così la citazione introduttiva, riportata dal ricorso a pag. 26), per poter addebitare incuria nella gestione della pratica, il giudice di merito di secondo grado avrebbe dovuto spiegare perché la prescrizione non fosse stata sospesa da quella comunicazione o in che termini fosse addebitabile inerzia all&#8217;amministratore sostituito nei primi mesi del 2002 e non piuttosto al suo successore, come ritenuto dal giudice di primo grado.<br />
In mancanza di tale spiegazione, si deve rilevare che sia stata fatta falsa applicazione del disposto dell&#8217;art. 2952 c.c.. Discende da quanto esposto la cassazione della sentenza impugnata in relazione all&#8217;accoglimento del quarto e sesto motivo di ricorso e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il quarto e sesto motivo di ricorso; rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 ottobre 2012, n. 18593</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 17:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 21421-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato BARSANTI CARLO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 168/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con atto notificato il 15.3.02 (OMISSIS), proprietaria di un immobile in (OMISSIS), cito&#8217; al giudizio della locale sezione del Tribunale di Lucca il vicino (OMISSIS), al fine di sentirlo condannare alla demolizione parziale di un fabbricato, oltre al risarcimento dei danni, in quanto non osservante la distanza minima di m. 5 dal confine, prescritta dalla locale normativa edilizia. Costituitosi il convenuto contesto&#8217; la domanda, sostenendo che l&#8217;opera costituiva una legittima ristrutturazione, mediante accorpamento, di due preesistenti manufatti gia&#8217; condonati, non soggetta all&#8217;obbligo della distanza, in quanto realizzata sul confine, in aderenza al preesistente fabbricato dell&#8217;attrice, ed in via riconvenzionale chiese l&#8217;eliminazione di alcune finestre esistenti sullo stesso.</p>
<p>All&#8217;esito della disposta consulenza tecnica di ufficio l&#8217;adito tribunale accolse in parte la domanda attrice, adottando, in conformita&#8217; al parere dell&#8217;ausiliare, una condanna alla parziale demolizione, rigetto&#8217; la domanda riconvenzionale e respinse la richiesta risarcitoria.</p>
<p>A seguito ed in parziale accoglimento dell&#8217;appello dell&#8217;attrice, cui aveva resistito l&#8217;appellato, con sentenza del 18.10.05 &#8211; 31.1.06, la Corte di Firenze, estese la condanna alla demolizione di tutte la parti del fabbricato del convenuto edificate entro i cinque metri dal confine, confermo&#8217; il rigetto della domanda di risarcimento danni e condanno&#8217; l&#8217;appellato al pagamento dei 3/4 delle spese del grado, per il resto compensandole.</p>
<p>Riteneva la corte territoriale che il primo giudice avesse operato un&#8217;ingiustificata distinzione tra le due parti del fabbricato costruito dal convenuto, che costituendo un unicum inscindibile e nuovo rispetto ai preesistenti, era integralmente soggetto all&#8217;obbligo della distanza minima dal confine, in deroga al quale non si sarebbe potuto edificare in limine, ne&#8217; applicare il principio della prevenzione; condivideva invece il giudizio di primo grado sulla mancanza di alcuna prova di sussistenza dei danni lamentati dall&#8217;appellante.</p>
<p>Contro tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.</p>
<p>Ha resistito la (OMISSIS) con controricorso, contenente ricorso incidentale, successivamente depositando una memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c..</p>
<p>Con il primo motivo di quello principale viene dedotta &#8220;insufficiente e contraddittoria motivazione circa l&#8217;inquadramento dell&#8217;intervento prospettato dalle parti e decisivo nella controversia&#8221;, con riferimento alla qualificazione dello stesso in termini di nuova costruzione in entrambe le sue componenti, senza tener conto che, come evidenziato dal c.t.u., si sarebbe trattato dell&#8217;accorpamento di due preesistenti corpi di fabbricaci cui il principale gia&#8217; poggiante sul muro di confine, nell&#8217;ambito di una ristrutturazione, legittimamente assentita dal Comune ai sensi del regolamento edilizio comunale vigente e dei criteri interpretativi dettati dalla Legge Regionale Toscana n. 52 del 1999, articolo 5, recepiti dalla Delib. Consiglio Comunale di (OMISSIS) n. 88 del 2003 e, successivamente, dal nuovo regolamento edilizio approvato con Delib. consiliare 27 aprile 2006, n. 23.</p>
<p>Il motivo non merita accoglimento, risolvendosi nella formulazione di palesi censure di merito, che senza evidenziare lacune o illogicita&#8217; della motivazione della sentenza impugnata, tende e rimettere in discussione un insindacabile accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale, che sulla scorta di incensurabile valutazione delle risultanze processuali (rilievi descrittivi del c.t.u., fotografici e planimetrici) ha ritenuto che il fabbricato realizzato dal convenuto, mediante ricostruzione ed accorpamento di due preesistenti corpi di fabbrica, avesse dato luogo ad un edificio, nel suo complesso ed oggettivamente, integrante un organismo edilizio nuovo rispetto a quelli preesistenti.</p>
<p>Da tale accertamento, compiuto in conformita&#8217; ai canoni dettati dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre nn. 5741/08, 22688/09, S.U. 21578/1 l), quella di merito ha tratto la corretta conclusione che il fabbricato in questione fosse soggetto, in tutte le sua componenti, all&#8217;obbligo delle distanze previste dalla normativa vigente all&#8217;atto dell&#8217;intervento, quale che fosse il nomen iuris del titolo edificatorio che, sul piano amministrativo, l&#8217;aveva assentito e che, comunque, non avrebbe potuto pregiudicare, su quello civilistico, i diritti dei terzi, derivanti da norme di relazione quali sono quelle in materia di distanze previste dai regolamenti locali integrativi dell&#8217;articolo 873 c.c..</p>
<p>Con il secondo motivo si deduce &#8220;violazione e falsa applicazione delle norme circa le distanze legali disciplinate da regolamento edilizio&#8221;, con riferimento agli articoli 45 e 46 del gia&#8217; vigente edilizio locale, che, in relazione all&#8217;obbligo osservanza della distanza di mt. 5 dal confine, non vieterebbe di costruire in aderenza al muro del vicino posto sul confine, Si richiamano inoltre le sopravvenute &#8220;Nuove Disposizioni Generali del Regolamento Edilizio&#8221;, di cui alle citate delibere consiliari, con le quali sarebbe stata &#8220;comunque ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti&#8221; con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia.</p>
<p>Il motivo e&#8217;, sotto il primo profilo, infondato, alla luce del principio gia&#8217; piu&#8217; volte affermato da questa Corte e che il presente collegio ribadisce, secondo cui, nei casi in cui la norma edilizia locale imponga &#8211; come nella specie il regolamento vigente all&#8217;epoca dell&#8217;edificazione &#8211; il rispetto di una distanza minima dal confine e nulla preveda sulla possibilita&#8217; di costruire in aderenza o in appoggio, non operano i criteri civilistici sulla prevenzione (v. nn. 8465/10, 22896/07, 11899/02).</p>
<p>Ove invece tali facolta&#8217; siano espressamente previste dalle norme locali, versandosi in situazione analoga a quella di cui agli articoli 873 e ss., secondo la stessa giurisprudenza, il &#8220;prevenuto&#8221; avra&#8217; la facolta&#8217; di costruire a sua volta in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni di cui all&#8217;articolo 875 c.c. e articolo 877 c.c., comma 2), oppure di edificare rispettando la maggiore intera distanza prevista dallo strumento urbanistico.</p>
<p>Da quanto sopra consegue che, ferma restante l&#8217;illegittimita&#8217; dell&#8217;edificazione in aderenza, alla stregua delle norme locali vigenti all&#8217;epoca dell&#8217;edificazione, imponenti la distanza di m. 5 dal confine, e fino all&#8217;entrata in vigore della nuova normativa piu&#8217; favorevole (articolo 15.2 reg. cd. approvato con Delib. Consiglio Comunale di (OMISSIS) 27 aprile 2006, n. 23 entrato in vigore il 13.5.06), sulla cui applicabilita&#8217; alla fattispecie la parte resistente si e&#8217; espressamente e lealmente dichiarata &#8220;remissiva&#8221; (v. pagg. 4. e 7 del controricorso e 4 della memoria illustrativa), il motivo di ricorso deve essere accolto sotto il secondo profilo, limitatamente alla statuizione demolitoria di quella parte del fabbricato realizzata in aderenza, che la nuova disposizione invocata (ius superveniens piu&#8217; favorevole nella specie applicabile, salva restante l&#8217;illegittimita&#8217; medio tempore dell&#8217;opera: v. Cass. nn. 1446/10, 8152/03, 12104/98) consente, anche in deroga alla distanza dal confine (confermata in quella minima di m.5), nei casi di fabbricati oggetto di interventi ricostruttivi qualificati, come nella specie, di &#8220;ristrutturazione&#8221;, ove la parete di quello del vicino non sia finestrata.</p>
<p>Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale si lamenta il mancato accoglimento, in violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 872, comma 2 in rel. articolo 873 c.c., della richiesta di risarcimento dei danni, che, con riferimento all&#8217;accertata violazione della distanza, sussisterebbe in re ipsa.</p>
<p>La censura e&#8217; fondata alla luce della ormai consolidata e giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in siffatti casi, la realizzazione ed il mantenimento di un fabbricato a distanza inferiore a quella prevista dalle norme civilistiche ed integrative, si risolve nell&#8217;imposizione di un illegittimo peso carico del vicino, avente diritto al rispetto della stessa, come tale integrante in re ipsa un danno risarcibile, derivante dalla temporanea diminuzione del valore della proprieta&#8217; di fatto asservita (v., tra le altre, nn. 25475/10, 11196/10, 7972/08, 3341/02). Hanno pertanto errato i giudici di merito, di primo e secondo grado, nell&#8217;esigere una prova della sussistenza di tale danno, dovendo invece porsi, in siffatto contesto di evidente lesione del diritto al rispetto della distanza dal proprio fondo, soltanto il problema della relativa quantificazione, che essendo di non agevole determinabilita&#8217;, ben avrebbe potuto essere liquidato ex articolo 1226 c.c. con criteri equitativi correlati alla fattispecie concreta.</p>
<p>Conclusivamente, la sentenza impugnata, per effetto del parziale accoglimento del ricorso principale, nonche&#8217; dell&#8217;incidentale, va cassata nelle parti censurate, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte toscana, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di quello principale, accoglie nei limiti di cui in motivazione, per il resto rigettandolo, il secondo motivo del suddetto ricorso, nonche&#8217; il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Firenze.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;">Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, 19 luglio 2012, n. 12497</p>
<div style="text-align: center;"> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS) in (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- Ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- Controricorrente -</p>
<p style="text-align: left;">contro la sentenza n. 147/2005 della Corte di Appello di Cagliari, depositata il 07/05/2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 22/06/2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS), procuratore del ricorrente;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS), con delega dell&#8217;avv. (OMISSIS), procuratore delle parte controricorrente;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del secondo motivo del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS), con atto notificato il 28 maggio 1992, cito&#8217; innanzi al Tribunale di Cagliari il confinante (OMISSIS) esponendo che lo stesso aveva innalzato il piano di campagna del proprio lotto mediante riporto di terra addossata al muro di confine &#8211; originariamente di due metri di altezza &#8211; cosi&#8217; indebolendone la stabilita&#8217;, provocando infiltrazioni di umidita&#8217; nel sottostante fondo dell&#8217;esponente e creando la possibilita&#8217; di esercitare una veduta diretta, dal momento che la quota del terreno cosi&#8217; riportato si sarebbe trovata a soli 85 cm dalla cima del muro; chiese pertanto la condanna del convenuto al ripristino della quota di campagna originaria o, in subordine, all&#8217;adozione delle misure necessarie ad arrestare le infiltrazioni d&#8217;acqua ed ad impedire la menzionata possibilita&#8217; di veduta.</p>
<p>Il (OMISSIS) si costitui&#8217; contrastando la domanda con l&#8217;osservare che si sarebbe limitato a livellare il proprio terreno, peraltro realizzando un drenaggio a confine; mise in evidenza che tra i due fondi sarebbe esistito da sempre un dislivello e che questo sarebbe stato aumentato ad opera del convenuto che avrebbe abbassato di circa un metro il piano di campagna del proprio terreno al fine di realizzare delle opere abusive. In via di riconvenzione chiese la condanna dell&#8217;attore al ripristino dell&#8217;originaria quota.</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale, pronunziando sentenza del 18 aprile 1991, condanno&#8217; il (OMISSIS) a ripristinare l&#8217;originaria altimetria del terreno mediante lo scavo per un&#8217;altezza di 80 cm e per una fascia di tre metri di larghezza prossima al muro di confine e per tutta la lunghezza dello stesso, rigettando la riconvenzionale.</p>
<p>La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 147/2005, accolse il gravame del (OMISSIS) e respinse la domanda del (OMISSIS), condannandolo altresi&#8217; al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. A sostegno di tale decisione la Corte territoriale: a &#8211; accerto&#8217; che le opere di riporto terra compiute dal (OMISSIS) non avevano causato danni al muro e che le infiltrazioni al fondo sottostante erano state determinate dal preesistente dislivello; b &#8211; sottolineo&#8217; l&#8217;erroneita&#8217; del presupposto della decisione del primo giudice a mente del quale il muro di cinta avrebbe avuto anche la funzione di impedire ai proprietari del fondo superiore di guardare nel fondo inferiore; C &#8211; nego&#8217; rilevanza &#8211; come parametro di valutandone della pretesa immutazione peggiorativa della possibilita&#8217; di veduta &#8211; alla preesistente situazione di (im)possibilita&#8217; di esercizio di veduta, dal momento che questa era stata determinata accidentalmente dalla costruzione del muro in questione la quale, a sua volta, era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente in loco; d &#8211; mise in rilievo la carenza di adeguata e convincente motivazione sulla prospettata possibilita&#8217; di eliminare la veduta ritenuta abusiva mediante la elevazione del muro sino a tre metti, giusta quanto disposto dall&#8217;articolo 878 cod. civ. ed i suggerimenti contenuti in una consulenza tecnica di ufficio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi ed ha prodotto documentazione relativa alla disciplina urbanistica ed edilizia locale; si e&#8217; costituito il (OMISSIS), resistendo con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">1 &#8211; Va preliminarmente esaminata l&#8217;ammissibilita&#8217; della produzione documentale del (OMISSIS) costituita da: 1) la convenzione relativa alla lottizzazione interessante i terreni in causa; 2) la modifica alle norme di attuazione di tale lottizzazione (da cui emergerebbe che le costruzioni dovrebbero mantenere la distanza di 4 metri dal confine); 3) il regolamento edilizio del Comune di Siliqua &#8211; ove sono situate le proprieta&#8217; delle parti &#8211; confermativo della suddetta distanza minima dai confini.</p>
<p>1/a &#8211; Sostiene il ricorrente che detta produzione non violerebbe il divieto dell&#8217;articolo 372 c.p.c. in quanto la documentazione atterrebbe alle norme di integrazione del precetto normativo in materia di distanze e quindi sarebbe pur sempre conoscibile &#8211; ed acquisibile d&#8217;ufficio &#8211; anche nel giudizio di cassazione.</p>
<p>2 &#8211; La prospettata legittimita&#8217; della produzione e&#8217; priva di valido fondamento dal momento che , da un lato, non sussiste la possibilita&#8217; di equiparare l&#8217;acquisizione di ufficio dei regolamenti edilizi &#8211; secondo il principio del iura novit curia &#8211; sulla base dei quali si fossero fondate sin dall&#8217;origine le domande delle parti, alla produzione di documenti che, pur interessando una prospettata violazione di norme urbanistiche, tuttavia preesistevano al giudizio di primo grado &#8211; quanto agli atti subb 1) e 2) &#8211; o a quello di secondo grado &#8211; doc sub 3) &#8211; e quindi avrebbero potuto formare oggetto di allegazione quanto meno in grado di appello; dall&#8217;altro, in quanto l&#8217;indicata documentazione e&#8217; a supporto di una tesi difensiva , sviluppata nei motivi primo e secondo, nuova rispetto a quella che aveva formato la res litigiosa nei pregressi gradi del giudizio di merito (come illustrato nella descrizione del fatto), dal momento che involgeva l&#8217;interpretazione della propria originaria domanda come se fosse stata diretta a far rispettare le distanze tra costruzioni, interpretando in tal modo l&#8217;opus novum, posto in essere dal (OMISSIS) con l&#8217;addossare la terra al muro confinario, alla stregua di un muro di contenimento, soggetto al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.</p>
<p>3 &#8211; Non vertendosi dunque in un&#8217;ipotesi di documenti illustranti fatti sopravvenuti rilevanti per il giudizio, e non interessando , detta produzione, la nullita&#8217; della sentenza o l&#8217;ammissibilita&#8217; del ricorso, non trova deroga il divieto di cui all&#8217;articolo 372 c.p.c..</p>
<p>4 &#8211; Con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., piu&#8217; in generale, del principio iura novit curia in relazione alle produzioni documentali sopra esaminate, lamentando altresi&#8217; la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; si deduce altresi&#8217;, nello svolgimento del mezzo &#8211; segnatamente al fol 23 la violazione degli articoli 873 e 878 cod. civ., come pure dell&#8217;obbligo di osservare, nelle costruzioni, le prescrizioni dei piani regolatori &#8211; articolo 869 cod. civ.: deduce in proposito parte ricorrente che la decisione della Corte territoriale di riformare la sentenza di primo grado non aveva tenuto conto che la domanda di esso ricorrente, apparentemente diretta ad eliminare la illegittima servitu&#8217; di veduta determinata dall&#8217;innalzamento della quota di campagna del confinante, in realta&#8217; avrebbe interessato il rispetto della normativa sulla distanze delle costruzioni dal confine.</p>
<p>4/a &#8211; Il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento in quanto la sentenza di appello non fa menzione, nella narrativa del fatto, di siffatta prospettazione difensiva da parte del (OMISSIS) per la ragione che essa non aveva formato oggetto di deduzione ne&#8217; in primo ne&#8217; in secondo grado: l&#8217;allora attore non aveva invocato il mancato rispetto della normativa &#8211; codicistica, integrata con quella di ambito locale &#8211; in merito alle distanze della &#8220;costruzione&#8221; dal confine, avendo invece dedotto la sopravvenuta insufficienza dell&#8217;altezza del muro di cinta a seguito dell&#8217;alterazione della quota di campagna da parte del (OMISSIS) a impedire vedute dirette sul proprio fondo; conferma la novita&#8217; della domanda anche la lettura del ricorso laddove &#8211; fol 2 &#8211; si illustra che in primo grado il programma di fabbricazione del Comune di Siliqua era stato richiamato al fine di sottolineare che il muro di cinta doveva avere un&#8217;altezza minima di metri 2 e che dunque, era violativa di tale prescrizione amministrativa la condotta del (OMISSIS) che si era fatto lecito di innalzare il proprio piano di campagna, diminuendo la distanza tra quest&#8217;ultimo e la cima del muro.</p>
<p>4/b &#8211; Inammissibile e&#8217; dunque la prospettazione del (OMISSIS) che, pur ammettendo che la questione delle distanze dal muro di cinta non era stata prospettata, pretenderebbe che la stessa avrebbe dovuto essere valutata d&#8217;ufficio dal giudice dell&#8217;appello, verificando nel contempo se l&#8217;opus novum &#8211; costituito dalla trasformazione del muro di cinta in terrapieno &#8211; fosse conforme alla disciplina amministrativa locale sulle distanze dal confine.</p>
<p>5 &#8211; Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 900 cod. civ. sulla nozione di veduta; dell&#8217;articolo 905 cod. civ. sulle distanze tra vedute o lastrici dal fondo del vicino; dell&#8217;articolo 878 cod. civ. sulle caratteristiche del muro di cinta; dell&#8217;articolo 113 c.p.c. sulla pronunzia secondo diritto; del principio iura novit curia in relazione alle norme tecniche di attuazione della lottizzazione (OMISSIS) in materia di caratteristiche delle recinzioni e in generale, dei principi in materia di servitu&#8217; di veduta; deduce anche l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>6 &#8211; Con il terzo e strettamente connesso motivo ci si duole della ritenuta omessa pronunzia sulla domanda &#8211; subordinata &#8211; riproposta da esso ricorrente nel giudizio di appello, diretta a chiedere la condanna del (OMISSIS) all&#8217;eliminazione della veduta, pur avendo &#8211; la Corte del merito &#8211; messo in rilievo che a tal risultato si sarebbe potuto pervenire anche elevando sino a tre metri il muro di cinta, affermando, contrariamente alle risultanze degli atti, che tale soluzione sarebbe stata osteggiata dallo stesso ricorrente.</p>
<p>7 &#8211; Premessa la inammissibilita&#8217; della produzione documentale a sostegno di una domanda e di una prospettazione difensive illustrate solo in fase di legittimita&#8217;, e la necessaria estensione di tale vizio alla parte del secondo motivo che da esso trae spunto, ed esaminando congiuntamente i tre mezzi, stante la loro logica connessione, va accolto il secondo motivo, pur con le precisazioni appresso esposte.</p>
<p>7/a &#8211; Se deve confermarsi il principio, anche recentemente espresso da questa Corte ( Cass. Sez. 2, n. 10167/2011 cui adde Cass. sez 2 n. 23572/2007), secondo cui la semplice esistenza di un terreno sopraelevato, senza che vi sia un parapetto che consenta l&#8217;affaccio sul fondo del vicino, esclude l&#8217;obbligo di distanziarsi dal fondo predetto a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 905 c.p.c., tale regula juris deve essere precisata nel senso che l&#8217;attivita&#8217; di innovazione della preesistente situazione tra fondi &#8211; valutabile ai fini della possibilita&#8217; di affaccio &#8211; e&#8217; pero&#8217; riscontrabile nell&#8217;innalzamento del piano di campagna se cio&#8217; determini un diverso rapporto con il muro confinario, tale da favorire quell&#8217;affaccio prima non possibile.</p>
<p>7/b &#8211; Non e&#8217; quindi condivisibile l&#8217;assunto dal quale parte la Corte territoriale secondo cui il dislivello, preesistente alla costruzione del muro, avrebbe costituito una servitu&#8217; di veduta reciproca e quindi il proprietario del fondo posto a quota inferiore, non sarebbe stato portatore di un interesse tutelabile all&#8217;eliminazione di un inspicere, gia&#8217; in precedenza consentito: in contrario va messo in rilievo che lo spianamento e l&#8217;innalzamento del dislivello consentono al vicino l&#8217;avvicinamento al muro di cinta prima non consentito, dando luogo ad una situazione compatibile in astratto con l&#8217;esercizio di una servitu&#8217; di veduta per opera dell&#8217;uomo.</p>
<p>7/c &#8211; Negata la validita&#8217; della premessa argomentativa sopra riportata, cade anche l&#8217;ulteriore assunto posto a base della gravata decisione, con cui si e&#8217; sottolineato che la funzione del muro di cinta, in caso di fondi a dislivello, non poteva essere anche quella di impedire le vedute: nella fattispecie va invece messo in evidenza che il manufatto non determina di per se&#8217; l&#8217;affaccio e quindi non puo&#8217; essere preso, da solo, a parametro della liceita&#8217; della veduta, essendo questa dipendente dalla immutazione dell&#8217;uomo che, alterando il piano di campagna del fondo sovrastante, ha modificato il suo rapporto con il colmo del muro.</p>
<p>8 &#8211; Il terzo motivo rimane assorbito.</p>
<p>9 &#8211; La sentenza va pertanto cassata affidando al giudice del rinvio, sulla base dei principi sopra affermati, l&#8217;esame delle concrete modalita&#8217; di affaccio al fine di verificare la compatibilita&#8217; con la fattispecie disciplinata dall&#8217;articolo 905 cod. civ.; lo stesso giudice provvedera&#8217; sulle spese del presente procedimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">LA CORTE:<br />
Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa l&#8217;impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame a diversa sezione della Corte di Appello di Cagliari che provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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