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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; esimente</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12308</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vicinato]]></category>
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		<description><![CDATA[Se il vicino provoca, lo si può ingiuriare senza incorrere in reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanin &#8211; Presidente<br />
Dott. OLDI Pao &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. GUARDIANO Alfredo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nata a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 18/10/2011 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Casoria;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oidi;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza in data 18 ottobre 2011 il Tribunale di Napoli &#8211; sezione distaccata di Casoria, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del delitto di ingiuria ai danni di (OMISSIS); ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, nonche&#8217; al risarcimento dei danni in favore della parte civile.</p>
<p>1.1. Ha ritenuto il giudicante che la penale responsabilita&#8217; dell&#8217;imputata fosse provata dalle convergenti e dettagliate deposizioni dei tre testi presenti al fatto; e che non fosse applicabile l&#8217;esimente della provocazione, in quanto il fatto ingiusto lamentato dall&#8217;imputata era stato posto in essere da soggetto diverso dalla persona offesa.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.</p>
<p>2.1. Col primo motivo la ricorrente rinnova l&#8217;eccezione di improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.2. Col secondo motivo lamenta l&#8217;inosservanza del disposto dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, osservando che la giurisprudenza di legittimita&#8217; ha riconosciuto l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;esimente della provocazione anche nel caso in cui la reazione dell&#8217;agente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da giustificare lo stato d&#8217;ira, alla stregua delle comuni regole di esperienza. Nel caso di specie, osserva, il fatto ingiusto, consistito nell&#8217;aver violato le regole dell&#8217;igiene, lasciando in stato di abbandono un grosso cane sul terrazzo confinante con l&#8217;abitazione dell&#8217;imputata, era stato commesso da (OMISSIS), fratello della persona offesa.</p>
<p>2.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia l&#8217;omessa acquisizione di una prova decisiva, che indica nella documentazione diretta a dimostrare la pendenza di un procedimento penale a carico dei fratelli del (OMISSIS).</p>
<p>2.4. Col quarto motivo ripropone l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, per essersi proceduto in assenza del difensore d&#8217;ufficio, disattendendo l&#8217;istanza di rinvio motivata in base a un impedimento determinato da impegni professionali e dall&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Esaminando nel corretto ordine logico le diverse questioni sollevate nel ricorso, viene per prima in considerazione l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, che informa il quarto motivo. Con essa il ricorrente, prospettando la sussistenza del vizio di ordine generale di cui all&#8217;articolo 179 c.p.p., comma 1, lettera c), lamenta che sia stata ingiustificatamente disattesa l&#8217;istanza di rinvio dell&#8217;udienza tenutasi il 15 aprile 2010, sebbene fosse stato segnalato al giudice il legittimo impedimento del difensore dell&#8217;imputato, impegnato in un procedimento cautelare con imputati detenuti. A confutare la motivazione addotta nell&#8217;ordinanza di rigetto, osserva che l&#8217;istanza di rinvio era stata presentata tre giorni prima dell&#8217;udienza, cioe&#8217; appena avuta cognizione dell&#8217;impegno concomitante; che l&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto in udienza doveva essere soltanto allegata (come in effetti e&#8217; stato), e non anche provata; che la distanza temporale dai fatti non era un valido motivo di rigetto dell&#8217;istanza, stante la sospensione dei termini di prescrizione.</p>
<p>1.1. La censura non puo&#8217; trovare accoglimento. Innanzi tutto il ricorrente omette di specificare in quale data il proprio difensore abbia avuto notizia della fissazione dell&#8217;udienza nel procedimento cautelare davanti al Tribunale di Nola: il che era necessario a fronte del rilievo, mossogli nell&#8217;ordinanza del giudice di pace in data 15 aprile 2010, secondo cui la conoscenza del concomitante impegno professionale risaliva al giorno 11 marzo 2010 ed era, percio&#8217;, di gran lunga anteriore al deposito dell&#8217;istanza di rinvio, avvenuto il 12 aprile 2010. Secondariamente, perche&#8217; possa farsi luogo al rinvio dell&#8217;udienza e&#8217; necessario che sia giustificata l&#8217;impossibilita&#8217; per il difensore di avvalersi di un sostituto processuale, secondo l&#8217;interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; al disposto dell&#8217;articolo 420 ter c.p.p., comma 5, (Sez. 2, n. 48771 del 01/12/2003, Tortora, Rv. 227693; Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008, Buscemi, Rv. 241571; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905); ed e&#8217; rilevante osservare, a tale proposito, che l&#8217;impossibilita&#8217; deve riguardare la designazione di un qualsiasi sostituto &#8211; e non di una persona specifica &#8211; sia nel processo in cui l&#8217;istanza di rinvio e&#8217; presentata, sia in quello addotto come legittimo impedimento: onde non e&#8217; risolutivo affermare, come fa il ricorrente, che fosse impedito a presenziare l&#8217;Avv. (OMISSIS), abituale sostituto del difensore, non essendo dedotta l&#8217;impossibilita&#8217; di ricorrere ad altri, per la partecipazione all&#8217;una o all&#8217;altra delle due udienze concomitanti.</p>
<p>2. Altra eccezione da esaminare con priorita&#8217; e&#8217; quella con cui viene dedotta (primo motivo) l&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per nullita&#8217; della querela, in dipendenza della mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.1. Anche di questa va rilevata l&#8217;infondatezza, alla stregua delle risultanze cartolari (esaminabili in questa sede per la natura della questione sollevata). Si constata, invero, che in calce alla querela e&#8217; riportata un&#8217;annotazione del seguente tenore: &#8220;Visto presentato alle ore 10.19 del 31/3/05. Il Comandante Mar. a..s. UPS (OMISSIS)&#8221;. Da cio&#8217; appare con chiarezza che l&#8217;atto e&#8217; stato depositato personalmente a mani di un&#8217;autorita&#8217; legittimata a riceverlo; e, mancando una diversa indicazione, deve presumersi che la presentazione sia stata effettuata direttamente dall&#8217;interessato, rendendo cosi&#8217; superflua l&#8217;autentica della firma. Rimane il fatto che sia mancata l&#8217;identificazione del querelante da parte del pubblico ufficiale; ma la giurisprudenza piu&#8217; recente, nell&#8217;ormai irreversibile superamento dei piu&#8217; risalenti arresti citati dal ricorrente, ha statuito</p>
<p>che l&#8217;inosservanza del relativo precetto &#8211; il quale, giova rimarcarlo, e&#8217; rivolto all&#8217;autorita&#8217; ricevente e non al privato che intende querelarsi &#8211; non comporta invalidita&#8217; della querela, quando risulti altrimenti certo che il proponente e&#8217; il soggetto legittimato a proporla (Sez. 5, n. 9106 del 19/01/2012, Spagnol, Rv. 252956; Sez. 5, n. 10137 del 01/12/2010 &#8211; dep. 14/03/2011, Manetti, Rv. 249943; Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Tagliatela, Rv. 248683): il che puo&#8217; ben dirsi nel caso di specie, il cui il querelante e&#8217; poi personalmente comparso davanti al giudice e si e&#8217; costituito parte civile.</p>
<p>3. E&#8217; invece fondato il secondo motivo di ricorso, con efficacia assorbente nei confronti del terzo.</p>
<p>3.1. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l&#8217;esimente della provocazione, sul rilievo per cui i motivi di contrasto &#8211; inerenti, secondo la difesa dell&#8217;imputata, alle condizioni antiigieniche in cui veniva tenuto il terrazzo antistante l&#8217;abitazione della (OMISSIS), per la costante presenza di un cane ivi lasciato in stato di abbandono &#8211; non riguardavano la persona di (OMISSIS), ma i di lui fratelli. La motivazione cosi&#8217; adottata non tiene conto del principio, ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, a tenore del quale l&#8217;esimente di cui all&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, si rende applicabile anche quando la reazione dell&#8217;agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore, ogni volta in cui quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da rendere plausibile la reazione nei suoi confronti (Sez. 5, n. 43087 del 24/10/2007, Militello, Rv. 238502; Sez. 1, n. 35607 del 09/10/2002, Corno, Rv. 222322; Sez. 5, n. 13162 del 04/02/2002, Pagliani, Rv. 221253).</p>
<p>3.2. La decisione assunta dal Tribunale di Napoli sarebbe, dunque, giuridicamente corretta soltanto se quel giudice avesse ritenuto infondato, in linea di fatto, l&#8217;assunto difensivo secondo cui (OMISSIS) era stato coinvolto, per il pregresso suo intervento quale intermediario, nella discussione in atto fra la (OMISSIS) e (OMISSIS); ma l&#8217;argomento risulta pretermesso nella sentenza, che risulta percio&#8217; affetta da carenza motivazionale su un punto di decisivo rilievo.</p>
<p>4. S&#8217;impone, pertanto, l&#8217;annullamento con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli affinche&#8217;, in diversa composizione, sottoponga a rinnovato esame la questione inerente alla dedotta applicabilita&#8217; dell&#8217;invocata esimente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, per nuovo esame.</p>
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