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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; esecuzione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 4238</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimato passivo]]></category>
		<category><![CDATA[natura delle obbligazioni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[parziarietà]]></category>

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		<description><![CDATA[Contro chi può agire il creditore del condominio? C'è un criterio predeterminato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SALME&#8217; Giuseppe &#8211; Presidente<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14927/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente all&#8217;incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 22778/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/11/2008, R.G.N. 69066/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso previa riunione, per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 19 novembre 2008, il Tribunale di Roma ha accolto l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) nell&#8217;ambito della procedura esecutiva per pignoramento presso terzi promossa da quest&#8217;ultimo sulla scorta della sentenza del Tribunale di Roma n. 13478/06.</p>
<p>L&#8217;opponente aveva dedotto che con quest&#8217;ultima sentenza il Condominio di via (OMISSIS), era stato condannato a pagare al condomino (OMISSIS) la somma di euro 100.000,00, oltre interessi quantificati in euro 70.938,76 (per danni provocati da infiltrazioni nel locale ad uso magazzino in comproprieta&#8217; tra lo (OMISSIS) ed il (OMISSIS)) e che il precetto era stato intimato nei suoi confronti, quale condomino coobbligato, per euro 115.936,69, stante il mancato integrale pagamento da parte del Condominio; che del giudizio concluso con detta sentenza era stato parte anche l&#8217;esponente (OMISSIS), ma aveva definito transattivamente la controversia; che, a seguito dell&#8217;emissione dell&#8217;azionata sentenza, l&#8217;assemblea condominiale aveva deliberato di ripartire la spesa tra tutti i condomini, compresi gli attori, con addebito allo (OMISSIS) della somma di euro 30.964,48; che il Condominio aveva pagato la somma di euro 55.000,00; che, al massimo, egli avrebbe potuto rispondere per la somma corrispondente alla propria quota, pari ad euro 7.067,69. Aveva dedotto altresi&#8217; la mancata notificazione del titolo esecutivo ed invalidita&#8217; concernenti l&#8217;atto di pignoramento.</p>
<p>Nel giudizio si era costituito (OMISSIS) ed aveva resistito all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione, deducendo, in particolare, che, essendo il (OMISSIS) un condomino a tutti gli effetti, sarebbe stato tenuto in solido col Condominio al pagamento integrale del dovuto; aveva altresi&#8217; dedotto che la delibera condominiale di ripartizione della spesa era stata impugnata.</p>
<p>Aveva contestato i motivi concernenti l&#8217;opposizione agli atti esecutivi.</p>
<p>Il Tribunale ha, come detto, accolto l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e, per l&#8217;effetto ha dichiarato che (OMISSIS) aveva diritto di procedere ad esecuzione nei confronti di (OMISSIS) per la sola somma di euro 2.985,23 anziche&#8217; di euro 115.936,69; ha dichiarato inammissibile l&#8217;opposizione agli atti esecutivi; ha respinto la domanda al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., avanzata dall&#8217;opponente; ha condannato l&#8217;opposto, (OMISSIS), al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 6.000,00, oltre accessori.</p>
<p>2.- Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi.</p>
<p>(OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.</p>
<p>(OMISSIS) resiste con controricorso al ricorso incidentale; deposita, inoltre, memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p>Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Col primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione del combinato disposto degli articoli 1132, 1253 e 2909 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche&#8217;, secondo il ricorrente, il Tribunale, ai fini della valutazione di proponibilita&#8217; dell&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione nei suoi confronti, non avrebbe considerato che egli, nell&#8217;epigrafe della sentenza costituente il titolo esecutivo, vi figurava come parte del giudizio, soggetto autonomo e distinto dal Condominio, e che dalla motivazione e dal dispositivo risultava che egli aveva definito il giudizio con transazione, determinando la cessazione della materia del contendere. Tale situazione avrebbe comportato, a detta del ricorrente, che egli non avrebbe potuto essere destinatario degli effetti della sentenza, in quanto dovrebbe prevalere il principio &#8220;delle parti in senso formale&#8221;.</p>
<p>1.1.- Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato. Premesso il principio, riconosciuto pure dal ricorrente, per il quale il titolo esecutivo formatosi nei confronti del Condominio e&#8217; azionabile anche contro i singoli condomini (Cass. n. 20304/04; cfr. anche, da ultimo, Cass. n. 12911/12), sia pure in proporzione delle rispettive quote (a seguito del principio di diritto fissato da Cass. S.U. n. 9148/08), esso va applicato anche al caso di specie.</p>
<p>Ed invero, la sentenza del Tribunale di Roma n. 13478/06, posta a fondamento dell&#8217;azione esecutiva da parte di (OMISSIS), contiene una condanna a favore soltanto di quest&#8217;ultimo ed a carico soltanto del Condominio; pur essendo stato (OMISSIS) parte del giudizio concluso con la detta sentenza, e&#8217; incontestato che le domande fossero state originariamente proposte, in cumulo tra loro, quindi separatamente, dai predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), ciascuno proquota (oltre che da (OMISSIS), con riguardo ad altro locale) e che (OMISSIS) aveva transatto la lite prima della pronuncia della sentenza predetta, tanto e&#8217; vero che questa dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda da lui avanzata.</p>
<p>Ne segue che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna individua come unici soggetti legittimati, attivamente e passivamente, riguardo al pagamento della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni, (OMISSIS) (e (OMISSIS), con posizione qui irrilevante), da un lato, ed il Condominio, dall&#8217;altro.</p>
<p>Ed invero, cio&#8217; che rileva ai fini dell&#8217;azione esecutiva e&#8217; l&#8217;individuazione dei soggetti, legittimati rispettivamente ad agire in executivis ed a subire l&#8217;esecuzione; questa individuazione va fatta esclusivamente in base al titolo esecutivo, a nulla rilevando &#8211; contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente &#8211; che nel giudizio concluso con la sentenza costituente titolo esecutivo fossero parti altri soggetti. Nel caso di specie, peraltro, la ragione per la quale la pronuncia di condanna non e&#8217; stata emessa (anche) in favore di (OMISSIS) e&#8217; indicata nel titolo stesso, trattandosi di parte che, avendo definito transattivamente il giudizio, si e&#8217; sentita dichiarare cessata la materia del contendere rispetto alla propria originaria domanda di condanna.</p>
<p>E&#8217; corretta quindi la statuizione del giudice di merito che, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, ha ritenuto validi, nei confronti di (OMISSIS), quale condomino del Condominio destinatario della condanna, il precetto ed il pignoramento posti in essere da parte di (OMISSIS), essendo questi il soggetto in favore del quale la condanna e&#8217; stata pronunciata.</p>
<p>2.- Col secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell&#8217;articolo 96 c.p.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, al fine di sostenere che la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente relativamente al rigetto della domanda di condanna dell&#8217;opposto (OMISSIS) al risarcimento dei danni per responsabilita&#8217; aggravata avanzata dall&#8217;opponente (OMISSIS). Secondo il ricorrente, e&#8217; lacunosa la motivazione che ha giustificato l&#8217;azione esecutiva iniziata dallo (OMISSIS) per l&#8217;intero, in ragione del fatto che, all&#8217;epoca, non era ancora intervenuta la sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08 (che ha affermato la responsabilita&#8217; parziale dei condomini anche nei rapporti dei terzi). Si tratterebbe infatti di motivazione inidonea ad escludere la mancanza di normale prudenza, perche&#8217; non avrebbe considerato che, agendo esecutivamente per la somma di euro 115.936,69, lo (OMISSIS) non detrasse le somme corrisposte dal Condominio nelle more tra il precetto ed il pignoramento ne&#8217; quella che il medesimo (OMISSIS) avrebbe dovuto imputare proquota a se&#8217; medesimo.</p>
<p>2.1.- Il motivo non e&#8217; meritevole di accoglimento.</p>
<p>Va qui ribadito che la valutazione sulla sussistenza del presupposto soggettivo della responsabilita&#8217; aggravata ai sensi dell&#8217;articolo 96 c.p.c., comma 2, cioe&#8217; l&#8217;avere il creditore agito senza la normale prudenza, spetta al giudice di merito e che la relativa valutazione non e&#8217; sindacabile in cassazione se congruamente motivata (cfr. Cass. n. 327/10). Nel caso di specie, la congruita&#8217; della motivazione emerge dal richiamo fatto alla sentenza a Sezioni Unite su citata; quanto agli altri elementi menzionati dal ricorrente, il giudice del merito non li ha affatto trascurati, ed anzi, ne ha dato conto dettagliatamente per pervenire all&#8217;accoglimento soltanto parziale dell&#8217;opposizione; si deve percio&#8217; ritenere che li abbia ritenuti irrilevanti ai fini del giudizio di responsabilita&#8217; aggravata, non certo che li abbia obliterati. Si tratta di un apprezzamento di fatto sul quale questa Corte non puo&#8217; ritornare, essendo la relativa motivazione logicamente e giuridicamente corretta e non lacunosa, si da doversi escludere il vizio di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c. n. 5, quanto al denunciato profilo dell&#8217;insufficienza (cfr. Cass. n. 2272/07).</p>
<p>3.- Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione ovvero erronea applicazione dell&#8217;articolo 91 cod. proc. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, al fine di censurare la condanna dell&#8217;opposto al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, malgrado il rigetto dell&#8217;opposizione agli atti esecutivi (perche&#8217; inammissibile), il rigetto dell&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva (sostenuta, in via principale, dall&#8217;opponente), il riconoscimento dell&#8217;esistenza del diritto azionabile esecutivamente da parte dello (OMISSIS) ed, infine, la sopravvenienza, soltanto dopo il pignoramento, della sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08.</p>
<p>3.1.- Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Il Tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza espresso proprio dall&#8217;articolo 91 c.p.c., di cui e&#8217; malamente invocata la violazione.</p>
<p>L&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e&#8217; stata accolta, per di piu&#8217; per una parte di notevole consistenza (e&#8217; stato riconosciuto, infatti, un credito di euro 2.985,23, a fronte di quello indicato in precetto di euro 115.936,69) e quindi l&#8217;opponente, proprio in ragione di detto principio, non avrebbe potuto essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell&#8217;opposto, soccombente.</p>
<p>4.- Col secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in via gradata, violazione ovvero erronea applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c., u.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, al fine di censurare la mancata compensazione delle spese del giudizio di opposizione per reciproca soccombenza, in considerazione di quanto gia&#8217; dedotto col primo motivo del ricorso incidentale.</p>
<p>4.1.- Il motivo non e&#8217; meritevole di accoglimento.</p>
<p>Va ribadito il principio per il quale con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e&#8217; limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell&#8217;opportunita&#8217; di compensare in tutto o in parte le; spese di lite, e cio&#8217; sia nell&#8217;ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell&#8217;ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 406/08).</p>
<p>5.- In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati e le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate per la reciproca soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, decidendo sui ricorsi, principale ed incidentale, li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 2970</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Qual è la forza del fondo famigliare nei confronti delle esecuzioni immobiliari? Cosa deve dimostrare chi si oppone all'esecuzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17825/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) S.R.L. IN LIQ., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>INPS SEDE PROVINCIALE FROSINONE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- resistente con procura -</p>
<p>avverso la sentenza n. 632/2006 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 15/09/2006 R.G.N. 3361/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 15 settembre 2006, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione proposta, con ricorso del 7 novembre 2003, dagli esecutati, (OMISSIS) e (OMISSIS), nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei loro confronti da (OMISSIS) s.p.a., nella quale erano intervenuti (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. (poi (OMISSIS) S.p.A.), (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) s.r.l. e l&#8217;INPS.</p>
<p>Gli opponenti avevano dedotto che con scrittura privata del (OMISSIS) era stata convenuta con il creditore procedente l&#8217;estinzione dell&#8217;intera loro posizione debitoria mediante il pagamento di una somma di denaro ed il trasferimento di un immobile, che non si era perfezionato per causa imputabile alla controparte, pur essendo stata corrisposta a quest&#8217;ultima la somma pattuita; che conseguentemente era venuto meno il diritto di (OMISSIS) S.p.A. di procedere esecutivamente nei loro confronti; che comunque ne&#8217; il creditore procedente ne&#8217; i creditori intervenuti si sarebbero potuti soddisfare sui beni pignorati, poiche&#8217; costituiti in fondo patrimoniale, trascritto ed annotato prima della trascrizione del pignoramento. Rigettata dal giudice dell&#8217;esecuzione l&#8217;istanza di sospensione del processo esecutivo ed iniziato il giudizio di merito, si era costituita (OMISSIS) S.r.l., quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A., chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione e deducendo che non era stato provato l&#8217;adempimento del credito azionato dal procedente e che il fondo patrimoniale non sarebbe stato opponibile ai creditori intervenuti non essendo stato dimostrato che i crediti contratti fossero estranei ai bisogni della famiglia.</p>
<p>1.1.- Il Tribunale, come detto, ha rigettato l&#8217;opposizione, ritenendo che non fosse stato provato che il credito vantato dal procedente si fosse estinto a seguito della transazione stipulata tra le parti e che non fosse stata dedotta, quindi nemmeno provata, l&#8217;estraneita&#8217; ai bisogni della famiglia dei debiti contratti con i creditori procedente ed intervenuti; ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell&#8217;opposta costituita.</p>
<p>2.- Avverso la sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso affidato a tre motivi.</p>
<p>(OMISSIS), quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A., resiste con controricorso, illustrato da memoria.</p>
<p>L&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha partecipato alla discussione orale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 295 c.p.c., perche&#8217;, secondo i ricorrenti, vi sarebbe stata pregiudizialite&#8217; rispetto all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione, di cui al presente ricorso, del giudizio pendente tra i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ed (OMISSIS) S.p.a. relativo alla domanda ex articolo 2932 cod. civ. proposta dai primi nei confronti della seconda per ottenere l&#8217;adempimento dei patti contenuti nella transazione stipulata per estinguere il debito oggetto dell&#8217;azione esecutiva. Pertanto, il giudice dell&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione avrebbe dovuto sospendere tale giudizio in attesa della definizione dell&#8217;altro, pendente tra le stesse parti.</p>
<p>1.1.- Il motivo e&#8217; inammissibile.</p>
<p>A prescindere dal mancato richiamo dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4, e dalla mancata denuncia del vizio della sentenza come error in procedendo (quale e&#8217; l&#8217;omessa sospensione del giudizio nei casi in cui se ne assume l&#8217;obbligatorieta&#8217;: cfr. Cass. n. 16992/07), non emerge dall&#8217;illustrazione del motivo l&#8217;interesse attuale dei ricorrenti all&#8217;impugnazione della sentenza che abbia deciso malgrado la pendenza di giudizio che si assume pregiudiziale. Infatti, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialita&#8217; tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d&#8217;essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all&#8217;esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l&#8217;onere di dimostrare che quest&#8217;altra causa e&#8217; tuttora pendente, e che presumibilmente lo sara&#8217; anche nel momento in cui il ricorso verra&#8217; accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell&#8217;interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo ne&#8217; la Corte di cassazione, ne&#8217; un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un&#8217;altra causa che non risulti piu&#8217; effettivamente in corso (Cass. n. 18026/12, n. 16992/07).</p>
<p>Mancando delle indicazioni di cui sopra, il primo motivo di ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>2.- Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 cod. civ., per avere il giudice di merito errato nel ritenere che i ricorrenti non abbiano assolto all&#8217;onere della prova circa l&#8217;adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del (OMISSIS). I ricorrenti espongono di avere prodotto in giudizio la documentazione attestante l&#8217;avvenuto pagamento della somma pattuita, le diffide rivolte alla controparte e la citazione in giudizio della societa&#8217; (OMISSIS) S.p.A. per ottenere, ai sensi dell&#8217;articolo 2932 c.c., la sentenza di trasferimento della proprieta&#8217; dell&#8217;immobile, in adempimento della transazione che tale trasferimento prevedeva; sostengono, quindi, che i detti elementi avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ritenere provato l&#8217;adempimento, da parte loro, della transazione, con la conseguenza che questa avrebbe determinato l&#8217;estinzione del credito ed il venir meno del diritto di (OMISSIS) S.p.A. a procedere nei loro confronti. Secondo i ricorrenti, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato dette risultanze documentali.</p>
<p>2.1.- Il motivo, cosi&#8217; come proposto, e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Ed invero, pur avendo dedotto il vizio di violazione di legge, specificamente dell&#8217;articolo 2697 c.c., i ricorrenti non lamentano certo la violazione dei principi che regolano l&#8217;onere della prova, ai sensi della norma richiamata, poiche&#8217; non contestano la regola applicata dal Tribunale, corrispondente alla previsione normativa, di far gravare la prova dei fatti posti a fondamento del motivo ci opposizione sugli opponenti, attori nel relativo giudizio.</p>
<p>Piuttosto, lamentano la mancata valutazione da parte del giudice di merito di elementi di prova, a loro dire, presenti in giudizio: si tratta di vizio tutt&#8217;al piu&#8217; prospettabile con riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5. Peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale abbia proceduto alla valutazione di quegli stessi elementi dei quali i ricorrenti finiscono sostanzialmente per richiedere a questa Corte un nuovo esame, inammissibile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>3.- Col terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 167 e 170 c.c., in relazione all&#8217;articolo 2697 c.c., per avere il Tribunale posto a carico degli opponenti l&#8217;onere di provare l&#8217;estraneita&#8217; dei crediti oggetto dell&#8217;azione esecutiva ai bisogni della famiglia, laddove essi sarebbero stati gravati soltanto dell&#8217;onere della prova della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilita&#8217; ai creditori pignorante ed intervenuti.</p>
<p>Aggiungono che il giudice avrebbe omesso di valutare se la fonte e la ragione dei rapporti obbligatori da cui sono sorti i debiti nei confronti degli intervenuti avevano o meno inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia. Considerando la fonte (effetti cambiari), il soggetto obbligato (per alcuni debiti, soltanto il marito (OMISSIS)) e la natura (contributi previdenziali dovuti all&#8217;INPS) dei crediti, il giudice avrebbe dovuto trarre elementi presuntivi da cui desumere l&#8217;estraneita&#8217; degli stessi ai bisogni della famiglia.</p>
<p>3.1.- Il motivo non e&#8217; meritevole di accoglimento.</p>
<p>In primo luogo, va ribadito il principio affermato da questa Corte per il quale l&#8217;onere della prova dei presupposti di applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilita&#8217; dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell&#8217;opposizione proposta dal debitore avverso l&#8217;esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex articolo 615 c.p.c., l&#8217;onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilita&#8217; nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07; contra, Cass. n. 12998/06, ma con particolare riguardo all&#8217;ulteriore presupposto della conoscenza di tale estraneita&#8217; in capo al creditore, di cui non e&#8217; necessario occuparsi in questa sede).</p>
<p>Trattasi di prova che, alla stregua dei principi generali, ben puo&#8217; essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell&#8217;articolo 2729 c.c., gravando comunque sull&#8217;opponente l&#8217;onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova.</p>
<p>In proposito, si e&#8217; affermato e va ribadito che l&#8217;indagine del giudice deve essere rivolta specificamente al fatto generatore dell&#8217;obbligazione, a prescindere; dalla natura di questa (cfr. Cass. n. 11230/03, nonche&#8217;, da ultimo, Cass. n. 15862/09): i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all&#8217;azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell&#8217;obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia. Infatti, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento puo&#8217; essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti in fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l&#8217;esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso puo&#8217; avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Cass. n. 12998/06).</p>
<p>Orbene, in caso di opposizione all&#8217;esecuzione fondata sull&#8217;impignorabilita&#8217; dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, spetta agli opponenti allegare, prima, e, quindi, provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano sorte ed il contesto nell&#8217;ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire all&#8217;esclusione, anche per via presuntiva, della loro riconducibilita&#8217; ai bisogni della famiglia, nel senso che (possa anche presumersi che) vennero contratte per scopi a questi del tutto estranei; e fatta sempre salva la necessita&#8217; che ricorra l&#8217;ulteriore elemento della consapevolezza da parte del creditore di siffatta estraneita&#8217; (del quale, come detto, non e&#8217; dato discutere in questa sede, per essere mancata la prova dell&#8217;elemento oggettivo, secondo quanto appresso).</p>
<p>3.2.- Il Tribunale di Frosinone non si e&#8217; affatto discostato dai principi sopra richiamati.</p>
<p>Ed invero, dopo aver affermato che, in applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., gli opponenti sono gravati dell&#8217;onere della prova dei fatti costitutivi di cui all&#8217;articolo 170 c.c., ha specificato che quest&#8217;onere riguarda sia la prova della costituzione regolare e dell&#8217;opponibilita&#8217; a terzi del fondo patrimoniale, sia la prova dell&#8217;estraneita&#8217; dei crediti di che trattasi ai bisogni della famiglia (oltre che della consapevolezza di tale estraneita&#8217; in capo ai creditori).</p>
<p>Il motivo e&#8217; percio&#8217; infondato per la parte in cui denuncia la violazione degli articoli 167 e 170 c.c., in relazione all&#8217;articolo 2697 c.c..</p>
<p>3.3.- Quanto al caso di specie, il Tribunale ha motivato nel senso che gli opponenti &#8220;non hanno&#8230;richiesto alcun mezzo istruttorio idoneo a provare i&#8230; fatti costitutivi del diritto al legato&#8221; ed ha aggiunto che non vi sarebbero state, non solo prove, ma nemmeno allegazioni da parte degli opponenti &#8220;in ordine alla tipologia dei crediti azionati esecutivamente&#8221;. Questo, perche&#8217; gli opponenti si sarebbero limitati &#8220;a sostenere che il solo fatto della costituzione del fondo con atto trascritto ed annotato anteriormente al pignoramento e&#8217; sufficiente a rendere impignorabili i beni oggetto del fondo, con conseguente impossibilita&#8217; per il giudice dell&#8217;esecuzione di valutare ogni altra circostanza che potrebbe essere eccepita, sempre secondo gli opponenti, solo nell&#8217;ambito di un distinto giudizio ex articolo 2901 c.c., avverso l&#8217;atto costitutivo del fondo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;assunto dei ricorrenti secondo cui la sentenza sarebbe errata perche&#8217; il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle fonti e delle ragioni dei rapporti obbligatori, che avrebbero dovuto far presumere l&#8217;esclusione dell&#8217;inerenza immediata e diretta dei relativi debiti ai bisogni della famiglia, non coglie nel segno, poiche&#8217; il Tribunale ha evidenziato proprio la mancata allegazione delle fonti e delle ragioni dei diversi rapporti obbligatori intrattenuti dai due esecutati con i creditori intervenuti nel processo esecutivo, sicche&#8217; non e&#8217; dato comprendere come il giudice avrebbe potuto tenere conto di un dato, che ha espressamente detto essere stato non solo non dimostrato, ma nemmeno allegato.</p>
<p>Allora, avrebbero dovuto i ricorrenti impugnare specificamente siffatta statuizione, assumendo in ricorso di aver correttamente assolto all&#8217;onere probatorio, ritenuto come su di loro gravante, anche riguardo alla tipologia dei debiti ed al contesto in cui vennero assunti; avrebbero dovuto, quindi, imputare al giudice di merito il vizio della motivazione per omessa od insufficiente valutazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio effettivamente risultanti dagli atti, laddove invece il Tribunale di Frosinone ne ha escluso l&#8217;allegazione e la prova.</p>
<p>In mancanza, il motivo, sotto tale secondo profilo, e&#8217; inammissibile.</p>
<p>In conclusione, il terzo motivo di ricorso va rigettato.</p>
<p>4.- Rigettato, quindi, il ricorso, le spese del giudizio di cassazione vanno regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dei ricorrenti ed a favore di ciascuno dei resistenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di (OMISSIS), quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A., nella somma complessiva di euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ed in favore dell&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale &#8211; INPS nella somma complessiva di euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.</p>
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		<title>Cassazione Civile Sezione III, Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2111</title>
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		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:23:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente - Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente -<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 9577/2010 proposto da:</p>
<p>G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell&#8217;avvocato CORTI PIO, rappresentato e difeso dagli avvocati DI PAOLA Paolo Pasquale, TAIBI CALOGERO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONSAP &#8211; CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A. (già INA-ASSITALIA) in persona del suo Amministratore delegato e legale rappresentante in carica Avv. F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato CALANDRELLI VALENTINO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato TROIANI Vincenzo giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2530/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2009 R.G.N. 1185/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2012 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato PIO CORTI per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato PATRIZIA CRUDETTI per delega;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso con il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. G.G. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2530 del 5.11.09 della corte di appello di Milano, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 1050/06 del Tribunale di Varese, la quale aveva dichiarato risolto il contratto di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo intercorso tra lui e la locatrice CONSAP &#8211; Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa, per la ritenuta morosità del conduttore ed avendo, con l&#8217;atto di intimazione di sfratto introduttivo, dichiarato quest&#8217;ultima di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto. Resiste la CONSAP con controricorso, poi illustrato da memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 cod. proc. civ.; ed alla pubblica udienza del 23.1.12 le parti prendono parte alla discussione orale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2. Il ricorrente sviluppa tre motivi:</p>
<p>2.1. con un primo (da pag. 4 a pag. 12 del ricorso), di &#8220;violazione dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., punto 3&#8243;, egli si duole del mancato accoglimento della sua tesi circa l&#8217;inoperatività della clausola risolutiva espressa, da lui ricollegata sia alla protratta tolleranza dei pregressi abituali &#8211; ed ammessi &#8211; ritardi, sia alla mancata previa costituzione in mora per la debitoria azionata con lo sfratto per morosità: rimarcando che la sola mora rilevante era quella relativa alla trimestralità marzo-maggio 2005; ritenendo regolari tutti i pagamenti precedenti ed irrilevanti i procedimenti monitori del 2001-2002 per essere riferiti a periodi ormai pregressi;</p>
<p>qualificando protratta tale tolleranza al 4 maggio 2005, senza alcun richiamo intermedio all&#8217;esatta osservanza dei termini contrattuali;</p>
<p>2.2. con un secondo (da pag. 12 a pag. 19 del ricorso), egli si duole di un vizio motivazionale sul ruolo riconosciuto dalla corte territoriale alla comunicazione del 18.2.05, con cui era stato sollecitato il pagamento entro il termine del 15 marzo successivo di quanto dovuto, in quanto ad essa andava riconosciuta non già la funzione di richiamo al rispetto dell&#8217;osservanza dei termini contrattuali di pagamento e meno che mai di una messa in mora, ma di una mera richiesta di pagamento; rammenta che analoga comunicazione era del resto già stata invano effettuata in passato con riferimento a pregresse scadenze, senza alcuna negativa conseguenza per il locatario; e nega la valenza di idonee messe in mora ai monitori degli anni 2001-2002;</p>
<p>2.3. con un terzo (da pag. 19 a pag. 26 del ricorso) di &#8220;violazione dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., punto 4&#8243;, egli lamenta omissione di pronuncia sulla sua eccezione di inadempimento quanto alla pretesa morosità per gli oneri accessori, eccezione fondata sulla mancata comunicazione dei documenti giustificativi di questi ultimi e formulata in almeno due occasioni nei gradi di merito.</p>
<p>3. Dal canto suo, la controricorrente CONSAP nega la configurabilità di qualsiasi sua condotta di tolleranza dei ritardi pregressi e, quanto agli oneri accessori, rimarca la sufficienza della morosità relativa al canone ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto di locazione.</p>
<p>4. Dei motivi di ricorso:</p>
<p>4.1. è infondato il primo:</p>
<p>4.1.1. la configurata tolleranza è stata esclusa dalla corte territoriale in base non solo alla proposizione di due procedimenti monitori, ma anche alla persistente pendenza dei successivi giudizi, l&#8217;ultimo dei quali concluso con una sentenza del 2007 (v. penultimo ed ultimo rigo della quinta facciata della sentenza qui gravata);</p>
<p>4.1.2. resta allora ferma la regola per la quale la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa, la quale peraltro riprende la sua efficacia in caso di richiamo, da parte del creditore, all&#8217;esatto adempimento delle obbligazioni (Cass. 9 febbraio 1998, n. 1316; Cass. 15 luglio 2005, n. 15026);</p>
<p>4.1.3. ma la decisione della corte ambrosiana impinge in una valutazione di fatto sull&#8217;esclusione in concreto della tolleranza per tale complessiva condotta;</p>
<p>4.1.4. del resto, risponde ai generali principi di buona fede nell&#8217;esecuzione del contratto e del divieto dell&#8217;abuso del processo (per tutte: Cass. Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726) &#8211; applicato, stavolta, per evitare ingiusti vantaggi al potenziale convenuto &#8211; che, avutesi le prime reazioni avverso ritardi nel pagamento del canone, non sia imposto al locatore, in pendenza dei giudizio su detti ritardi, di reagire avverso ciascuno dei singoli eventuali successivi analoghi inadempimenti al fine di escludere una sua condotta di tolleranza e la sua volontà di conseguire comunque l&#8217;esatto adempimento degli obblighi contrattuali;</p>
<p>in altri termini, comporterebbe un abuso del diritto abilitare il conduttore di obbligazioni periodiche a sistematici ritardi e costringere, per escludere una tolleranza di questi, il creditore locatore che sia già in lite con la controparte per i ritardi pregressi ad agire per ogni successivo ritardo, relativo a ratei o scadenze posteriori;</p>
<p>4.2. è inammissibile il secondo: l&#8217;interpretazione degli atti negoziali delle parti è limitata, in sede di legittimità, alla violazione di canoni ermeneutici da indicare oltretutto chiaramente;</p>
<p>pertanto, una volta dolutosi il ricorrente di vizio motivazionale, risulta preclusa la valutazione della congruità logica e giuridica dell&#8217;interpretazione della corte territoriale della missiva del 18.2.05 ai fini della richiesta di pagamento, evidentemente qualificata come riferita ad un &#8220;esatto&#8221; pagamento, non essendo contestato che la data ivi indicata sia quella corrispondente alle previsioni contrattuali;</p>
<p>4.3. è inammissibile il terzo: il ricorrente configura una omissione di pronuncia sulla sua eccezione di inadempimento ai sensi dell&#8217;art. 1460 cod. civ., nonostante &#8211; da un lato &#8211; egli stesso riferisca quest&#8217;ultima alla pretesa morosità per i canoni accessori e &#8211; dall&#8217;altro &#8211; la corte territoriale espressamente statuisca la sufficienza, ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto, della rilevata mora sui canoni di locazione; da un lato, pertanto, la pronuncia c&#8217;è stata, con una valutazione di assorbimento e, dall&#8217;altro lato, è qui ribadita una questione che non rileva ai fini della concreta ratio decidendi della decisione qui gravata; e tanto a tacere del fatto che, a ben vedere, sulla valutazione di assorbimento della questione stessa non viene neppure svolto in questa sede alcun rituale o valido argomento.</p>
<p>5. Il ricorso va conclusivamente rigettato; e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità consegue alla sua soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna G.G. al pagamento, in favore della CONSAP &#8211; Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012.</p>
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