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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; emulazione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 17 aprile 2013, n. 17614</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immissioni]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
		<category><![CDATA[immissioni]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[quiete pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[rumori molesti]]></category>
		<category><![CDATA[schiamazzi]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando è configurabile il reato di disturbo della quiete pubblica?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CHIEFFI Severo &#8211; Presidente<br />
Dott. CAIAZZO Luigi Piet &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M.S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZEI Antonella P. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 297/2008 TRIB.SEZ.DIST. di ALGHERO, del 13/07/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  LUIGI PIETRO CAVAZZO;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVATO IN FATTO</strong></p>
<p>Con sentenza in data 13.7.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, condannava (OMISSIS) per il reato di cui all&#8217;articolo 659 c.p. perche&#8217;, mediante rumori provenienti dal pubblico esercizio denominato (OMISSIS), disturbava il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), reato commesso fino al (OMISSIS), e condannava l&#8217;imputata alla pena di euro 250,00 di ammenda nonche&#8217; a risarcire i danni a favore dei predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), costituiti parti civili.</p>
<p>Il giudice accertava che l&#8217;imputata gestiva una paninoteca nel piano sottostante all&#8217;appartamento abitato dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS); dai locali provenivano forti e incessanti rumori che disturbavano i suddetti coniugi; nella palazzina vi erano altri appartamenti, ma gli stessi erano occupati solo nel periodo estivo, mentre il (OMISSIS) e la (OMISSIS) risiedevano tutto l&#8217;anno nel suddetto appartamento.</p>
<p>Da rilievi fonometrici, effettuati in periodo di scarsa affluenza di avventori, fuori dalla stagione estiva, era risultato che nell&#8217;appartamento suddetto il rumore era di sei decibel, il doppio di quello consentito.</p>
<p>Secondo il Tribunale, il disturbo delle occupazioni e del riposo e&#8217; configurabile non solo quando la condotta sia tale da disturbare un indeterminato numero di persone, anche se la lamentela proviene da una sola, ma anche quando sia leso l&#8217;interesse di una singola persona, dal momento che la violazione della sua tranquillita&#8217; puo&#8217; avere riflessi negativi sulla tranquillita&#8217; pubblica.</p>
<p>Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell&#8217;imputata, chiedendone l&#8217;annullamento per erronea applicazione dell&#8217;articolo 659 c.p., in quanto detta norma sarebbe applicabile solo quando i presunti rumori molesti disturbano le occupazioni o il riposo della generalita&#8217; dei consociati, mentre il fatto in oggetto disturbava solo i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e non era stato in alcun modo provata la potenzialita&#8217; a disturbare anche il riposo di altre persone.</p>
<p>Secondo il ricorrente, non era neppure applicabile il secondo comma dell&#8217;articolo 659 c.p., essendo il superamento dei limiti derivanti da mestieri rumorosi un illecito amministrativo previsto dalla Legge n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2 e non essendo stata contestata alla ricorrente la violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;esercizio della propria attivita&#8217; commerciale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>All&#8217;imputata e&#8217; stata addebitata l&#8217;ipotesi di cui al primo comma dell&#8217;articolo 659 c.p., poiche&#8217; nel capo di imputazione si contestano rumori provenienti dal pubblico esercizio gestito dalla (OMISSIS) che disturbavano il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), senza alcun riferimento a un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell&#8217;autorita&#8217;.</p>
<p>Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillita&#8217; anche di una sola persona puo&#8217; avere riflessi negativi sulla tranquillita&#8217; pubblica.</p>
<p>E&#8217; stata seguita dal Tribunale, nell&#8217;affermare il suddetto principio, una giurisprudenza (V. Sez. 1 sentenza n. 2486 del 24.5.1993, Rv. 196915) ormai superata, avendo questa Corte da tempo affermato nella materia de qua che per la configurabilita&#8217; della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659 cod. pen.) e&#8217; necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilita&#8217; ed abbiano, anche in relazione allo loro intensita&#8217;, l&#8217;attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e cio&#8217; a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, e&#8217; sufficiente che la condotta dell&#8217;agente abbia l&#8217;attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed e&#8217; indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non e&#8217; configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilita&#8217; ed in quelli in cui sia oggetti va mente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell&#8217;ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (V. Sez. 1 sentenza n. 5714 del 24.4.1996, Rv. 205274; Sez. 1 sentenza n. 40393 dell&#8217;8.10.2004, Rv. 230643; Sez. 1 sentenza n. 7748 del 24.1.2012, Rv. 252075).</p>
<p>Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche&#8217;, mancando uno degli elementi costitutivi del reato, il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 11 aprile 2013, n. 16459</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[candeggina]]></category>
		<category><![CDATA[cenere]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
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		<description><![CDATA[A cosa va incontro chi butta le cicche, sversa candeggina, ed altri saponi corrosivi sul balcone sottostante il proprio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />
Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. ORILIA Lorenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. il (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 1032/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del 02/12/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per la inammissibilita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2/12/2011, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reato di cui agli articoli 31 cpv. e 674 cod. pen. per avere arrecato molestie a (OMISSIS), in quanto abitante nello stesso stabile, aveva gettato, nel piano sottostante ove si trovava l&#8217;appartamento di quest&#8217;ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonche&#8217; detersivi corrosivi, quale candeggina, e la ha condannata alla pena di euro 120,00 di ammenda.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione la prevenuta personalmente, con i seguenti motivi:</p>
<p>- inosservanza dell&#8217;articolo 163 bis disp. att. c.p.p., visto che competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata del Tribunale centrale di Palermo;</p>
<p>- vizio di motivazione ed errata lettura delle emergenze istruttorie che, se correttamente valutate, avrebbero indotto il decidente a ritenere la insussistenza di prova in ordine alla concretizzazione del reato contestato ed alla ascrivibilita&#8217; di esso in capo alla prevenuta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilita&#8217; di esso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta.</p>
<p>Preliminarmente, va rilevato come dal vaglio di legittimita&#8217; a cui e&#8217; stata sottoposta la impugnata pronuncia, emerga in maniera del tutto evidente, che il giudice e&#8217; pervenuto alla affermazione di colpevolezza della prevenuta a seguito di una esaustiva valutazione della piattaforma probatoria, i cui elementi, confermativi della tesi accusatoria, sono stati puntualmente richiamati dal decidente (deposizioni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).</p>
<p>Con il primo motivo di annullamento si eccepisce la inosservanza dell&#8217;articolo 163 bis disp. att. c.p.p., in quanto competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata del Tribunale di Palermo e non il Tribunale centrale.</p>
<p>La censura e&#8217; totalmente priva di pregio, perche&#8217;, come piu&#8217; volte affermato dalla giurisprudenza di legittimita&#8217;, le sezioni distaccate, sia del Tribunale, che della Corte d&#8217;Appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dall&#8217;unico ufficio da cui dipendono; di tal che la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non da luogo a nullita&#8217;, ne&#8217; e&#8217; ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra di esse (ex multis Cass. 12/12/06, n. 42172).</p>
<p>Di poi, inammissibile e&#8217; da ritenere la censura formulata con il secondo motivo di impugnazione, in quanto con essa si tende ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimita&#8217; e&#8217; precluso procedere a nuovo esame estimativo: in tema di controllo sulla motivazione a questa Corte e&#8217; normativamente inibita la possibilita&#8217;, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l&#8217;appartato argomentativo, che la sorregge, ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall&#8217;esterno.</p>
<p>Va richiamato sul punto il principio secondo il quale esula dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e&#8217; riservata, in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita&#8217; la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu&#8217; adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 2/7/1997, 6402).</p>
<p>Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la (OMISSIS) abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita&#8217;, la stessa, a norma dell&#8217;articolo 616 c.p.p., deve, altresi&#8217;, essere condannata al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 28 marzo 2013, n. 7805</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-28-marzo-2013-n-7805/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 20:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto alla Riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[confine]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
		<category><![CDATA[ombreggiante]]></category>
		<category><![CDATA[vicinato]]></category>

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		<description><![CDATA[Apporre un ombreggiante lungo il confine tra due proprietà costituisce un atto emulativo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30248/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 232/2010 del TRIBUNALE di CUNEO del 27/04/2010, depositata il 07/05/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;<br />
e&#8217; presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN FATTO</strong></p>
<p>Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di pace di Dronero, conseguente alla proposizione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) di istanza per ottenere &#8211; per quel che qui interessa &#8211; la condanna di (OMISSIS) alla rimozione di un telo dalla convenuta collocato lungo la rete divisoria delle due proprieta&#8217;, nella resistenza della evocata, espletata istruttoria, il giudice adito, con sentenza n. 88 del 18.7.2007, depositata il 6.8.2008, respingeva detta domanda attorea (dichiarata cessata la materia del contedere con riferimento alla richiesta del taglio della siepe). Avverso la menzionata sentenza proponevano appello gli stessi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) lamentando che il giudice di prime cure non avesse ritenuto la lesivita&#8217; della rete dei diritti del comproprietario. Nella resistenza dell&#8217;appellata (OMISSIS), il Tribunale di Cuneo, riteneva la infondatezza dei motivi di impugnazione, con sentenza n. 232/2010 (depositata il 7 maggio 2010), respingeva l&#8217;appello e per l&#8217;effetto confermava la decisione impugnata.</p>
<p>Con ricorso notificato il 15 dicembre 2010 e depositato il 30 dicembre 2010 con l&#8217;iscrizione, i (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) impugnavano per cassazione la richiamata sentenza del Tribunale di Cuneo (non notificata) prospettando un unico motivo, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione, nonche&#8217; il vizio di motivazione, degli articoli 833, 875, 1102 e 1105 c.c..</p>
<p>L&#8217;intimata (OMISSIS) non si costituiva nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il consigliere relatore, nominato a norma dell&#8217;articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all&#8217;articolo 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>All&#8217;udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: &#8220;Con l&#8217;unica censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge, oltre al vizio di motivazione, per non avere il giudice del gravame, nel rigettare la loro richiesta di rimozione del telo dalla rete divisoria delle due proprieta&#8217; tenuto conto della lesivita&#8217; dello stesso, tale da dovere essere considerato quale atto emulativo.</p>
<p>Premesso che &#8211; di contrario avviso rispetto a quanto sostenuto dai ricorrenti &#8211; il giudice di appello ha voluto fare riferimento alle norme sul muro non posto sul confine delle rispettive proprieta&#8217; ex articolo 575 c.c., proprio per richiamare la disciplina relativa alle facolta&#8217; del proprietario di costruire o immutare un manufatto sul quale anche il vicino, non proprietario, potrebbe vantare dei diritti, nel ricorso di criteri determinati. Cio&#8217; posto, non appare fondato il motivo attinente alla erronea applicazione delle invocate norme, in quanto l&#8217;analisi del rapporto di vicinato riportata in sentenza, ha condotto i giudici di entrambi i gradi di merito a ritenere sussistente una legittima volonta&#8217; della resistente di creare una barriera fra le proprieta&#8217;, per preservarne la riservatezza, dapprima con una fitta siepe e poi attraverso il classico telo verde, avente finalita&#8217; rafforzativa della funzione della siepe, per cui non poteva dirsi manifestamente priva di utilita&#8217; (cfr. in tal senso Cass. 7 marzo 2012 n. 3598).</p>
<p>Infondata e&#8217; poi la deduzione secondo la quale detto materiale comunque non garantirebbe la privacy, potendo la inspectio nel fondo del vicino essere esercitata anche attraverso lo stesso telo, stante la sua consistenza, giacche&#8217; il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprieta&#8217;, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilita&#8217;, per cui seppure l&#8217;opera puo&#8217; non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneita&#8217; a soddisfarli in gran parte consente l&#8217;esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela (v. Cass. sopra cit.). Superata ed assorbita in detta ottica la ulteriore deduzione circa il costituire la rete impedimento al passaggio della luce ovvero divisorio antiestetico&#8221;.</p>
<p>Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in difetto di costituzione della controparte.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso.</p>
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