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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; durata</title>
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		<title>Accordo territoriale Comune di Città Sant&#8217;Angelo (Pe)</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Accordo Città Sant&#8217;Angelo]]></description>
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		<title>Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 18:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Accordo Territoriale Ortona 2019]]></description>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 28 novembre 1987, n. 8876</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 11:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Durata della Locazione ad uso Abitativo]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giovanni MATTIELLO &#8211; Presidente - &#8221; Marcello TADDEUCCI &#8211; Consigliere - &#8221; Gioacchino DE ROSA &#8221; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE III CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:<br />
Dott. Giovanni MATTIELLO &#8211; Presidente -<br />
&#8221; Marcello TADDEUCCI &#8211; Consigliere -<br />
&#8221; Gioacchino DE ROSA &#8221;<br />
&#8221; Giuseppe PATRONI GRIFFI &#8221;<br />
&#8221; Paolo VITTORIA &#8211; rel. &#8221;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p>PD e PV &#8211; res. in Casamassima &#8211; elett.dom.ti in Roma, Via E. Recina n. 6 presso l&#8217;avv. Eugenio Tamburelli che li rapp. e difende un.te all&#8217;avv. Carlo Gaudenzi per mandato a margine del ricorso</p>
<p style="text-align: right;">RICORRENTE</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>Circolo Combattenti di Casamassima</p>
<p style="text-align: right;">INTIMATO</p>
<p>Visto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 20.5-24.5.83 (R.G. 691-83);<br />
Udito il Cons. Rel. dr. P. Vittoria nella pubblica udienza del 27.3.87;<br />
Sentito l&#8217;avv. Tamburelli;<br />
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. P. Dettori che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>PD e PV, con atto di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato il 25.1.1982 al Circolo combattenti di Casamassima, chiedevano al Pretore di Casamassima di convalidare la licenza di finita locazione per la data dell&#8217;1.18.1982. Esponevano che il Circolo conduceva in affitto un locale di loro proprietà da oltre un quarantennio e che, a norma degli artt. 27 e 67 della L. 27.71978, n.392, la scadenza, prorogata, del contratto, si sarebbe avuta appunto decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge.</p>
<p>Il Circolo Combattenti di Casamassima si opponeva, ma il pretore, con sentenza 5-11-1982, convalidava l&#8217;intimazione di licenza per finita locazione dichiarando cessato il rapporto di locazione all&#8217;8.1.1982 e, in applicazione dell&#8217;art. 15 bis del D.L. 23.1.1982, n. 9 conv. in L.25.3.1982 n. 94, applicava la proroga di un biennio ordinario il rilascio dell&#8217;immobile dall&#8217;1.8.1984.</p>
<p>Su appello del Circolo la decisione veniva riformata con sentenza 24.5.1983 n.1310 del Tribunale di Bari, che rigettava la domanda.</p>
<p>Il Tribunale considerava che il contratto stipulato fra i locatori ed il circolo era da ricondurre nel novero di quelli preveduti dall&#8217;art. 42 della legge 392 del 1978 e che, per quelli prorogati in base agli artt. 70 e 67 della stessa legge, alla scadenza della proroga non andava applicata la disciplina transitoria preveduta dall&#8217;art. 69, non richiamato dall&#8217;art. 70, ma la disciplina ordinaria preveduta dagli artt. 42, comma 2, e 28 della legge, con la conseguenza che i locatori avrebbero dovuto comunicare la propria disdetta nel termine di 12 mesi dalla scadenza: ciò non era avvenuto, sicché il contratto s&#8217;era rinnovato.</p>
<p>PD E PV hanno proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in base ad un unico motivo; il Circolo combattenti di Casamassima non si è costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; I ricorrenti, con unico motivo, denunciano la violazione degli artt. 1596 cod. civ., 42, 28 e 70 della L. 27 luglio 1978 n. 392, in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Sostengono che la legge 392 del 1978 contiene due corpi di disposizioni volti a disciplinare, ciascuno in modo esaustivo, due serie di rapporti: da una parte sono le norme dettate nel titolo I, che riguardano i contratti di locazione stipulati dopo l&#8217;entrata in vigore della legge; dall&#8217;altra sono le norme dettate nel titolo II, che concernono i rapporti che a quella data erano già sorti. Tra questi ultimi rientrava pacificamente il contratto cui aveva riguardo la causa, che era stato stipulato prima del 1964. I ricorrenti osservano, ancora, che si trattava di un contratto di locazione di immobile urbano adibito da una attività del tipo di quelle considerate dall&#8217;art. 42, comma 1, della legge e già soggetto a proroga legale, di tal che ad esso avrebbe dovuto applicarsi la disciplina preveduta dagli artt. 70 e 67. Poiché queste disposizioni non contengono alcun richiamo all&#8217;art. 28 della legge, nè la disciplina transitoria nella specie applicabile prevede la possibilità di rinnovazione tacita una volta sopravvenute le scadenze stabilite dagli artt. 67 e 71, i ricorrenti sostengono che dovesse farsi applicazione dell&#8217;art. 1596 cod. civ., Di qui la conclusione che, a norma dell&#8217;art. 1596, comma 1, cod. civ., non fosse necessaria alcuna disdetta, giacché l&#8217;efficacia del contratto avrebbe dovuto esser considerata esaurita alla scadenza della proroga accordata dall&#8217;art. 67 lett. a) della legge e poi dall&#8217;art. 15 &#8211; bis del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 conv. con modifiche nella L. 25 marzo 1982, n. 94. A ritenere peraltro applicabile il secondo comma dell&#8217;art. 1596 cod. civ. &#8211; concludono i ricorrenti &#8211; il tribunale avrebbe comunque dovuto valutare che la disdetta era stata intimata nel termine previsto dagli usi.</p>
<p>Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. &#8211; La L. 27 luglio 1978, n. 392 contiene nel titolo primo la nuova disciplina dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione (artt. 1 a 26) e ad uso diverso da quello di abitazione (artt. 27 a 42).</p>
<p>La Corte ha avuto modo di osservare che questa disciplina si pone accanto a quella già contenuta nelle prime due sezioni del capo sesto del terzo titolo del libro quarto del codice civile, cioè alla previgente disciplina generale delle locazioni e della locazione di fondi urbani, che ne è risultata in parte integrata ed in parte abrogata (art. 84 della legge 392), là dove conteneva una regolamentazione incompatibile con quella recata dalle nuove disposizioni.</p>
<p>Caratteristica della nuova normativa ordinaria delle locazioni di immobili urbani, destinati all&#8217;uno ed all&#8217;altro uso, contenuta nella legge citata è di essere limitativa del potere di autonomia negoziale delle parti in ordine alla determinazione, sotto vari aspetti, del contenuto del contratto, e, perciò, della regolamentazione del conseguente costituito rapporto; limitazione del potere di autonomia negoziale imposta, in particolare ed essenzialmente a tutela del conduttore; al quale, inoltre, sono attribuiti dalla legge vari diritti nei confronti del locatore, che strutturano il rapporto locativo in aggiunta alla regolamentazione contrattuale (Sez. III, 15.2.1985 n.1289).</p>
<p>Della nuova disciplina importa qui considerare le norme attraverso le quali si sono in vario modo presi in considerazione gli interessi del locatore e del conduttore, quali si presentano nel momento in cui il contratto viene a scadere.</p>
<p>Per quanto riguarda i contratti di locazione di immobili adibiti ad usi diversi dall&#8217;abitazione (artt. 27 e 42 primo comma); la legge n.392 prevede anzitutto (all&#8217;art. 28) l&#8217;istituto della rinnovazione tacita (configurato del resto dall&#8217;art. 3 anche per le locazioni abitative). Per gli immobili adibiti agli usi indicati dall&#8217;art. 27, peraltro, alla prima scadenza contrattuale la rinnovazione opera di diritto (art. 28, comma 2), salvo il diniego del locatore giustificato da uno dei motivi indicati nell&#8217;art. 29.</p>
<p>Alle condizioni e con il limiti indicati dagli artt. 34 e 35, è poi configurato il diritto del conduttore ad ottenere, in caso di cessazione del rapporto di locazione un compenso pari ad un certo numero di mensilità dell&#8217;ultimo canone corrisposto.</p>
<p>Ancora, l&#8217;art. 40 prevede che, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell&#8217;art. 28, se il locatore intenda affittare l&#8217;immobile a terzi, il conduttore ha diritto di prelazione sulla base delle condizioni che il locatore è tenuto a comunicare almeno sessanta giorni prima della scadenza.</p>
<p>La L. 392-1978 ha peraltro dettato (al titolo II, artt.. 58 a 73) una disciplina transitoria diretta a graduare nel tempo il passaggio alla nuova disciplina &#8211; e la conseguente soggezione alle sue regole degli immobili oggetto di rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge.</p>
<p>La disciplina transitoria si presenta pur essa scandita nelle due articolazione dei contratti relativi ad immobili adibiti ad uso di abitazione (capo I, artt. 58 a 66) e di quelli concernenti immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (capo II, artt. 67 a 73). Ferma questa petizione di base, la legge ha poi distinto contratti in corso soggetti a proroga (artt. 58 e 67) e contratti in corso non soggetti a proroga (artt. 65 e 71), regolandone in diverso modo la successiva durata e la possibilità di ulteriore protrazione alla scadenza.</p>
<p>Se, in parallelo con quanto si è fatto a proposito della disciplina ordinaria, ci si sofferma su i contratti relativi ad immobili adibiti ad usi diversi dall&#8217;abitazione e sulla disciplina volta a dare rilievo agli interessi della parti emergenti al momento della cessazione del contratto, deve notarsi che questa disciplina è attuata attraverso l&#8217;art. 69.</p>
<p>Prima della recente modifica, avvenuta con il D.L. 9 dicembre 1986, n.832 conv. in L. 6 febbraio 1987, n. 15, l&#8217;art. 69 disponeva che alle scadenza di cui agli artt. 67 e 71, il locatore dovesse comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sessanta giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intendesse proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell&#8217;immobile. Era previsto che tale obbligo non ricorresse se il locatore non intendeva procedere al rinnovo della locazione per i motivi indicati nell&#8217;art. 29 o quando il conduttore avesse lui comunicato di non voler rinnovare la locazione, questa fosse cessata per inadempimento o recesso, il conduttore fosse assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale (comma 1 e 3).</p>
<p>La norma disciplinava poi i modi del comportamento del conduttore che volesse proseguire la locazione alle nuove condizioni (comma 4) o esercitare il diritto di prelazione (comma 5) e regolava il diritto del conduttore ad ottenere in caso contrario un compenso (comma 6-), che stabiliva in un determinato numero di mensilità (18 o 21 per le locazioni alberghiere) riferite al canone comunicato dal locatore.</p>
<p>L&#8217;art. 69 proseguiva al comma 7 stabilendo: &#8220;Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione, al conduttore è dovuta l&#8217;indennità per avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero di 21 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche&#8230;&#8221;.</p>
<p>In sede di prima approssimazione poteva dunque dirsi che l&#8217;art. 69 disciplinasse i soli istituti del compenso al conduttore in caso di cessazione del contratto e del diritto di prelazione &#8211; l&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 69 prevedeva del resto espressamente che per i contratti contemplati dagli art. 67 e 71 le sue disposizioni erano sostitutive di quelle degli artt. 34 e 40 -. Non regolava per contro la rinnovazione tacita del contratto,. preveduta nella disciplina ordinaria dell&#8217;art. 28. 3. &#8211; I giudici di merito, chiamati ad applicare la normativa sopra riassunta hanno ritenuto che, sopravvenuta la scadenza della proroga legale, mancando nella disciplina transitoria una regolamentazione dell&#8217;istituto della rinnovazione tacita, dovesse applicarsi la disciplina ordinaria preveduta dagli artt. 42 e 28 della legge 392, sicché i locatori, per impedire la rinnovazione tacita del contratto, avrebbero dovuto comunicare la disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza prevista dall&#8217;art. 67 letta) della legge.</p>
<p>Questa soluzione non è però condivisibile. 4. &#8211; Esaminando il problema nel vigore del testo dell&#8217;art. 69 ora abrogato, la Corte, dopo le decisioni rese in tal senso da questa sezione (29 aprile 1983 n.2975 e 21 dicembre 1983 n.7537), si è pronunciata a sezioni unite (23 gennaio 1985 n.265) ed ha escluso che i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall&#8217;abitazione, in corso all&#8217;entrata in vigore della legge, alle scadenze prevedute dagli artt. 67 e 71 si siano trovati ad esser soggetti ad una disciplina, che ne prevedesse la rinnovazione tacita (ed a questa decisione altre ne sono seguite in senso conforme: 15 febbraio 1985 ,n.1289; 26 aprile 1985 n.2735; 10 aprile 1986 n.2511).</p>
<p>Interpretando la disciplina transitoria recata dalla legge 392, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che l&#8217;art. 69 era volto a regolare gli istituti del diritto al compenso e del diritto di prelazione, in sostituzione degli artt. 34 e 40, sicché coerentemente mancava in esso ogni diretto accenno all&#8217;art. 28, sede di regolazione dell&#8217;istituto della rinnovazione tacita nella disciplina ordinaria. In secondo luogo ha posto in evidenza che, nel disciplinare i contratti non prorogati, l&#8217;art. 71 aveva esteso loro le norme sulla durata prevedute dagli art. 27 e 72 comma 1, aveva cioè significativamente limitato il richiamo al solo primo comma dell&#8217;art. 42, così escludendo in regime transitorio l&#8217;applicabilità del suo secondo comma (che, per la cessazione in regime ordinario di quei particolari contratti, prevede come necessario il preavviso.). Inoltre, ha considerato che, per estendere la disciplina della rinnovazione tacita ai contratti in corso, sarebbero state comunque necessarie espresse norme di adattamento dell&#8217;istituto, giacché la scadenza legale preveduta dagli artt. 67 e 71 non era in sè sussumibile a una norma che non solo prevedeva la rinnovazione, ma la prevedeva anche e più rigorosamente &#8220;alla prima scadenza contrattuale rispettivamente di sei e di nove anni&#8221;.</p>
<p>La Corte non ha mancato poi di esaminare la tesi, desunta dal terzo comma dell&#8217;art.69, secondo cui il locatore avrebbe dovuto motivare con una delle cause previste dall&#8217;art. 29 il proprio diniego alla rinnovazione del contratto alle scadenze prevedute dagli artt. 67 e 71. Ha infatti considerato che l&#8217;art. 69 appariva costruito sulla previsione di un&#8217;incondizionata libertà del locatore di indirizzare o meno la propria volontà nel senso della rinnovazione della locazione, una volta che la precedente era scaduta, quali che fossero le ragioni della sua scelta e sempre che quest&#8217;ultima non si risolvesse in un&#8217;ingiustificata frustrazione del diritto di prelazione spettante al precedente conduttore (ed in tal senso, è anche la successiva decisione 15 febbraio 1985 n.1289 della sezione).</p>
<p>Un ultimo, decisivo argomento, la Corte ha mostrato militare a sostegno dell&#8217;interpretazione accolta, quello rappresentato dal fatto che il diritto di prelazione, disciplinato dall&#8217;art. 69, presuppone l&#8217;esaurimento del precedente rapporto, giacché la sua funzione è di consentire che se ne costituisca un altro, nuovo rispetto al precedente, perché regolato da diverse condizioni. Dunque, in mancanza di un&#8217;espressa disposizione che nella disciplina transitoria regolasse la rinnovazione, una norma in tal senso non poteva esser desunta in via interpretativa dall&#8217;art. 69, sede d&#8217;una disposizione volta a regolare un istituto dai presupposti e dalla funzione antitetici, giacché la rinnovazione, nella forma preveduta dall&#8217;art. 28 della legge, è volta a far si che prosegua il precedente rapporto.</p>
<p>Ora, queste considerazione non dimostrano solo che dalla disciplina transitoria configurata dalla legge 392 non era dato trarre una norma che prevedesse per i contratti in corso una loro rinnovazione tacita alla scadenza legale; dimostrano anche che la strutturazione della disciplina transitoria dava luogo ad una regolamentazione degli interessi delle parti, emergenti al momento della scadenza del periodo di durata legale del rapporto, in sè conclusa e tale da doversi ritenere che il legislatore non avesse inteso prevedere, per in contratti in corso, la possibilità di una loro tacita rinnovazione alle future scadenze legali.</p>
<p>Gli argomenti ora riassunti, dove evidenziano un&#8217;incompatibilità logica tra la disciplina dettata dall&#8217;art. 69 e il meccanismo di rinnovazione tacita preveduto dagli artt. 28 e 29, non lasciano margini di dubbio per quanto riguarda i contratti di locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quelli contemplati dall&#8217;art. 42. Per sè, quei medesimi argomenti avrebbero potuto a prima vista lasciare invece margini di dubbio sulla possibilità che la rinnovazione tacita,. perché per essi operante in via ordinaria solo per la parte preveduta dal primo comma dell&#8217;art. 28, fosse compatibile con la disciplina transitoria dei contratti di locazione di immobili adibiti alle attività residue previste dall&#8217;art. 42 della legge. E da qui è mosso il tribunale per fare capo alla disciplina ordinaria. Se non che la tesi seguita dal tribunale non è da condividere.</p>
<p>In vero, da un lato l&#8217;art. 69 delinea una disciplina unica, destinata ad applicarsi a tutti i contratti aventi le scadenze prevedute dagli artt. 67 e 71; non distingue, cioè, tra immobili adibiti alle attività indicate dall&#8217;art. 27 o alle altre contemplate dall&#8217;art. 42; dall&#8217;altro, nella disciplina ordinaria, questo secondo tipo di locazione è meno protetto del primo e non si vedrebbe la ragione di un trattamento inverso in sede di disciplina transitoria. Infine valgono le altre considerazioni di ordine letterale e sistematico pur fatte dalla Corte: la circostanza che l&#8217;art. 71, comma 1, nel trattare della durata di queste locazioni, abbia limitato il richiamo al primo comma dell&#8217;art. 42 e perciò escluso il richiamo dell&#8217;art. 28 attuato attraverso il secondo comma dell&#8217;art. 42; l&#8217;impostazione parallela nelle due discipline, ordinaria e transitoria, che denuncia come quella attuata dall&#8217;art. 69 sia stata la sola regolamentazione volutasi dare dal legislatore agli interessi emergenti all&#8217;atto delle scadenze legali prevedute dagli artt. 67 e 71. 5. &#8211; Una conferma ulteriore di quanto si è sin qui osservato si ha quando si estenda l&#8217;esame della disciplina transitoria, dalle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall&#8217;abitazione alle locazioni abitative. Qui, mentre per i contratti in corso non prorogati, l&#8217;art. 65 ha espressamente detto applicabile la disposizione sulla rinnovazione tacita contenuta nell&#8217;art. 3, analogo richiamo non v&#8217;è nell&#8217;art. 58 a proposito dei contratti in corso prorogati. E la Corte Costituzionale ha giudicato non in contrasto con il principio di eguaglianza l&#8217;interpretazione dell&#8217;art; 58, per cui il legislatore avrebbe ritenuto di non estendere la disciplina della rinnovazione tacita anche ai contratti prorogati (sent. 6 febbraio 1985-n.33): conclusione raggiunta &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; in base alla considerazione che le diverse situazioni di partenza, caratterizzate dalla inserzione o meno dei precedenti rapporti nel regime di proroga, aveva giustificato da parte del legislatore la risposta differenziata, rappresentata dal mantenere i primi rapporti per un ulteriore periodo di tempo nel regime di proroga e dall&#8217;assoggettare gli altri alla disciplina venutasi a sostituire a quella ordinaria, cui essi erano già sottoposti (sent. 12 dicembre 1984 n.281); donde una differenza di disciplina tra le due serie di rapporti, che giustificava anche quella relativa alla rinnovazione.</p>
<p>La Corte Costituzione, però ha anche rilevato che &#8220;la rinnovazione tacita, conseguente alla mancata disdetta, presuppone, di norma, la sussistenza di un rapporto, liberamente voluto dalle parti secondo la loro autonomia negoziale, sicchè, in mancanza di una manifestazione di volontà contraria, il legislatore può ragionevolmente presumere che ricorra il comune intento di protrarre ulteriormente il rapporto medesimo: per contro, in caso di intervento autoritativo che sposti il termine di scadenza del contratto, disponendone la proroga, la ricordata presunzione non può intuitivamente sussistere ed è logico quindi che il contratto, &#8220;indipendentemente dalla disdetta, cessi con lo spirare del termine finale&#8221; (sent. 6 febbraio 1985 n.33; e, nello stesso senso, Cass. 23 gennaio 1985 n. 265).</p>
<p>Ora è pur vero che, in relazione alle esigenze che giustificano il recesso anticipato del locatore, la Corte ha considerato che aver la legge esteso la nuova durata legale ai precedenti contratti ancora in corso aveva nella sostanza prodotto una protrazione legale del rapporto (art. 1 richiamato dall&#8217;art. 65) &#8211; (Corte cost., 27 febbraio 1980 n.22 e 28 luglio 1983 n. 250). Non di meno resta evidente che, da un punto di vista tecnico, la disciplina transitoria delle locazioni abitative non già prorogate si limita ad assoggettare i rapporti in corso alla nuova disciplina della durata delle locazioni, sicché appare conforme alla ragione d&#8217;ordine sistematico, richiamata dalla Corte Costituzionale, che solo a queste locazioni, tra i quattro tipi che il legislatore ha distinto agli artt. 58,65, 67 e 71, sia stato esteso l&#8217;istituto della rinnovazione tacita preveduto dalla disciplina ordinaria (giacché anche l&#8217;art.71, attraverso il disposto del comma secondo sulla durata residua minima, ha attuato una forma di proroga legale). 6. &#8211; Com&#8217;è noto, alla proroga dei termini stabiliti dalle lett. a), b) e c) dell&#8217;art. 67 della legge 392 (attuata con l&#8217;art. 15 bis del D.L. 23 gennaio 1982, n.94), avevano fatto seguito, da un lato, le ulteriori proroghe delle scadenze stabilite dalla lett. a) dell&#8217;art 67 (L. 25 luglio 1984, n.377, art.2; D.L. 7 febbraio 1985, n.12 conv. con modif. nella L. 5 aprile 1985, n. 118, art.1, comma 8), dall&#8217;altro l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 69, sostituito dall&#8217;1, comma 9 bis, del D.L. 12. del 1985, che aveva preveduto il diritto del conduttore al rinnovo del contratto, salvo diniego motivato dalla necessità di riottenere la disponibilità dell&#8217;immobile per uno dei motivi indicati dall&#8217;art. 29.</p>
<p>Delle disposizioni dettate con gli artt. 2 della L. 25 luglio 1984, n.377 ed 1, commi 8, 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. nella L. 5 aprile 1985, n.118 (di cui questa Corte aveva rivelato la sospetta incostituzionalità con l&#8217;ordinanza del 2 dicembre 1985 n. 645), la Corte Costituzionale ha peraltro dichiarato l&#8217;illegittimità (sent. 23 aprile 1986, n.108) ed ha inoltre avvertito (considerato in diritto, n.11), in conformità della sua precedente giurisprudenza, che la caducazione del comma 9 bis dell&#8217;art.1, espressamente abrogativo dell&#8217;art.69 della legge 392, comportava il ripristino della norma precedentemente abrogata.</p>
<p>L&#8217;art. 1 del D.L. 7 dicembre 1986, n.832, conv. in L. 6 febbraio 1987, n. 15 è ora tornato a modificare l&#8217;art. 69. 7. &#8211; La Corte deve a questo punto stabilire a quali rapporti la nuova disciplina transitoria si applichi e, ove essa sia da applicare anche in relazione al contratto di cui è causa, se il motivo, che, alla stregua del precedente testo dell&#8217;art.69, avrebbe dovuto esser accolto, resti fondato.</p>
<p>L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 69 &#8211; introdotto in sede di conversione &#8211; dichiara che le disposizioni dello stesso articolo si applicano tra gli altri anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all&#8217;art. 42.</p>
<p>L&#8217;art. 2, comma 1, dispone: &#8211; &#8220;L&#8217;esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera,dal predetto termine fissato dal giudice ma, in ogni caso, non prima del 28 febbraio 1987&#8243;. Il primo comma dell&#8217;art. 69 (sub art. 1 del D.L. 832) dispone; &#8211; &#8220;Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell&#8217;immobile&#8221;.</p>
<p>Dal collegamento tra le due disposizioni emerge che la nuova disciplina transitoria è destinata ad applicarsi ai rapporti derivanti dai contratti preveduti dagli artt. 67 e 71, che da un lato non abbiano conosciuto un rinnovo consensuale del contratto oramai scaduto, dall&#8217;altro non siano cessati per esser stato l&#8217;immobile rilasciato, essendo per contro irrilevante che sia intervenuta una pronuncia passata in giudicato che abbia dichiarato cessata l&#8217;efficacia del contratto, salve le eccezioni prevedute dal terzo comma dell&#8217;art. 2, per i casi di morosità.</p>
<p>Passando allora a considerare il disposto dell&#8217;art. 69 in rapporto al motivo di ricorso è agevole pervenire alla conclusione che esso non abbia modificato la disciplina dettata con la legge 392, nel punto in cui rimetteva alla unilaterale determinazione del locatore il proseguire la locazione: ciò per motivi d&#8217;ordine sistematico e letterale.</p>
<p>Dal primo punto di vista va infatti considerato che la norma assume ad oggetto di disciplina rapporti derivanti da contratti, la cui scadenza era in molti casi da tempo sopravvenuta, rapporti che si considerano non avere a loro base una intervenuta rinnovazione, in quanto si detta una disciplina volta a regolare i modi di formazione dei nuovi contratti a diverse condizioni.</p>
<p>Dal secondo punto di vista si rileva come la lettera delle disposizioni dettate dal nuovo art.69 sia ancor più chiara nel rimettere la prosecuzione del rapporto alla unilaterale determinazione del locatore, salva sempre la protezione dell&#8217;interesse all&#8217;a prelazione nei casi preveduti dal quarto comma dell&#8217;art. 40: ed invero, già il primo comma del nuovo art.69 dispone che &#8220;il locatore comunica&#8230; se e a quali condizioni intende proseguire la locazione&#8230;&#8221;, mentre l&#8217;ottavo comma inizia con l&#8217;espressione &#8220;se il locatore non intende proseguire la locazione..&#8221;, ed il nono rimette alla sua scelta l&#8217;accettare o meno le offerte del conduttore (&#8220;Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte..&#8221;).</p>
<p>È pur vero che la norma parla di obbligo della comunicazione, anche nel caso che il locatore non intenda proseguire la locazione per i motivi indicati dall&#8217;art. 29 (comma 2 e di &#8220;Mancanza delle comunicazione, se dovuta&#8221; (comma 8), ma ambedue le volte si descrive in realtà un onere. Infatti, se il locatore comunica di non voler proseguire la locazione per uno dei motivi indicati nell&#8217;art. 29, impedisce al conduttore di formulare dal canto suo un&#8217;offerta, con la conseguenza di dover come compenso mensilità inferiori per numero (commi 10 e 9) e non rapportate al canone offerto dal conduttore, eventualmente superiore a quello corrente di mercato o, nei casi ex art.29 &#8211; lett. a), a quello corrisposto in concreto, e con la diversa conseguenza di non doverlo affatto per le locazioni prevedute dall&#8217;ultimo comma (tra le quali quelle ex art. 42). 8. &#8211; In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Bari, che si atterrà al principio di diritto per cui i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall&#8217;abitazione, contemplati dagli artt. 70 e 42 della L. 27 luglio 1978, n.392, alla scadenza preveduta dall&#8217;art.67 lett. a) della stessa legge, prorogata dall&#8217;art. 15 bis del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 conv. in L. 25 marzo 1982, n.94, non sono assoggettati a rinnovazione tacita a norma dell&#8217;art. 28, comma 1, della legge 392 e ad essi si applica il disposto dell&#8217;art. 1 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832 conv. il L. 6 febbraio 1987, n. 15, in quanto alla data di entrata in vigore del decreto 832 non sia stato già eseguito il rilascio dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il giudice di rinvio provvedere sulle spese anche di questo grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso proposto da Domenico PD e Vita Maria PV e cassa la sentenza 24.5.1983 del Tribunale di Bari; rinvia la causa ad altra sezione dello stesso Tribunale cui rimette di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
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		<title>Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 25 luglio 1987 n. 6457</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[aumento canone]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione non abitativa]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe LO SURDO Presidente &#8221; Manlio CRUCIANI Consigliere &#8221; Giorgio CHERUBINI &#8221; &#8221; Giovanni E. LONGO [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE III CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:<br />
Dott. Giuseppe LO SURDO Presidente<br />
&#8221; Manlio CRUCIANI Consigliere<br />
&#8221; Giorgio CHERUBINI &#8221;<br />
&#8221; Giovanni E. LONGO &#8221;<br />
&#8221; Gaetano MUGLIA Rel. &#8221;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p>MM, elett. dom. in Roma, Via G.B. Vico n. 1 presso l&#8217;avv. Franco Lorenzo Prosperi Mangili, rapp. e difesa dall&#8217;avv. Onorato Giani per mandato a margine del ricorso.</p>
<p style="text-align: right;">Ricorrente</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>NI e NA, elett. dom.ti in Roma, Via E. Manfredi n. 21 presso l&#8217;avv. Francesco Salerni che li rapp. e difende un.te all&#8217;avv. Giovanni Carlo per mandato a margine del controricorso.</p>
<p style="text-align: right;">Controricorrenti</p>
<p>Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 6.10.-23.10.82 (R.G. 115-80);<br />
Udito il Cons. Rel. dr. G. Muglia nella pubblica udienza del 24.9.86;<br />
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. M. Caristo che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione del 3.4.78 NA e NI, convenivano AM, locataria di un immobile di proprietà di essi istanti adibito ad albergo, davanti al Tribunale di Sanremo per sentir dichiarare che il canone mensile di lire 225.000 doveva, per contratto, essere aggiornato ogni tre anni e sei mesi in base agli indici Istat sul costo della vita e condannare la convenuta al pagamento del canone così aumentato per il periodo contrattualmente dovuto.</p>
<p>La convenuta resisteva alla domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Sanremo con sentenza 22.10.1979 accertava il canone in L. 299.250 mensili ed ordinava il pagamento della integrazione di L. 2.524.500 con interessi dall&#8217;1.7.75 alla domanda. Ciò come conseguenza il diritto quesito alla revisione del canone per il periodo anteriore al DL. n. 426 del 1973 che aveva dichiarata l&#8217;inefficacia delle clausole di aggiornamenti ISTAT.</p>
<p>Proponeva appello la MM, insistendo nelle eccezioni di incompetenza per valore, di sottoposizione del contratto alla proroga legale, di inopponibilità di scritture non registrate di fronte a scrittura registrata ed al comportamento delle parti nella esecuzione del rapporto, e nella inefficacia in ogni caso delle clausole dopo l&#8217;intervento della legge, valida ex tunc.</p>
<p>Resisteva al gravame la parte appellata chiedendo in via incidentale la riforma parziale della sentenza impugnata con la applicazione della clausola ISTAT. La Corte di appello di Genova, con sentenza 6.10.1982, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava il canone dovuto dal 1.7.1975 in lire 4.551.750 quale ammontare dei canoni dal 1.7.1975 al 3.4.78.</p>
<p>La Corte rilevava preliminarmente che il rapporto di locazione tra le parti era regolato dal contratto scritto, senza data e non registrato, stipulato tra i Neri e Teresa Di Giuseppe (dante causa della MM, cui aveva ceduto l&#8217;azienda con contratto 21.12.73), essendo la MM subentrata in tale contratto di locazione ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge n. 19-63, e che, il contratto medesimo, prevedendo una durata settennale (dal 1.1.72 al 1.1.79), scadeva convenzionalmente oltre le proroghe di legge ed era, quindi, esente da esse.</p>
<p>Ne discendeva &#8211; osservava la Corte &#8211; che nella specie non era applicabile la norma di cui al 4 comma art. 1 D.L. n. 426-73 sull&#8217;inefficacia delle clausole di adeguamento del canone al costo della vita, norma che secondo l&#8217;insegnamento delle S.U. (sentenza nn. 1923 e 1925-81), va intesa riferita ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al 1 comma.</p>
<p>Aggiungeva che meritava accoglimento l&#8217;appello incidentale dei Neri, nel senso che, a partire dai tre anni e sei mesi di esecuzione del contratto, ossia dal 1-7-1975, il canone andava adeguato come da clausola contrattuale; che poiché l&#8217;aumento del costo della vita era stato accertato dall&#8217;Istat (tra il gennaio 1972 ed il luglio 1975) nella percentuale del 59,5% il canone di L. 225.000 lire mensili risultava aumentato di 133.875 lire al mese e quindi restava accertato in lire 358.875 mensili; che pertanto la MM doveva essere condannata a pagare, per i 34 mesi accertati dal Tribunale, la differenza di (133.875 x 34) lire 4.551.750 con gli interessi legali sulla somma mensile di 113.875 dalle singole scadenze mensili al saldo; che tale conclusione rendeva irrilevante il secondo motivo d&#8217;appello della MM (con il quale costei si era doluta dell&#8217;aumento del 33% applicato dal Tribunale per il solo periodo 1-1-72 &#8211; 24-7-73) nonché il 6 motivo pure proposto dalla appellante principale con il quale aveva dedotto che l&#8217;accoglimento in parte della domanda dei Neri avrebbe configurato una decisione sotto un punto di vista non oggetto di contraddittorio e quindi una forma di ultrapetizione.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione la MM deducendo tre motivi di annullamento, a cui resistono con controricorso i Neri. La ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo mezzo, denunciando la violazione dell&#8217;art. 1 D.L. n. 426-73, la ricorrente sostiene che l&#8217;ampia formulazione di tale norma e la sua finalità antinflazionistica avrebbero dovuto indurre a ritenere l&#8217;applicabilità del divieto a tutte le locazioni, comprese quelle in corso di durata convenzionale, per le quali soprattutto sussisterebbe l&#8217;esigenza della tutela contro l&#8217;inflazione, trattandosi di canoni recentemente e liberamente pattuiti.</p>
<p>Con il secondo motivo, la MM denuncia l&#8217;errata applicazione degli artt. 274, 1362 c.c., e il difetto di motivazione sul rilievo che si sarebbe dovuto riconoscere valore probatorio alla scrittura priva di data e registrazione, prodotta dopo circa 6 anni dai Neri, specie in presenza dei contratti annuali registrati di cui alle denunce verbali provenienti dagli stessi locatori, nonché del comportamento delle parti che avevano ogni anno rinnovato il contratto in forza delle sopravvenienti proroghe.</p>
<p>Con il terzo mezzo, la MM deduce la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. sul rilievo che la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, applicando la rivalutazione Istat oltre il periodo indicato e per di più pronunciando sentenza di condanna di fronte a una richiesta di mero accertamento.</p>
<p>A quest&#8217;ultimo riguardo oppone la resistente che le conclusioni di secondo grado si riferivano &#8211; per quanto trascritto nell&#8217;epigrafe della sentenza &#8211; solo al capo oggetto della domanda di riforma in via incidentale ma non era stata mai esclusa la domanda conseguente di condanna.</p>
<p>Trattavasi pertanto non già di ultrapetizione, ma di interpretazione della domanda involgente un giudizio di fatto sottratto all&#8217;esame della Corte Suprema.</p>
<p>I tre motivi non hanno fondamento.</p>
<p>La clausola di adeguamento ISTAT del canone di locazione di immobili urbani, inserita in un contratto non soggetto a proroga legale &#8211; e pertanto non colpita da inefficacia ai sensi dell&#8217;art. 1 comma IV del DL 24.7.1973 n. 495) rimane operativa per tutta la durata del rapporto, dovendosi tenere conto che lo stretto collegamento fra le norme contenute nel decreto n. 426-73 non consente di ravvisare nel cennato quarto comma, in difetto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore, l&#8217;introduzione di un sistema di blocco dei canoni operante oltre il limite temporale della proroga legale (tra le altre, vedi Cassaz. n. 2621-1983, n. 2524-1983; 247-1982; n. 1923-1981).</p>
<p>Nè a mutare un siffatto indirizzo giurisprudenziale è sufficiente la deduzione secondo la quale le ragioni di natura antinflazionista &#8211; che avevano dato vita al provvedimento di inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni diretti a compensare eventuali difetti di svalutazione monetaria &#8211; varrebbero per tutti i contratti di locazione, sia per quelli soggetti alla proroga legale sia per gli altri con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga. Ed in vero, il solo richiamo alla cennata finalità non era nè sufficiente, &#8211; si ripete: in difetto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore, &#8211; ad unificare un trattamento risultante diverso per la stessa categoria di soggetti a cagione dei tempi diversi di durata del rapporto; più lunga nei contratti a scadenza convenzionale successiva alla data della proroga legale.</p>
<p>Non migliore sorte può essere riservata alla seconda censura.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di cessazione o sublocazione dell&#8217;azienda, il cessionario o conduttore subentra &#8211; per la durata del rapporto, se di locazione di azienda si tratta &#8211; nei contratti in corso, che non abbiano carattere strettamente personale, assumendo l&#8217;obbligo di adempierli nei termini ed alle condizioni pattuite dal cedente, titolare dell&#8217;azienda salva contraria volontà delle parti (art. 2558 c.c.).</p>
<p>Ne consegue che nell&#8217;ipotesi di cessione dell&#8217;azienda con contestuale cessione del relativo contratto di locazione dell&#8217;immobile siccome adibito allo specifico esercizio di attività commerciale, il cessionario non può opporre al locatore ceduto di avere ignorato, senza sua colpa, gli estremi del rapporto di locazione così come consacrati per iscritto tra il cedente l&#8217;azienda ed il locatore ceduto.</p>
<p>Resta pertanto puntuale e corretto il rilievo della Corte territoriale secondo il quale la scrittura privata avente ad oggetto la locazione dell&#8217;immobile adibito ad uso &#8220;albergo ristorante bar sotto l&#8217;insegna Diana&#8221;, pur priva di data e non registrata &#8211; ma risultante stipulata in data anteriore alla cessione dell&#8217;azienda a favore della MM, dal momento che lo scritto prevedeva la decorrenza dal 1.1.1972 &#8211; vincolava la cessionaria avendo la cedente prestato &#8220;consenso alla voltura di tutti i contratti&#8221;, e pertanto facendola subentrare anche nel rapporto siccome disciplinato per iscritto ed instaurato tra i Neri &#8211; locatori dell&#8217;immobile adibito ad albergo Diana &#8211; e la precedente titolare dell&#8217;azienda, dante causa della MM stessa.</p>
<p>Nè in contrario vale dolersi che ai fini di individuare i termini e le pattuizioni del contratto di locazione, il giudice del merito avrebbe erroneamente denegato valore di prova in ordine agli estremi del rapporto inter partes, alle dichiarazioni rese annualmente dai locatori in sede di denunzia di contratto verbale di locazione perché costituisce ius receptum il principio secondo il quale non può attribuirsi alle dichiarazioni contenute nella denuncia fatta all&#8217;ufficio del registro finalità meramente fiscali, sicché il giudice del merito resta libero di apprezzarne la portata e l&#8217;efficacia probatoria raffrontandola con le altre risultanze istruttorie (Cass. n. 2896 del 9.5.1985).</p>
<p>Ogni ulteriore confutazione o tesi resta assorbita per incompatibilità.</p>
<p>Neppure il terzo motivo merita accoglimento.</p>
<p>A fronte della originaria domanda dei Neri inequivocabilmente diretta a far valere la clausola ISTAT, con conseguente condanna della convenuta MM al pagamento delle differenze di canone dovute per il periodo contrattuale, resta pretestuoso sostenere che la Corte territoriale &#8211; poiché gli appellati incidentali risultavano avere chiesto nelle conclusioni definitive che venisse dichiarato che il canone di locazione alberghiera era quello &#8220;risultante dalla applicazione della clausola ISTAT da calcolarsi fino al 31.12.1973 &#8211; avrebbe pronunciato ultra petita, perché &#8211; sempre a tesi della ricorrente &#8211; i Neri precisando la loro pretesa nei termini sopra riportati non sarebbero incorsi in errore materiale o in una omissione ma avrebbero coscientemente limitato la loro domanda al solo accertamento della valenza della clausola ISTAT &#8220;valutando la situazione processuale&#8221;.</p>
<p>Senonché per aversi vizio di ultrapetizione occorre che il giudice del merito risulti essersi pronunciato oltre il limite delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti o su questioni che non avevano formato oggetto del giudizio o non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello demandato.</p>
<p>Ciò posto, considerato da un canto che la clausola ISTAT vigente inter partes (canone da aggiornarsi ogni tre anni e mezzo in base agli indici ISTAT) operò una sola volta, e cioè a far tempo dal 1.7.1975, e dall&#8217;altro che i Neri avevano introdotto il giudizio proprio per conseguire l&#8217;aggiornamento del canone con condanna della MM alla corresponsione delle differenze, correttamente la Corte del merito si è pronunciata &#8211; siccome investita in via incidentale &#8211; non solo sulla operatività in concreto della clausola ISTAT ma anche sulla connessa condanna al pagamento della maggior somma maturata medio tempo avendo inteso tale ultima pretesa, pur non espressamente riformulata in sede di gravame, implicitamente contenuta nel motivo di appello incidentale, perché pretesa in rapporto di necessaria connessione con l&#8217;oggetto del giudizio e correlata nello svolgimento del contraddittorio sulle questioni controverse.</p>
<p>Trattandosi di impugnazione incidentale proposta dalla parte parzialmente vittoriosa sull&#8217;an e sul quantum in primo grado, il relativo gravame, pur nella non puntuale formulazione delle richieste finali, non poteva essere inteso se non nel senso ritenuto dalla Corte di appello.</p>
<p>La sentenza impugnata si sottrae pertanto alla Cassazione perchè esente da errori giuridici ma anche immune da vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, tali cioè che se diversamente considerati avrebbero potuto portare virtualmente ad una decisione di segno opposto o diverso.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese in L. 11.000 oltre a L. 600.000 per onorari.</p>
<p>Così deciso il 24.9.1986.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 25 febbraio 2008 n. 4714</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 16:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[transazione]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente - Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere - Dott. FILADORO Camillo &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CALABRESE Donato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>S.M., F.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell&#8217;avvocato MORCELLA MANLIO, che li difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G SEVERANO 35, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIORGIO CIANFONI, difeso dall&#8217;avvocato GUARIGLIA GIOVANNI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>M.E., M.V., M.M., M. S., ME.VA.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 75/03 della Corte d&#8217;Appello di PERUGIA, emessa il 6/03/03, depositata il 6/05/03, R.G. 305/02;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/07 dal Consigliere Dott.ssa Raffaella LANZILLO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Giorgio CIANFONI (per delega Avv. Giovanni GUARIGLIA, depositata in udienza);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 7.11.2000 D.L.M. ha convenuto davanti al Tribunale di Orvieto S.M. e F.G., esercitando il diritto di riscatto di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 in relazione all&#8217;unità immobiliare adibita a negozio, che i convenuti avevano acquistato dai sig.ri M.E. e V. e Fu.Ma.Co., con atto pubblico 27.7.2000.</p>
<p>L&#8217;attore si affermava conduttore del negozio fino al 31.10.2000, in forza di contratto di locazione stipulato con i suddetti sig.ri M. nel novembre 1985, per la durata di nove anni; contratto rinnovato alla scadenza per altri sei anni.</p>
<p>I convenuti hanno resistito alla domanda, deducendo l&#8217;insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto per l&#8217;esercizio del riscatto, ed hanno chiamato in causa i venditori, per esserne garantiti in caso di soccombenza.</p>
<p>I terzi chiamati si sono a loro volta costituiti, affermando che il 23 febbraio 2000, a seguito di intimazione di licenza per finita locazione, essi avevano stipulato con il D.L., davanti al Tribunale di Orvieto, un accordo transattivo in forza del quale l&#8217;attore si era impegnato (fra l&#8217;altro) a lasciare liberi i locali condotti in locazione entro il 1 giugno 2 001, continuando a corrispondere il canone a titolo di indennità di occupazione. In forza di tale accordo, il contratto di locazione era da ritenere sciolto dalla medesima data, con il venir meno del diritto del conduttore all&#8217;esercizio del riscatto.</p>
<p>Con sentenza 16-29.11.2001 il Tribunale di Orvieto ha accolto la domanda attrice di riscatto ed ha respinto la domanda risarcitoria dei sig.ri S. e F., ritenendola generica e non provata.</p>
<p>Con sentenza 6 marzo-6 maggio 2003 n. 75 la Corte di appello di Perugia ha respinto l&#8217;appello principale proposto da questi ultimi ed ha parzialmente accolto l&#8217;appello incidentale dei M.- Fu., per la parte relativa alla loro condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore del D.L., spese che ha posto a carico degli appellanti principali, unitamente a tutte le spese del grado di appello.</p>
<p>Ha ritenuto la Corte di appello che la qualità di conduttore del D.L. fosse venuta a cessare, trasformandosi in occupazione di fatto, solo alla data della naturale scadenza del contratto di locazione (31.10.2000), che era successiva alla stipulazione del contratto di compravendita dell&#8217;immobile da parte degli appellanti;</p>
<p>che pertanto il conduttore aveva il diritto di esercitare il riscatto di cui agli art. 38 e 39 cit.. Ha poi confermato la sentenza del Tribunale, quanto al rigetto delle domande risarcitorie degli appellanti.</p>
<p>Con atto notificato il 25.5.2004 i soccombenti S. e F. hanno proposto due motivi di ricorso per cassazione, ai quali ha opposto resistenza il D.L. con controricorso.</p>
<p>I venditori M.- Fu. non hanno svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti prospettano la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 38 e 39 e dell&#8217;art. 1976 cod. civ., in quanto la Corte di appello di Perugia, non ha considerato che la transazione intercorsa fra le parti il 23.2.2000 &#8211; avendo efficacia novativa &#8211; ha sostituito il rapporto di locazione in corso, trasformandolo in un rapporto di occupazione di fatto dell&#8217;immobile, nuovo e diverso da quello preesistente e comunque tale da escludere che il D.L. potesse ancora qualificarsi conduttore e così esercitare il diritto di prelazione e di riscatto, previsto dalla legge per gli immobili ad uso commerciale.</p>
<p>Essi affermano che la rinuncia del conduttore alla proroga del contratto di locazione ha sottratto il rapporto alla disciplina legale, quindi anche alle norme sulla prelazione e sul riscatto.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1976, 1362, 1363 e 1371 cod. civ., nonchè l&#8217;illogicità o la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello ha attribuito all&#8217;atto di transazione del 23 febbraio 2000 un significato non conforme alla comune intenzione delle parti ed al contenuto complessivo delle clausole, nella parte in cui ha escluso che le parti abbiano voluto trasformare fin da subito l&#8217;originario contratto di locazione in rapporto di fatto.</p>
<p>I due motivi vanno esaminati insieme, in quanto pongono sotto diverse angolature la medesima questione, e sono fondati.</p>
<p>Questa Corte ha più volte avuto occasione di decidere che, qualora le parti del contratto di locazione di un immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata od altri aspetti del rapporto, stabilendo fra l&#8217;altro la data del rilascio dell&#8217;immobile ed il corrispettivo per il suo ulteriore godimento, il nuovo rapporto che si viene ad instaurare per effetto dell&#8217;accordo transattivo, ancorchè di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nell&#8217;accordo medesimo, restando sottratto alla speciale disciplina che regola la materia delle locazioni, fra cui la L. n. 392 del 1978 sull&#8217;equo canone (Cass. civ., Sez. 3, 14 novembre 1995 n. 11806; Cass. civ. 26 marzo 1991 n. 3270).</p>
<p>Nè a ciò pone ostacolo l&#8217;inderogabilità dei diritti che la legge riserva al conduttore, considerato che solo la rinuncia preventiva ai diritti medesimi sarebbe da ritenere nulla; non invece gli atti di disposizione compiuti alla conclusione del rapporto, dopo che i diritti medesimi siano stati acquisiti (Cass. civ., Sez. 3, 9 novembre 2006 n. 23910; Cass. civ., Sez. 3, 9 giugno 2003 n. 9197).</p>
<p>Ne consegue che, nella specie, fin dalla data della transazione il contratto di locazione è da ritenere estinto ed il rapporto fra le parti convenzionalmente trasformato in rapporto regolato dalle condizioni e dalle clausole dell&#8217;accordo transattivo, le quali non solo non prevedono alcun diritto di prelazione in favore del D. L. nel caso dì vendita dell&#8217;immobile, ma appaiono con esso incompatibili(anche limitatamente al termine originariamente pattuito per la scadenza della locazione), non potendosi certo presumere che il locatore abbia voluto limitare i suoi poteri di disposizione del bene locato, nel momento stesso in cui si è deliberatamente assoggettato alle concessioni e alle rinunce di cui alla transazione (in termini di durata del rapporto), pur di riacquistare la piena e libera disponibilità del bene stesso.</p>
<p>La. sentenza della Corte di appello, che ha accolto la domanda di riscatto proposta dal D.L., va pertanto cassata e, decidendo nel merito, la domanda va rigettata.</p>
<p>Consegue la condanna del D.L. al pagamento delle spese dei giudizi di primo grado, di appello e di cassazione, liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di riscatto e condanna D.L.M. al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di tribunale, liquidate complessivamente in Euro 6.300,00, di cui Euro 300,00 per spese, Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 4.000,00 per onorari; del giudizio di appello, liquidate complessivamente in Euro 4.450,00, di cui Euro 150,00 per spese, Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari; e del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 in rimborso delle spese borsuali. A tutte le somme di cui sopra vanno aggiunti il rimborso delle spese generali e gli accessori previdenziali e fiscali di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2008.</p>
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