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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; durata della locazione</title>
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		<title>Tribunale di Teramo, Sentenza 03 febbraio 2010 n. 113</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 09:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza locale]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Teramo]]></category>
		<category><![CDATA[durata della locazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Tribunale di Teramo]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO in persona del dr. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE DI TERAMO</p>
<p>in persona del dr. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1787 del ruologenerale degli affari contenziosi dell&#8217;anno 2007, discussa all&#8217;</p>
<p>udienza del 29 gennaio 2010, e vertente</p>
<p style="text-align: center;">TRA</p>
<p>D. G. V., con domicilio eletto in Teramo al corso &#8230;&#8230; , presso lo studio dell&#8217;avv. M. D.I., che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,</p>
<p style="text-align: right;">PARTE ATTRICE</p>
<p style="text-align: center;">E</p>
<p>P. A., con domicilio eletto in Teramo, via &#8230;&#8230;. , presso lo studio dell&#8217;Avv. T. N., che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,</p>
<p style="text-align: right;">PARTE CONVENUTA</p>
<p>M. T. e C. E., con domicilio eletto in Teramo al corso &#8230;&#8230;.,presso lo studio dell&#8217;avv. M. D.I., che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,</p>
<p style="text-align: right;">INTERVENUTI</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Nel presente giudizio Il D. G. e gli intervenuti M. e C. hanno sostanzialmente chiesto l&#8217;accertamento della cessazione del rapporto di locazione alla data del 1.2.2007, per decorrenza del termine di scadenza previsto in contratto, e la conseguente condanna del P. al rilascio dell&#8217;immobile in favore degli attuali proprietari M. e C..</p>
<p>Il P. ha eccepito la nullità della clausola contrattuale che fissa in 4 anni la durata della locazione anzichè nel minimo di legge di sei anni, trattandosi di immobile adibito a deposito degli attrezzi di lavoro, dei materiali allo stato grezzo nonché dei manufatti di opera afferenti l&#8217;attività artigiana (di falegname) svolta dal convenuto, ha dedotto la sostituzione automatica di tale clausola con la norma che stabilisce il predetto limite minimo di durata e, conseguentemente, che la prima scadenza contrattuale sarebbe quella del 1.2.2009, con successivo rinnovo obbligatorio, salvo l&#8217;esercizio del diniego di cui all&#8217;art.29 L.392/1978 sino al 1.2.2015.</p>
<p>Per giurisprudenza consolidata (v., tra le altre, sentenze Cassazione civile 11701/2002 e 89/1991), con riguardo alla locazione di un immobile ad uso deposito, l&#8217;applicabilità della disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della legge 17 luglio 1978 n. 392 deve essere affermata quando, pur in difetto di un rapporto pertinenziale o di servizio, risulti un collegamento funzionale di detto deposito con una delle attività contemplate dal citato art. 27 (tra le quali quella artigianale), ed altresì risulti che tale collegamento, ancorché discendente da un&#8217;iniziativa del conduttore, sia legittimo, alla stregua delle originarie clausole contrattuali, ovvero del successivo comportamento delle parti (quale una protratta tolleranza del locatore).</p>
<p>Nella fattispecie in esame risulta ampiamente dimostrata la destinazione dell&#8217;unità immobiliare locata, sita in via &#8230;&#8230; di Teramo e consistente in &#8221; un fondaco e due vani oltre a un fondaco con ingresso dal civico &#8230;. di via &#8230;&#8230;&#8221;, a deposito dei materiali allo stato grezzo nonché dei manufatti di opera afferenti l&#8217;attività professionale svolta (da decenni) quale artigiano falegname dal P., che ha la disponibilità di un vicino laboratorio, sito nei pressi di piazza &#8230;&#8230;, nel quale si trovano gli attrezzi da lavoro.</p>
<p>Tali circostanze sono state, infatti, riferite dai testimoni V. A. e M. D.L., mentre l&#8217;altro testimone escusso, S. P., ha confermato l&#8217;esistenza del laboratorio di falegnameria ma non ha saputo specificare se il P. disponga anche dei locali di via &#8230;&#8230;. (circostanza, invece, pacifica), né, quindi, la destinazione dei medesimi. Le fotografie versate in atti dal convenuto, comprovano, poi, l&#8217;utilizzo dei locali in discussione nel senso riferito dai testimoni.</p>
<p>Tale utilizzo non è, poi, vietato dall&#8217;accordo contrattuale, che non specifica la destinazione d&#8217;uso del bene locato, e si deve ritenere ragionevolmente che il locatore la conoscesse sin dall&#8217;inizio del rapporto, dato che è residente a Teramo in via &#8230;&#8230;, cioè in luogo sito a pochi passi dall&#8217;immobile locato, o che, comunque, l&#8217;abbia tollerata.</p>
<p>Dunque, secondo il principio giurisprudenziale sopraindicato, la clausola contrattuale che fissa in 4 anni la durata della locazione è nulla ai sensi dell&#8217;art.79 comma 1 L.392/1978, perché mira a limitare la durata legale del contratto, determinata dall&#8217;art.27 della stessa L.392/1978 in 6 anni, con rinnovo obbligatorio alla prima scadenza per altri sei anni, salvo l&#8217;esercizio del diniego di cui all&#8217;art.29 L.392/1978.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art.27 comma 4 L.392/1978 la medesima locazione si deve intende pattuita per sei anni, cioè fino al 1.2.2009 e, poiché non risulta esercitato il diniego di cui all&#8217;art.29 L.392/1978, la scadenza è al 1.2.2015.</p>
<p>In proposito va aggiunto che, seppure in contratto è indicato che la citata durata di 4 anni è stata &#8221; espressamente richiesta dal conduttore &#8220;, ciò non incide su quanto finora affermato, in quanto non è valida una rinuncia preventiva del conduttore ai diritti discendenti da norme imperative stabilite in suo favore (in particolare quella sulla durata minima della locazione mira a favorire la continuità dell&#8217;attività commerciale, industriale o artigianale nell&#8217;immobile locato).</p>
<p>Le domande proposte dall&#8217;attore e dagli intervenuti vanno, pertanto, rigettate.</p>
<p>Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, atteso che, come dimostrato dagli intervenuti, mediante produzione di una visura della C.C.I.A.A. di Teramo relativa al P., il convenuto ha cessato la propria attività artigianale il 31.12.2005, sicchè ha approfittato di norme imperative posta a tutela dell&#8217;esercizio di un&#8217;attività che svolgeva al momento della stipula del contratto ma che dal 31.12.2005 (quindi da epoca precedente all&#8217;instaurazione del presente giudizio) non svolge più.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>1) rigetta le domande proposte da D. G. V., M. T. e C. E. nei confronti di P. A.;</p>
<p>2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p>Teramo 29 gennaio 2010</p>
<p>IL GIUDICE</p>
<p>dr Carmine Di Fulvio</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale, Ordinanza 23 febbraio 1994 n. 59</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia negoziale delle parti]]></category>
		<category><![CDATA[durata della locazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Giudici Prof. Gabriele PESCATORE Avv. Ugo SPAGNOLI Prof. Antonio BALDASSARRE Prof. Vincenzo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>Presidente<br />
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA</p>
<p>Giudici<br />
Prof. Gabriele PESCATORE<br />
Avv. Ugo SPAGNOLI<br />
Prof. Antonio BALDASSARRE<br />
Prof. Vincenzo CAIANIELLO<br />
Avv. Mauro FERRI<br />
Prof. Luigi MENGONI<br />
Prof. Enzo CHELI<br />
Dott. Renato GRANATA<br />
Prof. Giuliano VASSALLI<br />
Prof. Francesco GUIZZI<br />
Prof. Cesare MIRABELLI<br />
Dott. Fernando SANTOSUOSSO<br />
Avv. Massimo VARI<br />
Dott. Cesare RUPERTO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n.359, promossi dal Pretore di Venezia con tre ordinanze, delle quali due emesse il 20 luglio 1993 e l&#8217;altra il 22 giugno 1993, e dal Pretore di Pescara con ordinanza emessa il 23 gennaio 1993, rispettivamente Iscritte ai nn. 673, 674, 675 e 684 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 47, prima serie speciale,Dell&#8217;anno 1993.</p>
<p>Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che i Pretori di Venezia (con tre distinte ordinanze, delle quali due emesse il 20 luglio 1993 e l&#8217;altra il 22 giugno 1993) e di Pescara (con ordinanza del 23 gennaio 1993, pervenuta alla Corte il 20 ottobre 1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 (il Pretore di Pescara) e 42 (il Pretore di Venezia) della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, comma 2- bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;</p>
<p>che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e con scadenza successiva all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 333 del 1992, la proroga di diritto del contratto per due anni nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone;</p>
<p>che il Pretore di Venezia richiama le sentenze di questa Corte n.3 e n. 225 del 1976, per osservare che i limiti legali al diritto di proprietà, previsti dall&#8217;art. 42 della Costituzione al fine di assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la disciplina vincolistica soltanto a condizione che essa abbia carattere straordinario e temporaneo; ritiene inoltre che la norma denunciata non si giustifichi in termini di transitorietà e che comprima il diritto di proprietà in maniera indiscriminata, in contrasto con l&#8217;art. 42 della Costituzione, perché sacrifica unilateralmente il locatore ed impedisce di considerare le necessità abitative del proprietario;</p>
<p>che il Pretore di Pescara ritiene la norma irrazionale, contrastante quindi con l&#8217;art. 3 della Costituzione, perché non consentirebbe di considerare la necessità del locatore di abitare l&#8217;immobile;</p>
<p>che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale;</p>
<p>Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;</p>
<p>che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità costituzionale della proroga delle locazioni stabilita dall&#8217;art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto non contrastante con gli articoli 3 e 42 della Costituzione la limitazione alla facoltà di godimento dell&#8217;immobile da parte del proprietario, determinata dalla proroga biennale delle locazioni.</p>
<p>Difatti la disposizione censurata é inserita nel contesto di una disciplina volta ad aprire una fase di graduale transizione: dalla determinazione del canone di locazione secondo parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera negoziazione del canone stesso tra le parti; essa non contiene una protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma risponde all&#8217;esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare l&#8217;accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative.</p>
<p>Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste dalla legge;</p>
<p>che le questioni sollevate dai Pretori di Venezia e Pescara, con ordinanze emesse prima della sentenza n. 323 del 1993, non prospettano profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e devono essere pertanto dichiarate manifestamente infondate (ordinanze n.354, 394 e 469 del 1993).</p>
<p>Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art.11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai Pretori di Venezia e Pescara, in riferimento agli artt.3 e 42 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/94.</p>
<p>Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente</p>
<p>Cesare MIRABELLI, Redattore</p>
<p>Depositata in cancelleria il 23/02/94.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 28 giugno 2010 n. 15384</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/mutamento_cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-28-giugno-2010-n-15384/</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 19:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Durata della Locazione ad uso Abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata della locazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente - Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere - Dott. FILADORO Camillo &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29265-2005 proposto da:</p>
<p>S.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell&#8217;avvocato CECCHI CARLO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CAVAZZUTI GIORGIO con delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>F.A.E.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 697/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BOLOGNA,Seconda Sezione Civile, emessa il 17/06/2005; depositate il 01/08/2005; R.G.N. 1072/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2010 da Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo che ha concluso per l&#8217;accoglimento del secondo motivo, il rigetto del primo, assorbito il terzo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.1. Proposte da S.V. domande di determinazione del canone legale e di restituzione delle maggiori somme indebitamente versate a tale titolo, relativamente all&#8217;immobile sito in (OMISSIS) di proprietà di F.A.E. e proposte, in via riconvenzionale, dalla F.A. domande di rilascio dello stesso immobile in forza di disdetta in data (OMISSIS), di risarcimento per l&#8217;occupazione senza titolo e per i danni arrecati all&#8217;immobile, nonchè di pagamento di oneri accessori insoluti, l&#8217;adito Tribunale di Piacenza &#8211; rilevato che il contratto era stato stipulato per &#8220;esigenze abitative temporanee e provvisorie motivate da lavoro&#8221; e ritenuto che l&#8217;immobile fosse utilizzato in via tendenzialmente stabile &#8211; dichiarava che il contratto era soggetto alla disciplina dell&#8217;equo canone della L. n. 392 del 1978, ex art. 26, lett. a; vista la non contestazione dei conteggi esposti dal ricorrente, condannava la locatrice alla restituzione di Euro 24.418,00 (già detratto quanto dovuto alla F.A. per oneri accessori) oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, nonchè alla restituzione del deposito cauzionale per la parte eccedente le tre mensilità di fitto previste dalla L. n. 392 del 1978, art. 11; accoglieva, quindi, la domanda riconvenzionale di restituzione dell&#8217;immobile, dichiarando la risoluzione del contratto, rinnovatosi di tre mesi in tre mesi, alla prima scadenza successiva alla disdetta del 22-1-2002 e, quindi, alla data del 31-1-2002;</p>
<p>rigettava, invece, perchè sfornite di prova, le domande di risarcimento danni della F.A.; infine compensava interamente le spese processuali tra le parti.</p>
<p>1.2. La decisione, gravata da impugnazione in via principale da parte di F.A.E. e in via incidentale da S.V., era riformata dalla Corte di appello di Piacenza la quale con sentenza in data 1-8-2005, in parziale accoglimento dell&#8217;appello principale, rigettava ogni domanda svolta dallo S., compensando le spese del doppio grado.</p>
<p>1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vito S., svolgendo tre motivi.</p>
<p>Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. La Corte di appello &#8211; andando di contrario avviso rispetto al Tribunale &#8211; ha rigettato la domanda di restituzione delle somme indebitamente versate rispetto alla misura legale del canone di locazione, sul presupposto dell&#8217;assenza di prova circa la conoscenza, o la conoscibilità con l&#8217;ordinaria diligenza, da parte della locatrice della circostanza che l&#8217;esigenza lavorativa del conduttore indicata nel contratto non rivestisse carattere transitorio. In tale prospettiva la Corte territoriale ha ritenuto che il rilievo svolto dal Tribunale in ordine alla distanza tra il luogo di residenza del conduttore ((OMISSIS)) e quello di ubicazione dell&#8217;immobile locato in Piacenza non fosse significativo, ben potendo avvalorare l&#8217;ipotesi di &#8220;uso transitorio&#8221;; mentre l&#8217;altro rilievo desumibile dal medesimo contratto, e, cioè, che la locazione fosse stata stipulata per le esigenze abitative dell&#8217;intera famiglia, doveva considerarsi insufficiente, trattandosi di un elemento meramente indiziario.</p>
<p>1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 392 del 1978, art. 26, comma 1, lett. a e art. 79. Al riguardo parte ricorrente osserva che alla fattispecie era applicabile l&#8217;art. 26 cit. (in virtù della L. n. 431 del 1998, art. 14, u.c.) con la conseguenza che &#8211; a prescindere dalla transitorietà delle esigenze abitative &#8211; andava applicato l&#8217;equo canone, ricorrendo l&#8217;eccezione ivi prevista, rappresentata dal fatto che il conduttore abitava stabilmente nell&#8217;immobile per motivi di lavoro. L&#8217;assunto, da ritenersi implicito nella sentenza di appello &#8211; secondo cui il conduttore avrebbe dovuto essere gravato dall&#8217;onere di provare la simulazione relativa del contratto di locazione &#8211; risulterebbe, dunque, smentito dal comb. disp. degli articoli in rubrica; in particolare la Corte di appello avrebbe erroneamente fatto coincidere il concetto di transitorietà della locazione con quello di non stabilità, in contrasto con il disposto dell&#8217;art. 26, lett. a cit., senza considerare che nel presente giudizio, il conduttore non aveva mai inteso contestare la transitorietà della locazione, essendosi limitato a chiedere l&#8217;applicazione dell&#8217;equo canone, in considerazione della circostanza, pacifica dalle parti ed emergente dal contratto, della stabile occupazione dell&#8217;immobile: ciò in quanto dallo stesso contratto risultava che il conduttore risiedeva in provincia di (OMISSIS) e intendeva soddisfare &#8220;le sue esigenze abitative temporanee e provvisorie, motivate da lavoro&#8221; in (OMISSIS), mentre l&#8217;indicazione nel contratto dei componenti della famiglia, che si sarebbero trasferiti nell&#8217;immobile con il conduttore, confermava la stabilità delle esigenze abitative.</p>
<p>1.2. Il motivo risulta fondato nei termini che si preciseranno di seguito.</p>
<p>In via di principio si rammenta &#8211; in conformità a principi acquisiti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 31/01/2006, n. 2147; 03/08/2004, n. 14815) &#8211; che nel sistema della legge n. 392/1978 il tipo legale della locazione ad uso abitativo risulta articolato in tre sottotipi: a) locazioni per esigenze abitative stabili e primarie; b) locazioni per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio o di lavoro; c) locazioni per esigenze abitative non stabili nè primarie ma genericamente transitorie. Il primo sottotipo è completamente soggetto all&#8217;applicazione della L. n. 392 del 1978, il terzo ne è totalmente esonerato, mentre il secondo sottotipo è soggetto all&#8217;applicazione della L. n. 392 del 1978, fatta esclusione per la durata legale.</p>
<p>Merita puntualizzare che per concretizzare tale ultimo sottotipo (previsto dalla L. n. 392 cit., art. 26, lett. a, ultima parte e qui invocato da parte ricorrente) sono necessari due requisiti, che devono sussistere congiuntamente: la stabile abitazione dell&#8217;immobile da parte del conduttore e il motivo di studio o di lavoro per la cui realizzazione si deve intendere stipulata la locazione, con la conseguenza che &#8211; ferma restando la transitorietà delle esigenze abitative &#8211; la sola stabile occupazione dell&#8217;immobile, non giustificata da motivi di lavoro o di studio, ovvero la sola sussistenza di questi motivi, non accompagnata dalla stabile occupazione dell&#8217;immobile, non valgono ad attrarre la locazione nel regime della legge sull&#8217;equo canone (Cass. 16/01/1992, n. 741).</p>
<p>1.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la Corte di appello &#8211; come osservato da parte ricorrente &#8211; si è mossa evidentemente nell&#8217;ottica che nella fattispecie fosse in discussione la simulazione del contratto, confondendo il requisito della transitorietà della locazione, quale risultante dal contratto (che sottraeva lo stesso contratto al regime di durata previsto dalla L. n. 392 del 1978) con quello della stabilità dell&#8217;occupazione, che, in quanto qualificata da ragioni di lavoro, era idoneo a fondare la pretesa di determinazione del canone legale ai sensi dell&#8217;art. 26, lett. a, ult. parte della stessa Legge.</p>
<p>E&#8217; ben vero che, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 80 della medesima Legge (Corte cost., sent. n. 185 del 1988) il principio della corrispondenza tra effettiva destinazione dell&#8217;immobile e regime giuridico applicabile al rapporto locatizio dettato dalla stessa norma non può trovare applicazione in contrasto con la volontà negoziale del locatore relativa alla determinazione del tipo di locazione; il che significa che a tal fine occorre che venga positivamente dimostrata la consapevolezza condivisa di entrambi i contraenti in ordine alla effettiva destinazione dell&#8217;immobile ad un uso diverso da quello indicato dal contratto (mentre, nel caso di variazione unilaterale ad opera del conduttore, occorre dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 80 cit. nella consapevole tolleranza del locatore, che abbia omesso di opporsi nei modi e nel termine previsto dalla stessa norma decorrente dalla effettiva conoscenza della variazione stessa).</p>
<p>Senonchè, nel caso di specie, i giudici di appello -muovendo dall&#8217;erronea ricognizione della fattispecie legale invocata nel caso concreto &#8211; hanno finito per svalutare due dati emergenti dal contratto di locazione, che appaiono, invece, rilevanti ai fini dell&#8217;individuazione della consapevole determinazione delle parti in ordine alla destinazione dell&#8217;immobile, posto che hanno ritenuto che la notevole distanza tra il luogo di residenza del conduttore e quello dove lo stesso svolgeva la propria attività lavorativa (alle cui esigenze era funzionale la locazione) costituisse elemento &#8220;neutro&#8221; o al più deponesse per la transitorietà delle esigenze lavorative (senza considerare se la circostanza fosse, piuttosto, indicativa della condivisa consapevolezza delle parti in ordine alla stabilità dell&#8217;occupazione dell&#8217;immobile) e hanno, quindi, finito per ritenere insufficiente l&#8217;altro dato testuale, rappresentato dalla indicazione nello stesso contratto del numero dei componenti della famiglia del conduttore (che non sembra possa avere altro significato, se non che le parti si erano rappresentate che il conduttore avrebbe abitato nell&#8217;immobile con tutta la famiglia).</p>
<p>1.4. Chiudendo le fila del discorso, ritiene il Collegio che i giudici di merito, verificando i fatti costitutivi della pretesa di determinazione del canone legale, avrebbero dovuto accertare, da un lato, il requisito obiettivo della reale situazione di fatto desunta dall&#8217;effettiva destinazione dell&#8217;immobile locato &#8211; verificando, in concreto, se, pur avuto riguardo alla transitorietà delle esigenze abitative enunciate nel contratto, l&#8217;immobile locato fosse stabilmente occupato dal conduttore per i dedotti motivi di lavoro &#8211; e, dall&#8217;altro, il requisito soggettivo, valutando la consapevolezza del locatore di tale effettiva destinazione nei termini sopra precisati.</p>
<p>1.5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l&#8217;impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame siila Corte d&#8217;appello di Bologna in diversa composizione. Il giudice del rinvio &#8211; accertata l&#8217;effettiva destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile locato e, nel contempo, la consapevolezza da parte della locatrice in ordine a tale destinazione &#8211; farà applicazione del seguente principio: la locazione stipulata per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio o di lavoro è soggetta all&#8217;applicazione della L. n. 392 del 1978 fatta esclusione per la durata legale, allorchè &#8211; ferma restando la transitorietà delle esigenze abitative &#8211; concorra il requisito della stabile abitazione dell&#8217;immobile da parte del conduttore e il motivo di studio o di lavoro per la cui realizzazione si deve intendere stipulata la locazione.</p>
<p>Restano assorbiti il secondo motivo di ricorso relativo alla domanda del conduttore avente ad oggetto il pagamento di interessi legali sul deposito cauzionale e il terzo, concernente le spese.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà alla regolazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il resto;</p>
<p>cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 maggio 2010.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 25 febbraio 2009 n. 4484</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 19:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[simulazione]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente - Dott. CALABRESE Donato &#8211; Consigliere - Dott. TALEVI Alberto &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. CALABRESE Donato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. TALEVI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 32509/2005 proposto da:</p>
<p>R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CIVININI 28, presso lo studio dell&#8217;avvocato FANCELLO SERRA GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>RI.PI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell&#8217;avvocato ZACCARIA GIUSEPPE EGIDIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4956/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, terza sezione civile, emessa il 17/11/2004, depositata il 3/12/2004, R.G. 11920/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2008 dal Consigliere Dott.ssa CHIARINI Maria Margherita;<br />
udito l&#8217;Avvocato FANCELLO SERRA Gianfranco;<br />
udito l&#8217;Avvocato ZACCARIA Giuseppe Egidio;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento p.q.r. del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso del 14 dicembre 1998 R.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Ri.Pi. deducendo di esser proprietario di appartamento in cui risiedeva stabilmente e di aver stipulato con il convenuto, il 16 aprile 1994, un contratto di locazione di altro appartamento sito in (OMISSIS) per soddisfare, come gli aveva rappresentato, le esigenze abitative della moglie M. A., da cui stava per separarsi, accollandosi l&#8217;onere del pagamento del canone ed accessori, si che il dichiarato uso come seconda casa era simulato.</p>
<p>Chiedeva pertanto di accertare la simulazione oggettiva e soggettiva del contratto e la determinazione dell&#8217;equo canone, e la condanna del locatore alla restituzione dell&#8217;eccedenza versata &#8211; L. 30.280.839 fino al 31 dicembre 1997 &#8211; anche a titolo di deposito cauzionale (L. 2.224.191) ed oneri condominiali,nonchè la declaratoria di nullità della clausola penale (art. 23).</p>
<p>Il convenuto contestava le domande.</p>
<p>Riunita a questa causa altre due introdotte dal R. con opposizioni a decreti ingiuntivi, ottenuti dal Ri. per il pagamento dei canoni e/o indennità di occupazione per maggio &#8211; ottobre 1998, clausola penale, interessi convenzionali, oneri accessori, il Tribunale di Roma, esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della M. non soltanto per essere stata avanzata la domanda di accertamento della simulazione soggettiva in via pregiudiziale, ma anche perchè per l&#8217;accertamento della simulazione della clausola sull&#8217;uso dell&#8217;immobile era irrilevante che il contratto fosse a favore della predetta (come desumibile anche dall&#8217;ordinanza di separazione personale pronunciata dal Presidente del Tribunale di Roma il 29 aprile 1994 da cui risultava l&#8217;assunzione dell&#8217;obbligo da parte del R. di pagare il canone di locazione e gli oneri accessori dell&#8217;appartamento di cui è causa, abitato dalla moglie) ravvisata la locazione per esigenza abitativa primaria e la simulazione della clausola di uso secondario, accoglieva la domanda determinando l&#8217;equo canone.</p>
<p>Quindi, dato atto che la restituzione dell&#8217;immobile era avvenuta il 21 giugno 2000 e ritenuta valida la disdetta comunicata al R. per la scadenza &#8211; contrattuale del 30 aprile 1998, determinava l&#8217;indennità di occupazione fino al 31 luglio 2000, previa declaratoria di illegittimità della clausola penale di cui all&#8217;art. 23 di L. 1.000.000 al mese sia per mancanza di connessione con un inadempimento predeterminato nella sua entità e gravità, si che era una clausola di mero stile, sia per l&#8217;assoggettabilità del contratto alla L. n. 392 del 1978, con la conseguenza che il maggior danno nella restituzione dell&#8217;immobile poteva esser riconosciuto secondo il criterio imperativo stabilito dalla L. n. 61 del 1989, art. 1 bis, ovvero dalla L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6, ossia nella misura del 20% in più dell&#8217;ultimo canone, a titolo indennitario, e quindi a prescindere dell&#8217;imputabilità dell&#8217;inadempimento, elemento soggettivo che invece doveva esser considerato nella clausola penale.</p>
<p>Interponeva appello principale Ri.Pi. ed incidentale R.C..</p>
<p>Con sentenza del 3 dicembre 2004 la Corte di appello di Roma, accogliendo l&#8217;appello principale e rigettando quello incidentale, dichiarava il contratto di locazione non soggetto all&#8217;equo canone e condannava il Re. a pagare per ogni mensilità di canone non pagato da maggio 1998 a giugno 2000 l&#8217;indennità di mora nella misura del 2% e la penale di L. un milione al mese, oltre interessi legali dalla scadenze dei canoni al saldo, sulle seguenti considerazioni: 1) il contratto di locazione era destinato a soddisfare esigenze abitative stabili e durature della moglie separata del conduttore, ma le parti avevano dichiarato che l&#8217;appartamento era stato locato per esigenze transitorie del Re. avendo egli domicilio altrove, ed hanno escluso l&#8217;applicabilità della disciplina dell&#8217;equo canone alla locazione; 2) mancava la prova che d&#8217;intesa e deliberatamente le parti avessero dato al contratto una qualificazione di transitorietà formale per aggirare la disciplina vincolistica e perciò la simulazione relativa era da escludere; 3) &#8220;non era stato provato che il solo conduttore sapesse che il contratto era in realtà destinato a soddisfare esigenze transitorie e che il locatore fosse in grado di avvedersi, usando l&#8217;ordinaria diligenza, di tale intenzione del locatore&#8221; e pertanto il contratto non era nullo ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 79; 4) &#8220;l&#8217;esame degli atti evidenziava che il solo conduttore al momento della formazione del contratto sapeva che questo era in realtà destinato a soddisfare esigenze transitorie, ma il locatore non poteva conoscere tali reali intenzioni del conduttore&#8221;, e pertanto sussisteva un&#8217; ipotesi di riserva mentale, irrilevante sulla disciplina del contratto; 5) il conduttore non aveva ottemperato all&#8217;onere di allegare e dimostrare l&#8217;illiceità della clausola simulata e che il locatore sapesse che la locazione era stipulata per un&#8217; esigenza abitativa primaria e non transitoria;</p>
<p>6) il conduttore all&#8217;atto della stipula del contratto non era separato e quindi non poteva avere la certezza di separarsi, potendo ancora riconciliarsi con la moglie, che neppure sapeva del contratto al momento della sua conclusione; 7) doveva escludersi il contratto a favore di terzo per la cui sussistenza non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto, essendo invece necessario che le parti prevedano, come elemento del sinallagma, una prestazione a favore di un soggetto estraneo al contratto e questo non risulta dal medesimo; 8) perciò il conduttore doveva pagare i canoni nella misura pattuita e non in quella disciplinata dalla L. n. 392 del 1978, e poichè l&#8217;uso era di seconda casa poteva ospitare terze persone nell&#8217;appartamento; 9) la disdetta era dunque stata correttamente inviata l&#8217;8 aprile 1997 a R.C. e non a sua moglie ed egli, in mora dal 30 aprile 1998 nella restituzione dell&#8217;immobile, doveva pagare l&#8217;indennità di mora prevista dall&#8217;art. 22 del contratto di locazione nella misura del 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento della rata trimestrale e/o mensile del canone e delle spese condominiali, oltre agli interessi legali dalle scadenze dei singoli canoni al saldo, e la penale per la ritardata consegna dell&#8217;appartamento, prevista (art. 23 del contratto) in L. un milione al mese per inadempimento a qualsiasi clausola contrattuale, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei singoli canoni al saldo.</p>
<p>Ricorre per cassazione R.C. cui resiste Ri.Pi..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.- Deduce il ricorrente con il primo motivo: &#8220;Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, art. 350 c.p.c., n. 5&#8243;.</p>
<p>La ritenuta natura transitoria del contratto, negata peraltro dal giudice di primo grado, è motivata insufficientemente, contraddittoriamente e travisando la valutazione e l&#8217;interpretazione delle risultanze processuali ed atti e fatti di causa.</p>
<p>Ed infatti la Corte di merito da un lato assume non esservi prova che soltanto il conduttore fosse a conoscenza che il contratto fosse stato concluso per esigenze transitorie, dall&#8217;altro contraddittoriamente afferma che dall&#8217;esame degli atti è evidente che soltanto il conduttore conosceva che il contratto era destinato ad esigenze transitorie e da ciò apoditticamente fa discendere un&#8217;ipotesi di riserva mentale del conduttore sulle esigenze transitorie, non conoscibili dal locatore. Inoltre la Corte esclude la nullità della clausola simulata sulla natura transitoria anzichè primaria dell&#8217;esigenza abitativa in base alla circostanza che il R. non era ancora separato al momento della conclusione del contratto, nè era certo della separazione, ma tale motivazione non consente di individuare l&#8217;iter logico della decisione oltre a non dar conto delle ragioni delle prove disattese ed invece valutate dal giudice di primo grado e cioè: 1) in sede di libero interrogatorio il Ri. dapprima ha dichiarato che era a conoscenza, avendoglielo detto l&#8217;agente e confermato il R., che questi stava per separarsi dalla moglie e perciò gli occorreva una casa per sei mesi;</p>
<p>subito dopo, contestatogli che il contratto era stato stipulato invece per quattro anni, egli ha dichiarato di essersi sbagliato, ma di esser a conoscenza che il periodo di abitazione era temporaneo;</p>
<p>dunque era provato, in base alla sua confessione, che il Ri.</p>
<p>conosceva l&#8217;effettiva situazione di fatto esistente al momento del contratto e le esigenze per cui era stato stipulato, si che del tutto ininfluente è che il conduttore fosse già separato o stesse per separarsi, essendo comunque il locatore a conoscenza che l&#8217;esigenza abitativa non era secondaria &#8211; ed infatti il contratto era stato stipulato per quattro anni &#8211; ed era perciò incompatibile con la previsione contenuta nella L. n. 392 del 1978, art. 26, comma 1, lett. a); 2) l&#8217;art. 79 legge precitata nel sancire la nullità delle clausole in contrasto con le disposizioni imperative, pone un onere di diligenza del locatore di conoscere le reali esigenze del conduttore e nella fattispecie il conduttore neppure aveva dichiarato per quali ragioni voluttuarie per quattro anni si vincolava ad un contratto senza equo canone, pur avendo un altro immobile di cui era proprietario ed essendo in procinto di separarsi, si che è irrilevante che il fruitore dell&#8217;immobile fosse il R. o sua moglie; 3) nessuna esigenza transitoria obbiettiva era specificata nel contratto non essendo a tal fine sufficiente l&#8217;indicato uso come seconda casa; 4) il Ri. peraltro risiede con i propri familiari ed ha il proprio ufficio in una palazzina prospiciente quella affittata al R. ed ha ammesso di aver saputo che era abitata dalla moglie di costui fin dall&#8217;inizio della locazione come abitazione primaria, come risulta dai certificati anagrafici e dalle utenze Enel e a gas a lei intestate e com&#8217;è desumibile dalla circostanza che proprio il Ri. aveva proposto una decurtazione di lire trentamila mensili per il mancato utilizzo del posto auto di pertinenza dell&#8217;immobile da parte della moglie del R., sprovvista di auto; quindi sussiste anche la prova dell&#8217;interposizione soggettiva del conduttore voluta dal locatore perchè la vera conduttrice è casalinga e quindi sprovvista di reddito proprio e perciò in sede di separazione il R. si accollò gli oneri della locazione sotto forma di contributo di mantenimento alla moglie; 5) tutti tali indizi, gravi precisi e concordanti, provano la simulazione soggettiva ed oggettiva, relativamente alla destinazione, del contratto, si che apoditticamente e senza valutazione alcuna degli stessi, la Corte di merito ha ritenuto che sussistesse tutt&#8217; al più una riserva mentale.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>La motivazione dei giudici di appello &#8211; punti da 1 a 6, riassunti in narrativa &#8211; sulla mancanza della prova dell&#8217;accordo simulatorio sulla transitorietà dell&#8217;uso dell&#8217;immobile, in realtà destinato a soddisfare, come avvenuto, le esigenze abitative &#8220;stabili e durature della moglie separata&#8221; da un lato è insufficiente, dall&#8217;altro è contraddittoria ed illogica.</p>
<p>Ed infatti il dichiarato uso transitorio dell&#8217;appartamento per avere il conduttore R. domicilio altrove, e la dichiarata inapplicabilità della disciplina dell&#8217;equo canone, non sono circostanze idonee ad escludere l&#8217;accordo simulatorio, essendo pacifico che la volontà espressa formalmente nel contratto era di escludere detta disciplina, nè la mancanza di detta prova può inferirsi dall&#8217;ipotesi del tutto astratta di un&#8217;eventuale riconciliazione tra i coniugi. Perciò la motivazione in questa parte è insufficiente.</p>
<p>Nella restante parte la motivazione è apparente perchè si risolve in affermazioni apodittiche e tautologiche, ovvero è del tutto contraddittoria ed incomprensibile &#8211; punti 3 e 4 della narrativa &#8211; significando le espressioni usate che il locatore conosceva le esigenze primarie che la locazione dell&#8217;immobile era destinata a soddisfare (pag. 9 della sentenza impugnata), e cioè il contrario di quello che logicamente la sentenza avrebbe dovuto affermare per esser coerente con la decisione.</p>
<p>Quindi, costituendo principio consolidato che la prova di accordo simulatorio sull&#8217;apparente volontà espressa da ambo le parti di concludere una locazione transitoria può esser fornita dal conduttore anche mediante presunzioni &#8211; poichè tende a far valere l&#8217;illiceità delle simulate clausole &#8220;contra legem&#8221;, dissimulanti la reale natura della esigenza abitativa (L. n. 392 del 1978, art. 79, comma 1 e art. 1417 c.c.) &#8211; che possono consistere anche in circostanze obbiettive conosciute dal locatore al momento della stipula, se hanno i requisiti per indurre a ritenere che le espressioni letterali del contratto sulla dichiarata transitorietà &#8211; smentita dalla situazione di fatto &#8211; abbia costituito il mezzo, vietato dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, per eludere l&#8217;applicazione della normativa sull&#8217;equo canone (Cass. 5332/2007), la censura è fondata e va accolta per omesso esame delle seguenti rilevanti circostanze: a) conoscenza del Ri., all&#8217;atto della stipula del contratto con il R., che questi era in procinto di separarsi (ed infatti l&#8217;ordinanza di separazione è di appena tredici giorni dopo) che la sua abitazione era in altro alloggio di sua proprietà nella medesima città e che l&#8217;immobile era destinato ad essere utilizzato dalla moglie; b) durata del contratto per quattro anni, e dunque non per un&#8217; esigenza precaria o sussidiaria; c) accollo da parte del R. dell&#8217;onere del corrispettivo; d) consenso del Ri. alla voltura dei contratti di somministrazione di luce e gas a favore della moglie del R.; e) scomputo del canone per il posto macchina, sapendo che la predetta moglie non disponeva di auto.</p>
<p>2.- Con il secondo motivo il R. deduce: &#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2909 c.c., e dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Formazione di giudicato interno. Inammissibilità dell&#8217;appello. Art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza impugnata. Art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5&#8243;.</p>
<p>2.1 &#8211; Il Ri. nell&#8217;atto di appello ha richiesto di condannare il R. a pagare le penali relative ai mesi da gennaio ad ottobre 1998 oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei, ma su tale punto si era verificato il giudicato interno perchè la sentenza di primo grado aveva dichiarato l&#8217;illegittimità della clausola n. (OMISSIS), che commina la penale di lire un milione mensile per ogni inadempienza a qualsiasi clausola, sia per genericità della stessa, in quanto non correlata ad un inadempimento predeterminato nella sua entità e dunque di mero stile; sia perchè, essendo sottoposto il contratto alla L. n. 392 del 1978, il maggior danno per il protrarsi dell&#8217;occupazione dell&#8217;immobile, a norma dell&#8217;art. 1591 c.c., non poteva superare il 20%. Perciò la censura del Ri. in appello, limitata all&#8217;inapplicabilità di questa norma perchè nel caso di specie la locazione non era soggetta all&#8217;equo canone, ha comportato il passaggio in giudicato della prima, autonoma, ratio decidendi, che i giudici di appello non hanno riesaminato.</p>
<p>2.2 &#8211; Inoltre gli stessi giudici hanno pronunciato ultra petita avendo il Ri. chiesto il pagamento delle penali da gennaio ad ottobre 1998 oltre agli interessi dalla maturazione dei singoli ratei, mentre i giudici hanno condannato il R. a pagare per ogni mensilità di canone da maggio 1998 a giugno 2000 l&#8217;indennità di mora del 2% e la penale di L. un milione mensili, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.</p>
<p>2.3 &#8211; Il motivo è fondato nella prima parte, infondato nella seconda.</p>
<p>Ed infatti, non essendo stata impugnata dal Ri. la declaratoria di illegittimità della clausola penale di pagamento della somma di lire un milione al mese, pattuita con l&#8217;art. 23, pronunciata dal giudice di primo grado anche sotto il profilo della genericità della sanzione prevista per qualsiasi inadempimento senza correlazione con la gravità di esso (Cass. 3033/1995), poichè questa ratio decidendi è autonoma, sotto il profilo logico e giuridico, dall&#8217;altra ratio secondo la quale detta clausola comunque non era applicabile per il risarcimento del danno da ritardo nell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di restituzione dell&#8217;immobile in quanto disciplinato dalla legge 61/1989, l&#8217;omessa impugnazione di detta prima ratio ha precluso ai giudici di appello, per difetto di interesse, l&#8217;esame concernente la doglianza della seconda ratio decidendi di illegittimità della clausola art. 23 perchè, anche se fosse stata fondata, non poteva comunque sortire l&#8217;effetto di dichiarare legittima detta clausola stante l&#8217;altro profilo di illegittimità della stessa.</p>
<p>2.4 &#8211; Quanto invece alla condanna al pagamento dell&#8217;indennità di mora per il ritardato pagamento dei canoni, prevista dall&#8217;art. 22 nella misura del 2% per ogni mese o frazione di mese, fino al rilascio dell&#8217;immobile, l&#8217;applicazione è stata richiesta, come risulta dalla sentenza impugnata, nei ricorsi del Ri. per decreto ingiuntivo per il ritardo nel pagamento dei canoni fino ad allora maturati, ed è stata reiterata in appello, impugnando al contempo l&#8217;applicabilità della L. n. 61 del 1989, alla fattispecie, ritenuta dal giudice di primo grado. Pertanto la decisione dei giudici di appello non è in violazione del devolutum e per quest&#8217; ultima parte la censura va respinta, così come per le medesime ragioni va respinta la prima parte del quarto motivo di ricorso &#8211; che è pregiudiziale all&#8217;esame del terzo motivo e dell&#8217;ultima parte dello stesso quarto motivo (&#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1283 c.c., Art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5&#8243;)- con cui il R. deduce:</p>
<p>&#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2909 c.c. e dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Formazione di giudicato interno. Inammissibilità dell&#8217;appello. Art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza impugnata. Art. 360 c.p.c., n. 4&#8243;, crea reiterarla doglianza di condanna all&#8217;indennità di mora senza che il Ri. avesse richiesto l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 22 del contratto e comunque avendovi rinunciato avendo già in sede monitoria ridotto la domanda degli interessi convenzionali dal 24% al 15%, senza poi impugnare la relativa statuizione e comunque essendosi formato anche sul punto il giudicato interno poichè il giudice di primo grado aveva riconosciuto la maggiorazione del 20% del canone dalla scadenza contrattuale &#8211; 16 aprile 1998 &#8211; e quindi aveva revocato i decreti ingiuntivi, anche per gli accessori, si che la domanda del Ri.</p>
<p>di interessi del 20% era tardiva ed i giudici di appello non potevano d&#8217;ufficio riconoscere la clausola contrattuale relativa al tasso del 24% in assenza di domanda.</p>
<p>4.- Con il terzo motivo il R. deduce: &#8220;Violazione e falsa applicazione ed interpretazione della L. n. 353 del 1990, nonchè della L. n. 61 del 1989, art. 1 bis e dell&#8217;art. 1591 c.c., Art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5&#8243;.</p>
<p>I giudici di secondo grado hanno applicato l&#8217;indennità di mora del 2% dal primo maggio 1998 al 30 giugno 2000 stabilita dall&#8217;art. 22 del contratto per il caso di mancato pagamento del canone convenuto ritenendo che la L. n. 61 del 1989, art. 1 bis, è stato abrogato dalla L. n. 353 del 1990, che invece ha riformato il processo civile e quindi il ragionamento della Corte di merito è grossolanamente viziato.</p>
<p>Comunque anche la ritenuta applicabilità dell&#8217;art. 23 del contratto è immotivata ed in ogni caso si tratta di clausola onerosa e vessatoria che doveva esser approvata per iscritto ed è altresì in violazione dell&#8217;art. 1383 c.c., perchè contraria al divieto di cumulo da detta norma imposto per evitare un ingiusto sacrificio del debitore ed un indebito arricchimento del creditore. Peraltro la penale è di ammontare eccessivo rispetto all&#8217;interesse del locatore all&#8217;adempimento della prestazione rilascio dell&#8217;immobile alla scadenza &#8211; e quindi, anche a fronte di un&#8217; indennità di occupazione superiore all&#8217;equo canone, si impone la riduzione della penale al canone corrisposto alla cessazione del contratto, aggiornato, più il 20%, così come previsto dalla L. n. 61 del 1989 n. 6, art. 1 bis, ovvero dalla L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6, se si ritiene la natura retroattiva; tali disposizioni, aventi natura imperativa, comportano la nullità di ogni manifestazione di volontà volta ad aumentare il tetto del 20% a titolo di risarcimento del maggior danno per il ritardo nel rilascio, anche per il periodo di sospensione dell&#8217;esecuzione, avendo le relative somme natura indennitaria. Di tali argomentazioni non vi è traccia nella sentenza impugnata che si limita a ritenere abrogate le norme invocate.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Ribadito infatti che dalla sentenza impugnata, come innanzi evidenziato, emerge che il Ri. ha chiesto, anche in appello, impugnando la ritenuta applicabilità della L. n. 61 del 1989, la condanna al pagamento delle somme previste dalle clausole contrattuali, va rilevato che il conduttore rimasto nella detenzione dell&#8217;immobile dopo la cessazione del contratto &#8211; nella specie accertata giudizialmente &#8211; deve pagare l&#8217;indennità di occupazione a norma dell&#8217;art. 1591 c.c., e non già il canone secondo le scadenze pattuite perchè, cessato il rapporto di locazione, il protrarsi della detenzione costituisce inadempimento all&#8217;obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentito dalla legge di sospensione degli sfratti (Cass. 12527/2000), e perciò l&#8217;indennità di mora pattuita per il ritardo nel pagamento del canone, che trova titolo nella clausola contrattuale &#8211; nella specie art. 22 &#8211; non può esser riconosciuta perchè il contratto, e quindi le sue clausole, indipendentemente dalla soggezione di esso alla disciplina dell&#8217;equo canone, e quindi della loro validità (come ritiene Cass. 1303/1989 per la pattuizione degli interessi convenzionali moratori superiori alla misura legale nel caso di ritardo nel pagamento del canone), hanno cessato di avere efficacia, e la liquidazione del danno da ritardo nell&#8217;obbligo di restituzione l&#8217;immobile, fino all&#8217;effettivo rilascio, deve esser effettuata in base alla L. n. 61 del 1989, art. 1 bis, (Cass. 821/2006) anche nell&#8217;ipotesi in cui il locatore possa dimostrare l&#8217;esistenza di un più grave e rilevante danno salvo che per il periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione dell&#8217;esecuzione stabilito &#8220;ope legis&#8221;, in base alla sentenza n. 482 del 2000 della Corte Costituzionale: Cass. 10836/2007.</p>
<p>5.- Pertanto il motivo va accolto con conseguente assorbimento della censura contenuta nell&#8217;ultima parte del quarto motivo per &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1283 c.c.. Art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5&#8243; con cui il R. lamenta che sugli interessi convenzionali moratori sono stati applicati anche quelli legali, in violazione dell&#8217;art. 1283 c.c., senza pronunciare sulla dedotta nullità della clausola perchè supera i limiti del tasso c.d. usuraio.</p>
<p>6.- Concludendo il ricorso va accolto e la causa rinviata per nuovo esame delle prove sul dedotto accordo simulatorio e per la liquidazione del danno da ritardo nell&#8217;obbligo di restituzione dell&#8217;immobile secondo i principi corrispondentemente richiamati.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte:</p>
<p>Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte di appello di Roma, in altra composizione.<br />
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.<br />
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009.</p>
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		<title>Cassazione civile sez. III 25 febbraio 2009 n. 4495</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 18:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente - Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere - Dott. CALABRESE Donato &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CALABRESE Donato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.Q.A.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 101/E, presso lo studio dell&#8217;avvocato BELTRAMI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT&#8217;AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell&#8217;avvocato MELE CATERINA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 501/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, Sezione 4^ Civile, emessa il 29/01/04, depositata il 17/03/2004, R.G.N. 4708/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2009 dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;<br />
udito l&#8217;Avvocato MELE Caterina;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.1 Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., B.P. adiva il Tribunale di Roma, chiedendo la determinazione del canone dovuto per l&#8217;appartamento di proprietà di D.Q.A.W., da lui condotto in locazione, con condanna della controparte alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, al pagamento degli interessi maturati sul deposito cauzionale e alla rifusione degli ulteriori importi pagati per lavori straordinari e allaccio utenze.</p>
<p>Costituitosi in giudizio, D.Q.A.W. si opponeva all&#8217;accoglimento della domanda, contestualmente spiegando riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento di danni pretesamente recati all&#8217;immobile dal conduttore, nonchè il pagamento degli oneri condominiali.</p>
<p>1.2 Con sentenza del 14 novembre 2002 il Tribunale condannava il D. Q. alla restituzione in favore dell&#8217;attore dei canoni pagati in eccedenza rispetto a quelli dovuti in base all&#8217;equo canone, nonchè al pagamento degli interessi sul deposito cauzionale, rigettando ogni altra richiesta.</p>
<p>Proposto gravame da D.Q.A.W., la Corte d&#8217;appello, con sentenza del 29 gennaio 2004 lo respingeva.</p>
<p>In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che la locazione intercorsa tra le parti era destinata a soddisfare una esigenza abitativa primaria del conduttore, di modo che, al di là della formale intestazione del contratto, questo non poteva essere considerato transitorio, tanto più che la necessità del locatario di occupare stabilmente l&#8217;immobile per ragioni di lavoro era ben nota al proprietario.</p>
<p>Rilevava inoltre che la doglianza relativa alla pretesa, inesatta determinazione dell&#8217;equo canone, non aveva fondamento, non essendo stati i conteggi specificamente contestati dal resistente, mentre, quanto ai pretesi canoni non corrisposti, escluso che vi fosse stata rinnovazione tacita del contratto, non potendo questa che essere espressa, &#8220;vi era stata imputazione del deposito cauzionale&#8221; e comunque compensazione con le somme pagate in eccedenza rispetto agli importi dovuti in base alla disciplina vincolistica.</p>
<p>In ordine alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro dei pretesi danni arrecati all&#8217;immobile dal B., osservava la Corte che tutte le fatture versate in atti dall&#8217;attore, al fine di dimostrare la riattazione dell&#8217;immobile, oltre a risalire a due anni prima della locazione, si riferivano, tranne una, a un indirizzo di Roma diverso da quello dell&#8217;immobile per cui è causa, di modo che i pregiudizi di cui il proprietario aveva chiesto il ristoro non erano stati, in definitiva, provati, tanto più che nell&#8217;atto di riconsegna le parti &#8220;reciprocamente&#8221; avevano contestato &#8220;le rispettive contrarie affermazioni&#8221; e che alcuna giustificazione era stata data della quantificazione della somma a tale titolo domandata.</p>
<p>Infine il resistente neppure aveva dato nessuna prova documentale dell&#8217;onere &#8220;contrattuale&#8221; relativo agli oneri condominiali, considerata anche la &#8220;portata delimitatoria&#8221; dell&#8217;art. 11 del contratto di locazione.</p>
<p>1.3 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione D.Q. A.W., affidando le sue doglianze a quattro motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso B.P., che ha anche depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2.1 Col primo motivo l&#8217;impugnante denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 26, nonchè della L. n. 359 del 1992, per avere il decidente escluso che nella fattispecie le parti avessero concluso un contratto di locazione ad uso transitorio, così facendo malgoverno del materiale probatorio acquisito e segnatamente della deposizione della testimone F.E., nonchè di una serie di indici, quali la circostanza che l&#8217;immobile fosse ammobiliato, univocamente dimostrativi della destinazione dello stesso alla soddisfazione di esigenze abitative saltuarie e non stabili del conduttore. Del resto, ove ciò non fosse stato, ove, in particolare, il locatore avesse avuto consapevolezza delle effettive esigenze abitative del B., avrebbe sicuramente concluso un contratto ai sensi della legge n. 359 del 1992, sui patti in deroga, pervenendo per tal via ugualmente alla libera determinazione del contenuto della locazione. In tale contesto, neppure poteva essere enfatizzata la consegna al locatore delle buste paga del conduttore, trattandosi di formalità che aveva avuto la sola funzione di garantire i pagamenti, in sostituzione della polizza fideiussoria inizialmente richiesta dal proprietario.</p>
<p>2.2 Le doglianze sono infondate.</p>
<p>Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell&#8217;uso da parte del conduttore, al fine di eludere la sanzione di nullità delle clausole concernenti la durata e la misura del canone, in quanto contrarie al regime giuridico stabilito dalla legge, integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge, perchè, sotto l&#8217;apparenza di una convenzione di tal fatta, nasconde una locazione abitativa ordinaria, pattiziamente regolata in difformità dal regime inderogabile dell&#8217;equo canone, con la conseguenza che il conduttore che ne reclami in giudizio l&#8217;applicazione, stante l&#8217;illiceità del contratto simulato per contrasto con norme imperative, può, ex art. 1417 c.c., dimostrare l&#8217;esistenza della simulazione anche avvalendosi della prova per testi e per presunzioni. In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in sede processuale, l&#8217;indagine volta ad accertare &#8211; su base anche indiziaria &#8211; la consapevolezza del locatore in ordine alle effettive esigenze di stabile e normale abitazione del conduttore, che integra l&#8217;accordo simulatorio, deve essere improntata a una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, quale, a titolo esemplificativo, il sistema di vita del conduttore, la disponibilità altrove di un alloggio o l&#8217;attività di lavoro con riguardo alla località ove è situato l&#8217;immobile (confr. Cass. civ. 3, n. 969 del 2007).</p>
<p>Venendo al caso di specie, il Giudice d&#8217;appello ha correttamente desunto la consapevole e condivisa destinazione dell&#8217;immobile locato alla soddisfazione di un&#8217;esigenza abitativa primaria del conduttore da una serie di indici inequivocabili, quali la stabile assegnazione del B. allo svolgimento di attività lavorativa presso la sede (OMISSIS) della Fideuram Vita, e la consegna delle buste paga al proprietario, su sollecitazione dello stesso.</p>
<p>A fronte di siffatto impianto motivazionale, non hanno pregio i rilievi circa la funzione di garanzia del predetto adempimento perchè, quale che ne fosse la finalità, esso è stato plausibilmente ritenuto idoneo a rendere noto al proprietario che nell&#8217;immobile il B. avrebbe abitato stabilmente per motivi di lavoro.</p>
<p>Nè ha errato la Corte territoriale nel non dare peso alla circostanza che l&#8217;appartamento venne locato ammobiliato. In proposito è sufficiente rilevare che la compatibilità, anche astratta, di tale evenienza con la destinazione del contratto alla soddisfazione di un&#8217;esigenza abitativa primaria del conduttore è dimostrata dalla espressa previsione di maggiorazioni dell&#8217;importo determinato in base alla legge fino al 30 per cento, di modo che la circostanza che l&#8217;immobile sia &#8220;completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all&#8217;uso convenuto&#8221; (L. n. 392 del 1978), non vale certo da solo a dimostrare il carattere transitorio del contratto.</p>
<p>Infine nessun rilievo può avere la deduzione secondo cui l&#8217;insussistenza di un&#8217;esigenza abitativa momentanea avrebbe dovuto indurre le parti ad avvalersi dei patti in deroga di cui alla L. n. 359 del 1992: sta di fatto, invero, che esse non ritennero di farvi ricorso. Del resto la normativa richiamata impone comunque l&#8217;osservanza di una durata legale minima del contratto, alla quale locatore e conduttore non intendevano evidentemente sottostare.</p>
<p>2.2 Col secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Segnala in particolare che, contrariamente all&#8217;assunto del Giudice di prime cure, i conteggi erano stati integralmente contestati dal convenuto, in ordine alla vetustà, allo stato di conservazione del fabbricato, al calcolo dei metri quadrati, all&#8217;ubicazione dell&#8217;immobile, alla mancata applicazione dell&#8217;incremento del 30% del canone, in considerazione del fatto che esso era stato locato ammobiliato, circostanza, questa, completamente ignorata dal decidente.</p>
<p>Osserva il collegio che, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, il Giudice di prime cure fece riferimento ai &#8220;parametri&#8221; e ai &#8220;coefficienti&#8221; indicati dal ricorrente, &#8220;perchè non specificamente contestati dal resistente&#8221;, di modo che &#8220;il riconoscimento dei conteggi&#8221; aveva consentito &#8220;con semplice operazione matematica&#8221; la determinazione del canone.</p>
<p>In tale contesto la censura doveva essere accompagnata, per il principio di autosufficienza del ricorso, dalla indicazione specifica dell&#8217;atto difensivo e/o del verbale di udienza in cui la contestazione era stata sollevata e dalla riproduzione puntuale degli esatti termini in cui era stata formulata, in ragione anche del suo carattere articolato e complesso (Cass. civ., Sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6361).</p>
<p>Non è superfluo aggiungere che, in ogni caso, la denuncia dell&#8217;errore, in quanto volta a prospettare l&#8217;inesatta percezione da parte del Giudice delle risultanze processuali, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, ma di revocazione ai sensi dell&#8217;art. 395 c.p.c., n. 4, (confr. Cass. 3 agosto 2007, n. 17057; Cass. civ. 13 novembre 2006, n. 24166).</p>
<p>2.3 Col terzo mezzo l&#8217;impugnante sostiene l&#8217;erronea valutazione del compendio probatorio in atti, avendo il Giudice di merito escluso la rinnovazione del contratto, sul presupposto che per essa era espressamente prevista la forma scritta, laddove, per ammissione dello stesso conduttore, il contratto, stipulato con decorrenza dal 1 luglio 1998 e scadenza al 31 luglio 1999, era stato rinnovato per un ulteriore anno fino al 31 luglio dell&#8217;anno successivo.</p>
<p>Legittimamente, pertanto, il D.Q. aveva chiesto il pagamento dei canoni, pacificamente non corrisposti, dal gennaio al 30 luglio o almeno al 31 maggio del 2000, data dell&#8217;effettivo rilascio, laddove invece addirittura egli era stato condannato a restituire al conduttore le somme pretesamente riscosse in eccedenza.</p>
<p>Osserva il collegio che, apprezzata con indagine di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità la necessità della forma scritta per la rinnovazione del contratto, il problema del mancato pagamento dei canoni dal mese di gennaio al mese di maggio del 2000, è stato risolto dal Giudice di merito con il rilievo che il credito vantato dal proprietario era stato compensato con quelli del conduttore aventi ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale e le somme pagate in eccedenza a titolo di canone, rispetto a quelle dovute in base alla disciplina vincolistica.</p>
<p>Malgrado il non felice condizionale usato dal Giudice di merito (sarebbero assorbite), il ricorrente, volendo sostenere l&#8217;erroneità di siffatti calcoli, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, aveva l&#8217;onere non solo di allegare l&#8217;avvenuta deduzione della questione dinanzi al Giudice di merito, ma anche, per il già richiamato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).</p>
<p>Invece l&#8217;impugnante si è limitato a lamentare l&#8217;omessa liquidazione delle somme che, a tale titolo gli sarebbero spettate, senza nessun nesso con le argomentate ragioni della decisione.</p>
<p>2.4 Col quarto motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno degli esiti della espletata istruttoria e sarebbe contraddittoriamente motivata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati all&#8217;immobile dal conduttore nonchè il pagamento degli oneri condominiali.</p>
<p>Deduce segnatamente che lo stato dell&#8217;appartamento al momento del rilascio era comprovato dal verbale di riconsegna e dalla documentazione fotografica, completamente ignorata dal decidente, mentre ben 19 fatture versate nel fascicolo processuale provavano la dislocazione di beni presso l&#8217;immobile per cui è processo, pienamente coincidenti con quelli elencati nel verbale di consegna.</p>
<p>In sostanza l&#8217;esame comparativo dei verbali di consegna e di riconsegna, integrato dai documenti di acquisto, avrebbe permesso di appurare l&#8217;esistenza e l&#8217;entità dei lamentati danni.</p>
<p>Quanto poi agli oneri condominiali, sostiene il ricorrente che la loro debenza non doveva affatto essere provata dal proprietario, essendo già stabilita dalla legge, mentre all&#8217;obbligo del conduttore di corrisponderli non ostava certo il disposto dell&#8217;art. 11 del contratto, che si limitava a porre le spese ordinarie a carico dell&#8217;inquilino. In ogni caso, a riprova della ritualità della richiesta, erano stati prodotti il preventivo e il consuntivo delle spese condominiali e la relativa ripartizione. Infine significativo era che il B. aveva per diverso tempo pagato le spese condominiali.</p>
<p>Osserva il collegio che il Giudice di merito ha motivato l&#8217;esito negativo dello scrutinio in ordine alla sussistenza dei pregiudizi lamentati dal D.Q. in base all&#8217;assunto che una sola delle fatture prodotte dal ricorrente era relativa all&#8217;immobile per cui è controversia nonchè al rilievo, per vero dirimente, che in ogni caso esse si riferivano a pretesi lavori effettuati circa due anni prima dell&#8217;inizio della locazione, di modo che l&#8217;onere della prova della imputabilità al conduttore dei danni riscontrati nell&#8217;unità abitativa non ne usciva adempiuto. Quanto poi al contenuto dell&#8217;atto di riconsegna, il decidente ha ragionevolmente escluso che &#8220;le rispettive, contrarie affermazioni&#8221; in esso contenute potessero valere a dimostrare il fondamento della pretesa del convenuto.</p>
<p>A fronte di tale impianto motivazionale, che, benchè succinto, non ha ignorato nessuno degli elementi probatori acquisiti, le critiche del ricorrente si risolvono in una sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità. Non è superfluo in proposito ricordare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del Giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva, deficiente esposizione dell&#8217;iter logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittorietà della motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l&#8217;individuazione della &#8220;ratio decidendi&#8221;. Questi vizi non possono però mai consistere nella difformità dell&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal Giudice del merito rispetto a quello prospettato dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. civ., sez. lavoro, 6 marzo 2008, n. 6064).</p>
<p>Invece la censura relativa all&#8217;omessa condanna del conduttore alla corresponsione degli oneri condominiali, che si assumono impagati, è affetta da inemendabile genericità.</p>
<p>Il ricorrente, per vero, non solo ha omesso di indicare con esattezza a quale periodo si riferiva l&#8217;inadempienza &#8211; specificazione che sarebbe stata comunque necessaria in un contesto in cui si assume in ricorso che il B., &#8220;per diverso tempo&#8221; li aveva comunque corrisposti &#8211; ma, pur deducendo che l&#8217;art. 11 del contratto di locazione, specificamente richiamato dal decidente, &#8220;è volto ad evidenziare le somme dovute, che sono afferenti solo alle spese ordinarie e non straordinarie&#8221;, non ha riportato per intero e testualmente la fonte pattizia invocata, nè ha riprodotto il contenuto dei preventivi e dei consuntivi con la relativa ripartizione, asseritamente versati in atti, nè infine ha indicato il momento processuale del giudizio di merito in cui tale produzione era avvenuta e la pagina del fascicolo d&#8217;ufficio o di quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di legittimità, nella quale la documentazione sarebbe stata rinvenibile, così violando, ancora una volta, il principio di autosufficienza (confr. Cass. civ. sez. lav. 11 luglio 2007, n. 15489; Cass. civ., sez. 3^, 25 maggio 2007, n. 12239).</p>
<p>In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p>Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, (di cui Euro 1.000,00, per onorari), oltre spese generali e accessori, come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 15 luglio 2008 n. 19435</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 17:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Durata della Locazione ad uso Abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata della locazione]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente - Dott. MAZZA Fabio &#8211; Consigliere - Dott. FEDERICO Giovanni &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZA Fabio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FEDERICO Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>V.M., elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dagli avvocati BAZZANI ALESSANDRO, CARLO ARROTTA, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell&#8217;avvocato PORZIO ANTONIO HECTOR, che la difende unitamente all&#8217;avvocato LUCA MORANI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4384/02 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, terza sezione civile, emessa il 6/12/02, depositata il 9/01/03, R.G.1484/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Luigi Alessandro SCARANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Antonio Hector PORZIO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso del 13/2/1996 la sig.ra V.M. conveniva avanti al Tribunale di Roma la sig.ra P.D., per ivi sentir nei suoi confronti determinare l&#8217;equo canone relativamente all&#8217;appartamento sito in (OMISSIS), condotto in locazione giusta contratto con quest&#8217;ultima stipulato in data 1/10/1992, con conseguente relativa condanna alla restituzione delle somme percepite in eccedenza.</p>
<p>Nella resistenza della convenuta, che nel contestare quanto ex adverso sostenuto e richiesto deduceva di aver introdotto separato giudizio di sfratto della conduttrice V. per morosità, in ragione della progressiva autoriduzione del canone dalla stessa operata, nonchè per finita locazione, riunite le cause, con sentenza parziale del 19/7/1999 il Tribunale di Roma dichiarava risolto il contratto di locazione de quo per morosità della conduttrice, che condannava al rilascio dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il gravame da quest&#8217;ultima interposto veniva quindi dalla Corte d&#8217;Appello di Roma rigettato con sentenza del 9/1/2003.</p>
<p>Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso la P.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 2722 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si duole che sia stata dai giudici di merito ritenuta ammissibile, nonostante la frapposta opposizione, la prova testimoniale e l&#8217;interrogatorio formale da controparte dedotti a dimostrazione della natura transitoria del contratto di locazione, laddove dal medesimo risulta la destinazione ad uso abitativo dell&#8217;immobile.</p>
<p>Con il 2 motivo denunzia omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.</p>
<p>Lamenta che la corte di merito si sia limitata solamente a &#8220;bollare&#8221; di inconferenza &#8220;il punto di gravame sull&#8217;inammissibilità delle prove espletate in primo grado, ex art. 2722 c.c&#8230;</p>
<p>Con il 3 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme regolanti l&#8217;ammissibilità delle prove testimoniali, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.</p>
<p>Lamenta che &#8220;La P., costituendosi in giudizio, ha richiesto il rigetto della domanda di accertamento dell&#8217;equo canone, in quanto, a suo dire, il contratto di locazione avrebbe avuto natura transitoriaa, laddove &#8220;di fronte al documento comprovante la sua natura abitativa, avrebbe dovuto eccepirne la simulazionee.</p>
<p>Si duole che non avendo controparte affermato &#8220;che tra le parti si era raggiunto un accordo che voleva il rapporto essere di più breve durata e a canone liberoo, erroneamente non sia stata dichiarata l&#8217;inammissibilità delle prove testimoniali dedotte, &#8220;per non essere stata eccepita la simulazione del contratto di locazionee.</p>
<p>Con il 4^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione delle norme sull&#8217;onere della prova, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Lamenta che erroneamente la corte di merito le addossa &#8220;l&#8217;onere di dover provare l&#8217;inesistenza della natura transitoria del contratto di locazionee.</p>
<p>Si duole che benchè avesse &#8220;provato documentalmente la reale natura del rapporto, producendo il contratto inter partes e la scrittura privata aggiuntaa, il giudice non ne abbia tenuto conto, laddove incombeva alla controparte dare la prova di un accordo &#8220;difforme dal contenuto del contratto, producendo, a sua volta, documenti in contrasto con la volontà espressa nel negozio stipulato l&#8217;1.10.19922.</p>
<p>Con il 5^ motivo denunzia &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle provee.</p>
<p>Lamenta che &#8220;le testimonianze rese dai sigg.ri T. e N. (v. ud. 23.3.99) non forniscono quella prova della transitorietà del contratto, da cui il Giudice fa discendere il rigetto del ricorso ex art. 447 bis c.p.c.., giacchè &#8220;dalla testimonianza&#8230; del sig. T. non può trarsi alcun elemento probante, in quanto egli riferisce di questioni a cui non ha partecipato direttamente (non mi sono occupato direttamente della locazione per cui è causa) ma che gli sarebbero state fatte conoscere dalla Sig.ra N.P., madre della locatrice e terza rispetto al contratto di locazione de quoo.</p>
<p>I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.</p>
<p>Va anzitutto posto in rilievo che con riferimento alla disciplina contenuta nella L. n. 392 del 1978, n. 392, l&#8217;uso abitativo può essere volto a soddisfare esigenze di carattere stabile ovvero anche per un periodo transitorio, e l&#8217;espressione &#8220;esigenze abitative di natura transitoriaa desumibile dall&#8217;art. 1, comma 2, e art. 26, comma 1, lett. a), non va riferita al requisito della temporaneità ovvero intesa come transitorietà &#8220;pura e semplice&#8221;, nè desumersi dalla durata convenuta per un periodo inferiore a quattro anni, o in quanto nel contratto non risulta specificata quale esigenza abitativa si intende soddisfare, normale e continuativa ovvero saltuaria e transitoria.</p>
<p>Esso dipende esclusivamente dalla natura dell&#8217;esigenza abitativa del locatario, da accertarsi in sede giudiziale (v. Cass., 26/7/2005, n. 15627, ove se ne è tratto che in presenza di esigenze di abitazione primaria e normale, sia pure limitate nel tempo, alla locazione destinata a soddisfarle è applicabile la durata legale quadriennale prevista dal citato art. 1; Cass., 15/3/2004, n. 5233; Cass., 11/7/1987, n. 6078).</p>
<p>Nè la saltuarietà delle esigenze abitative può invero desumersi dalla mera circostanza della disponibilità, come nella specie, da parte del conduttore di altro appartamento idoneo alle proprie esigenze abitative nello stesso Comune, non essendo al medesimo invero precluso di scegliere di vivere nell&#8217;immobile locato, pur continuando ad anagraficamente risiedere nell&#8217;altro (v. Cass., 6/4/2006, n. 8100).</p>
<p>Deve altresì sottolinearsi che per le locazioni ad uso abitativo soggette alla disciplina posta dalla L. n. 392 del 1978, vige la regola generale della durata quadriennale, sicchè la norma che consente una durata minore pone un&#8217;eccezione che, in quanto tale, non solo deve essere espressamente pattuita, ma deve essere anche espressamente giustificata, con l&#8217;ulteriore conseguenza che grava sulla parte interessata un onere di allegazione e prova sia di detta clausola che della ragione di deroga delle norme sulla durata legale (v. Cass., 31/3/2007, n. 8077).</p>
<p>Incombe pertanto al locatore che eccepisca la destinazione dell&#8217;immobile ad uso transitorio dimostrare la ricorrenza dei relativi presupposti (v. Cass., 10/8/2004, n. 15422).</p>
<p>Ciò premesso, va sotto altro profilo richiamato il principio consolidato in giurisprudenza di legittimità in base al quale i motivi posti a base dell&#8217;invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con &#8211; fra l&#8217;altro &#8211; l&#8217;esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo (se per contrasto con la norma indicata, o con l&#8217;interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), e sotto quale profilo, abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronunzia di merito.</p>
<p>Ai fini della sussistenza del requisito dell&#8217;esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena d&#8217;inammissibilità per il ricorso per cassazione dall&#8217;art. 366 c.p.c., è infatti necessario che nel contesto dell&#8217;atto d&#8217;impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compressi la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell&#8217;oggetto dell&#8217;impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937).</p>
<p>E&#8217; cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del &#8220;fatto&#8221;, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).</p>
<p>Sebbene l&#8217;esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 22/5/1999, n. 4998; Cass., 21/5/1999, n. 4916; Cass., 25/3/1999, n. 2826).</p>
<p>Allorquando con quest&#8217;ultimo viene come nella specie in particolare denunziato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere allora dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese: a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.</p>
<p>Diversamente, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass., n. 20325 del 2006; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass-, 20/1/2006, n. 1108).</p>
<p>Non è infatti sufficiente un&#8217;affermazione apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).</p>
<p>Quanto al pure denunziato vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va per altro verso ribadito che esso si configura solamente quando dall&#8217;esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l&#8217;identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).</p>
<p>Tale vizio non consiste invero nella difformità dell&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).</p>
<p>La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già, come evidentemente suppone l&#8217;odierna ricorrente, il potere di riesaminare il merito dell&#8217;intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l&#8217;attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive; risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).</p>
<p>Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall&#8217;odierna ricorrente.</p>
<p>Sotto il profilo dell&#8217;autosufficienza va osservato che essa fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (contratto di locazione; scrittura privata integrativa; conteggio versato in atti, ecc.) senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.</p>
<p>A tale stregua non pone invero questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche) in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi, da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).</p>
<p>Quanto ai denunziati vizio di violazione di norme di diritto, con riferimento in particolare alle doglianze concernenti la prova testimoniale va osservato, da un canto, come (in base a principio affermato con riferimento alla nullità della testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell&#8217;art. 157 c.p.c., comma 2, ma da considerarsi di generale validità), l&#8217;eccezione di inammissibilità della prova in questione va ribadita subito dopo il relativo espletamento (salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all&#8217;assunzione del mezzo istruttorio, l&#8217;eccezione in tal caso potendo essere risollevata nell&#8217;udienza successiva), dovendo ritenersi altrimenti sanata, senza che quella preventivamente formulata possa ritenersi comprensiva dell&#8217;eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione (cfr. Cass., 3/4/2007, n. 8358; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 17/2/2004, n. 2995).</p>
<p>Orbene, la ricorrente non ha invero dedotto nè a fortiori dimostrato di avere nel caso tempestivamente ribadito la sollevata eccezione di inammissibilità della prova testimoniale; immediatamente dopo la relativa escussione.</p>
<p>Per altro verso, va posto in rilievo come non risulta dalla ricorrente debitamente riportato in ricorso il contenuto degli articolati capitoli della prova testimoniale in questione, al fine di consentire a questa Corte, che non ha accesso agli atti del giudizio di merito, di esaminarli al fine di valutarne (anche) la congruità, concludenza e decisività, con riferimento in particolare al patto asseritamente aggiunto o contrario al contenuto del contratto (v. Cass., 19/3/2007, n. 6440; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/12/2005, n. 28233; Cass., 21/5/2004, n. 9711; Cass., 3/2/2000, n. 1203).</p>
<p>Quanto agli altri motivi ove si denunziano vizi di violazione di norme di diritto, anzichè criticare la soluzione adottata dal giudice di merito debitamente prospettando puntuali e specifiche obiezioni ed argomentazioni in diritto di contrasto alla tesi accolta dalla corte di merito, nell&#8217;ambito di una valutazione comparativa, la ricorrente inammissibilmente si limita a ribadire le diverse soluzioni già esaminate e non accolte dal giudice del gravame di merito in termini di mera &#8211; ed in sede di legittimità invero non consentita &#8211; contrapposizione di queste ultime rispetto alle soluzioni accolte nell&#8217;impugnata sentenza (cfr. Cass., 8/3/2007, n. 5353; Cass., 17/5/2006, n. 11501; Cass., 25/2/2005, n. 3994).</p>
<p>A tale stregua, la formulata denunzia esula pertanto dalla previsione di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, (cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803) e, a parte quanto già più sopra rilevato sotto il profilo dell&#8217;autosufficienza, depone per la mera doglianza della ricorrente circa lo sfavorevole esito della lite contrario alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme dal proprio.</p>
<p>Emerge evidente, a tale stregua, come i motivi in questione risultino inammissibilmente formulati in violazione del principio di autosufficienza (v. Cass., 5/6/2007, n. 13085; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 29/3/2007, n. 7767), nonchè proposti in termini non rispondenti ai sopra delineati schemi, conseguentemente palesandosi anche funzionalmente inidonei.</p>
<p>In ordine alla censura concernente l&#8217;interrogatorio formale, a parte quanto già osservato sul piano dell&#8217;autosufficienza, va sottolineato che quand&#8217;anche si accedesse all&#8217;assunto della ricorrente la stessa risulterebbe invero infondata, atteso che come da tempo affermato da questa Corte in tema di prova della simulazione inter partes la legge, mentre vieta (tranne determinati casi) la prova per testimoni e per presunzioni, non vieta invero l&#8217;interrogatorio formale, sempre che abbia per oggetto negozi per i quali non sia richiesto l&#8217;atto scritto ad substantiam (v., con riferimento all&#8217;appalto, Cass., 24/11/1979, n. 6160).</p>
<p>Le limitazioni poste dall&#8217;art. 1417 c.c., comma 2, riguardano infatti soltanto la prova testimoniale e, correlativamente (art. 2729 c.c.), quella per presunzioni, e non anche il suindicato mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale della controparte, attesi il carattere di piena prova legale di quest&#8217;ultima e la mancanza per essa di una disposizione corrispondente a quella della simulazione diretta non ad accertare un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, bensì a ricercare la verità reale contro quella formale risultante dall&#8217;atto scritto (v. Cass., 13/10/1980, n, 5490).</p>
<p>Nè può d&#8217;altro canto sottacersi che, attraverso le risposte date dall&#8217;interessato in sede di interrogatorio formale, può essere utilmente acquisita sia la prova piena che un principio di prova, laddove le risposte siano tali da rendere soltanto verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto (v, Cass., 17/12/1969, n. 3999).</p>
<p>In ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in sede di ricorso per cassazione è apprezzabile, va posto ulteriormente in rilievo, nei limiti del vizio di motivazione di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, e non anche dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass., n. 24755 del 2007; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707).</p>
<p>Risponde a tralatizio insegnamento di questa Corte che la conformità della sentenza al modello di cui all&#8217;art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e l&#8217;osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono d&#8217;altro canto che il giudice di merito dia conto dell&#8217;esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l&#8217;iter argomentativo seguito (v. Cass., Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 9/5/2003, n. 7058).</p>
<p>Tale vizio non consiste nella difformità dell&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322), solamente a quest&#8217;ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento, e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro mezzo di prova (v. Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802).</p>
<p>Al riguardo, si noti, &#8211; una diversa interpretazione delle risultanze probatorie è in realtà estranea alle valutazioni rimesse al giudice della legittimità, ed è, per ciò stesso, inammissibile, essendo a quest&#8217;ultimo conferito non già, come evidentemente suppone l&#8217;odierna ricorrente, il potere di riesaminare il merito dell&#8217;intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l&#8217;attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro dei mezzi di prova acquisiti (v., Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/4/2005, n. 8718).</p>
<p>Quanto ai denunziati vizi di motivazione, va infine osservato che la ricorrente sostanzialmente si limita invero a dedurli, senza indicare l&#8217;insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione impugnata (cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).</p>
<p>Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti in relazione ai sopra indicati profili, la ricorrente si è invero limitata a formulare deduzioni che, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l&#8217;asseritamente erronea attribuzione da parte della corte di merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell&#8217;inammissibile pretesa di una lettura delle risultanze di causa diversa da quella nel caso operata da tale giudice (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).</p>
<p>Emerge evidente, a tale stregua, come la ricorrente in realtà ad altro non miri se non a sollecitare, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12984; Cass., 14/3/2006, n. 5443).</p>
<p>All&#8217;inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.</p>
<p>Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2008.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 31 marzo 2007 n. 8077</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Durata della Locazione ad uso Abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata della locazione]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIDUCCIA Gaetano &#8211; Presidente - Dott. FANTACCHIOTTI Mario &#8211; rel. Consigliere - Dott. DURANTE Bruno &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIDUCCIA Gaetano &#8211; Presidente -<br />
Dott. FANTACCHIOTTI Mario &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. DURANTE Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FICO Nino &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>R.D.T.M., quale erede e procuratore degli eredi di R.D.T.P.F., signori R.D.T.S., R.D.T.M.P., R.D.T.F., R.D.T.P.A., R.d.T.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati PECCHIOLI PAOLO, DONATELLA DE DONNO PECCHIOLI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA PREMUDA 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUIGI PEDULLA&#8217;, difeso dall&#8217;avvocato PEZZANO ANTONIO, giusta, delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 86/02 della Corte d&#8217;Appello di FIRENZE, prima sezione civile, emessa il 23/01/01, depositata il 18/01/02, R.G. 988+989/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/07 dal Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>R.D.T.P.F. ha chiesto e ottenuto dal Presidente del tribunale di Firenze, nei confronti di G.A.S., decreto ingiuntivo per la somma di L. 9.265.206, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pretesa a titolo di penale per il ritardo nella riconsegna, dopo la scadenza del termine di durata del rapporto locativo, dell&#8217;immobile condotto in locazione dal G., posto in (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dal G. dopo la scadenza del termine indicato nel decreto, è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di primo grado.</p>
<p>Pronunciando sull&#8217;appello proposto dal G., la Corte di appello di Firenze ha, però radicalmente capovolto questa decisione accogliendo l&#8217;opposizione e con-seguentemente revocando il decreto.</p>
<p>La Corte di appello ha anzitutto rilevato che l&#8217;opposizione del G., benchè proposta dopo la scadenza del termine indicato nel decreto ingiuntivo, doveva considerarsi ammissibile avendo la predetta parte provato di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, perchè notificato irregolarmente nelle forme previste dall&#8217;art. 143 c.p.c., nonostante la possibilità di notificazione nella abitazione della moglie non separata.</p>
<p>Nel merito la Corte territoriale ha evidenziato come, essendo stato accertato in precedente controversia tra le parti (di risoluzione del rapporto di affitto di fondo rustico per inadempimento del conduttore), che la locazione doveva considerarsi stipulata per uso abitativo, il termine di durata del contratto doveva considerarsi di quattro anni, e non di tre anni, come previsto nel contratto, e doveva ritenersi scaduto alla data del 14 marzo 1992, piuttosto che alla data del 14 marzo 1991, con la conseguenza che, essendo stato l&#8217;immobile riconsegnato il 6 luglio 1991, del tutto infondata doveva considerarsi la pretesa di pagamento della penale contrattualmente prevista di L. 100.000 al giorno per asserito ritardo nella riconsegna.</p>
<p>Conclusione, questa, secondo la Corte territoriale, che non poteva essere capovolta dalla domanda di accertamento della risoluzione anticipata del contratto per effetto di clausola risolutiva espressa posto che tale domanda era stata introdotta dal locatore solo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.</p>
<p>La predetta sentenza è stata impugnata da R.D.T.M. in proprio e quale rappresentante di R.D.T.M.P., R.D.T.S., R.D.T.F., R.D.T.P.A., R.D.T.M.G., tutti eredi di R.D.T.P., deceduto.</p>
<p>G.A.S. resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo si denuncia la &#8220;violazione e falsa applicazione egli artt. 143 e 650 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243;. Si addebita alla Corte territoriale l&#8217;errore di avere ritenuto irregolare la notifica del decreto ingiuntivo nonostante la prova certa del trasferimento all&#8217;estero, ad indirizzo sconosciuto, del G. e la colposa incuria di questo, allontanatosi dal suo domicilio senza comunicare il proprio nuovo recapito.</p>
<p>Si evidenzia, in particolare, che il giudice di merito ha tratto il convincimento della conoscibilità del luogo di recapito, in Italia, del G., presso l&#8217;abitazione della moglie, senza avvedersi che tutti gli atti processuali considerati dal predetto Giudice come indicativi di quella possibilità di conoscenza erano successivi alla data di notifica del decreto ingiuntivo.</p>
<p>Si aggiunge che il dovere di indagini accurate deve essere correlato alla ampiezza dei termini disponibili per l&#8217;esecuzione della notifica, termini che, per la notifica del decreto ingiuntivo sono solo di quaranta giorni e, perciò, particolarmente brevi.</p>
<p>1.1. Il motivo è infondato.</p>
<p>Questa Corte ha ripetutamente chiarito, con orientamento che può dirsi ormai consolidato, dopo la sentenza delle sezioni unite n. 6737 del 2002, che ai fini della validità della notificazione nelle forme previste dall&#8217;art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, il Giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell&#8217;ignoranza, da parte del richiedente o dell&#8217;ufficiale giudiziario, sulla residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell&#8217;atto nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica, per l&#8217;inosservanza dell&#8217;onere di denuncia, nei registri anagrafici, del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perchè non superabile con diligenti indagini (sent. n. 01092 del 03-02-1998; sent. n. 11360 del 30-05-2005).</p>
<p>Superando, così, l&#8217;orientamento giurisprudenziale (invocato dal ricorrente), che, valorizzando soprattutto la colpa del destinatario della notifica, escludeva, in caso di generica risultanza anagrafica circa il trasferimento all&#8217;estero del destinatario, ogni onere del notificante di attivarsi per acquisire la conoscenza dell&#8217;esatto indirizzo del destinatario medesimo, può dirsi consolidato, oggi, l&#8217;indirizzo che esige, per il ricorso alle formalità di notificazione di cui all&#8217;art. 143 c.p.c., la duplice condizione che il difetto di risultanza anagrafica sia imputabile a colpevole inadempimento del destinatario e non sia superabile con informazioni che il notificante possa assumere facendo uso dell&#8217;ordinaria diligenza.</p>
<p>Con specifico riferimento alla notifica ad italiano trasferitosi all&#8217;estero le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno anzi, ulteriormente chiarito che l&#8217;onere di ricerca del luogo di destinazione all&#8217;estero del cittadino emigrato implica quello, nei casi in cui sia noto il paese di emigrazione, della richiesta di informazioni alla autorità consolare di cui alla L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell&#8217;adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all&#8217;estero perviene alle Amministrazioni competenti alla tenuta dei registri dell&#8217;AIRE, ma anche l&#8217;organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall&#8217;inerzia del cittadino emigrato (sent Sez. U.n. 6737 del 10-05-2002).</p>
<p>La Corte territoriale ha appunto accertato, servendosi dei contenuti di scritti difensivi depositati nell&#8217;interesse del R.D.T. in altro giudizio nei confronti dello stesso promosso dal G., che il predetto locatore ha rivelato di conoscere perfettamente il luogo in cui il G., benchè emigrato all&#8217;estero, avrebbe potuto ricevere la notifica del decreto ingiuntivo dato che si recava periodicamente a visitare la moglie, non legalmente separata, residente in (OMISSIS).</p>
<p>Tale accertamento è, del resto, confermato dall&#8217;esame della documentazione prodotta dalle parti, e della quale questa Corte ha potere di prendere conoscenza diretta a causa della natura del vizio denunciato (violazione della norma processuale dell&#8217;art. 143 c.p.c.).</p>
<p>Infatti: a) nella comparsa di risposta depositata in un giudizio dinnanzi al pretore di Firenze, nella causa promossa dal G. per l&#8217;accertamento della disciplina applicabile al rapporto giuridico che gli aveva consentito di abitare l&#8217;immobile, il R.D.T. ha dichiarato espressamente che il G. aveva sempre avuto la disponibilità, in Italia, di altre abitazioni, tra le quali quella di residenza della moglie, in Firenze, ove talvolta si reca(va); b) dal relativo avviso di ricevimento risulta che una lettera raccomandata è stata inviata, in data 8 febbraio 1989, dal R.D.T. al G. all&#8217;indirizzo di (OMISSIS) e che ivi la raccomandata è stata regolarmente recapitata.</p>
<p>La Corte territoriale ha, perciò, correttamente rilevato l&#8217;irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo perchè eseguita nel mese di luglio del 1991, senza ulteriori tentativi di notifica all&#8217;indirizzo conosciuto della moglie, non separata, del destinatario, nelle forme previste dall&#8217;art. 143 c.p.c..</p>
<p>La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, per altro, non intacca affatto il criterio che ha guidato la decisione del Giudice di merito posto che i remoti arresti giurisprudenziali che escludevano l&#8217;onere di eseguire indagini nel caso in cui dalle ricerche anagrafiche effettuate nell&#8217;ultimo domicilio risulti il trasferimento in una città estera ma non il nuovo indirizzo presuppongono la carenza di riferimenti che in qualche modo possano orientare, e rendere così agevole, la ricerca del nuovo recapito, e non possono essere perciò riferiti ai casi in cui,come quello in esame, un recapito in Italia del destinatario non solo sia agevolmente individuabile ma sia stato addirittura conosciuto dalla parte.</p>
<p>2. Con il secondo motivo si denuncia la &#8220;violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 26 e/o 80, &#8211; in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243;.</p>
<p>Si rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la locazione dovesse considerarsi per uso abitativo, piuttosto che per esigenze transitorie, solo perchè l&#8217;uso transitorio non era stato provato dal locatore avendo omesso del tutto di considerare che, quando la locazione sia stata richiesta e consentita per uso transitorio, grava sul conduttore che invoca l&#8217;applicazione delle norme sulle locazioni abitative, l&#8217;onere di provare che il rapporto era invece destinato a soddisfare un bisogno abitativo stabile e che di tale destinazione il locatore era consapevole.</p>
<p>in ogni caso, si aggiunge, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell&#8217;uso del tutto occasionale e transitorio dell&#8217;immobile e della successiva modificazione, quindi, che, per effetto dell&#8217;uso, il rapporto ha subito, ai sensi della legge sull&#8217;equo canone, art. 80.</p>
<p>2.1. La prima delle due censure che concorrono a formare il motivo in esame è infondata.</p>
<p>La Corte territoriale puntualmente chiarisce che la destinazione abitativa dell&#8217;immobile locato è stata accertata con sentenza passata in giudicato in precedente controversia tra le stesse parti.</p>
<p>Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta inoltre che il predetto giudicato non definisce anche carattere stabile o meramente transitorio dell&#8217;uso abitativo che con il contratto locativo le parti hanno inteso soddisfare.</p>
<p>La Corte territoriale ha così considerato necessario, nonostante la presenza di una clausola di durata del contratto, che indicava la scadenza nel termine di tre anni dalla data di stipulazione del 14 marzo 1988, l&#8217;accertamento della predetta destinazione in funzione della esigenza di verifica della validità della predetta clausola alla luce della disposizione inderogabile della legge sull&#8217;equo canone che, per le locazioni destinate a soddisfare stabili esigenze abitative del conduttore prevedeva la durata minima di quattro anni.</p>
<p>Tale verifica, del resto sollecitata dal locatore, la Corte territoriale ha correttamente compiuto muovendo dall&#8217;idea che, in assenza di una diversa e più precisa indicazione, nel contratto, la locazione abitativa debba considerarsi stipulata per una esigenza stabile e non meramente transitoria.</p>
<p>Premessa, questa, che ha indotto la Corte territoriale a porre a carico del locatore l&#8217;onere di prova del carattere transitorio della locazione.</p>
<p>Tale argomento è perfettamente corretto sul piano logico e giuridico.</p>
<p>Il principio generale che, nella legge sull&#8217;equo canone, governa il regime delle locazioni è quello della normale durata quadriennale della locazione abitativa.</p>
<p>La norma che consente una durata minore, nei casi in essa considerati, introduce, dunque una eccezione alla predetta regola.</p>
<p>Essa, in quanto tale, non solo deve essere pertanto espressamente pattuita ma deve essere anche espressamente giustificata.</p>
<p>Ciò implica, per la parte interessata, un onere di allegazione e prova sia della clausola sulla durata del contratto sia della ragione di tale clausola di deroga delle norme sulla durata legale.</p>
<p>2.2. Nei termini in cui è stata proposta la seconda censura è motivo in esame deve considerarsi inammissibile dato che i ricorrenti non deducono neppure di avere invocato dinnanzi al Giudice di merito il principio dell&#8217;art. 80, della legge sull&#8217;equo canone nè denunciano vizio di omessa pronuncia su una domanda in qualche modo fondata sul principio della predetta norma e dato che, conseguentemente, deve ritenersi che la censura introduca, sostanzialmente, una nuova domanda fondata su presupposti di fatto (il mutamento d&#8217;uso dell&#8217;immobile) mai dedotti nei precedenti gradi e non accertati, quindi, nella sede di merito.</p>
<p>3. Con l&#8217;ultimo motivo si denuncia la &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c.&#8221; sostenendosi che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di non potere esaminare la domanda subordinata di condanna del G. al risarcimento dei danni comunque dovuti, indipendentemente dalla scadenza del termine contrattuale di durata del rapporto, a causa della anticipata risoluzione del contratto locativo seguita ad espressa dichiarazione del locatore, spedita in data 8 febbraio &#8211; 1991, di volersi avvalere di clausola risolutiva espressa ed alla conseguente cessazione del rapporto, non seguito da tempestiva riconsegna dell&#8217;immobile.</p>
<p>3.1. Il motivo deve essere disatteso perchè sembra ignorare del tutto che nell&#8217;ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, solo l&#8217;opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l&#8217;opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l&#8217;ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall&#8217;opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di reconventio reconventionis (sent. n. 21245 del 29/09/2006).</p>
<p>4. La rilevata infondatezza dei diversi motivi che lo sostengono conduce al rigetto del ricorso ed alla conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del giudizio in cassazione, liquidate in euro 900, di cui Euro 800,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in Euro 900,00, in esse comprese Euro 800,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2007.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2007</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 10 aprile 2008 n. 9345</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Durata della Locazione ad uso Abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata della locazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[usufrutto]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente - Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere - Dott. FILADORO Camillo &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell&#8217;avvocato CALIGIURI STEFANO, difesa dall&#8217;avvocato LAROSA PASQUALE, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CU.AN.RO., CU.SE., CU.TE.,CU.FE., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 220, presso lo studio dell&#8217;avvocato DOMENICO MAMMOLA, difesi dall&#8217;avvocato MACINO GIUSEPPE, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 106/04 della Corte d&#8217;Appello di REGGIO CALABRIA, emessa il 3.6.04 e depositata il 25/06/04; rg. 459/02.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/08 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;<br />
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza 3 &#8211; 25 giugno 2004 la Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria confermava, sia pure con diversa motivazione, la decisione resa il 3 giugno 2002 dal Tribunale di Palmi che aveva ritenuto applicabile l&#8217;art. 999 c.c., al contratto di locazione concluso dall&#8217;usufruttuario del fabbricato sito in (OMISSIS), via (OMISSIS) con la dottoressa C.M. (del quale erano nudi proprietari Cu.An.Ro., S., T. e F., ed usufruttuaria S.R., deceduta il (OMISSIS)).</p>
<p>Osservava la Corte territoriale &#8211; in contrasto con quanto affermato dal primo giudice &#8211; che la durata di validità del contratto di locazione stipulato dall&#8217;usufruttuario, indicato in cinque anni dall&#8217;art. 999 c.c., doveva essere integrata da quella prevista dalla legislazione vigente.</p>
<p>Tuttavia, nel caso di specie, il contratto di locazione non era opponibile ai nudi proprietari (da considerare terzi rispetto al contratto di locazione) in quanto costituito da una semplice scrittura privata non registrata, in ordine alla quale non era possibile stabilire con certezza la data della sottoscrizione.</p>
<p>Solo dal momento della morte della S., in effetti, poteva aversi certezza della sottoscrizione della scrittura.</p>
<p>In pratica, &#8220;la sottoscrizione certa della scrittura verrebbe a corrispondere al momento stesso in cui, a causa del decesso della usufruttuaria, ogni diritto in capo alla stessa veniva a cessare e si consolidava la proprietà dei Cu.&#8221;.</p>
<p>Con la conseguenza che non essendo comunque il contratto opponibile ai proprietari, ogni pretesa della C. doveva considerarsi priva di rilevanza giuridica.</p>
<p>Per queste ragioni la Corte d&#8217;appello confermava la decisione del Tribunale che aveva ritenuto cessato alla data del 18 maggio 1999 (e quindi cinque anni dopo la morte della S.) la locazione dell&#8217;intero immobile, non essendo il contratto di locazione sottoposto al regime vincolistico di cui alla legislazione speciale (L. n. 392 del 1978).</p>
<p>Avverso tale sentenza la C. ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da quattro motivi.</p>
<p>Resistono i Cu. con controricorso (senza peraltro proporre ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello che aveva integralmente confermato la decisione di primo grado, rigettando l&#8217;appello incidentale).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 999 c.p.c., e della L. n. 392 del 1978,artt. 27, 28 e 80, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p>I giudici di appello avevano concordato con l&#8217;appellante principale nel ritenere che la disposizione dell&#8217;art. 999 c.c. doveva essere integrata, quanto alla durata del contratto, dalla legislazione vigente ed in particolare dalla L. n. 392 del 1978.</p>
<p>Considerato che l&#8217;immobile locato aveva come uso prevalente quello di ambulatorio di medico di base (mentre la C. utilizzava poche stanze ad uso di abitazione) le norme vigenti stabilivano una durata del rapporto di locazione in dodici anni dalla data di stipula del contratto (24 settembre 1993-24 settembre 2005).</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell&#8217;art. 999 c.c. e dell&#8217;art. 2704 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il contratto stipulato da S. e C. aveva data certa, certezza conferita &#8211; quanto meno &#8211; dalla morte della usufruttuaria.</p>
<p>In caso di cessazione dell&#8217;usufrutto per morte dell&#8217;usufruttuario, la certezza della anteriorità deriva dall&#8217;evento stesso della morte, costituendo tale evento prova assoluta che la scrittura è stata posta in essere in un qualsiasi momento ad esso anteriore.</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243;.</p>
<p>I fratelli Cu. non avevano mai sollevato alcun dubbio in ordine alla inefficacia della scrittura privata (sia per quanto riguarda la sua sottoscrizione che per la data).</p>
<p>Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 345 c.p.c., e degli articoli 99 e 112 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Per la prima volta con l&#8217;appello incidentale i fratelli Cu.</p>
<p>avevano dedotto la inopponibilità della scrittura privata per mancanza di data certa. I giudici di appello non avevano rilevato che si trattava di domanda sollevata per la prima volta in appello e dunque inammissibile. Gli stessi giudici, in ogni caso, non avrebbero potuto comunque pronunciare sul punto senza alcuna richiesta di parte.</p>
<p>Osserva il Collegio:</p>
<p>La decisione della Corte d&#8217;Appello deve essere confermata, seppur con diversa motivazione, essendo il dispositivo conforme al diritto (art. 384 c.p.c., comma 2).</p>
<p>Non è applicabile al caso di specie la riforma introdotta con D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata prima del 2 marzo 2006.</p>
<p>La disposizione di cui all&#8217;art. 384 c.p.c., comma 2, tuttavia, è stata trasfusa &#8211; senza modificazioni &#8211; nel comma 4 del nuovo art. 384 c.p.c., sicchè anche in pratica nel caso di specie non si pone alcun problema di applicazione intertemporale delle nuove disposizioni.</p>
<p>Tanto premesso, si rileva che l&#8217;art. 999 c.c., comma 1, prevede che &#8211; in ogni caso &#8211; i contratti posti in essere dall&#8217;usufruttuario non possono avere una durata superiore al quinquennio successivo alla cessazione dell&#8217;usufrutto.</p>
<p>In tal modo, il legislatore ha inteso secondo una valutazione assolutamente discrezionale e non sindacabile neppure sotto il profilo costituzionale &#8211; contemperare i vari interessi contrapposti nella fattispecie e, cioè&#8221;, sia quello dell&#8217;usufruttuario, il quale non solo ha diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica, ma anche quello di &#8220;trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare (fermi i limiti stabiliti&#8221; dalla legge), sia quello del nudo proprietario, che può, comunque, entro un termine ragionevole, avere la piena disponibilità della cosa, sia, infine, del terzo, che può aver fatto affidamento sui poteri spettanti ex lege all&#8217;usufruttuario al momento della conclusione del contratto.</p>
<p>L&#8217;art. 999 c.c., comma 1, &#8211; per quanto rilevante a questo punto dell&#8217;esposizione &#8211; prevede che &#8220;le locazioni concluse dall&#8217;affittuario, in corso al tempo della cessazione dell&#8217;usufrutto, purchè constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell&#8217;usufrutto&#8221;.</p>
<p>Diversamente, la L. n. 392 del 1978 prevede la durata di dodici anni per le locazioni ad uso diverso dalla abitazione (artt. 27, 28 e 29).</p>
<p>Rilevata la &#8211; palese &#8211; antinomia tra le due disposizioni, in molteplici occasioni questa Corte ha affermato che la legislazione successiva ha abrogato, ex art. 15 preleggi, la legge previgente, cioè l&#8217;art. 999 c.c., comma 1, limitatamente alla durata da questa prevista di cinque anni dalla cessazione dell&#8217;usufrutto.</p>
<p>Investita della questione relativa all&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 999 c.c., alla locazione di fondi rustici, questa Corte, con una giurisprudenza assolutamente costante nel tempo, ha ripetutamente enunciato il principio in forza del quale l&#8217;art. 999 c.c. &#8211; a norma del quale le locazioni concluse dall&#8217;usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell&#8217;usufrutto sono opponibili al proprietario purchè constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore &#8211; non è stato implicitamente abrogato dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, che non disciplina anche le condizioni di forma e di sostanza richieste per la opponibilità al proprietario del contratto di affitto di fondo rustico concluso dall&#8217;usufruttuario.</p>
<p>La stessa giurisprudenza ritiene, inoltre, che debbano trovare applicazione in questa ipotesi i termini di durata previsti dalla L. del 1982 (In questo senso, ad esempio, Cass. 4 giugno 1997, n. 4966;Cass. 28 gennaio 1995, n. 1051; Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455;Cass. 11 luglio 1992, n. 8449; Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915).</p>
<p>Analoghe considerazioni sono state svolte con riferimento alla disciplina vincolistica da Cass. 2418 del 1984.</p>
<p>Con una più recente decisione, tuttavia, questa Corte ha affermato &#8211; ancora con riferimento all&#8217;affitto di fondi rustici &#8211; che l&#8217;art. 999 c.c., non è stato abrogato dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41, non solo per quanto riguarda i requisiti di &#8220;forma&#8221; e di sostanza che il contratto di affitto posto in essere dall&#8217;usufruttuario deve rivestire, per la sua opponibilità al nudo proprietario, ma neppure dall&#8217;art. 1, della citata L. n. 203 del 1982, per quanto attiene alla &#8220;durata&#8221; dei contratti di affitto (Cass. n. 11561 del 2003).</p>
<p>Tale principio è condiviso dal Collegio anche con riferimento ai contratti di locazione disciplinati dalla L. n. 392 del 1978.</p>
<p>In altre parole, la regola per cui la durata del contratto di locazione non può superare il termine di cinque anni dalla cessazione dell&#8217;usufrutto (stabilita dall&#8217;art. 999 c.c.) vale in ogni caso e non può dirsi abrogata dalla legislazione successiva, ed in particolare dalla L. n. 392 del 1978.</p>
<p>La disciplina dettata dall&#8217;art. 999 c.c. deve considerarsi infatti speciale in tutto e, quindi, anche per quanto riguarda l&#8217;aspetto temporale del rapporto di locazione.</p>
<p>La disposizione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 84, stabilisce espressamente la abrogazione di &#8220;tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge&#8221;.</p>
<p>Tale norma non fa che ripetere la previsione della seconda ipotesi dell&#8217;art. 15 delle preleggi, (come puntualmente precisato da Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915, specie in motivazione), secondo la quale l&#8217;abrogazione tacita di una legge ricorre quando sussiste incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ovvero quando la nuova legge disciplini integralmente la materia già regolata da quella anteriore.</p>
<p>Il riferito principio, peraltro, come in molteplici occasioni ha ricordato la giurisprudenza di questa Corte, trova deroga nell&#8217;ipotesi in cui ad una legge speciale faccia seguito una nuova disciplina generale della materia (lex posterior greneralis non derogat legi priori speciali) (In questo senso, ad esempio, cfr.Cass. 26 aprile 2002, n. 6099, nonchè Cass. 9 febbraio 1994, n. 1297 e Cass. 4 marzo 1993, n. 2611).</p>
<p>Tanto premesso, deve pertanto concludersi che mentre la L. n. 392 del 1978 detta la disciplina &#8220;generale&#8221; dei contratti di locazione urbani, l&#8217;art. 999 c.c., costituisce una norma &#8220;speciale&#8221;, rispetto a quella prima richiamata, in quanto diretta a disciplinare, con riguardo al tempo della cessazione dell&#8217;usufrutto, i contratti di locazione conclusi dell&#8217;usufruttuario e non è, pertanto, suscettibile di modifica per effetto della legge successiva, ora richiamata.</p>
<p>A ben vedere, infatti, la norma di cui all&#8217;art. 999 c.c., non si limita a regolare solamente &#8220;la forma del contratto&#8221; (di locazione).</p>
<p>Essa ha invece, come avverte la Relazione al Codice civile, una funzione tipica e propria, quella di tutelare il &#8220;nudo proprietario&#8221; contro possibili atti di frode posti ai suoi danni dall&#8217;usufruttuario.</p>
<p>Appunto in questa ottica, ed all&#8217;evidente scopo di attuare un congruo contemperamento dei vari interessi coinvolti nella vicenda (quello dell&#8217;usufruttuario, quello del nudo proprietario e quello, infine, del terzo che ha assume in locazione la cosa) la disposizione in esame, da un lato, prevede che per essere opponibile al nudo proprietario il contratto di locazione debba avere una certa forma (e dunque risultare da &#8220;atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore&#8221; alla cessazione dell&#8217;usufrutto), dall&#8217;altro, dispone che anche nell&#8217;ipotesi in cui un tale contratto sia &#8220;opponibile&#8221;, ciononostante, lo stesso abbia una durata &#8220;massima&#8221; non derogabile dalla autonomia privata (cinque anni dopo la estinzione dell&#8217;usufrutto).</p>
<p>Deve, dunque, anche in questa sede ribadirsi il principio già espresso da questa stessa Corte in analoghe fattispecie, e cioè che, a fronte di più significati possibili della stessa disposizione, e sempre compito dell&#8217;interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzionali perchè è impossibile darne interpretazioni secundum Constitutionem e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (C. cost.12 marzo 1999, n. 65), per cui tra le varie interpretazioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (C. cost. 27 dicembre 1996, n. 418), dovendo l&#8217;interprete privilegiare solo quella più conforme alla Costituzione (Cons. Stato, sez. 5^, 30 ottobre 1997, n. 1207; Cons. Stato, Atti norm., 11 maggio 1998, n. 72; C. Cost. 28 maggio 1999 n. 197).</p>
<p>L&#8217;accoglimento della interpretazione proposta dalla parte ricorrente porterebbe, tra l&#8217;altro, inevitabilmente problemi di legittimità costituzionale con riferimento all&#8217;art. 42 Cost., secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge.</p>
<p>La motivazione della sentenza impugnata deve pertanto essere corretta alla luce dei principi ora esposti.</p>
<p>Poichè in ogni caso già il primo giudice aveva riconosciuto la durata del contratto di locazione fino al 18 maggio 1999 (e su questo punto non era stato proposto appello incidentale da parte dei Cu.), il ricorso deve essere rigettato, provvedendosi alla correzione del principio di diritto affermato dalla Corte territoriale, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, applicabile al caso di specie &#8220;ratione temporis&#8221;.</p>
<p>Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di Cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.<br />
Compensa le spese di questo giudizio di Cassazione.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2008.<br />
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008</p>
<p>Cassazione civile sez. III 10 aprile 2008 n. 9345</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 09 marzo 2010 n. 5673</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 16:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Durata della Locazione ad uso Abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente - Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; rel. Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 21809/2006 proposto da:</p>
<p>C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell&#8217;avvocato TURCO IGOR, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato LENTINI Giovanni giusta delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">S.A. (OMISSIS), considerato domiciliato &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato SEGRETO Giuseppe giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 152/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, Sezione Terza Civile, emessa il 18/2/2005, depositata il 30/05/2005, R.G.N. 1862/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;<br />
udito l&#8217;Avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI per delega<br />
dell&#8217;Avvocato GIUSEPPE SEGRETO;</p>
<p>udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p style="text-align: left;">Con atto 27 marzo 2003 C.A., premesso di avere concesso in locazione con contratto (OMISSIS) a S. A. un immobile adibito a uso di abitazione in (OMISSIS), e di avere inviato tempestiva disdette in data (OMISSIS), ha intimato sfratto per finita locazione, scaduta in data (OMISSIS), convenendo lo stesso innanzi al tribunale di Sciacca e chiedendo il rilascio dell&#8217;immobile.</p>
<p>Costituitosi in giudizio S.A. ha eccepito la esistenza di un precedente contratto di locazione verbale, tra le parti, intercorrente sin dal 1 settembre 1989, tacitamente rinnovatosi di quattro anni in quattro anni, con scadenza naturale al 31 agosto 2005.</p>
<p>Mutato il rito, in presenza della opposizione il giudice adito con sentenza 19 marzo &#8211; 17 maggio 2004 ha dichiarato che il contratto inter partes era cessato alla data del 30 settembre 2002, ordinando, per l&#8217;effetto, al S. il rilascio dell&#8217;immobile, atteso che il contratto stipulato il (OMISSIS) aveva il valore di un nuovo contratto e non era ricognitivo di un precedente accordo.</p>
<p>Gravata tale pronunzia da S.A., nel contraddittorio di C.A. che, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di appello di Palermo, con sentenza 30 maggio 2005, ha rigettato la domanda di sfratto per finita locazione con condanna del C. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso C.A. con atto 13 luglio 2006, affidato a due motivi.</p>
<p>Resiste, con controricorso, S.A..</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: left;">1. Costituisce dato certo, non contestato dalle parti e risultante da documenti prodotti in primo grado, in particolare contratti per le forniture di energia elettrica e di gas metano &#8211; hanno evidenziato i giudici di secondo grado &#8211; che sin dal 1 settembre 1989 il C. ha concesso in locazione al S. &#8211; con contratto verbale &#8211; l&#8217;appartamento oggetto di controversia per un corrispettivo che, per i mesi antecedenti alla stipula del contratto scritto di locazione (OMISSIS), era di L. 500 mila mensili (come provato dalla produzione di copie di 7 assegni bancari di tale importo intestati al locatore).</p>
<p>E&#8217; indubbio &#8211; hanno ancora precisato quei giudici &#8211; che con il contratto (OMISSIS) le parti hanno voluto attribuire forma scritta al rapporto di locazione già intercorrente tra di loro, essendo rimasti inalterati l&#8217;oggetto e il titolo della locazione, la misura del canone, e la durata del contratto, essendo variata esclusivamente la decorrenza del rapporto dal 1 settembre al 1 ottobre, sì che deve concludersi che è mancata una novazione dell&#8217;originario rapporto, con la ulteriore conseguenza che, avendo avuto inizio il rapporto il 1 settembre 1989 le successive scadenze quadriennali sono maturate al 31 agosto 1993, al 31 agosto 1997 e al 31 agosto 2001, data nella quale il contratto si è ulteriormente rinnovato altri quattro anni, con scadenza &#8211; quindi &#8211; al 31 agosto 2005 e non già al 30 settembre 2002 (come erroneamente affermato dal primo giudice).</p>
<p>Hanno osservato quei giudici, a fondamento della raggiunta conclusione:</p>
<p>- che la sola variazione della misura del canone o del termine di scadenza non sono di per sè indicative di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità di una novazione;</p>
<p>- la novazione oggettiva di un rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell&#8217;oggetto o del titolo della prestazione, mentre non è ricollegabile alle modificazioni accessorie;</p>
<p>- la novazione, inoltre, deve essere connotata non solo all&#8217;aliquid novi, ma anche dagli elementi dell&#8217; animus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell&#8217;intento novativo) e della causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all&#8217;effetto novativo, anche se pur sempre riferiti al precedente rapporto intercorso tra le parti;</p>
<p>- la novazione oggettiva del contratto di locazione va ravvisata nella sola ipotesi in cui le parti sostituiscono alla originaria obbligazione una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, purchè risulti in modo non equivoco la volontà di estinguere la precedente obbligazione e di sostituirla con una nuova, manifestazione di volontà certamente non contenuta nel contratto stipulato tra le parti;</p>
<p>- non si ravvisano &#8211; conclusivamente &#8211; elementi che orientano la volontà univoca delle parti di dare vita a un nuovo rapporto, ma bensì a una semplice efficacia ricognitiva di quello già &#8211; tra le medesime &#8211; esistente e non vi è dubbio, quindi, che la nuova prevista decorrenza (e conseguente scadenza) sia da ritenere illegittima, perchè inferiore all&#8217;obbligatoria durata minima quadriennale.</p>
<p>2. Il ricorrente censura la trascritta sentenza denunziando, nell&#8217;ordine:</p>
<p>- da un lato, &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c. e dell&#8217;art. 1362 c.c.&#8221;, atteso che qualora le parti abbiano inteso disciplinare ex novo il rapporto fissando una nuova data di inizio in modo del tutto indipendente e avulso dalle vicende del precedente contratto si è in presenza di un nuovo contratto primo motivo;</p>
<p>- dall&#8217;altro, &#8220;violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 1 e 79 &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1338 e 1419 c.c. &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1322 c.c..</p>
<p>Insufficiente e contraddittoria motivazione circa una punto decisivo prospettato dalle parti o rilevabile d&#8217;ufficio&#8221;, atteso che, anche a ritenere che l&#8217;accordo 1 ottobre 1998 privo di efficacia novativa, erroneamente i giudici di appello hanno affermato che la nuova prevista decorrenza, e conseguente scadenza al (OMISSIS), è illegittima perchè inferiore alla obbligatoria minima durata del contratto secondo motivo.</p>
<p>3. Il proposto ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.</p>
<p>Nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.</p>
<p>3.1. In tema di locazione, ad integrare novazione del contratto non è sufficiente la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell&#8217;oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell&#8217;animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato (Cass. 21 maggio 2007, n. 11672; Cass. 11 gennaio 2006, n. 262; Cass. 4 maggio 2005, n. 9280).</p>
<p>Facendo applicazione del riferito principio alla presente fattispecie si osserva che i giudici a quibus con congrua e adeguata motivazione &#8211; insindacabile in questa sede, come evidenziato sopra &#8211; hanno escluso che ricorressero sia l&#8217;animus, sia la causa novandi.</p>
<p>Deve negarsi, pertanto &#8211; decisamente &#8211; che con l&#8217;accordo del 1 ottobre 1998 le parti abbiano inteso dare vita a un nuovo (o diverso) contratto di locazione.</p>
<p>3. 2. Precisato quanto sopra, si osserva &#8211; comunque &#8211; che &#8211; come puntualmente denunciato da il ricorrente specie con il secondo motivo &#8211; i giudici di secondo grado sono incorsi in violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79.</p>
<p>Giusta questa ultima disposizione, in particolare, è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto.</p>
<p>E&#8217; evidente, pertanto, che la legge &#8211; contrariamente a quanto, implicitamente, affermato dalla Corte di appello nella sentenza ora impugnata &#8211; commina la nullità non a tutti gli accordi in deroga, quanto alla durata del contratto &#8211; stipulati all&#8217;inizio della locazione o, come nel caso di specie, nel corso di questa -ma esclusivamente agli accordi che, in via diretta o indiretta, limitano la durata legale del contratto.</p>
<p>Certo quanto sopra ritiene la Corte &#8211; in termini opposti rispetto a quanto affermato dai giudici di secondo grado, che deve escludersi che la nuova decorrenza (e conseguente scadenza) &#8211; prevista con l&#8217;accordo del 1 ottobre 1998 &#8211; sia da ritenere illegittima, perchè inferiore alla obbligatoria minima durata quadriennale del contratto.</p>
<p>3.3. In particolare, avendo il rapporto avuto inizio il 1 settembre 1989, è corretto affermare che le prime due scadenze quadriennali sono maturare al 31 agosto 1993 e al 31 agosto 1997.</p>
<p>Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, peraltro, non può indicarsi al 31 agosto 2001 la scadenza contrattuale successiva a quella del 31 agosto 1997.</p>
<p>Nel vigore del quadriennio 31 agosto 1997 &#8211; 31 agosto 2001, infatti, le parti, con lo stabilire la decorrenza del rapporto dal (OMISSIS), hanno, in pratica, previsto che il contratto che, naturaliter in forza degli accordi verbali del 1989 sarebbe scaduto il 31 agosto 2001 sarebbe cessato il 31 settembre 2002. Poichè con una tale pattuizione le parti non hanno limitato la durata quadriennale legale del contratto, ma hanno previsto una durata quinquennale dello stesso in pratica, come si è detto, il contratto cessato il 31 agosto 1997 e che, per assenza di disdetta si era &#8211; inizialmente &#8211; rinnovato per quattro anni, cioè sino al 31 agosto 2001 è stato, per libero accordo delle parti, rinnovato sino al 30 settembre 2002 è palese che la pattuizione non è intervenuta in violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, e, per l&#8217;effetto deve ritenersi valida.</p>
<p>3. 4. Concludendo, accertato che il contratto &#8211; in forza delle legittime modifiche, quanto alla durata -intervenute tra le parti il (OMISSIS), doveva cessare il 30 settembre 2002 e non controverso che il locatore ha, nei termini, intimato disdetta con raccomandata 25 marzo 2002, è palese che il contratto è cessato al 30 settembre 2002.</p>
<p>4. Assume parte controricorrente che nella specie &#8211; comunque &#8211; il rapporto sarebbe soggetto alla disciplina della sopravvenuta L. 9 dicembre 1998, n. 431, e &#8211; di conseguenza &#8211; controparte non poteva limitarsi a intimare disdetta, ma doveva indicare, puntualmente, il motivo (tra quelli di cui all&#8217;art. 3, comma 1, di tale ultima legge) che giustificasse il diniego di rinnovo alla prima scadenza.</p>
<p>5. L&#8217;assunto non coglie nel segno.</p>
<p>In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, la disciplina transitoria di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 14, consente l&#8217;applicazione delle norme previgenti, ai contratti in corso per la loro intera durata e ad ogni effetto.</p>
<p>La disdetta è &#8211; quindi &#8211; legittimamente effettuata alla stregua delle meno gravose regole di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 3, anche nel caso in cui il termine per effettuarla scada dopo l&#8217;entrata in vigore della L. n. 431 del 1998.</p>
<p>Pertanto, la L. n. 431 del 1998, art. 2, u.c., va interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova tacitamente nella vigenza della nuova legge, per mancanza di una disdetta che il locatore avrebbe potuto fare &#8211; ma che non ha fatto &#8211; anche in base alle vecchie regole, il rapporto resta assoggettato alla nuova disciplina:</p>
<p>laddove, invece, la disdetta sia comunque intervenuta tempestivamente, pur se non sostenuta da alcuna particolare esigenza del locatore, come consentito dalla L. n. 392 del 1978, art. 3, il contratto resta soggetto alla disciplina previgente ai sensi della n. 431 del 1998, art. 14, u.c. (in termini, Cass. 17 agosto 2007, n. 17995; Cass. 6 giugno 2008, n. 15005. Analogamente, Cass. 3 novembre 2008, n. 26432; Cass. 28 marzo 2008, n. 8090).</p>
<p>Applicando i principi che precedono al caso di specie si osserva che nel caso concreto non solo è anteriore al sopravvenire della L. n. 431 del 1998 il sorgere del contratto inter partes (come visto sopra non novato per effetto di pattuizioni successive) ma anche la stipulazione della pattuizione del (OMISSIS), con la nuova scadenza del contratto stesso sì che legittimamente la disdetta è stata intimata per il 30 settembre 2002, nel rispetto delle regole di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, piuttosto che di quelle di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431.</p>
<p>6. Conclusivamente, in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perchè proceda a un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto esposti sopra, provvedendo, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">LA CORTE accoglie il ricorso;<br />
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla stessa Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010</p>
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		<title>Tribunale di Salerno, Sezione I Civile, Sentenza 19 maggio 2006</title>
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		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:09:48 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Casi particolari]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il TRIBUNALE di SALERNO, I sezione civile, in persona del signor dott. Antonio Scarpa Giudice ha pronunciato all&#8217;udienza del giorno 19 maggio 2006 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano<br />
Il TRIBUNALE di SALERNO,<br />
I sezione civile,</p>
<p>in persona del signor dott. Antonio Scarpa Giudice</p>
<p>ha pronunciato all&#8217;udienza del giorno 19 maggio 2006 la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>nella causa n. 740/05 R.G. in materia di locazione, vertente tra</p>
<p>L. S., rappresentato dal difensore Avvocato B. Angrisano</p>
<p style="text-align: right;">attore</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>G. T., rappresentato dal difensore Avv. D Colucci</p>
<p style="text-align: right;">convenuto</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto e Diritto</strong></p>
<p>L. S. ha intimato per l&#8217;udienza dell&#8217;11 marzo 2005 sfratto per finita locazione alla scadenza del 31 dicembre 2004 nei confronti di G. T. in relazione all&#8217;immobile sito in Salerno, Via A. I., n. 35, immobile oggetto di contratto del 28 dicembre 1999, decorrente dal 1° gennaio 2000, concluso per la durata di 3 + 2 anni ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell&#8217;accordo territoriale per il Comune di Salerno del 4 agosto 1999. Deduce l&#8217;attore che, al termine del periodo di proroga biennale, con raccomandata del 20 febbraio 2004, ha inviato disdetta, denunciando la propria intenzione di non rinnovare il contratto alle medesime condizioni, e successivamente spiegando, con altra raccomandata del 1° giugno 2004, di non essere disponibile a stipulare nuovo contratto ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, l. n. 431/1998. G. T., costituitosi, contestava la mancata allegazione dell&#8217;accordo territoriale al contratto, nonché il pagamento del canone nell&#8217;importo di euro 447,00, superiore all&#8217;importo di euro 413,17 previsto in euro 413,17; ad avviso dell&#8217;intimato, anche la proposta dello L. S. di stipulare nuovo contratto a canone libero deporrebbe per l&#8217;estraneità del rapporto al cosiddetto modello alternativo. Di conseguenza, il G. T. concludeva per l&#8217;individuazione della scadenza secondo il modello ordinario al 31 dicembre 2007. Concessa dal Giudice inizialmente designato per questo giudizio l&#8217;ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., e disposto il mutamento del rito, G. T., con comparsa depositata all&#8217;udienza del 17 febbraio 2006 ha proposto riconvenzionale per la restituzione del deposito cauzionale, nonché delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile locato. La causa è stata decisa all&#8217;udienza del 19 maggio 2006 mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.</p>
<p>Si noti, pregiudizialmente, che l&#8217;opposizione dell&#8217;intimato, di cui all&#8217;art. 665 c.p.c. determina, senza che occorra all&#8217;uopo un provvedimento del giudice, la conclusione del procedimento di convalida a carattere sommario, e l&#8217;instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito e cognizione ordinari, in cui non si discute più di accoglimento o di rigetto della domanda di convalida e che si conclude con la pronuncia di una normale sentenza di condanna del conduttore al rilascio dell&#8217;immobile locato, se la domanda del locatore viene accolta, ovvero di accertamento negativo del diritto al rilascio, se la domanda è, invece, rigettata.</p>
<p>Per iniziare, le riconvenzionali proposte da G. T. nella memoria di costituzione all&#8217;udienza del 17 febbraio 2006 sono inammissibili. Infatti, nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell&#8217;intimato deve identificarsi non con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell&#8217;art. 660, comma 5, c.p.c., ma con il deposito della memoria integrativa successiva all&#8217;ordinanza ex art. 426 c.p.c. dispositiva della prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena, memoria per la quale il giudice aveva concesso termine fino al 30 giugno 2005 (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 30 giugno 2005, n. 13963). Peraltro il convenuto, nel formulare la sua domanda riconvenzionale, deve pure richiedere, ai sensi dell&#8217;art. 418 comma 1 c.p.c., che il giudice adito fissi una nuova udienza di discussione. Tale necessità non sarebbe esistita soltanto laddove il conduttore convenuto nel giudizio di sfratto avesse già in quella fase spiegato domanda riconvenzionale, ovvero prima che venisse disposta la trasformazione del rito a norma dell&#8217;art. 426 c.p.c., giacché l&#8217;udienza di discussione fissata ai sensi di quest&#8217;ultimo articolo avrebbe così già consentito di realizzare le esigenze, sottese alla richiesta del convenuto, volte ad assicurare la regolarità del contraddittorio e la possibilità per l&#8217;attore di svolgere le proprie difese.</p>
<p>Venendo al merito, nessun dubbio sussiste poi che il contratto del 28 dicembre 1999 fosse riconducile al modello alternativo predisposto dall&#8217;art. 2, co. 3°, della l. n. 431/1998, modello che, com&#8217;è noto, si sostanzia in una durata per legge non inferiore a tre anni, con proroga di diritto biennale alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo per minimo altri tre anni, e sempre che il locatore non intenda utilmente avvalersi della facoltà di disdetta per adibire l&#8217;immobile agli usi o effettuare le opere di cui all&#8217;art. 3, ovvero vendere l&#8217;immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. Alla scadenza della proroga biennale, le parti possono, dunque, attivare il procedimento per il rinnovo o per la rinuncia al rinnovo, mediante comunicazione con lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima dell&#8217;esaurimento del biennio, come fatto dallo L. S. con la raccomandata comunicata il 6 marzo 2004, in cui si annunciava l&#8217;intenzione di non voler rinnovare il contratto alle stesse condizioni. Non è qui ribadito, come invece nel co. 1° dell&#8217;art. 2, che la parte interpellata debba rispondere a sua volta entro sessanta giorni dalla ricezione. In mancanza, infine, della comunicazione, il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni (ivi compresa la necessità di disdetta alle successive scadenze) per ulteriori tre anni.</p>
<p>Il valore del canone e l&#8217;ulteriore contenuto negoziale del contratto corrente dalle parti risultano determinati sulla base di quanto stabilito in apposito accordo locale per il Comune di Salerno stipulato il 4 agosto 1999 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Per favorire la realizzazione degli accordi in sede locale, infatti, le organizzazioni di categoria sono chiamate dall&#8217;art. 4 e dall&#8217;art. 4 bis (introdotto dalla l. 8 gennaio 2002, n. 2), l. n. 431/1998, a concludere una convenzione nazionale che approvi i tipi di contratto ed individui i criteri generali per la definizione dei canoni (nell&#8217;ambito di fasce di oscillazione che tengono conto della tipologia e delle condizioni dell&#8217;immobile) e di altri elementi, poi indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti). Pertanto, dopo le modifiche all&#8217;originario impianto apportate nel 2002, la definizione dei contratti tipo (relativa non solo al modello primario alternativo, ma pure alle locazioni transitorie e per studenti universitari) non è più rimessa agli accordi in sede locale tra le associazioni di categoria, ma diviene prerogativa centralizzata della Convenzione nazionale frutto del lavoro della commissione tra proprietari ed inquilini convocata ogni tre anni. Stando al co.2° dell&#8217;art. 4 bis, tuttavia, i tipi di contratto approvati in sede di Convenzione nazionale possono pure indicare scelte alternative in relazione a specifici aspetti del rapporto (con riferimento particolare ai criteri di misurazione delle superfici degli immobili, da definire poi tuttora negli accordi locali.</p>
<p>Il convenuto intimato deduce una difformità tra contratto individuale e contratti tipo, tale da portare il rapporto fuori dalla previsione del co. 3° dell&#8217;art. 2 (contratti alternativi), per farlo rientrare nel 1° co. dello stesso articolo. I commi 3° e 4° dell&#8217;art. 13 l n. 431/1998, peraltro, prospettano in termini di nullità le difformità delle pattuizioni individuali che deroghino ai limiti minimi di durata o agli importi massimi di canone fissati negli accordi collettivi locali; sicché in questi stessi limitati casi il conduttore può richiedere al Tribunale di ricondurre il contratto a condizioni conformi a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva a norma dell&#8217;art. 13, co. 5°, l n. 431/1998. Nessuno però degli elementi di qualificazione indicati dal G. T. (mancata allegazione dell&#8217;accordo territoriale, importo del canone, comportamento del locatore in occasione delle trattative per il rinnovo) valgono ad estraniare il contratto per cui è lite dalla cornice posta dall&#8217;art. 2, comma 3, l. n. 431/1998; di tal ché correttamente l&#8217;attore individua la scadenza del rapporto al termine della proroga biennale, ovvero al 31 dicembre 2004.</p>
<p>Quanto alla regolamentazione delle le spese processuali sostenute, si provvede condannandosi il convenuto a rimborsare l&#8217;attore secondo soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale di Salerno I sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da L. S. nei confronti di G. T., nonché sulle domande riconvenzionali proposte da G. T.,</p>
<p>accoglie la domanda proposta da L. S. nei confronti di G. T., e dichiara risolto per finita locazione alla scadenza del dicembre 2004 il rapporto di locazione instaurato con contratto del 28 dicembre 1999, condannando G. T. al rilascio dell&#8217;immobile locato, e confermando il termine di esecuzione ex art. 56, l. n. 392/1978 già fissato con ordinanza del 14 marzo 2005;</p>
<p>dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da G. T.;</p>
<p>condanna G. T. a rimborsare a L. S. le spese processuali sostenute, che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 674,00 per diritti ed euro 900,00 per onorari, oltre Iva e contr. cassa prev., con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.</p>
<p>Salerno, 19 maggio 2006</p>
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