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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; distanze minime</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 novembre 2012, n. 20713</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-22-novembre-2012-n-20713/</link>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[basse costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può derogare alla normativa sulle distanze minime legali se la costruzione è bassa?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27639/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 32280/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- c/ricorrenti con ric. incidentale condizionato -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti al e/ric. con ric. incident. condizionato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1130/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 27/06/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti principali che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega dell&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente incidentale che si riporta agli atti depositati e deposita nota spese;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale condizionato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un immobile sito in (OMISSIS), lamentando che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano intrapreso una nuova costruzione sul fondo finitimo di loro proprieta&#8217; &#8211; e, segnatamente, una porzione di fabbricato destinata ad autorimessa con annesso ripostiglio e scala di accesso al piano superiore con copertura praticabile come terrazzo &#8211; la quale risultava essere in violazione delle norme in materia di distanze e di vedute, convenivano i predetti dinanzi al Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con azione di denuncia di nuova opera, chiedendo che fosse vietata la continuazione dell&#8217;opera anzidetta.</p>
<p>Nel costituirsi in giudizio i convenuti eccepivano l&#8217;inammissibilita&#8217; dell&#8217;azione per essere la costruzione ultimata e, comunque, deducevano che la costruzione era da qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221;, come tale non soggetto alla normativa sulle distanze dal confine.</p>
<p>Con ordinanza del 15 febbraio 2001 il Tribunale vietava la continuazione dell&#8217;opera ai convenuti imponendo ai ricorrenti una cauzione di lire 5 milioni.</p>
<p>Instauratasi la causa di merito, i ricorrenti contestavano che la costruzione potesse qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221;, essendo strutturalmente unita all&#8217;edificio principale cosi&#8217; da costituire un unico corpo di fabbrica, dalla cui copertura era possibile esercitare una veduta illegittima sul fondo contiguo, la&#8217; dove, peraltro, l&#8217;intervento edilizio prevedeva anche una consistente modificazione dell&#8217;andamento superficiale del suolo, in violazione dell&#8217;articolo 2 delle norme di attuazione del Piano regolatore generale comunale (N.T.A.); insistevano, pertanto, per la condanna dei convenuti alla demolizione o all&#8217;arretramento della costruzione a distanza legale, oltre al risarcimento dei danni. Pretese, queste, la cui fondatezza era contestata dai convenuti.</p>
<p>Parzialmente accolto il reclamo proposto dai convenuti (con imposizione agli attori di cauzione di lire 10 milioni per l&#8217;eventuale risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione dei lavori), la causa veniva istruita con l&#8217;espletamento di c.t.u. al fine di acquisire la descrizione dei luoghi e per accertare la rispondenza di quanto realizzato rispetto alla concessione edilizia ed agli strumenti urbanistici.</p>
<p>Con sentenza del luglio 2003, il Tribunale adito vietava l&#8217;apertura di veduta sopra alla soletta di copertura dell&#8217;autorimessa e respingeva ogni altra domanda proposta dagli attori, ordinando lo svicolo della somma a cauzione, a tali fini ritenendo che la costruzione dovesse qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 6 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Grignasco, non soggetta dunque alle norme sulle distanze.</p>
<p>2. &#8211; La decisione veniva appellata da (OMISSIS) e (OMISSIS) e, nel contraddittorio delle parti, la Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 27 giugno 2006, accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando &#8220;che la costruzione realizzata dagli appellati viola le norme sul P.R.G. del Comune di Grignasco in materia di distanza dal confine e condanna gli appellati a ricondurre la costruzione a distanza regolare, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 27 delle norme di attuazione del piano regolatore&#8221;.</p>
<p>La Corte territoriale, nel ritenere chiara la situazione di fatto descritta dal c.t.u., ma non condivisibili le sue conclusioni (relative al fatto che la costruzione non era da reputarsi &#8220;strutturalmente unitaria perche&#8217; l&#8217;eventuale demolizione della parte adibita ad autorimessa non pregiudicherebbe la permanenza della restante parte&#8221;), osservava che non poteva essere messa in discussione la circostanza che l&#8217;autorimessa ed il piano cantinato dell&#8217;edificio principale costituivano &#8220;un locale unico&#8221;, cio&#8217; evincendosi anche dal progetto che prevedeva &#8220;un unico piano seminterrato con un unico accesso&#8221;, cosi da doversi ritenere che la costruzione &#8220;e&#8217; stata voluta e realizzata come un&#8217;unica cosa e non come due entita&#8217; collegate&#8221;. Il giudice di appello rilevava, poi, che l&#8217;eventuale demolizione della parte seminterrata non avrebbe determinato il crollo dell&#8217;edificio principale, ma cio&#8217; non poteva reputarsi &#8220;sufficiente per escludere l&#8217;unita&#8217; strutturale della costruzione, tanto piu&#8217; se si considera che le due solette hanno appoggi comuni&#8221;. Di qui, la affermata esclusione della deroga alla normativa delle distanze di cui all&#8217;articolo 6 N.T.A. e la condanna degli appellati a ricondurre la costruzione a distanza legale, ai sensi dell&#8217;articolo 27 N.T.A., con conseguente assorbimento anche dell&#8217;altro motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell&#8217;articolo 2 N.T.A. (per l&#8217;asserita rilevante modificazione dello stato dei luoghi), in quanto ulteriore causa, pretendi della medesima domanda di demolizione o arretramento del fabbricato a distanza legale. Inoltre, la Corte di appello, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria in relazione alla veduta illegittima, per carenza di doglianze sulla relativa reiezione da parte del giudice di primo grado, respingeva la domanda di danni in riferimento alla violazione della normativa sulle distanze, in quanto sfornita di prova.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a tre motivi di censura.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo anche ricorso incidentale condizionato, al quale resistono con controricorso i ricorrenti principali.</p>
<p>Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, occorre riunire, ai sensi dell&#8217;articolo 335 cod. proc. civ., le separate impugnazioni avverso la medesima sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Va anzitutto esaminato il ricorso incidentale condizionato con il quale (OMISSIS) e (OMISSIS) ripropongono &#8220;alcune eccezioni e argomentazioni svolte nel giudizio di appello e non esaminate dalla Corte in quanto assorbite&#8221;.</p>
<p>In particolare, la Corte territoriale avrebbe mancato di considerare quanto dedotto da essi appellati &#8220;in punto a destinazione a terrazzo giardino pensile della copertura della porzione di fabbricato in contestazione, delle dimensioni della parte contestata rispetto all&#8217;intero fabbricato ad uso residenziale costruito da (OMISSIS) &#8230; e (OMISSIS), dell&#8217;altezza della porzione di fabbricato in contestazione tenuto conto del movimento di terra e della conseguente artificiosa modificazione dei luoghi operata dai ricorrenti&#8221;, in violazione dell&#8217;articolo 2 N.T.A..</p>
<p>Sicche&#8217;, sostengono i ricorrenti incidentali, vi sarebbe stata omessa motivazione in ordine ai predetti fatti controversi.</p>
<p>2.1. &#8211; Tale impugnazione e&#8217; inammissibile alla stregua del principio &#8211; consolidato (tra le altre, Cass., 19 ottobre 2006, n. 22501; Cass., 5 maggio 2009, n. 10285; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016) &#8211; per cui, in tema di giudizio di cassazione, e&#8217; inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorche&#8217; proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si e&#8217; pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell&#8217;impugnazione; pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.</p>
<p>3. &#8211; Deve ora esaminarsi il ricorso principale, muovendo dal secondo e terzo motivo, con i quali e&#8217; unitariamente prospettata, rispettivamente, la violazione della Legge n. 122 del 1999, articolo 9 e l&#8217;omessa motivazione circa l&#8217;applicazione dello stesso articolo 9 in deroga alle norme previste dal P.R.G. del Comune di Grignasco.</p>
<p>Posto che in base alla citata Legge n. 122 del 1999, articolo 9, i proprietari di immobili possono realizzare, nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita&#8217; immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, essi ricorrenti avevano eccepito, nel corso del giudizio di primo grado, che il fabbricato controverso avrebbe potuto, in ogni caso, essere realizzato anche in deroga alle previsioni del P.R.G.C., in forza di detto articolo 9 e tale evocata norma non e&#8217; stata in alcun modo considerata sia dal Tribunale, che dalla Corte di appello, non essendovi motivazione alcuna sulla applicabilita&#8217; della stessa al caso di specie.</p>
<p>I ricorrenti formulano conclusivamente il seguente quesito ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ.: &#8220;E&#8217; applicabile al caso di specie, costruzione di immobile di cui parte adibito ad autorimessa e locale ripostiglio la Legge 24 marzo 1989, n. 122, articolo 9, qualora l&#8217;edificio, in cui sono inseriti detti locali, non rientri nelle previsioni contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, nel caso specifico del P.R.G. del Comune di Grignasco?&#8221;</p>
<p>3.1. &#8211; I motivi sono inammissibili.</p>
<p>Con essi si fa valere, nella sostanza, un error in procedendo (per omessa pronuncia) e cioe&#8217; quel vizio che impone a questo giudice di legittimita&#8217; &#8211; secondo l&#8217;orientamento ribadito dalle Sezioni Unite civili a composizione di un pregresso contrasto giurisprudenziale (sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012) &#8211; una cognizione non circoscritta all&#8217;esame della sufficienza e logicita&#8217; della motivazione della sentenza impugnata, bensi&#8217; estesa all&#8217;esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, purche&#8217; la denuncia sia stata proposta in conformita&#8217; alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.</p>
<p>Sicche&#8217;, lo scrutinio di una siffatta censura puo&#8217; avere ingresso in questa sede solo in quanto il deducente abbia prospettato il vizio del procedimento ai sensi dell&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, ed abbia confezionato il motivo in conformita&#8217; al principio di specificita&#8217; della deduzione (in tal senso, la citata Cass., sez. un., n. 8077 del 2012).</p>
<p>Cio&#8217; che, nella specie, i ricorrenti hanno mancato di fare.</p>
<p>Peraltro, essi stessi hanno dedotto di aver avanzato l&#8217;eccezione anzidetta (cui, all&#8217;evidenza, e&#8217; da ascriversi natura di eccezione in senso proprio, non rilevabile d&#8217;ufficio) soltanto in primo grado, la&#8217; dove era invece necessario, a pena di inammissibilita&#8217;, che la stessa fosse nuovamente riproposta in appello, affinche&#8217; non si intendesse rinunciata ai sensi dell&#8217;articolo 346 cod. proc. civ. (in tale ottica, di recente Cass., 10 marzo 2011, n. 5735).</p>
<p>4. &#8211; Con il primo motivo del ricorso principale e&#8217; denunciata violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 cod. civ. in relazione agli articoli 6 e 27 del P.R.G. del Comune di Grignasco.</p>
<p>Posto che quanto accertato dal c.t.u. in ordine al fatto che la costruzione in questione e&#8217; stata edificata nel rispetto dei parametri di cui all&#8217;articolo 6 N.T.A. per i &#8220;bassi fabbricati&#8221;, che essa potrebbe essere demolita senza pregiudizio della permanenza della restante parte di edificio e che il citato articolo 6, &#8220;nel determinare le misure che deve avere un immobile definito basso fabbricato ed adibito ad autorimessa e locale accessorio, non stabilisce che detto locale deve avere struttura autonoma&#8221;, sarebbe errata la decisione assunta dalla Corte territoriale che ha sostenuto che la porzione di immobile adibita ad autorimessa e locale accessorio non costituirebbe &#8220;basso fabbricato&#8221; soltanto &#8220;perche&#8217; e&#8217; unita (seppur con struttura autonoma come definita dal c.t.u.) al fabbricato principale&#8221;, la&#8217; dove la norma dell&#8217;articolo 6 del P.R.G.C., imporrebbe unicamente, ai fini della deroga alla normativa sulle distanze, di rispettare i parametri da esso dettati per i locali adibiti ad autorimessa o locali accessori.</p>
<p>A chiusura del motivo e&#8217; formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;Un fabbricato, qualora rispetti tutti i criteri previsti dal piano regolatore per essere in tal modo definito (altezza, vincoli, ecc.), deve necessariamente essere un fabbricato singolo o puo&#8217; fare parte di un fabbricato piu&#8217; ampio e, nel caso specifico, la parte di fabbricato edificata ed adibita dai ricorrenti ad autorimessa e ripostiglio rientra nelle previsioni dell&#8217;articolo 6 del P.R.G. del Comune di Grignasco che prevede la possibilita&#8217; di edificarlo in deroga alle distanze previste dall&#8217;articolo 27 del P.R.G. del Comune di Grignasco, in conformita&#8217; ai dettami previsti dal codice civile in materia di distanze?&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>L&#8217;articolo 6 N.T.A. del Comune di Grignasco (che essendo norma integrativa del codice civile costituisce vera e propria fonte di diritto in materia, per cui il controllo dell&#8217;esatta applicazione ed interpretazione di esso spetta alla Suprema Corte sotto il profilo dell&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; in tal senso gia&#8217; Cass., 6 dicembre 1984, n. 6410) cosi&#8217; recita, nella parte che interessa in questa sede: &#8220;Distanza dai confini: e&#8217; definita dalla distanza misurata a raggio tra ogni punto della Superficie coperta (Se) ed il confine; tale parametro non si applica ai casi di bassi fabbricati con altezza lorda comprensiva di tutte le strutture del fabbricato non superiore a metri 2,95 e con altezza netta interna non superiore a metri 2,50 destinati ad autorimessa o locali accessori ed espressamente vincolati a tale uso nella concessione edilizia; per detti bassi fabbricati si fara&#8217; comunque riferimento alla normativa del vigente codice civile&#8221;. Quanto alla &#8220;Superficie coperta di un edificio&#8221;, richiamata dalla disposizione in esame, essa e&#8217; cosi&#8217; definita dallo stesso articolo 6: &#8220;e&#8217; l&#8217;area rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro dei vari piani emergenti dal terreno, comprese le parti sporgenti; si misura al netto di parti aggettanti aperte (gronde, pensiline, balconi e simili) aventi aggetto non superiore a mi 1,50&#8243;.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto che l&#8217;autorimessa costruita dai ricorrenti &#8211; dalle dimensioni rispettose di quelle indicate dal citato articolo 6 &#8211; non potesse qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221; perche&#8217; facente corpo unico con il piano cantinato, cosi&#8217; da doversi ritenere che la costruzione &#8220;e&#8217; stata voluta e realizzata come un&#8217;unica cosa e non come due entita&#8217; collegate&#8221;. In definitiva, per il giudice di appello cio&#8217; che rileva al riguardo, per escludere la sussistenza di un &#8220;basso fabbricato&#8221;, e&#8217; la &#8220;unita&#8217; strutturale della costruzione&#8221; (anche per l&#8217;appoggio comune delle solette), che, nella specie, non potrebbe essere messa in discussione neppure dalla circostanza che l&#8217;eventuale demolizione della parte seminterrata non avrebbe comunque determinato il crollo dell&#8217;edificio principale.</p>
<p>Invero, in disparte il fatto che il concetto di unita&#8217; strutturale assunto dal giudice del merito per escludere l&#8217;applicabilita&#8217; della deroga regolamentare appare claudicante la&#8217; dove, invece di dar rilievo eminente agli elementi obiettivi che esso di per se&#8217; dovrebbe evocare (cosi&#8217; da non potersi sminuire la circostanza che l&#8217;eventuale demolizione dell&#8217;autorimessa non comporterebbe un pregiudizio per la staticita&#8217; dell&#8217;edificio principale), utilizza piu&#8217; che altro quelli correlati alla volonta&#8217; delle parti (unicita&#8217; del progetto ed intenzione dei costruttori di non considerare le costruzioni tra loro autonome), detto concetto non trova richiamo alcuno nella norma dell&#8217;articolo 6 N.T.A., la quale si limita ad indicare, oltre alle dimensioni del &#8220;basso fabbricato&#8221;, la sua destinazione (autorimessa o locali accessori), siccome &#8220;espressamente&#8221; vincolata a tale uso &#8220;nella concessione edilizia&#8221;.</p>
<p>Il fatto che l&#8217;articolo 6 N.T.A. non faccia cenno ad una unitarieta&#8217; tra costruzione principale e costruzione accessoria (quale da ritenersi il &#8220;basso fabbricato&#8221;) non puo&#8217;, dunque, risultare irrilevante e cio&#8217; tanto piu&#8217; la&#8217; dove il collegamento tra le due unita&#8217; e&#8217;, come sopra detto, lungi da implicarne reciproca ed assoluta dipendenza.</p>
<p>Ne&#8217; con questo si verrebbe ad aggirare la normativa sulle distanze, consentendo all&#8217;unico corpo di fabbrica di estendersi, in forza della deroga concessa alla parte accessoria, sino al confine del fondo finitimo, giacche&#8217; lo scopo sarebbe ugualmente eluso ove il &#8220;basso fabbricato&#8221; fosse eretto con una separazione minima dal corpo principale.</p>
<p>Cio&#8217; che, dunque, rileva e&#8217; che la costruzione accessoria (autorimessa o locale) sia effettivamente vincolata in base alla concessione edilizia e che rispetti le dimensioni dettate dall&#8217;articolo 6 citato, ben potendo unirsi alla costruzione &#8220;principale&#8221;.</p>
<p>Siffatta conclusione trova, anzi, deciso conforto nella nozione di &#8220;Superficie coperta dell&#8217;edificio&#8221;, considerata dallo stesso articolo 6 N.T.A. quale parametro per la misurazione della distanza dal confine. Se, infatti, detto parametro e&#8217; dato da(l)&#8221;l&#8217;area rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro dei vari piani emergenti dal terreno, comprese le parti sporgenti&#8221; (al netto di quelle con aggetto aperto non superiore a mi 1,50) ed esso &#8220;non si applica ai casi di bassi fabbricati&#8221; (come recita la norma in esame), e&#8217; agevole desumere che questi ultimi integrano, di regola, l&#8217;area perimetrale suddetta, in quanto parte dei &#8220;vari piani emergenti dal terreno&#8221; dello stesso edificio al quale accedono.</p>
<p>Quanto, poi, al richiamo, operato dai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), del precedente costituito da Cass., 6 maggio 1987, n. 4208, siccome ritenuto &#8220;su identica questione&#8221;, e&#8217; agevole rilevare (la sentenza e&#8217; cosi massimata: &#8220;L&#8217;articolo 5 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione del comune di Rio Pusteria, approvato dalla giunta provinciale con Delb. 24 maggio 1971, n. 1497, laddove definisce come costruzioni accessorie &#8211; per le quali ammette deroga alle distanze dai confini del lotto &#8211; quelle di minore grandezza ed altezza destinate a scopi secondari con carattere di dipendenza dall&#8217;edificio primario, con esclusione di uso di abitazione e limitate al solo piano terreno, va interpretato logicamente, al di la&#8217; della sua equivoca formulazione letterale, nel senso che non possono ricomprendersi nel novero delle costruzioni accessorie quelle strutturalmente unite agli edifici principali, si da costituire con essi un unico corpo di fabbrica&#8221;), che esso attiene a norma regolamentare del tutto diversa da quella qui scrutinata e, dunque, suscettibile di una lettura esegetica non spendibile nella presente fattispecie.</p>
<p>5. &#8211; L&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che dovra&#8217; attenersi a quanto enunciato al punto sub 4.1. e provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo dello stesso ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17680</title>
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		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 17:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[colonna d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>
		<category><![CDATA[persiane]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Si possono aprire vedute ed apporre persiane senza inficiare le distanze minime?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22564-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2648/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 8 ottobre 1994, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e premettendo di essere proprietaria di un appartamento con terrazzo a livello ubicato a piano terra dello stabile sito in (OMISSIS) e che il (OMISSIS) proprietario di uno stabile contiguo aveva munito le due finestre dell&#8217;ultimo suo piano con infissi apribili all&#8217;esterno, composti da profilati di alluminio e lastre di vetro, deduceva che il convenuto non aveva diritto a collocare detti infissi in quanto sporgenti sulla sua proprieta&#8217; e perche&#8217; costituenti pericolo per le persone che usavano il terrazzo, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla rimozione degli infissi di cui si dice con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese giudiziali.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) deducendo che le finestre alle quali erano stati apposti gli infissi si trovavano ad una altezza tale da non arrecare molestia all&#8217;attrice e che era stato costretto ad applicare i nuovi infissi per ottenere un maggior grado di isolamento termico con conseguente risparmio energetico, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22683 del 2001 ordinava al convenuto di rimuovere gli infissi e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.</p>
<p>Affermava il Tribunale che, l&#8217;aver posto in opera gli infissi di cui era causa costituiva atto quanto meno emulatorio, giacche&#8217; il convenuto avrebbe potuto benissimo soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo all&#8217;attrice. Comunque, riteneva ancora il Tribunale, l&#8217;applicazione degli infissi violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 cod. civ..</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.</p>
<p>Resisteva al gravame l&#8217;appellata chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2648 del 2005 accoglieva l&#8217;appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda avanzata dalla (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte romana osservava che: a) la collocazione degli infissi di cui si dice non violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 c.c. considerato che il proprietario del suolo non puo&#8217; opporsi ad attivita&#8217; che si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante il proprio suolo, che egli non abbia interesse da escluderle. E, nel caso in esame, gli infissi erano stati collocati su due finestre del terzo piano dello stabile del convenuto e, quindi, ad una altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della terrazza di proprieta&#8217; dell&#8217;appellata e proprio per la loro altezza l&#8217;apertura e la chiusura degli stessi non potevano arrecare alcun disturbo mentre assolutamente inconsistente era il profilo di un presunto pericolo per coloro che si sarebbero trovati sulla sottostante terrazza. b) La collocazione degli infissi di cui si dice, non integrava neppure gli estremi di un atto emulativo considerati che gli stessi erano stati montati in sostituzione delle tapparelle e quindi non potevano che essere montati all&#8217;esterno. c) Nel caso in esame, infine non era ravvisabile la costituzione di una servitu&#8217; considerato che tra le servitu&#8217; non e&#8217; ricompresa l&#8217;ipotesi di una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinda dal relativo diritto di veduta.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con atto di ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS), intimato, in questa sede non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo, (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 840 c.c. e degli articoli 100 e 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto insussistente l&#8217;interesse di (OMISSIS) a richiedere la rimozione degli infissi data l&#8217;altezza di ml 9 in cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che l&#8217;interesse della ricorrente non e&#8217; solo quello giuridico attuale e concreto di proprietario, ma, anche quello di natura personale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsivoglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse persistere l&#8217;attuale situazione la ricorrente, per ovviare al pericolo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recinzione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore del (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare piu&#8217; volte, in passato e, cioe&#8217;, che: ai sensi dell&#8217;articolo 840 cod. civ., l&#8217;immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, e&#8217; consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioe&#8217; quando la stessa intervenga ad un&#8217;altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilita&#8217; di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonche&#8217; Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di (OMISSIS) proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l&#8217;esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, ne&#8217; l&#8217;apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.</p>
<p>Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l&#8217;affermazione della Corte di merito secondo cui &#8220;non si vede quale interesse possa avere (OMISSIS) a domandare la rimozione&#8221; dei manufatti di cui si dice.</p>
<p>1.2. Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresi&#8217;, che, il pericolo di danni proveniente dall&#8217;opera non andrebbe denunciato con azione ex articolo 840 cod. civ. che fa riferimento ad un interesse all&#8217;utilizzabilita&#8217; di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di un&#8217;azione per turbative o molestie ex articolo 949 c.c., comma 2.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 833, 1064, 1067 e 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto che l&#8217;apposizione degli infissi alle due finestre integrasse un&#8217;ipotesi di atto emulato &#8211; cosi&#8217; come aveva ritenuto il Giudice di merito di primo grado &#8211; considerato che (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo dell&#8217;attrice. Ne&#8217; e&#8217; convincente, sempre secondo la ricorrente, l&#8217;affermazione della Corte romana secondo cui le servitu&#8217; sono un numero chiuso previsto dalla legge e che tra queste non e&#8217; dato ravvisare una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinde dal relativo diritto di veduta, perche&#8217; non avrebbe considerato che il diritto di servitu&#8217; comprende tutto cio&#8217; che e&#8217; necessario per usarne. Nella fattispecie, gli infissi apposto esternamente non costituivano un adminiculum necessario per l&#8217;esplicazione della servitu&#8217; di veduta ne&#8217; un miglioramento che rendeva piu&#8217; comodo il suo esercizio. Eppero&#8217;, l&#8217;articolo 1067 cod. civ. mantiene immutato l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, pero&#8217;, vieta l&#8217;innovazione che non apporta alcuna utilita&#8217; e che rappresenta solo un danno per il fondo servente.</p>
<p>2.1. La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Va qui osservato che la collocazione di sporti sulla colonna d&#8217;aria altrui non integra una servitu&#8217; considerato che il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai sensi dell&#8217;articolo 907 c.c. che richiama l&#8217;articolo 905 cod. civ. va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non gia&#8217; dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono &#8220;a compasso&#8221; verso l&#8217;esterno. Piuttosto, la collocazione degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un&#8217;attivita&#8217; regolamentata dall&#8217;articolo 840 c.c. e con valutazione di merito la sentenza, in presenza di un&#8217;oggettiva utilita&#8217;, ha escluso l&#8217;esistenza di un atto emulativo, nonostante, non sembra che sia stato dedotto che gli infissi non avevano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia altrui.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all&#8217;articolo 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma contrariamente al vero ha asserito che il resistente ha posto in opera tali infissi esterni in sostituzione delle tapparelle per come e&#8217; pacifico tra le parti. L&#8217;argomentazione non ha pregio &#8211; scrive la ricorrente &#8211; perche&#8217; urta sia contro il contenuto degli scritti difensivi scambiati dalla ricorrente nel corso dei due giudizi nei quelli ha da sempre lamentato la esistenza delle due tapparelle, sia con la realta&#8217; della situazione ambientale di fatto esistente riprodotta dalle fotografie. Le tapparelle non sono state mai sostituite dagli infissi, anzi le due finestre &#8211; come appare dalle fotografie sono dotate di infissi apribili verso l&#8217;interno dell&#8217;appartamento e di tapparelle e, per ultimo di due infissi esterni con intelaiatura in metallo e lastre di vetro.</p>
<p>3.1. Questo motivo e&#8217; inammissibile perche&#8217; la circostanza dedotta non rappresenta un punto decisivo della controversia. A ben vedere, la sostituzione di infissi aprentisi a compasso (ante esterne) al posto di infissi a caduta o ad avvolgimento (tapparelle) non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata sicche&#8217; anche ove si sia trattato di aggiunta o di sostituzione di infissi l&#8217;esito del giudizio sarebbe pur sempre lo stesso.</p>
<p>In definitiva, i ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza di cui all&#8217;articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 febbraio 2012 n. 2973</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[altius non tollendi]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[servitù di panorama]]></category>
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		<description><![CDATA[La servitù ùdi panorama esiste? Si configura come altius non tollendi? Come si acquisisce?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.M. (OMISSIS), S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell&#8217;avvocato DI ZENZO CARMINE, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.L. (OMISSIS), F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell&#8217;avvocato CELLA STEFANO, che li rappresenta</p>
<p>e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>MA.SA.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 576/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/01/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato DI ZENZO Carmine, difensore dei ricorrenti che si riporta;<br />
udito l&#8217;Avvocato CELLA Stefano, difensore dei resistente che si riporta anch&#8217;egli e deposita avvisi di ricevimento della memoria ex art. 372 c.p.c. già depositata;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione 9.10.2000 dinanzi al tribunale di Roma e successiva riassunzione del 19.2.2002 davanti al giudice di pace competente per materia F.S. e M.L., lamentando che due alberi, un cedro ed una betulla, di proprietà dei vicini C. M., Ma.Sa. e S.C. (recte C.) avevano, crescendo, raggiunto il loro terrazzo in via (OMISSIS), recando pregiudizio al diritto di veduta ed alla salubrità per caduta di fogliame e spore, convenivano in giudizio detti proprietari per la condanna alla potatura o cimatura od in subordine all&#8217;abbattimento.</p>
<p>I convenuti si opponevano e, previa ctu, il giudice li condannava alla cimatura periodica, decisione confermata dal Tribunale di Roma con sentenza 576/2010, che accertato che i due alberi si erano avvicinati a metri 1,10 e 1,80 il cedro ed a metri quattro la betulla rispetto all&#8217;interno del parapetto del terrazzo, nei limiti &#8220;i regolamentari, mentre la chioma si era innalzata a livelli da impedire totalmente la visuale e determinare un abbassamento del valore commerciale dell&#8217;immobile, confermava la soluzione della cimatura, peraltro già eseguita, rispetto all&#8217;abbattimento.</p>
<p>Ricorrono C. e S. con tre motivi, resistono le controparti. La causa era stata rimessa alla camera di consiglio a seguito di relazione ma alla udienza del 10.6.2011, per la quale le parti hanno presentato memoria, è stata rimessa alla pubblica udienza.</p>
<p>I resistenti hanno presentato nuova memoria e documenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 892 e 896 c.c., 1027, 1028,1031, 1058, 1061 c.c. non essendo tutelabile la fruizione di un piacevole panorama e l&#8217;obbligo di non collocare o mantenere alberi che impediscano la visuale può scaturire solo dalla costituzione di una servitù.</p>
<p>Col secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione con riferimento all&#8217;accoglimento della domanda nonostante la ritenuta regolarità delle distanze.</p>
<p>Col terzo motivo si lamenta violazione delle norme sulla competenza e segnatamente dell&#8217;art. 7 c.p.c. e dell&#8217;art. 38 c.p.c., comma 2.</p>
<p>Osserva questa Corte Suprema:</p>
<p>La relazione in atti aveva concluso per valutare l&#8217;infondatezza del ricorso attesa la novità della prima censura non dedotta nel giudizio di appello, con conseguente assorbimento delle altre.</p>
<p>La sentenza impugnata ha statuito la correttezza della prima decisione avendo identificato le domande proposte dagli attori come dirette ad accertare la violazione delle regole sulle distanze delle piante dal confine e dell&#8217;eccessivo sviluppo delle stesse in altezza e nella frondosità della chioma e, pur acclarando il mantenimento dei limiti regolamentari, ha rilevato che la chioma si è innalzata a livelli da impedire totalmente la visuale ai confinanti tanto da pregiudicare questo diritto preesistente e determinare un abbassamento del valore commerciale.</p>
<p>Ciò premesso la prima censura va accolta per quanto infra.</p>
<p>Questa Corte Suprema ha statuito che le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell&#8217;art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (Cass. 1.8.2008 n. 21010) e che il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall&#8217;art. 896 c.c., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare dal vincolo posto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 146 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso (Cass. 10.7.2008 n. 19035).</p>
<p>Un albero, sia pure posto a distanza legale, non può per l&#8217;eccessivo sviluppo e la frondosità della chioma invadere la sfera di altri soggetti.</p>
<p>Nella fattispecie la sentenza ha riconosciuto un diritto di veduta che, siccome dalla stessa inteso come diritto a non vedere pregiudicata la visuale all&#8217;infinito dal terrazzo dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una servitù altius non tollendi, indicando la fonte del diritto nella preesistenza della visuale all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile; orbene il riconoscimento del diritto in ragione della preesistenza della visuale all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile viola il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali, giacchè è vero che una servitù altius non tollendi può essere costituita oltre che negozialmente anche per destinazione del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi di costituzione necessitano, non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall&#8217;originario unico proprietario o dell&#8217;esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta&#8221; (cfr. Cass. sez. 2 n. 10.250 del 20.10.1997 a termini della quale &#8220;la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi (sia costruzioni, sia alberi) che, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e speficatamente destinate all&#8217;esercizio della servitù invocata&#8221;.</p>
<p>Il secondo motivo è assorbito.</p>
<p>Il terzo motivo è inammissibile.</p>
<p>Il tribunale aveva dichiarato con sentenza la propria incompetenza e la competenza del giudice di pace e la sentenza (o l&#8217;ordinanza di natura decisoria) dichiarativa di incompetenza (anche per materia) del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio ex art. 45 c.p.c.), acquistando, in caso contrario efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l&#8217;ha pronunciata quanto quella sulla (asserita) competenza dell&#8217;autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, nè le parti nè il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dall&#8217;autorità giudiziaria originariamente adita (Cass. Ord. n. 14559 dell&#8217;11.10.2002).</p>
<p>Donde l&#8217;accoglimento del primo motivo e la cassazione con rinvio per l&#8217;applicazione dei principi indicati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo.</p>
<p>Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Roma.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 febbraio 2011 n. 4277</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 21:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>
		<category><![CDATA[norme antisismiche]]></category>
		<category><![CDATA[nuove costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[veduta]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa si intende per nuova costruzione? Quale valenza hanno i regolamenti comunali in materia di distanze tra edifici? Che valore ha il diritto di veduta? Possono derogare alle norme nazionali? Ed in tale contesto come si collocano le finalità antisismiche?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ELEFANTE Antonino &#8211; Presidente -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 13336/2005 proposto da:</p>
<p>P.M.C. (OMISSIS), P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato DELLI COLLI Giacomo, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.C.M.A., S.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARONCINI 19, presso lo studio dell&#8217;avvocato TAVIANO Antonio, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza. n. 4816/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIACOMO DELLI COLLI difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi alle difese scritte;<br />
udito l&#8217;Avvocato ANTONIO TAVIANO difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi anch&#8217;egli;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso 11.3.1987 P.M.C. ed E., proprietarie di un fondo in (OMISSIS), proponevano innanzi al Pretore di Cassino azione nunciatoria nei confronti di S.T. e di D.C.M.A., domandando in via cautelare la sospensione dei lavori di costruzione di un vicino fabbricato, non a distanza legale e lesivo di &#8220;diritti di veduta&#8221;. I convenuti resistevano alla domanda, sostenendone l&#8217;improponibilità in quanto l&#8217;opera era già stata ultimata, e il Tribunale con sentenza n. 95/02, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda cautelare, accertava che l&#8217;opera non rispettava le distanze legali, ma &#8220;rigettava&#8221; le domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno perchè tardive.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Roma con sentenza n. 481 del 10.11.2004 accoglieva parzialmente l&#8217;appello dei convenuti, e in riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il legittime le sole vedute realizzate dagli appellanti mediante la costruzione di balconi al primo e al secondo piano dell&#8217;edificio, rigettando, nel resto la domanda.</p>
<p>Considerato quale strumento urbanistico vigente all&#8217;epoca dei fatti il Piano di Ricostruzione (P.d.R.) e non il Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.), poichè quest&#8217;ultimo non risultava ancora approvato, e rilevato che il primo prevedeva una distanza minima di mt. 5 tra pareti opposte, la Corte romana quanto ai cortili interni, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, rilevava che l&#8217;edificio di proprietà P. era stato costruito sul confine, il che consentiva ai S. &#8211; D.C. di costruire in aderenza, mentre in ordine al cortile interno era stata rispettata la distanza anzi detta. Infetti, osservava il giudice d&#8217;appello, correttamente il c.t.u. aveva considerato, in riferimento alle distanze, le due pareli principali dei fabbricati, cioè quelle perimetrali, e non il corpo accessorio al piano terra della proprietà P., costituito da servizi igienici, sicchè la distanza variava da mt. 5,65 a mt. 6,20.</p>
<p>Quanto alla distanza esistente tra il fabbricato di nuova costruzione degli appellanti e l&#8217;edificio di proprietà P., rilevava la Corte che la variazione era compresa tra un minimo di mt. 4,71 e un massimo di mt. 5,65, contrastante con il regolamento comunale, che imponeva una distanza minima di mt. 6 come larghezza degli intervalli di isolamento, ma nella specie tale spazio non poteva considerarsi quale intervallo d&#8217;isolamento, atteso che la L. n. 684 del 1962, art. 6, vietava in esso qualsiasi tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio, mentre lo spazio tra i due edifici risultava già edificato per la presenza del locale terraneo delle P., per cui poteva applicarsi solo la norma del Piano di Ricostruzione che imponeva una distanza di mt. 5 tra le facciate di edifici prospicienti i cortili.</p>
<p>Relativamente al diritto di veduta, vantato dalle attrici, la Corte d&#8217;appello osservava, poi, che nel nuovo fabbricato degli appellanti erano stati realizzati due balconi, al primo e al secondo piano, in violazione dell&#8217;art. 906 c.c., che dovevano, pertanto, essere dichiarati illegittimi.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorrono M.C. ed P.E., formulando due motivi d&#8217;impugnazione.</p>
<p>Resistono con controricorso gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo d&#8217;impugnazione parte ricorrente denuncia l&#8217;omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte d&#8217;appello, si sostiene, benchè investito con il gravame proposto dagli appellanti della questione relativa all&#8217;insussistenza, eccepita da questi ultimi, del diritto di veduta vantato dalle P., ha omesso di svolgere qualsiasi accertamento e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della controversia in ordine all&#8217;esistenza del diritto delle attrici. Tale accertamento sarebbe stato di per sè sufficiente a determinare l&#8217;illegittimità della costruzione S. &#8211; D. C. almeno per tutta la parte costruita in aderenza e a chiusura della terrazza. Il giudice del gravame, invece, ha ignorato del tutto il motivo, senza farsi carico nè di confutare le censure, nè di farle proprie.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo è inammissibile per due ragioni concorrenti.</p>
<p>1.1.1. &#8211; La prima consiste in ciò, che solo la parte impugnante ha interesse alla pronuncia su tutti i motivi d&#8217;appello, mentre per il divieto della reformatio in peius (operante anche nel processo civile: v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 14063/06) la parte appellata, che non abbia proposto impugnazione incidentale, non ha un interesse pari e contrario alla decisione su ciascun motivo.</p>
<p>Nè ha pregio alcuno il ragionamento di tipo eventuale svolto dalle ricorrenti, secondo cui una diversa impostazione del percorso motivazionale, incentrato sull&#8217;esistenza del diritto di venduta esistente a vantaggio del fondo di loro proprietà, avrebbe potuto far emergere l&#8217;illegittimità dell&#8217;intera opera realizzata dai S. &#8211; D.C., atteso che le sentenze si impugnano per quanto hanno deciso, non per quello che avrebbero potuto statuire.</p>
<p>1.1.2. &#8211; In secondo luogo, l&#8217;omessa pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. nn. 26598/09, 12952/07, 1701/06, 27387/05 e 12475/04), lì dove, nella specie, le ricorrenti hanno invece censurato la sentenza in parte qua ai sensi del n. 5 art. ult. Cit..</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo, articolato in più punti, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di &#8220;norme di diritto&#8221;, nonchè contraddittorietà e illogicità della motivazione.</p>
<p>2.1. &#8211; In particolare, si sostiene che il giudice di merito non solo abbia apoditticamente affermato che le strumento urbanistico vigente all&#8217;epoca di realizzazione del fabbricato di proprietà degli appellanti fosse il Piano di Ricostruzione, nonostante l&#8217;emanazione in epoca successiva della L. n. 1684 del 1962 e della L. n. 64 del 1974, ma abbia, altresì, omesso di considerare che, anche applicando le norme del P.d.R., la costruzione contestata dovesse parimenti considerarsi illegittima, data la presenza, nel cortile interno, di un edificio addossato ad una parete del fabbricato P., ma costituente senz&#8217;altro un manufatto idoneo a determinare l&#8217;obbligo di osservare le distanze, poichè ai fini dell&#8217;applicazione delle norme codicistiche la nozione di costruzione non si esaurisce in quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i requisiti di solidità e immobilizzazione rispetto al suolo.</p>
<p>Oltre a ciò non è del tutto chiaro il passaggio argomentativo in base al quale il giudice dì secondo grado abbia potuto ritenere legittima una costruzione che in ogni caso si trova, anche sulla terrazza, a distanza di mt. 4,71 dalla proprietà P., con evidente violazione delle N.T. A. dei P.d.R..</p>
<p>2.1.1. &#8211; Prosegue parte ricorrente che risulta confusa e illogica anche la teoria della Corte di merito sugli intervalli di isolamento, esclusi perchè, secondo il ragionamento del giudice d&#8217;appello, lo spazio tra i due fabbricati risulta già edificato per la presenza del locale terraneo delle P.. In senso contrario deve osservarsi che se è vero che per intervallo d&#8217;isolamento deve intendersi la distanza minima tra i muri frontali di due edifici (secondo il punto C.4.1. del D.M. 16 gennaio 1996), non si comprende perchè esso non possa configurarsi quando una tele situazione venga a verificarsi all&#8217;altezza del solaio del primo piano e non al piano terra, poichè l&#8217;intento di scongiurare danni alle persone in caso di crolli deve essere perseguito anche ai piani superiori. In secondo luogo, conclude, parte ricorrente, anche a voler tutto concedere, non può non essere stigmatizzato come sia stata la stessa Corte d&#8217;appello ad affermare che la distanza minima di mt. 5 doveva comunque essere rispettata, ed essa sicuramente non esisteva tra i fabbricati &#8220;divisi&#8221; dalla terrazza di proprietà P..</p>
<p>2.2. &#8211; Il motivo è fondato in ordine a entrambe le violazioni prospettate.</p>
<p>2.3. &#8211; E&#8217; senz&#8217;altro erroneo, in primo luogo, che ai fini del computo della distanza tra costruzioni debba aversi riguardo, come afferma il giudice d&#8217;appello, al distacco intercorrente tra le due pareti &#8220;principali&#8221; dei fabbricati (cioè, si legge nella sentenza impugnata, &#8220;i muri maestri che partono dal suolo e si sviluppano verticalmente sino a raggiungere la linea di gronda&#8221;), senza considerare il corpo accessorio della proprietà P. posto al piano terra.</p>
<p>2.3.1. &#8211; Ed infatti, queste Corte ha avuto modo di rilevare che ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;art. 873 c.c., e segg., e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi &#8220;costruzione&#8221; qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell&#8217;opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall&#8217;uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione; e che, salvo l&#8217;ipotesi di sporti o aggetti in funzione meramente complementare o decorativa, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione, sicchè se ne deve tener conto ai fini dell&#8217;accertamento del rispetto della normativa sulle distanze, a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. n. 2228/01; in senso analogo, cfr. Cass. n. 1509/98, secondo cui ove l&#8217;opera da valutare sia costituita da più parti tra loro strutturalmente collegate in maniera stabile ed in misura tale da costituire un entità unica e inscindibile sul piano economico-funzionale, i caratteri propri della costruzione devono essere verificati dal giudice di merito riguardando l&#8217;opera nel suo insieme e non nelle singole sue parti, e rapportando quindi alla stessa, unitariamente considerata, il giudizio sulla idoneità alla creazione di intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà immobiliare).</p>
<p>2.3.1.1. &#8211; Nello specifico, il giudice d&#8217;appello ha rilevato (con accertamento di fatto non censurato sotto il profilo della logicità e congruità motivazionale) che il corpo accessorio dell&#8217;edificio di proprietà P., ubicato al piano terra e interposto tra questa e la proprietà S. &#8211; D.C., è costituito da servizi igienici, e dunque &#8211; è da ritenere &#8211; da una struttura, potenzialmente, di consistenza apprezzabile e in relazione di stretta funzionalità pratico-economica con il fabbricato principale, di cui amplia, altresì, la superficie complessiva utilizzabile. Ne consegue, in base alle superiori premesse, che i suddetti immobili di proprietà P., principale ed accessorio, devono essere valutati unitariamente ai fini della distanza tra costruzioni, e che, in particolare, la distanza stessa debba essere calcolata non dalla linea esterna del corpo di fabbrica principale, ma dalla parete più prossima dell&#8217;edificio accessorio che si interpone tra questo e l&#8217;immobile di proprietà S. &#8211; D.C..</p>
<p>2.4. &#8211; La decisione impugnata risulta, poi, illogica nella parte in cui pur partendo dalla premessa che la distanza &#8211; compresa tra un minimo di mt. 4,71 e un massimo di mt. 5,65 &#8211; tra il fabbricato di nuova costruzione di proprietà degli appellanti e i fabbricati P., distanza misurata dalla terrazza sita al primo piano che funge da copertura dei locali terranei di proprietà di queste ultime parti, contrasterebbe con le prescrizioni del regolamento comunale che impongono un intervallo d&#8217;isolamento minimo di mt. 6, trae l&#8217;incomprensibile conclusione per cui la L. n. 1684 del 1962, art. 6, che nelle zone sismiche vieta qualsiasi costruzione, anche a carattere provvisorio, negli intervalli di isolamento, non sarebbe applicabile nella specie perchè lo spazio tra i due edifici è già edificato per la presenza in esso del locale terraneo delle P., con l&#8217;altrettanto illogica deduzione per cui dovrebbe, pertanto, ritenersi applicabile solo la norma del P.d.R. che impone il rispetto della distanza di mt. 5 tra le facciate di edifici prospicienti.</p>
<p>2.4.1. &#8211; A tacere del carattere implicitamente ipotetico del ragionamento, che sconta la pregressa negazione dell&#8217;applicabilità del R.E.C. in quanto non ancora approvato all&#8217;epoca della costruzione degli appellanti, siffatto argomentare è incoerente, poichè negando che la distanza tra gli edifici delle parti possa qualificarsi come intervallo di isolamento (non per difetto dei suoi presupposti, ma) per il solo fatto che esso, nella specie, sarebbe già occupato da una costruzione, in contrasto con quanto prescritto ai riguardo dalla stessa (normativa antisismica, contraddica: la propria premessa logico-giuridica, per l tornare ad affermare che la sola regola applicabile nel caso in esame sarebbe quella del Piano di Ricostruzione che fissa in mt. 5 la distanza tra le facciate di edifici prospicienti i cortili, attuando in tal modo per la seconda volta la rimozione mentale del rilievo che nella controversia assume la presenza del locale terraneo di proprietà P..</p>
<p>2.4.1.1. &#8211; Per contro, come questa Corte ha avuto modo di affermare (v. Cass. n. 1695/04), le norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle disposizioni dell&#8217;art. 873 c.c., e segg., in materia di distanze fra le costruzioni, essendo dirette a salvaguardare non soltanto l&#8217;incolumità pubblica e privata ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati. Pertanto, esse prevalgono sugli strumenti urbanistici che prevedano distanze inferiori.</p>
<p>2.4.2. &#8211; Di riflesso, nella fattispecie, occorre riscontrare il rispetto (non di 5, ma di) 6 mt. tra il fabbricato di proprietà S. &#8211; D.C. e quello di proprietà P., considerando quest&#8217;ultimo nella maniera unitaria di cui s&#8217;è detto innanzi, comprensivo, cioè, anche del corpo di fabbrica accessorio posto al piano terra e adibito a servizi igienici.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma, che si atterrà ai seguenti principi di diritto: a) &#8220;le norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle disposizioni dell&#8217;art. 873 c.c., e segg., in materia di distanze fra le costruzioni, essendo dirette a salvaguardare non soltanto l&#8217;incolumità pubblica e privata ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati. Pertanto, esse prevalgono sugli strumenti urbanistici che prevedano distanze inferiori&#8221;; b) ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;art. 873 c.c., e segg., e delle disposizioni legislative e regolamentari aventi carattere integrativo, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità pratico- economica, costituiscono con l&#8217;immobile principale una costruzione unitaria, che va considerata nel suo insieme indipendentemente dallo sviluppo orizzontale o verticale dei singoli corpi di fabbrica di cui si compone, e senza distinguere tra immobile principale e accessori o pertinenze aventi le ridette caratteristiche, di guisa che le distanze devono essere calcolate non dalla parete dell&#8217;edificio maggiore, ma da quella che risulti più prossima alla proprietà antagonista&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma, la quale provvederà al regolamento anche delle spese del presente giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2010.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011.</p>
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