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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; distanze legali</title>
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		<title>Corte Costituzionale, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 6</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione a costruire]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[deroghe]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[principi]]></category>

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		<description><![CDATA[Possono le regioni prevedere deroghe alla regolamentazione delle distanze minime tra gli edifici? In base a quali norme e criteri?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">SENTENZA N. 6<br />
ANNO 2013<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, nel procedimento vertente tra (Omissis) ed altra e la Pasticceria (Omissis) &amp; C. snc, con ordinanza del 29 dicembre 2011, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2012.</p>
<p>Visto l’atto di intervento della Regione Marche;</p>
<p>udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>1.— La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con ordinanza depositata presso la cancelleria di quella Corte il 29 dicembre 2011 e iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 di questa Corte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>1.1.— Il giudizio a quo verte su una domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, rigettata in sede di primo e secondo grado, con la quale i ricorrenti presso la Corte di cassazione avevano chiesto la condanna della controparte ad arretrare e dunque a demolire l’ampliamento di un edificio realizzato da quest’ultima.</p>
<p>La Corte rimettente ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche sopramenzionata, in quanto consente ampliamenti di edifici in deroga ai piani regolatori generali, con l’unico obbligo di mantenere una distanza minima di tre metri dai fabbricati. In particolare, il censurato articolo 1, secondo comma, permette ai Comuni, ai sensi del successivo art. 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di individuare gli edifici suscettibili di ampliamento tra quelli aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali. Inoltre, l’art. 2, quarto comma, della medesima legge regionale, afferma che la procedura così delineata, che si conclude con l’approvazione del Consiglio comunale, ha efficacia di piano particolareggiato. Il giudice a quo ritiene che tale normativa sia in contrasto con l’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), che fissa una distanza minima tra gli edifici, commisurandola alla dimensione delle strade e consentendo tuttavia l’edificazione a distanze inferiori «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».</p>
<p>1.2.— In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che il giudizio posto al suo esame verte sulla richiesta di accertamento della violazione delle distanze legali con riferimento ad un ampliamento, la cui legittimità sarebbe argomentabile solo in base all’esistenza della normativa regionale censurata.</p>
<p>1.3.— Quanto alla non manifesta infondatezza, con riferimento ai parametri costituzionali invocati, la Corte di cassazione muove dalla considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2005, ha affermato che la disciplina delle distanze tra le costruzioni riguarda immediatamente i rapporti tra proprietari di fondi finitimi, per cui essa rientra nella materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale. La Corte costituzionale in quell’occasione ha altresì aggiunto che, data la specificità delle diverse aree territoriali, la disciplina della distanza tra gli edifici può anche riguardare interessi di natura pubblicistica, legati alle competenze regionali e locali in materia di «governo del territorio». Per tale ragione si è consentito che gli enti territoriali possano ponderare adeguatamente l’articolazione tra interessi privati e pubblici e dunque stabilire distanze diverse, in considerazione della conformazione dei singoli territori.</p>
<p>Tuttavia, le Regioni, secondo il giudice rimettente, dovrebbero esercitare le loro competenze in materia di «governo del territorio», rimanendo nell’ambito dei principi della legislazione statale – principi tra i quali si colloca l’individuazione della distanza minima tra i fabbricati, residuando loro la competenza a fissare eventualmente distanze maggiori. Le uniche deroghe alle distanze minime ammesse dal legislatore statale dovrebbero, stando al tenore normativo di cui all’art. 9, ultimo comma, del decreto ministeriale sopracitato, essere contenute in piani particolareggiati, in quanto strumenti urbanistici idonei a delineare un assetto complessivo ed unitario delle specifiche zone territoriali e, pertanto, ricadenti nella competenza regionale in materia di «governo del territorio». Le deroghe non dovrebbero invece incidere nella regolazione dei rapporti tra fondi finitimi, aspetto – quest’ultimo – di natura privatistica e pertanto riservato alla competenza del legislatore statale.</p>
<p>La legge della Regione Marche, nella parte censurata, non rispetterebbe i limiti della potestà legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», attribuendo invece l’efficacia di piano particolareggiato alla procedura che i Comuni possono seguire per consentire ampliamenti anche di singoli edifici, procedura che invece esula dagli strumenti urbanistici.</p>
<p>2.— È intervenuta nel giudizio la Regione Marche, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 2 ottobre 2012, argomentando per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza della questione prospettata dal rimettente.</p>
<p>2.1.— La difesa regionale innanzitutto nota che l’ordinanza di rimessione non avrebbe «motivazione autonoma» rispetto a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 232 del 2005 e dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 20 maggio 2010, n. 12424, e Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18 febbraio 1997, n. 1486, e dunque sarebbe carente in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.</p>
<p>2.2.— Nel merito, la difesa regionale ricostruisce l’orientamento della Corte costituzionale sostenendo che questa ritenga essere attribuito agli strumenti urbanistici il potere di derogare alla normativa statale sulle distanze minime, in base alla competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio». Secondo la parte resistente, la legge regionale censurata avrebbe dettato una disciplina relativa all’assetto urbanistico, consentendo nelle zone di completamento con destinazione residenziale specifici ampliamenti, subordinati alla verifica della presenza di alcune condizioni, e attribuendo a tali interventi l’efficacia di piani particolareggiati. La disposizione impugnata, pertanto, non sarebbe in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005, che, nell’interpretazione della Regione Marche, si sarebbe limitata a dichiarare l’illegittimità di norme regionali riguardanti esclusivamente interessi di natura privatistica, relativi ai soli titolari dei fondi finitimi, senza vietare alle Regioni di derogare, con strumenti di natura urbanistica, alle distanze minime fissate dalle disposizioni statali di riferimento.</p>
<p>Nel caso in esame, la deroga disposta dalla legge regionale impugnata riguarderebbe un numero imprecisato di edifici, da individuare ad opera del Comune, con una delibera equiparata per efficacia al piano particolareggiato. La Regione avrebbe, dunque, disciplinato uno strumento di pianificazione a disposizione dei Comuni, senza esorbitare dalle proprie competenze. La riduzione delle distanze tra gli edifici rientrerebbe pertanto tra gli strumenti di pianificazione territoriale riconducibili alla materia «governo del territorio» e non interferirebbe con quella «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p>Pertanto, in tesi, la censura dovrebbe dirsi infondata.</p>
<p>3.— La Regione Marche ha depositato presso la cancelleria della Corte il 30 ottobre 2012 memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente argomentato per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza della questione come prospettata dal giudice a quo.</p>
<p>3.1.— Quanto all’inammissibilità, la difesa regionale rammenta che la giurisprudenza della Corte costituzionale – in particolare la sentenza n. 232 del 2005 – mentre aveva qualificato in termini di «ordinamento civile» la disciplina delle distanze tra edifici, con riferimento ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, aveva invece affermato che, per i profili attinenti all’inserimento dei fabbricati sul territorio e ai loro rapporti all’interno del medesimo, il titolo competenziale fosse da rinvenirsi nel «governo del territorio». Su questo punto, ad avviso della Regione Marche, l’ordinanza della Corte di cassazione mancherebbe di qualsiasi motivazione atta a ricondurre la legislazione censurata nell’alveo della competenza dell’ordinamento civile, sulla base della quale è stata mossa la censura. Infatti, l’ordinanza motiverebbe solo sulla non conformità della disposizione impugnata ai principi fondamentali della materia «governo del territorio» e, pertanto, la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, quanto meno con riferimento all’evocazione del parametro «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p>3.2.— Nel merito, la Regione sostiene che la Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza 29 settembre 2009, n. 20852, avrebbe riconosciuto, nella normativa qui censurata, l’obiettivo di regolare le distanze tra gli edifici relativamente al loro inserimento urbanistico, ritenendola, dunque, espressione della competenza regionale in materia di «governo del territorio». La disposizione oggetto del giudizio pertanto si confermerebbe finalizzata a consentire ai Comuni di individuare gli edifici su cui intervenire attraverso uno specifico apprezzamento urbanistico.</p>
<p>Ricondotta la disciplina regionale nell’alveo della materia di competenza legislativa concorrente «governo del territorio», la difesa regionale richiama nuovamente la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005, che consentirebbe precisamente interventi in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale più volte richiamato, attraverso un iter procedurale di natura urbanistica che, nel caso di specie, sarebbe rispettato, in quanto alla procedura prevista dalla legge impugnata è riconosciuta efficacia di piano particolareggiato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>1.— La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>La disposizione censurata – art. 1, secondo comma – consente che gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati, siano ampliati anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Il successivo articolo 2, della medesima legge regionale n. 31 del 1979, stabilisce che a tal fine i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, individuano gli edifici da ampliare, distinguendo gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, quelli aventi bisogno di completamento volumetrico, quelli aventi bisogno sia di completamento volumetrico sia di deroga dai distacchi. Ai sensi del medesimo articolo 2, quarto comma, tale procedura è approvata dal Consiglio comunale e ha efficacia di piano particolareggiato.</p>
<p>Secondo l’ordinanza di rimessione, la previsione regionale censurata, nella parte in cui consente ampliamenti in deroga alle distanze e/o ai volumi stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto travalicherebbe la competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», ex art. 117, terzo comma, Cost., interferendo con la disciplina delle distanze tra le costruzioni, che rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p>2.— Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione Marche, intervenuta in giudizio.</p>
<p>Ad avviso della Regione interveniente, l’ordinanza sarebbe inammissibile «perché priva di qualsiasi motivazione», limitandosi a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005. Mancherebbe, in particolare, ogni argomentazione circa l’attinenza della disposizione impugnata all’ambito dei rapporti interprivati, anziché alla disciplina degli assetti urbanistici.</p>
<p>L’eccezione non è fondata.</p>
<p>L’ordinanza di rimessione, dopo aver adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo – trattandosi di giudizio in cui si discute della richiesta di accertamento della violazione delle distanze legali, violazione che risulterebbe esclusa solo per effetto della disposizione regionale impugnata, sulla base della quale l’intervento edilizio è stato autorizzato –, prosegue richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di limiti alla potestà legislativa delle Regioni in materia di edilizia e urbanistica, con particolare riferimento a quelli concernenti la disciplina delle distanze tra costruzioni, che rientrano nella competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile». In riferimento alla disposizione impugnata, l’ordinanza afferma poi che il dubbio di legittimità costituzionale dipende dalla considerazione che, mentre secondo la giurisprudenza costituzionale le deroghe alla disciplina civilistica delle distanze sono consentite solo per finalità di natura urbanistica e pertanto debbono riguardare edifici inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato, viceversa la disposizione regionale consente deroghe non rispettose di tali principi.</p>
<p>3.— Nel merito, la questione è fondata.</p>
<p>3.1.— Come ricorda correttamente l’ordinanza di rimessione, questa Corte ha già affermato che la regolazione delle distanze tra i fabbricati deve essere inquadrata nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 114 del 2012, n. 173 del 2011, n. 232 del 2005). Infatti, tale disciplina attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e ha la sua collocazione innanzitutto nel codice civile. La regolazione delle distanze è poi precisata in ulteriori interventi normativi, tra cui rileva, in particolare, il citato d.m. n. 1444 del 1968. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha altresì chiarito che, poiché «i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri – per ragioni naturali e storiche – specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda – ed in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso – esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici» (sentenza n. 232 del 2005), la cui cura è stata affidata alle Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di «governo del territorio», ex art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>Per queste ragioni, in linea di principio la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo – il governo del territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio. Pertanto, la legislazione regionale che interviene in tale ambito è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005).</p>
<p>Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino da tali finalità, ricadono illegittimamente nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p>3.2.— Il punto di equilibrio tra la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» e quella regionale in materia di «governo del territorio», come identificato dalla Corte costituzionale, trova una sintesi normativa nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato» (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005). Quest’ultima disposizione consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». Le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono, dunque, consentite nei limiti ora indicati, se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.</p>
<p>3.3.— La norma regionale censurata infrange i principi sopra ricordati, in quanto consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, ultimo comma, del medesimo decreto ministeriale, che, come si è detto, esige che le deroghe siano inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell’interesse pubblico relativo al governo del territorio. La disposizione regionale impugnata, al contrario, autorizza i Comuni ad «individuare gli edifici» dispensati dal rispetto delle distanze minime. La deroga non risulta, dunque, ancorata all’esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell’assetto urbanistico di una determinata zona, ma può riguardare singole costruzioni, anche individualmente considerate.</p>
<p>3.4.— La procedura delineata dal legislatore regionale non è dunque conforme ai principi sopra enunciati, né il vizio può ritenersi insussistente in ragione dell’art. 2, quarto comma, della legge regionale impugnata, che intende conferire a tale procedura «efficacia di piano particolareggiato», ex lege. Anzi, attraverso tale autoqualificazione, il legislatore regionale pretende di attribuire gli effetti tipici degli strumenti urbanistici a un procedimento che non ne rispecchia la sostanza e le finalità. L’attribuzione, per via legislativa, della qualifica formale di piano particolareggiato ad una procedura che del piano urbanistico non ha le caratteristiche, perché permette di derogare caso per caso alle regole sulle distanze tra edifici, non offre alcuna garanzia che la legge regionale persegua quelle finalità pubbliche di governo del territorio che, sole, possono giustificare l’esercizio di una competenza legislativa regionale in un ambito strettamente connesso alla competenza statale in materia di «ordinamento civile».</p>
<p>Pertanto, l’art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche n. 31 del 1979 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 dicembre 2012, n. 23189</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-17-dicembre-2012-n-23189/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confine]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti]]></category>

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		<description><![CDATA[In tema di distanze minime, come si deve interpretare il termine "costruzioni" che utiliza l'art. 873 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19246/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIARDINO Livio;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 372/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/05/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un fabbricato in (OMISSIS), agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo nei confronti di (OMISSIS), titolare della ditta (OMISSIS) e proprietario di un edificio posto sui area confinante, per il rispetto delle distanze legali tra le due costruzioni. A sostegno della domanda deducevano che l&#8217;edificio del convenuto era stato eretto in parte in aderenza ad una porzione del loro fabbricato e in parte a distanza inferiore a quella prevista dalla disposizioni regolamentari, e che, inoltre, l&#8217;edificazione in aderenza era stata eseguita chiudendo due finestroni. Chiedevano, pertanto, la demolizione della costruzione del convenuto e la condanna di lui al risarcimento dei danni arrecati da immissioni di calcestruzzo all&#8217;interno dei locali di loro proprieta&#8217;.</p>
<p>Resistendo in giudizio il convenuto, il Tribunale accoglieva la sola domanda risarcitoria.</p>
<p>Sull&#8217;impugnazione degli attori, tale sentenza era solo parzialmente riformata dalla Corte d&#8217;appello di Brescia, che rideterminava in euro 1.851,00, oltre rivalutazione in base agli indici Istat, l&#8217;ammontare del risarcimento.</p>
<p>Rilevata &#8220;l&#8217;estraneita&#8217; alla lite&#8221; della (OMISSIS) s.r.l., affermatasi nel giudizio d&#8217;appello cessionaria dell&#8217;azienda di (OMISSIS), osservava la Corte territoriale che dalle certificazioni del comune e dalla relazione del c.t.u. risultava che tutte le particelle identificati ve degli immobili in questione rientravano, secondo il piano di fabbricazione vigente all&#8217;epoca, nella zona industriale, ma che una delle particelle che individuavano la proprieta&#8217; (OMISSIS), e cioe&#8217; la n. (OMISSIS), rientrava anche nel PIP (Piano per gli insediamenti produttivi) che prevedeva la possibilita&#8217; di edificare in aderenza o comunque sui corrane. In particolare, l&#8217;edificio di proprieta&#8217; (OMISSIS) risultava eretto su particelle soggette a differenti regimi, e cioe&#8217; il mapp. (OMISSIS) sottoposto al piano di fabbricazione e il mapp. (OMISSIS) al PIP, con la conseguenza che la costruzione quanto al primo doveva rimanere alla distanza di tre metri dall&#8217;edificio di proprieta&#8217; (OMISSIS), mentre in ordine al secondo avrebbe dovuto restare a cinque metri di distanza, salva la possibilita&#8217; di attestarsi sul confine limitatamente al fronte e all&#8217;altezza di fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del PIP. Rilevava, quindi, che siccome le pareti sud-est e sud-ovest (la prima cieca, la seconda munita di aperture lucifere) del fabbricato degli attori si ergevano a confine, rispettivamente, con i mappali (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva diritto di costruire sul mapp. (OMISSIS) in aderenza dell&#8217;edificio attoreo, sia pure nei limiti dell&#8217;altezza di questo, come era avvenuto, mentre la residua parte interessata dal mapp. (OMISSIS) si trovava a cinque metri dal confine, essendo irrilevanti, in quanto tali da non integrare il concetto di costruzione, lo scivolo e la rampa aerea collocate nello spazio interposto.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a due articolati motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS).</p>
<p>I ricorrenti hanno depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente va respinta l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso per mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., essendo quest&#8217;ultima norma inapplicabile ratione temporis (la sentenza impugnata e&#8217; stata depositata il 10.5.2005, e dunque prima del termine d&#8217;inizio efficacia di detta disposizione, indicato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006 nel 2.3.2006).</p>
<p>2. &#8211; Col primo motivo e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.c., e segg. articoli 29 e 30 del regolamento edilizio del comune di (OMISSIS).</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che detto regolamento stabilisce che la minore distanza in assoluto dal confine e da un fabbricato adiacente, misurata nel loro punio piu&#8217; vicino all&#8217;erigendo edificio, non deve essere inferiore a m. 3, salvo diversi valori stabiliti da norma del programma di fabbricazione. Cio&#8217; posto, osserva che la porzione di fabbricato eretta dal (OMISSIS) sul mapp. (OMISSIS) si trova solo in parte in aderenza al fabbricato (OMISSIS), eretto sul mapp. (OMISSIS), posto che per altra parte si trova semplicemente a confine con i mappali (OMISSIS). In secondo luogo, il principio della prevenzione e la facolta&#8217; di costruire in aderenza, desumibili dall&#8217;articolo 873 c.c., e segg., non trovano applicazione nel caso in cui i regolamenti comunali impongano distacchi assoluti dal confine, e cio&#8217; nonostante la presenza di un fabbricato costruito anteriormente sul confine stesso. Da tanto consegue l&#8217;ineludibilita&#8217; del distacco minimo di tre metri dal confine rispetto al fondo distinto dai mapp. (OMISSIS), e di dieci metri dalle costruzioni, rispetto ai fabbricati di proprieta&#8217; (OMISSIS) di cui ai mapp. (OMISSIS).</p>
<p>3. &#8211; Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.c., e segg. e degli articoli 2 e 6 del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) del comune di (OMISSIS), nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria moti visione riguardo ad un punto decisivo della controversia.</p>
<p>Il regolamento edilizio prevede per l&#8217;intero territorio comunale due concorrenti distacchi, ossia almeno dieci metri tra fabbricati e almeno tre metri dal confine, e soltanto per quest&#8217;ultimo sono fatti salvi i diversi valori fissati da norme del programma di fabbricazione. Il PIP, stabilita una distanza minima di cinque metri dai confini, prevede per i lotti 8 e 9, di proprieta&#8217; (OMISSIS), che a confine con aree non facenti parti del PIP e&#8217; ammessa la costruzione a confine limitatamente al fronte e all&#8217;altezza di fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore di detto strumento urbanistico. Da cio&#8217; la Corte d&#8217;appello ha erroneamente tratto, prosegue parte ricorrente, la convinzione che il (OMISSIS) avesse diritto di costruire la porzione innalzata sul mapp. (OMISSIS) in aderenza alla parete sud-ovest (cioe&#8217; quella munita di finestroni) del preesistente fabbricato attoreo, sia pure nei limiti della sua altezza, ed ha, altrettanto erroneamente escluso che lo scivolo e la rampa aerea concretino una costruzione ai sensi dell&#8217;articolo 873 c.c.. Orbene, prosegue parte ricorrente, lo scivolo e la rampa consistono in un manufatto in calcestruzzo della lunghezza di 23 metri, con una profondita&#8217; variabile da cinque a tredici metri, e con un&#8217;altezza che va dalla quota del fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS) a quella, superiore di undici metri, del lastrico di copertura dell&#8217;edificio (OMISSIS), che corrisponde al tetto del fabbricato degli odierni ricorrenti, distinto dal mapp. (OMISSIS). La consistenza del manufatto e la circostanza che questo si trova per gran parte del suo sviluppo non gia&#8217; in aderenza a preesistenti fabbricati di proprieta&#8217; (OMISSIS), ma a confine con questi ultimi, nonche&#8217; la formazione di intercapedini perniciose, ad evitare le quali soccorre l&#8217;articolo 873 c.c., sono dimostrate dalla seconda relazione del c.t.u.. Del resto, prosegue parte ricorrente, la motivazione della Corte d&#8217;appello appare contraddittoria, perche&#8217; ove anche fosse vero che la rampa aerea per passaggio pedonale non concreti una costruzione, cio&#8217; dovrebbe comportare anche escludere che il fabbricato di proprieta&#8217; (OMISSIS) si trovi in aderenza al fabbricato degli odierni ricorrenti di cui al mapp. (OMISSIS), perche&#8217; detto passaggio pedonale corre per tutto il confine tra le proprieta&#8217; delle parti, sicche&#8217; non puo&#8217; valere come costruzione in aderenza rispetto a detto mappale e come manufatto privo dei caratteri della costruzione rispetto all&#8217;area scoperta di cui al mapp.(OMISSIS).</p>
<p>Inoltre, ove anche le distanze legali dovessero essere verificate dal punto di vista considerato dalla Corte territoriale, sarebbe comunque disattesa la distanza minima di dieci metri, cosi&#8217; come stabilita dall&#8217;articolo 29 del regolamento edilizio, rispetto al fabbricato (OMISSIS). Infatti, il PIP nulla muta in ordine alle distanze tra fabbricati, di guisa che trova applicazione al caso concreto il distacco minimo di dieci metri prescritto in via generale dal regolamento edilizio,</p>
<p>4. &#8211; Il primo motivo e&#8217; fondato nei termini che seguono.</p>
<p>La prevalente giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui il regolamento edilizio locale si limiti a fissare: solo la distanza minima tra le costruzioni, da quello in cui la norma regolamentare stabilisca anche (o solo) la distanza minima delle costruzioni dal confine, nel quale ultimo caso deve ritenersi derogato il principio di prevenzione ex articolo 875 c.c., perche&#8217; l&#8217;obbligo di arretrare la costruzione e&#8217; assoluto, come lo e&#8217; il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che lo stesso regolamento edilizio non consenta espressamente anche tale facolta&#8217;.</p>
<p>4.1. &#8211; Nella specie, la Corte territoriale mostra di non essersi attenuta a tale principio, li&#8217; dove ha escluso che la porzione del fabbricato insistente sul mappale (OMISSIS), eretta in aderenza alla preesistente parete sud-est del fabbricato degli attori, violasse le distanze legali, proprio e solo in considerazione del fatto di essere, appunto, aderente al fabbricato degli attori, non considerando il distacco di tre metri dal confine imposto dall&#8217;articolo 36 del regolamento edilizio comunale, salvo diversi valori stabiliti dalle norme di zona del programma di fabbricazione.</p>
<p>Resta con cio&#8217; assorbita ogni questione relativa al distacco tra i fabbricati secondo, la medesima normativa locale.</p>
<p>5. &#8211; Il secondo motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>E&#8217; fermo indirizzo di questa Corte che l&#8217;articolo 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, si riferisce, in relazione l all&#8217;interasse tutelato dalla norma, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto, avente caratteristiche di consistenza e stabilita&#8217; o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, inoltre, per la sua consistenza, abbia l&#8217;idoneita&#8217; a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrita&#8217; del godimento della proprieta&#8217;, idoneita&#8217; il cui accertamento e&#8217; rimesso al giudice di merito (Cass. nn. 3199/02, 12045/00, 45/00, 5116/98, 1509/98 5956/96, 11948/93 e 5670/91).</p>
<p>5.1. &#8211; La sentenza impugnata si e&#8217; limitata ad affermare che la rampa aerea e lo scivolo carraio insistenti sul fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS), risolvendosi in una peculiare pavimentazione di un&#8217;area libera, non rivestono il carattere di &#8220;costruzione&#8221;.</p>
<p>Vi e&#8217;, pero&#8217;, che per sua stessa definizione una rampa &#8220;aerea&#8221; (aggettivo che e&#8217; riferibile a cio&#8217; che si colloca o mostra di collocarsi nell&#8217;aria) non puo&#8217; non essere sensibilmente elevata rispetto al suolo, e che del pari uno scivolo carraio solo se completamente interrato puo&#8217; non risultare almeno in parte emergente dal terreno. E la circostanza che l&#8217;una e l&#8217;altro fungano da copertura di un edificio sottostante &#8211; come desume dal ricorso posto a quota inferiore rispetto a quella del fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS), non muta i termini della questione, perche&#8217; nel caso di dislivello tra fondi, e&#8217; qualificabile come costruzione, ai fini delle disposizioni sulle distanze, ogni manufatto che eccedendo la pura necessita&#8217; di contenere il terreno piu&#8217; elevato, esprima un&#8217;opzione ulteriore e di tipo architettonico.</p>
<p>Escludendo che entrambi i ridetti manufatti fossero qualificabili come costruzioni, la sentenza impugnata e&#8217; incorsa, pertanto, nella violazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e nel connesso vizio motivazionale, in quanto ha esaminato in maniera incongrua un punto decisivo della controversia a stregua della corretta esegesi della norma anzi detta.</p>
<p>6. &#8211; S&#8217;impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia, che nel decidere la controversia si atterra&#8217; ai principi sopra esposti e provvedera&#8217;, altresi&#8217;, sulle spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell&#8217;articolo 383 c.p.c., u.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo p il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia che provvedera&#8217; anche sulle spese di cassazione.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 dicembre 2012, n. 22824</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo stato di fatto ultraventennale può legittimare l'acquisto per usucapione della servitù di tenere una costruzione a distanze inferiori a quelle prevista dalla legge e dai regolamenti locali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17327-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS P.I. (OMISSIS), in persona del socio accomandatario e legale rapp.te p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>sul ricorso 20603-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1069/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 21/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2012 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;invio al Primo Presidente, per rimessione alle S.U. per pronuncia sul contrasto relativo all&#8217;ammissibilita&#8217; o meno dell&#8217;usucapione del diritto a mantenere edifici costruiti a distanze inferiori rispetto a quelle legali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. Nell&#8217;ottobre del 1997, (OMISSIS), proprietario nel Comune di (OMISSIS) di un fabbricato ed area annessa in via (OMISSIS), confinante ad ovest con terreno e fabbricati della l&#8217; (OMISSIS), conveniva avanti il Tribunale di Sondrio la predetta societa&#8217;, esponendo che l&#8217;Immobiliare nel (OMISSIS) aveva praticato vari interventi edilizi, realizzando, a confine con la sua proprieta&#8217; e utilizzando i precedenti fabbricati esistenti &#8220;un grosso ed incombente fabbricato, illegittimo per violazione della volumetria, dell&#8217;altera e delle distante consentite dall&#8217;allora vigente piano regolatore&#8221;. Esponeva inoltre che la convenuta aveva costruito, pure in violazione delle distanze, nella porzione nord del suo terreno, un&#8217;autorimessa seminterrata in adiacenza al confine, nonche&#8217; su altro mappale un piccolo fabbricato seminterrato destinato a centrale termica con tre pareti fuori terra, dotato di una canna fumaria.</p>
<p>Il (OMISSIS) chiedeva, quindi, che il Tribunale, accertate le violazioni, disponesse la demolizione/arretramento delle costruzioni con risarcimento del danno.</p>
<p>La societa&#8217; convenuta si costituiva contestando le violazioni denunciate ed esponendo che l&#8217;edificio di proprieta&#8217; (OMISSIS), a sua volta, era stato costruito in violazione della normativa edilizia vigente all&#8217;epoca, per eccesso sia volumetrico, sia di altezza e per il mancato rispetto della distanza legale dal confine. Rilevava inoltre l&#8217;esistenza di un box, che doveva essere interrato, ma sporgeva invece fuori terra, violando cosi&#8217; la distanza dal confine, ed inoltre la costruzione di un baitello in muratura in violazione della distanza legale e dei limiti di volumetria, per di piu&#8217; non autorizzato.</p>
<p>Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, la demolizione dei manufatti esistenti sulla proprieta&#8217; (OMISSIS) per la parte da ritenersi illegittima ed il rigetto della domanda di parte attrice.</p>
<p>Espletata Ctu, integrata da chiarimenti, il Tribunale di Sondrio con sentenza 15-17 aprile 2002 n. 214 accoglieva in parte le domande dell&#8217;attore, qualificava l&#8217;intervento edilizio effettuato dalla (OMISSIS) come demolizione e ricostruzione con ampliamento, condannandola &#8220;alla eliminazione degli ampliamenti effettuati sui preesistenti fabbricati (ed indicati dal CTU nella planimetria allegata alla relazione tecnica come ampliamento dei corpi A2 e A4 col segno grafico usato per definire gli edifici attuali)&#8221; nonche&#8217; &#8220;all&#8217;arretramento della centrale termica fino alla distanza di metri 5 dalla linea di confine come indicata dal CTU nella predetta planimetria&#8221;; respingeva la domanda risarcitoria, nonche&#8217; la domanda riconvenzionale, dichiarando che parte attrice aveva usucapito la servitu&#8217; a mantenere i propri edifici alla distanza attuale, inferiore a quella legale. Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale rigettava la domanda, dopo aver distinto tra violazione di norme edilizie sulle distanze che integrano le norme civilistiche con danno conseguente alla stessa violazione ed altre violazioni di norme edilizie che richiedono la prova sul danno.</p>
<p>2. Tale sentenza veniva impugnata con separati appelli da entrambe le parti e la Corte di appello di Milano, riuniti i due appelli con sentenza 1069/05 del 13-21 aprile 2005, li rigettava entrambi.</p>
<p>La Corte territoriale pronunciava sulle seguenti questioni:</p>
<p>- acquisto per usucapione da parte di (OMISSIS) del diritto a mantenere gli edifici costruiti a distanza inferiore a quella legale;</p>
<p>- condanna della (OMISSIS) s.a.s. a demolire e arretrare le costruzioni, nonche&#8217; ad arretrare la centrale termica (esatti limiti e distanze, e sul principio di proporzionalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 1, 2 alinea, del 1 Protocollo addizionale della CEDU);</p>
<p>- conformita&#8217; alle norme edilizie vigenti del corpo di fabbricato, esistente al confine, parzialmente interrato, adibito ad autorimessa;</p>
<p>- domanda di risarcimento dei danni lamentati per le violazioni in altezza e per la volumetria.</p>
<p>La Corte territoriale, sulle questioni poste al suo esame, rilevava quanto segue.</p>
<p>a &#8211; Quanto all&#8217;acquisto per usucapione da parte di (OMISSIS) del diritto a mantenere l&#8217;ampliamento effettuato a distanza inferiore a quella legale, riteneva corretta la decisione impugnata, precisando che &#8220;il diritto usucapito e quello di servitu&#8217; e che la violazione di norme comunali edilizie, pur nel suo carattere permanente nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, non infida il possesso nei rapporti civilistici tra fondi limitrofi&#8221;. Riteneva, quindi, ammissibile l&#8217;usucapione anche quanto ai diritti regolati da norme pubblicistiche.</p>
<p>Al riguardo, la Corte osservava che &#8220;la deroga al rispetto delle distante legali tra le costruzioni, risolvendosi in una menomazione per l&#8217;immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, costituisce una vera e propria servitu&#8217; la cui creazione puo&#8217; derivare da una convenzione tra vicini confinanti ovvero dal possesso &#8220;ad usucapionem&#8221; per la durata prevista dalla legge&#8221;. Tale conclusione assorbiva sia la questione relativa alla asserita interruzione del decorso del tempo, che sarebbe derivata dalla richiesta di sanatoria presentata dal (OMISSIS) per quelle violazioni, sia la generica lamentata violazione dell&#8217;arti del 1 Protocollo addizionale alla Conv. Europea sui Diritti dell&#8217;uomo (Legge n. 848 del 1955), che legittima la disciplina dell&#8217;uso dei beni in conformita&#8217; all&#8217;interesse generale.</p>
<p>b &#8211; Riteneva la Corte territoriale altrettanto corretta la condanna della (OMISSIS) s.a.s. a demolire e arretrare le costruzioni, nonche&#8217; ad arretrare la centrale termica (e sui suoi esatti limiti e sulle distanze). Osservava, in primo luogo, che &#8220;l&#8217;appellante ripropone in questa sede argomenti che sono stati fatti valere in primo grado, che hanno costituito oggetto di osservazioni del CTP alla (prima CTU) e che il CTU ha esaurientemente trattato in primo grado nel &#8220;supplemento&#8221; alla CTU&#8221;, riportava ampi brani della stessa e dei relativi chiarimenti, concludeva che &#8220;l&#8217;intervento operato dalla (OMISSIS) non puo&#8217; essere qualificato come restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (Legge n. 457 del 1978, articolo 31) ne&#8217; come recupero volumetrico dei sottotetti (la legge invocata e&#8217; successiva all&#8217;intervento), ma come demolizione, ricostruzione e ampliamento (quest&#8217;ultimo in violazione delle distante). Anche i rilievi sulla centrale termica riguardano rilevazioni accuratamente effettuate e documentate dal CTU, specie in ordine all&#8217;interramento della stessa. Il Tribunale ne ha tratto le doverose conseguente, dal momento che il mancato interramento fa sorgere l&#8217;obbligo del rispetto delle distante&#8221;.</p>
<p>c &#8211; Quanto all&#8217;appello incidentale del (OMISSIS), la Corte territoriale, sul punto relativo al ritenuto mancato chiarimento da parte del primo giudice &#8220;se l&#8217;eliminazione/arretramento degli immobili costruiti dall&#8217;appellante, ndr dovesse interessare tutte le parti delle nuove costruzioni, che si trovano comunque a distanza illegale dal confine e/o dalle fronteggianti costruzioni di proprieta&#8217; (OMISSIS)&#8221;, e, in subordine, in ipotesi di ritenuta ricostruzione, sull&#8217;applicazione delle distanze legali per le sopraelevazioni, osservava che &#8220;la sentenza ha correttamente fatto riferimento a quello che la (OMISSIS) avrebbe dovuto fare (non demolire i preesistenti edifici) e ha limitato la pronuncia agli ampliamenti effettuati sui preesistenti fabbricati. Il che rende ragione anche della violazione, lamentata dalla (OMISSIS), del principio di proporzionalita&#8217; (articolo 1, 2 alinea, del 1 Protocollo addizionale della CEDU)&#8221;.</p>
<p>d &#8211; Quanto poi al capo della sentenza impugnata relativo alla conformita&#8217; alle norme edilizie vigenti del corpo di fabbricato (autorimessa) della (OMISSIS), la Corte territoriale rigettava, perche&#8217; generico, il primo motivo di appello del (OMISSIS), che lamentava l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza per non aver considerato che l&#8217;autorimessa, costruita a confine, era stata realizzata in violazione delle distanze perche&#8217; &#8220;emergente dal terreno per una sagoma triangolare con altera massima di metri 1,77&#8243;.</p>
<p>Al riguardo la Corte territoriale ha rilevato la genericita&#8217; del motivo, perche&#8217; esso &#8220;non teneva conto della effettiva sporgenza (cm. 0,44 0 cm.40) e dei rilievi del CTU&#8221;.</p>
<p>e &#8211; Quanto, infine, al risarcimento del danno, la Corte territoriale confermava sul punto la sentenza impugnata, osservando che il danno non e&#8217; in re ipsa e che, quindi, doveva essere fornita la prova al riguardo. 3. Avverso tale decisione propone ricorso l&#8217; (OMISSIS) che articola tre motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale (OMISSIS), che pure articola tre motivi. Resiste con controricorso al ricorso incidentale l&#8217; (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell&#8217;articolo 335 cod. proc. civ..</p>
<p>2. &#8211; I motivi del ricorso principale.</p>
<p>2.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Illegittimita&#8217; della gravata sentenza in punto rigetto domanda riconvenzionale per ritenuta usucapione di distanza inferiore a quella legale: 1 &#8211; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p., n. 3 in relazione alla Legge n. 1150 del 1942, Legge n. 765 del 1967, articolo 17 ed DM.ll.pp. n. 1444 del 1968, articolo 9; agli articoli 42 e 32 Cost.; agli articoli 810, 832, 869, 871, 872, 873, 1027, 1028, 1140 e 1158 c.c.); 2 &#8211; carente pronuncia (articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione all&#8217;articolo 112 c.p.c.)&#8221;.</p>
<p>2.2 &#8211; Col secondo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Illegittimita&#8217; della gravata sentenza per carente pronuncia in punto disapplicazione atti amministrativi ed istante di demolizione di costruzione (articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione all&#8217;articolo 112 c.p.c.)&#8221;</p>
<p>2.3 &#8211; Col terzo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Illegittimita&#8217; della gravata sentenza in punto condanna della convenuta/ricorrente a demolire ed arretrare le costruzioni: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli articoli 869, 871, 872 e 873 c.c.; alla L.R.L. n. 15 del 1996, alla Legge n. 457 del 1978, articolo 31; agli articoli 5/a, 5/b, 44 e 47 (nuovi), 45 e 48 R.E. Comune di (OMISSIS); nonche&#8217; connessa illegittimita&#8217; ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente ed illogica motivazione in punto dimensioni e posizione degli edifici disputate e rilevanti per il giudizio sulle distanze legali&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; I motivi del ricorso incidentale.</p>
<p>3.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sollevato con i motivi di appello di (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda in via &#8220;incidentale subordinata&#8221; dell&#8217;atto di appello di (OMISSIS) (articolo 360, nn. 3 e 4)&#8221;.</p>
<p>3.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 869, 871, 872 e 873 c.c. in relazione all&#8217;articolo 44 del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 3); omessa o insufficiente motivazione in punto illegittimita&#8217; della autorimessa edificata al confine con la proprieta&#8217; (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 5)&#8221;.</p>
<p>3.3 &#8211; Col terzo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Violazione dell&#8217;articolo 2043 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) omessa o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla ammissibilita&#8217; della consulenza d&#8217;ufficio per la determinazione del danno lamentato (articolo 360 c.p.c., n. 5)&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Il ricorso principale e&#8217; fondato quanto al terzo motivo per quanto di seguito si chiarisce. Sono infondati i primi due motivi.</p>
<p>4.1 &#8211; Il primo motivo propone una questione per la quale viene segnalato un contrasto interno a questa sezione e che riguarda l&#8217;ammissibilita&#8217; o meno dell&#8217;usucapione del diritto a mantenere edifici costruiti a distanze inferiori rispetto a quelle legali. Vengono al riguardo indicate le sentenze n. 20769 del 2007 e n. 4240 del 2010. In relazione a tale contrasto il Pubblico Ministero di udienza ha chiesto trasmettersi gli atti alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto.</p>
<p>4.1.1 &#8211; Ritiene il Collegio di aderire al piu&#8217; recente orientamento di questa Sezione, che ritiene ammissibile l&#8217;usucapione in questione, rilevando che la sentenza del 2007, che ha affermato il principio contrario, e&#8217; rimasta sostanzialmente isolata, risultando invece costante il diverso e condiviso orientamento. Per questo il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.</p>
<p>Il Collegio condivide pienamente il percorso logico-giuridico e tutte le argomentazioni che sono state poste a base della decisione del 2010, che si e&#8217; fatta carico del precedente difforme del 2007, esaminando diffusamente tutte le questioni che sono a fondamento delle due tesi contrapposte e ritiene che sia sufficiente in questa sede richiamarle interamente, posto che tali precedenti sono a piena conoscenza delle parti, come risulta dalle memorie depositate e dalla discussione orale.</p>
<p>4.2 &#8211; Il secondo motivo e&#8217; infondato. Una volta ritenuta l&#8217;ammissibilita&#8217; della usucapione, che risulta positivamente intervenuta, tutte le altre questioni relative agli aspetti pubblicistici della vicenda vengono meno nel rapporto tra le parti, come correttamente affermato dalla Corte territoriale.</p>
<p>4.3 &#8211; E&#8217; invece fondato, sotto il profilo del vizio di motivazione e &#8211; per quanto di seguito si chiarisce &#8211; anche per violazione di legge, il terzo motivo di ricorso, che riguarda in concreto l&#8217;accertamento delle violazioni delle distanze e delle volumetrie quanto alle costruzioni realizzate dall&#8217; (OMISSIS), specie sotto il profilo della richiesta applicazione della legge Regione Lombardia n. 15 del 1996 e alle indicate nuove norme del locale regolamento urbanistico (articolo 44 e 47), essendosi limitata la Corte territoriale sul primo punto a rilevare che &#8220;la legge invocata e&#8217; successiva all&#8217;intervento&#8221; e che per il resto doveva essere condiviso &#8220;il percorso argomentativo del CTU fondato su dati fatto accurati e su una ricostruzione dei presupposti normativi del tutto condivisibile&#8221;, senza alcun cenno alle addotte intervenute modifiche del regolamento edilizio, certamente successive alla CTU (pag 19 della sentenza, prime righe e parte centrale). La motivazione non consente di cogliere la ratio decidendi con riguardo alle plurime questioni proposte, non avendo affrontato la Corte territoriale le questioni relative all&#8217;influenza della normativa sopravvenuta, sia regionale che comunale, certamente applicabile, se piu&#8217; favorevole (salvo l&#8217;eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla non legittimita&#8217; della costruzione), come in tesi sostenuto (vedi Cass. 2007 n. 4980; Cass. 2000 n. 1565). Sotto tale ultimo profilo, il motivo e&#8217; fondato anche per la dedotta violazione di legge, non avendo il giudice dell&#8217;appello preso in esame la normativa sopravvenuta, cosi&#8217; ponendosi in contrasto col principio prevalentemente affermato da questa Corte, e condiviso da questo Collegio, secondo il quale &#8220;in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva e&#8217; applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore con l&#8217;unico limite dell&#8217;eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimita&#8217; o non della costruzione, onde non puo&#8217; disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta&#8221; (Cass. 2007 n. 4980; Cass. 2000 n. 1565; Cass. 1998 n. 1047; Cass. 1998 n. 12104; Cass. 1998 n. 2887; Cass. 1995 n. 4267 ecc.).</p>
<p>Inoltre, quanto al regolamento edilizio comunale, occorre ricordare che spetta al giudice, in virtu&#8217; del principio &#8220;iura novit curia&#8221;, acquisirne diretta conoscenza d&#8217;ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte, posto che le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria). Vedi di recente Cass. 2010 n. 14446 e n. 20038.</p>
<p>5. Il ricorso incidentale e&#8217; fondato quanto ai primi due motivi, anche in questo caso sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione e &#8211; per quanto di seguito si chiarisce &#8211; anche per violazione di legge, restando assorbito il terzo.</p>
<p>5.1 &#8211; Infatti, anche in questo caso la Corte territoriale, da un lato, quanto al secondo motivo, si e&#8217; limitata a richiamare le conclusioni della CTU, senza chiarire le questioni poste dal (OMISSIS) con riguardo alla autorimessa realizzata a confine e non del tutto interrata, non apparendo chiaro il riferimento all&#8217;entita&#8217; della effettiva sporgenza della stessa fuori terra, e, dall&#8217;altro (primo motivo), non ha chiarito se, in base alla normativa applicabile, anche sopravvenuta (secondo il principio richiamato sub 4.3, integrandosi a tale riguardo anche la violazione di legge), le costruzioni della Immobiliare, se ritenute nuove costruzioni, dovessero essere arretrate fino alla maggiore distanza tra i cinque metri dal confine e i dieci metri tra le costruzioni, o, in subordine, ove ritenute ricostruzioni, se l&#8217;arretramento dovesse riguardare anche le parti realizzate in sopraelevazione e le parti relative alle nuove costruzioni.</p>
<p>La Corte locale non ha fornito una risposta che consenta di individuare la ratio decidendi, anche alla luce delle considerazioni svolte sub terzo motivo del ricorso principale, quanto alla preliminare individuazione della normativa applicabile.</p>
<p>5.2 &#8211; Il terzo motivo, che attiene al risarcimento del danno, resta assorbito, restando ancora da definire la natura e l&#8217;entita&#8217; delle violazioni.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione, e&#8217; fondato il terzo motivo del ricorso principale, nonche&#8217; il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale. Sono infondati i primi due motivi del ricorso principale e resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale. I ricorsi vanno accolti in relazione ai motivi ritenuti fondati, la sentenza impugnata va cassata nei limiti indicati e la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che decidera&#8217; anche sulle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo, nonche&#8217; il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 novembre 2012, n. 20713</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[basse costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può derogare alla normativa sulle distanze minime legali se la costruzione è bassa?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27639/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 32280/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- c/ricorrenti con ric. incidentale condizionato -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti al e/ric. con ric. incident. condizionato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1130/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 27/06/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti principali che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega dell&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente incidentale che si riporta agli atti depositati e deposita nota spese;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale condizionato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un immobile sito in (OMISSIS), lamentando che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano intrapreso una nuova costruzione sul fondo finitimo di loro proprieta&#8217; &#8211; e, segnatamente, una porzione di fabbricato destinata ad autorimessa con annesso ripostiglio e scala di accesso al piano superiore con copertura praticabile come terrazzo &#8211; la quale risultava essere in violazione delle norme in materia di distanze e di vedute, convenivano i predetti dinanzi al Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con azione di denuncia di nuova opera, chiedendo che fosse vietata la continuazione dell&#8217;opera anzidetta.</p>
<p>Nel costituirsi in giudizio i convenuti eccepivano l&#8217;inammissibilita&#8217; dell&#8217;azione per essere la costruzione ultimata e, comunque, deducevano che la costruzione era da qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221;, come tale non soggetto alla normativa sulle distanze dal confine.</p>
<p>Con ordinanza del 15 febbraio 2001 il Tribunale vietava la continuazione dell&#8217;opera ai convenuti imponendo ai ricorrenti una cauzione di lire 5 milioni.</p>
<p>Instauratasi la causa di merito, i ricorrenti contestavano che la costruzione potesse qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221;, essendo strutturalmente unita all&#8217;edificio principale cosi&#8217; da costituire un unico corpo di fabbrica, dalla cui copertura era possibile esercitare una veduta illegittima sul fondo contiguo, la&#8217; dove, peraltro, l&#8217;intervento edilizio prevedeva anche una consistente modificazione dell&#8217;andamento superficiale del suolo, in violazione dell&#8217;articolo 2 delle norme di attuazione del Piano regolatore generale comunale (N.T.A.); insistevano, pertanto, per la condanna dei convenuti alla demolizione o all&#8217;arretramento della costruzione a distanza legale, oltre al risarcimento dei danni. Pretese, queste, la cui fondatezza era contestata dai convenuti.</p>
<p>Parzialmente accolto il reclamo proposto dai convenuti (con imposizione agli attori di cauzione di lire 10 milioni per l&#8217;eventuale risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione dei lavori), la causa veniva istruita con l&#8217;espletamento di c.t.u. al fine di acquisire la descrizione dei luoghi e per accertare la rispondenza di quanto realizzato rispetto alla concessione edilizia ed agli strumenti urbanistici.</p>
<p>Con sentenza del luglio 2003, il Tribunale adito vietava l&#8217;apertura di veduta sopra alla soletta di copertura dell&#8217;autorimessa e respingeva ogni altra domanda proposta dagli attori, ordinando lo svicolo della somma a cauzione, a tali fini ritenendo che la costruzione dovesse qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 6 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Grignasco, non soggetta dunque alle norme sulle distanze.</p>
<p>2. &#8211; La decisione veniva appellata da (OMISSIS) e (OMISSIS) e, nel contraddittorio delle parti, la Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 27 giugno 2006, accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando &#8220;che la costruzione realizzata dagli appellati viola le norme sul P.R.G. del Comune di Grignasco in materia di distanza dal confine e condanna gli appellati a ricondurre la costruzione a distanza regolare, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 27 delle norme di attuazione del piano regolatore&#8221;.</p>
<p>La Corte territoriale, nel ritenere chiara la situazione di fatto descritta dal c.t.u., ma non condivisibili le sue conclusioni (relative al fatto che la costruzione non era da reputarsi &#8220;strutturalmente unitaria perche&#8217; l&#8217;eventuale demolizione della parte adibita ad autorimessa non pregiudicherebbe la permanenza della restante parte&#8221;), osservava che non poteva essere messa in discussione la circostanza che l&#8217;autorimessa ed il piano cantinato dell&#8217;edificio principale costituivano &#8220;un locale unico&#8221;, cio&#8217; evincendosi anche dal progetto che prevedeva &#8220;un unico piano seminterrato con un unico accesso&#8221;, cosi da doversi ritenere che la costruzione &#8220;e&#8217; stata voluta e realizzata come un&#8217;unica cosa e non come due entita&#8217; collegate&#8221;. Il giudice di appello rilevava, poi, che l&#8217;eventuale demolizione della parte seminterrata non avrebbe determinato il crollo dell&#8217;edificio principale, ma cio&#8217; non poteva reputarsi &#8220;sufficiente per escludere l&#8217;unita&#8217; strutturale della costruzione, tanto piu&#8217; se si considera che le due solette hanno appoggi comuni&#8221;. Di qui, la affermata esclusione della deroga alla normativa delle distanze di cui all&#8217;articolo 6 N.T.A. e la condanna degli appellati a ricondurre la costruzione a distanza legale, ai sensi dell&#8217;articolo 27 N.T.A., con conseguente assorbimento anche dell&#8217;altro motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell&#8217;articolo 2 N.T.A. (per l&#8217;asserita rilevante modificazione dello stato dei luoghi), in quanto ulteriore causa, pretendi della medesima domanda di demolizione o arretramento del fabbricato a distanza legale. Inoltre, la Corte di appello, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria in relazione alla veduta illegittima, per carenza di doglianze sulla relativa reiezione da parte del giudice di primo grado, respingeva la domanda di danni in riferimento alla violazione della normativa sulle distanze, in quanto sfornita di prova.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a tre motivi di censura.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo anche ricorso incidentale condizionato, al quale resistono con controricorso i ricorrenti principali.</p>
<p>Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, occorre riunire, ai sensi dell&#8217;articolo 335 cod. proc. civ., le separate impugnazioni avverso la medesima sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Va anzitutto esaminato il ricorso incidentale condizionato con il quale (OMISSIS) e (OMISSIS) ripropongono &#8220;alcune eccezioni e argomentazioni svolte nel giudizio di appello e non esaminate dalla Corte in quanto assorbite&#8221;.</p>
<p>In particolare, la Corte territoriale avrebbe mancato di considerare quanto dedotto da essi appellati &#8220;in punto a destinazione a terrazzo giardino pensile della copertura della porzione di fabbricato in contestazione, delle dimensioni della parte contestata rispetto all&#8217;intero fabbricato ad uso residenziale costruito da (OMISSIS) &#8230; e (OMISSIS), dell&#8217;altezza della porzione di fabbricato in contestazione tenuto conto del movimento di terra e della conseguente artificiosa modificazione dei luoghi operata dai ricorrenti&#8221;, in violazione dell&#8217;articolo 2 N.T.A..</p>
<p>Sicche&#8217;, sostengono i ricorrenti incidentali, vi sarebbe stata omessa motivazione in ordine ai predetti fatti controversi.</p>
<p>2.1. &#8211; Tale impugnazione e&#8217; inammissibile alla stregua del principio &#8211; consolidato (tra le altre, Cass., 19 ottobre 2006, n. 22501; Cass., 5 maggio 2009, n. 10285; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016) &#8211; per cui, in tema di giudizio di cassazione, e&#8217; inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorche&#8217; proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si e&#8217; pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell&#8217;impugnazione; pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.</p>
<p>3. &#8211; Deve ora esaminarsi il ricorso principale, muovendo dal secondo e terzo motivo, con i quali e&#8217; unitariamente prospettata, rispettivamente, la violazione della Legge n. 122 del 1999, articolo 9 e l&#8217;omessa motivazione circa l&#8217;applicazione dello stesso articolo 9 in deroga alle norme previste dal P.R.G. del Comune di Grignasco.</p>
<p>Posto che in base alla citata Legge n. 122 del 1999, articolo 9, i proprietari di immobili possono realizzare, nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita&#8217; immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, essi ricorrenti avevano eccepito, nel corso del giudizio di primo grado, che il fabbricato controverso avrebbe potuto, in ogni caso, essere realizzato anche in deroga alle previsioni del P.R.G.C., in forza di detto articolo 9 e tale evocata norma non e&#8217; stata in alcun modo considerata sia dal Tribunale, che dalla Corte di appello, non essendovi motivazione alcuna sulla applicabilita&#8217; della stessa al caso di specie.</p>
<p>I ricorrenti formulano conclusivamente il seguente quesito ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ.: &#8220;E&#8217; applicabile al caso di specie, costruzione di immobile di cui parte adibito ad autorimessa e locale ripostiglio la Legge 24 marzo 1989, n. 122, articolo 9, qualora l&#8217;edificio, in cui sono inseriti detti locali, non rientri nelle previsioni contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, nel caso specifico del P.R.G. del Comune di Grignasco?&#8221;</p>
<p>3.1. &#8211; I motivi sono inammissibili.</p>
<p>Con essi si fa valere, nella sostanza, un error in procedendo (per omessa pronuncia) e cioe&#8217; quel vizio che impone a questo giudice di legittimita&#8217; &#8211; secondo l&#8217;orientamento ribadito dalle Sezioni Unite civili a composizione di un pregresso contrasto giurisprudenziale (sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012) &#8211; una cognizione non circoscritta all&#8217;esame della sufficienza e logicita&#8217; della motivazione della sentenza impugnata, bensi&#8217; estesa all&#8217;esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, purche&#8217; la denuncia sia stata proposta in conformita&#8217; alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.</p>
<p>Sicche&#8217;, lo scrutinio di una siffatta censura puo&#8217; avere ingresso in questa sede solo in quanto il deducente abbia prospettato il vizio del procedimento ai sensi dell&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, ed abbia confezionato il motivo in conformita&#8217; al principio di specificita&#8217; della deduzione (in tal senso, la citata Cass., sez. un., n. 8077 del 2012).</p>
<p>Cio&#8217; che, nella specie, i ricorrenti hanno mancato di fare.</p>
<p>Peraltro, essi stessi hanno dedotto di aver avanzato l&#8217;eccezione anzidetta (cui, all&#8217;evidenza, e&#8217; da ascriversi natura di eccezione in senso proprio, non rilevabile d&#8217;ufficio) soltanto in primo grado, la&#8217; dove era invece necessario, a pena di inammissibilita&#8217;, che la stessa fosse nuovamente riproposta in appello, affinche&#8217; non si intendesse rinunciata ai sensi dell&#8217;articolo 346 cod. proc. civ. (in tale ottica, di recente Cass., 10 marzo 2011, n. 5735).</p>
<p>4. &#8211; Con il primo motivo del ricorso principale e&#8217; denunciata violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 cod. civ. in relazione agli articoli 6 e 27 del P.R.G. del Comune di Grignasco.</p>
<p>Posto che quanto accertato dal c.t.u. in ordine al fatto che la costruzione in questione e&#8217; stata edificata nel rispetto dei parametri di cui all&#8217;articolo 6 N.T.A. per i &#8220;bassi fabbricati&#8221;, che essa potrebbe essere demolita senza pregiudizio della permanenza della restante parte di edificio e che il citato articolo 6, &#8220;nel determinare le misure che deve avere un immobile definito basso fabbricato ed adibito ad autorimessa e locale accessorio, non stabilisce che detto locale deve avere struttura autonoma&#8221;, sarebbe errata la decisione assunta dalla Corte territoriale che ha sostenuto che la porzione di immobile adibita ad autorimessa e locale accessorio non costituirebbe &#8220;basso fabbricato&#8221; soltanto &#8220;perche&#8217; e&#8217; unita (seppur con struttura autonoma come definita dal c.t.u.) al fabbricato principale&#8221;, la&#8217; dove la norma dell&#8217;articolo 6 del P.R.G.C., imporrebbe unicamente, ai fini della deroga alla normativa sulle distanze, di rispettare i parametri da esso dettati per i locali adibiti ad autorimessa o locali accessori.</p>
<p>A chiusura del motivo e&#8217; formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;Un fabbricato, qualora rispetti tutti i criteri previsti dal piano regolatore per essere in tal modo definito (altezza, vincoli, ecc.), deve necessariamente essere un fabbricato singolo o puo&#8217; fare parte di un fabbricato piu&#8217; ampio e, nel caso specifico, la parte di fabbricato edificata ed adibita dai ricorrenti ad autorimessa e ripostiglio rientra nelle previsioni dell&#8217;articolo 6 del P.R.G. del Comune di Grignasco che prevede la possibilita&#8217; di edificarlo in deroga alle distanze previste dall&#8217;articolo 27 del P.R.G. del Comune di Grignasco, in conformita&#8217; ai dettami previsti dal codice civile in materia di distanze?&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>L&#8217;articolo 6 N.T.A. del Comune di Grignasco (che essendo norma integrativa del codice civile costituisce vera e propria fonte di diritto in materia, per cui il controllo dell&#8217;esatta applicazione ed interpretazione di esso spetta alla Suprema Corte sotto il profilo dell&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; in tal senso gia&#8217; Cass., 6 dicembre 1984, n. 6410) cosi&#8217; recita, nella parte che interessa in questa sede: &#8220;Distanza dai confini: e&#8217; definita dalla distanza misurata a raggio tra ogni punto della Superficie coperta (Se) ed il confine; tale parametro non si applica ai casi di bassi fabbricati con altezza lorda comprensiva di tutte le strutture del fabbricato non superiore a metri 2,95 e con altezza netta interna non superiore a metri 2,50 destinati ad autorimessa o locali accessori ed espressamente vincolati a tale uso nella concessione edilizia; per detti bassi fabbricati si fara&#8217; comunque riferimento alla normativa del vigente codice civile&#8221;. Quanto alla &#8220;Superficie coperta di un edificio&#8221;, richiamata dalla disposizione in esame, essa e&#8217; cosi&#8217; definita dallo stesso articolo 6: &#8220;e&#8217; l&#8217;area rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro dei vari piani emergenti dal terreno, comprese le parti sporgenti; si misura al netto di parti aggettanti aperte (gronde, pensiline, balconi e simili) aventi aggetto non superiore a mi 1,50&#8243;.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto che l&#8217;autorimessa costruita dai ricorrenti &#8211; dalle dimensioni rispettose di quelle indicate dal citato articolo 6 &#8211; non potesse qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221; perche&#8217; facente corpo unico con il piano cantinato, cosi&#8217; da doversi ritenere che la costruzione &#8220;e&#8217; stata voluta e realizzata come un&#8217;unica cosa e non come due entita&#8217; collegate&#8221;. In definitiva, per il giudice di appello cio&#8217; che rileva al riguardo, per escludere la sussistenza di un &#8220;basso fabbricato&#8221;, e&#8217; la &#8220;unita&#8217; strutturale della costruzione&#8221; (anche per l&#8217;appoggio comune delle solette), che, nella specie, non potrebbe essere messa in discussione neppure dalla circostanza che l&#8217;eventuale demolizione della parte seminterrata non avrebbe comunque determinato il crollo dell&#8217;edificio principale.</p>
<p>Invero, in disparte il fatto che il concetto di unita&#8217; strutturale assunto dal giudice del merito per escludere l&#8217;applicabilita&#8217; della deroga regolamentare appare claudicante la&#8217; dove, invece di dar rilievo eminente agli elementi obiettivi che esso di per se&#8217; dovrebbe evocare (cosi&#8217; da non potersi sminuire la circostanza che l&#8217;eventuale demolizione dell&#8217;autorimessa non comporterebbe un pregiudizio per la staticita&#8217; dell&#8217;edificio principale), utilizza piu&#8217; che altro quelli correlati alla volonta&#8217; delle parti (unicita&#8217; del progetto ed intenzione dei costruttori di non considerare le costruzioni tra loro autonome), detto concetto non trova richiamo alcuno nella norma dell&#8217;articolo 6 N.T.A., la quale si limita ad indicare, oltre alle dimensioni del &#8220;basso fabbricato&#8221;, la sua destinazione (autorimessa o locali accessori), siccome &#8220;espressamente&#8221; vincolata a tale uso &#8220;nella concessione edilizia&#8221;.</p>
<p>Il fatto che l&#8217;articolo 6 N.T.A. non faccia cenno ad una unitarieta&#8217; tra costruzione principale e costruzione accessoria (quale da ritenersi il &#8220;basso fabbricato&#8221;) non puo&#8217;, dunque, risultare irrilevante e cio&#8217; tanto piu&#8217; la&#8217; dove il collegamento tra le due unita&#8217; e&#8217;, come sopra detto, lungi da implicarne reciproca ed assoluta dipendenza.</p>
<p>Ne&#8217; con questo si verrebbe ad aggirare la normativa sulle distanze, consentendo all&#8217;unico corpo di fabbrica di estendersi, in forza della deroga concessa alla parte accessoria, sino al confine del fondo finitimo, giacche&#8217; lo scopo sarebbe ugualmente eluso ove il &#8220;basso fabbricato&#8221; fosse eretto con una separazione minima dal corpo principale.</p>
<p>Cio&#8217; che, dunque, rileva e&#8217; che la costruzione accessoria (autorimessa o locale) sia effettivamente vincolata in base alla concessione edilizia e che rispetti le dimensioni dettate dall&#8217;articolo 6 citato, ben potendo unirsi alla costruzione &#8220;principale&#8221;.</p>
<p>Siffatta conclusione trova, anzi, deciso conforto nella nozione di &#8220;Superficie coperta dell&#8217;edificio&#8221;, considerata dallo stesso articolo 6 N.T.A. quale parametro per la misurazione della distanza dal confine. Se, infatti, detto parametro e&#8217; dato da(l)&#8221;l&#8217;area rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro dei vari piani emergenti dal terreno, comprese le parti sporgenti&#8221; (al netto di quelle con aggetto aperto non superiore a mi 1,50) ed esso &#8220;non si applica ai casi di bassi fabbricati&#8221; (come recita la norma in esame), e&#8217; agevole desumere che questi ultimi integrano, di regola, l&#8217;area perimetrale suddetta, in quanto parte dei &#8220;vari piani emergenti dal terreno&#8221; dello stesso edificio al quale accedono.</p>
<p>Quanto, poi, al richiamo, operato dai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), del precedente costituito da Cass., 6 maggio 1987, n. 4208, siccome ritenuto &#8220;su identica questione&#8221;, e&#8217; agevole rilevare (la sentenza e&#8217; cosi massimata: &#8220;L&#8217;articolo 5 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione del comune di Rio Pusteria, approvato dalla giunta provinciale con Delb. 24 maggio 1971, n. 1497, laddove definisce come costruzioni accessorie &#8211; per le quali ammette deroga alle distanze dai confini del lotto &#8211; quelle di minore grandezza ed altezza destinate a scopi secondari con carattere di dipendenza dall&#8217;edificio primario, con esclusione di uso di abitazione e limitate al solo piano terreno, va interpretato logicamente, al di la&#8217; della sua equivoca formulazione letterale, nel senso che non possono ricomprendersi nel novero delle costruzioni accessorie quelle strutturalmente unite agli edifici principali, si da costituire con essi un unico corpo di fabbrica&#8221;), che esso attiene a norma regolamentare del tutto diversa da quella qui scrutinata e, dunque, suscettibile di una lettura esegetica non spendibile nella presente fattispecie.</p>
<p>5. &#8211; L&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che dovra&#8217; attenersi a quanto enunciato al punto sub 4.1. e provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo dello stesso ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 febbraio 2012 n. 2973</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[altius non tollendi]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>
		<category><![CDATA[nuove costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[servitù di panorama]]></category>
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		<description><![CDATA[La servitù ùdi panorama esiste? Si configura come altius non tollendi? Come si acquisisce?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.M. (OMISSIS), S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell&#8217;avvocato DI ZENZO CARMINE, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.L. (OMISSIS), F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell&#8217;avvocato CELLA STEFANO, che li rappresenta</p>
<p>e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>MA.SA.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 576/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/01/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato DI ZENZO Carmine, difensore dei ricorrenti che si riporta;<br />
udito l&#8217;Avvocato CELLA Stefano, difensore dei resistente che si riporta anch&#8217;egli e deposita avvisi di ricevimento della memoria ex art. 372 c.p.c. già depositata;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione 9.10.2000 dinanzi al tribunale di Roma e successiva riassunzione del 19.2.2002 davanti al giudice di pace competente per materia F.S. e M.L., lamentando che due alberi, un cedro ed una betulla, di proprietà dei vicini C. M., Ma.Sa. e S.C. (recte C.) avevano, crescendo, raggiunto il loro terrazzo in via (OMISSIS), recando pregiudizio al diritto di veduta ed alla salubrità per caduta di fogliame e spore, convenivano in giudizio detti proprietari per la condanna alla potatura o cimatura od in subordine all&#8217;abbattimento.</p>
<p>I convenuti si opponevano e, previa ctu, il giudice li condannava alla cimatura periodica, decisione confermata dal Tribunale di Roma con sentenza 576/2010, che accertato che i due alberi si erano avvicinati a metri 1,10 e 1,80 il cedro ed a metri quattro la betulla rispetto all&#8217;interno del parapetto del terrazzo, nei limiti &#8220;i regolamentari, mentre la chioma si era innalzata a livelli da impedire totalmente la visuale e determinare un abbassamento del valore commerciale dell&#8217;immobile, confermava la soluzione della cimatura, peraltro già eseguita, rispetto all&#8217;abbattimento.</p>
<p>Ricorrono C. e S. con tre motivi, resistono le controparti. La causa era stata rimessa alla camera di consiglio a seguito di relazione ma alla udienza del 10.6.2011, per la quale le parti hanno presentato memoria, è stata rimessa alla pubblica udienza.</p>
<p>I resistenti hanno presentato nuova memoria e documenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 892 e 896 c.c., 1027, 1028,1031, 1058, 1061 c.c. non essendo tutelabile la fruizione di un piacevole panorama e l&#8217;obbligo di non collocare o mantenere alberi che impediscano la visuale può scaturire solo dalla costituzione di una servitù.</p>
<p>Col secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione con riferimento all&#8217;accoglimento della domanda nonostante la ritenuta regolarità delle distanze.</p>
<p>Col terzo motivo si lamenta violazione delle norme sulla competenza e segnatamente dell&#8217;art. 7 c.p.c. e dell&#8217;art. 38 c.p.c., comma 2.</p>
<p>Osserva questa Corte Suprema:</p>
<p>La relazione in atti aveva concluso per valutare l&#8217;infondatezza del ricorso attesa la novità della prima censura non dedotta nel giudizio di appello, con conseguente assorbimento delle altre.</p>
<p>La sentenza impugnata ha statuito la correttezza della prima decisione avendo identificato le domande proposte dagli attori come dirette ad accertare la violazione delle regole sulle distanze delle piante dal confine e dell&#8217;eccessivo sviluppo delle stesse in altezza e nella frondosità della chioma e, pur acclarando il mantenimento dei limiti regolamentari, ha rilevato che la chioma si è innalzata a livelli da impedire totalmente la visuale ai confinanti tanto da pregiudicare questo diritto preesistente e determinare un abbassamento del valore commerciale.</p>
<p>Ciò premesso la prima censura va accolta per quanto infra.</p>
<p>Questa Corte Suprema ha statuito che le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell&#8217;art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (Cass. 1.8.2008 n. 21010) e che il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall&#8217;art. 896 c.c., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare dal vincolo posto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 146 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso (Cass. 10.7.2008 n. 19035).</p>
<p>Un albero, sia pure posto a distanza legale, non può per l&#8217;eccessivo sviluppo e la frondosità della chioma invadere la sfera di altri soggetti.</p>
<p>Nella fattispecie la sentenza ha riconosciuto un diritto di veduta che, siccome dalla stessa inteso come diritto a non vedere pregiudicata la visuale all&#8217;infinito dal terrazzo dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una servitù altius non tollendi, indicando la fonte del diritto nella preesistenza della visuale all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile; orbene il riconoscimento del diritto in ragione della preesistenza della visuale all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile viola il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali, giacchè è vero che una servitù altius non tollendi può essere costituita oltre che negozialmente anche per destinazione del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi di costituzione necessitano, non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall&#8217;originario unico proprietario o dell&#8217;esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta&#8221; (cfr. Cass. sez. 2 n. 10.250 del 20.10.1997 a termini della quale &#8220;la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi (sia costruzioni, sia alberi) che, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e speficatamente destinate all&#8217;esercizio della servitù invocata&#8221;.</p>
<p>Il secondo motivo è assorbito.</p>
<p>Il terzo motivo è inammissibile.</p>
<p>Il tribunale aveva dichiarato con sentenza la propria incompetenza e la competenza del giudice di pace e la sentenza (o l&#8217;ordinanza di natura decisoria) dichiarativa di incompetenza (anche per materia) del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio ex art. 45 c.p.c.), acquistando, in caso contrario efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l&#8217;ha pronunciata quanto quella sulla (asserita) competenza dell&#8217;autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, nè le parti nè il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dall&#8217;autorità giudiziaria originariamente adita (Cass. Ord. n. 14559 dell&#8217;11.10.2002).</p>
<p>Donde l&#8217;accoglimento del primo motivo e la cassazione con rinvio per l&#8217;applicazione dei principi indicati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo.</p>
<p>Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Roma.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 febbraio 2011 n. 4277</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 21:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>
		<category><![CDATA[norme antisismiche]]></category>
		<category><![CDATA[nuove costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[veduta]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa si intende per nuova costruzione? Quale valenza hanno i regolamenti comunali in materia di distanze tra edifici? Che valore ha il diritto di veduta? Possono derogare alle norme nazionali? Ed in tale contesto come si collocano le finalità antisismiche?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ELEFANTE Antonino &#8211; Presidente -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 13336/2005 proposto da:</p>
<p>P.M.C. (OMISSIS), P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato DELLI COLLI Giacomo, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.C.M.A., S.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARONCINI 19, presso lo studio dell&#8217;avvocato TAVIANO Antonio, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza. n. 4816/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIACOMO DELLI COLLI difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi alle difese scritte;<br />
udito l&#8217;Avvocato ANTONIO TAVIANO difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi anch&#8217;egli;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso 11.3.1987 P.M.C. ed E., proprietarie di un fondo in (OMISSIS), proponevano innanzi al Pretore di Cassino azione nunciatoria nei confronti di S.T. e di D.C.M.A., domandando in via cautelare la sospensione dei lavori di costruzione di un vicino fabbricato, non a distanza legale e lesivo di &#8220;diritti di veduta&#8221;. I convenuti resistevano alla domanda, sostenendone l&#8217;improponibilità in quanto l&#8217;opera era già stata ultimata, e il Tribunale con sentenza n. 95/02, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda cautelare, accertava che l&#8217;opera non rispettava le distanze legali, ma &#8220;rigettava&#8221; le domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno perchè tardive.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Roma con sentenza n. 481 del 10.11.2004 accoglieva parzialmente l&#8217;appello dei convenuti, e in riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il legittime le sole vedute realizzate dagli appellanti mediante la costruzione di balconi al primo e al secondo piano dell&#8217;edificio, rigettando, nel resto la domanda.</p>
<p>Considerato quale strumento urbanistico vigente all&#8217;epoca dei fatti il Piano di Ricostruzione (P.d.R.) e non il Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.), poichè quest&#8217;ultimo non risultava ancora approvato, e rilevato che il primo prevedeva una distanza minima di mt. 5 tra pareti opposte, la Corte romana quanto ai cortili interni, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, rilevava che l&#8217;edificio di proprietà P. era stato costruito sul confine, il che consentiva ai S. &#8211; D.C. di costruire in aderenza, mentre in ordine al cortile interno era stata rispettata la distanza anzi detta. Infetti, osservava il giudice d&#8217;appello, correttamente il c.t.u. aveva considerato, in riferimento alle distanze, le due pareli principali dei fabbricati, cioè quelle perimetrali, e non il corpo accessorio al piano terra della proprietà P., costituito da servizi igienici, sicchè la distanza variava da mt. 5,65 a mt. 6,20.</p>
<p>Quanto alla distanza esistente tra il fabbricato di nuova costruzione degli appellanti e l&#8217;edificio di proprietà P., rilevava la Corte che la variazione era compresa tra un minimo di mt. 4,71 e un massimo di mt. 5,65, contrastante con il regolamento comunale, che imponeva una distanza minima di mt. 6 come larghezza degli intervalli di isolamento, ma nella specie tale spazio non poteva considerarsi quale intervallo d&#8217;isolamento, atteso che la L. n. 684 del 1962, art. 6, vietava in esso qualsiasi tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio, mentre lo spazio tra i due edifici risultava già edificato per la presenza del locale terraneo delle P., per cui poteva applicarsi solo la norma del Piano di Ricostruzione che imponeva una distanza di mt. 5 tra le facciate di edifici prospicienti i cortili.</p>
<p>Relativamente al diritto di veduta, vantato dalle attrici, la Corte d&#8217;appello osservava, poi, che nel nuovo fabbricato degli appellanti erano stati realizzati due balconi, al primo e al secondo piano, in violazione dell&#8217;art. 906 c.c., che dovevano, pertanto, essere dichiarati illegittimi.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorrono M.C. ed P.E., formulando due motivi d&#8217;impugnazione.</p>
<p>Resistono con controricorso gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo d&#8217;impugnazione parte ricorrente denuncia l&#8217;omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte d&#8217;appello, si sostiene, benchè investito con il gravame proposto dagli appellanti della questione relativa all&#8217;insussistenza, eccepita da questi ultimi, del diritto di veduta vantato dalle P., ha omesso di svolgere qualsiasi accertamento e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della controversia in ordine all&#8217;esistenza del diritto delle attrici. Tale accertamento sarebbe stato di per sè sufficiente a determinare l&#8217;illegittimità della costruzione S. &#8211; D. C. almeno per tutta la parte costruita in aderenza e a chiusura della terrazza. Il giudice del gravame, invece, ha ignorato del tutto il motivo, senza farsi carico nè di confutare le censure, nè di farle proprie.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo è inammissibile per due ragioni concorrenti.</p>
<p>1.1.1. &#8211; La prima consiste in ciò, che solo la parte impugnante ha interesse alla pronuncia su tutti i motivi d&#8217;appello, mentre per il divieto della reformatio in peius (operante anche nel processo civile: v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 14063/06) la parte appellata, che non abbia proposto impugnazione incidentale, non ha un interesse pari e contrario alla decisione su ciascun motivo.</p>
<p>Nè ha pregio alcuno il ragionamento di tipo eventuale svolto dalle ricorrenti, secondo cui una diversa impostazione del percorso motivazionale, incentrato sull&#8217;esistenza del diritto di venduta esistente a vantaggio del fondo di loro proprietà, avrebbe potuto far emergere l&#8217;illegittimità dell&#8217;intera opera realizzata dai S. &#8211; D.C., atteso che le sentenze si impugnano per quanto hanno deciso, non per quello che avrebbero potuto statuire.</p>
<p>1.1.2. &#8211; In secondo luogo, l&#8217;omessa pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. nn. 26598/09, 12952/07, 1701/06, 27387/05 e 12475/04), lì dove, nella specie, le ricorrenti hanno invece censurato la sentenza in parte qua ai sensi del n. 5 art. ult. Cit..</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo, articolato in più punti, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di &#8220;norme di diritto&#8221;, nonchè contraddittorietà e illogicità della motivazione.</p>
<p>2.1. &#8211; In particolare, si sostiene che il giudice di merito non solo abbia apoditticamente affermato che le strumento urbanistico vigente all&#8217;epoca di realizzazione del fabbricato di proprietà degli appellanti fosse il Piano di Ricostruzione, nonostante l&#8217;emanazione in epoca successiva della L. n. 1684 del 1962 e della L. n. 64 del 1974, ma abbia, altresì, omesso di considerare che, anche applicando le norme del P.d.R., la costruzione contestata dovesse parimenti considerarsi illegittima, data la presenza, nel cortile interno, di un edificio addossato ad una parete del fabbricato P., ma costituente senz&#8217;altro un manufatto idoneo a determinare l&#8217;obbligo di osservare le distanze, poichè ai fini dell&#8217;applicazione delle norme codicistiche la nozione di costruzione non si esaurisce in quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i requisiti di solidità e immobilizzazione rispetto al suolo.</p>
<p>Oltre a ciò non è del tutto chiaro il passaggio argomentativo in base al quale il giudice dì secondo grado abbia potuto ritenere legittima una costruzione che in ogni caso si trova, anche sulla terrazza, a distanza di mt. 4,71 dalla proprietà P., con evidente violazione delle N.T. A. dei P.d.R..</p>
<p>2.1.1. &#8211; Prosegue parte ricorrente che risulta confusa e illogica anche la teoria della Corte di merito sugli intervalli di isolamento, esclusi perchè, secondo il ragionamento del giudice d&#8217;appello, lo spazio tra i due fabbricati risulta già edificato per la presenza del locale terraneo delle P.. In senso contrario deve osservarsi che se è vero che per intervallo d&#8217;isolamento deve intendersi la distanza minima tra i muri frontali di due edifici (secondo il punto C.4.1. del D.M. 16 gennaio 1996), non si comprende perchè esso non possa configurarsi quando una tele situazione venga a verificarsi all&#8217;altezza del solaio del primo piano e non al piano terra, poichè l&#8217;intento di scongiurare danni alle persone in caso di crolli deve essere perseguito anche ai piani superiori. In secondo luogo, conclude, parte ricorrente, anche a voler tutto concedere, non può non essere stigmatizzato come sia stata la stessa Corte d&#8217;appello ad affermare che la distanza minima di mt. 5 doveva comunque essere rispettata, ed essa sicuramente non esisteva tra i fabbricati &#8220;divisi&#8221; dalla terrazza di proprietà P..</p>
<p>2.2. &#8211; Il motivo è fondato in ordine a entrambe le violazioni prospettate.</p>
<p>2.3. &#8211; E&#8217; senz&#8217;altro erroneo, in primo luogo, che ai fini del computo della distanza tra costruzioni debba aversi riguardo, come afferma il giudice d&#8217;appello, al distacco intercorrente tra le due pareti &#8220;principali&#8221; dei fabbricati (cioè, si legge nella sentenza impugnata, &#8220;i muri maestri che partono dal suolo e si sviluppano verticalmente sino a raggiungere la linea di gronda&#8221;), senza considerare il corpo accessorio della proprietà P. posto al piano terra.</p>
<p>2.3.1. &#8211; Ed infatti, queste Corte ha avuto modo di rilevare che ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;art. 873 c.c., e segg., e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi &#8220;costruzione&#8221; qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell&#8217;opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall&#8217;uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione; e che, salvo l&#8217;ipotesi di sporti o aggetti in funzione meramente complementare o decorativa, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione, sicchè se ne deve tener conto ai fini dell&#8217;accertamento del rispetto della normativa sulle distanze, a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. n. 2228/01; in senso analogo, cfr. Cass. n. 1509/98, secondo cui ove l&#8217;opera da valutare sia costituita da più parti tra loro strutturalmente collegate in maniera stabile ed in misura tale da costituire un entità unica e inscindibile sul piano economico-funzionale, i caratteri propri della costruzione devono essere verificati dal giudice di merito riguardando l&#8217;opera nel suo insieme e non nelle singole sue parti, e rapportando quindi alla stessa, unitariamente considerata, il giudizio sulla idoneità alla creazione di intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà immobiliare).</p>
<p>2.3.1.1. &#8211; Nello specifico, il giudice d&#8217;appello ha rilevato (con accertamento di fatto non censurato sotto il profilo della logicità e congruità motivazionale) che il corpo accessorio dell&#8217;edificio di proprietà P., ubicato al piano terra e interposto tra questa e la proprietà S. &#8211; D.C., è costituito da servizi igienici, e dunque &#8211; è da ritenere &#8211; da una struttura, potenzialmente, di consistenza apprezzabile e in relazione di stretta funzionalità pratico-economica con il fabbricato principale, di cui amplia, altresì, la superficie complessiva utilizzabile. Ne consegue, in base alle superiori premesse, che i suddetti immobili di proprietà P., principale ed accessorio, devono essere valutati unitariamente ai fini della distanza tra costruzioni, e che, in particolare, la distanza stessa debba essere calcolata non dalla linea esterna del corpo di fabbrica principale, ma dalla parete più prossima dell&#8217;edificio accessorio che si interpone tra questo e l&#8217;immobile di proprietà S. &#8211; D.C..</p>
<p>2.4. &#8211; La decisione impugnata risulta, poi, illogica nella parte in cui pur partendo dalla premessa che la distanza &#8211; compresa tra un minimo di mt. 4,71 e un massimo di mt. 5,65 &#8211; tra il fabbricato di nuova costruzione di proprietà degli appellanti e i fabbricati P., distanza misurata dalla terrazza sita al primo piano che funge da copertura dei locali terranei di proprietà di queste ultime parti, contrasterebbe con le prescrizioni del regolamento comunale che impongono un intervallo d&#8217;isolamento minimo di mt. 6, trae l&#8217;incomprensibile conclusione per cui la L. n. 1684 del 1962, art. 6, che nelle zone sismiche vieta qualsiasi costruzione, anche a carattere provvisorio, negli intervalli di isolamento, non sarebbe applicabile nella specie perchè lo spazio tra i due edifici è già edificato per la presenza in esso del locale terraneo delle P., con l&#8217;altrettanto illogica deduzione per cui dovrebbe, pertanto, ritenersi applicabile solo la norma del P.d.R. che impone il rispetto della distanza di mt. 5 tra le facciate di edifici prospicienti.</p>
<p>2.4.1. &#8211; A tacere del carattere implicitamente ipotetico del ragionamento, che sconta la pregressa negazione dell&#8217;applicabilità del R.E.C. in quanto non ancora approvato all&#8217;epoca della costruzione degli appellanti, siffatto argomentare è incoerente, poichè negando che la distanza tra gli edifici delle parti possa qualificarsi come intervallo di isolamento (non per difetto dei suoi presupposti, ma) per il solo fatto che esso, nella specie, sarebbe già occupato da una costruzione, in contrasto con quanto prescritto ai riguardo dalla stessa (normativa antisismica, contraddica: la propria premessa logico-giuridica, per l tornare ad affermare che la sola regola applicabile nel caso in esame sarebbe quella del Piano di Ricostruzione che fissa in mt. 5 la distanza tra le facciate di edifici prospicienti i cortili, attuando in tal modo per la seconda volta la rimozione mentale del rilievo che nella controversia assume la presenza del locale terraneo di proprietà P..</p>
<p>2.4.1.1. &#8211; Per contro, come questa Corte ha avuto modo di affermare (v. Cass. n. 1695/04), le norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle disposizioni dell&#8217;art. 873 c.c., e segg., in materia di distanze fra le costruzioni, essendo dirette a salvaguardare non soltanto l&#8217;incolumità pubblica e privata ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati. Pertanto, esse prevalgono sugli strumenti urbanistici che prevedano distanze inferiori.</p>
<p>2.4.2. &#8211; Di riflesso, nella fattispecie, occorre riscontrare il rispetto (non di 5, ma di) 6 mt. tra il fabbricato di proprietà S. &#8211; D.C. e quello di proprietà P., considerando quest&#8217;ultimo nella maniera unitaria di cui s&#8217;è detto innanzi, comprensivo, cioè, anche del corpo di fabbrica accessorio posto al piano terra e adibito a servizi igienici.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma, che si atterrà ai seguenti principi di diritto: a) &#8220;le norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle disposizioni dell&#8217;art. 873 c.c., e segg., in materia di distanze fra le costruzioni, essendo dirette a salvaguardare non soltanto l&#8217;incolumità pubblica e privata ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati. Pertanto, esse prevalgono sugli strumenti urbanistici che prevedano distanze inferiori&#8221;; b) ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;art. 873 c.c., e segg., e delle disposizioni legislative e regolamentari aventi carattere integrativo, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità pratico- economica, costituiscono con l&#8217;immobile principale una costruzione unitaria, che va considerata nel suo insieme indipendentemente dallo sviluppo orizzontale o verticale dei singoli corpi di fabbrica di cui si compone, e senza distinguere tra immobile principale e accessori o pertinenze aventi le ridette caratteristiche, di guisa che le distanze devono essere calcolate non dalla parete dell&#8217;edificio maggiore, ma da quella che risulti più prossima alla proprietà antagonista&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma, la quale provvederà al regolamento anche delle spese del presente giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2010.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17680</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze Legali]]></category>
		<category><![CDATA[colonna d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[Collocare sporti sulla colonna d'aria altrui implica sempre una violazione delle distanze legali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22564-2006 proposto da:<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2648/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 8 ottobre 1994, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e premettendo di essere proprietaria di un appartamento con terrazzo a livello ubicato a piano terra dello stabile sito in (OMISSIS) e che il (OMISSIS) proprietario di uno stabile contiguo aveva munito le due finestre dell&#8217;ultimo suo piano con infissi apribili all&#8217;esterno, composti da profilati di alluminio e lastre di vetro, deduceva che il convenuto non aveva diritto a collocare detti infissi in quanto sporgenti sulla sua proprieta&#8217; e perche&#8217; costituenti pericolo per le persone che usavano il terrazzo, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla rimozione degli infissi di cui si dice con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese giudiziali.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) deducendo che le finestre alle quali erano stati apposti gli infissi si trovavano ad una altezza tale da non arrecare molestia all&#8217;attrice e che era stato costretto ad applicare i nuovi infissi per ottenere un maggior grado di isolamento termico con conseguente risparmio energetico, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22683 del 2001 ordinava al convenuto di rimuovere gli infissi e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.</p>
<p>Affermava il Tribunale che, l&#8217;aver posto in opera gli infissi di cui era causa costituiva atto quanto meno emulatorio, giacche&#8217; il convenuto avrebbe potuto benissimo soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo all&#8217;attrice. Comunque, riteneva ancora il Tribunale, l&#8217;applicazione degli infissi violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 cod. civ..</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.</p>
<p>Resisteva al gravame l&#8217;appellata chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2648 del 2005 accoglieva l&#8217;appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda avanzata dalla (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte romana osservava che: a) la collocazione degli infissi di cui si dice non violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 c.c. considerato che il proprietario del suolo non puo&#8217; opporsi ad attivita&#8217; che si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante il proprio suolo, che egli non abbia interesse da escluderle. E, nel caso in esame, gli infissi erano stati collocati su due finestre del terzo piano dello stabile del convenuto e, quindi, ad una altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della terrazza di proprieta&#8217; dell&#8217;appellata e proprio per la loro altezza l&#8217;apertura e la chiusura degli stessi non potevano arrecare alcun disturbo mentre assolutamente inconsistente era il profilo di un presunto pericolo per coloro che si sarebbero trovati sulla sottostante terrazza. b) La collocazione degli infissi di cui si dice, non integrava neppure gli estremi di un atto emulativo considerati che gli stessi erano stati montati in sostituzione delle tapparelle e quindi non potevano che essere montati all&#8217;esterno. c) Nel caso in esame, infine non era ravvisabile la costituzione di una servitu&#8217; considerato che tra le servitu&#8217; non e&#8217; ricompresa l&#8217;ipotesi di una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinda dal relativo diritto di veduta.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con atto di ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS), intimato, in questa sede non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo, (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 840 c.c. e degli articoli 100 e 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto insussistente l&#8217;interesse di (OMISSIS) a richiedere la rimozione degli infissi data l&#8217;altezza di ml 9 in cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che l&#8217;interesse della ricorrente non e&#8217; solo quello giuridico attuale e concreto di proprietario, ma, anche quello di natura personale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsivoglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse persistere l&#8217;attuale situazione la ricorrente, per ovviare al pericolo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recinzione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore del (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare piu&#8217; volte, in passato e, cioe&#8217;, che: ai sensi dell&#8217;articolo 840 cod. civ., l&#8217;immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, e&#8217; consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioe&#8217; quando la stessa intervenga ad un&#8217;altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilita&#8217; di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonche&#8217; Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di (OMISSIS) proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l&#8217;esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, ne&#8217; l&#8217;apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.</p>
<p>Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l&#8217;affermazione della Corte di merito secondo cui &#8220;non si vede quale interesse possa avere (OMISSIS) a domandare la rimozione&#8221; dei manufatti di cui si dice.</p>
<p>1.2. Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresi&#8217;, che, il pericolo di danni proveniente dall&#8217;opera non andrebbe denunciato con azione ex articolo 840 cod. civ. che fa riferimento ad un interesse all&#8217;utilizzabilita&#8217; di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di un&#8217;azione per turbative o molestie ex articolo 949 c.c., comma 2.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 833, 1064, 1067 e 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto che l&#8217;apposizione degli infissi alle due finestre integrasse un&#8217;ipotesi di atto emulato &#8211; cosi&#8217; come aveva ritenuto il Giudice di merito di primo grado &#8211; considerato che (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo dell&#8217;attrice. Ne&#8217; e&#8217; convincente, sempre secondo la ricorrente, l&#8217;affermazione della Corte romana secondo cui le servitu&#8217; sono un numero chiuso previsto dalla legge e che tra queste non e&#8217; dato ravvisare una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinde dal relativo diritto di veduta, perche&#8217; non avrebbe considerato che il diritto di servitu&#8217; comprende tutto cio&#8217; che e&#8217; necessario per usarne. Nella fattispecie, gli infissi apposto esternamente non costituivano un adminiculum necessario per l&#8217;esplicazione della servitu&#8217; di veduta ne&#8217; un miglioramento che rendeva piu&#8217; comodo il suo esercizio. Eppero&#8217;, l&#8217;articolo 1067 cod. civ. mantiene immutato l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, pero&#8217;, vieta l&#8217;innovazione che non apporta alcuna utilita&#8217; e che rappresenta solo un danno per il fondo servente.</p>
<p>2.1. La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Va qui osservato che la collocazione di sporti sulla colonna d&#8217;aria altrui non integra una servitu&#8217; considerato che il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai sensi dell&#8217;articolo 907 c.c. che richiama l&#8217;articolo 905 cod. civ. va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non gia&#8217; dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono &#8220;a compasso&#8221; verso l&#8217;esterno. Piuttosto, la collocazione degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un&#8217;attivita&#8217; regolamentata dall&#8217;articolo 840 c.c. e con valutazione di merito la sentenza, in presenza di un&#8217;oggettiva utilita&#8217;, ha escluso l&#8217;esistenza di un atto emulativo, nonostante, non sembra che sia stato dedotto che gli infissi non avevano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia altrui.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all&#8217;articolo 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma contrariamente al vero ha asserito che il resistente ha posto in opera tali infissi esterni in sostituzione delle tapparelle per come e&#8217; pacifico tra le parti. L&#8217;argomentazione non ha pregio &#8211; scrive la ricorrente &#8211; perche&#8217; urta sia contro il contenuto degli scritti difensivi scambiati dalla ricorrente nel corso dei due giudizi nei quelli ha da sempre lamentato la esistenza delle due tapparelle, sia con la realta&#8217; della situazione ambientale di fatto esistente riprodotta dalle fotografie. Le tapparelle non sono state mai sostituite dagli infissi, anzi le due finestre &#8211; come appare dalle fotografie sono dotate di infissi apribili verso l&#8217;interno dell&#8217;appartamento e di tapparelle e, per ultimo di due infissi esterni con intelaiatura in metallo e lastre di vetro.</p>
<p>3.1. Questo motivo e&#8217; inammissibile perche&#8217; la circostanza dedotta non rappresenta un punto decisivo della controversia. A ben vedere, la sostituzione di infissi aprentisi a compasso (ante esterne) al posto di infissi a caduta o ad avvolgimento (tapparelle) non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata sicche&#8217; anche ove si sia trattato di aggiunta o di sostituzione di infissi l&#8217;esito del giudizio sarebbe pur sempre lo stesso.</p>
<p>In definitiva, i ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza di cui all&#8217;articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.</p>
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