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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; diritti</title>
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		<title>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[azionabilità]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[ente di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Se singoli condomini conservano il potere di agire a difesa di diritti connessi alla partecipazione in condominio, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio, il condomino può sempre impugnare qualsiasi delibera?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M., domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M.,</p>
<p>domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p>- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;</p>
<p>udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>DEPOSITATO IL 21/09/2011</p>
<p>UDIENZA DEL 14/07/2011</p>
<p>SEZIONE 2</p>
<p>TIPO SENTENZA S</p>
<p>ANNO/NUMERO 2011/19223</p>
<p>NumeroSentenza 19223</p>
<p>AnnoSentenza 2011</p>
<p>NRG 2006/933</p>
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		<title>Sentenza 510 del 2010</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 14:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza locale]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[decisioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
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		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA composizione monocratica ha pronunciato in camera di consiglio , alla udienza del 20.4.2010, dandone lettura, la seguente SENTENZA proc. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>IL TRIBUNALE DI PESCARA</strong></p>
<p>composizione monocratica ha pronunciato in camera di consiglio , alla udienza del 20.4.2010, dandone lettura, la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>proc. iscritto al N°.3228 del Ruolo generale dell&#8217;anno 2007, promosso da:</p>
<p>EP nella qualità di I.r. della EP&amp;CI S.N.C., elett.te dom.to c/o e nello studio dell&#8217;Avv. FF che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>EMS s.r.l. in persona del I.r. pro tempore, elett.te dom.ta c/o lo studio legale dell&#8217; Avv. SC che la rappresenta giusta procura a margine della memoria di costituzione</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p><strong>OGGETTO:</strong> risoluzione contratto di comodato, simulazione e risarcimento danni.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong>:</p>
<p>come da verbale di udienza e scritti difensivi di parte</p>
<p style="text-align: center;"> <strong>MOTIVAZIONE</strong></p>
<p>Con ricorso depositato in data 22.6.2007, la EP&amp;CI s.n.c. esponeva di aver concesso in comodato gratuito alla EMS s.r.l., giusta contratto 30.6.2006 il proprio immobile posto al piano sottostrada … per la durata di mesi tre con possibilità di proroga trimestrale salva disdetta da parte di essa proprietaria.</p>
<p>La comodataria si obbligava ad utilizzare il predetto immobile al solo fine di deposito natanti.</p>
<p>Contestualmente, tra le parti, intercorreva una scrittura con cui veniva alla EMS concesso il diritto di prelazione per la eventuale e successiva stipula del contratto di locazione tanto che in tal senso ella le aveva inviato la prescritta comunicazione a cui aveva fatto seguito la manifestazione di volontà della convenuta di addivenire ad un accordo che tuttavia non aveva dato esito.</p>
<p>Per tale motivo, essa si era vista costretta a richiedere formalmente la restituzione dell&#8217;immobile senza che tuttavia controparte vi avesse provveduto, con il che era maturato a suo favore anche il diritto, oltre che ad ottenere la restituzione, anche al pagamento dell&#8217;indennizzo pattuito peraltro a titolo di penale in € 100,00 al giorno e ciò fino alla definitiva riconsegna.</p>
<p>In tal senso la ricorrente era pertanto a concludere.</p>
<p>Nel costituirsi in giudizio, la EMS eccepiva la simulazione posta in essere tra le parti avendo le stesse, in realtà, con il contratto di comodato, inteso dissimulare un vero e proprio contratto di locazione al canone mensile di € 1.500,00 che essa, in effetti, aveva provveduto a versare.</p>
<p>Aggiungeva, tra l&#8217;altro, che il contratto aveva avuto ad oggetto non solo il locale di mq. 700 ma anche la banchina prospiciente lo stesso lungo il fiume Pescara nella quale erano stati effettuati anche lavori di adeguamento.</p>
<p>Senonché, solo su sollecitazione di essa resistente si era pervenuti ad un accordo di regolarizzare il contratto di locazione ma le condizioni prospettate dalla locatrice non potevano più essere accettate visto che erano state dalla stessa mutate in pejus rispetto a quanto originariamente convenuto.</p>
<p>Aggiungeva, inoltre, che la stessa ricorrente le aveva, ad un certo momento, impedito l&#8217;utilizzazione finanche della banchina a cui si accedeva per il tramite di un cancello a cui essa aveva posto un lucchetto, arrivando anche ad impedirle l&#8217;utilizzo di una cabina esterna allo stabile che le consentiva la somministrazione della corrente tanto da essere stata costretta a fare ricorso all&#8217;uso di un generatore a diesel.</p>
<p>Tutto ciò le aveva causato ingenti danni patrimoniali e di immagine perché molti clienti l&#8217;avevano abbandonata non potendo più attraccare alla predetta banchina e l&#8217;aveva anche costretta ad agire con ricorso in possessorio, poi accolto dal Tribunale.</p>
<p>Concludeva pertanto la resistente, per il rigetto della avversa domanda e per il riconoscimento della esistenza di un vero e proprio contratto di locazione tra le parti al canone mensile di € 1.500,00 e relativo tanto al locale che alla banchina.</p>
<p>Chiedeva, altresì, condannarsi controparte al risarcimento dei danni patiti per la diminuzione della propria attività oltre per danni non patrimoniali a causa della perdita di immagine.</p>
<p>Si costituiva a seguito della proposta domanda riconvenzionale la ricorrente la quale, in via subordinata, precisava la propria domanda iniziale nel senso di chiedere comunque, in caso di denegato riconoscimento della esistenza di un contratto di locazione, la risoluzione del medesimo per grave inadempimento della conduttrice che da lungo tempo non aveva più provveduto al pagamento del canone.</p>
<p>Quanto alla domanda risarcitoria, ne eccepiva la infondatezza sul presupposto che in ogni caso giammai alcun accordo era intervenuto tra le parti in merito alla utilizzabilità della banchina.</p>
<p>La causa veniva istruita con prove orali ed anche attraverso l&#8217;interrogatorio formale del l.r. della ricorrente.</p>
<p>Alla odierna udienza giungeva quindi a conclusione dopo che inutile si rivelava anche un tentativo di conciliazione operato dal giudicante.</p>
<p>Ritiene il Tribunale che all&#8217;esito della espletata istruttoria orale possa dirsi raggiunta la prova della simulazione eccepita dalla difesa di parte resistente.</p>
<p>In verità infatti, i testi escussi hanno confermato il pagamento di rate trimestrali a titolo di canone di locazione per l&#8217;importo di € 1.500,00 mensili da parte della convenuta.</p>
<p>Pacifico, dunque, può dirsi che nonostante tra le parti fosse stato formalmente stipulato, al fine evidente di evadere il fisco, un contratto di comodato, in realtà questo dissimulava un vero e proprio contratto di locazione ad uso non abitativo.</p>
<p>Deve tuttavia altrettanto rilevarsi che la convenuta non ha fornito la prova, che ad essa comunque incombeva, dell&#8217;avvenuto pagamento del predetto canone per tutto il periodo di decorrenza del contratto (quanto meno dalla data del 31.12.2006, data indicata dalla ricorrente come termine di scadenza del presunto comodato) per cui, alla luce della precisazione della domanda effettuata dalla locatrice con la memoria depositata in data l2.11.2007, che non va certamente intesa come mutatio libelli ma come emendatio libelli, ed è quindi pienamente ammissibile, deve ritenersi accertato il grave inadempimento della conduttrice con la conseguente risoluzione del contratto di locazione.</p>
<p>Ne deriva la condanna della predetta al rilascio dell&#8217;immobile oggetto di causa in favore della locatrice nel termine che si indica in dispositivo.</p>
<p>Tra l&#8217;altro, non può essere sottaciuto che nel contratto simulato e altrettanto è a dirsi con riferimento alle bozze di contratti di locazione, nulla si diceva in merito alla locazione e/o comodato della banchina in merito a cui, pertanto, alcun diritto poteva vantare la EMS le cui pretese risarcitorie non possono essere pertanto accolte.</p>
<p>Anche in ordine al presunto mancato utilizzo della cabina elettrica, difetta la prova del danno dalla stessa patito.</p>
<p>Sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EP&amp;CI s.n.c. nei confronti della EMS s.r.l., nonché su quelle riconvenzionali da quest&#8217;ultima proposte nei confronti della ricorrente, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:</p>
<p>- accertata la simulazione del contratto di comodato gratuito stipulato tra le parti in data 30.6.2006, a rinnovazione di quello precedente del 22.6.2006 in quanto dissimulante un contratto di locazione a far data dal mese di ottobre 2004;<br />
- dichiara il predetto contratto dissimulato di locazione risolto per grave inadempimento della conduttrice;<br />
- condanna, per l&#8217;effetto, la EMS s.r.l. , in persona del suo 1.r. pro tempore, al rilascio nel termine di mesi due dalla presente sentenza, degli immobili di cui al contratto ripassato tra le parti&#8230; e della relativa banchina prospiciente lungo il fiume Pescara<br />
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla convenuta; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p>Pescara, 20.4.2010.</p>
<p style="text-align: right;">Il Giudice estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
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