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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; direttore dei lavori</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 27 marzo 2013, n. 14417</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[coperture]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[reati edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[sagoma]]></category>

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		<description><![CDATA[Realizare la copertura di un vano semi-aperto preesistente importa sempre un reato edilizio? Cosa deve valutare il giudice?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MANNINO Saverio F. &#8211; Presidente<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FRANCO Amedeo &#8211; est. Consigliere<br />
Dott. MARINI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDRONIO Alessandro &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza emessa il 14 ottobre 2011 dal Gip del tribunale di Cuneo;<br />
udita nella pubblica udienza del 26 febbraio 2013 la relazione fatta dal Consigliere dR. Amedeo Franco;<br />
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;<br />
udito il difensore avv. (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe il Gip del tribunale di Cuneo dichiaro&#8217; (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera a), per avere, quale direttore dei lavori, realizzato, in parziale difformita&#8217; dalla DIA, una tettoia a copertura della scala di accesso al piano seminterrato, condannandolo alla pena dell&#8217;ammenda ritenuta di giustizia.</p>
<p>Osservo&#8217; il giudice che la tettoia in questione era stata poi demolita; che essa aveva alterato la sagoma dell&#8217;edificio, e comunque che violava le NTA del PRG perche&#8217; non poteva equipararsi ad una pensilina e quindi avrebbe dovuto rispettare la distanza di m. 10 dalla strada vicinale.</p>
<p>L&#8217;imputato propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera a), e dell&#8217;articolo 87 delle NTA. Osserva che la scala di accesso dall&#8217;esterno al piano interrato era gia&#8217; esistente e che la stessa era contornata da tre muri perimetrali. L&#8217;intervento era consistito unicamente nella copertura di questa struttura. Pertanto non era stata modificata la sagoma e non erano state violate le distanze dalla strada vicinale, perche&#8217; il preesistente filo di fabbricazione non e&#8217; stato variato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>Dalla sentenza impugnata risulta: &#8211; che esisteva gia&#8217; una scala di accesso al piano interrato situata all&#8217;esterno dell&#8217;edificio principale sul lato sud; &#8211; che la scala era contornata da tre muri perimetrali, ma priva di copertura; &#8211; che l&#8217;intervento in questione e&#8217; consistito nell&#8217;apporre un tetto a copertura di questa struttura muraria gia&#8217; esistente; &#8211; che la sua situazione anteriore corrisponde a quella attuale conseguente alla demolizione della struttura di copertura.</p>
<p>Il giudice ha giustamente ritenuto erronea la tesi del responsabile dell&#8217;ufficio tecnico comunale, secondo cui l&#8217;intervento andrebbe qualificato come &#8220;ampliamento&#8221; sicche&#8217; mancherebbe la distanza di 10 metri dalla strada vicinale, come prescritto dall&#8217;articolo 87, comma 1, lettera J, delle NTA del comune di (OMISSIS).</p>
<p>Il giudice, peraltro, ha ritenuto ugualmente configurabile il reato innanzitutto perche&#8217; sarebbe mutata la sagoma dell&#8217;edificio, come risulterebbe anche da due sentenze di questa Corte. Sennonche&#8217;, va in primo luogo rilevato che con il capo di imputazione non risulta contestato il cambiamento di sagoma, ma unicamente la violazione delle distanze dalla strada vicinale. In secondo luogo, una delle due massime citate (Sez. 3, 9.2.1998, n. 3849, Maffullo, m. 210647) &#8211; dopo aver affermato il principio che &#8220;La sagoma di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l&#8217;edificio ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicche&#8217; solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d&#8217;opera&#8221; &#8211; si riferisce alla realizzazione ex novo di una scala esterna di accesso al primo piano, che pertanto aveva alterato la sagoma dell&#8217;edificio ed impedito la sanatoria, integrando l&#8217;ipotesi della parziale difformita&#8217;. Nella specie, invece, la scala gia&#8217; esisteva, compresi i muri perimetrali e l&#8217;opera e&#8217; consistita unicamente nel coprire con un tetto una struttura muraria gia&#8217; esistente. In terzo luogo, la seconda massima citata (Sez. 3, 9.2.2006, n. 8303, Nardini, m. 233563) ribadisce il principio che &#8220;In tema di disciplina edilizia, rientrano nel concetto di sagoma di una costruzione tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, restandone escluse le sole aperture che non prevedono superfici sporgenti, soltanto per le quali e&#8217; consentita la procedura della denunzia di inizio attivita&#8217; per varianti in corso d&#8217;opera&#8221;.</p>
<p>Nella specie, pertanto, non si comprende come possa ritenersi alterata la sagoma, dal momento che dalla sentenza impugnata non risultano realizzati, rispetto all&#8217;edificio preesistente, nuovi aggetti o sporti o nuove strutture perimetrali, bensi&#8217; solo la copertura di una preesistente struttura.</p>
<p>Del resto, il giudice non insiste sulla (non contestata) alterazione della sagoma e sembra fondare la sua decisione unicamente sulla violazione dell&#8217;articolo 87, comma 1, lettera j, della NTA del PRG, secondo il quale la distanza rispetto alla strada vicinale di almeno 10 metri, va riferita al filo di fabbricazione, il quale e&#8217; dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non piu&#8217; di m. 1,50, mentre sono inclusi nel perimetro le verande, gli elementi portanti in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale e ascensori. Il giudice ha quindi ritenuto che l&#8217;opera in questione, ai fini del calcolo della distanza della costruzione dal ciglio stradale, andava &#8220;inclusa nel perimetro esterno, non essendo la stessa equiparabile a una semplice &#8220;pensilina&#8221;, posto che poggia su pilastri infissi nel suolo&#8221;.</p>
<p>Sennonche&#8217;, giustamente la difesa osserva che il giudice non ha considerato che tale perimetro esterno gia&#8217; preesisteva, dal momento che i muri esterni della scala non erano stati oggetto d&#8217;intervento, che era consistito unicamente nella posa del tetto. Di conseguenza, proprio sulla base della norma regolamentare richiamata dal giudice, deve concludersi nel senso che il preesistente filo di fabbricazione non fu variato. E del resto, la norma regolamentare citata include espressamente nel perimetro esterno &#8220;i vani semi-aperti di scale e ascensori&#8221;. Nella specie risulta appunto gia&#8217; esistente un vano chiuso su tre lati e privo di copertura, che dunque costituiva vano semiaperto e che pertanto era incluso nel perimetro esterno della costruzione. L&#8217;opera contestata consiste appunto nella realizzazione del tetto di questo vano semiaperto, che non aggetta certamente per piu&#8217; di 1,5 m. e che di conseguenza non e&#8217; computabile ai fini della distanza.</p>
<p>In conclusione, e&#8217; chiaro l&#8217;errore in cui e&#8217; incorso il giudice nel ritenere che l&#8217;intervento sia consistito nella realizzazione di una tettoia, la quale e&#8217; un manufatto composto da una struttura di sostegno (pilastri o muri) e da un tetto di copertura. Nel caso in esame, invece, la struttura di sostegno era gia&#8217; preesistente e costituiva a tutti gli effetti &#8220;perimetro esterno&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 16 della NTA del PRG del comune di (OMISSIS). L&#8217;apposizione di un tetto aggettante per meno di m. 1,50 non ha percio&#8217; variato il perimetro esterno e dunque non ha violato la distanza di m. 10 dalla adiacente strada vicinale.</p>
<p>Risulta quindi evidente che la violazione contestata con il capo di imputazione non sussiste. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23838</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-21-dicembre-2012-n-23838/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
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		<description><![CDATA[Come possono il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile dei lavori provare la propria innocenza in caso di crollo parziale della costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETRUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso iscritto al n.r.g. 34484/06 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS); (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- parti intimate -</p>
<p>contro la sentenza n. 231/06 della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 19 maggio 2006 e notificata alla parte di persona il 10 ottobre 2006.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) cito&#8217; innanzi al Tribunale di Vibo Valentia l&#8217;ing. (OMISSIS), progettista e ritenuto direttore dei lavori, e (OMISSIS), titolare dell&#8217;omonima impresa edile, costruttore, sulla base del progetto del primo, di una casa di civile abitazione commissionata da essa attrice, affinche&#8217; fosse accertato e dichiarato che il cedimento strutturale di un solaio dell&#8217;edificio doveva essere addebitato a colui che aveva proceduto all&#8217;edificazione ma anche a chi, come direttore dei lavori, non aveva vigilato adeguatamente sull&#8217;opera del primo; chiese, su tali presupposti, che venisse pronunziata la risoluzione del contratto e che dette parti fossero condannate in via solidale e ciascuno per quanto di ragione: alla demolizione dell&#8217;opera a loro cura e spese; al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli acconti versati.</p>
<p>L&#8217;ing. (OMISSIS), costituendosi, nego&#8217; che gli fosse stata affidata la direzione del lavori ed evidenzio&#8217; l&#8217;ingerenza della committente nella esecuzione dei lavori, di tal che sarebbe stato in concreto eseguito un progetto diverso da quello approvato; contesto&#8217; quindi la validita&#8217; e l&#8217;utilizzabilita&#8217; di un precedente accertamento tecnico preventivo, eseguito in sua assenza.</p>
<p>Il (OMISSIS) affermo&#8217; a sua volta che le opere erano state eseguite in modo difforme dall&#8217;elaborato progettuale per le pressanti richieste dell&#8217;attrice che ne doveva, di conseguenza rispondere.</p>
<p>Il Tribunale adito respinse la domanda nei confronti dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; rispetto al quale escluse la qualita&#8217; di direttore dei lavori &#8211; e l&#8217;accolse contro il (OMISSIS), ritenendo che il secondo, su sollecitazione della committente, avrebbe realizzato un fabbricato architettonicamente diverso da quello oggetto di progettazione e che le pur riscontrate difformita&#8217; nel dato progettuale rispetto alla normativa antisismica erano state pur sempre state sottoposte al positivo controllo del Genio Civile che aveva approvato il progetto senza sollevare rilievi</p>
<p>La Corte di Appello di Catanzaro, pronunziando sentenza n. 231/2006 pubblicata il 19 maggio 2006, estese all&#8217;ing. (OMISSIS) la condanna a sopportare le spese per la demolizione del fabbricato, respingendo nel resto il proposto gravame del (OMISSIS).</p>
<p>A sostegno della decisione la Corte del merito &#8211; per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimita&#8217; e quindi sulla responsabilita&#8217; dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; valuto&#8217;, diversamente dal giudice di primo grado, l&#8217;apporto professionale del (OMISSIS), ritenendolo anche direttore dei lavori e valorizzo&#8217; ai fini del decidere il fatto oggettivo della notevole differenza di spessore del solaio che aveva ceduto, rispetto alle caratteristiche che lo stesso manufatto avrebbe dovuto avere in ossequio alla normativa in materia di costruzioni in zona antisismica.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il (OMISSIS), fondandolo su tre motivi; le altre parti non hanno svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo viene denunziato il vizio di omessa, insufficiente, illogica ed incongrua motivazione derivante anche dalla mancata ed errata valutazione delle risultanze processuali e per travisamento dei fatti di causa.</p>
<p>1a &#8211; Sostiene il ricorrente che l&#8217;analisi, compiuta dalla Corte distrettuale, della consulenza di ufficio, sul punto della propria responsabilita&#8217;, sarebbe stata manchevole in quanto avrebbe omesso di richiamare punti dell&#8217;elaborato tecnico essenziali ai fini del decidere, quali appunto la difformita&#8217; del fabbricato realizzato rispetto ad entrambi i progetti poi depositati presso il Comune ed il Genio Civile.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilita&#8217; civile in generale e del direttore dei lavori in particolare, in caso di rovina di edifici &#8211; rispettivamente richiamando gli articoli 2043 e 1669 cod. civ. -denunciando altresi&#8217; un triplice vizio di motivazione &#8211; esposto con riferimento a tutte le fattispecie contemplate nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Corte del merito, arbitrariamente selezionando il materiale istruttorio acquisito &#8211; dal quale non emergeva la qualita&#8217; anche di direttore dei lavori dell&#8217;esponente &#8211; aveva ritenuto addebitabile ad caso ricorrente la esecuzione di un&#8217;opera non solo non rispondente al progetto licenziato ma rispetto alla quale non avrebbe avuto alcun potere di controllo, non essendo a cio&#8217; officiato con l&#8217;investitura di direttore dei lavori, cosi&#8217; che il giudice dell&#8217;appello avrebbe erroneamente presupposto un nesso causale tra la condotta imputata ad esso (OMISSIS) e la realizzazione dell&#8217;opera.</p>
<p>3 &#8211; I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgenti aspetti diversi della stessa doglianza.</p>
<p>3.a &#8211; Gli stessi non possono dirsi fondati.</p>
<p>3.a.1 &#8211; Va innanzi tutto esclusa l&#8217;ammissibilita&#8217; del profilo attinente alla motivazione in quanto la esposta censura non puo&#8217; dirsi conforme allo schema legale delineato dall&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto non esplicita in quale punto della motivazione la Corte del merito non abbia dato congruamente ragione del proprio convincimento; ove non abbia esaminato un motivo o un&#8217;eccezione proposta; ove invece l&#8217;iter argomentativo seguito non sia stato conseguente alle proprie premesse logiche; inammissibilmente quindi parte ricorrente fa valere &#8211; accomunandolo al vizio di violazione o di falsa applicazione di legge &#8211; la non condivisione della valutazione delle emergenze istruttorie.</p>
<p>3.a.2 &#8211; I mezzi in esame poi debbono dirsi infondati sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge dal momento che l&#8217;apprezzamento della Corte di Appello dei dati di causa &#8211; come visto: congruamente motivato &#8211; e&#8217; del tutto rispondente ai confini applicativi delle norme in scrutinio atteso che: a &#8211; la ininfluenza della difformita&#8217; dei due progetti &#8211; architettonici &#8211; tra loro ai fini dell&#8217;emergenza della responsabilita&#8217; del professionista che li aveva redatti, non si estendeva al progetto &#8211; esecutivo &#8211; necessariamente utilizzato dal (OMISSIS): se quindi non si dimostra che la causa primaria delle lesioni, vale a dire l&#8217;insufficienza dello spessore del solaio, trovava origine in un&#8217;improvvida iniziativa esecutiva dell&#8217;appaltatore, non e&#8217; possibile escludere il nesso causale tra tale leggerezza progettuale &#8211; conformemente eseguita- e la causazione della rovina dell&#8217;edificio, indipendentemente dunque dalla configurazione anche della funzione di direttore dei lavori in capo all&#8217;Ing. (OMISSIS); b &#8211; l&#8217;approvazione del progetto cosi&#8217; viziato &#8211; per la non vinta presunzione di rispondenza dell&#8217;opera al progetto &#8211; da parte del Genio Civile costituiva allora circostanza ininfluente in quanto dalla stessa poteva nascere solo una responsabilita&#8217; dell&#8217;organo preposto al controllo di conformita&#8217; del progetto (anche) alla normativa antisismica ma certo non un&#8217;absolutio dal rispetto della stessa in relazione all&#8217;opera di progettista.</p>
<p>3.a.3 &#8211; Da quanto sopra argomentato emerge ribadita la irrilevanza della verifica se nella persona dell&#8217;ing. (OMISSIS) si cumulasse anche la figura del direttore dei lavori.</p>
<p>4 &#8211; Con il terzo motivo, deduce il ricorrente la violazione del principio che vieta la proposizione delle domande nuove in appello &#8211; articolo 345 c.p.c. &#8211; laddove la Corte territoriale ha respinto la propria eccezione preliminare con la quale era stata fatta valere la carenza di legittimazione dell&#8217;appellante (OMISSIS) a censurare il capo di decisione del Tribunale che aveva escluso la responsabilita&#8217; di esso progettista &#8211; essendo stato chiamato in giudizio esclusivamente dalla (OMISSIS)- e quindi a far riesaminare la questione della relativa responsabilita&#8217;.</p>
<p>4.a &#8211; Il motivo e&#8217; infondato in quanto non prende in esame l&#8217;ampia motivazione posta a base dal giudice dell&#8217;appello &#8211; vedi foll. 11 e 12 &#8211; in forza della quale si sottolineato come da un lato l&#8217;appaltatore &#8211; convenuto in giudizio dalla propria committente &#8211; non aveva alcun onere di indicare i corresponsabili del danno; dall&#8217;altro che era proprio la negazione della responsabilita&#8217; del progettista, contenuta nella sentenza di primo grado, a far nascere il diritto dell&#8217;appaltatore a chiedere la condanna dell&#8217;altro convenuto, cosi&#8217; determinando la infondatezza dell&#8217;addebito di aver violato il divieto di nova in appello.</p>
<p>5 &#8211; Il ricorso va rigettato senza onere di spese non essendosi costituite le parti intimate.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale Sentenza 23 novembre 2012, n. 45831</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-penale-sentenza-23-novembre-2012-n-45831/</link>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza nel cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Il destinatario dell'accertamento sulla sicurezza sui cantieri (cioè il controllo su i ponteggi, il piano di sicurezza, gli obblighi di formazione dei lavoratori..) può legittimamente opporsi alla sanzione perché non era presente il proprio difensore? Perchè?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />
Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MARINI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROSI Elisabetta &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 523/2011 TRIBUNALE di PISA, del 22/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 22/9/2011, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 111 e 134, articolo 136, comma 6, e articolo 96, comma 1, perche&#8217;, quale titolare della ditta omonima, ometteva di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura, in particolare, consentiva ad un dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sul colmo dell&#8217;edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna; ometteva di provvedere ai fini della redazione del PIMUS (piano montaggio utilizzo e smontaggio) del ponteggio; affidava le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio presente in cantiere ai propri dipendenti, i quali non avevano proceduto alla formazione prevista dalla legge; ometteva di provvedere ai fini della redazione del POS (piano operativo sicurezza) della impresa esecutrice i lavori; conseguentemente ha condannato l&#8217;imputato alla pena di euro 3.700,00 di ammenda.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione la difesa dell&#8217; (OMISSIS), con i seguenti motivi:</p>
<p>- omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prova della responsabilita&#8217; del prevenuto, in difetto del dovuto riscontro ai rilievi mossi dalla difesa;</p>
<p>- violazione degli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2, u.c., e articolo 114 disp. att. c.p.p., rilevato che gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl (OMISSIS) hanno effettuato il sopralluogo senza riconoscere all&#8217;indagato la facolta&#8217; di nominare un difensore che potesse assistervi;</p>
<p>- violazione dell&#8217;articolo 552 c.p.p., determinata dalla genericita&#8217; ed erroneita&#8217; del capo di imputazione, per mancata indicazione della fattispecie che attribuisce penale rilevanza alle condotte contestate e, conseguentemente, della cornice edittale, nonche&#8217; difetto di specificazione del comma dell&#8217;articolo 111 contestato ed inesistenza del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 136, comma 6, lettera g);</p>
<p>- omessa motivazione sulla dosimetria della pena, peraltro inflitta in misura illegale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; infondato e va rigettato.</p>
<p>La pronuncia di colpevolezza e&#8217; fondata su un discorso giustificativo logico e corretto, attraverso cui il giudice di merito da ampia ed esaustiva contezza delle ragioni ritenute concretizzanti i reati contestati e della ascrivibilita&#8217; degli stessi in capo all&#8217;imputato.</p>
<p>Con il primo motivo di impugnazione la difesa dell&#8217; (OMISSIS) eccepisce la mancanza di una compiuta argomentazione in ordine alla ritenuta provata responsabilita&#8217; del proprio assistito.</p>
<p>Orbene, dal vaglio di legittimita&#8217; a cui e&#8217; stata sottoposta la sentenza in esame e&#8217; emerso che il decidente e&#8217; pervenuto alla condanna dell&#8217;imputato a seguito di una corretta analisi valutativa delle emergenze istruttorie.</p>
<p>Ad avviso del Tribunale, infatti, il quadro probatorio ha consentito di dare idoneo supporto agli elementi posti a sostegno dell&#8217;accusa: il verbalizzante (OMISSIS), ingegnere in servizio presso USL (OMISSIS), dipartimento di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, ha riferito della attivita&#8217; di vigilanza, svolta il (OMISSIS), presso il cantiere edile di cui risultava committente (OMISSIS) ed impresa esecutrice quella di (OMISSIS), allorche&#8217; fu trovato un lavoratore bulgaro, sul tetto dell&#8217;edificio senza nessuna protezione, intento alla posa della guaina liquida sul manto di copertura dell&#8217;edificio stesso, ad una altezza dal suolo di circa 4 metri.</p>
<p>Di poi, quanto al cantiere, lo stesso testimone ha riferito che nessun tipo di documento era stato redatto, ne&#8217; il piano operativo di sicurezza, ne&#8217; il piano di montaggio del ponteggio: in particolare, non erano predisposti dispositivi di protezione dalla caduta dall&#8217;alto, in violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111; con riferimento ad un piccolo ponteggio perimetrale al fabbricato, montato dalla ditta del prevenuto non risultava essere stato redatto il piano di montaggio utilizzo e smontaggio del ponteggio, prescritto dal cit. decreto, articolo 134; quel ponteggio risultava essere stato montato da dipendenti che non avevano seguito il corso di formazione di cui all&#8217;articolo 136; non risultava redatto il piano operativo di sicurezza, necessario a definire le misure preventive e protettive per i lavoratori, ex Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 96.</p>
<p>Quanto evidenziato permette di ritenere del tutto infondata la censura mossa, visto che il giudice di merito ha ampiamente dato contezza degli elementi che lo hanno determinato ad affermare la colpevolezza dell&#8217;imputato.</p>
<p>Del pari manifestamente infondata si palesa la eccepita violazione delle garanzie difensive, di cui agli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2 cpv., e articolo 114 disp. att. c.p.p., da parte della polizia giudiziaria in sede di sopralluogo ispettivo.</p>
<p>Osservasi, sul punto che gli ispettori del lavoro hanno facolta&#8217; di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e, altresi&#8217;, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l&#8217;adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.</p>
<p>Va rilevato che nel caso in cui gli ispettori procedono ad accertamenti amministrativi (cioe&#8217;, se non e&#8217; accaduto un infortunio o non si e&#8217; verificata una malattia professionale o un incendio, o non c&#8217;e&#8217; stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell&#8217;ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore.</p>
<p>Di contro, qualora l&#8217;ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria e&#8217; obbligato ad avvisare il destinatario dell&#8217;accertamento della facolta&#8217; di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all&#8217;interrogatorio.</p>
<p>Nel caso di specie, e&#8217; fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell&#8217;USL stesse svolgendo una attivita&#8217; di vigilanza, a carattere amministrativo, con la conseguenza che non era tenuto, in sede di accertamento delle rilevate violazioni, ad ottemperare al disposto di cui all&#8217;articolo 356 c.p.p..</p>
<p>Del pari, priva di pregio e&#8217; da considerata la eccepita violazione dell&#8217;articolo 552 c.p.p. per genericita&#8217; ed erroneita&#8217; del capo di imputazione: il capo di imputazione non e&#8217; ne&#8217; generico, ne&#8217; errato, in quanto la chiara contestazione delle condotte illecite, addebitate al prevenuto, non permette di ritenere che lo stesso sia stato posto nella impossibilita&#8217; difendersi adeguatamente e frapporre le idonee contestazioni.</p>
<p>Sul punto va rilevato che non si ha insufficiente indicazione della enunciazione del fatto, qualora si abbia la individuazione dei tratti essenziali del fatto-reato attribuito, dotati di adeguata specificita&#8217;, sicche&#8217; il prevenuto possa apprestare la propria difesa (Cass. 23/4/2008, n. 16817; Cass. 14/1/2000, n. 382); ne&#8217;, peraltro, la mancata corretta individuazione degli articoli di legge violati e&#8217; da ritenere rilevante e non determina nullita&#8217; (Cass. 7/12/2005, n. 44707).</p>
<p>Orbene, nella specie, la formulazione della imputazione non si palesa generica, bensi&#8217;, del tutto compiuta ed esaustiva, ne&#8217; vale ad inficiarne il contenuto l&#8217;errata indicazione dell&#8217;articolo o del comma del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in quanto le condotte ascritte al prevenuto non lasciano adito a dubbi sulle violazioni ad esso addebitate, per i motivi ut supra evidenziati.</p>
<p>Anche la doglianza sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e&#8217; da rigettare, rilevato che la violazione ascritta all&#8217;imputato e&#8217; quella prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111, lettera a), e non dal comma 5, stesso articolo, per la quale l&#8217;articolo 159, comma 2, lettera a), prevede la pena alternativa dell&#8217;arresto fino a 6 mesi o dell&#8217;ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00, e non da euro 500,00 a euro 2.000,00, come sostenuto erroneamente in ricorso, di talche&#8217;, il giudice, nel quantificare il trattamento sanzionatorio ha preso le mosse da una pena base di euro 2.500,00 del tutto vicina al minimo edittale; come, parimenti, per l&#8217;ulteriore violazione di cui all&#8217;articolo 134, in relazione alla quale il decidente ha indicato una pena base di euro 750,00, di poi ridotta a euro 500,00, che viene sanzionata dal comma 2, del predetto articolo 159, con l&#8217;arresto fino a due mesi o con l&#8217;ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 agosto 2012, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[progettista]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di vizi di costruzione si può configurare una responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e del direttore dei lavori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">-controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MIGNONE ALBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 2699/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente (OMISSIS) che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, il rigetto dell&#8217;incidentale ( (OMISSIS)) e accoglimento del controricorso incidentale di (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con atto di citazione 16.6.2000 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 239/2000, con cui il Tribunale di Benevento gli aveva ingiunto il pagamento di lire 93.931.80 per prestazioni professionali eseguite dal geom. (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori di costruzione di una stalla e di un&#8217;abitazione, appaltati da esso (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;opponente assumeva che gli immobili realizzati presentavano gravi lesioni strutturali che ne compromettevano la staticita&#8217; e l&#8217;uso cui erano destinati ed, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) e del titolare dell&#8217;impresa appaltatrice, (OMISSIS), con condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni causati dalla cattiva esecuzione delle rispettive prestazioni.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio anche nei confronti del (OMISSIS) assunta la prova per interrogatorio e testi, espletata C.T.U., con sentenza 15.11.2004,11 Tribunale di Benevento, in accoglimento dell&#8217;opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava, in solido, (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nella misura del 75% e del 25%, al pagamento, in favore di (OMISSIS), di euro 76.000,00 oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali; rigettava la domanda di pagamento del (OMISSIS) e quella di risarcimento danni del (OMISSIS).</p>
<p>Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano distinti atti di appello, successivamente riuniti.</p>
<p>Il (OMISSIS) deduceva: la decadenza dello (OMISSIS) dall&#8217;azione ex articolo 1669 c.c.,l&#8217;omessa ed erronea valutazione delle cause delle lesioni, l&#8217;irragionevolezza della statuizione sul risarcimento del danno con vincolo solidale, sul &#8220;quantum debeatur&#8221; e sul rigetto della domanda riconvenzionale.</p>
<p>A sua volta il (OMISSIS) lamentava:</p>
<p>l&#8217;erroneita&#8217; della decisione quanto alla responsabilita&#8217; ascrittagli, alla causa delle lesioni,alle risultanze della C.T.U., alla stima del costo delle riparazioni, alla ripartizione del risarcimento, alla quantificazione del compenso dovutogli, alla imputazione dei pagamenti ricevuti ed all&#8217;importo del prestito allo (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 7.7.2010 la Corte di Appello di Napoli rigettava l&#8217;appello proposto dal (OMISSIS); accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello del (OMISSIS), condannando lo (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 9.358,96, oltre interessi, a titolo di residuo compenso professionale del (OMISSIS), disponendo compensarsi detto importo col debito di quest&#8217;ultimo, rinveniente dal costo di riparazione dell&#8217;immobile e dal risarcimento dei danni; compensava le spese processuali del grado, nella misura di 1/2, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) e, nella misura di 2/3, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), condannando gli appellanti al pagamento della residua parte in favore dell&#8217;appellato (OMISSIS).</p>
<p>La Corte di merito rilevava che la censura relativa alla decadenza del termine annuale di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., non aveva investito anche il profilo della incidenza dei difetti costruttivi sulla statica della costruzione ne&#8217; il collegamento causale del dissesto con l&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera; il termine per la denuncia dei vizi, con riferimento alla conoscenza acquisita da parte del committente, risultava rispettato, avuto riguardo al calcolo a ritroso dal 1.4.2000, data della denuncia; che sussisteva la responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore per la realizzazione della costruzione su suolo geologicamente inesplorato (a seguito della traslazione della stalla), per omessa segnalazione al direttore dei lavori ed al committente di alcune oggettive incongruenze della relazione geologica, il carattere &#8220;anonimo&#8221; della relazione geotecnica e la non conformita&#8217; dei dati espressi in tali elaborati; peraltro, l&#8217;appaltatore aveva realizzato&#8221;fondazioni inferiori rispetto al progetto (agendo non quale nudus minister del direttore dei lavori o del committente), non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;;</p>
<p>che ricorreva la concorrente responsabilita&#8217; del no, quale geometra e progettista, per la realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di quattro motivi illustrati da memoria; resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), avanzando, entrambi, ricorso incidentale, lo (OMISSIS) sulla base di un unico motivo ed il (OMISSIS) di sette motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il ricorrente principale deduce:</p>
<p>1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al termine di decadenza ex articolo 1669 c.c.;</p>
<p>la sentenza sul punto non aveva tenuto conto delle contestazioni delle parti sul contenuto della transazione del febbraio 1998, sulle risultanze della C.T.U. e sulle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) da cui emergeva che le lesioni si erano palesate gia&#8217; nell&#8217;inverno del 1997-98, posto che, a lavori ultimati, nella stalla si era verificato un &#8220;cedimento istantaneo&#8221; che aveva causato le lesioni alla costruzione;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, laddove era stata affermata la responsabilita&#8217; del progettista e direttore dei lavori; la edificazione su sito inesplorato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non comportava alcuna responsabilita&#8217; del (OMISSIS), atteso che la verifica del sito poteva essere omessa, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988, articolo C3 stante la possibilita&#8217; di procedere &#8220;alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti mediante indagini precedenti&#8230;&#8221; e trattandosi, nella specie, solo di una mera rotazione di 180 della stalla e della vasca e non di uno spostamento di 15 metri; la redazione della relazione geologica e geotecnica esulava dalla competenza del geometra (OMISSIS), essendo rimessa a quella esclusiva di un geologo o ingegnere specializzato nel settore edilizio;</p>
<p>3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, concernente la stima dei costi di riparazione delle opere;</p>
<p>la Corte di appello aveva escluso ipotesi alternative sulle modalita&#8217; di riparazione della costruzione, omettendo di prendere in esame il documento depositato e allegato al n. 10 del fascicolo di parte del (OMISSIS);</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in ordine alla ripartizione di responsabilita&#8217; tra progettista ed appaltatore, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 1 e 5, non essendovi motivo per attribuire al geom. (OMISSIS) competenze tecniche, in tema di tipologia del terreno interessato dalla costruzione, superiori a quelle dell&#8217;appaltatore. Col ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta,con un unico motivo, violazione e/o errata applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c., comma 2, avendo la Corte di appello omesso di motivare la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, non tenendo conto, inoltre, ai fini della determinazione del credito del (OMISSIS), delle maggiori somme da questi ricevute, sia pure &#8220;non giustificate da idonea documentazione fiscale&#8221;.</p>
<p>(OMISSIS), con il ricorso incidentale, deduce:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2697 c.c., nonche&#8217; erronea ed insufficiente motivazione su punto decisivo della causa, laddove i giudici di appello avevano omesso di confrontare le risultanze della C.T.U., su modi e tempi di manifestazioni delle lesioni alla costruzione, con le dichiarazioni del teste (OMISSIS), con il contenuto della transazione del febbraio 1998 e con la missiva dell&#8217;Avv. (OMISSIS), cosi&#8217; da desumere la tardivita&#8217; della denuncia dei vizi in quanto gia&#8217; conoscibili dallo (OMISSIS) nell&#8217;inverno 1997/1998;</p>
<p>erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto assolto l&#8217;onere probatorio, a carico del committente, sulla tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi, incorrendo nella omessa valutazione di numerose circostanze da cui era desumibile la conoscenza, da parte dello (OMISSIS), della gravita&#8217; delle lesioni verificatasi poco dopo la ultimazione della struttura, avuto riguardo alla sottodimensione delle fondazioni, al contenuto della transazione del 18.2.98, al collaudo del 2.3.98, alla lettera 10.9.99 del legale del committente;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore;</p>
<p>contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, era evidente che il (OMISSIS), modestissimo imprenditore di scarsa istruzione, non era in grado di svolgere una valutazione delle caratteristiche geologiche del terreno in questione, tanto che era stato necessario espletare, al riguardo, una C.T.U. affidata ad uno specialista in materia; egli si era limitato ad eseguire gli ordini del committente e del direttore dei lavori che, in sede di collaudo, avevano accettato, senza riserva alcuna, la minor profondita&#8217; delle fondazioni rispetto al progetto;</p>
<p>3) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2055 c.c., nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la sentenza impugnata aveva posto a carico del (OMISSIS) una responsabilita&#8217; solidale per il 25%, benche&#8217; il progettista e direttore dei lavori fosse stato gravato per 3/4 del pagamento di quanto dovuto allo (OMISSIS) e non considerando la responsabilita&#8217; parziale che il giudice di prime cure aveva attribuito all&#8217;appaltatore;</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul &#8220;quantum debeatur&#8221;; al riguardo il giudice di appello aveva omesso di esaminare la consulenza tecnica di parte, a firma dell&#8217;ing. (OMISSIS) (depositata dal (OMISSIS) nel giudizio di primo grado) da cui risultava un minor costo delle opere di risanamento della costruzione;</p>
<p>5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove non era stato indicato il criterio equitativo utilizzato per la quantificazione del danno, essendo stato affermato solo che il mancato acquisto di capi di bestiame, da parte dello (OMISSIS), non escludeva il ristoro del danno;</p>
<p>6) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale;</p>
<p>il pagamento dei lavori oggetto della transazione del 18.2.98 non riguardava quelli di cui alla domanda riconvenzionale, costituente il 75% del prezzo dell&#8217;appalto;</p>
<p>7) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 645 c.p.c., comma 2 e dell&#8217;articolo 647 c.p.c. per omessa motivazione sull&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio, oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione dell&#8217;opposizione. Il ricorso principale e&#8217; infondato.</p>
<p>Con il primo motivo viene riproposta la questione sul termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., gia&#8217; esaminata dalla Corte di merito e risolta con motivazione aderente alla giurisprudenza di questa Corte, laddove e&#8217; stato evidenziato che, nella specie, la prova della tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi scaturiva dall&#8217;analisi degli elaborati peritali, di parte e di ufficio, posto che la constatazione delle fessurazioni sulla muratura esterna degli immobili, verificatesi gia&#8217; durante l&#8217;inverno 97/98, secondo quanto riferito dal teste (OMISSIS), non valeva a dimostrare la riconoscibilita&#8217; della &#8220;gravita&#8217;&#8221; del fenomeno, nel senso della sua incidenza sulla statica e sulla sicurezza dell&#8217;edificio, &#8220;potendo l&#8217;occorso ascriversi anche a fenomeni naturali(es. smottamento) del tutto imprevedibili e successivi alla realizzazione del manufatto edilizio&#8221;. Secondo l&#8217;apprezzamento del giudice di merito, quindi, solo dopo l&#8217;indagine tecnica il committente (OMISSIS) pote&#8217; acquisire un apprezzabile grado di conoscenza della gravita&#8217; dei difetti costruttivi in quanto influenti sulla statica dell&#8217;edificio e collegati causalmente all&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Giova ribadire che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C., l&#8217;esistenza di vizi di difficile identificazione, che danno luogo alla responsabilita&#8217; ex articolo 1669 c.c., comporta la decorrenza del termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi dal momento in cui il denunciante ha raggiunto un ragionevole grado di conoscenza, rapportato, nel caso in esame,all&#8217;acquisizione della relazione del consulente tecnico(Cfr. Cass. n. 2460/2008; n. 1463/2008; n. 4622/2002).</p>
<p>Le altre doglianze del (OMISSIS) attengono anch&#8217;esse a questioni gia&#8217; disattese dalla sentenza impugnata con corretta e logica motivazione, censurata dal ricorrente sulla base di valutazioni in fatto, riservate al giudice di merito.</p>
<p>In particolare, il secondo e quarto motivo, tra di loro connessi in quanto attinenti alla responsabilita&#8217; del (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori, in solido con l&#8217;appaltatore (OMISSIS), e&#8217; stata fondata sulla mancata previsione (con la variante) della realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato e nel non aver ravvisato&#8221; talune incongruenze della relazione geologica e della discrasia con quella geotecnica, non sottoscritta ne&#8217; timbrata&#8221;.</p>
<p>Come rilevato dai giudici di appello il vincolo di responsabilita&#8217; solidale fra l&#8217;appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori trova fondamento nel principio di cui all&#8217;articolo 2055 c.c. che, anche se dettato in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, si estende all&#8217;ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita&#8217; contrattuale. Peraltro secondo l&#8217;orientamento consolidato di questa Corte, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell&#8217;appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta&#8217;, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l&#8217;evento dannoso ( Cfr. Cass. n. 20294/2004; n. 5103/1995).</p>
<p>Orbene, nella specie, l&#8217;indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientrava nei compiti sia del progettista &#8211; direttore dei lavori che dell&#8217;appaltatore, posto che la validita&#8217; del progetto di una costruzione edilizia della sua esecuzione dipende dalla rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo interessato dalla edificazione. Consegue che, nei confronti del committente, sussiste la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) per inadempimento del contratto d&#8217;opera professionale nonche&#8217; dell&#8217;appaltatore per i vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo (Cass. n. 11783/2000; n. 12995/2006).</p>
<p>La maggiore percentuale di risarcimento del danno a carico del (OMISSIS) (nella misura del 75%) e&#8217; stata solo genericamente contestata, a fronte delle argomentazioni di merito del giudice di appello, riferite anche alla sentenza di primo grado ed alla maggiori conoscenze tecniche del progettista e direttore dei lavori.</p>
<p>Il motivo sub 3) attiene ad un apprezzamento sul costo delle riparazioni che, in quanto adeguatamente motivato con riferimento alla soluzione suggerita dal C.T.U., esula dal sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>Va rigettato il ricorso di (OMISSIS) per la sua genericita&#8217; in quanto non rapportato alla motivazione con cui il giudice di appello ha determinato (per la complessita&#8217; dei temi ed il parziale accoglimento dell&#8217;appello del (OMISSIS)) la diversa percentuale di compensazione fra le parti delle spese di lite.</p>
<p>In ordine al ricorso incidentale del (OMISSIS) valgono le considerazioni gia&#8217; svolte in merito a quello del (OMISSIS). Va aggiunto che, a carico del (OMISSIS), e&#8217; stato accertato l&#8217;ulteriore addebito di aver realizzato fondazioni inferiori rispetto a quelle previste nel progetto, &#8220;non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;, senza che abbia provato di aver agito quale &#8220;nudus minister&#8221; del direttore dei lavori e del committente (pag. 29 sent. imp.).</p>
<p>Per quanto attiene la valenza della transazione 18.2.98 la Corte territoriale ha accertato che, a quella data, &#8220;non era percettibile il dissesto murario&#8221; e le relative cause sicche&#8217; doveva escludersi un accordo transattivo sul punto.</p>
<p>Priva di fondamento e&#8217;, infine, la censura sub 7), relativa alla improcedibilita&#8217; della opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio. Al riguardo e&#8217; sufficiente rammentare che il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili di ufficio, anche nel giudizio di legittimita&#8217;, va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo; ne consegue che dette questioni debbono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorche&#8217; siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, come avvenuto nel caso in esame, considerato che il giudice di merito non si e&#8217; pronunciato su di esse e che il contraddittorio e&#8217; stato incentrato sul merito della controversia (Cass. n. 2427/2011; S.U. n. 24883/2008). Alla stregua dei rilievi svolti, i ricorsi vanno rigettati con condanna del ricorrente principale, (OMISSIS) e di quello incidentale, (OMISSIS), entrambi soccombenti, al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario di (OMISSIS).</p>
<p>Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo essenzialmente al fatto che anche il motivo di ricorso incidentale dello (OMISSIS) e&#8217; stato rigettato, per compensare fra le parti il residuo terzo delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente principale (OMISSIS) e quello incidentale, (OMISSIS), al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, in complessivi euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per spese e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dello (OMISSIS), compensato il residuo terzo fra le parti.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 gennaio 2012 n. 1218</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:37:41 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è la natura dell'obbligazione assunta dal direttore dei lavori? Quali sono i suoi compiti? Sino a che punto si estendono le sue responsabilità?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:a</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24800/06) proposto da:</p>
<p>P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to MASSARI Antonio del foro di Firenze e dall&#8217;Avv.to Vincenzo Colacino del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Ricciotti n. 9;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to LAGANA&#8217; Carmelo del foro di Lucca, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to Luca Pardini in Roma, via Muzio Clementi n. 68;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Firenze n. 626 depositata il 21 marzo 2006.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Vincenzo Massari, per parte ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 1 dicembre 1988 il Condominio di (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Lucca, la EDIL SERVICE s.n.c. e l&#8217;ing. P. A., nella loro rispettiva qualità di costruttrice e di direttore dei lavori del fabbricato condominiale, per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma necessaria per l&#8217;eliminazione dei vizi dello stabile, essendosi nel tempo evidenziate crepe nelle facciate esterne con distacco dell&#8217;intonaco a circa 50 cm. dal suolo, tracce di umidità con muffa sulle pareti interne delle scale (OMISSIS), lesioni nelle strutture murarie con distacco di intonaco ed infiltrazioni lungo i bordi della terrazza di copertura dell&#8217;edificio.</p>
<p>Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali eccepivano la carenza di legittimazione attiva e passiva, contestando nel merito le domande attoree, il Tribunale adito, espletata c.t.u., condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore del CONDOMINIO della somma di Euro 40.438,53, oltre rivalutazione ed interessi legali.</p>
<p>In virtù di rituale appello interposto dal P., con il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse ritenuto la sua responsabilità nonostante i difetti riscontrati fossero da attribuire a carenza di progettazione e non alla direzione dei lavori, dovendo peraltro i vizi essere ricondotti nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 1667 c.c., con conseguente carenza di legittimazione attiva e passiva, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell&#8217;appellato, rigettava il gravame.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava che per costante giurisprudenza i gravi difetti delle costruzioni per cui operava la garanzia prevista dall&#8217;art. 1669 c.c. comprendeva qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell&#8217;opera, anche degli elementi accessori volti ad assicurare un impiego duraturo del bene, incidendo negativamente sul godimento dell&#8217;immobile. In quest&#8217;ottica vi rientrava il rivestimento esterno dell&#8217;edificio essendo destinato a preservare le pareti dall&#8217;azione degli agenti atmosferici.</p>
<p>Aggiungeva che non era condivisibile la tesi secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe dovuto rispondere delle carenze progettuali essendo, di converso, tenuto all&#8217;individuazione ed alla correzione di eventuali carenze progettuali e a vigilare affinchè l&#8217;opera fosse realizzata senza gravi difetti.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il P., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito il CONDOMINIO con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente &#8211; premesso che nelle more del giudizio è intervenuto accordo transattivo fra la Edilservice s.r.l.</p>
<p>ed il CONDOMINIO, di cui egli intendeva profittare (ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 1304 c.c.) &#8211; denuncia il vizio di contraddittoria, omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio per avere la corte di merito argomentato la responsabilità del direttore dei lavori circa la risalita capillare di acqua dalle fondamenta senza chiarire la colpa del professionista nella produzione delle cavillature ovvero per l&#8217;umidità proveniente dalla facciata dell&#8217;edificio, attribuite dal c.t.u. ad un fenomeno degenerativo e niente autorizzava a ricondurre detta degenerazione ad una colpa del direttore dei lavori.</p>
<p>E&#8217; giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24 luglio 2007 n. 16361) che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell&#8217;opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un&#8217;opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l&#8217;impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all&#8217;opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente &#8211; preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della &#8220;diligentia quam&#8221; in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni de direttore dei lavori l&#8217;accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell&#8217;opera ai progetto, sia delle modalità dell&#8217;esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l&#8217;adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell&#8217;opera, e segnalando all&#8217;appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d&#8217;opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l&#8217;ottemperanza da parte dell&#8217;appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l&#8217;attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell&#8217;alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell&#8217;opera nelle sue varie fasi e pertanto l&#8217;obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell&#8217;impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell&#8217;arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.</p>
<p>Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell&#8217;opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l&#8217;alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi.</p>
<p>Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell&#8217;opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).</p>
<p>Contrariamente a quanto si sostiene nel motivo di ricorso, il giudice di appello ha ritenuto il direttore dei lavori responsabile, in concorso con l&#8217;appaltatore, dei difetti dell&#8217;opera non per l&#8217;inadempimento al contratto di appalto, tant&#8217;è che la transazione fra il committente e l&#8217;appaltatore, al quale egli era rimasto estraneo, non gli è neppure opponibile ex art. 1304 c.c., ma in via autonoma, per non avere assolto agli obblighi di sorveglianza e controllo che gli incombevano sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Il motivo, che non coglie la ratio decidendi e si risolve in una censura di merito, è pertanto inammissibile.</p>
<p>Il giudice del gravame ha ritenuto sussistente la colpa concorrente del direttore dei lavori per la cattiva esecuzione della facciata dell&#8217;edificio, e precisamente per non essersi reso conto della cattiva esecuzione delle opere relative alle fondamenta, sì da determinare la produzione di cavillature, ciò nonostante le conclusioni del CTU che, al riguardo, aveva escluso qualsivoglia responsabilità del professionista, trattandosi di operazioni riconducibili ai compiti propri del direttore dei lavori, essendo di alta sorveglianza, quale l&#8217;analisi di congruità del progetto all&#8217;opera realizzanda.</p>
<p>In tema di responsabilità del direttore dei lavori questa Corte ha più volte affermato che l&#8217;alta sorveglianza in cui si concreta l&#8217;attività del detto professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell&#8217;opera nelle sue varie fasi e pertanto l&#8217;obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell&#8217;impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell&#8217;arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 28 ottobre 1976 n. 3965; Cass. 19 ottobre 1968 n. 2790). Conformandosi ai principi suddetti la sentenza impugnata ha posto in evidenza che, in relazione alla natura dei difetti accertati nel caso di specie (il fenomeno delle infiltrazioni era causato dalla cattiva esecuzione delle fondamenta e dalla cattiva qualità dei materiali in esso impiegati, che provocavano una risalita dell&#8217;umidità dal sottosuolo su cui l&#8217;edificio condominiale insiste, senza l&#8217;uso di idoneo materiale impermeabilizzante), il direttore dei lavori doveva ritenersi responsabile per avere omesso, nella fase di realizzazione delle fondamenta, il dovuto controllo sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e sulla qualità del materiale usato.</p>
<p>Per completezza, resta da osservare, quanto alla transazione intercorsa fra l&#8217;appaltatore ed il committente, di cui il ricorrente dichiara di volerne profittare, che si tratta di questione nuova che non ha formato oggetto del giudizio di appello e pertanto è inammissibile (v. Cass. 27 febbraio 2006 n. 4366). D&#8217;altro canto l&#8217;estensibilità degli effetti della stessa ai condebitori solidali ex art. 1304 c.c., presuppone l&#8217;unicità del titolo in forza del quale più soggetti siano tenuti alla medesima prestazione nei confronti del medesimo creditore (v. in tal senso Cass. 16 settembre 2004 n. 18652) ed inoltre andrebbe valutata la portata novativa o meno della stessa.</p>
<p>Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali in materia di responsabilità extracontrattuale in quanto avendo la corte voluto prescindere dalla colpa del direttore dei lavori nella produzione dei vizi nell&#8217;ipotesi delle sole cavillature, è incorsa in un errore di diritto attribuendo automaticamente la responsabilità, essendo invece la responsabilità per colpa un elemento indefettibile.</p>
<p>Anche detto motivo è privo di pregio e rimane superato alla luce di quanto esposto in relazione alla prima censura di cui sopra.</p>
<p>Al rigetto de ricorso, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012.</p>
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