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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; dichiarazioni</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza 4 agosto 2010, n. 18081</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In che reati incorre chi menta ad ente pubblico per ottenere dei prestiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PLENTEDA Donato &#8211; Presidente<br />
Dott. SOTGIU Simonetta &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PERSICO Mariaida &#8211; Consigliere<br />
Dott. DIDOMENICO Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e&#8217; domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">De. Ma. Fe. , elettivamente domiciliato in Arma di Taggia (IM) via Nino Pesce 2 presso lo studio del Dott. Panizzi Romeo;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 66.33.05, depositata in data 14.7.05, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.6.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;<br />
sentita la difesa svolta per conto di parte ricorrente, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso con vittoria di spese;<br />
Udito il P.G. in persona del Dott. De Nunzio Wladimiro che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>In data 2.8.2000 l&#8217;Ufficio II.DD. di Milano notificava a De. Ma. Fe. l&#8217;avviso di accertamento ai fini Irpef e CSNN per l&#8217;anno di imposta 1995. L&#8217;avviso in questione si fondava su un controllo effettuato sulle somme accreditate nei conti correnti bancari intestati al contribuente, i quale invitato dall&#8217;Ufficio non forniva adeguata giustificazione in ordine a tali somme in relazione all&#8217;omessa dichiarazione del reddito per l&#8217;anno di imposta controllato. Il De. Ma. , premesso che l&#8217;avviso era illegittimo in quanto fondato su presunzioni di secondo grado, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l&#8217;ufficio e la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza l&#8217;Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>La doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 7 e dell&#8217;articolo 2728 c.c. e dell&#8217;articolo 112 c.p.c. nonche&#8217; della motivazione insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che l&#8217;articolo 32 citato individua a favore dell&#8217;Amministrazione una presunzione legale iuris tantum superabile dalla prova contraria da parte del contribuente, prova che nella specie non e&#8217; stata assolutamente fornita. Da cio&#8217; l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza impugnata, la quale ha accolto il ricorso del contribuente sulla base dell&#8217;ipotesi secondo cui, svolgendo il De. Ma. attivita&#8217; di amministratore di 18 condomini, era &#8220;presumibile che nei conti correnti esaminati dall&#8217;Ufficio II.DD. di Milano venissero versate somme attinenti alla sua attivita&#8217; di amministratore &#8220;La censura appare fondata. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di versamenti operati sul conto corrente bancario, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32 pone a carico del contribuente una presunzione, ancorche&#8217; semplice, in virtu&#8217; della quale i versamenti sono presumi come rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa. Invero, &#8220;nel caso in cui l&#8217;accertamento effettuato dall&#8217;ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, e&#8217; onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell&#8217;onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l&#8217;onere probatorio dell&#8217;Amministrazione e&#8217; soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. 4589/09. conf. Cass. n. 1739/07). Ai fini di cui trattasi, la prova liberatoria non puo&#8217; essere generica ma deve essere analitica con indicazione specifica della riferibilita&#8217; di ogni versamento bancario in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. Con la conseguenza che nel caso di specie competeva al contribuente provare analiticamente che le somme presenti sui suoi conti bancari fossero dovute ai versamenti da parte dei condomini per le spese di gestione condominiale, prova liberatoria che invece non e&#8217; stata fornita ne&#8217; in sede amministrativa quando gli fu rivolto dall&#8217;Amministrazione l&#8217;invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, ne&#8217; in sede contenziosa.</p>
<p>Considerato che la sentenza impugnata non si e&#8217; uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una eregula iuris diversa, deve essere cassata. Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente. All&#8217;accoglimento del ricorso consegue la condanna del De. Ma. alla rifusione delle spese dell&#8217;intero giudizio liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell&#8217;articolo 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto da De. Ma. Fe. , che condanna alla rifusione delle spese dell&#8217;intero giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 di cui euro 2.000,00 per onorario, euro 800,00 per diritti, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge per ciascuno dei giudizi di merito ed euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge per il giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 09 novembre 2009 n. 23687</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[valore confessorio]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Quale valore confessorio possono rivestire i contenuti di un verbale id assmeblea? Valgono pure per assenti e dissenzienti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MALZONE Ennio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere -<br />
Dott. TROMBETTA Francesca &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19666/2004 proposto da:</p>
<p>B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANZI LUIGI, CAPO STEFANO, MESTROVICH PAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: right;">e contro</p>
<p>COND (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2287/2003 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/09/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2009 dal Consigliere Dott. TROMBETTA FRANCESCA;<br />
udito l&#8217;Avvocato Carlo ALBINI, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato MANZI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato l&#8217;11.3.1999 B. convenne in giudizio davanti al G.d.P. di Mestre il condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, sito in (OMISSIS), deducendo:</p>
<p>- di essere proprietario di un appartamento con garage facente parte del condominio convenuto;</p>
<p>- che nel garage di sua proprietà esclusiva si erano verificate infiltrazioni d&#8217;acqua causate da una falda freatica nel sottosuolo condominiale, costringendolo ad effettuare urgenti lavori volti ad eliminare il danno e ripristinare il locale;</p>
<p>- che il condominio con Delib. 8.3.88 aveva respinto la richiesta dell&#8217;attore avente ad oggetto il riparto tra tutti i condomini delle spese affrontate dall&#8217;istante pari a L. 783.250 oltre IVA;</p>
<p>- che il Tribunale di Venezia adito in ordine alla impugnazione della suddetta delibera, si era dichiarato incompetente per valore a favore del Pretore che successivamente adito aveva sollevato d&#8217;ufficio la questione della propria competenza per valore, tant&#8217;è che estintosi per mancata riassunzione il precedente giudizio davanti al Tribunale, la difesa attrice rinunciava agli atti del giudizio davanti al Pretore, il cui giudizio veniva, a sua volta, dichiarato estinto.</p>
<p>Chiedeva, pertanto, che il G.d.P. previo accertamento che il danno al garage era stato cagionato da un bene condominiale, condannasse il condominio a rimborsargli, eventualmente dedotta la sua quota condominiale, la spesa sostenuta per il ripristino del locale pari a L. 783.250 oltre IVA, per le perizie svolte pari a L. 1.203.234 per complessive L. 2.127.469 in linea capitale o quella diversa somma che fosse risultata in corso di causa, maggiorata dagli interessi legali.</p>
<p>- Chiedeva, inoltre, se ritenuto necessario, anche la dichiarazione di nullità della delibera assembleare 8.3.1988;</p>
<p>Con sentenza 23.6.2000 il G.d.P., nella contumacia del condominio ed all&#8217;esito della istruttoria documentale, rigettava la domanda attrice ritenendo carente di prove il nesso di causalità tra i danni lamentati e le condizioni dei beni comuni condominiali.</p>
<p>Su impugnazione del B., rimasto contumace il condominio, il Tribunale di Venezia in funzione monocratica respingeva l&#8217;appello &#8211; Afferma il Tribunale che la sentenza impugnata ha dato conto degli esiti non risolutivi della C.T.U. svolta in altro giudizio in ordine alla eziologia dei lamentati danni al garage, specificando che il consulente, essendosi già verificata la rimessione in pristino dei luoghi, non aveva potuto verificare se i danni fossero dovuti all&#8217;aderenza del garage con il corpo principale del fabbricato;</p>
<p>essendosi anche fatta l&#8217;ipotesi che i danni fossero dovuti al maggior peso dell&#8217;edificio principale sulle fondazioni continue, ipotesi da escludere semprechè tali fondazioni fossero state calcolate ed eseguite in modo corretto; che il verbale della assemblea condominiale (OMISSIS), presente in atti in copia priva delle sottoscrizioni del presidente e del segretario, non ha valenza confessoria, in quanto il fatto della provenienza delle infiltrazioni d&#8217;acqua dalla falda freatica afferente al sottosuolo condominiale NON risulta essere stato dichiarato dal soggetto titolare del potere di disporre dei diritti spettanti al complesso dei condomini in quanto tali, ossia dall&#8217;amministratore legale rappresentante, per cui non sussistono i presupposti di cui all&#8217;art. 2731 c.c., fermo restando che la delibera non risulta essere stata adottata all&#8217;unanimità.</p>
<p>Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il B..</p>
<p>Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:</p>
<p>1) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c..</p>
<p>- per avere il Tribunale, nell&#8217;affermare che il fatto della provenienza delle infiltrazioni d&#8217;acqua dalla falda freatica afferente al sottosuolo condominiale NON risultava essere stato dichiarato dal soggetto titolare del potere di disporre dei diritti spettanti al complesso dei condomini in quanto tale, ossia dall&#8217;amministratore legale rappresentante;</p>
<p>ERRONEAMENTE negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nel verbale assembleare dell&#8217;8.3.1988 relative al riconoscimento della derivazione delle infiltrazioni, nel garage di proprietà del B., da una falda freatica sita nel sottosuolo sottostante l&#8217;area di sedime condominiale, NONOSTANTE:</p>
<p>A) il potere di rappresentanza dell&#8217;amministratore è limitato e circoscritto alle attribuzioni ad esso riconosciute dall&#8217;art. 1130 c.c., ed al di fuori di esse dai maggiori poteri loro conferitigli dal regolamento condominiale o dall&#8217;assemblea;</p>
<p>B) il conferimento della rappresentanza all&#8217;amministratore NON faceva venir meno il potere di disporre dei diritti di cui sono i titolari, il complesso dei condomini, nè condizioni la validità l&#8217;efficacia della volontà dei condomini manifestata nell&#8217;assemblea al riconoscimento formale da parte dell&#8217;amministratore, C) la decisione dell&#8217;assemblea dell&#8217;8.3.88 di porre le spese, per il ripristino dei danni derivati dalle infiltrazioni al garage del B., a carico del medesimo anzichè del condominio sia stata presa sulla base dell&#8217;uso più intenso ovvero esclusivo esercitato dal B. sul bene comune e non perchè fosse contestato che il danno derivasse da una struttura condominiale, fatto pacifico;</p>
<p>2) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 116 c.p.c, 2731 e 2735 c.c..</p>
<p>- per avere il Tribunale, pur provenendo il riconoscimento, della derivazione delle infiltrazioni d&#8217;acqua dalla falda freatica sita nel sottosuolo condominiale, operato dall&#8217;assemblea condominiale, da soggetti capaci di disporre del relativo diritto, ERRONEAMENTE negato l&#8217;efficacia vincolante della prova legale alla confessione stragiudiziale fatta alla parte;</p>
<p>3) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e art. 1136 c.c..</p>
<p>- per avere il Tribunale ERRONEAMENTE rilevato d&#8217;ufficio (senza che controparte avesse sollevato contestazioni nè sulla regolarità formale, nè sulla corrispondenza fra quanto riportato nel verbale e la volontà manifestata dall&#8217;assemblea) la MANCANZA delle sottoscrizioni del Presidente e del segretario nel verbale assembleare, nonchè la MANCATA adozione della delibera all&#8217;UNANIMITA&#8217;, nonostante: 1) le eventuali irregolarità formali del verbale non determinino l&#8217;invalidità della delibera; 2) la assembleare si formi con la maggioranza dei consensi.</p>
<p>4) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1117, 1123 e 1135 c.c.:</p>
<p>- per avere il Tribunale ERRONEAMENTE omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della delibera assembleare 8.3.88 denunciata per avere l&#8217;assemblea, nel disporre lo storno della spesa relativa alla eliminazione dei danni derivati dalle infiltrazioni nel garage di proprietà esclusiva, dalla voce &#8220;spese generali&#8221; alla voce &#8220;spese individuali&#8221;, deliberato su un oggetto estraneo alle proprie competenze (esercitabili solo in relazione alle cose comuni), invadendo la sfera di proprietà esclusiva del singolo condomino, disponendo del risarcimento di un danno cagionato ad una proprietà esclusiva da un bene condominiale, nullità da far valere in ogni tempo e sulla cui domanda, pur proposta in via subordinata, il Giudice aveva il dovere di pronunciarsi, dovere non rispettato;</p>
<p>5) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.:</p>
<p>- per avere il Tribunale ritenuto NON provato il nesso eziologico in ordine alla derivazione delle infiltrazioni d&#8217;acqua nel garage di proprietà del B., dalla falda freatica del sottosuolo condominiale, NONOSTANTE tale circostanza fosse un dato pacifico, ammessa dallo stesso condominio, non contestata da controparte, non sottoposta all&#8217;accertamento del Giudice in nessuno dei gradi di merito, ed in quanto fatto pacifico, NON necessitante di alcuna prova; risolvendosi, quindi, la pronuncia del Giudice in esorbitanza dai limiti della domanda introduttiva;</p>
<p>6) l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5. &#8211; per non avere il Tribunale fornito ragioni sufficienti ed adeguate sul piano logico e delle massime di esperienza, circa la negata derivazione del danno da una parte comune, e l&#8217;omessa pronuncia in ordine alla nullità della delibera assembleare.</p>
<p>Il ricorso non è fondato.</p>
<p>Quanto al primo motivo, premesso che, nella specie, non è rilevante la questione se l&#8217;amministratore fosse o meno legittimato a rilasciare una dichiarazione confessoria, perchè di fatto, una sua dichiarazione non vi è stata; ciò che, invece, rileva in ordine alla negata valenza confessoria del verbale dell&#8217;assemblea 8.3.&#8217;88, contenente, come si evince dalla sentenza impugnata, l&#8217;attestazione della provenienza delle infiltrazioni nel garage B. dalla falda freatica afferente il sottosuolo condominiale, è stabilire se i condomini partecipanti alla suddetta assemblea che avrebbero dato come sussistente il nesso di causalità fra il bene condominiale e le infiltrazioni, avevano il potere di attribuire anche ai non partecipanti all&#8217;assemblea ed ai dissenzienti la valutazione di certezza di quel dato di fatto (il nesso di causalità) da essi ritenuto tale. La sentenza impugnata si limita a rilevare la mancata unanimità sul punto, riferendola all&#8217;adozione della delibera che, peraltro, ponendo la spesa per il ripristino dei danni al garage del B. a carico dello stesso disponeva in contrasto con il dato di fatto (nesso eziologico) che sarebbe stato dato per certo nel verbale ed in base al quale il ripristino dei suddetti danni si sarebbe dovuto porre a carico di tutti i condomini pro quota.</p>
<p>Ritiene questo collegio che l&#8217;attestazione della sussistenza del nesso eziologico di cui al verbale assembleare, rientrante nell&#8217;ambito delle dichiarazioni di scienza non possa avere l&#8217;efficacia di una confessione stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti all&#8217;assemblea, assenti e dissenzienti) in quanto comportando essa l&#8217;obbligo di tutti i condomini di risarcire pro quota i danni provocati al garage B. e, quindi, l&#8217;imposizione di un peso a carico di tutti, è necessario che essa sia condivisa da tutti i condomini, non rientrando nei poteri dell&#8217;assemblea quello di imporre oneri al di là delle specifiche previsioni di legge.</p>
<p>I Presenti all&#8217;assemblea 8.3.&#8217;88 consenzienti non avevano, pertanto, la capacità di confessare anche per gli assenti e dissenzienti non potendo porre a loro carico oneri non condivisi.</p>
<p>Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di ricorso.</p>
<p>Infondato è, anche, il terzo motivo di ricorso in quanto un verbale di assemblea condominiale privo della sottoscrizione del Presidente e del segretario, è inesistente come documento e ciò ben può essere rilevato d&#8217;ufficio dal Giudice.</p>
<p>Sul punto va, altresì, precisato che il Tribunale usa ad abundantiam tale argomento, basandosi la ratio della decisione sulla negata valenza confessoria del documento e, quindi, sull&#8217;assenza di prova del nesso eziologico, come dalle conclusioni della C.T.U. richiamata, prova, necessaria perchè i condomini siano ritenuti responsabili ex art. 2051 c.c. e tenuti pro quota a risarcire il danno subito dal condominio B..</p>
<p>Ne consegue la validità della delibera che ha posto a carico del B. le spese per il ripristino del suo garage non essendo risultata accertata la derivazione dei danni da un bene condominiale.</p>
<p>Vanno, pertanto, respinti i motivi quarto e quinto del ricorso.</p>
<p>Inammissibile è, infine, il sesto motivo, ripetitivo, in parte, dei precedenti e del tutto generico.</p>
<p>Il ricorso va, perciò, respinto e la sentenza impugnata confermata sia pure con la diversa motivazione di cui sopra.</p>
<p>Nessuna pronuncia sulle spese è dovuta non avendo il condominio svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009.</p>
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