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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; detenzione</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza del 15 Novembre 2012 n. 20011</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[A che titolo detiene l'immobile l'acquirente, se il preliminare prevede che questi sia immesso nel possesso dell'immobile prima della stipula del contratto di vendita?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28412-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 571/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 22/06/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2012 dal Presidente Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 10-6-1989 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania (OMISSIS) assumendo che con sentenza di questo stesso Tribunale del 30-11-1988 il dante causa degli attori (OMISSIS), nell&#8217;ambito di un giudizio nei confronti del (OMISSIS) avente ad oggetto l&#8217;inefficacia di un preliminare di compravendita stipulato tra le suddette parti con scrittura privata del 24-1/30-6-1983, era stato condannato a restituire al (OMISSIS) la somma di lire 50.000.000 con gli interessi legali, mentre il (OMISSIS) era stato condannato al rilascio del fondo oggetto del preliminare; aggiungeva che le altre richieste del (OMISSIS), riguardanti la restituzione dei frutti, i canoni i tributi ed i danni conseguenti alla mancata restituzione dell&#8217;immobile, erano state dichiarate inammissibili in quanto proposte tardivamente.</p>
<p>Gli attori quindi chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di lire 108.300.467 oltre accessori comprensive di lire 3.231.467 per contributi versati al Consorzio di Bonifica per il fondo in questione per il periodo dal 1983 al 1988, e di lire 105.069.000 per i frutti indebitamente percepiti nello stesso periodo di tempo, oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Costituendosi in giudizio il (OMISSIS) contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparti al rimborso delle spese, delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni operate fino al tempo della restituzione del fondo oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza del 18-4-2001 rigettava le domande proposte dagli eredi (OMISSIS) e li condannava al pagamento in favore del (OMISSIS) della somma di lire 10.830.000 quale indennita&#8217; per i miglioramenti e di lire 8.759.000 per spese straordinarie oltre interessi e, sulla sola indennita&#8217; di miglioramento, la rivalutazione monetaria dalla data della domanda.</p>
<p>Proposto gravame da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e della (OMISSIS) cui resisteva il (OMISSIS) la Corte di Appello di Catania con sentenza del 22-6-2006, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato quest&#8217;ultimo a pagamento in favore degli appellanti della somma di euro 17.276,82 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ed ha rigettato le domande proposte dal (OMISSIS) nei confronti delle controparti.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1147, 1148 e 1150 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fondata la domanda di restituzione dei frutti avanzata dagli appellanti sulla base degli effetti restitutori derivanti dal contratto preliminare dichiarato inefficace, non sussistendo, a suo dire, nella fattispecie il possesso in buona o mala fede da parte del promissario acquirente (da considerare piuttosto un detentore), peraltro risultante espressamente dallo stesso preliminare, dove si leggeva &#8220;il materiale possesso e godimento viene trasferito oggi stesso&#8221;; in tal modo non e&#8217; stato considerato l&#8217;orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui nel preliminare di vendita ad effetti anticipati il promissario acquirente acquisisce il possesso del bene.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>In conformita&#8217; dell&#8217;orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte si ritiene che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un&#8217;anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilita&#8217; conseguita dal promissario acquirente si fonda sull&#8217;esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, e&#8217; qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile &#8220;ad usucapionem&#8221;, salvo la dimostrazione di una intervenuta &#8220;interversio possesionis&#8221; nei modi previsti dall&#8217;articolo 1141 c.c. (sentenza 27-3-2008 n. 7930).</p>
<p>Con il secondo motivo il (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 936-1140 e seguenti &#8211; 1150-1477 c.c. e articolo 1479 c.c., u.c., assume che erroneamente il giudice di appello ha escluso il diritto dell&#8217;esponente all&#8217;indennita&#8217; per i miglioramenti apportati al fondo ed alle spese sostenute, ritenendo che il promissario acquirente fosse un mero detentore, dovendo invece riconoscergli la veste di possessore, come gia&#8217; sostenuto nel precedente motivo; in ogni caso, anche a voler ritenere il (OMISSIS) detentore, avrebbe dovuto applicarsi in via analogica l&#8217;articolo 1592 c.c., in quanto sussisteva il consenso seppur implicito del promittente venditore, o l&#8217;articolo 1502 c.c. o, in ultima ipotesi, l&#8217;articolo 936 c.c. e articolo 1479 c.c., comma 2.</p>
<p>Il ricorrente aggiunge che gli attori nel primo grado di giudizio non avevano contestato la domanda riconvenzionale del convenuto, cosi&#8217; riconoscendo il diritto del possessore di invocare l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1150 c.c. per i miglioramenti apportati al bene posseduto, e che la relativa eccezione era stata proposta tardivamente per la prima volta in appello.</p>
<p>Il motivo e&#8217; in parte infondato ed in parte inammissibile.</p>
<p>Sotto un primo profilo la pretesa del ricorrente in ordine all&#8217;attribuzione in proprio favore dei miglioramenti apportati all&#8217;immobile ex articolo 1150 c.c. e&#8217; preclusa dal rilievo che la disposizione ora richiamata si applica al possessore, e che tale qualifica nella fattispecie non puo&#8217; essere riconosciuta al (OMISSIS) per le ragioni gia&#8217; espresse in occasione dell&#8217;esame del primo motivo di ricorso.</p>
<p>Il richiamo poi all&#8217;applicazione analogica degli articoli 1502-1592-936 c.c. e articolo 1479 c.c., comma 2 introduce una questione che presuppone anche degli accertamenti di fatto e che non risulta trattata nella sentenza impugnata; pertanto il ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilita&#8217; per novita&#8217; della censura, aveva l&#8217;onere &#8211; in realta&#8217; non assolto &#8211; non solo di allegare l&#8217;avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare &#8220;ex actis&#8221; la veridicita&#8217; di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.</p>
<p>Con il terzo motivo il (OMISSIS), deducendo nullita&#8217; della sentenza e del procedimento e violazione degli articoli 101 e 345 c.p.c. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile il primo motivo contenuto nell&#8217;atto di appello con il quale si sosteneva l&#8217;insussistenza nel promissario acquirente dell&#8217;&#8221;animus possidendi&#8221;, considerato che con lo stesso non sarebbe stato introdotto un nuovo &#8220;thema decidendum&#8221;, e che d&#8217;altra parte l&#8217;azione di arricchimento senza causa non sarebbe stata un&#8217;azione nuova; invero il richiamato motivo rappresentava una domanda nuova sul quale non si era svolto alcun contraddittorio tra le parti, inoltre l&#8217;azione di indebito arricchimento ha natura sussidiaria e puo&#8217; essere esercitata solo in assenza di un titolo sul quale possa essere fondata la pretesa creditoria, mentre in primo grado gli attori avevano introdotto una domanda di restituzione basata sul contratto del 24-1-1983, domanda che era stata contestata dall&#8217;esponente in base all&#8217;articolo 1148 c.c.; infine solo in appello gli appellanti avevano censurato l&#8217;&#8221;animus possidendi&#8221; in capo al promissario acquirente e, conseguentemente, l&#8217;applicabilita&#8217; delle norme in materia di possesso e dell&#8217;acquisto dei frutti da parte del possessore in buona fede nella fattispecie.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha affermato che gli appellanti fin dall&#8217;atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano formulato una domanda di restituzione dei frutti in seguito alla declaratoria di inefficacia del preliminare, cosicche&#8217; non si rilevavano le diverse questioni che, secondo l&#8217;appellato, sarebbero state sollevate per la prima volta nel secondo grado di giudizio; orbene, considerato che detta domanda era conseguente alla declaratoria di inefficacia del contratto preliminare per cui e&#8217; causa, e che era stata rigettata dal Tribunale per essere stato ritenuto il (OMISSIS) possessore di buona fede, la domanda stessa e&#8217; stata riproposta in appello ed e&#8217; stata accolta sulla base della diversa qualifica giuridica attribuita all&#8217;attuale ricorrente; ne&#8217; d&#8217;altra parte quest&#8217;ultimo ha meglio specificato sulla base di quali elementi ha ritenuto che le controparti avessero formulato una domanda di indebito arricchimento nel giudizio di secondo grado.</p>
<p>Con il quarto motivo il (OMISSIS), deducendo vizio di motivazione, assume che il giudice di appello ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine alla clausola contenuta nel richiamato contratto preliminare secondo cui &#8220;il materiale possesso e godimento viene trasferito oggi stesso&#8221;; infatti la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che nel caso di contratto preliminare cosiddetto complesso a consegna anticipata del bene, come nella specie, la situazione del promissario acquirente si connota, ove non risulti diversamente dalle pattuizioni contrattuali, in termini di possesso, dovendosi escludere che quest&#8217;ultimo trovi ostacolo nella consapevolezza dell&#8217;altruita&#8217; del bene.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Il possesso, in quanto costituente un&#8217;attivita&#8217; (articolo 1140 c.c.) necessariamente accompagnata dall&#8217;&#8221;animus possidendi&#8221;, non e&#8217; negozialmente trasferibile, salva l&#8217;eccezione rappresentata dalla prevista continuazione, per effetto di una &#8220;fictio legis&#8221;, del possesso dell&#8217;erede (Cass. 27-9-1996 n. 8528; Cass. S.U. 27-3-2008 n. 7930 in motivazione).</p>
<p>Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.200,00 (di cui euro 200,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 04 maggio 2012 n. 6775</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
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		<category><![CDATA[codetenzione]]></category>
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		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Condominio: puà il compossesso mutare in possesso e giustificare la richiesta d'usucapione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.V.(OMISSIS), C.F.(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 110, presso lo studio dell&#8217;avvocato MERLA GIOVANNI, rappresentati e difesi Dall&#8217;avvocato PETRELLA MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>D.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell&#8217;avvocato PARIS GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato DE CESARE ROBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 372/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, emessa il 04/03/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Petrella Mario difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avv. De Cesare Roberto difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato l&#8217;11-3-1995 D.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano B. D. e C.F. chiedendo disporsi la cessazione delle turbative sulla porzione immobiliare costituita da un vano ingresso dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS), ed individuato in catasto con la particella 161, e dichiararsi il predetto vano comune alle rispettive proprietà delle parti rappresentate per l&#8217;attore dall&#8217;appartamento posto al piano primo dello stabile e per i convenuti da quello al piano terra.</p>
<p>Si costituivano in giudizio i convenuti deducendo l&#8217;infondatezza della domanda attrice e svolgendo domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà esclusiva del vano predetto per intervenuta usucapione, salvo il diritto di passaggio dell&#8217;attore.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza del 21-3-2006 rigettava la domanda del D. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la B. ed il C. unici e legittimi proprietari in comunione indivisa e con pari diritti del locale in contestazione.</p>
<p>Proposta impugnazione da parte del D. cui resistevano il C. e la B. la Corte di Appello dell&#8217;Aquila con sentenza del 16-9-2009 ha accolto la domanda del D. e per l&#8217;effetto ha dichiarato comune alle proprietà di entrambe le parti il vano posto al piano terra ad uso ingresso con accesso da via (OMISSIS) di mq. 19, ha poi ordinato agli appellati la cessazione di ogni turbativa e molestia circa l&#8217;utilizzo del vano in questione, ed ha dichiarato interamente compensati tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza C.F. e C. V. quali eredi di B.D. nel frattempo deceduta nonchè C.F. in proprio hanno proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui il D. ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale basato su due motivi; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo C.V. e C.F., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c., sostengono che la Corte territoriale, avendo dichiarato di proprietà comune il vano in contestazione, condannando gli appellati a cessare le molestie denunciate dal D., ha evidentemente considerato che esse fossero idonee a menomare il godimento del bene ovvero a comportare il pericolo, nel caso di acquiescenza del titolare e del decorso del tempo, di un futuro asservimento o dell&#8217;acquisto a titolo originario del bene medesimo; in realtà le attività poste in essere dal C. e dalla B. come descritte nell&#8217;atto introduttivo del giudizio di primo grado non potevano essere considerate delle semplici turbative di diritto o di fatto del presunto comunista, in quanto costituivano un vero e proprio spossessamento del vano adibito ad ingresso, anche se limitatamente all&#8217;area che si estendeva dall&#8217;accesso alla scala fino alla parete dell&#8217;appartamento degli attuali ricorrenti principali; ne consegue che l&#8217;azione proposta dalle controparti non si poteva qualificare come negatoria, ma come azione di rivendica in quanto tendente al recupero del possesso del bene.</p>
<p>I ricorrenti principali aggiungono che il giudice di appello, dopo aver contraddittoriamente ricondotto la domanda attrice nell&#8217;alveo dell&#8217;azione di rivendicazione, ha erroneamente sostenuto che il D. aveva dimostrato di aver acquisito la proprietà ed il possesso del vano in questione mediante la produzione dell&#8217;atto di compravendita del 10-5-1974; invero con tale atto l&#8217;attore aveva solo provato di essere divenuto intestatario del bene, ma non di averne acquistato la proprietà, atteso che i suoi danti causa non ne avevano mai avuto il possesso.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha qualificato come negatoria ex art. 949 c.c., comma 2 l&#8217;azione proposta dal D. onde far cessare le turbative da parte della B. e del C. sul vano comune alle parti per cui è causa (come emergeva dall&#8217;atto di acquisto del 10-5-1974 dell&#8217;appartamento sito al primo piano dello stabile prodotto dall&#8217;attore), avendo il D. dedotto che, nell&#8217;utilizzare tale vano nella sua interezza per accedere all&#8217;appartamento di sua proprietà posto al primo piano dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS), subiva da tempo molestie da parte dei convenuti che comportavano una diminuzione del suo godimento di detto bene; orbene tale qualificazione dell&#8217;azione è corretta, non avendo i ricorrenti specificato da quali elementi si sarebbe dovuto evincere che in realtà il D. avesse lamentato una privazione del suo possesso su almeno una parte del vano in questione; nè d&#8217;altra parte risulta che le controparti abbiano mai sollevato tale questione, quantomeno in termini specifici, nei precedenti gradi di giudizio.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1158 c.c., assumono che la sentenza impugnata, riconducendo l&#8217;attività posta in essere dal C. e dalla B. nell&#8217;ambito del normale esercizio del diritto di proprietà o qualificandola come semplice turbativa dei possesso del comproprietario, ha erroneamente ritenuto non provata la domanda riconvenzionale; orbene era innegabile che i proprietari del piano terra avevano da oltre un ventennio unilateralmente modificato la destinazione dell&#8217;ingresso comune trasformandolo in un&#8217;appendice del loro appartamento ed escludendone gli altri dall&#8217;uso, come era dimostrato dal fatto che il dante causa del D. non aveva mai avuto il possesso dell&#8217;ingresso, visto che per lasciarvi il motorino aveva dovuto chiedere il permesso alla signora Ci.Gi. dante causa del C..</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il giudice di appello, premesso che il vano di ingresso al suddetto edificio era oggetto di compossesso da parte del D. da un lato e della B. e del C. dall&#8217;altro lato, ha escluso, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, che questi ultimi avessero posseduto tale vano per un periodo non inferiore a venti anni in maniera esclusiva ed incompatibile con il compossesso esercitato su di esso da parte del D., che invero vi era sempre passato per accedere all&#8217;appartamento di sua proprietà, e che nel corso di lavori di ristrutturazione del suo immobile, protrattisi per vari periodi tra il 1974 ed il 1978, lo aveva utilizzato per depositarvi materiale edile ed altro; anzi la sentenza impugnata ha evidenziato che una impossibilità di esercizio da parte del D. di un potere di fatto sul bene per cui è causa non solo non era stata provata, ma neppure era stata allegata dai convenuti, che si erano limitati ad affermare di averlo utilizzato a loro piacimento, ponendolo a servizio della loro retrostante abitazione ed occupandolo con mobili e suppellettili, senza peraltro che si fosse verificata una alterazione della sua destinazione ovvero un impedimento del suo uso da parte del compossessore; orbene alla luce di tale accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, devono essere pienamente condivise le conclusioni che la Corte territoriale ne ha tratto in punto di diritto, considerato che in tema di compossesso il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere io stato di fatto così determinatosi funzionale all&#8217;esercizio del possesso &#8220;ad usucapionem&#8221;, risultando necessario, a tali fini, la manifestazione di un dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell&#8217;interessato attraverso una attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (vedi &#8220;ex multis&#8221; Cass. 20/9/2007 n. 19478), nella specie insussistente.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti principali, deducendo contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione, rilevano sotto un primo profilo che il giudice di appello ha qualificato l&#8217;azione proposta dalla controparte prima come negatoria e poi come rivendicazione, considerando pertanto le attività poste in essere dagli appellati semplici molestie e turbative e nello stesso tempo ritenendole integrare uno spossessamelo del bene comune, senza rendersi conto della differenza esistente tra le due azioni e la diversità dei presupposti e delle conseguenze che ne derivano.</p>
<p>Essi inoltre assumono che la Corte territoriale, pur avendo premesso che l&#8217;attore in rivendicazione è tenuto a dare la prova rigorosa dell&#8217;acquisto a titolo originario della proprietà, incoerentemente ha ritenuto assolto tale onere probatorio dal D. mediante la semplice produzione dell&#8217;atto pubblico di compravendita solo perchè stipulato da oltre venti anni; evidentemente la sentenza impugnata, contrariamente alla giurisprudenza da essa stessa richiamata, ha ritenuto che la produzione dell&#8217;atto pubblico di compravendita renda irrilevante nel giudizio di rivendicazione accertare se l&#8217;attore si sia immesso nel possesso del bene acquistato oppure se il venditore al momento della stipula dell&#8217;atto pubblico ne avesse o meno il possesso.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Premesso che, come già evidenziato in sede di esame del primo motivo del ricorso principale, il giudice di appello ha qualificato come negatoria l&#8217;azione proposta dal D., deve ritenersi che il successivo riferimento al rigore probatorio che caratterizza l&#8217;azione di rivendicazione non è idoneo ad infirmare la precedente statuizione, atteso che subito dopo la sentenza impugnata ha inteso richiamare il menzionato atto di compravendita del 10-5-1974 al fine di ritenere provato il contestuale acquisto, da parte del D., del possesso del vano in questione, nel contesto delle argomentazioni svolte per escludere che l&#8217;utilizzo da parte della B. e del C. del vano stesso si fosse reso incompatibile con il compossesso dell&#8217;altro comproprietario fino ad escluderlo dal relativo godimento.</p>
<p>Conseguentemente, una volta escluda la configurazione dell&#8217;azione proposta dal D. quale rivendicazione, le considerazioni del ricorrente principale in ordine al rigore probatorio richiesto per l&#8217;accoglimento di tale azione, sono irrilevanti.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti principali, denunciando carenza di motivazione e nullità della sentenza, rilevano che la Corte territoriale, nella parte riguardante la condanna degli appellati, non ha indicato quali fossero le turbative e le molestie dalle quali essi si sarebbero dovuti astenere; infatti il giudice di appello, dopo aver escluso che gli atti commessi dal C. e dalla B. fossero idonei a far maturare l&#8217;usucapione, ritenendoli contenuti nell&#8217;ambito dei limiti stabiliti all&#8217;art. 1102 c.c., ha condannato gli appellati a cessare le molestie e le turbative poste in essere contro i presunti diritti di comproprietà del D. senza una specifica e puntuale distinzione tra attività lecite ed illecite.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>La sentenza impugnata, nell&#8217;ordinare alla B. ed al C. la cessazione di ogni turbativa e molestia circa l&#8217;utilizzo del vano in questione, ha evidentemente inteso fare riferimento a tutti quei comportamenti che ne avevano impedito, da parte del comproprietario e compossessore D., l&#8217;uso ed il godimento nella sua interezza e secondo la sua oggettiva destinazione, e che avevano determinato l&#8217;insorgenza della presente controversia.</p>
<p>Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso incidentale, si osserva che con il primo motivo formulato il D., denunciando violazione dell&#8217;art. 949 c.c., comma 2 e dell&#8217;art. 1226 c.c., censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall&#8217;esponente nei confronti delle controparti che, asserendo il loro esclusivo diritto di proprietà sul vano comune oggetto di giudizio, avevano ingiustamente contrastato il normale godimento del bene da parte del D.; sussisteva quindi la prova del danno sofferto, la cui entità lo stesso D. aveva rimesso alla valutazione equitativa del giudice di merito.</p>
<p>La censura è fondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha rigettato la sopra enunciata domanda di risarcimento sia in quanto formulata in termini generici, sia perchè rimasta totalmente sprovvista di prova.</p>
<p>Tale convincimento non può essere condiviso.</p>
<p>Premesso che l&#8217;art. 949 c.c., comma 2 prevede che in presenza di turbative o molestie il proprietario può chiedere, unitamente alla cessazione di esse, anche il risarcimento del danno, è indubbio che nella specie il D. abbia subito un apprezzabile pregiudizio alla pienezza dell&#8217;uso e del godimento del suddetto vano comune per effetto delle turbative poste in essere al riguardo dalle controparti nel corso di molti anni sulla base di infondate pretese avanzate in ordine alla loro asserita proprietà esclusiva su tale bene, considerato altresì che esso, per la sua ubicazione, è destinato ad una utilizzazione frequente da parte del proprietario dell&#8217;appartamento sito al primo piano dell&#8217;edificio in questione sia per accedere all&#8217;esterno dello stabile sia per tornare nella propria abitazione; pertanto la pretesa risarcito ria avanzata dal D. non può certamente essere considerata generica.</p>
<p>Quanto poi alla concreta entità del danno subito, nell&#8217;impossibilità oggettiva o comunque nella particolare difficoltà, per il D., di provarlo nel suo preciso ammontare, ricorrono i presupposti di legge ai sensi dell&#8217;art. 1226 c.c. per procedere, secondo la domanda formulata dall&#8217;attuale ricorrente incidentale, ad una valutazione equitativa dello stesso.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente incidentale censura fa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, atteso che il sostanziale accoglimento della domanda avanzata dall&#8217;esponente avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a condannare le controparti al pagamento di tali spese.</p>
<p>La censura resta assorbita all&#8217;esito dell&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.</p>
<p>In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all&#8217;accoglimento del suddetto motivo, e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Perugia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Perugia.<br />
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 01 aprile 2010 n. 8005</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere - Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere -<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>F.P. (OMISSIS), M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell&#8217;avvocato CERQUETTI ROMANO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GENTILCORE ACHILLE giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.E. (OMISSIS), considerata domiciliata &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLANDO GUIDO, FINOCCHIO GIORGIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1105/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 2/11/2005, depositata il 10/12/2005, R.G.N. 336/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;<br />
udito l&#8217;Avvocato ACHILLE GENTILCORE;<br />
udito l&#8217;Avvocato GUIDO ORLANDO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza e condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 6.11.1999, F.P. e M.T. convenivano in giudizio C.E., per sentirla condannare a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, (danno biologico, iure ereditario e iure proprio; danno morale; danno patrimoniale e spese funerarie) subiti a seguito del decesso della congiunta M.L. (rispettivamente cognata e sorella degli istanti), avvenuto nell&#8217;esercizio commerciale della convenuta sito in (OMISSIS).</p>
<p>Esponevano che M.L., recatasi in data (OMISSIS) nel negozio di elettrodomestici della convenuta, per acquistare una lavatrice, a causa della presenza di una scala non segnalata, era caduta riportando gravissime lesioni personali che ne causavano il giorno dopo la morte.</p>
<p>Espletate prove testimoniali e disposte consulenze tecniche d&#8217;Ufficio (anche sullo stato dei luoghi), l&#8217;adito Tribunale di Albenga, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta a pagare al F. Euro 90.000,00 ed alla M. Euro 37.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi).</p>
<p>Proponevano appello, in via principale, la C., e, in via incidentale gli intimati e la Corte d&#8217;Appello di Genova, con la sentenza in esame n. 1105/2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, in accoglimento dell&#8217;appello principale, e rigettando l&#8217;incidentale, rigettava l&#8217;originaria domanda del F. e della M.;</p>
<p>affermava in particolare la Corte Territoriale che &#8220;si deve ritenere che gli attori non abbiano provato il nesso causale tra la morte della congiunta e la scala o la zona di negozio a questa immediatamente antistante e cioè non abbiano provato che l&#8217;evento luttuoso sia stato conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa&#8230;pertanto non vi sono le condizioni per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c.&#8221;.</p>
<p>Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria, F.P. e M.T.; resiste con controricorso C. E..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si deduce &#8220;violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, artt. 116, 112 e 113 c.p.c. e per omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione sulla valutazione delle prove&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 2051 c.c. e relativo difetto di motivazione.</p>
<p>Con il terzo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 2059 c.c. in ordine alla liquidazione dei danni in primo grado.</p>
<p>Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2059 c.c. in quanto la Corte d&#8217;Appello di Genova, stravolge la potenzialità della norma violata con l&#8217;impostazione adottata con la propria discrezione nella sentenza che in questa sede si censura l&#8217;intera motivazione in essa contenuta&#8221;.</p>
<p>Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente, avendo le stesse ad oggetto il medesimo thema decidendum della sussistenza di responsabilità della C., ex art. 2051 c.c. (non configurabile secondo la Corte territoriale), e del conseguente diritto al risarcimento dei danni in favore degli odierni ricorrenti.</p>
<p>A fronte, infatti, di un compiuto esame delle risultante processuali, da parte della Corte di merito, con particolare riferimento alle espletate consulenza di ufficio e prove testimoniali, la Corte di merito ha ritenuto non responsabile l&#8217;odierna resistente, valutando inoltre, correttamente, l&#8217;onere probatorio ex art. 2051 c.c. in questione, con affermazione del relativo inadempimento da parte del F. e della M. sulla base della giurisprudenza di legittimità.</p>
<p>Va dunque rilevato, da un lato, che ogni ulteriore esame dei dati di fatto posti a base della decisione dei Giudici di secondo grado non e&#8217; consentito nella presente sede e, dall&#8217;altro, che la responsabilità prevista dall&#8217;art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall&#8217;onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l&#8217;evento si e&#8217; prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe&#8217; del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (sul punto, tra le altre e di recente, Cass. n. 858/2008).</p>
<p>Nel caso di specie, non hanno i ricorrenti fornita adeguata prova in proposito mentre, invece, in virtu&#8217; di quanto processualmente emerso, e&#8217; stata superata la presunzione iuris tantum di responsabilità a carico dell&#8217;odierna resistente.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010.</p>
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