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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; delibera</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19605</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19605/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[Con quali motivazioni il condomino moroso può impugnare il decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19633-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 53/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rinvio per regolarizzare posizione del condominio in subordine rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Il Condominio sito in (OMISSIS) chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un appartamento sito nel condominio, per il pagamento di quote condominiali scadute per lire 6.945.332, come da verbale d&#8217;assemblea 30 settembre 1993 che aveva approvato il rendiconto 92/93 e il preventivo 93/94.</p>
<p>Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo: che l&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea del 30 settembre 1993 non era mai stato loro comunicato; che non era stato mai inviato loro un conteggio particolare di quanto dovuto; che i 2/3 della spesa del lastrico solare, di uso esclusivo del proprietario dell&#8217;ultimo piano, era stato ripartito tra tutti i condomini; che la spesa per il portone d&#8217;ingresso non era stata mai approvata dall&#8217;assemblea; che la spesa per la pulizia delle scale era stata deliberata senza che l&#8217;argomento fosse all&#8217;ordine del giorno; che la spesa relativa all&#8217;ascensore doveva essere ripartita esclusivamente tra i condomini che l&#8217;avevano installato senza preventiva deliberazione assembleare; che all&#8217;amministratore, peraltro non iscritto nell&#8217;albo di categoria, era stato riconosciuto un compenso eccessivo; che erano stati addebitati interessi con decorrenza anteriore a quella dovuta; che erano state richieste con decreto ingiuntivo anche le rate non scadute dell&#8217;esercizio 1993/94.</p>
<p>Il Condominio chiedeva il rigetto dell&#8217;opposizione.</p>
<p>Con sentenza del 30 settembre 2001 il Tribunale di Perugia accoglieva l&#8217;opposizione, ritenendo che il Condominio non avesse dato la prova della regolare convocazione degli opponenti all&#8217;assemblea del 30 settembre 1993, sicche&#8217; le deliberazioni assunte da quel consesso dovevano ritenersi nulle, e conseguentemente infondata l&#8217;ingiunzione che sulla base di quei deliberati era stata emessa.</p>
<p>Con sentenza dep. il 24 febbraio 2006 la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione impugnata dal Condominio, rigettava l&#8217;opposizione al decreto che confermava.</p>
<p>Dopo avere rilevato che non era chiaro se gli opponenti fossero stati o meno convocati all&#8217;assemblea del 30 settembre 19993 anche se la spedizione delle raccomandate da parte dell&#8217;amministratore lo avrebbe lasciato supporre, i Giudici osservavano che la questione non era decisiva posto che si il difetto di convocazione del condomino all&#8217;assemblea condominiale e&#8217; causa di annullabilita&#8217; e non di nullita&#8217; della relativa delibera: posto che i predetti erano a conoscenza del verbale di assemblea gia&#8217; in epoca prossima all&#8217;ottobre 1993 il termine per impugnare era scaduto.</p>
<p>Ritenevano che potevano prendersi in considerazione soltanto i motivi eventuali di nullita&#8217; della delibera ed escludevano che quelli con l&#8217;opposizione invocati potessero integrare alcuna nullita&#8217;.</p>
<p>In relazione agli altri motivi, i Giudici osservavano che era legittima la ripartizione delle spese relative al lastrico solare ex articolo 1126; la spesa per il portone di ingresso era stata ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto; l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore non poteva considerarsi innovazione gravosa o voluttuaria; la nomina dell&#8217;amministratore puo&#8217; avvenire anche fra professionisti non inscritti al relativo albo e la determinazione del compenso e&#8217; rimessa alla libera contrattazione.</p>
<p>Per quel che riguardava la decorrenza degli interessi e delle rate scadute, la sentenza rilevava la genericita&#8217; della doglianza e comunque la esattezza della decorrenza degli interessi dal 30-9-1993, posto che il l&#8217;esercizio 1993 era terminato e quello 93-94 era iniziato da tre mesi, senza che gli opponenti avessero pagato alcunche&#8217; ed erano stati oggetto di due esecuzioni, mentre per le rate non ancora scadute era ritenuta, ai sensi dell&#8217;articolo 1186 cod. civ., la decadenza dal beneficio del termine.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente va rilevato che la presente controversia, avendo a oggetto il pagamento dei contributi condominali richiesti con l&#8217;opposto decreto ingiuntivo, rientra, ai sensi dell&#8217;articolo 1130 c.c., n. 3 e dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ., nelle attribuzioni dell&#8217;amministratore il quale in tale ipotesi e&#8217; legittimato ad agire (articolo 1131 c.c., comma 1) senza che sia necessaria l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea che invece e&#8217; richiesta quando la controversia esorbita dalle sue attribuzioni (S.U. 18331/2010): pertanto, va disattesa la richiesta del Procuratore Generale di assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione del Condominio nel giudizio di cassazione.</p>
<p>1.1. &#8211; Il primo motivo, lamentando violazione degli articoli 1136, 1137, 2697, 2121 e 2729 cod. civ. nonche&#8217;, articoli 115, 116 cod. proc. civ., deduce che la sentenza, discostandosi da quanto aveva ritenuto il tribunale e ritenendo annullabile e non nulla la delibera del 30 settembre 1993, aveva da un lato considerato non perfezionato il procedimento di comunicazione della convocazione di cui non era stata provata la ricezione della relativa raccomandata e poi aveva invece ritenuto il medesimo procedimento perfezionato quando erroneamente aveva affermato che gli opponenti avevano avuto conoscenza del verbale di assemblea senza che il Condominio avesse offerto la prova, al medesimo incombente, dell&#8217;avvenuta ricezione della raccomandata relativa alla comunicazione del predetto verbale: la delibera era stata tempestivamente impugnata con l&#8217;atto di opposizione.</p>
<p>1.2. &#8211; Il secondo motivo, lamentando violazione degli articoli 1120, 1121, 1136, 1105, 1126, 1123, 1185, 1186, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonche&#8217; articoli 112, 115, 116, 342, 346 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, censura la sentenza che era andata oltre il devolutimi, posto che con il gravame il Condominio si era limitato al solo fatto della nullita&#8217; e/o annullabilita&#8217; della Delib. 30 settembre 1993 e alla relativa convocazione senza richiamare specificamente le altre questioni.</p>
<p>Anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali il Condominio, essendo attore, deve fornire la prova del suo diritto che nella specie non era stato dimostrato, posto che: a) non vi era stata la previa deliberazione dell&#8217;assemblea in ordine alla spesa relativa al portone di ingresso dello stabile e, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non poteva ritenersi la ratifica con la delibera del 30-9-1993, non essendovi in essa alcuna traccia; b) ugualmente doveva dirsi a proposito delle spese relative al lastrico solare di uso esclusivo, i cui 2/3 non potevano essere ripartiti anche a carico del proprietario del lastrico solare sul quale la spesa gia&#8217; gravava per un terzo; c) ugualmente doveva dirsi per la installazione dell&#8217;ascensore che non era stata mai deliberata dai condomini e, trattandosi di innovazione, doveva essere approvata con la maggioranza qualificata di cui all&#8217;articolo 1120 cod. civ.; d) analogamente era avvenuto per la nomina dell&#8217;amministratore non iscritto alla relativa associazione e alla determinazione in misura eccessiva del suo compenso. Per quel che riguardava gli interessi, infondata era la ritenuta genericita&#8217; della doglianza, essendo stato dedotto dagli opponenti che la quantificazione dei pretesi interessi era erronea, poiche&#8217; si richiedevano interessi dalla data dell&#8217;assemblea 30/9/93, quando era evidente che tali interessi potevano essere dovuti solo per le rate scadute e approvate in quella sede e non per il preventivo 94 e per i pagamenti la cui scadenza era fissata per il 30/11/1993: risultava dallo stesso preventivo 94 prodotto dal Condominio che i pagamenti per le spese straordinarie dovevano essere eseguiti entro il 30/10/93 ed entro il 30/11/93, per cui non poteva il Condominio pretendere gli interessi dal 30/9/1993, mentre quanto alle spese ordinarie, queste erano suddivise in dodici mensilita&#8217; a partire dal 30/10/1993 di lire 195.400, delle quali, ovviamente, erano scadute solo le prime quattro mensilita&#8217;. Censura ancora l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1186 cod. civ. che di ufficio e senza che ne ricorressero i presupposti era stata compiuta dai Giudici.</p>
<p>Il Giudice aveva omesso ogni pronuncia sulla questione relativa alla pulizia delle scale.</p>
<p>1.3. &#8211; I motivi, involgendo questioni che appaiono strettamente connesse, vanno esaminati congiuntamente.</p>
<p>In primo luogo, deve escludersi il denunciato vizio di ultrapetizione, posto che, nel censurare la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullita&#8217; della delibera sulla quale si era fondata l&#8217;ingiunzione opposta, il Condominio non si era limitato a impugnare la declaratoria di nullita&#8217; della delibera de qua ma aveva chiesto il rigetto dell&#8217;opposizione e la conferma del decreto, cosi&#8217; instando per l&#8217;accoglimento della domanda proposta con la richiesta del decreto, che costituiva l&#8217;oggetto del giudizio, mentre l&#8217;efficacia della delibera su cui il decreto si fondava ne rappresentava la necessaria premessa. Ed invero, il decreto ingiuntivo si basava sulla delibera con la quale erano stati approvati il rendiconto delle spese dell&#8217;esercizio 92-193 e il preventivo 93-94 che peraltro era limitato ai primi quattro mesi: tale delibera e&#8217; stata ritenuta annullabile e non nulla, tenuto conto che il denunciato difetto di convocazione dell&#8217;assemblea non puo&#8217; comportare nullita&#8217;, cosi&#8217; come sarebbero affetti da ragioni di annullabilita&#8217; e non da nullita&#8217; i vizi lamentati e riproposti con il ricorso per cassazione.</p>
<p>Orbene, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, il condomino opponente non puo&#8217; far valere questioni attinenti alla validita&#8217; della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per se&#8217;, prova l&#8217;esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest&#8217;ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito e&#8217; dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387/2003; 7261/2002; 11515/1999; 3302/1993). D&#8217;altra parte, debbono qualificarsi nulle le delibere dell&#8217;assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all&#8217;ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell&#8217;assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta&#8217; esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all&#8217;oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell&#8217;assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell&#8217;assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita&#8217; nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all&#8217;oggetto (S.U. 4806/2005).</p>
<p>Pertanto, una volta accertata la immediata esecutivita&#8217; della delibera, in base alla quale era stato legittimamente emesso il decreto, non potevano essere invocati nel giudizio di opposizione eventuali vizi invalidanti la predetta delibera che avrebbero dovuti essere fatti valere nel giudizi di impugnazione, atteso che il Giudice dell&#8217;opposizione al decreto non avrebbe potuto, neppure incidenter tantum, rilevare l&#8217;invalidita&#8217; delle delibere impugnate.</p>
<p>Va ancora considerato che l&#8217;assemblea, che nell&#8217;ambito dei poteri di gestione del condominio, approva il rendiconto ai sensi dell&#8217;articolo 1135 cod. civ., in tal modo ratifica con efficacia ex tunc le spese per lavori anche se non siano stati deliberati, salvo evidentemente i vizi invalidanti tale delibera da fare valere nei modi di legge.</p>
<p>Cio&#8217; posto, va osservato che: a) la tempestivita&#8217; o meno dell&#8217;impugnativa prevista dall&#8217;articolo 1137 cod. civ. in tema di delibere annullabili ovvero la conoscenza del verbale di assemblea (oggetto del primo motivo di ricorso) sono del tutto ininfluenti nella presente sede, che non ha a oggetto la impugnazione principale della delibera; b) la denuncia circa la ripartizione della spesa relativa al lastrico solare o la maggioranza con la quale era stata approvata l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore sono ragioni di annullabilita&#8217; della delibera, cosi come non sono comunque ragioni che possono configurare invalidita&#8217; la scelta della persona dell&#8217;amministratore o la determinazione del suo compenso. Per quel che concerne la spesa relativa al portone di ingresso che secondo i ricorrenti &#8211; a differenza di quanto affermato dai Giudici non sarebbero state neppure menzionate nel verbale di assemblea, la censura si risolve nella denuncia di un travisamento o di un errore revocatorio che non puo&#8217; essere denunciato in sede di legittimita&#8217;. Per quel che concerne la pulizia delle scale &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti &#8211; i Giudici hanno esaminato la questione, affermando che la relativa spesa era stata comunque ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto.</p>
<p>Il motivo merita invece accoglimento per quel che concerne la censura relativa alla decorrenza degli interessi e alle rate non ancora scadute del preventivo, laddove i Giudici &#8211; dopo avere considerato generica la censura sollevata dagli opponenti &#8211; l&#8217;hanno comunque esaminata nel merito e, nel ritenere dovute le somme di cui al decreto, hanno applicato, d&#8217;ufficio, l&#8217;articolo 1186 cod. civ., considerando immediatamente esigibili le rate non scadute del preventivo e, di conseguenza, dovuti gli interessi con decorrenza dal 30-9-1993 su tali somme.</p>
<p>In primo luogo, deve ritenersi che con l&#8217;opposizione &#8211; che peraltro non e&#8217; un mezzo di gravame &#8211; erano state formulate contestazioni in merito alla debenza degli interessi e delle rate non ancora scadute del preventivo 93-94 (ai quali soltanto si fa riferimento con le censure sollevate con il ricorso per cassazione), per cui l&#8217;affermata genericita&#8217; era da considerarsi del tutto fuori luogo. Cio&#8217; posto, va osservato che la richiesta di decadenza dal beneficio del termine previsto dalla norma citata e&#8217; evidentemente riservata al potere dispositivo della parte che, da un lato, e&#8217; il soggetto interessato a fare valere l&#8217;immediata esigibilita&#8217; della prestazione e, dall&#8217;altro, deve invocare (e dimostrare) i presupposti al riguardo previsti dalla norma citata (insolvenza o diminuzione o mancata prestazione delle garanzie). Ed invero, con il ricorso per decreto ingiuntivo non era stata chiesta la decadenza dal beneficio del termine e non erano state neppure allegate le circostanze al riguardo previste l&#8217;articolo 1186 cod. civ..</p>
<p>Pertanto, il primo motivo va rigettato, il secondo motivo va accolto nei limiti in cui si e&#8217; detto (cioe&#8217; per quel che concerne gli interessi e le rate non ancora scadute con riferimento al preventivo 93-94); la sentenza va cassata relativamente e limitatamente a quanto si e&#8217; detto a proposito del secondo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di quanto in motivazione rigetta il primo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 14 novembre 2012, n. 19938</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 12:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[Può il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali essere impugnato con successo se la delibera che è alla base è stata sospesa dal giudice?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 29626 del 28 giugno 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di pace di Roma su richiesta del Condominio di (OMISSIS), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 823,88, oltre accessori e spese, a titolo di saldo per i lavori di manutenzione del terrazzo e dell&#8217;androne condominiali, risultante dallo stato di riparto approvato nell&#8217;assemblea del 14 maggio 2001.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;opposizione, la (OMISSIS) ha dedotto che la delibera dell&#8217;assemblea condominiale che aveva autorizzato la spesa ed il piano di riparto era da ritenere invalida, perche&#8217; non preceduta dall&#8217;invio dell&#8217;avviso di convocazione e non seguita dalla spedizione di copia del deliberato dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Nella resistenza del Condominio, l&#8217;adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 28 giugno 2005, ha rigettato l&#8217;opposizione, sul rilievo che l&#8217;opponente non aveva dato conto di alcun provvedimento di sospensione dell&#8217;esecuzione della deliberazione condominiale emesso da parte dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria presso la quale pendeva il giudizio di impugnazione della medesima, ed attesa l&#8217;ininfluenza dell&#8217;esame delle dedotte questioni di merito, potendo l&#8217;esito sulla validita&#8217; della delibera incidere soltanto sull&#8217;eventuale diritto della condomina a ripetere quanto versato.</p>
<p>2. &#8211; Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 settembre 2006, sulla base di un unico motivo.</p>
<p>L&#8217;intimato Condominio non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., dell&#8217;articolo 2697 cod. civ., degli articoli 3, 24 e 111 Cost., degli articoli 34, 112 e 342 cod. proc. civ., nonche&#8217; inesistenza e radicale contraddittorieta&#8217; della motivazione. Poiche&#8217; la delibera dell&#8217;assemblea condominiale del 14 maggio 2001, che ha approvato lo stato riparto, sarebbe invalida per la mancata convocazione della condomina (OMISSIS), come del resto poi riconosciuto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6129 del 15 marzo 2006, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile e priva di efficacia probatoria detta delibera e, quindi, sfornito di adeguata dimostrazione il presunto credito per oneri condominiali vantato dal Condominio.</p>
<p>2. &#8211; Il motivo e&#8217; fondato, nei termini di seguito precisati.</p>
<p>E&#8217; esatto il presupposto da cui muove la sentenza impugnata, che cioe&#8217;, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, il condomino opponente non puo&#8217; far valere questioni attinenti alla validita&#8217; della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per se&#8217;, prova l&#8217;esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest&#8217;ultimo proponga contro tale decreto (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2007, n. 4421; Cass., Sez. 2, 20 luglio 2010, n. 17014; Cass., Sez. 2, 18 settembre 2012, n. 15642).</p>
<p>In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita&#8217;, essendo questa attivita&#8217; riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629).</p>
<p>Ora, nella specie il Giudice di pace, nel rigettare l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, ha sottolineato che presso il Tribunale di Roma pendeva, promosso dalla (OMISSIS), il giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale del 14 maggio 2001 che aveva approvato lo stato di ripartizione delle spese e che era stato posto a fondamento della domanda in via monitoria del condominio, ma ha rilevato che l&#8217;opponente a decreto ingiuntivo non aveva riferito di alcun provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata emesso da quel giudice.</p>
<p>Sennonche&#8217;, proponendo il ricorso per cassazione, la (OMISSIS) ha dimostrato &#8211; attraverso idonea produzione documentale &#8211; che, nella pendenza del termine per l&#8217;impugnazione, e&#8217; sopravvenuta la sentenza del Tribunale di Roma (la n. 6129 del 15 marzo 2006) , la quale, accogliendo la domanda della condomina, ha annullato la delibera approvata dall&#8217;assemblea nella seduta del 14 maggio 2001.</p>
<p>Ritiene il Collegio che se al giudice dell&#8217;impugnazione della delibera condominiale e&#8217; dato il potere di sospendere cautelarmente, ai sensi dell&#8217;articolo 1137 c.c., comma 2, l&#8217;esecuzione della delibera, con cio&#8217; determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l&#8217;impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiari l&#8217;invalidita&#8217; della delibera assembleare. Ne&#8217; e&#8217; a cio&#8217; di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacche&#8217; detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtu&#8217; della sua intrinseca imperativita&#8217;, esplica un&#8217;efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui e&#8217; stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).</p>
<p>Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l&#8217;opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l&#8217;esecuzione del provvedimento dell&#8217;assemblea condominiale sospesa dal giudice dell&#8217;impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza, ancorche&#8217; non ancora passata in giudicato, dichiarato l&#8217;invalidita&#8217; della delibera.</p>
<p>Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell&#8217;impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Il divieto dell&#8217;articolo 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell&#8217;efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.</p>
<p>Tale soluzione &#8211; che si pone sulla scia dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 2, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) &#8211; si giustifica perche&#8217; la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell&#8217;articolo 372 cod. proc. civ. (nullita&#8217; della sentenza impugnata; ammissibilita&#8217; del ricorso e del controricorso), ma abbia un&#8217;incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regula iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.</p>
<p>Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un&#8217;azione di ripetizione dell&#8217;indebito.</p>
<p>3. &#8211; La sentenza impugnata e&#8217; cassata.</p>
<p>La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso giudicante, la decidera&#8217; facendo applicazione del principio di diritto enunciato sub 2.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 novembre 2009 n. 24456</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge 17 agosto 1942 n. 1150]]></category>
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		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si redige una convocazione perché sia inimpugnabile? Come si stila il verbale affinché sia inimpugnabile? Può il condominio ristrutturare un portico destinato al pubblico passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; rel. Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ATRIPALDI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>A.M.T. (OMISSIS), R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato COLELLA ANTONIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND.(OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato BOCCHINI DILETTA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIUGLIANO DOMENICO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2695/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIGLIANO Francesco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso, limitando per quanto di ragione, dal quinto motivo all&#8217;ottavo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2000 A.M. T. e R.M., quali condomini del Condominio (OMISSIS), impugnavano davanti al Tribunale di Monza la Delib. assunta nell&#8217;assemblea del 12 aprile 2000, avente ad oggetto lavori di rifacimento del corsello carrabile al piano terreno, la pavimentazione del porticato e delle gallerie e il risanamento dell&#8217;intradosso della soletta sottostante.</p>
<p>A fondamento della impugnazione gli attori deducevano che non vi era corrispondenza tra ordine del giorno e deliberato con riferimento alla delega ai consiglieri in ordine alla definizione dei costi precisi, delle modalita&#8217; di pagamento, di affidamento e svolgimento dei lavori, di oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza che in percentuale non dovevano superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento dei tetti;</p>
<p>ad ogni modo tale delega non era consentita; infine, veniva dedotto che sussisteva il vizio di eccesso di potere derivante dall&#8217;avere l&#8217;assemblea deliberato l&#8217;effettuazione di opere non pertinenti al condominio, ma spettanti all&#8217;amministrazione comunale, in quanto relative alla pavimentazione di porticati gravati da servitu&#8217; di pubblico passaggio.</p>
<p>Il condominio si costituiva contestando il fondamento della domanda.</p>
<p>Con sentenza in data 20 settembre 2000 il Tribunale di Monza accoglieva l&#8217;impugnazione e annullava la delibera assunta dal condominio convenuto.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo proponeva appello, chiedendo in via preliminare la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. e l&#8217;espletamento dell&#8217;attivita&#8217; difensiva impedita dal giudice di primo grado; nel merito la riforma della sentenza impugnata, e il rigetto della impugnazione della delibera, con condanna dei condomini impugnanti ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiche&#8217; la delibera impugnata era stata sostituita dalla Delib. 22 giugno 2000.</p>
<p>Con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2002 la Corte di appello di Milano dichiarava la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per lesione del diritto alla difesa, per violazione dell&#8217;art. 180 c.p.c., comma 2, e dell&#8217;art. 183 c.p.c..</p>
<p>Con sentenza definitiva del 30 settembre 2003 La Corte di appello di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere, rigettava la domanda del condominio ex art. 96 c.p.c., condannava gli originari attori al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Sulla cessazione della materia del contendere cosi&#8217; motivavano i giudici di secondo grado:</p>
<p>La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi. Non risulta alcun&#8217;impugnazione di tale seconda delibera, che viene quindi a soprapporsi alla precedente del 12/4/2000, sostituendone l&#8217;efficacia. Si deve dunque ritenere cessata la materia del contendere in relazione all&#8217;impugnazione proposto da A.M.T. e R. M.; in tal senso viene riformata la sentenza appellata, accogliendo la domanda subordinata dell&#8217;appellante condominio.</p>
<p>In ordine alla disciplina delle spese di giudizio, cosi&#8217; motivava la Corte di appello:</p>
<p>Ai fini della disciplina delle spese di causa, nonche&#8217; della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. qui riproposta dal condominio, viene a rilevanza il tema della soccombenza virtuale.</p>
<p>La Delib. 12 aprile 2000 aveva elencato specificatamente l&#8217;opera da eseguire, fatto riferimento al preventivo della ditta I.CO.MA. e indicato il costo complessivo; aveva poi delegato ai consiglieri la definizione di &#8220;costi precisi, modalita&#8217; di pagamento, affidamento e svolgimento dei lavori, oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza) che in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori di rifacimento tetti&#8221;.</p>
<p>Siffatta delega non puo&#8217; ritenersi eccessivamente ampia e quindi tale da esautorare l&#8217;assemblea del potere decisionale e dispositivo;</p>
<p>attesa la puntuale deliberazione circa l&#8217;ammontare per la spesa delle opere indicate, la delega in relazione ai &#8220;costi precisi&#8221; non puo&#8217; che concernere eventuali trattative tendenti ad ottenere un ribasso rispetto al preventivo presentato, e cosi&#8217; le &#8220;modalita&#8217; di pagamento&#8221; sono, all&#8217;evidenza, una questione meramente attuativa e collegata alla trattativa con l&#8217;appaltatore. La stessa appellata concorda nell&#8217;affermare che la scelta dell&#8217;appaltatore puo&#8217; essere delegata, nella misura in cui l&#8217;assemblea ha gia&#8217; definito l&#8217;opera da eseguire ed il costo della stessa; in relazione agli oneri aggiuntivi, specificatamente indicati (&#8220;direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza&#8221;) e&#8217; previsto un tetto massimo (&#8220;in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento tetti&#8221;) che appare sufficiente limite alla discrezionalita&#8217; dei delegati.</p>
<p>Consegue che non era necessario evidenziare nell&#8217;ordine del giorno di convocazione la possibilita&#8217; di tale delega, in quanto trattasi appunto di modalita&#8217; meramente esecutive.</p>
<p>Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione&#8230;</p>
<p>In conclusione i vizi lamentati dagli impugnanti non possono ritenersi sussistenti.</p>
<p>Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti&#8230;</p>
<p>La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio viene respinta in assenza di allegazione e di prova di ulteriore danno non coperto dal ristoro delle spese di difesa.</p>
<p>Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione A.M.T. e R.M., con otto motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti deducono che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza parziale della Corte di appello, che aveva dichiarato la nullita&#8217; della sentenza di primo grado, si era formato il giudicato anche sulle questioni pregiudiziali rilevabili di ufficio, quali la (in) esistenza della cessazione della materia del contendere, che, pertanto, non poteva essere riesaminata dalla sentenza definitiva.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto il giudicato implicito su questioni pregiudiziali non puo&#8217; formarsi a seguito di decisioni di natura esclusivamente processuale.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la motivazione con la quale e&#8217; stata affermata la cessazione della materia del contendere, a seguito della integrale sostituzione della Delib. 12 aprile 2000 ad opera della successiva Delib. 20 giugno 2000 sarebbe solo apparente.</p>
<p>La Corte di appello, in particolare, non avrebbe operato il raffronto tra le due delibere, e conseguentemente l&#8217;affermazione che la seconda si sovrapponga alla prima sostituendone l&#8217;efficacia e&#8217; espressione meramente apodittica, priva di ogni rilevanza motivazionale.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che si riporta testualmente: La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi.</p>
<p>I giudici di merito, infatti, in sostanza hanno inteso affermare che la seconda delibera ha recepito per relationem il contenuto della prima nella parte non modificata, sostituendola peraltro integralmente.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti sembrano ribadire che non avendo l&#8217;assemblea tenutasi in data 22 giugno 2000 nuovamente approvato i lavori oggetto della precedente delibera, ma avendo sostanzialmente deciso soltanto in ordine a modalita&#8217; esecutive, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la seconda delibera (in ordine di tempo) &#8220;viene quindi a sovrapporsi alla precedente del 12 aprile 2000, sostituendone l&#8217;efficacia&#8221;.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato, alla luce di quanto risulta dalla interpretazione delle delibere assunte dalla assemblea in data 22 giugno 2000, in cui sono stati approvati i preventivi e l&#8217;affidamento dei lavori, contro la quale nessuna specifica censura viene svolta dai ricorrenti.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della loro condanna alle spese, in base al principio della soccombenza virtuale.</p>
<p>Premesso che i ricorrenti sembrano avere abbandonato la questione della illegittimita&#8217; in se&#8217; della delega ai consiglieri, da un punto di vista logico va esaminata per prima la questione relativa alla incompletezza dell&#8217;ordine del giorno, nel senso che in esso non era stata precisata la delega ai consiglieri.</p>
<p>La doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che, come rilevato dalla sentenza impugnata, si trattava di una semplice modalita&#8217; esecutiva, questa S.C. ha avuto occasione di affermare che l&#8217;omessa indicazione di un argomento, poi, deliberato, all&#8217;ordine del giorno, non puo&#8217; essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito la irregolarita&#8217; della convocazione (sent. 24 agosto 1998 n. 8344). Nella specie i ricorrenti non allegano neppure di avere sollevato tale eccezione.</p>
<p>I ricorrenti sostengono, poi, che erroneamente la Corte di appello ha affermato che: Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione. A tal fine i ricorrenti invocano la sentenza di questa S.C. in data 19 ottobre 1998 n. 10329.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che la sentenza impugnata non si pone in espresso contrasto con la decisione invocata, va rilevato che questa S.C. ha avuto recentemente occasione di affermare che, in tema di delibere condominiali, non e&#8217; annullabile la delibera il cui verbale, ancorche&#8217; non riporti l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l&#8217;altro, l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l&#8217;indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche&#8217; tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell&#8217;edificio da essi rappresentato, nonche&#8217; di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall&#8217;art. 1136 c.c.. (sent. 10 agosto 2009 n. 18192).</p>
<p>Deducono infine i ricorrenti:</p>
<p>- Relativamente al denunciato eccesso di potere, per avere l&#8217;assemblea deliberato lavori di manutenzione straordinaria su parti di edificio costituite in servitu&#8217; di uso pubblico a favore del Comune, violando l&#8217;art. 1135 c.c. i Giudici di Milano hanno cosi&#8217; motivato: &#8220;Infine, del contributo del Comune di (OMISSIS) viene dato espressamente atto nella delibera impugnata&#8221; quando in realta&#8217;, come indicato a pag. 6 della Sentenza la delibera si limitava ad affermare &#8220;L. 45.000.000 a carico del Comune di (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Peraltro la questione sottoposta all&#8217;esame della Corte non era quella relativa alla congruita&#8217; del contributo, ma se l&#8217;assemblea avesse potuto deliberare l&#8217;esecuzione del rifacimento della pavimentazione di porticati di servitu&#8217; di pubblico passaggio. La L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 40 prevede, infatti, che le opere di costruzione e manutenzione dei pavimenti dei porticati di asserviti pubblico passaggio sia a carico del Comune.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata, anche se va corretta la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il fatto che la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40, comma 2 preveda che rimangono a carico del Comune e la costruzione (iniziale) e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitu&#8217; di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici di nuove costruzioni e di quelle esistenti, non impedisce che il condominio possa autonomamente deliberare la ricostruzione di tale pavimento con caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti ed in ordine alle quali il Comune e&#8217; tenuto alla semplice manutenzione.</p>
<p>Con il quinto motivo i ricorrenti censurano il seguente passo della motivazione con la quale la sentenza impugnata li ha ritenuti soccombenti ai fini della condanna alle spese. Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto diretto contro un argomento utilizzato ad abundantiam dalla Corte di appello (difetto di interesse degli attuali ricorrenti a coltivare l&#8217;impugnazione dopo che era stata assunta la Delib. 22 giugno 2000).</p>
<p>Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, sempre in riferimento alla condanna alle spese, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che:</p>
<p>Sono stati, dunque comportamenti extraprocessuali e unilaterali del Condominio (assunzione della delibera poi impugnata) a dare causa al processo (assunzione della seconda delibera) a far, eventualmente cessare la materia del contendere, dopo che il rapporto processuale si era gia&#8217; costituito.</p>
<p>I comportamenti processuali del Condominio hanno invece causato il protrarsi del processo; costituzione in giudizio oltre i termini di cui all&#8217;art. 166 c.p.c., comunicazione dell&#8217;intervento della nuova delibera solo in sede di costituzione in giudizio deducendo peraltro, in comparsa di costituzione e risposta, circa la validita&#8217; della delibera impugnata e sostenendo il carattere meramente attuativo della seconda rispetto alla prima.</p>
<p>Sempre comportamenti processuali del Condominio, anche se di per legittimi ma non finalizzati allo scopo per i quali il codice di rito li prevede (compiuto esercizio del diritto di difesa), hanno comportato un aggravamento dell&#8217;attivita&#8217; e dei tempi del processo di appello, non finalizzato all&#8217;esercizio del diritto violato dal giudice di primo grado (denuncia del vizio di nullita&#8217; della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa, senza che poi, volta che tale vizio e&#8217; stato riscontrato e la Corte di appello ha messo il Condominio in grado di esercitarlo, quest&#8217;ultimo abbia effettivamente esercitato le relative facolta&#8217; processuali quali i depositi di memorie e la formulazione di ulteriori istanze).</p>
<p>Da ultimo va altresi&#8217; rilevato che i vizi della Sentenza di primo grado sono derivati esclusivamente da comportamenti &#8220;officiosii del giudice e che nessun comportamento dei ricorrenti ha dato causa a tali vizi.</p>
<p>Il motivo, di difficile comprensione in alcune sue espressioni, e&#8217; infondato.</p>
<p>I ricorrenti non considerano che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che ai fini della pronuncia sulle spese si doveva tenere conto della fondatezza o meno della impugnazione della Delib. 12 aprile 2000 e che sotto tale profilo gli attuali ricorrenti sono risultati soccombenti virtuali.</p>
<p>Non si comprende, poi, come il comportamento processuale del condominio che, tra l&#8217;altro, si e&#8217; limitato a difendersi da una domanda infondata e ad impugnare in appello la violazione del diritto alla difesa, possa incidere su tale soccombenza, a favore degli attuali ricorrenti, che, a prescindere dalla infondatezza della loro domanda, imputano comportamenti dilatori al condominio, quando essi, a seguito della Delib. 22 giugno 2000, non avevano comunque interesse a coltivare tale domanda.</p>
<p>Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che ai fini di una eventuale compensazione delle spese, la Corte di appello non abbia motivato in ordine alla rilevanza del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>A prescindere dal fatto che la Corte di appello non ha escluso che gli attuali ricorrenti avessero agito con colpa grave, ma ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. esclusivamente sotto il profilo che non risultavano neppure allegati danni ulteriori oltre quelli coperti dal ristoro delle spese di difesa, nel caso di soccombenza reciproca, ai fini della compensazione (o della non compensazione) delle spese non e&#8217; necessaria una motivazione specifica.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo i ricorrenti deducono che in appello il condominio aveva cosi&#8217; concluso: In via subordinata.</p>
<p>a) dato atto che, in ogni caso, la delibera impugnata e&#8217; stata sostituita dalla Delib. condominiale 22 giugno 2000, dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse;</p>
<p>b) compensare tra le parti le spese e competenze del primo grado del giudizio e condannare gli attuali appellati alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado.</p>
<p>Ne conseguiva che la Corte di appello di Milano, nell&#8217;accogliere la domanda subordinata del condominio, non poteva, senza violare l&#8217;art. 112 c.p.c., condannare gli attuali ricorrenti anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata alla luce del principio recentemente affermato da questa S.C., secondo il quale la condanna alle spese di lite, in quanto accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, puo&#8217; essere emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un&#8217;espressa volonta&#8217; contraria di quest&#8217;ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c. (sent. 22 ottobre 2007 n. 22106).</p>
<p>In definitiva, vanno rigettati i primi sette motivi del ricorso, mentre va accolto l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>In relazione al parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta i primi sette motivi del ricorso; accoglie l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; compensa le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza del 06.10.2011 n. 20492</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>

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		<description><![CDATA[Se una delibera vincola il condominio, il condomino dissenziente chi deve citare?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>P. M.L., M.E.L. e D.R. citarono innanzi il Tribunale di Bologna il condominio sito in quella città alla via (…) &#8211; del quale facevano parte &#8211; esponendo di non aver ricevuto &#8211; i L. &#8211; o che sarebbe recapitata in ritardo &#8211; il R.- la convocazione per partecipare all’assemblea del 19 ( in prima convocazione) e 22 (in seconda) dicembre 1997; che neppure la condomina A.A. avrebbe ricevuto tale convocazione; che il 22/12 si era creato un disaccordo tra i condomini presenti che rappresentavano, di persona o per delega, la totalità dei millesimi, in merito a chi avrebbe dovuto presiedere l’assemblea; che in conseguenza di ciò si erano formati due gruppi che, nominato il rispettivo presidente e il segretario (il gruppo del quale facevano parte i ricorrenti, aveva indicato come presidente il condomino M; l’altro il condomino G.); che il gruppo avverso aveva approvato alcuni argomenti all’ordine del giorno.</p>
<p>In ragione di ciò chiesero che venisse dichiarata nulla, annullabile o comunque inefficace la deliberazione adottata sotto la presidenza del G. e che fosse accertata la validità di quella adottata dal proprio gruppo.</p>
<p>Il Condominio convenuto si costituì, osservando che in seconda convocazione erano comunque stati presenti tutti i condomini &#8211; di persona o per delega &#8211; concluse per il rigetto dell’impugnativa.</p>
<p>L’adito Tribunale accolse le domande ed annullò tutte le deliberazioni adottate dal gruppo di condomini presieduto dal G., sulla base della considerazione che la violazione dell’irregolare convocazione di cui all’art. 66, ultimo comma, disp.att. cod. civ., interessante i condomini D. e C. R. non poteva dirsi sanata dalla partecipazione degli stessi all’assemblea, avendo gli stessi sollevato in quella sede la relativa eccezione, mentre il vizio attinente la R. era stato formulato tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale. Le altre questioni rimasero dichiaratamente assorbite e venne ritenuta inammissibile la richiesta di pronunzia della validità della assemblea tenuta dal gruppo presieduto dal M.</p>
<p>La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 914/2005, accolse il gravame dei condomini C.A., G.N. E.B. A.G. e M.G., respingendo la domanda di annullamento in precedenza formulata e dichiarando che l’assemblea tenutasi sotto la presidenza del G. non era qualificabile come assemblea condominiale.</p>
<p>La Corte territoriale pervenne a tale conclusione innanzitutto ritenendo che la mancata citazione nel giudizio di appello del Condominio &#8211; e di tutti i condomini non evocati in giudizio in primo grado &#8211; non ledesse il principio di integrità del contraddittorio; osservò nel merito del gravame, che l’asserito vizio di convocazione relativo a C.R. ed a F.C. non avrebbe potuto essere fatto valere al fine di invalidare l’assemblea in quanto deducibile solo dalle parti interessate che però non avevano sollevato eccezioni in sede di assemblea né avevano impugnato la delibera; quanto poi alla tardività della comunicazione della seconda convocazione a D. R. giudicò che l’amministratore avesse svolto con la dovuta diligenza le indagini relative alla ricerca del nuovo recapito dell’indicato condomino, dapprima trasferitosi in Spagna e poi a Modena, ove era stato raggiunto dalla comunicazione della convocazione il giorno stesso dell’assemblea in prima convocazione, non rispettando quindi lo spatium deliberandi stabilito dall’art. 66 disp att. cod. civ. &#8211; ed osservò che comunque lo stesso R. non aveva sollevato eccezioni in sede di assemblea, limitandosi ad abbandonare la riunione per costituire un separato gruppo con altri condomini e solo in tale sede facendo questione della ritualità degli avvisi.</p>
<p>Ritenne infine la Corte bolognese fondato anche il motivo avverso il capo di decisione con cui il Tribunale aveva declinato la propria potestas iudicandi sull’accertamento della validità dell’assemblea parziale a presidenza M. , giudicando in contrario sussistente un interesse all’accertamento della validità ed efficacia di tale deliberazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso i L. ed il R. sulla base di vari motivi; hanno resistito con controricorso i condomini A., B. G. G. e N.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1 &#8211; Le parti ricorrenti fanno innanzi tutto valere il difetto originario della legittimazione dell’amministratore del Condominio, P.L. &#8211; da cui sarebbe discesa l’invalidità di tutta l’attività negoziale e processuale successiva posta in essere dal predetto- richiamando la pronunzia di annullamento della nomina del predetto, sancita con sentenza 15988/ 1994 del Tribunale di Bologna, gravata di appello, tale eccezione è inammissibile sia perché, come si vedrà, non è stato citato il Condominio (né in appello né nel presente giudizio di legittimità), sia perché la questione non risulta esser stata sollevata nel giudizio di secondo grado ( v. conclusioni trascritte a foglio 5 della sentenza di appello) &#8211; non potendo formare oggetto di rilievo di ufficio in mancanza della prova della formazione di un giudicato esterno- sia infine perché nel ricorso non è stato neppure riportato il contenuto dell’indicata decisione, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, stesso stabilito dall’art. 366 n. 6 c.p.c.</p>
<p>II &#8211; Con ulteriore articolazione dell’unico motivo le parti deducono la violazione dell’integrità del contraddittorio nel processo di secondo grado, contestando l’erroneità della decisione della Corte bolognese che, investita della relativa questione in relazione alla mancata citazione di tutti i condomini e del Condominio, avrebbe posto a base del diniego di ordinare l’integrazione del contraddittorio, la riconosciuta legittimazione di ogni condomino , pur non parte nel precedente grado di giudizio, di impugnare, in caso di inerzia del Condominio, le statuizioni della sentenza a sé sfavorevoli.</p>
<p>Il/a La censura da ultimo descritta è fondata in quanto la motivazione adottata dalla Corte distrettuale, non aveva attinenza con la questione che le era stata sottoposta, dal momento che non era in contestazione la legittimazione attiva di chi già aveva proposto appello, quanto piuttosto la qualità di litisconsorte necessario delle parti del giudizio di primo grado &#8211; nella fattispecie, il Condominio &#8211; o dei condomini che non erano stati citati in giudizio innanzi al Tribunale.</p>
<p>II/b &#8211; Nel merito, sussiste la lamentata causa di nullità della sentenza di secondo grado, dal momento che, essendosi impugnata una delibera che, secondo prospettazione, vincolava il Condominio e quindi tutti i condomini, doveva comunque essere garantita la presenza in giudizio anche dell’ente di gestione, al fine di permettere che la sentenza non fosse inutiliter data nei confronti dei condomini non evocati in causa ( cfr. Cass. 13716/1999., alla quale adde, più di recente. Cass. 3900/2010).</p>
<p>III &#8211; Gli altri motivi ne risultano assorbiti.</p>
<p>La sentenza di appello, pronunziata in assenza di un legittimo contraddittore, il Condominio., è dunque nulla ; cassata tale decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio e per la ripartizione delle spese anche del procedimento di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione</p>
<p>Pronunziando su ricorso, dichiara la nullità della gravata decisione Corte di Appello di Bologna; cassa e rinvia ad altra sezione di detta Corte di merito, anche per le spese.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 06.10.2011</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Sentenza 16 agosto 2012 n. 14547</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stillicidio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
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		<category><![CDATA[stillicidio]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Esiste una servitù di stillicidio? Quali sono i suoi requisiti? Come vi si può opporsi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6760/2011 proposto da:</p>
<p>C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell&#8217;avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MOTTOLA RENATO giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato SMIROLDO Antonino, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato LOCANDRO GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 923/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA del 16/06/10, depositata il 05/11/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott GIANFRANCO SERVELLO.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c.:</p>
<p>&#8220;1) Con atto di citazione del 13-11-2002 S.L., proprietaria di un appartamento in (OMISSIS), al piano rialzato con antistante terrazzo perimetrale, conveniva in giudizio C.L., proprietaria del piano superiore, per sentirla condannare alla eliminazione di due stenditoi installati sulle due finestre prospicienti il cortile interno, sui quali la convenuta stendeva la biancheria bagnata che sgocciolava sul terrazzo dell&#8217;attrice, costituendo illegittimamente una servitù di stillicidio.</p>
<p>Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i due stenditoi erano stati infissi dall&#8217;originario unico proprietario dei due immobili e che, comunque, il regolamento condominiale prevedeva la possibilità dei condomini di servirsi di tali stenditoi. Aggiungeva che l&#8217;attrice avrebbe potuto eventualmente chiedere non l&#8217;eliminazione degli stenditoi, ma la cessazione dello sgocciolamento.</p>
<p>Con sentenza del 21-3-2006 il Tribunale di Brescia rigettava la domanda. In motivazione, esso rilevava che, risultando dagli atti che gli stenditoi erano stati apposti dall&#8217;originario unico proprietario dell&#8217;immobile, nel rapporto tra i successivi acquirenti dei due appartamenti doveva ritenersi costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell&#8217;art. 1062 c.c..</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la S. e appello incidentale condizionato la C..</p>
<p>Con sentenza depositata il 5-11-2010 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio sul terrazzo pertenineziale dell&#8217;appartamento della S..</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di quattro motivi.</p>
<p>La S. resiste con controricorso.</p>
<p>2) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, sostenendo che la Corte di Appello ha fatto erronea applicazione della disposizione dettata dall&#8217;art. 908 c.c., che vieta ai proprietari degli edifici di assoggettare il fondo inferiore allo scolo delle acque, laddove la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 844 c.c., relativo alle asserite ma non provate immissioni.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente qualificato come actio negatoria servitutis la domanda attrice, con la quale, come si evince dalla esposizione in fatto della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata (v. pag. 2), la S. aveva chiesto la condanna della convenuta alla eliminazione dei due stenditoi installati sulle finestre dell&#8217;appartamento sovrastante, &#8220;costituenti servitù di stillicidio a carico del proprio immobile&#8221;.</p>
<p>E invero, come è stato evidenziato da questa Corte, l&#8217;azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, &#8220;gocciolio di panni e creazione di ombra&#8221;), deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell&#8217;art. 949 c.c., implicando i fatti posti in essere dal vicino l&#8217;affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l&#8217;acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30-3-1989 n. 1561). Qualora, pertanto, la parte agisca in giudizio per ottenere la rimozione degli stenditoi abusivamente apposti dai proprietari degli appartamenti sovrastanti al suo alle proprie balconate e la conseguente cessazione dello sgocciolio sul terrazzo antistante al proprio appartamento, la disciplina applicabile è quella della actio negatoria servitutis e il giudice, nell&#8217;esercizio del suo potere di qualificazione della domanda, non può inquadrare la fattispecie nella disciplina delle immissioni, la quale è fondata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti dall&#8217;attore (Cass. 6-12-1978 n. 5772).</p>
<p>2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il rilievo della Corte di Appello, secondo cui la mera presenza degli stenditoi sarebbe idonea a creare una servitù di stillicidio, si pone in contraddizione con l&#8217;ulteriore affermazione contenuta in sentenza, secondo cui non può essere contestato il diritto della C. a mantenere &#8220;l&#8217;apparecchio stenditoio installato immurato sulla facciata comune, ma solo quello di servirsene per lo stendimento del bucato, della biancheria appena lavata, cioè in condizione di provocare lo stillicidio&#8221;.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato.</p>
<p>La Corte di Appello, nel disattendere l&#8217;appello incidentale condizionato proposto dalla C., con cui si sosteneva che la negatoria servitutis azionata dalla S. avrebbe dovuto essere comunque rigettata per la mancanza di prova dell&#8217;effettivo sgocciolamento sul terrazzo sottostante, ha rilevato che la servitù di stillicidio, la cui esistenza, negata dall&#8217;attrice, era stata invece affermata dalla convenuta, presuppone almeno potenzialmente lo sgocciolamento sul fondo altrui; e che, pertanto, discutendosi circa l&#8217;esistenza del relativo diritto, non appariva necessaria la prova dell&#8217;effettività dello stillicidio.</p>
<p>Si tratta di argomentazione congrua e logica, atteso che la C., nell&#8217;invocare l&#8217;esistenza di una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, aveva per ciò solo affermato il proprio diritto allo sgocciolamento sul sottostante terrazzo di proprietà della convenuta. In modo non contraddittorio, d&#8217;altro canto, la Corte di Appello, una volta accertata l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio dedotta dalla convenuta, ha affermato che quest&#8217;ultima non poteva servirsi dello stenditoio per stendere il bucato appena lavato, come tale in condizione di provocare lo stillicidio.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente, dolendosi della violazione degli artt. 908, 844, 1138, 1102 e 1137, sostiene che la presenza degli stenditoi e la facoltà di stendere panni sugli stessi risulta legittimata dall&#8217;art. 2 sub 3 del regolamento di condominio.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale ha osservato che il regolamento condominiale invocato dall&#8217;appellata avrebbe potuto spiegare efficacia solo se fosse stato espressamente recepito nell&#8217;atto di acquisto dell&#8217;immobile in questione, con ciò implicitamente escludendo che nella fattispecie in esame ricorra una simile ipotesi.</p>
<p>4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., nonchè l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che nella specie non si fosse costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le opere realizzate dall&#8217;originario unico proprietario (i supporti metallici sui quali la C. ha poi apposto i fili per stendere i panni) prima della cessione delle due unità immobiliari alle parti in causa, non potevano avere altra funzione che quella di reggere i fili su cui appendere i panni.</p>
<p>Anche tale motivo deve essere disatteso.</p>
<p>E&#8217; noto che, ai fini della sussistenza del requisito dell&#8217;apparenza, necessario per l&#8217;acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all&#8217;esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l&#8217;esistenza del peso gravante sul fondo servente (tra le tante v. Cass. 12-3-2007 n. 5759; Cass. 28-9-2006 n. 21087; Cass. 26-11-2004 n. 22290).</p>
<p>Nel caso in esame, la Corte di Appello, muovendosi nel solco di tale principio, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) infissi dall&#8217;originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l&#8217;immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato; e che, pertanto, la S., al momento dell&#8217;acquisto del suo appartamento, non aveva alcuna ragione di ritenere che l&#8217;immobile acquistato fosse gravato da servitù di stillicidio.</p>
<p>L&#8217;apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte. L&#8217;accertamento dell&#8217;apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, infatti, costituisce una &#8220;quaestio facti&#8221; rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 17-2-2005 n. 3273; Cass. 25-1-2001 n. 1043 c.c.).</p>
<p>Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.&#8221;.</p>
<p>La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.</p>
<p>La ricorrente ha depositato una memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, osservando che gli argomenti in fatto e in diritto posti a base della soluzione prospettata dal relatore non risultano superati dai rilievi svolti nella memoria depositata dalla ricorrente.</p>
<p>Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 18 febbraio 2000 n. 1830</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[negoziale]]></category>
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		<category><![CDATA[unanimità]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando un regolamento o parte di esso ha natura negoziale? Come si puiò modificare?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vittorio VOLPE &#8211; Presidente -<br />
Dott. Antonino ELEFANTE &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Giovanna SCHERILLO &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>RL, elettivamente domiciliata in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell&#8217;avvocato D&#8217;ALESSIO ANTONIO, che la difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO, in persona dell&#8217;A..re Sig.ra MMG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato SABBADINI GIANCARLO, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2025-97 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 11-06-97;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12-11-99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;<br />
udito l&#8217;Avvocato D&#8217;ALESSIO Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto notificato il 14-3-1996 il condominio di via Catilina 2 di Anzio impugnava, nei confronti di RL, la sentenza 12-1-1996 con la quale il tribunale di Velletri aveva dichiarato la nullità delle delibere dell&#8217;assemblea condominiale del 27-2-1990.</p>
<p>L&#8217;appellante chiedeva il rigetto delle domande della RL deducendo: 1) che i condomini Piperno non erano stati convocati perché i loro cespiti non erano stati inclusi nella tabella millesimale e, comunque, non avrebbero potuto esprimere in assemblea alcun voto in quanto privi della inerente capacità; 2) che per mera involontaria omissione nel verbale dell&#8217;assemblea non si era dato atto che il V e la VE erano presenti anche in rappresentanza dei comproprietari dei loro rispettivi beni immobili.</p>
<p>La RL chiedeva il rigetto dell&#8217;impugnazione.</p>
<p>Con sentenza 11-6-1997 la corte di appello di Roma, in riforma della gravata decisione, rigettava l&#8217;impugnazione contro le delibere assembleari del 27-2-1990 proposta da RL. Osservava la corte di merito: che la legittimazione a partecipare alle assemblee condominiali deriva dalla qualità di condomino in applicazione del principio generale di cui all&#8217;articolo 1105 c.c. secondo il quale tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell&#8217;amministrazione della cosa comune; che tale principio non trova applicazione nell&#8217;ipotesi in cui tutti i partecipanti abbiano escluso che la proprietà di alcuni cespiti dia il diritto e l&#8217;onere di partecipare alla titolarità delle parti comuni dell&#8217;edificio; che tale ipotesi si era verificata nella specie atteso che nell&#8217;articolo 3 del regolamento condominiale &#8211; trascritto e richiamato nel coevo rogito con il quale gli iniziali esclusivi proprietari del fabbricato avevano ceduto a molteplici acquirenti tutte le singole porzioni dell&#8217;immobile &#8211; era stato espressamente enunciato che le elencate parti comuni dell&#8217;edificio erano divise solo tra i cespiti &#8220;di cui all&#8217;annessa tabella A&#8221; tra i quali non erano compresi il terrazzo ed il locale cantinato; che quindi i proprietari di detti ultimi cespiti non avevano diritto a partecipare alle assemblee condominiali per cui la loro omessa convocazione non comportava la nullità delle relative delibere; che il V e la VE erano intervenuti all&#8217;assemblea condominiale per cui era inammissibile qualsiasi doglianza in ordine agli avvisi di convocazione relativi ai cespiti di cui i detti condomini erano comproprietari; che il V e la VE, come consentito dall&#8217;articolo 67 disp. att. c.c., erano intervenuti in rappresentanza anche degli altri comproprietari dei rispettivi beni immobili indivisi; che infatti, in mancanza di pregressi o successivi atti di dissociazione degli altri comproprietari, doveva presumersi la legittimità del potere esercitato dai partecipanti in rappresentanza delle rispettive comunioni; che doveva di conseguenza ritenersi sanata ogni eventuale omissione di convocazione degli altri comproprietari; che la RL si era limitata a chiedere il rigetto dell&#8217;appello e non aveva riproposto, neanche in via subordinata, gli altri motivi di impugnazione delle delibere assembleari che si dovevano ritenere per rinunciati.</p>
<p>La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da RL con ricorso affidato a tre motivi. Il condominio di via Catilina 1 di Anzio ha resistito con controricorso.</p>
<p>Entrambe le parti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione dei principi in tema di specificazione dei motivi di appello di cui all&#8217;articolo 342 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che, con la comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado, essa RL aveva eccepito la nullità dell&#8217;atto di appello in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dall&#8217;articolo 342 c.p.c. per la mancata specificazione delle ragioni poste a base dell&#8217;impugnazione: la detta eccezione è stata ignorata dalla corte di appello che è così incorsa anche nel vizio di omessa pronuncia.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>L&#8217;eccezione di inammissibilità del gravame &#8211; sollevata dalla RL con riferimento a quanto disposto dall&#8217;articolo 342 c.p.c. &#8211; è stata implicitamente ritenuta infondata e rigettata dalla corte di appello che ha esaminato nel merito i singoli motivi prospettati dal condominio a sostegno dell&#8217;impugnazione avverso la sentenza di primo grado. La mancata espressa motivazione sul punto da parte della corte di merito non è comunque influente atteso che la questione relativa all&#8217;ammissibilità dell&#8217;appello è rilevabile di ufficio in sede di legittimità se sulla stessa non si è formato il giudicato. Nella specie la detta preclusione derivante dal giudicato non sussiste in quanto con il ricorso per cassazione la RL ha proposto un&#8217;esplicita impugnazione sulla questione dell&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello.</p>
<p>Esaminati gli atti di causa &#8211; attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato &#8211; è evidente l&#8217;insussistenza dell&#8217;asserita genericità dei motivi posti a base dell&#8217;atto di appello come articolato dall&#8217;impugnante condominio.</p>
<p>È appena il caso di osservare al riguardo che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, per una corretta proposizione dell&#8217;impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado l&#8217;articolo 342 c.p.c. richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in ordine alla sentenza gravata, con l&#8217;indicazione &#8211; per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa a sostegno della decisione sul punto oggetto della doglianza dell&#8217;appellante &#8211; delle contrarie ragioni di fatto e di diritto giustificative della censura (tra le tante, sentenza 12-6-1998 n. 5857).</p>
<p>Nel caso in esame il condominio appellante con l&#8217;atto di gravame ha prima esposto i fatti di causa precisando il contenuto dell&#8217;atto di citazione della RL ed ha poi riportato i motivi posti a base della decisione del tribunale. Dopo questa parte narrativa delle vicende processuali il condominio ha puntualmente illustrato le ragioni delle critiche mosse alla decisione di primo grado, sì da consentire agevolmente al giudice del gravame di individuare con chiarezza le doglianze dedotte e di stabilire l&#8217;ambito del &#8220;devolutum&#8221; con la specificazione delle questioni da riesaminare. Del resto dalla motivazione della sentenza di secondo grado risulta che la corte di merito ha enucleato facilmente ed ha avuto modo di vagliare le doglianze mosse dall&#8217;appellante dando ad esse adeguata risposta.</p>
<p>Con il secondo motivo la RL denuncia: violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di legittimazione dei condomini alla partecipazione alle assemblee condominiali (articoli 1105 e seguenti c.c. e 67 disp. att. c.c.) ; nullità della sentenza e del procedimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che la tabella millesimale per la ripartizione delle spese di amministrazione di un condominio ha la funzione di consentire l&#8217;attribuzione proporzionale di tutte le dette spese e non solo di quelle relative alle parti comuni di un fabbricato. È poi evidente, ad avviso della RL, la violazione da parte della corte di merito dell&#8217;articolo 67 disp. att. c.c. non avendo nè il V nè la VE provato di essere stati delegati dagli altri comproprietari a rappresentarli: è quindi incontestabile l&#8217;omessa convocazione di alcuni condomini e la conseguente impossibilità per questi ultimi di esercitare alcuna forma di dissenso in relazione al comportamento dei comproprietari convocati e presenti all&#8217;assemblea.</p>
<p>La ricorrente sostiene inoltre che la corte di appello ha errato nell&#8217;interpretare il rogito richiamato nell&#8217;impugnata sentenza. In tale rogito, segnala infine la RL, sono elencate le unità immobiliari vendute a 14 compratori all&#8217;atto della costituzione del condominio, mentre nella relazione del c.t.u. nominato in primo grado sono indicati 15 condomini proprietari di unità immobiliari nell&#8217;edificio in questione: all&#8217;assemblea condominiale del 27-2-1990 sono stati invece convocati solo 9 degli accertati 15 condomini.</p>
<p>Le dette censure non sono meritevoli di accoglimento.</p>
<p>La corte di appello &#8211; come riportato nell&#8217;esposizione in fatto che precede &#8211; ha ritenuto infondata la tesi della RL, in ordine all&#8217;asserita nullità della delibera assembleare impugnata, affermando: a) che correttamente non era stata inviata la convocazione per l&#8217;assemblea condominiale in questione ai proprietari di quelle entità immobiliari che &#8211; secondo quanto disposto dal regolamento condominiale regolarmente trascritto e richiamato nell&#8217;atto notarile di compravendita delle singole porzioni dell&#8217;edificio &#8211; non erano state considerate nell&#8217;ambito della divisione proporzionale delle parti comuni del fabbricato effettuata solo tra i cespiti &#8220;di cui all&#8217;annessa Tabella A&#8221;; b) che doveva presumersi la legittimità del potere esercitato in assemblea da parte del V e della VE anche quali rappresentanti degli altri comproprietari dei rispettivi cespiti.</p>
<p>Il giudice di secondo grado è pervenuto alle dette conclusioni applicando puntualmente e correttamente i seguenti principi più volte affermati nella giurisprudenza di questa Corte. 1) Il regolamento di condominio non può disciplinare, in quanto tale, le situazioni di diritto reale dei partecipanti in ordine alle parti comuni del fabbricato salvo che non sia stato disposto dall&#8217;unico originario proprietario dell&#8217;immobile ed accettato con i singoli atti di acquisto. Infatti, in tema di condomino negli edifici, l&#8217;autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni ai diritti dei condomini anche relativamente al contenuto del diritto dominicale sulla parte di loro esclusiva proprietà. In particolare il limite al diritto al godimento spettante a ciascun condomino &#8220;iure proprietatis&#8221; sulle parti comuni, disposto dal regolamento condominiale ed accettato nei singoli atti di acquisto, ha natura negoziale e può essere modificato solo per iscritto e con il consenso unanime dei condomini (nei sensi suddetti, sentenze 21-5-1997 n. 4509; 28-1-1997 n. 854; 14-12-1992 n. 13179). Nel caso in esame non è contestato in fatto che nel regolamento di condominio &#8211; redatto dagli iniziali unici proprietari del fabbricato in questione regolarmente trascritto e richiamato nell&#8217;arto notarile di compravendita delle varie unità immobiliari &#8211; le parti comuni dell&#8217;edificio sono state divise proporzionalmente solo tra i cespiti di cui all&#8217;annessa tabella A. È del pari pacifico che tra i detti cespiti non sono inclusi quelli di proprietà dei Piperno i quali, quindi, non avevano diritto alla convocazione dell&#8217;assemblea condominiale non potendo esprimere alcun voto in quanto non titolari di millesimi condominiali. Deve poi segnalarsi che le norme del regolamento condominiale contrattuale e dell&#8217;annessa tabella A non sono state modificate e non risulta che al riguardo sia stata promossa un&#8217;azione &#8211; esperita nei confronti di tutti i condomini &#8211; intesa ad ottenere la declaratoria di nullità, totale o parziale di dette norme. 2) Affinché uno dei comproprietari &#8220;pro indiviso&#8221; di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all&#8217;assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima dall&#8217;altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato &#8211; qualora ricorrano circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito &#8211; che dall&#8217;avviso dato ad uno dei comproprietari quest&#8217;ultimo abbia reso edotto l&#8217;altro (o gli altri) comproprietari della convocazione medesima (sentenze 11-11-1992 n. 12119; 28-7-1990 n. 7630). In particolare l&#8217;esigenza che tutti i comproprietari siano stati preventivamente informati della convocazione dell&#8217;assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l&#8217;incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia. Nella specie la corte di appello ha accertato, con motivazione adeguata ed impeccabile, che ciascun comproprietario dei cespiti indivisi &#8211; rientranti tra quelli indicati nella tabella A allegata al regolamento condominiale contrattuale &#8211; partecipò all&#8217;assemblea con effettivo potere di rappresentanza (con riferimento alle rispettive unità immobiliari indivise) legittimamente esercitato come era facilmente desumibile anche in forza del principio di buona fede ed &#8220;in mancanza di pregressi o successivi atti di dissociazione degli altri comproprietari&#8221;. È appena il caso di rilevare poi che, come è noto, in tema di prova presuntiva è incensurabile in sede di legittimità l&#8217;apprezzamento discrezionale del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza e dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione.</p>
<p>Deve infine osservarsi che del tutto irrilevante è la circostanza in fatto segnalata dalla ricorrente con il motivo in esame secondo cui il numero dei condomini proprietari delle unità immobiliari dell&#8217;edificio condominiale in questione sarebbe stato indicato in 15 nella relazione del c.t.u. nominato in primo grado, laddove all&#8217;assemblea del 27-2-1990 sarebbero stati convocati solo nove condomini. Al riguardo è sufficiente notare che la stessa RL ha ammesso che l&#8217;avviso di convocazione di assemblea non era stato inviato solo ai Piperno (ossia ai proprietari di cespiti non inclusi nella tabella millesimale A) ed ai comproprietari dei cespiti rappresentati dal V e dalla VE. I primi, come sopra evidenziato, non avevano diritto alla convocazione ed i secondi, alla stregua di quanto accertato in via presuntiva dalla corte di merito, avevano avuto comunque notizia di detta convocazione.</p>
<p>Del tutto generica è poi la tesi della RL relativa all&#8217;asserita erronea interpretazione da parte della corte di appello del rogito richiamato nell&#8217;impugnata sentenza. La ricorrente non ha dedotto specificamente nè le regole ermeneutiche violate, nè i vizi logici che inficerebbero l&#8217;interpretazione fornita dalla corte di appello.</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di riproposizione delle domande e delle eccezioni in grado di appello (articolo 346 c.p.c.) ; nullità della sentenza e del procedimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.</p>
<p>La RL lamenta l&#8217;errore commesso dalla corte di appello nell&#8217;aver ritenuto rinunciati &#8211; in quanto non riproposti nel giudizio di secondo grado &#8211; gli altri motivi di impugnazione della delibera assembleare del 27-2-1990 prospettati da essa ricorrente in primo grado e non esaminati dal tribunale in quanto assorbiti. Ad avviso della RL la domanda e le eccezioni non accolte in primo grado possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione su di esse: in particolare le contestazioni dell&#8217;esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi della stessa devono ritenersi implicitamente comprese nella richiesta di rigetto del gravarne formulata &#8211; come nella specie &#8211; dall&#8217;appellato vittorioso nel giudizio di primo grado.</p>
<p>La censura è inammissibile per la sua genericità non essendo stato precisato in ricorso &#8211; nè nella parte narrativa nè in quella relativa all&#8217;esposizione delle doglianze &#8211; il contenuto specifico e dettagliato (quanto meno nei tratti essenziali) degli altri motivi di impugnazione della citata delibera assembleare ritenuti assorbiti dal tribunale e non esaminati dalla corte di appello in quanto non riproposti a norma dell&#8217;articolo 346 c.p.c. Ciò impedisce a questa Corte di controllare e valutare, sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative, la correttezza o meno della decisione impugnata in ordine sia al ritenuto onere della RL di riproporre &#8220;gli altri motivi di impugnazione&#8221; sia alla conseguente ravvisata rinuncia &#8220;alle inerenti domande di annullamento&#8221;. La rilevata genericità del motivo in esame determina l&#8217;impossibilità di accertare in questa sede di legittimità la ravvisabilità, negli altri motivi di impugnazione della detta delibera condominiale, degli estremi della domande o delle eccezioni in senso proprio &#8211; da richiamare in fase di gravame in modo chiaro e preciso al fine di evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c. &#8211; ovvero di mere argomentazioni e prospettazioni giuridiche o di questioni di fatto che, al contrario, debbono intendersi implicitamente richiamate con la proposizione dell&#8217;impugnazione o con l&#8217;istanza di rigetto di questa.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato.</p>
<p>Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>Roma 12 novembre 1999.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile Sez. III: 08 febbraio 2012 n. 1768</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[fruizione cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza]]></category>

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		<description><![CDATA[L'amministratore ha bisogno di apposita delibera prima di poter agire in giudizio per lo sgombero di un locale comune?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Presidente -<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8829-2011 proposto da:</p>
<p>S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. PROIETTI LIVIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) in persona del suo rappresentante legale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 14, presso lo studio dell&#8217;avvocato OLANDA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANTINORI SEBASTIANO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>S.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 579/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2010 R.G.N. 2670/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2012 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato SERGIO TORRI per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato SEBASTIANO ANTINORI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.1. S.G. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 579 del 10.2.10 della corte di appello di Roma, resa ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 14204/05 del tribunale della Capitale, recante la condanna di lui a consentire l&#8217;accesso ad un immobile, da lui detenuto, a tutti i condomini del Condominio di via (OMISSIS), a seguito della domanda di quest&#8217;ultimo avanzata in primo momento nei confronti di S.A. e poi estesa nei confronti di esso ricorrente per le difese in fatto dell&#8217;originaria convenuta.</p>
<p>1.2. Degli intimati resiste con controricorso il condominio, mentre S.A. non svolge attività difensiva in questa sede; e, per la pubblica udienza del giorno 11.1.12, sia il ricorrente che il controricorrente producono memorie ai sensi dell&#8217;art. 378 cod. proc. civ. e prendono parte alla discussione orale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2. Il S. sviluppa due motivi e:</p>
<p>2.1. con il primo &#8211; di &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 111 Cost., artt. 281 sexies, 352 e 359 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243; &#8211; egli si duole dell&#8217;illegittimità della decisione del gravame con il rito previsto dall&#8217;art. 281 sexies cod. proc. civ., lungamente argomentando per la sua incompatibilità con il giudizio di appello e richiamando la contraria decisione di Cass. 13 marzo 2009 n. 6205;</p>
<p>2.2. con il secondo &#8211; di &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 949 e 1117 c.c. e artt. 11 (?) e 112 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243; &#8211; egli censura la qualificazione dell&#8217;azione come azione personale per rilascio e la valutazione di inammissibilità per novità della questione della natura reale o personale, deducendo: che non rilevano, ai fini della qualificazione, le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado, soprattutto dinanzi alla sua eccezione riconvenzionale di usucapione; che invece la domanda deve interpretarsi come rei vindicatio, alla stregua delle richieste svolte dal condominio in primo grado; che pertanto attivamente legittimati sono tutti i comproprietari e non il condominio, costituitosi solo nel 2000; che malamente è stata ritenuta la natura condominiale del bene, nonostante esso sia intercluso e conduca esclusivamente all&#8217;alloggio di esso ricorrente.</p>
<p>3. Dal canto suo il controricorrente contesta sia il primo che il secondo motivo, aderendo alle argomentazioni della corte territoriale sulla relative questioni di rito e di merito.</p>
<p>4. Il primo motivo è infondato:</p>
<p>4.1. già la pronuncia richiamata dal ricorrente (Cass. 13 marzo 2009, n. 6205) confina l&#8217;illegittimità dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ. all&#8217;ipotesi in cui una delle parti richieda al giudice di disporre lo scambio delle comparse conclusionali, così ammettendola quando nessuna negativa conseguenza, prospettata in quella stessa sede da una delle parti, possa derivare dalla soppressione della fase di trattazione scritta;</p>
<p>4.2. più in generale, la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che la norma dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ. &#8211; che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza &#8211; in assenza di un&#8217;espressa previsione che ne limiti l&#8217;applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass., ord. 27 gennaio 2011, n. 2024), salvo il caso &#8211; che peraltro qui con tutta evidenza non ricorre, sia perchè il ricorrente non lo prospetta in modo chiaro in ricorso, sia soprattutto perchè dal verbale dell&#8217;udienza di discussione, che forma parte integrante della sentenza ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., non risulta alcuna diversa richiesta dell&#8217;odierno ricorrente, che in quella sede rivestiva la qualità di appellante &#8211; in cui si prospetti una specifica conseguenza dell&#8217;adozione di tale rito sulla lesione in concreto di propri diritti di difesa (giurisprudenza ormai consolidata, per la quale basti un richiamo alle seguenti pronunce di questa Corte, tutte del 2011: ord. n. 2024 del 27 gennaio 2011, n. 16142, n. 16395, n. 16396, n. 16397, n. 16398, n. 16399, n. 16400, n. 16403, n. 16501, n. 16502, n. 16503, n. 16504, n. 16505, n. 16506, n. 16507, n. 16508, n. 16509, n. 16510, n. 16511, n. 16512, n. 16513, n. 16514, n. 16515, n. 16516, n. 16517, n. 16518, n. 16520, n. 17724, n. 17778, n. 18115, n. 18116, n. 18117, n. 18118, n. 18119, n. 18120, n. 18121, n. 18122, n. 18123, n. 18124, n. 18125, n. 18126, n. 18127, n. 18128, n. 18129, n. 18635, n. 18636, n. 18637, n. 18638, n. 18639, ord. n. 23202 del dì 8 novembre 2011);</p>
<p>4.3. quand&#8217;anche, poi, si volesse argomentare nel senso che tale possibilità sia stata riconosciuta soltanto con le riforme legislative successive (con conseguente implicita conferma a contrario dell&#8217;insussistenza, per il passato, di qualunque fondamento normativo), bene può rilevarsi in contrario che queste comportano invece soltanto il riconoscimento normativo di un valido indirizzo giurisprudenziale ormai già consolidato e l&#8217;adeguamento anche del tessuto normativo testuale al contenuto della norma come individuato dall&#8217;interprete in sede di nomofilachia.</p>
<p>5. Anche il secondo motivo è infondato:</p>
<p>5.1. la qualificazione della domanda, da parte del tribunale prima e della corte territoriale poi, quale azione personale di accertamento di insussistenza di alcun titolo a detenere in capo alle controparti si fonda con tutta evidenza sull&#8217;interpretazione quanto meno delle conclusioni dell&#8217;attore condominio testualmente riportate in ricorso (pie di pag. 14): &#8220;accertare che la convenuta non può vantare alcun diritto in ordine al bene condominiale &#8230;; condannare &#8230; all&#8217;immediato rilascio di tale bene e comunque consentire il libero accesso al bene anzidetto a tutti i condomini e gli aventi diritto &#8230;&#8221;;</p>
<p>5.2. è indubitabile poi &#8211; e comunque non adeguatamente contraddetto dal ricorrente, per avere anzi egli sostenuto la possibilità di rilevare la relativa questione anche in sede di gravame (piè di pag. 13 del ricorso), sia pure sotto il diverso profilo della (conseguente) individuazione del legittimato &#8211; che la contestazione della qualificazione dell&#8217;azione quale azione personale volta a conseguire non già una statuizione in ordine alla proprietà del bene in capo all&#8217;attore, ma soltanto all&#8217;insussistenza di qualsiasi diritto del convenuto sul medesimo, sia avvenuta soltanto in occasione del gravame;</p>
<p>5.3. già potrebbe sostenersi, a rincalzo dell&#8217;opinione della corte territoriale sulla novità della tesi, che in grado di appello non è consentito il mutamento dei presupposti di fatto e giuridici che si risolva in una modificazione obiettiva del contenuto intrinseco dell&#8217;azione esperita in primo grado ed in una diversa qualificazione giuridica del rapporto (Cass. 5 maggio 1973, n. 1174);</p>
<p>5.4. l&#8217;argomento dirimente è però altro e cioè che, sulla base delle risultanze del solo ricorso per cassazione (e non potendosi, per il principio della sua autosufficienza, ricercare aliunde il contenuto dei relativi atti), le difese del S. (v. pag. 3 ricorso) si appuntavano, nel merito, contro il difetto di legittimazione del condominio, ma esclusivamente sotto il profilo della mancata valida costituzione di questo e della sussistenza &#8211; al più &#8211; della legittimazione della cooperativa che aveva costruito l&#8217;edificio, peraltro priva di poteri, nonchè nel dispiegamento di domanda riconvenzionale di usucapione per possesso ultraventennale dell&#8217;area;</p>
<p>5.5. in questo quadro, mentre l&#8217;azione diretta del condominio rimane personale, è &#8211; a tutto concedere &#8211; quella del S. ad assumere la natura di domanda reale, con conseguenti onere in capo a lui della prova del suo possesso ultraventennale ed individuazione, quali contraddittori ma dal lato passivo, di tutti i potenziali condomini dell&#8217;area: ma questo attiene esclusivamente all&#8217;integrità del contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale; e, poichè del rigetto di questa, a ben leggere la gravata sentenza ed il ricorso (e non potendosi acquisire, per quanto già ricordato, aliunde la conoscenza del contenuto degli atti del processo), il S. non si è doluto, la non integrità del contraddittorio sulla riconvenzionale &#8211; il cui rigetto diviene definitivo &#8211; resta irrilevante ai fini della disamina della domanda principale;</p>
<p>5.6. l&#8217;amministratore del condominio, attesa la natura personale dell&#8217;azione, è pertanto pienamente legittimato, essendo il recupero del bene essenziale per l&#8217;ulteriore fruizione dello stesso da parte di tutti i condomini (per il rilascio di beni comuni detenuti senza titolo, si vedano, per tutte: Cass. 26 giugno 1991, n. 7162, oppure Cass. 2 ottobre 1985, n. 4780); e non vi è necessità di integrazione del contraddittorio (tra le molte: Cass. 19 dicembre 2002, n. 18091; Cass. 5 giugno 2003, n. 8978; e riferendosi la necessità di integrazione del contraddittorio solo in caso di domanda riconvenzionale opposta ad azione reale: Cass. 27 luglio 1999, n. 8119; Cass. 11 aprile 2002, n. 5190) nei confronti degli altri condomini;</p>
<p>5.7. infine, quanto alla ritenuta erroneità della qualificazione del bene come condominiale, la censura è inammissibile, perchè il ricorrente non riporta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quest&#8217;ultimo il contenuto e la completa indicazione della sede processuale degli atti o dei documenti da cui evincere gli elementi di fatto sulla cui base escludere 1&#8242;invece ritenuta condominialità del bene; resta quindi oggetto di mere allegazioni (piè di pag. 18 e pag. 19 del ricorso):</p>
<p>che il giardino sia intercluso ed a livello dell&#8217;appartamento del S. ed anzi dinanzi a questo; che conduca esclusivamente all&#8217;abitazione del S.; che manchi qualsiasi destinazione di servizio rispetto all&#8217;edificio condominiale;</p>
<p>5.8. e quanto fin qui considerato consente di prescindere dal fatto che anche solo in astratto tali circostanze potrebbero di per sè non essere sufficienti, visto che la potenzialità o suscettibilità di fruizione esclusivamente da parte di uno dei condomini non comporta affatto, di per sè sola considerata, l&#8217;esclusione del carattere condominiale di un bene (si pensi alle parti dei ballatoi interni prospicienti gli ingressi dei singoli appartamenti, normalmente non utilizzate da chi non sia il condomino della singola unità immobiliare, ma pur sempre di natura comune), ove non suffragata dal riscontro dell&#8217;atto di acquisto e dall&#8217;identificazione del suo preciso oggetto.</p>
<p>6. Il ricorso, infondati entrambi i motivi, va pertanto rigettato ed il soccombente ricorrente condannato al pagamento, in favore del controricorrente Condominio, delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna S.G. al pagamento, in favore del Condominio di via (OMISSIS), in pers. del leg. rappr. p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 15 giugno 2012 n. 9877</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Può una delibera a maggioranza sull'uso dei parcheggi modificare il regolamento condominiale? Se sì perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere -<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Ratti Luigi e Luigi Citarella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Vittorio Veneto, n. 96;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente principale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>H.C. (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Nardini Mario e Angelo Rizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;Avv. Vittorio Nuzzaci, in Roma, via Della Giuliana, n. 44;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>E sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23767 del 2006) proposto da:</p>
<p>H.C. (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Mario Nardini e Angelo Rizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;Avv. Vittorio Nuzzaci, in Roma, via Della Giuliana, n. 44;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luigi Ratti e Luigi Chiarella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Vittorio Veneto, n. 96;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p>Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 690/2006, depositata il 18 marzo 2006 (e notificata il 13 aprile 2006);<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 15 maggio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
udito l&#8217;Avv. Massimo Macciucchi (per delega) nell&#8217;interesse del ricorrente principale;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2000 il sig. H. C., condomino della stabile di via (OMISSIS), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Condominio di tale fabbricato, in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, deducendo la nullità delle delibere assunte dall&#8217;assemblea condominiale in data 15 dicembre 1999 per difetto di convocazione e, in ogni caso, eccependo l&#8217;illegittimità e l&#8217;inefficacia della delibera di cui al punto 2) riguardante la formazione di otto posti macchina per la violazione del divieto posto nel regolamento condominiale con la conseguente lesione del diritti, tra cui quello alla propria salute e delle altre persone che lavoravano nel capannone adiacente di sua proprietà. Nella costituzione del convenuto Condominio (che propose anche domanda riconvenzionale), il Tribunale adito, con sentenza n. 13470 del 2003, annullava la delibera sul punto 2) dell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea del 15 dicembre 1999 nella parte in cui, disponendo l&#8217;esecuzione delle opere necessarie per la disciplina del parcheggio delle autovetture dei partecipanti al condominio dalla stessa stabilita, non specificava le modalità e i limiti di costo delle opere stesse; respingeva la domanda di pronuncia dell&#8217;invalidità della delibera stessa relativamente alla parte in cui stabiliva la disciplina dell&#8217;uso del cortile come parcheggio per le autovetture dei partecipanti al Condominio mediante turno; dichiarava l&#8217;attore privo di interesse e di legittimazione ad agire per la pronuncia dell&#8217;invalidità di ogni altra delibera della stessa assemblea, anche con riferimento al punto 2) dell&#8217;ordine del giorno sul fondamento della tutela di beni e servizi pertinenti al capannone estraneo al Condominio stesso.</p>
<p>Interposto appello da parte dell&#8217; H., nella resistenza del predetto Condominio (che formulava, a sua volta, appello incidentale), la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 690 del 2006 (depositata il 18 marzo 2006), in accoglimento del gravame principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l&#8217;illegittimità della delibera assunta dall&#8217;assemblea condominiale in data 15 dicembre 1999, sub 2), e condannava il Condominio alla rifusione delle spese del doppio grado.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata decisione, la Corte meneghina rilevava la fondatezza del gravame principale nella parte in cui era stata dedotta la nullità della delibera relativa all&#8217;utilizzo del cortile sul quale gravava una servitù a favore del capannone (non condominiale) dell&#8217; H., sotto il profilo dell&#8217;illegittima modifica del regolamento condominiale e dell&#8217;illegittima trasformazione del cortile in parcheggio in violazione dell&#8217;art. 10 dello stesso regolamento, avente natura contrattuale, con la conseguenza che, per la modifica della predetta clausola del regolamento, sarebbe stata necessaria l&#8217;approvazione all&#8217;unanimità dei condomini oltre all&#8217;adozione della forma scritta (non essendo, perciò, sufficiente la mera approvazione a maggioranza qualificata).</p>
<p>Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di (OMISSIS), basato su due motivi, in relazione al quale si è costituito in questa sede l&#8217;intimato H.C. con apposito controricorso contenente anche ricorso incidentale riferito ad un unico motivo. Il suddetto Condominio ha, a sua volta, formulato controricorso avverso il ricorso incidentale dell&#8217; H.. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. In primo luogo deve essere disposta (ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c.) la riunione dei proposti ricorsi in quanto relativi all&#8217;impugnazione della stessa sentenza (pubblicata il 18 marzo 2006 e notificata il 13 aprile 2006, con riferimento alla quale si applicava, per la formulazione del ricorso per cassazione, la disciplina dell&#8217;art. 366 bis c.p.c., introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, con riferimento alle impugnazioni relative ai provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006).</p>
<p>2. Con il primo motivo del ricorso principale il Condominio ricorrente ha dedotto la violazione dell&#8217;art. 1138 c.c. avuto riguardo alla ritenuta natura contrattuale del regolamento condominiale. In particolare, il ricorrente, con tale doglianza, ha inteso prospettare l&#8217;erroneità della sentenza della Corte di appello di Milano nella parte in cui aveva ravvisato l&#8217;illegittimità della delibera adottata dall&#8217;assemblea condominiale del 15 dicembre 1999, al punto 2 dell&#8217;ordine del giorno sul presupposto che il regolamento dello stesso Condominio ricorrente avesse, per la sua origine formativa, natura contrattuale, ragion per cui, ai fini della modifica anche di una qualsiasi delle disposizioni in esso contenute, si rendeva necessaria l&#8217;unanimità dei consensi dei condomini. Con riferimento a questo motivo il ricorrente chiedeva a questa Corte, in virtù dell&#8217;art. 366 bis c.p.c., di valutare la correttezza del &#8220;decisum&#8221; della Corte territoriale e, quindi, di affermare o negare se, ai sensi dell&#8217;art. 1138 c.c., l&#8217;art. 10 del regolamento condominiale in questione dovesse considerarsi avente natura regolamentare e non convenzionale.</p>
<p>2. Con il secondo motivo del ricorso principale il Condominio ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1136 c.c., comma 5, in relazione al &#8220;quorum&#8221; per l&#8217;approvazione del punto 2 dell&#8217;o.d.g. della delibera assembleare del 15 dicembre 1999, formulando, al riguardo, ai sensi del citato art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto nei seguenti termini: &#8220;dica la Corte se, ai sensi dell&#8217;art. 1136 c.c., la delibera di approvazione del cortile comune a parcheggio non necessita per la sua approvazione della unanimità dei consensi di tutti i condomini, ma sia sufficiente la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 c.c., comma 5&#8243;. Inoltre, nell&#8217;ambito dello stesso motivo il Condominio ricorrente ha dedotto il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione al fatto controverso della necessità dell&#8217;approvazione con l&#8217;unanimità dei consensi dei condomini in ordine alla delibera invece approvata con la maggioranza qualificata di cui al citato art. 1136 c.c., comma 5, avuto riguardo anche alla valutazione apodittica dell&#8217;art. 23 dello stesso regolamento condominiale contenente la previsione della possibilità per l&#8217;amministratore di fissare gli orari per i servizi del condominio e per l&#8217;uso dei cortili e al suo acritico raccordo con l&#8217;art. 10 del regolamento medesimo.</p>
<p>3. Con l&#8217;unico motivo del ricorso incidentale la difesa di H. C. ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia, chiedendo a questa Corte, in relazione all&#8217;art. 366 bis c.p.c., di valutare se la delibera impugnata fosse idonea ad aggravare la servitù di passaggio pedonale e carraio e di carico e scarico a favore dello stesso H., costituendo, di fatto, sul cortile, una servitù a favore del Condominio, vietata dall&#8217;art. 10 del regolamento condominiale.</p>
<p>4. Rileva il collegio che i due motivi del ricorso principale &#8211; che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi &#8211; sono fondati e devono essere, perciò, accolti.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (riconducibile alla sentenza n. 943 del 1999; in senso analogo v., in precedenza, Cass. n. 642 del 1996 e Cass. n. 158 del 1966) le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall&#8217;originario proprietario dell&#8217;edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonchè quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l&#8217;uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare; ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall&#8217;unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall&#8217;art. 1136 c.c., comma 2. Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza successiva (v., ad es., Cass. n. 21287 del 2004 e Cass. n. 24146 del 2004) di questa Sezione (alla quale si aderisce) ha rilevato che, in tema di condominio, la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture &#8211; in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune &#8211; è validamente approvata con la maggioranza prevista dall&#8217;art. 1136 c.c., comma 5 non essendo richiesta l&#8217;unanimità dei consensi, trattandosi di deliberazione idonea a disporre una innovazione diretta al miglioramento o all&#8217;uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c., comma 1).</p>
<p>Orbene, alla stregua di tali insegnamenti, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che con la delibera presa con la predetta maggioranza qualificata (ed oggetto di impugnazione) con la quale era stato approvato il godimento turnario del cortile comune ad uso parcheggio collidesse con la disposizione di cui all&#8217;art. 10 del regolamento condominiale che vietava &#8220;di occupare&#8221; anche temporaneamente le parti comuni, poichè, in effetti, essa mirava ad evitare condotte arbitrarie di condomini che avessero inteso appropriarsi per uso esclusivo di porzioni comuni ma non poteva implicare l&#8217;esclusione dell&#8217;adottabilità di deliberazioni intese a consentire una migliore disciplina dell&#8217;uso del cortile. In altri termini, la predetta disposizione del regolamento condominiale non poteva considerarsi contenente alcun esplicito divieto in ordine alla possibilità di disciplinare il parcheggio dei condomini, conformandosi piuttosto come una norma regolamentare finalizzata all&#8217;utilizzazione delle parti comuni, senza implicare limitazioni dei singoli diritti e senza determinare alterazioni a vantaggio soltanto di alcuni dei partecipanti alla collettività condominiale ed in pregiudizio di altri, oltre a non comportare l&#8217;alterazione della misura del godimento che ciascun condomino aveva in ragione della propria quota, in modo tale da assumere la natura di clausola contrattuale, alla stregua dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale tracciato da questa Corte. Del resto, la mera indicazione, in un regolamento condominiale, della destinazione di una cosa comune non determina una connotazione reale del bene, consentendone un miglior regolamento del suo uso, come verificatosi nella specie con riferimento all&#8217;utilizzazione del cortile, in modo da permettere ad ogni avente diritto l&#8217;uso del parcheggio, con il rispetto del pari diritto degli altri condomini, così come disciplinato con la delibera oggetto di impugnazione, oltretutto in consonanza con la previsione dell&#8217;art. 23 dello stesso regolamento condominiale che demandava all&#8217;assemblea di stabilire le norme e gli orari proprio per l&#8217;uso del cortile.</p>
<p>Alla stregua di tali presupposti, ovvero in virtù della natura regolamentare dell&#8217;art. 10 del regolamento condominiale e della previsione del potere dispositivo contenuto nell&#8217;art. 23 dello stesso regolamento, deve rilevarsi l&#8217;erroneità della sentenza impugnata con la quale è stata dichiarata la nullità della deliberazione impugnata perchè non adottata all&#8217;unanimità, mentre sarebbe stata sufficiente la sua approvazione con la maggioranza prevista dall&#8217;art. 1136 c.c., comma 5, invero osservata nella fattispecie. Deve, quindi, essere enunciato al riguardo il principio di diritto secondo cui, in tema di condominio, la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture &#8211; in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune &#8211; è validamente approvata con la maggioranza prevista dall&#8217;art. 1136 c.c., comma 5, (non essendo richiesta l&#8217;unanimità dei consensi) ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento condominiale che si limitano a dettare norme che disciplinano, appunto, l&#8217;utilizzazione e i modi di fruizione delle cose comuni e che, in quanto tali, hanno natura regolamentare e non contrattuale.</p>
<p>5. Passando all&#8217;esame del motivo del ricorso incidentale si osserva che &#8211; al di là del profilo riguardante la mancata esposizione della sintesi del vizio motivazionale dedotto (in ordine al disposto dell&#8217;art. 366 bis c.p.c.) &#8211; la relativa doglianza è destituita di pregio. Infatti, come correttamente rilevato sul punto dalla Corte territoriale, il gravame concerneva in via esclusiva l&#8217;esame della legittimità della delibera dell&#8217;assemblea condominiale del 15 dicembre 1999 limitatamente al punto 2) che riguardava la formazione di otto posti macchina con riferimento alla supposta violazione della clausola n. 10 del regolamento condominiale. Con la censura in esame, invece, la difesa dell&#8217; H. ha inteso prospettare una questione nuova attinente all&#8217;eventuale aggravamento della servitù costituita a favore del mappale 215, che non costituiva propriamente oggetto del &#8220;thema decidendum&#8221; della controversia, avente ad oggetto la validità o meno della predetta delibera con riguardo all&#8217;evidenziato profilo di possibile illegittimità per contrasto con una disposizione del regolamento condominiale. In altri termini, con il motivo in questione il ricorrente incidentale, che aveva impugnato l&#8217;anzidetta delibera in qualità di condomino, ha manifestato l&#8217;intento di voler estendere l&#8217;ambito della causa ad un aspetto ad essa estraneo in quanto concernente un ipotetico aggravamento della servitù costituita a favore di un immobile non facente parte del condominio e, quindi, relativo ad un rapporto autonomo e diverso tra le parti (eventualmente tutelabile con separata azione ma estraneo a quella instaurata originariamente con la domanda dedotta con riferimento alla controversia &#8220;de qua&#8221;).</p>
<p>6. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, deve essere accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata (in ordine, appunto, al ricorso ritenuto fondato) ed il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che si conformerà al principio di diritto enunciato al termine del paragrafo 4) e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.<br />
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 10 maggio 2012 n. 7162</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima della legge 220/2012 l'amministratore di condominio aveva suficienti poteri per aprire un conto intestato al condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CARNEVALE Corrado &#8211; Presidente -<br />
Dott. MACIOCE Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DOGLIOTTI Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DIDONE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20785/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l&#8217;avvocato CICCOTTI Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ARREGHINI, giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 28, presso l&#8217;avvocato NICOLOSI Marco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTI FEDERICO FORTUNATO, LUCA PARAZZINI, giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.,<br />
S.C.G.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonchè da:</p>
<p>S.C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.LLI DENZA 15, presso l&#8217;avvocato IZZO ANIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BARBETTA EDGARDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l&#8217;avvocato CICCOTTI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ARREGHINI, giusta procura in calce al ricorso principale;</p>
<p style="text-align: right;">controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonchè da:</p>
<p>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (OMISSIS), e per essa GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., nella qualità di suo procuratore e rappresentante, in persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l&#8217;avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.,<br />
S.C.G.,<br />
CONDOMINIO DI (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1026/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 07/04/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;<br />
udito, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato ANDREA VITTORIO ARREGHINI che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale; rigetto dei ricorsi incidentali;<br />
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale S.C.G., l&#8217;Avvocato ANIELLO IZZO che ha chiesto l&#8217;accoglimento del proprio ricorso incidentale; il rigetto del principale;<br />
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale GENERALI, l&#8217;Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale del Condominio ed il rigetto dell&#8217;incidentale S.C.;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Milano a favore della Banca Popolare Commercio e Industria, Soc. Coop. a r.l., per l&#8217;importo di L. 67.586.914 per saldo negativo di conto corrente. Proponeva altresì domanda di manleva nei confronti di S.C.G., già amministratore del condomino stesso.</p>
<p>Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi la domanda e proponeva in subordine azione di manleva nei confronti del S.; questi chiedeva rigettarsi la domanda del condominio, dichiararsi inammissibile quella della Banca, e chiamarsi in causa la S.p.A. Assicurazioni Generali, per esserne garantito; costituitasi, la S.p.A. Assicurazione Generali chiedeva rigettarsi le domande nei suoi confronti.</p>
<p>Con sentenza in data 17 giugno &#8211; 4 luglio 2006, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande del condominio, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando ogni altra domanda.</p>
<p>Proponeva appello la Banca Popolare e Industria S.p.A., successore della Banca convenuta. Costituitosi il contraddittorio, il condominio ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato, circa la manleva nei confronti del S.; la S.p.A. Assicurazioni Generali parimenti proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo rigettarsi la domanda di manleva del S.; questi chiedeva rigettarsi l&#8217;appello della Banca e quello incidentale del condominio; proponeva a sua volta appello incidentale, chiedendo la condanna del Condominio al pagamento a suo favore della somma di Euro 20.138,76. La Corte d&#8217;Appello di Milano, con sentenza in data 4.11.2009 &#8211; 7.4.2010, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, dichiarava cessata la materia del contendere tra la S.p.A. Assicurazioni Generali e la Banca; confermava il decreto ingiuntivo e rigettava l&#8217;opposizione.</p>
<p>Ricorre per cassazione il Condominio.</p>
<p>Resistono con controricorso la Banca, la S.p.a. Assicurazioni Generali, nonchè il S., che pure propone ricorso incidentale.</p>
<p>Resiste con controricorso al ricorso incidentale il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente, appaiono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, sollevate, in controricorso, dalla Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.. Da un lato, infatti, la censura circa l&#8217;insufficienza di motivazione (non evidentemente l&#8217;assenza), può coesistere con quella di illogicità, dall&#8217;altro, la stessa controricorrente, quanto all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 360 bis c.p.c., non da indicazione alcuna sugli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, che il ricorrente principale avrebbe contrastato, limitandosi a richiamare pronunce isolate e non del tutto pertinenti (Cass., n. 1046/1974, sui poteri dell&#8217;amministratore; Cass., n. 1640/1997 sul contratto d&#8217;appalto).</p>
<p>E&#8217; fondata, invece, l&#8217;eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dal S. nella memoria per l&#8217;udienza (la questione, ovviamente, è rilevabile d&#8217;ufficio) circa il controricorso di S.p.A. Assicurazioni Generali nei suoi confronti: la notifica del ricorso principale reca la data del 21 luglio 2010; quella del controricorso e del ricorso incidentale, del 18 ottobre 2010; il controricorso di S.p.A. Assicurazioni Generali è stato notificato in data 27 settembre 2011.</p>
<p>Venendo all&#8217;esame del ricorso principale, con il primo motivo, il Condominio di (OMISSIS) lamenta violazione degli artt. 1130, 1131, 1388, 1393, 1398, 1708, 1711 c.c., e vizio di motivazione, circa il potere e la responsabilità dell&#8217;amministratore nell&#8217;apertura di un conto corrente e nella successiva apertura di una linea di credito da parte della Banca. Con il secondo, violazione dell&#8217;art. 2697 c.c., artt. 106, 111 c.p.c., nonchè omissione di motivazione, circa la manleva nei confronti del S. e la sua condanna alla restituzione della somma di L. 46.068.012.</p>
<p>I motivi vanno rigettati, in quanto infondati.</p>
<p>E&#8217; da ritenere che, secondo, del resto, orientamenti diffusi nell&#8217;ambito della dottrina e della giurisprudenza di merito (sul punto, questa Corte non ancora avuto modo di pronunciarsi specificamente), l&#8217;amministratore condominiale possa aprire un conto corrente contenente i contributi alle spese condominiali. E&#8217; vero che, come precisa il ricorrente principale, l&#8217;amministratore rappresenta il condominio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;art. 1130 c.c.. Egli ha l&#8217;obbligo, ai sensi del comma 1, n. 3, di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell&#8217;edificio e per l&#8217;esercizio dei servizi comuni.</p>
<p>Nell&#8217;ambito di tali poteri, l&#8217;amministratore gode di ampia autonomia, e può sicuramente anticipare fondi per effettuare pagamenti a favore di terzi (al riguardo, v. Cass., n. 1046/1974) (ad es., se alcuni condomini siano inadempienti). Egli sarebbe ritenuto responsabile se non richiedesse in tempo i contributi ai condomini, e da ciò derivasse un danno al condominio.</p>
<p>Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell&#8217;amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l&#8217;amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un&#8217;esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell&#8217;intera gestione condominiale.</p>
<p>L&#8217;apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l&#8217;apertura di una linea di credito bancaria. Va peraltro precisato che, negli ordinari contratti di conto corrente formulati e proposti dall&#8217;ABI, è prevista la possibilità di uno scoperto, necessariamente produttivo di interessi passivi.</p>
<p>D&#8217;altra parte, come ha chiarito il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, l&#8217;amministratore, all&#8217;assemblea condominiale del 25-01-1996 (superandosi evidentemente l&#8217;errore materiale della sentenza impugnata, dove si fa riferimento al 25-11-1996) propose l&#8217;apertura di un conto corrente, senza incontrare opposizione. E i condomini erano ben consapevoli del successivo scoperto del conto corrente &#8211; continua il Giudice a quo &#8211; come emerge dai verbali delle due assemblee straordinarie del 16 luglio e 25 novembre 1997, convocate dall&#8217;amministratore, proprio con riferimento a tale &#8220;scoperto&#8221;: in quella sede, veniva deliberata la copertura delle spese correnti, per evitare l&#8217;accumularsi di interessi passivi sul conto corrente condominiale, e si precisava che alcuni condomini avevano provveduto, con il versamento di fondi, a sanare, ancorchè parzialmente, la situazione di scoperto.</p>
<p>E&#8217; da ritenere pertanto, sulla base di quanto finora osservato che l&#8217;apertura del conto corrente e lo &#8220;scoperto&#8221; bancario fossero immediatamente opponibili al condominio.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, il Giudice a quo ha rigettato la domanda di manleva e di restituzione di somme, proposte dal condomino, nei confronti del S.. Si lamenta, sotto quest&#8217;ultimo profilo, omessa motivazione, là dove invece la motivazione stessa susssiste ed è adeguata e non illogica. La Corte di Merito chiarisce che le somme destinate al conto corrente e trattenute dal S. erano tutte provenienti da debiti contratti e da anticipi effettuati per la gestione del patrimonio condominiale: l&#8217;amministratore non ha usato il conto corrente per fini personali, ma ha effettuato prelievi per far fronte alle esigenze condominiali (e talora per recuperare &#8211; come emerge, seppur per implicito, dalla sentenza impugnata &#8211; propri anticipi).</p>
<p>In sostanza, il condominio finisce, al riguardo, per introdurre profili di fatto, in contrasto con quanto indicato nella sentenza, insuscettibili di controllo in questa sede. Ancora, il ricorso del condominio si palesa a tratti non autosufficiente, perchè non si indicano specificamente le vicende del conto corrente e le partite di dare ed avere.</p>
<p>Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale del S., con un unico motivo, egli lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 184 c.p.c., nonchè errata valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie, relativamente al credito vantato verso il condominio per una parte degli anticipi effettuati.</p>
<p>Per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 13375/09), la valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie spetta al Giudice di Merito, e non può essere oggetto di controllo in questa sede se sorretta da congrua motivazione.</p>
<p>Con motivazione essenziale, ma adeguata e non illogica, la sentenza impugnata, richiamando argomentazioni del primo Giudice, precisa che non è stato provato in alcun modo il credito del S. e che risultano ininfluenti le prove richieste, mentre la C.T.U. proposta sarebbe meramente esplicativa: sarebbe stato indispensabile &#8211; secondo il Giudice a quo &#8211; la presentazione di uno specifico rendiconto, con riferimento alla formazione del passivo e agli eventuali crediti del S. stesso.</p>
<p>Va dunque rigettato, in quanto infondato, il ricorso incidentale.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza del Condominio nei confronti della Banca, rimanendo compensate tutte le altre posizioni.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese tra il Condominio di (OMISSIS), S.C. G. e Assicurazioni Generali S.p.A.; condanna il predetto Condominio al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012.</p>
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