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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; decreto ingiuntivo</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 9181</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-16-aprile-2013-n-9181/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[avviso]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[messa in mora]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Può l'amministratore muovere un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso, se il regolamento prevede la preventiva messa in mora? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 7987-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND. (OMISSIS) &#8211; in (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2/2006 del GIUDICE DI PACE di TROIA, depositata il 30/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato CROCE Gianluigi, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il 13/11/2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Troia aveva loro ingiunto di pagare 226,08 euro per spese condominiali al Condominio (OMISSIS) sulla base del verbale di assemblea condominiale del 28/6/2004 con la quale era approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2003-2004 e all&#8217;unanimita&#8217; il bilancio preventivo 2004 2005.</p>
<p>Gli opponenti deducevano l&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione monitoria perche&#8217; non preceduta dalla previa contestazione della morosita&#8217; da parte dell&#8217;amministratore; secondo gli opponenti la contestazione era resa obbligatoria dall&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale; deducevano, inoltre, la mancata comunicazione del verbale di assemblea e contestavano la debenza della somma.</p>
<p>Il Giudice di Pace con sentenza del 30/1/2006 rigettava l&#8217;opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese a favore del costituito condominio.</p>
<p>Il Giudice di Pace osservava:</p>
<p>- che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla base della prova scritta rappresentata dalla delibera di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e che la previsione dell&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale, secondo la quale l&#8217;amministratore poteva mettere in mora il condomino inadempiente, non era condizione necessaria per la richiesta di ingiunzione.</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso affidato a quattro motivi; resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Occorre premettere, con riferimento ai quesiti formulati con il ricorso, che al ricorso non si applica l&#8217;articolo 366 bis ora abrogato e che imponeva la formulazione di un quesito a conclusione dell&#8217;illustrazione del motivo; la sentenza impugnata e&#8217; stata depositata il 30/1/2006, mentre l&#8217;articolo 366 bis c.p.c. era applicabile solo ai ricorsi avverso provvedimenti pubblicati successivamente alla Legge n. 40 del 2006, ossia dal 2/3/2006.</p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. e il vizio di motivazione sostenendo che il GdP ha errato nell&#8217;interpretare la disposizione del regolamento condominiale che obbliga l&#8217;amministratore</p>
<p>all&#8217;osservanza del regolamento condominiale; in particolare l&#8217;articolo 34 del regolamento, interpretato secondo buona fede, precluderebbe il ricorso alla procedura monitoria, senza previa messa in mora.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; manifestamente infondato in quanto nella norma del regolamento non e&#8217; fatto divieto all&#8217;amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora.</p>
<p>La norma regolamentare si limita a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilita&#8217; da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata.</p>
<p>2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. in relazione all&#8217;articolo 20, lettera G del regolamento condominiale e sostengono che l&#8217;amministratore avrebbe violato l&#8217;articolo 20 del regolamento che gli fa obbligo di inviare a mezzo di raccomandata a.r. la copia del verbale dell&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; addirittura inammissibile in quanto introduce una censura, relativa all&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministratore di trasmettere copia del verbale dell&#8217;assemblea condominiale, per nulla conferente rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale occorreva stabilire unicamente se le somme di cui al preventivo e consuntivo approvati fossero o meno dovute, ne&#8217; risulta che nel giudizio di merito siano state sollevate specifiche contestazioni del debito.</p>
<p>3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che se il giudice di pace avesse correttamente valutato la testimonianza di (OMISSIS), avrebbe dovuto trarre il convincimento che era prassi e regola del condominio che l&#8217;amministratore mettesse in mora i condomini prima di procedere con decreto ingiuntivo.</p>
<p>3.1 Il motivo e&#8217; inammissibile in quanto si censura un vizio di motivazione su un &#8220;punto&#8221; (secondo la formulazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla riforma del 2006) per nulla decisivo: l&#8217;inosservanza delle regole o delle prassi invocate non precludeva, per le ragioni gia&#8217; illustrate sub 1.1, il ricorso alla procedura monitoria.</p>
<p>4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che il Giudice di Pace ha ritenuto che il (OMISSIS) avesse approvato il bilancio consuntivo, mentre dal verbale risulta che non lo aveva approvato.</p>
<p>4.1 Il motivo e&#8217; inammissibile in quanto il dedotto vizio di motivazione riguarda una circostanza irrilevante perche&#8217; la controversia non attiene al voto espresso dal condominio, ma alla debenza delle somme risultanti a debito sulla base degli approvati bilanci preventivo e consuntivo, che non risultano oggetto di specifica contestazione davanti al giudice del merito.</p>
<p>5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. in relazione all&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e censurano la sentenza impugnata in relazione alla pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali, malgrado l&#8217;amministratore abbia agito in via monitoria senza previamente contestare la morosita&#8217; e senza informarli sulla loro posizione debitoria.</p>
<p>5.1 Il motivo e&#8217; infondato in quanto i ricorrenti sono rimasti integralmente soccombenti e pertanto il giudice del merito, condannandoli al pagamento delle spese, ha fatto corretta applicazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c.. Il mancato esercizio del potere di compensazione attribuito al giudice del merito dall&#8217;articolo 92 c.p.c. non e&#8217; sindacabile davanti a questo giudice di legittimita&#8217;, concernendo valutazioni di merito che non risultano nemmeno sollecitate davanti al giudice del merito dalla parte che, detto per inciso, non ha mai offerto il dovuto pagamento e ha formulato difese manifestamente infondate sia davanti al GdP sia davanti a questo giudice di legittimita&#8217;.</p>
<p>6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare al controricorrente condominio (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 500,00 oltre euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19605</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19605/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[Con quali motivazioni il condomino moroso può impugnare il decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19633-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 53/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rinvio per regolarizzare posizione del condominio in subordine rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Il Condominio sito in (OMISSIS) chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un appartamento sito nel condominio, per il pagamento di quote condominiali scadute per lire 6.945.332, come da verbale d&#8217;assemblea 30 settembre 1993 che aveva approvato il rendiconto 92/93 e il preventivo 93/94.</p>
<p>Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo: che l&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea del 30 settembre 1993 non era mai stato loro comunicato; che non era stato mai inviato loro un conteggio particolare di quanto dovuto; che i 2/3 della spesa del lastrico solare, di uso esclusivo del proprietario dell&#8217;ultimo piano, era stato ripartito tra tutti i condomini; che la spesa per il portone d&#8217;ingresso non era stata mai approvata dall&#8217;assemblea; che la spesa per la pulizia delle scale era stata deliberata senza che l&#8217;argomento fosse all&#8217;ordine del giorno; che la spesa relativa all&#8217;ascensore doveva essere ripartita esclusivamente tra i condomini che l&#8217;avevano installato senza preventiva deliberazione assembleare; che all&#8217;amministratore, peraltro non iscritto nell&#8217;albo di categoria, era stato riconosciuto un compenso eccessivo; che erano stati addebitati interessi con decorrenza anteriore a quella dovuta; che erano state richieste con decreto ingiuntivo anche le rate non scadute dell&#8217;esercizio 1993/94.</p>
<p>Il Condominio chiedeva il rigetto dell&#8217;opposizione.</p>
<p>Con sentenza del 30 settembre 2001 il Tribunale di Perugia accoglieva l&#8217;opposizione, ritenendo che il Condominio non avesse dato la prova della regolare convocazione degli opponenti all&#8217;assemblea del 30 settembre 1993, sicche&#8217; le deliberazioni assunte da quel consesso dovevano ritenersi nulle, e conseguentemente infondata l&#8217;ingiunzione che sulla base di quei deliberati era stata emessa.</p>
<p>Con sentenza dep. il 24 febbraio 2006 la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione impugnata dal Condominio, rigettava l&#8217;opposizione al decreto che confermava.</p>
<p>Dopo avere rilevato che non era chiaro se gli opponenti fossero stati o meno convocati all&#8217;assemblea del 30 settembre 19993 anche se la spedizione delle raccomandate da parte dell&#8217;amministratore lo avrebbe lasciato supporre, i Giudici osservavano che la questione non era decisiva posto che si il difetto di convocazione del condomino all&#8217;assemblea condominiale e&#8217; causa di annullabilita&#8217; e non di nullita&#8217; della relativa delibera: posto che i predetti erano a conoscenza del verbale di assemblea gia&#8217; in epoca prossima all&#8217;ottobre 1993 il termine per impugnare era scaduto.</p>
<p>Ritenevano che potevano prendersi in considerazione soltanto i motivi eventuali di nullita&#8217; della delibera ed escludevano che quelli con l&#8217;opposizione invocati potessero integrare alcuna nullita&#8217;.</p>
<p>In relazione agli altri motivi, i Giudici osservavano che era legittima la ripartizione delle spese relative al lastrico solare ex articolo 1126; la spesa per il portone di ingresso era stata ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto; l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore non poteva considerarsi innovazione gravosa o voluttuaria; la nomina dell&#8217;amministratore puo&#8217; avvenire anche fra professionisti non inscritti al relativo albo e la determinazione del compenso e&#8217; rimessa alla libera contrattazione.</p>
<p>Per quel che riguardava la decorrenza degli interessi e delle rate scadute, la sentenza rilevava la genericita&#8217; della doglianza e comunque la esattezza della decorrenza degli interessi dal 30-9-1993, posto che il l&#8217;esercizio 1993 era terminato e quello 93-94 era iniziato da tre mesi, senza che gli opponenti avessero pagato alcunche&#8217; ed erano stati oggetto di due esecuzioni, mentre per le rate non ancora scadute era ritenuta, ai sensi dell&#8217;articolo 1186 cod. civ., la decadenza dal beneficio del termine.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente va rilevato che la presente controversia, avendo a oggetto il pagamento dei contributi condominali richiesti con l&#8217;opposto decreto ingiuntivo, rientra, ai sensi dell&#8217;articolo 1130 c.c., n. 3 e dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ., nelle attribuzioni dell&#8217;amministratore il quale in tale ipotesi e&#8217; legittimato ad agire (articolo 1131 c.c., comma 1) senza che sia necessaria l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea che invece e&#8217; richiesta quando la controversia esorbita dalle sue attribuzioni (S.U. 18331/2010): pertanto, va disattesa la richiesta del Procuratore Generale di assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione del Condominio nel giudizio di cassazione.</p>
<p>1.1. &#8211; Il primo motivo, lamentando violazione degli articoli 1136, 1137, 2697, 2121 e 2729 cod. civ. nonche&#8217;, articoli 115, 116 cod. proc. civ., deduce che la sentenza, discostandosi da quanto aveva ritenuto il tribunale e ritenendo annullabile e non nulla la delibera del 30 settembre 1993, aveva da un lato considerato non perfezionato il procedimento di comunicazione della convocazione di cui non era stata provata la ricezione della relativa raccomandata e poi aveva invece ritenuto il medesimo procedimento perfezionato quando erroneamente aveva affermato che gli opponenti avevano avuto conoscenza del verbale di assemblea senza che il Condominio avesse offerto la prova, al medesimo incombente, dell&#8217;avvenuta ricezione della raccomandata relativa alla comunicazione del predetto verbale: la delibera era stata tempestivamente impugnata con l&#8217;atto di opposizione.</p>
<p>1.2. &#8211; Il secondo motivo, lamentando violazione degli articoli 1120, 1121, 1136, 1105, 1126, 1123, 1185, 1186, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonche&#8217; articoli 112, 115, 116, 342, 346 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, censura la sentenza che era andata oltre il devolutimi, posto che con il gravame il Condominio si era limitato al solo fatto della nullita&#8217; e/o annullabilita&#8217; della Delib. 30 settembre 1993 e alla relativa convocazione senza richiamare specificamente le altre questioni.</p>
<p>Anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali il Condominio, essendo attore, deve fornire la prova del suo diritto che nella specie non era stato dimostrato, posto che: a) non vi era stata la previa deliberazione dell&#8217;assemblea in ordine alla spesa relativa al portone di ingresso dello stabile e, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non poteva ritenersi la ratifica con la delibera del 30-9-1993, non essendovi in essa alcuna traccia; b) ugualmente doveva dirsi a proposito delle spese relative al lastrico solare di uso esclusivo, i cui 2/3 non potevano essere ripartiti anche a carico del proprietario del lastrico solare sul quale la spesa gia&#8217; gravava per un terzo; c) ugualmente doveva dirsi per la installazione dell&#8217;ascensore che non era stata mai deliberata dai condomini e, trattandosi di innovazione, doveva essere approvata con la maggioranza qualificata di cui all&#8217;articolo 1120 cod. civ.; d) analogamente era avvenuto per la nomina dell&#8217;amministratore non iscritto alla relativa associazione e alla determinazione in misura eccessiva del suo compenso. Per quel che riguardava gli interessi, infondata era la ritenuta genericita&#8217; della doglianza, essendo stato dedotto dagli opponenti che la quantificazione dei pretesi interessi era erronea, poiche&#8217; si richiedevano interessi dalla data dell&#8217;assemblea 30/9/93, quando era evidente che tali interessi potevano essere dovuti solo per le rate scadute e approvate in quella sede e non per il preventivo 94 e per i pagamenti la cui scadenza era fissata per il 30/11/1993: risultava dallo stesso preventivo 94 prodotto dal Condominio che i pagamenti per le spese straordinarie dovevano essere eseguiti entro il 30/10/93 ed entro il 30/11/93, per cui non poteva il Condominio pretendere gli interessi dal 30/9/1993, mentre quanto alle spese ordinarie, queste erano suddivise in dodici mensilita&#8217; a partire dal 30/10/1993 di lire 195.400, delle quali, ovviamente, erano scadute solo le prime quattro mensilita&#8217;. Censura ancora l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1186 cod. civ. che di ufficio e senza che ne ricorressero i presupposti era stata compiuta dai Giudici.</p>
<p>Il Giudice aveva omesso ogni pronuncia sulla questione relativa alla pulizia delle scale.</p>
<p>1.3. &#8211; I motivi, involgendo questioni che appaiono strettamente connesse, vanno esaminati congiuntamente.</p>
<p>In primo luogo, deve escludersi il denunciato vizio di ultrapetizione, posto che, nel censurare la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullita&#8217; della delibera sulla quale si era fondata l&#8217;ingiunzione opposta, il Condominio non si era limitato a impugnare la declaratoria di nullita&#8217; della delibera de qua ma aveva chiesto il rigetto dell&#8217;opposizione e la conferma del decreto, cosi&#8217; instando per l&#8217;accoglimento della domanda proposta con la richiesta del decreto, che costituiva l&#8217;oggetto del giudizio, mentre l&#8217;efficacia della delibera su cui il decreto si fondava ne rappresentava la necessaria premessa. Ed invero, il decreto ingiuntivo si basava sulla delibera con la quale erano stati approvati il rendiconto delle spese dell&#8217;esercizio 92-193 e il preventivo 93-94 che peraltro era limitato ai primi quattro mesi: tale delibera e&#8217; stata ritenuta annullabile e non nulla, tenuto conto che il denunciato difetto di convocazione dell&#8217;assemblea non puo&#8217; comportare nullita&#8217;, cosi&#8217; come sarebbero affetti da ragioni di annullabilita&#8217; e non da nullita&#8217; i vizi lamentati e riproposti con il ricorso per cassazione.</p>
<p>Orbene, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, il condomino opponente non puo&#8217; far valere questioni attinenti alla validita&#8217; della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per se&#8217;, prova l&#8217;esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest&#8217;ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito e&#8217; dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387/2003; 7261/2002; 11515/1999; 3302/1993). D&#8217;altra parte, debbono qualificarsi nulle le delibere dell&#8217;assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all&#8217;ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell&#8217;assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta&#8217; esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all&#8217;oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell&#8217;assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell&#8217;assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita&#8217; nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all&#8217;oggetto (S.U. 4806/2005).</p>
<p>Pertanto, una volta accertata la immediata esecutivita&#8217; della delibera, in base alla quale era stato legittimamente emesso il decreto, non potevano essere invocati nel giudizio di opposizione eventuali vizi invalidanti la predetta delibera che avrebbero dovuti essere fatti valere nel giudizi di impugnazione, atteso che il Giudice dell&#8217;opposizione al decreto non avrebbe potuto, neppure incidenter tantum, rilevare l&#8217;invalidita&#8217; delle delibere impugnate.</p>
<p>Va ancora considerato che l&#8217;assemblea, che nell&#8217;ambito dei poteri di gestione del condominio, approva il rendiconto ai sensi dell&#8217;articolo 1135 cod. civ., in tal modo ratifica con efficacia ex tunc le spese per lavori anche se non siano stati deliberati, salvo evidentemente i vizi invalidanti tale delibera da fare valere nei modi di legge.</p>
<p>Cio&#8217; posto, va osservato che: a) la tempestivita&#8217; o meno dell&#8217;impugnativa prevista dall&#8217;articolo 1137 cod. civ. in tema di delibere annullabili ovvero la conoscenza del verbale di assemblea (oggetto del primo motivo di ricorso) sono del tutto ininfluenti nella presente sede, che non ha a oggetto la impugnazione principale della delibera; b) la denuncia circa la ripartizione della spesa relativa al lastrico solare o la maggioranza con la quale era stata approvata l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore sono ragioni di annullabilita&#8217; della delibera, cosi come non sono comunque ragioni che possono configurare invalidita&#8217; la scelta della persona dell&#8217;amministratore o la determinazione del suo compenso. Per quel che concerne la spesa relativa al portone di ingresso che secondo i ricorrenti &#8211; a differenza di quanto affermato dai Giudici non sarebbero state neppure menzionate nel verbale di assemblea, la censura si risolve nella denuncia di un travisamento o di un errore revocatorio che non puo&#8217; essere denunciato in sede di legittimita&#8217;. Per quel che concerne la pulizia delle scale &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti &#8211; i Giudici hanno esaminato la questione, affermando che la relativa spesa era stata comunque ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto.</p>
<p>Il motivo merita invece accoglimento per quel che concerne la censura relativa alla decorrenza degli interessi e alle rate non ancora scadute del preventivo, laddove i Giudici &#8211; dopo avere considerato generica la censura sollevata dagli opponenti &#8211; l&#8217;hanno comunque esaminata nel merito e, nel ritenere dovute le somme di cui al decreto, hanno applicato, d&#8217;ufficio, l&#8217;articolo 1186 cod. civ., considerando immediatamente esigibili le rate non scadute del preventivo e, di conseguenza, dovuti gli interessi con decorrenza dal 30-9-1993 su tali somme.</p>
<p>In primo luogo, deve ritenersi che con l&#8217;opposizione &#8211; che peraltro non e&#8217; un mezzo di gravame &#8211; erano state formulate contestazioni in merito alla debenza degli interessi e delle rate non ancora scadute del preventivo 93-94 (ai quali soltanto si fa riferimento con le censure sollevate con il ricorso per cassazione), per cui l&#8217;affermata genericita&#8217; era da considerarsi del tutto fuori luogo. Cio&#8217; posto, va osservato che la richiesta di decadenza dal beneficio del termine previsto dalla norma citata e&#8217; evidentemente riservata al potere dispositivo della parte che, da un lato, e&#8217; il soggetto interessato a fare valere l&#8217;immediata esigibilita&#8217; della prestazione e, dall&#8217;altro, deve invocare (e dimostrare) i presupposti al riguardo previsti dalla norma citata (insolvenza o diminuzione o mancata prestazione delle garanzie). Ed invero, con il ricorso per decreto ingiuntivo non era stata chiesta la decadenza dal beneficio del termine e non erano state neppure allegate le circostanze al riguardo previste l&#8217;articolo 1186 cod. civ..</p>
<p>Pertanto, il primo motivo va rigettato, il secondo motivo va accolto nei limiti in cui si e&#8217; detto (cioe&#8217; per quel che concerne gli interessi e le rate non ancora scadute con riferimento al preventivo 93-94); la sentenza va cassata relativamente e limitatamente a quanto si e&#8217; detto a proposito del secondo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di quanto in motivazione rigetta il primo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 14 novembre 2012, n. 19938</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 12:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[Può il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali essere impugnato con successo se la delibera che è alla base è stata sospesa dal giudice?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 29626 del 28 giugno 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di pace di Roma su richiesta del Condominio di (OMISSIS), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 823,88, oltre accessori e spese, a titolo di saldo per i lavori di manutenzione del terrazzo e dell&#8217;androne condominiali, risultante dallo stato di riparto approvato nell&#8217;assemblea del 14 maggio 2001.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;opposizione, la (OMISSIS) ha dedotto che la delibera dell&#8217;assemblea condominiale che aveva autorizzato la spesa ed il piano di riparto era da ritenere invalida, perche&#8217; non preceduta dall&#8217;invio dell&#8217;avviso di convocazione e non seguita dalla spedizione di copia del deliberato dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Nella resistenza del Condominio, l&#8217;adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 28 giugno 2005, ha rigettato l&#8217;opposizione, sul rilievo che l&#8217;opponente non aveva dato conto di alcun provvedimento di sospensione dell&#8217;esecuzione della deliberazione condominiale emesso da parte dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria presso la quale pendeva il giudizio di impugnazione della medesima, ed attesa l&#8217;ininfluenza dell&#8217;esame delle dedotte questioni di merito, potendo l&#8217;esito sulla validita&#8217; della delibera incidere soltanto sull&#8217;eventuale diritto della condomina a ripetere quanto versato.</p>
<p>2. &#8211; Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 settembre 2006, sulla base di un unico motivo.</p>
<p>L&#8217;intimato Condominio non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., dell&#8217;articolo 2697 cod. civ., degli articoli 3, 24 e 111 Cost., degli articoli 34, 112 e 342 cod. proc. civ., nonche&#8217; inesistenza e radicale contraddittorieta&#8217; della motivazione. Poiche&#8217; la delibera dell&#8217;assemblea condominiale del 14 maggio 2001, che ha approvato lo stato riparto, sarebbe invalida per la mancata convocazione della condomina (OMISSIS), come del resto poi riconosciuto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6129 del 15 marzo 2006, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile e priva di efficacia probatoria detta delibera e, quindi, sfornito di adeguata dimostrazione il presunto credito per oneri condominiali vantato dal Condominio.</p>
<p>2. &#8211; Il motivo e&#8217; fondato, nei termini di seguito precisati.</p>
<p>E&#8217; esatto il presupposto da cui muove la sentenza impugnata, che cioe&#8217;, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, il condomino opponente non puo&#8217; far valere questioni attinenti alla validita&#8217; della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per se&#8217;, prova l&#8217;esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest&#8217;ultimo proponga contro tale decreto (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2007, n. 4421; Cass., Sez. 2, 20 luglio 2010, n. 17014; Cass., Sez. 2, 18 settembre 2012, n. 15642).</p>
<p>In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita&#8217;, essendo questa attivita&#8217; riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629).</p>
<p>Ora, nella specie il Giudice di pace, nel rigettare l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, ha sottolineato che presso il Tribunale di Roma pendeva, promosso dalla (OMISSIS), il giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale del 14 maggio 2001 che aveva approvato lo stato di ripartizione delle spese e che era stato posto a fondamento della domanda in via monitoria del condominio, ma ha rilevato che l&#8217;opponente a decreto ingiuntivo non aveva riferito di alcun provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata emesso da quel giudice.</p>
<p>Sennonche&#8217;, proponendo il ricorso per cassazione, la (OMISSIS) ha dimostrato &#8211; attraverso idonea produzione documentale &#8211; che, nella pendenza del termine per l&#8217;impugnazione, e&#8217; sopravvenuta la sentenza del Tribunale di Roma (la n. 6129 del 15 marzo 2006) , la quale, accogliendo la domanda della condomina, ha annullato la delibera approvata dall&#8217;assemblea nella seduta del 14 maggio 2001.</p>
<p>Ritiene il Collegio che se al giudice dell&#8217;impugnazione della delibera condominiale e&#8217; dato il potere di sospendere cautelarmente, ai sensi dell&#8217;articolo 1137 c.c., comma 2, l&#8217;esecuzione della delibera, con cio&#8217; determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l&#8217;impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiari l&#8217;invalidita&#8217; della delibera assembleare. Ne&#8217; e&#8217; a cio&#8217; di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacche&#8217; detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtu&#8217; della sua intrinseca imperativita&#8217;, esplica un&#8217;efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui e&#8217; stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).</p>
<p>Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l&#8217;opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l&#8217;esecuzione del provvedimento dell&#8217;assemblea condominiale sospesa dal giudice dell&#8217;impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza, ancorche&#8217; non ancora passata in giudicato, dichiarato l&#8217;invalidita&#8217; della delibera.</p>
<p>Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell&#8217;impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Il divieto dell&#8217;articolo 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell&#8217;efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.</p>
<p>Tale soluzione &#8211; che si pone sulla scia dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 2, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) &#8211; si giustifica perche&#8217; la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell&#8217;articolo 372 cod. proc. civ. (nullita&#8217; della sentenza impugnata; ammissibilita&#8217; del ricorso e del controricorso), ma abbia un&#8217;incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regula iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.</p>
<p>Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un&#8217;azione di ripetizione dell&#8217;indebito.</p>
<p>3. &#8211; La sentenza impugnata e&#8217; cassata.</p>
<p>La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso giudicante, la decidera&#8217; facendo applicazione del principio di diritto enunciato sub 2.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 10 agosto 2012 n. 14420</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione a decreto ingiuntivo]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente - Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere - Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA I. D&#8217;ESTE 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato PETRACHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato DI CARLO MAURIZIO, come da procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND. VIA (OMISSIS), Z.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 12224/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2012 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;<br />
udito l&#8217;Avvocato CARUGNO Giuseppe Nerio, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato PETRACHI Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso e che deposita nota spese;<br />
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; L&#8217;architetto Z. chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo dal giudice di pace di Roma nei confronti del Condominio oggi intimato per l&#8217;importo complessivo di Euro 1.369,24, oltre interessi legali in relazione al pagamento della fattura emessa il (OMISSIS) e relativa al contratto stipulato dal Condominio in data 8 maggio 2000.</p>
<p>2. &#8211; Il condominio si opponeva a tale pretesa, deducendo l&#8217;inesatto adempimento dell&#8217;obbligazione contrattuale assunta dall&#8217;architetto e la violazione degli obblighi di buona fede e di correttezza, invocando l&#8217;art. 1360 c.c..</p>
<p>3. &#8211; Il giudice di pace di Roma accoglieva l&#8217;opposizione e dichiarava non provato il credito oggetto del decreto ingiuntivo con la revoca del medesimo e condanna al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>4. &#8211; Il professionista impugnava la sentenza. Il Tribunale di Roma accoglieva l&#8217;appello e rigettava l&#8217;opposizione del Condominio, compensando per la metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>5.-Il ricorrente impugna la sentenza nella sua qualità di condomino del condominio ed articola quattro motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.1 motivi di ricorso.</p>
<p>1.1 &#8211; Col primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè insufficiente motivazione. L&#8217;architetto Z. depositava in appello tre nuovi documenti in relazione ai quali la difesa del Condominio eccepiva la tardività. Il Tribunale riteneva possibile la produzione, senza tener conto che non veniva addotta alcuna ragione per la tardiva produzione e senza motivare sulla indispensabilità della stessa. Al riguardo, il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: A) &#8220;vero che nel giudizio d&#8217;appello, l&#8217;art. 345 c.p.c. non consente il deposito di nuovi documenti salvo che non venga dedotta e provata l&#8217;impossibilità di tempestiva produzione in primo grado o che il giudice di merito non ritenga con motivazione congrua e logica assolutamente indispensabili ai fini del decidere&#8221;; B) &#8220;vero che il tribunale non poteva porre a fondamento della sua decisione mezzi di prova depositati in appello, senza motivare sulla loro indispensabilità ai fini del decidere, ovvero riconoscendo che la parte aveva provato l&#8217;impossibilità di depositarli in primo grado&#8221;.</p>
<p>1.2 &#8211; Col secondo motivo parte ricorrente lamenta: &#8220;vizio di motivazione e carenza istruttoria, nonchè violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. &#8211; art. 118 disp. att. c.p.c. per non aver il giudice dell&#8217;appello chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto provato il credito senza considerare i profili di negligenza denunciati dal Condominio quanto alla tempestiva informazione sullo stato dei lavori e quanto alla emissione degli stati di avanzamento mensili dei lavori. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: &#8220;vero è che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione le prove ritualmente offerte dalle parti, valutarle secondo il suo prudente apprezzamento motivando la sentenza ed indicando i principi di diritto applicati&#8221;.</p>
<p>1.3 &#8211; Col terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e dell&#8217;art. 118 disp. att. c.p.c. per carenza istruttoria, nonchè insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (l&#8217;aver l&#8217;architetto adempiuto diligentemente tutti gli obblighi del suo mandato professionale).</p>
<p>Al riguardo formula il seguente quesito di diritto: &#8220;vero è che il giudice deve osservare il principio della disponibilità delle prove ritualmente offerte dalle parti, nel senso che ha l&#8217;obbligo di esaminarle e porle a fondamento della sua decisione motivandola indicando principi di diritto applicati&#8221;.</p>
<p>2.4 &#8211; Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115, 116, 189 e 321 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo relativo all&#8217;incompleto negligente adempimento da parte dell&#8217;architetto a tutti gli obblighi del suo mandato professionale. Al riguardo conclude col seguente quesito di diritto: vero è che il giudice deve rispettare il principio dell&#8217;onere della prova a carico di chi agisce e valutarle secondo il suo prudente appressamento motivando la sentenza e indicando i principi di diritto applicati.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso va rigettato.</p>
<p>3.1 &#8211; Occorre in primo luogo e in via generale osservare che il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell&#8217;art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal decreto legislativo 2006 n. 40. In particolare, l&#8217;art. 366 bis c.p.c. (inserito dal citato D.Lgs., art. 6) prevede che nei casi previsti dall&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c l&#8217;illustrazione di ciascun motivo &#8220;si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto&#8221; e nel caso di cui al 5 con la &#8220;chiara indicazione del fatto controverso&#8221;.</p>
<p>E&#8217; dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. la previsione dell&#8217;indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell&#8217;enucleazione della chiara indicazione del &#8220;fatto controverso&#8221; per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità. Tale previsione risponde all&#8217;esigenza di soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l&#8217;&#8221;asse portante&#8221; della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l&#8217;enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l&#8217;investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).</p>
<p>Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all&#8217;impugnazione (SU 2007 n. 14235).</p>
<p>In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta &#8211; negativa od affermativa &#8211; che ad esso si dia, discenda in modo univoco l&#8217;accoglimento od il rigetto del gravame.</p>
<p>Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l&#8217;omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all&#8217;art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all&#8217;esito della completa lettura della illustrazione e dell&#8217;attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all&#8217;osservanza del requisito del citato art. 366 bis (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit, nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). L&#8217;appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l&#8217;illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l&#8217;errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008).</p>
<p>3.2 &#8211; Il ricorso non risponde agli indicati requisiti.</p>
<p>Con tutti e quattro i motivi vengono avanzate denunce di violazione di legge e di vizio di motivazione.</p>
<p>Quanto alle denunce di violazione e di falsa applicazione di norme, i quesiti, pure proposti, risultano generici e non specifici, risolvendosi in un astratto interpello alla Corte, senza alcun specifico attaglio alla decisione impugnata.</p>
<p>Sicchè sotto tale profilo tutte le censure così articolate risultano inammissibili.</p>
<p>Anche le censure relative al vizio di motivazione risultano non del tutto adeguate rispetto ai requisiti elaborati dalla Corte, ma il Collegio ritiene che nell&#8217;ambito di ciascun motivo sia enucleabile il fatto controverso, peraltro anche sinteticamente, anche se genericamente, riportato nella rubrica del motivo.</p>
<p>Ma nessuna delle indicate censure coglie nel segno, posto che la motivazione del giudice di appello, sia pure estremamente stringata e chiaramente ritagliata sull&#8217;impugnazione proposta, risulta adeguata e priva dei vizi denunciati.</p>
<p>Al riguardo è opportuno rilevare quanto segue con riguardo a ciascun motivo, riportando di seguito la motivazione della decisione impugnata: &#8220;Va rilevato che l&#8217;appellante ha adeguatamente provato di aver svolto l&#8217;incarico affidatogli dall&#8217;appellato, mentre, non solo quest&#8217;ultimo non ha adeguatamente dimostrato l&#8217;esistenza di una violazione dell&#8217;obbligo di diligenza da parte del professionista, ma le risultane istruttorie acquisite sembrano escluderne la sussistenza. Ed invero, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, deve darsi atto che dalla documentazione prodotta risulta in maniera esauriente come l&#8217;appellante abbia costantemente seguito l&#8217;andamento dei lavori, provvedendo di volta in volta ad effettuare i rilievi alla ditta appaltatrice e a partecipare agli incontri, onde porre in grado il condominio di adottare decisioni che erano di sua competenza. Nè, per sostenere il contrario, appare determinante il rilievo di una asserita tardività di intervento del direttore dei lavori per far rilevare il mancato rispetto del termine da parte dell&#8217;appaltatore, sul perchè un ordine di servigio sarebbe stato tardivamente emesso. Ciò vale in particolare con riferimento al contestato ritardo nell&#8217;istallazione del sistema di allarme, che doveva essere apposto ai ponteggi, perchè conforme all&#8217;esperienza appare la condotta del professionista che ha ritenuto di emettere (invito formale a rispettare quanto contrattualmente previsto all&#8217;appaltatore, allorchè lo stato di avanzamento del ponteggio rendeva effettivamente utile il posizionamento dell&#8217;impianto. Al riguardo, inoltre;, non è superfluo rilevare che spetta al professionista, in difetto di specifiche previsioni, stabilire le modalità con le quali deve intervenire per portare a termine il suo incarico. Ugualmente nessun addebito sembra potersi formulare al professionista in relazione all&#8217;obbligo di informare periodicamente il condominio circa l&#8217;andamento dei lavori. Dagli atti emerge, infatti, che il professionista ha tenuto costantemente informato il condominio e che ha altresì provveduto ad emettere i SAL, mentre la documentazione acquisita, induce ad escludere il condominio non ne abbia avuto conoscenza prima del giudizio. In presenza di tale risultanze processuali e in difetto di più precisi elementi di prova in ordine all&#8217;esistenza di una condotta negligente dall&#8217;appellante il gravame deve essere accolto.</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello, quanto alla documentazione prodotta in appello, pur ritenendola ammissibile, non la pone esplicitamente a fondamento della sua decisione, per quanto risulta dalla riportata motivazione.</p>
<p>Il ricorrente deduce nel primo motivo che sarebbero stati depositati nel fascicolo d&#8217;appello tre nuovi documenti, così descritti: una lettera datata 12.04.01 inviata dalla ditta AGECO all&#8217;amministratore del condominio ricorrente e all&#8217;architetto su un filo, una ulteriore lettera prima di data inviata dalla medesima ditta AGECO e un&#8217;altra lettera datata 28.06.01. Null&#8217;altro il ricorrente deduce per chiarire il contenuto di tali missive neanche nei restanti motivi. Sicchè il dedotto vizio di motivazione, che ha riguardo alla pretesa utilizzazione di documenti inammissibili perchè tardivamente proposti, risulta privo di autosufficienza ai fini della rilevanza del vizio denunciato.</p>
<p>I restanti motivi, che hanno riguardo a vizi di motivazione, pur apparendo rivolti a censurare carenze istruttorie e motivazionali riguardo alla vicenda che ha riguardato l&#8217;attività del professionista, non tengono conto specificamente delle valutazioni operate dal giudice dell&#8217;appello con riguardo alle violazioni agli obblighi di diligenza che lo stesso condominio ha indicato, quanto alla informativa sull&#8217;andamento dei lavori e alle prescrizioni in ordine ai sistemi d&#8217;allarme. Al riguardo, il giudice dell&#8217;appello ha chiarito che per quest&#8217;ultimo aspetto l&#8217;eventuale ritardo, tenuto conto dello stato di esecuzione del ponteggio, non poteva costituire di per sè un inadempimento all&#8217;incarico ricevuto e ha affermato che risultava operata la necessaria informativa. Talchè, in definitiva, le censure si risolvono in una richiesta, inammissibile in questa sede, di rivalutazione del materiale probatorio a fronte di una decisione certamente sintetica, ma sufficiente ed adeguata, anche tenuto conto della specificità della vicenda, nella quale, per come afferma lo stesso ricorrente (ma non il giudice dell&#8217;appello) sarebbero intervenute dimissioni non ritirate da parte dell&#8217;architetto in data anteriore a quelle relative ad alcuni dei fatti posti a fondamento della dedotta negligenza.</p>
<p>4. Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17683</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[morosità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>

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		<description><![CDATA[interessante sentenza strettamente procedurale sulla validità del decreto ingiuntivo a seguito del pagamento della cifra dovuta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con ricorso al Giudice di Pace di Taranto del 13 novembre 2002, il Condominio di via (omissis), chiedeva ingiungersi a U.P. il pagamento della somma di Euro 1.396,77 relativa a opere di rifacimento della facciata condominiale e spese provvisionali inerenti il transennamento della parte antistante lo stabile, deliberate nell&#8217;assemblea del 19 settembre 2002 e da ripartirsi secondo la tabella di proprietà.<br />
L&#8217;ingiunzione veniva emessa il 15 novembre 2003.<br />
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione U.P. deducendo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto non preceduto da messa in mora, e chiedendone in ogni caso la revoca, in quanto la somma era già stata versata il 2 dicembre 2002 dopo l&#8217;approvazione definitiva del piano di riparto delle spese, avvenuta il 26 novembre 2002.<br />
Il Condominio opposto contestava la fondatezza dell&#8217;opposizione e concludeva per il suo rigetto.<br />
Con sentenza del 20 novembre 2003 il Giudice di pace di Taranto revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava cessata la materia del contendere, condannando l&#8217;opponente al pagamento delle spese di giudizio.<br />
Per la riforma della sentenza proponeva appello U.P..<br />
Nella resistenza del Condominio, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, con sentenza depositata il 21 settembre 2005, rigettava l&#8217;appello, confermando la statuizione di primo grado.<br />
Il Tribunale, dopo aver ritenuto infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione, rilevava che l&#8217;obbligo di contribuire alle spese concernenti i lavori era sorto in capo all&#8217;appellante per effetto della delibera del 19 settembre 2002 e non a seguito della successiva delibera del 26 novembre 2002, riguardante solo l&#8217;approvazione di una variante. Considerava, inoltre, inammissibile il secondo motivo di gravame, con il quale l&#8217;appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittimo l&#8217;operato del Condominio, in quanto volta ad introdurre una eccezione nuova, in violazione dell&#8217;art. 345 cod. proc. civ.. Il Tribunale riteneva tuttavia il motivo infondato, atteso che legittimamente il Condominio aveva proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo, quanto meno ai fini del pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio.<br />
Infine, in merito alla doglianza relativa alla liquidazione delle spese processuali, il Tribunale riteneva che la revoca del decreto non rendesse irripetibili le spese e le competenze liquidate in ordine alla sua pronuncia, in quanto collegate alla situazione di mora esistente: andava, pertanto, applicato il principio della c.d. &#8220;soccombenza virtuale&#8221;.<br />
Per la cassazione di tale sentenza U.P. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Il Condominio intimato non ha svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, consistente nella ritenuta idoneità della documentazione versata in atti ai fini dell&#8217;emissione del decreto ingiuntivo. Più in particolare, a dire del ricorrente, il Giudice era tenuto a statuire nel merito della pretesa fatta valere, cosa non avvenuta nel caso di specie, poichè il Giudice non avrebbe constatato nè verificato l&#8217;entità dell&#8217;importo realmente da essi versato.<br />
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 345 cod. proc. civ., rilevando che nel giudizio di appello nessuna nuova eccezione era stata proposta in ordine alla legittimità dell&#8217;operato del Condominio. Il ricorrente rileva infatti che la doglianza relativa alla notifica del decreto ingiuntivo dopo l&#8217;avvenuto pagamento era stata introdotta al punto 3) dell&#8217;atto di opposizione: tale doglianza sorgeva proprio in forza della ritenuta erroneità del comportamento 14883del primo giudice.<br />
Con il terzo motivo di ricorso, infine, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza virtuale, dolendosi del fatto che nè il Giudice di primo grado nè quello di appello abbiano tenuto conto del fatto che tale principio può applicarsi solo nel caso in cui l&#8217;accoglimento dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo sia determinato dall&#8217;adempimento totale sopravvenuto all&#8217;emanazione del decreto, pur permanendo contrasto sull&#8217;onere delle spese, perchè al momento dell&#8217;emanazione il decreto era giusto e valido. Nel caso di specie, invece, il decreto doveva essere considerato ingiusto e invalido sin dal momento della sua emanazione, circostanza peraltro confermata da entrambi i giudici del merito.<br />
Il primo motivo di ricorso è infondato.<br />
Invero, posto che, con l&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea condominiale, ai sensi dell&#8217;art. 1135 cod. civ., erano stati deliberati lavori di manutenzione straordinaria in relazione alle parti comuni dell&#8217;edificio (rifacimento facciata condominiale), le relative spese dovevano essere ripartite ai sensi dell&#8217;art. 1123 cod. civ.; disposizione, questa, che, come è noto, fissa il criterio di ripartizione delle spese condominiali necessarie per la conservazione delle parti comuni e per l&#8217;esercizio dei servizi, salvo diversa convenzione, nel valore della proprietà dei singoli condomini: il riferimento è quindi alle tabelle millesimali che hanno proprio il compito di precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. Pertanto, poichè esisteva già una suddivisione in quote, il credito poteva ben considerarsi liquido ed esigibile, e ben poteva essere oggetto di richiesta con procedura monitoria.<br />
Del resto, non può non rilevarsi che il ricorrente, secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, in alcun atto del giudizio ha contestato che l&#8217;importo da esso dovuto sulla base delle prima deliberazione fosse diverso, e inferiore, rispetto a quello recato nel decreto ingiuntivo e dallo stesso pagato prima della notificazione del decreto stesso.<br />
Del tutto infondato appare infine il rilievo secondo cui il giudice di appello non avrebbe esaminato nel merito la fondatezza della pretesa azionata dal Condominio con il procedimento monitorio, atteso che la debenza della somma recata dal decreto ingiuntivo è risultata ammessa dagli stessi opponenti, con il pagamento successivo alla emissione del decreto ingiuntivo, ancorchè anteriore alla notificazione del decreto stesso, mentre costituisce una questione nuova quella concernente la mancata indagine, da parte del giudice di appello, in ordine alla attivazione, da parte dell&#8217;amministratore del Condominio, di procedure monitorie nei confronti di altri condomini sulla base della delibera del settembre 2002.<br />
Il secondo motivo è inammissibile.<br />
Il giudice di appello ha bensì rilevato la novità della eccezione proposta dall&#8217;appellante in ordine alla circostanza dell&#8217;avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo successivamente all&#8217;avvenuto pagamento della somma oggetto di ingiunzione, e tuttavia ha ritenuto il motivo infondato, svolgendo sul punto un&#8217;articolata motivazione.<br />
Trova quindi applicazione il principio secondo cui &#8220;ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l&#8217;omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l&#8217;autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l&#8217;annullamento della sentenza&#8221; (v., da ultimo, Cass. n. 22753 del 2011). Nè l&#8217;applicazione di un simile principio può essere esclusa ritenendo che la motivazione svolta dal Tribunale in ordine alla non fondatezza del secondo motivo di appello costituisca una motivazione ad abundantiam, in relazione alla quale dovrebbe predicarsi la carenza di interesse alla proposizione della impugnazione (v., da ultimo, Cass. n. 23635 del 2011; Cass. n. 3972 del 2012). Invero, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte &#8211; secondo cui &#8220;qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l&#8217;onere nè l&#8217;interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l&#8217;impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l&#8217;impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata&#8221; (Cass., S.U., n. 3840 del 2007) &#8211; deve ritenersi riferito alla statuizione del giudice di merito che abbia negato la propria potestas iudicandi, per una ragione preclusiva di ogni esame del merito della domanda (o della impugnazione) proposta, non anche al caso, quale quello di specie, in cui il giudice del gravame, lungi dallo spogliarsi dell&#8217;esame del merito dei motivi di opposizione, li ha specificamente presi in considerazione, pervenendo alla loro reiezione.<br />
Il terzo motivo del ricorso è infondato.<br />
La dichiarazione della cessazione della materia del contendere, giustificata dall&#8217;intervenuto spontaneo adempimento della prestazione prima della notifica del decreto ingiuntivo, non escludeva la legittimità della richiesta del decreto ingiuntivo e la infondatezza, nel merito, dell&#8217;opposizione, rendendosi così necessario, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale.<br />
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all&#8217;accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto &#8211; nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo &#8211; travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l&#8217;eventuale posteriorità dell&#8217;accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell&#8217;ingiunzione (Cass. n. 13085 del 2008; Cass. n. 21432 del 2011). Ed è appunto ciò che il giudice di primo grado, come si desume dalla sentenza impugnata, ha fatto nel presente giudizio, revocando il decreto opposto, dichiarando cessata la materia del contendere per effetto del pagamento avvenuto dopo l&#8217;emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notificazione, e facendo poi ricorso al criterio della soccombenza virtuale. Invero, il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011).<br />
Circa la correttezza dell&#8217;applicazione di tale principio, deve ricordarsi che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d&#8217;ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso di giudizio qualora ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011, cit.).<br />
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.<br />
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Condominio intimato svolto difese in questa fase.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 30 gennaio 2012 n. 1289</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[notificazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può aazionare il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del condominio, contro un condomino?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1302/2009 proposto da:</p>
<p>F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato BRUNO RITA, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato RIZZO ANTONIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p>G.S.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 195/2008 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 14/01/2008, R.G.N. 12412/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del 1° motivo; accoglimento del 2 e 3 motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>F.C. convenne in giudizio G.S. proponendo opposizione avverso l&#8217;atto di precetto, notificatole in data 25 ottobre 2006, con il quale il G. le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 2.193,90.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;opposizione, la F. deduceva che l&#8217;atto di precetto in questione doveva considerarsi nullo non essendole mai stato notificato il relativo titolo esecutivo. Deduceva altresì che tale titolo, ottenuto contro un condominio in persona dell&#8217;amministratore, può essere fatto valere nei confronti del singolo condomino purchè l&#8217;esecuzione forzata venga preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del condomino contro il quale viene intrapresa l&#8217;esecuzione stessa.</p>
<p>Costituitosi in giudizio, il G. eccepiva preliminarmente l&#8217;avvenuta cessazione della materia del contendere essendo stata notificata a controparte, in data 12 dicembre 2006, copia conforme del titolo esecutivo de quo unitamente ad un nuovo atto di precetto.</p>
<p>Nel merito il medesimo G. sosteneva che la notificazione non era necessaria giacchè il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, e che comunque nel precetto c&#8217;era pure l&#8217;indicazione dell&#8217;avvenuta apposizione della formula esecutiva.</p>
<p>Il Tribunale stabiliva che la notificazione del successivo precetto non aveva determinato la cessazione della materia del contendere.</p>
<p>Ribadiva inoltre che non era necessario notificare il titolo esecutivo (ossia il decreto divenuto definitivo) in virtù dell&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, e che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio era titolo esecutivo per le obbligazioni in solido.</p>
<p>Per tali motivi rigettava l&#8217;opposizione proposta da F..</p>
<p>Propone ricorso per cassazione F.C. con tre motivi.</p>
<p>Non ha svolto attività difensiva G.S..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia &#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 479 c.p.c., e art. 654 c.p.c., comma 2, &#8211; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5&#8243;.</p>
<p>Secondo parte ricorrente il giudice di merito non ha considerato che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, se azionabile esecutivamente in danno all&#8217;ente di gestione pur senza nuova notificazione, non lo è in danno al condomino, al quale sarebbe occorsa una nuova notificazione, prima o contestualmente al precetto.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Posto che nel caso in esame l&#8217;opponente non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell&#8217;ente di gestione condominiale in persona dell&#8217;amministratore prò tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n. 9148/2008, è ormai definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarietà, la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nel rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte che, anche sotto l&#8217;erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivìs contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell&#8217;ente di gestione, ancorchè detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art. 654 c.p.c., comma 2.</p>
<p>E&#8217; di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell&#8217;ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.</p>
<p>Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l&#8217;esecuzione, ma anche di adempiere l&#8217;obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall&#8217;art. 480 c.p.c..</p>
<p>Con il secondo e terzo motivo si denuncia rispettivamente: 2) &#8220;omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)&#8221;;</p>
<p>3) &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1292, 1294 e 1314 c.c. &#8211; Omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)&#8221;.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo comporta l&#8217;assorbimento del secondo e del terzo mentre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità del precetto. Non v&#8217;è luogo a decidere sulle spese per la presente fase e sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del merito.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara la nullità del precetto.</p>
<p>Non v&#8217;è luogo a decidere per le spese del giudizio di cassazione; si compensano le spese del merito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012.</p>
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