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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; decadenza</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12318</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
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		<category><![CDATA[termini processuali]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di lettera diffamante, i termini per proporre querela decorrono dalla ricezione di questa o dall'"intepretazione autentica" che ne danno gli autori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 42/2009 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 17/06/2011;</p>
<p>visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Cesqui, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio con dichiarazione di improcedibilita&#8217;;<br />
Udito il difensore Avv. F. (OMISSIS) in Sost. avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e in proprio insieme a (OMISSIS), per gli altri imputati da essi difesi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propongono ricorso per cassazione:</p>
<p>- (OMISSIS) F., (OMISSIS) M., (OMISSIS) I., (OMISSIS) L., (OMISSIS) A.M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) G. e (OMISSIS) G., avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 17 giugno 2011 con la quale e&#8217; stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di diffamazione, commesso il (OMISSIS), mediante l&#8217;inoltro di una missiva, in danno di (OMISSIS).</p>
<p>Gli imputati, tutti condomini dello stabile di via (OMISSIS), a Cagliari, sono stati ritenuti responsabili di avere leso la reputazione del (OMISSIS) scrivendo ad inoltrando all&#8217;amministratore del condominio una missiva, successivamente divulgata a tutti i condomini dello stabile compreso il (OMISSIS), nella quale chiedevano al primo convocazione di un&#8217;assemblea straordinaria e accusavano il secondo di avere illegittimamente &#8220;soppresso una servitu&#8217;, tenuto comportamento irresponsabile e inaccettabile, causato disagio tutti condomini, arrecato danni al patrimonio comune, calpestato i diritti altrui, violato leggi regolamenti, facendosi propri comodi&#8221;.</p>
<p>Deducono:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (tutti difesi dall&#8217;avv. F. (OMISSIS)).</p>
<p>1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestivita&#8217; della querela.</p>
<p>La lettera contenente le espressioni ritenute diffamatorie era stata spedita il (OMISSIS), ma risulta accertato che la parte offesa ne abbia avuto conoscenza il 4 dicembre successivo, quando l&#8217;amministratore gliel&#8217;aveva trasmessa per fax, in allegato alla lettera di convocazione dell&#8217;assemblea condominiale. La stessa persona offesa non aveva avuto, a quel punto, dubbi sui mittenti, essendo memore anche delle contestazioni gia&#8217; ricevute nel corso delle assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Posto che la querela e&#8217; stata presentata il 22 marzo 2005, non poteva disconoscersene la tardivita&#8217;. A sostegno di tale assunto, la difesa ricorda che sono stati acquisiti in udienza i verbali di tre assemblee condominiali tenute nel 2004, nei quali risulta attestata la contestazione della manomissione della servitu&#8217; di scolo e l&#8217;attribuzione di tale condotta all&#8217;odierna parte offesa. Tali verbali, regolarmente trasmessi in copia ai condomini, erano stati necessariamente conosciuti anche dal querelante;</p>
<p>2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all&#8217;elemento psicologico del reato, non essendo stato appurato, tramite l&#8217;acquisizione e la lettera in originale, se le firme dei condomini apparentemente apposte su un foglio separato, fossero riferibili alla sola richiesta di convocazione dell&#8217;assemblea o anche alla lettera contenente espressioni ritenute offensive, e in quale modo fossero state raccolte: era infatti emerso nel corso del dibattimento, che i sottoscrittori della lettera, in buona fede, avevano firmato un foglio in bianco, senza neppure aver preso visione della lettera di convocazione dell&#8217;assemblea;</p>
<p>3) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di critica: il giudice lo aveva escluso in maniera apodittica mentre ne ricorrevano tutti presupposti, essendosi, quello, limitato ad evidenziare la natura offensiva delle espressioni, ma senza analizzare la eventualita&#8217; del ricorrere di una critica legittima all&#8217;operato di un condomino.</p>
<p>In particolare, la difesa censura l&#8217;affermazione del giudice secondo cui sarebbero state utilizzate espressioni soltanto sprezzanti, essendosi invece trattato di una lettera di contestazioni rimasta limitata all&#8217;ambiente condominiale e certamente non volta a colpire la serieta&#8217; professionale della persona offesa.</p>
<p>D&#8217;altra parte i fatti riportati erano veri, essendo stato dimostrato in dibattimento, attraverso le dichiarazioni dell&#8217;amministratore, che vi era stata una modifica del sistema di deflusso delle acque meteoriche, originariamente convogliate e destinate a scaricarsi sul lastrico solare di proprieta&#8217; della persona offesa: questa, in seguito, aveva otturato lo scarico deviando di fatto lo scolo delle acque sulla facciata condominiale, circostanza che aveva provocato la reazione dei condomini sia in assemblea e con la nota lettera;</p>
<p>4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p., rappresentata, cioe&#8217;, dallo stato d&#8217;ira determinato da un fatto ingiusto altrui: tale fatto ingiusto era consistito nella decisione, manifestata dalla persona offesa all&#8217;assemblea del 19 novembre 2004, di non contribuire alla risoluzione del problema ma di sostenere l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di scolo, cosi&#8217; impedendo l&#8217;accesso al perito nominato per appurare lo stato dei luoghi.</p>
<p>Per tale ragione doveva ritenersi sussistente anche il requisito dell&#8217;immediatezza della reazione al fatto ingiusto altrui;</p>
<p>5) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e del danno risarcibile;</p>
<p>6) la inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell&#8217;istruttoria dibattimentale, denuncia riguardante anche due ordinanze dibattimentali adottate nel 2008.</p>
<p>Spiega meglio il ricorrente che il giudice dell&#8217;appello aveva immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale che la difesa aveva formulato essenzialmente per escutere il teste (OMISSIS) che era stato anche il perito, autore di una relazione sul sistema di deflusso delle acque e sull&#8217;esistenza di una servitu&#8217; del condominio. Inoltre il giudice dell&#8217;appello non si era espresso sulle censure che la difesa aveva articolato a proposito della disparita&#8217; di trattamento subita rispetto al pubblico ministero, posto che a quest&#8217;ultimo era stato consentito porre domande sulla situazione antecedente alla data di commissione del reato mentre alla difesa era stato negato uguale potere e diritto;</p>
<p>7) la violazione di legge e il vizio di motivazione, tra l&#8217;altro, sul motivo di appello con cui era stata richiesta la concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione e si era richiesta una differenziazione delle posizioni di ciascun imputato: in particolare, ad esempio, il ricorrente (OMISSIS) era settantenne ed incensurato.</p>
<p>La difesa si era anche lamentata inutilmente della ordinanza con cui il Giudice di pace aveva precluso all&#8217;imputato di produrre una memoria scritta dall&#8217;imputato (OMISSIS).</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS).</p>
<p>1) la tardivita&#8217; della querela presentata da (OMISSIS), da riconoscersi in ragione del fatto che sin dalla data del (OMISSIS) la persona offesa aveva ricevuto copia della missiva dal contenuto asseritamente diffamatorio la quale indicava, quale ragione della richiesta di convocazione di assemblea straordinaria, la questione della soppressione della servitu&#8217; di scolo che, da tempo, nelle assemblee condominiali, veniva discussa con chiaro riferimento ed addebito allo stesso (OMISSIS);</p>
<p>2) la insussistenza dell&#8217;elemento psicologico del reato &#8211; e il correlato vizio di motivazione &#8211; essendo stata indebitamente trascurata la tesi sostenuta dall&#8217;imputata, di avere sottoscritto soltanto un foglio in bianco.</p>
<p>L&#8217;onere di provare la malafede dell&#8217;imputata era a carico dell&#8217;accusa ed aveva errato il giudice nel ritenere la ricorrente inadempiente all&#8217;onere di dimostrare il proprio assunto;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p. e il vizio di motivazione correlato, dovendo essere ritenute permanenti e perduranti le condotte del (OMISSIS), in violazione al dovere di rispettare la servitu&#8217; di scolo: una circostanza che la giurisprudenza della cassazione (sentenza numero 39411/08) ha gia&#8217; ritenuto capace di integrare la causa di non punibilita&#8217; menzionata;</p>
<p>4) l&#8217;inosservanza della causa di giustificazione rappresentata dal diritto di critica, illogicamente esclusa dal giudice del merito sulla base del rilievo &#8211; invece del tutto in conferente &#8211; della necessita&#8217; che la critica sia connotata dalla indicazione &#8221; di fatti veri e di per se&#8217; non diffamanti&#8221;;</p>
<p>5) il vizio di motivazione sulla statuizione civile concernente il risarcimento del danno che appare confermato nella misura di euro 1500 laddove il primo giudice lo aveva indicato in quella, superiore, di euro 3000.</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS) M., anche con memoria aggiunta depositata il 20 dicembre 2012</p>
<p>1) l&#8217;intempestivita&#8217; della querela, il cui evidente riferimento alla persona del querelante poteva agevolmente desumersi, anche ad opera del giudicante, dal contenuto dei verbali acquisiti al processo, relativi alle assemblee condominiali del 10 marzo 2004, del 21 aprile 2004 e del 19 novembre 2004, dai quali si ricavava l&#8217;oggetto del contenzioso e il ruolo da protagonista-antagonista svolto dal querelante rispetto alle pretese di un certo numero degli altri condomini;</p>
<p>2) il vizio della motivazione relativo agli argomenti posti con la memoria del 17 aprile 2010, nella quale la difesa aveva evidenziato la impossibilita&#8217; di assimilare la posizione della ricorrente a quella degli altri coimputati: costei era infatti studentessa universitaria, affittuaria di uno degli alloggi del condominio in questione.</p>
<p>Non era consapevole dei contrasti fra condomini, si era limitata a firmare un foglio in bianco e non aveva neppure partecipato all&#8217;assemblea di cui era stata chiesta la convocazione straordinaria. Tali argomenti, che pure avevano giustificato la assoluzione del coimputato (OMISSIS) sin dal processo di primo grado, erano stati del tutto trascurati del giudice dell&#8217;appello, con possibilita&#8217;, per il difensore, di eccepire il travisamento della prova con riferimento ad atti diversi dalla sentenza;</p>
<p>3) la mancata assunzione di prove decisive dovuta alle ordinanze dibattimentali del primo giudice in data 9 gennaio 2008 ed il 27 marzo 2008, nonche&#8217; all&#8217;ordinanza del giudice dell&#8217;appello reiettiva della richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale: tutte afferenti alla doglianza della difesa a proposito della impossibilita&#8217; di provare, formulando le necessarie domande ai testi dell&#8217;accusa e ai propri, l&#8217;antefatto della vicenda in esame e cioe&#8217; le ragioni che portarono alla redazione della lettera di cui alla imputazione;</p>
<p>4) il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di giustificazione dell&#8217;esercizio del diritto di critica, ormai riconosciuto in modo unanime dalla giurisprudenza della legittimita&#8217; con riferimento alle censure che i condomini formulino nell&#8217;ambito delle assemblee condominiali in ordine a condotte altrui capaci di ledere o ridurre in pericolo il bene comune: un&#8217;evenienza che il giudice di primo grado e quello di appello hanno omesso di verificare attraverso l&#8217;istruttoria dibattimentale cosi&#8217; incorrendo nel omesso accertamento di una questione decisiva. Questa, d&#8217;altra parte, forma oggetto di una causa civile promossa dai condomini dello stabile di via (OMISSIS);</p>
<p>5) l&#8217;omessa applicazione dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2;</p>
<p>6) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;</p>
<p>7) la prescrizione del reato.</p>
<p>I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno.</p>
<p>Il primo dei motivi articolato in ciascuno dei ricorsi presi in esame, concernente la statuizione sulla tempestivita&#8217; della querela, indica una violazione di legge e, per quel che rileva, un vizio di manifesta illogicita&#8217; della motivazione che e&#8217; indubbiamente apprezzabile.</p>
<p>E&#8217; condivisibile, invero, il principio giurisprudenziale dal quale ha preso le mosse il primo giudice, non criticato neppure dai ricorrenti, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (v., tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 33466 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/08/2008) Rv. 241395), occorrendo che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008) Rv. 239162).</p>
<p>Va segnalato anche, che, essenzialmente, il predetto principio e&#8217; stato enunciato con riferimento a fattispecie nelle quali l&#8217;incertezza riguardava l&#8217;identificazione dell&#8217;autore della condotta, tant&#8217;e&#8217; che si e&#8217; precisato al riguardo che &#8220;tale conoscenza puo&#8217; essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell&#8217;autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all&#8217;articolo 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne&#8217; da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall&#8217;esito di tali indagini&#8221;.</p>
<p>Si tratta, comunque, di un orientamento che tende ad evidenziare, piu&#8217; in generale, come lo spazio temporale lasciato alla persona offesa per incardinare il processo con la propria azione privata &#8211; cui possono conseguire effetti anche dannosi e rilevanti per lo stesso proponente &#8211; non puo&#8217; essere indebitamente compresso a danno di questa, ma neppure, una volta che si siano presentati tutti i requisiti per la proposizione della querela, essere dilatato, con interpretazioni sfumate e non ancorate a criteri precisi, oltre la misura individuata come equa ed opportuna dal legislatore, esponendo cosi&#8217; l&#8217;imputato ad un regime procedimentale che trasmoda dalle modalita&#8217; di instaurazione privata prescelte dal codice di rito. D&#8217;altra parte, il fatto che e&#8217; l&#8217;imputato a dovere dimostrare in modo rigoroso la intempestivita&#8217; della querela che egli stesso alleghi (v. tra le molte, Rv. 239162) non comporta certamente che il giudice sia esonerato dal fare uso diligente di tutte le emergenze comunque gia&#8217; in suo possesso e, tantomeno, che egli possa fare a meno di valutare quelle che, su iniziativa dell&#8217;imputato, vengano acquisite, essendo quest&#8217;ultimo titolare del diritto di prova , tra l&#8217;altro, su tutti i fatti dai quali dipende la applicazione di norme processuali (v. in tal senso, articolo 187 c.p.p., comma 2).</p>
<p>A cio&#8217; deve aggiungersi, sul piano strettamente oggettivo della conoscenza dei fatti da parte del querelante, l&#8217;ulteriore principio giurisprduenziale, espressivo della necessita&#8217; di fissare un perimetro tendenzialmente certo alla iniziativa della persona offesa, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, e&#8217; sufficiente la conoscenza effettiva del fatto-reato da parte della persona offesa, comunque percepita, non richiedendosi anche una formale comunicazione del fatto-reato alla presunta vittima stesso ad opera dei soggetti in grado di farlo (vedi, Sez. 2, Sentenza n. 44929 del 12/11/2010 Ud. (dep. 22/12/2010) Rv. 248684).</p>
<p>Anche nel caso &#8211; diverso da quello in esame &#8211; del reato continuato, si e&#8217; poi osservato, nella stessa linea di cui sopra, che il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non dall&#8217;ultimo momento consumativo della continuazione (Sez. 3, Sentenza n. 42891 del 16/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241539).</p>
<p>Oltretutto, opera, con i necessari adattamenti, anche l&#8217;orientamento secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia gia&#8217; in possesso di elementi oggettivi per l&#8217;identificazione dell&#8217;autore del reato, non gia&#8217; dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensi&#8217; dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza (Sez. 3, Sentenza n. 25986 del 13/05/2009 Ud. (dep. 22/06/2009) Rv. 243911).</p>
<p>Tutto cio&#8217; premessola rilevato che il giudice dell&#8217;appello ha rigettato l&#8217;eccezione di tardivita&#8217; della querela sulla base di una motivazione del tutto illogica: quella, cioe&#8217;, secondo cui la ricezione della missiva a contenuto diffamatorio, da parte del querelante, in data 4 dicembre 2004 &#8211; peraltro corredata da un foglio recante le firme dei condomini poi imputati non sarebbe stata sufficiente ad integrare, soprattutto sul piano oggettivo, la conoscenza, da parte del (OMISSIS), del fatto-reato commesso attraverso la sua redazione e divulgazione, per la ragione che nella stessa non era menzionato esso querelante quale destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Ed invece tale consapevolezza sarebbe stata raggiunta nel corso dell&#8217;assemblea del 22 dicembre 2004, durante la quale sarebbe rimasto chiarito il suddetto particolare.</p>
<p>Invero, posto che pacificamente la lettera in questione era stata redatta da alcuni condomini per richiedere all&#8217;amministratore la convocazione di un&#8217;assemblea condominiale straordinaria destinata alla discussione della illegittima soppressione di una servitu&#8217; e dei ripetuti abusi commessi, ai danni della cosa comune, da &#8220;chi&#8221; ne era responsabile, la affermazione del giudice dell&#8217;appello sul momento di consolidamento della conoscenza del fatto reato da parte della (OMISSIS) risulta, in primo luogo, meramente assertiva con riferimento alla implicita attestazione che, prima della data della tenuta della assemblea straordinaria, il querelante non avrebbe avuto elementi certi per ritenere di essere il destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Basta evidenziare, a sostegno della rilevata assertivita&#8217; e, in piu&#8217;, della manifesta illogicita&#8217; della motivazione, che in altra parte della motivazione (pagina 3 della sentenza) lo stesso giudice afferma (per escludere il ricorrere di una causa di non punibilita&#8217;) che &#8220;nella missiva diffamatoria si fa espresso riferimento ad una situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004, e, pertanto, gia&#8217; oggetto di accese discussioni e di perduranti incomprensioni&#8221;.</p>
<p>In altri termini il Tribunale, nell&#8217;escludere che potesse giovare agli imputati &#8220;il covato rancore per un fatto pregresso&#8221;, introduce e valorizza il tema della risalenza dei cattivi rapporti tra i ricorrenti e l&#8217;odierna persona offesa, proprio a proposito della questione agitata piu&#8217; volte nel corso delle ripetute assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Si evidenzia, in conclusione, che risulta erroneamente risolto, non tenendosi conto dei principi indicati in premessa, il tema della dedotta intempestivita&#8217; della querela, in ragione della esistenza della delibera del 21 aprile 2004, citata dallo stesso Tribunale e contenente l&#8217;esplicito riferimento &#8211; dunque risalente rispetto ai fatti di causa &#8211; alla correlazione del tema dello scarico con la proprieta&#8217; del condomino (OMISSIS) &#8211; moglie di (OMISSIS): e cio&#8217;, senza tenere conto della mancata considerazione delle ripetute doglianze difensive a proposito della preclusione, opposta dal giudice di prime cure, all&#8217;approfondimento in istruttoria, del tema concernente i pregressi rapporti condominiali tra le parti.</p>
<p>Un tema che, cosi&#8217; come appare chiaramente rilevante e decisivo ai fini della soluzione della questione processuale in esame, nei termini in cui e&#8217; stata esposta dai difensori, appare indubbiamente e illegittimamente sottratto al contraddittorio e al diritto alla prova, secondo quanto segnalato dai ricorrenti e si desume dalla stessa sentenza di primo grado.</p>
<p>In questa, infatti, si afferma ripetutamente che il capo di imputazione avrebbe precluso ogni indagine sul tema posto dai difensori &#8211; e cioe&#8217; sulle pregresse discussioni tra i condomini a proposito della soppressione della servitu&#8217; di scolo &#8211; in quanto l&#8217;imputazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto la lettera del (OMISSIS).</p>
<p>Pertanto, tenuto anche conto del fatto che l&#8217;argomento della non individuabilita&#8217; della persona offesa nella lettera di cui all&#8217;imputazione non e&#8217; mai stato neppure lontanamente esaminato dal giudice &#8211; il quale, ove sussistente, ne avrebbe dovuto fare ragione di riconoscimento dell&#8217;insussistenza del reato &#8211; e&#8217;, piuttosto, da evidenziare che il giudice dell&#8217;appello avrebbe dovuto proclamare la gia&#8217; emersa ragione di tardivita&#8217; della querela. Con il conseguente travolgimento di tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado.</p>
<p>Ogni ulteriore motivo di ricorso resta assorbito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilita&#8217;.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 12 aprile 2006 n. 8609</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-12-aprile-2006-n-8609/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decadenza]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[oneri]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima dell'abolizione della legge 22 dicembre 1973 n. 841, ad opera del del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, quali erano i termini concessi al locatore per chiedere al conduttore il pagamento degli oneri condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. DUVA Vittorio &#8211; Presidente -<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DI NANNI Luigi Francesco &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FEDERICO Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VANGELISTA Vittorio &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZE</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>FONDAZIONE ENPAM ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, (già E.N.P.A.M. Ente Nazionale Previdenza Medici), in persona del Presidente Prof. Dott. P.E., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell&#8217;avvocato MANNUCCI LUIGI, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONINI GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1640/01 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 9/05/2001, depositata il 24/05/01; RG. 2975/2000;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/05 dal Consigliere Dott. Vittorio VANGELISTA;<br />
udito l&#8217;Avvocato LUIGI MANNUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIORGIO ANTONINI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto notificato in data 28.11.96, la Fondazione ENPAM &#8211; Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici e Odontoiatri &#8211; intimava sfratto per morosità a S.G., citandola contestualmente per la convalida avanti al Pretore di Roma, per la complessiva somma di L. 4.056.068, comprendente canoni di locazione e conguaglio degli oneri accessori relativi all&#8217;esercizio 1990/91, dovuti in virtù del rapporto locatizio inerente all&#8217;immobile sito in Roma, Via (OMISSIS), di proprietà dell&#8217;ente e condotto in locazione dall&#8217;intimata.</p>
<p>Questa, costituitasi, si opponeva alla convalida, deducendo di nulla dovere per gli oneri accessori, per essere prescritto il relativo credito; provvedeva, quindi, a sanare la morosità L. n. 392 del 1978, ex art. 55, per i soli canoni.</p>
<p>Il Pretore rigettava la domanda proposta dall&#8217;ENPAM con sentenza n. 3423/99, avverso la quale l&#8217;Ente proponeva appello, chiedendo, in riforma, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, con la condanna della conduttrice al rilascio dell&#8217;immobile e al pagamento della somma di L. 3.433.366.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma, officiata del gravame, con sentenza in data 9.05.01, rigettava l&#8217;appello, confermando la sentenza impugnata.</p>
<p>Avverso tale decisione ricorre la Fondazione ENPAM, affidandosi a cinque motivi di censura; resiste con controricorso S.G.:</p>
<p>entrambe le parti hanno presentato memorie difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2948 c.c., n. 3, il quale stabilisce che si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazione: erroneamente, quindi, al riguardo, il giudice di merito avrebbe applicato alla fattispecie il più breve termine prescrizionale di due anni previsto dalla L. n. 841 del 1973, art. 6, in quanto la successiva L. n. 392 del 1978 considererebbe gli oneri accessori parte integrante del canone, perchè dovuti &#8220;ex lege&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 841 del 1973, citato art. 6, e L. n. 392 del 1978, art. 84, in quanto il primo sarebbe applicabile solo ai rapporti antecedenti al vigore della legge sull&#8217;equo canone, mentre l&#8217;art. 84 di quest&#8217;ultimo dispone che sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la legge stessa: a dire della ricorrente, sarebbe evidente, infatti, l&#8217;incompatibilità tra la disciplina degli oneri accessori contenuta nella L. n. 392 del 1978 e quella risultante dalla L. n. 841 del 1973, art. 6, &#8220;norme completamente contrastanti sia per regolamentazione, che per &#8220;ratio legis&#8221;, tanto che si dovrebbe ritenere anche tacita l&#8217;abrogazione &#8211; per incompatibilità &#8211; del citato art. 6&#8243;.</p>
<p>I due motivi devono essere trattati congiuntamente per evidenti motivi di connessione; essi sono entrambi infondati.</p>
<p>Al riguardo, va, infatti, osservato che il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall&#8217;art. 9 della legge sull&#8217;equo canone si prescrive nel termine di due anni &#8211; indicato dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841, art. 6 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore &#8211; perchè tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall&#8217;art. 2948 c.c., n. 3, che risponde ad una esigenza di rapida definizione di quell&#8217;accessorio rapporto giuridico, comune ad ogni locazione, e che è, pertanto, applicabile anche agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, senza che ciò osti l&#8217;art. 84 di quest&#8217;ultima legge, la quale disponendo l&#8217;abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull&#8217;equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato art. 6, che trascende il regime vincolistico (Cass. 5795/93; Cass. 4588/95; Cass. 11163/97).</p>
<p>Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2935 c.c., in quanto il termine prescrizionale per il conguaglio di oneri accessori dovrebbe ritenersi decorrente, a differenza di quanto opinato dal giudice di merito, dalla data di approvazione del conto consuntivo: infatti, nel caso di specie, la pretesa creditoria avrebbe ad oggetto non già oneri accessori, ma il conguaglio di oneri accessori precedentemente richiesti in base ad un conteggio preventivo.</p>
<p>Il motivo è infondato: nell&#8217;ipotesi di unico proprietario e locatore delle singole unità immobiliari che compongono l&#8217;edificio, infatti, come si riscontra nella fattispecie, la data di decorrenza della prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori posti &#8211; per legge o per contratto &#8211; a carico dei conduttori, deve essere individuata in relazione a quella di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori, secondo la cadenza con cui questa in concreto si svolge nell&#8217;ambito del rapporto di locazione (Cass. 1338/2000).</p>
<p>Nella fattispecie in esame, pertanto, correttamente la Corte di merito ha opinato che il credito dell&#8217;Ente e, quindi, il diritto al rimborso, sorge nel momento in cui l&#8217;Ente stesso ha sostenuto la relativa spesa &#8211; o alla fine del suo esercizio annuale &#8211; e che da tale momento decorre il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c. (cfr. sentenza, pag. 6).</p>
<p>Non può, infatti, assimilarsi ad una ordinaria delibera condominiale quell&#8217;operazione di mera contabilizzazione, interna all&#8217;ente (unico proprietario), delle spese riferibili alle singole unità immobiliari.</p>
<p>Con il quarto motivo, la ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale della L. n. 841 del 1973, citato art. 6, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la norma, &#8211; stabilendo che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura dei servizi a carico, per contratto, del conduttore, si prescrive nel termine di due anni, &#8211; non assoggetta allo stesso termine prescrizionale tutti gli esborsi che il conduttore stesso è obbligato a corrispondere al locatore per il godimento dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato: sul punto, infatti, la Corte ha già avuto occasione di esprimersi più volte con decisioni conformi, cui si fa rinvio (Cass. 1292/03; Cass. 1953/03; Cass. 7184/03), stabilendo che non sussiste una irragionevole disparità di trattamento della L. n. 841 del 1973, art. 6, rispetto alla disciplina stabilita dall&#8217;art. 2948 c.c., n. 3.</p>
<p>Si tratta, invero, di situazioni non omologhe, in quanto il credito per oneri accessori ha ad oggetto somme di importo variabile in relazione alla concreta erogazione dei servizi e la relativa spesa è confortata da una specifica documentazione; inoltre, la fissazione di un più breve termine di prescrizione è giustificata dall&#8217;esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso di tempo ragionevolmente breve.</p>
<p>Con il quinto motivo, infine, la ricorrente si duole che le spese non siano state compensate conformemente ad altre pronunce dei giudici di merito, attese le difficoltà interpretative della normativa, che hanno portato, sui punti denunciati, a decisioni contrastanti.</p>
<p>Il motivo è infondato: in tema di regolamento delle spese processuali, infatti, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato solo ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (principio, nella fattispecie, pienamente osservato) . Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell&#8217;opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite e per quali motivi.</p>
<p>Alla stregua delle svolte ragioni, quindi, il ricorso deve essere respinto, con il conseguente accollo alla ricorrente delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo; esse dovranno distrarsi in favore dell&#8217;avv. Giorgio Antonini, che se ne è dichiarato anticipatario.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e oneri accessori di legge; ordina la distrazione in favore dell&#8217;avv. Giorgio Antonini.<br />
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2005.<br />
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006.</p>
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