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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; danni</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10053</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-24-aprile-2013-n-10053/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[abuso edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo spese]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[illecito]]></category>
		<category><![CDATA[messa in pristino]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[solve et repete]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un condomino commette un intervento edilizio illecito sulle parti comuni, chi è tenuto a pagare per la messa in pristino? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultima in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano, n. 4 dell&#8217;8 gennaio 2007;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS);<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione del 29 aprile 1999, (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse pronunciato l&#8217;annullamento o accertata e dichiarata la nullita&#8217; delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualita&#8217; di partecipanti al condominio dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;attrice considero&#8217; in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto tali opere &#8211; a suo dire &#8211; erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l&#8217;interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell&#8217;acqua in base al criterio di consumo &#8220;presuntivo&#8221; basato sul numero degli occupanti le singole unita&#8217; immobiliari, essendo invece il consumo ricavabile direttamente, sulla base di un criterio di effettivita&#8217;, da un contatore posto in ciascuna unita&#8217; immobiliare; (c) la decisione, infine, di ripartire tra i predetti condomini le spese di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, essendo stata la convocazione per la partecipazione alla relativa assemblea effettuata senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. proc. civ., comma 3.</p>
<p>L&#8217;impugnante, peraltro, dedusse l&#8217;invalidita&#8217; di tutte e tre le suddette Delib.anche per la mancata convocazione di (OMISSIS) e per la mancata conseguente attribuzione anche a lui delle spese di sua competenza, essendo anch&#8217;egli da considerare condomino a tutti gli effetti.</p>
<p>Nel contraddittorio con i convenuti, che si costituirono tutti &#8211; con la sola eccezione di (OMISSIS), rimasto contumace &#8211; resistendo all&#8217;avversa impugnativa, l&#8217;adito Tribunale, esperita una c.t.u. in ordine alle opere fatte eseguire sul tetto e sulla facciata dello stabile in oggetto, all&#8217;udienza del 7 ottobre 2003, a seguito di discussione orale, pronuncio&#8217; ex articolo 281-sexies cod. proc. civ. sentenza con cui rigetto&#8217; l&#8217;impugnativa attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali.</p>
<p>2. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l&#8217;8 gennaio 2007, ha respinto sia il gravame principale della (OMISSIS) sia il gravame incidentale del (OMISSIS), del (OMISSIS) e di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ponendo a carico della (OMISSIS) le spese di lite.</p>
<p>2.1. &#8211; La Corte territoriale ha confermato la statuizione di tardivita&#8217; dell&#8217;impugnativa delle prime due delibere esercitata dalla (OMISSIS), rilevando che i vizi denunciati, riguardando i criteri di riparto delle spese di manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile (con riguardo al tetto) o delle spese ordinarie di erogazione dell&#8217;acqua, non rientravano tra quelli che possono dar luogo ad un&#8217;ipotesi di nullita&#8217; assoluta e dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale di trenta giorni.</p>
<p>Quanto alla mancata convocazione di (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello ha rilevato che l&#8217;appellante in via principale non ne aveva dimostrato la presunta appartenenza al condominio o alla comunione e che, in ogni caso, la pretesa illegittimita&#8217; della di lui mancata convocazione costituiva un&#8217;ipotesi di annullabilita&#8217;, che non poteva eliminare l&#8217;effetto decadenziale conseguito alla mancata impugnativa delle due delibere nel termine di trenta giorni.</p>
<p>In ordine alla terza delibera, con cui fu deciso il riparto delle spese di rifacimento della facciata, impugnata per il mancato rispetto del termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3, la Corte di Milano ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, era intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso. Esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; tout court del termine di cinque giorni all&#8217;assemblea della comunione ordinaria, la Corte d&#8217;appello ha osservato che il termine di due giorni, nella specie effettivamente intercorso tra la data di ricezione dell&#8217;avviso di convocazione e la data di svolgimento dell&#8217;assemblea, ben poteva consentire di prendere adeguata visione del punto di vista all&#8217;ordine del giorno e valutarne la portata, eventualmente partecipando all&#8217;assemblea anche solo al fine di chiedere un aggiornamento della stessa per meglio valutare i termini economici del punto in discussione.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2007, sulla base di tre motivi.</p>
<p>Il (OMISSIS) e gli altri consorti intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p>Memorie illustrative ex articolo 378 cod. proc. civ. sono state depositate, in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza pubblica, dalla ricorrente e dai controricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1135 e 2043 cod. civ.) la ricorrente deduce che i lavori di rifacimento del tetto erano stati deliberati come opere di ripristino resesi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente ed illecitamente disposto dai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS); e che il Tribunale aveva espressamente statuito che dalla c.t.u. era possibile desumere che la causa reale di rifacimento del tetto andava individuata sostanzialmente nell&#8217;esigenza dei convenuti di rimediare a un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto) commesso esclusivamente dai convenuti. Di qui il quesito se &#8220;puo&#8217; ritenersi compresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea condominiale ex articolo 1135 cod. civ. la deliberazione che stabilisca l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione del condominio realizzati per eliminare le conseguenze di un fatto illecito ascrivibile soltanto ad alcuni dei comproprietari&#8221;.</p>
<p>Il terzo motivo (motivazione omessa o contraddittoria o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) deduce che la ragione adottata dalla Corte milanese per respingere l&#8217;appello sia errata nella sua premessa e non abbia alcuna idoneita&#8217; a confutare il vizio effettivamente dedotto dall&#8217;appellante (secondo cui l&#8217;oggetto delle delibere sarebbe estraneo ai poteri dell&#8217;assemblea condominiale).</p>
<p>1.1. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, in ragione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono infondati.</p>
<p>E&#8217; esatto che sin dall&#8217;atto di citazione la (OMISSIS) ha impugnato le Delib. dell&#8217;assemblea del 21 maggio 1988 (il punto n. 4) e del 23 novembre 1988 (i punti nn. 2, 3, 4 e 5), relative al rifacimento del tetto, nella parte in cui hanno addossato una quota della spesa anche a carico di essa comproprietaria; e le ha impugnate sul rilievo che detti lavori rappresentavano in realta&#8217; un&#8217;opera di ripristino resasi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente e illecitamente disposto, anche sotto il profilo urbanistico, dai comproprietari (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS).</p>
<p>Sennonche&#8217;, il rifacimento del tetto di un immobile di proprieta&#8217; comune non esorbita dai poteri dell&#8217;assemblea, rientrando tra le materie sulle quali questa puo&#8217; deliberare.</p>
<p>Il fatto che quei lavori di rifacimento siano stati deliberati per porre rimedio ad un precedente intervento sul tetto medesimo, realizzato ponendo in essere un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto), e che le spese siano state ripartite tra tutti secondo i millesimi di proprieta&#8217;, anziche&#8217; accollandole esclusivamente a chi, tra i comproprietari, vi aveva dato causa mediante l&#8217;approvazione dell&#8217;opera iniziale, non rende la delibera stessa nulla.</p>
<p>Infatti, il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussiste l&#8217;obbligo del responsabile di assumere il relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilita&#8217; o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l&#8217;assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprieta&#8217; di ciascuno, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell&#8217;amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato (Cass., Sez. 2, 27 giugno 1978, n. 3176; Cass., Sez. 2, 22 luglio 1999, n. 7890).</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2909 cod. civ. e dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ.) si sostiene che l&#8217;accertamento operato dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un semplice regime di comunione anziche&#8217; di condominio non aveva, nel corso del giudizio di primo grado, formato oggetto di disputa tra le parti, sicche&#8217; avrebbe errato la Corte d&#8217;appello ad affermare che su tale punto si fosse formato il giudicato.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Risulta dagli atti di causa (ai quali e&#8217; possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo):</p>
<p>che la (OMISSIS) ha impugnato le deliberazioni assunte nell&#8217;assemblea del 18 marzo 1999 per la mancata convocazione dell&#8217;assemblea nel termine prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3;</p>
<p>che i convenuti, nel loro atto di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, hanno dedotto che nella specie si versava in fattispecie di assemblea dei comproprietari dell&#8217;immobile (cosi&#8217; a pagg. 2 e 5), specificando, tra l&#8217;altro, che questa &#8220;avrebbe dovuto provvedere alla costituzione del condominio&#8221; (cosi&#8217; a pag. 5);</p>
<p>che il Tribunale di Milano, con la sentenza in data 7 ottobre 2003, ha premesso che &#8220;nell&#8217;edificio non si e&#8217; mai costituito un condominio&#8221; e ne ha fatto discendere la conseguenza della insussistenza del denunciato vizio di &#8220;intempestivita&#8217; della convocazione per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto nell&#8217;articolo 63 (recte 66) disp. att. cod. civ., non applicabile al caso della comunione&#8221;.</p>
<p>La statuizione del primo giudice e&#8217; stata appellata dalla (OMISSIS) (pag. 14 e ss. dell&#8217;atto introduttivo del gravame): sottolineando che la convocazione era pervenuta soltanto il 16 marzo 1999 e che un termine di uno o due giorni e&#8217; assolutamente inadeguato, &#8220;soprattutto per un ordine del giorno di rilievo come quello in questione, avente ad oggetto il rifacimento delle facciate&#8221;, con conseguente impossibilita&#8217; per la (OMISSIS) &#8220;di acquisire non solo altri preventivi da raffrontare a quello proposto, ma anche quei minimi pareri tecnici necessari per verificare sia la congruita&#8217; dei conti esposti, sia, ancor prima, l&#8217;effettiva necessita&#8217; di provvedere al divisato rifacimento&#8221;; richiamando il principio secondo cui &#8220;anche nell&#8217;ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell&#8217;assemblea dei condomini, come della comunione in generale, non sono prescritte particolari formalita&#8217;, ma e&#8217; pur sempre necessario che tutti i partecipi siano stati posti in grado di conoscere l&#8217;argomento della Delib. per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validita&#8217;&#8221;;</p>
<p>censurando che il Tribunale si sia limitato &#8220;ad affermare l&#8217;inapplicabilita&#8217; al caso del disposto di cui all&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 senza dare alcun conto della presunta congruita&#8217; del termine concretamente concesso&#8221;.</p>
<p>Soltanto con la comparsa conclusionale l&#8217;appellante ha contestato che si trattasse di semplice comunione e non piuttosto di condominio.</p>
<p>Ad avviso del Collegio, correttamente la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, e&#8217; intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso.</p>
<p>Il giudicato, infatti, puo&#8217; formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto se, come nella specie, la qualificazione stessa abbia formato oggetto di specifica contestazione tra le parti (in primo grado avendo l&#8217;attrice invocato l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 a sostegno della proposta impugnativa, laddove i convenuti si sono difesi discorrendo di assemblea della comunione ed escludendo che il condominio si fosse gia&#8217; costituito) e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda (di annullamento della Delib. assembleare per la mancata comunicazione al partecipante dell&#8217;avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza), la parte interessata non abbia proposto impugnazione (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1995, n. 1473; Cass., Sez. 2, 27 agosto 2002, n. 12562).</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso e&#8217; rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 9140</title>
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		<pubDate>Mon, 19 May 2014 20:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitò]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[il condominio è responsaile per gli incidenti avvenuti al suo interno.. ma se la vittima è un condomino...?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Presidente<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ALESSANDRO Paolo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1532/2008 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 174/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2007, R.G.N. 9598/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;ALESSANDRO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti del Condominio di (OMISSIS), in relazione ad un sinistro occorsole all&#8217;interno dello stabile condominiale il (OMISSIS).</p>
<p>Il Condominio resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2051 e 2697 cod. civ., assumendo che la responsabilita&#8217; oggettiva di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ., sarebbe incompatibile con la prova del nesso di causalita&#8217; richiesta dal giudice di appello.</p>
<p>1.1.- Il mezzo e&#8217; infondato, attesa la diversita&#8217; ontologica tra la colpa ed il nesso di causalita&#8217;. Anche nel regime di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ., e&#8217; necessaria dunque la prova del nesso di causalita&#8217;.</p>
<p>2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente si duole che nella sentenza impugnata si faccia riferimento solo al materiale di risulta e non anche agli altri fattori di pericolo emersi dall&#8217;istruttoria.</p>
<p>2.1.- Il mezzo e&#8217; inammissibile, in quanto &#8211; secondo la sentenza &#8211; e&#8217; esclusa la prova del nesso di causalita&#8217; e dunque ogni questione in tema di colpa e&#8217; irrilevante e comunque assorbita dalla ritenuta responsabilita&#8217; del condominio ex articolo 2051 cod. civ..</p>
<p>3.- Con il terzo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole che la Corte di Appello, pur avendo correttamente ritenuto che i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario, ha poi contraddittoriamente affermato l&#8217;insufficienza di tale prova.</p>
<p>3.1.- Il terzo motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>Accertate in fatto l&#8217;esistenza di &#8220;materiale di risulta precipitato dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale&#8221; e la caduta della (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello ha tuttavia conferito determinante valenza in punto di difetto di prova di nesso causale tra presenza di materiali di risulta e caduta alla circostanza che &#8220;nessun testimone e&#8217; stato in grado di precisare le modalita&#8217; della caduta&#8221;.</p>
<p>A parte il rilievo che non e&#8217; immaginabile come un teste potesse con certezza attribuire la caduta alla presenza di materiale di risulta quand&#8217;anche avesse materialmente assistito all&#8217;evento (in ipotesi, conseguito ad una &#8220;scivolata&#8221;), e&#8217; ovvio che in casi quale quello di specie la causa e&#8217; sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto.</p>
<p>Cosi&#8217;, ad esempio, se un&#8217;autovettura slitta in un punto della strada dov&#8217;e&#8217; presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potra&#8217; essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalita&#8217; del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e cosi&#8217; via.</p>
<p>Il vizio della motivazione sta allora nell&#8217;aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perche&#8217; non v&#8217;erano testi che avessero assistito alle modalita&#8217; della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell&#8217;apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, cosi&#8217; consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com&#8217;e&#8217; noto una regola di giudizio.</p>
<p>Il che non avrebbe comunque impedito &#8211; nell&#8217;ambito dell&#8217;apprezzamento dei fatti che compete al giudice del merito &#8211; di ritenere, in ipotesi, che la qualita&#8217; di condomina della persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosita&#8217; del contesto, le imponesse una particolare cautela nell&#8217;affrontare la discesa delle scale e di ravvisarne per tale via il concorso nell&#8217;accadimento del fatto.</p>
<p>4.- Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto, rigettati i primi due, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 aprile 2013, n. 8192</title>
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		<pubDate>Sat, 03 May 2014 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contratto d'appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[impalcature]]></category>
		<category><![CDATA[interpretazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Se i ladri riescono ad infiltrarsi in appartamento a causa delle impalcature, chi deve rispondere per il danno subito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22132/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa individuale denominata &#8221; (OMISSIS)&#8221; (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2210/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2009, R.G.N. 2983/06;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel febbraio del 2001 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, l&#8217;impresa edile (OMISSIS) e l&#8217;ing. (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto consumato da ignoti nell&#8217;ottobre del 1999 nel loro appartamento, sito al 5 piano dell&#8217;edificio condominiale di Viale (OMISSIS), reso possibile o comunque agevolato &#8211; a loro dire &#8211; dalla presenza di un ponteggio eretto per l&#8217;esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, privo di un idoneo impianto di allarme (installato soltanto al di sotto del primo piano).</p>
<p>L&#8217;impresa, nel costituirsi e nel chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a., contesto&#8217; la domanda e la propria responsabilita&#8217;, chiedendo in subordine che fosse accertato il concorso di colpa del condominio committente, del direttore dei lavori ing. (OMISSIS) e degli stessi danneggiati.</p>
<p>La (OMISSIS), nel costituirsi, chiese la chiamata in causa del condominio.</p>
<p>Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando l&#8217;impresa (OMISSIS) e il (OMISSIS), in solido, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 70.000, previo accoglimento della domanda di garanzia (nei limiti del massimale e dello scoperto) proposta dall&#8217;impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.</p>
<p>La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto in via principale dal (OMISSIS), e in via incidentale dai coniugi (OMISSIS) e dall&#8217;impresa (OMISSIS) (cui avrebbe aderito la (OMISSIS)), li accolse in parte qua, assolvendo il (OMISSIS) da ogni responsabilita&#8217;, riducendo la condanna dell&#8217;impresa ad euro 42.000, e dichiarando infine la responsabilita&#8217; concorrente del condominio nella misura del 50%.</p>
<p>La sentenza e&#8217; stata impugnata da quest&#8217;ultimo con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS), nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa (OMISSIS).</p>
<p>Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);</p>
<p>Lamenta il ricorrente una falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 c.c., dovendosi a suo dire escludere tout court, sulla base dell&#8217;inequivoco contenuto del contratto di appalto e delle allegate condizioni generali, che il condominio avesse assunto una veste diversa da quella dell&#8217;incolpevole nudus minister rispetto alle competenze (ed alle conseguenti responsabilita&#8217;) riferibili in via esclusiva all&#8217;appaltatore.</p>
<p>Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).</p>
<p>Lamenta il ricorrente condominio che, nonostante il chiaro tenore della documentazione prodotta, la corte territoriale abbia del tutto omesso di indicare, in modo chiaro e specifico, anche un solo profilo di responsabilita&#8217; del condominio tra quelli delineati dalla Suprema Corte.</p>
<p>I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, sono pienamente fondati.</p>
<p>Il chiaro ed in equivoco tenore degli articoli 2 ed 8 del contratto di appalto, coniugato con l&#8217;altrettanto indiscutibile contenuto dell&#8217;articolo 1 delle allegate condizioni generali dell&#8217;appalto medesimo (integralmente riportati dalla difesa del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza), non lascia spazio a dubbi di sorta circa la assoluta impredicabilita&#8217; di una qualsivoglia responsabilita&#8217; del condominio ricorrente, alla luce di una piu&#8217; che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.</p>
<p>Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvedere alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Milano, in diversa composizione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 21 marzo 2013, n. 7103</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[esondazione]]></category>
		<category><![CDATA[obbligati]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di esondazione, il condomino danneggiato può rifarsi sulla compagine condominiale? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 4102/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del suo amministratore pro tempore Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 8039/2007 proposto da:</p>
<p>CONDOMINO VIA (OMISSIS) (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del suo amministratore pro tempore Avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2331/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2006, R.G.N. 454/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; o rigetto del ricorso principale, assorbito l&#8217;incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Milano il 6 ottobre 2003 accoglieva la domanda proposta da Il Condominio (OMISSIS), dalla (OMISSIS) s.r.l., da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nei confronti del Condominio (OMISSIS), di (OMISSIS), quale amministratore di questo Condominio, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di esondazione di acqua dovuta ad innalzamento delle falde acquifere nei loro immobili posti al secondo piano sottostante dell&#8217;edificio condominiale e, per l&#8217;effetto, condannava il Condominio al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa in euro 36.000 per il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in euro 126.000 per la (OMISSIS), in euro 460.000 per la (OMISSIS); rigettava tutte le domande proposte contro l&#8217;amministratore del condominio; rigettava la domanda di manleva avanzata dal condominio nei confronti della (OMISSIS) e della (OMISSIS), ponendo a carico del condominio le spese di lite.</p>
<p>Su gravame principale del Condominio e incidentale degli originari attori, la Corte di appello di Milano il 27 settembre 2006 ha riformato la sentenza di prime cure e compensato integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione.</p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e da (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il Condominio, affidandosi ad unico motivo.</p>
<p>Al ricorso incidentale resistono i ricorrenti principali.</p>
<p>Le parti hanno depositate rispettive memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I due ricorsi sono riuniti ex articolo 335 c.p.c..</p>
<p>Per una migliore comprensione della vicenda va osservato quanto segue.</p>
<p>1. &#8211; In punto di fatto il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS) citavano il Condominio (OMISSIS), di cui erano condomini, e personalmente l&#8217;amministratore (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni da allagamento nel secondo piano sotterraneo all&#8217;edificio, avvenuto in un primo momento il 25 settembre 1993 per fuoriuscita d&#8217; acqua dal sottosuolo. Unitamente alla Comunione (OMISSIS) sollecitavano l&#8217;amministratore, dopo avere chiamato la ditta (OMISSIS) per ottenere l&#8217;innalzamento del livello delle acque e per convocare immediatamente un&#8217;assemblea sa ordinaria il 29 settembre 1993 e il di&#8217; 8 ottobre 1993 il (OMISSIS) decideva di interrompere il funzionamento delle idrovore.</p>
<p>Nell&#8217;assemblea straordinaria del 13 ottobre 1993 si decise l&#8217;acquisto di due pompe idrovore e si ratifico&#8217; l&#8217;operato dell&#8217;amministratore. Le pompe non furono acquistate.</p>
<p>Dopo due assemblee del 29 novembre e del 21 dicembre 1993, che non producevano alcun risultato il 15 dicembre 1994 assieme alla (OMISSIS) fu proposto ricorso ex articolo 700 c.p.c..</p>
<p>Il consulente nominato accerto&#8217; che l&#8217;allagamento era dovuto al consistente innalzamento della falda freatica ed il giudice il 21 maggio 1995 ordinava al condominio di eseguire i lavori richiesti dal consulente.</p>
<p>2. &#8211; Con citazione del 27 luglio 1995 i tre condomini sopra indicati riassumevano la causa (R.G.n.14255/95) con citazione del 27 luglio 1995 per la conferma del provvedimento cautelare e per ottenere il risarcimento dei danni, una volta accertata la responsabilita&#8217; dell&#8217;amministratore per mancato adempimento alle Delib. assembleari e mancato approntamento di mezzi atti a contenere o reprimere l&#8217;allagamento.</p>
<p>Il Condominio si costituiva e chiamava in causa la (OMISSIS).</p>
<p>Si costituiva anche l&#8217;amministratore che declinava ogni responsabilita&#8217; (p.2-3 sentenza impugnata).</p>
<p>Si costituivano anche la (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS).</p>
<p>Il giudice dell&#8217;appello riformava la sentenza di prime cure.</p>
<p>Questa decisione viene censurata sotto vari profili, di cui assume rilevo pregnante il primo motivo del ricorso principale del Condominio (OMISSIS) e degli altri ricorrenti.</p>
<p>Con esso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo della controversia, in riferimento alla responsabilita&#8217; del Condominio (OMISSIS) &#8211; violazione e falsa interpretazione di norma di legge &#8211; articoli 2051, 2043 e 2697 c.c. &#8211; In buona sostanza, i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione &#8220;ridotta in tutto ad una sola pagina (che di fatto riproduce le richieste del Condominio appellante, riportate a pagina 9&#8243;.</p>
<p>La censura, che presenta un corretto quesito di fatto, ossia indica per prima la fattispecie concreta e poi ha rapportato allo schema normativo tipico per la fattispecie astratta ad essa confacente (Cass. n. 19892/09) merita di essere accolta. Al riguardo ritiene il Collegio di riportare integralmente l&#8217;argomentare del giudice dell&#8217;appello su questo capo della decisione.</p>
<p>Nel riformare la sentenza di primo grado il giudice dell&#8217;appello ha ritenuto che &#8220;era un dato incontestabile che quando si verifico&#8217; il fenomeno (25 settembre 1993) per la prima volta, nessuna responsabilita&#8217; poteva ricondursi al Condominio per la semplice ragione che la causa dell&#8217;inondazione non era ravvisabile nella presenza dei detriti nelle pompe idrovore condominiali, bensi&#8217; nella falda acquifera.</p>
<p>Era dato pacifico che il fenomeno si sarebbe ripetuto con il funzionamento delle pompe volute dagli appellanti, poiche&#8217; erano rimedi piu&#8217; che inadeguati, inutili e che a (OMISSIS), in tali evenienze furono adottati rimedi ben diversi da quelli prospettati dal C.T.U.&#8221; (p.10 sentenza impugnata). Con simile ed unico passaggio argomentativo, il giudice dell&#8217;appello, pur riconoscendo che la causa dell&#8217;allagamento era da rinvenirsi nell&#8217;innalzamento della falda acquifera, ha escluso ogni responsabilita&#8217; del Condominio, che aveva l&#8217;obbligo di predisporre mezzi idonei perche&#8217; l&#8217;acqua non penetrasse piu&#8217; dal suolo e fare si&#8217; che l&#8217;acqua fosse tenuta sotto controllo e non si rinvenisse nelle unita&#8217; immobiliari. Di vero, ed in linea di principio, va condiviso l&#8217;orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che qui si ribadisce, secondo il quale il condominio di un edificio e&#8217; obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinche&#8217; le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati alle porzioni di proprieta&#8217; esclusiva dei condomini (Cass. n. 5326/05).</p>
<p>Nel caso in esame, il Condominio non ha spiegato perche&#8217; rimedi diversi non fossero stati adottati ne&#8217; ha allegato il caso fortuito, ne&#8217; ha provato, per liberarsi da ogni responsabilita&#8217;, la esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso causale tra l&#8217;innalzamento della falda e l&#8217;allagamento.</p>
<p>In merito, va detto che sono pacifiche le seguenti circostanze:</p>
<p>a) l&#8217;assemblea aveva deliberato di conferire all&#8217;amministratore di acquistare due pompe di idonea potenza (come previsto dal provvedimento di urgenza emesso ex articolo 700 c.p.c.);</p>
<p>b) l&#8217;ordine del Pretore era rimasto ineseguito e soggetto a numerose opposizioni del Condominio, venute meno solo a seguito di declaratoria di inammissibilita&#8217;;</p>
<p>c) per stessa dichiarazione dell&#8217;amministratore nessuno ebbe ad adottare procedimenti atti ad eliminare l&#8217;allagamento;</p>
<p>d) dai verbali di assemblea si rilevava un intento della maggioranza volto a ritardare (se non impedire) una soluzione definitiva del problema;</p>
<p>e) in questo clima era ravvisabile una responsabilita&#8217; anche in capo all&#8217;amministratore, che non diede esecuzione alla Delib. 13 ottobre 1993 di acquisto delle pompe.</p>
<p>Di queste circostanze, che indussero il giudice di primo grado a condannare il Condominio e che sono contenute nella stessa sentenza, nella quale (p.6 sentenza impugnata) si riportano e&#8217; stato del tutto omesso ogni esame.</p>
<p>La sentenza impugnata non spende una parola, limitandosi e contraddittoriamente ad escludere la responsabilita&#8217; del resistente Condominio.</p>
<p>La contraddittorieta&#8217; si concreta nel fatto che, da un lato riconosce che la causa dell&#8217;allagamento e&#8217; da rinvenire nell&#8217;innalzamento della falda acquifera, dall&#8217;altro non si tiene conto che le ricordate circostanze anche di natura giudiziaria, oltre che interne al condominio, erano e sono pacifiche ed avrebbero, comunque, essere prese in considerazione.</p>
<p>In altri termini, a fronte dell&#8217;assunto dei danneggiati, che avevano solo l&#8217;obbligo di dimostrare l&#8217;esistenza del danno e la sua derivazione dalla cosa comune, il Condominio non solo non ha provato il caso fortuito, ma nemmeno la propria diligenza nella custodia, come si ricava &#8211; e lo si ripete &#8211; a pagine 6 della sentenza impugnata.</p>
<p>Su di esse il giudice dell&#8217;appello inspiegabilmente tace. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ritenuto assorbito il ricorso incidentale e, per l&#8217;effetto, nell&#8217;ambito del motivo accolto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, assorbito l&#8217;incidentale e, per l&#8217;effetto, cassa e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6292</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di lavori di ristrutturazione da cui scaturiscano infiltrazioni, chi fra locatore, conduttore ed appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14688/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 16689/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del Liquidatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 18258/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1654/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2006, R.G.N. 9184/2002;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; ed in subordine il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza n. 16916/2002 il Tribunale di Roma &#8211; decidendo sulla domanda di risarcimento danni da infiltrazioni di acqua proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. (di seguito brevemente (OMISSIS) s.r.l.) nei confronti dell&#8217; (OMISSIS) s.p.a. (ora Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.) e di (OMISSIS), rispettivamente conduttrice e proprietario dell&#8217;immobile sovrastante quello condotto in locazione per uso commerciale dall&#8217;attrice, nonche&#8217; sulla chiamata in causa della ditta (OMISSIS), che aveva eseguito lavori commissionatole dalla (OMISSIS) s.p.a. &#8211; condannava in solido la ditta (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS) al risarcimento danni in favore della (OMISSIS) s.r.l. liquidandoli in euro 47.264,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigettava, invece, la domanda contro (OMISSIS); condannava l&#8217; (OMISSIS) e il (OMISSIS) al pagamento delle spese in favore della (OMISSIS); compensava quelle tra l&#8217;attrice e il (OMISSIS).</p>
<p>La decisione, gravata da impugnazione principale della ditta (OMISSIS) e incidentale della (OMISSIS) s.r.l. e del (OMISSIS), era confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza in data 04.04.2006, rigettava gli appelli proposti in via principale e incidentale e condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado in favore delle altre parti.</p>
<p>Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ditta (OMISSIS), svolgendo un unico motivo.</p>
<p>Hanno resistito sia la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, depositando controricorso e ricorso incidentale tardivo, articolato in sette motivi, sia (OMISSIS), il quale, a sua volta, ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato, affidato a unico motivo, nonche&#8217; controricorso avverso il ricorso incidentale della (OMISSIS).</p>
<p>Nessuna attivita&#8217; difensiva e&#8217; stata svolta da parte della Curatela dell&#8217; (OMISSIS) s.p.a..</p>
<p>Sono state depositate memorie da parte della (OMISSIS) e del (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Preliminarmente si da atto che i ricorsi, proposti in via principale e incidentale, avverso la stessa sentenza vanno riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ..</p>
<p>Gli stessi ricorsi &#8211; avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) &#8211; sono soggetti, in forza del combinato disposto di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2 e della Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 58, alla disciplina di cui all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., e segg., come risultanti per effetto del cit. Decreto Legislativo n. 40 del 2006.</p>
<p>2. Il punto nodale della controversia e&#8217; rappresentato dall&#8217;individuazione della responsabilita&#8217; delle infiltrazioni di acqua, lamentate dalla (OMISSIS) e causalmente ricondotte da entrambi i giudici del merito, sulla scorta delle risultanze istruttorie (c.t.u.; prova orale) al mancato serraggio delle valvole dei radiatori nel corso dei lavori di ristrutturazione commissionati dall&#8217; (OMISSIS) alla ditta (OMISSIS).</p>
<p>Sulla base di tali premesse fattuali la responsabilita&#8217; dell&#8217;evento e&#8217; stata ascritta sia al (OMISSIS) (indipendentemente dalla qualificazione del relativo contratto, come di lavoro o di appalto) in considerazione dell&#8217;autonomia con cui lo stesso effettuo&#8217; le opere in questione, sia alla committente (OMISSIS), avuto riguardo alla sua qualita&#8217; di conduttrice e, quindi, di custode dei locali dove si trovavano i radiatori (ex articolo 2055 cod. civ.), segnatamente nel momento in cui avvenne il riempimento e l&#8217;avviamento dell&#8217;impianto. E&#8217; stata, invece, esclusa la responsabilita&#8217; del proprietario e locatore (OMISSIS) &#8220;perche&#8217; era il conduttore ad avere la custodia (&#8230;) le opere furono commissionate dal conduttore e il danno origino&#8217; non dall&#8217;impianto centrale, bensi&#8217; dalle valvole presenti in quei locali condotti in locazione&#8221;, ritenendosi irrilevante che &#8220;il proprietario dell&#8217;immobile e dell&#8217;intero stabile e, per esso il portiere&#8221; avessero provveduto al riempimento dell&#8217;impianto, perche&#8217; &#8220;quest&#8217;ultima operazione ha solo evidenziato il lavoro male eseguito, ma non e&#8217; stata generatrice diretta del danno&#8221; (cfr. ultima pag. sentenza impugnata).</p>
<p>2. Con l&#8217;unico motivo di ricorso principale si denuncia falsa applicazione degli artt.1655, 1667 e violazione degli articoli 2043, 2049, 2051 e 2053 cod. civ. (articolo 360 cod. proc. civ. , n. 3). Con il quesito conclusivo ex articolo 366 bis cod. proc. civ. si chiede a questa Corte &#8220;se la ditta (OMISSIS) era tenuta, ai sensi dell&#8217;articolo 1667 c.c., in ogni caso, a rispondere dei danni che si sono verificati all&#8217;interno dell&#8217;immobile condotto in locazione dalla (OMISSIS) s.r.l., nonostante avesse consegnato i lavori da tempo ed avvisato la committente e il proprietario dell&#8217;impianto della necessita&#8217; di riempirlo per verificare la corretta tenuta delle valvole dei radiatori, o se la responsabilita&#8217; ricadeva esclusivamente sulla committente e sul proprietario dell&#8217;impianto, applicando i principi di cui agli articoli 2043, 2049, 2051 e 2053 c.c. che qui si presumono non applicati correttamente dalla Corte di appello&#8221;.</p>
<p>2.1. Il motivo e&#8217; inammissibile per l&#8217;inadeguatezza del quesito che lo correda. Invero, secondo i canoni elaborati da questa Corte, il quesito inerente ad una censura in diritto ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ., prima parte &#8211; dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l&#8217;enunciazione del principio giuridico generale &#8211; non puo&#8217; essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l&#8217;errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile; e, dovendosi risolvere in una sintesi logico-giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, non puo&#8217; consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura cosi&#8217; come illustrata nello svolgimento del motivo, occorrendo che risulti individuata la discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il diverso principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata (v. Cass. SS.UU. 10 settembre 2009, n. 19444 e 14 febbraio 2008, n. 3519). In altri termini il quesito di diritto di cui all&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.</p>
<p>2.2. Cio&#8217; posto e precisato che i canoni sopra indicati vanno applicati anche dopo la formale abrogazione della norma, nonostante i motivi che l&#8217;avrebbero determinata, attesa l&#8217;univoca volonta&#8217; del legislatore di assicurare ultra-attivita&#8217; alla medesima (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), si osserva che il quesito sopra testualmente riportato non risulta informato allo schema delineato da questa Corte, posto che non reca la riassuntiva indicazione:</p>
<p>ne&#8217; degli aspetti di fatto rilevanti, risolvendosi sostanzialmente nella sola evocazione di argomenti difensivi (quali l&#8217;avvenuta consegna dei lavori &#8220;da tempo&#8221; e le &#8220;avvertenze&#8221; date al committente) peraltro inconferenti nei rapporti con il terzo danneggiato;</p>
<p>ne&#8217; del modo in cui le questioni proposte sono state decise dai giudici del merito, prospettando, piuttosto, questioni nuove, qual e&#8217; quella della decadenza dalla garanzia, (peraltro eccentrica rispetto al decisum, in cui non rileva il rapporto interno appaltatore/committente, ma la responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore verso terzi) o quella della responsabilita&#8217; del (OMISSIS) ex articolo 2049 cod. civ. (sulla base di presupposti fattuali &#8211; quali la qualita&#8217; di datore di lavoro del portiere del Condominio &#8211; che non risultano essere stati posti a sostegno della domanda introduttiva della (OMISSIS));</p>
<p>e neppure della diversa regola di diritto, la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, affidandosi a questa Corte di verificare se una congerie di norme sia stata o meno correttamente applicata nel caso di specie.</p>
<p>Orbene l&#8217;inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell&#8217;impugnazione, imponendo al ricorrente di fornire una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita&#8217;. D&#8217;altro canto l&#8217;inadeguatezza del quesito e&#8217;, a ben vedere, il riflesso della stessa aspecificita&#8217; ed eccentricita&#8217; del motivo di ricorso, laddove, come innanzi accennato, introduce temi di dibattito completamente nuovi ovvero implica decisione su elementi di giudizio, pure in fatto, che non risultano aver formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, rivelandosi, in ogni caso, insuscettibili di valutazione in questa sede.</p>
<p>Il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile.</p>
<p>3. Ai sensi dell&#8217;articolo 334 cod. proc. civ., comma 2, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale comporta l&#8217;inefficacia del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. (peraltro in linea con le tesi difensive del ricorrente principale, per la parte intesa alla riforma del rigetto della domanda verso il (OMISSIS)), siccome proposto con atto inoltrato per la notifica il 7 giugno 2007 dopo il decorso del termine annuale di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza in data 4 aprile 2006.</p>
<p>Risulta, invece, assorbito il ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS).</p>
<p>4. Le spese del giudizio di legittimita&#8217;, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente principale e il controricorrente (OMISSIS).</p>
<p>Si ravvisano, invece, i giusti motivi di cui all&#8217;articolo 92 cod. proc. civ. (nel testo qui applicabile, ratione temporis, anteriore alla Legge n. 263 del 2005) per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita&#8217; tra le altre parti, avuto riguardo alla declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo e considerata la gia&#8217; rilevata parziale assimilazione delle relative tesi difensive con quelle a sostegno del ricorso principale.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale tardivo e assorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore di (OMISSIS), liquidandole in euro 5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per compensi) oltre accessori come per legge; compensa le stesse spese tra le altre parti.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 16 gennaio 2013, n. 1009</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-16-gennaio-2013-n-1009/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio necessario]]></category>

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		<description><![CDATA[Se vi è comunione legale dei beni, nelle controversie sugli immobili, sussiste il litisconsorzio necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 3</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STAFANO Franco &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 18003/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) (Studio (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2137/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO del 25.6.2010, depositata il 09/09/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN FATTO E IN DIRITTO</strong></p>
<p>Nella causa indicata in premessa, e&#8217; stata depositata la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;1 &#8211; Nella causa promossa dal (OMISSIS) per il risarcimento dei danni arrecati all&#8217;appartamento da lui condotto in locazione a seguito d&#8217;infiltrazioni provenienti dal giardino dell&#8217;appartamento del (OMISSIS), la sentenza impugnata (Trib. Catanzaro, 9 settembre 2010) ha annullato quella di primo grado, rimettendo le parti al primo giudice, ritenendo la sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), in regime di comunione legale con lo stesso, vertendosi rispetto ad un rapporto plurilaterale in giudizio promosso da terzi e riguardante la comunione ed i beni che vi ricadono.</p>
<p>2 &#8211; Ricorre per Cassazione il (OMISSIS), deducendo:</p>
<p>2.1. &#8211; Violazione articolo 101 c.p.c., non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario;</p>
<p>2.2. &#8211; Violazione articoli 342, 353 e 354 c.p.c., perche&#8217; l&#8217;appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto incentrato solo su censure di ordine processuale, non essendo stata proposta dall&#8217;appellante alcun censura di merito.</p>
<p>3. &#8211; Il (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per i seguenti motivi:</p>
<p>3.1. &#8211; Violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 89 c.p.c. relativamente a cancellazione di frase contenuta nella propria comparsa di risposta e sui provvedimenti consequenziali del giudice di primo grado;</p>
<p>3.2. &#8211; Erronea compensazione per mancata liquidita&#8217; dei crediti;</p>
<p>3.3. &#8211; Validita&#8217; ed efficacia dell&#8217;offerta formulata ex articolo 1220 c.c.;</p>
<p>3.4. &#8211; Censura della statuizione sulle spese del giudice di primo grado.</p>
<p>4. &#8211; La decisione riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).</p>
<p>4.1. Il primo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente fondato e va accolto, non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendosi ribadire che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l&#8217;intera cosa comune (e non una frazione della stessa), e&#8217; legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cass. 11199/2000, in motivazione; 4345/2000; 2106/2000; 4354/1999; 4388/1996).</p>
<p>Inoltre, nella particolare ipotesi del regime della comunione dei beni tra i coniugi, l&#8217;agire o il resistere disgiuntamente dei coniugi per gli atti che non eccedono l&#8217;ordinaria amministrazione comprende anche l&#8217;azione giudiziale del tipo di quella da risarcimento del danno introdotta nella presente controversia a svantaggio del bene comune (argomento desumibile da Cass. n. 19167/2005, in motivazione).</p>
<p>4.2. &#8211; Il secondo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente infondato, perche&#8217;, diversamente da quanto sostenuto dal (OMISSIS), l&#8217;appellante aveva proposto, sia pure subordinatamente alla richiesta di annullamento della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, puntuali richieste di merito che dovranno formare oggetto di nuovo motivato esame da parte del giudice di rinvio.</p>
<p>4.3. &#8211; Il ricorso incidentale e&#8217; manifestamente inammissibile in quanto tutti i suoi motivi mancano di attinenza e di riferibilita&#8217; alla sentenza impugnata, avendo dichiaratamente ad oggetto affermazioni contenute nella sentenza in primo grado e questioni non aventi formato oggetto della decisione di appello, esclusivamente incentrata sul tema processuale della sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario.</p>
<p>5. &#8211; Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c. e l&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, al medesimo Tribunale in diversa composizione&#8221;.</p>
<p>La relazione e&#8217; stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.</p>
<p>Non sono state presentate memorie ne&#8217; conclusioni scritte.</p>
<p>Ritenuto che:</p>
<p>a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;</p>
<p>che pertanto, pronunciando sui ricorsi riuniti, deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale, essendo manifestamente fondato, va rigettato il secondo e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; va, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
<p>visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 5 marzo 2013, n. 5392</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[buca]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

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		<description><![CDATA[La manutenzione della strada è compito del comune, quindi i danni causati da buche sul manto stradale debbono sempre essere risarciti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15990/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI CASSINO;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3443/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2006, R.G.N. 8061/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) il (OMISSIS) in (OMISSIS) cade malamente a terra, scendendo dal marciapiede a causa di una buca &#8220;praticamente invisibile&#8221;, a suo dire, e riporta lesioni personali (trauma discorsivo del collo del piede destro, contusioni al ginocchio destro e stiramento lombo-sacrale).</p>
<p>Il Tribunale di Cassino il 20 maggio 2003 rigetta la sua domanda risarcitoria nei confronti del Comune.</p>
<p>Su gravame del (OMISSIS) la Corte di appello di Roma conferma il 24 luglio 2005 la sentenza di prime cure.</p>
<p>Avverso siffatta decisione il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, corredati dai prescritti quesiti.</p>
<p>Non risulta avere svolto attivita&#8217; difensiva l&#8217;intimato Comune.</p>
<p>Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.-Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo2043 in luogo dell&#8217;articolo 2051 c.c.) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell&#8217;appello avrebbe fatto discendere dal presupposto circa la impossibilita&#8217; del Comune di esercitare il potere di controllo sul demanio statale a causa della sua notevole estensione la applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 2043 c.c., anziche&#8217; dell&#8217;articolo 2051 c.c. (p.7 ricorso).</p>
<p>Il quesito e&#8217; del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Dica la Corte se dall&#8217;evento dannoso causato dal bene pubblico e avvenuto all&#8217;interno del perimetro urbano l&#8217;Amministrazione risponde ai sensi dell&#8217;articolo 2043 c.c. ovvero dell&#8217;articolo 2051 c.c.&#8221; (p. 9 ricorso).</p>
<p>Il quesito cosi&#8217; come proposto non risulta congruo, essendo meramente interpretativo.</p>
<p>Infatti, con il quesito il ricorrente non puo&#8217; chiedere alla Corte di indicargli la norma applicabile e perche&#8217; con esso in buona sostanza il ricorrente sostiene che l&#8217;applicazione di una delle norme alla fattispecie concreta avrebbe dovuto condurre ad una decisione di segno opposto (v. Cass. n. 14682/07).</p>
<p>Peraltro, non e&#8217; colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto il giudice dell&#8217;appello in concreto ha escluso ogni responsabilita&#8217; del Comune ex articolo 2043 c.c. per la accertata circostanza della inesistenza dei requisiti della oggettiva non visibilita&#8217; e della soggettiva imprevedibilita&#8217; della situazione alla luce della documentazione fotografica in atti, dall&#8217;essere la buca colma di acqua, date le condizioni atmosferiche di pioggia e su questa realta&#8217; fattuale e processualmente acquisita ha escluso ogni responsabilita&#8217; dell&#8217;ente territoriale (v.p. 5 sentenza impugnata) (v. Cass. S.U. n. 26020/08; Cass. n. 6420/08).</p>
<p>2.-Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto: falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043) propone il seguente quesito:</p>
<p>&#8220;Qualora l&#8217;Amministrazione risponda ai sensi dell&#8217;articolo 2043 degli eventi dannosi causati dal bene pubblico e avvenuti all&#8217;interno del perimetro urbano dica la Cassazione se la P.A. risponde per comportamento colposo nelle sole ipotesi di insidia o trabocchetto&#8221; (p. 11 ricorso).</p>
<p>Si tratta, a ben vedere, di censura inammissibile, in quanto il quesito ha la stessa natura del precedente.</p>
<p>3. Ne&#8217; migliore sorte merita il terzo motivo (articolo 360, n. 5 &#8211; omissivita&#8217; e contraddittorieta&#8217; della motivazione) (p.12 ricorso), in quanto l&#8217;avere affermato il giudice dell&#8217;appello che la buca fosse di modestissime dimensioni (p.5 sentenza impugnata) non e&#8217; in contraddizione con i criteri non rinvenuti esistenti da esso giudice, ne&#8217; con la deposizione del teste (OMISSIS) (di cui a p.12 ricorso), che appare del tutto irrilevante ai fini de quibus; ne&#8217; si puo&#8217; ragionevolmente affermare che vi sia omessa motivazione.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, ma nulla va disposto per le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 febbraio 2013, n. 5063</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-28-febbraio-2013-n-5063/</link>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 17:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessione]]></category>
		<category><![CDATA[936 cc]]></category>
		<category><![CDATA[accessione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[opere su fondo altrui]]></category>

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		<description><![CDATA[L'ex fidanzato della figlia chiede la restituzione delle somme spese per la ristrutturazione di una casa, ma lei non solo chiede i danni cagionati dall'opera, ma anche il risarcimento per i pasti da lui consumati]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso iscritto al n.r.g. 4252/07 proposto da:</p>
<p>- (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il prof (OMISSIS) in (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>- (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in (OMISSIS), come da procura a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 285/06, dep.ta il 28.3.06;</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS), con delega dell&#8217;avv. (OMISSIS), per la parte controricorrente, che ha insistito per il rigetto del ricorso;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1 &#8211; (OMISSIS), con atto notificato il 28 aprile 1995, cito&#8217; (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento di lire 54.045.000, pari al valore della mano d&#8217;opera ed al costo dei materiali impiegati nella ristrutturazione di un immobile della predetta, sito in (OMISSIS), esponendo di aver eseguito tali opere in quanto all&#8217;epoca era fidanzato con la figlia della convenuta, nella prospettiva che l&#8217;abitazione cosi&#8217; ristrutturata avrebbe dovuto essere impiegata come futura casa coniugale, circostanza poi non verificatasi per la rottura dei rapporti con la predetta. La convenuta si costitui&#8217;, opponendosi all&#8217;accoglimento delle richieste, svolgendo altresi&#8217; domanda riconvenzionale per il pagamento di lire 93.040.000 di cui lire 6.000.000 per danni arrecati all&#8217;immobile ed il resto per i pasti consumati durante il fidanzamento.</p>
<p>2 &#8211; L&#8217;adito Tribunale accolse in parte le domande dell&#8217; (OMISSIS) condannando la (OMISSIS) al pagamento di euro 21.000,00 oltre interessi, spese di CTU e due terzi delle spese di giudizio; la (OMISSIS) interpose gravame che fu respinto dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 285, pubblicata il 28 marzo 2006.</p>
<p>3- Il giudice dell&#8217;impugnazione disattese il motivo di gravame con cui si era evidenziata la mancata indicazione della causapetendi e la non riconducibilita&#8217; della fattispecie &#8211; stante l&#8217;impostazione data alla domanda dall&#8217; (OMISSIS) &#8211; all&#8217;ipotesi di accessione ne&#8217; a quella di ingiustificato arricchimento ne&#8217; tanto meno a quella risarcitoria per rottura di fidanzamento a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 81 cod. civ., ritenendo invece che l&#8217;originario petitum rientrasse nell&#8217;ipotesi disciplinata dall&#8217;articolo 936 c.c., comma 2, e che alla minore quantificazione del dovuto si dovesse pervenire in considerazione della fornitura da parte della appellante dei materiali impiegati nella ristrutturazione.</p>
<p>3 &#8211; Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la (OMISSIS), facendo valere due motivi; l&#8217; (OMISSIS) ha risposto con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 936 cod. civ. avendo omesso la Corte territoriale di considerare che per aversi la fattispecie di opere fatte dal terzo con materiali propri su suolo altrui sarebbe stato necessario che l&#8217;opus oggetto di trasformazione fosse dotato di autonomia, dal punto di vista strutturale ed economico, rispetto al suolo cui accedeva ed il cui valore contribuiva ad arricchire: fattispecie dunque che avrebbe impedito alla Corte del merito di comprendere nell&#8217;indennizzo riconosciuto all&#8217; (OMISSIS) le opere dirette alla demolizione, manutenzione o modificazione di manufatti gia&#8217; esistenti.</p>
<p>La &#8211; Come mezzo al fine viene formulato il seguente quesito di diritto, in ossequio all&#8217;onere risultante dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis: &#8220;Riferendosi l&#8217;articolo 936 c.c. al caso in cui la costruzione realizzata dal terzo presenti rispetto al suolo una propria autonomia, dal lato strutturale ed economico, di guisa da poter essere astrattamente idonea, per la sua capacita&#8217; di utilizzazione, ad apportare un effettivo incremento al valore del suolo cui accede, devono escludersi dalla disciplina dettata dalla norma medesima tutte quelle opere eseguite dal terzo su suolo altrui che hanno comportato la mera demolizione, manutenzione o modificazione di manufatti gia&#8217; esistenti&#8221;?</p>
<p>2 &#8211; Il motivo non e&#8217; fondato in quanto, limitandosi la critica esposta a contestare l&#8217;applicazione della norma sopra richiamata ad alcuni soltanto dei lavori eseguiti e non confutando dunque &#8211; come invece appare essere accaduto in primo grado &#8211; la stessa configurabilita&#8217; della fattispecie dell&#8217;accessione, costituisce una quaestio facti rimessa all&#8217;insindacabile valutazione del giudice del merito quella di stabilire quali e quante opere possano considerarsi finalisticamente destinate all&#8217;accrescimento del bene immobile del terzo, salva la presenza di vizi nel ragionamento logico seguito dal giudicante per raggiungere siffatto risultato interpretativo, vizi che pero&#8217; non hanno formato oggetto di rilievo.</p>
<p>3 &#8211; Sotto diverso ma concorrente profilo, con il secondo motivo parte ricorrente lamenta nuovamente la violazione delle medesima norma non avendo la Corte del merito messo in relazione gli esborsi e il valore dell&#8217;apporto lavorativo a carico dell&#8217; (OMISSIS) con l&#8217;incremento di valore che sarebbe originato dalle opere dello stesso, cosi&#8217; da privare essa deducente della facolta&#8217; di scelta tra pagare i primi od indennizzare i secondi.</p>
<p>3.a &#8211; La prospettazione non e&#8217; fondata considerando che espressamente il giudice dell&#8217;appello escluse l&#8217;indennizzabilita&#8217; di eventuali incrementi patrimoniali che, per effetto dei lavori, fossero derivati all&#8217;immobile della ricorrente, non essendo cognite le condizioni dello stesso prima della ristrutturazione, con l&#8217;effetto di onerare parte deducente della dimostrazione della inutilita&#8217; sostanziale dei lavori intrapresi e, quindi, della non invocabilita&#8217; del disposto dell&#8217;articolo 936 cod. civ. neppure per il costo delle opere poste in essere dal terzo.</p>
<p>3.b &#8211; L&#8217;argomentazione appare in ogni caso nuova &#8211; e quindi inammissibile &#8211; se la si confronti con il motivo di appello (segnatamente: il secondo) con il quale, nella diversa prospettiva della non applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 2041 cod. civ. &#8211; qualora la domanda dell&#8217; (OMISSIS) fosse stata cosi&#8217; qualificata &#8211; la ricorrente si era lamentata della mancata prova dell&#8217;arricchimento patrimoniale derivante dai lavori e non gia&#8217; della privazione della scelta tra pagamento del costo dei lavori ed aumento di valore.</p>
<p>4 &#8211; Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita&#8217; che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CAP.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 26 febbraio 2013, n. 4799</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 17:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[accidentalità]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
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		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[terzi]]></category>

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		<description><![CDATA[Quanto si estende la copertura offerta dalla clausola "[i danni] involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale" che si rinviene nelle polizze RC condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17332/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS) nella qualita&#8217; di amministratore del Condominio del (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) in persona della dirigente dell&#8217;Area Liquidazione Direzionale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2477/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2006, R.G.N. 4857/2002;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;inammssibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 18 luglio 2006, la Corte d&#8217;Appello di Napoli ha rigettato l&#8217;appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 98 del 27 dicembre 2001.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo era stato adito da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentire condannare il Condominio di via (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di loro proprieta&#8217; a seguito della rottura, in data (OMISSIS), della tubazione idrica interrata posta al servizio del parco condominiale.</p>
<p>Il Condominio si era costituito per resistere alla domanda ed aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia la (OMISSIS) S.P.A. per essere tenuto indenne dalle conseguenze negative del giudizio. Quest&#8217;ultima si era costituita ed aveva chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.</p>
<p>1.1.- Il Tribunale di Napoli aveva condannato il Condominio convenuto al risarcimento dei danni spettanti a ciascuno degli attori, oltre che al pagamento in loro favore delle spese di lite; aveva rigettato la domanda di garanzia, dichiarando compensate le spese tra il convenuto e la societa&#8217; assicuratrice chiamata in causa.</p>
<p>2.- Proposto appello da parte del Condominio, al fine di chiedere la condanna della (OMISSIS) S.p.A. al pagamento delle somme dovute dal Condominio agli attori originari per risarcimento e spese di lite e costituitasi la societa&#8217; appellata, la Corte d&#8217;Appello di Napoli ha, come detto, rigettato il gravame, ritenendo che, poiche&#8217; la polizza stipulata dal condominio appellante per la responsabilita&#8217; civile verso terzi ricopriva &#8220;i danni involontariamente cagionati a terzi&#8230; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e&#8217; stipulata l&#8217;assicurazione&#8221;, per il sinistro per cui e&#8217; causa la garanzia non fosse operativa perche&#8217; il medesimo non avrebbe potuto essere ricondotto ad un fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore, ma sarebbe stato conseguenza di una condotta omissiva integrante &#8220;un&#8217;ipotesi di comportamento colposo significativo&#8221;. Ha cosi&#8217; confermato anche le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; ha compensato tra le parti le spese del grado.</p>
<p>3.- Avverso la sentenza il Condominio (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, propone ricorso affidato a tre motivi.</p>
<p>La (OMISSIS) S.P.A. resiste con controricorso.</p>
<p>Non si difendono gli altri intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Pregiudiziale risulta l&#8217;esame congiunto del secondo e del terzo motivo, che vanno accolti per le comuni ragioni di cui appresso.</p>
<p>Col secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all&#8217;esistenza della garanzia ed all&#8217;interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione.</p>
<p>Rileva il ricorrente che nelle condizioni generali del contratto (settore A, punto 1.1. lettera e) sono inclusi tra i rischi assicurati anche quelli causati da colpa grave dell&#8217;assicurato e, con specifico riferimento alla responsabilita&#8217; civile si legge che &#8220;La Compagnia si obbliga a tenere indenne l&#8217;Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e&#8217; stipulata l&#8217;assicurazione. L&#8217;assicurazione vale anche per la responsabilita&#8217; civile che possa derivare all&#8217;Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere&#8221;.</p>
<p>Tenuto conto sia di quanto disposto dalle condizioni generali di contratto, unilateralmente predisposte dalla Compagnia assicuratrice su modulo prestampato, sia di quanto previsto nel capo specifico riguardante la responsabilita&#8217; civile, il ricorrente sostiene che la Corte d&#8217;Appello, interpretando il contratto ponendo in relazione tra loro le varie clausole, comunque in buona fede e nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 1370 cod. civ., non avrebbe potuto escludere l&#8217;operativita&#8217; della garanzia nell&#8217;ipotesi della colpa grave, poiche&#8217; ogni ipotesi di colpa sarebbe rientrata tra i rischi coperti dall&#8217;assicurazione.</p>
<p>1.1.- Col terzo motivo si denuncia violazione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ., nonche&#8217; degli articoli 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all&#8217;esistenza della garanzia ed all&#8217;interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione. Il ricorrente richiama il precedente costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4118 del 10 aprile 1995, che, a sua volta, richiama i precedenti di cui a Cass. n. 6071/83 e n. 2863/90, al fine di sostenere che l&#8217;argomentazione della Corte d&#8217;Appello, secondo cui fatto accidentale sarebbe equivalente a fortuito o forza maggiore, comporterebbe la violazione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ. nonche&#8217; delle norme sull&#8217;interpretazione dei contratti sopra richiamate. Infatti, finisce per escludere la copertura assicurativa nei soli casi in cui puo&#8217; operare la responsabilita&#8217; civile, vale a dire nei casi di comportamento colposo, dato che in mancanza di colpa non esisterebbe nemmeno l&#8217;obbligo risarcitorio dell&#8217;assicurato, per cui il contratto risulterebbe privo di oggetto. Il ricorrente conclude rilevando che il termine &#8220;accidentale&#8221;, di cui alla richiamata clausola del contratto di assicurazione, debba essere inteso ed interpretato nel senso che l&#8217;assicurazione sia tenuta a risarcire i danni derivanti da fatto colposo con la sola esclusione del fatto doloso; osserva, altresi&#8217;, che questa interpretazione troverebbe riscontro in quanto esposto nel secondo motivo, relativamente all&#8217;esistenza di apposita clausola che copre le ipotesi di colpa grave e, sia pure parzialmente, di dolo.</p>
<p>2.- I motivi sono volti a censurare l&#8217;interpretazione della clausola contrattuale, il cui testo e&#8217; stato sopra riprodotto. In particolare, la Corte d&#8217;Appello ha inteso la copertura assicurativa per la responsabilita&#8217; civile verso terzi come relativa a &#8220;fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore&#8221;, nel quale non potrebbero rientrare difetti di costruzione o di manutenzione, a seguito dei quali i danni a terzi si siano prodotti per una &#8220;condotta omissiva&#8221; dell&#8217;assicurato, quando, come, nella specie, questa concretizzi &#8220;un&#8217;ipotesi di comportamento colposo significativo&#8221;.</p>
<p>Le censure sono fondate.</p>
<p>Quanto dedotto col terzo motivo di ricorso trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato il principio per il quale &#8220;l&#8217;assicurazione della responsabilita&#8217; civile, mentre non puo&#8217; concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe&#8217; a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita&#8217;, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l&#8217;estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e&#8217; correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi&#8221; (cosi&#8217;, oltre a Cass. n. 4118/95, citata in ricorso, anche Cass. n. 752/00, nonche&#8217;, di recente Cass. n. 5273/08 e n. 7766/10).</p>
<p>Il Collegio intende ribadire il principio appena richiamato.</p>
<p>2.1.- Quest&#8217;ultimo, d&#8217;altronde, trova riscontro nelle clausole contrattuali menzionate in ricorso.</p>
<p>Come evidenziato col secondo motivo, non solo, nel caso di specie, la polizza stipulata dal Condominio non contiene alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, specificamente per la colpa grave (cui sembra alludere la sentenza impugnata laddove qualifica il comportamento del Condominio come &#8220;comportamento colposo significativo&#8221;), ma addirittura espressamente prevede che tra i rischi coperti dalla garanzia vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell&#8217;assicurato. Pertanto, e&#8217; fondata la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, sia dell&#8217;apposita previsione contrattuale sia della mancanza di eventuale apposita limitazione concernente l&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso terzi.</p>
<p>Inoltre, la contrapposizione di fatto &#8220;accidentale&#8221; a fatto &#8220;doloso&#8221;, quale risulta dal principio sopra richiamato, e&#8217; coerente col testo dell&#8217;inciso finale della clausola esaminata dalla Corte d&#8217;Appello e sopra riportato. Detto inciso amplia la garanzia all&#8217;ipotesi della responsabilita&#8217; civile &#8220;che possa deriva all&#8217;Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere&#8221;, cosicche&#8217; ne resta escluso soltanto il fatto doloso dello stesso assicurato, in coerenza con la previsione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ. E cio&#8217;, ad ulteriore riprova che per fatto &#8220;accidentale&#8221; si debba intendere fatto &#8220;colposo&#8221; quale contrapposto a &#8220;doloso&#8221;, tale che, essendo soltanto questo escluso dalla copertura assicurativa, si rende necessaria un&#8217;apposita previsione, quale quella appena riportata, per il relativo ampliamento. E&#8217; corretta, quindi, la censura del ricorrente che sempre col secondo motivo, fa rilevare l&#8217;incoerenza dell&#8217;interpretazione del giudice di merito che, pur ritenendo estesa la garanzia al fatto doloso del terzo, la reputa esclusa per il fatto colposo dello stesso assicurato.</p>
<p>2.2.- L&#8217;indirizzo interpretativo sopra richiamato, che qui si intende ribadire, rende non pertinenti i rilievi svolti dalla resistente laddove, in controricorso, con riferimento al terzo motivo di ricorso, tenta un distinguo tra colpa &#8220;inconsapevole&#8221; e colpa con &#8220;previsione&#8221;, al fine di sostenere che la seconda escluderebbe la garanzia, laddove invece la prima ne consentirebbe l&#8217;operativita&#8217;. Si e&#8217; gia&#8217; evidenziato come, in mancanza di apposita clausola derogatoria, i principi generali sull&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile desumibili dall&#8217;articolo 1917 cod. civ. consentano di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi, non essendo consentiti ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa; e come, nella polizza in questione, non vi fosse alcuna clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilita&#8217; civile verso terzi.</p>
<p>3.- In conclusione, i motivi secondo e terzo vanno accolti, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d&#8217;Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterra&#8217; al principio di diritto sopra ribadito. L&#8217;accoglimento dei detti motivi, comporta l&#8217;assorbimento del primo, col quale sono dedotti ulteriori profili di erroneita&#8217; nell&#8217;interpretazione del contratto di assicurazione prodotto in atti.</p>
<p>Va rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d&#8217;Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 26 febbraio 2013, n. 4806</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
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		<description><![CDATA[In caso di incidente stradale causato dalla fauna selvatica (nella specie un cinghiale) si può chiedere il risarcimento danni? A chi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17848/2007 proposto da:</p>
<p>REGIONE CAMPANIA (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante Presidente p.t. della GIUNTA REGIONALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 (UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 262/2006 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA, depositata il 15/12/2006, R.G.N. 271/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con sentenza n. 193 del 2004, il Giudice di pace di Teano condannava la Regione Campania al pagamento in favore (OMISSIS) della somma di euro 900,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall&#8217;autovettura dell&#8217;attore in data (OMISSIS) in (OMISSIS), a causa di un cinghiale che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale.</p>
<p>La decisione, gravata da impugnazione della Regione Campania, era parzialmente riformata con sentenza in data 15.12.2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che &#8211; confermata la legittimazione passiva dell&#8217;appellante &#8211; riduceva l&#8217;importo dovuto a titolo di risarcimento ad euro 650,00 oltre interesse, in ragione del limitato concorso di colpa del danneggiato; compensava nella misura del 25% le spese del doppio grado del giudizio e condannava la Regione Campania alla rifusione del residuo importo di tali spese.</p>
<p>Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania, svolgendo cinque motivi.</p>
<p>Nessuna attivita&#8217; difensiva e&#8217; stata svolta da parte intimata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Il Tribunale ha motivato la sua decisione rilevando che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 affida alle regioni a statuto ordinario i poteri di gestione, controllo e tutela della fauna selvatica, costituenti patrimonio indisponibile dello Stato e che siffatti poteri, affiancandosi in posizione sovraordinata a quelli riconosciuti alle province in materia di caccia e protezione faunistica, dapprima dalla stessa Legge n. 157 del 1992, articolo 14 e ora dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19 comportano che spetta alle stesse regioni adottare tutte le misure idonee a evitare tal genere di danni a persone e cose, non solo impartendo le opportune disposizioni alle province e agli altri enti gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte e attuando gli interventi sostitutivi richiesti per il caso di perdurante inerzia degli enti gestori.</p>
<p>Quanto alla concreta responsabilita&#8217; per il sinistro per cui e&#8217; causa, esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; alla fauna selvatica dei principi di cui all&#8217;articolo 2052 cod. civ., il Tribunale ne ha attribuito la colpa alla Regione Campania ai sensi dell&#8217;articolo 2043 cod. civ. &#8211; con un limitato concorso di colpa del danneggiato, in ragione del 25%, in considerazione del fatto che una moderata condotta di guida avrebbe diminuito l&#8217;entita&#8217; del danno &#8211; sul rilievo che l&#8217;animale aveva fatto irruzione sulla strada all&#8217;improvviso e che l&#8217;evento era sicuramente prevedibile da parte della Regione, atteso che si trattava di una zona di ripopolamento e cattura di cinghiali, in cui si verificati molti incidenti analoghi, negli anni precedenti, si&#8217; che l&#8217;appellante avrebbe dovuto approntare misure di vigilanza e, in particolare, invitare la Provincia a predisporre adeguata segnaletica stradale oppure avvalersi dei poteri sostitutivi ad essa riconosciuti dalla legge.</p>
<p>1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione della Legge n. 157 del 1992, articoli 1, 9 e 19 17 Legge Regionale n. 8 del 1996, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19 (articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche&#8217; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5). Al riguardo parte ricorrente, articolando quesito di diritto, deduce l&#8217;erronea individuazione della legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria di danni causati da fauna selvatica su strada provinciale, assumendo che essa spettava alla sola Provincia e non alla Regione Campania; in particolare osserva che, in base alla normativa indicata in rubrica, non tutti i poteri di controllo in materia di fauna selvatica risultano delegati alle regioni, ma solo quelli necessari al perseguimento delle finalita&#8217; previste dalla norma, non essendo in particolare le stesse regioni tenute ad adottare misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e tantomeno ai veicoli in circolazione.</p>
<p>1.2. Il motivo &#8211; pur deducendo congiuntamente violazione di legge e vizio motivazionale &#8211; propone, esclusivamente, una questione di diritto, afferente alla legittimatio ad causam dal lato passivo, ergo alla astratta configurabilita&#8217;, nel rapporto cosi&#8217; come dedotto dall&#8217;attore, di un potere di azione dello stesso nei confronti del soggetto contro il quale la domanda e&#8217; stata proposta.</p>
<p>Ritiene il Collegio che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, e&#8217; responsabile ex articolo 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass., 24 ottobre 2003, n. 16008; Cass., 24.9.2002, n. 13907).</p>
<p>In particolare e&#8217; stato osservato che &#8211; sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell&#8217;interesse della comunita&#8217; nazionale ed internazionale &#8211; la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante la disciplina in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, attribuisce alle regioni a statuto ordinario l&#8217;emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica (articolo 1, comma 3), alle stesse affidando i connessi, necessari poteri gestori, mentre riserva alle province le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (e precedentemente ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142). Invero costituisce principio generale del nostro ordinamento che le regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l&#8217;esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province (articolo 118 Cost.; Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 4), derivandone, di conseguenza, che la regione, anche in caso di delega di funzioni alle province, e&#8217; responsabile, ai sensi dell&#8217;articolo 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle province un&#8217;autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l&#8217;attivita&#8217; in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. 21 febbraio 2011, n. 4202; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197; Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80).</p>
<p>Nel caso di specie &#8211; precisato che la Legge Regionale Campania n. 8 del 1996, (abrogata dalla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26, articolo 42, comma 4 ma applicabile ratione temporis) stabilisce che la Regione Campania provvede, conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alla tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale (articolo 1) nell&#8217;interesse della comunita&#8217; regionale, nazionale ed internazionale (articolo 2, comma 1), prevedendo che siano delegate alle province le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge e dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione (articolo 9) e segnatamente riservando alla Giunta regionale il coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonche&#8217;, in caso di inadempienza, l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi di cui alla gia&#8217; citata Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, comma 10 (articolo 11) &#8211; costituisce corretta applicazione della regola di cui all&#8217;articolo 2043 cod. civ. l&#8217;individuazione nella stessa Regione del soggetto, correlativamente gravato dell&#8217;obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi.</p>
<p>E&#8217; il caso di aggiungere che il richiamo di parte ricorrente alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26 che dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili (e all&#8217;analogo Legge Regionale Campania n. 8 del 1996, articolo 26), non e&#8217; conducente ai fini di cui trattasi, giacche&#8217; la norma riguarda i danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica, laddove, nel caso di specie, il soggetto passivamente legittimato va individuato alla stregua dei generali principi della responsabilita&#8217; aquiliana.</p>
<p>2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 cod. civ., degli articoli 112 e 163 cod. proc. civ. (articolo 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).</p>
<p>3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., comma 2 (articolo 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).</p>
<p>3.1. I due motivi si esaminano congiuntamente, giacche&#8217; esprimono un&#8217;unica sostanziale censura, e cioe&#8217; che la responsabilita&#8217; ex articolo 2043 c.c. per i danni provocati dalla fauna selvatica sia stata affermata dal Tribunale sulla base del solo fatto storico dell&#8217;incidente, senza che venisse accertata e, prima ancora, allegata e provata la responsabilita&#8217; per colpa della Regione.</p>
<p>3.2. I suddetti motivi, per una parte, riecheggiano il tema della pretesa &#8220;sussidiarieta&#8217;&#8221; dei compiti della Regione in materia rispetto a quelli della Provincia, gia&#8217; sotteso al primo motivo di ricorso, in relazione al quale puo&#8217; sinteticamente rinviarsi alle considerazioni gia&#8217; svolte sub 1.2. e, per altra parte, svolgono censure di stretto merito, alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la ricostruzione delle modalita&#8217; del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l&#8217;accertamento e la graduazione della colpa, l&#8217;esistenza o l&#8217;esclusione del rapporto di causalita&#8217; tra i comportamenti dei singoli soggetti e l&#8217;evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita&#8217; se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.</p>
<p>Va in particolare precisato che, nella specie, parte ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell&#8217;articolo 2697 cod. civ. nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; in tema di motivi ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e cioe&#8217;, non lamenta che il giudice abbia attribuito l&#8217;onere della prova a una parte diversa da quella che ne e&#8217; gravata, secondo le regole dettate da quella norma. Del resto il Tribunale e&#8217; pervenuto all&#8217;impugnata decisione, svolgendo argomentazioni basate su risultanze istruttorie astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite &#8211; segnatamente in punto di accertamento della prevedibilita&#8217; dell&#8217;evento, desunto dalle stesse ammissioni della Regione in ordine alla localizzazione del sinistro in una zona di ripopolamento e cattura cinghiali, oltre che dalle emergenze della prova testimoniale circa la frequenza, nella stessa zona, di incidenti similari &#8211; e correlativamente evidenziando che siffatta ricostruzione fattuale corrispondeva alla prospettazione difensiva di parte attrice, laddove aveva addebitato alla Regione di essersi &#8220;comportata con negligenza, imprudenza ed imperizia per avere omesso di adottare tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso&#8221;.</p>
<p>Del resto il principio dell&#8217;onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che e&#8217; gravato dal relativo onere, giacche&#8217; nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute &#8211; ivi incluse quelle desumibili ex articolo 116 cod. proc. civ. dal comportamento delle parti &#8211; concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, per cui non e&#8217; ravvisabile alcuna violazione dell&#8217;onere in questione; mentre, per quanto attiene alle censure di segno motivazionale &#8211; prima ancora dell&#8217;inammissibilita&#8217; delle stesse per mancanza del c.d. quesito di fatto &#8211; rileva la mera assertivita&#8217; della doglianza, al piu&#8217; tradotta in una mera valutazione alternativa rispetto a quella offerta dal giudice del merito.</p>
<p>In definitiva i motivi all&#8217;esame vanno rigettati.</p>
<p>4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) sul riconoscimento di un limitato concorso di colpa del danneggiato.</p>
<p>5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla determinazione quantitativa del danno.</p>
<p>5.1. Entrambi i motivi sono inammissibili, perche&#8217; privi della &#8220;chiara indicazione&#8221; (c.d. quesito di fatto) richiesta dalla seconda parte dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, la quale secondo i canoni elaborati da questa Corte, applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, per la riconosciuta ultrattivita&#8217; della norma nonostante la sua formale abrogazione &#8211; deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio&#8217; specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo &#8220;il fatto controverso&#8221; in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma anche &#8211; se non soprattutto &#8220;la decisivita&#8217;&#8221; del vizio, e cioe&#8217; le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. ord., 18 luglio 2007, n.16002; Cass. ord. 7 aprile 2008, n.8897). Tale requisito non puo&#8217;, dunque, ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell&#8217;illustrazione del motivo &#8211; all&#8217;esito di un&#8217;interpretazione svolta dal lettore, anziche&#8217; su indicazione della parte ricorrente &#8211; consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).</p>
<p>In conclusione il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita&#8217; non avendo parte intimata svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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