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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; danni al fondo</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 5 marzo 2013, n. 5390</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[anas]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cunette]]></category>
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		<category><![CDATA[strada]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'ANAS realizza male le cunette ai lati della strada, il fondo confinante è danneggiato? Può il proprietario esserne risarcito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15975/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e&#8217; difesa per legge;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) nella loro qualita&#8217; di eredi legittimi &#8211; figli di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 815/2006 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/06/2006, R.G.N. 3356/1990;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il 26 luglio 1990 il Pretore di Palmi condannava l&#8217;(OMISSIS) a risarcire i danni asseritamene subiti da (OMISSIS) al suo fondo in conseguenza della realizzazione di un tratto stradale confinante con il suo fondo.<br />
Su gravame dell&#8217;(OMISSIS) il Tribunale di Reggio Calabria il 19 giugno 2006 ha confermato la sentenza di prime cure.<br />
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione l&#8217;(OMISSIS), affidandosi a due motivi.<br />
Resiste con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) nella qualita&#8217; di figli legittimi ed eredi di (OMISSIS).<br />
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.-Va preliminarmente esaminata la eccezione da parte dei resistenti di inammissibilita&#8217; del ricorso proposto dall&#8217;(OMISSIS) in quanto la stessa, pure resa edotta dal decesso di (OMISSIS), non avrebbe notificato il ricorso personalmente alle parti costituite. L&#8217;eccezione va disattesa.</p>
<p>In primis, la notifica, come pacificamente avvenuta non gia&#8217; personalmente agli eredi del (OMISSIS), ma al difensore del (OMISSIS) in fase di appello, non e&#8217; inesistente, ma nulla come da giurisprudenza consolidata di questa Corte. In secundis gli eredi si sono costituiti e si sono difesi nel merito, sanando ogni vizio. Cio&#8217; precisato, nel merito va osservato quanto segue.</p>
<p>2. Con il primo motivo (omessa, insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso per il giudizio &#8211; articolo 360 c.p.c., n. 5) l&#8217;(OMISSIS) lamenta che a fronte di una CTU che parla di una possibilita&#8217;, ossia che &#8220;la quantita&#8217; extra di acqua, raccolta dalla cunetta autostradale e convogliata dal tombino nel fosso abbia accelerato tale processo&#8221; non si potrebbe affermare una sua responsabilita&#8217;, come, invece, ritenuto dal giudice dell&#8217;appello, per cui vi sarebbe un concorso di cause (processo di erosione naturale del fosso e accelerazione del fenomeno innescata dal surplus di acqua raccolta dalle cunette sull&#8217;autostrada e convogliata nel fosso attraverso il tombino relativo all&#8217;allargamento e all&#8217;approfondimento del fosso (p. 3 e 4 ricorso).</p>
<p>La censura va disattesa.</p>
<p>Va sottolineato che i passi della CTU evidenziati dalla ricorrente sono stati ben tenuti presenti dal giudice a quo, il quale pone in risalto che la CTU, anche quella effettuata in fase di appello, non parla di possibilita&#8217; di una esistenza del nesso causale, ma ha posto in evidenza che il processo erosivo del fosso era stato accelerato artificialmente dal surplus di acqua convogliata dalle cunette (p. 3 sentenza impugnata), ritenuto gia&#8217; dal primo giudice come frutto della negligenza dell&#8217;(OMISSIS) nel realizzare le cunette di coinvolgimento delle acque piovane in modo da evitare il prevedibile danno da deflusso dei fondi sottostanti (p. 2 sentenza impugnata).</p>
<p>Ed, inoltre, il giudice dell&#8217;appello non ha affatto affermato che l&#8217;evento era possibile, ma sulla base della CTU che ha motivatamente condiviso, ha avuto modo di ritenere che la realizzazione del tratto stradale in prossimita&#8217; del fondo del (OMISSIS) aveva determinato un&#8217;erosione accelerata della massa d&#8217;acqua che, in mancanza dell&#8217;opera dell&#8217;uomo, sarebbe si&#8217; defluita dall&#8217;alto verso il basso, ma disperdendo la sua forza erosiva su un&#8217; area piu&#8217; vasta (p. 3 sentenza impugnata). In altri termini, senza i lavori effettuati dall&#8217;(OMISSIS), che aveva usato negligenza nel realizzare le cunette di convogliamento delle acque piovane, i danni al fondo del (OMISSIS) non si sarebbero verificati.</p>
<p>Ne consegue che nessun vizio di motivazione e&#8217; riscontrabile.</p>
<p>3. &#8211; Il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 c.c.. in comb. disp. con il Regio Decreto n. 1740 del 1933, articolo 1, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3) va dichiarato inammissibile, stante la formulazione del quesito, che e&#8217; del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Dica codesta Suprema Corte se la mera possibilita&#8217; che un evento sia conseguenza di altro sia sufficiente a configurare il nesso di causalita&#8217; necessario alla stregua dell&#8217;articolo 2043 c.c.; dica altresi&#8217; la Corte se alla stregua del combinato-disposto degli articolo 2043 c.c., e Regio Decreto n. 1740 del 1933, articolo 1, in caso danni ipoteticamente determinati dallo scolo di acque da una sede stradale possa essere accertata una responsabilita&#8217; a fini risarcitori dell&#8217;ente gestore in assenza dell&#8217;accertamento della colpevolezza nella relativa condotta&#8221; (p.5 ricorso). Il quesito, per la sua connessione logica, come appare evidente, con il primo motivo non coglie la ratio decidendi. Infatti, il giudice dell&#8217;appello ha ritenuto esattamente inesistenti i connotati della condotta che l&#8217;(OMISSIS) ritiene, invece, a suo favore, esistenti.</p>
<p>In altri termini, il giudice a quo ha ritenuto responsabile l&#8217;(OMISSIS) per una sua condotta colpevolmente omissiva, per cui, se in linea puramente astratta il quesito potrebbe ritenersi valido e corretto (non vi e&#8217; chi non veda che non e&#8217; riconoscibile alcuna responsabilita&#8217; per difetto di colpevolezza), in concreto le cose stanno ben diversamente e di cio&#8217; ha dato conto la sentenza impugnata, condividendo la motivata relazione dell&#8217;ausiliario nominato in appello, che non ha affatto &#8220;sovvertito le conclusioni&#8221; di quello di primo grado, ma le ha &#8220;sostanzialmente corroborate&#8221; (p. 3 sentenza impugnata).</p>
<p>Ne consegue che, in riferimento al quesito, cosi&#8217; come formulato, la censura va respinta.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.200/00, di cui euro 200 oltre accessori come per legge.</p>
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