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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; custodia autoveicolo</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2092</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia autoveicolo]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente - Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere - Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente -<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3897/2007 proposto da:</p>
<p>PRENOUVEL DI DI GIACOMANDREA GIOVANNI &amp; VOLPONE MARIO SNC (OMISSIS), in persona di entrambi i soci illimitatamente responsabili, nonché Amministratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell&#8217;avvocato CAMICI Giammaria, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BINNI ANTONIO, DELLA ROCCA SERGIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale rapp.te Dr. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L BISSOLATI 76, presso lo studio dell&#8217;avvocato SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BIELLO ALDO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 101/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, depositata il 13/02/2006; R.G.N. 936/2002.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato SERGIO DELLA ROCCA;<br />
udito l&#8217;Avvocato GUARZI MASSIMO per delega;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per accoglimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza del 13/2/2006 la Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila respingeva il gravame interposto dalla società Pre-Nouvel di Di Giacomandrea Giovanni e Volpone Mario s.n.c. nei confronti della pronunzia non definitiva Trib. Pescara 26/6/2001 di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, da liquidarsi nell&#8217;ammontare da determinarsi in corso di causa, lamentati in conseguenza di incendio, sviluppatosi il (OMISSIS), che aveva distrutto il proprio esercizio commerciale in ragione di fiamme sprigionatesi dall&#8217;autovettura Mercedes tg. (OMISSIS) di proprietà della società Ortofrutticola s.a.s. parcheggiata all&#8217;interno del cortile del condominio (OMISSIS). Con rigetto viceversa della domanda spiegata contro la società Milano Assicurazioni s.p.a..</p>
<p>Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Pre- Nouvel di Di Giacomandrea Giovanni e Volpone Mario s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso la società Milano Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, in riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si duole dell&#8217;erroneità dell&#8217;impugnata decisione per risultare essa fondata sull&#8217;ormai superato orientamento che negava la possibilità di considerarsi l&#8217;auto in sosta come in circolazione.</p>
<p>Con il 2 motivo denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.</p>
<p>Lamenta che &#8220;una volta riconosciuta&#8230; la responsabilità oggettiva, non vi è spazio per discettare in ordine alla causa determinante dell&#8217;incendio&#8221;.</p>
<p>Lamenta ulteriormente essere &#8220;irragionevole&#8221; introdurre &#8220;un criterio temporale al fine di riconoscere la sussistenza del nesso causale fra la circolazione e l&#8217;incendio, così come il farsi carico di ricercare la causa effettiva dell&#8217;incendio&#8221;.</p>
<p>Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.</p>
<p>Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, anch&#8217;essa gli estremi della fattispecie &#8220;circolazione del veicolo&#8221;, con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l&#8217;assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l&#8217;inizio della sosta e l&#8217;insorgere dell&#8217;incendio (v. Cass., 5/8/2004, n. 14998).</p>
<p>Si è in particolare precisato che l&#8217;art. 2054 c.c., u.c., non consente al proprietario (ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione &#8211; fatta di movimento e di sosta &#8211; per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato, sicchè anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo è prevista dall&#8217;art. 2054 c.c., u.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione &#8211; ivi compresa la sosta &#8211; sulle pubbliche vie o aree equiparate, costituendo oggetto dell&#8217;assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 1 (attualmente D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all&#8217;art. 2054 c.c. (v. Cass., 11/2/2010, n. 3108).</p>
<p>A tale stregua, il proprietario di un veicolo a motore in sosta su area pubblica o ad essa equiparata non risponde, in relazione al titolo di responsabilità previsto dall&#8217;art. 2051 c.c., dei danni causati dal propagarsi dell&#8217;incendio del proprio autoveicolo solamente in presenza di caso fortuito, ad esempio integrato nell&#8217;ipotesi in cui lo stesso risulti dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta.</p>
<p>La condotta del terzo di doloso appiccamento del fuoco ad autovettura regolarmente parcheggiata su area pubblica o ad essa equiparata, e pertanto per consuetudine esposta alla pubblica fede, si appalesa infatti imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass., 17/1/2008, n. 858;</p>
<p>Cass., 19/12/2006, n. 27168; Cass. 21/10/2005, n. 20359), in base ad una condotta normalmente diligente che prescinda dal ricorso all&#8217;impiego di mezzi straordinari (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651), integrando un rischio generico della vita di relazione, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità (v. Cass., 7/10/2008, n. 24755).</p>
<p>Orbene, rilevato che &#8220;il Tribunale ha individuato la causa dell&#8217;incendio del veicolo in un difetto intrinseco del mezzo, in particolare in un corto circuito dell&#8217;impianto elettrico&#8221;, nel pervenire ad affermare che &#8220;la copertura obbligatoria non può aver luogo allorchè la circolazione del mezzo si presenti &#8211; come nel caso che ne occupa &#8211; in rapporto di pura e semplice occasionalità con l&#8217;evento. Nè in contrario può sostenersi che un corto circuito sull&#8217;impianto elettrico di un&#8217;autovettura è sempre da riferirsi alla precedente condizione di marcia della stessa e quindi in ogni caso alla sua circolazione, per la duplice ragione che quest&#8217;ultima locuzione nella fattispecie concreta si identifica con la sosta del mezzo e non con la sua marcia, la quale potrebbe essere stata pregressa, ma, in ipotesi, potrebbe anche essere mancata del tutto (come nel caso, non infrequente, in cui si lasci l&#8217;automezzo fermo col motore acceso per un certo tempo e poi per qualsivoglia motivo lo si spenga), e che, all&#8217;interno delle possibili serie causali, deve darsi priorità e rilevanza a quelle che si pongano in relazione diretta ed immediata con l&#8217;evento, nel momento in cui questo si produce&#8221; la corte di merito ha nell&#8217;impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.</p>
<p>Della medesima s&#8217;impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei medesimi applicazione.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso per le ragioni di cui in motivazione.<br />
Cassa in relazione l&#8217;impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila, in diversa composizione.<br />
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012.</p>
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