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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; custodia</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23164</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 16:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[cauzione]]></category>
		<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[deposito cauzionale]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[restituzione dle deposito]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di vendita di bene concesso in locazione, a chi spetta il deposito cauzionale versato dal conduttore: chi è tenuto a restituirla?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25833/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 382/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 07/03/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>I coniugi (OMISSIS) con atto di citazione del 18 marzo 2002 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Cuneo (OMISSIS) e (OMISSIS) esponendo di essere proprietari di un immobile sito in (OMISSIS) avendone acquistato meta&#8217; dal Fallimento (OMISSIS) e la restante meta&#8217; dai convenuti quali eredi di (OMISSIS), che tale immobile era stato locato alla societa&#8217; (OMISSIS), la quale aveva a sua tempo versato nelle mani del (OMISSIS) un deposito cauzionale pari ad euro 5.624,44 e che tale somma mai era stata dai precedenti proprietari a loro rimessa. Chiedevano pertanto che i convenuti fossero condannati ad attribuire tale somma, ovvero, in subordine la meta&#8217; della stessa oltre accessori.</p>
<p>Si costituivano i convenuti eccependo che gli attori al momento dell&#8217;acquisto erano a conoscenza dell&#8217;esistenza del deposito cauzionale e che, a tutto concedere, essi non potevano esser tenuti a corrispondere piu&#8217; della meta&#8217; di loro spettanza.</p>
<p>Il Tribunale di Cuneo con sentenza n. 214 del 2004 condannava i convenuti tra loro in solido al pagamento della somma di euro 5.624,44 oltre interessi legali dal 18 marzo 2002 al saldo, li condannava, inoltre, al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>Questa sentenza veniva confermata dalla corte di Appello di Torino con sentenza n. 382 del 2007. Secondo la Corte torinese, dal fatto che i coniugi (OMISSIS) al momento dell&#8217;acquisto conoscessero la situazione locativa dell&#8217;immobile acquistato non discendeva sic et simpliciter la prova dell&#8217;imputazione della cauzione in conto prezzo, considerato, per altro, che il prezzo veniva determinato a corpo e che (con tipica clausola di stile) l&#8217;immobile veniva venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava nel rispetto di tutti i pesi ed oneri. L&#8217;azione proposta dagli originali attori era da ritenersi strumentale all&#8217;adempimento da parte loro dell&#8217;obbligo di restituzione della cauzione, Legge n. 392 del 1978, ex articolo 11, gravante sul locatore al momento della consegna dei locali e ferma restando la verifica d&#8217;integrita&#8217; dei beni locati.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) e da (OMISSIS) per tre motivi, illustrati con memoria.</p>
<p>I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano:</p>
<p>a) Con il primo motivo la violazione/o falsa applicazione degli articoli 1362 &#8211; 1367 e 2697 c.c.. Secondo i ricorrenti la Corte di merito non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui agli articoli 1262 &#8211; 1367 e 2697 cc, dato che non avrebbe ritenuto fosse onere dei coniugi (OMISSIS) provare che nella determinazione del prezzo della vendita non si fosse tenuto conto della cauzione oggetto della controversia. In particolare la Corte torinese concordava con gli appellanti che i coniugi (OMISSIS) fossero a conoscenza della sussistenza del contratto di locazione, ma riteneva che non sussistesse la prova che la cauzione fosse imputata in conto prezzo. E, di piu&#8217; la Corte di merito concordava con gli appellanti che il contratto di compravendita stabiliva che i coniugi (OMISSIS) avevano acquistato l&#8217;immobile di cui si dice nello stato di fatto in cui si trovava e &#8220;con ogni diritto accessione e pertinenza&#8221;, ma riteneva che quella clausola fosse una clausola di stile.</p>
<p>Eppero&#8217;, le affermazioni della Corte di merito, prescindendo da una indagine in ordine alla volonta&#8217; delle parti, sarebbero apodittiche e indimostrate.</p>
<p>Cio&#8217; posto, concludono i ricorrenti, dica l&#8217;Ecc.ma Corte se nel caso in cui un contratto di compravendita immobiliare dia atto che l&#8217;acquisto sia effettuato nello stato di fatto in cui si trova, come visto ed accettato dalla parte acquirente, e con ogni diritto, accessione e pertinenza e servitu&#8217;, si possa reputare tale clausola di stile senza alcuna indagine circa la volizione effettiva delle parti e senza che cio&#8217; sia mai stato dedotto in giudizio, ovvero, se da tale clausola possa invece derivare la presunzione che il prezzo della compravendita sia stato determinato, anche tenendo presente la situazione locativa dell&#8217;immobile, con conseguente gravare dell&#8217;onere della prova su chi intenda provare il contrario.</p>
<p>b) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l&#8217;insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe errato nell&#8217;aver escluso che il deposito cauzionale di cui si dice non fosse stato considerato nella determinazione del prezzo, atteso che insufficiente sarebbe la motivazione secondo la quale &#8220;(&#8230;), va anzi detto che ancor piu&#8217; in radice la prova della conoscenza dello stato locativo dell&#8217;immobile compravenduto non sia ancora a rigore la prova della conoscenza da parte degli acquirenti di tutte indistintamente le clausole contrattuali, segnatamente di quelle concernente il deposito cauzionale di lire 3.800.000: Deposito al quale la perizia fallimentare non fa cenno alcuno&#8221;, atteso che la Corte di merito non avrebbe considerato che le controparti erano gia&#8217; proprietarie di una quota dell&#8217;immobile e che il deposito cauzionale, soprattutto, quando si tratti di uso commerciale sia clausola del tutto usuale nella pratica. Ne&#8217; puo&#8217; ritenersi, specificano, altresi&#8217;, i ricorrenti, tardiva la relativa eccezione in quanto sin dalla comparsa costitutiva di primo grado i convenuti avevano eccepito che gli attori al momento dell&#8217;acquisto della quota erano &#8220;a conoscenza dell&#8217;esistenza del deposito cauzionale&#8221;.</p>
<p>1.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente vista l&#8217;innegabile connessione che esiste tra gli stessi, tanto che la seconda censura sembra essere una specificazione della prima, ed entrambi sono infondati.</p>
<p>Va qui precisato che il deposito cauzionale e&#8217; considerato solitamente come un pegno irregolare in relazione alla sua funzione di garanzia ed alla fungibilita&#8217; dei beni che ne formano oggetto (il denaro). Da questa sua natura deriva non solo l&#8217;accessorieta&#8217; con le obbligazioni che intende garantire ma anche il diritto di seguito; il che significa che il trasferimento dell&#8217;immobile comporta automaticamente il trasferimento del deposito cauzionale. L&#8217;acquirente dell&#8217;immobile locato subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (articolo 1602 c.c.) e, cosi&#8217;, anche nell&#8217;obbligazione accessoria di restituire il deposito cauzionale versato dall&#8217;inquilino. Con l&#8217;ulteriore precisazione che il bene dato in pegno (nel caso in esame una somma di denaro) rimane ed e&#8217; di proprieta&#8217; del soggetto che ha concesso il pegno con il divieto per il creditore pignoratizio di disporre del bene. Normalmente, dunque, il venditore (che vende un bene locato) trasferisce, per cosi&#8217; dire, non solo il rapporto locativo, ma anche il possesso del pegno, ovvero della cauzione. Normalmente, cioe&#8217;, il. venditore non puo&#8217; trattenere per se&#8217; il pegno (cioe&#8217; la cauzione), se cio&#8217; non sia stato concordato &#8220;esplicitamente&#8221; e/o espressamente, con il compratore.</p>
<p>1.1.a) Piuttosto il venditore puo&#8217; trattenere per se la cauzione di cui si dice, o quella cauzione gli appartiene definitivamente, se dal contratto risulti che il mancato trasferimento della cauzione al compratore e&#8217; dovuto: o ad una compensazione tra il dare del compratore e l&#8217;avere dello stesso, trattandosi di rispettivi crediti di denaro e simultaneamente esigibili; oppure al prezzo della vendita concordato in misura ridotta (pari al valore della cauzione) rispetto a quello che avrebbe dovuto essere, cioe&#8217;, in altri termini, dal contratto risulti una compensazione, per cosi&#8217; dire, &#8220;virtuale&#8221;.</p>
<p>Ora, nel caso in esame, i dati considerati dalla Corte torinese escludono una qualunque ipotesi di compensazione reale, o per cosi&#8217; dire virtuale. Come specifica la sentenza impugnata, il prezzo della vendita era stato concordato a &#8220;corpo&#8221;, la cui indicazione, pertanto, non consente di ritenere che il prezzo sia stato determinato in misura ridotta, pari al valore della cauzione di cui si dice.</p>
<p>Ne&#8217; tale risultato appare raggiungibile avendo le parti concordato che l&#8217;immobile veniva venduto &#8220;con ogni diritto accessione, pertinenza e servitu&#8217;&#8221; non solo perche&#8217;, come bene chiarisce la Corte torinese, quella e&#8217; una clausola di stile, ma, e, soprattutto, perche&#8217; in nessuna di quelle espressioni e&#8217; imputabile la considerazione che la cauzione locativa abbia comportato una diminuzione del prezzo della vendita, cioe&#8217;, per cosi&#8217; dire una &#8220;compensazione virtuale&#8221; o &#8220;preventiva&#8221;.</p>
<p>1.1.a).- Pertanto, sono coerenti ai principi qui indicati, e, comunque, non sono errate, le affermazioni della Corte torinese secondo cui in assenza di altri elementi, dalla circostanza che il compratore conoscesse l&#8217;esistenza del rapporto locativo di cui si dice non avrebbe potuto desumersi la prova dell&#8217;imputazione della cauzione locativa in conto prezzo proprio perche&#8217; come si e&#8217; detto non essendo quell&#8217;imputazione un effetto immediato del contratto di compravendita e neppure della conoscenza del compratore che esisteva un contratto di locazione, l&#8217;eventuale imputazione in conto prezzo avrebbe dovuto essere prevista esplicitamente. Cosi&#8217;, come appare del tutto convincente, perche&#8217; coerente con i principi di cui si e&#8217; detto la motivazione contenuta in sentenza secondo cui &#8220;in tale situazione l&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;ammontare della cauzione sarebbe stato per comune accordo inglobato nel prezzo di acquisto non puo&#8217; che risultare assolutamente apodittica, ne&#8217; potrebbe negarsi che l&#8217;onere di provare un siffatto accordo gravasse per regola generale ex articolo 2697 c.c., sul (OMISSIS) (cioe&#8217; sul venditore) che ne ha fatto oggetto di una specifica eccezione&#8221;.</p>
<p>2.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1292 e 1298 c.c.. Secondo i ricorrenti la Corte torinese avrebbe errato nell&#8217;aver considerato che l&#8217;obbligazione gravante sugli odierni ricorrenti fosse un&#8217;obbligazione solidale., considerato che nel caso di specie non vi e&#8217; stato un unico contratto di compravendita tra piu&#8217; proprietari venditori ed acquirente, ma questi, gia&#8217; proprietario di una quota di proprieta&#8217; ha acquistato quella residua e, pertanto, difetterebbe tanto l&#8217;eadem causa obligandi, quanto l&#8217;unitarieta&#8217; della prestazione dovuta. Piuttosto, gli acquirenti in quanto gia&#8217; proprietari di una quota dell&#8217;immobile erano al momento dell&#8217;acquisto gia&#8217; tenuti alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore per l&#8217;intero, cosicche&#8217; questo in nulla ha mutato della loro posizione.</p>
<p>Dica, pertanto la Corte di cassazione se nell&#8217;ipotesi di immobile locato la vendita della residua quota a soggetto gia&#8217; comproprietario di altra quota comporti una presunzione di solidarieta&#8217; passiva non solo nei confronti del conduttore, ma anche degli originali proprietari-locatori.</p>
<p>2.1.- Anche questo motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Come ha evidenziato correttamente la Corte torinese ab origine il rapporto locativo di cui si dice era unitario ed essendoci due comproprietari dell&#8217;immobile (OMISSIS) e (OMISSIS), il conduttore avrebbe avuto gia&#8217; in partenza titolo per richiedere da qualunque dei locatori la restituzione dell&#8217;intero importo versato in cauzione al termine della locazione, sempre che l&#8217;immobile locato non fosse stato danneggiato. Con la conseguenza che nell&#8217;ipotesi in cui la cauzione fosse stata chiesta e restituita da un uno dei coobbligati, questi avrebbe potuto chiedere la corresponsione della cauzione se la stessa fosse rimasta nella sfera patrimoniale dell&#8217;altro coobbligato, considerato che la cauzione, comunque, come chiarisce la dottrina piu&#8217; accreditata, assolve una funzione di garanzia ed identifica un&#8217;ipotesi di pegno irregolare. Eppero&#8217;, come ha chiarito la Corte torinese, quando il subentro nel rapporto locativo dei coniugi (OMISSIS) e&#8217; stato integrale, essendo diventati locatori unici dell&#8217;immobile, gli stessi coniugi erano diventati unici legittimati ad ottenere il possesso della cauzione, perche&#8217; unici titolari della garanzia, ovvero, del diritto di pegno irregolare o, in altri termini, del diritto a possedere la cauzione e, sotto altro aspetto, unici obbligati a restituire al conduttore, la cauzione al termine della locazione in presenza dei presupposti di legge. Pertanto, come correttamente ha chiarito la Corte torinese i coniugi (OMISSIS) non hanno fatto valere un rapporto interno tra plurimi locatori ne&#8217; il regresso per somme gia&#8217; corrisposte ma il loro diritto, in quanto titolari del rapporto locativo e dunque della garanzia ad esso accessoria, di possedere, e dunque di ottenere, il bene (la cauzione) oggetto del pegno irregolare, al fine di restituirlo al conduttore alla fine della locazione o di trattenerlo, se si fossero riscontrati dei danni all&#8217;immobile locato. Insomma, i coniugi (OMISSIS) avevano fatto valere correttamente un credito strumentale all&#8217;adempimento di un obbligo attinente il rapporto esterno della locazione (la restituzione della cauzione al conduttore sempre che il bene locato non fosse stato danneggiato dal conduttore).</p>
<p>In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio della soccombenza condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 marzo 2013, n. 7957</title>
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		<pubDate>Sat, 03 May 2014 12:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[compromesso]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[rescissione]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono gli obblighi gravanti sl venditore dal momento del compromesso alla consegna del bene? Quali le conseguenze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24451/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 681/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 21/04/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9.12.2002 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la (OMISSIS) s.r.l. esponendo:</p>
<p>nel 1981 avevano acquistato dalla convenuta (allora denominata (OMISSIS) s.p.a.) un appartamento sito in (OMISSIS); la societa&#8217; venditrice si era riservata, con apposita clausola, la proprieta&#8217; dell&#8217;area destinata al parcheggio condominiale e,con sentenza del 1989, passata in giudicato, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullita&#8217; di detta clausola trasferendo ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) il diritto reale d&#8217;uso sull&#8217;area destinata a parcheggio, disponendo il versamento del corrispettivo alla societa&#8217; venditrice; adempiuta tale prestazione ed ottenute dalla convenuta le chiavi per accedere all&#8217;area di parcheggio, non era stato possibile fruirne poiche&#8217; la (OMISSIS) aveva alienato a terzi detta area su cui erano stati realizzati dei box muniti di chiusura; con sentenza del 2002 il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto agli attori il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell&#8217;area a parcheggio, a decorrere dall&#8217;atto della compravendita fino al 3.10.1997(data di notificazione dell&#8217;atto di citazione relativa al giudizio risarcitorio).</p>
<p>Tanto esposto, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) chiedevano la condanna della (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della complessiva somma di lire 10.000.000; oltre interessi e svalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni. Contumace la (OMISSIS) s.r.l., con sentenza 2.11.2005, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponevano appello il (OMISSIS) e la (OMISSIS) assumendo che, trattandosi di inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell&#8217;area parcheggio non poteva essere fatto valere che nei confronti della (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza 21.4.2009 la Corte d&#8217;appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte territoriale che, all&#8217;atto in cui la (OMISSIS) s.r.l. aveva consegnato agli appellanti le chiavi di accesso all&#8217;area destinata a parcheggio, si era accertato che l&#8217;area medesima era stata alienata dalla societa&#8217; stessa a soggetti &#8220;terzi&#8221; e che, successivamente, l&#8217;area stessa era stata chiusa con &#8220;box&#8221; muniti di saracinesca sicche&#8217; il danno patito dagli appellanti derivava, ex articolo 1223 c.c., non gia&#8217; dalla violazione degli obblighi scaturenti dalla stipula del contratto di vendita dell&#8217;appartamento in questione ma dalla lesione, ad opera di terzi, del loro diritto d&#8217;uso sull&#8217;area condominiale. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), la prima in proprio e nella qualita&#8217; di del coniuge (OMISSIS) ed il secondo quale figlio ed erede dello stesso (OMISSIS), articolando un unico motivo di ricorso con quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c..</p>
<p>Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>violazione e falsa applicazione degli articoli 1218-1476-1477 e 1223 c.c. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3; il danno reclamato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, costituiva diretta conseguenza dell&#8217;inadempimento contrattuale della (OMISSIS) per la mancata consegna dell&#8217;area di parcheggio che, secondo a sentenza del Tribunale di Palermo n. 2185/1989, passata in giudicato, era indistintamente estesa su tutta l&#8217;area destinata a parcheggio condominiale; la societa&#8217; venditrice aveva,inoltre, violato l&#8217;obbligo di custodia, posto che, anziche&#8217; impedire ogni mutamento giuridico del bene sino al momento della sua consegna, aveva venduto a terzi l&#8217;area destinata a parcheggio, cosi&#8217; ponendo in essere un ulteriore inadempimento.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>E&#8217; pacifico che la societa&#8217; venditrice non ha ottemperato all&#8217;obbligo di consegnare agli acquirenti (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) l&#8217;area destinata a parcheggio avendola, nelle more, trasferita a terzi che vi avevano realizzato dei &#8220;box&#8221; in muratura, cosi&#8217; impedendoci fatto,l&#8217;utilizzazione del parcheggio agli acquirenti stessi.</p>
<p>Orbene, l&#8217;obbligazione della (OMISSIS) s.r.l. di consegnare il bene ai compratori, in virtu&#8217; del contratto di vendita con gli stessi intercorso, in difetto di una declaratoria di risoluzione del contratto medesimo, permaneva a carico della societa&#8217; venditrice, ai sensi dell&#8217;articolo 1476 c.c., rientrando fra le obbligazioni principali del venditore quella di consegnare la cosa al compratore e di garantirlo dall&#8217;evizione. Ne discende il carattere strumentale dell&#8217;obbligo di custodia del venditrice rispetto a quello di consegna sicche&#8217;, finche&#8217; la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore e&#8217; obbligato a conservarla nella consistenza materiale e giuridica sussistente all&#8217;epoca del contratto come, nella specie, accertata con sentenza passata in giudicato.</p>
<p>E, quindi, configurabile la legittimazione passiva della societa&#8217; venditrice in relazione all&#8217;azione degli acquirenti per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, non rilevando, al fine della individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;illecito contrattuale, che il bene medesimo sia stato trasferito a terzi dalla parte venditrice ancor prima che la stessa abbia adempiuto all&#8217;obbligo di consegnarlo agli originari acquirenti.</p>
<p>La responsabilita&#8217; dei terzi rimasti estranei al rapporto contrattuale sarebbe, infatti, ipotizzabile solo a titolo di concorso per responsabilita&#8217; extracontrattuale,nell&#8217;ambito di una dolosa preordinazione volta a danneggiare gli acquirenti originari.</p>
<p>Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che si uniformera&#8217; ai principi esposti e provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Palermo anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2832</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[caparra]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando la caparra confirmatoria acquista forza vincolante fra le parti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 34531/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 989/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/2/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti e chiede l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l&#8217;improcedibilita&#8217; e nel merito il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza del 3/4/2001 il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), condannava (OMISSIS), ritenuto inadempiente in relazione ad un contratto qualificato come preliminare di vendita, a pagare agli attori la somma di lire 150.000.000 in aggiunta a quella corrispondente all&#8217;importo dell&#8217;assegno che gli attori avevano consegnato a un fiduciario e che da questi era stato loro restituito.</p>
<p>Il (OMISSIS) proponeva appello deducendo che, al di la&#8217; della terminologia usata nei preliminare, non era stata data dagli attori, alcuna caparra confirmatoria in quanto nessuna somma gli era stata consegnata; sosteneva inoltre di non essere inadempiente in quanto avere assunto il solo impegno di nominare gli attori al momento della stipulazione del definitivo che doveva essere concluso, in forza di preliminare, con tale (OMISSIS), proprietario dell&#8217;immobile promesso in vendita, ma il promittente venditore non aveva ritenuto di addivenire alla stipula del definitivo.</p>
<p>Con sentenza del 23/2/2006 la Corte di Appello di Roma rigettava l&#8217;appello del (OMISSIS) rilevando:</p>
<p>che le parti avevano concluso un contratto per il quale il (OMISSIS) prometteva che al momento del definitivo con il (OMISSIS) avrebbe indicato (OMISSIS) e (OMISSIS) quali acquirenti;</p>
<p>- che l&#8217;interesse comune era quello di fare subentrare (OMISSIS) e (OMISSIS) nei pregressi accordi con il promittente venditore (OMISSIS);</p>
<p>- che la dazione della caparra confirmatoria puo&#8217; legittimamente essere differita ad un momento successivo e la circostanza che era consegnato un assegno ad un terzo fiduciario di entrambe le parti invece che una somma di denaro, non snaturava l&#8217;istituto della caparra perche&#8217; le parti attribuivano alla dazione dell&#8217;assegno proprio lo scopo della liquidazione convenzionale del danno per il caso di inadempimento;</p>
<p>che la lettera della clausola contrattuale, nel riferimento specifico alla caparra confirmatoria rivelava la volonta&#8217; delle parti;</p>
<p>- che l&#8217;inadempimento era imputabile al (OMISSIS) perche&#8217; si era impegnato a fare acquisire la proprieta&#8217; del bene e dunque avrebbe dovuto provare di essersi attivato per l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo contrattuale mediante esercizio di azione di adempimento in forma specifica o diffida ad adempiere;</p>
<p>- che doveva essere applicato l&#8217;articolo 1218 c.c. che pone a carico del debitore l&#8217;onere di provarne la non imputabilita&#8217; in relazione all&#8217;obbligo di procurare ai promissari acquirenti del bene, oggetto di preliminare di vendita di cosa altrui, la proprieta&#8217; del bene;</p>
<p>- che la vendita del bene da parte del (OMISSIS) non costituiva condizione di efficacia del contratto perche&#8217; la parti avevano inteso perseguire lo scopo di impegnarsi reciprocamente in ordine alla futura conclusione del contratto, avendo il (OMISSIS), promittente venditore, dato per scontato il consenso del terzo proprietario e cosi assumendosi il rischio del suo mancato consenso.</p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso affidato a quattro motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 99, 112 e 324 c.p.c. e dell&#8217;articolo 2909 c.c. e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>Il (OMISSIS) sostiene che il Tribunale aveva confermato che l&#8217;obbligazione da lui contrattualmente assunta era quella di effettuare La dichiarazione di nomina ai sensi dell&#8217;articolo 1402 c.c. cosi&#8217; determinando l&#8217;assunzione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) della qualita&#8217; di parti del contratto stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>La qualificazione giuridica del contratto non aveva formato oggetto di appello e la Corte distrettuale, nel qualificare il contratto cono vendita di cosa altrui era incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto sulla qualificazione giuridica non era stato proposto appello; inoltre la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione a sostegno di questa diversa qualificazione.</p>
<p>1.1 Il motivo e infondato.</p>
<p>Il vizio di ultrapetizione sussiste soltanto se il giudice eccede, con la sua pronuncia, i limiti del petitum attribuendo un bene che non e&#8217; stato domandato, e non puo&#8217; quindi configurarsi all&#8217;infuori di detta ipotesi, qualora il giudice di appello dia al rapporto controverso o ai fatti che sono stati allegati quale causa petendi dell&#8217;esperita azione, una qualificazione giuridica diversa; tale attivita&#8217; e&#8217; vietata solo se, per pervenire alla nuova qualificazione il giudice di appello debba prendere in esame fatti, nuovi e non dedotti dalle parti, ne&#8217; rilevati dal giudice di primo grado, attivita&#8217; che, nella specie, il giudice di appello non ha compiuto; nessun giudicato si e&#8217; formato sulla qualificazione giuridica, posto che l&#8217;intero rapporto, con l&#8217;impugnazione e&#8217; stato sottoposto all&#8217;esame della Corte di Appello.</p>
<p>2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli articoli 1478 e 1402 c.c., travisamento dei fatti e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha ricondotto il contratto alla fattispecie negoziale della (promessa di) vendita di cosa altrui (articolo 1478 c.c.) senza alcuna motivazione e senza alcun riferimento al testo contrattuale nel quale era semplicemente previsto che il (OMISSIS) si impegnava a eleggere (OMISSIS) e (OMISSIS) nel termine di cinque giorni prima dell&#8217;atto pubblico di compravendita quali effettivi acquirenti dell&#8217;immobile cosi&#8217; che presupposto per l&#8217;esecuzione della prestazione dedotta in contratto era la convocazione delle parli davanti, al notaio per la stipula del definitivo, ne&#8217; egli, poteva assumere l&#8217;iniziativa della convocazione davanti al notaio perche&#8217; l&#8217;immobile compromesso in vendita era gravato da pignoramenti e ipoteche; la convocazione per la stipula era la condizione di. efficacia per l&#8217;esecuzione dell&#8217;obbligazione assunta dal ricorrente e, trascorso il termine indicato dalle parti come essenziale, il rapporto si e concluso con la restituzione dell&#8217;assegno depositato; non era stata, invece, mai assunta, l&#8217;obbligazione di trasferire il bene.</p>
<p>2.1 Il motivo e infondato.</p>
<p>Il ricorrente nella sostanza censura l&#8217;interpretazione del contratto da parte del giudice del merito, il quale, tuttavia, ha interpretato il contratto secondo quella che ha ritenuto essere la comune volonta&#8217; dei contraenti; l&#8217;individuazione della comune volonta&#8217; dei contraenti e&#8217; un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita&#8217; solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. ex multis Cass. 4/6/2007 n. 12936) la cui violazione, nella fattispecie, non e&#8217; stata neppure espressamente dedotta in quanto nel motivo si prospetta semplicemente una diversa interpretazione sulla base di argomenti non decisivi.</p>
<p>Infatti, l&#8217;impegno a eleggere (OMISSIS) e (OMISSIS) nel termine di cinque giorni prima dell&#8217;atto pubblico di compravendita quali effettivi acquirenti dell&#8217;immobile, non comportava necessariamente che fosse questo l&#8217;esclusivo obbligo contrattualmente assunto dal promittente venditore, ne&#8217; risulta esplicitata una condizione per la quale &#8216;efficacia dell&#8217;obbligazione contrattualmente assunta sarebbe stata subordinata alla convocazione presso il notaio.</p>
<p>3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1385 e 1782 c.c., travisamento dei fatti, insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene:</p>
<p>- che un avvocato era stato nominato depositario di fiducia di entrambe le parti contraenti dell&#8217;assegno bancario di lire 150.000.000, intestato allo stesso ricorrente con l&#8217;incarico di consegnarglielo in caso di inadempimento di (OMISSIS) e (OMISSIS) all&#8217;impegno di acquisto o di riconsegnarlo agli stessi in caso di mancata stipula, per causa a loro non imputabile, dell&#8217;atto di vendita nel termine convenuto; &#8211; che il depositario, scaduto il termine, restituiva l&#8217;assegno, mai consegnato a (OMISSIS), ne&#8217; incassato dal depositario, a (OMISSIS) e (OMISSIS);</p>
<p>- che era contrattualmente previsto che, in caso di mancata stipulazione per causa non imputabile a (OMISSIS) e (OMISSIS), l&#8217;assegno sarebbe stato restituito agli stessi senza altro onere o obbligo incombente su esso ricorrente;</p>
<p>- che con la consegna dell&#8217;assegno al depositario si era realizzato un deposito fiduciario e non una caparra confirmatoria perche&#8217; per la mancata stipula era previsto solo la restituzione dell&#8217;assegno e perche&#8217; la pretesa caparra non era mai entrata nella disponibilita&#8217; di esso ricorrente, ne&#8217; era intervenuta alcuna dazione di denaro; le parti, dunque, pur qualificando caparra la dazione dell&#8217;assegno, non avevano inteso attribuire alla dazione gli effetti propri della caparra e la Corte territoriale, sotto questo profilo, ha omesso di indagare in merito alla reale intenzione delle parti, limitandosi all&#8217;esame del dato letterale.</p>
<p>3.1 Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>Occorre premettere che lo stesso giudice di appello ha dato atto che &#8221; l&#8217;assegno era stato consegnato a un fiduciario&#8230;quale caparra confirmatoria&#8221;&#8230;&#8221;da imputare a titolo in conto di prezzo all&#8217;atto pubblico di compravendita&#8230;che il depositario consegnera&#8217; al sig. (OMISSIS) alla effettuazione del rogito di acquisto in caso di inadempimento dei signori (OMISSIS)&#8221; (pag. 5 della sentenza) e ha ulteriormente affermato che proprio l&#8217;assegno doveva garantire l&#8217;adempimento (pag. 6).</p>
<p>La fattispecie in fatto, come ricostruita dal giudice del merito, pertanto non poteva essere ricondotta alla caparra confirmatoria, come disciplinata dall&#8217;articolo 1385 c.c. e in questo la censura di falsa applicazione della norma di legge e&#8217; fondata.</p>
<p>Infatti, la caparra ha natura reale (cfr. Cass. 15/4/2002 n. 5424) con il corollario che gli effetti, giuridici suoi propri non si producono se non viene consegnata una somma di denaro o una determinata quantita&#8217; di cose fungibili a&#8221;&#8216;altra parte contrattuale per il caso di inadempimento del contratto principale.</p>
<p>Nella fattispecie:</p>
<p>- non e&#8217; stata consegnata una somma di denaro o altra quantita&#8217; di cose fungibili;</p>
<p>- la controparte contrattuale non ha avuto la disponibilita&#8217; dell&#8217;assegno, che per effetto dello stesso accordo era consegnato a un fiduciario di entrambe le parti che doveva trattenerlo in deposito fino al verificarsi dell&#8217;adempimento o dell&#8217;inadempimento e non poteva incassarlo;</p>
<p>- la somma di denaro non e&#8217; mai uscita dalla disponibilita&#8217; degli emittenti l&#8217;assegno in quanto questo non fu mai incassato.</p>
<p>Questa Corte ha gia&#8217; avuto modo di affermare:</p>
<p>- che sebbene la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall&#8217;articolo 1385 c.c., comma 1, al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell&#8217;ambito della loro autonomia contrattuale, possono, tuttavia, differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purche&#8217; sia anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. 15/4/2002 n. 5424 cit.);</p>
<p>- che tenuto conto della funzione dell&#8217;assegno bancario, la caparra ben puo&#8217; essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l&#8217;effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata dall&#8217;assegno e, quindi, salvo buon fine (Cass. 09/08/2011 n. 17127).</p>
<p>Nella fattispecie, tuttavia, l&#8217;effetto proprio della conclusione di un contratte; di caparra (la perdita della disponibilita&#8217; della somma di denaro a favore della controparte contrattuale e il connesso rafforzamento del vincolo obbligatorio) non si e&#8217; realizzato ne&#8217; poteva realizzarsi perche&#8217;, coine&#8217; gia&#8217; riferito:</p>
<p>- la somma di denaro (differentemente dal caso esaminato da Cass. 5424/2002 cit.) non e&#8217; mai uscita, ne&#8217; doveva uscire (se non dopo l&#8217;adempimento o l&#8217;inadempimento) dal patrimonio dei promissari acquirenti i quali, rimanevano liberi di disporre della somma corrispondente all&#8217;importo dell&#8217;assegno la cui dazione, quindi, non svolgeva alcuna funzione di rafforzamento del vincolo obbligatorio;</p>
<p>la somma di denaro non e mai entrata nella disponibilita&#8217; del promittente venditore e non per sua negligenza (come nel caso esaminato da Cass. 17127/011 cit.), ma perche&#8217;, in forza degli accordi assunti, non poteva da lui essere incassata se non dopo l&#8217;adempimento e, a quel momento, poteva essere incassata solo in conto prezzo.</p>
<p>4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1478 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione sostenendo:</p>
<p>- che la Corte di Appello non aveva chiarito di quale inadempimento si fosse reso responsabile il ricorrente;</p>
<p>- che con l&#8217;assegno si era inteso garantire il (OMISSIS) dell&#8217;adempimento di (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>4.1 Il motivo resta assorbito dall&#8217;accoglimento del terzo motivo.</p>
<p>5. In conclusione in ricorso deve essere accolto in conseguenza dell&#8217;accoglimento dei terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, deve essere accolto l&#8217;appello di (OMISSIS) e deve essere rigettata la domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS) di sua condanna al pagamento della somma di lire 150.000.000 per mancanza del titolo sul quale essi hanno fondato la pretesa.</p>
<p>La pattuizione delle parti in ordine alla cosiddetta caparra, era stata formulata in modo tale da ingenerare, oggettivamente, ragionevoli equivoci e puo&#8217; escludersi, nei confronti degli odierni soccombenti, qualsiasi colpa nell&#8217;avere intrapreso questa iniziativa giudiziaria; in cio&#8217; si ravvisano i giusti motivi che, ai sensi dell&#8217;articolo 92 c.p.c. (nei testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma di cui alla Legge n. 69 del 2009) giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese dell&#8217;intero giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti di quanto accolto e, decidendo nel merito, accoglie l&#8217;appello di (OMISSIS) e, in riforma della sentenza appellata, rigetta La domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS) di condanna del (OMISSIS) al pagamento della somma di lire 150.000.000.</p>
<p>Compensa le spese dell&#8217;intero giudizio.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1890</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[ponteggi]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condominio e la ditta edile che vi stia eseguendo dei lavori, sono sempre tenuti al risarcimento del danno se i ladri sfruttano i ponteggi per entrare nell'appartamento?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31398/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore Geom. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo omonimo titolare Signor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2363/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2005, R.G.N. 2862/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS); udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo; accoglimento p.q.r. del secondo e del terzo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. (OMISSIS) esponendo di aver subito un furto nella propria abitazione e che tale furto era stato agevolato da un ponteggio posto sulla facciata dall&#8217;impresa (OMISSIS), incaricata di lavori di ripristino, convenne in giudizio avanti alla Pretura di Milano sia l&#8217;impresa che il condominio di via (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di lire 30.200.000, oltre accessori e spese pari al valore dei preziosi sottratti dall&#8217;alloggio.</p>
<p>I convenuti, costituitisi, negavano la propria responsabilita&#8217;.</p>
<p>Il Tribunale, applicati gli articoli 2043 e 2051 c.c., accoglieva la domanda.</p>
<p>Proponeva appello il condominio di via (OMISSIS) chiedendo respingersi le pretese dell&#8217;attore; analoga posizione assumeva l&#8217;impresa (OMISSIS).</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale respingendo le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti dell&#8217;impresa (OMISSIS) e del Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso l&#8217;impresa costruzioni edili (OMISSIS) e il Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>2. La sentenza impugnata e&#8217; stata pubblicata il 12 ottobre 2005 e, pertanto, anteriormente all&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.</p>
<p>Si osserva, pertanto, in limine, che il presente ricorso non e&#8217; soggetto alla disciplina del ricorso per cassazione introdotta da quest&#8217;ultima disposizione e non trova, di conseguenza, applicazione l&#8217;articolo 366 bis c.p.c., si che devono ritenersi irrilevanti &#8211; al fine del decidere &#8211; i quesiti di diritto apposti dal ricorrente a conclusione di ciascuno dei motivi.</p>
<p>Precisato quanto sopra si osserva che il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, nell&#8217;ordine:</p>
<p>da un iato, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043 e 2697 c.c. (primo motivo);</p>
<p>dall&#8217;altro, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all&#8217;articolo 2051 c.c. (secondo motivo);</p>
<p>- da ultimo, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo).</p>
<p>3. Nessuno dei riferiti motivi merita accoglimento.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni che seguono.</p>
<p>3.1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.</p>
<p>In conformita&#8217;, in particolare, a una giurisprudenza piu&#8217; che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi &#8211; infatti &#8211; il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita&#8217;, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita&#8217;, completezza e riferibilita&#8217; alla decisione impugnata.</p>
<p>Il riferito principio comporta &#8211; in particolare &#8211; tra l&#8217;altro che e&#8217; inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un&#8217;affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimita&#8217; in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 15 giugno 2007, n. 13066; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270, tra le tantissime). Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate &#8211; o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; o dalla prevalente dottrina &#8211; il motivo e&#8217; inammissibile, poiche&#8217; non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).</p>
<p>In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione).</p>
<p>Viceversa, la allegazione &#8211; come prospettate nella specie da parte del ricorrente &#8211; di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e&#8217; esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica salutazione del giudice del merito, la cui censura e&#8217; possibile, in sede di legittimita&#8217;, sotto l&#8217;aspetto del vizio di motivazione.</p>
<p>Lo scrimine tra l&#8217;una e l&#8217;altra ipotesi &#8211; violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta &#8211; e&#8217; segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e&#8217; mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, specie in motivazione, Cass. 6 marzo 2012, n. 3455; Cass. 30 gennaio 2012, n. 1312; Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 6 agosto 2010, n. 18375, tra le tantissime).</p>
<p>Pacifico quanto precede si osserva che nella specie con i motivi ora in esame parie ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi (2043, 2697 e 2051 c.c.), in realta&#8217;, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi&#8217;, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.</p>
<p>3.2. Quanto, da ultimo, al terzo motivo lo stesso e&#8217;, per alcuni versi, inammissibile, per altri, manifestamente infondato.</p>
<p>3.2.1. In primis si osserva che a norma dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, &#8211; nel testo applicabile nella specie ratione temporis &#8211; le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l&#8217;altro &#8220;per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d&#8217;ufficio&#8221;.</p>
<p>E&#8217; palese, pertanto, che i detti vizi &#8211; salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioe&#8217; diversi fatti controversi &#8211; non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.</p>
<p>Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonche&#8217; insufficiente e, ancora, contraddittoria e&#8217; evidente che e&#8217; onere del ricorrente precisare quale sia &#8211; in concreto &#8211; il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell&#8217;articolo 111 Cost., e del principio inderogabile della terzieta&#8217; del giudice) essere rimessa al giudice stesso; in difetto, la censura e&#8217; inammissibile (Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 10 marzo 2011, n. 5701; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25127).</p>
<p>3. 2. 2. Anche a prescindere dai rilievi che precedono, comunque, si osserva &#8211; in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa di parte ricorrente &#8211; che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non puo&#8217; essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si puo&#8217; proporre un preteso migliore e piu&#8217; appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all&#8217;ambito della discrezionalita&#8217; di valutazione degli elementi di prova e dell&#8217;apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell&#8217;iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero in una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita&#8217; del giudizio di cassazione (Cass. 6 settembre 2012, n. 14929; Cass. 17 giugno 2011, nn. 13398 e 13327; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).</p>
<p>3.2.3. Da ultimo, infine, per completezza di esposizione non puo&#8217; tacersi che le censure sviluppate nel motivo possono trovare accoglimento anche alla luce delle considerazioni che seguono:</p>
<p>- i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che l&#8217;evento si e&#8217; verificato tra le ore 17 e le ore 18,30, &#8220;oltre il termine di lavoro delle maestranze dell&#8217;impresa che agivano sul ponteggio&#8221;: l&#8217;assunto di parte ricorrente, secondo cui il furto si e&#8217; verificato durante l&#8217;orario di lavoro, non solo e&#8217; assolutamente apodittico (atteso che non e&#8217; indicato in base a quale elemento, emergente dall&#8217;istruttoria espletata, e non considerato dai giudici a quibus, si ricavi la circostanza, ma altresi&#8217; &#8211; irrilevante al fine del decidere (non avendo il ricorrente dimostrato quale sia il nesso di causalita&#8217; tra la circostanza invocata e l&#8217;evento denunziato);</p>
<p>- analoghe considerazioni valgono con riguardo alla circostanza relativa allo &#8220;stato&#8221; della tapparella al momento dei fatti, atteso che quanto &#8211; ancora una volta del tutto apoditticamente invoca il ricorrente &#8211; contrasta con quanto accertato dai giudici del merito (&#8220;la tapparella era forse stata abbassata, ma non era munita di alcun sistema di blocco&#8221; ha accertato la sentenza impugnata), e &#8211; ancora una volta &#8211; non e&#8217; riportato, nel motivo, da quali elementi dell&#8217;istruttoria espletata &#8211; e non da quella che avrebbe potuto essere espletata e non e&#8217; stata invece espletata mediante l&#8217;audizione di altri testimoni non ammessi dal giudice a quo con provvedimento mai impugnato nelle opportune sedi e che non puo&#8217;, certamente, essere (peraltro del tutto genericamente) censurato in questa sede &#8211; emerga una situazione di fatto (specie in ordine all&#8217;assenza di un sistema di blocco) diversa da quella accertata dal giudice del merito;</p>
<p>- assolutamente inidonee a superare la corretta, e convincente, conclusione fatta propria dai giudici del merito &#8211; infine &#8211; sono tutte le altre considerazioni sviluppate nel motivo, vuoi quanto alla pretesa (dal ricorrente) non adeguatezza del ponteggio al fine di evitare l&#8217;ingresso di estranei, vuoi in ordine alla circostanza che non risulterebbe la volonta&#8217; del condominio di non dotare i ponteggi di allarmi, perche&#8217; eccessivamente onerosi, vuoi &#8211; infine &#8211; quanto alla circostanza che i preziosi non erano in realta&#8217;, adeguatamente custoditi in una &#8220;cassetta collocata nell&#8217;armadio della propria camera da letto&#8221; (pur avendo i giudici del merito sottolineato che detti preziosi &#8220;di ingente valore&#8221; non erano custoditi &#8220;in una cassaforte o in un mobile blindato&#8221;, circostanza palesemente diversa da quella invocata dai ricorrente);</p>
<p>- avendo i giudici del merito puntualmente e analiticamente valutato tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da un lato, che &#8220;non v&#8217;e&#8217; prova che il ponteggio fosse pericoloso&#8221; o &#8220;possedesse caratteristiche atte a agevolare l&#8217;intrusione di malintenzionati nell&#8217;appartamento dell&#8217;attore all&#8217;ottavo piano&#8221;, dall&#8217;altro, che l&#8217;odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito &#8220;espressamente alla delibera con la quale il condominio&#8230; malgrado la sollecitazione dell&#8217;impresa&#8230; decise di non installare l&#8217;impianto antifurto per il suo rilevante costo&#8221; e che, infine, lo stesso odierno ricorrente ha omesso &#8220;qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l&#8217;opera di eventuali ladri&#8221; (palesemente non evita, o rende piu&#8217; difficile la sottrazione di preziosi la circostanza che gli stessi siano conservati in una scatola nell&#8217;armadio della camera da letto) e&#8217; evidente, da un lato, che eventuali affermazioni dei giudici di merito in contrasto con le risultanze di causa (come pure del tutto apoditticamente si invoca) dovevano essere fatte valere dal ricorrente con il rimedio di cui all&#8217;articolo 395 c.p.c. e non certamente opponendo all&#8217;accertamento dei giudici di merito, la propria soggettiva valutazione di quelle stesse circostanze, dall&#8217;altro, che come gia&#8217; anticipato sopra &#8211; e&#8217; preclusa in questa sede di legittimita&#8217; una ricostruzione degli apprezzamenti, in fatto diversa rispetto a quella compiuta dal giudici di secondo grado.</p>
<p>Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e che liquida in complessivi euro 3.200,00 di cui euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 259</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Fino a che punto si estende la responsabilità dell'appaltatore per quanto riguarda i lavori eseguiti? E per quanto riguarda i danni cagionati in causa del cantiere?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24113/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SNC IN LIQ. P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) SPA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 79/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRENTO, depositata il 24/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) difensore di (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore della (OMISSIS) snc che si riporta agli scritti depositati e ne chiede l&#8217;accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con citazione del novembre 1999, (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, (OMISSIS) per sentirlo condannare al ripristino dell&#8217;immobile di sua proprieta&#8217;, sito in (OMISSIS), per i danni ad esso cagionati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;appartamento sottostante di proprieta&#8217; del convenuto, nonche&#8217; al risarcimento dei danni ulteriormente patiti da essa attrice.</p>
<p>La (OMISSIS), subito dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione, proponeva, nei confronti del (OMISSIS), anche ricorso per denuncia di nuova opera in relazione agli anzidetti lavori ancora in corso di esecuzione.</p>
<p>Il convenuto contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori e per il ritardo nel completamento delle opere ad essa imputabili; chiamava in causa, altresi&#8217;, l&#8217;impresa (OMISSIS) s.n.c., che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, nonche&#8217; la societa&#8217; (OMISSIS) S.p.A., con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa.</p>
<p>L&#8217;impresa (OMISSIS) contestava l&#8217;esistenza di danni, mentre la societa&#8217; di assicurazioni assumeva che, ove fossero stati accertati i pregiudizi lamentati, gli stessi non rientravano comunque nella copertura assicurativa.</p>
<p>1.1. &#8211; All&#8217;esito di istruttoria, consistita nell&#8217;espletamento di consulenza tecnica d&#8217;ufficio (sia nella procedura di denuncia di nuova opera, che nella causa di merito), l&#8217;adito Tribunale, con sentenza del luglio 2002, condannava il (OMISSIS) al pagamento in favore dell&#8217;attrice della somma di euro 8.088,63, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonche&#8217; la (OMISSIS) al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 800,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, rigettando la domanda di manleva del (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. ed accogliendo invece quella proposta dallo stesso convenuto nei confronti della societa&#8217; assicuratrice. Quanto al regolamento delle spese di lite, il Tribunale le compensava per meta&#8217; tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), il quale veniva condannato al pagamento della restante meta&#8217;, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla impresa (OMISSIS) s.n.c., mentre la (OMISSIS) veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore del (OMISSIS).</p>
<p>2. &#8211; La decisione del Tribunale di Trento veniva appellata in via principale dalla (OMISSIS) ed in via incidentale dal (OMISSIS) e dalla societa&#8217; (OMISSIS) S.p.A., gia&#8217; (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>2.1. &#8211; Con sentenza resa pubblica il 24 febbraio 2006, l&#8217;adita Corte di appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di euro 33.400,00, Iva compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonche&#8217; al pagamento dei tre quarti delle spese processuali di entrambi i gradi sostenute dall&#8217;appellante principale, compensando il restante quarto tra le stesse parti; condannava lo stesso (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado in favore della (OMISSIS) s.n.c., in liquidazione, mentre compensava le spese di appello tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>2.2. &#8211; Quanto alla preliminare eccezione del (OMISSIS) in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l&#8217;impresa appaltatrice (OMISSIS) s.n.c. l&#8217;unica responsabile del danni lamentati dall&#8217;attrice, la Corte territoriale ne affermava l&#8217;inammissibilita&#8217; in ragione della sua novita&#8217;. Peraltro, lo stesso giudice di appello reputava che l&#8217;eccezione fosse comunque infondata, per non aver fornito il (OMISSIS), che aveva progettato e diretto i lavori in economia, appaltati alla (OMISSIS) s.n.c., la prova di aver affidato completamenti il suo appartamento all&#8217;appaltatore.</p>
<p>La Corte territoriale respingeva, altresi&#8217;, l&#8217;ulteriore eccezione proposta dal (OMISSIS), che lamentava la violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ., per aver il Tribunale, nonostante che l&#8217;attrice avesse chiesto una condanna al risarcimento danni in forma specifica, condannato esso convenuto per equivalente.</p>
<p>2.3. &#8211; Nel merito dell&#8217;impugnazione principale, escludeva la sussistenza di un concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione dei danni da essa lamentati; ai fini del quantum debeatur valorizzava, oltre alla documentazione fotografica, le conclusioni della consulenza di parte depositata dalla (OMISSIS) in luogo di quelle raggiunte dal c.t.u., ritenute in parte non convincenti; riteneva equo liquidare la somma di euro 1.500,00 per il pregiudizio che sarebbe derivato alla (OMISSIS) per dover &#8220;restare fuori casa&#8221; e dover &#8220;reperire una sistemazione provvisoria&#8221; per un &#8220;periodo di tempo superiore rispetto a quello calcolato dal ctu&#8221;; determinava in euro 33.400,00 la somma definitiva per i &#8220;molteplici interventi&#8221; da eseguirsi &#8220;per far ritornare l&#8217;appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati&#8221;.</p>
<p>2.4. &#8211; Quanto poi all&#8217;appello incidentale proposto dal (OMISSIS), la Corte territoriale, premesso che i motivi concernenti il concorso di colpa della (OMISSIS) e l&#8217;esorbitanza dell&#8217;importo di euro 800,00 riconosciuto alla stessa per il reperimento di altro alloggio erano stati rigettati con l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello principale sugli stessi punti, respingeva anche l&#8217;impugnazione incidentale nei confronti dell&#8217;impresa (OMISSIS) s.n.c., assumendo, quanto alla dedotta responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore, che tale eccezione era nuova e, comunque, infondata, per carenza di prova rispetto a lavori &#8220;in relazione ai quali il (OMISSIS) oltre che quella di progettista aveva assunto anche la direzione&#8221;.</p>
<p>2.5. &#8211; Infine, la Corte di appello di Trento respingeva il gravame incidentale della (OMISSIS) S.p.A. al fine di ottenere in proprio favore l&#8217;estensione della compensazione della somma di euro 800,00 liquidati al (OMISSIS) a titolo di danni conseguenti alla sospensione dei lavori.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a quindici motivi di censura, illustrati da memoria.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS) &#8211; che ha depositato memoria in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza &#8211; e la ditta (OMISSIS) s.n.c..</p>
<p>Non ha svolto difese l&#8217;intimata (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 345 cod. proc. civ. &#8220;in relazione al rigetto per inammissibilita&#8217; dell&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS)&#8221;, la quale, diversamente da quanto opinato dal giudice di appello, e&#8217; da ritenersi proponibile anche per la prima volta in appello, &#8220;riguardando la regolare costituzione del contraddittorio&#8221;.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>E&#8217; difatti agevole rilevare che l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in appello dall&#8217;attuale ricorrente &#8211; sul presupposto della legittimazione dell&#8217;impresa alla quale aveva appaltato i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, come tale da reputarsi la sola responsabile dei danni lamentati dall&#8217;attrice &#8211; non riguarda la legitimatio ad causam, ma il merito della lite, giacche&#8217; relativa alla titolarita&#8217;, passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi, dunque, nell&#8217;accertamento di una situazione di fatto favorevole all&#8217;accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Sicche&#8217;, tale questione (a differenza della legitimatio ad causam, che e&#8217; rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio) e&#8217; affidata alla disponibilita&#8217; delle parti, e, ove trovi applicazione (come nella specie), ratione temporis, l&#8217;articolo 345 cod. proc. civ., comma 2, nel testo successivo alle modifiche apportate dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, essa non puo&#8217; essere prospettata per la prima volta in sede di gravame (in tale ottica, piu&#8217; di recente Cass., 23 maggio 2012, n. 8175).</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo e&#8217; dedotta, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ. &#8220;in relazione al rigetto per infondatezza dell&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte territoriale nell&#8217;affermare in capo al proprietario dell&#8217;appartamento nel quale si eseguono i lavori appaltati la persistente materiale disponibilita&#8217; dell&#8217;immobile, giacche&#8217; nel caso di appalto &#8220;si presume che il dovere di custodia e vigilanza passi all&#8217;appaltatore, per cui e&#8217; onere di quest&#8217;ultimo o del danneggiato (ciascuno in relazione al rispettivo interesse) provare che cio&#8217; non e&#8217; avvenuto&#8221;, la&#8217; dove, nella specie, l&#8217;impresa (OMISSIS) non aveva fornito siffatta prova, ne&#8217;, peraltro, era risultato provato che l&#8217;appaltatore aveva agito quale nudus minister di esso committente, Sicche&#8217;, le doglianze dell&#8217;attrice dovevano rivolgersi solo contro la (OMISSIS) s.n.c. e cio&#8217; in ragione del fatto illecito dannoso di quest&#8217;ultima, che aveva determinato il sorgere del rapporto tra le due parti.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>La Corte territoriale, sulla premessa, neppure intrinsecamente censurata, che il committente non aveva perduto ogni dominio sull&#8217;immobile di sua proprieta&#8217;, giacche&#8217; aveva provveduto egli stesso alla progettazione e, soprattutto, alla direzione dei lavori appaltati in economia, ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato (tra le altre, Cass., 6 ottobre 2005, n. 19474; Cass., 18 luglio 2011, n. 15734), per cui, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all&#8217;appaltatore del potere di fatto sull&#8217;immobile nel quale deve essere eseguita l&#8217;opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilita&#8217; ex articolo 2051 cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l&#8217;evento lesivo.</p>
<p>3. &#8211; Con il terzo motivo e&#8217; prospettata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 2058 c.c., comma 2, &#8220;in relazione alla domanda della (OMISSIS) di risarcimento in forma specifica anziche&#8217; per equivalente&#8221;.</p>
<p>Ci si duole che, in assenza di specifica domanda della (OMISSIS), la Corte territoriale abbia comunque condannato esso (OMISSIS) al risarcimento del danno per equivalente, la&#8217; dove, pur essendo la seconda un minus della prima, si rendeva comunque necessaria che fosse esplicitamente proposta. Peraltro, la violazione dell&#8217;articolo 2058 cod. civ. era apprezzabile in ragione del fatto che, nella specie, i lavori di sistemazione erano &#8220;perfettamente realizzabili&#8221; e non sussisteva la loro eccessiva onerosita&#8217;.</p>
<p>3.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Nessuna violazione del principio della domanda e&#8217;, difatti, apprezzabile nella pronuncia impugnata, ne&#8217; sussiste la dedotta violazione dell&#8217;articolo 2058, secondo comma, cod. civ., essendosi il giudice di appello attenuto al principio, ripetutamente affermato da questa Corte(tra le altre, Cass., 18 gennaio 2002, 552; Cass., 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass., 8 marzo 2006, n. 4925), secondo il quale, in tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non e&#8217; sindacabile in sede di legittimita&#8217;) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziche&#8217; in forma specifica come domandato dall&#8217;attore (la valutazione di cui all&#8217;articolo 2058 c.c., comma 2, del pari essendo insindacabile in sede di legittimita&#8217; risolvendosi in un giudizio di fatto). Cio&#8217; in quanto il risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e, quindi, la relativa richiesta e&#8217; implicita nella richiesta di risarcimento in quest&#8217;ultima forma, per cui il giudice puo&#8217; condannare d&#8217;ufficio al risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ..</p>
<p>4. &#8211; Con il quarto mezzo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 3, &#8220;in relazione alla eccezione di tardivita&#8217; della produzione della CTP (OMISSIS) del 26.03.2003&#8243;.</p>
<p>Ci si duole che la (OMISSIS) abbia prodotto la anzidetta consulenza di parte, al fine di criticare la c.t.u. redatta dall&#8217;ing. (OMISSIS) in primo grado, soltanto con l&#8217;atto di appello, avendone esso appellato dedotto la tardivita&#8217; con la comparsa di costituzione del 19 novembre 2003, senza che pero&#8217; il giudice del gravame si sia pronunciato sul punto. Peraltro, una implicita pronuncia di rigetto al riguardo sarebbe in violazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 3, in quanto il documento costituito dalla perizia di parte, o quantomeno le foto ad esso allegate, non poteva avere ingresso nel processo di secondo grado.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Quanto alla doglianza che investe specificatamente la consulenza tecnica di parte, essa si infrange in ogni caso contro il principio per cui detto atto, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, puo&#8217; essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., 21 febbraio 1975, n. 662; Cass., 9 maggio 1988, n. 3405).</p>
<p>In ordine poi alla censura che riguarda la produzione documentale allegata alla consulenza tecnica di parte (ossia, le fotografie), occorre premettere che l&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, nell&#8217;escludere l&#8217;ammissibilita&#8217; di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie gia&#8217; acquisite, indispensabili, perche&#8217; dotate di un&#8217;influenza causale piu&#8217; incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; indispensabilita&#8217; da apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si e&#8217; formata, sicche&#8217; solo cio&#8217; che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessita&#8217; di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario (cosi Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020). Peraltro, il requisito dell&#8217;indispensabilita&#8217; &#8211; posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario &#8211; non richiede necessariamente un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell&#8217;ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio (Cass., 15 novembre 2011, n. 23963; analogamente si veda Cass., 1 giugno 2012, n. 8877).</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, nel porre anzitutto in evidenza la peculiare incidenza della consulenza tecnica di parte nella complessiva formazione del proprio convincimento in punto di consistenza dei danni lamentati dall&#8217;appellante, ha attribuito particolare risalto proprio alle fotografie ad essa allegate, che hanno rappresentato l&#8217;elemento decisivo per far preferire definitivamente le conclusioni rese al riguardo dal consulente di parte rispetto a quanto invece accertato, sempre in punto di consistenza dei danni, dalla c.t.u. espletata in primo grado, sulla quale si era basata &#8220;senza riserve&#8221; la decisione del Tribunale. Con cio&#8217;, rilevanza e decisivita&#8217; della produzione documentale hanno trovato, seppur implicitamente, piena giustificazione nella pronuncia resa dal giudice di appello, rendendo priva di consistenza la doglianza del ricorrente.</p>
<p>5. &#8211; Con il quinto e sesto mezzo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli articoli 201, 115 e 116 cod. proc. civ. (ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione &#8220;riguardo all&#8217;apprezzamento della consulenza tecnica di parte rispetto alla consulenza tecnica d&#8217;ufficio&#8221;.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che il giudice del merito, sebbene possa fondare la propria decisione su di una consulenza &#8220;stragiudiziale&#8221;, deve dar conto dell&#8217;iter logico seguito nella formazione del suo convincimento, posto che la c.t.u. fornisce &#8220;maggiore garanzia di affidabilita&#8217;&#8221;, mentre nella specie cio&#8217; non sarebbe avvenuto. La Corte territoriale avrebbe, infatti, dato credito alle foto allegate alla consulenza di parte (peraltro, tardivamente prodotte), superando le conclusioni del c.t.u. e facendo proprie quelle del c.t.p. &#8220;in ordine ai singoli interventi ed al loro quantum senza alcun rilievo critico e senza alcuna verifica e riscontro, soprattutto riguardo ai costi&#8221;, avendo il predetto consulente indicato nel computo metrico &#8220;anche interventi del tutto ingiustificati&#8221;. Sicche&#8217;, il giudice di appello non avrebbe ben esercitato il suo potere discrezionale di valutazione delle prove, mancando altresi&#8217; di fornire adeguata e sufficiente motivazione, anche in considerazione del fatto di non aver proceduto all&#8217;assunzione delle prove orali offerte dalle parti, limitandosi agli elementi forniti dal c.t.p., peraltro smentiti dalla documentazione in atti, come la relazione della Polizia giudiziaria del 21 gennaio 1999.</p>
<p>5.1. &#8211; I motivi sono infondati, per la parte in cui non sono inammissibili.</p>
<p>Occorre premettere che, secondo un orientamento costante di questa Corte (tra le molte, Cass., 12 settembre 2003, n. 13426; Cass., 13 settembre 2006, n. 19661; Cass., 3 marzo 2011, n. 5148), il controllo del giudice del merito sui risultati dell&#8217;indagine svolta dal consulente tecnico d&#8217;ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimita&#8217; e&#8217; limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. In particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, il giudice di appello puo&#8217; pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell&#8217;ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni.</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, assumendo a riferimento i contenuti della consulenza tecnica di parte prodotta dall&#8217;appellante, unitamente alle fotografie ad essa allegate (in guisa &#8211; come gia&#8217; messo in risalto in precedenza &#8211; di documentazione atta a corroborare quanto evidenziato in detta consulenza, di per se&#8217; priva di autonomo valore probatorio), e&#8217; giunta a ritenere, ai fini del quantum debeatur, non convincenti le conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. in relazione sia alla ipotizzata sostituzione parziale delle piastrelle danneggiate del pavimento della cucina, ove non reperibili piastrelle uguali (invece della diversa soluzione di sostituire le piastrelle dell&#8217;intero pavimento), sia ai &#8220;rattoppi circoscritti alle sole parti danneggiate&#8221; delle tramezze con evidenti fessurazioni, sia, infine, nella riduzione del 25% dei costi di ripristino di piastrelle e rivestimenti in ceramica &#8220;sul presupposto che quelli danneggiati erano gia&#8217; vecchi&#8221;. Interventi, questi, che la Corte territoriale ha inteso come &#8220;escamotage tecnici&#8221; non soddisfacenti, posti al fine di &#8220;ridurre gli interventi di ripristino attraverso semplici riparazioni, limitando le parti da rifare&#8221;.</p>
<p>A tal riguardo, il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che le tramezze del bagno e della cucina dovessero essere &#8220;ricostruite ex novo&#8221; per poter sostenere il peso &#8220;dei pensili e della caldaia a gas&#8221;, essendo la loro stabilita&#8217; &#8220;seriamente compromessa dalla fessurazione passante evidenziata nelle foto&#8221;, le quali ne facevano risaltare l&#8217;importanza. Inoltre, nella sentenza impugnata si e&#8217; osservato che l&#8217;appartamento della (OMISSIS) risultava &#8220;in buono stato di manutenzione&#8221; e, in particolare, tali risultavano, in base alla documentazione fotografica, le piastrelle dei pavimenti e la ceramica di rivestimento, sicche&#8217; non poteva seguirsi il ragionamento del c.t.u. secondo il quale la (OMISSIS) avrebbe beneficiato di un arricchimento a seguito della sostituzione delle parti danneggiate ed il valore del materiale da utilizzare alla scopo avrebbe dovuto essere abbattuto del 25%, la&#8217; dove &#8211; si soggiunge ancora in sentenza &#8211; &#8220;non risulta che i materiali indicati nella ctp siano di maggior pregio e con caratteristiche diverse rispetto a quelli danneggiati&#8221;.</p>
<p>Trattasi, dunque, di motivazione adeguata, logicamente attrezzata e congruente, che si fonda non solo sul contenuto dell&#8217;elaborato di parte, ma, eminentemente, sul materiale fotografico acquisito ritualmente in atti. Sicche&#8217;, neppure sono ravvisabili in essa i dedotti vizi giuridici ed anzi il complessivo convincimento del giudice di gravame, nel valorizzare i necessari interventi ripristinatori in luogo di quelli meramente riparatori delle parti danneggiate, trova sostanziale rispondenza anche nel principio per cui, ove siano state danneggiate talune parti di una abitazione, che, per esigenze di uniformita&#8217;, traducentesi in condizioni di normale abitabilita&#8217;, richiedano un intervento ripristinatorio piu&#8217; esteso, il diritto del proprietario dell&#8217;immobile di conseguire, a titolo di risarcimento, il rimborso dell&#8217;intera somma occorrente per tale lavoro non trova limitazioni in relazione all&#8217;eventuale vantaggio ricevuto, essendosi in presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell&#8217;illecito, che non puo&#8217; essere addossato al danneggiato stesso (si veda, per una fattispecie di rifacimento della tinteggiatura anche delle pareti non interessate dall&#8217;evento dannoso, Cass., 3 aprile 1982, n. 2063).</p>
<p>Per il resto le doglianze si appalesano inammissibili, giacche&#8217;, a fronte dell&#8217;anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, sorretto, come visto, da motivazione adeguata e priva di vizi logici e giuridici, il ricorrente, lungi dall&#8217;evidenziarne deficienze intrinseche, ha inteso addivenire ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura ad esso favorevole, ma diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilita&#8217; e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e&#8217; assegnato alla prova stessa (tra le altre, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).</p>
<p>6. &#8211; Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 91 cod. proc. civ., &#8220;in relazione alla liquidazione a titolo risarcitorio di euro 5.000,00 per spese legali e di euro 2.000,00 per spese perizie tecniche&#8221;.</p>
<p>Nel far proprie le voci e le somme di cui al computo metrico estimativo del consulente di parte, la Corte territoriale avrebbe incluso anche la voce &#8220;Rimborso spese legali&#8221; per euro 5.000,00 e quella &#8220;Rimborso spese perizie tecniche&#8221; per euro 2.000,00 e cio&#8217; in violazione dell&#8217;articolo 91 cod. proc. civ., che dispone la liquidazione in sentenza di detti esborsi unitamente agli onorari di difesa.</p>
<p>6.1. &#8211; Con l&#8217;ottavo ed il nono motivo e&#8217; prospettata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l&#8217;omessa motivazione in ordine al riconoscimento in favore della (OMISSIS) delle voci di danno di euro 5.000,00 per spese legali e di euro 2.000,00 per spese di perizie tecniche, nonostante la separata liquidazione in dispositivo delle spese processuali e dell&#8217;imputazione della complessiva somma risarcitoria liquidata in euro 33.400,00 &#8220;ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare l&#8217;appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati&#8221;.</p>
<p>6.2. &#8211; I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono fondati.</p>
<p>La Corte territoriale ha liquidato, in favore della (OMISSIS), la somma complessiva di euro 33.400,00, quale &#8220;importo congruo rispetto ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare l&#8217;appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati&#8221;; importo comprensivo anche della somma di euro 1.500,00, a titolo risarcimento per il danno conseguente al mancato utilizzo della propria abitazione ed al reperimento di sistemazione provvisoria durante il periodo dei lavori di ripristino.</p>
<p>Le poste di euro 5.000,00 per spese legali (che la stessa controricorrente (OMISSIS) ha, peraltro, ammesso come non dovuta, altresi&#8217; deducendo di aver fatto offerta reale di pagamento in favore del ricorrente) e di euro 2.000,00 per perizie tecniche (che la (OMISSIS) ha, comunque, riconosciuto di non aver corrisposto), che integrano, come le stesse anzidette parti confermano, il predetto montante risarcitorio, non trovano, dunque, giustificazione alcuna in relazione al titolo del risarcimento del danno riconosciuto alla (OMISSIS).</p>
<p>Ha, dunque errato il giudice di appello nella liquidazione del danno in favore dell&#8217;appellante, ricomprendendo in essa voci che esulano dalla ragione di danno rispetto alla quale ha espressamente affermato di calibrare il ristoro dovuto.</p>
<p>7. &#8211; Con il decimo mezzo e&#8217; dedotta, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ., &#8220;in relazione al diritto alla manleva del (OMISSIS) nei confronti della ditta appaltatrice&#8221;.</p>
<p>Ad avviso del ricorrente, sebbene l&#8217;appaltatore risponda nei confronti del committente solo in caso di cattiva esecuzione del contratto, cio&#8217; non verrebbe ad escludere la responsabilita&#8217; dello stesso appaltatore nei confronti del terzo danneggiato, ai sensi dell&#8217;articolo 2043 cod. civ., per cui esso, quale esecutore materiale delle opere, sarebbe tenuto a manlevare l&#8217;appaltante, salvo i casi in cui vi sia stata ingerenza tale di quest&#8217;ultimo da aver reso il primo nudus minister. Nella specie, cio&#8217; non sarebbe avvenuto, posto che la ditta (OMISSIS) fece rifare i calcoli per l&#8217;installazione delle travi metalliche dall&#8217;ing. (OMISSIS) e poi, su indicazione di quest&#8217;ultimo, installo&#8217; travi in calcestruzzo armato, cosi&#8217; da organizzare i propri lavori &#8220;senza alcuna interferenza da parte dell&#8217;arch. (OMISSIS) riguardo ai metodi di lavoro e gestione del cantiere e con propria autonomia decisionale d operativa. Peraltro, era onere della (OMISSIS) s.n.c. provare l&#8217;esistenza di un appalto &#8220;a regia&#8221;, posto che l&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore si presume, cosi come la sua responsabilita&#8217;.</p>
<p>7.1. &#8211; Con l&#8217;undicesimo motivo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l&#8217;omessa e comunque insufficiente motivazione &#8220;in ordine alla responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore nella causazione dei danni&#8221;.</p>
<p>La Corte territoriale, nell&#8217;affermare la mancanza di prova della responsabilita&#8217; della (OMISSIS) s.n.c., avrebbe del tutto omesso di considerare le critiche alla conduzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice presenti nell&#8217;espletata c.t.u..</p>
<p>7.2. &#8211; I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati.</p>
<p>E&#8217; principio consolidato quello per cui, in tema di appalto, la responsabilita&#8217; del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando risulti provato che il fatto lesivo e&#8217; stato commesso dall&#8217;appaltatore &#8211; che di regola opera in autonomia &#8211; in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull&#8217;opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull&#8217;attivita&#8217; dell&#8217;appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (tra le tante, Cass., 27 maggio 2011, n. 11757; Cass., 20 settembre 2011, n. 19132).</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, senza invertire l&#8217;onere della prova, ha ritenuto comprovato che il (OMISSIS) non solo avesse progettato i lavori, appaltati in economia alla ditta (OMISSIS) s.n.c., ma anche provveduto alla direzione degli stessi. Tale assunto non ha invero trovato specifica e coerente censura da parte del ricorrente, il quale, per un verso, ha addotto una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, cosi&#8217; da introdurre, inammissibilmente (Cass., 26 marzo 2012, n. 4787), temi nuovi e non dibattuti in precedenza; per altro verso, ha mancato di proporre specifici mezzi di denuncia in ordine ad eventuali omissioni da parte della Corte territoriale nell&#8217;integrazione istruttoria della controversia rispetto ai fatti che soltanto in questa sede deduce.</p>
<p>Sicche&#8217;, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, e&#8217; dunque coerente l&#8217;ulteriore affermazione del giudice di merito circa il mancato riscontro della responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore in una situazione che vedeva quest&#8217;ultimo come mero esecutore delle opere appaltate. Cosi&#8217; come, in siffatto contesto, risulta irrilevante ai fini dell&#8217;affermazione della responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore nudus minister porre in risalto gli accertamenti della consulenza tecnica d&#8217;ufficio (peraltro, tramite un richiamo solo parziale dell&#8217;elaborato) sulla cattiva esecuzione delle opere oggetto dell&#8217;appalto da cui e&#8217; derivato il danno lamentato dal terzo, giacche&#8217; con cio&#8217; si viene a confermare l&#8217;esistenza di un fatto determinativo di danno, ma non gia&#8217; ad escludere la responsabilita&#8217; per lo stesso fatto del committente progettista e, soprattutto, direttore dei lavori.</p>
<p>8. &#8211; Con il dodicesimo mezzo e&#8217; prospettata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ. &#8220;per omessa pronuncia sulla domanda del (OMISSIS) in sede di appello incidentale relativamente alla misura dei danni dal medesimo subiti e liquidati in solo euro 800,00&#8243;. Con la comparsa di costituzione in appello del 19 novembre 2003, esso (OMISSIS) aveva chiesto la rideterminazione dell&#8217;importo risarcitorio liquidatogli dal Tribunale, sia per la sua inadeguatezza, sia per la mancata considerazione &#8220;del tempo necessario per gli interventi di consolidamento del solaio comune tra i due appartamenti nonche&#8217; del costo per lo smontaggio ed il reimpianto del cantiere, quantificato in euro 1.000,00&#8243;. Inoltre, esso appellante incidentale aveva chiesto il risarcimento del danno (ammontante ad euro 4.000,00) per il &#8220;tempo perso&#8230; per interventi e sopralluoghi in dipendenza delle iniziative della (OMISSIS) presso il Comune di (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>8.1. &#8211; Il motivo &#8211; con cui chiaramente si deduce l&#8217;omessa pronuncia su domanda oggetto di appello incidentale, puntualizzandosi altresi&#8217; i relativi estremi e contenuto &#8211; e&#8217; fondato.</p>
<p>Come emerge gia&#8217; dalla stessa sentenza impugnata, il (OMISSIS), con il proposto gravame incidentale, aveva concluso per la riforma della sentenza del Tribunale di Trento, chiedendo la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni &#8220;subiti e subendi: per l&#8217;ingiustificata sospensione dei lavori (comunque in misura superiore a euro 800,00); per il tempo necessario agli interventi di consolidamento del solaio comune; per il costo di smontaggio e reimpianto del cantiere ; per il tempo perso a causa degli interventi e sopralluoghi richiesti e provocati dalla (OMISSIS) sia prima che dopo il rilascio della concessione edilizia, con eventuale liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c.&#8221;.</p>
<p>Nessuna statuizione ha assunto la Corte d&#8217;appello su tale domanda di danni, non rinvenendosi in sentenza alcuna argomentazione nella quale, peraltro, possa riconoscersi un esame della stessa.</p>
<p>9. &#8211; Con il tredicesimo motivo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l&#8217;omessa motivazione in ordine alla liquidazione in favore della (OMISSIS) &#8220;di una somma per inutilizzo del proprio appartamento durante i lavori nonostante tale appartamento sia privo del certificato di abitabilita&#8217;&#8221;.</p>
<p>Nel riconoscere l&#8217;importo risarcitorio di euro 1.500,00 alla (OMISSIS) per il reperimento di altro alloggio durante i lavori di sistemazione del proprio appartamento, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla questione, rilevata da esso (OMISSIS), della mancanza del certificato di abitabilita&#8217; dell&#8217;appartamento, siccome risultante da documentazione in atti, con la conseguenza che l&#8217;immobile non avrebbe potuto essere utilizzato ed il Comune avrebbe potuto procedere, ai sensi dell&#8217;articolo 222 del &#8220;T.U.LL.SS.&#8221; all&#8217;ordine di sgombero; sicche&#8217; la &#8220;somma riconosciuta costituisce risarcimento di un&#8217;attivita&#8217; illecita, come tale inammissibile&#8221;.</p>
<p>9.1. &#8211; Il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Pur in disparte il profilo di inammissibilita&#8217; dello stesso (giacche&#8217; si deduce una omessa motivazione, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre sembra piuttosto che si intenda denunciare una mancata pronuncia su specifica eccezione di parte, che avrebbe dovuto essere veicolata ai sensi dello stesso articolo 360, n. 4 e con specifica indicazione delle modalita&#8217; di proposizione dell&#8217;eccezione stessa in sede di gravame), esso e&#8217; comunque privo di consistenza.</p>
<p>Difatti, non e&#8217; censurato l&#8217;accertamento sul fatto che la (OMISSIS) abbia comunque utilizzato l&#8217;immobile come propria abitazione, mentre e&#8217; assolutamente generico &#8211; e comunque in alcun modo calato nella realta&#8217; della vicenda oggetto di controversia &#8211; l&#8217;assunto sul quando il certificato di abitabilita&#8217; sia mancato in riferimento al tempo del verificarsi del fatto dannoso e, soprattutto, sulla carenza di detto certificato ai fini della effettiva (e non gia&#8217; astratta) inutilizzabilita&#8217; dell&#8217;immobile medesimo. Cio&#8217; in quanto, non ponendosi nella specie questione di circolazione giuridica del bene immobile, ma questione della sussistenza di un danno per impossibilita&#8217; dell&#8217;utilizzo dell&#8217;abitazione, occorre considerare che la mancanza del certificato di abitabilita&#8217; non esclude di per se&#8217; la conformita&#8217; dell&#8217;abitazione stessa alle norme igienico-sanitarie (Cass., 6 dicembre 1984, n. 6403), ne&#8217;, quindi, la sua utilizzazione in concreto, con la conseguenza che non impinge in errore di diritto la decisione del giudice di appello che ha riconosciuto alla (OMISSIS) il risarcimento del danno per la mancata fruizione, per un certo lasso di tempo, del proprio appartamento a causa del fatto illecito ascrivibile al (OMISSIS) (si veda, per una fattispecie speculare, in cui e&#8217; stato escluso il risarcimento del danno per aver gli istanti concretamente utilizzato il proprio appartamento pur in assenza del certificato di abitabilita&#8217;, Cass., 20 aprile 1976, n. 1377; sulla rilevanza della concreta utilizzazione del bene locato, nonostante il mancato rilascio della relativa abitabilita&#8217;, si veda Cass., 25 maggio 2010, n. 12708).</p>
<p>10. &#8211; Con il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1227 cod. civ. (ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione &#8220;in ordine al concorso di colpa della (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Sarebbe, anzitutto, contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata la&#8217; dove da credito alle risultanze della c.t.u. soltanto per escludere il concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione dei danni lamentati, mentre lo si ritiene inattendibile per il resto. Peraltro, non sarebbe neppure rispondente al vero che il c.t.u. abbia escluso &#8220;chiaramente&#8221; il concorso di colpa della (OMISSIS), evidenziandosi nella consulenza la presenza di &#8220;vecchie fessurazioni, non collegabili direttamente con i lavori eseguiti dal (OMISSIS)&#8221;, nonche&#8217; l&#8217;incertezza sul fatto che i lavori realizzati nel 1991 dalla (OMISSIS) avessero, o meno, determinato &#8220;un incremento dei carichi gravanti sul solaio ligneo&#8221;.</p>
<p>Insufficiente e contraddittoria sarebbe poi la motivazione la&#8217; dove rileva che la (OMISSIS) &#8220;avrebbe solo demolito&#8230; alcune tramezze ed aperto una finestra nel bagno&#8221;, cosi da addossare ai lavori eseguiti dal (OMISSIS) l&#8217;intera eziologia dei danni, senza considerare che i lavori realizzati dall&#8217;attrice tra il 1991 ed il 1995 avevano riguardato la demolizione del &#8220;muro di spina centrale dell&#8217;immobile&#8221;, senza predisporre opera di consolidamento sul solaio sottostante e in difformita&#8217; dalla concessione edilizia, come risulterebbe dall&#8217;ordinanza di riduzione in pristino del Comune di (OMISSIS), prodotta in atti.</p>
<p>Inoltre, sarebbe stato necessario acquisire nozioni tecniche particolari per valutare il nesso causale tra i danni lamentati e i precedenti lavori realizzati dalla stessa (OMISSIS), la&#8217; dove risulterebbe irrilevante &#8220;la diversa scansione temporale degli interventi e che i danni provocati dalla (OMISSIS) non sono stati immediatamente rilevati in quanto all&#8217;epoca l&#8217;appartamento sottostente del (OMISSIS) non era abitato&#8221;.</p>
<p>10.1. &#8211; I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.</p>
<p>La doglianza con la quale si fa valere un vizio di violazione di legge e&#8217;, di per se&#8217;, inammissibile cosi come prospettata, posto che, nella sua assoluta genericita&#8217; e in assenza di qualsivoglia indicazione sulle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; o dalla prevalente dottrina, e&#8217; impedito a questa Corte di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (tra le altre, Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010).</p>
<p>Cio&#8217; detto, entrambe le censure si risolvono in una denuncia di un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del dedotto concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione del danno da essa stessa patito, che la Corte territoriale ha invece ascritto integralmente al (OMISSIS).</p>
<p>Secondo orientamento risalente e consolidato (si veda gia&#8217; Cass., 29 marzo 1969, n, 1035), l&#8217;indagine intesa ad accertare se l&#8217;evento dannoso sia dipeso da colpa concorrente dell&#8217;autore del fatto illecito e del danneggiato si risolve in un giudizio di fatto, che, se adeguatamente motivato ed immune da errori logici o giuridici, si sottrae al sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>Nella specie la sentenza impugnata ha evidenziato, sia attingendo dalle conclusioni della espletata c.t.u., sia traendo il proprio convincimento direttamente dalla documentazione fotografica in atti, che non era riscontrabile un concorso di colpa della (OMISSIS) ricollegabile ai lavori della medesima eseguiti nel suo appartamento nel periodo dal 1991 al 1995. In tal senso deponeva, per l&#8217;appunto, l&#8217;elaborato peritale, ma, altresi&#8217;, risultava logicamente dal fatto che i lavori anzidetti avevano riguardato modifiche interne, con la demolizione di tramezze e l&#8217;apertura di una finestra nel bagno, sicche&#8217; non potevano ad esse eziologicamente ricollegarsi &#8220;il distacco con crepe di tramezze dal soffitto, le fessurazioni dei pavimenti e delle ceramiche di rivestimento del bagno, la sconnessione della porta di ingresso, le fessurazioni della parete portante sud e tutti gli ulteriori danni documentati attraverso numerose foto&#8221;, da ascriversi integralmente &#8220;alle demolizioni effettuate dal (OMISSIS) nell&#8217;appartamento sottostante che hanno determinato la perdita di appoggio di solai con sconnessione e movimento degli stessi&#8221; (in particolare, la demolizione del muro portante della facciata sud, con intervento negativamente incisivo sulla stabilita&#8217; dell&#8217;immobile).</p>
<p>La sentenza impugnata si sottrae, dunque, alle censure ad essa mosse dal ricorrente, posto che l&#8217;affermata insussistenza di un concorso di colpa della (OMISSIS) nella verificazione del danno si lega ad impianto motivazionale adeguato, coerente, supportato da idonei riscontri probatori e privo di errori giuridici, mentre le doglianze del ricorrente sono lungi dall&#8217;attingere alla necessaria specificita&#8217; di prospettazione, fondandosi su estrapolazioni parziali della consulenza tecnica d&#8217;ufficio e della stessa motivazione della sentenza impugnata, nonche&#8217; propongono una diversa lettura degli atti processuali e della vicenda controversa, cosi sovrapponendosi, inammissibilmente, all&#8217;accertamento riservato al giudice del merito (come gia&#8217; in precedenza ricordato, alla stregua di un orientamento stabile di questa Corte: ex plurimis, le citate Cass. n. 7394 del 2010 e Cass. n. 6064 del 2008).</p>
<p>11. &#8211; Vanno, dunque, accolti il settimo, l&#8217;ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso, mentre devono essere rigettati i restanti motivi.</p>
<p>La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudice del rinvio dovra&#8217; attenersi, per cio&#8217; che concerne la determinazione del quantum debeatur dovuto alla (OMISSIS), a quanto si e&#8217; statuito (in riferimento all&#8217;esame congiunto dei motivi settimo, ottavo e nono) al p. 6.2 che precede; inoltre, alla stregua di quanto si e&#8217; statuito (in sede di esame del dodicesimo motivo di ricorso) al p. 8.1. che precede, dovra&#8217; esaminare la domanda di danni proposta dal (OMISSIS) sulla quale il giudice di appello non si e&#8217; pronunciato.</p>
<p>Infine, il medesimo giudice del rinvio dovra&#8217; provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>accoglie il settimo, l&#8217;ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Trento, che provvedera&#8217; anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 9 gennaio 2013, n. 378</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 18:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Fino a che punto si estende la responsailità del proprietario/custode di una piscina?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 3</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15024/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ved. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) figli legittimi e unici eredi legittimi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine della seconda pagina del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 5358/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA del 18.10.2010, depositata il 22/12/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;<br />
udito per i ricorrenti l&#8217;Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che si riporta alla relazione scritta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN FATTO E IN DIRITTO</strong></p>
<p>Nella causa indicata in premessa e&#8217; stata depositata la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;1 &#8211; La sentenza impugnata, depositata il 21 dicembre 2010, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, respinto la domanda risarcitoria del dante causa dell&#8217;odierna ricorrente, ritenendo che: a. l&#8217;infortunio non potesse essere direttamente ricollegato al pavimento della piscina, avuto riguardo allo stato dei luoghi e tenuto conto della certificazione di agibilita&#8217;; b. in ogni caso la condotta disattente ed imprudente dell&#8217;attore &#8211; transito senza ciabatte di gomma a bordo vasca in luogo sempre bagnato ed in discesa &#8211; era fatto esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e ad escludere la responsabilita&#8217; del custode; c. la responsabilita&#8217; di parte appellata andava esclusa anche sotto il profilo non essendo emersa nella specie la sussistenza degli elementi integranti una situazione di pericolo occulto.</p>
<p>2 &#8211; Ricorrono per cassazione gli eredi del danneggiato con due motivi; la (OMISSIS) resiste con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p>3. &#8211; I ricorrenti deducono i seguenti motivi:</p>
<p>3.1. insufficiente ed erronea valutazione circa un punto decisivo della controversia, contestando la valutazione delle deposizioni dei testi operata dalla Corte territoriale, nonche&#8217; le valutazioni della stessa in ordine all&#8217;insussistenza degli elementi dell&#8217;insidia o trabocchetto;</p>
<p>3.2. violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2051 c.c., in violazione dell&#8217;orientamento giurisprudenziale della Corte, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato o ignorato determinate circostanze di fatto, senza valutare le negligenze dei titolari della piscina.</p>
<p>4. &#8211; Le censure &#8211; che possono trattarsi congiuntamente data l&#8217;intima connessione, essendo tutte rivolte a contestare la ritenuta mancanza del nesso eziologico tra l&#8217;evento dannoso e la &#8220;cosa&#8221; in custodia &#8211; implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in realta&#8217;, un&#8217;inammissibile &#8220;diversa lettura&#8221; delle risultanze probatorie, senza tenere presente:</p>
<p>4.1. quanto alla valutazione di elementi probatori (contestate in entrambe le censure), il controllo di legittimita&#8217; sulla motivazione della sentenza e quindi su di un giudizio di fatto dei giudici di merito non puo&#8217; spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perche&#8217; ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa tale controllo muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall&#8217;articolo 360 c.p.c.. Tale controllo riguarda infatti unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all&#8217;individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita&#8217; e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all&#8217;interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. SAI 11 giugno 1998 n. 5802 e, piu&#8217; recentemente, Cass., nn. 27162/09, 26825/09, 15604/07 e 21153/10, in motivazione);</p>
<p>4.2. quanto agli elementi di cui s&#8217;invoca l&#8217;omessa considerazione nel secondo motivo, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d&#8217;inammissibilita&#8217;, questioni che siano gia&#8217; comprese nel tema del decidere del giudizio d&#8217;appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita&#8217; questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d&#8217;ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita&#8217; per novita&#8217; della censura, ha l&#8217;onere non solo di allegare l&#8217;avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita&#8217; di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. n. 19976/2009; 13958/2007, in motivazione; 7981/2007; 2140/2006; 22154/2004);</p>
<p>4.3. nonche&#8217;, circa la restante parte del secondo motivo, il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, in tema di responsabilita&#8217; civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ., individua un&#8217;ipotesi di responsabilita&#8217; oggettiva, essendo sufficiente per l&#8217;applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all&#8217;evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in se&#8217; la violazione dell&#8217;obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilita&#8217; e&#8217; esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell&#8217;evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne e&#8217; fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull&#8217;attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l&#8217;evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l&#8217;accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilita&#8217; oggettiva che quello in ordine all&#8217;intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento e&#8217; insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L&#8217;attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l&#8217;evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilita&#8217;, deve provare l&#8217;esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11 secondo cui la norma dell&#8217;articolo 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilita&#8217; per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall&#8217;onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l&#8217;evento si e&#8217; prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa &#8211; Principio enunciato ai sensi dell&#8217;articolo 360-bis cod. proc. civ., n. 1).</p>
<p>La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui considerazione il ricorrente assume che sia stata erroneamente valutata. Attenendosi ai riferiti principi, e&#8217; stata esclusa la prova ad opera della parte ricorrente della sussistenza del nesso eziologico tra il pavimento della piscina e la caduta, essendo stato accertato, in linea di fatto (come non adeguatamente contestato neppure dalla difesa della parte ricorrente) che l&#8217;incidente si e&#8217; verificato per fatto della stessa danneggiate.</p>
<p>Le doglianza e&#8217; comunque (oltre che inammissibile anche) manifestamente infondata atteso:</p>
<p>- da un lato, che la responsabilita&#8217; prevista dall&#8217;articolo 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall&#8217;onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l&#8217;evento si e&#8217; prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilita&#8217; mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe&#8217; del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilita&#8217; e di assoluta eccezionalita&#8217; costituisce caso fortuito anche la riferibilita&#8217; dell&#8217;evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (Cass., 17 gennaio 2008, n. 858) e nella specie e&#8217; stato escluso un nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro occorso alla ricorrente;</p>
<p>- dall&#8217;altro, che il caso fortuito cui fa riferimento l&#8217;articolo 2051 c.c., deve intendersi nel senso piu&#8217; ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Deve ribadirsi &#8211; infatti &#8211; che nel caso in cui l&#8217;evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un&#8217;ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 2051 c.c. (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279).</p>
<p>4. &#8211; Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso&#8221;.</p>
<p>La relazione e&#8217; stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.</p>
<p>La parte resistente ha presentato memoria, sostanzialmente adesiva alle valutazioni in fatto e in diritto espresse nella relazione.</p>
<p>Ritenuto che:</p>
<p>a seguito della discussione sul ricorso in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve percio&#8217; essere rigettato essendo manifestamente infondato ai sensi di cui in motivazione.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita; nulla e&#8217; da disporsi per le spese nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p>visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della resistente (OMISSIS), che liquida in euro 2.400,00, di cui euro 2.200,00 per onorario, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 10 dicembre 2012, n. 22384</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 14:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<description><![CDATA[Di chi è la responsabilità se l'impianto elettrico provoca un decesso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28115/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1710/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2009, R.G.N. 277/05;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2012 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 23 settembre 1993 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di (OMISSIS).</p>
<p>Esposero che questi, recatosi il giorno 18 settembre 1991 presso l&#8217;abitazione dei coniugi (OMISSIS) per eseguire un intervento di riparazione all&#8217;impianto idraulico, era rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre alzava il braccio del galleggiante sito nella cisterna dell&#8217;autoclave. Dedussero che la responsabilita&#8217; dell&#8217;infortunio andava ascritta al (OMISSIS), titolare della ditta che aveva realizzato l&#8217;impianto elettrico nell&#8217;abitazione dei (OMISSIS), al (OMISSIS) e all&#8217; (OMISSIS), dipendenti della stessa, nonche&#8217; ai committenti.</p>
<p>Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.</p>
<p>Con sentenza del 1 settembre 1998, il giudice adito affermo&#8217; la responsabilita&#8217; del solo (OMISSIS) nella eziologia del sinistro, conseguentemente condannandolo al risarcimento dei danni in favore degli attori. Rigetto&#8217; invece le altre domande. Proposto gravame principale da (OMISSIS), in proprio e nella qualita&#8217;, nonche&#8217; da (OMISSIS) e da (OMISSIS), e gravame incidentale da (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello, in data 27 novembre 2000, dichiaro&#8217; la concorrente responsabilita&#8217; di (OMISSIS) e di (OMISSIS), mentre escluse quella dei proprietari (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS). Detta pronuncia venne tuttavia cassata dal Supremo Collegio con sentenza n. 5236 del 15 marzo 2004, nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dei committenti.</p>
<p>Riassunto il giudizio, la Corte d&#8217;appello di Palermo, in data 2 novembre 1999, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) corresponsabili della morte di (OMISSIS), per l&#8217;effetto condannandoli in solido al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di euro 169.843,21, e, in favore di (OMISSIS), di quella di euro 28.061,38, oltre agli interessi nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione.</p>
<p>Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), formulando quattro motivi e notificando l&#8217;atto a (OMISSIS), in proprio e nella qualita&#8217;, nonche&#8217; a (OMISSIS). Gli intimati non hanno svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 Con il primo motivo di ricorso, gli impugnanti denunciano violazione dell&#8217;articolo 384 c.p.c., in relazione agli articoli 2043 e 2051 cod. civ., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Le critiche si appuntano contro la ritenuta responsabilita&#8217; dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) quali custodi dell&#8217;impianto elettrico, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio.</p>
<p>Secondo gli esponenti erroneamente il giudice di merito aveva ignorato le considerazioni svolte dal Tribunale di Palermo nel decreto con il quale aveva disposto l&#8217;archiviazione del procedimento a carico di (OMISSIS) e di (OMISSIS), escludendo qualsivoglia forma di responsabilita&#8217; a carico degli stessi. Aggiungono che, a ben vedere, i vizi motivazionali riscontrati dalla Corte Regolatrice nella sentenza di cassazione con rinvio concernevano la diversa valenza attribuita alle deficienze originarie dell&#8217;impianto elettrico nei confronti dei committenti, da una parte, e del (OMISSIS) e del (OMISSIS), dall&#8217;altra: e invero, solo in relazione ai primi il giudice di merito aveva attribuito alla condotta dell&#8217; (OMISSIS) la natura di causa efficiente autonoma ed esclusiva nella causazione dell&#8217;evento dannoso, laddove siffatta natura era stata negata nello scrutinio relativo alla responsabilita&#8217; degli altri convenuti.</p>
<p>Assumono quindi che i rilievi del giudice di legittimita&#8217; non imponevano affatto di disconoscere l&#8217;efficienza causale esclusiva dell&#8217;intervento dell&#8217; (OMISSIS) nei confronti dei custodi dell&#8217;immobile, ancorche&#8217; analogo giudizio non potesse valere nei confronti dei costruttori.</p>
<p>2 Le critiche sono infondate.</p>
<p>Occorre muovere dalla considerazione che, nella sentenza di cassazione con rinvio, questa Corte ebbe in limine a osservare che, avendo il giudice di merito ritenuto che l&#8217;impianto elettrico era stato realizzato nel 1988 anche in violazione delle regole dettate dalla legge n. 186 del 1968, e segnatamente per la mancanza di messa a terra e di un dispositivo di interruzione automatica del circuito, misure previste dalle norme GEI del 1984 e poi del 1987, che se esistenti, avrebbero, impedito la folgorazione dell&#8217; (OMISSIS), nonostante l&#8217;operazione errata dell&#8217; (OMISSIS), l&#8217;impianto in questione, nella ricostruzione fattuale operata dal decidente, presentava il carattere delle pericolosita&#8217; intrinseca. Ha quindi rilevato che, avendo la Corte territoriale affermato la concorrente responsabilita&#8217; del (OMISSIS) e del (OMISSIS) (suo datore di lavoro), per fatti risalenti al 1988 al momento della realizzazione dell&#8217;impianto elettrico, e quindi in epoca precedente al fatto dell&#8217; (OMISSIS), non poteva piu&#8217; escludere la responsabilita&#8217; dei coniugi (OMISSIS), quali custodi dell&#8217;impianto elettrico a norma dell&#8217;articolo 2051 c.c., per il caso fortuito costituito dal comportamento del terzo e cioe&#8217; dell&#8217; (OMISSIS).</p>
<p>Ha aggiunto che il fatto che il vizio del sistema dipendesse da una deficienza in fase di costruzione non escludeva affatto la responsabilita&#8217; del custode, tanto piu&#8217; che l&#8217;impianto era stato realizzato ed ultimato nel 1988, mentre l&#8217;incidente mortale si era verificato nel 1991, per cui era fuor di luogo ogni possibile richiamo ai principi in tema di responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore e del committente, dovendo, invece, la questione essere valutata solo alla luce della normativa in tema di responsabilita&#8217; del custode in caso di difetto di costruzione della cosa custodita.</p>
<p>In ogni caso, la giurisprudenza, con riguardo alla pericolosita&#8217; della cosa per vizio di costruzione, si era ormai consolidata nel senso che il proprietario-custode di un bene immobile e&#8217; responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose siano state create da altri, poiche&#8217; e&#8217; appunto lui che mantiene nella cosa le caratteristiche medesime, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere.</p>
<p>Conseguentemente la sentenza impugnata, che aveva fissato l&#8217;inizio della sequenza causale dell&#8217;evento dannoso (verificatosi nel (OMISSIS)) gia&#8217; nella fase di costruzione dell&#8217;impianto dell&#8217;elettropompa (avvenuta nel (OMISSIS)), affermando la concorrente responsabilita&#8217; del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e che aveva poi escluso la responsabilita&#8217; dei custodi-proprietari (OMISSIS) e (OMISSIS), per fatto del terzo (l&#8217; (OMISSIS) nel 1991), era errata in diritto, oltre ad essere contraddittoria nella motivazione.</p>
<p>3. Chiamata a riesaminare i motivi di appello alla luce delle serrate e stringenti argomentazioni del giudice di legittimita&#8217;, la Corte territoriale ha affermato che la responsabilita&#8217; dei proprietari-custodi non poteva essere tout court esclusa dagli originari e strutturali difetti dell&#8217;impianto elettrico, realizzato nel 1988; che conseguentemente al comportamento dell&#8217; (OMISSIS) non andava attribuita efficacia causale esclusiva nella causazione dell&#8217;evento, considerato che, per quanto emerso dagli accertamenti peritali disposti in sede penale dal G.I.P., la folgorazione dell&#8217; (OMISSIS) sarebbe stata evitata in assenza degli originari difetti strutturali dell&#8217;impianto.</p>
<p>4 Ora, siffatto apparato motivazionale resiste alle critiche formulate in ricorso, atteso che il giudice di merito non si&#8217; e&#8217; acriticamente appiattito su un principio di diritto, senza verificare la sussistenza delle condizioni per affermarne l&#8217;operativita&#8217; con riguardo al caso dedotto in giudizio, ma ha esaminato il contesto probatorio di riferimento nonche&#8217; i dati di fatto che potevano ormai considerarsi pacifici in causa per approdare, sulla loro base, alla scelta adottata in dispositivo.</p>
<p>Quanto poi ai rilievi in ordine al preteso malgoverno del decreto di archiviazione emesso dal GIP, a prescindere dai profili di inammissibilita&#8217; delle critiche per la mancata ottemperanza agli oneri imposti dall&#8217;articolo 366 c.p.c., n. 6, e&#8217; sufficiente osservare che l&#8217;assoluta disomogeneita&#8217; tra i presupposti della responsabilita&#8217; penale e quelli della responsabilita&#8217; civile ex articolo 2051 cod. civ., rende inutile e defatigatorio ogni parallelismo tra gli esiti delle rispettive verifiche.</p>
<p>5 Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 384 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1223, 1224, 1283, 2043 e 2056 c.c., nonche&#8217; articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Sostengono che il giudice del rinvio non poteva rivalutare le somme liquidate dalla Corte d&#8217;appello di Palermo e poi liquidare gli interessi compensativi applicando un tasso medio pari al 4% annuo, laddove il tasso degli interessi ammontava, nell&#8217;anno 2009, al 3% annuo e dal 1 gennaio 2010 all&#8217;1%; che erroneamente il decidente aveva disatteso il principio per cui gli interessi vanno calcolati non sulla somma interamente rivalutata, ma sulla somma via via rivalutata con periodicita&#8217; annuale; che aveva, in definitiva, ignorato tutti i principi enunciati, in parte qua, dal giudice di legittimita&#8217;; che neppure aveva specificato a quale criterio si era attenuta, limitandosi a richiamare, per relationem, altro provvedimento.</p>
<p>6 Le critiche non hanno pregio per le ragioni che seguono. Nella sentenza impugnata il giudice d&#8217;appello, rivalutate le somme a suo tempo liquidate, ha riconosciuto, sui relativi importi, gli interessi compensativi dal novembre 2000 fino al soddisfo, al tasso medio del 4% annuo, equitativamente determinato, tenuto conto dell&#8217;andamento del valore del denaro nel periodo considerato, stabilendo altresi&#8217; che tali interessi andassero calcolati, seguendo lo stesso metodo della sentenza di appello, su un importo che costituiva la media fra le somme dovute a titolo risarcitorio alla data della liquidazione in quel la sede fatta, e le somme rivalutate alla data della pronuncia emessa in sede di rinvio.</p>
<p>7 A giudizio del collegio la decisione impugnata ha fatto corretta e coerente applicazione dei seguenti principi di diritto, ripetutamente affermati da questa Corte: a) il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore; b) in caso di suo ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, svolgendo piuttosto una funzione compensativa, in quanto volti a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual&#8217;era all&#8217;epoca del prodursi del danno; c) la loro attribuzione costituisce quindi una mera modalita&#8217; o tecnica liquidatoria, del possibile danno da lucro cessante, modalita&#8217; alla quale e&#8217; consentito al giudice di far ricorso, con il solo limite dell&#8217;impossibilita&#8217; di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell&#8217;illecito; d) gli interessi compensativi dovuti per il danno da ritardo non possono infatti essere calcolati dalla data dell&#8217;illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all&#8217;articolo 2056 c.c., in cui e&#8217; ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex articolo 1226 c.c. (Cass. sez. un. 5 aprile 2007, n. 8520; Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15709; Cass. civ. 9 marzo 2010, n. 5671).</p>
<p>In definitiva la liquidazione forfettaria degli interessi al tasso medio del 4% annuo e&#8217; corretta, trattandosi di un criterio di determinazione in via equitativa del danno da ritardo niente affatto sperequato ed arbitrario, in relazione alla funzione reintegratrice del patrimonio del danneggiato, propria degli interessi compensativi. Le censure vanno pertanto rigettate.</p>
<p>8 Con il terzo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come quarto), gli impugnanti contestano la loro condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, sostenendo che, almeno quelle dei primi due gradi, dovevano andare a carico dei resistenti.</p>
<p>9 Le critiche, inammissibili sotto il profilo che ne&#8217; indicano le norme di legge asseritamente violate, ne&#8217; i vizi motivazionali da cui sarebbe affetta, sul punto, la sentenza impugnata, in spregio ai caratteri propri di giudizio a critica vincolata del processo innanzi al giudice di legittimita&#8217;, sono in ogni caso destituite di fondamento. Valga al riguardo considerare che i ricorrenti sono stati condannati in solido con il (OMISSIS), il (OMISSIS) e l&#8217; (OMISSIS) al pagamento delle spese sostenute in primo e secondo grado dalla (OMISSIS), in proprio e nella qualita&#8217;, nonche&#8217;, essi soli, al pagamento di quelle del giudizio di rinvio.</p>
<p>Considerato che la condanna accede all&#8217;affermazione della loro responsabilita&#8217; nella causazione del sinistro ove perse la vita (OMISSIS), essa e&#8217; stata evidentemente pronunciata proprio in applicazione del principio della soccombenza.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; respinto.</p>
<p>La mancata costituzione degli intimati vittoriosi esonera da ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 dicembre 2012, n. 21727</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 11:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Fino a che punto si estende la responsabilità del custode (nello specifico del proprietario di un lastrico solare)?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29766-2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3154/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2010, R.G.N. 10840/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2012 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione ritualmente notificata (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare al risarcimento danni subiti in data (OMISSIS), quando egli, all&#8217;epoca quattordicenne, si era introdotto insieme ad altro ragazzo, in un immobile allo stato grezzo, di proprieta&#8217; dei convenuti, sito in (OMISSIS) e, dopo essere salito sul lastrico solare dell&#8217;edificio per giocare con un aquilone, era precipitato al suolo, riportando gravi lesioni.</p>
<p>I convenuti resistevano alla domanda, rilevando che l&#8217;incidente era addebitabile esclusivamente al comportamento colposo e imprudente del ragazzo che si era introdotto nella loro proprieta&#8217; interamente recintata.</p>
<p>Con sentenza n. 29298 del 2004 il Tribunale di Roma accoglieva per quanto di ragione la domanda, ritenendo che fosse operante a carico dei convenuti la presunzione di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ. e che, peraltro, il comportamento colposo del danneggiato avesse contribuito all&#8217;evento in ragione del 50%; condannava, quindi, i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 593.722,00 oltre le spese di lite.</p>
<p>La decisione, gravata da impugnazione da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, in via incidentale, anche da parte di (OMISSIS), era riformata dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza in data 20.07.2010 accoglieva l&#8217;appello principale, assorbito quello incidentale, rigettando la domanda attrice e condannando (OMISSIS) al pagamento delle spese del doppio grado.</p>
<p>Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), svolgendo due motivi e chiedendo confermarsi la sentenza del Tribunale di Roma o in subordine di cassare con rinvio la sentenza impugnata.</p>
<p>Hanno resistito (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), depositando controricorso, con il quale hanno dedotto la manifesta infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. La Corte di appello ha ritenuto superata la presunzione di responsabilita&#8217; per cose in custodia a carico degli odierni resistenti, in considerazione del comportamento gravemente imprudente della vittima, ritenuto di assorbente efficacia causale. A tali effetti ha segnatamente evidenziato, da un lato, che i proprietari dell&#8217;immobile avevano fatto quanto consigliato dalla normale prudenza al fine di evitare che terzi estranei potessero accedere nell&#8217;immobile e si procurassero eventuali danni (non essendo ragionevole ritenere che essi dovessero apporre delle barriere meno agevolmente superabili, dal momento che il loro scopo non e&#8217; quello di impedire a tutti i costi l&#8217;accesso, bensi&#8217; di segnalare che l&#8217;accesso e&#8217; vietato) e, dall&#8217;altro lato, che il sinistro si era verificato &#8211; non gia&#8217; per effetto dell&#8217;accesso nell&#8217;immobile dei (OMISSIS) &#8211; bensi&#8217; perche&#8217; quest&#8217;ultimo vi aveva intrapreso un gioco pericolosissimo, da cui era derivata la caduta.</p>
<p>2. Parte ricorrente impugna la decisione sotto il duplice profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge.</p>
<p>2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5), segnatamente per non avere la Corte di appello considerato le circostanze evidenziate dal giudice di prime cure, rappresentate dall&#8217;assenza di cartellonistica con segnale di pericolo e della facile accessibilita&#8217; all&#8217;immobile.</p>
<p>2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2051 cod. civ. (articolo 360 c.p.c., n. 3), per non avere la Corte di appello considerato che il comportamento del (OMISSIS) non presentava i caratteri dell&#8217;imprevedibilita e dell&#8217;inevitabilita&#8217; con l&#8217;ordinaria diligenza da parte dei custodi.</p>
<p>3. I motivi, che, per la loro stretta connessione, si prestano ad essere esaminati congiuntamente, sono infondati.</p>
<p>3.1. In via di principio si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte &#8211; muovendo da un iniziale approccio che ricollegava la presunzione di responsabilita&#8217; per i danni cagionati da cose &#8220;in custodia&#8221; solo agli eventi derivanti dall&#8217;intrinseco dinamismo della cosa medesima, per la sua obbiettiva consistenza o per l&#8217;effetto di agenti che ne avessero alterato la natura o il modo di operare &#8211; si e&#8217; ormai assestata sull&#8217;affermazione del carattere oggettivo della responsabilita&#8217; ex articolo 2051 cod. civ., come tale sussistente per la semplice esistenza del nesso causale, spostando l&#8217;accento piu&#8217; sul &#8220;rischio&#8221; della custodia che sulla &#8220;responsabilita&#8217;&#8221; della custodia e prescindendo, quindi, dalla pericolosita&#8217; attuale o potenziale della cosa stessa (e, percio&#8217;, anche delle cose inerti) e senza che rilevi, al riguardo la condotta del custode e l&#8217;osservanza o meno dell&#8217;obbligo di vigilanza. Resta inteso, pero&#8217;, che detto rapporto di causalita&#8217; non puo&#8217; farsi dipendere dalla meccanica applicazione della regola della condicio sine qua non, ma deve piuttosto riscontrarsi secondo il criterio della teoria penalistica della causalita&#8217; adeguata, per la quale si considera causa giuri&#8217;dica dell&#8217;evento solo quell&#8217;antecedente necessario che appartiene ad una sequenza causale che, valutata ex ante, non sia stata alterata da fattori esterni eccezionali, e percio&#8217; imprevedibili, e non sia stata cosi&#8217; neutralizzata da questi fattori (cfr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15384). In particolare questa Corte e&#8217; costante nel ritenere che il nesso causale debba essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per se&#8217; prodotto l&#8217;evento, assumendo il carattere del ed. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell&#8217;evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per cio&#8217; stesso imprevedibile (c.d. fortuito incidentale), ancorche&#8217; dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. 25 febbraio 2007, n. 2563 ex multis).</p>
<p>Con piu&#8217; specifico riferimento alla causa esterna prodotta dal fatto del danneggiato e&#8217; stato, altresi&#8217;, chiarito che il giudizio sull&#8217;autonoma idoneita&#8217; causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa e sulla sua pericolosita&#8217;, nel senso che quanto meno essa e&#8217; intrinsecamente pericolosa e quanto piu&#8217; la situazione di possibile pericolo e&#8217; tale da essere prevista e superata attraverso l&#8217;adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu&#8217; incidente deve considerarsi l&#8217;efficienza causale dell&#8217;imprudente condotta della vittima (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilita&#8217; del custode, ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c. (cfr. Cass. 17 gennaio 2001 n. 584): in tale ipotesi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell&#8217;evento, risultando svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, rappresentata dal comportamento della vittima.</p>
<p>2.1. Ed e&#8217; cio&#8217; che e&#8217; accaduto nella specie secondo gli accertamenti della Corte di merito, che ha ricondotto l&#8217;accesso nell&#8217;immobile &#8211; chiaramente precluso agli estranei -ad un mero antecedente storico necessario dell&#8217;evento, correlativamente evidenziando il comportamento del tutto anomalo dell&#8217;odierno ricorrente che intraprese un gioco pericolosissimo sul lastrico solare, individuato come fatto autonomamente causativo della caduta.</p>
<p>A tal riguardo la Corte territoriale ha evidenziato come, nell&#8217;occasione, il (OMISSIS) supero&#8217; piu&#8217; di una barriera che aveva l&#8217;evidente scopo di precludere l&#8217;accesso al terrazzo di proprieta&#8217; degli odierni resistenti (segnatamente: la recinzione che integralmente circondava l&#8217;immobile e la porta di ingresso al terrazzo, protetto da un cancello in legno retto contro il muro da un bastone a leva), senza prendere in considerazione neppure la dissuasione ad accedere nell&#8217;immobile da parte di un terzo presente sul posto (teste (OMISSIS): non andate piu&#8217; a giocare li&#8217; perche&#8217; cascate) e intraprese, quindi, sul terrazzo un gioco di estrema pericolosita&#8217; &#8211; quello di fare volare e governare un aquilone &#8211; ponendo in essere una manovra di somma imprudenza, quale quella di retrocedere senza prestare attenzione alle proprie spalle in un&#8217;area delimitata da un muretto alto pressappoco mezzo metro.</p>
<p>3.2. Si tratta di accertamenti in fatto, come tali riservati al giudice del merito, che resistono alla generica censura motivazionale espressa con il primo motivo di ricorso.</p>
<p>Il ricorrente si limita in buona sostanza a riproporre le diverse (e a lui piu&#8217; favorevoli) valutazioni svolte dal Tribunale che &#8211; sia pure riconoscendo il concorso colposo del danneggiato &#8211; aveva ritenuto sussistente il collegamento causale con la cosa, sul presupposto della situazione di abbandono dell&#8217;immobile, dell&#8217;assenza di cartellonistica di pericolo e della facile accessibilita&#8217; nell&#8217;immobile. Senonche&#8217; si tratta di elementi, esplicitamente o implicitamente valutati e disattesi dalla Corte di appello, allorche&#8217;, da un lato, ha evidenziato l&#8217;idoneita&#8217; delle barriere apposte a vietare l&#8217;accesso a terzi, l&#8217;abusiva immissione nell&#8217;immobile da parte del (OMISSIS) e l&#8217;indifferenza del ragazzo anche agli avvertimenti verbali del terzo e, dall&#8217;altro, ha rimarcato l&#8217;irrilevanza, nel determinismo causale dell&#8217;evento, della maggiore o minore superabilita&#8217; delle barriere alla luce della condotta abnorme del ragazzo, cosi&#8217; come ricostruita.</p>
<p>3.3. Il procedimento logico &#8211; giuridico sviluppato nel l&#8217;impugnata decisione a sostegno delle riportate affermazioni e conclusioni e&#8217; ineccepibile in quanto coerente e razionale e frutto di un esame accurato e puntuale delle risultanze di causa.</p>
<p>Si rammenta che il controllo di logicita&#8217; del giudizio di fatto, consentito al giudice di legittimita&#8217;, non equivale alla revisione del &#8220;ragionamento decisorio&#8221;, ossia dell&#8217;opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una revisione del genere si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall&#8217;ordinamento al giudice di legittimita&#8217; il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente &#8211; ed esistano effettivamente &#8211; vizi deducibili in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Nella specie si e&#8217; di fronte ad una motivazione immune dai vizi assertivamente lamentati in quanto sufficiente (risultando completa la valutazione delle circostanze rilevanti), logica non contraddittoria.</p>
<p>Neppure sussiste il vizio di violazione di legge, giacche&#8217; la Corte territoriale ha correttamente valutato i fatti nella prospettiva del paradigma normativo dell&#8217;articolo 2051 cod. civ. pervenendo ad una decisione che esclude la responsabilita&#8217; dei custodi in linea con i principi sopra esposti (sub. 3.1.), atteso il ruolo di mero antecedente necessario svolto dalla cosa nel determinismo dell&#8217;evento, esclusivamente riconducibile all&#8217;anomalo comportamento della vittima, cosi&#8217; come ricostruito.</p>
<p>In conclusione il ricorso va rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di legittimita&#8217; seguono la soccombenza; la relativa liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei soli parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200,00 (di cui euro 5000,00 per compensi) oltre accessori come per legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 28 giugno 2012 n. 10860</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 14:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente - Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8018/2010 proposto da:</p>
<p>P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato NARDONE ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), ALLIANZ SPA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 13/2010 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 25/01/2010; R.G.N. 250/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2012 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato MICHELA REGGIO D&#8217;ACI per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;accoglimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>G.S. e P.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio P.D., convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese il Condominio (OMISSIS), per ivi sentirlo condannare a risarcire al minore i danni da questi patiti in data (OMISSIS) a causa della chiusura improvvisa e accidentale del portone d&#8217;ingresso.</p>
<p>Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò l&#8217;avversa pretesa.</p>
<p>Chiese, ed ottenne, di chiamare in causa RAS Assicurazioni s.p.a., per esserne manlevato in caso di soccombenza.</p>
<p>Con sentenza del 14 ottobre 2005 il Giudice di Pace rigettò la domanda.</p>
<p>Proposto dai soccombenti gravame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 25 gennaio 2010, lo ha respinto.</p>
<p>Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte P. D., divenuto nelle more maggiorenne, formulando un unico motivo e notificando l&#8217;atto al Condominio (OMISSIS) e ad Allianz s.p.a. (già RAS Assicurazioni s.p.a.).</p>
<p>Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito, ricordati i principi che governano la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste escusso, avendo questi affermato che il ragazzo si era infortunato dopo essere uscito dal portone di ingresso, laddove nell&#8217;atto di citazione si assumeva che il minore si trovava all&#8217;interno del condominio. In ogni caso, ha aggiunto, l&#8217;incidente si era verificato perchè il P. era rimasto nel raggio di chiusura dell&#8217;anta, con conseguente responsabilità esclusiva dello stesso nella causazione del sinistro, posto che il meccanismo era tale che chiunque fosse rimasto nella lunetta disegnata dal rientro del battente era destinato a essere investito.</p>
<p>2. Nell&#8217;unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2051, 2043, 2697 e 1227 c.c., nonchè vizi motivazionali, il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., avendo escluso la responsabilità del condominio benchè questi non avesse fornito alcuna prova in ordine alla ricorrenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia &#8211; nella fattispecie, il portone di ingresso del palazzo &#8211; e il danno subito dall&#8217;attore.</p>
<p>Aggiunge che nessuna contraddizione era ravvisabile tra la versione dei fatti fornita dall&#8217;unico teste escusso e quella esposta in citazione, assumendosi in entrambe che il sinistro si era verificato nel momento in cui l&#8217;attore era transitato attraverso il portone d&#8217;ingresso per uscire dal condominio, e ciò tanto più che il teste aveva confermato che il battente si era chiuso immediatamente. Nè il convenuto aveva mai dimostrato che la condotta del minore era stata causa esclusiva dell&#8217;evento dannoso.</p>
<p>3. Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.</p>
<p>La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni:</p>
<p>- la responsabilità prescinde dall&#8217;accertamento del carattere colposo dell&#8217;attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall&#8217;accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l&#8217;insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato &#8211; con effetto liberatorio totale o parziale &#8211; anche dal fatto del danneggiato, avente un&#8217;efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 3229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 28811);</p>
<p>- la radicale oggettivazione dell&#8217;ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un&#8217;attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);</p>
<p>- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d&#8217;uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;</p>
<p>- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c., è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull&#8217;elemento psicologico dell&#8217;illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente ì caratteri dell&#8217;imprevedibilità e dell&#8217;inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);</p>
<p>- al danneggiato compete provare l&#8217;esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l&#8217;evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell&#8217;utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell&#8217;evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l&#8217;esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).</p>
<p>4. Venendo al caso di specie, l&#8217;insufficienza dell&#8217;approccio del giudice di merito emerge già dalle ragioni addotte a sostegno della ritenuta, scarsa attendibilità della deposizione del Venditti. Non si vede, infatti, dove sia il rilevato contrasto tra la ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita e quella posta a fondamento della domanda, posto che il teste, affermando che il sinistro ebbe a verificarsi mentre il ragazzo usciva fuori, ha in sostanza confermato che l&#8217;anta del portone d&#8217;ingresso, notoriamente pesante, ebbe ad attingere l&#8217;infortunato nel momento in cui lo stesso si accingeva ad abbandonare l&#8217;interno del condominio, portandosi, attraverso l&#8217;uscio, all&#8217;esterno.</p>
<p>A ciò aggiungasi che, in disparte ogni rilievo in ordine alla sostanziale apoditticità della svalutazione delle informazioni fornite dal teste Venditti sul funzionamento del portone, informazioni riportate sia in sentenza che nel ricorso, il giudice di merito ha in sostanza addossato all&#8217;attore l&#8217;onere di provare l&#8217;immediatezza e in definitiva l&#8217;irregolarità della chiusura dell&#8217;anta, così in sostanza violando il disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., nella portata assunta per consolidato diritto vivente.</p>
<p>L&#8217;errore giuridico in cui è caduto il Tribunale ha avuto una plastica ricaduta nell&#8217;affermazione che il ragazzo era rimasto nel raggio di chiusura dell&#8217;anta, affermazione che, non suffragata da alcun elemento oggettivo, è evidentemente frutto di una presunzione che contra ius addossa al danneggiato, piuttosto che al custode, l&#8217;onere di provare l&#8217;insussistenza del caso fortuito, costituito, nella fattispecie, dal comportamento della stessa vittima.</p>
<p>Non par dubbio infatti che, sotto il profilo dell&#8217;art. 2051 c.c., spettasse al P. dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi da lui riportati per effetto della chiusura del portone d&#8217;ingresso;</p>
<p>mentre incombeva sulla controparte dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo, e dimostrando, il buon funzionamento del dispositivo MAB e la correlativa addebitabilità dell&#8217;evento all&#8217;utente che, contro le più elementari regole di prudenza si era attardato nel raggio di chiusura, rimanendo investito dal rientro del battente.</p>
<p>4. Deriva da quanto sin qui detto che, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto:</p>
<p>la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perchè essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l&#8217;attore dimostri il verificarsi dell&#8217;evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 23 aprile 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 01 aprile 2010 n. 8005</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere - Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere -<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>F.P. (OMISSIS), M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell&#8217;avvocato CERQUETTI ROMANO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GENTILCORE ACHILLE giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.E. (OMISSIS), considerata domiciliata &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLANDO GUIDO, FINOCCHIO GIORGIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1105/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 2/11/2005, depositata il 10/12/2005, R.G.N. 336/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;<br />
udito l&#8217;Avvocato ACHILLE GENTILCORE;<br />
udito l&#8217;Avvocato GUIDO ORLANDO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza e condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 6.11.1999, F.P. e M.T. convenivano in giudizio C.E., per sentirla condannare a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, (danno biologico, iure ereditario e iure proprio; danno morale; danno patrimoniale e spese funerarie) subiti a seguito del decesso della congiunta M.L. (rispettivamente cognata e sorella degli istanti), avvenuto nell&#8217;esercizio commerciale della convenuta sito in (OMISSIS).</p>
<p>Esponevano che M.L., recatasi in data (OMISSIS) nel negozio di elettrodomestici della convenuta, per acquistare una lavatrice, a causa della presenza di una scala non segnalata, era caduta riportando gravissime lesioni personali che ne causavano il giorno dopo la morte.</p>
<p>Espletate prove testimoniali e disposte consulenze tecniche d&#8217;Ufficio (anche sullo stato dei luoghi), l&#8217;adito Tribunale di Albenga, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta a pagare al F. Euro 90.000,00 ed alla M. Euro 37.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi).</p>
<p>Proponevano appello, in via principale, la C., e, in via incidentale gli intimati e la Corte d&#8217;Appello di Genova, con la sentenza in esame n. 1105/2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, in accoglimento dell&#8217;appello principale, e rigettando l&#8217;incidentale, rigettava l&#8217;originaria domanda del F. e della M.;</p>
<p>affermava in particolare la Corte Territoriale che &#8220;si deve ritenere che gli attori non abbiano provato il nesso causale tra la morte della congiunta e la scala o la zona di negozio a questa immediatamente antistante e cioè non abbiano provato che l&#8217;evento luttuoso sia stato conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa&#8230;pertanto non vi sono le condizioni per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c.&#8221;.</p>
<p>Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria, F.P. e M.T.; resiste con controricorso C. E..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si deduce &#8220;violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, artt. 116, 112 e 113 c.p.c. e per omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione sulla valutazione delle prove&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 2051 c.c. e relativo difetto di motivazione.</p>
<p>Con il terzo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 2059 c.c. in ordine alla liquidazione dei danni in primo grado.</p>
<p>Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2059 c.c. in quanto la Corte d&#8217;Appello di Genova, stravolge la potenzialità della norma violata con l&#8217;impostazione adottata con la propria discrezione nella sentenza che in questa sede si censura l&#8217;intera motivazione in essa contenuta&#8221;.</p>
<p>Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente, avendo le stesse ad oggetto il medesimo thema decidendum della sussistenza di responsabilità della C., ex art. 2051 c.c. (non configurabile secondo la Corte territoriale), e del conseguente diritto al risarcimento dei danni in favore degli odierni ricorrenti.</p>
<p>A fronte, infatti, di un compiuto esame delle risultante processuali, da parte della Corte di merito, con particolare riferimento alle espletate consulenza di ufficio e prove testimoniali, la Corte di merito ha ritenuto non responsabile l&#8217;odierna resistente, valutando inoltre, correttamente, l&#8217;onere probatorio ex art. 2051 c.c. in questione, con affermazione del relativo inadempimento da parte del F. e della M. sulla base della giurisprudenza di legittimità.</p>
<p>Va dunque rilevato, da un lato, che ogni ulteriore esame dei dati di fatto posti a base della decisione dei Giudici di secondo grado non e&#8217; consentito nella presente sede e, dall&#8217;altro, che la responsabilità prevista dall&#8217;art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall&#8217;onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l&#8217;evento si e&#8217; prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe&#8217; del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (sul punto, tra le altre e di recente, Cass. n. 858/2008).</p>
<p>Nel caso di specie, non hanno i ricorrenti fornita adeguata prova in proposito mentre, invece, in virtu&#8217; di quanto processualmente emerso, e&#8217; stata superata la presunzione iuris tantum di responsabilità a carico dell&#8217;odierna resistente.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010.</p>
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