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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; costruttore</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 aprile 2013, n. 9370</title>
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		<pubDate>Tue, 20 May 2014 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'immobile è sito su di un terreno particolarmente instabile, responsabile delle crepe nei muri degli immobili, può risponderne anche il committente/venditore oltre che il costruttore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12326/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 15783/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1215/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale e l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, in subordine il rigetto e l&#8217;assorbimento del ricorso incidentale, in quanto condizionato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 7-7-1997 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la s.a.s. (OMISSIS) e, premesso di aver acquistato da quest&#8217;ultima per il prezzo di lire 280.000.000 un immobile ad uso abitazione sito nel Comune di (OMISSIS), assumevano che detto immobile era stato costruito su terreni fortemente instabili e su falde acquifere, tanto da provocare crepe tali da comprometterne la stabilita&#8217; e determinare il deprezzamento del suo valore; essi chiedevano pertanto la risoluzione della compravendita e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza n. 2126/2002 rigettava sia la domanda ex articolo 1669 c.c., in quanto la convenuta non aveva costruito l&#8217;immobile, ma ne era stata solo la venditrice, sia quella ex articolo 1495 c.c., perche&#8217; prescritta.</p>
<p>Proposto gravame da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) cui resisteva la (OMISSIS) la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 9-8-2006 ha rigettato l&#8217;impugnazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui la societa&#8217; (OMISSIS) ha resistito con controricorso introducendo altresi&#8217; un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria oltre il termine di cui all&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso principale, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla (OMISSIS), esso contiene una esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento delle vicende processuali che, seppure piuttosto stringata, e&#8217; sufficiente per intendere la natura delle censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata.</p>
<p>Cio&#8217; premesso, si rileva che con l&#8217;unico motivo formulato il (OMISSIS) e la (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato infondata l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., promossa dall&#8217;esponente nei confronti della controparte per la supposta mancanza della prova della rovina quanto meno parziale dell&#8217;edificio, considerato che la stessa perizia di parte attrice redatta dall&#8217;ingegner (OMISSIS) aveva escluso un pregiudizio per la statica dell&#8217;immobile.</p>
<p>I ricorrenti principali sotto un primo profilo affermano che l&#8217;articolo 1669 c.c., non riguarda soltanto la rovina dell&#8217;edificio, ma anche i gravi difetti che possono non consistere nella rovina dell&#8217;edificio stesso, e che avrebbero potuto essere provati con una CTU cosi&#8217; come era stato richiesto.</p>
<p>Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) aggiungono che la Corte territoriale ha messo in rilievo soltanto uno dei vizi che legittimavano l&#8217;azione giudiziaria proposta, che inoltre gli esponenti avevano prodotto, oltre la perizia dell&#8217;ingegner (OMISSIS), anche un&#8217;altra perizia giurata dell&#8217;ingegner professore (OMISSIS) del tutto ignorata dal giudice di appello.</p>
<p>La censura e&#8217; fondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) ex articolo 1669 c.c., per la mancanza totale della prova della rovina quantomeno parziale dell&#8217;edificio, come pure dell&#8217;esistenza di un pericolo certo ed attuale che, in un futuro piu&#8217; o meno prossimo, potesse verificarsi una rovina almeno parziale.</p>
<p>In tal modo il giudice di appello, pur avendo ricondotto la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1669 c.c., non ha considerato che detta norma disciplina, oltre la rovina o il pericolo di rovina dell&#8217;opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, anche la distinta ipotesi che l&#8217;opera stessa presenti gravi difetti, consistenti in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalita&#8217;, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura; pertanto la sentenza impugnata ha del tutto omesso una indagine volta ad accertare la sussistenza o meno nella specie di tali gravi difetti.</p>
<p>Esaminando ora il ricorso incidentale, si osserva che la societa&#8217; (OMISSIS), deducendo violazione o falsa applicazione dei norme di diritto, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l&#8217;esponente astrattamente legittimata passiva rispetto all&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., proposta dalla controparte ancorche&#8217; mera venditrice e non costruttrice dell&#8217;immobile in questione per non avere la (OMISSIS) fornito la prova di non avere mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull&#8217;operato della impresa appaltatrice, il tutto in palese violazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., posto che spetta all&#8217;acquirente che agisce nei confronti del venditore non costruttore dell&#8217;immobile fornire la prova positiva di tale circostanza.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha rilevato che dal rogito 19-11-1993 per notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) risultava che la (OMISSIS) si era qualificata quale impresa costruttrice degli immobili di cui trattasi; pertanto sulla suddetta societa&#8217; gravava l&#8217;onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;impresa (OMISSIS) (cui la (OMISSIS) aveva pacificamente commissionato la costruzione), e non sugli acquirenti; d&#8217;altra parte la (OMISSIS) commissionava per vendere, ed aveva come oggetto sociale proprio il tipo di attivita&#8217; commissionata, cosicche&#8217; aveva la competenza tecnica per dare direttamente, o attraverso il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all&#8217;impresa individuale che concretamente aveva poi eseguito la costruzione.</p>
<p>Orbene la sentenza impugnata non ha invertito l&#8217;onere della prova in ordine alle condizioni dell&#8217;azione risarcitoria gravante sul danneggiato in caso di responsabilita&#8217; extracontrattuale, ma, riconoscendo alla (OMISSIS) la competenza tecnica di dare direttamente o tramite il direttore dei lavori da lei commessi indicazioni mirate all&#8217;appaltatore, ha presunto l&#8217;addebitabilita&#8217; dell&#8217;evento dannoso ad un&#8217;attivita&#8217; (anche eventualmente omissiva) colposa del venditore committente per fatto proprio o del suo ausiliare direttore dei lavori; invero l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., puo&#8217; essere esercitata non solo dal committente contro l&#8217;appaltatore, ma anche dall&#8217;acquirente contro il venditore che abbia costruito l&#8217;immobile sotto la propria responsabilita&#8217;, allorche&#8217; lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilita&#8217; nella costruzione dell&#8217;opera (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238), come appunto nella fattispecie; pertanto correttamente il giudice di appello ha affermato che per il superamento di tale presunzione la venditrice era onerata dalla prova contraria di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;appaltatrice.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, assume che comunque l&#8217;esponente aveva ampiamente documentato di non aver mantenuto il potere di direttiva o di controllo sulla costruzione dell&#8217;immobile e di essersi avvalsa per la sua realizzazione dell&#8217;opera di soggetti professionalmente qualificati, quali l&#8217;appaltatrice (OMISSIS) di (OMISSIS), il progettista geometra (OMISSIS) ed il direttore dei lavori ingegner (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Il riferimento alla qualificazione professionale dei soggetti che avevano realizzato l&#8217;opera e&#8217; irrilevante rispetto alle argomentazioni espresse al riguardo dalla sentenza impugnata e gia&#8217; richiamate in occasione dell&#8217;esame del precedente motivo di ricorso, atteso che la qualificazione dell&#8217;impresa, del progettista e del direttore dei lavori non escludevano la responsabilita&#8217; della committente per il fatto colpevole dei suoi ausiliari e, in particolare, del direttore dei lavori.</p>
<p>Il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia riguardante la sussistenza o meno dei gravi difetti dell&#8217;opera di cui all&#8217;articolo 1669 c.c. e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice di appello che si designa nella Corte di Appello di Brescia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Brescia.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 febbraio 2013, n. 2668</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-5-febbraio-2013-n-2668/</link>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[vincolatività del regolamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Il regolamento condominiale che sia predisposto dal venditore-costruttore vincola anche quest'ultimo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14534-2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) in persona dei suoi amministratori, legali rappresentanti pro tempore, dott. (OMISSIS) e (OMISSIS); elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1124/2010 della Corte di Appello di CATANIA del 29/09/2010, depositata l&#8217;11/10/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;<br />
e&#8217; presente il P.G. in persona del Dott. Libertino Alberto Russo.<br />
Il consigliere designato ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. del seguente tenore:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVA IN FATTO</strong></p>
<p>&#8220;Il Condominio (OMISSIS) sito in via (OMISSIS), cito&#8217; innanzi al Tribunale di Catania (OMISSIS), proprietario di diverse unita&#8217; immobiliari site nel fabbricato condominiale, affinche&#8217; venisse dichiarata l&#8217;illegittimita&#8217; del cambio di destinazione d&#8217;uso dei locali a piano terra &#8211; destinati ad autorimessa e successivamente adibiti dapprima a scuola pubblica e poi a comunita&#8217; di alloggio per minori ed anziani &#8211; nonche&#8217; l&#8217;abusivita&#8217; delle innovazioni apportate alle parti comuni in relazione a tale mutamento di destinazione (consistite nell&#8217;apertura di porte e finestre sui prospetti esterni di facciata) nonche&#8217; l&#8217;illegittimo e conseguente maggior uso degli spazi condominiali. L&#8217;ente di gestione evidenzio&#8217; che tale nuovo utilizzo dei locali di proprieta&#8217; singolare era in contrasto con precise disposizioni del regolamento condominiale che vietavano l&#8217;uso dei locali terranei diverso da quello di autorimessa.</p>
<p>Il (OMISSIS) si costitui&#8217;, contrastando la domanda; osservo&#8217; infatti che, essendo l&#8217;originario proprietario e costruttore dello stabile, aveva predisposto un regolamento condominiale che pero&#8217; vincolava solo coloro che avevano acquistato le unita&#8217; immobiliari dopo la sua predisposizione; dedusse altresi&#8217; che il Condominio aveva in precedenza dato il proprio assenso alla trasformazione dei locali al piano terreno da autorimesse a scuola, su pressante sollecitazione del Comune.</p>
<p>Rigettata la richiesta di un provvedimento interinale al fine di far cessare le modifiche ancora in corso, il Tribunale adito, riconosciuta la vincolativita&#8217; anche per il costruttore venditore del regolamento dal medesimo predisposto, e dato atto che nessun argomento a favore della legittimita&#8217; delle opere intraprese si poteva trarre dalla tolleranza dimostrata in precedenza dall&#8217;ente di gestione &#8211; essendo necessario che la modifica del regolamento sul punto dovesse essere apportata con un atto scritto &#8211; dichiaro&#8217; l&#8217;illegittimita&#8217; dell&#8217;uso in atto dei locali e condanno&#8217; parte convenuta a rimuovere le nuove aperture.</p>
<p>La Corte di Appello di Catania, pronunziando sentenza n. 1124/2010, respinse il gravame principale del (OMISSIS) e quello incidentale del Condominio &#8211; avverso la disposta compensazione delle spese.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidandolo a due motivi, contro cui e&#8217; insorto il Condominio con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVA IN DIRITTO</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli articoli 1322 e 1350 c.c., articolo 1362 c.c., comma 2; articolo 2643 cod civ. assumendo la erroneita&#8217; della statuizione, in ordine alla necessita&#8217; della forma scritta per la modifica della disposizione regolamentare.</p>
<p>2 &#8211; Assume innanzi tutto il ricorrente che, seguendo le norme sull&#8217;interpretazione dei contratti, avrebbe dovuto essere dato rilievo alla condotta dei condomini successiva all&#8217;elaborazione del testo negoziale da parte del costruttore-venditore.</p>
<p>2/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che la deduzione sia erronea in quanto: 1 &#8211; il regolamento fu predisposto uno latere e quindi la condotta di chi lo dovette accettare non poteva influire sulla portata originaria delle disposizioni ivi contenute; 2 &#8211; e contraddittorio sostenere che la tolleranza dei condomini ad un uso, che si riconosce diverso da quello imposto in sede di regolamento, possa contribuire ad interpretare la portata di quella norma pattizia.</p>
<p>3 &#8211; Deduce altresi&#8217; il ricorrente che la violazione degli articoli 1322 e 1350 cod. civ. discenderebbe dal principio generale che predica la liberta&#8217; di forme nell&#8217;esplicazione della liberta&#8217; contrattuale e dal fatto che l&#8217;articolo 1350 cod. civ. non contempla, tra gli atti che necessariamente debbono rivestire la forma scritta, i regolamenti condominiali; deduce altresi&#8217; il (OMISSIS) che il regime formale da riconoscersi alle modifiche del regolamento sarebbe funzionale solo alla dimostrazione dell&#8217;intesa raggiunta dalle parti a tal scopo e che nella fattispecie quest&#8217;ultima sarebbe provata dall&#8217;espressa ammissione del Condominio di aver acconsentito al (primo) mutamento di destinazione d&#8217;uso; irrilevante sarebbe poi il riferimento alla trascrizione del regolamento &#8211; formalita&#8217; non piu&#8217; vigente &#8211; come pure alla necessaria forma scritta delle delibere assembleari aventi il medesimo oggetto &#8211; attinendo essa al modo di espressione della volonta&#8217; assembleare e non al suo contenuto.</p>
<p>3/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che sotto tale profilo il motivo deve dirsi inammissibile a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 360 bis c.p.c., n. 1 in quanto le argomentazioni che sono state sottoposte a critica sono conformi ad un indirizzo consolidato della Suprema Corte secondo il quale La formazione del regolamento condominiale e&#8217; soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam, desumendosi la prescrizione di tale requisito formale, sia dalla circostanza che l&#8217;articolo 1138 c.c., u.c. prevedeva (nel vigore dell&#8217;ordinamento corporativo) la trascrizione del regolamento nel registro gia&#8217; prescritto dall&#8217;articolo 71 disp. att. cod. civ., sia dalla circostanza che, quanto alle clausole del regolamento che abbiano natura soltanto regolamentare (e siano percio&#8217; adottabili a maggioranza), trova applicazione l&#8217;articolo 1136 cod. civ., comma 7 che prescrive la trascrizione delle deliberazioni in apposito registro tenuto dall&#8217;amministratore (onde anche la deliberazione di approvazione di tale regolamento per poter essere trascritta deve essere redatta per iscritto), mentre, quanto alle clausole del regolamento che abbiano natura contrattuale, l&#8217;esigenza della forma scritta e&#8217; imposta dalla circostanza che esse incidono, costituendo oneri reali o servitu&#8217;, sui diritti immobiliari dei condomini sulle loro proprieta&#8217; esclusive o sulle parti comuni oppure attribuiscono a taluni condomini diritti di quella natura maggiori di quelli degli altri condomini. Ne discende che il requisito della forma scritta ad substantiam (che non puo&#8217; intendersi, d&#8217;altro canto, stabilito ad probationem, poiche&#8217; quando sia necessaria la forma scritta, la scrittura costituisce elemento essenziale per la validita&#8217; dell&#8217;atto, in difetto di disposizione che ne preveda la rilevanza solo sul piano probatorio) deve reputarsi necessario anche per le modificazioni del regolamento di condominio, perche&#8217; esse, in quanto sostitutive delle clausole originarie del regolamento, non possono non avere i medesimi requisiti delle clausole sostituite, dovendosi, conseguentemente, escludere la possibilita&#8217; di una modifica per il tramite di comportamenti concludenti dei condomini (cosi&#8217; Cass. Sez. Un. n. 943/1999: sulla base di tali principi le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto modificata una clausola di natura contrattuale di un regolamento condominiale, vietante la sosta dei veicoli nel cortile comune, per effetto del comportamento di costante esecuzione di una delibera modificativa adottata invalidamente a maggioranza e non all&#8217;unanimita&#8217;, come esigeva quella natura; a tale pronunzia adde, piu&#8217; di recente: Cass. Sez. 2 n. 17694/2007; Cass. Sez. 2, n. 24146/2004; Cass. Sez. 2, 5626/2002).</p>
<p>3/b &#8211; A fronte di cio&#8217; le assertive enunciazioni di contrasto contenute nel ricorso non aggiungono nessun argomento di riflessione che consenta, a giudizio del relatore, al Collegio di mutare il surriferito indirizzo.</p>
<p>3/c &#8211; Va aggiunto &#8211; con riferimento all&#8217;analoga censura espressa nel secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione &#8211; che il ricorrente fa continuo riferimento alla condotta tenuta dal (Condominio &#8211; in termini di temporanea tolleranza &#8211; alla prima modifica di destinazione al fine di trarne la definitiva abrogazione del divieto di adibire i locali terranei ad usi diversi da quelli di autorimessa, presupponendo implicitamente &#8211; che il ragionamento esposto nel motivo fosse automaticamente estensibile alla successiva immutazione di destinazione, senza pero&#8217; considerare la diversita&#8217; delle due situazioni dal momento che: a &#8211; la destinazione a scuola pubblica venne richiesta espressamente dal (Comune per sopperire a carenze strutturali e determino&#8217; l&#8217;asservimento di un bene privato ad uno scopo pubblico; b &#8211; venuta meno la primitiva esigenza il (OMISSIS) finalizzo&#8217; a scopi privati i propri locali con modifiche strutturali contro le quali il (Condominio insorse.</p>
<p>4 &#8211; Con il secondo motivo viene denunciato vizio di motivazione &#8211; assunta come apparente, contraddittoria ed omessa &#8211; laddove la (Corte del merito, rifacendosi alla motivazione del Tribunale, stabili&#8217; la vincolativita&#8217; del regolamento anche per chi lo aveva predisposto, a cagione della sottoscrizione e dell&#8217;inserimento nei singoli atti di acquisto.</p>
<p>- Ritiene il relatore che il motivo in esame sia manifestamente infondato.</p>
<p>4/a &#8211; Per quello che concerne il mancato rispetto della liberta&#8217; delle forme negoziali; dell&#8217;interpretazione della condotta delle parti successiva all&#8217;apprestamento del testo regolamentare e della necessita&#8217; della forma scritta &#8211; possono richiamarsi le valutazioni espresse, sullo stesso argomento, nell&#8217;ambito dell&#8217;esame del precedente mezzo, non avendo, per altro verso, la parte ricorrente esplicitato in qual modo la motivazione sarebbe stata sul punto priva di spessore argomentativo &#8211; sol perche&#8217; avrebbe ripreso l&#8217;iter logico seguito dal Tribunale &#8211; divenendo cosi&#8217; apparente, ne&#8217; ha avuto cura di specificare in quale aporia logica sarebbe incorso il giudice dell&#8217;appello nella sua argomentazione &#8211; pervenendo cosi&#8217; ad una motivazione contraddittoria.</p>
<p>4/b &#8211; Al postutto manca, nell&#8217;esposizione del motivo, il medium comparationis, vale a dire l&#8217;esposizione delle tesi esposte nei motivi di appello sui punti appena richiamati, al fine di far emergere &#8211; a cagione del loro omesso o insufficiente esame &#8211; le carenze motivazionali sopra accennate.</p>
<p>5 &#8211; Se le suesposte argomentazioni verranno ritenute condivisibili, sussistono i presupposti a che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente infondato&#8221;.</p>
<p>La Corte condivide le conclusioni cui e&#8217; pervenuto il consigliere relatore,a confutazione delle quali parte ricorrente non ha fatto seguire ulteriore attivita&#8217; difensiva.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza secondo quanto indicato in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CAP.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 510</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 22:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa succede se il costruttore usa lo spazio per i posti auto edificandovi unaltra costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22054/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE UNICO, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;ATTUALE AMM.RE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 416/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso, e per quanto di ragione, l&#8217;accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; La (OMISSIS) S.p.A. (incorporante la (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) S.p.A.) agiva in giudizio nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. &#8211; (OMISSIS), per sentirla condannare al trasferimento in suo favore della quota di posti auto facenti parte dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), siccome prevista dal contratto di compravendita del (OMISSIS), ovvero al risarcimento dei danni patiti, in misura equivalente al valore dei posti auto, comprensivo del ritardo nella consegna.</p>
<p>La convenuta (OMISSIS) s.r.l. otteneva di chiamare in causa il Condominio di via (OMISSIS), al quale sarebbe spettata l&#8217;assegnazione dei posti auto, per esser dallo stesso manlevata, chiedendo altresi&#8217; la sospensione del giudizio per la pendenza di altra controversia sui posti auto tra le stesse parti.</p>
<p>Il Condominio chiamato in causa instava per la reiezione della domanda proposta nei suoi confronti, adducendo di essere estraneo alla vicenda contrattuale che aveva dato origine al giudizio.</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale di Milano, con sentenza del gennaio 2003, dichiarava &#8220;il diritto al trasferimento in uso perpetuo, esclusivo e gratuito dalla S.r.l. (OMISSIS) alla S.p.A. (OMISSIS) dei n. 18 posti auto piu&#8217; vicini al fabbricato compravenduto, condannando la convenuta al rilascio degli stessi&#8221;, oltre alle spese di lite; rigettava le domande proposte dalla (OMISSIS) nei confronti del Condominio di via (OMISSIS), con compensazione delle spese di lite tra le stesse parti.</p>
<p>2. &#8211; Proponeva appello la (OMISSIS) s.r.l., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e censurando, nel merito, il convincimento del giudice di primo grado, acriticamente adagiatosi sulle conclusioni della espletata consulenza tecnica.</p>
<p>Gli appellati resistevano e il Condominio di via (OMISSIS) proponeva anche appello incidentale sul capo delle spese di lite.</p>
<p>Con sentenza resa pubblica il 21 febbraio 2006, la Corte di appello di Milano respingeva l&#8217;appello principale della (OMISSIS) s.r.l. e in accoglimento di quello incidentale condannava la predetta s.r.l. al pagamento delle spese del primo grado in favore del Condominio; con il favore delle spese di gravame nei confronti di entrambi gli appellati.</p>
<p>La Corte territoriale rigettava, anzitutto, l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva della (OMISSIS), sollevata in forza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale n. 1099 del 1998, che aveva affermato l&#8217;esclusiva competenza del Condominio nella &#8220;creazione delle nuove tabelle millesimali, e conseguentemente (nel)l&#8217;assegnazione dei posti auto&#8221;, nonche&#8217; sul contratto del (OMISSIS), ove si faceva menzione soltanto di &#8220;uso perpetuo gratuito di posti auto (in proporzione dei millesimi di comproprieta&#8217;), e non di trasferimento del relativo diritto reale&#8221;.</p>
<p>A tal riguardo, il giudice del gravame rilevava che l&#8217;azione proposta dalla (OMISSIS) S.p.A. era &#8220;da intendersi quale azione contrattuale, di adempimento del contratto di compravendita (OMISSIS) concluso fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS)&#8221;, giacche&#8217; la prima, venditrice, era l&#8217;unica passivamente legittimata, essendosi impegnata per &#8220;l&#8217;uso perpetuo, esclusivo e gratuito di un numero di posti auto proporzionali ai millesimi di proprieta&#8217; del fabbricato compravenduto ubicati negli appositi spazi ad esso piu&#8217; vicini, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di condominio vigente&#8221;; regolamento che, a sua volta, non conteneva alcuna pertinente previsione sui parcheggi, salvo il divieto di posteggio nelle aree comuni.</p>
<p>Il giudice di appello, richiamando poi la c.t.u. espletata in primo grado e recependo gli esiti della &#8220;relazione a chiarimento del 29 febbraio 2000&#8243;, ribadiva che il numero dei posti auto andava rapportato &#8220;soltanto alla proporzionale millesimale, senza riferimento alla normativa urbanistica&#8221;, con la conseguenza che, dovendosi avere riguardo alle zone a parcheggio comune vicine al fabbricato ed avendo il Condominio calcolato in n. 80 unita&#8217; (e non gia&#8217; n. 36, come dalla Delib. condominiale 13 novembre 1992, poi annullata con sentenza del 9 ottobre 1997) il totale dei posti auto, alla (OMISSIS) S.p.A. spettavano n. 18 posti auto. Inoltre, la Corte territoriale evidenziava che, ai sensi della Legge n. 1150 del 1942, articolo 41-sexies, introdotto dalla Legge n. 765 del 1967, la normativa dettata dagli strumenti urbanistici sul rapporto planimetrico tra edificio e numero dei posti auto operava anche nel rapporto tra privati, determinando la nullita&#8217; della clausola voluta dai contraenti in elusione del precetto normativo inderogabile.</p>
<p>Infine, la Corte d&#8217;appello sosteneva che l&#8217;espressione, contenuta nel contratto di compravendita del (OMISSIS), per cui &#8220;si intende compreso nella presente vendita l&#8217;uso perpetuo, esclusivo e gratuito di un numero di posti auto&#8221;, non poteva che essere interpretata nel senso di &#8220;ricomprendere nella vendita i posti d&#8217;auto, nella precisata percentuale, o quanto meno, il diritto reale d&#8217;uso degli spazi predetti&#8221;, sottolineando il carattere della &#8220;realita&#8217;&#8221; del vincolo di destinazione l&#8217;aggettivo &#8220;perpetuo&#8221;, non potendo detto vincolo cessare &#8220;per fattori occasionali&#8221;.</p>
<p>Quanto poi all&#8217;impugnazione incidentale, la Corte territoriale riconosceva in favore del Condominio le spese di primo grado, essendosi &#8220;rivelata inutile&#8221; la sua chiamata in causa da parte della (OMISSIS), &#8220;stante il rigetto, da confermarsi in questa sede, della domanda di manleva spiegata dall&#8217;attrice&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre la (OMISSIS) s.r.l. affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a quattro motivi di censura.</p>
<p>La (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso illustrato da memoria, mentre non ha svolto difese l&#8217;intimato Condominio di via (OMISSIS), corrente in Milano.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Premesso che sussisterebbe &#8220;giudicato di reiezione&#8221; in riferimento ai &#8220;posti auto richiesti ex lege&#8221; per esser state respinte in primo grado le relative domande, con accoglimento soltanto di quella relativa &#8220;al rilascio di generici posti auto&#8221; e cioe&#8217; quelli &#8220;condominiali&#8221;, la (OMISSIS) s.r.l., con il primo mezzo, denuncia, in via principale, la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all&#8217;articolo 1376 cod. civ., &#8220;con riferimento agli effetti traslativi di diritto reale del contratto di compravendita del (OMISSIS) e alla conseguente estraneita&#8217; di (OMISSIS) al rapporto tra titolare del diritto alla assegnazione dei posti auto e soggetto titolare della capacita&#8217; di assegnazione degli stessi&#8221;.</p>
<p>La ricorrente sostiene che con il contratto di compravendita del (OMISSIS) era stato gia&#8217; trasferito, ai sensi dell&#8217;articolo 1376 cod. civ., dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) (e, quindi, alla (OMISSIS) S.p.A. incorporante) il diritto di uso perpetuo e gratuito di un numero di posti auto proporzionato ai millesimi di comproprieta&#8217; delle parti comuni trasferiti in una con l&#8217;edificio facente parte del &#8220;supercondominio&#8221; di via (OMISSIS), la&#8217; dove poi l&#8217;interesse della stessa (OMISSIS) S.p.A. a vedersi assegnati i posti auto e ad ottenerne la consegna avrebbe potuto essere soddisfatto soltanto con azione rivolta verso il Condominio, quale unico soggetto legittimato, giacche&#8217; proprietario, nel suo complesso, dell&#8217;intera area cortilizia &#8220;e il cui organi deliberante (l&#8217;assemblea) era il solo ad avere competenza per la determinazione ed assegnazione dei posti auto&#8221;. Sicche&#8217; sarebbe in violazione dell&#8217;articolo 1376 cod. civ., la statuizione concernente la declaratoria del &#8220;diritto al trasferimento in uso perpetuo, esclusivo e gratuito&#8221; dei posti d&#8217;auto, in quanto la (OMISSIS) S.p.A. ne era gia&#8217; titolare, unitamente alla &#8220;relativa azione di rilascio&#8221;. Del pari, sarebbe erronea la statuizione di condanna al rilascio dei posti d&#8217;auto, posto che la (OMISSIS) S.p.A. era gia&#8217; titolare del diritto d&#8217;uso e, pertanto, la (OMISSIS) &#8220;non aveva alcun dovere di adempimento contrattuale, avendo gia&#8217; traslato il diritto d&#8217;uso con la stipula dell&#8217;atto di compravendita e con la relativa trascrizione&#8221;, non essendo piu&#8217; la titolare, ne&#8217; possessore o finanche detentrice di alcun diritto sulle aree di pertinenza dei posti auto. In definitiva, con la compravendita del (OMISSIS), la (OMISSIS) sarebbe stata ormai estranea al rapporto giuridico tra Condominio e condomini (tra cui la (OMISSIS) S.p.A.) &#8220;in merito alla assegnazione degli spazi comuni, il cui diritto d&#8217;uso aveva ceduto&#8221;, con conseguente carenza di legittimazione passiva nei confronti della prestazione richiesta dalla (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo e&#8217; dedotta, in via subordinata, l&#8217;omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in punto di carenza di legittimazione passiva di essa (OMISSIS) e conseguente richiesta di manleva da parte del Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>La ricorrente rileva che la Corte distrettuale si e&#8217; basata sulle risultanze della c.t.u. per giungere a determinare in numero di 80 i posti auto spettanti in uso alla (OMISSIS) S.p.A., recependo l&#8217;indicazione del consulente sul rapporto tra detto numero e la proporzione millesimale, &#8220;partendo dal numero totale di posti auto&#8221;, che, per l&#8217;appunto, lo stesso Condominio &#8220;avrebbe calcolato in 80 unita&#8217; (e non 36)&#8221;, aggiungendo che non vi sarebbe stata ragione per discostarsi da tale dato giacche&#8217; il Condominio &#8220;sul numero delle unita&#8217; (80) destinato a posti auto&#8230; tace&#8221;. In tal modo, sostiene la ricorrente, la Corte milanese avrebbe avuto ben chiaro che la determinazione dei posti auto spettanti a ciascun condomino faceva &#8220;capo solo ed unicamente al Condominio; al punto da fondare la conferma del numero totale di 80 posti auto su una sorta di silenzio-assenso dello stesso&#8221;. Di qui il salto logico nel rigetto delle domande proposte da essa (OMISSIS) nei confronti del Condominio chiamato in manleva, con accoglimento dell&#8217;appello incidentale di quest&#8217;ultimo sulle spese, posto che il giudice di appello aveva ben presente che nessun&#8217;altro soggetto, all&#8217;infuori dello stesso Condominio, aveva la facolta&#8217; di stabilire il numero totale di posti auto, ne&#8217; di &#8220;stabilire quello spettante a ciascun condomino, ne&#8217; di assegnare i posti cosi individuati&#8221;, con la conseguenza che, alla stregua di quanto argomentato, avrebbe dovuto invece ritenere la carenza di legittimazione passiva di essa attuale ricorrente. Cio&#8217; integrerebbe un vizio di motivazione per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione.</p>
<p>3. &#8211; Con il terzo mezzo e&#8217; prospettata, in via subordinata, l&#8217;insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riferibile all&#8217;inesistenza di diritti della (OMISSIS) S.p.A. nei confronti della (OMISSIS) in ordine alla assegnazione dei posti auto.</p>
<p>Ci si duole che la Corte distrettuale abbia affermato che nella compravendita del (OMISSIS) era ricompreso il diritto reale di uso dei posti auto, la&#8217; dove il secondo motivo di appello aveva riguardo alla questione &#8220;se il contratto del (OMISSIS) avesse gia&#8217; traslato il diritto all&#8217;uso perpetuo e gratuito&#8221; e non certo &#8220;se tale diritto abbia o meno natura reale&#8221;, quale connotazione mai in contestazione. Invero, il giudice del gravame, in considerazione del contratto, avrebbe dovuto dichiarare che il diritto d&#8217;uso anzidetto era stato gia&#8217; trasferito con l&#8217;atto di vendita, con la conseguenza che l&#8217;acquirente non avrebbe avuto piu&#8217; nulla a pretendere dalla (OMISSIS), avendo &#8220;a sua volta assunto la titolarita&#8217; del diritto alla assegnazione di un numero di posti auto proporzionato, da un lato alla quantita&#8217; totale di posti auto determinata dall&#8217;assemblea condominiale, alla quale (OMISSIS) ha titolo a partecipare, dall&#8217;altra alla sua quota millesimale di comproprieta&#8217; delle parti comuni&#8221;. Del resto, non a caso, soggiunge la ricorrente, la condanna di (OMISSIS) e&#8217; non gia&#8217; al trasferimento, bensi&#8217; al &#8220;rilascio dei posti auto&#8221;, mentre &#8220;dal ragionamento svolto ci si aspetterebbe di veder discendere una statuizione di condanna al trasferimento del diritto d&#8217;uso sui posti auto&#8221;.</p>
<p>Inoltre, la ricorrente adduce che la Corte di appello avrebbe trascurato che essa (OMISSIS), a seguito della vendita dell&#8217;immobile, &#8220;non e&#8217; piu&#8217; proprietaria, ne&#8217; possiede, ne&#8217; detiene alcun posto auto nel complesso immobiliare di via (OMISSIS)&#8221;, essendo la proprieta&#8217; ed il possesso delle aree cortilizie, parti comuni, dei condomini pro quota, &#8220;mentre la detenzione risulta far capo comunque a (OMISSIS), cosi&#8217; come ad altri condomini&#8221;. In definitiva, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare quanto risultava &#8220;obiettivamente&#8221; dal contratto di compravendita e cioe&#8217; che il diritto di uso era stato gia&#8217; trasferito dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) S.p.A. e &#8220;con esso era stato trasferito&#8230; il diritto di pretendere dal Condominio la determinazione delle eventuali nuove tabelle millesimali, quella del numero totale di posti auto e, infine, la assegnazione degli stessi&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Con il quarto mezzo e&#8217; denunciata l&#8217;insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento alla determinazione del numero dei posti auto in base ai millesimi di proprieta&#8217;.</p>
<p>La ricorrente rileva che in sede di gravame aveva richiesto, in via subordinata, una nuova c.t.u. per la determinazione, in via incidentale, dei millesimi di proprieta&#8217; e la conseguente indicazione di numero ed ubicazione dei posti auto spettanti alla societa&#8217; (OMISSIS). A fronte di cio&#8217; la Corte di appello, con motivazione insufficiente e contraddittoria, si sarebbe limitata a ritenere che il numero complessivo delle unita&#8217; era di 80 sulla scorta di un &#8220;silenzio-assenso&#8221; del Condominio, parte in causa, peraltro ritenuta, dallo stesso giudice, estranea al rapporto dedotto in giudizio.</p>
<p>5. &#8211; Il ricorso e&#8217; inammissibile per violazione del disposto di cui all&#8217;articolo 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, che impone, per l&#8217;appunto &#8220;a pena di inammissibilita&#8217;&#8221;, il requisito della &#8220;esposizione sommaria dei fatti di causa&#8221;.</p>
<p>Esso, come la giurisprudenza di questa Corte ha piu&#8217; volte evidenziato (tra le tante, Cass., 28 febbraio 2006, n. 4403; Cass., 4 aprile 2006, n. 7825; Cass., 5 febbraio 2009, n. 2831), e&#8217; soddisfatto allorche&#8217; il ricorso per cassazione contenga l&#8217;esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e che ancora assumono rilievo in sede di legittimita&#8217;. In altri termini, occorre che il ricorso espliciti tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimita&#8217; in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessita&#8217; di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.</p>
<p>5.1. &#8211; Nella specie, il ricorso della (OMISSIS) s.r.l. e&#8217; confezionato in modo da porre in risalto, eminentemente, taluni aspetti del &#8220;fatto processuale&#8221; e, segnatamente, le conclusioni dalle parti rispettivamente rassegnate nei due precedenti gradi di giudizio. Tale tecnica di esposizione prescinde, a parte taluni insufficienti e poco intelligibili richiami, dal &#8220;fatto sostanziale&#8221; che fa da sfondo alla controversia e cioe&#8217; dal contenzioso che si e&#8217; sviluppato sul contratto di vendita del (OMISSIS), con individuazione dei posti auto pertinenti al fabbricato compravenduto, unitamente all&#8217;ulteriore contenzioso, c.d. &#8220;condominiale&#8221;, intercorrente sempre tra le stesse parti. La ricorrente si limita, infatti, ad indicare l&#8217;esistenza di un contratto di compravendita immobiliare concluso con la (OMISSIS) S.p.A. (pagg. 2 e 3 del ricorso) e, senza adeguata ricostruzione della vicenda contrattuale, accenna all&#8217;esistenza di &#8220;posti auto insistenti sull&#8217;area cortilizia condominiale&#8221; ed al suo asserito, ma contestato, inadempimento &#8220;in ordine alla assegnazione della quota di posti auto di pertinenza (ex lege) previsti dal piano interrato del fabbricato P (quello compravenduto)&#8230;nonche&#8217; della quota di posti auto previsti sull&#8217;area all&#8217;esterno del corpo P&#8221;, la cui proprieta&#8217; superficiaria sarebbe appartenuta al Condominio di via (OMISSIS). Di qui, la distinzione che la ricorrente opera tra &#8220;posti auto richiesti ex lege&#8221; e &#8220;posti auto condominiali&#8221;, attinenti, questi ultimi, alla &#8220;area cortilizia condominiale all&#8217;esterno del corpo P&#8221;. All&#8217;esito della &#8220;esposizione dei fatti e degli atti di causa&#8221; (pag. 25 del ricorso), la (OMISSIS) ritiene di aver posto in chiaro risalto che &#8220;sulle domande svolte in primo grado dalle originarie attrici in via principale, relative ai posti auto richiesti ex lege, si e&#8217; formato giudicato di reiezione&#8221;, cio&#8217; per aver la sentenza di primo grado &#8220;accolto la sola domanda svolta dalle societa&#8217; attrici in via subordinata, relativa al &#8220;rilascio&#8221; di generici posti auto che il Giudice ritenesse alle stesse pertinenti&#8221;, quale statuizione non fatta oggetto di impugnazione. Sicche&#8217;, ad avviso della ricorrente, in virtu&#8217; di detto giudicato, la &#8221; (OMISSIS) s.p.a. non ha diritto alcuno al trasferimento ex lege in proprieta&#8217; o in diritto d&#8217;uso o ad alcun altro titolo, di posti auto e che gli unici posti su cui vantano diritti sono quelli condominiali&#8221;.</p>
<p>5.2. &#8211; Tale premessa, inerente al preteso giudicato sui &#8220;posti auto ex lege&#8221;, rimane essenziale nell&#8217;economia del ricorso, che si snoda essenzialmente sulla dedotta carenza di legittimazione passiva della societa&#8217; ricorrente rispetto alla domanda &#8220;contrattuale&#8221; coltivata dalla (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>Detta premessa, pero&#8217;, non riesce ad essere intelligibile rispetto alla ricostruzione dei fatti che la precede, che, come detto, si astrae, sostanzialmente, dalla complessiva vicenda che accomuna le parti in causa o, comunque, di essa non fornisce sufficienti coordinate.</p>
<p>Cio&#8217; risulta del tutto evidente a fronte, anzitutto, della mera lettura del controricorso (il quale, come innanzi detto, non puo&#8217; comunque emendare le carenze del ricorso), che declina, sia pure in sintesi, il contenuto del contratto di vendita del (OMISSIS) (pagg. 3 e 4), i termini della controversia su di esso introdotta dalla societa&#8217; (OMISSIS) (pagg. 4-6), i tratti essenziali dell&#8217;altra controversia (concernente lo &#8220;spazio condominiale interno&#8221;) che aveva ad oggetto il medesimo contratto di compravendita, ma in riferimento ad altro oggetto e cioe&#8217; i &#8220;posti auto condominiali&#8221; (pagg. 14 e 15).</p>
<p>5.3. &#8211; Del resto, le carenze espositive di cui e&#8217; affetto il ricorso non sono fini a se stesse, ma ridondano sulla consistenza stessa delle doglianze che l&#8217;atto muove alla sentenza della Corte di appello di Milano, posto che in essa viene qualificata in termini di azione di adempimento contrattuale la domanda proposta dalla societa&#8217; (OMISSIS) e siffatta qualificazione non e&#8217; per nulla aggredita dai motivi di ricorso, i quali &#8211; peraltro, senza riportare l&#8217;esteso contenuto della compravendita del (OMISSIS) (e, dunque, l&#8217;impugnazione e&#8217; affetta da inammissibilita&#8217; anche la&#8217; dove si rivolgono critiche che implicano l&#8217;esplicitazione, assente in ricorso, del puntuale programma contrattuale) &#8211; si affidano ad una ricostruzione alternativa della vicenda, quella, per l&#8217;appunto, del giudicato sui &#8220;posti auto ex lege&#8221; e del persistente rilievo dei &#8220;posti auto condominiali&#8221;.</p>
<p>In definitiva, proprio perche&#8217; sorretti dall&#8217;insufficiente ed inadeguato &#8220;fatto&#8221; che li precede, i motivi di ricorso finiscono per non cogliere l&#8217;effettiva ratio decidendi dell&#8217;impugnata sentenza, giacche&#8217;, una volta qualificata l&#8217;azione della societa&#8217; (OMISSIS) come contrattuale, il giudice di appello ha inteso portare a conseguenze il trasferimento del diritto reale di uso con la consegna del bene, quale obbligo gravante sul venditore, e cio&#8217; non solo in forza dell&#8217;interpretata clausola contrattuale, ma anche in armonia con disposto della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 sexies, introdotto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata, in quanto soccombente, al pagamento, in favore della societa&#8217; controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;, come liquidate in dispositivo. Non vi e&#8217; luogo a provvedere sulle spese del grado in relazione al Condominio di via (OMISSIS), per non aver l&#8217;intimato svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>dichiara inammissibile il ricorso; condanna la (OMISSIS) s.r.l. &#8211; (OMISSIS), al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in favore della (OMISSIS) S.p.A., che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 10 ottobre 2012, n. 17268</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 19:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Chi tra condominio e costruttore è responsabile se i danni causati sono diretta conseguenza dei vizi di costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19313/07) proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di Milano e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di Milano e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) s.p.a. (gia&#8217; (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a pag. 8 del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) s.c.r.t. (gia&#8217; (OMISSIS) s.c.r.l.) domiciliata presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS), IMPRESA (OMISSIS) s.r.l. domiciliata presso gli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), IMPRESA (OMISSIS) s.r.l. domiciliata presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a. domiciliata presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS) e ARCH. (OMISSIS) domiciliato presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano n. 756 depositata il 13 marzo 2007.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 giugno 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) (con delega dell&#8217;Avv.to (OMISSIS)), per parte ricorrente, e (OMISSIS) e (OMISSIS), per parti resistenti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto o inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 12 aprile 2000 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano, dinanzi al Tribunale di Milano, il Condominio (OMISSIS) deducendo copiose infiltrazioni d&#8217;acqua nella loro cantina, per cui ne chiedevano la condanna all&#8217;esecuzione delle opere necessarie all&#8217;eliminazione degli inconvenienti lamentati, oltre al ristoro dei danni subiti.</p>
<p>Instaurato il contraddicono, nella resistenza del Condominio, che in via preliminare chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la (OMISSIS) s.c.r.l., la quale aveva a suo tempo assegnato gli appartamenti e che aveva riconosciuto i vizi lamentati, attivandosi in parte per eliminarli, costituita anche la terza chiamata (OMISSIS) (Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione (OMISSIS)), incorporante per fusione la (OMISSIS), che eccepiva la decadenza degli attori e del Condominio dalla garanzia, nonche&#8217; la maturata prescrizione, chiedendo ed ottenendo di chiamare a sua volta in causa la s.r.l. Ing. (OMISSIS), appaltatrice dell&#8217;edificio, la quale nel costituirsi eccepiva la propria carenza di legittimazione, nonche&#8217; la decadenza e prescrizione ex articolo 1669 c.c., oltre a chiedere ed ottenere di chiamare in causa anche l&#8217;arch. (OMISSIS), quale direttore dei lavori e l&#8217;Impresa Ing. (OMISSIS), quale societa&#8217; subappaltatrice delle opere di impermeabilizzazione, e quest&#8217;ultima nel costituirsi, a sua volta, chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la (OMISSIS) e la (OMISSIS) per essere dalle stesse manievata, le quali nel costituirsi sostenevano l&#8217;estraneita&#8217; dell&#8217;evento dannoso al rischio assicurato, il Tribunale adito, rilevato che gli attori avevano concluso solo nei confronti del CONDOMINIO, rigettava la domanda attorea e dichiarava cessata la materia del contendere rispetto alle numerose domande di garanzia e di manleva dei terzi chiamati.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), i quali invocavano l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 2051 c.c., la Corte di appello di Milano, nella resistenza del CONDOMINIO, integrato il contraddittorio nei confronti delle restanti parti, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata condannava il CONDOMINIO ad eseguire le opere analiticamente descritte nella c.t.u.; respingeva la domanda attorea di risarcimento; respingeva la domanda di garanzia spiegata dal CONDOMINIO nei confronti della (OMISSIS) (gia&#8217; (OMISSIS)) per mancata denuncia dei vizi; respingeva anche la domanda in manleva spiegata dalla (OMISSIS) nei confronti della Impresa (OMISSIS) per essere la denuncia dei difetti de quibus oltre il termine di giorni 60 di cui all&#8217;articolo 1667 c.c.; del pari veniva respinta la domanda in garanzia spiegata nei confronti della Impresa (OMISSIS) per decorrenza dei termini previsti dagli articoli 1667 e 1669 c.c., da cui discendeva anche il rigetto delle domande di garanzia da quest&#8217;ultima spiegata nei confronti delle assicurazioni (OMISSIS) e (OMISSIS); infine, pure infondata veniva ritenuta la domanda spiegata dalla (OMISSIS) nei confronti dell&#8217;arch. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, non emergendo dalla documentazione in atti elementi idonei a fondare una responsabilita&#8217; autonoma di detto professionista.</p>
<p>A sostegno della adottata decisione la corte distrettuale evidenziava che dal tenore della c.t.u., diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, andava ravvisata la responsabilita&#8217; del CONDOMINIO ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c. dovendosi il danno ritenere cagionato non da un comportamento del custode, ma dalla cosa in custodia, ossia nell&#8217;ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima, responsabilita&#8217; superabile solo dalla prova liberatoria avente ad oggetto il superamento della presunzione di colpa ovvero il caso fortuito.</p>
<p>Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CONDOMINIO, che risulta articolato su sette motivi, al quale hanno resistito i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e l&#8217; (OMISSIS) con separati controricorsi. Il CONDOMINIO ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., comma 1, in relazione all&#8217;articolo 2051 c.c. e all&#8217;articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5, nonche&#8217; i vizio di motivazione per avere la corte di merito accolto la domanda attorea pur in assenza di prova, in entrambi i gradi di giudizio, delle continue infiltrazioni e dei continui allagamenti esistenti nella cantina di loro proprieta&#8217;, come emergeva dalla stessa consulenza tecnica di ufficio, di cui il giudice del gravame avrebbe estrapolato alcune frasi per basare il suo convincimento. Conclude il motivo il seguente quesito: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi e&#8217; stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione: a) al violato articolo 2697 c.c., comma 1, disapplicato dalla Corte di appello per omesso onere della prova da parte degli attori &#8211; appellanti (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) in entrambi i gradi del giudizio di merito; b) al violato articolo 2051 c.c., erroneamente applicato dalla Corte di appello, nonostante l&#8217;inesistenza del &#8220;danno cagionato&#8221; alle cose in custodia e nonostante gli eseguiti interventi del condominio nel corso del 1999; c) al violato articolo 155 c.p.c., comma 1, per avere la Corte di appello fondato la sua decisione su prove inesistenti e mai proposte dagli attori; d) al violato articolo 166 c.p.c. per avere la Corte di appello valutato senza alcun prudente apprezzamento la consulenza tecnica d&#8217;ufficio; e) al violato articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5 per avere la Corte di appello pronunciato la sentenza appellata stante l&#8217;omessa specifica indicazione dei mezzi di prova e l&#8217;omessa produzione documentale da parte degli attori appellanti&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo viene dedotta la omessa pronuncia su espressa domanda del Condominio con violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., nonche&#8217; il vizio di motivazione per avere la corte di merito evidenziato che il ricorrente fin dalle sue prime difese aveva sostenuto la carenza di legittimazione passiva, ma poi non aveva speso alcuna argomentazione sul punto. In ragione di cio&#8217;, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi e&#8217; stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360, comma 1, n. 3 e/o omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al violato articolo 112 c.p.c. avendo la corte di appello omesso di motivare sulla domanda formulata dal Condominio di via (OMISSIS) e relativa alla carenza di legittimazione passiva&#8221;.</p>
<p>Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., anche per vizio di motivazione per avere la corte di merito riconosciuto a responsabilita&#8217; del Condominio sulla base della relazione peritale, nonostante questa non costituisca prova in senso tecnico.</p>
<p>Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio ex articolo 360, comma 1, n. 5 in relazione a) al violato articolo 2697 c.c. per avere la corte di appello considerato la relazione del c.t.u. quale prova documentale a favore degli attori, nonche&#8217; per avere mal valutato ed interpretato il reale contenuto letterale della menzionata relazione del c.t.u.; b) al violato articolo 115 c.p.c. per avere la corte di appello fondato la sua decisione su prove inesistenti e mai proposte dagli attori; c) al violato articolo 116 c.p.c. per avere la corte di appello valutato senza alcun prudente apprezzamento la consulenza tecnica di ufficio e l&#8217;inesistenza delle prove attoree&#8221;.</p>
<p>Con il quarto motivo viene dedotta la omessa pronuncia su una espressa domanda degli appellanti, con violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., nonche&#8217; vizio di motivazione, relativa all&#8217;ammissione della prova di appello dagli stessi dedotta solo nell&#8217;atto di appello, il motivo culmina nel seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione ella norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio ex articolo 360, comma 1, n. 5 in relazione al violato articolo 112 c.p.c. avendo la corte di appello omesso di motivare sulla domanda di ammissione del capito di prova articolato dai coniugi appellanti nel giudizio di secondo grado&#8221;.</p>
<p>Con il quinto motivo nel denunciare la violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., il ricorrente insiste nella censura sull&#8217;interpretazione della relazione peritale adottata dalla corte di merito, giacche&#8217; ad avviso del Condominio il c.t.u. avrebbe accertato che le infiltrazioni non erano attuali, ne&#8217; copiose ed i rimedi prospettati erano solo consigliati, terminando con il seguente quesito: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione ai violato articolo 112 c.p.c. essendosi la corte di appello pronunciata oltre i limiti della domanda degli appellati nel giudizio di secondo grado, in particolare per avere gli appellanti domandato la condanna del convenuto sulla base e in conseguenza di un accertamento di fatti rivelatisi insussistenti e per essersi, ciononostante, la corte di appello ugualmente pronunciatasi sulla domanda di condanna&#8221;.</p>
<p>Con il sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c. e questo il quesito conclusivo: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ai violati articoli 2043 e 2051 c.c. avendo la corte di appello condannato a un tacere sulla base di una mera eventualita&#8217; di danno futuro, in assenza di una danno attuale, anzi con la prova della inesistenza di un danno&#8221;.</p>
<p>Con il settimo ed ultimo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2051 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 112 c.p.c., anche per vizio di motivazione per avere la corte di merito condannato il Condominio ad un tacere per modificare lo stato dei luoghi, onde prevenire eventuali danni futuri, mentre il giudice del gravame ha fondato tutta la motivazione sulla nozione di responsabilita&#8217; oggettiva, che non puo&#8217; sussistere per danni non ancora verificatisi. Questo il quesito conclusivo: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all&#8217;articolo 2051 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche&#8217; violazione dell&#8217;ali. 112 c.p.c, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, per motivazione contraddittoria, per avere la Corte di appello di Milano erroneamente applicato la norma di cui all&#8217;articolo 2051 c.c. relativamente alla responsabilita&#8217; oggettiva, e non la regola generale che impone la sussistenza quanto meno dell&#8217;elemento soggettivo della colpa a una fattispecie nella quale non e&#8217; stato ravvisato alcun danno attuale; inoltre per avere la corte di appello di Milano accolto la domanda svolta ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c. nonostante non fosse presente l&#8217;elemento oggettivo del danno attuale&#8221;, essendosi la corte di appello pronunciata oltre i limiti della domanda degli appellati nel giudizio di secondo grado, in particolare per avere gli appellanti domandato la condanna del convenuto sulla base e in conseguenza di un accertamento di fatti rivelatisi insussistenti e per essersi, ciononostante, la corte di appello ugualmente pronunciatasi sulla domanda di condanna&#8221;.</p>
<p>E&#8217; pregiudiziale l&#8217;esame del secondo motivo che attiene alla legittimazione del Condominio.</p>
<p>La responsabilita&#8217; del condominio e&#8217; stata in entrambi i gradi prospettata esclusivamente in relazione alla presenza di vizi che gli attori avevano ab origine ricondotto a difetti di progettazione e realizzazione del manufatto edilizio da parte del costruttore.</p>
<p>Nell&#8217;individuare la norma applicabile al caso di specie, sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado, hanno sussunto la fattispecie nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;articolo 2051 c.c., pur traendone i due giudici conseguenze diverse.</p>
<p>Una volta chiaramente esposto che il fatto generatore del danno era da individuarsi nei vizi di progettazione ed esecuzione imputabili al costruttore, non altra situazione giuridica soggettiva che quella della proprieta&#8217; comune delle parti dell&#8217;edificio, i cui vizi ingeneravano il danno, poteva essere stata dedotta dagli attori a fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del condominio, per cui non sussiste la lamentata violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c.. Del resto la corte di merito si e&#8217; correttamente attenuta al consolidato principio affermato da questa corte secondo cui qualora il fenomeno dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprieta&#8217; esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell&#8217;edificio (nella specie precaria situazione della muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei pozzetti), nei confronti di questi e&#8217; responsabile, in via autonoma ex articolo 2051 c.c., il Condominio, che e&#8217; tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (cfr. Cass. 12 luglio 2011 n. 15291; Cass. 15 aprile 1999 n. 3753; Cass. 21 giugno 1993 n. 6856; Cass. 25 marzo 1991 n. 3209; Cass. 9 maggio 1988 n. 3405).</p>
<p>Non si tratta di una responsabilita&#8217; a titolo derivativo (il Condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore venditore, non subentra nella sua personale responsabilita&#8217;, legata alla sua specifica attivita&#8217; e fondata sull&#8217;articolo 1669 c.c.), bensi&#8217; di autonoma fonte di responsabilita&#8217; ex articolo 2051 c.c. (cfr. Cass. 6856/93, cit.). La doglianza e&#8217;, dunque, infondata.</p>
<p>Del pari non e&#8217; accoglibile la prima censura con il quale viene lamentato il mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio gravante sui condomini resistenti.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Milano ha accertato che c&#8217;erano delle macchie di umidita&#8217; nella cantina dei condomini controricorrenti, i lavori da eseguire per porre ad esse rimedio e la causa che le ha prodotte, facendo proprio quanto ha ritenuto che il consulente tecnico di ufficio aveva esposto al riguardo nella sua relazione.</p>
<p>Il ricorrente sostiene in buona sostanza che in tale relazione il consulente tecnico ha affermato fatti diversi da quelli che la corte territoriale in essa ha letto, estrapolandone alcune frasi per basare il suo convincimento; denunzia quindi non una errata valutazione dei fatti accertati dal consulente, ma il travisamento di quanto da questi riferito.</p>
<p>Tale travisamento, se davvero e&#8217; stato commesso, costituisce motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione (v., tra le tante, Cass. 13 gennaio 1990 n. 92; Cass. 22 febbraio 1999 n. 1477). Anche se si volesse prescindere dall&#8217;osservazione che precede, resterebbe comunque insuperabile il rilevo che il Condominio ricorrente ha certamente inteso censurare gli apprezzamenti di merito espressi dada corte distrettuale con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici e giuridici, dopo avere accertato la presenza di macchie di umidita&#8217; nella cantina dei condomini resistenti.</p>
<p>Pure privo di pregio e&#8217; da ritenere il terzo motivo che denuncia cattivo governo delle fonti di prova, considerando tale anche la consulenza tecnica di ufficio.</p>
<p>L&#8217;articolo 61 c.p.c. consente al giudice di farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu&#8217; consulenti di particolare competenza tecnica. Il consulente e&#8217; dunque un ausiliario tecnico del giudice e lo assiste nei suoi compiti di acquisizione e di valutazione delle prove. Come e&#8217; stato detto, non si pone di fronte al giudice, ma collabora con esso, accanto ad esso, per assisterlo e consigliarlo nel campo della propria particolare esperienza. Il giudice puo&#8217; affidare al consulente tecnico non solo l&#8217;incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).</p>
<p>Nel primo caso la consulenza presuppone l&#8217;avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono gia&#8217; stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza puo&#8217; costituire essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr Cass. 1 ottobre 1999 n. 10871; Cass. 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. 4 aprile 1989 n. 1620; Cass. 19 aprile 1988 n. 3064).</p>
<p>Naturalmente cio&#8217; non significa che le parti possano sottrarsi all&#8217;onere probatorio e rimettere l&#8217;accertamento dei propri diritti all&#8217;attivita&#8217; del consulente, e&#8217; necessario, invece, che la parte deduca quanto meno il fatto che pone a fondamento del proprio diritto; che il giudice ritenga che il fatto sia possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili o, comunque, da poter essere ricostruito dal consulente; che l&#8217;accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede; che il consulente indaghi sui fatti prospettati dalle parti e non su fatti sostanzialmente diversi.</p>
<p>Nel caso in esame il giudice ha affidato al c.t.u. l&#8217;incarico di accertare: a) l&#8217;origine, la natura e l&#8217;entita&#8217; dei fenomeni dannosi lamentati dagli attori; b) le cause che li hanno prodotti, con indicazione del nesso di causalita&#8217; con i vizi riscontrati; c) l&#8217;entita&#8217; dei danni subiti, i rimedi per la loro eliminazione e per il ripristino.</p>
<p>La consulenza ha avuto dunque per oggetto l&#8217;accertamento di fatti che presuppongono particolari competenze tecnico-costruttive che il giudice normalmente non ha; e pertanto essa deve ritenersi perfettamente ammissibile e regolarmente espletata.</p>
<p>Quanto ai quesiti di cui alle lettera b) e c), riproducendo gli stessi le circostanze di cui al primo motivo, vale quanto sopra esposto.</p>
<p>Non e&#8217; accoglibile neanche il quarto motivo.</p>
<p>Per consolidato orientamento di questa corte la denuncia di vizi di attivita&#8217; del giudice non tutela l&#8217;interesse all&#8217;astratta regolarita&#8217; dell&#8217;attivita&#8217; giudiziaria, ma garantisce soltanto l&#8217;eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Sicche&#8217;, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto alla regolarita&#8217; del processo fine a se stesso, e&#8217; inammissibile l&#8217;impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell&#8217;impugnazione stessa le ragioni per le quali tale violazione abbia comportato l&#8217;ingiustizia del processo stesso, causata dall&#8217;impossibilita&#8217; di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette (cfr Cass. 19 agosto 2003 n. 12122).</p>
<p>Nella specie il ricorrente lamenta meri vizi formali del procedimento, relativi ad omessa pronuncia su espressa richiesta di prove articolate peraltro dagli appellanti (odierni resistenti), senza prospettare alcuna lesione al proprio diritto di difesa, con la conseguenza che l&#8217;addotta violazione non acquista rilievo idoneo a determinare l&#8217;annullamento della sentenza impugnata (cfr Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1820; Cass. 8 febbraio 2003, n. 1915; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1619), non essendo stato esposto (ritualmente e specificamente) che l&#8217;asserito vizio (omessa pronuncia su prove articolate dai controricorrenti, che si assumono tardive) abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove.</p>
<p>L&#8217;infondatezza del quinto motivo discende dalla considerazione che la domanda attorea e&#8217; stata accolta nei limiti in cui la consulenza tecnica di ufficio ne ha accertato la sua fondatezza, argomentando proprio dai rilievi effettuati dall&#8217;ausiliario del giudice; mentre quella del sesto e&#8217; correlata al rilievo che la critica si appunta sulla valutazione di merito della corte di appello, in se&#8217; insindacabile in questa sede e comunque fondata su accertamenti tecnici, che hanno verificato l&#8217;esistenza di macchie di umidita&#8217; e del cui risultato si da&#8217; conto in sentenza.</p>
<p>E&#8217; da rigettare, infine, anche il settimo motivo posto che, per un verso non si rilevano ne&#8217; le violazioni di legge alle quali e&#8217; fatto riferimento (per quanto gia&#8217; esposto ai motivi uno e due) ne&#8217; i vizi della motivazione e che, per altro verso, attraverso quegli stessi motivi la parte tende inammissibilmente ad ottenere da questa corte di legittimita&#8217; una ulteriore valutazione del merito della causa.</p>
<p>Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese del giudizio di legittimita&#8217; seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il Condominio ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida per ciascuna parte resistente in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 11 giugno 2013, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i difetti che configurano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 3582/2007 proposto da:</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS), nella qualita&#8217; di Amm.re p.t. del Condominio (OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) SCARL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 225/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il condominio (OMISSIS), posto in (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, il (OMISSIS) soc. coop. a r.l., costruttore dell&#8217;edificio condominiale, per sentirlo condannare all&#8217;eliminazione di difetti dell&#8217;opera, consistenti in effetti di condensa e in infiltrazioni di umidita&#8217;, ovvero al pagamento della somma necessaria allo scopo, oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il (OMISSIS) nel resistere in giudizio eccepiva la decadenza del condominio dall&#8217;azione, essendo decorso il termine entro cui denunciare i vizi dell&#8217;opera ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c..</p>
<p>Il Tribunale accoglieva la domanda, riqualificandola ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., e condannava il Consorzio al pagamento della somma di Euro 71.287,90.</p>
<p>Tale decisione era ribaltata dalla Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza n. 225 del 26.1.2006. Riteneva la Corte territoriale che l&#8217;azione proposta ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c., poteva essere riqualificata sub art. 1669 c.c., solo ove fondata su difetti costruttivi cosi&#8217; gravi da incidere sulle componenti essenziali dell&#8217;opera, tali, cioe&#8217;, da influire su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinche&#8217; l&#8217;opera stessa possa fornire la normale sua utilita&#8217; in rapporto alla sua funzione pratico-economica.</p>
<p>Nello specifico, osservava la Corte partenopea, erano emerse infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, a causa di una non perfetta loro sigillatura, con distacco dell&#8217;intonaco circostante, nonche&#8217;, ma solo in taluni appartamenti, fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, che lasciava passare piu&#8217; o meno calore a seconda che vi fosse del cemento o del semplice laterizio, con la conseguente formazione di vistose macchie di umidita&#8217; lungo le pareti degli appartamenti e in corrispondenza degli elementi strutturali verticali (pilastri) e orizzontali (travi) in cemento armato. Riteneva, quindi, che tali fenomeni di condensa non fossero, pero&#8217;, riconducibili solo ed esclusivamente ad un inadeguato isolamento termico, dovendosi ricollegare anche all&#8217;uso improprio degli alloggi, visto che il problema in questione non si era verificato con pari intensita&#8217; in tutte le unita&#8217; abitative aventi la medesima esposizione e verticalita&#8217;. Tale circostanza escludeva la configurabilita&#8217; di un grave difetto dell&#8217;edificio ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., configurabile solo nel caso di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, nel determinare l&#8217;inidoneita&#8217; del bene all&#8217;uso suo proprio, in modo da escludere con assoluta certezza l&#8217;ipotesi che tale inidoneita&#8217; non si sarebbe verificata in mancanza di cause concorrenti, quali l&#8217;uso non corretto del bene.</p>
<p>La Corte territoriale manifestava analoghe perplessita&#8217; in merito alle infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, poiche&#8217; una banalissima applicazione di silicone sui controtelai ben avrebbe potuto impedire il distacco dell&#8217;intonaco circostante.</p>
<p>Esclusa, dunque, la riconducibilita&#8217; della fattispecie alla previsione dell&#8217;art. 1669 c.c., rilevava la tardiva denuncia dei vizi, oltre il termine di 60 gg. previsto dall&#8217;art. 1667 c.c., comma 2, e con essa la fondatezza dell&#8217;eccezione di decadenza dall&#8217;azione, sollevata dal Consorzio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre il condominio (OMISSIS), formulando tre mezzi d&#8217;annullamento.</p>
<p>Il (OMISSIS) soc coop. a r.l. e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Con i tre motivi d&#8217;impugnazione (corredati da quesiti di diritto sovrabbondanti, non applicandosi ratione temporis l&#8217;art. 366 bis c.p.c.) e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1669 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che il difetto di costruzione che a norma dell&#8217;art. 1669 c.c., legittima l&#8217;esercizio dell&#8217;azione extracontrattuale nei confronti dell&#8217;appaltatore, puo&#8217; consistere in qualsiasi alterazione conseguente ad un&#8217;insufficiente realizzazione dell&#8217;opera che, pur non riguardando parti essenziali di essa, ma elementi accessori o secondari, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile. Fra tali alterazioni devono ritenersi incluse quelle che riguardano le infiltrazioni di acqua e di umidita&#8217;, i fenomeni di condensa e il difetto di coibentazione termica delle strutture perimetrali dell&#8217;edificio e la non sigillatura degli infissi.</p>
<p>2. &#8211; I tre motivi, da esaminare congiuntamente, appaiono fondati.</p>
<p>2.1. &#8211; Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall&#8217;art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticita&#8217; dell&#8217;edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalita&#8217; dell&#8217;edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (cfr. tra le piu&#8217; recenti, Cass. nn. 84/13, 2238/12 e 3752/07).</p>
<p>L&#8217;incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell&#8217;art. 1669 c.c., puo&#8217; consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un&#8217;insoddisfacente realizzazione dell&#8217;opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e percio&#8217; non determinandone la &#8220;rovina&#8221; od il &#8220;pericolo di rovina&#8221;), bensi&#8217; quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l&#8217;impiego duraturo cui e&#8217; destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l&#8217;impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile medesimo (cosi&#8217;, Cass. n. 11740/03, pronunciata in un caso di difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell&#8217;edificio con relativi problemi di infiltrazione).</p>
<p>Infine, l&#8217;interpretazione di detta norma si e&#8217; spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d&#8217;acqua determinate da carenze d&#8217;impermeabilizzazione (Cass. nn. 11740/03, 117/00 e 2260/98) e da inidonea realizzazione degli infissi (Cass. nn. 8140/04 e 1164/95), difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a, e cioe&#8217; con &#8220;opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici&#8221; o con &#8220;opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti&#8221; (cosi&#8217;, Cass. n. 1164/95).</p>
<p>2.2. &#8211; Nell&#8217;escludere la rilevanza ex art. 1669 c.c., dei difetti in questione, la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la norma. E cio&#8217; per almeno tre ragioni.</p>
<p>La Corte territoriale, infatti, a) ha ritenuto che la fattispecie ipotetica dell&#8217;art. 1669 c.c., fosse integrata solo in presenza di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, tali da rendere l&#8217;immobile inidoneo all&#8217;uso suo proprio, mentre, in base all&#8217;elaborazione giurisprudenziale sopra premessa e&#8217; sufficiente un apprezzabile pregiudizio al normale godimento del bene; b) accertati dei fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, non ha tratto da cio&#8217; la dovuta conseguenza, ossia che le alterazioni del giusto tasso di umidita&#8217; interna incidono in maniera immediata e diretta sulla salubrita&#8217; degli ambienti, la quale, a sua volta, costituisce un parametro primario per valutare l&#8217;idoneita&#8217; del bene alla destinazione abitativa; e c) ha banalizzato le infiltrazioni d&#8217;acqua dovute alla carente realizzazione degli infissi, imponendo all&#8217;utilizzatore del bene l&#8217;onere di porvi rimedio sigillando le fessure con del silicone, senza considerare che la riscontrata carenza e l&#8217;ipotizzata soluzione posticcia confermano, e non gia&#8217; escludono, il vizio costruttivo.</p>
<p>2.2.1. &#8211; Ne&#8217; ha rilievo il fatto che i giudici d&#8217;appello abbiano depotenziato l&#8217;incidenza dei fenomeni di condensazione ascrivendoli ad un concorrente difetto di aerazione dei locali. In disparte il fatto che dalla sentenza impugnata non risulta quale dato istruttorio autorizzi siffatta conclusione, che pertanto appare frutto di una congettura arbitraria, deve rimarcarsi che nel vigente sistema di equivalenza causale ciascuna condizione adeguata alla produzione di un evento ne e&#8217; causa. Di riflesso l&#8217;ipotizzata causa concorrente non esclude il nesso eziologico fra il grave difetto e l&#8217;attivita&#8217; del costruttore, il quale e&#8217; chiamato a risponderne.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che nel decidere il merito si atterra&#8217; ai principi di diritto sopra esposti e provvedera&#8217;, ai sensi dell&#8217;art. 385 c.p.c., comma 3, anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che provvedera&#8217; anche sulle spese di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 01 giugno 2006 n. 13131</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo di controllo]]></category>
		<category><![CDATA[proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[resposnsabilità del committente]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Esiste un dovere di controllo del committente sull'operato dell'appaltatore? Se sì di che estensione è?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIDUCCIA Gaetano &#8211; Presidente -<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BISOGNI Giacinto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BETA 2 S.R.L., in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore ing. T.G. domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANA CANONACO, difeso dall&#8217;avvocato FERRARI Vincenzo, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85, G.E., EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 2^ ricorso n. 23734/2003 proposto da:</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, difeso dall&#8217;avvocato CARRATELLI Laura, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>BETA 2 S.R.L., COOP RENDE 85, EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 3^ ricorso n. 19861/2003 proposto da:</p>
<p>EDILSTA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEBINO 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCO A CAPUTO, difeso dall&#8217;avvocato BARBA GREGORIO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI, difeso dall&#8217;avvocato LAURA CARRATELLI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85 IN LIQ. BETA 2 S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 549/2002 della Corte d&#8217;Appello di CATANZARO, emessa il 02/08/2002, depositata il 04/12/002, RG. 560/2000;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/01/2006 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GREGORIO BARBA;<br />
udito l&#8217;Avvocato LAURA CARRATELLI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso &#8220;BETA&#8221; e del ricorso &#8220;EDILSTA&#8221; ed assorbimento ricorso &#8220;GALATI&#8221;;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il signor G.E. conveniva, in data 30 novembre 1992, davanti al Tribunale di Cosenza la Cooperativa Rende 85 per ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni derivati dall&#8217;occupazione illegittima del terreno di sua proprietà, effettuata dalla Cooperativa, con deposito di materiali e scavi, al fine di realizzare una strada ma occupando una parte di terreno non prevista nel provvedimento di autorizzazione della Provincia di Cosenza.</p>
<p>Si costituiva la Cooperativa che contestava la sussistenza dei fatti e chiamava comunque in causa le società appaltatrici Beta 2 ed Edilsta s.r.l. che avrebbero dovuto procedere alla rimozione del materiale di risulta.</p>
<p>Il Tribunale di Cosenza così pronunciava con la sentenza n. 840/2000: a)dichiarava il difetto di legittimazione delle due società e le estrometteva dal giudizio; b) dopo aver accertato la fondatezza della domanda del G., condannava la Cooperativa Rende 85 al risarcimento dei danni liquidati in L. 115.000.000, oltre rivalutazione e interessi, e al pagamento delle spese processuali anche nei confronti delle società chiamate in causa.</p>
<p>Sull&#8217;appello della Cooperativa la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 549/2002 condannava le società Edilsta e Beta 2 al pagamento in favore del G. della somma di 59.532,50 Euro, oltre rivalutazione dal 1 marzo 1998, interessi al tasso del 4%, su base annua, sulla somma rivalutata e spese processuali dei due gradi; e assolveva la Cooperativa Rende 85 dalla domanda del G.;</p>
<p>compensava le spese processuali fra il G. e la Cooperativa Rende 85 e fra la Cooperativa e le due società chiamate in causa.</p>
<p>Contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ricorre con tre motivi di ricorso la società Beta 2. Si difende con controricorso il G. e propone ricorso incidentale condizionato.</p>
<p>Entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..</p>
<p>Propone inoltre ricorso per cassazione la società Edilsta deducendo cinque motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., anche in relazione all&#8217;art. 346 per inosservanza dei principi della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, rilevando che nessuna domanda era stata proposta dal G. contro di essa.</p>
<p>Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2043 c.c., in relazione all&#8217;art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè la falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c. e il vizio di motivazione per evidente illogicità e imprudenza nella valutazione delle prove. Sostanzialmente la ricorrente rileva che dall&#8217;istruttoria emerge la circostanza per cui sul terreno avevano scaricato molti soggetti (inclusa la Cooperativa Rende) con la conseguenza dell&#8217;inapplicabilità della presunzione di cui all&#8217;art. 2055 c.c..</p>
<p>Infine con il terzo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta la società ricorrente l&#8217;equiparazione compiuta dalla Corte di appello delle responsabilità a suo carico e di quelle della società Edilsta, mentre nella realtà le due società avevano eseguito lavori diversi. La Corte avrebbe dovuto inoltre, secondo la ricorrente, graduare in modo diverso le responsabilità applicando l&#8217;art. 2055 c.c., comma 2, in considerazione della minore entità degli scavi effettuati dalla Beta (in una proporzione pari a circa un quarto dei lavori di scavo eseguiti dalla Edilsta).</p>
<p>Con il suo primo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per ultrapetizione, riproducendo sul punto le stesse argomentazioni della società Beta 2.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi alla circostanza della pluralità dei soggetti che avevano eseguito scavi sul terreno del G., circostanza non presa in considerazione dalla Corte di appello di Catanzaro.</p>
<p>Con il terzo motivo la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi, da un lato, alla mancata considerazione della circostanza per cui il terreno aveva, in realtà, subito miglioramenti a seguito dei lavori in contestazione e, d&#8217;altro lato, alla mancata valutazione della responsabilità dell&#8217;attore nella verificazione dei danni.</p>
<p>Con il quarto motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della diversità della posizione delle due società derivante dalla diversità dei lavori da esse eseguiti, circostanza che avrebbe dovuto escludere il vincolo di solidarietà passiva.</p>
<p>Infine con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Edilsta deduce la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c..</p>
<p>Il signor G.E. ricorre in via incidentale condizionata affinchè la Corte, in caso di accoglimento del ricorso delle società Beta 2 e Rende 85, cassi la sentenza impugnata per non aver il Giudice di appello condannato la Cooperativa Rende 85 con ciò incorrendo in violazione degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c., oltre che in difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il G. La Corte di merito al fine di escludere la responsabilità della Cooperativa Rende 85, avrebbe dovuto indagare, cosa che non ha fatto, sulla natura e sull&#8217;oggetto del contratto di appalto, stipulato dalla Cooperativa con le società Beta 2 e Edilsta, sull&#8217;ampiezza dell&#8217;autonomia concessa dalla committente alle imprese appaltatrici, sulla presenza o meno di un direttore dei lavori. Inoltre, secondo il G., la motivazione della sentenza impugnata si dimostra insufficiente nella parte relativa alla capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e alla esclusione di qualsiasi possibilità di controllo e di qualsiasi ipotesi di culpa in eligendo da parte della Cooperativa.</p>
<p>I ricorsi vanno riuniti sussistendone i presupposti di legge.</p>
<p>Il primo motivo del ricorso della società Beta 2 va trattato unitamente al primo motivo del ricorso della società Edilsta essendo i due motivi coincidenti quanto alla indicazione delle norme violate e fondati sulle stesse deduzioni e argomentazioni difensive.</p>
<p>Tali motivi di ricorso devono ritenersi fondati alla luce del principio della non estensione della domanda dell&#8217;attore nei confronti del terzo chiamato in garanzia (propria o impropria) (cfr.</p>
<p>ex pluribus Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e anche Cassazione civile sezione 1^ n. 6716 del 30 marzo 2005 e Cassazione sezione 3^ n. 254 dell&#8217;11 gennaio 2006). Come è stato ancora di recente chiarito da questa Corte (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1748 del 28 gennaio 2005) &#8220;il principio dell&#8217;estensione automatica della domanda dell&#8217;attore al chiamato in causa trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell&#8217;attore, in ragione del fatto che il terzo s&#8217;individui come unico obbligato nei confronti dell&#8217;attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l&#8217;obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l&#8217;attore in alternativa rispetto a quella individuata dall&#8217;attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l&#8217;unicità del complessivo rapporto controverso.</p>
<p>Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall&#8217;attore come &#8220;causa petendi&#8221; ed in particolare, ove l&#8217;azione dell&#8217;attore sia di natura risarcitoria&#8221;.</p>
<p>Nel caso in esame non può realizzarsi l&#8217;ipotesi dell&#8217;estensione della domanda ai terzi chiamati in causa in quanto la Cooperativa Rende 85 ha espressamente chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia le due società Beta 2 e Edilsta e tale causa petendi è stata confermata anche nel corso del giudizio di appello, come risulta dalle conclusioni della Cooperativa appellante, subordinate alla richiesta principale di rigetto della domanda del G.. Tali conclusioni sono così riportate nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro: &#8220;condannare la società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., in solido tra loro, ovvero ciascuna per la propria parte di responsabilità, a rivalere l&#8217;appellante di tutto quanto sarà eventualmente costretta a pagare per i danni lamentati dall&#8217;attore&#8221;.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 e Rende 85 comporta necessariamente l&#8217;assorbimento degli altri motivi.</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato va rilevato in primo luogo che il riferimento agli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. non si accompagna ad alcuna indicazione delle ragioni per le quali il ricorrente incidentale ritiene che la sentenza della Corte calabrese abbia violato tali norme.</p>
<p>A tale proposito occorre rilevare che l&#8217;indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per Cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell&#8217;impugnazione. Pertanto come la mancata indicazione delle disposizioni di legge non comporta di per sè l&#8217;inammissibilità del gravame così la mera indicazione di norme che si assumono violate non determina di per sè l&#8217;ammissibilità dello stesso, qualora tale indicazione non renda comunque possibile la identificazione e delimitazione delle questioni sollevate (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 26091 del 30 novembre 2005).</p>
<p>Più circostanziata o almeno corredata da riferimenti ai punti non condivisi o carenti è la deduzione del difetto di motivazione.</p>
<p>Occorre rilevare però che tali riferimenti non riescono a evidenziare una contraddittorietà o carenza della motivazione nel suo complesso, per ciò che concerne l&#8217;esame della fondatezza della domanda proposta dal G. nei confronti della Cooperativa committente. Per altro verso, essi si risolvono in contestazioni attinenti al merito della decisione che, come tali, sono insindacabili in questa sede. Invero la motivazione della decisione impugnata è, se pure concisa, estremamente chiara e conseguente sul punto della assenza di responsabilità della Cooperativa. La Corte di Appello richiama infatti la giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cassazione civile 2^ sezione n. 8686 del 26 giugno 2000) secondo cui di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Secondo tale giurisprudenza una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall&#8217;art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell&#8217;evento al committente stesso per &#8220;culpa in eligendo&#8221;, per essere stata affidata l&#8217;opera ad un&#8217;impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l&#8217;appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale &#8220;nudus minister&#8221; attuandone specifiche direttive. A questo esatto inquadramento giuridico cui sottoporre l&#8217;esame della domanda di risarcimento la Corte di Appello fa seguire una sintetica ricognizione negativa sulla ricorrenza delle ipotesi derogatorie. Il ricorrente incidentale censura l&#8217;apoditticità di tale ricognizione e la mancanza di una più ampia disamina da parte della Corte di Appello sul contenuto del contratto di appalto e sulla sua concreta esecuzione al fine di una più esauriente indagine finalizzata a escludere o affermare la responsabilità della Cooperativa committente.</p>
<p>Tali censure sono infondate in quanto presuppongono un potere di ricerca della prova da parte del Giudice che è del tutto estranea al tipo di controversia in esame. Per altro verso prescindono da un assunto non contestabile e strettamente conseguente all&#8217;applicazione del principio giurisprudenziale citato. Se infatti l&#8217;ipotesi normale in caso di danni a terzi, provocati dall&#8217;esecuzione di un contratto di appalto, è quella della responsabilità esclusiva dell&#8217;appaltatore, sarà il terzo, che voglia agire direttamente nei confronti del committente, o l&#8217;appaltatore, che abbia operato in assenza di qualsiasi autonomia, a dover dimostrare la sussistenza di circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo appaltatore. La Corte di Appello quindi non ha fatto altro che rilevare l&#8217;assenza di elementi di prova che potessero far affermare la responsabilità della committente. Da parte del ricorrente incidentale non sono stati indicati elementi probatori che imponessero una valutazione più approfondita da parte del Giudice di merito. Specificamente, sulla idoneità delle imprese appaltatrici a realizzare le opere commissionate non si riscontrano affermazioni incoerenti o illogiche nella motivazione della sentenza impugnata. Per quanto riguarda la facile conoscibilità da parte della Cooperativa del comportamento lesivo posto in essere dalle appaltatrici occorre rilevare che si tratta comunque di una valutazione di fatto affidata al Giudice di merito e preclusa in questo giudizio (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1478 del 21 giugno 2004). Anche sul punto non si rinvengono comunque profili di illogicità della motivazione se si tiene conto dell&#8217;argomento citato dalla Corte di Appello secondo cui, sul riscontro delle risultanze istruttorie, l&#8217;attività di deposito del terreno di risulta sfuggiva ad ogni attività di controllo per le sue caratteristiche e modalità di esecuzione. Per altro verso ancora la possibilità di un&#8217;attività di controllo da parte del committente, nella tipologia dell&#8217;appalto, non può considerarsi come un onere cui il committente è sempre tenuto ma semmai come un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra il committente e l&#8217;appaltatore, ed eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti del terzo, se il contratto la prevede in collegamento con la riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell&#8217;appaltatore.</p>
<p>Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall&#8217;opera derivino lesioni del principio del neminem laedere di cui alla norma generale contenuta nell&#8217;art. 2043 c.c. può essere configurato, come è costantemente affermato in giurisprudenza, al fine di evitare specifiche violazioni di regole di cautela (cfr. Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e Cassazione civile sezione 3^ n. 11478 del 21 giugno 2004) e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell&#8217;appaltatore al principio base della responsabilità civile.</p>
<p>La previsione di un tale tipo di controllo vanificherebbe infatti completamente il principio giurisprudenziale cui correttamente si è ispirata la Corte di Appello di Catanzaro.</p>
<p>L&#8217;accoglimento dei motivi di ricorso principali sopra descritti e il rigetto del ricorso incidentale condizionato comportano la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione e di appello.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., assorbiti gli altri motivi. Rigetta il ricorso incidentale del G.. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in parte de qua. Compensa anche per l&#8217;appello le spese processuali.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 16 maggio 2006 n. 11371</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-16-maggio-2006-n-11371/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[proprietario]]></category>
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		<category><![CDATA[resposnsabilità del committente]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Fino a quanto si estendono le responsabilità dell'appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZA Fabio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAVA AURELIA 193, presso lo studio dell&#8217;avvocato IACOPINO GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 500, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAVONE GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>P.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>e sul 2° ricorso n. 00936/03 proposto da:</p>
<p>P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell&#8217;avvocato CORRADI MARCELLO, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>D.G.S., Z.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2298/02 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, sezione quarta civile, emessa il 29/03/02, depositata il 12/06/02, R.G. 86+898/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/06 dal Consigliere Dott. Roberta VIVALDI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Giuseppe IACOPINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Marcello CORRADI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza in data 18.3.1999 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da D.G.S. &#8211; quale proprietario di un appartamento sito in Roma, via (OMISSIS) &#8211; condannava Z.L. &#8211; quale proprietario di quello sovrastante &#8211; al risarcimento del danno quantificato in L. 33.240.000, causato da infiltrazione d&#8217;acqua, provocata dal distacco di uno dei tubi di allaccio dell&#8217;impianto termico del convenuto, i cui radiatori erano stati smontati nel corso dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;appartamento di sua proprietà.</p>
<p>Con la stessa sentenza il Tribunale rigettava la domanda proposta dal convenuto nei confronti di P.M. &#8211; terzo chiamato in causa &#8211; per difetto di prova circa il preteso trasferimento della custodia dell&#8217;appartamento al P. e circa l&#8217;asserita sua qualità di appaltatore dei lavori.</p>
<p>Avverso la sentenza proponeva appello il D.G. chiedendone la riforma.</p>
<p>Resisteva lo Z. che proponeva, a sua volta, appello incidentale in ordine all&#8217;affermazione della propria responsabilità, in assenza di ogni sua colpa rispetto ad un evento addebitabile all&#8217;appaltatore dei lavori.</p>
<p>Si costituiva anche il P. che contestava gli assunti avversari e sosteneva, in via incidentale, di non avere assunto la qualifica di appaltatore, essendosi limitato a fungere da intermediario tra lo Z., suo zio, e gli artigiani.</p>
<p>Sosteneva, pertanto, di essere estraneo alla vicenda; che l&#8217;obbligo di custodia e di vigilanza ex art. 2051 c.c. incombeva al proprietario dell&#8217;appartamento e che, in ogni caso, l&#8217;evento era da addebitare alla moglie dell&#8217;attore per avere riattivato l&#8217;impianto termico omettendo di avvisare l&#8217;amministratore del condominio.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza in data 12.6.2002, accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello proposto da Z. L., dichiarava assorbiti gli altri, ed, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da D.G. S. contro Z.L., compensando fra le parti le spese processuali.</p>
<p>Avverso la sentenza hanno proposto ricorso principale D.G. S. affidandosi a cinque motivi; ricorso incidentale Z. L. e P.M., affidandosi, il primo ad un motivo ed il secondo a due motivi.</p>
<p>Il D.G. ha anche presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c..</p>
<p>Ricorso principale.</p>
<p>Deve rilevarsi in primo luogo che il controricorrente e ricorrente incidentale Z.L. ha sollevato eccezione di nullità della procura conferita dal D.G. in quanto &#8220;il mandato alle liti conferito dal D.G. al proprio difensore non appare conferito specificatamente per il ricorso dinnanzi alla Suprema Corte&#8221;.</p>
<p>Il vizio, benchè sollevato nel controricorso e ricorso incidentale inammissibile perchè tardivo &#8211; per le ragioni che sono più oltre indicate &#8211; va esaminato d&#8217;ufficio dalla Corte.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso, stante il disposto tassativo dell&#8217;art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell&#8217;utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati, con la conseguente invalidità della procura medesima ove non sia apposta in uno degli atti richiamati nella suddetta norma.</p>
<p>Tale vizio, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevato d&#8217;ufficio, con consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall&#8217;eccezione della parte interessata (Cass. 18.1.2006 n. 823).</p>
<p>Il vizio, nel caso di specie, non sussiste.</p>
<p>Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l&#8217;impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l&#8217;eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata (Cass. 20.12.2005 n. 28227).</p>
<p>Nella fattispecie concreta, il mandato al difensore risulta proprio apposto a margine del ricorso per cassazione proposto da D.G. S., con conseguente insussistenza del vizio lamentato.</p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia la &#8220;Violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 331 c.p.c. &#8211; giudicato sostanziale &#8211; Nullità assoluta&#8221;.</p>
<p>Rileva che il D.G. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato al solo Z..</p>
<p>Lo Z. non ai è costituito in questo giudizio, proponendo appello incidentale e chiedendo l&#8217;autorizzazione alla chiamata del terzo P., &#8211; ciò che secondo il ricorrente avrebbe dovuto fare ai sensi degli artt. 331 e 343 c.p.c.- ma, con atto di citazione notificato in data 18.2.2000, ha dichiarato di volere appellare la sentenza del tribunale di Roma e, nel contempo, ha citato il P..</p>
<p>La Corte di merito, &#8220;ignorando l&#8217;eccezione ritualmente proposta dal P., ha pronunciato esclusivamente sull&#8217;appello (principale) proposto dallo Z. nei confronti del P. ma poi ha rigettato la domanda proposta dal D.G. nei confronti di esso Z. senza esaminare e decidere l&#8217;appello promosso dal primo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;omessa costituzione nel giudizio di appello proposto dal D. G., con la contestuale formulazione dell&#8217;appello incidentale ed istanza di chiamata del terzo, costituisce nullità assoluta ed insanabile dell&#8217;appello proposto dallo Z., con conseguente formazione del giudicato in punto di responsabilità dello stesso Z..</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>In primo luogo va rilevato che, qualora in sede di legittimità si assuma l&#8217;esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre in sostanza venga lamentata l&#8217;omessa rilevazione di un giudicato interno e quindi la sussistenza di un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere &#8211; dovere di procedere direttamente all&#8217;esame ed all&#8217;interpretazione degli atti processuali (Cass. 27.1.2005 n. 1655) Ora, nel caso di specie, dall&#8217;esame degli atti, risulta che lo Z. si è costituito nel giudizio di appello proposto dal D. G. con atto completo di mandato; ed in quel processo è stato proposto l&#8217;appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui lo Z. è risultato soccombente nei confronti del D.G., con la richiesta di accoglimento dell&#8217;appello incidentale, &#8220;dichiarando estraneo alla vicenda lo Z., ed infondata in fatto ed in diritto la domanda del D. G., di cui alla sentenza impugnata&#8221;.</p>
<p>Correttamente quindi il giudice di appello si è pronunciato sulle censure proposte.</p>
<p>Con il secondo motivo denuncia la &#8220;Violazione, falsa ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; Erronea ed insufficiente motivazione &#8211; Ingiustizia manifesta e grave&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che erroneamente il giudice del merito ha &#8220;apoditticamente affermato che la custodia dell&#8217;appartamento di proprietà dello Z. è tout court passata al P. perchè: a) dal 1991 al 1993 lo Z. non ha abitato l&#8217;appartamento; b) perchè P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori e ne percepì il corrispettivo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;obbligo di custodia in capo al terzo &#8211; invece &#8211; nasce esclusivamente nel caso di totale trasferimento del potere di fatto;</p>
<p>viceversa, per il detentore che continua ad esercitare siffatto potere, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, la correlativa responsabilità.</p>
<p>Nel caso di specie, da una parte l&#8217;assenza e/o la non permanenza nell&#8217;immobile non importa la perdita della custodia, dall&#8217;altra il conferimento di appalto per l&#8217;esecuzione dei lavori non comporta automaticamente il trasferimento della custodia.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>I giudici del merito non hanno violato il disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., ritenendo la responsabilità dell&#8217;appaltatore dei lavori in quanto allo stesso era stata trasferita la custodia dell&#8217;appartamento, e hanno dato, della loro valutazione, congrua ed adeguata motivazione, incensurabile in questa sede.</p>
<p>Hanno, infatti, rilevato che &#8220;Dalla compiuta istruttoria orale e documentale emergono, con assoluta certezza, le seguenti circostanze di fatto: Z.L., ancorchè proprietario dell&#8217;appartamento in questione, non lo ha abitato dal 1991 al 1993.</p>
<p>Nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea condominiale del 26.2.93 si da atto che la proprietà Z. non era ancora abitata, come non lo era nella precedente stagione 1991-92. Il che peraltro è stato spiegato, non solo con la necessità di dar corso gli imponenti lavori di ristrutturazione &#8211; protrattisi dal giugno 1991 al gennaio 1993 &#8211; ma perchè lo Z. era frequentemente impegnato all&#8217;estero.</p>
<p>E&#8217; altresì certo ed incontrovertibile che P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori, dichiarò la sua qualifica professionale, predispose il computo metrico dei lavori, ne precisò la durata, la consegna del cantiere e ne percepì il corrispettivo rilasciando le relative ricevute al committente Z.&#8221;.</p>
<p>Ed i giudici di merito hanno concluso che &#8220;In questa situazione oggettiva e probatoria, considerata altresì la natura ed entità dei lavori appaltati, è indiscutibile che la custodia del bene fu trasferita dal committente all&#8217;appaltatore dei lavori che, conseguentemente, quale soggetto titolare dell&#8217;effettivo potere di signoria e di ingerenza sulla res, era obbligato &#8211; secondo la chiara dizione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; ad impedire che il bene stesso, per effetto di intrinseco dinamismo proprio ovvero per la insorgenza di prevedibili agenti causali esterni, potesse arrecare danno a terzi&#8221;.</p>
<p>E sul punto è principio consolidato che l&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore il quale esplica la sua attività nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera (Cass. 21.6.2004 n. 11478).</p>
<p>Con il terzo motivo denuncia la &#8220;Violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 &#8211; Omessa motivazione su un punto essenziale della controversia &#8211; Ingiustizia grave&#8221;.</p>
<p>Rileva che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato assorbito l&#8217;esame dell&#8217;appello proposto dal D.G..</p>
<p>La domanda proposta dall&#8217;attore D.G., infatti, &#8211; secondo la tesi del ricorrente &#8211; deve ritenersi implicitamente estesa al terzo dichiarato effettivo responsabile, non sussistendo la manifestazione di una diversa volontà da parte dello stesso D.G.. Nè a ciò può derogare il fatto che l&#8217;attore nel giudizio di merito abbia precisato le conclusioni esclusivamente nei confronti del proprietario dell&#8217;appartamento che ha provocato il danno.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Correttamente la Corte di merito ha ritenuto assorbite le doglianze proposte dal D.G., una volta respinta la domanda proposta nei confronti dello Z..</p>
<p>L&#8217;attore D.G., infatti, ha proposto la sua domanda esclusivamente nei confronti dello Z., e &#8211; come correttamente rileva il giudice di merito &#8211; non ha proposto la relativa domanda nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale proposta nei confronti dello Z., anche nei confronti del P. dopo la sua chiamata in causa da parte dello Z.; anzi, anche nel giudizio di appello ha concluso nei soli confronti dello Z..</p>
<p>Nè può ritenersi una supposta diversa manifestazione di volontà del D.G., che non è supportata da alcun elemento in tal senso, ma, viceversa, esclusa proprio dalla sua condotta processuale.</p>
<p>Con il quarto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c. &#8211; Omessa ed erronea motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che la prova dell&#8217;entità del danno subito è stata fornita nel giudizio di primo grado e che erroneamente il primo giudice dopo avere assunto che &#8220;la fattura prodotta dal danneggiato dimostra l&#8217;esecuzione dei lavori di ripristino di cui al preventivo &#8220;ha, poi, concluso che ciò &#8220;nulla prova circa l&#8217;effettività dell&#8217;esborso da parte del D.G. della somma in esso riportata&#8221;.</p>
<p>Sul punto,- nonostante la censura del D.G. &#8211; il giudice di appello non si è pronunciato, &#8220;sull&#8217;erronea dichiarazione dell&#8217;assorbimento operato dal rigetto della domanda nei confronti dello Z.&#8221;.</p>
<p>Anche in questo caso il motivo è infondato.</p>
<p>Infatti, una volta esclusa la responsabilità dello Z., solo nei confronti del quale era stata proposta la domanda , nessun onere incombeva al giudice di appello di esaminare tale motivo, correttamente ritenuto superfluo ed assorbito dalle conclusioni adottate in ordine alla domanda principale.</p>
<p>Con il quinto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 1226 c.c. &#8211; Difetto di motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva che la Corte di merito ha omesso di valutare la censura proposta con l&#8217;appello relativa alla quantificazione del danno come operata dal primo giudice, il quale ha ritenuto di procedere alla liquidazione equitativa &#8211; pur in presenza di una puntuale prova in ordine all&#8217;ammontare del danno.</p>
<p>La censura è inammissibile.</p>
<p>L&#8217;omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 &#8211; come nel caso di specie &#8211; o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l&#8217;abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo &#8220;error in procedendo&#8221; e della violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. (Cass. 13.12.2005 n. 27387).</p>
<p>Ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso principale va rigettato.</p>
<p>Ricorsi incidentali.</p>
<p>Entrambi vanno dichiarati inammissibili.</p>
<p>Il ricorso proposto da Z.L. è inammissibile perchè tardivo.</p>
<p>Infatti, il ricorso principale risulta notificato allo Z. in data 22.11.2002, mentre il controricorso con il ricorso incidentale proposto dallo Z. è stato notificato al D.G. in data 20.1.2003, quindi oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, termine che scadeva il 2.1.2003.</p>
<p>Sul punto lo stesso Z. riconosce la tardività della sua notificazione, ma adduce, a sua giustificazione, il fatto che il suo difensore nei gradi di merito, nel 2003 aveva trasferito il proprio studio da via (OMISSIS).</p>
<p>Il rilievo non è conferente.</p>
<p>Infatti, deve sottolinearsi che &#8211; come risulta dagli atti &#8211; l&#8217;ufficiale giudiziario ha effettuato regolarmente la notifica del ricorso principale allo Z. nel domicilio eletto, consegnandone copia al portiere dello stabile di via (OMISSIS), che si è incaricato di curarne la consegna al domiciliatario.</p>
<p>Ora, vero è che la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio &#8220;a quo&#8221; della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per l&#8217;impugnazione &#8211; che abbia avuto esito negativo perchè il procuratore si sia successivamente trasferito altrove &#8211; non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall&#8217;albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. 1.7.2005 n. 14033).</p>
<p>Nel caso di specie, però, la notificazione risulta effettuata proprio nel domicilio reale del procuratore &#8211; quale risultava dagli atti di causa &#8211; mediante consegna al portiere dello stabile.</p>
<p>In caso di notificazione ai sensi dell&#8217;art. 139 c.p.c., comma 3, la qualità di portiere di chi ha ricevuto l&#8217;atto si presume &#8220;iuris tantum&#8221; dalle dichiarazioni recepite dall&#8217;ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell&#8217;atto, che contesti la validità della notificazione, l&#8217;onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l&#8217;inesistenza della succitata qualità (Cass. 15.4.2005 n. 7827).</p>
<p>Nel caso di specie la notificazione è avvenuta correttamente a mani del portiere che ne ha curato la consegna &#8220;in sua precaria assenza&#8221;, cioè del destinatario.</p>
<p>Ciò dimostra che il portiere dello stabile, non solo ha ricevuto la notifica, ma si è sostanzialmente dichiarato addetto alla ricezione, con la conseguenza che per l&#8217;eventuale, mancata consegna nessuna responsabilità può essere imputata al notificante.</p>
<p>Il ricorso incidentale proposto da P.M. è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Infatti, è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Il ricorso con il quale si denunci l&#8217;omesso esame di questione che il giudice di merito non ha esaminato perchè assorbita.</p>
<p>In tal caso, in merito a detta questione, manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell&#8217;impugnazione (Cass. 27.3.2001 n. 4424).</p>
<p>Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata proposta dall&#8217;odierno ricorrente nei confronti del solo convenuto Z. che, a sua volta, aveva chiamato in causa il P..</p>
<p>Tale domanda non è stata proposta dall&#8217;attore nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale contro lo stesso, dopo la chiamata in causa da parte dello Z..</p>
<p>Anche in appello il D.G. ha concluso nei confronti del solo Z., ritenuto dal giudice di merito &#8220;del tutto estraneo all&#8217;evento di danno, a lui in nessun modo imputabile&#8221;.</p>
<p>Conseguentemente il giudice di merito ha rilevato che &#8220;La reiezione della domanda principale rende superfluo (ed assorbe) l&#8217;esame di tutte le altre argomentazioni e doglianze&#8221;.</p>
<p>In questo caso, quindi, il P. non aveva alcun interesse all&#8217;impugnazione, perchè difettava la soccombenza, non essendo stata la domanda principale estesa nei suoi confronti.</p>
<p>La soccombenza reciproca, poi, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 21 giugno 2004 n. 11478</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
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		<description><![CDATA[A chi spetta stabilire se il committente abbia colpe per aver affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Gaetano NICASTRO Presidente<br />
Dott. Roberto PREDEN Consigliere<br />
Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel.<br />
Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere<br />
Dott. Alberto TALEVI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto dal CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI USCIO, DAVAGNA e BARGAGLI, trasformato in Associazione tra i Comuni predetti, in persona del legale rappresentante p.t. dr. Alberto Bini, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Paradiso n. 55, presso l&#8217;avv. Francesca Luisa Revelli, e rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Bertini giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.C., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.C., e L.V., elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani n. 106, presso l&#8217;avv. Luigi Arnaboldi, e rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe e Giovanni Anania giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">nonché</p>
<p>G.s.r.l., COMUNE DI USCIO, MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Genova n.530 del 23 maggio 2002.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2004 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;<br />
Uditi l&#8217;avv. Bertini per il ricorrente e l&#8217;avv. Arnaboldi per delega della parte controricorrente;<br />
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento dei primi due motivi e l&#8217;inammissibilità del terzo motivo del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il 29 marzo 1991 il minore C.C. , di due anni, precipitò da un&#8217;altezza di circa dieci metri mentre attraversava una piazza del Comune di Uscio in compagnia della madre L.V. e di un fratellino.</p>
<p>Con atto di citazione del 29 ottobre 1994 M.C., padre del minore, in proprio e quale legale rappresentante di questi, convenne in giudizio il Consorzio Acquedotto Intercomunale di Uscio, Davagna e Bargaglia , il Comune di Uscio e la società G. s.r.l. e ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente all&#8217;evento di cui sopra; a sostegno della domanda dedusse che il minore era incespicato su un avvallamento prodotto dai lavori di scavo, effettuati dalla G. s.r.l. su incarico del predetto Consorzio e non segnalati, ed in presenza di una ringhiera di protezione laterale della strada inidonea ad evitare il precipitare del bambino nella sottostante scarpata a causa del notevole spazio intercorrente tra il terreno e la prima sbarra orizzontale.</p>
<p>Resistendo i convenuti, furono chiamati in causa la società M. Assicurazioni assicuratrice del Comune) e la L.V. .</p>
<p>Con sentenza del 16 ottobre 2000 l&#8217;adito Tribunale di Genova &#8211; dichiarata cessata la materia del contendere tra l&#8217;attore, il Comune, la società di assicurazione e la L.V. per intervenuta transazione &#8211; ritenne responsabili del fatto per un terzo quest&#8217;ultima, per un terzo il Comune e per un sesto ciascuno la G. s.r.l. e il Consorzio , e condannò gli ultimi due, in solido, al pagamento in favore dell&#8217;attore della quota di due sesti del danno, pari a lire 162.623.000, oltre accessori.</p>
<p>In parziale riforma di tale decisione, impugnata in via principale dal Consorzio ed in via incidentale dalla L.V. e dalla G. s.r.l. , con la pronuncia, ora gravata, la Corte di appello ha stabilito che il sinistro fu cagionato per responsabilità al 50% del Comune ed al 25% ciascuno della G. s.r.l. e del Consorzio .</p>
<p>La Corte ha qualificato come insidioso il luogo in cui il piccolo C.C. incespicò e cadde; essendo infatti la strada aperta al traffico pedonale e veicolare, il semplice avvistamento di una zona priva di asfalto e ricoperta di terra e pietrisco &#8211; riempimento degli scavi eseguiti nei giorni precedenti dalla G. s.r.l.- non poteva far supporre l&#8217;impraticabilità della strada sia pure per passanti di difficile equilibrio come un minore, e del resto mancava ogni segnalazione di pericolo o di divieto di passaggio; la madre del bambino non poteva perciò immaginare che questi, lasciato a se stesso anche se per pochi istanti, sarebbe potuto incespicare e cadere; la caduta si verificò sul ciglio della strada e quindi, in rapidissima successione, al di sotto della più bassa delle due sbarre della ringhiera di protezione verso la sottostante scarpata; l&#8217;imprevedibile pericolosità della strada escludeva ogni colpa della madre, che lasciò per un attimo la presa del bambino per prendere in braccio il fratellino più grande; la colpa del Comune era stata prevalente ma non esclusiva; la mancata segnalazione del pericolo e l&#8217;omessa apposizione di nastri che impedissero il passaggio nella zona dei lavori dovevano infatti attribuirsi alla appaltatrice G. s.r.l. , che aveva eseguito gli scavi senza terminare i lavori, temporaneamente sospesi la concorrente responsabilità del committente Consorzio era invece conseguente alla omessa vigilanza sulla esecuzione delle opere.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione quest&#8217;ultimo &#8211; ora Associazione tra gli stessi Comuni già consorziati &#8211; ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il M.C., in proprio e nella qualità e la L.V. resistono con unico controricorso. Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i primi due motivi del ricorso &#8211; strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente &#8211; il ricorrente deduce, con riferimento all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1655, 2043 2049 e 2051 c.c. nonché, subordinatamente, vizio di motivazione su punto decisivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato la propria concorrente responsabilità, afferma che, nel momento in cui ebbe a verificarsi l&#8217;evento dannoso, posto a fondamento della domanda, l&#8217;impresa appaltatrice G. s.r.l. aveva concluso i lavori nel tratto che in questa sede interessa ancorché non fosse stato formalmente eseguito ed approvato il collaudo, e sostiene che per l&#8217;autonomia gestionale dell&#8217;appaltatore, lo stesso doveva essere ritenuto l&#8217;unico responsabile del fatto non era conseguentemente applicabile, nei confronti del committente, l&#8217;art. 2049 c.c., mentre, per tutto il tempo dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e fino alla consegna dell&#8217;appaltatore, il dovere di custodia e di vigilanza sulla cosa compete a quest&#8217;ultimo; il potere di controllo che, all&#8217;interno del contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dall&#8217;esecuzione delle opere commissionate l&#8217;appaltatore è pertanto, di regola, l&#8217;unico responsabile dei danni a terzi salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero per culpa in eligendo o quando l&#8217;appaltatore abbia agito quale nudus minister; la responsabilità dell&#8217;Anas, affermata in fattispecie analoghe di danni derivanti da opere appaltate da detto ente, presenta profili del tutto particolari, attesi i doveri posti a carico dello stesso ente dal codice della strada; la Corte di appello non si è fatta carico di indagare se esso ricorrente avesse la concreta possibilità di interferire sulle modalità di segnalazione del cantiere già chiuso, sulla disciplina della viabilità e sulle caratteristiche della ringhiera da decenni ivi installata a cura del Comune, circostanze che, se doverosamente approfondite, avrebbero dovuto comportare l&#8217;affermazione della esclusiva responsabilità del Comune stesso.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>La Corte osserva preliminarmente che, in difetto di ricorso, si è formato il giudicato, oltre che sulla responsabilità del Comune e dell&#8217;impresa appaltatrice, altresì sul nesso materiale di causalità &#8211; ravvisato dalla Corte territoriale nella circostanza che il minore incespicò e cadde in corrispondenza di un improvviso avvallamento determinato dagli scavi &#8211; tra l&#8217;esecuzione dei lavori, oggetto dell&#8217;appalto conferito dall&#8217;attuale ricorrente, e l&#8217;evento dannoso.</p>
<p>Sulla base di tale nesso la sentenza impugnata ha affermato la concorrente responsabilità anche dell&#8217;ente committente addebitandogli la colpa di non aver esercitato la necessaria vigilanza sulle opere.</p>
<p>Trattasi, quindi, di responsabilità ex art. 2043 c.c., il che rende inammissibili le censure di violazione degli artt. 2049 e 2051 c.c., trattandosi di norme delle quali la Corte territoriale non ha fatto applicazione: esse, infatti, disciplinano, rispettivamente, ipotesi di responsabilità indiretta ed oggettiva, mentre nella specie è stata affermata una responsabilità per fatto proprio e soggettiva del committente.</p>
<p>Infondata è invece la denunciata violazione degli art. 1655 e 2043 c.c. giacché la sentenza impugnata non ha affatto negato la qualità di committente dell&#8217;odierno ricorrente, ma ha ritenuto che essa, nonostante l&#8217;autonomia e la conseguente responsabilità dell&#8217;appaltatore, non lo esonerasse dalla corresponsabilità per danni a terzi derivanti da specifiche violazioni di regole di cautela a lui imposte dall&#8217;art. 2043 c.c.</p>
<p>In effetti, una corresponsabilità del committente è ravvisabile &#8211; oltre che nei casi di culpa in eligendo e dell&#8217;appaltatore che operi quale nudus minister, non ravvisati però dalla sentenza impugnata -, altresì allorquando egli incorra in specifiche violazioni del precetto di neminem laedere: in tal senso è la giurisprudenza di questa C.S. (da ultimo, sentenze nn. 7273/03 e 8686/00, rese entrambe in fattispecie cui l&#8217;Anas era estranea , che, non senza contraddizioni, lo stesso ricorrente mostra di condividere.</p>
<p>Se, quindi, appare ineccepibile l&#8217;affermazione di principio della Corte territoriale riguardo alla corresponsabilità del committente accertare se essa ricorra o meno è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.</p>
<p>Tali vizi non si riscontrano nella specie.</p>
<p>Dal quadro probatorio complessivo utilizzato dalla Corte territoriale, si rileva infatti che essa ha attribuito un particolare rilievo sia alla circostanza che l&#8217;evento dannoso ebbe a verificarsi non già nel corso dell&#8217;esecuzione dei lavori appaltati, ma allorquando essi erano stati sospesi in attesa della riasfaltatura delle zone interessate dagli scavi, sia alla insidiosità del luogo anche in considerazione della riscontrata inadeguatezza, preesistente ai lavori, della ringhiera di protezione.</p>
<p>Orbene in caso di lavori che interessino strade all&#8217;interno di centri abitati e rimasti sospesi, come ha accertato la Corte territoriale (ed a maggior ragione se essi siano ultimati, come invece deduce il ricorrente), non viola l&#8217;art. 2043 c.c., diversamente da quanto questi pretende, l&#8217;addebito da essa mossogli di aver serbato una condotta meramente passiva, ed in particolare di aver omesso di accertare, anteriormente al collaudo delle opere, se esse, nella anzidetta insidiosa situazione di fatto presentassero pericolo per la pubblica incolumità; né tale violazione può ritenersi giustificata dai doveri parimenti incombenti sull&#8217;ente pubblico proprietario della strada e sulla ditta appaltatrice.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente nel denunciare la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c., osserva che l&#8217;auspicato accoglimento del ricorso comporterà le necessità di riformare la sentenza anche in punto di spese: il motivo, in assenza di specifiche censure, è pertanto inammissibile.</p>
<p>Respinto, pertanto, il ricorso, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore della sola parte controricorrente, vittoriosa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2100,00 (duemilacento/00), ivi comprese euro 2000,00 di onorari in favore della parte controricorrente, oltre spese generali ed accessorie di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30 aprile 2004.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 GIU. 2004.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 maggio 2003 n. 7273</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[L'appaltatore è responsabile per i vizi di costruzione dell'edificio, ma il committente può essere chiamato a rispondere per i suddetti vizi? Se sì, in che casi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Franco PONTORIERI &#8211; Presidente -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Vincenzo COLARUSSO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>S SPA, in persona del Direttore Generale Dott. Ing. ROBERTO BARILLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCIALOJA 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUIGI OTTAVI, che lo difende unitamente all&#8217;avvocato GIUSEPPE COLIVA, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>PMa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S.MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALDO DI LAURO, che la difende unitamente all&#8217;avvocato SALVATORE DE BONIS, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonché contro</p>
<p>CC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Marco BURIANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonché contro</p>
<p>ML, in qualità di curatore dell&#8217;eredità giacente di FA, FR, SC, quali eredi di FG;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 841-99 della Corte d&#8217;Appello di BOLOGNA, depositata il 15-07-99;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-01-03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;<br />
udito l&#8217;Avvocato COLIVA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;<br />
udito l&#8217;Avvocato SPADAFORA Giorgio, (per COSTRUZIONI CC SPA) difensore del resistente che ha chiesto rigetto;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il giorno 16.5.1988, in Vergato, il muro di sostegno di un terrapieno, nel corso di un violento temporale, crollò investendo la passante PMa che riportò gravi lesioni.</p>
<p>La PMa chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Bologna sequestro conservativo sui beni di FG e SC, proprietari del muro unitamente a FA e LG che venivano poi citati in giudizio innanzi allo stesso Tribunale dalla PMa che instava per la loro condanna al risarcimento dei danni.</p>
<p>Non si costituiva il LG. Si costituivano il FR, la SC ed il FA che chiedevano il rigetto della domanda. Costoro facevano presente che tra l&#8217;autunno del 1986 e l&#8217;autunno del 1987 la società AS aveva effettuato, tramite la Cooperativa E e la S.r.l. CC, opere di scavo per la posa in opera di tubazioni di metano ed, in particolare, era stato eseguito uno scavo profondo lungo la Via Serini, più alta rispetto al muro, e sulla strada vicinale ad esso retrostante, scavi che erano stati successivamente ricoperti. Verificatesi delle infiltrazioni di acqua nella parte interrata del loro fabbricato, la AS aveva fatto costruire un lavoro di drenaggio per lo scolo delle acque sotterranee mediante l&#8217;affossamento di tubi di incanalamento delle acque, che attraversavano Via Serini, tutto il terreno ed il muro; lo scavo era stato poi ricoperto con terreno senza asfaltatura, sicché il muro era crollato sotto la spinta del terreno.</p>
<p>All&#8217;uopo utilizzati, chiamavano in causa le predette società che si costituivano in giudizio. La AS sosteneva che il crollo era dovuto a carenze statiche della struttura e alla inidoneità delle opere di drenaggio realizzate dalla proprietà, mentre le opere da essa svolte erano state eseguite a regola d&#8217;arte ed, in ogni caso, il temporale si poneva come evento eccezionale ed imprevedibile.</p>
<p>Analoga tesi era sostenuta dalla S.r.l. CC, mentre la E chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, esercitava azione di regresso nei confronti della CC.</p>
<p>Il Tribunale riconosceva tutti i convenuti responsabili del sinistro in solido con la AS e la società CC e quantificava la percentuale di responsabilità dei primi nella misura del 20% mentre quella di ciascuno dei secondi nella misura del 40% e li condannava, sempre in solido, al risarcimento dei danni nella complessiva misura di 706.500.000, rigettando la domanda nei confronti delle E.</p>
<p>Avverso la sentenza proponevano separate impugnazioni FR, erede di FG, e SC, in proprio e quale erede del marito FG, PMa, la S.p.A. S già AS) e la CC S.a.s..</p>
<p>Non si costituivano FA e LG mentre la E S.r.l. faceva presente di essere stata dichiarata fallita prima della notifica dell&#8217;atto di appello sì che ne veniva disposta la notifica al Curatore.</p>
<p>La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 5.3. &#8211; 15.7.1999 ha dichiarato la S.p.a. S, già AS, e la S.r.l. Costruzioni CC tenuti in solido e condannati con FR, nella qualità, SC, in proprio e nella qualità, e FA, al pagamento in favore della PMa della somma di L. 656.500.000, così riducendo il danno.</p>
<p>La Corte ha ritenuto che tutti costoro fossero a vario titolo responsabili del danno prodotto dalla caduta del muro.</p>
<p>Per i proprietari, esattamente era stata applicata la presunzione di cui all&#8217;art. 2053 c.c. non vinta dalla prova contraria dell&#8217;esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, essendo, peraltro, il muro di sostegno costruito in maniera del tutto precaria.</p>
<p>La S (già AS) aveva fatto eseguire i lavori di scavo per il metanodotto che avevano comportato problemi di infiltrazioni ai quali si era ovviato col drenaggio eseguito dalla Soc. Comuli, lavori che, soprattutto per la mancata asfaltatura, la permeabilità dello scavo e la interruzione del compattamento del muro, avevano perturbato la coesione fisica del contesto ed avevano contribuito al crollo.</p>
<p>In particolare la CC era responsabile per le scelte tecniche adottate di comune accordo con la committente AS &#8211; S La Corte, in accoglimento dell&#8217;appello incidentale della PMa, ha ancora ritenuto che la domanda attrice si era, per la parte di loro responsabilità, estesa automaticamente ai chiamati in causa senza necessità di espressa istanza.</p>
<p>Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la S.p.a. S (ex AS) con due motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resistono con controricorso PMa e la CC S.r.l. che presentano memorie.</p>
<p>Le parti hanno presentato memorie.</p>
<p>All&#8217;udienza del 18.6.2002 questa Corte disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti del FA ed a tanto ha provveduto la ricorrente nel termine stabilito notificando l&#8217;atto di integrazione del contraddittorio al curatore della eredità giacente del Fraschi, che non svolge attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Nel primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che quella che i consulenti avevano chiamato cause esterne (diverse dalle caratteristiche costruttive del muro) erano da attribuirsi alla società appaltatrice CC che, dotata delle necessarie capacità tecniche, aveva effettuato i lavori in piena autonomia tecnica ed organizzativa e che altrettanto era a dirsi dei tempi di realizzazione che la stessa Corte bolognese aveva ritenuto concausa del crollo ed aveva attribuito alla sola CC, così contraddicendosi nel momento in cui aveva attratto anche la committente nella responsabilità.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>Deve premettersi, in materia di appalto, l&#8217;appaltatore esplica l&#8217;attività che conduce al compimento dell&#8217;opus perfectum o alla prestazione del servizio, in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.</p>
<p>Ciò esclude, in linea di principio, non solo ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore (Cass. SS.UU. n. 800-73; Cass. 10652-97) ma implica anche che solo l&#8217;appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all&#8217;art. 2043 c.c. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 1662 c.c.), sia quando l&#8217;evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l&#8217;opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, sia quando l&#8217;appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l&#8217;appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell&#8217;appalto (Cass. 8086-2000; Cass. 1284-97; Cass. 10632-97; Cass. 11566-97). In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l&#8217;appaltatore per i danni cagionati al terzo.</p>
<p>Ciò premesso, la ricorrente S, nel primo motivo, dapprima riduce le cause del crollo ai soli vizi di costruzione del muro, staticamente inidoneo, e, poi, limita l&#8217;individuazione di quelle esterne alle sole &#8220;lungaggini ed indugi ed alla mancata asfaltatura&#8221; che sarebbero addebitabili alla CC e che immotivatamente sarebbero state poste a base della responsabilità di essa committente.</p>
<p>Sennonché la Corte di merito, al contrario, ha: a) innanzitutto affermato che dalla prova testimoniale era emerso che le scelte tecniche erano state adottate di comune accordo tra la S e la CC (sent. pag. 30 &#8211; 31); b) che le cause del crollo &#8211; ribaltamento del muro non erano limitate ai ritardi ed alla mancata asfaltatura &#8220;in sè per sè considerata&#8221; bensì si estendevano alla &#8220;interruzione del compattamento a seguito degli eseguiti interventi, stravolgimento che ha permesso di rendere lo scavo più permeabile e, quindi, attaccabile dagli agenti esterni&#8221; (sent. pag. 32) e che le cause del crollo potevano essere, riassuntivamente, connesse al &#8220;perturbamento artificiale trasmesso (al muro n.d.e.) dalle manovre per l&#8217;impianto del metanodotto&#8230;&#8221;, &#8220;le sconnessioni prodotte nel terrapieno&#8221;; c) che la committente S era obbligata &#8220;a controllare la corretta esecuzione dei lavori anche dal punto di vista delle tempestività delle opere commissionate&#8221;: ebbene, gli indugi e le lungaggini avevano lasciato &#8220;aperte ed indifese le trincee&#8221; permettendone &#8220;prima la permeazione e poi l&#8217;irruenza della corrente devastatrice&#8221;.</p>
<p>Quindi, la sentenza, quanto alle cause del crollo, rammostra una ratio decidendi ben più complessa ed articolata rispetto a quella semplicisticamente prospettata nel motivo e, quindi, la doglianza in esso formulata, per essere ispirata ad una lettura solo parziale della motivazione, non può, già per questo, trovare accoglimento e va anche respinta poiché tralascia del tutto di censurare specificamente: 1) l&#8217;addebito di colpa per il profilo dell&#8217;omesso controllo dei tempi di realizzazione che ebbero non poca incidenza causale sull&#8217;evento secondo il giudice di merito, il quale ha annoverato tra i doveri del committente, quello di porvi rimedio (supra sub c)); 2) la ravvisata incidenza nell&#8217;evento del crollo di una serie convergente di fattori causali come sono stati evidenziati sub c); 3) l&#8217;accordo tra committente ed appaltatore nelle scelte tecniche ed operative nell&#8217;esecuzione dei lavori di drenaggio, come ravvisato dal giudice di merito, con la conseguente riferibilità delle scelte stesse anche al committente, ragione, questa, da sola sufficiente per attrarre la S nelle responsabilità per la fase esecutiva, in base delle regole sulla ingerenza del committente enunciati in premessa.</p>
<p>Nel secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. sul rilievo che erroneamente la Corte bolognese avrebbe esteso automaticamente la domanda direttamente nei suoi confronti sul presupposto, errato, che la chiamata in causa formulata dai convenuti fosse rivolta all&#8217;affermazione della esclusiva responsabilità dei terzi chiamati, con esclusione della loro che, invece, era stata dalla Corte espressamente ritenuta in via solidale. Ne conseguiva che la estensione, nell&#8217;atto di appello, della domanda nei confronti dei terzi chiamati che avevano al riguardo rifiutato il contraddittorio, realizzava la violazione delle norme processuali citate in rubrica.</p>
<p>Anche questo motivo è infondato.</p>
<p>La lamentata erroneità della impostazione giuridica della Corte di Appello non può essere denunciata secundum eventum litis per il fatto che &#8211; assunta dai chiamanti la responsabilità esclusiva dei chiamati &#8211; questa tesi non sia stata accolta e sia, invece, stata ritenuta la responsabilità concorrente e solidale anche dei primi.</p>
<p>L&#8217;esito decisorio sulla chiamata in causa, infatti, non esclude che la valutazione circa l&#8217;estensione della domanda debba essere fatta &#8211; come in effetti è stata fatta, (e come ha sostenuto la Corte senza specifica censura al riguardo) &#8211; secondo la prospettazione iniziale.</p>
<p>La Corte, cioè, ha affermato (pag. 28 della sentenza) che la domanda del convenuto si estende direttamente al terzo chiamato senza necessità di apposita istanza quando la chiamata in causa sia rivolta a sentire affermare la esclusiva responsabilità del terzo (ovviamente a prescindere dal fatto che tale responsabilità sia poi riconosciuta o meno in via esclusiva dal giudice). In tal caso, secondo la Corte, si esula dalla c.d. garanzia impropria. Tutto questo ragionamento non solo non ha ricevuto espressa censura ma è anche giuridicamente corretto.</p>
<p>Ed, infatti, le sentenze al riguardo richiamate dalla ricorrente non sono calzanti perché esse si riferiscono a casi di responsabilità solidale &#8220;ab origine&#8221; per i quali, nel caso in cui uno dei debitori solidali evocato in giudizio per l&#8217;adempimento chiami in causa altro(i) condebitore(i), tale chiamata si assimila alla garanzia impropria poiché basata su titolo diverso, costituito dal vincolo derivante dal rapporto interno tra i debitori solidali, mentre nel caso in cui il convenuto in azione risarcitoria chiami in giudizio un terzo indicandolo come l&#8217;unico responsabile tenuto a rispondere della pretesa dell&#8217;attore, la domanda di questi si estende automaticamente al terzo senza bisogno di apposita istanza poiché il giudizio verte sulla individuazione del vero ed unico responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico (Cass. 1898-84; 3474-99; 11855-98).</p>
<p>Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese nei confronti della controricorrente PMa, liquidate come nel dispositivo.</p>
<p>Soccorrono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra la ricorrente e la S.r.l. CC.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della PMa, liquidate in complessivi euro 4.119,70 di cui euro 4.000 (quattromila) per onorario; compensa le spese tra la ricorrente e la S.r.l. CC.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 9 gennaio 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19613</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Posto auto]]></category>
		<category><![CDATA[alienabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[vincolo pubblicistico]]></category>

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		<description><![CDATA[L'obbligo di adibire aree a  parcheggi  in misura proporzionale alla cubatura di un edificio che natura ha? Il costruttore/venditore è tenuto ad alienarli?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<div></div>
<div>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliereha pronunciato la seguente:</p>
</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div></div>
<div>sul ricorso 29108-2006 proposto da:(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</div>
<div style="text-align: right;">- ricorrente -</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div>(OMISSIS) SPA IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE UNICO P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</div>
<div style="text-align: right;">- controricorrente -</div>
<div></div>
<div>avverso la sentenza n. 1291/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 05/09/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div>Con atto di citazione notificato il 14-9-2001 la s.p.a (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino &#8211; Sezione Distaccata di Cirie&#8217; (OMISSIS), assumendo che l&#8217;esponente era l&#8217;impresa costruttrice dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), il quale, a seguito delle vendite delle singole unita&#8217; abitative, era stato costituito in condominio con conseguente redazione di un regolamento registrato il 15-7-1999 ed allegato ad ogni atto pubblico di compravendita degli appartamenti costituendone parte integrante; aggiungeva che la venditrice fin dall&#8217;origine si era riservata la proprieta&#8217; esclusiva dei posti auto siti nel cortile dell&#8217;immobile e contrassegnati con i numeri da 1 a 23 incluso, e che, dopo la vendita dei quatto posti auto contraddistinti con i numeri 20-23, era rimasta proprietaria degli altri posti auto dal numero 1 al numero 19.L&#8217;attrice, rilevato che il condomino (OMISSIS) da tempo posteggiava l&#8217;automobile propria o in suo uso sul terreno di proprieta&#8217; esclusiva dell&#8217;esponente con violazione del relativo diritto dominicale, chiedeva anzitutto accertarsi che il convenuto posteggiava abitualmente l&#8217;automobile da lui usata nel cortile dello stabile in questione occupando spazi di esclusiva proprieta&#8217; della (OMISSIS), e conseguentemente inibirsi tale comportamento, sia per sosta che per parcheggio.Costituendosi in giudizio il convenuto contestava gli assunti avversari sul rilievo che gli articoli 4-19 e 24 del regolamento di condominio (secondo cui, rispettivamente, pur essendo il cortile ed i posti auto a cielo libero comuni, tali posti auto, se acquistati a parte, erano in proprieta&#8217; individuale, era inoltre vietato occupare anche temporaneamente il cortile, ed infine i posti auto nel cortile erano di proprieta&#8217; esclusiva della venditrice, la quale si riservava la facolta&#8217; di venderli o di affittarli a terzi anche non condomini dello stabile), ponevano clausole contrarie alla norma inderogabile di cui alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 &#8220;sexies&#8221; nel testo introdotto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18; concludeva pertanto per il rigetto delle domande attrici ed in via riconvenzionale per l&#8217;accertamento e la nullita&#8217; delle suddette norme del regolamento condominiale.Il Tribunale adito con sentenza del 20-5-2003 accoglieva la domanda attrice, rilevando in particolare che l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per violazione della menzionata norma imperativa avrebbe comportato la tempestiva allegazione e la conseguente dimostrazione dei fatti costitutivi previsti dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 &#8220;sexies&#8221; ovvero che i posti auto siti nel cortile fossero gli unici previsti in favore dell&#8217;unita&#8217; abitativa del convenuto, e che fosse stato violato il rapporto tra superficie destinata a parcheggio e cubatura della costruzione, mentre tale onere probatorio non era stato assolto dallo (OMISSIS).Proposto gravame da parte di quest&#8217;ultimo cui resisteva l&#8217; (OMISSIS) la Corte di Appello di Torino con sentenza del 5-9-2005 ha rigettato l&#8217;impugnazione.Per la cassazione di tale sentenza lo (OMISSIS) ha proposto un ricorso basato su di un unico articolato motivo cui l&#8217; (OMISSIS) ha resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div>Con l&#8217;unica articolata censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 &#8211; 1419 cpv &#8211; 1421 &#8211; 2697 c.c. della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 &#8220;sexies&#8221; &#8211; della Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18 &#8211; Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26, u.c. &#8211; articoli 112 e 115 c.p.c. nonche&#8217; vizio di motivazione sotto diversi profili.Anzitutto lo (OMISSIS) sostiene che, contrariamente al convincimento del giudice di appello, l&#8217;esponente nella propria comparsa di risposta del giudizio di primo grado aveva recisamente contrastato le pretese avversarie con una generale e globale contestazione in relazione alla genericita&#8217; degli assunti di controparte, privi di ogni riferimento temporale e fattuale; pertanto, non avendo a controparte provato i fatti costitutivi della domanda (in particolare la pretesa occupazione da parte dell&#8217;esponente con una imprecisata autovettura di un altrettanto imprecisato posto auto di sua proprieta&#8217;), la domanda stessa avrebbe dovuto essere rigettata.Il ricorrente inoltre assume che comunque la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d&#8217;ufficio sulla base degli atti la nullita&#8217; dell&#8217;articolo 24 del regolamento condominiale che prevedeva la riserva di proprieta&#8217; in favore dell&#8217;originario costruttore di tutti spazi adibiti a parcheggio ricavati dalla venditrice nel cortile condominiale, non essendovi dubbio che le norme di cui alla Legge n. 1150 del 1942, articoli 41 &#8220;sexies&#8221; &#8211; Legge n. 765 del 1967, articolo 18 e Legge n. 47 del 1985, articolo 26 pongano un vincolo pubblicistico di destinazione inderogabile.Lo (OMISSIS) sotto diverso aspetto sostiene poi che la sentenza impugnata, stravolgendo ogni principio sull&#8217;onere probatorio, non ha considerato che la controparte non aveva minimamente contestato che essa si era riservata la proprieta&#8217; di tutti i posti auto ricavati nel cortile condominiale nel numero di 23, e che tali posti auto erano gli unici esistenti all&#8217;interno del condominio e del cortile condominiale, come emergente anche dalla planimetria allegata dall&#8217;attuale ricorrente; in particolare l&#8217;affermazione del giudice di appello secondo cui non vi sarebbe stata la prova che tutti gli spazi esistenti da adibire a parcheggio (in numero di 23) fossero stati riservati in proprieta&#8217; della (OMISSIS), non trovava il conforto di alcun atto processuale; in definitiva quest&#8217;ultima societa&#8217; non aveva fornito la prova che la sua riserva di proprieta&#8217; fosse stata fatta sulla parte in eccedenza rispetto agli spazi previsti per legge da riservarsi all&#8217;uso dei condomini.Il ricorrente inoltre assume che erroneamente la Corte territoriale ha dato per pacifico che nella fattispecie vi era una volumetria del fabbricato pari a mc. 7.453,47, e che l&#8217; (OMISSIS) aveva realizzato aree a parcheggio per mq. 1562,44, in misura pertanto superiore a mq. 745,33;invero, in assenza di una sola prova documentale, sulla base delle semplici asserzioni della controparte il giudice di appello non avrebbe potuto affermare che la suddetta societa&#8217; avesse realizzato aree a parcheggio in misura superiore alla riserva di legge.Infine lo (OMISSIS) rileva che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che le doglianze dell&#8217;esponente avrebbero dovuto essere rivolte non ai regolamento, ma, ricorrendone i presupposti, contro l&#8217;atto di acquisto, considerato che controparte aveva impostato la sua domanda non su una riserva di proprieta&#8217; dei 23 posti auto siti nel cortile condominiale contenuta nell&#8217;atto di acquisto, ma sulla clausola contenuta nell&#8217;articolo 24 del regolamento condominiale.La censura e&#8217; fondata nei limiti che saranno ora chiariti.La Corte territoriale ha premesso che lo (OMISSIS), costituendosi in giudizio, non aveva contestato la deduzione dell&#8217;attrice secondo cui il convenuto da tempo posteggiava la propria autovettura sul terreno di esclusiva proprieta&#8217; dell&#8217;attrice, limitandosi alla disamina del contenuto del regolamento condominiale ed eccependo la nullita&#8217; della clausola 24 per violazione di legge; ha poi aggiunto che neppure era contestato che, in rapporto alla volumetria del fabbricato pari a mc. 7453,37, l&#8217; (OMISSIS) aveva realizzato aree a parcheggio per mq. 1562,44, in misura quindi ben superiore alla riserva di legge che nella fattispecie era di mq. 745,33; neppure d&#8217;altra parte risultava che sulla base della licenza edilizia l&#8217;area di cortile in questione fosse destinata per legge a parcheggio dei singoli condomini; del pari l&#8217;appellante non aveva provato che tutti gli spazi esistenti nel complesso immobiliare e destinati a parcheggio fossero stati riservati dalla suddetta societa&#8217; in sua esclusiva proprieta&#8217;, e neppure che gli incaricati della (OMISSIS) avessero garantito ai futuri acquirenti che, unitamente all&#8217;alloggio, sarebbe stato ceduto loro anche un posto macchina, mentre era indiscusso che nel rogito d&#8217;acquisto dello (OMISSIS) non vi fosse menzione di tale cessione; in definitiva quest&#8217;ultimo avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze non nei confronti del regolamento di condominio ma, ricorrendone i presupposti, contro l&#8217;atto di acquisto dell&#8217;unita&#8217; immobiliare.</p>
<p>Tale convincimento non puo&#8217; essere condiviso in quanto frutto di una non esatta individuazione e delimitazione della natura e dell&#8217;oggetto della controversia.</p>
<p>Invero, in presenza della pretesa della (OMISSIS) di inibire allo (OMISSIS) di posteggiare la propria autovettura nel cortile dello stabile invocando la riserva di proprieta&#8217; di tutti i posti auto siti nel suddetto cortile e della contestazione di tale domanda da parte del convenuto per fa ritenuta nullita&#8217; di detta riserva di proprieta&#8217; contenuta nel regolamento di condominio in quanto posta in violazione della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 8 nel testo introdotto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18 la sentenza impugnata avrebbe dovuto prendere le mosse dal principio di diritto che la norma ora richiamata si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell&#8217;edificio, determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d&#8217;uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell&#8217;edificio, senza imporre all&#8217;originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprieta&#8217; degli spazi in questione (Cass. 16-1-2008 n. 730; Cass. 1-8-2008 n. 21003; Cass. 27-1-2012 n. 1214); pertanto la decisone della presente controversia comportava un accertamento non sulla proprieta&#8217; dei suddetti posti auto (e dunque sulla legittimita&#8217; o meno della riserva di proprieta&#8217; di essi contenuta nel regolamento di condominio, come invece erroneamente dedotto da entrambe le parti), ma sulla presenza o meno nell&#8217;edificio condominiale di aree destinate a soddisfare l&#8217;esercizio di tale diritto d&#8217;uso da parte del condomino (OMISSIS), posto che, se questi non avesse potuto parcheggiare la propria auto in uno dei posti auto di cui la societa&#8217; (OMISSIS) si era riservata il diritto di proprieta&#8217; (circostanza comunque di per se&#8217; non sufficiente ad escludere il diritto d&#8217;uso su di essi da parte dei condomini alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale), egli avrebbe avuto comunque il diritto di parcheggiare la sua auto nell&#8217;ambito di altri spazi all&#8217;interno dello stabile condominiale in virtu&#8217; dell&#8217;evidenziato vincolo pubblicistico di destinazione.</p>
<p>Da tale impostazione discende la conseguenza che la (OMISSIS), onde ottenere l&#8217;accoglimento della propria domanda, avrebbe dovuto provare la sussistenza di altre aree nell&#8217;ambito dell&#8217;edificio condominiale dove lo (OMISSIS) avrebbe potuto esercitare il suddetto diritto d&#8217;uso; sotto tale profilo e&#8217; dunque erronea la diversa affermazione del giudice di appello che, ponendo a carico dell&#8217;attuale ricorrente tale onere probatorio, ha trascurato il rilievo che la prova della suddetta circostanza rientrava nel fatto costitutivo della domanda attrice, solo cosi&#8217; risultando legittima la pretesa di inibire allo (OMISSIS) l&#8217;uso dei posti auto oggetto della riserva di proprieta&#8217;; ne&#8217; a tal riguardo e&#8217; evidentemente sufficiente il generico richiamo al fatto che l&#8217; (OMISSIS) aveva realizzato aree a parcheggio in misura superiore alla riserva di legge, non essendo state richiamate le fonti probatorie di tale convincimento, e non essendo stata comunque specificata concretamente la ubicazione delle suddette aree, non senza comunque osservare che il riconoscimento della sussistenza di tali spazi puo&#8217; avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi all&#8217;edificazione, senza possibilita&#8217; di ubicazioni alternative (vedi in tal senso Cass. 11-2-2009 n. 3393).</p>
<p>In definitiva quindi in accoglimento per quanto di ragione del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia in conformita&#8217; dei principi di diritto sopra richiamati ed anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.</p>
</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div>LA CORTE<br />
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.</div>
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