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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; cosa comune</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 aprile 2013, n. 8517</title>
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		<pubDate>Sat, 03 May 2014 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[balconi]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[tetto]]></category>
		<category><![CDATA[uso della cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[uso più intneso della cosa comune]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condomino può modificare il tetto condominiale per ricavarne un balcone a pozzetto? In base a quali principi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27333/2008 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e&#8217; difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>sul ricorso 7732/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1114 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, depositata il 27/09/2008 (per il ric. n. 27333/08) e la sent. n. 95 del 6/2/2010 (per il ric. 7732/10);<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei ricorsi;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per accoglimento dei ricorsi principali nn. 27333/08 e 7732/10, assorbiti gli incidentali di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione regolarmente notificata il condominio di via (OMISSIS) conveniva davanti al tribunale di Chiavari (OMISSIS), proprietaria dell&#8217;appartamento interno (OMISSIS) nel piano sottotetto dell&#8217;edificio, esponendo che la stessa aveva eseguito lavori di trasformazione di parte del tetto condominiale, in particolare ricavando due balconi a pozzetto annessi alla propria unita&#8217; abitativa. Adducendo la violazione dell&#8217;articolo 1102 c.c. chiedeva dichiararsi l&#8217;illegittimita&#8217; dei lavori, la condanna alla rimessione in pristino ed ai danni.</p>
<p>La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto.</p>
<p>Con sentenza n. 8/2005 il Tribunale dichiarava l&#8217;illegittimita&#8217; delle opere e condannava la convenuta alla rimessione in pristino, ai danni in euro 1000,00 ed alle spese, decisione parzialmente riformata dalla Corte di appello di Genova, con sentenza 1114/2008, che limitava la declaratoria di illegittimita&#8217; alla costruzione dei terrazzi a pozzetto, con compensazione di 1/3 dei due gradi, richiamando il principio che le modifiche di parti comuni possono essere apportate dal singolo condomino, indipendentemente dal consenso degli altri, sempre che gli interventi non alterino la destinazione e non comportino impedimento all&#8217;altrui pari possibilita&#8217; d&#8217;uso e la trasformazione di una parte del tetto di copertura ne modificava la funzione.</p>
<p>Ricorre la (OMISSIS) con quattro motivi, resiste il condominio.</p>
<p>Le parti hanno presentato memorie.</p>
<p>Col primo motivo si denunziano violazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., I, e articolo 1139 c.c. e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale negato la legittimita&#8217; alle opere eseguite.</p>
<p>Col secondo motivo si deduce violazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., I, per non essere stato considerato il profilo della inesistenza del limite all&#8217;uso comune, attesa la preesistenza di due finestre.</p>
<p>Col terzo motivo si denunzia omessa motivazione sull&#8217;assenza di impedimento e/o limitazione all&#8217;uso comune.</p>
<p>Col quarto motivo si denunzia altra omessa motivazione sulla mancata revisione della condanna risarcitoria.</p>
<p>Con altra citazione del 6.6.2002 (OMISSIS) conveniva davanti al tribunale di Chiavari il condominio di via (OMISSIS) esponendo di essere stata autorizzata a realizzare due terrazzi a pozzetto nella propria mansarda, trasformando due finestre per l&#8217;entrata di luce e ricambio dell&#8217;aria, autorizzazione ottenuta dall&#8217;assemblea del 4.3.2002 con la maggioranza di 676,26 millesimi e la fissazione di modalita&#8217; esecutive, mentre il 24.4.2002 era pervenuta dall&#8217;amministratore intimazione a bloccare i lavori per la richiesta di alcuni condomini di assemblea straordinaria, che il 13.5.2002 dichiarava la nullita&#8217; della precedente delibera ed intimava la sospensione dei lavori.</p>
<p>Chiedeva dichiararsi l&#8217;invalidita&#8217; di tale ultima delibera e che i lavori, rientrando nella previsione dell&#8217;articolo 1102 c.c., non necessitavano di autorizzazione condominiale.</p>
<p>Il condominio si costituiva chiedendo il rigetto.</p>
<p>Con sentenza 16.12.2003 il Tribunale rigettava le domande, decisione confermata dalla Corte di appello di Genova, con sentenza 95/2010 che, affermata la revocabilita&#8217; della prima delibera, nel merito precisava che la trasformazione del tetto comportava un mutamento del prospetto e della sezione e richiamava giurisprudenza di questa Corte sul divieto di innovazioni alle parti comuni in relazione all&#8217;articolo 1102 c.c., concludendo nel senso che la realizzazione di un terrazzo ad uso privato, in sostituzione di un tetto ad uso comune, integrava una radicale modifica del bene e non una semplice innovazione.</p>
<p>Ricorre la (OMISSIS) con nove motivi, resiste il condominio.</p>
<p>Le parti hanno presentato memorie.</p>
<p>All&#8217;udienza del 30 gennaio 2012 e&#8217; stato concesso termine al condominio per produrre la delibera assembleare di autorizzazione a stare in giudizio, adempimento effettuato.</p>
<p>Col primo motivo si lamenta violazione dei principi in tema di impugnazione delle delibere assembleari ex articolo 1137 c.c. per avere la Corte di appello sbrigativamente dedotto la revocabilita&#8217; mentre la Delib. 13 maggio 2002 non esprime una volonta&#8217; di revoca.</p>
<p>Col secondo motivo si denunzia violazione dei principi in materia di revoca delle delibere assembleari perche&#8217;, in subordine, l&#8217;invalidita&#8217; e l&#8217;inefficacia dovevano essere riconosciute dal giudice e, nella specie, i lavori autorizzati erano iniziati prima della delibera.</p>
<p>Col terzo motivo si lamenta omessa motivazione sul punto della irrevocabilita&#8217; a lavori iniziati.</p>
<p>Col quarto motivo si deduce violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. perche&#8217; la Corte genovese ha indebitamente sconfinato rispetto al tema oggetto della causa per avere dedotto un mutamento del prospetto e della sezione a fronte della domanda di accertamento della legittimita&#8217; delle opere ex articolo 1102 c.c..</p>
<p>Col quinto motivo si denunzia violazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., I, e dell&#8217;articolo 1139 c.c. per avere la Corte territoriale negato la legittimita&#8217; alle opere eseguite.</p>
<p>Col sesto motivo si deduce violazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., I per non essere stato considerato il profilo della inesistenza del limite all&#8217;uso comune, attesa la preesistenza di due finestre.</p>
<p>Col settimo motivo si denunzia violazione dell&#8217;articolo 324 c.p.c. e dell&#8217;articolo 2909 c.c., in via subordinata, perche&#8217; la sentenza n. 1114 del 27.9.2008 aveva limitato la declaratoria di illegittimita&#8217; alle opere relative alla costruzione dei terrazzini, riconoscendo legittima la realizzazione degli abbaini, con acquiescenza del condominio.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo si denunzia altra violazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., sempre in via subordinata, per essere stata ignorata la precedente decisione della stessa Corte di appello.</p>
<p>Col nono motivo si deduce omessa motivazione perche&#8217; la scelta di ignorare la precedente decisione e&#8217; incomprensibile.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>La Corte, in pubblica udienza, ha disposto la riunione al procedimento n. 27333/2008 di quello n. 77323/2010, trattandosi sostanzialmente di identica questione tra le stesse parti e per evitare conflitti di giudicato (Cass. nn. 3189/2012, 22631/2011, 3830/2010, 18034/2009, S. U. ord. 28537/2008).</p>
<p>Vanno esaminati congiuntamente i primi tre motivi del primo ricorso ed il quinto ed il sesto del secondo, che meritano accoglimento.</p>
<p>Le sentenze impugnate si fondano sulla radicale (e quindi irreversibile) modifica del bene attraverso la realizzazione di un terrazzo ad uso privato rispetto ad un tetto comune, attesa anche l&#8217;irrilevanza della preesistenza di due finestre ma questa Suprema Corte (Cass. nn. 14107 e 14109/2012) ha sostanzialmente ammesso la possibilita&#8217; di modesti tagli del tetto ove non diano luogo a modifiche significative della consistenza del bene, non potendosi proibire la modifica che costituisca un uso piu&#8217; intenso della cosa comune da parte del singolo, anche in assenza di un beneficio collettivo derivante dalla modificazione.</p>
<p>Donde la cassazione con rinvio sul punto per verificare se la costruzione di balconi a pozzetto integri la situazione indicata.</p>
<p>Restano assorbiti il quarto motivo del primo ricorso ed il quarto motivo del secondo.</p>
<p>Quanto alle altre censure, la prima del secondo ricorso non riporta analiticamente le deliberazioni richiamate, contesta apoditticamente la corretta decisione della Corte di appello sulla revocabilita&#8217; delle delibere assembleari e non dimostra l&#8217;interesse alla doglianza di fronte alla affermazione che la Delib. 13 maggio 2002 non esprime affatto una volonta&#8217; di revoca.</p>
<p>La seconda non indica i fatti, deduce assiomaticamente un limite insuperabile del potere di revoca non piu&#8217; esercitabile a lavori iniziati, questione che, in astratto, avrebbe potuto legittimare solo una richiesta di danni e non tiene conto che la prima delibera fissava modalita&#8217; esecutive, che implicavano un potere di controllo.</p>
<p>La terza censura e&#8217; solo enunciata e ripropone il tema della irrevocabilita&#8217; a lavori iniziati, infondato per quanto dedotto in relazione al precedente motivo il settimo, l&#8217;ottavo ed il nono motivo possono esaminarsi congiuntamente e respingersi sia perche&#8217; non si dimostra l&#8217;incompatibilita&#8217; delle due decisioni richiamate, che sembrerebbero avere oggetto diverso (terrazzini ed abbaini) sia perche&#8217; non si dimostra l&#8217;interesse alle censure rispetto ad una asserita acquiescenza del condominio.</p>
<p>Donde la cassazione con rinvio delle sentenze sui punti indicati, con assorbimento del quarto motivo di entrambi i ricorsi ed il rigetto delle altre censure.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie i primi tre motivi del primo ricorso, il quinto ed il sesto del secondo, dichiara assorbiti il quarto motivo del primo ricorso ed il quarto motivo del secondo, rigetta le altre censure, cassa le sentenze in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame e per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Genova.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 14 luglio 2011 n. C</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-14-luglio-2011-n-c/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[uso esclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[uso più intenso]]></category>

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		<description><![CDATA[Come può configurarsi l'uso più intenso della cosa comune che non vada a sfavore degli altri condomini?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato SORDI ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato PROVENZANI CARLA MARIA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CI.PI.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell&#8217;avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato CHIODA MASSIMO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 555/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato VINCENTI Marco, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato CHIODA Massimo, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 28-2-1995 C.T., proprietaria di un appartamento nel Condominio (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza Ci.Lu., assumendo:</p>
<p>- che sul lastrico solare dell&#8217;edificio condominiale, sin dall&#8217;epoca dell&#8217;edificazione, era eretto un manufatto in muratura adibito a &#8220;locale antenna&#8221;, avente all&#8217;interno una cisterna per la riserva d&#8217;acqua;</p>
<p>- che il condominio aveva fatto uso ininterrotto di tale manufatto fino al settembre del 1993, allorchè la convenuta, proprietaria dell&#8217;appartamento all&#8217;ultimo piano sulla cui porzione di lastrico sorge il locale antenna, se n&#8217;era di fatto impossessata, ottenendone il benestare dall&#8217;assemblea dell&#8217;11-10-1993, che aveva deliberato a maggioranza dei condomini;</p>
<p>- che la Ci. faceva uso esclusivo del locale e inibiva agli altri condomini l&#8217;accesso, avendo sostituito la serratura della porta;</p>
<p>- che la convenuta aveva altresì rimosso la cisterna ivi esistente.</p>
<p>Tanto premesso, la C. chiedeva che venisse dichiarato che il locale antenna conteso era di proprietà comune del condominio, e comunque di comproprietà della stessa attrice, e che venisse pronunciata la condanna della convenuta alla restituzione ed al ripristino dello status qua ante.</p>
<p>Nel costituirsi, la Ci. affermava di non aver mai rivendicato la proprietà esclusiva del manufatto e di non aver compiuto alcun atto di spoglio del possesso dei condomini, essendo sia la chiave che il locale erano a disposizione del condominio. Faceva presente che la chiusura del locale era stata deliberata dall&#8217;assemblea dell&#8217;11-10- 1993, la quale aveva altresì stabilito che la chiave di tale locale fosse posta a disposizione dei condomini in un&#8217;apposita cassetta.</p>
<p>Con sentenza del 31-3-2003 il Tribunale rigettava la domanda.</p>
<p>La C. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 26-2-2005.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di un unico motivo.</p>
<p>La Ci. resiste con controricorso, al quale ha fatto seguire il deposito di una memoria ex art. 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo, articolato in più censure, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 113, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 1102, 1117, 1130, 1140, 2051, 2697 c.c., nonchè l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>Deduce in primo luogo che la Corte di Appello, nel ritenere la mancanza d&#8217;interesse ad agire della C. in ordine alla proposta azione di accertamento, non ha tenuto conto della documentazione acquisita, da cui risulta lo stato di assoluta incertezza ante causarti sulla proprietà e sull&#8217;uso del locale, nonchè delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio e del comportamento processuale tenuto dalla Ci., che dimostrano l&#8217;errata applicazione, da parte del giudice di appello, dell&#8217;art. 100 c.p.c. Sostiene che la sentenza impugnata è affetta da vizi di motivazione e violazioni di legge anche nella parte in cui ha escluso la sussistenza del dedotto spoglio e ha negato che vi sia stata una compromissione del diritto al pari uso della cosa comune da parte degli altri condomini, essendo emerso dagli atti che la Ci. ha utilizzato in maniera esclusiva il locale cisterna per fini personali e ne ha sostituito la serratura. Deduce ha la Corte di Appello ha errato nel fare riferimento al verbale di assemblea condominiale dell&#8217;11-10-1993, con cui veniva avallato il comportamento della convenuta. Fa presente, infatti, che tale assemblea è viziata nella sua formazione e che la delibera adottata si pone in contrasto con l&#8217;art. 4 del regolamento condominiale, il quale dispone che le parti comuni non possono essere occupate o ingombrate nemmeno temporaneamente; e che, comunque, la predetta delibera è stata superata da quella 9 successiva del 14-7-1994, con la quale i condomini decidevano di intraprendere azione legale nei confronti della Ci., ove questa non avesse provveduto alla consegna del locale. Sostiene che il giudice del gravame, nel ritenere infondata la richiesta di ripristino dello status quo ante, sulla base della Delib. 18 settembre 1992, che aveva autorizzato la rimozione della cisterna, non ha considerato che tale delibera aveva semplicemente statuito di non effettuare alcun intervento, ed è stata, comunque, superata dalla successiva Delib. 14 luglio 1994.</p>
<p>Censura, infine, la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha posto a carico dell&#8217;attrice le spese di doppio grado.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Va in primo luogo rilevato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l&#8217;interesse ad agire, necessario, ai sensi dell&#8217;art. 100 c.p.c., per la proposizione di qualsiasi domanda, richiede non solo l&#8217;accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l&#8217;esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l&#8217;intervento del giudice (Cass. 28-11-2008 n. 28405; Cass. 28-6-2010 n. 1535; Cass. 27- 1-2011 n. 2051). In particolare, l&#8217;interesse ad agire con una azione di mero accertamento, pur non implicando necessariamente l&#8217;attuale verificarsi della lesione del diritto, f. presuppone pur sempre uno stato di incertezza sull&#8217;esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l&#8217;intervento del giudice (Cass. 14-11-2002 n. 16022; Cass. 26-7-2006 n. 17026; Cass. 26-5-2008 n. 13556).</p>
<p>Nella specie la Corte di Appello, dopo aver precisato che sin dal primo grado la C. aveva sostanzialmente chiesto, in via principale, che venisse accertato che la Ci. faceva del locale antenna un uso illecito e contrario ai limiti previsti dall&#8217;art. 1102 c.c., ha dato atto che la convenuta, sin dal momento della sua costituzione in giudizio, non aveva contestato, sotto il profilo petitorio, che il vano in questione fosse di proprietà condominiale e fosse destinato ad utilità comune, ed aveva affermato, sotto il profilo possessorio, di non aver mai posto in essere alcuno spoglio del possesso degli altri condomini. Nel corpo della motivazione è stato altresì evidenziato che non vi era prova che la Ci., prima della introduzione del giudizio, avesse posto in essere comportamenti atti a pregiudicare il diritto d&#8217;uso della C. o degli altri condomini sul locale in oggetto.</p>
<p>Pertanto, non sussistendo tra le parti alcuna controversia alla quale fosse necessario dare immediata soluzione, giustamente il giudice del gravame ha ritenuto la carenza di interesse dell&#8217;attrice alla proposizione della domanda di mero accertamento.</p>
<p>La decisione impugnata appare immune da censure anche nella parte in cui ha escluso che la convenuta abbia sottratto il locale antenna alla sua destinazione e all&#8217;uso comune.</p>
<p>All&#8217;esito delle prove assunte, la Corte di Appello ha accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede:</p>
<p>- che era stato l&#8217;amministratore a disporre la chiusura del locale in questione, in quanto si era verificata una fuoriuscita d&#8217;acqua dalla cisterna in esso esistente;</p>
<p>- che le chiavi del locale erano in possesso, oltre che della Ci., di altri due condomini, altra copia era tenuta dall&#8217;amministratore ed altra era posta all&#8217;interno di una cassetta appesa sul muro della scala comune, a disposizione di tutti i condomini;</p>
<p>- che la convenuta aveva depositato nel vano in oggetto &#8211; il quale, per il resto, dopo la rimozione della cisterna, era del tutto vuoto e inutilizzato -, uno stendino, una sedia e un vaso, e non si era mai opposta ad un eventuale uso del locale da parte di altri condomini;</p>
<p>-che la rottamazione della cisterna esistente nel locale antenna era stata deliberata dal condominio.</p>
<p>Alla stregua di simili emergenze, correttamente la Corte territoriale ha escluso che la Ci. abbia compiuto atti di spoglio e abbia fatto un uso del bene comune non conforme al disposto dell&#8217;art. 1102 c.c..</p>
<p>Sotto il primo profilo, è sufficiente considerare che la chiusura della porta è avvenuta non per iniziativa unilaterale della convenuta, ma per disposizione dell&#8217;amministratore del condominio, a seguito della fuoriuscita di acqua dalla cisterna e della ravvisata esigenza di regolamentare con criteri di maggiore sicurezza l&#8217;accesso al locale; e che da tale intervento dell&#8217;amministratore è derivata la distribuzione delle chiavi nei termini innanzi indicati.</p>
<p>Sotto il secondo profilo, si rammenta che l&#8217;art. 1102 c.c. &#8211; applicabile, in virtù del richiamo contenuto nell&#8217;art. 1139 c.c., anche in materia di condominio negli edifici -, consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione, cioè non incida sulla sostanza e struttura del bene, e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il partecipante alla comunione, pertanto, può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l&#8217;altrui pari uso (Cass. Sez. 2, 12-3-2007 n. 5753); con l&#8217;ulteriore precisazione che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l&#8217;art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. 27-2-2007 n. 4617; Cass. 30-5-2003 n. 8808; Cass. 12-2-1998 n. 1499).</p>
<p>Nel caso in esame, è evidente, da un lato, che il possesso di una copia della chiave da parte della Ci. non impedisce agli altri condomini la possibilità di accedere nel locale antenna, servendosi della chiave collocata sulle scale comuni o rivolgendosi all&#8217;amministratore; e, dall&#8217;altro, che il fatto che la convenuta si sia servita di una parte del predetto vano per depositarvi alcuni beni personali, non pregiudica il pari uso degli altri condomini, nè comporta alcuna alterazione della cosa comune, ma solo una più ampia utilizzazione di tale bene, consentita dalla legge.</p>
<p>Si rivelano altresì prive di pregio le doglianze mosse dalla ricorrente avverso il rigetto della richiesta di condanna della convenuta al ripristino dello status quo ante, mediante installazione di una nuova cisterna per l&#8217;acqua nel locale antenna.</p>
<p>Anche sul punto, la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione adeguata e logica, con la quale è stato posto in evidenza che la rimozione della preesistente cisterna era stata disposta con Delib. condominiale 18 settembre 1992, a causa della sua rottura e delle sue condizioni di degrado. Di qui l&#8217;ineccepibile conclusione secondo cui non può ritenersi illecito il comportamento della convenuta, che ha provveduto a proprie spese alla materiale rimozione dell&#8217;impianto fuori uso, nè è configurabile alcun interesse dell&#8217;attrice al ripristino di un bene ormai inidoneo al servizio cui era destinato.</p>
<p>Le ulteriori censure mosse dalla ricorrente in ordine alle statuizioni di merito adottate dal giudice di appello, oltre ad investire questioni (quali quelle inerenti al travalicamento, da parte dell&#8217;amministratore, dei poteri attribuitigli dalla legge, ovvero alla invalidità della Delib. assembleare 11 ottobre 1993 o, ancora, alla violazione delle previsioni del regolamento condominiale) che non risultano dedotte nel giudizio di merito e non possono, pertanto, trovare ingresso in questa sede, mirano sostanzialmente ad ottenere una rilettura degli atti ed una diversa valutazione delle risultanze processuali, estranee alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.</p>
<p>Quanto, infine, alle doglianze inerenti alla pronuncia di condanna alle spese di giudizio, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la statuizione adottata dai giudici di merito in tema di regolamento delle spese non è censurabile in Cassazione, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (tra le tante v. Cass. 2-7-2007 n. 14964; Cass. 20-10-2006 n. 22541, Cass. 8-9-2005 n. 17953). Una simile ipotesi non ricorre certamente nel caso di specie, avendo la C. visto respingere tutte le sue domande. Le censure in esame, di conseguenza, devono ritenersi inammissibili.</p>
<p>Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 24 aprile 2012 n. 6483</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[uso più intenso]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può aprire un varco nel muro condominiale per trasformare una cantina in un box auto?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 16421/2006 proposto da:</p>
<p>R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato RANUZZI LIVIA, che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>R.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell&#8217;avvocato NARDONE Lorenzo, che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>R.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1655/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Ranuzzi Livia difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Nardone Elisabetta con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. Lorenzo Nardone difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 12.11.91 R.E. e F. esponevano: di essere proprietari di due distinti appartamenti dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), di cui facevano parte altre unità, compreso un vano cantina confinante con la corte comune, in proprietà di R.P. ed in usufrutto al di lui padre, R.M.; R.P., senza autorizzazione comunale ed assenso dei condomini, aveva predisposto, nel gennaio 89, l&#8217;apertura di una porta nel muro comune in corrispondenza con detto vano cantina,iniziando, tra l&#8217;ottobre ed il novembre del 1990, anche i lavori per l&#8217;apertura di una seconda porta.</p>
<p>Convenivano, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, R.P. e M. per sentirli condannare al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti sostenendo la regolarità amministrativa dell&#8217;opera a seguito di licenza in sanatoria e l&#8217;accordo intervenuto con tutti i comproprietari in ordine alla trasformazione del vano cantina in box auto.</p>
<p>Espletata C.T.U., con sentenza n. 5416/02, il Tribunale, accertata l&#8217;illegittimità del parziale sfondamento del muro condominiale da parte dei convenuti, li condannava &#8220;al rifacimento dello stato dei luoghi con ordine di chiudere senza indugio l&#8217;apertura stessa a piano terra&#8221; ed al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>Avverso tale sentenza R.P. proponeva appello (essendo nel frattempo deceduto R.M.) cui resistevano le appellate R. F. e R.A., quest&#8217;ultima nella qualità di erede di R.E., deceduto nelle more del giudizio di appello.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13.4.2005 la Corte d&#8217;Appello di Roma, in accoglimento dell&#8217;appello di R.P., in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda avanzata da R. F. e R.E. condannando le appellate al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.</p>
<p>Osservava la Corte di merito che il progetto sottoscritto congiuntamente dai fratelli Ri.Al., E. e M., comproprietari di detto fabbricato,prevedeva espressamente la possibilità di praticare un&#8217;apertura nel lato di accesso dal cortile comune alla cantina, così da utilizzarla quale box e che nella richiesta di sanatoria, riguardante numerose opere abusive concernenti l&#8217;intero fabbricato, doveva intendersi compresa l&#8217;apertura nel muro comune delimitante la cantina, come pure risultava dalla &#8220;bozza di convenzione&#8221; con cui erano stati regolamentati i rapporti inerenti le cose comuni, bozza sottoscritta solo da Ri.Al. ed E. cui avevano aderito tacitamente anche R.M. ed il suo erede P., realizzando l&#8217;apertura nel muro comune. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso per cassazione R.F. sulla base di due motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso R.P.; l&#8217;intimata R.A. non ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>La ricorrente deduce:</p>
<p>1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l&#8217;apertura di un varco nel muro comune; al riguardo la Corte di merito aveva erroneamente interpretato il progetto di recupero in sanatoria di opere abusive ex L. n. 47 del 1985, da ritenersi privo di efficacia probatoria in quanto senza data e non sottoscritto e timbrato da un tecnico progettista; peraltro il C.T.U. non aveva potuto accertare se la planimetria fosse stata &#8220;effettivamente allegata ad una richiesta di condono edilizio&#8221;; tale documento si riferiva, comunque, ad una richiesta di concessione in sanatoria depositata nel 1987, per opere realizzate prima di tale anno, sicchè non poteva riferirsi all&#8217;apertura in questione in quanto realizzata da R.P. nel 1989, in epoca successiva.</p>
<p>La &#8220;bozza di convenzione&#8221; doveva ritenersi nulla perchè sottoscritta, in data imprecisata, solo da Ri.Al. e R. E. e non da R.M. nè poteva ritenersi che quest&#8217;ultimo ed il suo erede, R.P., avessero aderito tacitamente solo alle disposizioni della bozza di convenzione ad essi più vantaggiose, risultando la stessa composta da &#8220;diverse reciproche concessioni tra le parti al fine di una equilibrata regolamentazione dei rapporti inerenti la cosa comune&#8221;;</p>
<p>2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio di ultrapetizione ed extrapetizione;</p>
<p>la Corte territoriale aveva considerato legittima l&#8217;apertura di una porta collegante il cortile comune alla proprietà esclusiva di un condomino, pur difettando la prova sulla mancanza di pregiudizi al bene in comunione nonchè sulla effettiva possibilità, da parte degli altri compartecipanti,di trarre un uso paritetico dal bene medesimo; nè il richiamo alla relazione tecnica per Arch. D., allegata ex art. 13 alla domanda di accertamento di conformità delle opere abusive, era sufficiente a garantire la mancanza di pregiudizio alla statica dell&#8217;edificio, trattandosi di relazione incompleta nei calcoli afferenti la staticità dell&#8217;edificio e diretta solo all&#8217;ottenimento di autorizzazione amministrativa.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>La prima censura si risolve in una contestazione di merito in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie documentali, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del giudice di appello esente da errori logici-giuridici. Questi ha escluso, infatti, la necessità dell&#8217;autorizzazione dei restanti condomini in ordine all&#8217;apertura in questione, rilevando, sulla base di accertamenti in fatto e, sopratutto, della sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei tre comproprietari che sussisteva &#8220;la volontà comune di ottenere la sanatoria in ordine ad ogni opera realizzata abusivamente, tra cui anche l&#8217;apertura del muro comune delimitante la cantina&#8221;. Osservava che, comunque, il consenso dei comproprietari non era necessario &#8220;apparendo l&#8217;opera compiuta soltanto una modificazione della cosa comune eseguita dal comproprietario al fine di farne un uso più intenso e particolare&#8221;;</p>
<p>la modifica dello stato dei luoghi non implicava,quindi, un&#8217;alterazione della consistenza e della destinazione della cosa comune nè la preclusione del pari uso dei restanti comproprietari, posto che &#8220;il muro comune continua perfettamente a svolgere la sua funzione e non risulta alcun pregiudizio alla statica di esso e alle strutture portanti dell&#8217;edificio&#8221;. Va pure rigettato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale dato conto, con adeguata e logica motivazione, dell&#8217;assenza di pregiudizio statico all&#8217;edificio, sulla base della relazione tecnica allegata alla richiesta di sanatoria L. n. 47 del 1987, ex art. 13, tenuto conto, inoltre, della stessa morfologia dell&#8217;opera eseguita.</p>
<p>Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.</p>
<p>Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.P., liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 04 luglio 2012 n. 11177</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-04-luglio-2012-n-11177/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
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		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>

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		<description><![CDATA[Qualsiasi modificazione della parte comune può rubricarsi come innovazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; rel. est. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>V.A., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dagli Avvocati ROMOR Polo e Mario Contaldi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Pir Luigi da Palestrina n. 03;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore Dott. P.G., rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dagli Avvocati SALVADEO Pierfrancesco e Cesare Della Rocca, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, largo Lucio Apuleio n. 11;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 302 della Corte di appello di Milano, depositata l&#8217;8 febbraio 2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell&#8217;8 giugno 2012 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;<br />
udite le difese svolte dall&#8217;Avv. Gianluca Casavola, per delega dell&#8217;Avv. Mario Contaldi, per il ricorrente;<br />
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte:</p>
<p>letto il ricorso proposto da V.A. per la cassazione della sentenza n. 302 della Corte di appello di Milano, depositata l&#8217;8 febbraio 2010, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua domanda diretta ad accertare l&#8217;illegittimità della delibera con cui l&#8217;assemblea del Condominio, con maggioranza semplice e non all&#8217;unanimità, aveva deciso di destinare uno spazio comune a parcheggio di autovetture, così modificandone la sua destinazione a verde, avendo reputato il giudice di secondo grado che la modifica deliberata, consistente nell&#8217;aggiungere ai cinque posti auto esistenti altri due posti auto ed un terzo di dimensioni ridotte, per la sostanziale irrilevanza dell&#8217;intervento in relazione alla superficie interessata rispetto a quella condominiale, non costituisse innovazione vietata ai sensi dell&#8217;art. 1120 cod. civ.;</p>
<p>letto il controricorso del Condominio intimato;</p>
<p>vista la relazione redatta ai sensi dell&#8217;art. 380 bis cod. proc. civ. dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l&#8217;infondatezza del ricorso, osservando che:</p>
<p>- &#8220;l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal Condominio resistente sulla base del nuovo testo dell&#8217;art. 327 cod. proc. civ., come introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, appare infondata, tenuto conto che la nuova disposizione si applica, ai sensi dell&#8217;art. 58, comma 1, della predetta legge, soltanto ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore, laddove il presente processo risulta introdotto nel 2004&#8243;;</p>
<p>- &#8220;il primo motivo di ricorso denunzia il vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte di merito, disattendendo le deduzioni ed i documenti introdotti dall&#8217;attore, abbia ritenuto che l&#8217;intervento del Condominio avesse interessato soltanto l&#8217;aggiunta di due posti auto, più uno di ridotte dimensioni, ai cinque già esistenti, laddove invece esso aveva avuto ad oggetto tutti i posti auto, atteso che in precedenza lo spazio condominiale in questione non era mai stato destinato a parcheggio di autovetture&#8221;;</p>
<p>- &#8220;il motivo appare inammissibile in quanto investe un accertamento di fatto che risulta adeguatamente motivato dalla Corte di appello mediante il rinvio ai documenti prodotti in causa dal Condominio (rappresentazione grafica e computo della misura della superficie interessata dai lavori per cui è causa) e non contestato efficacemente dal ricorrente mediante la trascrizione o riproduzione del contenuto di elementi di prova contrari&#8221;;</p>
<p>- &#8220;costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, per il principio di autosufficienza, il ricorrente per cassazione che ritenga di fondare le proprie ragioni su documenti o risultanze di prova che assume colpevolmente ignorati o malamente interpretati dal giudice a quo ha l&#8217;onere di trascriverne il contenuto, al fine di consentire a questa Corte, che, attesa la natura del vizio lamentato non ha accesso diretto agli atti del processo di merito, di valutare la consistenza e decisività della censura (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004)&#8221;;</p>
<p>- &#8220;il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 1120 cod. civ., assume che l&#8217;errore compiuto dal giudice di merito nella ricostruzione dei fatti ha influenzato anche la sua conclusione in ordine alla sostanziale irrilevanza dell&#8217;innovazione, per la scarsa entità della superficie interessata, aggiungendo comunque che l&#8217;eliminazione della porzione di verde condominiale, anche nella più limitata misura riconosciuta dal giudicante, avrebbe dovuto portarlo a ritenere illegittima l&#8217;innovazione&#8221;;</p>
<p>- &#8220;che il motivo appare in parte assorbito dal rigetto del primo motivo, in relazione all&#8217;assunto difensivo secondo lui l&#8217;intervento del Condominio avrebbe interessato una superficie maggiore di quella accertata dal giudicante, nonchè inammissibile con riguardo alla seconda censura, che, con riferimento all&#8217;entità ed alla rilevanza dell&#8217;intervento contestato, investe un apprezzamento di fatto, mentre non risulta specificamente contestato il criterio interpretativo adottato dal giudice distrettuale in sede di applicazione della disposizione di cui all&#8217;art. 1120 cod. civ. (peraltro conforme all&#8217;orientamento di questa Corte: Cass. n. 11936 del 1999), secondo cui, ai fini della qualificazione dell&#8217;opera come innovazione, deve aversi riguardo anche alla effettiva rilevanza ed apprezzabilità della modificazione che essa produce, che lo ha condotto ad escludere, nel caso di specie, attesa la pochezza dell&#8217;intervento, i presupposti stessi dell&#8217;innovazione&#8221;;</p>
<p>rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall&#8217;esame degli atti di causa che all&#8217;orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione, meritando solo aggiungere che la sentenza impugnata appare sostanzialmente conforme anche all&#8217;orientamento giurisprudenziale di questa Corte, laddove ha affermato la piena compatibilità della destinazione del cortile condominiale al parcheggio di autovetture con l&#8217;uso consentito ai singoli condomini del bene comune (Cass. n. 15319 del 2011; Cass. n. 13879 del 2010; Cass. n. 5997 del 2008);</p>
<p>che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna della parte ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19615</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19615/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[illecito]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando l'uso della cosa comune si configura come illecito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28058-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- Intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 324/2005 del TRIBUNALE di LUCERA, depositata il 03/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di citazione del 9 novembre 2002 proponevano appello avverso la sentenza n. 7 del 2002 con la quale il Giudice di Pace di Troia rigettava la domanda proposta dagli stessi con cui chiedevano, previo accertamento della proprieta&#8217; comune dell&#8217;androne del complesso condominiale sito in (OMISSIS), che venisse ordinato ai convenuti di astenersi dall&#8217;utilizzo dell&#8217;androne per la sosta ed il parcheggio delle autovetture di loro appartenenza. Lamentavano gli appellanti che il Giudice di pace avesse ritenuto non provata la circostanza del godimento peculiare dell&#8217;androne da parte del (OMISSIS) e dell&#8217; (OMISSIS), originari convenuti, e che tale godimento determinasse la lesione dei diritti degli attori. Chiedevano, pertanto, una radicale riforma della sentenza di primo grado e previo accertamento della proprieta&#8217; comune dell&#8217;androne, la condanna dei convenuti a non utilizzare l&#8217;androne per la sosta delle loro autovetture.</p>
<p>Si costituivano i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e la conferma della sentenza di primo grado. Esponevano che, correttamente, il primo giudice aveva ritenuto che il posteggio sporadico e non continuativo del loro autoveicolo non ledeva i diritti degli attori appellanti, ne&#8217; aveva alterato la naturale destinazione dell&#8217;androne.</p>
<p>Il Tribunale di Lucera, con sentenza n. 324 del 2005, accoglieva l&#8217;appello e riformava la sentenza di primo grado, inibiva al (OMISSIS) e all&#8217; (OMISSIS) la sosta ed il parcheggio nell&#8217;atrio d&#8217;ingresso del complesso edilizio sito in (OMISSIS); condannava gli appellati in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno di questa decisione il Tribunale di Lucera osservava: a) l&#8217;atrio, nel quale gli attori appellanti assumevano che i convenuti appellati parcheggiavano le loro autovettura, era un bene condominiale: b) che i convenuti per loro stessa ammissione parcheggiavano abitualmente le loro autovetture nell&#8217;atrio d&#8217;ingresso del suddetto edificio.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) e (OMISSIS), regolarmente intimati in questa fase, non hanno svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120, 1136 e 1138 c.c. articoli 115, 116 c.p.c. nonche&#8217; motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo i ricorrenti il Tribunale di Lucera avendo escluso la possibilita&#8217; che l&#8217;atrio di cui in narrativa fosse utilizzato dai condomini per parcheggiarvi proprie autovetture anche solo momentaneamente, avrebbe apertamente violato il disposto di cui all&#8217;articolo 1102 c.c. che e&#8217; diretto ad assicurare al singolo partecipante, nell&#8217;esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilita&#8217; di godimento della cosa servendosi di essa anche per fini esclusivamente propri traendone ogni possibile utilita&#8217; non potendosi la nozione di uso paritetico intendersi in termini di assoluta identita&#8217; di utilizzazione della res perche&#8217; una lettura in tal senso della norma de qua, in una dimensione spaziale e temporale, comporterebbe il sostanziale divieto per ciascun condomino di fare della cosa comune qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio. Piuttosto sostiene ancora il ricorrente ciascun condomino ha diritto all&#8217;uso promiscuo delle parti comuni: ogni condomino, cioe&#8217;, puo&#8217; servirsi del bene condominale nella sua interezza e in qualsiasi momento, poiche&#8217; sarebbe ammesso l&#8217;uso promiscuo della parte comune non avendo rilevanza la misura del godimento al valore della quota di condominio ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 1101 cod. civ.. A sostegno di questa censura i ricorrenti richiamano alcune sentenza di questa Corte ed in particolare la sentenza n. 12344 del 05/12/1997 e la sentenza n. 1956 del 22/07/1964, intervenute in materia di uso dei beni comuni da parte dei singoli condomini. 1 principi espressi da queste sentenze, secondo i ricorrenti, legittimerebbero l&#8217;utilizzazione dell&#8217;atrio condominiale di cui si dice, considerato, anche, che detta utilizzazione aveva prodotto un&#8217;occupazione modesta della sua superficie costituita da angoli morti non utilizzabili o non utilizzati senza in alcun modo impedire l&#8217;accesso all&#8217;edificio, cosi&#8217; come ai locali siti al piano terra e cio&#8217;, anche, con mezzi meccanici. Tale situazione sarebbe stata documentata dalle foto che sono state depositate nel corso del giudizio che pero&#8217; non sarebbero state esaminate, ne&#8217; considerate dal Tribunale, il quale per cio&#8217; stesso e&#8217; incorso nel vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Come correttamente ha evidenziato il Tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 1102 cod. civ. l&#8217;uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante e&#8217; sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di fame parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere illecito l&#8217;uso basta il mancato rispetto dell&#8217;una o dell&#8217;altra delle due condizioni, sicche&#8217; anche l&#8217;alterazione della destinazione della cosa comune determinata non soltanto dal mutamento della funzione, ma, anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall&#8217;articolo 1102 cod. civ.. Ed e&#8217; questo un orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte considerato che lo stesso principio e&#8217; espresso nelle stesse sentenze richiamate dai ricorrenti, come emerge da una lettura integrale delle stesse.</p>
<p>12- A sua volta la Corte di merito ha accertato che il parcheggio delle automobili nell&#8217;atrio di cui si dice non rispondeva alla funzione cui lo stesso era destinato: a) quella di permettere ai pedoni di accedere ad un piccolo cortile per raggiungere gli appartamenti ovvero per accedere ai locali a piano terra, e b) considerate le dimensioni del portone d&#8217;ingresso e la larghezza dell&#8217;atrio, quella di consentire il transito di autovetture per il ricovero nei locali siti al piano terreno. La Corte di merito ha escluso altresi&#8217;, -con accertamento di merito non sindacabile in Cassazione &#8211; che la funzione dell&#8217;atrio fosse, anche, quella di consentire ai condomini di parcheggiarvi anche solo momentaneamente le autovetture. E di piu&#8217;, la Corte ha accertato: a) che le due autovetture parcheggiate vicino ad una parete dell&#8217;atrio impedivano quasi del tutto che la persona interessata potesse avvicinarsi al contenitore in alluminio fissato alla parete che ospita i contatori del gas; b) che il parcheggio, sia pure di una sola auto, sviliva le peculiarita&#8217; dell&#8217;atrio, di particolare pregio facente parte di un palazzo antico e prestigioso tanto da essere denominato &#8220;(OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Pertanto, nel caso concreto sussistevano entrambi gli elementi: mutamento della funzione e scadimento in uno stato deteriore del bene, che giustificano e rendono pienamente legittima la decisione di escludere il diritto dei condomini di utilizzare l&#8217;atrio di cui si dice per posteggiare anche temporaneamente le proprie macchine,</p>
<p>2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120, 1136 e 1138 c.c., nonche&#8217;, motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato il Tribunale secondo i ricorrenti nel ritenere che il parcheggio delle autovetture nell&#8217;atrio comune ad opera dei sigg. (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) altererebbe il decoro architettonico del fabbricato, perche&#8217; puo&#8217; essere invocata una presunta lesione del fabbricato in quanto non esiste ne&#8217; e&#8217; stata provata una intervenuta alterazione delle caratteristiche estetiche dell&#8217;edificio. Piuttosto, chiariscono i ricorrenti, l&#8217;articolo 1120 c.c. nel far divieto di alterare il decoro architettonico dell&#8217;edificio in condominio, tutela la linea armonica dello stabile che non deve essere pregiudicata da nuove opere, opere queste ultime che vanno ad incidere sulle strutture ornamentali dell&#8217;edificio, ovvero, sulla sua determinata e armonica fisionomia. Tuttavia, il criterio estetico andrebbe sempre secondo i ricorrenti &#8211; contemperato con quello utilitaristico dovendosi considerare lecita l&#8217;innovazione che pur importando un&#8217;alterazione architettonica di non grave ed appariscente entita&#8217; si accompagni, tuttavia, ad un&#8217;utilita&#8217; che compensi tale alterazione. E comunque, concludono i ricorrenti, lo sosta nell&#8217;androne ad opera dei sigg. (OMISSIS) (OMISSIS) non determinava alcun spostamento prospettico o alterazione dei rapporti geometrici tra gli elementi architettonici, ne&#8217; andava ad incidere sull&#8217;armonia complessiva dell&#8217;edificio, cioe&#8217;, sul complesso delle sue linee e delle sue forme, onde non puo&#8217; ritenersi contraria al decoro architettonico nell&#8217;accezione legale del termini. In ogni caso la sosta nell&#8217;androne non e&#8217; visibile esternamente.</p>
<p>2.1. Il motivo e&#8217; inammissibile.</p>
<p>A ben vedere le suesposte censure, sono rivolte ad un preteso iter argomentativo che non appartiene alla sentenza impugnata. Come e&#8217; agevole cogliere i ricorrenti sostengono che il Tribunale di Lucera abbia ritenuto che il posteggio delle auto nell&#8217;atrio dell&#8217;immobile di cui si dice alterasse il decoro architettonico del fabbricato, quando il Tribunale ha ritenuto piu&#8217; semplicemente che &#8220;il parcheggio di un&#8217;autovettura in un atrio siffatto (cioe&#8217;, in un atrio di particolare pregio) determina inevitabilmente un suo scadimento, svilendo le sue caratteristiche esteriori&#8221; aggiungendo che la presenza di numerose macchie di olio sul pavimento in corrispondenza dei cofani delle due autovetture sviliva la peculiarita&#8217; dell&#8217;atrio. Pertanto, il Tribunale non ha posto in rapporto &#8211; come hanno ritenuto i ricorrenti &#8211; il posteggio delle macchine con l&#8217;estetica e l&#8217;architettura dell&#8217;edificio nel suo complesso, ma, semplicemente, ha posto in relazione il posteggio di cui si dice con le peculiarita&#8217; e le caratteristiche proprie dell&#8217;atrio, ritenendo (con valutazione di merito non censurabile in cassazione perche&#8217; logica e convincente), che il posteggio di quelle macchine interrompesse l&#8217;originaria e naturale armonia architettonica dell&#8217;atrio.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120, 1136 e 1138 c.c., nonche&#8217; motivazione superficiale illogica e contraddittoria in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata andrebbe annullata perche&#8217; il Tribunale di Lucera avrebbe inibito l&#8217;uso dell&#8217;atrio comune per il parcheggio dell&#8217;autovettura di proprieta&#8217; dei sigg. (OMISSIS) (OMISSIS) in assenza di ogni elemento di prova da cui potesse emergere che detto uso fosse pregiudizievole per essi (OMISSIS).</p>
<p>3.1. Il motivo rimane assorbito dagli altri precedenti avendo gia&#8217; considerato che il Tribunale di Lucera ha chiarito che il parcheggio di cui si dice impediva, comunque, ai (OMISSIS) e agli altri condomini interessati di avvicinarsi al contenitore di alluminio fissato al muro e contenente i contatori del gas, cioe&#8217;, impediva di utilizzare correttamente lo spazio dell&#8217;atrio. In definitiva, il ricorso va rigettato, non occorre provvedere al regolamento delle spese perche&#8217; (OMISSIS) e (OMISSIS) regolarmente intimati, in questa fase, non hanno svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		<title>Cassazione Civile ,Sezione II, Sentenza 23 gennaio 2012 n. 867</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scioglimento della Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può dividere un bene comune ai condomini? Se sì secondo quali criteri?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3924/2006 proposto da:</p>
<p>B.F., D.A., BE.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 121, presso lo studio dell&#8217;avvocato SCHILLACI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato NURRA RICCARDO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BA.GI., b.g., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato SAMPIETRO LUCIANO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/01/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; D.A., in proprio e quale procuratrice generale di Be.Gi. e B.F., propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che, in parziale accoglimento della domanda proposta da Ba.Gi. e g. per lo scioglimento del condominio dell&#8217;edificio con annesso giardino in (OMISSIS), due alloggi del quale erano di loro proprietà, mentre gli altri due appartenevano a B.F., A. e Be.Gi., aveva disposto lo scioglimento della comunione limitatamente al giardino circostante la casa.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza depositata il 4 gennaio 2005, la Corte d&#8217;appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dispose lo scioglimento della comunione in essere tra le parti relativamente al giardino circostante l&#8217;edificio, alla soffitta ed allo scantinato della casa secondo i criteri indicati nella relazione integrativa del c.t.u..</p>
<p>La Corte, quanto alla prima doglianza dell&#8217;appellante, concernente la presunta mutatio libelli in cui sarebbe incorsa controparte per avere ripiegato, dopo aver chiesto lo scioglimento del condominio, sulla diversa domanda di scioglimento della comunione di cose comuni, pretesamente divisibili in contrasto con la loro reale funzione, intrinseca al condominio, rilevò la infondatezza della eccezione, osservando che gli attori sin dall&#8217;atto di citazione avevano chiesto lo scioglimento della comunione su varie componenti dell&#8217;edificio, richiamandosi ai dati della relazione peritale del 21 luglio 1993, così facendo intendere di chiedere anche solo, nel contempo, uno scioglimento parziale della comunione in essere. Dunque, si trattava di mera emendatio libelli. Inoltre, venne riconosciuta, nei termini indicati dal c.t.u., la frazionabilità della soffitta e dello scantinato, cioè delle parti comuni in ordine alle quali si era ridotta la domanda svolta dagli attori. Infatti, la divisione di tali parti risultava compatibile con le esigenze di autonomia e funzionalità richieste dalla norma codicistica, non alterandone la concreta utilizzabilità ed anzi apportando un&#8217;utile soluzione alla situazione di conflitto tra le parti. In particolare, la divisibilità della soffitta, parte comune non compresa tra quelle essenziali al condominio, era agevolmente attuabile e compatibile con l&#8217;uso comune del manto di copertura. Altrettanto era da dire per la divisione dello scantinato. Quanto alle contestate modalità di divisione del giardino, la Corte di merito ritenne che l&#8217;unico criterio concretamente praticabile fosse quello che trovava attuazione nelle linee di cui alla planimetria allegata alla relazione integrativa del c.t.u..</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso D. A., Be.Gi. e B.F. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso Ba.Gi. e g..</p>
<p>Le parti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Deve preliminarmente essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 82, 83 e 84 cod. proc. civ. e/o art. 365 cod. proc. civ. e/o degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., sollevata con il controricorso. Si contestano la autenticazione della sottoscrizione della procura che si sostanzierebbe in uno &#8220;schizzo illeggibile&#8221;, nonchè la mancata indicazione nel corpo dell&#8217;atto dell&#8217;avvocato che lo avrebbe redatto, e la sottoscrizione del ricorso con altro &#8220;schizzo illeggibile&#8221; diverso da quello vergato quale autentica dei sottoscrittori della procura.</p>
<p>2.1. &#8211; La eccezione è priva di fondamento.</p>
<p>2.2. &#8211; Secondo l&#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell&#8217;atto, ove l&#8217;autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell&#8217;atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell&#8217;autenticazione compiuta dal procuratore (v. Cass., sentt. n. 14786 e n. 6464 del 2007).</p>
<p>Nella specie, la individuazione del legale risulta da una serie di elementi concordanti, e cioè, oltre che dal testo della procura speciale, dalla stampigliatura su ciascuno dei fogli sui quali è redatto il ricorso del nome del legale, il quale risulta altresì con certezza aver richiesto la notifica del ricorso medesimo.</p>
<p>3. &#8211; Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale e sostanziale. Si rappresenta che gli originari attori, dopo avere, con atto di citazione del 2 agosto 2003, formulato domanda di scioglimento del condominio dell&#8217;edificio di (OMISSIS), ai sensi dell&#8217;art. 61 disp. att. c.p.c., comma 1 e art. 62 disp. att. c.p.c., comma 1, con memoria del 3 giugno 2006, avevano introdotto una domanda di scioglimento della comunione rispetto ad alcune parti comuni. Alla udienza successiva era stata eccepita l&#8217;inammissibilità di tale domanda in quanto nuova, e comunque non era stato accettato il contraddittorio sulla stessa. Ma il Tribunale prima, e poi la Corte d&#8217;appello, avevano ritenuto che si trattasse non già di domanda nuova, ma di domanda ricompresa in quella originaria, con la quale si era chiesta la divisione del condominio ma anche di alcune sue parti comuni. Osservano, al riguardo, i ricorrenti che, in base alla normativa vigente nella materia de qua, nella ipotesi in cui lo stabile sia divisibile e si formino due condomini che mantengano in comune alcune delle parti originarie tra quelle elencate nell&#8217;art. 1117 cod. civ., è possibile adire l&#8217;autorità giudiziaria ove l&#8217;assemblea all&#8217;uopo convocata non raggiunga il quorum, mentre, nella ipotesi in cui per poter dividere il condominio sia necessario procedere alla modifica dello stato delle cose o ad interventi sui locali o sulle dipendenze tra i condomini, è obbligatoria la delibera con voto unanime dei condomini e non è previsto il ricorso all&#8217;autorità giudiziaria. Nella specie, non solo non era mai stata convocata l&#8217;assemblea al fine di procedere alla divisione del condominio, condizione per poter adire l&#8217;autorità giudiziaria, ma inoltre il Tribunale e la Corte d&#8217;appello avevano proceduto, mantenendo il condominio originario unitario, a dividere parti comuni condominiali per definizione indivisibili. In particolare, la Corte di merito aveva disposto lo scioglimento della comunione relativamente al giardino circostante l&#8217;edificio, alla soffitta ed allo scantinato della casa di (OMISSIS) secondo i criteri indicati nella relazione integrativa della c.t.u., che non prendeva in considerazione la circostanza che nella porzione c.d. Ba.</p>
<p>ricadevano il cancello carraio principale e quello secondario di accesso al garage, nonchè la vasca, mentre nell&#8217;altra porzione ricadeva solo un cancelletto pedonale, e che il viale di accesso sarebbe stato interrotto e non sarebbe stato più utilizzabile proprio nella parte ricadente nella metà assegnata ai ricorrenti.</p>
<p>Inoltre, per procedere alla divisione del giardino, sarebbe stato necessario porre in essere una serie di attività, quale erezione di muri, recinti, piantumazioni, e di atti amministrativi integranti attività volte a modificare lo stato delle cose, riservate esclusivamente alla volontà unanime dell&#8217;assemblea a norma dell&#8217;art. 62 c.c., comma 2. Infine, contrasterebbe con la normativa vigente la divisione del giardino e della terrazza al piano terra in due lotti, pur nella mancata divisione dell&#8217;originario condominio in due condomini autonomi.</p>
<p>4.1. &#8211; La doglianza è immeritevole di accoglimento.</p>
<p>4.2. &#8211; Questa Corte ha chiarito che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d&#8217;indagine e si spostino i termini della controversia, con l&#8217;effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;</p>
<p>si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l&#8217;interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (v. Cass., sentt. n. 17457 del 2009; n. 21017 e n. 7579 del 2007).</p>
<p>Nella specie, è stata all&#8217;evidenza ridotta la portata della domanda originaria, rimanendo immutato il titolo.</p>
<p>4.3. &#8211; Sul piano sostanziale, v&#8217;è da rilevare che in tema di condominio di edifici, poichè l&#8217;uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso cui fa riferimento l&#8217;art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata oltre che con riferimento alla originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione (v., sul punto, Cass., sent. n. 7667 del 1995).</p>
<p>Ciò posto, rientrava, nella specie, nella valutazione di stretta spettanza al giudice del merito la determinazione della divisibilità, nel senso dianzi chiarito, di alcune parti comuni:</p>
<p>valutazione operata dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non affetta da illogicità.</p>
<p>5. &#8211; Le esposte argomentazioni valgono altresì a dar conto della infondatezza della seconda censura, con la quale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevandosi che, nonostante il c.t.u. avesse diviso unicamente il giardino e la terrazza al piano terra, escludendo l&#8217;utilità della divisione del sottotetto, e non svolgendo alcuna considerazione in ordine allo scantinato, la Corte di merito aveva proceduto allo scioglimento della comunione anche sulla soffitta e lo scantinato, nulla disponendo, invece, quanto alla terrazza, e motivando tale decisione con riguardo a considerazioni attribuite al c.t.u. e mai dallo stesso formulate, ovvero contrastanti con quanto da questo osservato. Al riguardo, resta da sottolineare come anche la scelta di non procedere alla divisione della terrazza, e, per converso, quella di addivenire alla divisione dello scantinato ed a quella della soffitta &#8211; scelte in relazione alle quali nel ricorso si lamenta il discostamento dalle risultanze peritali &#8211; risultano analiticamente e plausibilmente motivate.</p>
<p>7. &#8211; In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico dei ricorrenti in solido.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 24 agosto 2012 n. 14633</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 10:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[viali]]></category>

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		<description><![CDATA[È un utilizzo lecito della cosa comune parcheggiare lungo i vialetti condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BIANCHI Luisa &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 21839-2006 proposto da:</p>
<p>B.V., P.P.M.A., P.E., N.L., PE.MO., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rapp.ti e difesi dall&#8217;Avv. SICURO CARLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.R.A., BA.BR., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell&#8217;avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato VIGNALI LINO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>G.F., M.G., V.C., G.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 26593-2006 proposto da:</p>
<p>M.G., G.M., V.C., G.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFIERI ARTURO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CREMONINI ALDO, RANZANI RODOLFO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.P.M.A., PE.MO., B.V., BA.BR., P.E., N.L., D.R. A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 293/2006 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 03/03/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato Braschi Francesco difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>G.F., V.C., M.G. e G.M. convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Parma N.L., Pe.Mo., B.V., P.P. M.A. e P.E., lamentando che questi ultimi utilizzavano lo stradello condominiale anche per la sosta di auto, anzichè per il solo transito, come previsto dal regolamento condominiale, sì da creare intralcio per la restrizione degli spazi dì manovra.</p>
<p>Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, rilevando, in particolare, l&#8217;inesistenza dell&#8217;asserito regolamento condominiale, e sostenendo che il vialetto veniva da anni pacificamente utilizzato sia per la sosta che per il transito delle vetture, in quanto la sua larghezza consentiva entrambi gli usi.</p>
<p>Con sentenza del 18-10-2003 il Giudice di Pace rigettava la domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 3-3-2006, accoglieva l&#8217;appello proposto dagli attori, dichiarando che i condomini dell&#8217;edificio (OMISSIS) sito in (OMISSIS) avevano diritto di utilizzare lo stradello per cui è causa per il solo transito, e che tale stradello non poteva essere utilizzato per il parcheggio o la sosta di veicoli; condannava gli appellati N., Pe., B., P. e Pi. al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti;</p>
<p>compensava le spese nei confronti di Ba.Br. e D.R. A., intervenuti solo in grado di appello. Il giudice di appello rilevava che il parcheggio abituale di auto sullo stradello di accesso alle singole autorimesse, destinato al passaggio e non alla sosta, costituiva un uso non consentito dall&#8217;art. 1102 c.c., in quanto privava gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente il bene comune e rendeva meno agevole le manovre di entrata ed uscita dalle auto rimesse.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso N. L., Pe.Mo., B.V., P.P.M. A. e P.E., sulla base di un unico motivo.</p>
<p>G.F., V.C., M.G. e G.M. hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un solo motivo.</p>
<p>Hanno resistito con altro controricorso anche Ba.Br. e D. R.A..</p>
<p>In prossimità dell&#8217;udienza i controricorrenti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1) In via preliminare, deve disporsi la riunione del ricorso principale e incidentale, ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c..</p>
<p>2) Con l&#8217;unico motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1102 c.c. e l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti controversi e decisivi. Nel premettere che nella specie non si è in presenza di una occupazione stabile di spazi comuni, ma di un uso a parcheggio solo eventuale e temporaneo, sostengono che tale utilizzazione deve ritenersi consentita, in quanto l&#8217;ampiezza dello stradello per cui è causa consente il transito di vetture anche in presenza di auto in sosta, e che dai sopralluogo effettuato dai Giudice di Pace è emerso che il transito è difficoltoso solo quando deve passare il camion del condominio G..</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>E&#8217; noto che l&#8217;art. 1102 c.c., consente al singolo condomino di servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne patimenti uso secondo il loro diritto.</p>
<p>Nella specie il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il parcheggio abituale di un&#8217;autovettura sullo stradello in contestazione, destinato al passaggio delle auto per l&#8217;accesso alle singole autorimesse, priva gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente tale spazio comune, rendendo meno agevole le manovre di entrata ed uscita dai garages, come risulta anche dal sopralluogo effettuato nel corso del giudizio, da cui è emerso che era &#8220;indispensabile mettere le macchine a filo&#8221; per evitare problemi nell&#8217;affiancamento di due autovetture.</p>
<p>Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che lo stradello in questione possa essere utilizzato dai singoli condomini per il parcheggio o la sosta di auto, La rilevata situazione di fatto, infatti, rende evidente che una simile utilizzazione viene a limitare l&#8217;uso del bene comune secondo la sua destinazione naturale (passaggio per accedere alle singole autorimesse) ed a compromettere il pari diritto di godimento degli altri condomini.</p>
<p>Non sussistono, di conseguenza, i vizi denunciati dai ricorrenti, dovendosi piuttosto osservare che questi ultimi, nel sostenere che la larghezza dello stradello condominiale consente il transito di vetture anche in presenza di auto in sosta, propongono sostanziali censure di merito, con le quali mirano ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, essi sollecitano a questa Corte l&#8217;esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa riservato, rientrando nei compiti istituzionali del giudice dì merito l&#8217;accertamento dei fatti oggetto della controversia e la valutazione delle prove.</p>
<p>3) Con l&#8217;unico motivo i ricorrenti incidentali si dolgono della violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., non essendosi il Tribunale pronunciato sulla richiesta degli appellanti di ripetizione delle spese di primo grado.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice d&#8217;appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d&#8217;ufficio ad un nuovo regolamento delle dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell&#8217;esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall&#8217;art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione dei capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, (tra le tante v. Cass. 30-8-2010 n. 18837; Cass. 22-12-2009 n. 26985; Cass. 4-6-2007 n. 12963; Cass. 4-4-2006 n. 7946).</p>
<p>Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tali principi, in quanto, pur avendo accolto il gravame e riformato integralmente la sentenza del Giudice di Pace, ha provveduto solo alla regolamentazione delle spese di appello, omettendo ogni pronuncia riguardo a quelle di primo grado.</p>
<p>Ciò comporta l&#8217;accoglimento del motivo dì ricorso in esame, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice del Tribunale di Parma, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Qualora, infatti, la Corte di Cassazione rilevi, nella sentenza resa dal giudice di merito, il vizio di omessa pronunzia sul capo delle spese, non trovano applicazione nè il disposto dell&#8217;art. 384 c.p.c. (nella parte in cui consente la decisione nel merito), il quale non può operare quando il ricorso venga accolto per vizi &#8220;in procedendo&#8221;, nè quello di cui art. 385 c.p.c., (che le attribuisce il potere di provvedere essa stessa sulle spese), il quale presuppone sempre la cassazione senza rinvio o la declaratoria di incompetenza del giudice adito (Cass. 27-8-2003 n. 12543; Cass. 1-10-2002 n. 14075).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente grado ad altro (Ndr: testo originale non comprensibile).<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III,  Sentenza 28 giugno 2012, n. 10879</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-28-giugno-2012-n-10879/</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 14:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà comune]]></category>
		<category><![CDATA[ultilizzo]]></category>

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		<description><![CDATA[La Suprema Corte prende spunto da una vicenda piuttosto banale quale l'apposizione non autorizzata di fioriere lungo il vano scala per stabilire un principio di diritto molto importante: fino a che punto si può spingere l'uso della cosa comune?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 23806/2008 proposto da:</p>
<p>S.G., (OMISSIS), C.R., (OMISSIS), considerati domiciliati &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, GALLO GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">D.C.M., (OMISSIS), B.P. (OMISSIS), BE.GE., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell&#8217;avvocato CLAUDIO IOVANE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato CARTOLANO ELIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">CONDOMINIO (OMISSIS), CA.AL., C.A., CA.AN.WI.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 708/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di SALERNO, depositata il 05/11/2007; R.G.N. 1061/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per rigetto ricorso con condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p style="text-align: left;">1.- Con sentenza del Tribunale di Salerno del 24 giugno/5 agosto 1999 n. 834 si concludeva un giudizio di manutenzione nel possesso dell&#8217;androne condominiale instaurato dai condomini B., D., D.C. e Be. nei confronti del Condominio (OMISSIS) e veniva ordinato a quest&#8217;ultimo condominio &#8220;la definitiva rimozione dei cinque vasi fioriere di cui al ricorso introduttivo in data 3.4.1989&#8243;.</p>
<p>Intimato precetto, in data 2 novembre 1999, dai condomini vittoriosi per ottenere la definitiva rimozione dei vasi-fioriere apposti nell&#8217;androne condominiale e proposto dagli stessi ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. in forza di detta sentenza, il Condominio propose opposizione all&#8217;esecuzione deducendo che i vasi di cui a quest&#8217;ultima sentenza erano stati definitivamente rimossi già in data 19 ottobre 1990, mentre erano all&#8217;epoca presenti nell&#8217;androne quattro, e non cinque, nuove fioriere in plastica (e non di terracotta, come le altre), collocate sul lato opposto, a seguito di delibera condominiale del 25 marzo 1996, mai impugnata.</p>
<p>Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 17 maggio 2005, accolse l&#8217;opposizione.</p>
<p>2.- I condomini B.P., D.T., D.C. M. e Be.Ge. proposero appello nei confronti del Condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore. Questi si costituì in giudizio ed, eccepite la tardività e comunque l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello, resistette al gravame.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 5 novembre 2007, ha rigettato le eccezioni preliminari ed ha accolto il gravame;</p>
<p>per l&#8217;effetto, ha rigettato l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione proposta dall&#8217;amministratore del Condominio avverso il precetto del 2 novembre 1999 ed il ricorso del 31 gennaio 2000 ed ha condannato l&#8217;appellato al rimborso delle spese del doppio grado.</p>
<p>3.- Avverso la sentenza d&#8217;appello, non impugnata dal Condominio soccombente, propongono ricorso per cassazione i condomini C. R. e S.G., a mezzo di tre motivi.</p>
<p style="text-align: left;">Si difendono con controricorso i condomini B., D.C. e Be..</p>
<p style="text-align: left;">Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p style="text-align: left;">1.- Preliminarmente, va rigettata l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso perchè proposto da condomini che, secondo i resistenti, sarebbero privi di legittimazione ad impugnare, non avendo partecipato ai gradi di merito, nel corso dei quali il Condominio aveva agito e resistito con la rappresentanza dell&#8217;amministratore. A fondamento dell&#8217;eccezione i resistenti richiamano l&#8217;orientamento giurisprudenziale, ribadito da questa Corte anche di recente, per il quale il noto principio secondo cui l&#8217;esistenza, nel condominio, di un organo rappresentativo unitario sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi a detta partecipazione non trova applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto impugnazione di deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale che tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione del servizio comune, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che, in tale controversia, la legittimazione ad agire &#8211; e quindi ad impugnare &#8211; spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza (come nel caso di specie) esclude la possibilità di impugnazione proposta dal singolo condomino (cfr. Cass. n. 6480/98, richiamata nel controricorso, cui adde Cass. n. 21444/10, n. 19223/11).</p>
<p>1.1.- Il Collegio, pur ribadendo l&#8217;eccezione di cui sopra al principio della legittimazione ad agire dei singoli condomini concorrente con quella dell&#8217;amministratore del condominio per la difesa dei diritti connessi alla partecipazione a quest&#8217;ultimo, ritiene che essa non trovi applicazione nel caso di specie.</p>
<p>Questo è relativo all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione di una sentenza che ha imposto un obbligo di fare al Condominio e che costituisce titolo esecutivo sia nei confronti di quest&#8217;ultimo, rappresentato dall&#8217;amministratore, che nei confronti dei singoli condomini.</p>
<p>Infatti, come si dirà anche esaminando il terzo motivo del ricorso, si tratta dell&#8217;esecuzione di una sentenza pronunciata a tutela della situazione di (com)possesso dell&#8217;androne condominiale, ritenuta dal giudice della relativa azione di manutenzione, ivi spiegata, come spettante a ciascuno dei condomini, in quanto tale. Più in particolare, la sentenza del Tribunale di Salerno n. 834/1999, la cui esecuzione forma oggetto della presente opposizione, ha ritenuto che l&#8217;apposizione nell&#8217;androne condominiale di vasi &#8211; fioriere, così come denunciata dai ricorrenti, costituisse una molestia al possesso vantato da questi ultimi sullo spazio comune dell&#8217;androne condominiale, da ciascuno dei condomini perciò tutelabile col rimedio di cui all&#8217;art. 1170 cod. civ., anche nei confronti degli altri condomini.</p>
<p>Si tratta di statuizione insindacabile in questa sede, in quanto posta a fondamento del titolo di formazione giudiziale della cui esecuzione si tratta. Pertanto, a prescindere dalla questione dell&#8217;interpretazione della portata oggettiva di questo (che, come si dirà, è stata controversa e diversamente risolta nei gradi di merito della presente opposizione all&#8217;esecuzione), dal punto di vista soggettivo il giudicato sul titolo esecutivo costituito dall&#8217;anzidetta sentenza del Tribunale di Salerno n. 834/1999 si è formato nei confronti dell&#8217;amministratore del Condominio soltanto quale organo rappresentativo unitario dei singoli condomini.</p>
<p>Più specificamente, la sentenza, della cui esecuzione si tratta, ha finito per imporre un facere non al Condominio, quale ente di gestione, a seguito dell&#8217;annullamento (o dell&#8217;esecuzione) di una deliberazione assembleare concernente la gestione della cosa comune, ma all&#8217;amministratore del Condominio quale rappresentante dei condomini, titolari di una situazione possessoria contrapposta a quella degli altri condomini, ricorrenti ex art. 1170 cod. civ..</p>
<p>1.2. &#8211; Orbene, di norma il soggetto passivo dell&#8217;esecuzione per gli obblighi di fare è colui che si trovi col bene in una relazione di fatto tale da consentirgli di soddisfare la pretesa dell&#8217;avente diritto; così, lo stesso soggetto è anche colui cui spetta la legittimazione a proporre opposizione all&#8217;esecuzione, ove intenda contestare il diritto della controparte di procedere esecutivamente.</p>
<p>In una fattispecie in cui la sentenza di condanna imponeva un obbligo di fare nei confronti di una pluralità di soggetti, quali comproprietari del bene, questa Corte ha avuto modo di affermare che &#8220;quando manca l&#8217;esecuzione spontanea di un&#8217;obbligazione di fare e la parte istante chiede al giudice di conformare coattivamente la situazione di fatto a quella dichiarata nel titolo esecutivo, la parte di soggetto passivo dell&#8217;esecuzione forzata è assunta dalla persona che, in rapporto al bene da modificare, versa in una particolare situazione possessoria: più specificamente, nella situazione possessoria che da un lato gli consentirebbe di eseguire l&#8217;obbligazione imposta dal titolo, dall&#8217;altro si tratta di superare mediante l&#8217;intervento del giudice, per realizzare il risultato dovuto in base al titolo&#8221; (così Cass. n. 3990/03, in motivazione).</p>
<p>Questa stessa parte, proprio perchè soggetto passivo dell&#8217;esecuzione, a prescindere dal fatto che le siano stati notificati titolo esecutivo e precetto, è anche legittimata a proporre opposizione all&#8217;esecuzione, se non sia contemplata dal titolo come soggetto obbligato o se possa opporre una situazione possessoria prevalente (come è stato affermato anche in sede di esecuzione forzata per rilascio: cfr Cass. n. 15083/00).</p>
<p>Dunque, detto soggetto assume la qualità di parte del processo di esecuzione forzata in forma specifica non per il fatto di ricevere la notifica del titolo esecutivo e del precetto (cfr. sempre Cass. n. 3990/03), ma per il fatto di essere concretamente raggiunto nella sua situazione possessoria dalla modificazione del bene ordinata dal giudice e non può resistere a questa intromissione nella sua sfera di possesso se non contestando il titolo che dovrebbe eseguire.</p>
<p>1.3.- Il caso di specie è caratterizzato dalla peculiarità del titolo esecutivo, tale che, pur formatosi nei confronti dell&#8217;amministratore del Condominio, è tuttavia idoneo a compromettere la situazione possessoria di ciascuno dei condomini da questo rappresentati, a seguito della modificazione del bene comune ordinata con la sentenza posta a fondamento dell&#8217;esecuzione.</p>
<p>Pertanto, applicando i principi di cui sopra anche all&#8217;ipotesi in cui la situazione di compossesso riguardi il bene condominiale, va riconosciuta la legittimazione concorrente all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione all&#8217;amministratore del condominio ed ai singoli condomini, con conseguente facoltà di questi ultimi di intervenire nel giudizio intrapreso dal primo e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, la cui rappresentanza, nella ipotesi di interventi o impugnazioni da parte di singoli condomini, si restringe a quegli altri condomini che non si siano costituiti di persona nel processo (cfr. già Cass. n. 2922/79, nonchè di recente Cass. n. 1011/10, n. 10717/11, n. 4991/12; cfr. anche Cass. n. 4810/00, nel senso che la legittimazione concorrente sussiste anche relativamente all&#8217;esercizio delle azioni a tutela del possesso, la cui legittimazione in capo all&#8217;amministratore non esclude quella dei singoli condomini ad agire per la difesa dei diritti esclusivi o comuni).</p>
<p>2.- Passando all&#8217;esame dei motivi di ricorso, va precisato che questo è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell&#8217;art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 novembre 2007).</p>
<p>Col primo motivo si denuncia &#8220;violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 324, 325, 326 e 112 c.p.c., art. 2909 c.c. in ordine all&#8217;omessa dichiarazione di inammissibilità dell&#8217;appello per tardività rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al giudicato formale e sostanziale&#8221;, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.p., nn. 3 e 4.</p>
<p>Si denuncia altresì &#8220;vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla verifica della notificazione della sentenza gravata&#8221;, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili.</p>
<p>2.1.- La prima censura, relativa alla violazione di legge, è assistita da due quesiti di diritto, il primo dei quali risulta inadeguato ed il secondo non pertinente, secondo quanto appresso.</p>
<p>La prima proposizione del quesito di diritto è la seguente: &#8220;Dica la Cassazione se il giudice dell&#8217;appello ha il dovere di accertare l&#8217;ammissibilità della domanda di riesame e l&#8217;avvenuto giudicato in base agli atti prodotti, valutando come atto pubblico &#8211; valido sino a querela di falso &#8211; la notifica della sentenza gravata attestata dall&#8217;ufficiale giudiziario e computando il termine breve previsto per l&#8217;impugnazione, senza ricorrere ad arbitrarie interpretazioni dell&#8217;atto pubblico costituito dalla relata di notifica della sentenza, che proviene da un pubblico ufficiale nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, con le attestazioni inerenti alle attività direttamente svolte dall&#8217;ufficiale giudiziario, che fanno piena prova fino a querela di falso, compreso il fatto di aver consegnato un atto al destinatario in una certa data e in certo luogo&#8221;.</p>
<p>Orbene, ritiene il Collegio che il quesito è formulato in termini tali da non rendere in alcun modo evidente la questione di diritto sottoposta all&#8217;esame della Corte, poichè espresso in termini generici e senza alcun concreto riferimento al caso di specie. Esso, così come formulato, non consente a questa Corte l&#8217;individuazione dell&#8217;errore di diritto denunciato dai ricorrente con riguardo alla fattispecie concreta nè l&#8217;enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020/08).</p>
<p>2.2.- La seconda proposizione del quesito di diritto riferito al primo motivo è la seguente: &#8220;Tra gli affari civili che, per la loro natura di urgenza, non sono soggetti alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale il combinato disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30.1.1.1941, n. 12, art. 92, comma 1, contempla &#8211; tra gli altri &#8211; i procedimenti di opposizione all&#8217;esecuzione, con la conseguenza che l&#8217;appello proposto dalla parte dopo la scadenza del termine breve perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data della notifica della sentenza di primo grado, a norma dell&#8217;art. 325 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile, senza computare il periodo feriale intercorso nelle more&#8221;.</p>
<p>Va qui ribadito che il quesito di diritto deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa od opposta (cfr. Cass. n. 4044/09); deve essere, cioè, specifico e pertinente, sicchè la mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso &#8211; che si verifica allorchè, da una parte, la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione, sicchè il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa &#8211; è assimilabile all&#8217;ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell&#8217;art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al decisum, nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall&#8217;art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d&#8217;ufficio (Cass. S.U. n. 14385/07).</p>
<p>Orbene, nel caso di specie, la sentenza non ha affatto fondato la decisione di rigetto dell&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello su un&#8217;errata interpretazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30.1.1.1941, n. 12, art. 92, comma 1, che è stata denunciata dai ricorrenti come se la Corte d&#8217;Appello avesse ritenuto la sospensione feriale dei termini applicabile anche ai giudizi di opposizione all&#8217;esecuzione, quale è il presente. Ben diversa infatti è la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice di merito ritenuto applicabile il termine c.d. lungo di impugnazione, di cui all&#8217;art. 327 cod. proc. civ., considerato peraltro nei limiti dell&#8217;anno (quindi senza riferimento alcuno al periodo di sospensione di cui alle norme citate), in quanto &#8211; secondo lo stesso giudicante &#8211; la parte interessata ad eccepire l&#8217;inammissibilità, cioè l&#8217;appellato, non avrebbe dato prova dell&#8217;intervenuta notifica della sentenza e della relativa data, dalla quale far decorrere il termine breve di cui all&#8217;art. 325 cod. proc. civ.. Essendo queste le ragioni a fondamento della sentenza impugnata, il quesito di diritto come sopra riportato risulta prima facie del tutto inconferente, sì da comportare l&#8217;inammissibilità del motivo per violazione dell&#8217;art. 366 bis cod. proc. civ..</p>
<p>2.3.- Quest&#8217;ultima norma risulta violata, nella sua seconda parte, con la proposizione dell&#8217;ulteriore profilo di censura attinente al vizio di motivazione. Infatti, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, è stato affermato che, poichè secondo l&#8217;art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, l&#8217;illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. n. 20603/07). Il primo motivo del ricorso, per la parte relativa al vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, manca del tutto di tale momento di sintesi ed è perciò inammissibile.</p>
<p>3.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 112 cod. proc. civ. e &#8220;del principio della necessità della procura alle liti&#8221;, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.</p>
<p>I ricorrenti deducono che il procuratore degli appellanti sarebbe stato privo di mandato alle liti per l&#8217;inesistenza di un mandato a proporre appello e per l&#8217;inidoneità allo scopo della procura rilasciata a margine del ricorso per manutenzione nel possesso di cui al procedimento n. 2795/89.</p>
<p>Deducono, altresì, e comunque, la sopravvenuta estinzione della procura alle liti, in considerazione del decesso della rappresentata D.T. avvenuto il 16 agosto 2003, prima della proposizione dell&#8217;appello avverso la sentenza di primo grado, effettuata il 28 settembre 2005.</p>
<p>3.1.- Il motivo, sotto il primo profilo, è inammissibile per violazione dell&#8217;art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non riporta il testo della procura apposta al ricorso per l&#8217;azione possessoria &#8211; che la Corte d&#8217;Appello di Salerno ha ritenuto idonea ad abilitare il difensore anche relativamente all&#8217;esecuzione ed alle &#8220;fasi successive&#8221; &#8211; nè indica in quale sede processuale il documento risulti prodotto (cfr. Cass. S.U. n. 28547/08, nonchè Cass. n. 29279/08, n. 20535/09, n. 24178/09, n. 2966/11).</p>
<p>3.2.- Il motivo non è meritevole di accoglimento nemmeno quanto al secondo profilo. Avendo lo stesso procuratore proposto appello nell&#8217;interesse di più appellanti, con procura rilasciata da ciascuno, la morte di uno soltanto di costoro, intervenuta prima della proposizione dell&#8217;atto di impugnazione, ha comportato l&#8217;inammissibilità del gravame, per non essere stato rinnovato il rilascio della procura da parte degli eredi della parte deceduta (cfr. Cass. S.U. n. 10706/06, nonchè, da ultimo, Cass. n. 18485/10), soltanto relativamente a quest&#8217;ultima, vale a dire a D.T..</p>
<p>Tuttavia, tale situazione processuale non ha compromesso il gravame proposto nell&#8217;interesse di B.P., D.C.M. e Be.Ge., ciascuno dotato di autonoma legittimazione ad agire esecutivamente in forza della sentenza del Tribunale di Salerno n. 834/99 e quindi a resistere all&#8217;opposizione proposta avverso il relativo processo esecutivo.</p>
<p>Pertanto, non può essere accolto il motivo di ricorso col quale si assume la nullità della sentenza d&#8217;appello per la carenza di mandato in capo al procuratore degli appellanti; non è venuto meno il mandato alle liti rilasciato da ciascuno di costoro, per la morte di uno dei mandanti, trattandosi di distinte procure alle liti, riferibili a parti processuali dotate di legittimazione ad agire concorrente (o disgiunta).</p>
<p>4.- Col terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della norma di rito dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. e della norma dell&#8217;art. 1137 cod. civ. &#8220;nella parte in cui è stata omessa la statuizione della preclusione della domanda di tutela di alcuni condomini contro il deliberato dell&#8217;assemblea di sistemare 4 vasi di plastica nell&#8217;androne comune, a causa della mancata impugnativa della delibera&#8221;, nonchè il vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio &#8220;per la preclusione dell&#8217;esame delle decisioni assembleari non impugnate&#8221;.</p>
<p>Sostengono i ricorrenti che, avendo il Condominio rimosso i vasi cui era originariamente riferito il ricorso per manutenzione nel possesso ed avendo successivamente deliberato, a seguito di deliberazione dell&#8217;assemblea del 25 marzo 1996, di collocare delle (altre e diverse) fioriere nell&#8217;androne condominiale, la mancata impugnativa di tale deliberazione, nel termine di trenta giorni dalla sua adozione, sarebbe stata ostativa all&#8217;accoglimento del gravame. Più specificamente, secondo i ricorrenti, con tale ultima delibera il Condominio avrebbe deciso a maggioranza le modalità concrete di utilizzazione del bene comune, cioè dell&#8217;androne condominiale, di modo che la Corte d&#8217;Appello avrebbe dovuto prendere atto dell&#8217;anzidetta delibera e della sua mancata impugnazione, quindi avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado (che aveva accolto l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione, ritenendo che l&#8217;ordine contenuto nel titolo esecutivo fosse stato già eseguito e non fosse stato oggetto di successiva violazione), senza poter entrare nel merito del deliberato assembleare.</p>
<p>4.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello ha fondato la propria decisione sull&#8217;interpretazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza conclusiva del giudizio possessorio, compiuta al fine di verificare se il giudicato avesse esaurito la propria portata esecutiva o se questa permanesse con riguardo a comportamenti futuri dell&#8217;obbligato idonei ad integrare quella stessa molestia possessoria avverso la quale era stata invocata la tutela giudiziale.</p>
<p>Ha quindi ritenuto che la sentenza che aveva ordinato la rimozione delle fioriere dall&#8217;androne condominiale avesse efficacia esecutiva anche rispetto ad altre situazioni, create dal condominio obbligato e dai suoi partecipanti, che fossero idonee a violare il possesso dei condomini appellanti così come quella che aveva determinato la presentazione del ricorso ex art. 1170 cod. civ. ed ha ritenuto di fare applicazione al caso di specie del principio espresso dal precedente di legittimità di cui alla sentenza n. 9202/01.</p>
<p>Sulla base di tali premesse in fatto (quanto all&#8217;interpretazione del titolo esecutivo) ed in diritto la Corte d&#8217;Appello ha concluso nel senso dell&#8217;&#8221;inefficacia&#8221; della delibera assembleare di nuova collocazione delle fioriere nell&#8217;androne condominiale e della necessità della loro rimozione &#8220;costituendo l&#8217;apposizione dei vasi un rilevante intralcio all&#8217;uso dell&#8217;androne medesimo&#8221;, tale da costituire &#8220;nuova violazione del possesso dei condomini appellanti, possesso che rimane quindi tutelato dalla più volte richiamata sentenza del Tribunale che non ha esaurito il suo effetto con la precedente rimozione dei vasi e che continua a essere efficace rispetto alla nuova apposizione delle fioriere&#8221;.</p>
<p>4.2.- Dato quanto sopra, l&#8217;assunto dei ricorrenti secondo cui la Corte d&#8217;Appello non avrebbe affatto considerato la deliberazione dell&#8217;assemblea del condominio del 25 marzo 1996 non corrisponde al tenore della sentenza impugnata; piuttosto, questa ha concluso nel senso dell&#8217;&#8221;inefficacia&#8221; di detta deliberazione perchè ritenuta in contrasto col giudicato formatosi sul titolo esecutivo di che trattasi. Allora, i ricorrenti avrebbero dovuto contestare la premessa logico-giuridica che ha indotto la Corte territoriale a tale conclusione. Avrebbero dovuto cioè contestare l&#8217;interpretazione del titolo esecutivo che questa conclusione sorregge, nonchè l&#8217;applicazione al caso di specie del principio di diritto espresso da Cass. n. 9202/01, secondo cui &#8220;l&#8217;efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell&#8217;obbligato, che solo apparentemente si sostanzia in un&#8217;esecuzione spontanea della decisione, perchè il contrasto con la situazione possessoria tutelata continua ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall&#8217;obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell&#8217;originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l&#8217;esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l&#8217;eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia trovata in atto durante l&#8217;esecuzione forzata&#8221;.</p>
<p>Poichè l&#8217;ima e l&#8217;altra non sono state oggetto di censura dinanzi a questa Corte, allora l&#8217;affermazione dell&#8217;inefficacia, rectius della nullità, della deliberazione assembleare del 25 marzo 1996 non può essere, a sua volta, inficiata, in quanto strettamente consequenziale a detta premessa logico-giuridica: quest&#8217;ultima ha, infatti, comportato che la materia sia stata trattata come sottratta alla disponibilità dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>5.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dei controricorrenti, dovendo ritenersi ammissibile il controricorso in quanto regolarmente notificato, ex art. 370 cod. proc. civ., ai ricorrenti; ed invero l&#8217;omessa tempestiva notificazione agli altri soggetti intimati col ricorso non comporta l&#8217;inammissibilità del controricorso (cfr. Cass. S.U. n. 1161/00), qualora questo sia stato tempestivamente notificato ai legittimi contraddittori, come nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore dei resistenti, nella somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012.</p>
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