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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Corte Costituzionale</title>
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		<title>Corte Costituzionale, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 6</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione a costruire]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
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		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[principi]]></category>

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		<description><![CDATA[Possono le regioni prevedere deroghe alla regolamentazione delle distanze minime tra gli edifici? In base a quali norme e criteri?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">SENTENZA N. 6<br />
ANNO 2013<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, nel procedimento vertente tra (Omissis) ed altra e la Pasticceria (Omissis) &amp; C. snc, con ordinanza del 29 dicembre 2011, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2012.</p>
<p>Visto l’atto di intervento della Regione Marche;</p>
<p>udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>1.— La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con ordinanza depositata presso la cancelleria di quella Corte il 29 dicembre 2011 e iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 di questa Corte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>1.1.— Il giudizio a quo verte su una domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, rigettata in sede di primo e secondo grado, con la quale i ricorrenti presso la Corte di cassazione avevano chiesto la condanna della controparte ad arretrare e dunque a demolire l’ampliamento di un edificio realizzato da quest’ultima.</p>
<p>La Corte rimettente ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche sopramenzionata, in quanto consente ampliamenti di edifici in deroga ai piani regolatori generali, con l’unico obbligo di mantenere una distanza minima di tre metri dai fabbricati. In particolare, il censurato articolo 1, secondo comma, permette ai Comuni, ai sensi del successivo art. 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di individuare gli edifici suscettibili di ampliamento tra quelli aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali. Inoltre, l’art. 2, quarto comma, della medesima legge regionale, afferma che la procedura così delineata, che si conclude con l’approvazione del Consiglio comunale, ha efficacia di piano particolareggiato. Il giudice a quo ritiene che tale normativa sia in contrasto con l’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), che fissa una distanza minima tra gli edifici, commisurandola alla dimensione delle strade e consentendo tuttavia l’edificazione a distanze inferiori «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».</p>
<p>1.2.— In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che il giudizio posto al suo esame verte sulla richiesta di accertamento della violazione delle distanze legali con riferimento ad un ampliamento, la cui legittimità sarebbe argomentabile solo in base all’esistenza della normativa regionale censurata.</p>
<p>1.3.— Quanto alla non manifesta infondatezza, con riferimento ai parametri costituzionali invocati, la Corte di cassazione muove dalla considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2005, ha affermato che la disciplina delle distanze tra le costruzioni riguarda immediatamente i rapporti tra proprietari di fondi finitimi, per cui essa rientra nella materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale. La Corte costituzionale in quell’occasione ha altresì aggiunto che, data la specificità delle diverse aree territoriali, la disciplina della distanza tra gli edifici può anche riguardare interessi di natura pubblicistica, legati alle competenze regionali e locali in materia di «governo del territorio». Per tale ragione si è consentito che gli enti territoriali possano ponderare adeguatamente l’articolazione tra interessi privati e pubblici e dunque stabilire distanze diverse, in considerazione della conformazione dei singoli territori.</p>
<p>Tuttavia, le Regioni, secondo il giudice rimettente, dovrebbero esercitare le loro competenze in materia di «governo del territorio», rimanendo nell’ambito dei principi della legislazione statale – principi tra i quali si colloca l’individuazione della distanza minima tra i fabbricati, residuando loro la competenza a fissare eventualmente distanze maggiori. Le uniche deroghe alle distanze minime ammesse dal legislatore statale dovrebbero, stando al tenore normativo di cui all’art. 9, ultimo comma, del decreto ministeriale sopracitato, essere contenute in piani particolareggiati, in quanto strumenti urbanistici idonei a delineare un assetto complessivo ed unitario delle specifiche zone territoriali e, pertanto, ricadenti nella competenza regionale in materia di «governo del territorio». Le deroghe non dovrebbero invece incidere nella regolazione dei rapporti tra fondi finitimi, aspetto – quest’ultimo – di natura privatistica e pertanto riservato alla competenza del legislatore statale.</p>
<p>La legge della Regione Marche, nella parte censurata, non rispetterebbe i limiti della potestà legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», attribuendo invece l’efficacia di piano particolareggiato alla procedura che i Comuni possono seguire per consentire ampliamenti anche di singoli edifici, procedura che invece esula dagli strumenti urbanistici.</p>
<p>2.— È intervenuta nel giudizio la Regione Marche, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 2 ottobre 2012, argomentando per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza della questione prospettata dal rimettente.</p>
<p>2.1.— La difesa regionale innanzitutto nota che l’ordinanza di rimessione non avrebbe «motivazione autonoma» rispetto a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 232 del 2005 e dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 20 maggio 2010, n. 12424, e Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18 febbraio 1997, n. 1486, e dunque sarebbe carente in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.</p>
<p>2.2.— Nel merito, la difesa regionale ricostruisce l’orientamento della Corte costituzionale sostenendo che questa ritenga essere attribuito agli strumenti urbanistici il potere di derogare alla normativa statale sulle distanze minime, in base alla competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio». Secondo la parte resistente, la legge regionale censurata avrebbe dettato una disciplina relativa all’assetto urbanistico, consentendo nelle zone di completamento con destinazione residenziale specifici ampliamenti, subordinati alla verifica della presenza di alcune condizioni, e attribuendo a tali interventi l’efficacia di piani particolareggiati. La disposizione impugnata, pertanto, non sarebbe in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005, che, nell’interpretazione della Regione Marche, si sarebbe limitata a dichiarare l’illegittimità di norme regionali riguardanti esclusivamente interessi di natura privatistica, relativi ai soli titolari dei fondi finitimi, senza vietare alle Regioni di derogare, con strumenti di natura urbanistica, alle distanze minime fissate dalle disposizioni statali di riferimento.</p>
<p>Nel caso in esame, la deroga disposta dalla legge regionale impugnata riguarderebbe un numero imprecisato di edifici, da individuare ad opera del Comune, con una delibera equiparata per efficacia al piano particolareggiato. La Regione avrebbe, dunque, disciplinato uno strumento di pianificazione a disposizione dei Comuni, senza esorbitare dalle proprie competenze. La riduzione delle distanze tra gli edifici rientrerebbe pertanto tra gli strumenti di pianificazione territoriale riconducibili alla materia «governo del territorio» e non interferirebbe con quella «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p>Pertanto, in tesi, la censura dovrebbe dirsi infondata.</p>
<p>3.— La Regione Marche ha depositato presso la cancelleria della Corte il 30 ottobre 2012 memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente argomentato per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza della questione come prospettata dal giudice a quo.</p>
<p>3.1.— Quanto all’inammissibilità, la difesa regionale rammenta che la giurisprudenza della Corte costituzionale – in particolare la sentenza n. 232 del 2005 – mentre aveva qualificato in termini di «ordinamento civile» la disciplina delle distanze tra edifici, con riferimento ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, aveva invece affermato che, per i profili attinenti all’inserimento dei fabbricati sul territorio e ai loro rapporti all’interno del medesimo, il titolo competenziale fosse da rinvenirsi nel «governo del territorio». Su questo punto, ad avviso della Regione Marche, l’ordinanza della Corte di cassazione mancherebbe di qualsiasi motivazione atta a ricondurre la legislazione censurata nell’alveo della competenza dell’ordinamento civile, sulla base della quale è stata mossa la censura. Infatti, l’ordinanza motiverebbe solo sulla non conformità della disposizione impugnata ai principi fondamentali della materia «governo del territorio» e, pertanto, la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, quanto meno con riferimento all’evocazione del parametro «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p>3.2.— Nel merito, la Regione sostiene che la Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza 29 settembre 2009, n. 20852, avrebbe riconosciuto, nella normativa qui censurata, l’obiettivo di regolare le distanze tra gli edifici relativamente al loro inserimento urbanistico, ritenendola, dunque, espressione della competenza regionale in materia di «governo del territorio». La disposizione oggetto del giudizio pertanto si confermerebbe finalizzata a consentire ai Comuni di individuare gli edifici su cui intervenire attraverso uno specifico apprezzamento urbanistico.</p>
<p>Ricondotta la disciplina regionale nell’alveo della materia di competenza legislativa concorrente «governo del territorio», la difesa regionale richiama nuovamente la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005, che consentirebbe precisamente interventi in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale più volte richiamato, attraverso un iter procedurale di natura urbanistica che, nel caso di specie, sarebbe rispettato, in quanto alla procedura prevista dalla legge impugnata è riconosciuta efficacia di piano particolareggiato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>1.— La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>La disposizione censurata – art. 1, secondo comma – consente che gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati, siano ampliati anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Il successivo articolo 2, della medesima legge regionale n. 31 del 1979, stabilisce che a tal fine i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, individuano gli edifici da ampliare, distinguendo gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, quelli aventi bisogno di completamento volumetrico, quelli aventi bisogno sia di completamento volumetrico sia di deroga dai distacchi. Ai sensi del medesimo articolo 2, quarto comma, tale procedura è approvata dal Consiglio comunale e ha efficacia di piano particolareggiato.</p>
<p>Secondo l’ordinanza di rimessione, la previsione regionale censurata, nella parte in cui consente ampliamenti in deroga alle distanze e/o ai volumi stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto travalicherebbe la competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», ex art. 117, terzo comma, Cost., interferendo con la disciplina delle distanze tra le costruzioni, che rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p>2.— Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione Marche, intervenuta in giudizio.</p>
<p>Ad avviso della Regione interveniente, l’ordinanza sarebbe inammissibile «perché priva di qualsiasi motivazione», limitandosi a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005. Mancherebbe, in particolare, ogni argomentazione circa l’attinenza della disposizione impugnata all’ambito dei rapporti interprivati, anziché alla disciplina degli assetti urbanistici.</p>
<p>L’eccezione non è fondata.</p>
<p>L’ordinanza di rimessione, dopo aver adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo – trattandosi di giudizio in cui si discute della richiesta di accertamento della violazione delle distanze legali, violazione che risulterebbe esclusa solo per effetto della disposizione regionale impugnata, sulla base della quale l’intervento edilizio è stato autorizzato –, prosegue richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di limiti alla potestà legislativa delle Regioni in materia di edilizia e urbanistica, con particolare riferimento a quelli concernenti la disciplina delle distanze tra costruzioni, che rientrano nella competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile». In riferimento alla disposizione impugnata, l’ordinanza afferma poi che il dubbio di legittimità costituzionale dipende dalla considerazione che, mentre secondo la giurisprudenza costituzionale le deroghe alla disciplina civilistica delle distanze sono consentite solo per finalità di natura urbanistica e pertanto debbono riguardare edifici inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato, viceversa la disposizione regionale consente deroghe non rispettose di tali principi.</p>
<p>3.— Nel merito, la questione è fondata.</p>
<p>3.1.— Come ricorda correttamente l’ordinanza di rimessione, questa Corte ha già affermato che la regolazione delle distanze tra i fabbricati deve essere inquadrata nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 114 del 2012, n. 173 del 2011, n. 232 del 2005). Infatti, tale disciplina attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e ha la sua collocazione innanzitutto nel codice civile. La regolazione delle distanze è poi precisata in ulteriori interventi normativi, tra cui rileva, in particolare, il citato d.m. n. 1444 del 1968. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha altresì chiarito che, poiché «i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri – per ragioni naturali e storiche – specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda – ed in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso – esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici» (sentenza n. 232 del 2005), la cui cura è stata affidata alle Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di «governo del territorio», ex art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>Per queste ragioni, in linea di principio la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo – il governo del territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio. Pertanto, la legislazione regionale che interviene in tale ambito è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005).</p>
<p>Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino da tali finalità, ricadono illegittimamente nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p>3.2.— Il punto di equilibrio tra la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» e quella regionale in materia di «governo del territorio», come identificato dalla Corte costituzionale, trova una sintesi normativa nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato» (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005). Quest’ultima disposizione consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». Le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono, dunque, consentite nei limiti ora indicati, se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.</p>
<p>3.3.— La norma regionale censurata infrange i principi sopra ricordati, in quanto consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, ultimo comma, del medesimo decreto ministeriale, che, come si è detto, esige che le deroghe siano inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell’interesse pubblico relativo al governo del territorio. La disposizione regionale impugnata, al contrario, autorizza i Comuni ad «individuare gli edifici» dispensati dal rispetto delle distanze minime. La deroga non risulta, dunque, ancorata all’esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell’assetto urbanistico di una determinata zona, ma può riguardare singole costruzioni, anche individualmente considerate.</p>
<p>3.4.— La procedura delineata dal legislatore regionale non è dunque conforme ai principi sopra enunciati, né il vizio può ritenersi insussistente in ragione dell’art. 2, quarto comma, della legge regionale impugnata, che intende conferire a tale procedura «efficacia di piano particolareggiato», ex lege. Anzi, attraverso tale autoqualificazione, il legislatore regionale pretende di attribuire gli effetti tipici degli strumenti urbanistici a un procedimento che non ne rispecchia la sostanza e le finalità. L’attribuzione, per via legislativa, della qualifica formale di piano particolareggiato ad una procedura che del piano urbanistico non ha le caratteristiche, perché permette di derogare caso per caso alle regole sulle distanze tra edifici, non offre alcuna garanzia che la legge regionale persegua quelle finalità pubbliche di governo del territorio che, sole, possono giustificare l’esercizio di una competenza legislativa regionale in un ambito strettamente connesso alla competenza statale in materia di «ordinamento civile».</p>
<p>Pertanto, l’art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche n. 31 del 1979 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 19 febbraio 2013, n. 4036</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-19-febbraio-2013-n-4036/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 09:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Disdetta della Locazione non Abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[disdetta]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovo]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>
		<category><![CDATA[validità]]></category>

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		<description><![CDATA[Se la disdetta non è valida solo peril mancato rispetto del termine concordato con il locatore, è valevole per il successivo rinnovo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15214/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 533/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ANCONA, depositata il 15/12/2006, R.G.N. 377/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN FATTO E IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. (OMISSIS), che con contratto del (OMISSIS) aveva concesso in locazione ad uso abitativo ad (OMISSIS) un immobile di sua proprieta&#8217; sito in (OMISSIS), con atto del (OMISSIS) gli intimo&#8217; lo sfratto per finita locazione contestualmente citandolo per la convalida davanti al Tribunale di Ancona. Il locatore dedusse di aver inviato al (OMISSIS) in data 29 dicembre 2002 disdetta ex articolo 3, comma 1, legge n. 431/1998 per la prima scadenza del 30 giugno 2003 e di non aver ancora ottenuto il rilascio dell&#8217;immobile, che intendeva destinare ad abitazione propria e della famiglia. L&#8217;intimato si costitui&#8217; opponendosi alla convalida sostenendo che la disdetta inviatagli dal (OMISSIS) doveva considerarsi priva di validita&#8217; ed effetti, in quanto sprovvista della indicazione dello specifico motivo, tra quelli elencati dalla Legge n. 431 del 1998, articolo 3, sul quale era basata. Affermo&#8217; che, quindi, il contratto doveva intendersi prorogato per altri quattro anni andando cosi&#8217; a scadere il successivo 30 giugno 2007. L&#8217;adito tribunale, negata la convalida e disposto mutamento del rito, all&#8217;esito della discussione all&#8217;udienza del 28 aprile 2004 pronunzio&#8217; sentenza con la quale rigetto&#8217; la domanda di risoluzione del contratto come originariamente introdotta dal locatore e rigetto&#8217; altresi&#8217; la domanda di risoluzione proposta subordinatamente dallo stesso locatore per la successiva scadenza dei 30 giugno 2007, regolando di conseguenza a carico del soccombente le spese di lite sostenute dal conduttore. Ritenne, infatti, che la lettera di disdetta 29 dicembre 2002 spedita dal (OMISSIS) al (OMISSIS), priva com&#8217;era della specificazione del motivo per il quale il locatore richiedeva il rilascio dell&#8217;immobile, doveva ritenersi invalida ed inefficace a determinare la risoluzione del contratto: questo, dunque, si era rinnovato per egual periodo. Ne&#8217; poteva accogliersi la subordinata domanda di risoluzione per la successiva scadenza del 30 giugno 2007, domanda non tardiva in quanto conseguente all&#8217;opposizione avversaria, ma inaccoglibile a causa della &#8220;nullita&#8217; radicale della disdetta del 29 dicembre 2002&#8243;.</p>
<p>2. Con la decisione oggetto della presente impugnazione, depositata il 15.12.2006, la Corte di Appello di Ancona rigettava l&#8217;appello del (OMISSIS), osservando che esso, limitato alla domanda &#8211; proposta in primo grado in via subordinata &#8211; di risoluzione del contratto per la data del 30 giugno 2007 (cioe&#8217; per la seconda scadenza contrattuale) era infondato, sulla base di motivazione diversa di quella adottata dal Tribunale, non condivisibile e che doveva intendersi sostituita dalle seguenti osservazioni. La disdetta inviata dal (OMISSIS), sicuramente nulla e priva di effetti con riferimento alla (prima) scadenza contrattuale del 30 giugno 2003, in quanto priva dell&#8217;indicazione di uno dei motivi tassativamente richiesti dalla Legge n. 431 del 1998, articolo 3 (sul punto la sentenza di primo grado non ha formato oggetto d&#8217;impugnazione), non avrebbe potuto giudicarsi parimenti nulla e priva di effetti per la stessa ragione con riferimento alla, (seconda) scadenza del 30 giugno 2007, dato che la necessita&#8217; di indicare e comunicare al conduttore uno (o piu&#8217;) dei motivi tassativamente elencati dalla Legge n. 431 del 1998, articolo 3, e&#8217; stabilita, dalla stessa norma, solamente per l&#8217;ipotesi in cui il locatore non intenda rinnovare il contratto alla prima scadenza. Sennonche&#8217;, pur esclusa la nullita&#8217; della disdetta sotto questo profilo, la Corte territoriale rilevava &#8211; d&#8217;ufficio (trattandosi di questione di nullita&#8217; afferente l&#8217;atto dal quale parte attrice &#8211; appellante pretendeva di ricavare il proprio diritto alla risoluzione del contratto) &#8211; l&#8217;invalidita&#8217; assoluta della medesima sotto l&#8217;essenziale profilo che la Legge n. 431 del 1998, articolo 2 (disciplina applicabile razione temporis e comunque espressamente richiamata dalle parti nel contratto sottoscritto il 1 luglio 1999) prevede, per il rinnovo o mancato rinnovo alla seconda scadenza, un&#8217;apposita &#8220;procedura&#8221; che ciascuna parte ha diritto di attivare e che, nell&#8217;ipotesi (che qui interessa) del locatore il quale non intenda rinnovare il contratto, presuppone necessariamente la comunicazione della relativa intenzione al conduttore (entro preciso termine e con determinata forma). Ora, per un verso questo adempimento poteva riguardarsi come onere, nel senso che dalla sua mancanza avrebbero potuto derivare per la parte interessata effetti negativi (rinnovo tacito in caso di mancata comunicazione al conduttore, cosi&#8217; come cessazione del contratto in caso di mancata risposta di costui); per altro verso questa comunicazione dell&#8217;intenzione di non voler rinnovare alla seconda scadenza avrebbe potuto qualificarsi come presupposto imprescindibile della descritta procedura. Questo significa che per poter valere come disdetta per la seconda scadenza contrattuale la comunicazione del locatore deve possedere i requisiti per potersi considerare atto propulsivo della procedura suddetta e, quindi, innanzitutto, deve contenere la manifestazione di volonta&#8217; di non rinnovare il contratto alla seconda scadenza, con la conseguenza che l&#8217;indicazione del rilascio alla prima scadenza (30 giugno 2003) e la mancata indicazione della volonta&#8217; di non rinnovare alla seconda scadenza (30 giugno 2007) nella disdetta inviata dal locatore (OMISSIS) e, prima ancora, il fatto stesso che essa sia stata inviata quando ancora era in corso il primo periodo del rapporto locativo, costituiscono evidentemente ostacoli insuperabili che non permettono di ravvisare esistente (oltre che valida) una disdetta per la seconda scadenza contrattuale come pretende l&#8217;appellante. La Corte reputava superato l&#8217;orientamento secondo il quale la disdetta intimata per una scadenza anteriore puo&#8217; valere per quella successiva (Cass. 2076/1989, 1318/1996 e, di recente, 7927/2004), essendosi esso formato infatti nel vigore della precedente disciplina della legge n. 392/1978 (tutte le citate decisioni della S.C. risolvevano controversie anteriori alla Legge n. 431 del 1998), ove la disdetta dalle locazioni tanto abitative (articolo 3) quanto commerciali (articoli 28-29) era affidata alla semplice comunicazione della parte interessata, senza alcuna forma di &#8220;procedimentalizzazione&#8221; come avviene invece con la disciplina nella specie applicabile. Disciplina, del resto, espressamente fatta propria nel contratto in lite, ove le parti avevano stabilito, da un lato, che il contratto &#8220;si intendera&#8217; rinnovato per altri quattro anni nell&#8217;ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta motivata a&#8217; sensi della Legge n. 431 del 1998, articolo 3, comma 1, da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza&#8221; e, dall&#8217;altro lato, che &#8220;Al termine dell&#8217;eventuale periodo di rinnovo ciascuna parte avra&#8217; diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da &#8220;inviare all&#8217;altra parte almeno sei mesi prima della scadenza&#8221;. Come si vede, era chiara la volonta&#8217; pattizia di esigere &#8211; al fine della regolamentazione del rapporto dopo la prima scadenza ed in vista della seconda &#8211; una disdetta apposita, cioe&#8217; una manifestazione di volonta&#8217; successiva (&#8220;al termine dell&#8217;eventuale periodo di rinnovo&#8221;) e precisamente diretta proprio ad impedire il secondo rinnovo contrattuale. La necessita&#8217; che, per la sua esistenza e validita&#8217;, la disdetta intervenisse dopo la prima scadenza e contenesse l&#8217;esplicito riferimento alla seconda, non consentiva, poi, di condividere l&#8217;istanza dell&#8217;appellante di applicare in subordine l&#8217;istituto della conversione del negozio nullo (articolo 1424 cod. civ.): anche qui, infatti, il diverso orientamento (ad es. Cass. 13641/2004) si sarebbe formato in relazione a controversie disciplinate secondo la previgente, Legge n. 392 del 1978, mentre in quello sottoposto a questo riesame tanto la nuova disciplina applicabile, quanto la chiara manifestazione della volonta&#8217; negoziale, avrebbero imposto una disdetta ad hoc, onde evitare il rinnovo contrattuale alla seconda scadenza.</p>
<p>3. Ricorre per cassazione (OMISSIS), erede di (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione della Legge n. 431 del 1998, articolo 2 e del combinato disposto degli articoli 1324 e 1424 c.c. e chiede alla Corte se &#8220;alla luce del testo della Legge n. 431 del 1998, articolo 2, comma 1, puo&#8217; la lettera raccomandata di disdetta, inviata dal locatore ai sensi dell&#8217;articolo 3, nulla in relazione alla prima scadenza, perche&#8217; carente dell&#8217;indicazione di uno dei motivi tassativamente ivi previsti, convertirsi in una disdetta valida per la seconda scadenza contrattuale, (in applicazione del combinato disposto degli articoli 1324 e 1424 c.c., se reca il contenuto inequivocabile della manifestazione di volonta&#8217; contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione dei rapporto&#8221;.</p>
<p>Il (OMISSIS), ma anche i coeredi di (OMISSIS), intimati, non hanno svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p>4. La censura e&#8217; fondata.</p>
<p>4.1. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui, al di fuori del caso di forma scritta convenzionale (articolo 1352 c.c.), vige il principio della liberta&#8217; di forma, da cui consegue che la disdetta puo&#8217; essere contenuta anche in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga la volonta&#8217; del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che, comunque, nel caso concreto, esprima anche tale volonta&#8217;, quale l&#8217;intimazione di licenza o sfratto per finita locazione (Cass. n. 9666/1997 e Cass. n. 843/1995) o la citazione in giudizio (da ultimo, Cass. n. 26526/2009); ne&#8217; rileva che non sia stata seguita sin dall&#8217;inizio la procedura di diniego di rinnovo di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 30, prevista dalla Legge n. 431 del 1998, articolo 3, e che l&#8217;atto processuale sia stato formato per una scadenza gia&#8217; verificatasi, vigendo altresi&#8217; il principio che la disdetta e l&#8217;intimazione in cui essa e&#8217; contenuta, che non siano idonee, per inosservanza del termine, a produrre la cessazione della locazione per la scadenza indicata dal locatore, hanno efficacia di produrla per la scadenza successiva (Cass. n. 554 e 1601/1979, n. 4301/1981, n. 7352/1997, nonche&#8217; con specifico riferimento a fattispecie regolata, come la presente, dalla legge n. 431 del 1998, Cass. n. 14486 del 2008; v. anche Cass. n. 409 del 2006 e n. 26526 del 2009, cit., e, per fattispecie regolate dalla disciplina transitoria di cui alla citata legge, Cass. n. 17995/2007, nonche&#8217; Cass. n. 1500572008 e 15398/2010, in motivazione).</p>
<p>4.2. La violazione dell&#8217;indicato canone interpretativo e&#8217; idonea a determinare la cassazione dell&#8217;impugnata sentenza, senza che assuma rilievo la circostanza che non siano state intavolate, tra le parti, le trattative secondo il modulo procedurale previsto nella seconda parte della Legge n. 431 del 1998, articolo 2, comma 1. Tale mancanza non puo&#8217; essere ritenuta sanzionata privando del tutto di efficacia una pregressa univoca volonta&#8217; del locatore di far comunque cessare il rapporto alla sua successiva (e legittima, nel senso di cui innanzi) scadenza.</p>
<p>Infatti, in assenza di espressa e specifica diversa previsione normativa (del tipo, ad esempio, di quella di cui alla Legge n. 359 del 1992, articolo 11, comma 1 bis), non e&#8217; prospettabile una sanzione del genere, dato che &#8211; con la disposizione della Legge n. 431 del 1978, articolo 2 &#8211; il legislatore ha inteso semplicemente sollecitare i contraenti a svolgere delle trattative, senza obbligarli a tanto, diversamente da quanto prospettato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.</p>
<p>4.3. Senza contare che, nel caso in esame, essendo indubbia la volonta&#8217; del locatore di volere riottenere l&#8217;immobile una volta scaduto il contratto (giusta l&#8217;intimata disdetta, che costituisce manifestazione non equivoca di rifiuto di rinnovo da parte del locatore medesimo), il conduttore nulla abbia, da parte sua, proposto ne&#8217; vi sia stato tra le parti altro diverso accordo, sicche&#8217;, proprio in base al disposto dello stesso articolo 2, il contratto si doveva intendere scaduto alla data di cessazione della locazione.</p>
<p>5. Ne deriva l&#8217;accoglimento del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo&#8217; decidersi nel merito, dichiarandosi risolto il contratto di locazione al 30 giugno 2007 e condannando il (OMISSIS) al rilascio dello stesso in favore degli eredi di (OMISSIS). Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione ed all&#8217;iter processuale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara risolto al 30 giugno 2007 il contratto di locazione tra le parti e condanna il (OMISSIS) al rilascio dello stesso. Compensa le spese dell&#8217;intero giudizio.</p>
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		<item>
		<title>Corte costituzionale, Sentenza 4 giugno 1993 n. 268</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-costituzionale-sentenza-4-giugno-1993-n-268/</link>
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		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[392 del 1978]]></category>
		<category><![CDATA[ferie giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Giudici: Dott. Francesco GRECO Prof. Gabriele PESCATORE Avv. Ugo SPAGNOLI Prof. Antonio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori:<br />
Presidente: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA<br />
Giudici:<br />
Dott. Francesco GRECO<br />
Prof. Gabriele PESCATORE<br />
Avv. Ugo SPAGNOLI<br />
Prof. Antonio BALDASSARRE<br />
Prof. Vincenzo CAIANIELLO<br />
Avv. Mauro FERRI<br />
Prof. Luigi MENGONI<br />
Prof. Enzo CHELI<br />
Dott. Renato GRANATA<br />
Prof. Giuliano VASSALLI<br />
Prof. Francesco GUIZZI<br />
Prof. Cesare MIRABELLI<br />
Prof. Fernando SANTOSUOSSO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro {Giorgio Albanese}, iscritta al n.791 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell&#8217;anno 1993.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione del Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E.;</p>
<p>udito nell&#8217;udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;</p>
<p>udito l&#8217;avv. Marcello De Cesaris per il Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>l. &#8211; Con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non consente la sospensione anche del termine di tre mesi stabilito dall&#8217;art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p>
<p>La questione é stata sollevata nel corso di un giudizio proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro {Giorgio Albanese}, giudizio diretto ad ottenere l&#8217;annullamento della sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma che aveva respinto la domanda dell&#8217;ente di risoluzione del contratto di locazione (per avere il conduttore adibito l&#8217;immobile ad uso diverso da quello pattuito), perché era già decorso il termine di tre mesi (previsto dall&#8217;art. 80, primo comma, della legge n. 392 del 1978) da quando il locatore aveva avuto conoscenza del mutamento di destinazione dell&#8217;immobile. La domanda di risoluzione del contratto sarebbe stata tempestiva, se il termine in questione fosse assoggettato alla sospensione nel periodo feriale.</p>
<p>Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale ha già affermato (esaminando il termine di decadenza stabilito dall&#8217;art. 1137 del codice civile per l&#8217;impugnazione delle delibere dell&#8217;assemblea dei condomini) che la sospensione dei termini nel periodo feriale, disciplinata dall&#8217;art. 1 della legge n. 742 del 1969, si impone quando agire in giudizio nel termine previsto costituisca, per il titolare, l&#8217;unico rimedio per far valere un suo diritto (sentenza n. 49 del 1990).</p>
<p>Ad avviso del giudice rimettente questo principio deve trovare applicazione anche al termine previsto per la risoluzione del contratto di locazione (se il conduttore adibisca l&#8217;immobile ad un uso diverso da quello pattuito), che può essere fatta valere solo mediante la proposizione di una domanda giudiziale. La brevità del termine per agire renderebbe particolarmente difficile, per chi intenda esercitare tale diritto, munirsi nel periodo feriale della necessaria difesa tecnica. Se la sospensione del decorso del termine non fosse estesa anche a questo caso, sarebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione.</p>
<p>2. &#8211; Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituito il Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E., concludendo per la fondatezza della questione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>l. &#8211; La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, concerne la sospensione nel periodo feriale del decorso del termine, previsto dall&#8217;art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per il locatore che chiede la risoluzione del contratto, quando il conduttore adibisca l&#8217;immobile ad un uso diverso da quello pattuito. La brevità del termine di decadenza (tre mesi dalla conoscenza del mutamento di destinazione dell&#8217;immobile) renderebbe al locatore difficile, quando il termine sia in parte compreso nel periodo feriale, agire in giudizio mediante la necessaria difesa tecnica. Pertanto, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina della sospensione dei termini processuali dettata dall&#8217;art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non comprendendo il termine in questione, sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 24 della Costituzione.</p>
<p>2. &#8211; La disciplina generale della sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale, destinata ad assicurare l&#8217;effettiva possibilità di esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio, é stata già più volte esaminata da questa Corte. In presenza di termini brevi, di duplice e coesistente natura sostanziale e processuale, sono state accolte questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel contesto di una giurisprudenza ferma nel ritenere non applicabile la sospensione, prevista dall&#8217;art. 1 della legge n. 742 del 1969, ai termini per la proposizione della domanda giudiziale. Difatti questa Corte ha affermato che lede il diritto di agire in giudizio, per la tutela delle proprie ragioni, escludere la sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale, prevista in via generale, nei casi in cui la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l&#8217;unico rimedio per fare valere il diritto stesso in un ristretto termine fissato dalla legge (sent. n.380 del 1992; n. 49 del 1990; n. 255 del 1987; n.40 del 1985).</p>
<p>L&#8217;illegittimità costituzionale é stata dunque dichiarata solo quando il termine di decadenza, che presentava le caratteristiche sopra descritte, non era stato considerato soggetto, quanto alla sospensione feriale, alla disciplina dei termini processuali.</p>
<p>3. &#8211; L&#8217;enunciazione di questi principi ha concorso a determinare una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria, che ha seguito anche le sollecitazioni di parte della dottrina.</p>
<p>Si é così pervenuti ad una ricostruzione della portata normativa dell&#8217;art. 1 della legge n. 742 del 1969, tale da superare l&#8217;esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità costituzionale, dirette ad inserire via via altre singole fattispecie nel contesto della stessa disposizione. I più recenti orientamenti della giurisprudenza ordinaria muovono in una prospettiva interpretativa, in precedenza seguita dalla sola giurisprudenza amministrativa, secondo la quale la locuzione &#8220;termini processuali&#8221;, ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell&#8217;atto introduttivo del giudizio.</p>
<p>Si deve pertanto constatare come sia divenuta dominante, anche nella giurisprudenza relativa al processo civile, una lettura della disposizione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale che offre una più ampia e comprensiva nozione di termine processuale, tale da non limitarne la portata nell&#8217;ambito del compimento degli atti successivi all&#8217;introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l&#8217;unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.</p>
<p>Questa nuova lettura della disposizione ha portato la Corte di cassazione ad affermare che é soggetto alla sospensione nel periodo feriale il termine di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 2527 del codice civile, a pena di decadenza e senza rimedio alternativo, per l&#8217;impugnazione giudiziale della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa.</p>
<p>Si é, quindi, in presenza di una ricostruzione del sistema normativo che adegua la lettura della disposizione denunciata al principio costituzionale di garanzia del diritto di agire in giudizio. Ne risulta una interpretazione del tutto appropriata anche al termine di tre mesi previsto dall&#8217;art. 80 della legge n. 392 del 1978 per la domanda giudiziale che il locatore può proporre come unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione del contratto, quando il conduttore abbia adibito l&#8217;immobile ad un uso diverso da quello pattuito.</p>
<p>La corretta interpretazione della disposizione denunciata, nei sensi sopra indicati, consente di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong><br />
<strong>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/05/93.</p>
<p>Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente</p>
<p>Cesare MIRABELLI, Redattore</p>
<p>Depositata in cancelleria il 04/06/93.</p>
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		<title>Corte Costituzionale, Ordinanza 23 febbraio 1994 n. 59</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia negoziale delle parti]]></category>
		<category><![CDATA[durata della locazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Giudici Prof. Gabriele PESCATORE Avv. Ugo SPAGNOLI Prof. Antonio BALDASSARRE Prof. Vincenzo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>Presidente<br />
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA</p>
<p>Giudici<br />
Prof. Gabriele PESCATORE<br />
Avv. Ugo SPAGNOLI<br />
Prof. Antonio BALDASSARRE<br />
Prof. Vincenzo CAIANIELLO<br />
Avv. Mauro FERRI<br />
Prof. Luigi MENGONI<br />
Prof. Enzo CHELI<br />
Dott. Renato GRANATA<br />
Prof. Giuliano VASSALLI<br />
Prof. Francesco GUIZZI<br />
Prof. Cesare MIRABELLI<br />
Dott. Fernando SANTOSUOSSO<br />
Avv. Massimo VARI<br />
Dott. Cesare RUPERTO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n.359, promossi dal Pretore di Venezia con tre ordinanze, delle quali due emesse il 20 luglio 1993 e l&#8217;altra il 22 giugno 1993, e dal Pretore di Pescara con ordinanza emessa il 23 gennaio 1993, rispettivamente Iscritte ai nn. 673, 674, 675 e 684 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 47, prima serie speciale,Dell&#8217;anno 1993.</p>
<p>Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che i Pretori di Venezia (con tre distinte ordinanze, delle quali due emesse il 20 luglio 1993 e l&#8217;altra il 22 giugno 1993) e di Pescara (con ordinanza del 23 gennaio 1993, pervenuta alla Corte il 20 ottobre 1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 (il Pretore di Pescara) e 42 (il Pretore di Venezia) della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, comma 2- bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;</p>
<p>che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e con scadenza successiva all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 333 del 1992, la proroga di diritto del contratto per due anni nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone;</p>
<p>che il Pretore di Venezia richiama le sentenze di questa Corte n.3 e n. 225 del 1976, per osservare che i limiti legali al diritto di proprietà, previsti dall&#8217;art. 42 della Costituzione al fine di assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la disciplina vincolistica soltanto a condizione che essa abbia carattere straordinario e temporaneo; ritiene inoltre che la norma denunciata non si giustifichi in termini di transitorietà e che comprima il diritto di proprietà in maniera indiscriminata, in contrasto con l&#8217;art. 42 della Costituzione, perché sacrifica unilateralmente il locatore ed impedisce di considerare le necessità abitative del proprietario;</p>
<p>che il Pretore di Pescara ritiene la norma irrazionale, contrastante quindi con l&#8217;art. 3 della Costituzione, perché non consentirebbe di considerare la necessità del locatore di abitare l&#8217;immobile;</p>
<p>che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale;</p>
<p>Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;</p>
<p>che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità costituzionale della proroga delle locazioni stabilita dall&#8217;art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto non contrastante con gli articoli 3 e 42 della Costituzione la limitazione alla facoltà di godimento dell&#8217;immobile da parte del proprietario, determinata dalla proroga biennale delle locazioni.</p>
<p>Difatti la disposizione censurata é inserita nel contesto di una disciplina volta ad aprire una fase di graduale transizione: dalla determinazione del canone di locazione secondo parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera negoziazione del canone stesso tra le parti; essa non contiene una protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma risponde all&#8217;esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare l&#8217;accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative.</p>
<p>Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste dalla legge;</p>
<p>che le questioni sollevate dai Pretori di Venezia e Pescara, con ordinanze emesse prima della sentenza n. 323 del 1993, non prospettano profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e devono essere pertanto dichiarate manifestamente infondate (ordinanze n.354, 394 e 469 del 1993).</p>
<p>Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art.11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai Pretori di Venezia e Pescara, in riferimento agli artt.3 e 42 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/94.</p>
<p>Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente</p>
<p>Cesare MIRABELLI, Redattore</p>
<p>Depositata in cancelleria il 23/02/94.</p>
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		<title>Corte Costituzionale, Ordinanza 23 dicembre 2003 n. 373</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia negoziale delle parti]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Gustavo ZAGREBELSKY Presidente - Valerio ONIDA Giudice - Carlo MEZZANOTTE - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori:<br />
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente<br />
- Valerio ONIDA Giudice<br />
- Carlo MEZZANOTTE<br />
- Fernanda CONTRI<br />
- Guido NEPPI MODONA<br />
- Piero Alberto CAPOTOSTI<br />
- Annibale MARINI<br />
- Franco BILE<br />
- Giovanni Maria FLICK<br />
- Francesco AMIRANTE<br />
- Ugo DE SIERVO<br />
- Romano VACCARELLA<br />
- Paolo MADDALENA<br />
- Alfio FINOCCHIARO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1,della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promosso con ordinanza del 12 febbraio 2003 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Fogliarini Fiorenzo ed altra e Somenzi Elvina, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.<br />
Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 12 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di egittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui subordina la legittimità di contratti di locazione di natura transitoria alle condizioni e alle modalità definite dal decreto di cui al comma 2 dell&#8217;art. 4 della stessa legge;</p>
<p>che il rimettente, adito per la convalida di licenza per finita locazione relativamente ad un contratto abitativo di natura transitoria, premette che l&#8217;intimata ha eccepito la riconduzione del rapporto alla disciplina ordinaria, ai sensi dell&#8217; art. 2, commi 2 e 6, lettere c) e d), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, in quanto nel contratto stipulato dalle parti non era stato previsto l&#8217;onere per il locatore di confermare, prima della scadenza, i motivi di transitorietà posti a base del contratto stesso e comunque il locatore non aveva adempiuto tale onere, come invece è prescritto dall&#8217;art. 2 del citato decreto;</p>
<p>che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata sarebbe in contrasto con gli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, poiché rimette alla normazione secondaria una disciplina che incide sull&#8217;autonomia negoziale delle parti, sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà privata, senza tuttavia indicare le direttrici e i principi entro i quali deve svolgersi l&#8217;azione amministrativa, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di riserva di legge relativa;</p>
<p>che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;</p>
<p>che, ad avviso della difesa erariale, la riserva di legge relativa sarebbe stata rispettata, poiché l&#8217;attività esecutiva della pubblica amministrazione non risulta caratterizzata da discrezionalità assoluta e illimitata, come si desume dalla circostanza che i criteri fissati nel decreto non sono imposti autoritativamente ma costituiscono il frutto di una concertazione attuata con i destinatari stessi della disciplina, secondo il procedimento delineato nell&#8217;art. 4 della medesima legge.</p>
<p>Considerato che l&#8217;ordinanza di rimessione è priva di un&#8217;adeguata motivazione sia in relazione ai profili di rilevanza della questione, sia in ordine alla non manifesta infondatezza della prospettata censura;</p>
<p>che, quanto al primo aspetto, il rimettente non specifica se il contratto fosse stato stipulato per soddisfare esigenze transitorie dell&#8217;uno o dell&#8217;altro contraente, né individua quale fosse la parte gravata dall&#8217;onere di confermare il permanere delle proprie esigenze transitorie, diverse essendo le conseguenze ai fini della decisione, posto che la riconduzione del contratto alla durata legale si verifica solo nell&#8217;ipotesi in cui le esigenze transitorie siano relative al locatore che abbia omesso di dare conferma del loro permanere;</p>
<p>che del resto non sono nemmeno indicati gli effetti nel giudizio a quo dell&#8217;eventuale caducazione della norma censurata;</p>
<p>che, secondo la prospettazione del giudice rimettente, la illegittimità costituzionale della norma impugnata deriverebbe dalla circostanza che la disciplina del contratto transitorio è rimessa a un decreto ministeriale, senza che siano indicati dalla legge principi o direttive;</p>
<p>che il rimettente ha tuttavia omesso ogni considerazione in ordine al complesso procedimento, articolato anche attraverso fasi di concertazione collettiva, nel quale si inserisce il decreto ministeriale; onde le prospettate censure risultano prive del necessario sostegno argomentativo;</p>
<p>che, in definitiva, le diffuse carenze di motivazione impediscono a questa Corte di esaminare nel merito la questione, la quale, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile.</p>
<p>Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 DIC. 2003.</p>
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