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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; convocazione</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 novembre 2009 n. 24456</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
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		<category><![CDATA[legge 17 agosto 1942 n. 1150]]></category>
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		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si redige una convocazione perché sia inimpugnabile? Come si stila il verbale affinché sia inimpugnabile? Può il condominio ristrutturare un portico destinato al pubblico passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; rel. Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ATRIPALDI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>A.M.T. (OMISSIS), R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato COLELLA ANTONIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND.(OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato BOCCHINI DILETTA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIUGLIANO DOMENICO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2695/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIGLIANO Francesco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso, limitando per quanto di ragione, dal quinto motivo all&#8217;ottavo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2000 A.M. T. e R.M., quali condomini del Condominio (OMISSIS), impugnavano davanti al Tribunale di Monza la Delib. assunta nell&#8217;assemblea del 12 aprile 2000, avente ad oggetto lavori di rifacimento del corsello carrabile al piano terreno, la pavimentazione del porticato e delle gallerie e il risanamento dell&#8217;intradosso della soletta sottostante.</p>
<p>A fondamento della impugnazione gli attori deducevano che non vi era corrispondenza tra ordine del giorno e deliberato con riferimento alla delega ai consiglieri in ordine alla definizione dei costi precisi, delle modalita&#8217; di pagamento, di affidamento e svolgimento dei lavori, di oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza che in percentuale non dovevano superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento dei tetti;</p>
<p>ad ogni modo tale delega non era consentita; infine, veniva dedotto che sussisteva il vizio di eccesso di potere derivante dall&#8217;avere l&#8217;assemblea deliberato l&#8217;effettuazione di opere non pertinenti al condominio, ma spettanti all&#8217;amministrazione comunale, in quanto relative alla pavimentazione di porticati gravati da servitu&#8217; di pubblico passaggio.</p>
<p>Il condominio si costituiva contestando il fondamento della domanda.</p>
<p>Con sentenza in data 20 settembre 2000 il Tribunale di Monza accoglieva l&#8217;impugnazione e annullava la delibera assunta dal condominio convenuto.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo proponeva appello, chiedendo in via preliminare la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. e l&#8217;espletamento dell&#8217;attivita&#8217; difensiva impedita dal giudice di primo grado; nel merito la riforma della sentenza impugnata, e il rigetto della impugnazione della delibera, con condanna dei condomini impugnanti ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiche&#8217; la delibera impugnata era stata sostituita dalla Delib. 22 giugno 2000.</p>
<p>Con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2002 la Corte di appello di Milano dichiarava la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per lesione del diritto alla difesa, per violazione dell&#8217;art. 180 c.p.c., comma 2, e dell&#8217;art. 183 c.p.c..</p>
<p>Con sentenza definitiva del 30 settembre 2003 La Corte di appello di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere, rigettava la domanda del condominio ex art. 96 c.p.c., condannava gli originari attori al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Sulla cessazione della materia del contendere cosi&#8217; motivavano i giudici di secondo grado:</p>
<p>La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi. Non risulta alcun&#8217;impugnazione di tale seconda delibera, che viene quindi a soprapporsi alla precedente del 12/4/2000, sostituendone l&#8217;efficacia. Si deve dunque ritenere cessata la materia del contendere in relazione all&#8217;impugnazione proposto da A.M.T. e R. M.; in tal senso viene riformata la sentenza appellata, accogliendo la domanda subordinata dell&#8217;appellante condominio.</p>
<p>In ordine alla disciplina delle spese di giudizio, cosi&#8217; motivava la Corte di appello:</p>
<p>Ai fini della disciplina delle spese di causa, nonche&#8217; della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. qui riproposta dal condominio, viene a rilevanza il tema della soccombenza virtuale.</p>
<p>La Delib. 12 aprile 2000 aveva elencato specificatamente l&#8217;opera da eseguire, fatto riferimento al preventivo della ditta I.CO.MA. e indicato il costo complessivo; aveva poi delegato ai consiglieri la definizione di &#8220;costi precisi, modalita&#8217; di pagamento, affidamento e svolgimento dei lavori, oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza) che in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori di rifacimento tetti&#8221;.</p>
<p>Siffatta delega non puo&#8217; ritenersi eccessivamente ampia e quindi tale da esautorare l&#8217;assemblea del potere decisionale e dispositivo;</p>
<p>attesa la puntuale deliberazione circa l&#8217;ammontare per la spesa delle opere indicate, la delega in relazione ai &#8220;costi precisi&#8221; non puo&#8217; che concernere eventuali trattative tendenti ad ottenere un ribasso rispetto al preventivo presentato, e cosi&#8217; le &#8220;modalita&#8217; di pagamento&#8221; sono, all&#8217;evidenza, una questione meramente attuativa e collegata alla trattativa con l&#8217;appaltatore. La stessa appellata concorda nell&#8217;affermare che la scelta dell&#8217;appaltatore puo&#8217; essere delegata, nella misura in cui l&#8217;assemblea ha gia&#8217; definito l&#8217;opera da eseguire ed il costo della stessa; in relazione agli oneri aggiuntivi, specificatamente indicati (&#8220;direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza&#8221;) e&#8217; previsto un tetto massimo (&#8220;in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento tetti&#8221;) che appare sufficiente limite alla discrezionalita&#8217; dei delegati.</p>
<p>Consegue che non era necessario evidenziare nell&#8217;ordine del giorno di convocazione la possibilita&#8217; di tale delega, in quanto trattasi appunto di modalita&#8217; meramente esecutive.</p>
<p>Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione&#8230;</p>
<p>In conclusione i vizi lamentati dagli impugnanti non possono ritenersi sussistenti.</p>
<p>Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti&#8230;</p>
<p>La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio viene respinta in assenza di allegazione e di prova di ulteriore danno non coperto dal ristoro delle spese di difesa.</p>
<p>Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione A.M.T. e R.M., con otto motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti deducono che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza parziale della Corte di appello, che aveva dichiarato la nullita&#8217; della sentenza di primo grado, si era formato il giudicato anche sulle questioni pregiudiziali rilevabili di ufficio, quali la (in) esistenza della cessazione della materia del contendere, che, pertanto, non poteva essere riesaminata dalla sentenza definitiva.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto il giudicato implicito su questioni pregiudiziali non puo&#8217; formarsi a seguito di decisioni di natura esclusivamente processuale.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la motivazione con la quale e&#8217; stata affermata la cessazione della materia del contendere, a seguito della integrale sostituzione della Delib. 12 aprile 2000 ad opera della successiva Delib. 20 giugno 2000 sarebbe solo apparente.</p>
<p>La Corte di appello, in particolare, non avrebbe operato il raffronto tra le due delibere, e conseguentemente l&#8217;affermazione che la seconda si sovrapponga alla prima sostituendone l&#8217;efficacia e&#8217; espressione meramente apodittica, priva di ogni rilevanza motivazionale.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che si riporta testualmente: La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi.</p>
<p>I giudici di merito, infatti, in sostanza hanno inteso affermare che la seconda delibera ha recepito per relationem il contenuto della prima nella parte non modificata, sostituendola peraltro integralmente.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti sembrano ribadire che non avendo l&#8217;assemblea tenutasi in data 22 giugno 2000 nuovamente approvato i lavori oggetto della precedente delibera, ma avendo sostanzialmente deciso soltanto in ordine a modalita&#8217; esecutive, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la seconda delibera (in ordine di tempo) &#8220;viene quindi a sovrapporsi alla precedente del 12 aprile 2000, sostituendone l&#8217;efficacia&#8221;.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato, alla luce di quanto risulta dalla interpretazione delle delibere assunte dalla assemblea in data 22 giugno 2000, in cui sono stati approvati i preventivi e l&#8217;affidamento dei lavori, contro la quale nessuna specifica censura viene svolta dai ricorrenti.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della loro condanna alle spese, in base al principio della soccombenza virtuale.</p>
<p>Premesso che i ricorrenti sembrano avere abbandonato la questione della illegittimita&#8217; in se&#8217; della delega ai consiglieri, da un punto di vista logico va esaminata per prima la questione relativa alla incompletezza dell&#8217;ordine del giorno, nel senso che in esso non era stata precisata la delega ai consiglieri.</p>
<p>La doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che, come rilevato dalla sentenza impugnata, si trattava di una semplice modalita&#8217; esecutiva, questa S.C. ha avuto occasione di affermare che l&#8217;omessa indicazione di un argomento, poi, deliberato, all&#8217;ordine del giorno, non puo&#8217; essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito la irregolarita&#8217; della convocazione (sent. 24 agosto 1998 n. 8344). Nella specie i ricorrenti non allegano neppure di avere sollevato tale eccezione.</p>
<p>I ricorrenti sostengono, poi, che erroneamente la Corte di appello ha affermato che: Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione. A tal fine i ricorrenti invocano la sentenza di questa S.C. in data 19 ottobre 1998 n. 10329.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che la sentenza impugnata non si pone in espresso contrasto con la decisione invocata, va rilevato che questa S.C. ha avuto recentemente occasione di affermare che, in tema di delibere condominiali, non e&#8217; annullabile la delibera il cui verbale, ancorche&#8217; non riporti l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l&#8217;altro, l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l&#8217;indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche&#8217; tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell&#8217;edificio da essi rappresentato, nonche&#8217; di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall&#8217;art. 1136 c.c.. (sent. 10 agosto 2009 n. 18192).</p>
<p>Deducono infine i ricorrenti:</p>
<p>- Relativamente al denunciato eccesso di potere, per avere l&#8217;assemblea deliberato lavori di manutenzione straordinaria su parti di edificio costituite in servitu&#8217; di uso pubblico a favore del Comune, violando l&#8217;art. 1135 c.c. i Giudici di Milano hanno cosi&#8217; motivato: &#8220;Infine, del contributo del Comune di (OMISSIS) viene dato espressamente atto nella delibera impugnata&#8221; quando in realta&#8217;, come indicato a pag. 6 della Sentenza la delibera si limitava ad affermare &#8220;L. 45.000.000 a carico del Comune di (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Peraltro la questione sottoposta all&#8217;esame della Corte non era quella relativa alla congruita&#8217; del contributo, ma se l&#8217;assemblea avesse potuto deliberare l&#8217;esecuzione del rifacimento della pavimentazione di porticati di servitu&#8217; di pubblico passaggio. La L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 40 prevede, infatti, che le opere di costruzione e manutenzione dei pavimenti dei porticati di asserviti pubblico passaggio sia a carico del Comune.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata, anche se va corretta la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il fatto che la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40, comma 2 preveda che rimangono a carico del Comune e la costruzione (iniziale) e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitu&#8217; di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici di nuove costruzioni e di quelle esistenti, non impedisce che il condominio possa autonomamente deliberare la ricostruzione di tale pavimento con caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti ed in ordine alle quali il Comune e&#8217; tenuto alla semplice manutenzione.</p>
<p>Con il quinto motivo i ricorrenti censurano il seguente passo della motivazione con la quale la sentenza impugnata li ha ritenuti soccombenti ai fini della condanna alle spese. Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto diretto contro un argomento utilizzato ad abundantiam dalla Corte di appello (difetto di interesse degli attuali ricorrenti a coltivare l&#8217;impugnazione dopo che era stata assunta la Delib. 22 giugno 2000).</p>
<p>Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, sempre in riferimento alla condanna alle spese, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che:</p>
<p>Sono stati, dunque comportamenti extraprocessuali e unilaterali del Condominio (assunzione della delibera poi impugnata) a dare causa al processo (assunzione della seconda delibera) a far, eventualmente cessare la materia del contendere, dopo che il rapporto processuale si era gia&#8217; costituito.</p>
<p>I comportamenti processuali del Condominio hanno invece causato il protrarsi del processo; costituzione in giudizio oltre i termini di cui all&#8217;art. 166 c.p.c., comunicazione dell&#8217;intervento della nuova delibera solo in sede di costituzione in giudizio deducendo peraltro, in comparsa di costituzione e risposta, circa la validita&#8217; della delibera impugnata e sostenendo il carattere meramente attuativo della seconda rispetto alla prima.</p>
<p>Sempre comportamenti processuali del Condominio, anche se di per legittimi ma non finalizzati allo scopo per i quali il codice di rito li prevede (compiuto esercizio del diritto di difesa), hanno comportato un aggravamento dell&#8217;attivita&#8217; e dei tempi del processo di appello, non finalizzato all&#8217;esercizio del diritto violato dal giudice di primo grado (denuncia del vizio di nullita&#8217; della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa, senza che poi, volta che tale vizio e&#8217; stato riscontrato e la Corte di appello ha messo il Condominio in grado di esercitarlo, quest&#8217;ultimo abbia effettivamente esercitato le relative facolta&#8217; processuali quali i depositi di memorie e la formulazione di ulteriori istanze).</p>
<p>Da ultimo va altresi&#8217; rilevato che i vizi della Sentenza di primo grado sono derivati esclusivamente da comportamenti &#8220;officiosii del giudice e che nessun comportamento dei ricorrenti ha dato causa a tali vizi.</p>
<p>Il motivo, di difficile comprensione in alcune sue espressioni, e&#8217; infondato.</p>
<p>I ricorrenti non considerano che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che ai fini della pronuncia sulle spese si doveva tenere conto della fondatezza o meno della impugnazione della Delib. 12 aprile 2000 e che sotto tale profilo gli attuali ricorrenti sono risultati soccombenti virtuali.</p>
<p>Non si comprende, poi, come il comportamento processuale del condominio che, tra l&#8217;altro, si e&#8217; limitato a difendersi da una domanda infondata e ad impugnare in appello la violazione del diritto alla difesa, possa incidere su tale soccombenza, a favore degli attuali ricorrenti, che, a prescindere dalla infondatezza della loro domanda, imputano comportamenti dilatori al condominio, quando essi, a seguito della Delib. 22 giugno 2000, non avevano comunque interesse a coltivare tale domanda.</p>
<p>Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che ai fini di una eventuale compensazione delle spese, la Corte di appello non abbia motivato in ordine alla rilevanza del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>A prescindere dal fatto che la Corte di appello non ha escluso che gli attuali ricorrenti avessero agito con colpa grave, ma ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. esclusivamente sotto il profilo che non risultavano neppure allegati danni ulteriori oltre quelli coperti dal ristoro delle spese di difesa, nel caso di soccombenza reciproca, ai fini della compensazione (o della non compensazione) delle spese non e&#8217; necessaria una motivazione specifica.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo i ricorrenti deducono che in appello il condominio aveva cosi&#8217; concluso: In via subordinata.</p>
<p>a) dato atto che, in ogni caso, la delibera impugnata e&#8217; stata sostituita dalla Delib. condominiale 22 giugno 2000, dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse;</p>
<p>b) compensare tra le parti le spese e competenze del primo grado del giudizio e condannare gli attuali appellati alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado.</p>
<p>Ne conseguiva che la Corte di appello di Milano, nell&#8217;accogliere la domanda subordinata del condominio, non poteva, senza violare l&#8217;art. 112 c.p.c., condannare gli attuali ricorrenti anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata alla luce del principio recentemente affermato da questa S.C., secondo il quale la condanna alle spese di lite, in quanto accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, puo&#8217; essere emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un&#8217;espressa volonta&#8217; contraria di quest&#8217;ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c. (sent. 22 ottobre 2007 n. 22106).</p>
<p>In definitiva, vanno rigettati i primi sette motivi del ricorso, mentre va accolto l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>In relazione al parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta i primi sette motivi del ricorso; accoglie l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; compensa le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 luglio 1999 n. 8116</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rappresentanza]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali sono i requisiti perché i comproprietari di un piamo o parte di esso si possano ritenere ritualmente convocati?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Michele LUGARO &#8211; Presidente -<br />
Dott. Ugo RICCIO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Antonino ELEFANTE &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Matteo IACUBINO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giovanni SETTIMJ &#8211; Rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>RL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONIO D&#8217;ALESSIO, che la difende per procura speciale del Consolato Generale d&#8217;Italia a Londra Prot. n. 459 del 04-02-97,</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO,in persona dell&#8217;amministratore, Sig.ra MAGNIFICO Maria Giuseppina, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1141-96 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 27-03-96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04-11-98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;<br />
udito l&#8217;Avvocato D&#8217;ALESSIO ANTONIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato SABBADINI GIANCARLO, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione addì 1.6.87, Lidia RL, nella sua qualità di proprietaria d&#8217;un appartamento nella palazzina condominiale in Anzio alla Via Catilina n. 2, conveniva in giudizio il condominio innanzi al tribunale di Velletri per sentir dichiarare la nullità dell&#8217;assemblea tenutasi il 30.04.87 e delle deliberazioni nell&#8217;occasione adottate. In particolare &#8211; per quel che in questa sede ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso &#8211; contestava al convenuto: l&#8217;attribuzione arbitraria di 46 millesimi a DC, condomino solo comproprietario d&#8217;un&#8217;unità indivisa; il mancato invio dell&#8217;avviso di convocazione a tutti i condomini; l&#8217;errore nell&#8217;attribuzione unitaria dei millesimi della proprietà Pace, invece divisa in due porzioni distinte.</p>
<p>Il condominio, nel costituirsi chiedendo la reiezione dell&#8217;avversa domanda, eccepiva, tra l&#8217;altro, che quanto indicato nella convocazione corrispondeva a quanto discusso e deliberato, che il condomino DC aveva partecipato in rappresentanza di tutti i comproprietari dell&#8217;unita e quindi quale titolare degli interi 140 millesimi, che le condomine Pace non avevano mai richiesto l&#8217;attribuzione d&#8217;una distinta caratura millesimale per le due unità ricavate dall&#8217;appartamento originario.</p>
<p>Con sentenza 154-90, il Tribunale di Velletri &#8211; ritenuto, tra l&#8217;altro, sui punti ancora in questione, che, se errore era ravvisabile nelle decisioni dell&#8217;assemblea, esso era, se mai, quello d&#8217;aver attribuito al condomino DC una capacità rappresentativa limitata a soli 46 millesimi; che eventuali errori della tabella od innovazioni tali da renderne necessaria la modifica ex art. 68 disp. att. CC dovevano essere fatti valere con specifica azione, nel frattempo dovendosi applicare le tabelle esistenti; che l&#8217;asserita mancata convocazione di alcuni condomini, doveva essere dedotta dagli interessati; che quanto osservato circa il numero dei condomini e la caratura delle singole proprietà valeva anche per la questione della ripartizione delle spese &#8211; respingeva la domanda.</p>
<p>Avverso detta sentenza la RL proponeva appello. Resisteva il condominio.</p>
<p>Con sentenza n. 1141 del 27.3.96, la Corte d&#8217;Appello di Roma rigettava il gravame evidenziando, sempre per quel che qui ancora interessa:</p>
<p>- sul primo motivo relativo alla dedotta violazione dell&#8217;art. 67 disp. att. CC &#8211; che la partecipazione all&#8217;assemblea d&#8217;uno dei comproprietari d&#8217;una singola unità doveva presumersi in rappresentanza di tutti i comproprietari che la doglianza relativa all&#8217;attribuzione al DC di millesimi inferiori a quelli in realtà rappresentati era incoerente con la deduzione dell&#8217;insufficienza della maggioranza; che era stato osservato l&#8217;art. 1136, 2 comma, CC relativo al quorum necessario ai fini dell&#8217;approvazione delle proposte, per cui l&#8217;appellante non aveva interesse a dedurre l&#8217;assunta irregolarità del numero degli intervenuti, rilevante essendo il solo calcolo delle quote del valore dell&#8217;edificio rappresentate, anche in ragione del fatto che non risultava vi fossero stati dei dissenzienti;</p>
<p>- sul secondo motivo, che le tabelle esistenti dovevano essere rispettate fino a quando non ne fosse intervenuta la modifica convenzionale o giudiziale;</p>
<p>- sul terzo motivo, che permaneva il vincolo contrattuale, derivante dai rispettivi atti d&#8217;acquisto, al rispetto delle tabelle originariamente prescelte dai condomini;</p>
<p>- i restanti motivi di gravame venivano giudicati irrilevanti o inammissibili nel giudizio d&#8217;appello.</p>
<p>Avverso detta sentenza la RL proponeva ricorso per cassazione con due motivi.</p>
<p>Resisteva con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente &#8211; denunziando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 67 disp. att. CC e di tutte le norme con esso connesse e presupposte, in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 CPC; nullità della sentenza e del procedimento in relazione all&#8217;art. 360 n. 4 CPC; vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 CPC &#8211; si duole che la Corte di merito abbia errato nel ritenere validamente rappresentate in assemblea le quote delle proprietà DC e Pace concludendo per la sussistenza del quorum: necessario alla validità dell&#8217;assemblea che, per contro, a suo avviso non era stato raggiunto.</p>
<p>Il motivo non merita accoglimento già per due considerazioni di carattere generale.</p>
<p>In primo luogo, per la sua stessa genericità, in quanto la ricorrente, deducendo quale causa di nullità della costituzione dell&#8217;assemblea l&#8217;insussistenza del quorum necessario per la validità della stessa in relazione alla dedotta irregolare partecipazione di rappresentanti per le proprietà DC e Pace, avrebbe dovuto, anzi tutto, facendo esatto riferimento alla ripartizione in quote del valore dell&#8217;intero edificio ed indicando le singole quote presenti ed assenti, illustrare la situazione verificatasi in occasione dell&#8217;assemblea contestata e dimostrare come l&#8217;errata attribuzione dei millesimi relativi alle unità immobiliari DC e Pace avesse determinato l&#8217;insussistenza del quorum richiesto per la validità dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Ciò che non ha fatto, così venendo meno all&#8217;obbligo (che, per il principio d&#8217;autosufficienza del ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente) di mettere il giudice di legittimità in condizione d&#8217;accertare, sulla base del solo ricorso, la rilevanza e la decisività della questione prospettatagli ai fini della possibilità, in astratto, d&#8217;una definizione della controversia difforme da quella cui è pervenuto il giudice a quo; genericità siffatta comporta la reiezione del motivo.</p>
<p>Nè giova alla ricorrente aver provveduto all&#8217;uopo con la memoria depositata prima dell&#8217;udienza di discussione, giacché le difese consentite dall&#8217;art. 378 CPC sono solo quelle destinate a chiarire i motivi d&#8217;impugnazione già svolti ovvero a confutare te tesi avversarie, mentre consentite non sono difese con le quali vengano sollevate questioni nuove non rilevabili d&#8217;ufficio o, come nella specie, venga specificato od integrato od ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso (Cass. 19.5.97 n. 4445, 7.3.96 n. 1793, 15.6.95 n. 6756).</p>
<p>In secondo luogo, il motivo va disatteso per difetto di legittimazione della ricorrente a dedurre il preteso vizio d&#8217;invalidità dell&#8217;assemblea, in quanto si controverte non della sussistenza o meno d&#8217;un&#8217;idonea convocazione di tutti i comproprietari delle singole unità immobiliari de quibus &#8211; questione che, investendo uno dei presupposti di validità della costituzione dell&#8217;assemblea e, quindi, un vizio comportante nullità assoluta, può essere sollevata da qualsiasi condomino &#8211; ma del potere del soggetto presente in assemblea di rappresentare gli altri soggetti contitolari del medesimo diritto alla partecipazione.</p>
<p>Per tale ipotesi, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all&#8217;assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che l&#8217;uno dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell&#8217;assemblea ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza all&#8217;altro (Cass. 11.11.92 n. 12119, 28.7.90 n. 7630, 25.5.84 n. 3231, 24.1.80 n. 590).</p>
<p>Quanto, poi, a tale potere, in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentano sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (cfr. Cass. 26.4.94 n. 3952).</p>
<p>Può d&#8217;altronde, ma solo ad abundantiam, brevemente rilevarsi anche l&#8217;infondatezza del motivo stesso.</p>
<p>Quanto alla posizione DC, la ricorrente censura l&#8217;impugnata sentenza per erronea applicazione al caso di specie della praesumptio hominis, essendoci ritenuto DC, comproprietario per un quarto d&#8217;una porzione immobiliare del complessivo valore di 140 millesimi, rappresentante per implicito anche degli altri comproprietari e, quindi, dell&#8217;intera quota, mentre, ad avviso d&#8217;essa ricorrente, ex art. 67 disp. att. CC, in difetto di delega da parte degli altri comproprietari, la situazione non avrebbe consentito di considerar presenti nè i 140 millesimi, come ritenuto dai giudici di merito, nè la quota proporzionale di 46 millesimi, come ritenuto dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Vero è, per contro, che la norma invocata non trova applicazione al caso di specie, in quanto dettata per l&#8217;ipotesi in cui tutti i comproprietari di una singola unità immobiliare siano presenti all&#8217;assemblea e si renda necessario attribuire all&#8217;un d&#8217;essi il potere d&#8217;esprimere la volontà comune, irrilevanti rimanendo per il condominio gli eventuali contrasti in seno al gruppo dei detti comproprietari.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi, invece, che dei comproprietari di una singola unità immobiliare uno solo sia presente all&#8217;assemblea, quando non sia contestato o possa comunque ritenersi provato che tutti siano stati idoneamente convocati per averne ricevuta notizia ai pari del comproprietario presente (o comunque da questi), è legittimo presumere &#8211; particolarmente ove trattisi di soggetti legati da rapporto di parentela ed, in ogni caso, ove non siano noti contrasti d&#8217;interessi tra loro &#8211; che, anche in assenza d&#8217;espressa delega (questa potendo essere conferita in forma verbale) il comproprietario presente legittimamente rappresenti quelli assenti.</p>
<p>Siffatte valutazioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice del merito e, perché possano essere censurate in sede di legittimità, se ne deve non solo dedurre ma anche dimostrare l&#8217;erroneità e-o l&#8217;illogicità, ciò che, nella specie, la ricorrente non ha fatto, essendosi limitata a contestare apoditticamente quel ricorso alla presunzione che la Corte territoriale ha correttamente operato attenendosi esplicitamente alla giurisprudenza di legittimità in materia.</p>
<p>Nè può costituire valido motivo di censura, sotto l&#8217;esaminato profilo, la mancata considerazione, del giudice del merito, della circostanza che, secondo la ricorrente, il DC avrebbe dichiarato a verbale d&#8217;essere presente a titolo personale e non in rappresentanza degli altri comproprietari, in quanto, tale circostanza non risultando dall&#8217;impugnata sentenza, la ricorrente stessa non prova &#8211; ma neppure anche soltanto deduce &#8211; d&#8217;aver prospettato tale circostanza nella prima fase del giudizio, onde il giudice ne tenesse conto ai fini della formazione del proprio convincimento, per il che la questione non può essere dedotta nè presa in considerazione per la prima volta nella fase di legittimità.</p>
<p>Quanto alla posizione Pace, la ricorrente contesta alla Corte di merito di non aver adeguatamente valutato l&#8217;avvenuta divisione, comunicata al condominio, dell&#8217;originaria unità immobiliare in due distinte unità, onde la presenza del delegato d&#8217;una sola delle due proprietarie, originariamente comproprietarie, non poteva dar luogo, a suo avviso, all&#8217;attribuzione dell&#8217;intera quota di 140 millesimi.</p>
<p>Il che non è esatto, in quanto, sin quando non sia intervenuta una variazione formale delle tabelle millesimali su richiesta dei condomini interessati, le vicende della singola unità immobiliare rimangono interne al gruppo dei comproprietari dell&#8217;unità stessa ed ininfluenti per il condominio, pur se a questo sia stata comunicata l&#8217;avvenuta divisione.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente &#8211; denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1136 e 1138 CC e della normativa connessa in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 CPC; nullità della sentenza e del procedimento ex art. 350 (NDR: così nel testo) n. 4 CPC; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 CPC &#8211; si duole che la Corte di merito non abbia rilevata l&#8217;esclusione d&#8217;alcune unità immobiliari dalle tabelle annesse al regolamento di condominio con conseguente stravolgimento della realtà condominiale.</p>
<p>Il motivo è anch&#8217;esso viziato da genericità prima ancora che infondato.</p>
<p>Sostiene, infatti, la ricorrente che, in base alla &#8220;inoppugnabile documentazione prodotta&#8221;, i condomini dovevano essere considerati in numero di 15 e non in numero di 9 come asserito in forza della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio; non specifica, tuttavia, la ricorrente nè i nominativi dei condomini asseritamente pretermessi, nè quali siano le unità immobiliari loro appartenenti; nè quali documenti abbia prodotti e quale titolo ciascuno di essi attribuisca per la partecipazione al condominio; in altri termini, la ricorrente si è limitata a dedurre, senza dimostrarlo, che i condomini dovrebbero essere 15 e non 9.</p>
<p>All&#8217;uopo non giovano le precisazioni tardivamente fornite con la memoria.</p>
<p>Il che, come già rilevato anche per il primo motivo, contrasta con la necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, la mancanza della cui specificità non consentendo al giudice di legittimità di valutare la rilevanza della censura al fine d&#8217;una decisione della controversia astrattamente difforme da quella cui è pervenuto il giudice a quo, ed osta all&#8217;esame della censura stessa.</p>
<p>Censura che, comunque, non merita accoglimento.</p>
<p>Se è vero, infatti, che, per la giurisprudenza di questa Corte, le assemblee condominiali e le deliberazioni in esse adottate sono da considerare valide, pur in mancanza di tabelle millesimali, sol che sia rispettata la proporzionalità reale delle quote presenti o votanti rispetto al valore complessivo dell&#8217;edificio, è pur vero che le pronunzie in tal senso presuppongono la mancanza delle tabelle, le quali, per contro, quando esistenti, rappresentano la base unica per la determinazione tanto del numero dei condomini ai fini della valida costituzione dell&#8217;assemblea, quanto del valore ponderale di ciascuna quota ai fini della validità delle deliberazioni.</p>
<p>Le tabelle millesimali, in vero, hanno natura di pattuizioni contrattuali sia ove predisposte dall&#8217;originario costruttore ed inserite nell&#8217;atto d&#8217;acquisto delle singole unità immobiliari, sia ove deliberate dall&#8217;assemblea; pertanto sono vincolanti per ciascun condomino sino alla loro revisione e rappresentano legittima base di calcolo (sinché revisione contrattuale o giudiziale non intervenga) anche se si siano verificate successivamente variazioni di consistenza così dell&#8217;edificio come di singole sue porzioni.</p>
<p>Per il che, il condomino il quale intenda impugnare una deliberazione condominiale sotto il profilo dell&#8217;invalidità della costituzione dell&#8217;assemblea o dell&#8217;approvazione della delibera stessa per l&#8217;assunta erronea individuazione degli aventi diritto a partecipare all&#8217;assemblea o per l&#8217;assunta erronea attribuzione dei millesimi pur conformi a tabella, ha l&#8217;onere d&#8217;impugnare, contestualmente, la tabella millesimale e di chiederne la revisione o la modifica ex art. 69 disp. att. CC.</p>
<p>Domanda che l&#8217;odierna ricorrente non risulta abbia formulata.</p>
<p>Nessuno dei motivi meritano accoglimento, il ricorso va respinto.</p>
<p>Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive L 4.769.950 delle quali L 4.500.000 per onorari.<br />
Così deciso in Camera di Consiglio il 4.11.98.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 03 aprile 1990 n. 2762</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio e Riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Guido QUAGLIONE Presidente Marcello TADDEUCCI Consigliere Enzo MERIGGIOLA Rel. Ubaldo FRANCABANDERA Luigi NIRO ha pronunciato la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE III CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati<br />
Dott. Guido QUAGLIONE Presidente<br />
Marcello TADDEUCCI Consigliere<br />
Enzo MERIGGIOLA Rel.<br />
Ubaldo FRANCABANDERA<br />
Luigi NIRO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p>Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) &#8211; in persona del Pres. &#8211; elett. dom. in Roma, Via Sallustiana n. 51 presso gli avv.ti Salvatore Punzi e Angelo Ranaldo che lo rapp. e difende per delega in calce al ricorso</p>
<p style="text-align: right;">RICORRENTE</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>GA, TG &#8211; MMT &#8211; MA &#8211; MG &#8211; SC &#8211; BV &#8211; LG &#8211; ES -TA &#8211; NG &#8211; VR &#8211; elett. dom.ti in Roma, Via M. Dionigi n. 16 Presso l&#8217;avv. Ubaldo Procopio che li rapp. e difende per delega in calce al controricorso</p>
<p style="text-align: right;">CONTRORICORRENTI</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>DLE &#8211; PG &#8211; TL &#8211; PS -SE &#8211; GR &#8211; CG &#8211; PG &#8211; CA &#8211; CM &#8211; AG -CE &#8211; GA &#8211; BP &#8211; NF &#8211; FI &#8211; PR &#8211; CG -AA &#8211; PC &#8211; BE &#8211; PL -MA &#8211; DB &#8211; TA &#8211; ZG -AB &#8211; MM &#8211; LMV (deceduto) &#8211; GA &#8211; CG &#8211; ZC &#8211; BPL &#8211; CA &#8211; AA</p>
<p style="text-align: right;">INTIMATI</p>
<p>Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell&#8217;8.4.-12.7.83 (R.G. 2614-81);<br />
Udito il Cons. Rel. dr. E. Meriggiola nella pubblica udienza del 24.1.89;<br />
Sentito il P.M., in persona del sost. Proc. Gen., dr. A. Leo che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il 19 maggio 1980 Cossarizza Aldo ed altri 46 conduttori di appartamenti siti in Milano, di proprietà dell&#8217;Istituto Nazionale delle Assicurazioni, convenivano dinanzi al Tribunale della città l&#8217;Istituto locatore, per sentirlo dichiarare inadempiente all&#8217;obbligo di convocazione delle assemblee dei conduttori in tema di gestione del riscaldamento, ed altresì alle delibere delle assemblee dei conduttori adottate in data posteriore al 15.6.1979 &#8211; con conseguente condanna al risarcimento del danno subito nella misura simbolica di una lira. Veniva altresì chiesto che fossero dichiarati irripetibili i crediti per spese di riscaldamento posteriori alla data di entrata in vigore della legge N. 841 del 1973, contenente disposizioni sul servizio di riscaldamento degli immobili urbani. Il Tribunale con sentenza 20.7.1981 dichiarava per alcuni stabili l&#8217;inadempimento dell&#8217;Istituto all&#8217;obbligo di convocare le assemblee dei conduttori allo scopo di esaminare i problemi sorti sulle modalità di gestione del riscaldamento, a decorrere dal I gennaio 1974, allorché era entrato in vigore il sistema partecipativo dettato dalla legge 22.12.1973 N. 841 &#8211; per altri stabili veniva invece dichiarato l&#8217;inadempimento alle delibere assembleari. Come conseguenza, l&#8217;INA veniva condannata a risarcire il danno subito dagli attori nella misura di una lira e si vedeva dichiarare irripetibili i crediti per spese di riscaldamento. Il successivo 12.7.1983 la Corte d&#8217;Appello di Milano, giudicando sulla impugnazione dell&#8217;INA, confermava la sentenza del Tribunale, con parziale modifica della motivazione. La decisione, premesso che tutti i conduttori di immobili, di proprietà dell&#8217;INA, avevano stipulato contratti che prevedevano l&#8217;obbligo del locatore di sostenere le spese del riscaldamento e la corrispondente obbligazione di fornire il servizio, accertava che la controversia era insorta nel 1975, allorché un gruppo di conduttori aveva chiesto la convocazione di assemblee, allo scopo di verificare l&#8217;opportunità di nominare uno o più amministratori giudiziari, chiedere il sequestro di tutta la documentazione relativa alla gestione e denunciare al magistrato eventuali responsabilità del presidente o di ogni altra persona che avesse concorso alla commissione di reati. In alcuni stabili si era addirittura prospettata la possibilità di stipulare contratti di fornitura di combustibile con imprese pronte a praticare condizioni di gestione vantaggiose, ma l&#8217;INA non aveva aderito agli inviti e i conduttori, per ritorsione, si erano rifiutati di corrispondere l&#8217;importo delle spese sostenute per il servizio. Sulla base di tali premesse, proseguiva la motivazione della sentenza, sembra indubbio in linea di principio che in base ad un accordo intercorso tra i locatori e conduttori sia possibile trasferire la gestione del servizio di riscaldamento ai conduttori; il che tuttavia non può avvenire contro la volontà del locatore. La disciplina contenuta nell&#8217;art. 6 della legge N. 841 del 1973 e negli artt. 9 e 10 della normativa sull&#8217;equo canone, infatti, non ha inciso sul regime contrattuale, sino a svincolare l&#8217;obbligazione accessoria inerente alla fornitura del servizio di riscaldamento. Le modalità di gestione quindi delineate nelle due disposizioni attengono unicamente alle forme dell&#8217;inadempimento di ciascuna parte, senza affatto autorizzare i conduttori a gestire il servizio di riscaldamento contro la volontà del conduttore, con consegna ad essi dei beni strumentali. Nella specie peraltro i conduttori non avevano fornito alcuna prova di aver subito un pregiudizio economico che potesse comunque giustificare la condanna al risarcimento. Doveva essere invece riconosciuto che in conformità di quanto dispone l&#8217;art. 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile in tema di condominio, quando ricorrono determinate situazioni, il proprietario locatore è obbligato nei confronti dei conduttori ad attivare il &#8220;regime partecipativo&#8221; previsto dall&#8217;art. 10 della normativa sull&#8217;equo canone, provvedendo alla convocazione degli utenti in coincidenza con l&#8217;avvenimento del servizio, al fine di una sua regolare prestazione. Il che non essendo stato fatto dall&#8217;Istituto, correttamente il Tribunale lo aveva condannato al risarcimento dei danni, una volta dimostrato che i conduttori, vista l&#8217;inerzia dell&#8217;Istituto, erano stati costretti a provvedere a loro cura alla convocazione di alcune assemblee, in occasione delle quali erano stati richiesti interventi dell&#8217;INA per migliorare il servizio di riscaldamento. Contro la sentenza l&#8217;Istituto è insorto con ricorso affidato ad una censura, il cui fondamento viene contestato dai 12 conduttori costituiti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>L&#8217;Istituto ricorrente deduce la violazione degli artt. 6 della legge 22.12.1973 N. 841 e 10 legge 28.7.1978 N. 392, sul rilievo che tali normale, ben lungi dal prevedere l&#8217;obbligo del proprietario di convocare l&#8217;assemblea dei condomini quando questi lo richiedano, come ritenuto dalla Corte di merito, ammettendo soltanto che nelle ipotesi in cui il locatore non prenda l&#8217;iniziativa, possono provvedere i conduttori in via alternativa. Di conseguenza, si conclude, l&#8217;inerzia dell&#8217;Istituto è stata erroneamente ritenuto fonte di danno e del conseguente diritto al risarcimento. Dal contratto di locazione infatti deriva soltanto l&#8217;obbligo di gestire il servizio di riscaldamento in modo corretto e soddisfacente, senza che dalla mancata convocazione dell&#8217;assemblea dei conduttori sorgano responsabilità. La censura è da ritenere fondata sulla base delle seguenti considerazioni:</p>
<p>1) L&#8217;art. 10 della normativa sull&#8217;equo canone, allorché prevede la partecipazione dei condomini, non intende affatto conferire un potere di sostituzione al proprietario locale nella gestione dei servizi condominiali, ma soltanto un potere di intervento nelle assemblee, diretto a far valere specifiche esigenze, quindi a realizzare una migliore tutela dei loro interessi in relazione a determinati aspetti del rapporto contrattuale, direttamente riguardanti il godimento del bene detenuto, e che potrebbero essere ignorati o disconosciuti dal proprietario per una qualsiasi ragione. La dottrina, tenendo conto delle discussioni svoltesi in seno alla commissione parlamentare in sede di formulazione della legge, ha più volte sottolineato che la norma tende ad assicurare una maggiore partecipazione alla decisione dei proprietari, al fine di concorrere ad una corretta ed oculata gestione dei servizi.</p>
<p>2) La norma peraltro non ha introdotto alcuna deroga agli obblighi previsti a carico del locatore dalla disciplina generale del codice civile, nè tanto meno al diritto di questi di provvedere alla gestione del complesso edilizio, sempre riconosciuto come logica conseguenza del complesso degli obblighi e dei diritti di cui è titolare. Il locatore in particolare, in quanto tale, ha il diritto di scegliere i modi e i mezzi dell&#8217;amministrazione del bene locato, e quindi del servizio di riscaldamento, che deve essere efficiente e correttamente condotto, salvo a rispondere nei confronti dei conduttori in caso di violazione dei doveri di diligenza e correttezza su di lui incombenti.</p>
<p>3) Qualora l&#8217;edificio non sia in condominio, come nella specie, non viene meno il diritto dei conduttori di far valere le proprie ragioni, e la legge prevede che anche in tali ipotesi essi possano riunirsi in assemblea per discutere e far valere i loro interessi. In via primaria la convocazione spetta al proprietario dell&#8217;edificio; trascorso in congruo termine senza che questi intervenga, subentra la facoltà vicaria dei conduttori, l&#8217;iniziativa di tre dei quali è sufficiente per promuovere la convocazione dell&#8217;assemblea. Il quarto comma dell&#8217;art. 10, contenente la previsione di tale ipotesi, si limita ad enunciare la facoltà di convocazione del proprietario senza parlare di obbligo; nè sembra che la sussistenza di questa possa essere dedotta dall&#8217;insieme dei commi 3 e 4 della norma. Le due ipotesi infatti &#8211; convocazione del proprietario ed iniziativa di tre conduttori, &#8211; oltre ad essere precedute da un&#8217;espressione verbale (&#8220;i conduttori si riuniscono&#8221;) che non dà adito ad alcuna ipotesi di dovere, obbligo e simili, sono separate dalla disgiuntiva &#8220;o&#8221;, la quale, altro non può indicare che una facoltà di sostituzione al proprietario inerte. E se obbligo non esiste, non può neanche ravvisarsi una fonte di responsabilità, conseguentemente di danno, come ritenuto dalla Corte di merito, ma soltanto una facoltà del proprietario, alla cui inerzia può ovviarsi con l&#8217;esercizio del potere di autoconvocazione da parte dei conduttori. In conclusione, funzione di stimolo esercitata dall&#8217;art. 10 nei confronti delle parti del contratto, diretta a rendere possibile, nell&#8217;ambito di un edificio non in condominio, grazie alla instaurazione di un equilibrio tra le parti, una amministrazione che soddisfi interessi spesso non coincidenti, senza creare alcun obbligo specifico, nè apportare deroghe alla disciplina generale. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio rinviato ad altra sezione della stessa Corte di Milano, la quale rinnoverà l&#8217;esame delle deduzioni delle parti alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per spese, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Milano. Così deciso il 24.I.1989.</p>
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