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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; conto corrente</title>
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		<title>Il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali non impedisce il pignoramento presso terzi</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 19:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[702 bis c.p.c.]]></category>
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		<description><![CDATA[Non è violato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali se il creditore procede contro il Condominio richiedendo il pignoramento presso terzi ossia verso i condomini.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Corte di Cassazione con una <a title="Sentenza 12715 del 2019" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/sentenza-12715-del-2019/">sentenza di certo interesse</a> e forse rivoluzionaria , ha statuito che il creditore di un Condominio non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali se agisce nei confronti del Condominio debitore, ad esempio ricorrendo al pignoramento presso terzi o al pignoramento dei beni condominiali-comuni.</p>
<p align="justify">La Suprema Corte infatti statuisce che : “<i>Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso). Il suddetto principio implica che l&#8217;esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l&#8217;intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l&#8217;esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l&#8217;esecutato è il condominio, debitore per l&#8217;intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l&#8217;espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo.</i>”</p>
<p align="justify">«<i>I</i><i>l creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all&#8217;espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss</i>.»</p>
<p align="justify">Specifica inoltre la Corte che : “<i>è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l&#8217;amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea). Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l&#8217;esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condòmini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore, di agire in giudizio contro il condòmino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall&#8217;amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali</i>”.</p>
<p align="justify">Il creditore del Condominio pertanto non dovrà agire in via preventiva nei confronti morosi indicati dall’amministratore ma sarà libero di procedere con pignoramento mobiliare presso terzi e anche quello immobiliare , aggredendo i beni comuni del Condominio!</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Sentenza 16 agosto 2012 n. 14547</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stillicidio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Esiste una servitù di stillicidio? Quali sono i suoi requisiti? Come vi si può opporsi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6760/2011 proposto da:</p>
<p>C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell&#8217;avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MOTTOLA RENATO giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato SMIROLDO Antonino, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato LOCANDRO GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 923/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA del 16/06/10, depositata il 05/11/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott GIANFRANCO SERVELLO.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c.:</p>
<p>&#8220;1) Con atto di citazione del 13-11-2002 S.L., proprietaria di un appartamento in (OMISSIS), al piano rialzato con antistante terrazzo perimetrale, conveniva in giudizio C.L., proprietaria del piano superiore, per sentirla condannare alla eliminazione di due stenditoi installati sulle due finestre prospicienti il cortile interno, sui quali la convenuta stendeva la biancheria bagnata che sgocciolava sul terrazzo dell&#8217;attrice, costituendo illegittimamente una servitù di stillicidio.</p>
<p>Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i due stenditoi erano stati infissi dall&#8217;originario unico proprietario dei due immobili e che, comunque, il regolamento condominiale prevedeva la possibilità dei condomini di servirsi di tali stenditoi. Aggiungeva che l&#8217;attrice avrebbe potuto eventualmente chiedere non l&#8217;eliminazione degli stenditoi, ma la cessazione dello sgocciolamento.</p>
<p>Con sentenza del 21-3-2006 il Tribunale di Brescia rigettava la domanda. In motivazione, esso rilevava che, risultando dagli atti che gli stenditoi erano stati apposti dall&#8217;originario unico proprietario dell&#8217;immobile, nel rapporto tra i successivi acquirenti dei due appartamenti doveva ritenersi costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell&#8217;art. 1062 c.c..</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la S. e appello incidentale condizionato la C..</p>
<p>Con sentenza depositata il 5-11-2010 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio sul terrazzo pertenineziale dell&#8217;appartamento della S..</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di quattro motivi.</p>
<p>La S. resiste con controricorso.</p>
<p>2) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, sostenendo che la Corte di Appello ha fatto erronea applicazione della disposizione dettata dall&#8217;art. 908 c.c., che vieta ai proprietari degli edifici di assoggettare il fondo inferiore allo scolo delle acque, laddove la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 844 c.c., relativo alle asserite ma non provate immissioni.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente qualificato come actio negatoria servitutis la domanda attrice, con la quale, come si evince dalla esposizione in fatto della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata (v. pag. 2), la S. aveva chiesto la condanna della convenuta alla eliminazione dei due stenditoi installati sulle finestre dell&#8217;appartamento sovrastante, &#8220;costituenti servitù di stillicidio a carico del proprio immobile&#8221;.</p>
<p>E invero, come è stato evidenziato da questa Corte, l&#8217;azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, &#8220;gocciolio di panni e creazione di ombra&#8221;), deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell&#8217;art. 949 c.c., implicando i fatti posti in essere dal vicino l&#8217;affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l&#8217;acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30-3-1989 n. 1561). Qualora, pertanto, la parte agisca in giudizio per ottenere la rimozione degli stenditoi abusivamente apposti dai proprietari degli appartamenti sovrastanti al suo alle proprie balconate e la conseguente cessazione dello sgocciolio sul terrazzo antistante al proprio appartamento, la disciplina applicabile è quella della actio negatoria servitutis e il giudice, nell&#8217;esercizio del suo potere di qualificazione della domanda, non può inquadrare la fattispecie nella disciplina delle immissioni, la quale è fondata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti dall&#8217;attore (Cass. 6-12-1978 n. 5772).</p>
<p>2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il rilievo della Corte di Appello, secondo cui la mera presenza degli stenditoi sarebbe idonea a creare una servitù di stillicidio, si pone in contraddizione con l&#8217;ulteriore affermazione contenuta in sentenza, secondo cui non può essere contestato il diritto della C. a mantenere &#8220;l&#8217;apparecchio stenditoio installato immurato sulla facciata comune, ma solo quello di servirsene per lo stendimento del bucato, della biancheria appena lavata, cioè in condizione di provocare lo stillicidio&#8221;.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato.</p>
<p>La Corte di Appello, nel disattendere l&#8217;appello incidentale condizionato proposto dalla C., con cui si sosteneva che la negatoria servitutis azionata dalla S. avrebbe dovuto essere comunque rigettata per la mancanza di prova dell&#8217;effettivo sgocciolamento sul terrazzo sottostante, ha rilevato che la servitù di stillicidio, la cui esistenza, negata dall&#8217;attrice, era stata invece affermata dalla convenuta, presuppone almeno potenzialmente lo sgocciolamento sul fondo altrui; e che, pertanto, discutendosi circa l&#8217;esistenza del relativo diritto, non appariva necessaria la prova dell&#8217;effettività dello stillicidio.</p>
<p>Si tratta di argomentazione congrua e logica, atteso che la C., nell&#8217;invocare l&#8217;esistenza di una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, aveva per ciò solo affermato il proprio diritto allo sgocciolamento sul sottostante terrazzo di proprietà della convenuta. In modo non contraddittorio, d&#8217;altro canto, la Corte di Appello, una volta accertata l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio dedotta dalla convenuta, ha affermato che quest&#8217;ultima non poteva servirsi dello stenditoio per stendere il bucato appena lavato, come tale in condizione di provocare lo stillicidio.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente, dolendosi della violazione degli artt. 908, 844, 1138, 1102 e 1137, sostiene che la presenza degli stenditoi e la facoltà di stendere panni sugli stessi risulta legittimata dall&#8217;art. 2 sub 3 del regolamento di condominio.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale ha osservato che il regolamento condominiale invocato dall&#8217;appellata avrebbe potuto spiegare efficacia solo se fosse stato espressamente recepito nell&#8217;atto di acquisto dell&#8217;immobile in questione, con ciò implicitamente escludendo che nella fattispecie in esame ricorra una simile ipotesi.</p>
<p>4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., nonchè l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che nella specie non si fosse costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le opere realizzate dall&#8217;originario unico proprietario (i supporti metallici sui quali la C. ha poi apposto i fili per stendere i panni) prima della cessione delle due unità immobiliari alle parti in causa, non potevano avere altra funzione che quella di reggere i fili su cui appendere i panni.</p>
<p>Anche tale motivo deve essere disatteso.</p>
<p>E&#8217; noto che, ai fini della sussistenza del requisito dell&#8217;apparenza, necessario per l&#8217;acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all&#8217;esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l&#8217;esistenza del peso gravante sul fondo servente (tra le tante v. Cass. 12-3-2007 n. 5759; Cass. 28-9-2006 n. 21087; Cass. 26-11-2004 n. 22290).</p>
<p>Nel caso in esame, la Corte di Appello, muovendosi nel solco di tale principio, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) infissi dall&#8217;originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l&#8217;immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato; e che, pertanto, la S., al momento dell&#8217;acquisto del suo appartamento, non aveva alcuna ragione di ritenere che l&#8217;immobile acquistato fosse gravato da servitù di stillicidio.</p>
<p>L&#8217;apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte. L&#8217;accertamento dell&#8217;apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, infatti, costituisce una &#8220;quaestio facti&#8221; rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 17-2-2005 n. 3273; Cass. 25-1-2001 n. 1043 c.c.).</p>
<p>Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.&#8221;.</p>
<p>La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.</p>
<p>La ricorrente ha depositato una memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, osservando che gli argomenti in fatto e in diritto posti a base della soluzione prospettata dal relatore non risultano superati dai rilievi svolti nella memoria depositata dalla ricorrente.</p>
<p>Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 10 maggio 2012 n. 7162</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[Prima della legge 220/2012 l'amministratore di condominio aveva suficienti poteri per aprire un conto intestato al condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CARNEVALE Corrado &#8211; Presidente -<br />
Dott. MACIOCE Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DOGLIOTTI Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DIDONE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20785/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l&#8217;avvocato CICCOTTI Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ARREGHINI, giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 28, presso l&#8217;avvocato NICOLOSI Marco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTI FEDERICO FORTUNATO, LUCA PARAZZINI, giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.,<br />
S.C.G.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonchè da:</p>
<p>S.C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.LLI DENZA 15, presso l&#8217;avvocato IZZO ANIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BARBETTA EDGARDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l&#8217;avvocato CICCOTTI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ARREGHINI, giusta procura in calce al ricorso principale;</p>
<p style="text-align: right;">controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonchè da:</p>
<p>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (OMISSIS), e per essa GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., nella qualità di suo procuratore e rappresentante, in persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l&#8217;avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.,<br />
S.C.G.,<br />
CONDOMINIO DI (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1026/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 07/04/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;<br />
udito, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato ANDREA VITTORIO ARREGHINI che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale; rigetto dei ricorsi incidentali;<br />
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale S.C.G., l&#8217;Avvocato ANIELLO IZZO che ha chiesto l&#8217;accoglimento del proprio ricorso incidentale; il rigetto del principale;<br />
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale GENERALI, l&#8217;Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale del Condominio ed il rigetto dell&#8217;incidentale S.C.;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Milano a favore della Banca Popolare Commercio e Industria, Soc. Coop. a r.l., per l&#8217;importo di L. 67.586.914 per saldo negativo di conto corrente. Proponeva altresì domanda di manleva nei confronti di S.C.G., già amministratore del condomino stesso.</p>
<p>Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi la domanda e proponeva in subordine azione di manleva nei confronti del S.; questi chiedeva rigettarsi la domanda del condominio, dichiararsi inammissibile quella della Banca, e chiamarsi in causa la S.p.A. Assicurazioni Generali, per esserne garantito; costituitasi, la S.p.A. Assicurazione Generali chiedeva rigettarsi le domande nei suoi confronti.</p>
<p>Con sentenza in data 17 giugno &#8211; 4 luglio 2006, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande del condominio, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando ogni altra domanda.</p>
<p>Proponeva appello la Banca Popolare e Industria S.p.A., successore della Banca convenuta. Costituitosi il contraddittorio, il condominio ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato, circa la manleva nei confronti del S.; la S.p.A. Assicurazioni Generali parimenti proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo rigettarsi la domanda di manleva del S.; questi chiedeva rigettarsi l&#8217;appello della Banca e quello incidentale del condominio; proponeva a sua volta appello incidentale, chiedendo la condanna del Condominio al pagamento a suo favore della somma di Euro 20.138,76. La Corte d&#8217;Appello di Milano, con sentenza in data 4.11.2009 &#8211; 7.4.2010, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, dichiarava cessata la materia del contendere tra la S.p.A. Assicurazioni Generali e la Banca; confermava il decreto ingiuntivo e rigettava l&#8217;opposizione.</p>
<p>Ricorre per cassazione il Condominio.</p>
<p>Resistono con controricorso la Banca, la S.p.a. Assicurazioni Generali, nonchè il S., che pure propone ricorso incidentale.</p>
<p>Resiste con controricorso al ricorso incidentale il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente, appaiono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, sollevate, in controricorso, dalla Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.. Da un lato, infatti, la censura circa l&#8217;insufficienza di motivazione (non evidentemente l&#8217;assenza), può coesistere con quella di illogicità, dall&#8217;altro, la stessa controricorrente, quanto all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 360 bis c.p.c., non da indicazione alcuna sugli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, che il ricorrente principale avrebbe contrastato, limitandosi a richiamare pronunce isolate e non del tutto pertinenti (Cass., n. 1046/1974, sui poteri dell&#8217;amministratore; Cass., n. 1640/1997 sul contratto d&#8217;appalto).</p>
<p>E&#8217; fondata, invece, l&#8217;eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dal S. nella memoria per l&#8217;udienza (la questione, ovviamente, è rilevabile d&#8217;ufficio) circa il controricorso di S.p.A. Assicurazioni Generali nei suoi confronti: la notifica del ricorso principale reca la data del 21 luglio 2010; quella del controricorso e del ricorso incidentale, del 18 ottobre 2010; il controricorso di S.p.A. Assicurazioni Generali è stato notificato in data 27 settembre 2011.</p>
<p>Venendo all&#8217;esame del ricorso principale, con il primo motivo, il Condominio di (OMISSIS) lamenta violazione degli artt. 1130, 1131, 1388, 1393, 1398, 1708, 1711 c.c., e vizio di motivazione, circa il potere e la responsabilità dell&#8217;amministratore nell&#8217;apertura di un conto corrente e nella successiva apertura di una linea di credito da parte della Banca. Con il secondo, violazione dell&#8217;art. 2697 c.c., artt. 106, 111 c.p.c., nonchè omissione di motivazione, circa la manleva nei confronti del S. e la sua condanna alla restituzione della somma di L. 46.068.012.</p>
<p>I motivi vanno rigettati, in quanto infondati.</p>
<p>E&#8217; da ritenere che, secondo, del resto, orientamenti diffusi nell&#8217;ambito della dottrina e della giurisprudenza di merito (sul punto, questa Corte non ancora avuto modo di pronunciarsi specificamente), l&#8217;amministratore condominiale possa aprire un conto corrente contenente i contributi alle spese condominiali. E&#8217; vero che, come precisa il ricorrente principale, l&#8217;amministratore rappresenta il condominio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;art. 1130 c.c.. Egli ha l&#8217;obbligo, ai sensi del comma 1, n. 3, di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell&#8217;edificio e per l&#8217;esercizio dei servizi comuni.</p>
<p>Nell&#8217;ambito di tali poteri, l&#8217;amministratore gode di ampia autonomia, e può sicuramente anticipare fondi per effettuare pagamenti a favore di terzi (al riguardo, v. Cass., n. 1046/1974) (ad es., se alcuni condomini siano inadempienti). Egli sarebbe ritenuto responsabile se non richiedesse in tempo i contributi ai condomini, e da ciò derivasse un danno al condominio.</p>
<p>Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell&#8217;amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l&#8217;amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un&#8217;esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell&#8217;intera gestione condominiale.</p>
<p>L&#8217;apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l&#8217;apertura di una linea di credito bancaria. Va peraltro precisato che, negli ordinari contratti di conto corrente formulati e proposti dall&#8217;ABI, è prevista la possibilità di uno scoperto, necessariamente produttivo di interessi passivi.</p>
<p>D&#8217;altra parte, come ha chiarito il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, l&#8217;amministratore, all&#8217;assemblea condominiale del 25-01-1996 (superandosi evidentemente l&#8217;errore materiale della sentenza impugnata, dove si fa riferimento al 25-11-1996) propose l&#8217;apertura di un conto corrente, senza incontrare opposizione. E i condomini erano ben consapevoli del successivo scoperto del conto corrente &#8211; continua il Giudice a quo &#8211; come emerge dai verbali delle due assemblee straordinarie del 16 luglio e 25 novembre 1997, convocate dall&#8217;amministratore, proprio con riferimento a tale &#8220;scoperto&#8221;: in quella sede, veniva deliberata la copertura delle spese correnti, per evitare l&#8217;accumularsi di interessi passivi sul conto corrente condominiale, e si precisava che alcuni condomini avevano provveduto, con il versamento di fondi, a sanare, ancorchè parzialmente, la situazione di scoperto.</p>
<p>E&#8217; da ritenere pertanto, sulla base di quanto finora osservato che l&#8217;apertura del conto corrente e lo &#8220;scoperto&#8221; bancario fossero immediatamente opponibili al condominio.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, il Giudice a quo ha rigettato la domanda di manleva e di restituzione di somme, proposte dal condomino, nei confronti del S.. Si lamenta, sotto quest&#8217;ultimo profilo, omessa motivazione, là dove invece la motivazione stessa susssiste ed è adeguata e non illogica. La Corte di Merito chiarisce che le somme destinate al conto corrente e trattenute dal S. erano tutte provenienti da debiti contratti e da anticipi effettuati per la gestione del patrimonio condominiale: l&#8217;amministratore non ha usato il conto corrente per fini personali, ma ha effettuato prelievi per far fronte alle esigenze condominiali (e talora per recuperare &#8211; come emerge, seppur per implicito, dalla sentenza impugnata &#8211; propri anticipi).</p>
<p>In sostanza, il condominio finisce, al riguardo, per introdurre profili di fatto, in contrasto con quanto indicato nella sentenza, insuscettibili di controllo in questa sede. Ancora, il ricorso del condominio si palesa a tratti non autosufficiente, perchè non si indicano specificamente le vicende del conto corrente e le partite di dare ed avere.</p>
<p>Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale del S., con un unico motivo, egli lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 184 c.p.c., nonchè errata valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie, relativamente al credito vantato verso il condominio per una parte degli anticipi effettuati.</p>
<p>Per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 13375/09), la valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie spetta al Giudice di Merito, e non può essere oggetto di controllo in questa sede se sorretta da congrua motivazione.</p>
<p>Con motivazione essenziale, ma adeguata e non illogica, la sentenza impugnata, richiamando argomentazioni del primo Giudice, precisa che non è stato provato in alcun modo il credito del S. e che risultano ininfluenti le prove richieste, mentre la C.T.U. proposta sarebbe meramente esplicativa: sarebbe stato indispensabile &#8211; secondo il Giudice a quo &#8211; la presentazione di uno specifico rendiconto, con riferimento alla formazione del passivo e agli eventuali crediti del S. stesso.</p>
<p>Va dunque rigettato, in quanto infondato, il ricorso incidentale.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza del Condominio nei confronti della Banca, rimanendo compensate tutte le altre posizioni.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese tra il Condominio di (OMISSIS), S.C. G. e Assicurazioni Generali S.p.A.; condanna il predetto Condominio al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 05 settembre 2012 n. 14860</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[imponibile]]></category>
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		<category><![CDATA[veramenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Le rimesse effettuate direttamente sul conto dell'amministratore anziché su quello condominiale, confluiscono nell'imponibile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MERONE Antonio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SCHIRO&#8217; Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIRGILIO Biagio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. VALITUTTI Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. OLIVIERI Stefano &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.P., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n.47, presso l&#8217;avv. Corti Pio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 51/02/06, depositata il 27 aprile 2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2012 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte, ritenuto che, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;1. L&#8217;Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 51/02/06, depositata il 27 aprile 2006, con la quale, in parziale riforma della decisione impugnata dall&#8217;Ufficio, è stato determinato, a carico di B.P., amministratore di condomini, &#8220;un maggior reddito di L. 83.880.385, da assommare all&#8217;imponibile dichiarato nel quadro 740/94 per l&#8217;anno 1993, in L. 138.809.000&#8243; (rispetto al maggior reddito accertato dall&#8217;Ufficio, in gran parte sulla base di indagini bancarie, in L. 2.424.000.000).</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello, da un lato, ha ritenuto di dover decurtare dall&#8217;imponibile dichiarato l&#8217;importo relativo all&#8217;IVA incassata dal contribuente, e, dall&#8217;altro, ha affermato che il B. &#8220;ha dimostrato l&#8217;inerenza dei versamenti bancari alle situazioni condominiali ed ai fatti relativi&#8221;, fornendo la documentazione ed i giustificativi che hanno determinato la decisione impugnata.</p>
<p>Il contribuente resiste con controricorso.</p>
<p>2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. per avere il giudice a quo d&#8217;ufficio decurtato l&#8217;IVA dal reddito imponibile dichiarato (rilevando sul punto un errore del primo giudice), è manifestamente fondato, in quanto tale questione, non esaminata in primo grado, non era stata oggetto di motivo d&#8217;appello da parte del contribuente.</p>
<p>3. Anche il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla prova da parte del contribuente della natura non reddituale dei vari importi accreditati sui propri conti correnti bancari, appare anch&#8217;esso manifestamente fondato, poichè sul punto la motivazione della sentenza impugnata si rivela inadeguata e generica.</p>
<p>4. in conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo&#8221;;</p>
<p>che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;</p>
<p>che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.</p>
<p>Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 20 giugno 2012 n. 10199</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-20-giugno-2012-n-10199/</link>
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		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 18:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione dei fondi Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[discrezionalità dell'assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[sindacabilità]]></category>
		<category><![CDATA[sindacato del giudice]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente - Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere - Dott. PROTO Vincenzo &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.M. (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato CIVALLERO DAVIDE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato PIZZI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GISMONDI MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1012/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.- Il Tribunale di Torino rigettava l&#8217;impugnativa proposta da C.M. avverso la delibera con cui il Condominio di via (OMISSIS) di quella città aveva respinto la proposta della medesima attrice che fosse aperto un conto corrente intestato al Condominio per il deposito da parte dell&#8217; amministratore delle somme richieste per fare fonte alle spese condominiali.</p>
<p>Con sentenza dep. il 28 giugno 2004 la Corte di appello di Torino rigettava l&#8217;impugnazione proposta da C.M..</p>
<p>Secondo i Giudici di appello non esiste un diritto del condomino all&#8217;apertura di un conto corrente intestato al Condominio, non essendo imposta da alcuna norma, mentre del tutto inconferenti si erano rivelati i richiami alle norme sul mandato e alla diligenza del buon padre di famiglia che deve informare l&#8217;azione del mandatario;</p>
<p>d&#8217;altra parte, l&#8217;attrice non era stata in grado di allegare quale sarebbe stata la lesione del diritto determinata dalla gestione condominiale.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la C. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va rilevato che il Condominio non ha depositato l&#8217;autorizzazione o la ratifica a resistere in giudizio nel termine assegnato dal Collegio, per cui il predetto &#8211; che ha depositato una comparsa conclusionale &#8211; deve ritenersi non costituito nel presente giudizio di legittimità.</p>
<p>1.1- Con l&#8217;unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1138 e 1710 cod. civ., deduce la nullità della delibera impugnata che a maggioranza aveva deciso una questione che, concernendo il diritto della ricorrente alla conservazione del patrimonio, doveva essere decisa all&#8217;unanimità:</p>
<p>deduce che la mancata intestazione di del conto corrente al Condominio da luogo a una gestione dell&#8217;amministrazione non prudente nè trasparente, evidenziando i vari rischi derivanti ai condomini dalla intestazione del conto alla persona dell&#8217; amministratore.</p>
<p>1.2.- Il motivo va disatteso.</p>
<p>La questione circa l&#8217; apertura o meno di un conto corrente intestato al condominio attiene all&#8217;opportunità o alla convenienza dell&#8217;adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni ed esula quindi dal profilo di legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;assemblea condominiale, che è suscettibile del sindacato del giudice attraverso l&#8217;impugnativa di cui all&#8217;art. 1137 cod. civ.. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sindacato dell&#8217;Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l&#8217;assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità (Cass. 1165/1999; 5889/2001;</p>
<p>19457/2005). Ed invero, l&#8217;attrice non è in grado di allegare il diritto che la mancata apertura del conto le avrebbe in concreto leso; nè, d&#8217;altra parte, potrebbe configurarsi un&#8217; astratta potenziale menomazione del diritto dei condomini relativamente al controllo della gestione delle somme erogate dai medesimi posto che, secondo le regole del mandato, l&#8217;amministratore deve dare il rendiconto.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nessuna statuizione va adottata circa il regolamento delle spese relative alla presente fase a stregua di quanto sopra si è detto a proposito della costituzione del Condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012.</p>
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