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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; conservazione bene comune</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Sentenza 19 marzo 2012 n. 4330</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 17:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conservazione bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[iniziativa individuale]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione delle spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i requisiti perché possa essere applicato l'art. 1134 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 21239/2010 proposto da:</p>
<p>P.R.(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CATALANO SEBASTIANO giusta mandato a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>F.M.S. (OMISSIS), D.F. (OMISSIS), A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato MENICHELLI MARCO, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato VINCENZINO MADDALENA giusta procura a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 97/2010 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, SEZIONE DISTACCATA di GRAMMICHELE del 20/07/2010, depositata il 26/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Vincenzino Maddalena difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c., il relatore nominato per l&#8217;esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;Osserva in fatto:</p>
<p>P.R. conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Vizzini, A.S., D.F. e F.M. S., con quattro distinti atti di citazione per chiederne la condanna al pagamento delle somme rispettivamente dovute, pro quota e quali condomini (esclusa la quota di 1/3 dovuta dallo stesso attore quale proprietario del lastrico solare), per l&#8217;esecuzione di opere sul lastrico solare fatte eseguire in via di urgenza dallo stesso attore, quale condomino, che aveva pure provveduto al relativo pagamento all&#8217;appaltatore per Euro 33.000.</p>
<p>I convenuti si costituivano e contestavano la domanda sia sotto il profilo della mancanza del requisito dell&#8217;urgenza di provvedere all&#8217;esecuzione dei lavori, sia sotto il profilo della loro cattiva esecuzione.</p>
<p>Il Giudice di Pace, riuniti i procedimenti, accoglieva le domande attoree, ognuna eccedente il valore dei 1.100,00 Euro.</p>
<p>A.S., D.F. e F.M.S. proponevano appello al quale resisteva il P..</p>
<p>Il Tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, decidendo quale giudice di appello, con sentenza depositata in data 26/7/2010, in riforma dell&#8217;appellata sentenza, rigettava la domanda proposta dal P. nei confronti di A.S., D. F. e F.M.S..</p>
<p>Il giudice di appello riteneva che al P. non fosse dovuto il richiesto rimborso in quanto le opere erano state eseguite dal predetto condomino in assenza di autorizzazione dell&#8217;organo condominiale competente in quanto la spesa mancava del requisito dell&#8217;urgenza richiesto dall&#8217;art. 1134 c.c..</p>
<p>Il P. propone ricorso per Cassazione fondato su tre motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso A.S., D. F. e F.M.S..</p>
<p>Osserva in diritto:</p>
<p>1. Con il primo motivo (esposto al punto A del ricorso) il ricorrente deduce la violazione dell&#8217;art. 1130 c.c., perchè nel motivare sull&#8217;assenza di urgenza dei lavori per i quali l&#8217;odierno ricorrente chiede il rimborso, il giudice di appello ha rilevato che il P. del 2002 al 2005 non aveva fatto nulla per risolvere il problema delle infiltrazioni malgrado l&#8217;approvazione dei lavori da parte dell&#8217;assemblea condominiale che aveva deliberato la spesa da affrontare e individuato la ditta appaltatrice.</p>
<p>Il ricorrente osserva che nulla egli avrebbe potuto fare in quanto il deliberato dell&#8217;assemblea, ai sensi dell&#8217;art. 113 c.c. (rectius 1130), deve essere eseguito non dal singolo condomino, ma dall&#8217;amministratore.</p>
<p>2. Il motivo è inammissibile per irrilevanza e, quindi, per carenza di interesse in quanto l&#8217;addebito di inerzia ha costituito solo un argomento addotto a sostegno del giudizio finale di mancanza dell&#8217;urgenza di esecuzione dei lavori, mentre altri e decisivi argomenti sono stati addotti dal giudice di appello a prescindere dai personali convincimenti del P. circa l&#8217;urgenza dei lavori (che, peraltro, hanno formato oggetto dei successivi motivi di ricorso di cui infra). Infatti, il giudice di appello, nel motivare l&#8217;esclusione dell&#8217;urgenza, ha fatto riferimento al materiale fotografico che mostrava come i segni di umidità erano ridottissimi e che tali segni nel 2005, rispetto alla situazione rilevata 5 anni prima, non avevano evidenziato sostanziali aggravamenti (pag. 7 della sentenza), così che l&#8217;attendere la fine dell&#8217;estate per l&#8217;esecuzione dei lavori (invece eseguiti in pieno Agosto e quando, come osserva il giudice di appello a pag. 6, le precipitazioni atmosferiche sono quasi inesistenti) non avrebbe alterato la condizione dell&#8217;edificio.</p>
<p>3. Il secondo e il terzo motivo (rispettivamente esposti ai punti B e C del ricorso) devono essere esaminati congiuntamente perchè con essi si censura l&#8217;erronea applicazione al caso di specie dell&#8217;art. 1134 c.c., nella parte in cui attribuisce il diritto al rimborso al condomino che ha sostenuto spese urgenti per le cose comuni; il ricorrente, in sintesi, censura la decisione di appello perchè, quanto alla valutazione di urgenza dei lavori, sarebbe giunta a conclusioni contrarie rispetto a quelle del consulente tecnico di ufficio nominato dal giudice del primo grado e non avrebbe ritenuto urgenti lavori invece ritenuti tali dal CTU. 4. La censura di violazione di legge è inammissibile perchè il giudice di appello ha correttamente applicato l&#8217;art. 1134 c.c. escludendo il diritto al rimborso della spesa in assenza del carattere di urgenza dei lavori, come appunto prevede l&#8217;art. 1134 c.c..</p>
<p>E&#8217; invece manifestamente infondata la connessa censura di vizio di motivazione in merito all&#8217;esclusione del carattere di urgenza.</p>
<p>Occorre premettere che, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l&#8217;assemblea condominiale mai ha opposto un diniego all&#8217;esecuzione dei lavori che, invece, erano stati deliberati dall&#8217;assemblea con delibera del 3/6/2003 e, successivamente, sempre su richiesta del P. aveva deliberato la trasformazione del lastrico in tetto; nell&#8217;Ottobre 2004 l&#8217;assemblea prendeva atto che il P., avendo ottenuto la concessione, avrebbe iniziato i lavori entro brevissimo tempo (pag. 5 della sentenza impugnata);</p>
<p>all&#8217;assemblea del 28/6/2005 il P. dichiara di avere cambiato idea e che non verranno più eseguiti i lavori di realizzazione del tetto; mai, dunque, l&#8217;assemblea si era opposta all&#8217;esecuzione dei lavori, certamente utili se non addirittura necessari.</p>
<p>Tuttavia non è in contestazione la necessità dei suddetti lavori, ma la loro urgenza che, per giustificarne l&#8217;esecuzione a prescindere e dalle autorizzazioni dell&#8217;amministratore o dell&#8217;assemblea condominiale, doveva essere tale da non consentire neppure quella minima dilazione necessaria per consentire al condominio di deliberarli o per ottenere l&#8217;autorizzazione dell&#8217;amministratore.</p>
<p>Infatti, nella fattispecie, non opera la disposizione dettata in tema di comunione in generale dell&#8217;art. 1110 cod. civ., secondo cui il rimborso delle spese per la conservazione è subordinato solamente alla trascuratezza degli altri comproprietari perchè, mentre nella comunione i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.</p>
<p>Premesso dunque che il connotato dell&#8217;urgenza deve essere valutato alla luce di tali rigorosissimi criteri, la giurisprudenza di questa Corte afferma che:</p>
<p>- ai fini dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 1134 c.c., va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo (Cass. 26 marzo 2001, n. 4364);</p>
<p>- è urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256);</p>
<p>- per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l&#8217;amministratore o gli altri condomini (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181 richiamata da Cass. 23/6/2001 n. 4364).</p>
<p>L&#8217;accertamento dell&#8217;urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete al giudice di merito, le cui valutazioni al riguardo non sono censurabili con il ricorso per cassazione, se adeguatamente motivati.</p>
<p>Nel caso di specie il giudice di appello ha esaminato la documentazione fotografica allegata alla relazione del CTU e ha rilevato che le macchie di umidità, in relazione alle quali si sarebbero resi necessari i lavori, nel 2005 erano ancora molto contenute e comunque tali da non giustificare l&#8217;intervento di urgenza. Nè può dirsi che immotivatamente il giudice di appello abbia disatteso il giudizio del CTU perchè egli ha esaminato la documentazione fotografica allegata dal CTU e ha rilevato, come era suo diritto e dovere fare, che le macchie di umidità non erano nè diffuse nè numerose così che nessuna urgenza era ravvisabile.</p>
<p>E&#8217; appena il caso di aggiungere che i brani di CTU riportati in ricorso e che dovrebbero dimostrare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l&#8217;urgenza dell&#8217;intervento e l&#8217;errore del giudice, sono costituiti da affermazioni apodittiche, generiche e talvolta neppure riferite alla proprietà comune, ma alla proprietà individuale del P..</p>
<p>5. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere rigettato&#8221;.</p>
<p>Considerato che il ricorso è stato fissato per l&#8217;esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..</p>
<p>Vista la memoria adesiva dei controricorrenti;</p>
<p>Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore.</p>
<p>Che le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di P.R..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione che liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012.</p>
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