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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; condomino</title>
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		<title>Il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali non impedisce il pignoramento presso terzi</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 19:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<description><![CDATA[Non è violato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali se il creditore procede contro il Condominio richiedendo il pignoramento presso terzi ossia verso i condomini.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Corte di Cassazione con una <a title="Sentenza 12715 del 2019" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/sentenza-12715-del-2019/">sentenza di certo interesse</a> e forse rivoluzionaria , ha statuito che il creditore di un Condominio non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali se agisce nei confronti del Condominio debitore, ad esempio ricorrendo al pignoramento presso terzi o al pignoramento dei beni condominiali-comuni.</p>
<p align="justify">La Suprema Corte infatti statuisce che : “<i>Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso). Il suddetto principio implica che l&#8217;esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l&#8217;intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l&#8217;esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l&#8217;esecutato è il condominio, debitore per l&#8217;intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l&#8217;espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo.</i>”</p>
<p align="justify">«<i>I</i><i>l creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all&#8217;espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss</i>.»</p>
<p align="justify">Specifica inoltre la Corte che : “<i>è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l&#8217;amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea). Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l&#8217;esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condòmini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore, di agire in giudizio contro il condòmino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall&#8217;amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali</i>”.</p>
<p align="justify">Il creditore del Condominio pertanto non dovrà agire in via preventiva nei confronti morosi indicati dall’amministratore ma sarà libero di procedere con pignoramento mobiliare presso terzi e anche quello immobiliare , aggredendo i beni comuni del Condominio!</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 9140</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-16-aprile-2013-n-9140/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 May 2014 20:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitò]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[il condominio è responsaile per gli incidenti avvenuti al suo interno.. ma se la vittima è un condomino...?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Presidente<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ALESSANDRO Paolo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1532/2008 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 174/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2007, R.G.N. 9598/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;ALESSANDRO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti del Condominio di (OMISSIS), in relazione ad un sinistro occorsole all&#8217;interno dello stabile condominiale il (OMISSIS).</p>
<p>Il Condominio resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2051 e 2697 cod. civ., assumendo che la responsabilita&#8217; oggettiva di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ., sarebbe incompatibile con la prova del nesso di causalita&#8217; richiesta dal giudice di appello.</p>
<p>1.1.- Il mezzo e&#8217; infondato, attesa la diversita&#8217; ontologica tra la colpa ed il nesso di causalita&#8217;. Anche nel regime di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ., e&#8217; necessaria dunque la prova del nesso di causalita&#8217;.</p>
<p>2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente si duole che nella sentenza impugnata si faccia riferimento solo al materiale di risulta e non anche agli altri fattori di pericolo emersi dall&#8217;istruttoria.</p>
<p>2.1.- Il mezzo e&#8217; inammissibile, in quanto &#8211; secondo la sentenza &#8211; e&#8217; esclusa la prova del nesso di causalita&#8217; e dunque ogni questione in tema di colpa e&#8217; irrilevante e comunque assorbita dalla ritenuta responsabilita&#8217; del condominio ex articolo 2051 cod. civ..</p>
<p>3.- Con il terzo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole che la Corte di Appello, pur avendo correttamente ritenuto che i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario, ha poi contraddittoriamente affermato l&#8217;insufficienza di tale prova.</p>
<p>3.1.- Il terzo motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>Accertate in fatto l&#8217;esistenza di &#8220;materiale di risulta precipitato dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale&#8221; e la caduta della (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello ha tuttavia conferito determinante valenza in punto di difetto di prova di nesso causale tra presenza di materiali di risulta e caduta alla circostanza che &#8220;nessun testimone e&#8217; stato in grado di precisare le modalita&#8217; della caduta&#8221;.</p>
<p>A parte il rilievo che non e&#8217; immaginabile come un teste potesse con certezza attribuire la caduta alla presenza di materiale di risulta quand&#8217;anche avesse materialmente assistito all&#8217;evento (in ipotesi, conseguito ad una &#8220;scivolata&#8221;), e&#8217; ovvio che in casi quale quello di specie la causa e&#8217; sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto.</p>
<p>Cosi&#8217;, ad esempio, se un&#8217;autovettura slitta in un punto della strada dov&#8217;e&#8217; presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potra&#8217; essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalita&#8217; del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e cosi&#8217; via.</p>
<p>Il vizio della motivazione sta allora nell&#8217;aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perche&#8217; non v&#8217;erano testi che avessero assistito alle modalita&#8217; della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell&#8217;apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, cosi&#8217; consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com&#8217;e&#8217; noto una regola di giudizio.</p>
<p>Il che non avrebbe comunque impedito &#8211; nell&#8217;ambito dell&#8217;apprezzamento dei fatti che compete al giudice del merito &#8211; di ritenere, in ipotesi, che la qualita&#8217; di condomina della persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosita&#8217; del contesto, le imponesse una particolare cautela nell&#8217;affrontare la discesa delle scale e di ravvisarne per tale via il concorso nell&#8217;accadimento del fatto.</p>
<p>4.- Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto, rigettati i primi due, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 febbraio 2013, n. 5038</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-28-febbraio-2013-n-5038/</link>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spese]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[Chi decide se impiegare i soldi versati dal condomino per far fronte alla gestione ordinaria od alla gestione straordinaria?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 724/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1478/2005 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 07/11/2005 n. r.g. 1478/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso in data 8/5/1998 il Condominio di via (OMISSIS) chiedeva al GdP di Avellino decreto ingiuntivo, nei limiti della somma di lire 2.000.000 oltre interessi, nei confronti di (OMISSIS); a tal fine azionava il credito cartolare costituito da un assegno di lire 2.434.000 corrisposto per spese condominiali e rimasto impagato.</p>
<p>Con decreto 12/5/1998 il GdP di Avellino ingiungeva al (OMISSIS) il pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi.</p>
<p>L&#8217;ingiunto proponeva opposizione deducendo, tra l&#8217;altro e per quanto qui ancora interessa, sia il vizio di ultrapetizione in quanto era stato ingiunto il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella richiesta, sia la nullita&#8217; del titolo posto a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo in quanto dopo l&#8217;emissione e la consegna dell&#8217;assegno, l&#8217;amministratore del condominio gli aveva fatto pervenire ricevuta di pagamento per importo corrispondente all&#8217;assegno, ma imputata a titoli e causale diversi da quelli per i quali era stato dato l&#8217;assegno; in particolare assumeva che l&#8217;assegno era stato dato in pagamento dell&#8217;80% del totale delle spese condominiali degli anni degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 e invece la ricevuta era stata rilasciata a titolo di saldo (e non in acconto) delle spese condominiali degli anni dal 1994 al 1996; la restante somma era stata imputata, dall&#8217;accipiens, in acconto di spese per lavori straordinari che egli, invece, non intendeva pagare non avendoli mai autorizzati.</p>
<p>Il GdP con sentenza del 6/4/2002 rigettava l&#8217;opposizione osservando:</p>
<p>- che non sussisteva il vizio di ultrapetizione perche&#8217;, come sostenuto dal Condominio costituendosi, la limitazione all&#8217;importo di lire 2.000.000 invece che di 5.000.000 era addebitabile ad un mero errore di dattiloscrittura;</p>
<p>- che non assumeva rilevanza l&#8217;imputazione di pagamento perche&#8217;, trattandosi di obbligazioni derivanti dallo stesso titolo, se l&#8217;adempimento e&#8217; totale si verifica l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligo, mentre se e&#8217; parziale permane l&#8217;obbligazione per la parte residua.</p>
<p>(OMISSIS) proponeva appello al Tribunale di Avellino che, con sentenza del 7/11/2005 rigettava l&#8217;appello condannando l&#8217;appellante al pagamento delle spese dei due gradi.</p>
<p>Il giudice di appello rilevava, per quanto ancora interessa:</p>
<p>- che non era violato l&#8217;articolo 1193 c.c. perche&#8217; la norma presuppone una pluralita&#8217; di crediti da estinguere e non e&#8217; applicabile quando il credito e&#8217; unico, tale essendo il credito del condominio per spese condominiali per il quale era stato effettuato il pagamento e che trova fondamento nell&#8217;articolo 1123 c.c. che lo ripartisce tra i condomini;</p>
<p>- che non sussisteva il vizio di ultrapetizione in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo era espressamente formulata la richiesta di pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi, mentre la successiva frase (&#8220;il tutto nei limiti della somma di lire 2.000.000 con rinuncia all&#8217;eventuale supero&#8221;) costituiva un evidente errore materiale che non consentiva alcun equivoco in ordine all&#8217;ammontare della somma richiesta e documentata in atti.</p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso affidato a 3 motivi e deposita memoria.</p>
<p>Il Condominio e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1193 c.c. e il vizio omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Il ricorrente assume che, essendo in corso contestazioni sulla ripartizione degli oneri condominiali e su lavori straordinari, egli aveva inteso pagare solo l&#8217;80% delle spese ordinarie e non intendeva pagare i lavori straordinari; siccome i debiti erano diversi tra loro il giudice di appello aveva violato il disposto dell&#8217;articolo 1193 c.c. non consentendo al debitore di imputare il pagamento al debito che intendeva pagare.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>Il debitore ha pagato, con assegno, una somma imputandola ad acconti per debiti condominiali per specifiche annualita&#8217;, mentre non intendeva estinguere il preteso credito per lavori straordinari che era contestato e a tal fine aveva esercitato la facolta&#8217; di imputazione che e&#8217; riconosciuta dall&#8217;articolo 1193 c.c. e intendendo estinguere fino ad un determinato importo il debito per alcune annualita&#8217;, sussistendo controversia per il residuo e non intendendo estinguere, perche&#8217; ritenuto non dovuto, il credito per spese straordinarie.</p>
<p>Il giudice di appello ha espressamente negato la facolta&#8217; di imputazione sull&#8217;assunto che il credito trovasse fondamento in un&#8217;unica causa, costituita dall&#8217;obbligo di contribuzione alle spese, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3077/98); effettivamente questa Corte ha affermato che la questione della imputazione del pagamento non e&#8217; proponibile quando sussista un unico debito, ma regola l&#8217;ipotesi di pluralita&#8217; di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi (Cass. 30777/98; Cass. 2813/94; Cass. 12938/93) e ha lo scopo di eliminare l&#8217;incertezza circa la sorte degli stessi. Questa giurisprudenza non e&#8217; tuttavia pertinente alla fattispecie nella quale era contestato proprio il credito per spese straordinarie e parte del credito per spese ordinarie che il condomino non intendeva pagare, mentre con la sentenza impugnata si e&#8217; inammissibilmente negata al debitore la facolta&#8217; di impedire l&#8217;imputazione ad un credito che invece era contestato e che il debitore aveva affermato non gia&#8217; di volere pagare in acconto, ma di non volere pagare affatto.</p>
<p>2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullita&#8217; del decreto ingiuntivo per violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. e il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che immotivatamente i giudici di merito avrebbero ravvisato nella richiesta di contenere la condanna nella somma di lire 2000.000 un errore materiale, mentre erano possibili altra ipotesi quali la volonta&#8217; di contenere l&#8217;esborso per contributo unificato o un errore del difensore che poteva ritenere che la competenza del GdP fosse nel limite di lire 2000.000 e non di lire 5.000.000.</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; manifestamente infondato. Occorre premettere che l&#8217;interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che la domanda era proposta nei termini accolti, tale statuizione, non puo&#8217; essere direttamente censurata per ultrapetizione atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione, il difetto di ultrapetizione non e&#8217; logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneita&#8217; di quella medesima motivazione; il dedotto errore del giudice non si configura, quindi, come &#8220;error in procedendo&#8221;, ma attiene al momento logico relativo all&#8217;accertamento in concreto della volonta&#8217; della parte (cfr. Cass. 31/7/2006 n. 17451).</p>
<p>Il vizio di motivazione nella specie non sussiste in quanto la motivazione e&#8217; fondata sulla ricognizione del tenore letterale della richiesta di decreto ingiuntivo (il giudice ha dato atto che era stata formulata richiesta di pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi); la successiva indicazione dell&#8217;importo di lire 2.000.000 nel quale si chiedeva di limitare la condanna e&#8217; stata ritenuta una errore di dattiloscrittura e la motivazione e&#8217; sufficiente in quanto risolve il contrasto tra la prima e la seconda indicazione secondo un criterio di logica evidente, non essendo altrimenti spiegabile che il creditore di un importo che esattamente documenta e per il quale formula domanda, intenda poi rinunciare a lire 434.000 senza alcun motivo.</p>
<p>Per le evidenziate ragioni i quesiti (1. se costituisca violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. l&#8217;accoglimento della domanda per una somma superiore a quella richiesta; 2. se rientra nel potere del giudice interpretare la domanda senza tenere conto del suo tenore letterale, se configura vizio di motivazione l&#8217;avere interpretato la richiesta di contenimento nella misura di lire 2.000.000 senza valutare gli altri motivi) non sono pertinenti.</p>
<p>3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 343 e 346 c.p.c. e l&#8217;omessa o insufficiente motivazione sostenendo che il giudice di appello, confermando la sentenza appellata, in assenza di appello incidentale dell&#8217;appellato, non poteva condannare l&#8217;appellante ancorche&#8217; soccombente, al pagamento delle spese processuali del primo grado che, invece, erano state compensate dal primo giudice.</p>
<p>3.1 Il motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del primo motivo con la conseguente cassazione della sentenza.</p>
<p>4. In conclusione deve accogliersi il primo motivo e rigettarsi il secondo con assorbimento del terzo motivo.</p>
<p>In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Avellino in persona di altro giudice che, nel decidere sul merito delle domande, fermo restando l&#8217;insussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione, applichera&#8217; il seguente principio di diritto: il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali puo&#8217; imputare i pagamenti ai debiti per singoli esercizi e puo&#8217; escludere, attraverso lo strumento dell&#8217;imputazione di pagamento, che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Avellino in persona di diverso giudice.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2840</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 16:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione del Condomino]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[ente di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione attiva]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il condominio è un ente di gestione, ai singoli condomini è precluso l'esperimento di qualche azione giudiziaria?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8575/08) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), entrambi rappresentati e difesi, in virtu&#8217; di procura a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura speciale a margine del controricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>CONDOMINIO di V. (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 593 del 2007, depositata il 7 febbraio 2007 (e non notificata);<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) per i ricorrenti e (OMISSIS) (per delega) nell&#8217;interesse del controricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso, in via principale, per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso e, in linea subordinata, per il suo rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 1997 ritualmente notificato, il sig. (OMISSIS) conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di via (OMISSIS) e, sulla premessa di essere proprietario dell&#8217;appartamento ubicato al piano 5 int. 23, interessato &#8211; unitamente al soprastante lastrico solare (anche di sua esclusiva proprieta&#8217;) &#8211; da fenomeni di dissesto e da numerose fessurazioni dovute all&#8217;omessa manutenzione da parte del predetto Condominio, chiedeva che quest&#8217;ultimo venisse condannato ad eliminare il dissesto delle strutture del proprio appartamento ovvero a rifondergli le spese sostenute a tal fine, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione dell&#8217;immobile. Nella costituzione del convenuto Condominio (che formulava, a sua volta, anche domanda riconvenzionale per l&#8217;ottenimento della condanna dell&#8217;attore all&#8217;esecuzione degli interventi necessari per risanare la compromessa stabilita&#8217; dell&#8217;edificio dovuta alla sopraelevazione dell&#8217;ultimo piano), il Tribunale adito, all&#8217;esito dell&#8217;espletata istruzione probatoria, con sentenza n. 15213 del 2002, accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale, condannando, percio&#8217;, il predetto Condominio al pagamento, in favore dell&#8217;attore e per il titolo dal medesimo dedotto in giudizio, della somma di euro 74.971,00, oltre interessi e detratta la quota dallo stesso (OMISSIS) dovuta, nonche&#8217; alla rifusione delle spese giudiziali.</p>
<p>Interposto appello da parte del menzionato Condominio e nella costituzione dell&#8217;appellato, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 593 del 2007 (depositata il 7 febbraio 2007), in parziale accoglimento del formulato appello (che rigettava nel resto), determinava in euro 60.683,88 (con esclusione della richiesta rivalutazione), la somma che il Condominio appellante avrebbe dovuto rimborsare al (OMISSIS), ferma restando la detrazione della quota dovuta da quest&#8217;ultimo, con gli interessi legali dalla domanda; la Corte capitolina, inoltre, compensava integralmente tra le parti le spese del grado. A sostegno dell&#8217;adottata decisione, la Corte territoriale respingeva le doglianze relative alle contestazioni degli esiti della C.T.U. esperita in primo grado, sulla cui scorta era emersa anche la sussistenza delle condizioni di urgenza ed indispensabilita&#8217; previste dall&#8217;articolo 1134 c.c. in ordine ai lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare e di ristrutturazione delle mura perimetrali; il giudice di appello rilevava anche l&#8217;infondatezza del motivo attinente al mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio, da parte del (OMISSIS), con riferimento alla complessita&#8217; della spesa sostenuta per i predetti lavori, per la quale, tuttavia, doveva ritenersi la natura di debito di valuta e non di valore, con la conseguente esclusione della rivalutazione monetaria.</p>
<p>Avverso la suddetta sentenza di appello (non notificata) hanno proposto ricorso per cassazione i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), quali condomini dell&#8217;edificio sito in v. (OMISSIS), riferito a cinque motivi, avverso il quale si e&#8217; costituito, in questa fase, con controricorso il solo intimato (OMISSIS).</p>
<p>Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Occorre farsi carico, in primo luogo, dell&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; del proposto ricorso, sollevata dal controricorrente, in base alla prospettazione che, pur non contestandosi la qualita&#8217; di condomini &#8211; dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS) &#8211; dei due ricorrenti, agli stessi non sarebbe riconoscibile la legittimazione ad agire in giudizio (per come esercitata con il formulato ricorso), poiche&#8217; la controversia in questione non atterrebbe alla tutela di un bene comune, se non nel senso che presupposto del diritto di credito fatto valere dallo stesso (OMISSIS) era il compimento di opere edilizie di risanamento di parti dell&#8217;edificio condominiale, circostanza, tuttavia, da ritenersi insufficiente a far configurare la condizione essenziale su cui e&#8217; fondato il principio della necessaria comunanza inscindibile dell&#8217;interesse di ciascun comproprietario verso il bene comune che ne giustifica la legittimazione a partecipare al giudizio.</p>
<p>1.1. Rileva il collegio che l&#8217;avanzata eccezione e&#8217; destituita di fondamento e deve, percio&#8217;, essere respinta.</p>
<p>Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 6856 del 1993; Cass. n. 2392 del 1994; Cass. n. 8842 del 2001; Cass. n. 12588 del 2002; Cass. n. 9206 del 2006; Cass. n. 10717 del 2011 e Cass. n. 14765 del 2012), configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l&#8217;esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l&#8217;amministratore, non priva i singoli partecipanti della facolta&#8217; di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all&#8217;edificio condominiale, con la conseguenza che non sussistono impedimenti a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall&#8217;amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall&#8217;amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell&#8217;amministratore. Pertanto, con riferimento al caso di specie, essendo pacifica la qualita&#8217; di condomini dei due ricorrenti (oltretutto comprovata documentalmente dal titolo di proprieta&#8217; ritualmente prodotto e non contestato) ed attenendo indiscutibilmente la controversia alla tutela di un bene comune e, quindi, alla difesa di diritti inerenti l&#8217;edificio condominiale oltre che, mediatamente, degli interessi patrimoniali &#8220;pro quota&#8221; dei medesimi ricorrenti, deve affermarsi che sussiste la loro legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione.</p>
<p>2. Cio&#8217; posto, con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1126, 1134, 2051 e 2697 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando, ai riguardo, il seguente quesito di diritto (in virtu&#8217; dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c. &#8220;ratione temporis&#8221; applicabile nella specie, trattandosi di un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza pubblicata il 7 febbraio 2007 e, quindi, nella vigenza di detto articolo): &#8220;dica la Corte adita se la disposizione dell&#8217;articolo 1126 c.c., il quale regola la ripartizione tra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisca solo alle riparazioni dovute a vetusta&#8217; e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione, o di esecuzione dell&#8217;opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario e se, in caso di difetti originari o di progettazione dell&#8217;opera, competa, in via esclusiva al proprietario del lastrico solare ex articolo 2051 c.c. il ripristino delle parti strutturali, rimanendo esclusa la relativa spesa ai sensi dell&#8217;articolo 1134 c.c. anche in caso di urgenza&#8221;.</p>
<p>3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1134, 1105 e 2697 c.c., nonche&#8217; il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Quanto alla dedotta violazione di legge risulta indicato il seguente quesito di diritto: &#8220;dica la Corte se per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino che si sostituisce all&#8217;amministratore deve dimostrarne l&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;articolo 1134 c.c., ossia la necessita&#8217; di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l&#8217;amministratore o gli altri condomini, e se detto presupposto non debba essere escluso dalla circostanza che e&#8217; gia&#8217; in corso giudizio per la condanna del Condominio all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera stessa&#8221;. Con riferimento al vizio motivazionale i ricorrenti deducono l&#8217;errore del giudice del gravame con riferimento alla circostanza che, nonostante fosse stato confermato nelle conclusioni in primo grado da parte del (OMISSIS) come al momento della proposizione della domanda i lavori per i quali era stato concesso il rimborso della relativa spesa non fossero iniziati, aveva ignorato che, allo stato, avrebbero dovuto essere informati degli eventi l&#8217;amministratore e i condomini, evidenziando che tale errore era aggravato dal fatto che, malgrado fosse in corso controversia sul punto, era stata attribuita ai condomino sostituitosi all&#8217;amministratore la facolta&#8217; di decidere in sostituzione e per il condominio.</p>
<p>4. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1134, 1226 e 2697 c.c. in relazione agli articoli 132, 61, 115 e 116 c.p.c., nonche&#8217; per ulteriore contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c. i ricorrenti hanno indicato il seguente quesito di diritto con riferimento alla violazione ricondotta all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3: &#8220;dica la Corte se, per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino che si sostituisce all&#8217;amministratore deve fornire precisi elementi di prova inerenti l&#8217;esborso delle somme dallo stesso speso oltre alla verificatasi impossibilita&#8217; nella circostanza di non aver potuto avvertire tempestivamente l&#8217;amministratore o gli altri condomini, e cio&#8217; ex articolo 1134 c.c. e, se nella medesima circostanza, possa invocarsi, per la prova, il criterio sussidiario dell&#8217;equita&#8217;, riservato ex lege o a situazione contrattuali ben determinate od all&#8217;azione di risarcimento del danno&#8221;. Quanto al vizio motivazionale i ricorrenti hanno evidenziato che il giudice di appello era incorso nel medesimo errore del Tribunale di primo grado rimettendosi per la decisione esclusivamente alla valutazione del c.t.u. per fissare il &#8220;quantum&#8221; del rimborso, nonostante le somme fossero, se pur espressamente contestate, relative alla valutazione dei lavori eseguiti, senza che, tuttavia, fosse stato fornito alcun elemento di prova in ordine al pagamento di somme da parte del (OMISSIS), che erano facilmente documentabili in corso di caso. Pertanto, non sarebbe stato onere del Condominio convenuto rendere la prova idonea ma competeva all&#8217;attore integrare la c.t.u. con elementi atti a determinare esattamente il &#8220;quantum&#8221; del rimborso eventualmente a lui dovuto, ove fossero sussistiti i presupposti di cui all&#8217;articolo 1134 c.c., u.p..</p>
<p>5. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1134, 1126, 1294, 1299, 1123 e 1282 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando in merito il seguente quesito di diritto: &#8220;dica la Corte se per aver il rimborso della spesa ex articolo 1134 c.c. affrontata dal condomino per conservare la cosa comune, questi debba richiederne &#8220;pro quota&#8221; ex articoli 1123 e 1126 c.c. i relativi importi ai singoli condomini, secondo i principi di cui agli articoli 1294 e 1299 c.c., con gli interessi compensativi dai singoli esborsi al soddisfo&#8221;.</p>
<p>6. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno inteso far valere la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 336 c.p.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo, al riguardo, il seguente quesito di diritto: &#8220;dica la Corte se il giudice del gravame, una volta riformata anche in un sol punto la sentenza impugnata, debba riformare la stessa anche sul punto inerente le spese di lite, come liquidate in primo grado, con una diversa distribuzione tra le parti delle stesse, in relazione alle reciproche soccombenze&#8221;.</p>
<p>7. Cominciando dall&#8217;esame del primo motivo, il collegio rileva che esso e&#8217; fondato e deve essere, quindi, accolto per le ragioni di seguito spiegate.</p>
<p>Con tale doglianza &#8211; mediante la quale i ricorrenti deducono, in effetti, anche un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata &#8211; hanno, oltre alla dedotta violazione di legge compendiata nel riportato quesito di diritto, esplicitato la sintesi del suddetto vizio logico nel senso che la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, si era posta in contrasto con il disposto di cui agli articoli 1126 e 2051 c.c. ed era risultata lesiva del diritto del Condominio nella misura in cui aveva inadeguatamente motivato sul fatto decisivo e controverso del giudizio relativo alla mancata valorizzazione della distinzione tra spese di manutenzione e ricostruzione necessarie per vetusta&#8217; o cattiva manutenzione e spese resesi necessarie per carenze o vizi costruttivi della copertura. In proposito, in presenza di concause nelle infiltrazioni manifestatesi nell&#8217;appartamento del (OMISSIS), determinate in parte da vetusta&#8217; e in parte riconducibili a possibili vizi costruttivi, i ricorrenti hanno dedotto che sarebbe stato onere dell&#8217;attore in primo grado (e, quindi, dello stesso (OMISSIS)) dimostrare il suo credito in relazione alle presunte ed invocate responsabilita&#8217; del Condominio convenuto. Diversamente, quest&#8217;ultimo sarebbe rimasto penalizzato (come si era, in effetti, verificato), in difetto di univoci elementi anche contabili, il cui onere di produzione incombeva al medesimo attore, circa la differenza delle relative imputazioni di spesa, con l&#8217;addebito, a suo carico, della spesa, nella quota di spettanza dei due terzi, relativa sia ai costi inerenti la vetusta&#8217; del solaio che a quelli indispensabili per l&#8217;esecuzione delle opere dirette a rimediare ai vizi costruttivi dell&#8217;opera di esclusiva proprieta&#8217; del (OMISSIS).</p>
<p>A fronte della prospettazione in questi termini della censura principale posta a fondamento del gravame, la Corte territoriale (v. pagg. 4-5 della motivazione), pur asserendo che la sopraelevazione (con particolare riferimento all&#8217;appartamento del (OMISSIS)) non aveva arrecato e ne&#8217; arrecava, per modalita&#8217; di costruzione, alcun danno alla stabilita&#8217; del fabbricato condominiale (oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal Condominio convenuto), stabilisce, poi, ponendo riferimento &#8220;per relationem&#8221; alla sentenza di primo grado, che il Condominio stesso era tenuto a sostenere la spesa necessaria per il rifacimento della parte esterna delle mura perimetrali e per il rifacimento del lastrico solare, senza, tuttavia, dare conto della determinazione effettiva dell&#8217;origine dei danni ed, anzi, prescindendo dal concreto accertamento sul se le cause degli stessi fossero riconducibili anche a vizi costruttivi. In altri termini, la Corte capitolina, con l&#8217;adottato percorso motivazionale, non ha adeguatamente risposto alla predetta censura mossa dall&#8217;appellante, non cogliendone appieno te ragioni poste alla sua base, poiche&#8217; non ha indicato, in modo univoco, quali fossero la natura e l&#8217;origine dei vizi effettivamente afferenti alle parti condominiali e, quindi, quale fosse la reale ragione di addebito &#8211; e, percio&#8217;, di imputazione &#8211; dell&#8217;onere economico per l&#8217;esecuzione delle riparazioni posto a carico del Condominio. Cosi&#8217; regolandosi la Corte di secondo grado non ha congruamente considerato la portata effettiva dalla principale doglianza dell&#8217;appellante Condominio in ordine alla possibile erroneita&#8217; dell&#8217;applicazione del disposto di cui agli articoli 1126 e 2051 c.c. in relazione alle spese sostenute dal (OMISSIS) per l&#8217;integrale rifacimento del lastrico solare, senza, cioe&#8217;, considerare e dare compiutamente conto che tali spese avrebbero potuto essere impiegate anche per l&#8217;eliminazione di vizi costruttivi del suddetto lastrico (di esclusiva proprieta&#8217; del medesimo (OMISSIS)), il cui onere non poteva essere fatto ricadere sul Condominio. A tal proposito, in punto di diritto, si osserva che, secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte (che non risulta in alcun modo valorizzata dal giudice di appello), in tema di condominio, la disposizione dell&#8217;articolo 1126 c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetusta&#8217; e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell&#8217;opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario; pertanto, in tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilita&#8217; relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex articolo 2051 c.c., e non anche &#8211; sia pure in via concorrenziale &#8211; al condominio (cfr. Cass. n. 5925 del 1993; Cass. n. 6060 del 1998 e, da ultimo, Cass. n. 9084 del 2010). In altri termini, mentre per i vizi riconducibili a vetusta&#8217; e a deterioramento per difetto di manutenzione del lastrico solare trova applicazione (v. Cass., S.U., n. 3672 del 1997; Cass. n. 5848 del 2007 e Cass. n. 4596 del 2012) l&#8217;articolo 1126 c.c. (secondo le proporzioni di apporto economico in esso previste per le relative riparazioni, ovvero nella misura dei due terzi a carico dei condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, e di un terzo da accollare al titolare della proprieta&#8217; superficiaria o dell&#8217;uso esclusivo), con riferimento alla responsabilita&#8217; per i danni ricollegabili ai difetti originari di progettazione o di esecuzione, anche in sede di ricostruzione, del lastrico solare si applica il disposto dell&#8217;articolo 2051 c.c., con il conseguente accollo del relativo onere economico in capo al proprietario esclusivo dello stesso, senza alcuna compartecipazione del Condominio.</p>
<p>Non avendo la Corte capitolina individuato adeguatamente l&#8217;origine e la natura delle cause determinatrici dei danni dedotti dal (OMISSIS) e non avendo provveduto, percio&#8217;, ad operare la necessaria distinzione tra i suddetti vizi ed i correlati titoli di responsabilita&#8217;, verificando, in concreto, la sussistenza dei presupposti per far luogo all&#8217;applicazione dei principi giuridici appena indicati, con la determinazione della corretta ripartizione delle relative spese (sufficientemente riscontrate sul piano probatorio) in funzione delle rispettive ragioni di imputabilita&#8217;, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, con relativa cassazione in proposito della sentenza impugnata.</p>
<p>8. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, va accolto il primo motivo del ricorso, con il conseguente assorbimento degli altri motivi (il cui esame e&#8217; logicamente dipendente dalla risoluzione della questione preliminare involta dalla prima doglianza) e la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che si conformera&#8217; ai principi di diritto enunciati nel precedente paragrafo 7) e rielaborera&#8217;, in termini congrui ed adeguatamente logici (in applicazione degli stessi principi giuridici), la relativa motivazione in ordine all&#8217;aspetto censurato con il motivo accolto.</p>
<p>Allo stesso giudice di rinvio e&#8217; demandata anche la regolazione delle spese della presente fase di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 2049</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-29-gennaio-2013-n-2049/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo nei pagamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'Assemblea delibera dei lavori, il condomino può non pagare in attesa dell'evoluzione delle vicende contrattuali tra condominio ed appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31676/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4210/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;<br />
Preliminarmente la Corte fa presente che e&#8217; pervenuta in cancelleria un atto di rinuncia non firmata da parte ricorrente personalmente;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>La Corte di appello di Roma con sentenza 5 ottobre 2005 ha confermato la pronuncia resa dal tribunale di Tivoli nel novembre 2002, con la quale era stata respinta l&#8217;opposizione della condomina (OMISSIS) avverso l&#8217;ingiunzione per spese condominiali notificatale dal Condominio (OMISSIS), nel 1998.</p>
<p>Oltre a dolersi della condanna alle spese, la (OMISSIS) propone due motivi di ricorso per cassazione, notificato il 20 novembre 2006.</p>
<p>Il Condominio (OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente va dato atto che e&#8217; pervenuto in cancelleria (pot 16816 del 5 nov. 2012) un fax non firmato nel quale si legge che la ricorrente (OMISSIS) dichiarava di rinunciare al procedimento e di aver revocato il mandato al proprio difensore.</p>
<p>Di tale documento non si puo&#8217; tener conto sia per le carenze formali (difetto di sottoscrizione), sia perche&#8217; il giudizio di cassazione e&#8217; retto da impulso officioso, sicche&#8217; in esso, in mancanza di rituale rinuncia, non ha rilevanza neppure la revoca del mandato al difensore.</p>
<p>Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2730 e 2733 c.c. e articolo 231 c.p.c. e vizi di motivazione.</p>
<p>Lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto della sentenza di risoluzione del contratto di appalto, intercorso con un&#8217;impresa edile, dal quale nasceva il debito del Condominio e quindi quello della (OMISSIS).</p>
<p>La (OMISSIS) sostiene che la restituzione di somme imposta all&#8217;appaltatore a seguito della risoluzione del contratto aveva fatto si che il Condominio era divenuto addirittura creditore dell&#8217;impresa e sembra ipotizzare che da cio&#8217; conseguirebbe la estinzione del debito fatto valere dal Condominio con l&#8217;ingiunzione.</p>
<p>Con il secondo motivo la (OMISSIS) denuncia violazione dell&#8217;articolo 1188 c.c. e vizi di motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei pagamenti diretti effettuati all&#8217;appaltatore verso il quale la condomina era debitrice solidale.</p>
<p>Le censure non hanno pregio.</p>
<p>La delibera di spesa adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa sorgere l&#8217;obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta.</p>
<p>Obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti.</p>
<p>Il condomino non puo&#8217; ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell&#8217;evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest&#8217;ultimo.</p>
<p>Scaricherebbe altrimenti sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell&#8217;adempimento.</p>
<p>Deve invece adempiere all&#8217;obbligazione verso il Condominio e, qualora dalla gestione condominale residuino avanzi di cassa, vuoi per mancate spese, vuoi per la risoluzione di contratti in precedenza stipulati e conseguenti restituzioni, sorgera&#8217; eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con il bilancio consuntivo di fine anno, l&#8217;esubero di cassa spettante secondo i rendiconti e le provenienze dei vari fondi residui.</p>
<p>E&#8217; quindi vano dedurre che il pagamento sia stato effettuato ad un terzo.</p>
<p>In proposito vale osservare in primo luogo che non risulta specificamente che il creditore abbia ratificato cio&#8217; o abbia approfittato di questo versamento (articolo 1188 c.c.); su questi profili il ricorso sorvola, in quanto si limita a dedurre che vi sia stato versamento e successivo riaccredito, senza puntualizzare e dimostrare la volonta&#8217; del Condominio di beneficiarne, rinunciando alle pretese di puntuale pagamento fatte valere con l&#8217;ingiunzione per cui qui e&#8217; causa.</p>
<p>In secondo luogo si rileva che si opererebbe altrimenti una sottrazione all&#8217;amministrazione condominiale &#8211; e al corrispondente obbligo -, che e&#8217; gestione piu&#8217; complessa di quanto rappresentato dalla singola partita debitoria del Condominio cui la ricorrente si riferisce.</p>
<p>Va inoltre notato che nel caso di specie non risulta neppure che sia stato opposto in compensazione al Condominio il credito da suddivisione dell&#8217;avanzo comunicato nel 2003 dall&#8217;amministratore.</p>
<p>Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.</p>
<p>Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attivita&#8217; difensiva dell&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 marzo 2012 n. 4596</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[legititmazione passiva]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione processuale]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di problemi con il lastrico solare, quando è il condominio il legittimato passivo? Quando l'amministratore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 51, presso lo studio dell&#8217;avvocato GATTO D&#8217;ARRIGO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato LO CARMINE GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T. GEOM. N.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 309/2005 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 01/03/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>C.C., partecipante al condominio (OMISSIS), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di quest&#8217;ultimo dal giudice di pace di Siracusa, col qual quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 1.721.200 (Euro 888,26) a titolo di oneri condominiali. A sostegno, opponeva un controcredito di maggior importo per danni arrecati alla sua proprietà esclusiva da infiltrazioni d&#8217;acqua provenienti dalla terrazza a livello di proprietà esclusiva e dai muri esterni dell&#8217;edificio, domandando in via riconvenzionale la condanna del condominio al pagamento della differenza.</p>
<p>Il condominio nel resistere in giudizio sosteneva che i danni lamentati non potevano essere addebitati interamente ai condomini, in base alla norma dell&#8217;art. 1126 c.c..</p>
<p>Il giudice di pace respingeva l&#8217;opposizione.</p>
<p>L&#8217;impugnazione proposta da C.C. era respinta dal Tribunale di Siracusa, il quale osservava che sebbene la sentenza di primo grado fosse errata nella parte in cui aveva ascritto i danni lamentati dall&#8217;opponente a cattiva manutenzione dell&#8217;appartamento di proprietà esclusiva di lui, e quantunque il criterio di ripartizione delle spese previsto dall&#8217;art. 1126 c.c. dovesse estendersi anche ai danni cagionati da cattiva manutenzione della terrazza di copertura, la domanda riconvenzionale doveva comunque rigettarsi per non essere il condominio legittimato passivamente.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorre C.C., formulando un solo motivo d&#8217;annullamento.</p>
<p>Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo d&#8217;impugnazione il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1123, 1126 e 1131 c.c. e il vizio di motivazione deducendo, mediante il richiamo a giurisprudenza di questa Corte, che dall&#8217;obbligo, gravante su tutti i condomini, secondo il criterio previsto dall&#8217;art. 1126 c.c., di provvedere alla riparazione e alla manutenzione del lastrico solare o della terrazza a livello di proprietà esclusiva che svolga anche la funzione di copertura del fabbricato, deriva che il condominio risponde quale custode ex art. 2051 c.c. dei danni derivati tanto al singolo condomino quanto a terzi per difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza, e che la relativa domanda risarcitoria è proponibile nei confronti del condominio in persona del suo amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini obbligati alla manutenzione, incluso il proprietario o colui il quale ha l&#8217;uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello, non incidendo su tale legittimazione passiva i criteri di riparto delle spese.</p>
<p>2. &#8211; Il motivo è fondato.</p>
<p>Premesso che le terrazze a livello sono equiparate ai lastrici solari quanto all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1126 c.c. (v. Cass. nn. 735/04, 11029/03, 12329/01 e 15389/00), va osservato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte poichè il lastrico solare dell&#8217;edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo; ed alle relative spese, nonchè al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall&#8217;art. 1126 cod. civ. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell&#8217;uso esclusivo). La relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell&#8217;amministratore &#8211; quale rappresentante di tutti i condomini obbligati &#8211; e non già del proprietario o titolare dell&#8217;uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all&#8217;esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all&#8217;esecuzione diretta dei lavori medesimi (Cass. nn. 10233/02, 12682/01 e 9009/98).</p>
<p>2.1. &#8211; La sentenza impugnata, avendo escluso la legittimazione passiva del condominio rispetto alla domanda riconvenzionale proposta, si pone in contrasto frontale con il suddetto indirizzo, senza addurre ragioni di sorta che valgano a giustificarne il ripensamento.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso va dunque accolto. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Siracusa, che deciderà la controversia attenendosi al sopra richiamato principio di diritto, e provvederà, altresì, sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Siracusa, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 28 marzo 2012 n. 4991</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-28-marzo-2012-n-4991-2/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione del Condomino]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione]]></category>
		<category><![CDATA[natura del condominio]]></category>
		<category><![CDATA[poteri]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è la natura del condominio? Che diritti ha il condomino di adire l'autorità giudiziaria?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>M.S., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Sicchiero Gianluca e Aurelio Gentili, elettivamente domiciliato nello studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Po, n. 24;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.G., rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al controricorso, dagli Avv. Comito Pietro e Nicola Di Pierro, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Tagliamento, n. 55;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, n. 99 del 22 maggio 2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 13 marzo 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. Nicola Di Pierro;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con ricorso in data 9 novembre 2001 al Giudice di pace di Portogruaro, B.G., proprietario di due unità immobiliari facenti parte del Condominio (OMISSIS) posto in (OMISSIS) ed ubicate al piano terra, l&#8217;una adibita allo svolgimento dell&#8217;attività di autoscuola e ad agenzia di pratiche automobilistiche e l&#8217;altra all&#8217;esercizio di attività commerciale, ha impugnato, perché adottata in assenza del prescritto quorum e perché contrastante con la legge, la deliberazione presa dall&#8217;assemblea condominiale in data 12 ottobre 2001 che aveva negato l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione di insegne pubblicitarie sulle architravi perimetrali dell&#8217;edificio soprastanti le citate unità.</p>
<p>Si è costituito il Condominio, eccependo l&#8217;incompetenza per materia del giudice adito e contestando nel merito la fondatezza delle pretese avversarie.</p>
<p>Il Giudice di pace, dopo avere dichiarato con sentenza non definitiva la propria competenza per materia a decidere la causa, con sentenza in data 7 giugno 2003 ha accolto la domanda attorea e, per l&#8217;effetto, ha annullato in parte qua la delibera impugnata ed il rifiuto dell&#8217;amministratore ad autorizzare l&#8217;installazione delle insegne, abilitando il B. ad effettuare tale installazione.</p>
<p>2. &#8211; Questa sentenza è stata appellata dal condomino M. S..</p>
<p>Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con sentenza in data 22 maggio 2006 ha dichiarato inammissibile l&#8217;appello per carenza di legittimazione ad impugnare in capo al singolo condomino, che non è stato parte del giudizio di primo grado.</p>
<p>Secondo il Tribunale, nella specie non è in discussione l&#8217;esistenza del diritto dei condomini all&#8217;uso del bene comune, ma solo le modalità e facoltà di utilizzo dello stesso: venendo dunque in rilievo la gestione del servizio comune, la legittimazione ad agire, e quindi ad impugnare, spetta soltanto all&#8217;amministratore.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 luglio 2006, sulla base di due motivi.</p>
<p>L&#8217;intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione dell&#8217;art. 339 cod. proc. civ. e dell&#8217;art. 2909 cod. civ., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si censura che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l&#8217;appello sul rilievo che il giudicato formatosi sulla sentenza parziale del Giudice di pace avrebbe dimostrato che la lite riguardava un servizio condominiale. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la sentenza parziale ha espressamente affermato che la competenza del giudice di pace riguardava anche i beni ed i diritti, il criterio per individuare il giudice competente essendo il valore, desumibile dalla delibera impugnata. In altri termini, il Giudice di pace si sarebbe detto competente in base al valore della delibera, tralasciando del tutto il tipo di controversia. Anche la sentenza definitiva del primo giudice aveva escluso che si vertesse in tema di servizi condominiali, trattandosi di diritti soggettivi perfetti del condomino in contrasto con quelli degli altri condomini.</p>
<p>Con il secondo mezzo (violazione dell&#8217;art. 339 codd. proc. civ., e degli artt. 1102, 1117, 1118 e 2909 cod. civ., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si sostiene che la lite relativa all&#8217;uso della cosa comune, quando ha ad oggetto l&#8217;utilizzo di un muro comune dell&#8217;immobile condominiale per affiggervi targhe o insegne, riguarda diritti soggettivi, con la conseguenza che la sentenza che la definisce può essere appellata dal condomino rimasto estraneo al giudizio di primo grado in cui è stata resa.</p>
<p>2. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono fondati.</p>
<p>Non è in discussione la competenza del giudice di pace a giudicare sulla presente controversia: la sentenza non definitiva in data 25 luglio 2002, con cui il Giudice di pace di Portogruaro ha dichiarato la propria competenza per materia nella controversia de qua, perché concernente la modalità di uso del servizio condominiale relativo al muro comune, è infatti passata in cosa giudicata, non essendo stata fatta oggetto di impugnazione.</p>
<p>Quel che viene in rilievo è il merito della controversia: e sotto questo profilo il Giudice di pace, con la sentenza in data 7 luglio 2003 con cui ha definito il giudizio dinanzi a sè pendente, ha chiarito che nella specie ciò di cui si discuteva non era la misura o la modalità di uso di un servizio condominiale, ma &#8220;se la materia relativa all&#8217;esposizione di targhe ed insegne sia sottratta alla disponibilità dell&#8217;assemblea dei condomini&#8221;: quesito al quale il giudice ha dato risposta affermativa, sul rilievo che non può essere vietato al singolo condomino &#8220;di servirsi della cosa comune, e cioè dei muri perimetrali, per apporvi le proprie insegne&#8221;, ciò &#8220;raffigurando una modifica della cosa comune conforme alla destinazione del muro perimetrale, che ciascun condomino può legittimamente apportare a propria cura e spese, se non impedisce l&#8217;altrui pari uso&#8221;.</p>
<p>Il merito della controversia, ad onta delle ragioni che avevano indotto ad affermare la competenza per materia del giudice di pace, ha dunque riguardato, non già i limiti quantitativi e qualitativi nell&#8217;uso dei servizi del condominio, ma l&#8217;esistenza (o l&#8217;inesistenza) del diritto di usare del muro comune al fine di apporvi targhe, e quindi un diritto soggettivo di carattere dominicale spettante al condomino.</p>
<p>E&#8217; evidente che, in siffatta fattispecie, il Tribunale, investito dell&#8217;appello del singolo condomino, ha errato a ritenere che la legittimazione ad impugnare spettasse esclusivamente all&#8217;amministratore per essere la causa decisa in primo grado relativa alla gestione di un servizio comune.</p>
<p>Essendo in discussione i diritti e le facoltà che si riconnettono al diritto di comproprietà dei condomini sulla parte comune, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione ad appellare del singolo condomino, in luogo dell&#8217;amministratore che era stato parte nel giudizio di primo grado, e ciò in base al principio secondo cui nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l&#8217;esistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè quindi del potere di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza (Cass., Sez. 2, 6 agosto 1999, n. 8479; Cass., Sez. 2, 21 gennaio 2010, n. 1011, Cass., Sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 3900; Cass., Sez. 3, 16 maggio 2011, n. 10717).</p>
<p>3. &#8211; La sentenza impugnata è cassata.</p>
<p>La causa deve essere rinviata al Tribunale di Venezia, in persona di diverso giudicante.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso giudicante.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della corte suprema di cassazione, il 13 marzo 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012.</p>
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