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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; condomini</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10053</title>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[abuso edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo spese]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[illecito]]></category>
		<category><![CDATA[messa in pristino]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[solve et repete]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un condomino commette un intervento edilizio illecito sulle parti comuni, chi è tenuto a pagare per la messa in pristino? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultima in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano, n. 4 dell&#8217;8 gennaio 2007;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS);<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione del 29 aprile 1999, (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse pronunciato l&#8217;annullamento o accertata e dichiarata la nullita&#8217; delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualita&#8217; di partecipanti al condominio dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;attrice considero&#8217; in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto tali opere &#8211; a suo dire &#8211; erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l&#8217;interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell&#8217;acqua in base al criterio di consumo &#8220;presuntivo&#8221; basato sul numero degli occupanti le singole unita&#8217; immobiliari, essendo invece il consumo ricavabile direttamente, sulla base di un criterio di effettivita&#8217;, da un contatore posto in ciascuna unita&#8217; immobiliare; (c) la decisione, infine, di ripartire tra i predetti condomini le spese di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, essendo stata la convocazione per la partecipazione alla relativa assemblea effettuata senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. proc. civ., comma 3.</p>
<p>L&#8217;impugnante, peraltro, dedusse l&#8217;invalidita&#8217; di tutte e tre le suddette Delib.anche per la mancata convocazione di (OMISSIS) e per la mancata conseguente attribuzione anche a lui delle spese di sua competenza, essendo anch&#8217;egli da considerare condomino a tutti gli effetti.</p>
<p>Nel contraddittorio con i convenuti, che si costituirono tutti &#8211; con la sola eccezione di (OMISSIS), rimasto contumace &#8211; resistendo all&#8217;avversa impugnativa, l&#8217;adito Tribunale, esperita una c.t.u. in ordine alle opere fatte eseguire sul tetto e sulla facciata dello stabile in oggetto, all&#8217;udienza del 7 ottobre 2003, a seguito di discussione orale, pronuncio&#8217; ex articolo 281-sexies cod. proc. civ. sentenza con cui rigetto&#8217; l&#8217;impugnativa attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali.</p>
<p>2. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l&#8217;8 gennaio 2007, ha respinto sia il gravame principale della (OMISSIS) sia il gravame incidentale del (OMISSIS), del (OMISSIS) e di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ponendo a carico della (OMISSIS) le spese di lite.</p>
<p>2.1. &#8211; La Corte territoriale ha confermato la statuizione di tardivita&#8217; dell&#8217;impugnativa delle prime due delibere esercitata dalla (OMISSIS), rilevando che i vizi denunciati, riguardando i criteri di riparto delle spese di manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile (con riguardo al tetto) o delle spese ordinarie di erogazione dell&#8217;acqua, non rientravano tra quelli che possono dar luogo ad un&#8217;ipotesi di nullita&#8217; assoluta e dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale di trenta giorni.</p>
<p>Quanto alla mancata convocazione di (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello ha rilevato che l&#8217;appellante in via principale non ne aveva dimostrato la presunta appartenenza al condominio o alla comunione e che, in ogni caso, la pretesa illegittimita&#8217; della di lui mancata convocazione costituiva un&#8217;ipotesi di annullabilita&#8217;, che non poteva eliminare l&#8217;effetto decadenziale conseguito alla mancata impugnativa delle due delibere nel termine di trenta giorni.</p>
<p>In ordine alla terza delibera, con cui fu deciso il riparto delle spese di rifacimento della facciata, impugnata per il mancato rispetto del termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3, la Corte di Milano ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, era intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso. Esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; tout court del termine di cinque giorni all&#8217;assemblea della comunione ordinaria, la Corte d&#8217;appello ha osservato che il termine di due giorni, nella specie effettivamente intercorso tra la data di ricezione dell&#8217;avviso di convocazione e la data di svolgimento dell&#8217;assemblea, ben poteva consentire di prendere adeguata visione del punto di vista all&#8217;ordine del giorno e valutarne la portata, eventualmente partecipando all&#8217;assemblea anche solo al fine di chiedere un aggiornamento della stessa per meglio valutare i termini economici del punto in discussione.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2007, sulla base di tre motivi.</p>
<p>Il (OMISSIS) e gli altri consorti intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p>Memorie illustrative ex articolo 378 cod. proc. civ. sono state depositate, in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza pubblica, dalla ricorrente e dai controricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1135 e 2043 cod. civ.) la ricorrente deduce che i lavori di rifacimento del tetto erano stati deliberati come opere di ripristino resesi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente ed illecitamente disposto dai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS); e che il Tribunale aveva espressamente statuito che dalla c.t.u. era possibile desumere che la causa reale di rifacimento del tetto andava individuata sostanzialmente nell&#8217;esigenza dei convenuti di rimediare a un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto) commesso esclusivamente dai convenuti. Di qui il quesito se &#8220;puo&#8217; ritenersi compresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea condominiale ex articolo 1135 cod. civ. la deliberazione che stabilisca l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione del condominio realizzati per eliminare le conseguenze di un fatto illecito ascrivibile soltanto ad alcuni dei comproprietari&#8221;.</p>
<p>Il terzo motivo (motivazione omessa o contraddittoria o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) deduce che la ragione adottata dalla Corte milanese per respingere l&#8217;appello sia errata nella sua premessa e non abbia alcuna idoneita&#8217; a confutare il vizio effettivamente dedotto dall&#8217;appellante (secondo cui l&#8217;oggetto delle delibere sarebbe estraneo ai poteri dell&#8217;assemblea condominiale).</p>
<p>1.1. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, in ragione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono infondati.</p>
<p>E&#8217; esatto che sin dall&#8217;atto di citazione la (OMISSIS) ha impugnato le Delib. dell&#8217;assemblea del 21 maggio 1988 (il punto n. 4) e del 23 novembre 1988 (i punti nn. 2, 3, 4 e 5), relative al rifacimento del tetto, nella parte in cui hanno addossato una quota della spesa anche a carico di essa comproprietaria; e le ha impugnate sul rilievo che detti lavori rappresentavano in realta&#8217; un&#8217;opera di ripristino resasi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente e illecitamente disposto, anche sotto il profilo urbanistico, dai comproprietari (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS).</p>
<p>Sennonche&#8217;, il rifacimento del tetto di un immobile di proprieta&#8217; comune non esorbita dai poteri dell&#8217;assemblea, rientrando tra le materie sulle quali questa puo&#8217; deliberare.</p>
<p>Il fatto che quei lavori di rifacimento siano stati deliberati per porre rimedio ad un precedente intervento sul tetto medesimo, realizzato ponendo in essere un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto), e che le spese siano state ripartite tra tutti secondo i millesimi di proprieta&#8217;, anziche&#8217; accollandole esclusivamente a chi, tra i comproprietari, vi aveva dato causa mediante l&#8217;approvazione dell&#8217;opera iniziale, non rende la delibera stessa nulla.</p>
<p>Infatti, il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussiste l&#8217;obbligo del responsabile di assumere il relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilita&#8217; o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l&#8217;assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprieta&#8217; di ciascuno, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell&#8217;amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato (Cass., Sez. 2, 27 giugno 1978, n. 3176; Cass., Sez. 2, 22 luglio 1999, n. 7890).</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2909 cod. civ. e dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ.) si sostiene che l&#8217;accertamento operato dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un semplice regime di comunione anziche&#8217; di condominio non aveva, nel corso del giudizio di primo grado, formato oggetto di disputa tra le parti, sicche&#8217; avrebbe errato la Corte d&#8217;appello ad affermare che su tale punto si fosse formato il giudicato.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Risulta dagli atti di causa (ai quali e&#8217; possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo):</p>
<p>che la (OMISSIS) ha impugnato le deliberazioni assunte nell&#8217;assemblea del 18 marzo 1999 per la mancata convocazione dell&#8217;assemblea nel termine prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3;</p>
<p>che i convenuti, nel loro atto di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, hanno dedotto che nella specie si versava in fattispecie di assemblea dei comproprietari dell&#8217;immobile (cosi&#8217; a pagg. 2 e 5), specificando, tra l&#8217;altro, che questa &#8220;avrebbe dovuto provvedere alla costituzione del condominio&#8221; (cosi&#8217; a pag. 5);</p>
<p>che il Tribunale di Milano, con la sentenza in data 7 ottobre 2003, ha premesso che &#8220;nell&#8217;edificio non si e&#8217; mai costituito un condominio&#8221; e ne ha fatto discendere la conseguenza della insussistenza del denunciato vizio di &#8220;intempestivita&#8217; della convocazione per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto nell&#8217;articolo 63 (recte 66) disp. att. cod. civ., non applicabile al caso della comunione&#8221;.</p>
<p>La statuizione del primo giudice e&#8217; stata appellata dalla (OMISSIS) (pag. 14 e ss. dell&#8217;atto introduttivo del gravame): sottolineando che la convocazione era pervenuta soltanto il 16 marzo 1999 e che un termine di uno o due giorni e&#8217; assolutamente inadeguato, &#8220;soprattutto per un ordine del giorno di rilievo come quello in questione, avente ad oggetto il rifacimento delle facciate&#8221;, con conseguente impossibilita&#8217; per la (OMISSIS) &#8220;di acquisire non solo altri preventivi da raffrontare a quello proposto, ma anche quei minimi pareri tecnici necessari per verificare sia la congruita&#8217; dei conti esposti, sia, ancor prima, l&#8217;effettiva necessita&#8217; di provvedere al divisato rifacimento&#8221;; richiamando il principio secondo cui &#8220;anche nell&#8217;ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell&#8217;assemblea dei condomini, come della comunione in generale, non sono prescritte particolari formalita&#8217;, ma e&#8217; pur sempre necessario che tutti i partecipi siano stati posti in grado di conoscere l&#8217;argomento della Delib. per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validita&#8217;&#8221;;</p>
<p>censurando che il Tribunale si sia limitato &#8220;ad affermare l&#8217;inapplicabilita&#8217; al caso del disposto di cui all&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 senza dare alcun conto della presunta congruita&#8217; del termine concretamente concesso&#8221;.</p>
<p>Soltanto con la comparsa conclusionale l&#8217;appellante ha contestato che si trattasse di semplice comunione e non piuttosto di condominio.</p>
<p>Ad avviso del Collegio, correttamente la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, e&#8217; intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso.</p>
<p>Il giudicato, infatti, puo&#8217; formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto se, come nella specie, la qualificazione stessa abbia formato oggetto di specifica contestazione tra le parti (in primo grado avendo l&#8217;attrice invocato l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 a sostegno della proposta impugnativa, laddove i convenuti si sono difesi discorrendo di assemblea della comunione ed escludendo che il condominio si fosse gia&#8217; costituito) e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda (di annullamento della Delib. assembleare per la mancata comunicazione al partecipante dell&#8217;avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza), la parte interessata non abbia proposto impugnazione (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1995, n. 1473; Cass., Sez. 2, 27 agosto 2002, n. 12562).</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso e&#8217; rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12318</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[querela]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>
		<category><![CDATA[termini processuali]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di lettera diffamante, i termini per proporre querela decorrono dalla ricezione di questa o dall'"intepretazione autentica" che ne danno gli autori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 42/2009 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 17/06/2011;</p>
<p>visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Cesqui, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio con dichiarazione di improcedibilita&#8217;;<br />
Udito il difensore Avv. F. (OMISSIS) in Sost. avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e in proprio insieme a (OMISSIS), per gli altri imputati da essi difesi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propongono ricorso per cassazione:</p>
<p>- (OMISSIS) F., (OMISSIS) M., (OMISSIS) I., (OMISSIS) L., (OMISSIS) A.M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) G. e (OMISSIS) G., avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 17 giugno 2011 con la quale e&#8217; stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di diffamazione, commesso il (OMISSIS), mediante l&#8217;inoltro di una missiva, in danno di (OMISSIS).</p>
<p>Gli imputati, tutti condomini dello stabile di via (OMISSIS), a Cagliari, sono stati ritenuti responsabili di avere leso la reputazione del (OMISSIS) scrivendo ad inoltrando all&#8217;amministratore del condominio una missiva, successivamente divulgata a tutti i condomini dello stabile compreso il (OMISSIS), nella quale chiedevano al primo convocazione di un&#8217;assemblea straordinaria e accusavano il secondo di avere illegittimamente &#8220;soppresso una servitu&#8217;, tenuto comportamento irresponsabile e inaccettabile, causato disagio tutti condomini, arrecato danni al patrimonio comune, calpestato i diritti altrui, violato leggi regolamenti, facendosi propri comodi&#8221;.</p>
<p>Deducono:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (tutti difesi dall&#8217;avv. F. (OMISSIS)).</p>
<p>1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestivita&#8217; della querela.</p>
<p>La lettera contenente le espressioni ritenute diffamatorie era stata spedita il (OMISSIS), ma risulta accertato che la parte offesa ne abbia avuto conoscenza il 4 dicembre successivo, quando l&#8217;amministratore gliel&#8217;aveva trasmessa per fax, in allegato alla lettera di convocazione dell&#8217;assemblea condominiale. La stessa persona offesa non aveva avuto, a quel punto, dubbi sui mittenti, essendo memore anche delle contestazioni gia&#8217; ricevute nel corso delle assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Posto che la querela e&#8217; stata presentata il 22 marzo 2005, non poteva disconoscersene la tardivita&#8217;. A sostegno di tale assunto, la difesa ricorda che sono stati acquisiti in udienza i verbali di tre assemblee condominiali tenute nel 2004, nei quali risulta attestata la contestazione della manomissione della servitu&#8217; di scolo e l&#8217;attribuzione di tale condotta all&#8217;odierna parte offesa. Tali verbali, regolarmente trasmessi in copia ai condomini, erano stati necessariamente conosciuti anche dal querelante;</p>
<p>2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all&#8217;elemento psicologico del reato, non essendo stato appurato, tramite l&#8217;acquisizione e la lettera in originale, se le firme dei condomini apparentemente apposte su un foglio separato, fossero riferibili alla sola richiesta di convocazione dell&#8217;assemblea o anche alla lettera contenente espressioni ritenute offensive, e in quale modo fossero state raccolte: era infatti emerso nel corso del dibattimento, che i sottoscrittori della lettera, in buona fede, avevano firmato un foglio in bianco, senza neppure aver preso visione della lettera di convocazione dell&#8217;assemblea;</p>
<p>3) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di critica: il giudice lo aveva escluso in maniera apodittica mentre ne ricorrevano tutti presupposti, essendosi, quello, limitato ad evidenziare la natura offensiva delle espressioni, ma senza analizzare la eventualita&#8217; del ricorrere di una critica legittima all&#8217;operato di un condomino.</p>
<p>In particolare, la difesa censura l&#8217;affermazione del giudice secondo cui sarebbero state utilizzate espressioni soltanto sprezzanti, essendosi invece trattato di una lettera di contestazioni rimasta limitata all&#8217;ambiente condominiale e certamente non volta a colpire la serieta&#8217; professionale della persona offesa.</p>
<p>D&#8217;altra parte i fatti riportati erano veri, essendo stato dimostrato in dibattimento, attraverso le dichiarazioni dell&#8217;amministratore, che vi era stata una modifica del sistema di deflusso delle acque meteoriche, originariamente convogliate e destinate a scaricarsi sul lastrico solare di proprieta&#8217; della persona offesa: questa, in seguito, aveva otturato lo scarico deviando di fatto lo scolo delle acque sulla facciata condominiale, circostanza che aveva provocato la reazione dei condomini sia in assemblea e con la nota lettera;</p>
<p>4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p., rappresentata, cioe&#8217;, dallo stato d&#8217;ira determinato da un fatto ingiusto altrui: tale fatto ingiusto era consistito nella decisione, manifestata dalla persona offesa all&#8217;assemblea del 19 novembre 2004, di non contribuire alla risoluzione del problema ma di sostenere l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di scolo, cosi&#8217; impedendo l&#8217;accesso al perito nominato per appurare lo stato dei luoghi.</p>
<p>Per tale ragione doveva ritenersi sussistente anche il requisito dell&#8217;immediatezza della reazione al fatto ingiusto altrui;</p>
<p>5) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e del danno risarcibile;</p>
<p>6) la inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell&#8217;istruttoria dibattimentale, denuncia riguardante anche due ordinanze dibattimentali adottate nel 2008.</p>
<p>Spiega meglio il ricorrente che il giudice dell&#8217;appello aveva immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale che la difesa aveva formulato essenzialmente per escutere il teste (OMISSIS) che era stato anche il perito, autore di una relazione sul sistema di deflusso delle acque e sull&#8217;esistenza di una servitu&#8217; del condominio. Inoltre il giudice dell&#8217;appello non si era espresso sulle censure che la difesa aveva articolato a proposito della disparita&#8217; di trattamento subita rispetto al pubblico ministero, posto che a quest&#8217;ultimo era stato consentito porre domande sulla situazione antecedente alla data di commissione del reato mentre alla difesa era stato negato uguale potere e diritto;</p>
<p>7) la violazione di legge e il vizio di motivazione, tra l&#8217;altro, sul motivo di appello con cui era stata richiesta la concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione e si era richiesta una differenziazione delle posizioni di ciascun imputato: in particolare, ad esempio, il ricorrente (OMISSIS) era settantenne ed incensurato.</p>
<p>La difesa si era anche lamentata inutilmente della ordinanza con cui il Giudice di pace aveva precluso all&#8217;imputato di produrre una memoria scritta dall&#8217;imputato (OMISSIS).</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS).</p>
<p>1) la tardivita&#8217; della querela presentata da (OMISSIS), da riconoscersi in ragione del fatto che sin dalla data del (OMISSIS) la persona offesa aveva ricevuto copia della missiva dal contenuto asseritamente diffamatorio la quale indicava, quale ragione della richiesta di convocazione di assemblea straordinaria, la questione della soppressione della servitu&#8217; di scolo che, da tempo, nelle assemblee condominiali, veniva discussa con chiaro riferimento ed addebito allo stesso (OMISSIS);</p>
<p>2) la insussistenza dell&#8217;elemento psicologico del reato &#8211; e il correlato vizio di motivazione &#8211; essendo stata indebitamente trascurata la tesi sostenuta dall&#8217;imputata, di avere sottoscritto soltanto un foglio in bianco.</p>
<p>L&#8217;onere di provare la malafede dell&#8217;imputata era a carico dell&#8217;accusa ed aveva errato il giudice nel ritenere la ricorrente inadempiente all&#8217;onere di dimostrare il proprio assunto;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p. e il vizio di motivazione correlato, dovendo essere ritenute permanenti e perduranti le condotte del (OMISSIS), in violazione al dovere di rispettare la servitu&#8217; di scolo: una circostanza che la giurisprudenza della cassazione (sentenza numero 39411/08) ha gia&#8217; ritenuto capace di integrare la causa di non punibilita&#8217; menzionata;</p>
<p>4) l&#8217;inosservanza della causa di giustificazione rappresentata dal diritto di critica, illogicamente esclusa dal giudice del merito sulla base del rilievo &#8211; invece del tutto in conferente &#8211; della necessita&#8217; che la critica sia connotata dalla indicazione &#8221; di fatti veri e di per se&#8217; non diffamanti&#8221;;</p>
<p>5) il vizio di motivazione sulla statuizione civile concernente il risarcimento del danno che appare confermato nella misura di euro 1500 laddove il primo giudice lo aveva indicato in quella, superiore, di euro 3000.</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS) M., anche con memoria aggiunta depositata il 20 dicembre 2012</p>
<p>1) l&#8217;intempestivita&#8217; della querela, il cui evidente riferimento alla persona del querelante poteva agevolmente desumersi, anche ad opera del giudicante, dal contenuto dei verbali acquisiti al processo, relativi alle assemblee condominiali del 10 marzo 2004, del 21 aprile 2004 e del 19 novembre 2004, dai quali si ricavava l&#8217;oggetto del contenzioso e il ruolo da protagonista-antagonista svolto dal querelante rispetto alle pretese di un certo numero degli altri condomini;</p>
<p>2) il vizio della motivazione relativo agli argomenti posti con la memoria del 17 aprile 2010, nella quale la difesa aveva evidenziato la impossibilita&#8217; di assimilare la posizione della ricorrente a quella degli altri coimputati: costei era infatti studentessa universitaria, affittuaria di uno degli alloggi del condominio in questione.</p>
<p>Non era consapevole dei contrasti fra condomini, si era limitata a firmare un foglio in bianco e non aveva neppure partecipato all&#8217;assemblea di cui era stata chiesta la convocazione straordinaria. Tali argomenti, che pure avevano giustificato la assoluzione del coimputato (OMISSIS) sin dal processo di primo grado, erano stati del tutto trascurati del giudice dell&#8217;appello, con possibilita&#8217;, per il difensore, di eccepire il travisamento della prova con riferimento ad atti diversi dalla sentenza;</p>
<p>3) la mancata assunzione di prove decisive dovuta alle ordinanze dibattimentali del primo giudice in data 9 gennaio 2008 ed il 27 marzo 2008, nonche&#8217; all&#8217;ordinanza del giudice dell&#8217;appello reiettiva della richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale: tutte afferenti alla doglianza della difesa a proposito della impossibilita&#8217; di provare, formulando le necessarie domande ai testi dell&#8217;accusa e ai propri, l&#8217;antefatto della vicenda in esame e cioe&#8217; le ragioni che portarono alla redazione della lettera di cui alla imputazione;</p>
<p>4) il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di giustificazione dell&#8217;esercizio del diritto di critica, ormai riconosciuto in modo unanime dalla giurisprudenza della legittimita&#8217; con riferimento alle censure che i condomini formulino nell&#8217;ambito delle assemblee condominiali in ordine a condotte altrui capaci di ledere o ridurre in pericolo il bene comune: un&#8217;evenienza che il giudice di primo grado e quello di appello hanno omesso di verificare attraverso l&#8217;istruttoria dibattimentale cosi&#8217; incorrendo nel omesso accertamento di una questione decisiva. Questa, d&#8217;altra parte, forma oggetto di una causa civile promossa dai condomini dello stabile di via (OMISSIS);</p>
<p>5) l&#8217;omessa applicazione dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2;</p>
<p>6) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;</p>
<p>7) la prescrizione del reato.</p>
<p>I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno.</p>
<p>Il primo dei motivi articolato in ciascuno dei ricorsi presi in esame, concernente la statuizione sulla tempestivita&#8217; della querela, indica una violazione di legge e, per quel che rileva, un vizio di manifesta illogicita&#8217; della motivazione che e&#8217; indubbiamente apprezzabile.</p>
<p>E&#8217; condivisibile, invero, il principio giurisprudenziale dal quale ha preso le mosse il primo giudice, non criticato neppure dai ricorrenti, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (v., tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 33466 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/08/2008) Rv. 241395), occorrendo che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008) Rv. 239162).</p>
<p>Va segnalato anche, che, essenzialmente, il predetto principio e&#8217; stato enunciato con riferimento a fattispecie nelle quali l&#8217;incertezza riguardava l&#8217;identificazione dell&#8217;autore della condotta, tant&#8217;e&#8217; che si e&#8217; precisato al riguardo che &#8220;tale conoscenza puo&#8217; essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell&#8217;autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all&#8217;articolo 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne&#8217; da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall&#8217;esito di tali indagini&#8221;.</p>
<p>Si tratta, comunque, di un orientamento che tende ad evidenziare, piu&#8217; in generale, come lo spazio temporale lasciato alla persona offesa per incardinare il processo con la propria azione privata &#8211; cui possono conseguire effetti anche dannosi e rilevanti per lo stesso proponente &#8211; non puo&#8217; essere indebitamente compresso a danno di questa, ma neppure, una volta che si siano presentati tutti i requisiti per la proposizione della querela, essere dilatato, con interpretazioni sfumate e non ancorate a criteri precisi, oltre la misura individuata come equa ed opportuna dal legislatore, esponendo cosi&#8217; l&#8217;imputato ad un regime procedimentale che trasmoda dalle modalita&#8217; di instaurazione privata prescelte dal codice di rito. D&#8217;altra parte, il fatto che e&#8217; l&#8217;imputato a dovere dimostrare in modo rigoroso la intempestivita&#8217; della querela che egli stesso alleghi (v. tra le molte, Rv. 239162) non comporta certamente che il giudice sia esonerato dal fare uso diligente di tutte le emergenze comunque gia&#8217; in suo possesso e, tantomeno, che egli possa fare a meno di valutare quelle che, su iniziativa dell&#8217;imputato, vengano acquisite, essendo quest&#8217;ultimo titolare del diritto di prova , tra l&#8217;altro, su tutti i fatti dai quali dipende la applicazione di norme processuali (v. in tal senso, articolo 187 c.p.p., comma 2).</p>
<p>A cio&#8217; deve aggiungersi, sul piano strettamente oggettivo della conoscenza dei fatti da parte del querelante, l&#8217;ulteriore principio giurisprduenziale, espressivo della necessita&#8217; di fissare un perimetro tendenzialmente certo alla iniziativa della persona offesa, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, e&#8217; sufficiente la conoscenza effettiva del fatto-reato da parte della persona offesa, comunque percepita, non richiedendosi anche una formale comunicazione del fatto-reato alla presunta vittima stesso ad opera dei soggetti in grado di farlo (vedi, Sez. 2, Sentenza n. 44929 del 12/11/2010 Ud. (dep. 22/12/2010) Rv. 248684).</p>
<p>Anche nel caso &#8211; diverso da quello in esame &#8211; del reato continuato, si e&#8217; poi osservato, nella stessa linea di cui sopra, che il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non dall&#8217;ultimo momento consumativo della continuazione (Sez. 3, Sentenza n. 42891 del 16/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241539).</p>
<p>Oltretutto, opera, con i necessari adattamenti, anche l&#8217;orientamento secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia gia&#8217; in possesso di elementi oggettivi per l&#8217;identificazione dell&#8217;autore del reato, non gia&#8217; dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensi&#8217; dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza (Sez. 3, Sentenza n. 25986 del 13/05/2009 Ud. (dep. 22/06/2009) Rv. 243911).</p>
<p>Tutto cio&#8217; premessola rilevato che il giudice dell&#8217;appello ha rigettato l&#8217;eccezione di tardivita&#8217; della querela sulla base di una motivazione del tutto illogica: quella, cioe&#8217;, secondo cui la ricezione della missiva a contenuto diffamatorio, da parte del querelante, in data 4 dicembre 2004 &#8211; peraltro corredata da un foglio recante le firme dei condomini poi imputati non sarebbe stata sufficiente ad integrare, soprattutto sul piano oggettivo, la conoscenza, da parte del (OMISSIS), del fatto-reato commesso attraverso la sua redazione e divulgazione, per la ragione che nella stessa non era menzionato esso querelante quale destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Ed invece tale consapevolezza sarebbe stata raggiunta nel corso dell&#8217;assemblea del 22 dicembre 2004, durante la quale sarebbe rimasto chiarito il suddetto particolare.</p>
<p>Invero, posto che pacificamente la lettera in questione era stata redatta da alcuni condomini per richiedere all&#8217;amministratore la convocazione di un&#8217;assemblea condominiale straordinaria destinata alla discussione della illegittima soppressione di una servitu&#8217; e dei ripetuti abusi commessi, ai danni della cosa comune, da &#8220;chi&#8221; ne era responsabile, la affermazione del giudice dell&#8217;appello sul momento di consolidamento della conoscenza del fatto reato da parte della (OMISSIS) risulta, in primo luogo, meramente assertiva con riferimento alla implicita attestazione che, prima della data della tenuta della assemblea straordinaria, il querelante non avrebbe avuto elementi certi per ritenere di essere il destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Basta evidenziare, a sostegno della rilevata assertivita&#8217; e, in piu&#8217;, della manifesta illogicita&#8217; della motivazione, che in altra parte della motivazione (pagina 3 della sentenza) lo stesso giudice afferma (per escludere il ricorrere di una causa di non punibilita&#8217;) che &#8220;nella missiva diffamatoria si fa espresso riferimento ad una situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004, e, pertanto, gia&#8217; oggetto di accese discussioni e di perduranti incomprensioni&#8221;.</p>
<p>In altri termini il Tribunale, nell&#8217;escludere che potesse giovare agli imputati &#8220;il covato rancore per un fatto pregresso&#8221;, introduce e valorizza il tema della risalenza dei cattivi rapporti tra i ricorrenti e l&#8217;odierna persona offesa, proprio a proposito della questione agitata piu&#8217; volte nel corso delle ripetute assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Si evidenzia, in conclusione, che risulta erroneamente risolto, non tenendosi conto dei principi indicati in premessa, il tema della dedotta intempestivita&#8217; della querela, in ragione della esistenza della delibera del 21 aprile 2004, citata dallo stesso Tribunale e contenente l&#8217;esplicito riferimento &#8211; dunque risalente rispetto ai fatti di causa &#8211; alla correlazione del tema dello scarico con la proprieta&#8217; del condomino (OMISSIS) &#8211; moglie di (OMISSIS): e cio&#8217;, senza tenere conto della mancata considerazione delle ripetute doglianze difensive a proposito della preclusione, opposta dal giudice di prime cure, all&#8217;approfondimento in istruttoria, del tema concernente i pregressi rapporti condominiali tra le parti.</p>
<p>Un tema che, cosi&#8217; come appare chiaramente rilevante e decisivo ai fini della soluzione della questione processuale in esame, nei termini in cui e&#8217; stata esposta dai difensori, appare indubbiamente e illegittimamente sottratto al contraddittorio e al diritto alla prova, secondo quanto segnalato dai ricorrenti e si desume dalla stessa sentenza di primo grado.</p>
<p>In questa, infatti, si afferma ripetutamente che il capo di imputazione avrebbe precluso ogni indagine sul tema posto dai difensori &#8211; e cioe&#8217; sulle pregresse discussioni tra i condomini a proposito della soppressione della servitu&#8217; di scolo &#8211; in quanto l&#8217;imputazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto la lettera del (OMISSIS).</p>
<p>Pertanto, tenuto anche conto del fatto che l&#8217;argomento della non individuabilita&#8217; della persona offesa nella lettera di cui all&#8217;imputazione non e&#8217; mai stato neppure lontanamente esaminato dal giudice &#8211; il quale, ove sussistente, ne avrebbe dovuto fare ragione di riconoscimento dell&#8217;insussistenza del reato &#8211; e&#8217;, piuttosto, da evidenziare che il giudice dell&#8217;appello avrebbe dovuto proclamare la gia&#8217; emersa ragione di tardivita&#8217; della querela. Con il conseguente travolgimento di tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado.</p>
<p>Ogni ulteriore motivo di ricorso resta assorbito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilita&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[azionabilità]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Se singoli condomini conservano il potere di agire a difesa di diritti connessi alla partecipazione in condominio, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio, il condomino può sempre impugnare qualsiasi delibera?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M., domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M.,</p>
<p>domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p>- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;</p>
<p>udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>DEPOSITATO IL 21/09/2011</p>
<p>UDIENZA DEL 14/07/2011</p>
<p>SEZIONE 2</p>
<p>TIPO SENTENZA S</p>
<p>ANNO/NUMERO 2011/19223</p>
<p>NumeroSentenza 19223</p>
<p>AnnoSentenza 2011</p>
<p>NRG 2006/933</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 novembre 2012 n 19616</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Centralizzati]]></category>
		<category><![CDATA[adeguamento]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impianto cetralizzato]]></category>
		<category><![CDATA[riparazioni]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa può fare uncondomino per richiedere ed ottenere che un impianto centralizzato sia riparato e fnzioni senza ledere altri impianti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE<br />
[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>G.C., con atto notificato il 17 maggio 1999, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari il Condominio (omissis) e premesso: di essere usufruttuaria dell&#8217;unità abitativa int. 9 del caseggiato condominiale, che da tempo il predetto appartamento era riscaldato in modo insufficiente tanto da essere inabitabile, che tale inconveniente era dovuto all&#8217;insufficienza della caldaia per avere taluni dei condomini aumentato le rispettive superficie radianti, che aveva chiesto con lettera raccomandata che fosse discussa in assemblea la propria richiesta di verifica delle superficie radianti, di eventuale revisione della tabella millesimale del riscaldamento, di rilevamento delle temperature in ogni unità immobiliari e di adozione dei provvedimenti del caso, che l&#8217;assemblea del 17 aprile 1999 indicava nella presenza di bolle d&#8217;aria la causa dell&#8217;inconveniente de quo e invitava la signora C. (rectius G.) a provvedere allo sfiato dell&#8217;impianto. Tanto premesso, l&#8217;attrice chiedeva che il Tribunale dichiarasse nulla illegittima o inefficace la predetta delibera assembleare e condannasse il Condominio all&#8217;eliminazione di ogni deficienza strutturale o funzionate dell&#8217;impianto nonchè al risarcimento del danno.<br />
Si costituiva il Condominio, contestando la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto.<br />
Il Tribunale di Chiavari con sentenza n. 734 del 2002 dichiarava inefficace ed illegittima la delibera assembleare del 17 aprile 1999 relativamente at punto 7 dell&#8217;ordine del giorno, condannava il convenuto Condominio ad eliminare l&#8217;inconveniente relativo all&#8217;impianto condominiale e, pertanto, ad eseguire le opere e gli interventi descritti dal CTU nella sua relazione peritale a ff. 4 e 5 sub a) o in alternativa quelli descritti a ff. 5 e 6 sub b); respingeva la domanda di risarcimento danni, condannava il Condominio al rimborso in favore dell&#8217;attrice della metà delle spese di causa in tale misura ridotta.<br />
Avverso tale sentenza proponeva appello il Condominio chiedendo in riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda attrice.<br />
Osservava che era stato accertato che l&#8217;impianto di riscaldamento funzionava regolarmente, considerato che nell&#8217;appartamento dell&#8217;attrice era stata accertata una temperatura compresa tra i 20 e 22 gradi inferiore di solo 1,5 gradi rispetto alla media rilevata negli altri appartamenti.<br />
Si costituiva la G. chiedendo il rigetto del gravame.<br />
La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 539 del 2006 accoglieva l&#8217;appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di G. di condanna del Condominio all&#8217;esecuzione sull&#8217;impianto centralizzato di riscaldamento degli interventi indicati nella relazione del CTU. Secondo la Corte genovese l&#8217;impianto sorto con le caratteristiche descritte nella relazione del CTU funzionava regolarmente ed era idoneo ad assicurare l&#8217;adeguato riscaldamento dell&#8217;appartamento dell&#8217;attrice sol che costei provvedesse quando del caso ad intervenire manualmente con manovra semplicissima sulle valvole di sfiato in dotazione a tutti i radiatori. E&#8217; certo possibile scrive la Corte genovese &#8211; un&#8217;iniziativa del condominio intesa ad ottenere l&#8217;eliminazione dei gas che nel tempo si fossero formati all&#8217;interno dell&#8217;impianto con interventi sulle parti comuni dell&#8217;impianto, ma accorreva al riguardo la discrezionale decisione dell&#8217;assemblea dei condomini cui non può sostituirsi, atteso il regolare funzionamento dell&#8217;esistente impianto, la volontà del giudice.<br />
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G. C. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria.<br />
Il condominio di via (omissis) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo G.C. lamenta un vizio motivazionale su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte genovese avrebbe ragionato in modo contraddittorio, dato che: a) l&#8217;enunciato secondo cui &#8220;l&#8217;impianto funziona regolarmente&#8221; sarebbe in aperta contraddizione con gli inconvenienti accertati dal CTU e ammessi dallo stesso Giudicante; b) l&#8217;enunciato secondo cui la ricorrente dovrebbe intervenire manualmente sulle valvole di sfiato sarebbe in insanabile contraddizione con gli enunciati dalla CTU accertati secondo cui potrebbe essere eliminato con l&#8217;adozione di uno dei due interventi che venivano indicati; c) l&#8217;enunciato secondo cui l&#8217;impianto è idoneo ad assicurare l&#8217;adeguato riscaldamento sarebbe in contraddizione con quello successivo della stessa Corte, secondo cui la ricorrente corre il rischioogni volta che rientra nell&#8217;appartamento, di trovarlo non riscaldato.<br />
1.1- Il motivo è fondato.<br />
A ben vedere, la Corte genovese, pur avendo accertato che nei radiatori dell&#8217;appartamento dell&#8217;attrice (sito al piano attico) a causa della tipologia dell&#8217;impianto si accumulava una notevole quantità di gas che impediva la circolazione dell&#8217;acqua calda, ha egualmente ritenuto che l&#8217;impianto di riscaldamento, di cui si dice, fosse perfettamente funzionante. Non solo, ma la Corte genovese pur avendo accertato che per un perfetto funzionamento, era necessario sfiatare i radiatori ovvero intervenire sui radiatori per procedere allo spurgo del gas che si era formato, ha, comunque, ritenuto che tale interevento manuale e da effettuare con manovra semplicissima poteva e doveva essere eseguito dalla stessa G.. Epperò, la Corte di merito non si è avveduta che gli impianti ed i servizi in un condominio per essere perfettamente funzionali, cioè, idonei allo scopo cui sono destinati, devono assicurare, alle stesse condizioni, la stessa prestazione, ovvero, la stessa utilità a tutti i condomini. Nè è pensabile che un condomino possa o debba assumersi l&#8217;onere, ben poco conta se impegnativo o sopportabile, di effettuare uno o più interventi per rendere perfettamente funzionale un impianto condominiale, soprattutto, quando esistono tecniche &#8211; e, per il caso in esame il CTU le ha indicate &#8211; che consentono di escludere, per la loro funzionalità, definitivamente la necessità di un intervento umano.</p>
<p>2- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione di legge artt. 1140, 1123, 1137, 2043 e 2048, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte genovese, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto che eventuali iniziative sull&#8217;impianto fossero di competenza dell&#8217;assemblea e che attesa l&#8217;inesistenza della violazione del diritto del condomino di usufruire del riscaldamento la Corte potesse sostituirsi alla decisione dell&#8217;assemblea stessa, perchè a tutela di un suo diritto il singolo condomino può provocare una delibera condominiale attinente agli interventi da effettuarsi in ordine ad un impianto o struttura condominale o rivolgersi direttamente all&#8217;autorità giudiziaria a tutela del suo diritto leso.<br />
2.1.- Anche questo motivo è fondato.<br />
Va qui osservato che il condomino, a tutela del suo diritto ad ottenere che una struttura o un impianto condominiale sia strutturato e condotto in modo da assicurare l&#8217;utilità cui è destinato, può provocare una delibera condominiale attinente agli eventuali interventi necessari per la piena funzionalità dell&#8217;impianto o della struttura oppure può rivolgersi direttamente all&#8217;autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad adottare i provvedimenti necessari per sopperire guasti o deficienze di impianti o strutture condominiali ed eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, richiedere il risarcimento del danno.<br />
Ora, nell&#8217;ipotesi in esame, la sg.ra G., aveva sollecitato una delibera condominiale e impugnava la relativa delibera, assunta dal condominio il 17 aprile 1999, che aveva negato alla stessa l&#8217;intervento richiesto di adeguare l&#8217;impianto di riscaldamento in modo tale che lo stesso assicurasse, anche alla sua unità abitativa, l&#8217;utilità cui quell&#8217;impianto era destinato.<br />
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per il regolamento delle spese.</p>
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