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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; concorso di colpa</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 03 agosto 2012 n. 13936</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[concorso di colpa]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condomino che subisca danni da infiltrazioni ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno subito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BARRECA Giuseppina L. &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27116-2006 proposto da:</p>
<p>C.M. (OMISSIS), T.B.(OMISSIS), coniugi, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIUTI DANIELE, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato PROFETA LORENZO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore geom. R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato PERRONE ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato COLONNA GUIDO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1353/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 19/09/2005; R.G.N. 2397/2003.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2012 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;<br />
udito l&#8217;Avvocato DANIELE CIUTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato ROBERTO PERRONE;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. (sent. 18331 del 2010); in subordine rigetto ricorso e condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal T. e dalla C. contro il Condominio di (OMISSIS), con riferimento ai danni da infiltrazione d&#8217;acqua subiti nel loro appartamento in occasione dei lavori per la manutenzione del tetto dello stabile.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Torino ha parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo la condanna inflitta dal primo giudice a titolo di mancato godimento dell&#8217;appartamento danneggiato.</p>
<p>Propongono ricorso per cassazione il T. e la C. attraverso due motivi. Resiste il Condominio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il ricorso del T. e della C. verte intorno alla riduzione della condanna inflitta dal primo giudice per il mancato godimento dell&#8217;appartamento danneggiato, in applicazione, da parte del giudice d&#8217;appello, della disposizione di cui all&#8217;art. 1227 c.c., comma 2.</p>
<p>Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge e per vizi della motivazione.</p>
<p>Il motivo è infondato. La sentenza da atto che l&#8217;appartamento, a causa delle infiltrazioni dal tetto, era in condizioni d&#8217;inabitabilità e che i proprietari, per tutto il corso del giudizio di primo grado, hanno omesso qualsiasi intervento di riparazione o di manutenzione. Precisa, dunque, il giudice d&#8217;appello che quest&#8217;ultimo comportamento non costituisce violazione del dovere imposto al danneggiato di evitare diligentemente i danni che possono essere arrecati da altri alla propria sfera giuridica; tuttavia, aggiunge, la ditta appaltatrice s&#8217;era offerta di eseguire interventi diretti a rendere immediatamente abitabile l&#8217;alloggio, così da limitare il danno per il mancato godimento dell&#8217;immobile stesso prima del completo risarcimento. Per queste ragioni il giudice ha ridotto i danni in questione al periodo intercorrente tra la data del fatto e la menzionata offerta di immediati interventi, oltre al periodo (due mesi) necessario per l&#8217;esecuzione dei lavori. La tesi sostenuta dalla Corte territoriale non appare affetta da violazione di legge, nè da vizio della motivazione; nè le argomentazioni contenute nel motivo d&#8217;impugnazione &#8211; per certi versi generiche e per altri versi attinenti a questioni di mero fatto &#8211; sono idonee a scalfire la decisione stessa.</p>
<p>Il secondo motivo sostiene che l&#8217;eccezione di cui all&#8217;art. 1227 c.c., comma 2 sarebbe inammissibile, siccome proposta dalla controparte solo in grado d&#8217;appello.</p>
<p>Il motivo è infondato. Dalla lettura della stessa sentenza impugnata (pagg. 8 e 9) è dato apprendere che l&#8217;eccezione di cui all&#8217;art. 1227 c.c., comma 2, era stata sollevata dal Condominio già in primo grado ed il Tribunale l&#8217;aveva respinta.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012.</p>
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