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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; comunione legale</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 11 marzo 2013, n. 6027</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio necessario]]></category>
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		<description><![CDATA[Il consorte, nei giudizi sugli immobili, è litisconsorte necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15621/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in</p>
<p>(OMISSIS)&#8221;Lotto&#8221; A/7&#8243; alla via Muro n. 26 in Maglie(OMISSIS)92007500751(OMISSIS)Roma, via Nemorense n.18+ presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 259/2011 della Corte di Appello di LECCE del 28.12.2010, depositata il 28/03/2011;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;<br />
udito per il controricorrente l&#8217;Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che si riporta alla relazione scritta e conclude per il rigetto del ricorso;<br />
Il consigliere designato ha depositato relazione ex articolo 380 bis C.P.C. del seguente tenore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVA IN FATTO</strong></p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), cito&#8217; (OMISSIS), proprietario di un locale commerciale posto al piano terreno dello stabile condominiale, innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, affinche&#8217; fosse accertata e dichiarata l&#8217;inesistenza di qualunque servitu&#8217; di passaggio in favore di detto locale &#8211; condotto in locazione da terzi sotto la denominazione di (OMISSIS).</p>
<p>Nella resistenza dello (OMISSIS) l&#8217;adito Tribunale accolse la domanda; la Corte di Appello di Lecce, pronunziando sentenza n. 259/2011, respinse il gravame del predetto, compensando le spese del grado.</p>
<p>La Corte del merito argomento&#8217; la propria decisione osservando &#8211; per i punti che avranno ancora un rilievo in sede di legittimita&#8217;: a &#8211; che non era fondata la censura di nullita&#8217; della sentenza per omessa citazione della consorte dell&#8217;appellante, comproprietaria dei locali, in quanto la domanda &#8211; da qualificarsi come negatoria servitutis &#8211; non era idonea a determinare un mutamento dello stato di fatto dei luoghi (tale dunque da incidere sul diritto dominicale della predetta) e quindi costei non poteva dirsi litisconsorte necessaria; b &#8211; che la sentenza di primo grado, nell&#8217;accertare l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di passaggio, sul cortile condominiale, non aveva anche statuito un divieto dell&#8217;uso del medesimo &#8211; da parte dell&#8217;appellante &#8211; a condizione che fosse conforme alla sua destinazione; per mera chiarificazione del dictum giudiziale, tale legittimo utilizzo andava riaffermato, ferma dunque restando la portata precettiva del dispositivo della sentenza del primo giudice.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidandolo a quattro motivi; il Condominio ha risposto con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVA IN DIRITTO</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell&#8217;articolo 102 c.p.c. per la omessa chiamata in giudizio della consorte, (OMISSIS), ritenendola litisconsorte necessaria, siccome comproprietaria del locale commerciale costituente, secondo l&#8217;originaria prospettazione, il fondo dominante in favore del quale si sarebbe esercitata la servitu&#8217; di passaggio sul cortile condominiale: contesta parte ricorrente l&#8217;argomentazione &#8211; riportata nella descrizione del fatto che precede &#8211; adottata dalla Corte del merito per respingere l&#8217;analogo motivo di appello, prendendo spunto, da un lato, dalla precisazione &#8211; che formera&#8217; oggetto del terzo motivo di ricorso &#8211; contenuta nella gravata decisione, in merito alla ribadita persistenza di un diritto all&#8217;utilizzo del cortile comune, dall&#8217;altro dalla constatazione che di fatto il Condominio aveva precluso, con l&#8217;apposizione di paletti, lo stesso uso che la Corte aveva inteso ribadire, cosi&#8217; nei fatti incidendo proprio sul presupposto che, accedendo alla interpretazione di legittimita&#8217; fatta propria dalla Corte di Appello, avrebbe consentito di rinvenire la necessita&#8217; della presenza in causa del comproprietario.</p>
<p>1/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che sia il primo che il terzo motivo &#8211; in parte qua &#8211; siano infondati dal momento che il giudice di primo grado accolse una negatoria servitutis ma non adotto&#8217; alcun provvedimento che avrebbe inciso &#8211; in senso ripristinatorio o demolitivo &#8211; su una preesistente realta&#8217; di fatto; la &#8220;precisazione&#8221; dunque che la Corte distrettuale ritenne di aggiungere alle proprie argomentazioni &#8211; in merito alla persistenza del diritto all&#8217;uso della cosa comune (che all&#8217;evidenza parte ricorrente accomuna, logicamente quanto indebitamente, al contenuto della servitu&#8217;) non costituiva puntello logico essenziale alla gia&#8217; di per se&#8217; condivisibile decisione;</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo parte ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli articoli 1062 e 1117 cod. civ. nonche&#8217; degli articoli 817 e 1158 cod. civ. nonche&#8217; il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, in cui la Corte di Appello sarebbe incorsa non considerando che dall&#8217;analisi del titolo di provenienza sarebbe emersa la costituzione dell&#8217;indicata servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia e che comunque a tale approdo si sarebbe dovuti giungere anche solo in considerazione del nesso pertinenziale tra cortile e locale commerciale (con esclusione degli appartamenti sovrastanti, pur ricompresi nel condominio).</p>
<p>2/a &#8211; Anche il mezzo in esame appare manifestamente infondato, da un lato, perche&#8217;, censurandosi l&#8217;interpretazione del titolo di acquisto al fine di rinvenire la costituzione di una servitu&#8217; in re aliena, non si e&#8217; addotta la violazione delle norme di ermeneutica negoziale, unico strumento per contestare in sede di legittimita&#8217; la ricostruzione della volonta&#8217; contrattuale; dall&#8217;altro perche&#8217; non e&#8217; specificato, nel motivo, in qual modo il giudice dell&#8217;impugnazione avrebbe mal delineato i confini applicativi del concetto di pertinenza &#8211; da cui il vizio di violazione di legge &#8211; come neppure perche&#8217; lo stesso giudicante avrebbe falsamente ricondotto la fattispecie concreta in quella astratta &#8211; da cui il vizio di sussunzione o falsa applicazione, limitandosi parte ricorrente a sovrapporre una propria ed acritica ricostruzione della realta&#8217; processuale a quella correttamente adottata dal giudice dell&#8217;appello; la censura infine e&#8217; carente di sviluppo argomentativo in merito al pur dedotto vizio di motivazione;</p>
<p>2/b &#8211; Del tutto nuovo &#8211; eppertanto inammissibile &#8211; e&#8217; il prospettato acquisto per usucapione dell&#8217;indicata servitu&#8217; &#8211; cfr. fol 21 del ricorso.</p>
<p>3 &#8211; Con la seconda parte del terzo motivo viene denunziata la violazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., assumendosi l&#8217;esorbitanza della condanna al pagamento delle spese di primo grado e propugnandosi la estensione alle stesse della compensazione operata in grado di appello: tale censura e&#8217; inammissibile essendo mancato un motivo di gravame sul punto.</p>
<p>4 &#8211; Se le suesposte argomentazioni verranno ritenute condivisibili, sussistono i presupposti a che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente infondato&#8221;.</p>
<p>Il Collegio condivide le conclusioni descritte nella relazione, contro le quali parte ricorrente non ha formulato rilievi critici.</p>
<p>Il ricorso va dunque rigettato con vittoria di spese in favore del Condominio contro ricorrente, liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200/00 per esborsi, oltre IVA e CAP.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 16 gennaio 2013, n. 1009</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-16-gennaio-2013-n-1009/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se vi è comunione legale dei beni, nelle controversie sugli immobili, sussiste il litisconsorzio necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 3</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STAFANO Franco &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 18003/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) (Studio (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2137/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO del 25.6.2010, depositata il 09/09/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN FATTO E IN DIRITTO</strong></p>
<p>Nella causa indicata in premessa, e&#8217; stata depositata la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;1 &#8211; Nella causa promossa dal (OMISSIS) per il risarcimento dei danni arrecati all&#8217;appartamento da lui condotto in locazione a seguito d&#8217;infiltrazioni provenienti dal giardino dell&#8217;appartamento del (OMISSIS), la sentenza impugnata (Trib. Catanzaro, 9 settembre 2010) ha annullato quella di primo grado, rimettendo le parti al primo giudice, ritenendo la sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), in regime di comunione legale con lo stesso, vertendosi rispetto ad un rapporto plurilaterale in giudizio promosso da terzi e riguardante la comunione ed i beni che vi ricadono.</p>
<p>2 &#8211; Ricorre per Cassazione il (OMISSIS), deducendo:</p>
<p>2.1. &#8211; Violazione articolo 101 c.p.c., non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario;</p>
<p>2.2. &#8211; Violazione articoli 342, 353 e 354 c.p.c., perche&#8217; l&#8217;appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto incentrato solo su censure di ordine processuale, non essendo stata proposta dall&#8217;appellante alcun censura di merito.</p>
<p>3. &#8211; Il (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per i seguenti motivi:</p>
<p>3.1. &#8211; Violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 89 c.p.c. relativamente a cancellazione di frase contenuta nella propria comparsa di risposta e sui provvedimenti consequenziali del giudice di primo grado;</p>
<p>3.2. &#8211; Erronea compensazione per mancata liquidita&#8217; dei crediti;</p>
<p>3.3. &#8211; Validita&#8217; ed efficacia dell&#8217;offerta formulata ex articolo 1220 c.c.;</p>
<p>3.4. &#8211; Censura della statuizione sulle spese del giudice di primo grado.</p>
<p>4. &#8211; La decisione riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).</p>
<p>4.1. Il primo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente fondato e va accolto, non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendosi ribadire che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l&#8217;intera cosa comune (e non una frazione della stessa), e&#8217; legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cass. 11199/2000, in motivazione; 4345/2000; 2106/2000; 4354/1999; 4388/1996).</p>
<p>Inoltre, nella particolare ipotesi del regime della comunione dei beni tra i coniugi, l&#8217;agire o il resistere disgiuntamente dei coniugi per gli atti che non eccedono l&#8217;ordinaria amministrazione comprende anche l&#8217;azione giudiziale del tipo di quella da risarcimento del danno introdotta nella presente controversia a svantaggio del bene comune (argomento desumibile da Cass. n. 19167/2005, in motivazione).</p>
<p>4.2. &#8211; Il secondo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente infondato, perche&#8217;, diversamente da quanto sostenuto dal (OMISSIS), l&#8217;appellante aveva proposto, sia pure subordinatamente alla richiesta di annullamento della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, puntuali richieste di merito che dovranno formare oggetto di nuovo motivato esame da parte del giudice di rinvio.</p>
<p>4.3. &#8211; Il ricorso incidentale e&#8217; manifestamente inammissibile in quanto tutti i suoi motivi mancano di attinenza e di riferibilita&#8217; alla sentenza impugnata, avendo dichiaratamente ad oggetto affermazioni contenute nella sentenza in primo grado e questioni non aventi formato oggetto della decisione di appello, esclusivamente incentrata sul tema processuale della sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario.</p>
<p>5. &#8211; Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c. e l&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, al medesimo Tribunale in diversa composizione&#8221;.</p>
<p>La relazione e&#8217; stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.</p>
<p>Non sono state presentate memorie ne&#8217; conclusioni scritte.</p>
<p>Ritenuto che:</p>
<p>a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;</p>
<p>che pertanto, pronunciando sui ricorsi riuniti, deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale, essendo manifestamente fondato, va rigettato il secondo e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; va, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
<p>visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 30 gennaio 2013, n. 2202</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento del terzo]]></category>
		<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[comunione dei beni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>

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		<description><![CDATA[Che natura ha la comunione legale fra coniugi? Che valenza verso i terzi? Può un coniuge alienare la propria quota? E l'iniero?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28794/06) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Campobasso n. 161 depositata il 13 giugno 2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 16 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che &#8211; in assenza delle parti costituite &#8211; ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; o manifesta infondatezza del ricorso, con condanna aggravata alle spese ex articolo 385 c.p.c., comma 4.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 1993 la (OMISSIS) s.a.s. evocava, dinanzi al Tribunale di Larino, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) esponendo di avere stipulato il giorno (OMISSIS), con il (OMISSIS), contratto preliminare di vendita di compendio immobiliare sito in (OMISSIS), pattuendo il prezzo complessivo di lire 50.000.000, corrisposta la somma di lire 10.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, nonche&#8217; la cifra di lire 30.000.000 il 20.8.1992. per cui residuava il solo saldo di lire 10.000.000 da versarsi entro il 20.8.1994, data entro la quale doveva essere stipulato il contratto definitivo e consegnato l&#8217;immobile alla promissaria acquirente, come previsto nel preliminare; aggiungeva che inviata lettera raccomandata il 20.3.1993, invitando il promittente venditore a comparire avanti al notaio mettendo a disposizione il residuo prezzo, non otteneva alcun riscontro; cio&#8217; precisato, chiedeva pronunciarsi sentenza produttiva degli effetti del contratto di vendita.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del (OMISSIS), il quale eccepiva che il contratto preliminare, nel quale il prezzo del bene era stabilito in lire 60.000.000 (e non in lire 50.000.000), aveva il solo scopo di garantire un prestito di denaro promesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS) per la complessiva somma di lire 40.000.000, precisando di non avere mai immesso il (OMISSIS) nel possesso dell&#8217;immobile, bene del quale era comproprietaria anche la moglie, (OMISSIS), che non aveva firmato il contratto, costituita anche la (OMISSIS) che dichiarava di essere venuta a conoscenza del preliminare solo a seguito della notifica dell&#8217;atto di citazione, eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, il giudice adito, espletata istruttoria, dichiarava risolto per inadempimento il contratto preliminare di compravendita del (OMISSIS) intervenuta fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e per l&#8217;effetto dichiarava che l&#8217;immobile oggetto del contratto era di proprieta&#8217; del (OMISSIS) quale titolare della (OMISSIS) per averlo acquistato dal (OMISSIS) in regime di comunione legale con la (OMISSIS), rigettate le domanda di risarcimento dei danni.</p>
<p>In virtu&#8217; di rituale appello interposto dalla (OMISSIS), con il quale insisteva per il rigetto della domanda attorea con declaratoria di nullita&#8217; o comunque di inefficacia del preliminare, impugnazione proposta anche dal (OMISSIS) con separato atto, la Corte di appello di Campobasso, riuniti i giudizi, nella resistenza dell&#8217;appellata, costituita in entrambe le cause, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta dalla impresa edile.</p>
<p>A sostegno della adottata decisione la corte distrettuale evidenziava che l&#8217;azione volta a conseguire l&#8217;esecuzione specifica del preliminare non poteva riguardare il coniuge non contraente, neppure litisconsorte necessario nel procedimento instaurato a tale scopo, essendo estraneo al rapporto; tuttavia affermava che l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva, non riproposta dall&#8217;appellante in appello, implicitamente rigettata dal Tribunale, doveva considerarsi oggetto di giudicato interno.</p>
<p>Aggiungeva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitare l&#8217;accertamento alla esistenza delle condizioni necessarie affinche&#8217; il preliminare fosse trasfuso in atto pubblico, condizioni che nella specie non si erano verificate non avendo il promittente venditore ottenuto il consenso anche del coniuge comproprietario a vendere il compendio de quo. Ne&#8217; poteva estendere l&#8217;indagine alla verifica dell&#8217;ipotesi di inadempimento o di possibilita&#8217; di risoluzione del contratto, poiche&#8217; non richiesto da nessuna delle parti.</p>
<p>Concludeva che non poteva essere invocata la disciplina dell&#8217;articolo 177 c.c., come dedotto dall&#8217;appellato, in quanto il (OMISSIS) non aveva esperito alcun atto di disposizione del bene comune, essendosi solo obbligato personalmente a compierlo nel futuro.</p>
<p>Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.a.s., articolato su quattro motivi, al quale hanno resistito con separati controricorsi, sia la (OMISSIS) sia il (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo l&#8217;impresa ricorrente denuncia la falsa ed erronea applicazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., anche per vizio di motivazione, per avere la corte territoriale omesso ogni pronuncia relativamente al vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado. A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito: &#8220;Deve la Corte di appello pronunciarsi sul vizio di ultra petizione presente nella sentenza pronunciata dal giudice di primo grado?&#8221;.</p>
<p>Il motivo non merita accoglimento ed e&#8217; frutto di una non attenta e non corretta lettura della sentenza impugnata, come complessivamente argomentata.</p>
<p>Va in primo luogo rilevato che il quesito prospettato non corrisponde a quanto ritenuto dalla sentenza, che &#8211; diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente &#8211; si e&#8217; pronunciata sulla risoluzione, giacche&#8217; oltre ad avere evidenziato l&#8217;incompatibilita&#8217; tra la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare e quella di esecuzione in forma specifica dello stesso, quest&#8217;ultima richiesta dall&#8217;originaria attrice, ha sottolineato che nessuna delle parti aveva chiesto una pronuncia di risoluzione del contratto e quindi il giudice di primo grado non avrebbe potuto &#8220;estendere l&#8217;indagine alla verifica dell&#8217;ipotesi di inadempimento o di possibilita&#8217; di risoluzione del contratto&#8221; (v. pag. 11 della sent. impugnata).</p>
<p>Il quesito (e conseguentemente tutto il motivo) e&#8217; quindi inappropriato, perche&#8217; ipotizza che la sentenza abbia regolato la fattispecie in modo diverso da quello rilevabile dall&#8217;atto impugnato, senza tenere conto delle considerazioni sopra esposte ai fini dell&#8217;accertamento della domanda attorea e delle difese rispettivamente formulate dalle controparti, per cui la corte distrettuale ha ritenuto non possibile pronunciare la risoluzione del contratto preliminare in contesa.</p>
<p>Detto passaggio logico non e&#8217; fatto segno di critica, non risultando il vizio denunciato pertinente a tale articolato e puntualmente motivato passaggio argomentativo, rispetto al quale il quesito di diritto, peraltro astratto, risulta eccentrico e non pertinente.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa ed erronea applicazione dell&#8217;articolo 346 c.p.c., anche quale vizio di motivazione, per avere la corte di merito omesso ogni statuizione relativamente alla restituzione in favore del (OMISSIS) delle somme di denaro dallo stesso corrisposte dal (OMISSIS) in esecuzione del contratto preliminare in questione. Prosegue la ricorrente che nel giudizio di primo grado l&#8217;originaria attrice aveva richiesto che in ipotesi di rigetto della domanda principale, venisse disposta, in subordine, la restituzione delle somme di denaro corrisposte in favore del (OMISSIS) ed essendo stata l&#8217;impresa pienamente vittoriosa in primo grado, non era necessario proporre un apposito appello incidentale sul punto.</p>
<p>In ragione di cio&#8217;, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: &#8220;La Corte di appello nella ipotesi di riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado deve pronunciarsi su una domanda ritenuta assorbente nella decisione impugnata?&#8221;.</p>
<p>Anche il secondo motivo del ricorso non e&#8217; accoglibile.</p>
<p>Come si e&#8217; detto, la sentenza della corte distrettuale ha escluso che potesse essere pronunciata la risoluzione del preliminare e quindi non poteva farsi luogo alla restituzione del prezzo pagato.</p>
<p>In ogni caso il collegio intende, al riguardo, ribadire l&#8217;orientamento gia&#8217; espresso dalla giurisprudenza di legittimita&#8217;, alla stregua del quale, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l&#8217;appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volonta&#8217; di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (v. Cass. 25 novembre 2010 n. 23925; Cass. 11 maggio 2009 n. 10796; Cass. 3 febbraio 2006 n. 2439; Cass. 18 gennaio 2006 n. 830; Cass. 11 maggio 2005 n. 9878; Cass. 30 dicembre 2004 n. 24182; Cass. 20 agosto 2004 n. 16360; Cass. 27 gennaio 2003 n. 1161).</p>
<p>Non controverso quanto precede, e&#8217; di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno escluso che la societa&#8217; odierna ricorrente abbia reiterato, in grado di appello, la domanda subordinata di restituzione di quanto versato al (OMISSIS) (in ipotesi di mancato accoglimento della domanda ex articolo 2932 c.c.), e d&#8217;altro canto la stessa non poteva essere disposta di ufficio, rientrando nell&#8217;autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione (si ribadisce, non richiesta da alcuna delle parti del giudizio) e, quindi, chiedere o non la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasta senza causa (cosi&#8217; Cass. 3 febbraio 2006 n. 2439).</p>
<p>Con il terzo motivo viene denunciata la falsa applicazione dell&#8217;articolo 177 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile detta disposizione ai soli acquisti di beni immobili effettuati dai coniugi che comportano l&#8217;effettivo trasferimento o costituzione di diritti reali in capo ai medesimi. Di converso, essendo la comunione legale tra coniugi una comunione senza quote ed essendo il consenso dell&#8217;altro coniuge solo ed esclusivamente un negozio unilaterale autorizzativo, la cui mancanza non rende invalido o nullo il contratto stipulato dall&#8217;altro, la stessa doveva essere ritenuta obbligata ex lege nei confronti della ricorrente.</p>
<p>Il motivo culmina nel seguente quesito di diritto: &#8220;Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 177 c.c. possono applicarsi anche ai rapporti obbligatori di credito di natura relativi e personali o trovano applicazione con riferimento esclusivo agli acquisti di beni comportanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali?&#8221;.</p>
<p>Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la falsa ed erronea applicazione dell&#8217;articolo 184 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto nullo nei confronti della (OMISSIS) il preliminare di compravendita del (OMISSIS) pur non avendo la medesima proposto l&#8217;azione di annullamento prevista ex lege. Infatti gli atti di disposizione dei beni immobili appartenenti alla comunione compiuti da un coniuge, senza il consenso dell&#8217;altro, sono pienamente validi ed efficaci, solo sottoponibili all&#8217;azione di annullamento, da esperire entro un anno dalla data in cui questi ha avuto conoscenza dell&#8217;atto stipulato dall&#8217;altro, per cui la (OMISSIS) avrebbe dovuto proporre l&#8217;azione di annullamento entro e non oltre l&#8217;11.2.1994.</p>
<p>La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: &#8220;il contratto preliminare di compravendita ha efficacia nei confronti del coniuge che non lo abbia sottoscritto pur non avendo quest&#8217;ultimo esperito l&#8217;azione di annullamento ex articolo 184 c.c.?&#8221;.</p>
<p>I motivi &#8211; che per la loro stretta connessione, involgendo entrambi la questione della legittimazione del coniuge che non abbia partecipato al contratto concluso dell&#8217;altro coniuge in ipotesi di comunione legale, vanno esaminati congiuntamente &#8211; appaiono fondati e quindi meritevoli di accoglimento.</p>
<p>La corte di merito ha affermato che l&#8217;articolo 177 c.c. non trovava applicazione quanto ai contratti obbligatori, i quali, non comportando l&#8217;effettivo trasferimento di un bene, ma ponendosi come momento originario di una serie obbligatoria consequenziale e successiva, in cui il solo esito conclusivo necessitato e&#8217; il trasferimento della proprieta&#8217; del bene, determinano solo un obbligo di natura relativa e personale per il coniuge che ha concluso l&#8217;accordo, con la conseguenza che la domanda di annullamento della (OMISSIS), prevista dall&#8217;articolo 184 c.c. ed accordata al coniuge non stipulante e dissenziente, risultava prematuramente formulata. Sulla base di detti presupposti i giudici di appello hanno ritenuto che dovesse trovare accoglimento l&#8217;eccezione del (OMISSIS) di impossibilita&#8217; di trasferimento del bene ex articolo 2932 c.c. senza il consenso dell&#8217;altro coniuge.</p>
<p>L&#8217;argomentazione e&#8217; erronea, considerato che l&#8217;assenza del consenso del coniuge non impedisce il trasferimento del bene, ma lo rende solo annullabile.</p>
<p>Infatti occorre premettere che le sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici &#8211; diversamente da quanto asserito del giudice del gravame &#8211; hanno affermato che in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell&#8217;altro coniuge, quest&#8217;ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l&#8217;esecuzione specifica del contratto (Cass. SS.UU. 24 agosto 2007 n. 17952), proprio perche&#8217; detto coniuge e&#8217; ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio di esecuzione specifica dell&#8217;obbligo di contrarre e l&#8217;eventuale decisione in assenza di contraddicono sarebbe inidonea a spiegare i propri effetti, cioe&#8217; a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto. Cio&#8217; posto, si deve rilevare che la domanda (reiterata con le difese formulate dalla societa&#8217; appellata in sede di gravame) di esecuzione in forma specifica del contratto e&#8217; stata respinta dalla corte distrettuale senza che venisse effettuato alcun accertamento sulle eccezioni sollevate dalla (OMISSIS) circa la nullita&#8217; ovvero inefficacia del contratto preliminare per mancanza del consenso del coniuge (v. in tal senso pag. 7 della sentenza di appello laddove viene dato atto di una richiesta della stessa (OMISSIS) di &#8220;declaratoria di nullita&#8217; e comunque di inefficacia del preliminare di vendita&#8221;), ma semplicemente sulla base dell&#8217;affermazione per la quale la (OMISSIS) &#8220;non aveva alcun interesse, ne&#8217; del resto avrebbe avuto il diritto, di veder annullare il contratto preliminare di compravendita, che ha creato obbligazioni personali in capo al promittente venditore (OMISSIS), ma che a lei terza estranea non e&#8217; opponibile&#8221;, proseguendo che doveva essere semplicemente accertato se esistessero o meno le condizioni perche&#8217; il preliminare di compravendita fosse trasfuso in atto pubblico, nella specie non realizzate per non avere il promittente venditore ottenuto il consenso da parte del coniuge comproprietario a vendere il fondo in questione.</p>
<p>Nella sentenza si sostiene, in sostanza, che per il trasferimento del bene occorrerebbe il formarsi di un&#8217;unica volonta&#8217; negoziale in capo ai due coniugi in comunione dei beni, data l&#8217;unicita&#8217; e la inscindibilita&#8217; del bene in comunione e che, quindi, il coniuge stipulante avrebbe potuto cedere la propria quota, ma non cedere anche quella del coniuge non stipulante.</p>
<p>Risulta pertanto evidente la violazione dei principi di cui agli articoli 180 e 184 c.c., e, in generale, dei principi relativi agli atti di disposizione di beni della comunione legale perche&#8217; la corte territoriale ha applicato alla comunione legale i diversi principi che regolano la comunione ordinaria e che non si applicano nell&#8217;ipotesi di comunione legale tra coniugi.</p>
<p>Il giudice distrettuale non ha considerato che la comunione legale tra coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non e&#8217; ammessa la partecipazione di estranei; ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non puo&#8217; disporre della propria quota, ben puo&#8217; disporre dell&#8217;intero bene comune (contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata), mentre il consenso dell&#8217;altro coniuge si configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all&#8217;esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell&#8217;articolo 184 c.c., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell&#8217;atto o dalla data di trascrizione (v., di recente, Cass. 21 maggio 2008 n. 12849; Cass. 11 giugno 2010 n. 14093; Cass. 24 luglio 2012 n. 12923).</p>
<p>In particolare, come ha avuto occasione di chiarire questa corte (decisione a SS.UU. n. 17952 del 2007 cit.), il consenso del coniuge pretermesso non e&#8217; atto autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all&#8217;esercizio di un potere e requisito di regolarita&#8217; del procedimento di formazione dell&#8217;atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio: l&#8217;ipotesi regolata dall&#8217;articolo 184 c.c., comma 1, dunque, si riferisce non ad un caso di acquisto inefficace perche&#8217; a non domino, bensi&#8217; ad un caso di acquisto a domino in base ad un titolo viziato.</p>
<p>Ne discende che la mera mancanza di sottoscrizione del contratto da parte del coniuge non era sufficiente per il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, dovendosi esaminare il profilo del consenso e della rilevanza della conoscenza dell&#8217;atto da parte dell&#8217;altro coniuge.</p>
<p>L&#8217;articolo 184 c.c., infatti, per l&#8217;esigenza di tutelare la rapidita&#8217; e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale, disciplina il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo piu&#8217; favorevole (rispetto alla comunione ordinaria) al primo, con il regime degli effetti tendente alla conservazione del negozio; di conseguenza il contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non e&#8217; inefficace ne&#8217; nei confronti dei terzi, ne&#8217; nei confronti della comunione, ma e&#8217; solo soggetto alla disciplina dell&#8217;articolo 184 c.c., comma 1, ed e&#8217; solamente esposto all&#8217;azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui e&#8217; ristretto l&#8217;esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell&#8217;atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione (in tal senso, v. Cass. 21 dicembre 2001 n. 16177; Cass. 31 gennaio 2012 n. 1385).</p>
<p>In conclusione si deve annullare tale decisione affermandosi il principio che per l&#8217;esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non e&#8217; necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in comunione legale, ma e&#8217; sufficiente il consenso dell&#8217;altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell&#8217;articolo 184 c.c. (nel rispetto del principio generale di buona fede e dell&#8217;affidamento), per cui spetta al giudice del merito verificare la proposizione della domanda di annullamento da parte della (OMISSIS), quantomeno sotto forma di eccezione in base all&#8217;articolo 1442 c.c., u.c. (v. in tal senso Cass. 27 ottobre 2003).</p>
<p>Entro questi limiti devono essere accolti i motivi tre e quattro del ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Napoli che si uniformera&#8217; al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo ed il quarto;</p>
<p>cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli.</p>
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