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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; comunione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6371</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scioglimento della Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può dividere il lastrico solare, sottrendolo alla comunione condominiale? Il comunista può usucapire la proprietà del bene comune?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2168/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), QUALI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3134/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2006 n. R. G. 2204/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel 1988 (OMISSIS) e (OMISSIS) adivano il Tribunale di Napoli chiedendo che fosse ordinato a (OMISSIS) di eliminare il cancello e tutte le opere che impedivano l&#8217;accesso al lastrico solare condominiale del fabbricato in (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza del 20/3/1993 il Tribunale accertava la condominialita&#8217; del lastrico, ma accoglieva la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale dalla (OMISSIS).</p>
<p>La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 21/6/1996 annullava la sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini e rimetteva la causa al primo giudice. La causa era riassunta con atto di riassunzione del 13/9/1996 da (OMISSIS) e (OMISSIS) e dal di lei coniuge (OMISSIS) che chiedevano la condanna di (OMISSIS) e di (OMISSIS), coniugi in regime di comunione familiare, all&#8217;eliminazione del cancello e di tutte le opere che impedivano l&#8217;accesso ai lastrici solari, oltre al risarcimento dei danni, previa esclusione dell&#8217;invocata usucapione.</p>
<p>I convenuti si costituivano, riproponevano la domanda di usucapione e chiamavano in causa i loro danti causa (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per essere da loro garantiti in caso di accoglimento della domanda attrice e per ottenere la riduzione del prezzo pagato per l&#8217;acquisto dell&#8217;unita&#8217; immobiliare; si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo il rigetto delle domande contro di loro proposte.</p>
<p>Si costituivano inoltre (OMISSIS) e (OMISSIS) (o (OMISSIS)) (OMISSIS), proprietari del primo piano del fabbricato sostenendo la condominialita dei lastrici.</p>
<p>Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 12/2/2003:</p>
<p>- accertava la condominialita&#8217; dei lastrici, risultante dall&#8217;atto di provenienza costituito dal testamento di (OMISSIS) del 25/11/1924;</p>
<p>rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ritenendo non maturato il possesso ventennale in quanto l&#8217;immobile era stato acquistato nel (OMISSIS) e il giudizio era iniziato nel 1988;</p>
<p>- condannava i convenuti alla rimozione delle opere che impedivano l&#8217;accesso ai lastrici solari.</p>
<p>Proponevano appello i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS); proponevano appello incidentale sia (OMISSIS) e (OMISSIS), sia (OMISSIS) e (OMISSIS) (o (OMISSIS)) (OMISSIS), sia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 13/10/2006 per quanto qui ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso, dopo avere valutato le prove testimoniali di coloro che avevano proposto la riconvenzionale di usucapione, confermava la sentenza di primo grado che aveva escluso che fosse decorso il tempo necessario per l&#8217;usucapione del lastrico solare da parte dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi del defunto (OMISSIS) propongono ricorso affidato a tre motivi.</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.</p>
<p>Sono rimasti intimati (OMISSIS), (OMISSIS) (o (OMISSIS)) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche&#8217; i coeredi del defunto (OMISSIS), ossia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Occorre premettere che al presente ricorso e&#8217; applicabile l&#8217;articolo 366-bis c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 e che i quesiti sono stati formulati.</p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1142 c.c. sostenendo che erroneamente sarebbe stata disapplicata la presunzione di possesso intermedio stabilita dall&#8217;articolo 1142 c.c. sul presupposto che l&#8217;atto di divisione del 1961 non fosse stato idoneo a fare venire meno la costituita condominialita&#8217; del lastrico; invece, secondo i ricorrenti, se all&#8217;atto di divisione fosse stato dato il giusto valore probatorio, avrebbe dovuto essergli attribuito il valore di prova dell&#8217;inizio del possesso da tale data, posto che il possesso puo&#8217; essere acquisito anche a seguito di un atto traslativo di proprieta&#8217; nullo con la conseguenza gli altri condomini avrebbero dovuto provare che il possesso non si era protratto con continuita&#8217; dal 1961; i ricorrenti formulano quesito diretto a stabilire se la sentenza sia censurabile per violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1142 c.c. per non avere applicato tale norma pur in presenza di un documento in grado di dimostrare con certezza l&#8217;inizio del possesso.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Il Giudice di Appello ha rilevato che l&#8217;atto di divisione del 1961, con il quale a (OMISSIS) erano assegnati in proprieta&#8217; i lastrici di copertura, era intervenuto non tra tutti, ma tra alcuni condomini ed era inidoneo ad attribuire l&#8217;esclusiva proprieta&#8217; dei lastrici perche&#8217; in contrasto con la natura condominiale che era stata attribuita ai lastrici con precedente titolo (il testamento del 1924).</p>
<p>La Corte territoriale ha aggiunto che l&#8217;atto non poteva costituire prova del possesso esclusivo ad usucapionem in quanto, ai fini del possesso utile all&#8217;usucapione rileva &#8220;un profilo di fatto e non le mere previsioni di un contratto&#8221; alle quale &#8220;potrebbe attribuirsi unicamente valenza rafforzativa di un convincimento ex articolo 116, comma 2, da fondarsi su latri elementi: il che non e&#8217; stato nel caso di specie&#8221;.</p>
<p>Pertanto il giudice di appello ha giustamente negato valore, ai fini della prova del possesso esclusivo dei lastrici, ad un documento che non riconosceva (a (OMISSIS), dante causa di coloro che avevano venduto il bene ai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)) un possesso, ma un diritto esclusivo sui lastrici che invece non gli poteva essere trasferito.</p>
<p>Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto &#8211; deducibile come motivo di ricorso per cassazione osservando il principio dell&#8217;indicazione analitica delle ragioni di doglianza &#8211; deve essere denunciato mediante una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia (tra le tante, Cass., 18/5/2005, n. 10385).</p>
<p>Nel ricorso invece si sostiene che sussisterebbe violazione dell&#8217;articolo 1142 c.c. perche&#8217; non sarebbe stata data rilevanza, per la prova del possesso, al predetto documento, ma questa censura, da un lato, non attinge la ratio decidendi per la quale quel documento era inidoneo a provare una situazione di fatto corrispondente al possesso e, dall&#8217;altro, esula dall&#8217;area dell&#8217;esatta applicazione di norma di diritto, ricadendo nella tipica valutazione di merito la cui censura e&#8217; possibile solo sotto l&#8217;aspetto del vizio di motivazione.</p>
<p>In particolare, quanto alla prova dell&#8217;usucapione questa Corte ha ripetutamente affermato che l&#8217;accertamento relativo al possesso &#8220;ad usucapionem&#8221;, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell&#8217;usucapione e&#8217; devoluto al giudice del merito ed e&#8217; incensurabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (v. ex multis Cass. 21/02/2007 n. 4035; Cass. 27/1/2011 n. 1899, in motivazione).</p>
<p>Ne&#8217; una diversa conclusione potrebbe trarsi anche a volere interpretare la censura come violazione non gia&#8217; dell&#8217;articolo 1142 c.c., ma dell&#8217;articolo 1143 c.c. che stabilisce la presunzione di possesso anteriore a favore del possessore attuale che abbia un titolo a fondamento del suo possesso (perche&#8217; in tal caso il possesso si presume dalla data del titolo); nella fattispecie, l&#8217;acquisto da parte di chi agisce per l&#8217;usucapione e&#8217; avvenuto nel 1980 e al momento della proposizione della domanda (1988) non era decorso ne&#8217; il termine ventennale ne&#8217; il termine decennale.</p>
<p>2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l&#8217;omessa motivazione e sostengono che erroneamente il giudice di appello avrebbe preteso la prova dell&#8217;acquisto per usucapione da parte di essi ricorrenti, mentre l&#8217;onere di dimostrare l&#8217;interruzione del possesso dal 1961 (atto di divisione) al 1988 (domanda di usucapione) gravava sui soggetti che erano stati convenuti con la riconvenzionale di usucapione; la Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso ogni valutazione circa le dichiarazioni dei testi di parte attrice in primo grado e circa le risultanze istruttorie e non avrebbe motivato in ordine alle dichiarazione dei testi di controparte, pur essendo necessaria la prova contraria alla presunzione di possesso.</p>
<p>2.1 Il motivo muove dal presupposto che la difesa degli odierni ricorrenti non fosse onerata della prova del possesso ad usucapionem e su questa erronea premessa (erronea perche&#8217; la prova incombe su chi agisce per ottenere la declaratoria di usucapione) conclude che la Corte di Appello avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle dichiarazioni rese dai testi di controparte che avrebbero dovuto contraddire la presunzione di possesso.</p>
<p>Il motivo e&#8217;, quindi, inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della decisione: la Corte di Appello ha espressamente e motivatamente escluso che fosse provato il possesso esclusivo iniziale (cosi&#8217; come un possesso ultraventennale sulla base delle testimonianze rese da testi degli attori in riconvenzionale) essendo a tale scopo inidoneo l&#8217;atto di divisione del 1961 (v. pag. 11 della sentenza) e solo ad abundantiam ha aggiunto che quand&#8217;anche si dovesse supporre una prova del possesso iniziale, la relativa presunzione sarebbe contraddetta dagli elementi di prova orale e documentale.</p>
<p>3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sostenendo che le testimonianze di parte avversa non avrebbero potuto sovvertire la presunzione di possesso emergente dall&#8217;atto di divisione in quanto le loro dichiarazioni erano inattendibili e contraddette dai testi di parte attrice nella domanda di usucapione.</p>
<p>3.1 Anche questo motivo e&#8217; inammissibile in quanto pur essendo coerente con il percorso logico argomentativo dei ricorrenti, e&#8217; tuttavia del tutto estraneo rispetto a quello correttamente seguito dal giudice di appello il quale, avendo ritenuto non raggiunta la prova di un possesso esclusivo ultraventennale, non aveva necessita&#8217; alcuna di valutare le prove testimoniali (che affermavano l&#8217;esercizio del possesso da parte degli altri condomini) offerte dai convenuti con la domanda riconvenzionale di usucapione, essendo sufficiente rilevare l&#8217;inidoneita&#8217;, per la prova del possesso, delle prove testimoniali offerte da chi pretendeva l&#8217;accertamento dell&#8217;usucapione.</p>
<p>4. In relazione ai vizi di motivazione di cui al secondo e terzo motivo i ricorrenti formulano un quesito diretto a stabilire se la sentenza sia censurabile per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza di elementi probatori in grado di sovvertire la presunzione di possesso dell&#8217;articolo 1142 c.c., sul presupposto che la prova della mancanza di effettivita&#8217; e continuita&#8217; del possesso dovesse essere fornita dalle parti che si opponevano all&#8217;usucapione e che la prova non era stata fornita.</p>
<p>Il quesito non e&#8217; pertinente in quanto non attiene ad un vizio di motivazione relativo alla ratio decidendi della sentenza appellata, ma &#8220;ricostruisce&#8221; un vizio di motivazione partendo dal presupposto che avrebbe dovuto essere applicata la presunzione di possesso intermedio di cui all&#8217;articolo 1142 c.c. con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto motivare sugli elementi istruttori contrastanti con tale presunzione. Tuttavia, come detto, nell&#8217;ordito motivazionale della sentenza si prescinde dall&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1142 c.c. perche&#8217; si esclude un possesso iniziale risalente a data compatibile con il decorso del termine ventennale (o anche decennale) per l&#8217;usucapione.</p>
<p>5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare ai controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 11 marzo 2013, n. 6027</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio necessario]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Il consorte, nei giudizi sugli immobili, è litisconsorte necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15621/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in</p>
<p>(OMISSIS)&#8221;Lotto&#8221; A/7&#8243; alla via Muro n. 26 in Maglie(OMISSIS)92007500751(OMISSIS)Roma, via Nemorense n.18+ presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 259/2011 della Corte di Appello di LECCE del 28.12.2010, depositata il 28/03/2011;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;<br />
udito per il controricorrente l&#8217;Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che si riporta alla relazione scritta e conclude per il rigetto del ricorso;<br />
Il consigliere designato ha depositato relazione ex articolo 380 bis C.P.C. del seguente tenore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVA IN FATTO</strong></p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), cito&#8217; (OMISSIS), proprietario di un locale commerciale posto al piano terreno dello stabile condominiale, innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, affinche&#8217; fosse accertata e dichiarata l&#8217;inesistenza di qualunque servitu&#8217; di passaggio in favore di detto locale &#8211; condotto in locazione da terzi sotto la denominazione di (OMISSIS).</p>
<p>Nella resistenza dello (OMISSIS) l&#8217;adito Tribunale accolse la domanda; la Corte di Appello di Lecce, pronunziando sentenza n. 259/2011, respinse il gravame del predetto, compensando le spese del grado.</p>
<p>La Corte del merito argomento&#8217; la propria decisione osservando &#8211; per i punti che avranno ancora un rilievo in sede di legittimita&#8217;: a &#8211; che non era fondata la censura di nullita&#8217; della sentenza per omessa citazione della consorte dell&#8217;appellante, comproprietaria dei locali, in quanto la domanda &#8211; da qualificarsi come negatoria servitutis &#8211; non era idonea a determinare un mutamento dello stato di fatto dei luoghi (tale dunque da incidere sul diritto dominicale della predetta) e quindi costei non poteva dirsi litisconsorte necessaria; b &#8211; che la sentenza di primo grado, nell&#8217;accertare l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di passaggio, sul cortile condominiale, non aveva anche statuito un divieto dell&#8217;uso del medesimo &#8211; da parte dell&#8217;appellante &#8211; a condizione che fosse conforme alla sua destinazione; per mera chiarificazione del dictum giudiziale, tale legittimo utilizzo andava riaffermato, ferma dunque restando la portata precettiva del dispositivo della sentenza del primo giudice.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidandolo a quattro motivi; il Condominio ha risposto con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVA IN DIRITTO</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell&#8217;articolo 102 c.p.c. per la omessa chiamata in giudizio della consorte, (OMISSIS), ritenendola litisconsorte necessaria, siccome comproprietaria del locale commerciale costituente, secondo l&#8217;originaria prospettazione, il fondo dominante in favore del quale si sarebbe esercitata la servitu&#8217; di passaggio sul cortile condominiale: contesta parte ricorrente l&#8217;argomentazione &#8211; riportata nella descrizione del fatto che precede &#8211; adottata dalla Corte del merito per respingere l&#8217;analogo motivo di appello, prendendo spunto, da un lato, dalla precisazione &#8211; che formera&#8217; oggetto del terzo motivo di ricorso &#8211; contenuta nella gravata decisione, in merito alla ribadita persistenza di un diritto all&#8217;utilizzo del cortile comune, dall&#8217;altro dalla constatazione che di fatto il Condominio aveva precluso, con l&#8217;apposizione di paletti, lo stesso uso che la Corte aveva inteso ribadire, cosi&#8217; nei fatti incidendo proprio sul presupposto che, accedendo alla interpretazione di legittimita&#8217; fatta propria dalla Corte di Appello, avrebbe consentito di rinvenire la necessita&#8217; della presenza in causa del comproprietario.</p>
<p>1/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che sia il primo che il terzo motivo &#8211; in parte qua &#8211; siano infondati dal momento che il giudice di primo grado accolse una negatoria servitutis ma non adotto&#8217; alcun provvedimento che avrebbe inciso &#8211; in senso ripristinatorio o demolitivo &#8211; su una preesistente realta&#8217; di fatto; la &#8220;precisazione&#8221; dunque che la Corte distrettuale ritenne di aggiungere alle proprie argomentazioni &#8211; in merito alla persistenza del diritto all&#8217;uso della cosa comune (che all&#8217;evidenza parte ricorrente accomuna, logicamente quanto indebitamente, al contenuto della servitu&#8217;) non costituiva puntello logico essenziale alla gia&#8217; di per se&#8217; condivisibile decisione;</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo parte ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli articoli 1062 e 1117 cod. civ. nonche&#8217; degli articoli 817 e 1158 cod. civ. nonche&#8217; il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, in cui la Corte di Appello sarebbe incorsa non considerando che dall&#8217;analisi del titolo di provenienza sarebbe emersa la costituzione dell&#8217;indicata servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia e che comunque a tale approdo si sarebbe dovuti giungere anche solo in considerazione del nesso pertinenziale tra cortile e locale commerciale (con esclusione degli appartamenti sovrastanti, pur ricompresi nel condominio).</p>
<p>2/a &#8211; Anche il mezzo in esame appare manifestamente infondato, da un lato, perche&#8217;, censurandosi l&#8217;interpretazione del titolo di acquisto al fine di rinvenire la costituzione di una servitu&#8217; in re aliena, non si e&#8217; addotta la violazione delle norme di ermeneutica negoziale, unico strumento per contestare in sede di legittimita&#8217; la ricostruzione della volonta&#8217; contrattuale; dall&#8217;altro perche&#8217; non e&#8217; specificato, nel motivo, in qual modo il giudice dell&#8217;impugnazione avrebbe mal delineato i confini applicativi del concetto di pertinenza &#8211; da cui il vizio di violazione di legge &#8211; come neppure perche&#8217; lo stesso giudicante avrebbe falsamente ricondotto la fattispecie concreta in quella astratta &#8211; da cui il vizio di sussunzione o falsa applicazione, limitandosi parte ricorrente a sovrapporre una propria ed acritica ricostruzione della realta&#8217; processuale a quella correttamente adottata dal giudice dell&#8217;appello; la censura infine e&#8217; carente di sviluppo argomentativo in merito al pur dedotto vizio di motivazione;</p>
<p>2/b &#8211; Del tutto nuovo &#8211; eppertanto inammissibile &#8211; e&#8217; il prospettato acquisto per usucapione dell&#8217;indicata servitu&#8217; &#8211; cfr. fol 21 del ricorso.</p>
<p>3 &#8211; Con la seconda parte del terzo motivo viene denunziata la violazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., assumendosi l&#8217;esorbitanza della condanna al pagamento delle spese di primo grado e propugnandosi la estensione alle stesse della compensazione operata in grado di appello: tale censura e&#8217; inammissibile essendo mancato un motivo di gravame sul punto.</p>
<p>4 &#8211; Se le suesposte argomentazioni verranno ritenute condivisibili, sussistono i presupposti a che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente infondato&#8221;.</p>
<p>Il Collegio condivide le conclusioni descritte nella relazione, contro le quali parte ricorrente non ha formulato rilievi critici.</p>
<p>Il ricorso va dunque rigettato con vittoria di spese in favore del Condominio contro ricorrente, liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200/00 per esborsi, oltre IVA e CAP.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 16 gennaio 2013, n. 1009</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio necessario]]></category>

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		<description><![CDATA[Se vi è comunione legale dei beni, nelle controversie sugli immobili, sussiste il litisconsorzio necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 3</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STAFANO Franco &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 18003/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) (Studio (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2137/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO del 25.6.2010, depositata il 09/09/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN FATTO E IN DIRITTO</strong></p>
<p>Nella causa indicata in premessa, e&#8217; stata depositata la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;1 &#8211; Nella causa promossa dal (OMISSIS) per il risarcimento dei danni arrecati all&#8217;appartamento da lui condotto in locazione a seguito d&#8217;infiltrazioni provenienti dal giardino dell&#8217;appartamento del (OMISSIS), la sentenza impugnata (Trib. Catanzaro, 9 settembre 2010) ha annullato quella di primo grado, rimettendo le parti al primo giudice, ritenendo la sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), in regime di comunione legale con lo stesso, vertendosi rispetto ad un rapporto plurilaterale in giudizio promosso da terzi e riguardante la comunione ed i beni che vi ricadono.</p>
<p>2 &#8211; Ricorre per Cassazione il (OMISSIS), deducendo:</p>
<p>2.1. &#8211; Violazione articolo 101 c.p.c., non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario;</p>
<p>2.2. &#8211; Violazione articoli 342, 353 e 354 c.p.c., perche&#8217; l&#8217;appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto incentrato solo su censure di ordine processuale, non essendo stata proposta dall&#8217;appellante alcun censura di merito.</p>
<p>3. &#8211; Il (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per i seguenti motivi:</p>
<p>3.1. &#8211; Violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 89 c.p.c. relativamente a cancellazione di frase contenuta nella propria comparsa di risposta e sui provvedimenti consequenziali del giudice di primo grado;</p>
<p>3.2. &#8211; Erronea compensazione per mancata liquidita&#8217; dei crediti;</p>
<p>3.3. &#8211; Validita&#8217; ed efficacia dell&#8217;offerta formulata ex articolo 1220 c.c.;</p>
<p>3.4. &#8211; Censura della statuizione sulle spese del giudice di primo grado.</p>
<p>4. &#8211; La decisione riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).</p>
<p>4.1. Il primo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente fondato e va accolto, non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendosi ribadire che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l&#8217;intera cosa comune (e non una frazione della stessa), e&#8217; legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cass. 11199/2000, in motivazione; 4345/2000; 2106/2000; 4354/1999; 4388/1996).</p>
<p>Inoltre, nella particolare ipotesi del regime della comunione dei beni tra i coniugi, l&#8217;agire o il resistere disgiuntamente dei coniugi per gli atti che non eccedono l&#8217;ordinaria amministrazione comprende anche l&#8217;azione giudiziale del tipo di quella da risarcimento del danno introdotta nella presente controversia a svantaggio del bene comune (argomento desumibile da Cass. n. 19167/2005, in motivazione).</p>
<p>4.2. &#8211; Il secondo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente infondato, perche&#8217;, diversamente da quanto sostenuto dal (OMISSIS), l&#8217;appellante aveva proposto, sia pure subordinatamente alla richiesta di annullamento della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, puntuali richieste di merito che dovranno formare oggetto di nuovo motivato esame da parte del giudice di rinvio.</p>
<p>4.3. &#8211; Il ricorso incidentale e&#8217; manifestamente inammissibile in quanto tutti i suoi motivi mancano di attinenza e di riferibilita&#8217; alla sentenza impugnata, avendo dichiaratamente ad oggetto affermazioni contenute nella sentenza in primo grado e questioni non aventi formato oggetto della decisione di appello, esclusivamente incentrata sul tema processuale della sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario.</p>
<p>5. &#8211; Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c. e l&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, al medesimo Tribunale in diversa composizione&#8221;.</p>
<p>La relazione e&#8217; stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.</p>
<p>Non sono state presentate memorie ne&#8217; conclusioni scritte.</p>
<p>Ritenuto che:</p>
<p>a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;</p>
<p>che pertanto, pronunciando sui ricorsi riuniti, deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale, essendo manifestamente fondato, va rigettato il secondo e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; va, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
<p>visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 31 ottobre 2012, n. 18822</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lastrico Solare]]></category>
		<category><![CDATA[alienazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione di comunione]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa accade se il proprietario del lastrico solare aliena questo prima della costituzione del condominio ed il nuovo proprietario sopraeleva? A chi appartiene il lastrico solare? E quello nuovo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8813/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS) in proprio e nella qualita&#8217; di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) nella qualita&#8217; di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 294/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di BARI, depositata il 30/03/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del 1 e 3 motivo del ricorso, assorbito il 2, rigetto del 4 motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato il 9 novembre 1992, (OMISSIS), proprietario dell&#8217;appartamento al primo piano dello stabile sito in (OMISSIS), con ingresso dal civico (OMISSIS), assumendo che il defunto (OMISSIS), dante causa della moglie superstite (OMISSIS) e dei fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quale proprietario del limitrofo edificio a piano terra con ingresso dal civico (OMISSIS) della stessa Via (OMISSIS), aveva sopraelevato un piano aprendo abusivamente dalla scala del contiguo portoncino di cui al predetto civico (OMISSIS) due porte per l&#8217;accesso alle unita&#8217; immobiliari del piano terra e del primo piano del predetto immobile di (OMISSIS), convenne in giudizio (OMISSIS) e i fratelli (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Foggia per sentir dichiarare inesistente il loro diritto di comproprieta&#8217; della scala e conseguentemente di quello relativo alla realizzazione dei due ingressi. L&#8217;attore, inoltre, lamentando che (OMISSIS) si era abusivamente appropriato del ripostiglio ubicato sul terrazzo dell&#8217;edificio di (OMISSIS), di sua esclusiva proprieta&#8217;, e, nella veste di procuratore speciale del fratello (OMISSIS), lo aveva venduto al figlio (OMISSIS) con rogito del (OMISSIS), convenne costui anche in proprio per sentir dichiarare che l&#8217;intero terrazzo di (OMISSIS) con il ripostiglio in questione erano di sua proprieta&#8217;.</p>
<p>Costituitisi in giudizio, la (OMISSIS) ed i fratelli (OMISSIS) dedussero che la scala era in comunione tra i due edifici, come da scrittura privata del (OMISSIS), relativa all&#8217;acquisto da parte del loro genitore.</p>
<p>2. &#8211; La Sezione stralcio del Tribunale adito, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS), per avere costei rinunciato all&#8217;eredita&#8217; del marito, e dei fratelli (OMISSIS) ed (OMISSIS) sul presupposto che la lite riguardava solo l&#8217;attore e (OMISSIS), rigetto&#8217; la domanda, ritenendo la comproprieta&#8217; della scala e la proprieta&#8217; del ripostiglio in capo al convenuto quanto meno in forza del vincolo pertinenziale del bene in questione con l&#8217;appartamentino di cui al rogito del (OMISSIS), poiche&#8217; l&#8217;attore non aveva dimostrato di essere il proprietario esclusivo del terrazzo.</p>
<p>3. &#8211; Con sentenza depositata il 30 marzo 2006, la Corte d&#8217;appello di Bari rigetto&#8217; il gravame proposto da (OMISSIS). Riconosciuta la legittimazione passiva di (OMISSIS) ed (OMISSIS), che, contestando la domanda attorea, e sostenendo il loro diritto di realizzare gli accessi agli appartamenti dello stabile di (OMISSIS) attraverso la scala comune di cui al civico (OMISSIS) della stessa via in forza di acquisto effettuatone dal padre in virtu&#8217; della scrittura del (OMISSIS), avevano dimostrato di aver accettato l&#8217;eredita&#8217; paterna, ritenne il giudice di secondo grado la idoneita&#8217; della predetta scrittura ad integrare il titolo del diritto reale invocato dagli appellati, idoneita&#8217; negata dall&#8217;appellante alla stregua della considerazione che essa era stata predisposta per attestare un risarcimento di danno e non la costituzione di una comunione.</p>
<p>Osservo&#8217; al riguardo la Corte di merito che l&#8217;atto in questione conteneva un esplicito riferimento ai lavori in corso sul &#8220;muro in comune&#8221; ai genitori di (OMISSIS) e a (OMISSIS), con l&#8217;esplicita autorizzazione di quest&#8217;ultimo alla prosecuzione dei medesimi. Nella scrittura si leggeva che (OMISSIS) si obbligava in nome e per conto dei genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 1.600.000 nelle mani di (OMISSIS) quale procuratore di (OMISSIS) non solo per il risarcimento dei danni provocati dai lavori che i coniugi stavano effettuando sul muro comune, ma anche come corrispettivo per la desistenza dalla opposizione al proseguimento dei lavori, e che il rappresentante di (OMISSIS) accettava il pagamento della somma in questione &#8220;per le causali innanzi spiegate&#8221;, e cioe&#8217; anche per la desistenza dell&#8217;opposizione dall&#8217;opposizione alla prosecuzione dei lavori sul muro comune a tutti costoro.</p>
<p>La scrittura poi non risultava sottoscritta da (OMISSIS), poiche&#8217; costui, a seguito del rogito del (OMISSIS), aveva alienato i suoi diritti sullo stabile di (OMISSIS), sicche&#8217; era ormai estraneo alla comunione.</p>
<p>Rilevo&#8217; ancora la Corte, con riguardo al fatto che l&#8217;appellante facesse discendere la sua proprieta&#8217; esclusiva del terrazzo dalla circostanza di aver ricevuto dalla madre la titolarita&#8217; dell&#8217;area sovrastante il piano terra di proprieta&#8217; del fratello (OMISSIS), che, atteso che la cosiddetta riserva dell&#8217;area sovrastante un edificio in realta&#8217; integra gli estremi di un diritto di superficie separato dalla proprieta&#8217; del lastrico, l&#8217;avvenuta utilizzazione attraverso la sopraelevazione del manufatto ne determina la cessazione senza comportare automaticamente l&#8217;acquisizione in via esclusiva del nuovo lastrico solare di copertura che pertanto, in difetto di diverso titolo, appartiene, quale bene condominiale, a tutti i proprietari degli appartamenti sottostanti. Quanto alla pretesa nullita&#8217; del contratto del (OMISSIS) perche&#8217; concluso dal procuratore senza i necessari poteri, rilevo&#8217; la Corte di merito che i negozi posti in essere dal rappresentante senza poteri sono inefficaci fino al momento della ratifica e non nulli.</p>
<p>4. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), e (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.1. &#8211; Con il primo motivo si deduce falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di interpretazione, perfezionamento ed efficacia del contratto, con conseguente violazione degli articoli 1350 e 1325 cod. civ. e della conseguente inidoneita&#8217; della scrittura del (OMISSIS) a costituire titolo per la costituzione di diritti reali e connessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Si osserva che perche&#8217; la scrittura possa ritenersi titolo idoneo a costituire diritti reali, e&#8217; necessario che l&#8217;atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge e che da esso la volonta&#8217; delle parti di costituire la servitu&#8217; risulti inequivocabilmente. La dichiarazione del (OMISSIS), invece, non conteneva dichiarazioni dirette di per se&#8217; a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori, consistendo, invece, in un semplice negozio unilaterale, sottoscritto dal solo (OMISSIS), il quale si obbligava a risarcire, in nome e per conto dei propri&#8217; genitori, a (OMISSIS), procuratore di (OMISSIS), i danni cagionati dalla esecuzione dei lavori sul muro comune degli stessi in (OMISSIS) per la somma di lire 1.600.000, dichiarando altresi&#8217; di non avere null&#8217;altro a pretendere &#8220;dallo stesso&#8221; e di non opporsi al prosieguo dei lavori. Tale dichiarazione era illogica, sia perche&#8217; (OMISSIS) non era in realta&#8217; titolare della pretesa risarcitoria ne&#8217; legittimato a disporre di un diritto che non gli apparteneva, sia perche&#8217; non poteva essere utilizzata a fini costitutivi di un diritto reale la &#8220;dichiarazione di quietanza&#8221; senza data, stesa in calce alla scrittura, con la quale (OMISSIS), sedicente procuratore di (OMISSIS), dichiarava di ricevere da (OMISSIS) la predetta somma &#8220;per la causale innanzi spiegata&#8221;, espressone, codesta, riferita solo al risarcimento dei danni. Dunque, secondo il ricorrente, la mancata costituzione del preteso diritto di servitu&#8217; nelle forme di legge comporterebbe la declaratoria di inesistenza del diritto di apertura, nel muro di proprieta&#8217; dello stesso ricorrente, delle porte di accesso alla scala dello stabile di (OMISSIS) al fine di mettere in comunicazione con essa gli appartamenti del contiguo stabile al numero civico n. (OMISSIS).</p>
<p>1.2. &#8211; La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell&#8217;articolo 366-bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis: &#8220;Accerti la S.C. se la dichiarazione del (OMISSIS) non sottoscritta ne&#8217; dal ricorrente, ne&#8217; da un suo procuratore abbia natura contrattuale e possa costituire titolo per la costituzione del diritto reale preteso, nonche&#8217; se la mancanza di sottoscrizione comporti la violazione degli articolo 1350 e 1325 c.c., enunciando il principio di diritto; accerti altresi&#8217; la S.C. se la firma apposta alla dichiarazione di quietanza del procuratore di (OMISSIS), (OMISSIS), vale ad integrare i requisiti di forma richiesti dall&#8217;articolo 1350 c.c., per l&#8217;esistenza del contratto, enunciando il principio di diritto; accerti, altresi&#8217;, la S.C. se in relazione alla carenza di sottoscrizione e di contenuto contrattuale della dichiarazione (OMISSIS), la Corte territoriale abbia reso insufficiente e/o contraddittoria motivazione anche sul punto del difetto di legittimazione del (OMISSIS) a disporre la costituzione del diritto reale preteso, enunciando il principio di diritto; accerti, infine, se la dichiarazione proveniente da soggetto non legittimato ( (OMISSIS)), per il suo contenuto obbligatorio, possa costituire manifestazione di volonta&#8217; idonea a costituire diritti reali su bene non di sua proprieta&#8217; in violazione degli articoli 1350 e 1325 c.c., enunciando il principio di diritto&#8221;.</p>
<p>2.1. &#8211; La censura non puo&#8217; trovare ingresso nel presente giudizio.</p>
<p>2.2. &#8211; Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, viola l&#8217;articolo 366-bis cod. proc. civ., il ricorso che risulti caratterizzato da un unico motivo concluso da quesiti multipli e cumulativi (cfr. invero Cass. n. 5471 del 2008, cui adde Cass. n. 8780 del 2010, e, piu&#8217; di recente, Cass. n. 1571 del 2012).</p>
<p>2.3. &#8211; Nel caso di specie si deve osservare che la censura denuncia indistintamente e in modo unitario un coacervo di asseriti errori di diritto in cui il giudice del merito sarebbe incorso; con finale formulazione, in sequenza, di quattro quesiti, laddove, in base al precetto dell&#8217;articolo 366-bis cod. proc. civ., ci si dovrebbero attendere tanti diversi corpi argomentativi quanti sono i vizi in iudicando della sentenza d&#8217;appello denunciati nell&#8217;epigrafe del motivo di impugnazione, con terminale enunciazione, per ciascun corpo argomentativo, del corrispondente (pertinente) quesito.</p>
<p>3. Per le medesime ragioni, va dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si deduce falsa applicazione dell&#8217;articolo 1108 cod. civ., comma 3, per difetto di consenso anche del compartecipe alla comunione e connessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per aver errato la Corte di merito nel giustificare il difetto di sottoscrizione da parte di (OMISSIS) della dichiarazione del (OMISSIS) sul rilievo che costui, avendo alienato i suoi diritti sullo stabile di (OMISSIS), sarebbe ormai divenuto estraneo alla comunione; motivo la cui illustrazione si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto, affetto dal vizio gia&#8217; riscontrato in relazione al primo: &#8220;Accerti la S.C., ove non assorbito dal motivo n. 1, se la mancanza della sottoscrizione della scrittura del (OMISSIS) da parte del compartecipe (OMISSIS) alla comunione del portoncino e della scalinata ha comportato la violazione dell&#8217;articolo 1108 c.c., comma 3, per difetto di consenso, enunciando il principio di diritto; accerti, altresi&#8217;, la S.C. se non ravvisi insufficiente o contraddittoria motivazione nella sentenza della Corte territoriale, allorche&#8217; afferma che il compartecipe (OMISSIS), avendo alienato i suoi diritti sullo stabile di (OMISSIS), e&#8217; soggetto ormai estraneo alla comunione, e, contraddittoriamente, si afferma che l&#8217;adesione ad un atto puo&#8217; intervenire in epoca successiva attraverso l&#8217;uso in giudizio dell&#8217;atto stesso; accerti, altresi&#8217;, la Corte se l&#8217;uso in giudizio della scrittura del (OMISSIS) da parte dell&#8217;avente causa da (OMISSIS), (OMISSIS), il cui atto di acquisto ((OMISSIS)) e&#8217; successivo alla scrittura privata ((OMISSIS)), equivale a implicita manifestazione di volonta&#8217; di volersene avvalere in violazione del principio che solo l&#8217;uso in giudizio della scrittura privata da parte di chi non l&#8217;ha sottoscritta equivale a implicita manifestazione di volonta&#8217; di volersene avvalere (Cass. 7.7.88 n. 4471), enunciando il principio di diritto&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 952, 1117 e 1127 c.c., omesso esame del titolo di proprieta&#8217; (atto per Notar (OMISSIS) (OMISSIS)), e connessa omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5). Il ricorrente sostiene di aver acquistato, per effetto di titoli inoppugnabili ed incontestati, sia il terrazzo, sia il ripostiglio posto sullo stesso. In particolare, (OMISSIS), dopo avere venduto, con rogito del (OMISSIS), al figlio (OMISSIS) l&#8217;area soprastante la casa in (OMISSIS), riservandosi &#8220;l&#8217;area soprastante al piano a costruirsi&#8221;, con successivo rogito del (OMISSIS) aveva venduto detta area al figlio (OMISSIS), attuale ricorrente, senza alcuna riserva, ed anzi con facolta&#8217; di goderne e disporne &#8220;da vero ed assoluto padrone&#8230;&#8221;. Di conseguenza, avendo (OMISSIS) costruito sulla predetta area, egli sarebbe divenuto proprietario assoluto non solo del piano sopraelevato ma anche del lastrico solare e dei ripostigli posti sullo stesso.</p>
<p>4.2. &#8211; La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: &#8220;Accerti la S.C. e vi e&#8217; stata violazione degli articoli 952, 1117 e 1127 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla enunciazione della Corte territoriale per cui la cosiddetta riserva dell&#8217;area soprastante un edificio integra gli estremi di un diritto di superficie separata dalla proprieta&#8217; del lastrico per cui l&#8217;avvenuta sopraelevzione ne determina la cessazione del diritto senza comportare automaticamente l&#8217;acquisizione in via esclusiva del nuovo lastrico solare, trasformandolo in bene condominiale, enunciando il principio di diritto per cui la titolarita&#8217; della colonna d&#8217;aria comporta il diritto di sopraelevazione e la conseguente proprieta&#8217; dell&#8217;immobile costruito, per accessione (Cass. n. 4258/06)&#8221;.</p>
<p>5.1. &#8211; La doglianza risulta meritevole di accoglimento.</p>
<p>5.2. &#8211; Alla stregua dell&#8217;orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 1916 del 1987, che il Collegio intende ribadire, nell&#8217;ipotesi di cessione in proprieta&#8217; ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprieta&#8217; comune, ma, nel caso di sopraelevazione, esso rimane di proprieta&#8217; del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprieta&#8217; della costruzione. Il diritto di superficie, infatti, salvo che il titolo non ponga limiti di altezza al diritto di sopraelevazione, non si esaurisce con l&#8217;erezione della costruzione sul lastrico, ne&#8217; il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poiche&#8217; il titolare della superficie, allorche&#8217; eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cioe&#8217; quello di dare un tetto all&#8217;edificio, ma resta sempre titolare del diritto di sopralzo che e&#8217; indipendente dalla proprieta&#8217; della costruzione. E, dunque, il titolare della superficie non subisce alcuna limitazione all&#8217;esercizio del diritto di sopraelevazione.</p>
<p>5.3. &#8211; Nella specie, conclusivamente, l&#8217;attuale ricorrente era titolare, per accessione, oltre che del lastrico solare, anche dei ripostigli costruiti sullo stesso.</p>
<p>6. &#8211; Resta assorbito dall&#8217;accoglimento del terzo motivo l&#8217;esame del quarto, con il quale si lamenta la falsa applicazione degli articoli 1398 e 1399 cod. civ., in materia di inefficacia del rogito notarile in relazione alla esorbitanza dai poteri conferiti al procuratore dal rappresentante, nonche&#8217; la omessa motivazione in ordine alla declaratoria di &#8220;nessun effetto giuridico&#8221; della vendita del terrazzo e del ripostiglio in difetto del diritto di proprieta&#8217; di (OMISSIS) in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; motivo che si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: &#8220;Accerti la Corte se la richiesta di declaratoria (in alternativa a quella di nullita&#8217;) di ritenere e dichiarare di nessun effetto giuridico la vendita del terrazzo e del ripostiglio per atto notar (OMISSIS) ((OMISSIS)), da parte di (OMISSIS), a favore del figlio (OMISSIS), in carenza di potere conferito dal rappresentante, configuri &#8220;negozio inefficace&#8221; in assenza di ratifica, comportante violazione degli articoli 1398 e 1399 c.c.; accerti, altresi&#8217;, se la Corte territoriale sia incorsa in omessa motivazione sul punto, non equiparando l&#8217;inefficacia del negozio alla declaratoria &#8220;di nessun effetto giuridico&#8221;, ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5, enunciando il principio di diritto.</p>
<p>7. &#8211; In definitiva, il primo ed il secondo motivo del ricorso devono essere dichiarati inammissibili, mentre va accolto il terzo motivo, assorbito il quarto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che si individua in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Bari, cui e&#8217; demandato altresi&#8217; il regolamento delle spese processuali -, che riesaminera&#8217; la controversia alla luce del principio di diritto enunciato sub 5.2.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Bari.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 novembre 2012, n. 20704</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cortile]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[divisione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il cortile è comune, un comunista può dividerlo in porzioni con vasi ed altri manufatti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 23025/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 335/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 12/12/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di appello del 21 giugno 2004 impugnavano, davanti alla Corte di Appello di Campobasso, la sentenza n. 112 del 2004, con la quale il Tribunale di Isernia aveva rigettato la domanda di manutenzione possessoria proposta nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale e aveva compensato la meta&#8217; delle spese di lite. (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano convenuto in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) sostenendo di essere stati illegittimamente spogliati dall&#8217;uso comune di un&#8217;area retrostante il loro fabbricato confinante con la proprieta&#8217; delle convenute. Asserivano che nell&#8217;agosto 2011 (OMISSIS) e (OMISSIS) apponevano illegittimamente dei vasi ed un&#8217;altalena nel retrostante cortile delimitando l&#8217;area contesa allo scopo di impedire l&#8217;uso della stessa ai ricorrenti. Sostenevano gli appellanti che il primo giudice aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe, invece, che le due famiglie avrebbero usato liberamente l&#8217;intera area del largo dietro casa in situazione di pacifico compossesso, tanto che i rispettivi diritti domenicali sull&#8217;area avrebbe avuto valore di quote ideali di una comunione pro indiviso. Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e, ribadendo che il cortile comune era stato delimitato in base alle quote di proprieta&#8217; ed assegnate in proprieta&#8217; esclusiva.</p>
<p>La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 335 del 2005, accoglieva l&#8217;appello e in riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda formulata in primo grado da (OMISSIS) e (OMISSIS) e ordinava (OMISSIS) e a (OMISSIS) di reintegrare (OMISSIS) e (OMISSIS), nel compossesso dell&#8217;intera area posta sul retro dei loro fabbricati.</p>
<p>Secondo la Corte di merito, nel caso in esame ne&#8217; i testi, ne&#8217; le stesse allegazioni delle convenute permettevano di capire in quale occasione, in assenza di un formale atto di scioglimento della comunione, vi fosse stato il necessario mutamento psicologico di chi essendo compossessore dell&#8217;intero avesse preso a considerarsi possessore esclusivo di una parte. Non solo, ma le proprieta&#8217; esclusive non sarebbero individuabili tanto piu&#8217; che nessun testimone i ha identificato un confine che separasse due diverse porzioni del largo dietro la casa.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo, (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 168 c.p.c., articolo 347 c.p.c., comma 3, in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., commi 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Campobasso, secondo le ricorrenti, per aver deciso la causa pur mancando il fascicolo di primo grado e, pertanto, sulla base soltanto degli atti e documenti presenti nell&#8217;incarto processuale. Il fascicolo di parte, essendo custodito a norma dell&#8217;articolo 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (articolo 168 c.p.c.), comporta l&#8217;allegazione nel giudizio di secondo grado ove non esita l&#8217;attestazione del cancelliere circa l&#8217;avvenuto ritiro del fascicolo. Nel caso concreto, non solo mancava l&#8217;attestazione da parte del cancelliere del Tribunale di Isernia dell&#8217;avvenuto ritiro, ma, all&#8217;udienza del 9 marzo 2005 l&#8217;avv. Marinelli, procuratore di (OMISSIS) e (OMISSIS) rilevava l&#8217;assenza del fascicolo da parte di primo grado, ma agli atti non risultava alcuna ricerca verbale del fascicolo o del mancato ritrovamento e tanto meno dalla sentenza impugnata risultava una motivazione sulla circostanza decisiva della controversia.</p>
<p>1.1 .= Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Le ricorrenti ripropongono questioni gia&#8217; esaminate dalla Corte di merito e decise con corretta e logica motivazione, in conformita&#8217; alle disposizioni di legge in tema di deposito in appello del fascicolo di parte prodotto nel giudizio di primo grado.</p>
<p>Gli articoli 165, 166 e 184 c.p.c., articoli 74, 77 e 87 disp. att. c.p.c., disciplinanti la produzione dei documenti, dispongono, infatti, che essi devono essere inseriti nei fascicoli di parte che possono essere ritirati all&#8217;atto della rimessione della causa al collegio; come previsto dall&#8217;articolo 169 c.p.c., la stessa parte deve poi restituire il fascicolo al piu&#8217; tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte trattasi, non di un obbligo ma, di un onere la cui inosservanza produce effetti giuridici diversi, nel senso che, ove detta inosservanza sia volontaria, il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformita&#8217; al principio dispositivo delle prove, ove, invece, il fascicolo vada smarrito o venga sottratto, e&#8217; rimesso al giudice valutare la rilevanza dei documenti o sottratti, ai fini della decisione e disporre, eventualmente, la ricerca del fascicolo in cui i documenti inseriti senza, tuttavia, che l&#8217;omissione di tale ricerca comporti alcuna nullita&#8217;, non essendo tale sanzione comminata dalla legge, come richiesto dall&#8217;articolo 156 c.p.c..</p>
<p>2.- Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli articoli 1170 e 2697 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 3. Secondo le ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe accertato l&#8217;esistenza di un possesso tutelabile senza alcun minimo elemento probatorio ed, altresi&#8217;, avrebbe dedotto il compossesso del cortile comune dall&#8217;esistente comunione pro&#8217; indiviso. Eppero&#8217;, specificano le ricorrenti, la comunione ex articolo 1100 cod. civ. delinea il fenomeno di appartenenza a piu&#8217; persone del diritto di proprieta&#8217;, il compossesso, invece, quale figura piu&#8217; ristretta del possesso non e&#8217; un diritto, ma una situazione di fatto ovvero un potere che si manifesta in un&#8217;attivita&#8217; corrispondente all&#8217;esercizio del diritto di proprieta&#8217;. Paradigma di tale distinzione sarebbe, sempre secondo le ricorrenti, che piu&#8217; soggetti possono essere proprietari in un regime comunista di un bene, senza pero&#8217; esserne possessori. Sicche&#8217;, il ragionamento del giudice secondo il quale &#8220;il largo dietro casa e&#8217; oggetto di comunione pro indiviso e dunque di compossesso non troverebbe riscontro ne&#8217; in dottrina, ne&#8217; in giurisprudenza. Piuttosto, sostengono le ricorrenti, il cortile conteso, seppure in origine sia stato oggetto di comunione pro indiviso per chiamata ereditaria non e&#8217; mai stato, anche, oggetto di compossesso delle parti in causa, le quali hanno esercitato, sempre fin dal primo momento il possesso pieno ed esclusivo delle aree prospicienti le proprie abitazioni per le rispettive quota di 2/3 e un 1/3, consapevoli delle rispettive pertinenze.</p>
<p>2.1- Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche con questo motivo le ricorrenti ripropongono una questione gia&#8217; esaminata dalla Corte di merito diffusamente e decisa con corretta e logica motivazione, in conformita&#8217; alle disposizioni di legge in tema di possesso.</p>
<p>Va qui precisato che si ha compossesso quando piu&#8217; soggetti esercitano congiuntamente il possesso sulla cosa. Il titolo del compossesso e&#8217; normalmente il diritto di proprieta&#8217; o meglio di comproprieta&#8217;, ma potrebbe essere rappresentata anche da altri diritti reali. Ciascun compossessore ha una quota di compossesso e nei limiti di questa se il bene e&#8217; fruttifero ha diritto ai frutti e beneficia dell&#8217;acquisto per usucapione se ve ne sono i presupposti. Il compossessore puo&#8217; esercitare nei confronti dei terzi l&#8217;azione di reintegrazione e l&#8217;azione di manutenzione quale che sia la sua quota di partecipazione. A sua volta il compossessore puo&#8217; esercitare queste stesse azioni anche nei confronti degli altri compossessori tutte le volte in cui uno di questi sopprima o turbi il possesso degli altri a meno che questi atti non vengono tollerati e non costituiscono atti univocamente idonei a rivelare un mutamento del titolo del proprio possesso. Sotto il profilo sostanziale, ovviamente, tra possesso e compossesso, non vi e&#8217; alcuna differenza, dato che, nonostante, nel compossesso vi siano piu&#8217; soggetti che esercitano congiuntamente il possesso su una stessa cosa, anche il compossesso si qualifica siccome potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un&#8217;attivita&#8217; corrispondente all&#8217;esercizio del diritto di proprieta&#8217; o altro diritto reale.</p>
<p>2.2.= Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha accertato in ragione delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio: a) che i largo dietro gli immobili di cui si dice era stato oggetto di compossesso, quale naturale esplicazione della comproprieta&#8217; a prescindere dal maggiore o minore calpestio che l&#8217;una o l&#8217;altra famiglia abbia esercitato sulle superfici piu&#8217; prossime agli ingressi delle rispettive abitazioni. B) che il compossesso di ciascun proprietario sull&#8217;intero largo non era stato mai sostituito dal possesso esclusivo di ciascun proprietario su una frazione materiale del largo, sia perche&#8217; non vi era stata neppure di fatto spartizione del largo, o uno scioglimento (neppure di fatto) della comproprieta&#8217;, ma, ed e&#8217; elemento decisivo, non era stato provato, che ciascuno dei comproprietari o, almeno uno di essi, avesse posseduto in modo esclusivo una delle due porzioni del cortile, oppure l&#8217;intero cortile; c) che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano sovvertito la situazione possessoria del largo di cui si dice collocando dei vasi e un&#8217;altalena che impediva ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) l&#8217;accesso ad ogni parte dell&#8217;intero cortile.</p>
<p>Pertanto, appare convincente e, comunque, conforme alle disposizioni di legge in tema di possesso, la decisione della Corte di merito con la quale ha disposto la rimozione dei vasi, dell&#8217;altalena e di ogni ostacolo o impedimento all&#8217;accesso dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) ad ogni parte dell&#8217;indicato cortile.</p>
<p>3.= Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la contraddittoria motivazione circa il riparto dell&#8217;onere della prova del possesso e dell&#8217;identificazione della porzione di possesso esclusivo. Avrebbe errato la Corte di Campobasso, secondo le ricorrenti, per aver ritenuto che il largo, oggetto del giudizio sia appartenuto dopo la morte di (OMISSIS) alle parti e ai rispettivi dante causa in regime di comunione pro indiviso e, dunque, sia stato oggetto di compossesso pro indiviso perche&#8217; come avrebbe riferito (OMISSIS), dante causa delle ricorrenti sebbene la comunione non fosse stata mai formalmente sciolta ognuno esercitava il possesso esclusivo su una parte di cortile. Piuttosto, ritengono le ricorrenti la Corte di merito avrebbe dovuto accertare in quale momento i comproprietari avessero sostituito il possesso esclusivo della loro parte antistante la propria abitazione in compossesso dell&#8217;intero cortile. E di piu&#8217;, secondo le ricorrenti non e&#8217; vero che il confine non esiste o che non sia stato possibile identificare la porzione su cui veniva esercitato il possesso esclusivo. Il c.d. dietro la casa e&#8217; un poligono e in quanto tale si presta ad una divisione naturale dell&#8217;area rispetto alle abitazioni prospicienti. Se, infatti, esiste un confine verso l&#8217;esterno esistono anche una porzione pari al 2/3 ed una pari al 1/3 antistanti e serventi le rispettive abitazioni.</p>
<p>3.1.= Il motivo e&#8217; in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p>E&#8217; inammissibile laddove viene denunciata violazione dell&#8217;articolo 2697 cod. civ., per carenza di interesse.</p>
<p>Tuttavia, il motivo e&#8217; infondato perche&#8217; si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio non proponibile al Giudice di legittimita&#8217;. Nel vigente ordinamento processuale opera il principio dell&#8217;acquisizione delle prove, in forza del quale il giudice e&#8217; libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio. Ad un tempo, come piu&#8217; volte e&#8217; stato ribadito da questa Corte: e&#8217; devoluta al giudice di merito l&#8217;individuazione delle fonti del proprio convincimento, e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita&#8217; e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, e non e&#8217; sindacabile, per vizio di motivazione, la sentenza di merito che abbia adeguatamente valorizzato le circostanze ritenute decisive e gli elementi necessari per chiarire e sorreggere la &#8220;ratio decidendi&#8221;.</p>
<p>In definitiva, il ricorso va rigettato e, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vanno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 4.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 253</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[perimento del bene]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un comunista compie lavori sul bene comune, di cui solo alcuni strettamente necessari per la conservazione di questo, può chiedere la ripetizione per intero?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20662/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 880/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 01/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza del 4 giugno 2003 il Tribunale di Torino &#8211; adito da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), comproprietari l&#8217;uno e l&#8217;altro, con altre otto persone, di un intero stabile in (OMISSIS) &#8211; condanno&#8217; il convenuto al pagamento della somma di 2.445,17 euro, oltre agli interessi, come rimborso pro quota di spese sostenute dall&#8217;attore per lavori di finitura della facciata del fabbricato, per l&#8217;erogazione del servizio di illuminazione dell&#8217;edificio, per il suo accatastamento.</p>
<p>Impugnata da (OMISSIS), la decisione e&#8217; stata riformata dalla Corte d&#8217;appello di Torino, che con sentenza del 1 giugno 2005 ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), essenzialmente ritenendo che da costui non era stata data prova di una deliberazione che fosse stata adottata a norma dell&#8217;articolo 1105 c.c., ne&#8217; di una situazione di necessita&#8217; che imponesse gli interventi in questione ai sensi dell&#8217;articolo 1110 c.c..</p>
<p>(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. (OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensive nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) sostiene che erroneamente e ingiustificatamente e&#8217; stato disconosciuto il suo diritto a ottenere il rimborso delle spese in questione, le quali erano state da lui affrontate su accordo e per delega di tutti gli altri sette comunisti, compreso (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello ha ritenuto, in fatto, che nessuna prova era stata fornita da (OMISSIS) circa un incarico che gli altri comproprietari gli avessero affidato, per provvedere alle opere e alle pratiche amministrative alle quali egli ha dato corso; dal che ha desunto, in diritto, che nessun indennizzo poteva competergli, in mancanza sia di una previa deliberazione dell&#8217;assemblea dei comunisti, sia dei requisiti della necessita&#8217; e della trascuranza, richiesti dall&#8217;articolo 1110 c.c.. A questa corretta argomentazione &#8211; pienamente coerente con la costante giurisprudenza di legittimita&#8217; in materia: v., tra le piu&#8217; recenti, Cass. 19 dicembre 2011 n. 27519 &#8211; il ricorrente null&#8217;altro ha opposto, se non la tanto perentoria quanto assiomatica affermazione di aver agito in base a &#8220;una precedente intesa tra le parti&#8221;: intesa che egli presuppone essere intervenuta, senza dare alcuna indicazione in ordine a prove che lo dimostrino e che nella sentenza impugnata siano state in ipotesi trascurate o travisate.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta che la Corte d&#8217;appello ha escluso le spese per l&#8217;illuminazione e per l&#8217;accatastamento dal novero di quelle necessarie per la conservazione della cosa comune, le quali comportano, ai sensi dell&#8217;articolo 1110 c.c., il diritto ad esserne rimborsato per chi le ha sostenute, anche se di propria iniziativa.</p>
<p>Anche questa doglianza va disattesa.</p>
<p>A conforto del suo assunto il ricorrente ha richiamato Cass. 27 agosto 2002 n. 12568, con la quale in effetti le spese destinate alla continuita&#8217; dell&#8217;erogazione di servizi come l&#8217;illuminazione sono state considerate comprese tra quelle cui si riferisce la disposizione suddetta. Si tratta pero&#8217; di un precedente rimasto isolato, dal quale si e&#8217; discostata la successiva giurisprudenza di legittimita&#8217; (v. Cass. 1 agosto 2003 n. 11747, 9 settembre 2003 n. 13139, n. 13141, n. 13144), in base al rilievo che l&#8217;illuminazione serve per il godimento e non per la conservazione del bene. A questo indirizzo il collegio ritiene di doversi attenere, stante la sua coerenza con la lettera e la ratio della norma in considerazione, la quale eccezionalmente consente la ripetibilita&#8217; delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrita&#8217;, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l&#8217;illuminazione di un immobile, o per l&#8217;adempimento di obblighi fiscali, come l&#8217;accatastamento.</p>
<p>Nel contesto del secondo motivo di ricorso (OMISSIS) ha altresi&#8217; dedotto che il diritto al rimborso avrebbe dovuto essergli riconosciuto sotto il profilo dell&#8217;indebito arricchimento di cui (OMISSIS) ha beneficiato.</p>
<p>Neppure questa censura puo&#8217; essere accolta, per l&#8217;assorbente ragione che attiene a una questione che non e&#8217; stata affrontata nella sentenza impugnata e che il ricorrente non deduce di aver prospettato nel giudizio a quo, sicche&#8217; non puo&#8217; avere ingresso in questa sede, a causa della sua novita&#8217;.</p>
<p>Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi e&#8217; da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l&#8217;intimato non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 23 novembre 2012, n. 20733</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-23-novembre-2012-n-20733/</link>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[ndanneggiamento]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un comproprietario danneggia il muro comune, l'altro comproprietario cosa può domandare al danneggiante?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26327/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 111/2005 del TRIBUNALE di LIVORNO SEDE DISTACCATA DI CECINA, depositata il 23/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso e deposita nota spese;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 6-12-1994 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati al muro di confine tra le rispettive proprieta&#8217; dal propagarsi delle radici di alcune piante di pino esistenti nell&#8217;immobile dei convenuti, nonche&#8217; ad effettuare le necessarie potature delle fronde sporgenti all&#8217;interno della proprieta&#8217; dell&#8217;attore.</p>
<p>Nel costituirsi, la (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertato che il muro in questione era di sua proprieta&#8217; esclusiva, eventualmente per usucapione, e che venisse pronunciata la condanna dell&#8217;attore al pagamento delle somme dovute ex articolo 873 c.c., e segg., per la realizzazione di tre volumetrie in appoggio o in aderenza al muro della convenuta, nonche&#8217; al risarcimento dei danni provocati allo stesso muro da tali costruzioni.</p>
<p>Il (OMISSIS) eccepiva in limine il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di non essere proprietario dell&#8217;immobile confinante con quello dell&#8217;attore.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13-7-2000 il Giudice di Pace di Cecina condannava la (OMISSIS) a pagare all&#8217;attore, a titolo risarcitorio, la somma di lire 5.000.000, ponendo a carico della stessa convenuta l&#8217;obbligo ex articolo 896 c.c., di provvedere alla manutenzione delle piante poste al confine tra le proprieta&#8217; delle parti; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS); dichiarava la carenza di legittimazione passiva del (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 23-6-2005 il Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Cecina, rigettava sia l&#8217;appello principale proposto dalla (OMISSIS) che quello incidentale proposto nei confronti di quest&#8217;ultima dal (OMISSIS); accoglieva, invece, l&#8217;appello proposto dal (OMISSIS), condannando l&#8217;attore al pagamento delle spese sostenute dal predetto convenuto.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 880 e 881 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile la presunzione di comproprieta&#8217; del muro di recinzione ai sensi dell&#8217;articolo 880 c.c., non avendo l&#8217;attore provato di essere proprietario del fondo limitrofo a quello della convenuta. Deduce che, al contrario, come riconosciuto dal C.T.U., il muro per cui e&#8217; causa ha caratteristiche che rendono applicabile la presunzione di proprieta&#8217; esclusiva della ricorrente, ex articolo 881 c.c..</p>
<p>Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova sul quantum della pretesa risarcitoria azionata dalla controparte.</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta violazione del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Rileva che con Fatto introduttivo del giudizio il (OMISSIS) aveva chiesto il risarcimento dei danni relativi al muro di confine, sul presupposto che questo fosse di sua proprieta&#8217; esclusiva, non anche il risarcimento pro-quota per il muro in comproprieta&#8217;. In ogni caso, sostiene che dall&#8217;applicazione della presunzione di comunione del muro doveva eventualmente conseguire la condanna della convenuta solo proquota, e non per l&#8217;intero ammontare del danno subito dal muro stesso.</p>
<p>Con il quarto motivo la (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 115 e 116 c.p.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, da cui si evinceva che, in presenza degli indizi previsti dall&#8217;articolo 881 c.c., la proprieta&#8217; del muro di confine doveva essere attribuita alla (OMISSIS).</p>
<p>Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 880 e 881 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che, essendo pacifica la proprieta&#8217; del muro di cinta in questione, doveva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.</p>
<p>2) Il primo motivo, nella parte in cui contesta l&#8217;appartenenza del fondo limitrofo all&#8217;attore, e&#8217; inammissibile, proponendo una questione che, per quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, non e&#8217; stata prospettata in appello e non puo&#8217;, pertanto, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente sono prive di specificita&#8217;, non indicando nemmeno quali siano le caratteristiche del muro in questione idonee a sorreggere la presunzione di proprieta&#8217; esclusiva di cui all&#8217;articolo 881 c.c..</p>
<p>3) Il secondo motivo e&#8217; formulato in termini generici, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dal Tribunale per dare conto dell&#8217;adeguatezza della quantificazione del danno operata dal primo giudice. Il giudice di appello ha spiegato, al riguardo, che l&#8217;importo liquidato deve ritenersi congruo anche in base ad una valutazione equitativa, tenuto conto della natura del pregiudizio subito dal muro e delle opere occorrenti alla sua eliminazione; e che tale valutazione equitativa risulta supportata dalle considerazioni svolte dal C.T.U., da esso ritenute pienamente condivisibili.</p>
<p>Tali considerazioni non hanno costituito oggetto di specifica censura da parte della ricorrente, la quale si e&#8217; limitata a lamentare, in termini assertivi, la mancanza di prova sul quantum. In ogni caso, le deduzioni svolte con il motivo in esame si risolvono in inammissibili censure di merito avverso l&#8217;apprezzamento espresso dal Tribunale, che, in quanto sorretto da una motivazione esente da vizi logici, non e&#8217; sindacabile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>4) Il terzo motivo, nella prima parte, e&#8217; privo di fondamento, avendo il giudice di appello dato atto che nella citazione introduttiva l&#8217;attore non ha affermato, nemmeno implicitamente, di essere proprietario esclusivo del muro di confine.</p>
<p>Risultano invece fondate le censure mosse alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che, essendo il danno interamente imputabile alla (OMISSIS), l&#8217;attore, quale comproprietario del bene danneggiato, poteva richiedere alla convenuta il risarcimento dell&#8217;intero danno.</p>
<p>Deve evidenziarsi, al riguardo, che, in base alla speciale disciplina dettata dall&#8217;articolo 882 c.c., comma 1, le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote di comproprieta&#8217;, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l&#8217;obbligo di riparare il muro comune e&#8217; posto per l&#8217;intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. L&#8217;obbligo sancito dall&#8217;ultima parte della norma in esame, secondo l&#8217;opinione prevalente, rappresenta un eccezionale criterio di imputazione, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell&#8217;autore, e che si basa esclusivamente sul nesso causale tra il fatto del compartecipe e il danneggiamelo del muro.</p>
<p>Nella specie, peraltro, non trova applicazione la menzionata disposizione codicistica, in quanto l&#8217;azione proposta dall&#8217;attore nei confronti della (OMISSIS), secondo la qualificazione ad essa data dalla Corte di Appello, non posta in discussione in questa sede, e&#8217; un&#8217;ordinaria azione di risarcimento danni da fatto illecito.</p>
<p>Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia causalmente imputabile ad uno dei comproprietari, il comproprietario del bene danneggiato puo&#8217; agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo pro-quota, e non per intero. Il pregiudizio patrimoniale subito dal comproprietario, infatti, corrisponde alla spesa posta a suo carico per la riparazione del bene comune; sicche&#8217; in favore del predetto puo&#8217; essere liquidato solo l&#8217;importo su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprieta&#8217;, e non anche la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.</p>
<p>I giudici di merito, pertanto, una volta accertato che il fatto dannoso era ascrivibile alla condotta della comproprietaria (OMISSIS), non avrebbero dovuto condannare la convenuta al totale dei danni subiti dal muro comune, ma avrebbero dovuto contenere la misura del risarcimento nei limiti della quota di comproprieta&#8217; spettante all&#8217;attore.</p>
<p>5) Il quarto motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Giova rammentare che le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, tuttavia, allorquando intenda disattenderle, deve fornire adeguata motivazione, indicando gli elementi che l&#8217;hanno indotto a discostarsi dal parere dell&#8217;esperto (cfr. Cass. 3-3-2011 n. 5148; Cass. 13-9-2006 n. 19661; Cass. 3-8-2004 n. 14849; Cass. 11-12-1999 n. 13863).</p>
<p>Nella specie, il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire dalla valutazione espressa dal C.T.U. &#8211; circa l&#8217;appartenenza del muro in questione alla odierna ricorrente. Esso ha spiegato che il fatto che, come accertato dal consulente tecnico d&#8217;ufficio, una minima parte del muro di confine spiova verso la proprieta&#8217; della (OMISSIS), non puo&#8217; significare, di per se&#8217;, che l&#8217;intero manufatto &#8211; lungo circa 35 metri lineari- appartenga alla convenuta, o debba presumersi di sua appartenenza ai sensi dell&#8217;articolo 881 e.e. Di conseguenza, nel rilevare che sarebbe illogico ipotizzare un regime di proprieta&#8217; diverso per diversi tratti del muro, il giudice di appello ha ritenuto che, in concreto, la situazione di fatto autorizzi la presunzione di comunione di cui all&#8217;articoli 880 e.e, e non quella di proprieta&#8217; esclusiva di cui al successivo articolo 881 c.c..</p>
<p>La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da una motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici. Il controllo del giudice del merito sui risultati dell&#8217;indagine svolta dal c.t.u., infatti, costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimita&#8217; e&#8217; limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico-giuridica della motivazione (Cass. 13-9-2006 n. 19661).</p>
<p>6) Il quinto motivo e&#8217; formulato in termini del tutto generici ed e&#8217;, comunque, infondato, partendo dal presupposto secondo cui il muro di cui si discute sarebbe di proprieta&#8217; esclusiva della convenuta; presupposto che risulta contraddetto dalle valutazioni espresse dal Tribunale, il quale, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico e con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non superata la presunzione di comunione del muro prevista dall&#8217;articolo 880 c.c., rilevando che la (OMISSIS), sulla quale incombeva l&#8217;onere di provare l&#8217;affermato diritto di proprieta&#8217; esclusiva del muro divisorio, non ha fornito al riguardo alcun elemento probatorio.</p>
<p>7) In definitiva, va dato accoglimento, per quanto di ragione, al terzo motivo di ricorso, mentre gli altri devono essere disattesi.</p>
<p>Di conseguenza, s&#8217;impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Livorno, il quale dovra&#8217; attenersi al principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l&#8217;altro comproprietario puo&#8217; agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell&#8217;importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprieta&#8217;, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedera&#8217; anche sulle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri e rinvia anche per le spese del presente grado ad altro giudice del Tribunale di Livorno.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile Sezione II, Sentenza 21 maggio 2012 n. 8012</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comproprietà]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
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		<description><![CDATA[Può il regolamento assurgere a titolo di proprietà? Può l'utilizzo promiscuo di un bene far desumere la comproprietà di questo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; rel. est. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>F.A. e B.E., residenti in (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Sobrio Franco e Paolo Mereu, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via G. G. Belli n. 27;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore dott. B.S., rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dagli Avvocati BOCCHIARDO Giovanni Maria e Mario Menghini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Vittoria Colonna n. 31;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente &#8211; ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>M.C., residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dagli Avvocati Beraldo Giancarlo e Pio Corti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, viale Parioli n. 47;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente &#8211; ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 475 della Corte di appello di Genova, depositata il 16 maggio 2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2012 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;<br />
udite le difese svolte dall&#8217;Avv. Franco Solano per F.A. E B.E., dall&#8217;Avv. Mario Menghini per il Condominio (OMISSIS) e dall&#8217;Avv. Paolo Corti per M.C.;<br />
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale della M. ed il rigetto del ricorso incidentale del Condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 1997, il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio B.E. e F.A., rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuario di una villa confinante, chiedendo che fosse dichiarato che essi non erano titolari di alcun diritto di passare, a piedi o con veicoli, attraverso il piazzale condominiale, precisando che il diritto di passaggio costituito, in virtù dell&#8217;art. 20 del regolamento del Condominio, risalente al 1960, in favore di A.L., precedente proprietario del loro immobile, mediante l&#8217;apertura di un cancello sul predetto cortile, aveva carattere personale e non reale, sicchè esso si era ormai estinto con la morte del beneficiario, avvenuta nel 1996.</p>
<p>B.E. e F.A. si opposero alla domanda eccependo la nullità della delibera dell&#8217;assemblea condominiale che aveva deciso la proposizione dell&#8217;azione, in quanto assunta senza previa convocazione dei proprietari dei garages, tra cui vi erano gli stessi convenuti, e in mancanza della maggioranza prevista dall&#8217;art. 1136 c.c., comma 4; nel merito contestarono la domanda e chiesero, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato il proprio diritto di passare e posteggiare sul piazzale di proprietà del Condominio quali proprietari di un garage facente parte del compendio condominiale;</p>
<p>chiesero ed ottennero, inoltre, di essere autorizzati a chiamare in garanzia M.C., loro dante causa, che aveva ereditato l&#8217;immobile da A.L., dal momento che nel loro atto di acquisto del 1996 era stata specificatamente indicata l&#8217;esistenza di un ingresso pedonale attraverso il cortile del Condominio (OMISSIS).</p>
<p>M.C. si costituì in giudizio aderendo alle difese ed alle domande avanzate dai convenuti nei confronti del Condominio e chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse accertato che la servitù contestata si era costituita per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione. Con sentenza del 2001, il Tribunale di Sanremo, ritenute superflue le prove orali richieste dalle parti, rigettò la domanda del Condominio e, in parziale accoglimento di quelle riconvenzionali, dichiarò che i convenuti avevano il diritto di accedere al loro garage anche a mezzo di veicoli. Interposero appello principale il Condominio ed incidentali sia i convenuti che la terza chiamata.</p>
<p>Con sentenza n. 475 del 16 maggio 2005, la Corte di appello di Genova riformò la decisione di primo, accogliendo in parte la domanda del Condominio e rigettando quelle riconvenzionali delle altre parti. In particolare, la Corte statuì che il fondo di proprietà dei convenuti non godeva di alcuna servitù di passaggio, neppure pedonale, attraverso il cortile del Condomino (OMISSIS) e condannò i convenuti ad eliminare il cancello che si apriva su di esso;</p>
<p>condannò M.C. al risarcimento del danno subito dai convenuti per effetto della sentenza, da liquidarsi in separato giudizio; condannò infine i convenuti al pagamento delle spese processuali sostenute dal Condominio nei due gradi di giudizio e la M. a rimborsare ai convenuti il relativo esborso nonchè alla rifusione delle spese di lite dagli stessi sostenute. Il giudice di secondo grado motivò la sua decisione affermando: che l&#8217;eccezione di nullità della Delib. condominiale del 4 gennaio 1997, che aveva autorizzato l&#8217;amministratore a proporre l&#8217;azione in giudizio, era infondata, in quanto, pur dovendosi considerare i garages facenti parte del Condominio, la mancata convocazione dei rispettivi proprietari alla predetta assemblea integrava una causa di annullamento e non di nullità della relativa delibera, che non era stata tempestivamente impugnata dagli interessati nel termine di legge; che analoga conclusione doveva assumersi con riferimento anche alla successiva Delib. del 7 gennaio 2000, che aveva ratificato con effetto ex tunc il mandato all&#8217;amministratore, ed in relazione alla Delib. del 14 marzo 2002, che aveva autorizzato l&#8217;amministratore a proporre appello, tenuto altresì conto che esse erano state adottate con la maggioranza prescritta dalla legge; che l&#8217;art. 20 del regolamento del Condominio, che aveva riconosciuto al confinante A., originario proprietario del fondo dei convenuti, il diritto di aprire un cancello sul piazzale condominiale, con relativa scaletta, aveva costituito, in forza della sua stessa formulazione letterale, un diritto personale di godimento e non un diritto reale di servitù; che tale conclusione assorbiva e comunque rendeva infondata anche la richiesta di accertamento della contestata servitù per costituzione del padre di famiglia o per usucapione, avendo le parti, attraverso la predisposizione della clausola regolamentare, riconosciuto o comunque modificato l&#8217;animus relativo all&#8217;esercizio del passaggio, che proprio nella disposizione regolamentare aveva trovato la nuova fonte della sua disciplina; che la circostanza che le parti avessero conformato il loro comportamento alla clausola regolamentare per oltre 36 anni, dal 1960, anno di predisposizione del suddetto regolamento, al 1996, aveva comunque impedito il decorso del termine necessario per l&#8217;usucapione e, nel contempo, precluso per incompatibilità con la nuova disciplina del passaggio controverso, che lo stesso potesse essere esercitato come diritto reale, qualora in ipotesi già esistente; che, avendo la M. garantito, nell&#8217;atto di compravendita del 1996, l&#8217;esistenza della servitù di passaggio, la predetta era tenuta a manlevare gli acquirenti dal pregiudizio subito dalla sentenza e quindi a risarcire loro i danni conseguenti, da liquidarsi, come richiesto, in separato giudizio.</p>
<p>Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 22 maggio 2006, ricorrono B.E. e F.A., affidandosi a sei motivi. M.C. ha notificato in data 28 giugno 2006 controricorso e ricorso incidentale, articolato su sei motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, il Condominio (OMISSIS).</p>
<p>Ciascuna delle parti ha replicato al ricorso incidentale avversario con distinto controricorso. Il Condominio (OMISSIS) ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell&#8217;art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.</p>
<p>2. Il primo motivo del ricorso principale avanzato da F.A. e B.E. e quello del ricorso incidentale di M. C., che, essendo sostanzialmente identici, vanno trattati congiuntamente, denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli art. 1136 c.c. e art. 1137 c.c., comma 3, e art. 182 cod. proc. civ. e art. 125 disp. att. cod. proc. civ., lamentando il rigetto da parte della sentenza impugnata della propria eccezione di nullità delle delibere con cui il Condominio aveva autorizzato l&#8217;amministratore a proporre l&#8217;azione in giudizio e poi l&#8217;atto di appello avverso la pronuncia di primo grado. La Corte, ad avviso dei ricorrenti, è partita dall&#8217;esatta premessa che i proprietari dei garages, tra cui gli stessi convenuti, facendo tali beni parte del Condominio, avrebbero dovuto essere convocati ai fini delle predette assemblee, ma ha errato laddove ha affermato che tale causa di annullamento delle delibere si sarebbe sanata per effetto della loro mancata impugnativa nel termine di legge. La Corte infatti non ha considerato che il termine di impugnativa decorre, in tali casi, dal momento della comunicazione del deliberato ai condomini assenti e che, non essendo tale adempimento mai stato eseguito nei confronti dei convenuti, detto termine non aveva mai iniziato a decorrere.</p>
<p>Sotto altro profilo, il motivo critica la decisione impugnata laddove ha ritenuto sanato il difetto della Delib. del 1997, in quanto adottata senza la maggioranza stabilita dalla legge, per effetto della successiva Delib. del 7 gennaio 2000, che aveva ratificato l&#8217;attività dell&#8217;amministratore di promozione della lite, senza considerare che l&#8217;eccezione sollevata dai convenuti atteneva al difetto di capacità dell&#8217;amministratore di conferire la procura alle liti al difensore, difetto non sanabile nel corso del giudizio a mente dell&#8217;art. 182 cod. proc. civ. e tale da determinare la nullità dell&#8217;atto di citazione.</p>
<p>La sentenza impugnata è poi caduta nei vizi denunziati laddove, nell&#8217;affermare che sia la delibera di ratifica del 2000, che quella relativa alla proposizione dell&#8217;appello erano state adottate con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 cod. civ., non ha tenuto conto, ai fini del calcolo di tale maggioranza, delle quote riferibili ai titolari dei garages, che erano stati pretermessi dalla riunione limitandosi ad accogliere il dato risultante dai verbali dell&#8217;assemblea, che tali quote chiaramente non avevano conteggiato.</p>
<p>Con un unico mezzo il Condominio, nel proprio ricorso incidentale, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 1362 c.c., comma 2, e dell&#8217;art. 1363 cod. civ. nonchè degli artt. 1100 e 1177 c.c., censura l&#8217;affermazione della Corte di appello che, in relazione all&#8217;eccezione di invalidità delle delibere dell&#8217;assemblea condominiale che autorizzavano l&#8217;amministratore a promuovere la presente causa, ha ritenuto che a tale assemblea avrebbero dovuti essere convocati anche i proprietari dei garages, facendo tali beni parte del Condominio. Tale conclusione, sostiene il ricorrente, è errata, risultando fondata sul solo rilievo della inclusione, nel regolamento condominiale, della tabella D, che prevede la ripartizione delle spese di manutenzione dei suddetti garages; per contro la Corte non ha considerato che essi si trovano in un corpo di fabbrica del tutto separato ed autonomo del Condominio e che il relativo regolamento riserva ai soli proprietari degli appartamenti la titolarità, come bene comune, del cortile destinato a parcheggio delle autovetture, oggetto della pretesa di passaggio della controparte, mentre i garages non condividono alcun bene o parte comune del Condominio, non risultando assegnato ai loro titolari alcun millesimo di proprietà. La Corte, inoltre, non ha considerato, violando anche in questo caso le regole di ermeneutica contrattuale, che, nei suoi quarant&#8217;anni di vita, mai alcuna comunicazione relativa alle riunioni assembleare era mai stata inviata i proprietari dei garages.</p>
<p>Il motivo del ricorso incidentale, che va esaminato per primo ponendo una questione preliminare rispetto al tema affrontato dagli altri motivi sopra esposti, è fondato.</p>
<p>Costituisce un dato pacifico in causa che i garages si trovano ubicati in un blocco edilizio separato rispetto all&#8217;edificio in cui si trovano gli appartamenti condominiali. Tale circostanza di fatto non è stata debitamente considerata dalla Corte di merito, che ha invece ritenuto decisiva, ai fini della loro appartenenza al condominio, la presenza, tra gli allegati del regolamento condominiale, di una tabella di ripartizione delle spese di manutenzione dei garages ed il fatto che il piazzale condominiale di posteggio si trovi collocato davanti ad essi.</p>
<p>Questo ragionamento non può essere condiviso. La figura del condominio si caratterizza, secondo quanto risulta dall&#8217;art. 1117 cod. civ., per la presenza, in uno stesso edificio, di piani o porzioni di piani di proprietà individuale. La definizione normativa va riferita, pertanto, all&#8217;edificio che presenta tali caratteri, a cui va circoscritto il fenomeno della proprietà condominiale. Data questa premessa, risulta evidente che l&#8217;estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all&#8217;edificio in cui ha sede il condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del condominio medesimo. Con ciò si vuoi dire che in tanto può ritenersi che del condominio faccia parte anche il manufatto da esso separato e distinto, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente al condominio. La relazione tra l&#8217;uno e l&#8217;altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso al vendita dei singoli appartamenti, il condominio medesimo risulta costituito.</p>
<p>Per contro, nessuna particolare rilevanza, a tal fine, può essere ascritta alla presenza, tra gli allegati del regolamento condominiale, di una tabella di ripartizione delle spese dei garages tra i corrispondenti proprietari nè alla circostanza che il cortile condominiale sia da questi ultimi utilizzato per accedere al loro bene. Non la prima, in quanto il regolamento di condominio non costituisce un titolo di proprietà, ma ha la sola funzione di disciplinare l&#8217;uso della cosa comune e la ripartizione delle spese (art. 1138 cod. civ.); nè la seconda, atteso che l&#8217;uso promiscuo di un bene o di una porzione di esso non fa presumere l&#8217;appartenenza unica dei beni che se ne servono e da esso traggono vantaggio.</p>
<p>Per tali ragioni la conclusione accolta dalla Corte distrettuale appare fondata su argomenti giuridicamente inconsistenti, atteso che essa avrebbe potuto essere giustificata soltanto in forza dell&#8217;allegazione dell&#8217;atto di costituzione del condominio e la conseguente dimostrazione dell&#8217;appartenenza dei garages al condominio medesimo. L&#8217;unico motivo del ricorso incidentale va pertanto accolto, con conseguente assorbimento del primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale avanzato dalla M., dal momento che l&#8217;estraneità degli stessi al Condominio esclude che essi abbiano il potere di contestare la legittimità delle delibere adottate dall&#8217;assemblea condominiale sotto il profilo sollevato dell&#8217;osservanza delle norme dettate per la loro formazione.</p>
<p>3. Il secondo motivo del ricorso principale denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia accolto la domanda del Condominio di negatoria servitutis sulla base dell&#8217;art. 20 del regolamento condominiale, ritenendo che esso attribuisse al dante causa dei convenuti, A.L., un diritto di natura personale e non reale di passare attraverso il cortile condominiale, senza considerare nè motivare sulla base di quale norma o principio di diritto il regolamento condominiale potesse creare obblighi per i convenuti, che, come proprietari di un immobile che pacificamente non fa parte del Condominio, erano del tutto estranei alla disciplina posta dal relativo regolamento. Nè, in proposito, si può aderire alla tesi del Condominio, secondo cui la relativa clausola regolamentare andava a costituire un contratto a favore di un terzo, laddove il terzo sarebbe per l&#8217;appunto l&#8217; A., atteso che quest&#8217;ultimo non aveva mai aderito formalmente al contratto e che, in considerazione della natura formale del negozio costitutivo di diritti reali di servitù, non è ipotizzabile un&#8217;adesione allo stesso per facta concludentia.</p>
<p>Il terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, che, essendo sostanzialmente identici, vanno trattati congiuntamente, denunziano violazione dei principi generali che regolano la proprietà e delle disposizioni specifiche del codice civile in materia di proprietà, servitù, oneri reali e trascrizioni, violazione per falsa applicazione dell&#8217;art. 1138 c.c. e dell&#8217;art. 1325 c.c. e segg., assumendo che la conclusione raggiunta dalla Corte di appello, che ha ravvisato nella clausola del regolamento condominiale un contratto costitutivo di un diritto personale a vantaggio di un terzo, si pone in contraddizione con la stessa funzione del regolamento di condominio attribuita dalla legge, non essendo tale atto un titolo negoziale idoneo a costituire diritti reali o personali in favore di terzi estranei al condominio stesso.</p>
<p>In tale clausola difettavano gli stessi requisiti del contratto, l&#8217;accordo delle parti, la causa e l&#8217;oggetto. In realtà, sostengono i ricorrenti, la clausola condominiale in discorso costituiva una semplice ricognizione dell&#8217;obbligazione propter rem a carico del Condominio di mantenere il passaggio attraverso il cortile condominiale.</p>
<p>Sotto altro profilo, il giudice distrettuale non ha ben considerato che il regolamento, in quanto mai trascritto sull&#8217;immobile dell&#8217; A., non era opponibile a questi nè ai suoi aventi causa.</p>
<p>Il quarto motivo del ricorso principale denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1372 cod. civ., lamentando che la Corte di merito abbia disatteso la domanda di accertamento della servitù per costituzione del padre di famiglia e per usucapione sulla base del rilievo che la clausola del regolamento condominiale, conferendo all&#8217; A. un mero diritto personale, escludeva comunque la sussistenza dell&#8217;animus, senza considerare che l&#8217; A. era rimasto estraneo, in quanto terzo, al predetto regolamento condominiale, sicchè nessuna efficacia la sua predisposizione poteva esercitare nei suoi confronti.</p>
<p>Il quinto motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale, che, essendo sostanzialmente identici, vanno trattati congiuntamente, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione degli artt. 1073, 1141, 1164, 1165 e 2944 cod. civ., criticano l&#8217;affermazione della sentenza impugnata secondo cui la circostanza che le parti avessero conformato il loro comportamento alla clausola regolamentare per oltre 36 anni, dal 1960, anno di predisposizione del suddetto regolamento, al 1996, aveva comunque impedito il decorso del termine necessario per l&#8217;usucapione e, nel contempo, precluso, per incompatibilità con la nuova disciplina del passaggio controverso, che lo stesso potesse essere esercitato come diritto reale, qualora in ipotesi già esistente, con la conseguente estinzione dello stesso per mancato uso ventennale. Tale conclusione, ad avviso dei ricorrenti, ripete l&#8217;errore di avere attribuito alla clausola regolamentare efficacia anche nei confronti dell&#8217; A., che invece era rimasto estraneo ad essa. Ne consegue che la sua predisposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, non poteva avere alcun effetto sull&#8217;atteggiarsi dell&#8217;elemento psicologico che accompagnava l&#8217;esercizio del passaggio. Risulta in tal modo disapplicata anche la regola in ordine alla presunzione di possesso. La Corte, inoltre, avrebbe dovuto considerare la situazione di fatto in concreto esistente, dando il giusto rilievo alla circostanza che l&#8217;esercizio del passaggio dalla proprietà dell&#8217; A. sull&#8217;area poi destinata a cortile condominiale era cominciato almeno dieci anni prima della stessa costituzione del Condominio. Il sesto motivo del ricorso principale ed il quinto motivo del ricorso incidentale, che, essendo sostanzialmente identici, vanno trattati congiuntamente, denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione delle norme interpretative dei negozi giuridici degli artt. 2721-2726 cod. civ. e degli artt. 244-257 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di secondo grado non abbia dato ingresso alle prove orali richieste dalle parti e volte a dimostrare che il passaggio sull&#8217;area poi destinata a cortile condominiale era iniziata fin dal 1954, quando il Condominio ancora non esisteva, fatto che avrebbe altresì consentito di valutare in modo differente e più appropriato la clausola condominiale che riconosceva il diritto in questione.</p>
<p>Il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da M. C. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 cod. civ., dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di appello abbia riconosciuto, attraverso una lettura dell&#8217;art. 20 del regolamento contrattuale, natura personale e non reale al diritto di passaggio, disattendendo l&#8217;esame della documentazione ipocatastale prodotta i giudizio dalla attuale ricorrente in forza della quale veniva dimostrato che il passaggio era stato costituito in forma di servitù per destinazione del padre di famiglia. I terreni delle parti infatti, prosegue la ricorrente, appartenevano in origine al medesimo proprietario, erano sempre stati in comunicazione tra loro e tale situazione era rimasta invariata al momento della loro cessione.</p>
<p>Nessun atto negoziale successivo è poi mai intervenuto a modificare tale diritto. La sentenza impugnata ascrive un tale effetto al regolamento di condominio, senza considerare nè motivare sulla base di quale norma o principio di diritto tale atto possa considerarsi idoneo a creare obblighi per coloro che, essendo proprietari di un immobile che pacificamente non fa parte del Condominio, erano del tutto estranei alla disciplina posta dal relativo regolamento.</p>
<p>Questi motivi, che vanno trattati congiuntamente apparendo incentrati o comunque tutti dipendenti dalle medesime affermazioni della Corte di appello, sono fondati per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.</p>
<p>La Corte territoriale ha affermato che il diritto di passaggio per cui è causa risulta disciplinato dall&#8217;ari. 20 del regolamento del Condomino (OMISSIS) e che detta clausola si limitava ad attribuire un mero diritto personale di passaggio in capo all&#8217; A., precedente proprietario dell&#8217;immobile dei convenuti F. e B., che si era estinto a seguito della morte del titolare; ha quindi aggiunto, in risposta alle domande riconvenzionali di questi ultimi, che la suddetta regolamentazione impediva di ritenere che il passaggio de quo, dal 1960 (data di predisposizione del regolamento) al 1996 (data di proposizione da parte del Condominio dell&#8217;acro negatoria) fosse stato esercitato in termini di possesso, difettando il necessario requisito dell&#8217;animus, con la conseguenza che, anche ad ammettere che l&#8217;invocato diritto reale di servitù fosse stato costituito in origine per destinazione del padre di famiglia, esso si sarebbe estinto per non uso ventennale e che, per il medesimo presupposto, doveva escludersi che esso fosse sorto per usucapione.</p>
<p>Tanto precisato, non può non convenirsi, in adesione alle osservazioni critiche svolte dai ricorrenti, che la motivazione della sentenza impugnata muova da un presupposto, costituito dalla ritenuta efficacia negoziale della clausola del regolamento condominiale richiamata anche nei confronti di terzi, che viene accolto senza alcuna dimostrazione del suo fondamento. La Corte di merito ha ritenuto che il diritto di passaggio trovasse la sua regolamentazione, di natura evidentemente negoziale, nella richiamata clausola regolamentare, ma senza chiedersi nè risolvere il quesito di come tale regolamentazione potesse essersi tradotta in una convenzione pattizia, come tale accettata non solo dal soggetto che l&#8217;aveva predisposta, il Condominio, ma anche dall&#8217;altra parte, nei cui confronti si intendevano estenderne gli effetti. Si è già avuto modo di precisare, sia pure ad altro fine, che il regolamento condominiale, ai sensi dell&#8217;art. 1138 cod. civ., è atto funzionale a disciplinare l&#8217;uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese;</p>
<p>proprio in ragione di questi contenuti e finalità esso è pertanto atto che ha come destinatari naturali i condomini e non i terzi.</p>
<p>Costituisce fatto del tutto pacifico in causa, invece, che l&#8217;immobile dei convenuti non faccia parte del Condominio (OMISSIS). In tale contesto il giudice a quo avrebbe dovuto, partendo dalla premessa che il regolamento condominiale non può disciplinare in modo diretto ed autonomo i diritti dei terzi, per prima cosa porsi il problema di come tale clausola, considerata la natura dell&#8217;atto che la conteneva, potesse considerarsi accetta e quindi efficace nei confronti degli odierni convenuti. Tanto più che la clausola regolamentare sopra richiamata è stata presa in considerazione e valutata anche in relazione alle domande riconvenzionali dei convenuti, traendone conseguenze preclusive, anche con riferimento alla richiesta di prove, in ordine alla sussistenza del diritto di servitù che essi avevano assunto essere sorto per destinazione per padre di famiglia ovvero ai fini del possesso utile per l&#8217;usucapione del relativo diritto. La relativa questione risulta invece del tutto pretermessa dalla sentenza impugnata, vizio che ne inficia evidentemente, sul piano logico e giuridico, le successive conclusioni.</p>
<p>Per tali ragioni i suddetti motivi del ricorso principale e di quello incidentale della M. vanno ritenuti fondati.</p>
<p>Con il sesto motivo del ricorso incidentale, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 91 c.p.c. e segg., la ricorrente M. censura il capo della decisione che l&#8217;ha condannata a rimborsare ai convenuti le spese di lite al cui pagamento essi sono stati condannati nei confronti del Condominio.</p>
<p>Il motivo va dichiarato assorbito in ragione dell&#8217;accoglimento dei motivi precedenti.</p>
<p>In conclusione, va accolto il ricorso incidentale del Condominio e, in relazione ad esso, sono dichiarati assorbiti il primo motivo del ricorso principale di B. e F. ed il primo motivo del ricorso incidentale della M.; sono accolti altresì il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale e il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale della M., assorbito il sesto; la sentenza va quindi cassata in relazione ai suddetti motivi e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale del Condominio e dichiara assorbiti il primo motivo del ricorso principale di B. e F. ed il primo motivo del ricorso incidentale della M.;</p>
<p>accoglie il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale e il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale della M., assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai suddetti motivi e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 16 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 14 luglio 2011 n. C</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
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		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[uso esclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[uso più intenso]]></category>

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		<description><![CDATA[Come può configurarsi l'uso più intenso della cosa comune che non vada a sfavore degli altri condomini?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato SORDI ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato PROVENZANI CARLA MARIA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CI.PI.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell&#8217;avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato CHIODA MASSIMO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 555/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato VINCENTI Marco, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato CHIODA Massimo, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 28-2-1995 C.T., proprietaria di un appartamento nel Condominio (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza Ci.Lu., assumendo:</p>
<p>- che sul lastrico solare dell&#8217;edificio condominiale, sin dall&#8217;epoca dell&#8217;edificazione, era eretto un manufatto in muratura adibito a &#8220;locale antenna&#8221;, avente all&#8217;interno una cisterna per la riserva d&#8217;acqua;</p>
<p>- che il condominio aveva fatto uso ininterrotto di tale manufatto fino al settembre del 1993, allorchè la convenuta, proprietaria dell&#8217;appartamento all&#8217;ultimo piano sulla cui porzione di lastrico sorge il locale antenna, se n&#8217;era di fatto impossessata, ottenendone il benestare dall&#8217;assemblea dell&#8217;11-10-1993, che aveva deliberato a maggioranza dei condomini;</p>
<p>- che la Ci. faceva uso esclusivo del locale e inibiva agli altri condomini l&#8217;accesso, avendo sostituito la serratura della porta;</p>
<p>- che la convenuta aveva altresì rimosso la cisterna ivi esistente.</p>
<p>Tanto premesso, la C. chiedeva che venisse dichiarato che il locale antenna conteso era di proprietà comune del condominio, e comunque di comproprietà della stessa attrice, e che venisse pronunciata la condanna della convenuta alla restituzione ed al ripristino dello status qua ante.</p>
<p>Nel costituirsi, la Ci. affermava di non aver mai rivendicato la proprietà esclusiva del manufatto e di non aver compiuto alcun atto di spoglio del possesso dei condomini, essendo sia la chiave che il locale erano a disposizione del condominio. Faceva presente che la chiusura del locale era stata deliberata dall&#8217;assemblea dell&#8217;11-10- 1993, la quale aveva altresì stabilito che la chiave di tale locale fosse posta a disposizione dei condomini in un&#8217;apposita cassetta.</p>
<p>Con sentenza del 31-3-2003 il Tribunale rigettava la domanda.</p>
<p>La C. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 26-2-2005.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di un unico motivo.</p>
<p>La Ci. resiste con controricorso, al quale ha fatto seguire il deposito di una memoria ex art. 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo, articolato in più censure, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 113, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 1102, 1117, 1130, 1140, 2051, 2697 c.c., nonchè l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>Deduce in primo luogo che la Corte di Appello, nel ritenere la mancanza d&#8217;interesse ad agire della C. in ordine alla proposta azione di accertamento, non ha tenuto conto della documentazione acquisita, da cui risulta lo stato di assoluta incertezza ante causarti sulla proprietà e sull&#8217;uso del locale, nonchè delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio e del comportamento processuale tenuto dalla Ci., che dimostrano l&#8217;errata applicazione, da parte del giudice di appello, dell&#8217;art. 100 c.p.c. Sostiene che la sentenza impugnata è affetta da vizi di motivazione e violazioni di legge anche nella parte in cui ha escluso la sussistenza del dedotto spoglio e ha negato che vi sia stata una compromissione del diritto al pari uso della cosa comune da parte degli altri condomini, essendo emerso dagli atti che la Ci. ha utilizzato in maniera esclusiva il locale cisterna per fini personali e ne ha sostituito la serratura. Deduce ha la Corte di Appello ha errato nel fare riferimento al verbale di assemblea condominiale dell&#8217;11-10-1993, con cui veniva avallato il comportamento della convenuta. Fa presente, infatti, che tale assemblea è viziata nella sua formazione e che la delibera adottata si pone in contrasto con l&#8217;art. 4 del regolamento condominiale, il quale dispone che le parti comuni non possono essere occupate o ingombrate nemmeno temporaneamente; e che, comunque, la predetta delibera è stata superata da quella 9 successiva del 14-7-1994, con la quale i condomini decidevano di intraprendere azione legale nei confronti della Ci., ove questa non avesse provveduto alla consegna del locale. Sostiene che il giudice del gravame, nel ritenere infondata la richiesta di ripristino dello status quo ante, sulla base della Delib. 18 settembre 1992, che aveva autorizzato la rimozione della cisterna, non ha considerato che tale delibera aveva semplicemente statuito di non effettuare alcun intervento, ed è stata, comunque, superata dalla successiva Delib. 14 luglio 1994.</p>
<p>Censura, infine, la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha posto a carico dell&#8217;attrice le spese di doppio grado.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Va in primo luogo rilevato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l&#8217;interesse ad agire, necessario, ai sensi dell&#8217;art. 100 c.p.c., per la proposizione di qualsiasi domanda, richiede non solo l&#8217;accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l&#8217;esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l&#8217;intervento del giudice (Cass. 28-11-2008 n. 28405; Cass. 28-6-2010 n. 1535; Cass. 27- 1-2011 n. 2051). In particolare, l&#8217;interesse ad agire con una azione di mero accertamento, pur non implicando necessariamente l&#8217;attuale verificarsi della lesione del diritto, f. presuppone pur sempre uno stato di incertezza sull&#8217;esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l&#8217;intervento del giudice (Cass. 14-11-2002 n. 16022; Cass. 26-7-2006 n. 17026; Cass. 26-5-2008 n. 13556).</p>
<p>Nella specie la Corte di Appello, dopo aver precisato che sin dal primo grado la C. aveva sostanzialmente chiesto, in via principale, che venisse accertato che la Ci. faceva del locale antenna un uso illecito e contrario ai limiti previsti dall&#8217;art. 1102 c.c., ha dato atto che la convenuta, sin dal momento della sua costituzione in giudizio, non aveva contestato, sotto il profilo petitorio, che il vano in questione fosse di proprietà condominiale e fosse destinato ad utilità comune, ed aveva affermato, sotto il profilo possessorio, di non aver mai posto in essere alcuno spoglio del possesso degli altri condomini. Nel corpo della motivazione è stato altresì evidenziato che non vi era prova che la Ci., prima della introduzione del giudizio, avesse posto in essere comportamenti atti a pregiudicare il diritto d&#8217;uso della C. o degli altri condomini sul locale in oggetto.</p>
<p>Pertanto, non sussistendo tra le parti alcuna controversia alla quale fosse necessario dare immediata soluzione, giustamente il giudice del gravame ha ritenuto la carenza di interesse dell&#8217;attrice alla proposizione della domanda di mero accertamento.</p>
<p>La decisione impugnata appare immune da censure anche nella parte in cui ha escluso che la convenuta abbia sottratto il locale antenna alla sua destinazione e all&#8217;uso comune.</p>
<p>All&#8217;esito delle prove assunte, la Corte di Appello ha accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede:</p>
<p>- che era stato l&#8217;amministratore a disporre la chiusura del locale in questione, in quanto si era verificata una fuoriuscita d&#8217;acqua dalla cisterna in esso esistente;</p>
<p>- che le chiavi del locale erano in possesso, oltre che della Ci., di altri due condomini, altra copia era tenuta dall&#8217;amministratore ed altra era posta all&#8217;interno di una cassetta appesa sul muro della scala comune, a disposizione di tutti i condomini;</p>
<p>- che la convenuta aveva depositato nel vano in oggetto &#8211; il quale, per il resto, dopo la rimozione della cisterna, era del tutto vuoto e inutilizzato -, uno stendino, una sedia e un vaso, e non si era mai opposta ad un eventuale uso del locale da parte di altri condomini;</p>
<p>-che la rottamazione della cisterna esistente nel locale antenna era stata deliberata dal condominio.</p>
<p>Alla stregua di simili emergenze, correttamente la Corte territoriale ha escluso che la Ci. abbia compiuto atti di spoglio e abbia fatto un uso del bene comune non conforme al disposto dell&#8217;art. 1102 c.c..</p>
<p>Sotto il primo profilo, è sufficiente considerare che la chiusura della porta è avvenuta non per iniziativa unilaterale della convenuta, ma per disposizione dell&#8217;amministratore del condominio, a seguito della fuoriuscita di acqua dalla cisterna e della ravvisata esigenza di regolamentare con criteri di maggiore sicurezza l&#8217;accesso al locale; e che da tale intervento dell&#8217;amministratore è derivata la distribuzione delle chiavi nei termini innanzi indicati.</p>
<p>Sotto il secondo profilo, si rammenta che l&#8217;art. 1102 c.c. &#8211; applicabile, in virtù del richiamo contenuto nell&#8217;art. 1139 c.c., anche in materia di condominio negli edifici -, consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione, cioè non incida sulla sostanza e struttura del bene, e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il partecipante alla comunione, pertanto, può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l&#8217;altrui pari uso (Cass. Sez. 2, 12-3-2007 n. 5753); con l&#8217;ulteriore precisazione che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l&#8217;art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. 27-2-2007 n. 4617; Cass. 30-5-2003 n. 8808; Cass. 12-2-1998 n. 1499).</p>
<p>Nel caso in esame, è evidente, da un lato, che il possesso di una copia della chiave da parte della Ci. non impedisce agli altri condomini la possibilità di accedere nel locale antenna, servendosi della chiave collocata sulle scale comuni o rivolgendosi all&#8217;amministratore; e, dall&#8217;altro, che il fatto che la convenuta si sia servita di una parte del predetto vano per depositarvi alcuni beni personali, non pregiudica il pari uso degli altri condomini, nè comporta alcuna alterazione della cosa comune, ma solo una più ampia utilizzazione di tale bene, consentita dalla legge.</p>
<p>Si rivelano altresì prive di pregio le doglianze mosse dalla ricorrente avverso il rigetto della richiesta di condanna della convenuta al ripristino dello status quo ante, mediante installazione di una nuova cisterna per l&#8217;acqua nel locale antenna.</p>
<p>Anche sul punto, la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione adeguata e logica, con la quale è stato posto in evidenza che la rimozione della preesistente cisterna era stata disposta con Delib. condominiale 18 settembre 1992, a causa della sua rottura e delle sue condizioni di degrado. Di qui l&#8217;ineccepibile conclusione secondo cui non può ritenersi illecito il comportamento della convenuta, che ha provveduto a proprie spese alla materiale rimozione dell&#8217;impianto fuori uso, nè è configurabile alcun interesse dell&#8217;attrice al ripristino di un bene ormai inidoneo al servizio cui era destinato.</p>
<p>Le ulteriori censure mosse dalla ricorrente in ordine alle statuizioni di merito adottate dal giudice di appello, oltre ad investire questioni (quali quelle inerenti al travalicamento, da parte dell&#8217;amministratore, dei poteri attribuitigli dalla legge, ovvero alla invalidità della Delib. assembleare 11 ottobre 1993 o, ancora, alla violazione delle previsioni del regolamento condominiale) che non risultano dedotte nel giudizio di merito e non possono, pertanto, trovare ingresso in questa sede, mirano sostanzialmente ad ottenere una rilettura degli atti ed una diversa valutazione delle risultanze processuali, estranee alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.</p>
<p>Quanto, infine, alle doglianze inerenti alla pronuncia di condanna alle spese di giudizio, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la statuizione adottata dai giudici di merito in tema di regolamento delle spese non è censurabile in Cassazione, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (tra le tante v. Cass. 2-7-2007 n. 14964; Cass. 20-10-2006 n. 22541, Cass. 8-9-2005 n. 17953). Una simile ipotesi non ricorre certamente nel caso di specie, avendo la C. visto respingere tutte le sue domande. Le censure in esame, di conseguenza, devono ritenersi inammissibili.</p>
<p>Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 24 aprile 2012 n. 6483</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Si può aprire un varco nel muro condominiale per trasformare una cantina in un box auto?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 16421/2006 proposto da:</p>
<p>R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato RANUZZI LIVIA, che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>R.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell&#8217;avvocato NARDONE Lorenzo, che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>R.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1655/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Ranuzzi Livia difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Nardone Elisabetta con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. Lorenzo Nardone difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 12.11.91 R.E. e F. esponevano: di essere proprietari di due distinti appartamenti dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), di cui facevano parte altre unità, compreso un vano cantina confinante con la corte comune, in proprietà di R.P. ed in usufrutto al di lui padre, R.M.; R.P., senza autorizzazione comunale ed assenso dei condomini, aveva predisposto, nel gennaio 89, l&#8217;apertura di una porta nel muro comune in corrispondenza con detto vano cantina,iniziando, tra l&#8217;ottobre ed il novembre del 1990, anche i lavori per l&#8217;apertura di una seconda porta.</p>
<p>Convenivano, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, R.P. e M. per sentirli condannare al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti sostenendo la regolarità amministrativa dell&#8217;opera a seguito di licenza in sanatoria e l&#8217;accordo intervenuto con tutti i comproprietari in ordine alla trasformazione del vano cantina in box auto.</p>
<p>Espletata C.T.U., con sentenza n. 5416/02, il Tribunale, accertata l&#8217;illegittimità del parziale sfondamento del muro condominiale da parte dei convenuti, li condannava &#8220;al rifacimento dello stato dei luoghi con ordine di chiudere senza indugio l&#8217;apertura stessa a piano terra&#8221; ed al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>Avverso tale sentenza R.P. proponeva appello (essendo nel frattempo deceduto R.M.) cui resistevano le appellate R. F. e R.A., quest&#8217;ultima nella qualità di erede di R.E., deceduto nelle more del giudizio di appello.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13.4.2005 la Corte d&#8217;Appello di Roma, in accoglimento dell&#8217;appello di R.P., in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda avanzata da R. F. e R.E. condannando le appellate al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.</p>
<p>Osservava la Corte di merito che il progetto sottoscritto congiuntamente dai fratelli Ri.Al., E. e M., comproprietari di detto fabbricato,prevedeva espressamente la possibilità di praticare un&#8217;apertura nel lato di accesso dal cortile comune alla cantina, così da utilizzarla quale box e che nella richiesta di sanatoria, riguardante numerose opere abusive concernenti l&#8217;intero fabbricato, doveva intendersi compresa l&#8217;apertura nel muro comune delimitante la cantina, come pure risultava dalla &#8220;bozza di convenzione&#8221; con cui erano stati regolamentati i rapporti inerenti le cose comuni, bozza sottoscritta solo da Ri.Al. ed E. cui avevano aderito tacitamente anche R.M. ed il suo erede P., realizzando l&#8217;apertura nel muro comune. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso per cassazione R.F. sulla base di due motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso R.P.; l&#8217;intimata R.A. non ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>La ricorrente deduce:</p>
<p>1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l&#8217;apertura di un varco nel muro comune; al riguardo la Corte di merito aveva erroneamente interpretato il progetto di recupero in sanatoria di opere abusive ex L. n. 47 del 1985, da ritenersi privo di efficacia probatoria in quanto senza data e non sottoscritto e timbrato da un tecnico progettista; peraltro il C.T.U. non aveva potuto accertare se la planimetria fosse stata &#8220;effettivamente allegata ad una richiesta di condono edilizio&#8221;; tale documento si riferiva, comunque, ad una richiesta di concessione in sanatoria depositata nel 1987, per opere realizzate prima di tale anno, sicchè non poteva riferirsi all&#8217;apertura in questione in quanto realizzata da R.P. nel 1989, in epoca successiva.</p>
<p>La &#8220;bozza di convenzione&#8221; doveva ritenersi nulla perchè sottoscritta, in data imprecisata, solo da Ri.Al. e R. E. e non da R.M. nè poteva ritenersi che quest&#8217;ultimo ed il suo erede, R.P., avessero aderito tacitamente solo alle disposizioni della bozza di convenzione ad essi più vantaggiose, risultando la stessa composta da &#8220;diverse reciproche concessioni tra le parti al fine di una equilibrata regolamentazione dei rapporti inerenti la cosa comune&#8221;;</p>
<p>2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio di ultrapetizione ed extrapetizione;</p>
<p>la Corte territoriale aveva considerato legittima l&#8217;apertura di una porta collegante il cortile comune alla proprietà esclusiva di un condomino, pur difettando la prova sulla mancanza di pregiudizi al bene in comunione nonchè sulla effettiva possibilità, da parte degli altri compartecipanti,di trarre un uso paritetico dal bene medesimo; nè il richiamo alla relazione tecnica per Arch. D., allegata ex art. 13 alla domanda di accertamento di conformità delle opere abusive, era sufficiente a garantire la mancanza di pregiudizio alla statica dell&#8217;edificio, trattandosi di relazione incompleta nei calcoli afferenti la staticità dell&#8217;edificio e diretta solo all&#8217;ottenimento di autorizzazione amministrativa.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>La prima censura si risolve in una contestazione di merito in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie documentali, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del giudice di appello esente da errori logici-giuridici. Questi ha escluso, infatti, la necessità dell&#8217;autorizzazione dei restanti condomini in ordine all&#8217;apertura in questione, rilevando, sulla base di accertamenti in fatto e, sopratutto, della sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei tre comproprietari che sussisteva &#8220;la volontà comune di ottenere la sanatoria in ordine ad ogni opera realizzata abusivamente, tra cui anche l&#8217;apertura del muro comune delimitante la cantina&#8221;. Osservava che, comunque, il consenso dei comproprietari non era necessario &#8220;apparendo l&#8217;opera compiuta soltanto una modificazione della cosa comune eseguita dal comproprietario al fine di farne un uso più intenso e particolare&#8221;;</p>
<p>la modifica dello stato dei luoghi non implicava,quindi, un&#8217;alterazione della consistenza e della destinazione della cosa comune nè la preclusione del pari uso dei restanti comproprietari, posto che &#8220;il muro comune continua perfettamente a svolgere la sua funzione e non risulta alcun pregiudizio alla statica di esso e alle strutture portanti dell&#8217;edificio&#8221;. Va pure rigettato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale dato conto, con adeguata e logica motivazione, dell&#8217;assenza di pregiudizio statico all&#8217;edificio, sulla base della relazione tecnica allegata alla richiesta di sanatoria L. n. 47 del 1987, ex art. 13, tenuto conto, inoltre, della stessa morfologia dell&#8217;opera eseguita.</p>
<p>Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.</p>
<p>Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.P., liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2012.</p>
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