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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; compromesso</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 marzo 2013, n. 7957</title>
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		<pubDate>Sat, 03 May 2014 12:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[compromesso]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali sono gli obblighi gravanti sl venditore dal momento del compromesso alla consegna del bene? Quali le conseguenze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24451/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 681/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 21/04/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9.12.2002 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la (OMISSIS) s.r.l. esponendo:</p>
<p>nel 1981 avevano acquistato dalla convenuta (allora denominata (OMISSIS) s.p.a.) un appartamento sito in (OMISSIS); la societa&#8217; venditrice si era riservata, con apposita clausola, la proprieta&#8217; dell&#8217;area destinata al parcheggio condominiale e,con sentenza del 1989, passata in giudicato, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullita&#8217; di detta clausola trasferendo ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) il diritto reale d&#8217;uso sull&#8217;area destinata a parcheggio, disponendo il versamento del corrispettivo alla societa&#8217; venditrice; adempiuta tale prestazione ed ottenute dalla convenuta le chiavi per accedere all&#8217;area di parcheggio, non era stato possibile fruirne poiche&#8217; la (OMISSIS) aveva alienato a terzi detta area su cui erano stati realizzati dei box muniti di chiusura; con sentenza del 2002 il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto agli attori il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell&#8217;area a parcheggio, a decorrere dall&#8217;atto della compravendita fino al 3.10.1997(data di notificazione dell&#8217;atto di citazione relativa al giudizio risarcitorio).</p>
<p>Tanto esposto, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) chiedevano la condanna della (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della complessiva somma di lire 10.000.000; oltre interessi e svalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni. Contumace la (OMISSIS) s.r.l., con sentenza 2.11.2005, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponevano appello il (OMISSIS) e la (OMISSIS) assumendo che, trattandosi di inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell&#8217;area parcheggio non poteva essere fatto valere che nei confronti della (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza 21.4.2009 la Corte d&#8217;appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte territoriale che, all&#8217;atto in cui la (OMISSIS) s.r.l. aveva consegnato agli appellanti le chiavi di accesso all&#8217;area destinata a parcheggio, si era accertato che l&#8217;area medesima era stata alienata dalla societa&#8217; stessa a soggetti &#8220;terzi&#8221; e che, successivamente, l&#8217;area stessa era stata chiusa con &#8220;box&#8221; muniti di saracinesca sicche&#8217; il danno patito dagli appellanti derivava, ex articolo 1223 c.c., non gia&#8217; dalla violazione degli obblighi scaturenti dalla stipula del contratto di vendita dell&#8217;appartamento in questione ma dalla lesione, ad opera di terzi, del loro diritto d&#8217;uso sull&#8217;area condominiale. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), la prima in proprio e nella qualita&#8217; di del coniuge (OMISSIS) ed il secondo quale figlio ed erede dello stesso (OMISSIS), articolando un unico motivo di ricorso con quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c..</p>
<p>Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>violazione e falsa applicazione degli articoli 1218-1476-1477 e 1223 c.c. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3; il danno reclamato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, costituiva diretta conseguenza dell&#8217;inadempimento contrattuale della (OMISSIS) per la mancata consegna dell&#8217;area di parcheggio che, secondo a sentenza del Tribunale di Palermo n. 2185/1989, passata in giudicato, era indistintamente estesa su tutta l&#8217;area destinata a parcheggio condominiale; la societa&#8217; venditrice aveva,inoltre, violato l&#8217;obbligo di custodia, posto che, anziche&#8217; impedire ogni mutamento giuridico del bene sino al momento della sua consegna, aveva venduto a terzi l&#8217;area destinata a parcheggio, cosi&#8217; ponendo in essere un ulteriore inadempimento.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>E&#8217; pacifico che la societa&#8217; venditrice non ha ottemperato all&#8217;obbligo di consegnare agli acquirenti (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) l&#8217;area destinata a parcheggio avendola, nelle more, trasferita a terzi che vi avevano realizzato dei &#8220;box&#8221; in muratura, cosi&#8217; impedendoci fatto,l&#8217;utilizzazione del parcheggio agli acquirenti stessi.</p>
<p>Orbene, l&#8217;obbligazione della (OMISSIS) s.r.l. di consegnare il bene ai compratori, in virtu&#8217; del contratto di vendita con gli stessi intercorso, in difetto di una declaratoria di risoluzione del contratto medesimo, permaneva a carico della societa&#8217; venditrice, ai sensi dell&#8217;articolo 1476 c.c., rientrando fra le obbligazioni principali del venditore quella di consegnare la cosa al compratore e di garantirlo dall&#8217;evizione. Ne discende il carattere strumentale dell&#8217;obbligo di custodia del venditrice rispetto a quello di consegna sicche&#8217;, finche&#8217; la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore e&#8217; obbligato a conservarla nella consistenza materiale e giuridica sussistente all&#8217;epoca del contratto come, nella specie, accertata con sentenza passata in giudicato.</p>
<p>E, quindi, configurabile la legittimazione passiva della societa&#8217; venditrice in relazione all&#8217;azione degli acquirenti per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, non rilevando, al fine della individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;illecito contrattuale, che il bene medesimo sia stato trasferito a terzi dalla parte venditrice ancor prima che la stessa abbia adempiuto all&#8217;obbligo di consegnarlo agli originari acquirenti.</p>
<p>La responsabilita&#8217; dei terzi rimasti estranei al rapporto contrattuale sarebbe, infatti, ipotizzabile solo a titolo di concorso per responsabilita&#8217; extracontrattuale,nell&#8217;ambito di una dolosa preordinazione volta a danneggiare gli acquirenti originari.</p>
<p>Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che si uniformera&#8217; ai principi esposti e provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Palermo anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sez. II Civile , sentenza 6 novembre 2012 n. 19075</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 16:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[compromesso]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[[omissis] Presidente Schettino; Estensore San Giorgio [omissis] Svolgimento del processo 1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2004, T.D.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;" align="justify">[omissis]</div>
<div style="text-align: left;" align="justify"><b>Presidente Schettino;</b></div>
<div style="text-align: left;" align="justify"><b>Estensore San Giorgio</b></div>
<div style="text-align: left;" align="justify"></div>
<div style="text-align: center;" align="justify">[omissis]</div>
<div align="justify">
<p align="center"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2004, T.D.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Novara &#8211; Sez. distaccata di Borgomanero, la Immobiliare Marini s.a.s. di Ginobile Patrizia, esponendo che, insieme al defunto marito, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo ad una villetta con relativo terreno pertinenziale in (omissis) , di proprietà di V..M. , versando a titolo di caparra confirmatoria la somma di lire 10.000.000, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, in data 5 agosto 2000, la somma di lire 40.000.000 l&#8217;8 agosto 2000, la somma di lire 100.000.000 il 24 agosto 2000, e che a detta stipulazione le parti erano giunte per effetto della mediazione della convenuta, cui avevano versato lire 9.000.000 a titolo di compenso; che il contratto preliminare dava atto dell&#8217;esistenza di una ipoteca a favore del Mediocredito s.p.a., prevedendo che l&#8217;immobile, al momento della stipulazione del contratto definitivo, avrebbe dovuto essere libero da pesi; che successivamente al pagamento degli indicati acconti, i promissari acquirenti avevano scoperto che l&#8217;immobile era gravato da ulteriori ipoteche giudiziali, che successivamente all&#8217;incontro dinanzi al notaio essi avevano versato ulteriori acconti sino alla complessiva somma di lire 290.000.000 senza che i venditori estinguessero i debiti di cui alle iscrizioni ipotecarie, sicché il contratto definitivo non si era potuto stipulare.</p>
<p>Pertanto l&#8217;attrice, ritenendo che sussistesse una responsabilità contrattuale dell&#8217;agenzia per omessa informazione su dati essenziali ai fini della fattibilità dell&#8217;affare, chiese la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di quanto versato in esecuzione del preliminare.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale adito limitò la pretesa risarcitoria di parte attrice al danno emergente conseguito al versamento degli acconti effettuati alla promittente venditrice sino all&#8217;incontro del 23 gennaio 2001 presso il notaio, e, quindi, alla somma di lire 150.000.000, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, considerando innegabile un difetto di diligenza del mediatore per non aver fornito al cliente le informazioni conoscibili con l&#8217;ordinaria diligenza, ed accogliendo altresì la domanda di manleva nei confronti dei terzi chiamati, i venditori, sulla base del rilievo che il soggetto interessato a proporre la vendita di un proprio immobile non può tacere circostanze di estremo rilievo quale la presenza di ipoteche.</p>
<p>3. &#8211; La Immobiliare Marini propose appello nei confronti di tale sentenza.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Torino, con sentenza depositata il 14 aprile 2010, rigettò il gravame.</p>
<p>Rilevò la Corte di merito che il mediatore, secondo il principio di buona fede e diligenza in concreto esigibile da un professionista, ha l&#8217;obbligo di acquisire concretamente le informazioni ordinariamente accessibili con la diligenza propria del professionista che dispone di strumenti adeguati, e soprattutto di verificare la fondatezza delle informazioni in suo possesso, fra cui la informazione circa la iscrizione ipotecaria dal venditore data alla mediatrice.</p>
<p>4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Immobiliare Marini s.a.s. di Ginobile Patrizia affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso D.D..T. , che ha anche depositato memoria.</p>
<p align="center"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1759 cod.civ., relativo agli obblighi gravanti sul mediatore. Avrebbe errato la Corte di merito nell&#8217;affermare la responsabilità per difetto di informazione del mediatore che non abbia acquisito e, comunque, comunicato, circostanze che egli avrebbe dovuto e potuto conoscere con l&#8217;ordinaria diligenza, quali le iscrizioni ipotecarie. Si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che assegna un contenuto meno gravoso al dovere di diligenza posto a carico del mediatore, escludendo che nello stesso rientri, in mancanza di conferimento di uno specifico incarico in tal senso, rientri anche l&#8217;obbligo di provvedere allo svolgimento di specifiche indagini di carattere tecnico-giuridico, quali sono quelle volte all&#8217;accertamento di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull&#8217;immobile oggetto di compravendita.</p>
<p>2.1. &#8211; La censura merita accoglimento.</p>
<p>2.2. &#8211; Secondo l&#8217;orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, poiché la legge n. 39 del 1989 subordina l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l&#8217;obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell&#8217;art. 1759 cod. civ., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell&#8217;adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all&#8217;ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l&#8217;uso della normale diligenza.</p>
<p>Tuttavia, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell&#8217;adempimento della prestazione ai sensi dell&#8217;art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, quale, con riguardo al caso di intermediazione in compravendita immobiliare, quella relativa all&#8217;accertamento, previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell&#8217;immobile oggetto della trattativa, le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 15926 del 2009, 15274 e n. 822 del 2006, n. 16009 del 2003, n. 6389 del 2001, n. 4791 del 1999. Per un caso in cui si è ritenuto che l&#8217;obbligo del mediatore di riferire alle parti le circostanze dell&#8217;affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l&#8217;uso della diligenza da lui esigibile, ricomprenda, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, v. Cass., sent. n. 16382 del 2009). 2.3. &#8211; Nella specie, dunque, la Immobiliare Marini correttamente, sulla base del riportato orientamento giurisprudenziale, ritenne che l&#8217;incarico ricevuto non comportasse, in assenza di una previsione diversa, l&#8217;obbligo di svolgere approfondite indagini in ordine alla sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull&#8217;immobile di cui si tratta.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso de quo va, quindi, accolto. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che viene designato in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Palermo, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio &#8211; che riesaminerà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità del mediatore, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell&#8217;adempimento della prestazione ai sensi dell&#8217;art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere pertanto che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l&#8217;obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell&#8217;immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli”.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Torino.</p>
</div>
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