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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; competenza</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 23 novembre 2012, n. 20727</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 08:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenza]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia residenziale publica]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[rilascio dell'immobile]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Sezioni Unite ci spiegano quale è il giudice competente per le controversie in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in base a quali norme.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Primo Presidente f.f.<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente di sez.<br />
Dott. RORDORF Renato &#8211; Consigliere<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMOROSO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DI CERBO Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAMMONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1755/2012 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS), per delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p><span class="ricorso-contro">avverso la sentenza n. 2581/2011 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/05/2011;<br />
</span>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega dell&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l&#8217;A.G.O..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il presente giudizio trae origine dal procedimento di decadenza promosso dal comune di Torino nei confronti di (OMISSIS) &#8211; deceduto nelle more della vicenda &#8211; coniuge della odierna ricorrente (OMISSIS), assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.</p>
<p>Il provvedimento di decadenza fu impugnato dall&#8217;assegnatario davanti al Pretore di Torino che, con sentenza del 12.12.1989, accolse l&#8217;opposizione del ricorrente.</p>
<p>A diversa conclusione pervenne il tribunale di Torino che, sull&#8217;impugnazione proposta dal Comune di Torino avverso la sentenza di primo grado, con sentenza del 13.2.1995, dichiaro&#8217; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>Su tali basi l&#8217;organo competente, con nota Prot. n. 1680 del 4.4.1997, diffido&#8217; (OMISSIS) a rilasciare l&#8217;immobile in questione perche&#8217; detenuto senza titolo.</p>
<p>Quest&#8217;ultima propose ricorso ai Tar Piemonte, al fine di ottenere &#8211; previa sospensione dell&#8217;esecuzione &#8211; l&#8217;annullamento del provvedimento di diffida al rilascio, ma il giudice amministrativo, con ordinanza del 4.9.1997 rigetto&#8217; l&#8217;istanza cautelare; rigetto confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2003/1997.</p>
<p>La successiva istanza di voltura della titolarita&#8217; dell&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio avanzata dalla (OMISSIS), fu, quindi, rigettata da parte dell&#8217;Organo competente che ordino&#8217; il rilascio dell&#8217;immobile.</p>
<p>La (OMISSIS) impugno&#8217; detto provvedimento davanti al Tar con il ricorso n. 569/1998.</p>
<p>Riuniti i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di rilascio dell&#8217;immobile (r.g.n. 1384/97) e di rigetto dell&#8217;istanza di volturazione del contratto di affitto relativo al medesimo alloggio (r.g. n. 569/98), il TAR, con sentenza del 19.11.2010, li rigetto&#8217;.</p>
<p>La sentenza e&#8217; stata appellata al Consiglio di Stato, davanti al quale l&#8217;odierna ricorrente ha contestato la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l&#8217;erroneita&#8217; della decisione.</p>
<p>Il Consiglio di Stato, con sentenza in forma semplificata, emessa all&#8217;esito della Camera di consiglio e depositata il 2.5.2011, rigetto&#8217; il ricorso.</p>
<p>Ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria (OMISSIS).</p>
<p>Resiste con controricorso il Comune di Torino.</p>
<p>L&#8217;altra intimata ATC &#8211; Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di (OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge con riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 1, in relazione all&#8217;articolo 37 stesso codice e alla Legge 22 marzo 1865, articoli 4 e 5, all. E.</p>
<p>Contesta la decisione del Consiglio di Stato che, sulla questione di giurisdizione, ha ritenuto la stessa &#8221; ormai preclusa dalla mancata impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine a controversia attinente alla medesima vicenda&#8221;; con il rigetto, nel merito, dell&#8217;appello proposto.</p>
<p>Diversamente &#8211; secondo la tesi della ricorrente &#8211; il giudicato sulla giurisdizione puo&#8217; formarsi soltanto a seguito di statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso straordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, oppure per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito.</p>
<p>Di qui, il successivo rilievo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della vicenda in esame, giurisdizione erroneamente riconosciuta dal TAR ed oggetto dell&#8217;appello al Consiglio di Stato.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; ammissibile.</p>
<p>E&#8217; principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che i motivi inerenti alla giurisdizione &#8211; in relazione ai quali soltanto e&#8217; ammesso, ai sensi dell&#8217;articolo 111 Cost., u.c. e dell&#8217;articolo 362 c.p.c., il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato &#8211; vadano identificati, o nell&#8217;ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato (in positivo o in negativo) l&#8217;ambito della giurisdizione in generale (come quando abbia esercitato la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalita&#8217; amministrativa oppure, al contrario, quando abbia negato la giurisdizione sull&#8217;erroneo presupposto che la domanda non potesse formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale), o nell&#8217;ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione.</p>
<p>Ipotesi, questa, che ricorre quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell&#8217;erroneo convincimento che essa appartenga ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato della legittimita&#8217; degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito (S.U. 14.9.2012 n. 15428; S.U. 21.6.2012 n. 10294; S.U. 12.4.2012 n. 5756; S.U. 25.7. 2011 n. 16165; S.U. 9.6.2011 n. 12539).</p>
<p>La questione che si pone, nella specie, e&#8217; se sia censurabile davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione &#8211; perche&#8217; questione attinente alla giurisdizione &#8211; la decisione del Consiglio di Stato che, sull&#8217;appello proposto dall&#8217;attuale ricorrente in punto di giurisdizione &#8211; avverso la decisione del Tar che, riconosciuta la propria giurisdizione aveva rigettato nel merito i ricorsi -, ha ritenuto l&#8217;esame della stessa &#8220;ormai preclusa dalla mancata impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato il difetto di giurisdizione In ordine a controversia attinente alla medesima vicenda&#8221;.</p>
<p>Le Sezioni Unite, con la sentenza 9.11.2011 n. 23306, hanno affermato che il ricorso per cassazione contro le sentenze de Consiglio di Stato e&#8217; da considerare proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in base all&#8217;articolo 111 Cost., u.c., articolo 362 c.p.c, comma 1 e articolo 110 cod. proc. amm. &#8211; ed e&#8217; come tale ammissibile &#8211; quante volte il motivo di cassazione si fonda sull&#8217;allegazione che a decisione sulla spettanza della giurisdizione, tuttavia assunta, era preclusa per essersi, in precedenza, sulla questione formato il giudicato.</p>
<p>Nel caso in esame, il Consiglio di Stato, ha ritenuto precluso l&#8217;esame della questione di giurisdizione, reiterata con l&#8217;appello, sul presupposto della preclusione al suo rilievo &#8211; e quindi per la formazione del giudicato sul punto &#8211; dovuto alla mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quello amministrativo.</p>
<p>Le due fattispecie ora esaminate evidenziano ipotesi eguali ed opposte (nel primo caso la decisione sulla giurisdizione assunta pur a fronte della formazione del giudicato; nel secondo la mancata decisione sulla questione di giurisdizione per la ritenuta formazione del giudicato al suo rilievo) che hanno in comune la prospettazione della violazione di una norma sul procedimento.</p>
<p>Violazione, pero&#8217;, non meramente processuale (e come tale all&#8217;interno dei limiti della giurisdizione amministrativa), ma che si sostanzia in una decisione &#8211; anche se preclusiva &#8211; sulla giurisdizione.</p>
<p>Come tale sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.</p>
<p>In sostanza, si tratta di valutare la sindacabilita&#8217; di norme sul procedimento in relazione alla questione di giurisdizione.</p>
<p>Errori relativi a questo aspetto processuale sono attratti al sindacato delle Sezioni Unite.</p>
<p>Non e&#8217;, infatti, soltanto il giudizio, che verte sull&#8217;interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, che attiene a questa, ma anche l&#8217;errore sull&#8217;interpretazione e sulla conseguente applicazione delle norme che regolano il rilievo de difetto di giurisdizione e di quelle correlate, che attengono al sistema delle impugnazioni e che, in quanto tali, contribuiscono a delineare il regime del rilievo della questione di giurisdizione.</p>
<p>Sotto questo profilo, le Sezioni Unite, con la richiamata decisione, hanno evidenziato che, sulla regola stabilita dall&#8217; articolo 37 c.p.c., ha inciso la disciplina del regime delle impugnazioni.</p>
<p>Cio&#8217; ha condotto a negare che il giudice dei successivi gradi del processo abbia il potere di tornare a decidere della questione di giurisdizione, dopo una pronuncia che la concerna, espressa o implicita che sia.</p>
<p>Inoltre, la sentenza n. 77 del 12 marzo 2007 della Corte costituzionale ha portato ad emersione nell&#8217;ordinamento e come aspetto essenziale del principio di effettivita&#8217; della tutela giurisdizionale, quello di unita&#8217; funzionale della giurisdizione.</p>
<p>Da cui e&#8217; scaturita &#8211; attraverso la disciplina dettata dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 59 &#8211; un&#8217;ulteriore restrizione della regola dettata dall&#8217;articolo 37 c.p.c..</p>
<p>Si e&#8217; giunti cosi&#8217;, con la disciplina della translatio, a riconoscere implicitamente alla decisione del giudice, che ne indica altro, come dotato della giurisdizione che nega a se stesso, la forza di vincolare il secondo giudice, se questi non vi si sottrae in un tempo processualmente definito.</p>
<p>Questa disciplina, in particolare, dimostra che alla Corte di Cassazione spetta anche di sindacare &#8211; perche&#8217; contraria ad un giudicato sulla giurisdizione, oramai formatosi all&#8217;interno del processo suscitato dalla domanda originaria, oppure perche&#8217; affermativa di un giudicato in realta&#8217; insussistente, come tale preclusivo all&#8217;esame della questione di giurisdizione &#8211; un&#8217;eventuale decisione de giudice amministrativo o contabile di secondo grado, che abbia ritenuto di non potere esaminare la questione di giurisdizione reiterata con l&#8217;appello, perche&#8217; coperta da giudicato.</p>
<p>Anche per la questione di giurisdizione, come e&#8217; avvenuto per la questione di competenza nell&#8217;ambito del giudizio davanti al giudice ordinario, vale il principio che a tale questione attiene anche il sistema delle disposizioni che disciplinano il rilievo della questione stessa e l&#8217;irreversibile stabilita&#8217; della relativa decisione (S.U. 19.10.2007 n. 21858).</p>
<p>Una volta ritenuto ammissibile il ricorso, sotto questo profilo e, quindi, sindacabile in questa sede l&#8217;affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per la quale l&#8217;esame della questione di giurisdizione era &#8220;ormai preclusa dalla mancata impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine a controversia attinente alla medesima vicenda&#8221;, deve rilevarsi la fondatezza della denuncia sollevata, con riferimento alla ritenuta preclusione, per la formazione del giudicato sulla declinatoria di giurisdizione emessa dal tribunale di Torino.</p>
<p>E&#8217;, infatti, costante il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, per il quale, a differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione &#8211; alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (c.d. efficacia panprocessuale) &#8211; le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorita&#8217; di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare, percio&#8217;, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese.</p>
<p>Le sentenze emesse da tali giudici sono idonee ad acquistare autorita&#8217; di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, soltanto se, in esse, la statuizione &#8211; sia pure implicita &#8211; sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito (S.U. 10.8.2005 n. 16779; conf. S.U. ord. 19.12.2005 n. 27899; S.U.28.6.2006 n. 14854; S.U. 5.2.1999 n. 45).</p>
<p>Nel caso in esame, la sola statuizione di difetto di giurisdizione &#8211; senza alcuna decisione sul fondo della domanda &#8211; emessa dal tribunale di Torino, con la sentenza nei confronti dell&#8217;originario ricorrente (OMISSIS), esclude &#8211; per non avere autorita&#8217; di giudicato in senso sostanziale &#8211; che la sentenza spieghi effetti nei confronti del presente giudizio, introdotto da (OMISSIS) davanti al giudice amministrativo, al fine di ottenere, l&#8217;annullamento, sia del provvedimento di diffida al rilascio dell&#8217;immobile sia del provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza volta ad ottenere la voltura del contratto di affitto relativo al medesimo alloggio.</p>
<p>Nel merito il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>La materia dell&#8217; edilizia residenziale pubblica, per la finalita&#8217; sociale che la connota, e&#8217; compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, articolo 33, nel testo sostituito dalla Legge 21 luglio 2000, n. 205, articolo 7 e risultante dalla sentenza di illegittimita&#8217; costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale.</p>
<p>In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio ed alla posizione e qualita&#8217; del richiedente; b) quella della disciplina del rapporto cosi&#8217; instaurato.</p>
<p>La prima fase ha natura pubblicistica ed e&#8217; caratterizzata dall&#8217;esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiche&#8217;, in questa fase, la pubblica amministrazione non e&#8217; titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull&#8217;assegnatario.</p>
<p>La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione, Le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimita&#8217; dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiche&#8217; sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U. 23.6.2005 n. 13459);</p>
<p>Sulla base di una tale &#8211; ormai costante &#8211; ricostruzione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si puo&#8217; configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che e&#8217; di natura pubblicistica, perche&#8217; caratterizzata dall&#8217;esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione.</p>
<p>La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non e&#8217; configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione. In questa fase, infatti, non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato, ma provvedimenti, variamente definiti di revoca, decadenza o risoluzione, i quali si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall&#8217;assegnatario al momento dell&#8217;assegnazione.</p>
<p>Gli atti della seconda fase, in definitiva, non incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all&#8217;assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.</p>
<p>E&#8217; stato cosi&#8217; deciso (S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord. 16.1.2007 n. 758) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio, correlata non gia&#8217; ad un&#8217;asserita (nuova) valutazione dell&#8217;interesse pubblico a mantenerla, bensi&#8217; all&#8217;avvenuto accertamento della carenza del requisito dell&#8217;impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell&#8217;alloggio, e percio&#8217; costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell&#8217;assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l&#8217;ente pubblico.</p>
<p>E&#8217; stato &#8211; ancora &#8211; ritenuto (S.U. 12.6.2006 n. 13527) rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l&#8217;opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell&#8217;alloggio, fondata sulla deduzione della qualita&#8217; di ospite dell&#8217;assegnatario e sulla negazione che quest&#8217;ultimo avesse abbandonato l&#8217;alloggio.</p>
<p>Sempre nella giurisdizione del giudice ordinario e&#8217; stato, ulteriormente, affermato (S.U. ord. 16.1.2007 n. 757 ) rientrare la controversia avente ad oggetto il diritto al subingresso nel rapporto di assegnazione del terzo familiare, per effetto di espressa previsione legislativa regionale, in presenza di alcune condizioni riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>E cosi&#8217; pure, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimita&#8217; dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all&#8217;assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Da ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, poiche&#8217; &#8211; come gia&#8217; detto &#8211; nell&#8217;ambito di tale fase la P.A. non esercita un potere autoritativo.</p>
<p>Rientra, quindi, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, articolo 11, per non essersi l&#8217;assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l&#8217;alloggio (S.U. ord. 16.1.2007 n. 755; S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095).</p>
<p>Su tale base, e&#8217; di tutta evidenza che la controversia in esame attiene alla fase successiva all&#8217;assegnazione, contestando l&#8217;attuale ricorrente la legittimita&#8217; dei provvedimenti di diffida al rilascio dell&#8217;immobile e di rigetto dell&#8217;istanza volta ad ottenere la voltura del contratto di affitto in favore della (OMISSIS); e, come tale, postula il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso e&#8217; accolto; la sentenza impugnata e&#8217; cassata, ed e&#8217; dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale sono rimesse le parti.</p>
<p>Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di cassazione.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 19 maggio 2011 n. 11008</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenza]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[foro competente]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è il foro competente per le liti tra condomino e condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere -<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 10, presso lo studio dell&#8217;avvocato GARGIULI CRISTIANA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato ACCARINO PIO giusta delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 597/2005 del GIUDICE DI PACE di CAVA DE&#8217; TIRRENI, depositata il 07/05/2005, R.G.N. 688/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p style="text-align: center;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>A.B., con quattro distinti ricorsi per ingiunzione, reclamava dal condominio di Via (OMISSIS), a titolo di risarcimento dei danni, il pagamento di somme pari all&#8217;importo mensile del canone di locazione pattuito per un appartamento di sua proprietà, del quale l&#8217;amministrazione condominiale non aveva provveduto a ripristinare il tetto di copertura, costringendo in tal modo il conduttore a recedere dal contratto per l&#8217;assoluta inagibilità dell&#8217;immobile e privando così esso proprietario &#8211; locatore del prezzo mensile della locazione medesima.</p>
<p>L&#8217;adito giudice di pace di Cava de Tirreni pronunciava a favore del ricorrente A. quattro decreti ingiuntivi, avverso i quali l&#8217;ingiunto condominio proponeva distinte opposizioni, sulle quali il giudice di pace, in giudizio di equità necessaria ex art. 113 c.p.c., decidendo nel simultaneo processo delle cause riunite per evidente ragione di connessione, dichiarava la sua incompetenza territoriale, indicando come competente ratione loci il giudice di pace di Milano, e ciò in accoglimento di espressa eccezione proposta dal condominio opponente. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.B., il quale ha affidato l&#8217;impugnazione a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Non ha svolto difese l&#8217;intimato condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p style="text-align: center;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Con il primo motivo del ricorso si denuncia Nullità della sentenza per violazione dell&#8217;art. 279 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>Sostiene il ricorrente che l&#8217;impugnata sentenza è affetta da nullità e/o inesistenza giuridica in quanto non avrebbe statuito su tutto la materia del decidere relativamente a tutte le opposizioni riunite, giacchè la statuizione sulla competenza riguarderebbe solo la prima delle controversie riunite, quella, cioè, relativa all&#8217;opposizione ad ingiunzione, cui le altre erano state riunite. La censura è del tutto infondata, dato che la statuizione sulla competenza è certamente riferibile a tutte le cause riunite, per ciascuna delle quali era stata proposta l&#8217;eccezione di incompetenza territoriale, onde per ognuna di esse occorre ritenere produttiva di effetti la statuizione di incompetenza del giudice di pace di Cava de Tirreni e di competenza del giudice milanese. Per il resto, peraltro, è da rilevare che il ricorrente nella memoria ha rinunciato ad ogni altro profilo della censura di cui sopra.</p>
<p>Con il secondo motivo si denuncia Violazione dell&#8217;art. 2909 c.c. e dell&#8217;art. 324 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5.</p>
<p>Sostiene il ricorrente che con ordinanza dell/8.11.2002 lo stesso giudice di pace, in altra controversia tra le stesse parti, aveva affermato la sua competenza territoriale e successivamente con la sentenza n. 829/04 aveva statuito anche nel merito, per cui, non essendo stata proposta impugnazione nè avverso l&#8217;ordinanza nè avverso la detta sentenza, si era formato il giudicato sia in senso sostanziale che in senso processuale, con effetti estensibili anche alle altre cause riunite e decise con la sentenza in questa sede denunciata.</p>
<p>Il motivo è infondato, poichè, trattandosi di giudicato formatosi in altra causa, ancorchè tra le stesse parti, i suoi effetti si esauriscono nell&#8217;ambito della controversia decisa, senza possibilità di estensione al di fuori del suddetto ambito.</p>
<p>Con terzo motivo si denuncia la violazione dell&#8217;art. 20 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè la contraddittorietà della motivazione, assumendosi dal ricorrente che, avendo la sua domanda ad oggetto il pagamento di una somma di denaro certa nel suo ammontare, la relativa obbligazione doveva essere adempiuta nel domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza. Anche questo motivo non può essere accolto.</p>
<p>Premesso che l&#8217;eccezione di incompetenza ratione loci è stata proposta con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e con la espressa indicazione del giudice ritenuto competente, osserva questa Corte che di tutte le suddette norme il giudice di pace ha fatto corretta applicazione. Non ricorreva, invero, a favore del giudice di pace di Cava de Tirreni il criterio di collegamento dell&#8217;art. 18 c.p.c., poichè non si tratta di convenuto persona fisica.</p>
<p>Nè soccorreva il criterio di cui all&#8217;art. 19 c.p.c., che riguarda le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, giacchè in materia di cause condominiali, il foro speciale esclusivo è, infatti, quello di cui all&#8217;art. 23 cod. proc. civ., che prevede la competenza per territorio del giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (Cass., 5 novembre 2004, n. 21172).</p>
<p>Nè poteva valere il criterio dell&#8217;art. 20 c.p.c., poichè l&#8217;obbligazione risarcitoria era sorta a Milano (dove si era verificato l&#8217;evento di danno in conseguenza dell&#8217;omissione della doverosa condotta che ivi il condominio avrebbe dovuto tenere) e poichè, trattandosi non di debito di valuta, ma di debito di valore consistente nell&#8217;obbligazione risarcitoria, ai sensi dell&#8217;art. 1182 c.c., comma 4, il pagamento andava effettuato al domicilio del condominio debitore in Milano e non del creditore A..</p>
<p>Dalle considerazioni di cui innanzi resta assorbito il quarto motivo del ricorso, per cui, in conclusione, l&#8217;impugnazione deve essere rigettata.</p>
<p>Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione non avendo l&#8217;intimato condominio svolto difese in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 gennaio 2010 n. 1201</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-22-gennaio-2010-n-1201/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[C'è differenza ai fini della competenza tra impugnare la decisione assembleare che impone l'obbligo di pagamenti e contestare il suddetto obbligo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto il 10 dicembre 2004 da:</p>
<p>D.R. &#8211; rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall&#8217;avv. LUPIS Stefano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Mazzini, n. 6;</p>
<p style="text-align: right;">ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio dell&#8217;edificio alla (OMISSIS) &#8211; in persona dell&#8217;amministratore Dr. S.E. &#8211; rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall&#8217;avv. ZAZZA Roberto, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo, n. 28;</p>
<p style="text-align: right;">controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Giudice di pace di Monza n. 2434 del 20 ottobre 2004 &#8211; notificata il 10 novembre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p style="text-align: center;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>D.R., premesso di essere proprietaria al piano interrato dell&#8217;edificio in (OMISSIS), di un&#8217;unità immobiliare ad uso di magazzino non beneficiante di servizi comuni e non avente ingresso dal cortile dello stabile, con atto notificato il 10 marzo 2004 impugnò davanti al Giudice di pace di Monza lo stato di riparto, con il quale l&#8217;amministratore del condominio le aveva addebitato la quota di Euro 504,00 della complessiva spesa di Euro 20.300,00, approvata dall&#8217;assemblea il 2 dicembre 2003 per l&#8217;esecuzione di interventi urgenti nel detto cortile.</p>
<p>Si costituì il Condominio e, eccepiti l&#8217;incompetenza per materia e per valore del Giudice di pace ed il difetto del contraddittorio, non essendo stati convenuti nel giudizio tutti i partecipanti al condominio, chiese nel merito il rigetto dell&#8217;impugnazione.</p>
<p>Il Giudice di pace con sentenza del 20 ottobre 2004 declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Monza, osservando che il valore della controversia doveva essere determinato con riferimento all&#8217;ammontare della spesa complessiva approvata dall&#8217;assemblea e ripartita tra i condomini e non all&#8217;importo della quota addebitata alla condomina impugnante.</p>
<p>La D. è ricorsa per la cassazione della sentenza con un unico motivo ed il Condominio ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p style="text-align: center;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Precede il rigetto delle eccezioni d&#8217;inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente: a) per violazione dell&#8217;art. 365 c.p.c., non essendo iscritto nell&#8217;albo speciale dei patrocinanti in cassazione uno dei due difensori che l&#8217;ha sottoscritto; b) per violazione dell&#8217;art. 46 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 2, artt. 113, 339 e 341 c.p.c., non essendo ricorribile la declaratoria d&#8217;incompetenza del giudice di pace, in quanto pronunciata secondo diritto e non impugnabile con regolamento di competenza.</p>
<p>La prima, perchè il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno solo dei due o più difensori della parte muniti di procura, quando, come in specie, il ministero difensivo risulti loro affidato senza l&#8217;espressa volontà di esigere l&#8217;espletamento congiunto dell&#8217;incarico (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 17 luglio 2003, n. 11188), atteso che, ai sensi dell&#8217;art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell&#8217;atto se la delega non richieda l&#8217;azione congiunta.</p>
<p>La seconda, in quanto avverso le sentenze del giudice di pace emesse nelle controversie di valore su cause il cui valore non eccedeva i millecento Euro era ammissibile, in virtù della disciplina stabilita dall&#8217;art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3 (applicabile ratione temporis) il solo ricorso per cassazione, tanto se il giudice si fosse pronunciato sul merito della controversia, quanto se si fosse limitato ad una decisione sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, atteso che la circostanza che, in via preliminare, il giudice dovesse accertare i presupposti processuali o di merito della controversia e pronunciarsi sugli stessi non poteva influire sull&#8217;individuazione del mezzo d&#8217;impugnazione (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 23 settembre 1998, n. 9493).</p>
<p>L&#8217;unico motivo di ricorso, denunciando la nullità della sentenza impugnata, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 2, lamenta che abbia affermato che l&#8217;azione esercitata incideva sulla delibera, con la quale l&#8217;assemblea del condominio aveva approvato il 2 dicembre 2003 il preventivo della spesa complessiva di Euro 20.300,00, benchè con l&#8217;atto di citazione l&#8217;attrice si fosse limitata a domandare la declaratoria di nullità, annullamento, invalidità e/o inefficacia solo dello stato di riparto della spesa redatto dall&#8217;amministratore &#8220;nella parte in cui addebita pro quota alla proprietà &#8211; ad uso di magazzino &#8211; dell&#8217;attrice, la somma di Euro 504,00&#8243;.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo una controversia avente ad oggetto la contestazione del riparto di una spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dall&#8217;assemblea di un condominio, occorre distinguere tra l&#8217;ipotesi in cui il condomino agisca per sentir dichiarare l&#8217;inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico sull&#8217;assunto dell&#8217;invalidità della deliberazione assembleare, sulla quale è fondata la pretesa del condominio, e quella in cui il condomino abbia invece dedotto per qualsiasi diverso titolo l&#8217;insussistenza della propria obbligazione.</p>
<p>Nel primo caso, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all&#8217;invalidità dell&#8217;intero rapporto implicato dalla delibera ed al valore della stessa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competente, giacchè il thema decidendum non riguarda l&#8217;obbligo del singolo condomino, bensì l&#8217;intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 5 aprile 2004, n. 6617), mentre nel secondo, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 24 gennaio 2001, n. 971).</p>
<p>Nella specie risulta dall&#8217;esame degli atti, consentito dalla denuncia di un error in procedendo, che l&#8217;attrice aveva impugnato lo stato di riparto redatto dall&#8217;amministratore, nella parte in cui addebitava alla propria unità immobiliare una quota della spesa complessiva deliberata dall&#8217;assemblea del condominio, in ragione dell&#8217;esclusione del suo locale dal beneficio dei servizi comuni, stabilita dall&#8217;art. 12 del regolamento condominiale, e della circostanza che il medesimo non aveva accesso dal cortile dell&#8217;edificio, bensì &#8220;per il tramite dell&#8217;accesso carraio al fabbricato autorimesse, che, peraltro, è costituito in altro e distinto ente condominiale&#8230;&#8221;.</p>
<p>L&#8217;invalidazione della delibera di spesa non costituiva, dunque, nè una espressa domanda dell&#8217;attrice e neppure un antecedente logico- giuridico necessario ai fini dell&#8217;accoglimento della sua richiesta di accertamento dell&#8217;illegittimità della pretesa vantata nei suoi confronti dal condominio e, conseguentemente, il valore della controversia va determinato, a norma degli artt. 11 e 12, c.p.c., in relazione alla quota contestata, il cui ammontare fa rientrare la causa nella competenza (di equità) del giudice di pace.</p>
<p>Alla fondatezza del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Monza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Monza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 febbraio 2012 n. 2483</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-febbraio-2012-n-2483/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenza]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conduttori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[foro competente]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le cause che rientrano nel novero dell'art. 7, comma 3, n. 2, cpc (competenza del giudice di pace)?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26277/&#8217;09) proposto da:</p>
<p>P.G. (OMISSIS),N.S.(OMISSIS), M.C.B.(OMISSIS), PE.LU.(OMISSIS), PI.PA. (OMISSIS) e PI.MA. (OMISSIS), gli ultimi tre quali eredi di Pi.I., tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Petroni Gianfranco, Michetti Andrea e Guarino Giancarlo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo, in Roma, alla v. Antonio Nibby, n. 7;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.F., B.F. E B.A. (tutti quali eredi di B.G.);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1397/2009, depositata il 23 ottobre 2009;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 20 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
udito l&#8217;Avv. Giancarlo Guarino per i ricorrenti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il sig. B.G. &#8211; sul presupposto di essere condomino del fabbricato sito in (OMISSIS), nonchè dell&#8217;area antistante al fabbricato (individuato in catasto al foglio 7 mappale 149) adibita a porticato e corte prospiciente &#8211; conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Ancona il condomino P.G., nonchè N.S., Pi.Id. e M.C.B., quali titolari di diritti di passaggio sull&#8217;area medesima, chiedendo che venissero regolate le modalità d&#8217;uso della corte con individuazione delle singole porzioni da destinare a parcheggio e ad operazioni di carico e scarico, poichè il cortile veniva fatto oggetto di un uso non disciplinato con notevoli disagi per i condomini, anche sotto il profilo della vivibilità delle abitazioni. Nella costituzione dei suddetti convenuti, l&#8217;adito giudice di pace, con sentenza n. 492 del 2004, respingeva la domanda, accogliendo sia l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione proposta da N.S., Pe.Id. e M.C.B. che l&#8217;eccezione di titolarità esclusiva della corte dedotta in controversia avanzata dall&#8217;altro convenuto P.G..</p>
<p>Interposto appello da parte del B., nella resistenza di tutti gli appellati, il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1397 del 2009 (depositata il 23 ottobre 2009), accoglieva il gravame e, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, disponeva che l&#8217;uso dell&#8217;area per cui era causa doveva avvenire secondo le modalità di cui all&#8217;allegato 5 della consulenza tecnica di parte prodotta dal B., redatta il 19 gennaio 2009 ed acquisita agli atti, condannando gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del doppio grado, oltre che di quelle occorse per la c.t.u.. A sostegno dell&#8217;adottata sentenza il Tribunale marchigiano, qualificata la domanda originariamente proposta dal B. come attinente alla materia delle modalità d&#8217;uso dei servizi condominiali (ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2), da riferire all&#8217;applicabilità della disciplina di cui all&#8217;art. 1102 c.c., ne ravvisava la fondatezza sul presupposto della riconosciuta titolarità &#8220;pro quota&#8221; dell&#8217;area in questione per precedente giudicato opponibile anche al P. (quale avente causa di B.M.) e della sussistenza delle relative condizioni nel merito, in tal senso recependo le indicazioni di apposita relazione tecnica prodotta in appello dal B. con riguardo all&#8217;idonea sistemazione delle singole aree adibite a parcheggio ed a zona di carico-scarico.</p>
<p>Avverso la suddetta sentenza di secondo grado (non notificata) hanno proposto ricorso per cassazione P.G., N. S., M.C.B., nonchè, quali eredi di Pi.I., Pe.Lu., Pi.Pa. e Pi.Ma., articolato in sei motivi, al quale non hanno resistito in questa sede gli eredi di B.G. (nelle more deceduto) S. F., B.F. e B.A. (rappresentandosi che le dedotte qualità di eredi erano comprovate dalla documentazione prodotta ex art. 372 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per assunta violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 345 c.p.c., comma 3, avendo il giudice di appello ravvisato l&#8217;ammissibilità della produzione delle relazione tecnica di parte del B.G. (sulla quale, poi, lo stesso giudice aveva basato la sua sentenza), malgrado la stessa fosse intervenuta poco prima della celebrazione dell&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni.</p>
<p>2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., riferita al documento denominato consulenza tecnica di parte, datato 19 gennaio 2009 a firma dell&#8217;arch. A.F., depositato in cancelleria il 20 gennaio 2009, prospettando l&#8217;inesistenza del suddetto documento, non risultando allegato agli atti del processo secondo le modalità di produzione prescritte dalle richiamate disposizioni normative.</p>
<p>3. Con il terzo motivo I ricorrenti hanno denunciato la violazione dell&#8217;art. 24 Cost., nonchè la nullità dell&#8217;intero giudizio e della sentenza impugnata, sulla scorta dell&#8217;irritualità ed inammissibilità della sopravvenuta produzione del predetto documento denominato relazione tecnica di parte.</p>
<p>4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità di cui all&#8217;art. 111 Cost., commi 1 e 2, oltre che la nullità del procedimento e della sentenza, alla stregua della stessa ragione di doglianza prospettata con riferimento al terzo motivo.</p>
<p>4.1. I primi quattro motivi esposti possono essere trattati congiuntamente siccome strettamente connessi. Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati. Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 9441 del 1987; Cass. n. 5687 del 2001; Cass. n. 20821 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 30610 del 2011) la consulenza di parte non è un mezzo di prova ma vale come semplice argomentazione difensiva e, come tale, può essere prodotta anche dopo che si siano verificate le preclusioni istruttorie, alla stregua di una qualsiasi altra allegazione difensiva (come, del resto, correttamente ritenuto dal Tribunale di Ancona nella sentenza impugnata: cfr. pag. 9). In altri termini (cfr., anche, Cass. n. 3405 del 1988), la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni.</p>
<p>Tale principio, affermato sotto il previgente art. 345 c.p.c., risulta applicabile anche in seguito alla sopravvenuta modifica (per effetto della L. n. 353 del 1990 e, poi, della L. n. 69 del 2009) del terzo comma di detta norma, proprio perchè a tale allegazione, in quanto non equiparabile ad un documento, non è estensibile la disciplina processuale propria dei documenti, sia con riferimento alle modalità di produzione che agli aspetti inerenti il regime delle preclusioni e di necessaria valutazione di indispensabilità in sede di gravame (secondo i principi dettati dalla sentenza delle S.U. n. 8203 del 2005; in proposito v., da ultimo, Cass. n. 12731 del 2011). Alla luce di ciò, quindi, non può ritenersi configurata alcuna delle violazioni prospettate con le prime quattro doglianze, basate proprio sull&#8217;erroneo presupposto dell&#8217;equiparazione della relazione tecnica di parte ad un documento in senso stretto.</p>
<p>5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno prospettato il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5), con riguardo all&#8217;esame del &#8220;punto nodale della controversia&#8221; dell&#8217;efficacia della sentenza, passata in giudicato, pronunciata nella controversia tra il B.G. e la dante causa del P.G. dal Pretore di Ancona il 13 febbraio 1976 con riferimento alla individuazione della comproprietà riconoscibile in capo allo stesso B..</p>
<p>5.1. Il motivo è inammissibile poichè con esso risulta dedotto un vizio di motivazione, nel mentre, avuto riguardo alla ragione di doglianza prospettata, sarebbe stato necessario denunciare, semmai, il vizio di violazione di legge, con riferimento all&#8217;art. 2909 c.c..</p>
<p>E&#8217; risaputo, infatti, che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell&#8217;esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici; ne consegue che gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili solo sotto il profilo della violazione di legge. In altre parole, costituendo, invero, l&#8217;interpretazione del giudicato operata dal giudice del merito non un apprezzamento di fatto ma una &#8220;quaestio iuris&#8221;, la stessa è sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge, donde gli eventuali errori di valutazione ermeneutica degli effetti e dei limiti del giudicato rilevano quali errori di diritto (cfr. Cass., S.U., n. 24664 del 2007; Cass. n. 21200 del 2009 e Cass. n. 10537 del 2010).</p>
<p>6. Con il sesto motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza oggetto dei ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme in materia di uso di cosa comune, considerato che, rientrando l&#8217;instaurata controversia in quelle riguardanti le modalità di uso dei servizi condominiali (ai sensi dell&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2), essa avrebbe potuto essere estesa a soggetti non in rapporto di condominio, inteso in senso proprio, a condizione che gli stessi avessero esercitato sul bene condominiale un diritto identico a quello del condomino, nel mentre essi ricorrenti (quali appellati) non avevano alcun interesse a partecipare ad una causa riguardante i limiti qualitativi e quantitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, non potendo vantare alcun diritto condominiale assimilabile a quello del partecipante alla comunità condominiale.</p>
<p>6.1. Anche quest&#8217;ultimo motivo è privo di pregio e deve, quindi, essere respinto. Gli attuali ricorrenti sono stati ritenuti titolari dal Tribunale marchigiano, con motivazione logica ed adeguata (e non specificamente censurata) poggiante anche sulla non contestazione degli stessi (quali originari convenuti), titolari di altrettanti diritti di passaggio sull&#8217;area di cortile in ordine alla regolamentazione del cui uso era stata intentata l&#8217;azione in discorso (cfr., ai fini della riconducibilità dell&#8217;instaurata azione in quelle di cui all&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, Cass. n. 2402 del 1999). Sulla scorta di tale esatto presupposto lo stesso Tribunale ha ritenuto che gli odierni ricorrenti fossero muniti di autonoma legittimazione passiva in ordine all&#8217;azione esperita proprio perchè, in virtù dell&#8217;invocata regolamentazione dell&#8217;uso della suddetta area, l&#8217;eventuale disciplina giudizialmente imposta avrebbe inciso sui godimento del loro menzionato diritto inerente il bene condominiale.</p>
<p>Osserva, in proposito, il collegio che nelle cause previste dall&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, inerenti alle modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, devono essere annoverate non solo quelle che scaturiscono dal rapporto di condominio inteso in senso proprio, e cioè quelle che insorgano tra il condominio ed i singoli condomini, ovvero fra i condomini, ma anche quelle, con identico oggetto, che vengono ad interessare soggetti diversi dai partecipanti alla collettività condominiale e, pur tuttavia, legittimati, per altro titolo (quale, ad esempio, la locazione di unità immobiliari comprese nello stabile in condominio ovvero l&#8217;esercizio di diritti di servitù sulle aree di pertinenza condominiale, come nella specie), all&#8217;uso delle parti comuni di questo e dei servizi ad esso relativi.</p>
<p>In quest&#8217;ottica, in proposito, nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 2950 del 1967 e Cass. n. 3600 del 1991) non si è dubitato del diritto del condominio e dei condomini di agire direttamente, ed anche unicamente, nei confronti del conduttore di unità immobiliari comprese nell&#8217;edificio condominiale per far dichiarare illegittimo e per far cessare l&#8217;uso delle cose comuni che lo stesso pretenda di esercitare in modo non conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;art. 1102 c.c. o al regolamento del condominio; alla stregua di questo principio, pertanto, si deve ritenere che anche le vertenze instaurate con l&#8217;esperimento dell&#8217;azione in discorso nei confronti del conduttore o di altro titolare di diritti il cui esercizio implica il coinvolgimento del bene condominiale risultano attenere, sotto il profilo oggettivo, alla gestione dei servizi e dei beni condominiali. Da ciò consegue la tutelabilità in sede giudiziale degli abusi inerenti il godimento di tali beni, mediante la richiesta della determinazione delle più idonee modalità concrete di esercizio dei relativi diritti, obiettivo, questo, perseguito proprio con l&#8217;impugnata sentenza che, perciò, essendosi conformata ai richiamati principi giuridici e basandosi su un adeguato percorso motivazionale, non è censurabile in questa sede di legittimità con riferimento ai profili dedotti dai ricorrenti con l&#8217;ultima doglianza formulata.</p>
<p>7. In definitiva, alla stregua di tutte le complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza adottare alcuna pronuncia sulle spese della presente fase, in difetto di costituzione degli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 8 marzo 2011 n. 7074</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 21:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i criteri di competenza da seguire per impugnare una delibera assembleare?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12040/2010 proposto da:</p>
<p>M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell&#8217;avvocato FIORETTI Andrea, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciLiato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIAMMARIOLI Paolo Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della memoria difensiva;</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4804/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 22/02/10, depositata il 03/03/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2011 da Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 18.11.10 dal consigliere designato per l&#8217;esame preliminare.</p>
<p>&#8220;Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;</p>
<p>premesso che il giudice a quo, adito per l&#8217;annullamento di una delibera assembleare, con la quale era disposto che la chiave d&#8217;accesso al lastrico solare comune avrebbe dovuto essere custodita dal portiere, cui i condomini avrebbero potuto rivolgersi in caso di bisogno, ha declinato la propria competenza, ravvisando quella per materia del Giudice di Pace ai sensi dell&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, vertendosi in materia relativa alle modalità di uso dei servizi condominiali;</p>
<p>rilevato che il ricorrente censura la suddetta decisione, sull&#8217;essenziale considerazione che la natura formale del pregiudiziale motivo d&#8217;impugnazione da lui dedotto, attinente alla mancata preventiva inclusione dell&#8217;oggetto suddetto nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea comunicato ai condomini negli avvisi di convocazione, ne comporterebbe la non riconducibilità alla suindicata competenza per materia, per cui, applicandosi quella generale per valore, il tribunale sarebbe stato correttamente adito:</p>
<p>ritenuta la manifesta infondatezza della suesposta tesi, perchè l&#8217;oggetto della deliberazione, che si assume nulla per vizi di forma,comunque attiene ad una questione rientrante ratione materiae nella previsione di cui all&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, derogatoria rispetto a quella generale ripartita secondo il valore della controversia, a nulla rilevando che la preliminare ragione dell&#8217;impugnazione si fondi sulla violazione di norme disciplinanti la convocazione dell&#8217;assemblea a la preventiva indicazione nell&#8217;o.d.g.</p>
<p>degli argomenti da trattare, al riguardo non sussistendo alcuna norma o principio generale riservante i relativi giudizi alla cognizione del Tribunale;</p>
<p>considerato, pertanto, che il riparto di competenza anche in questi casi deve avvenire sulla base del principio contenutistico, avente riguardo al tema specifico del deliberato assembleare, di cui l&#8217;attore si dolga, nella specie chiaramente attinente alle modalità di esercizio e non alla sussistenza o estensione di un diritto dei condomini, quali che ne siano le ragioni della dedotta illegittimità;</p>
<p>propone rigettarsi il ricorso, confermando la dichiarazione di competenza per materia del Tribunale di Roma&#8221;.</p>
<p>Tanto premesso, lette le memorie depositate dalle parti, rilevato che la difesa del ricorrente non ha proposto ulteriori argomentazioni atte a superare quelle esposte nella relazione, che vanno integralmente confermate (emendandosi peraltro l&#8217;errore materiale finale,laddove deve intendersi confermata &#8220;la dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale di Roma&#8221;), il collegio ribadisce che è all&#8217;oggetto della impugnata deliberazione condominiale, e non anche alle addotte ragioni di illegittimità (quand&#8217;anche di ordine formale), che deve aversi riguardosi fini della determinazione della competenza per materia ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, al riguardo assumendo rilievo, ai fini dell&#8217;individuazione del petitum sostanziale, la natura delle situazioni soggettive su cui specificamente incide l&#8217;atto impugnato.</p>
<p>Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la competenza del Giudice di Pace di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto entro il termine di legge.</p>
<p>Il regolamento delle spese del presente giudizio va, infine, rimesso al giudice di merito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, disponendo la riassunzione del processo davanti al medesimo nei termini di legge e rimettendo il regolamento delle spese del presente giudizio al giudice di merito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011.</p>
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