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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; colonna d&#8217;aria</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 febbraio 2013, n. 5039</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-28-febbraio-2013-n-5039/</link>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 18:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[altana]]></category>
		<category><![CDATA[colonna d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovzioni]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[tetto]]></category>
		<category><![CDATA[uso della cosa comune]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa è un'altana? Il proprietario dell'ultimo piano può realizzarla modificando il tetto?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5456/07) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu&#8217; di procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) nato a (OMISSIS) rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 67 del 2006, depositata il 12 gennaio 2006 (e non notificata);<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) (per delega) nell&#8217;interesse della ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 23 maggio 1994, non iscritto a ruolo, e successivamente riassunto e notificato il 12 luglio 1994, i sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali proprietari di tre porzioni immobiliari comprese nel fabbricato sito in (OMISSIS), assumevano che la signora (OMISSIS), proprietaria di una unita&#8217; immobiliare al terzo piano, aveva costruito, nel (OMISSIS), un&#8217;altana in legno, senza ottenere la preventiva autorizzazione dei comproprietari ed in violazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., in quanto insisteva su parte comune dell&#8217;edificio ed ostruiva una botola condominiale di accesso al tetto, oltre che dell&#8217;articolo 1127 c.c., commi 2 e 3, siccome comportava un pregiudizio per le condizioni statiche e per l&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio; tanto premesso, convenivano, dinanzi al Tribunale di Venezia, la predetta signora (OMISSIS) al fine di sentirla condannare alla demolizione dell&#8217;altana con conseguente riduzione in pristino e al risarcimento dei danni previo accertamento della illegittimita&#8217; dell&#8217;edificazione, instando, in subordine, per il pagamento dell&#8217;indennita&#8217; loro spettante &#8220;ex lege&#8221;, con rivalutazione ed interessi. Nella costituzione della indicata convenuta (che insisteva per il rigetto della domanda sul presupposto che ella aveva esercitato legittimamente il proprio diritto di sopraelevazione ex articolo 1127 c.c., senza comportare alcun tipo di pregiudizio per l&#8217;edificio condominiale), all&#8217;esito dell&#8217;istruzione probatoria (nel corso della quale veniva anche espletata c.t.u.), il Tribunale adito, con sentenza n. 1479 del 2001, accoglieva la domanda attorea e condannava la (OMISSIS) alla demolizione ed asportazione del manufatto nonche&#8217; alla riduzione in pristino della situazione preesistente a spese della stessa, condannando, inoltre, il sig. (OMISSIS) a corrispondere alla stessa convenuta la complessiva somma di lire 1.833.000, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, quale importo equivalente alla meta&#8217; dell&#8217;esborso necessario alla sostituzione di una vecchia colonna, ponendo a carico della medesima (OMISSIS) le spese complessive del giudizio.</p>
<p>Interposto appello da parte della predetta (OMISSIS) e nella resistenza di tutti gli appellati, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 67 del 2006 (depositata il 12 gennaio 2006), rigettava il gravame e condannava la stessa appellante anche alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado. A sostegno dell&#8217;adottata decisione, la Corte veneta ravvisava l&#8217;infondatezza del formulato appello sul presupposto dell&#8217;inapplicabilita&#8217;, nella specie, del disposto di cui all&#8217;articolo 1127 c.c., nel mentre sussistevano le condizioni per rilevare l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 1120 c.c. (senza che potesse ritenersi ricorrente un vizio di ultrapetizione), non potendosi qualificare l&#8217;altana per cui era controversia come una sopraelevazione.</p>
<p>Nei confronti della menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora (OMISSIS), riferito a tre motivi, avverso il quale si e&#8217; costituito, con controricorso, in questa sede di legittimita&#8217; il solo intimato (OMISSIS), mentre gli altri due non hanno svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo del ricorso (non assoggettato, &#8220;ratione temporis&#8221;, alla disciplina di cui all&#8217;articolo 366 bis c.p.c., poiche&#8217; con esso risulta impugnata una sentenza pubblicata il 12 gennaio 2006 e, quindi, antecedentemente al 2 marzo 2006) la ricorrente ha denunciato, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell&#8217;articolo 1127 c.c., in relazione alla qualificazione della costruzione dedotta in controversia. In particolare, con questa censura, la difesa della (OMISSIS) si duole della esclusione, con la sentenza impugnata, della riconducibilita&#8217; dell&#8217;altana nel concetto di &#8220;nuova fabbrica&#8221;, sul ritenuto presupposto che la stessa non sia configurabile come una sopraelevazione, la cui costruzione e&#8217; considerata ammessa alle condizioni stabilite dal richiamato articolo 1127 c.c.. Secondo la prospettazione della ricorrente questa ricostruzione della Corte veneziana sarebbe errata perche&#8217; la costruzione di una &#8220;nuova fabbrica&#8221; sopra il tetto a falde dell&#8217;edificio condominiale, la cui entita&#8217; materiale e funzionale non viene neppure in minima parte incisa, costituirebbe una espressione del diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell&#8217;ultimo piano, requisiti questi che sarebbero riconoscibili all&#8217;altana dedotta in controversia come costruita dalla medesima ricorrente, la quale, peraltro, non sarebbe idonea a privare gli altri condomini delle potenzialita&#8217; di uso della parte di tetto occupata dalla struttura dell&#8217;altana stessa (che non potrebbe essere diversa da quella della protezione del fabbricato).</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione della medesima norma di cui all&#8217;articolo 1127 c.c., sotto l&#8217;ulteriore profilo della ravvisata erroneita&#8217; della sentenza impugnata nella parte in cui era stato escluso che l&#8217;altana potesse essere considerata &#8220;nuova fabbrica&#8221; in sopraelevazione, poiche&#8217; quest&#8217;ultima non si sarebbe potuta identificare con una costruzione inidonea a comportare l&#8217;aumento dell&#8217;altezza del fabbricato (rimanendo al di sotto del manto di copertura da sollevare di pari misura).</p>
<p>2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi.</p>
<p>Essi sono destituiti di fondamento e devono, percio&#8217;, essere rigettati. Innanzitutto e&#8217; opportuno definire la natura e la struttura dell&#8217;altana, che costituisce un manufatto particolare tipico, soprattutto (ma non solo), della citta&#8217; di Venezia (e la controversia in esame e&#8217; riferita proprio ad una costruzione di questo genere sita nel capoluogo Veneto). L&#8217;altana (chiamata anche &#8220;belvedere&#8221;) e&#8217;, in sostanza, una piattaforma o loggetta realizzata (di regola in legno, con sua relativa precarieta&#8217;) nella parte piu&#8217; elevata di un edificio (ed alla quale si accede, in genere, dall&#8217;abbaino, altro tipico elemento dell&#8217;architettura veneziana), che, in alcuni casi, puo&#8217; anche sostituire il tetto e che, a differenza delle terrazze e dei balconi, non sporge, di norma, rispetto al corpo principale dell&#8217;edificio di pertinenza.</p>
<p>Orbene, secondo la condivisibile giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 2865 del 2008 e Cass. n. 19281 del 2009), la sopraelevazione di cui all&#8217;articolo 1127 c.c. si configura nei casi in cui il proprietario dell&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche in senso proprio ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie, ma non anche quando egli intervenga con opere di trasformazione relative all&#8217;utilizzazione del tetto che, per le loro caratteristiche strutturali (come quelle riconducibili ad un manufatto che occupi parzialmente la superficie del tetto stesso senza costituire un innalzamento, in senso stretto, in continuita&#8217; ed in sovrapposizione rispetto all&#8217;ultimo piano), siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini e ad attrario nell&#8217;uso esclusivo del singolo condomino. In tal senso, quindi, ai sensi del citato articolo 1127 c.c., costituisce &#8220;sopraelevazione&#8221; soltanto l&#8217;intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato condominiale, mediante occupazione della colonna d&#8217;aria soprastante. E, del resto, la giurisprudenza di questa Corte e&#8217; concorde anche nel rilevare che, in tema di condominio, sono legittimi, ai sensi dell&#8217;articolo 1102 c.c., sia l&#8217;utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalita&#8217; particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purche&#8217; nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l&#8217;uso piu&#8217; intenso della cosa, purche&#8217; non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all&#8217;uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno, con la conseguenza che, per converso, deve qualificarsi illegittima la trasformazione u&#8217; anche solo di una parte &#8211; del tetto dell&#8217;edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, risultando in tal modo alterata la originaria destinazione della cosa comune, sottratta all&#8217;utilizzazione da parte degli altri condomini (cfr., ad es., Cass. n. 1737 del 2005; Cass. n. 24414 del 2006 e Cass. n. 5753 del 2007).</p>
<p>La Corte territoriale si e&#8217; correttamente uniformata ai richiamati principi escludendo che l&#8217;altana potesse costituire propriamente una sopraelevazione, continuando a fungere da copertura dell&#8217;edificio la parte di tetto su cui insiste la sua struttura e, ancorche&#8217; essa sia qualificabile come una costruzione, non rappresenta, pero&#8217;, l&#8217;espressione del diritto di sopraelevazione da intendere nei precisati sensi (diversamente dal modo in cui e&#8217; stato invocato dalla ricorrente). Il giudice di appello ha, infatti, accertato, in virtu&#8217; di un percorso argomentativo esaustivo e logico fondato su idonei accertamenti di fatto avallati anche dalle risultanze della c.t.u., che non poteva ritenersi intervenuta l&#8217;edificazione di un nuovo piano o, comunque, di una nuova fabbrica, consistendo l&#8217;altana, piuttosto, in una modifica della situazione preesistente mediante una diversa ed esclusiva utilizzazione di una parte della porzione comune con relativo impedimento agli altri condomini dell&#8217;inerente uso (con correlata violazione del divieto stabilito dall&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2), essendo indubbio che gli altri condomini erano rimasti privati delle potenzialita&#8217; di uso (come quelle, ad es., riconducibili alla possibilita&#8217; di installazione di antenne e alla riparazione o manutenzione della copertura stessa) della parte di tetto occupata dalla struttura dell&#8217;altana a beneficio esclusivo della (OMISSIS).</p>
<p>Ne&#8217; coglie nel segno l&#8217;argomentazione prospettata dalla ricorrente secondo cui, ai fini della qualificazione dell&#8217;altana come sopraelevazione, si sarebbe dovuto tener conto anche del disposto di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1127 c.c. (che disciplina i criteri di computo dell&#8217;indennita&#8217; da corrispondere agli altri condomini in relazione al valore attuale dell&#8217;area da occuparsi), in virtu&#8217; del quale si dovrebbe considerare come sopraelevazione ogni &#8220;nuova fabbrica&#8221;, la cui superficie utile, di calpestio, si vada ad aggiungere alle superfici preesistenti e si ponga sopra la linea terminale dell&#8217;ultimo piano preesistente.</p>
<p>Invero, deve, innanzitutto, considerarsi che il concetto generale di &#8220;sopraelevazione&#8221; e&#8217; evincibile dal comma 1 del citato articolo 1227 c.c., il quale pone riferimento all&#8217;attivita&#8217; di &#8220;elevazione&#8221; di nuovi piani o nuove fabbriche, mentre nei commi successivi esso viene meramente richiamato ad altri fini. L&#8217;uso del termine &#8220;elevazione&#8221; (e non di &#8220;utilizzazione&#8221;) implica &#8211; come gia&#8217;, oltretutto, evidenziato precedentemente &#8211; la conseguenza che la nuova costruzione debba necessariamente connotarsi per la sua idoneita&#8217; a produrre un sollevamento ovvero un innalzamento ad un&#8217;altezza superiore rispetto al piano originario, mediante l&#8217;occupazione della colonna d&#8217;aria soprastante. La disposizione dell&#8217;ultimo comma dello stesso articolo 1127 c.c., nella parte in cui pone riferimento &#8220;all&#8217;area da occuparsi con la nuova fabbrica&#8221; e&#8217; diretta, in effetti, a dettare un semplice criterio di calcolo dell&#8217;indennita&#8217; da corrispondere agli altri condomini in caso di sopraelevazione in senso stretto e la parte finale di detto comma avalla tale interpretazione, imponendo a colui che esegue una sopraelevazione l&#8217;obbligo di mantenere i diritti di uso e godimento che i condomini avevano in precedenza sulla copertura. Il riferimento specifico del comma in questione al lastrico solare, di cui si impone l&#8217;obbligo della ricostruzione nel caso in cui preesista alla sopraelevazione, ha la mera funzione di evidenziare l&#8217;impossibilita&#8217; di interscambiabilita&#8217; di un tipo di copertura rispetto ad un altro e di impedire, cosi&#8217;, al proprietario dell&#8217;ultimo piano di sostituire il lastrico con altra forma di copertura (come potrebbe essere, ad es., quella di un tetto a falde).</p>
<p>3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, per la violazione dell&#8217;articolo 1120 c.c. e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 1102 c.c., nonche&#8217; per la carenza e, comunque, insufficienza di motivazione in relazione al punto decisivo della controversia riferito alla ritenuta circostanza che la costruzione dell&#8217;altana impediva agli altri condomini di far uso della parte del tetto occupata da tale manufatto (ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5).</p>
<p>3.1. Anche questo motivo e&#8217; privo di fondamento e va, percio&#8217;, disatteso.</p>
<p>Secondo la ricostruzione dedotta dalla ricorrente, l&#8217;utilizzazione dello spazio aereo sovrastante il tetto comune, mentre non incide minimamente sulla struttura, sulla conformazione e sulla funzione dello stesso, consente al singolo condomino un miglior godimento della cosa comune alla quale ha apportato a proprie spese un incremento costituito dall&#8217;altana, la quale non sarebbe idonea a modificare ne&#8217; ad alterare la destinazione propria del tetto ne&#8217; ad impedire agli altri condomini di farne uso, secondo il loro diritto.</p>
<p>La riferita prospettazione non e&#8217; meritevole di adesione.</p>
<p>Per quanto gia&#8217; evidenziato in relazione ai primi due motivi del ricorso ed escluso che l&#8217;altana possa essere qualificata come una sopraelevazione in senso proprio, la Corte di appello di Venezia, sulla base di una valutazione di merito adeguatamente motivata e riscontrata da conferenti accertamenti in punto di fatto, ha appurato che, mediante l&#8217;installazione arbitraria dell&#8217;altana ed in assenza di qualsiasi autorizzazione legale da parte della collettivita&#8217; condominiale, la ricorrente aveva illegittimamente occupato, a suo esclusivo vantaggio, un parte condominiale, sottraendola all&#8217;utilizzazione e godimento da parte degli altri condomini. In tal senso, percio&#8217;, il giudice di secondo grado si e&#8217; uniformata al piu&#8217; convincente orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr., soprattutto, Cass. n. 4466 del 1997; Cass. n. 1737 del 2005; Cass. n. 5753 del 2007, cit., e Cass. n. 14950 del 2008), al quale si aderisce, in virtu&#8217; del quale, in tema di condominio, la sostituzione integrale o parziale del tetto &#8211; cosi&#8217; come la sua permanente occupazione in parte con la sovrapposizione di altro manufatto &#8211; ad opera del proprietario dell&#8217;ultimo piano di un edificio condominiale, con una diversa copertura (terrazza od altra struttura equivalente, come potrebbe essere proprio un&#8217;altana) che pur non eliminando l&#8217;assolvimento della funzione originariamente svolta dal tetto stesso, valga ad imprimere al nuovo manufatto, per le sue caratteristiche strutturali e per i suoi annessi, anche una destinazione ad uso esclusivo dell&#8217;autore dell&#8217;opera, costituisce alterazione della destinazione della cosa comune e non puo&#8217; considerarsi insita nel piu&#8217; ampio diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell&#8217;ultimo piano.</p>
<p>In altri termini, qualora il proprietario dell&#8217;ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica e&#8217; da ritenere illecita non potendo essere invocato l&#8217;articolo 1102 c.c., poiche&#8217; non si e&#8217; in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensi&#8217; all&#8217;appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilita&#8217; di futuro godimento da parte degli altri, non assume alcun rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere una funzione di copertura dell&#8217;immobile.</p>
<p>4. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto. Si ravvisano, tuttavia, alla stregua della complessita&#8217; delle questioni giuridiche trattate e della peculiarita&#8217; della controversia (con riferimento anche alla particolarita&#8217; della costruzione venuta in considerazione, sulla quale non constano precedenti di questa Corte), giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimita&#8217; tra le parti costituite, mentre non occorre adottare alcuna pronuncia in ordine al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e le altre parti intimate, che non hanno svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti costituite, le spese del presente giudizio.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17680</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-16-ottobre-2012-n-17680-2/</link>
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		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 17:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[colonna d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>
		<category><![CDATA[persiane]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Si possono aprire vedute ed apporre persiane senza inficiare le distanze minime?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22564-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2648/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 8 ottobre 1994, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e premettendo di essere proprietaria di un appartamento con terrazzo a livello ubicato a piano terra dello stabile sito in (OMISSIS) e che il (OMISSIS) proprietario di uno stabile contiguo aveva munito le due finestre dell&#8217;ultimo suo piano con infissi apribili all&#8217;esterno, composti da profilati di alluminio e lastre di vetro, deduceva che il convenuto non aveva diritto a collocare detti infissi in quanto sporgenti sulla sua proprieta&#8217; e perche&#8217; costituenti pericolo per le persone che usavano il terrazzo, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla rimozione degli infissi di cui si dice con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese giudiziali.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) deducendo che le finestre alle quali erano stati apposti gli infissi si trovavano ad una altezza tale da non arrecare molestia all&#8217;attrice e che era stato costretto ad applicare i nuovi infissi per ottenere un maggior grado di isolamento termico con conseguente risparmio energetico, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22683 del 2001 ordinava al convenuto di rimuovere gli infissi e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.</p>
<p>Affermava il Tribunale che, l&#8217;aver posto in opera gli infissi di cui era causa costituiva atto quanto meno emulatorio, giacche&#8217; il convenuto avrebbe potuto benissimo soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo all&#8217;attrice. Comunque, riteneva ancora il Tribunale, l&#8217;applicazione degli infissi violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 cod. civ..</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.</p>
<p>Resisteva al gravame l&#8217;appellata chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2648 del 2005 accoglieva l&#8217;appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda avanzata dalla (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte romana osservava che: a) la collocazione degli infissi di cui si dice non violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 c.c. considerato che il proprietario del suolo non puo&#8217; opporsi ad attivita&#8217; che si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante il proprio suolo, che egli non abbia interesse da escluderle. E, nel caso in esame, gli infissi erano stati collocati su due finestre del terzo piano dello stabile del convenuto e, quindi, ad una altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della terrazza di proprieta&#8217; dell&#8217;appellata e proprio per la loro altezza l&#8217;apertura e la chiusura degli stessi non potevano arrecare alcun disturbo mentre assolutamente inconsistente era il profilo di un presunto pericolo per coloro che si sarebbero trovati sulla sottostante terrazza. b) La collocazione degli infissi di cui si dice, non integrava neppure gli estremi di un atto emulativo considerati che gli stessi erano stati montati in sostituzione delle tapparelle e quindi non potevano che essere montati all&#8217;esterno. c) Nel caso in esame, infine non era ravvisabile la costituzione di una servitu&#8217; considerato che tra le servitu&#8217; non e&#8217; ricompresa l&#8217;ipotesi di una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinda dal relativo diritto di veduta.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con atto di ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS), intimato, in questa sede non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo, (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 840 c.c. e degli articoli 100 e 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto insussistente l&#8217;interesse di (OMISSIS) a richiedere la rimozione degli infissi data l&#8217;altezza di ml 9 in cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che l&#8217;interesse della ricorrente non e&#8217; solo quello giuridico attuale e concreto di proprietario, ma, anche quello di natura personale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsivoglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse persistere l&#8217;attuale situazione la ricorrente, per ovviare al pericolo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recinzione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore del (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare piu&#8217; volte, in passato e, cioe&#8217;, che: ai sensi dell&#8217;articolo 840 cod. civ., l&#8217;immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, e&#8217; consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioe&#8217; quando la stessa intervenga ad un&#8217;altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilita&#8217; di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonche&#8217; Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di (OMISSIS) proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l&#8217;esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, ne&#8217; l&#8217;apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.</p>
<p>Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l&#8217;affermazione della Corte di merito secondo cui &#8220;non si vede quale interesse possa avere (OMISSIS) a domandare la rimozione&#8221; dei manufatti di cui si dice.</p>
<p>1.2. Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresi&#8217;, che, il pericolo di danni proveniente dall&#8217;opera non andrebbe denunciato con azione ex articolo 840 cod. civ. che fa riferimento ad un interesse all&#8217;utilizzabilita&#8217; di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di un&#8217;azione per turbative o molestie ex articolo 949 c.c., comma 2.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 833, 1064, 1067 e 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto che l&#8217;apposizione degli infissi alle due finestre integrasse un&#8217;ipotesi di atto emulato &#8211; cosi&#8217; come aveva ritenuto il Giudice di merito di primo grado &#8211; considerato che (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo dell&#8217;attrice. Ne&#8217; e&#8217; convincente, sempre secondo la ricorrente, l&#8217;affermazione della Corte romana secondo cui le servitu&#8217; sono un numero chiuso previsto dalla legge e che tra queste non e&#8217; dato ravvisare una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinde dal relativo diritto di veduta, perche&#8217; non avrebbe considerato che il diritto di servitu&#8217; comprende tutto cio&#8217; che e&#8217; necessario per usarne. Nella fattispecie, gli infissi apposto esternamente non costituivano un adminiculum necessario per l&#8217;esplicazione della servitu&#8217; di veduta ne&#8217; un miglioramento che rendeva piu&#8217; comodo il suo esercizio. Eppero&#8217;, l&#8217;articolo 1067 cod. civ. mantiene immutato l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, pero&#8217;, vieta l&#8217;innovazione che non apporta alcuna utilita&#8217; e che rappresenta solo un danno per il fondo servente.</p>
<p>2.1. La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Va qui osservato che la collocazione di sporti sulla colonna d&#8217;aria altrui non integra una servitu&#8217; considerato che il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai sensi dell&#8217;articolo 907 c.c. che richiama l&#8217;articolo 905 cod. civ. va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non gia&#8217; dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono &#8220;a compasso&#8221; verso l&#8217;esterno. Piuttosto, la collocazione degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un&#8217;attivita&#8217; regolamentata dall&#8217;articolo 840 c.c. e con valutazione di merito la sentenza, in presenza di un&#8217;oggettiva utilita&#8217;, ha escluso l&#8217;esistenza di un atto emulativo, nonostante, non sembra che sia stato dedotto che gli infissi non avevano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia altrui.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all&#8217;articolo 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma contrariamente al vero ha asserito che il resistente ha posto in opera tali infissi esterni in sostituzione delle tapparelle per come e&#8217; pacifico tra le parti. L&#8217;argomentazione non ha pregio &#8211; scrive la ricorrente &#8211; perche&#8217; urta sia contro il contenuto degli scritti difensivi scambiati dalla ricorrente nel corso dei due giudizi nei quelli ha da sempre lamentato la esistenza delle due tapparelle, sia con la realta&#8217; della situazione ambientale di fatto esistente riprodotta dalle fotografie. Le tapparelle non sono state mai sostituite dagli infissi, anzi le due finestre &#8211; come appare dalle fotografie sono dotate di infissi apribili verso l&#8217;interno dell&#8217;appartamento e di tapparelle e, per ultimo di due infissi esterni con intelaiatura in metallo e lastre di vetro.</p>
<p>3.1. Questo motivo e&#8217; inammissibile perche&#8217; la circostanza dedotta non rappresenta un punto decisivo della controversia. A ben vedere, la sostituzione di infissi aprentisi a compasso (ante esterne) al posto di infissi a caduta o ad avvolgimento (tapparelle) non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata sicche&#8217; anche ove si sia trattato di aggiunta o di sostituzione di infissi l&#8217;esito del giudizio sarebbe pur sempre lo stesso.</p>
<p>In definitiva, i ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza di cui all&#8217;articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17680</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze Legali]]></category>
		<category><![CDATA[colonna d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Collocare sporti sulla colonna d'aria altrui implica sempre una violazione delle distanze legali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22564-2006 proposto da:<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2648/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 8 ottobre 1994, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e premettendo di essere proprietaria di un appartamento con terrazzo a livello ubicato a piano terra dello stabile sito in (OMISSIS) e che il (OMISSIS) proprietario di uno stabile contiguo aveva munito le due finestre dell&#8217;ultimo suo piano con infissi apribili all&#8217;esterno, composti da profilati di alluminio e lastre di vetro, deduceva che il convenuto non aveva diritto a collocare detti infissi in quanto sporgenti sulla sua proprieta&#8217; e perche&#8217; costituenti pericolo per le persone che usavano il terrazzo, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla rimozione degli infissi di cui si dice con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese giudiziali.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) deducendo che le finestre alle quali erano stati apposti gli infissi si trovavano ad una altezza tale da non arrecare molestia all&#8217;attrice e che era stato costretto ad applicare i nuovi infissi per ottenere un maggior grado di isolamento termico con conseguente risparmio energetico, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22683 del 2001 ordinava al convenuto di rimuovere gli infissi e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.</p>
<p>Affermava il Tribunale che, l&#8217;aver posto in opera gli infissi di cui era causa costituiva atto quanto meno emulatorio, giacche&#8217; il convenuto avrebbe potuto benissimo soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo all&#8217;attrice. Comunque, riteneva ancora il Tribunale, l&#8217;applicazione degli infissi violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 cod. civ..</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.</p>
<p>Resisteva al gravame l&#8217;appellata chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2648 del 2005 accoglieva l&#8217;appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda avanzata dalla (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte romana osservava che: a) la collocazione degli infissi di cui si dice non violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 c.c. considerato che il proprietario del suolo non puo&#8217; opporsi ad attivita&#8217; che si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante il proprio suolo, che egli non abbia interesse da escluderle. E, nel caso in esame, gli infissi erano stati collocati su due finestre del terzo piano dello stabile del convenuto e, quindi, ad una altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della terrazza di proprieta&#8217; dell&#8217;appellata e proprio per la loro altezza l&#8217;apertura e la chiusura degli stessi non potevano arrecare alcun disturbo mentre assolutamente inconsistente era il profilo di un presunto pericolo per coloro che si sarebbero trovati sulla sottostante terrazza. b) La collocazione degli infissi di cui si dice, non integrava neppure gli estremi di un atto emulativo considerati che gli stessi erano stati montati in sostituzione delle tapparelle e quindi non potevano che essere montati all&#8217;esterno. c) Nel caso in esame, infine non era ravvisabile la costituzione di una servitu&#8217; considerato che tra le servitu&#8217; non e&#8217; ricompresa l&#8217;ipotesi di una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinda dal relativo diritto di veduta.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con atto di ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS), intimato, in questa sede non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo, (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 840 c.c. e degli articoli 100 e 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto insussistente l&#8217;interesse di (OMISSIS) a richiedere la rimozione degli infissi data l&#8217;altezza di ml 9 in cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che l&#8217;interesse della ricorrente non e&#8217; solo quello giuridico attuale e concreto di proprietario, ma, anche quello di natura personale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsivoglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse persistere l&#8217;attuale situazione la ricorrente, per ovviare al pericolo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recinzione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore del (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare piu&#8217; volte, in passato e, cioe&#8217;, che: ai sensi dell&#8217;articolo 840 cod. civ., l&#8217;immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, e&#8217; consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioe&#8217; quando la stessa intervenga ad un&#8217;altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilita&#8217; di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonche&#8217; Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di (OMISSIS) proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l&#8217;esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, ne&#8217; l&#8217;apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.</p>
<p>Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l&#8217;affermazione della Corte di merito secondo cui &#8220;non si vede quale interesse possa avere (OMISSIS) a domandare la rimozione&#8221; dei manufatti di cui si dice.</p>
<p>1.2. Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresi&#8217;, che, il pericolo di danni proveniente dall&#8217;opera non andrebbe denunciato con azione ex articolo 840 cod. civ. che fa riferimento ad un interesse all&#8217;utilizzabilita&#8217; di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di un&#8217;azione per turbative o molestie ex articolo 949 c.c., comma 2.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 833, 1064, 1067 e 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto che l&#8217;apposizione degli infissi alle due finestre integrasse un&#8217;ipotesi di atto emulato &#8211; cosi&#8217; come aveva ritenuto il Giudice di merito di primo grado &#8211; considerato che (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo dell&#8217;attrice. Ne&#8217; e&#8217; convincente, sempre secondo la ricorrente, l&#8217;affermazione della Corte romana secondo cui le servitu&#8217; sono un numero chiuso previsto dalla legge e che tra queste non e&#8217; dato ravvisare una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinde dal relativo diritto di veduta, perche&#8217; non avrebbe considerato che il diritto di servitu&#8217; comprende tutto cio&#8217; che e&#8217; necessario per usarne. Nella fattispecie, gli infissi apposto esternamente non costituivano un adminiculum necessario per l&#8217;esplicazione della servitu&#8217; di veduta ne&#8217; un miglioramento che rendeva piu&#8217; comodo il suo esercizio. Eppero&#8217;, l&#8217;articolo 1067 cod. civ. mantiene immutato l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, pero&#8217;, vieta l&#8217;innovazione che non apporta alcuna utilita&#8217; e che rappresenta solo un danno per il fondo servente.</p>
<p>2.1. La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Va qui osservato che la collocazione di sporti sulla colonna d&#8217;aria altrui non integra una servitu&#8217; considerato che il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai sensi dell&#8217;articolo 907 c.c. che richiama l&#8217;articolo 905 cod. civ. va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non gia&#8217; dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono &#8220;a compasso&#8221; verso l&#8217;esterno. Piuttosto, la collocazione degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un&#8217;attivita&#8217; regolamentata dall&#8217;articolo 840 c.c. e con valutazione di merito la sentenza, in presenza di un&#8217;oggettiva utilita&#8217;, ha escluso l&#8217;esistenza di un atto emulativo, nonostante, non sembra che sia stato dedotto che gli infissi non avevano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia altrui.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all&#8217;articolo 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma contrariamente al vero ha asserito che il resistente ha posto in opera tali infissi esterni in sostituzione delle tapparelle per come e&#8217; pacifico tra le parti. L&#8217;argomentazione non ha pregio &#8211; scrive la ricorrente &#8211; perche&#8217; urta sia contro il contenuto degli scritti difensivi scambiati dalla ricorrente nel corso dei due giudizi nei quelli ha da sempre lamentato la esistenza delle due tapparelle, sia con la realta&#8217; della situazione ambientale di fatto esistente riprodotta dalle fotografie. Le tapparelle non sono state mai sostituite dagli infissi, anzi le due finestre &#8211; come appare dalle fotografie sono dotate di infissi apribili verso l&#8217;interno dell&#8217;appartamento e di tapparelle e, per ultimo di due infissi esterni con intelaiatura in metallo e lastre di vetro.</p>
<p>3.1. Questo motivo e&#8217; inammissibile perche&#8217; la circostanza dedotta non rappresenta un punto decisivo della controversia. A ben vedere, la sostituzione di infissi aprentisi a compasso (ante esterne) al posto di infissi a caduta o ad avvolgimento (tapparelle) non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata sicche&#8217; anche ove si sia trattato di aggiunta o di sostituzione di infissi l&#8217;esito del giudizio sarebbe pur sempre lo stesso.</p>
<p>In definitiva, i ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza di cui all&#8217;articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.</p>
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