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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; codice civile</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 2 maggio 2013, n. 10238</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-2-maggio-2013-n-10238/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[634]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione di servitù]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[fondo dominante]]></category>
		<category><![CDATA[ricognizione]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito dell'abrogazione dell'art. 634 del codice civile, come si costituisce una servitù?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10892-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 859/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione 23.3.1998 (OMISSIS) e (OMISSIS), premesso di essere proprietari di un immobile f. 43 mapp. 669 in (OMISSIS), godente di servitu&#8217; di passaggio sulla scala sita nell&#8217;adiacente fabbricato del (OMISSIS), f. 43 mapp. 540, chiedevano dichiararsi l&#8217;esistenza di detta servitu&#8217;, avendo il convenuto chiuso con un cancelletto l&#8217;ingresso alla scala e lamentavano lavori di ristrutturazione a distanza non legale.</p>
<p>Il contenuto contestava e svolgeva riconvenzionale per opere realizzate ex adverso e per il pagamento della quota di partecipazione alle spese di sistemazione dell&#8217;accesso carraio e del cancello.</p>
<p>Con sentenza 1.6.2002 il Tribunale di Vercelli dichiarava l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, condannando il (OMISSIS) a rimuovere il cancello, ad arretrare il porticato e rigettava la riconvenzionale, decisione appellata dal (OMISSIS), ma confermata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza 859 del 24.5.2006, che richiamava i documenti e le prove testimoniali sull&#8217;esistenza del passaggio, la ctu sul mancato rispetto delle distanze legali per il porticato, deduceva la novita&#8217; della domanda di accertamento di comunione del cortile, la mancata prova del consenso a partecipare alle spese del cancello. Ricorre (OMISSIS) con quattro motivi, e relativi quesiti, non resistono le controparti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunziano violazione degli articoli 1079, 2697, 1058 e 1350 c.c., articolo 112 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 3, vizi di motivazione sulla asserita servitu&#8217; di passaggio col quesito se debba essere prodotto il titolo.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1988, 2730 e 2733 c.c. e vizi di motivazione col quesito sul valore confessorio di una dichiarazione e sulla specialita&#8217; della norma dell&#8217;articolo 1988 c.c..</p>
<p>Col terzo motivo si lamentano violazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e vizi di motivazione sulle distanze legali, col quesito se nel caso di fondi separati da un fondo edificato di proprieta&#8217; comune o appartenente a terzi debbano essere rispettate le distanze ex articolo 873 c.c..</p>
<p>Col quarto motivo si lamentano gli stessi vizi col quesito se si debba tenere conto delle sporgenze.</p>
<p>La prima censura merita accoglimento.</p>
<p>Non avendo gli attori dedotto un acquisto a titolo originario (usucapione o destinazione del padre di famiglia) non bastavano la situazione di fatto e le testimonianze a provare la sussistenza del diritto reale.</p>
<p>Trattavasi di azione ex articolo 1079 c.c., confessoria servitutis, e sarebbe stato necessario un titolo derivativo ad substantiam proveniente dal proprietario del fondo preteso servente o da suo dante causa, mentre quello invocato era relativo all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile stipulato con un venditore diverso dal (OMISSIS) o da suoi danti causa.</p>
<p>Poiche&#8217; i modi di costituzione delle servitu&#8217; prediali sono tipici, il riconoscimento da parte di un proprietario di un fondo della fondatezza dell&#8217;altrui pretesa circa la sussistenza di una servitu&#8217; mai costituita e&#8217; irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volonta&#8217; degli interessati la servitu&#8217; stessa.</p>
<p>Del pari la pretesa confessione circa l&#8217;esistenza della servitu&#8217; e&#8217; inidonea alla costituzione (Cass. 25.11.1992 n. 12551).</p>
<p>L&#8217;atto ricognitivo unilaterale di servitu&#8217;, previsto con efficacia costitutiva dall&#8217;articolo 634 c.c. abrogato, non e&#8217; contemplato dal codice vigente, ne&#8217; vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione del debito dall&#8217;articolo 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; ne&#8217; lo stesso puo&#8217; configurare un atto di ricognizione con gli effetti di cui all&#8217;articolo 2720 c.c. in ipotesi di preteso acquisto della servitu&#8217; per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacche&#8217; in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l&#8217;esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento (Cass. 24.8.1990 n. 8660 ed, in senso conforme, Cass. n. 4353/1998).</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del primo.</p>
<p>Il terzo ed il quarto motivo propongono un inammissibile riesame del merito che si concreta in tardivi rilievi alla ctu con ipotesi alternative e senza specifici riferimenti allo stato dei luoghi, anche in relazione alla dichiarata novita&#8217; della richiesta di accertamento di comunione del cortile.</p>
<p>In ogni caso, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze legali, gli elementi con funzione meramente ornamentale, costituiscono corpi di fabbrica le sporgenze aventi particolari proporzioni (Cass. 22.7.2010 n. 17242).</p>
<p>In relazione, poi, ai dedotti vizi di motivazione, comuni a tutti i motivi, alla cassazione della sentenza si puo&#8217; pervenire quando la statuizione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).</p>
<p>In definitiva, il ricorso va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo e del quarto, con cassazione e rinvio in relazione al motivo accolto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo esame e per le spese, alla Corte di appello di Torino, altra sezione.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 1258</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-18-gennaio-2013-n-1258/</link>
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		<pubDate>Thu, 01 May 2014 16:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[1490]]></category>
		<category><![CDATA[1491]]></category>
		<category><![CDATA[codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[garanzie]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità del venditore]]></category>
		<category><![CDATA[vizi]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il compratore è a conoscenza delle infiltrazioni prima della stipula dell'atto di acquisto, può azionare la garanzia ex art. 1490 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31179/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1461/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 03/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto notificato il 15 marzo 2002, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano, innanzi al Tribunale di Verbania, (OMISSIS) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni &#8211; quantificati in euro 9.805,29 e pari alle spese sostenute per imbiancatura, rifacimento dei pavimenti, consumi di energia elettrica e canoni di locazione di due autorimesse &#8211; subiti a causa di una perdita d&#8217;acqua determinata dal difettoso funzionamento idrico dell&#8217;appartamento appena ristrutturato e da essi acquistato dal convenuto con atto notarile stipulato il (OMISSIS).</p>
<p>Il convenuto si costituiva deducendo che gli attori avevano gia&#8217; da tempo la disponibilita&#8217; dell&#8217;immobile e che al momento in cui si era verificata la detta perdita, nell&#8217;appartamento de quo stavano lavorando, su incarico degli attori, numerosi artigiani che potevano aver causato i danni in parola; contestava l&#8217;esistenza e la tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi; negava ogni sua colpa e ogni suo riconoscimento dei vizi stessi; contestava il quantum debeatur ed eccepiva il concorso del fatto colposo dei creditori ex articolo 1227 cod. civ.; concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale adito, con sentenza del 31 maggio 2004, accogliendo la domanda, condannava (OMISSIS), ex articolo 1490 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti dagli attori, pari ad euro 9.805,29 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nonche&#8217; alle spese di lite.</p>
<p>Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello cui resistevano gli appellati. Per quanto rileva in questa sede, l&#8217;appellante lamentava, tra l&#8217;altro, che il Tribunale avesse erroneamente omesso di ritenere operante l&#8217;esclusione della garanzia ai sensi dell&#8217;articolo 1491 cod. civ., pur essendo emerso dalla espletata istruttoria che al momento della stipula del contratto, avvenuta il (OMISSIS), il vizio dell&#8217;immobile era noto ai compratori quanto meno dal 13 dicembre 2000.</p>
<p>La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 ottobre 2005, ritenuto, in base alle allegazioni delle parti e agli elementi probatori acquisiti, che i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS), al momento della stipula del contratto di compravendita, &#8220;conoscevano in maniera certa e compiuta i difetti dell&#8217;immobile&#8221; de quo, affermava che, non avendo, malgrado cio&#8217;, inserito nel predetto atto alcuna riserva ne&#8217; avendo chiesto una diminuzione del prezzo o un risarcimento del danno, risultava evidente che gli stessi avevano rinunciato alla garanzia per i vizi prevista dall&#8217;ultima parte dell&#8217;articolo 1491 cod. civ. ed affermava, altresi&#8217;, che gli attori non avevano &#8220;dimostrato la sussistenza dei presupposti per la validita&#8217; della garanzia dei vizi della cosa venduta da parte dell&#8217; (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Pertanto, ritenute assorbite le ulteriori censure proposte, i Giudici del secondo grado, in accoglimento dell&#8217;appello proposto e in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigettavano la domanda dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e compensavano le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.</p>
<p>Ha resistito con controricorso (OMISSIS) che ha pure depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ. &#8211; inserito nel codice di rito dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6 ed abrogato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera d) &#8211; in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (3 ottobre 2005), pur se la parte ricorrente ha, comunque, formulato, i quesiti di diritto.</p>
<p>2. Con il primo motivo, impugnando, ai sensi dell&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, la sentenza della Corte di appello per insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti lamentano che, &#8220;sul punto decisivo della &#8220;conoscenza del vizio&#8221;, la Corte di merito avrebbe valutato solo parzialmente e sommariamente il materiale probatorio sia in relazione all&#8217;oggetto di tale conoscenza sia in relazione ai tempi della stessa.</p>
<p>Assumono i ricorrenti che dalle testimonianze rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), espressamente richiamate nella sentenza impugnata, emergerebbe soltanto che essi, alla data del 13 dicembre 2012 e, quindi, due giorni prima della stipula del contratto di compravendita, avevano cognizione della presenza di una macchia di umidita&#8217; sulla parete esterna del fabbricato ma non certo della sussistenza di un vizio dell&#8217;impianto idraulico dell&#8217;appartamento che si accingevano ad &#8211; acquistare ne&#8217; della qualita&#8217; ed entita&#8217; dei danni conseguenti. Lamentano i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) che il giudice del secondo grado non avrebbe considerato ne&#8217; l&#8217;interrogatorio formale dell&#8217; (OMISSIS), che avrebbe ammesso di essere stato informato della presenza della macchia di umidita&#8217;, di aver effettuato un sopralluogo e di aver chiamato l&#8217;idraulico immediatamente prima della stipula dell&#8217;atto, ne&#8217; la denuncia sinistro redatta dall&#8217;idraulico (OMISSIS), da cui risulterebbe che la causa del danno era stata trovata dopo tre ore di lavoro.</p>
<p>Non essendo, ad avviso dei ricorrenti, la compiuta conoscenza del vizio da parte dei compratori al momento della stipula sorretta dalle emergenze istruttorie, sarebbe conseguentemente infondato il corollario enunciato dal Giudice di appello ossia che le parti, essendo loro nota da due giorni prima della stipula del contratto di vendita la complessiva incidenza economica del danno, avessero deciso di ripartirsi l&#8217;onere delle attivita&#8217; di ripristino.</p>
<p>3. Con il secondo motivo, si dolgono i ricorrenti che la motivazione sarebbe omessa in relazione all&#8217;affermata partecipazione diretta dei coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) all&#8217;attivita&#8217; di ricerca e di rimozione del vizio.</p>
<p>4. Con il terzo motivo, dolendosi dell&#8217;omessa motivazione, in relazione alla condotta dell&#8217; (OMISSIS), i ricorrenti lamentano che, pur dando atto dell&#8217;intervento personale dell&#8217;attuale controricorrente nell&#8217;organizzazione delle attivita&#8217; per la ricerca della causa del danno e per porre rimedio al vizio, la Corte di appello non avrebbe tratto da tale fatto alcuna &#8220;conseguenza logico-giuridico&#8221;.</p>
<p>5. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1491 cod. civ. (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3). l&#8217;evidenziano i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) che la Corte di merito, sull&#8217;assunto che i compratori al momento della stipula, conoscevano il vizio della cosa, avrebbe escluso l&#8217;operativita&#8217; dell&#8217;obbligazione di garanzia, laddove, invece, nel caso di specie, anzitutto difetterebbe il presupposto della conoscenza del vizio e, comunque, la denuncia, da essi effettuata al futuro venditore, dell&#8217;esistenza di un&#8217;anomalia del bene, tale da far sospettare l&#8217;esistenza di un &#8220;vizio ancora ignoto per qualita&#8217; ed esatta ubicazione&#8221;, in primo luogo, dimostrerebbe la &#8220;divergenza tra le condizioni del bene come si manifestavano poco prima della stipulazione del contratto e quelle volute dai futuri acquirenti&#8221; nonche&#8217; l&#8217;intento di questi ultimi di porre il futuro venditore nelle condizioni di poter adempiere la propria obbligazione ex articolo 1490 cod. civ. e, in secondo luogo, non denoterebbe l&#8217;intenzione dei compratori di rinunciare alla garanzia.</p>
<p>6. Il primo motivo, relativo alla conoscenza o meno del vizio da parte dei compratori al momento della stipula dell&#8217;atto di compravendita, e&#8217; infondato.</p>
<p>La sentenza e&#8217;, infatti, motivata e la motivazione risulta congrua ed immune da vizi logici e giuridici, in relazione alla ritenuta conoscenza del vizio da parte degli attuali ricorrenti al momento della stipula del contratto di compravendita. Al riguardo la Corte di appello ha motivato il suo convincimento sulla base delle stesse allegazioni degli attuali ricorrenti e delle risultanze istruttorie, ne&#8217; peraltro risulta rilevante che l&#8217;accertamento della causa del vizio sia avvenuta un giorno o due giorni prima della stipula del contratto, essendo decisivo che la conoscenza del vizio sia comunque anteriore al detto contratto. Del resto gli stessi ricorrenti &#8211; che gia&#8217; avevano la disponibilita&#8217; del bene, come e incontestato in causa &#8211; nella premessa in fatto della comparsa di costituzione e risposta in appello hanno dedotto che &#8220;i due giorni intercorsi tra la scoperta del vizio e il momento del contratto&#8221; erano &#8220;stati impiegati per la ricerca della causa (attraverso la parziale demolizione del pavimento) del danno e per l&#8217;esecuzione delle opere di rimedio&#8221; (v. p. 4).</p>
<p>Al riguardo si evidenzia che la conoscenza e la scoperta del vizio redibitorio non vanno necessariamente collegate alla precisa cognizione della causa del vizio stesso, poiche&#8217;, se e vero che si ha conoscenza del vizio quando il compratore abbia acquisito la certezza obiettiva della sua sussistenza, non essendo sufficiente il semplice sospetto, e altrettanto vero che, secondo la logica delle cose, tale certezza va riferita alla manifestazione esteriore del vizio e non gia&#8217; alla individuazione della causa che lo ha determinato(Cass. 6 gennaio 1979, n. 38 e Cass. 3 dicembre 1970, n. 2544).</p>
<p>7. Ragioni di economia processuale impongono a questo punto di evidenziare che la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi, avendo la Corte di merito affermato che i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS), pur a conoscenza del vizio dell&#8217;immobile prima del rogito, avevano stipulato l&#8217;atto notarile senza inserire alcuna riserva e senza neppure richiedere una riduzione del prezzo o un risarcimento del danno, il che dimostrava che essi avevano rinunciato alla garanzia per i vizi prevista dall&#8217;ultima parte dell&#8217;articolo 1491 cod. civ. e che, inoltre, gli attori non avevano dimostrato la sussistenza dei presupposti per la validita&#8217; della garanzia dei vizi della cosa venduta da parte dell&#8217; (OMISSIS).</p>
<p>La duplicita&#8217; delle ragioni del decidere nella sentenza e&#8217; del resto messa in evidenza dall&#8217;uso della espressione &#8220;osserva la Corte, con evidente ed autonoma argomentazione&#8230;&#8221; di cui a p. 10 della sentenza impugnata.</p>
<p>Tanto precisato si rileva che gli ulteriori motivi di ricorso proposti non investono compiutamente la prima ratio decidendi che attiene al regolamento negoziale di cui all&#8217;atto di compravendita, con il quale gli attuali ricorrenti acquistarono consapevolmente l&#8217;immobile di cui si discute in causa con il vizio de quo &#8211; la cui causa era stata peraltro ormai individuata &#8211; e, che, pertanto, certamente non si trovava nelle condizioni sussistenti al momento della stipula del contratto preliminare, non essendovi piena coincidenza tra le condizioni del bene secondo l&#8217;originaria determinazione volitiva dei contraenti e quelle del bene oggetto della compravendita, e cio&#8217; nonostante non inserirono nell&#8217;atto definitivo, ormai unica fonte negoziale dei rapporti tra le parti, alcuna riserva in relazione ai danni ne&#8217; concordarono con il venditore una riduzione del prezzo.</p>
<p>Va al riguardo infatti evidenziato che nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralita&#8217; di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, e&#8217; necessario, affinche&#8217; si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l&#8217;effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. ord., 3 novembre 2011, n. 22753).</p>
<p>Ne consegue che il ricorso proposto deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione, tenuto conto della particolarita&#8217; della vicenda e della validita&#8217; di una soltanto delle rationes deciendi della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 23 febbraio 2012 n. 2741</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere - Dott. NUZZO Laurenza &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15840/2010 proposto da:</p>
<p>P.B.(OMISSIS),C.B.(OMISSIS), MA. SRL (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE UNICO C.M. B., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA TRINITA&#8217; DEI MONTI 16, presso lo studio dell&#8217;avvocato FORNARO Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ALVIGINI PAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.L.M. (OMISSIS), M.M. (OMISSIS), MO.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell&#8217;avvocato DI GIOVANNI Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BRESSAN GIORGIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 502/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/03/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Alvigini Paolo difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Di Giovanni Francesco difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso depositato il 28.3.2001 M.M., Ma. e G.L.M., premettendo di essere proprietari di una unità immobiliare al piano attico del condominio (OMISSIS), agivano in giudizio per la rimozione di una canna fumaria asseritamene collocata dalla società proprietaria della pizzeria bar al piano terra in aderenza al muro condominiale a ridosso della loro terrazza, integrando illegittima limitazione della veduta e violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni.</p>
<p>Si costituivano C.B., conduttore dell&#8217;esercizio e MA. srl, proprietaria della pizzeria, eccependo l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale, l&#8217;assenza nei ricorrenti della proprietà esclusiva e l&#8217;inesistenza di pregiudizio alcuno. La misura interinale veniva concessa e poi revocata e, con sentenza n. 169/03 la sezione di Portogruaro del Tribunale di Venezia rigettava la domanda, con i compensazione delle spese, decisione riformata dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 502/2010, che ordinava la rimozione della canna fumaria installata in aderenza al muro comune fino a metri tre sotto la soglia della terrazza con condanna alle spese, sul presupposto che il proprietario di un singolo piano ha diritto ad esercitare dalle proprie vedute una vista a piombo fino alla base dell&#8217;edificio oltre che quella panoramica tutt&#8217;all&#8217;intorno e la possibilità del condomino di appoggiare la canna fumaria è ammessa solo ove non leda il diritto di veduta.</p>
<p>Ricorrono C. e MA. srl con unico articolato motivo, resistono le controparti. I rispettivi atti sono illustrati da memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Si lamentano violazione degli artt. 1102, 906 e 907 c.c., e vizi di motivazione sulla lesione del diritto di veduta per non essere stata nemmeno indicata la distanza di legge che avrebbe dovuto essere rispettata e, a tutto concedere, la distanza avrebbe dovuto essere calcolata in orizzontale e non in verticale.</p>
<p>Unico riferimento giurisprudenziale alla lettura della Corte territoriale è Cass. 3859/1985, che da prevalenza all&#8217;art. 907 c.c., rispetto all&#8217;art. 1102 c.c..</p>
<p>Il manufatto installato, come evidenziato dal ctu, è la soluzione migliore.</p>
<p>Osserva questa Corte Suprema:</p>
<p>Il precedente giurisprudenziale, criticato dal ricorrente perchè asseritamene unico, ha statuito che qualora il proprietario di un attico condominiale agisca in via possessoria per denunciare la collocazione di canna fumaria che ha arrecato pregiudizio al suo godimento di veduta, l&#8217;indagine sulla legittimità del fatto denunciato va condotta con riferimento all&#8217;art. 907 c.c. e non all&#8217;art. 1102, uso della cosa comune, tenuto conto che la suddetta domanda è rivolta a tutelare il possesso del singolo appartamento, non il compossesso di un bene condominiale, e nella specie, la Corte veneziana ha escluso la fondatezza del primo motivo di gravame sulla condominialità del muro perimetrale ed ha accolto il secondo sulla limitazione al diritto di veduta, fissando in dispositivo in metri tre la distanza, decisione conforme alla massima riportata, criticata nei termini sopra indicati.</p>
<p>Questa Corte, sia pure in diversa ipotesi, ha statuito che occorre il consenso di tutti i condomini per l&#8217;utilizzo in via esclusiva di una canna fumaria (per scarico di fumi di una pizzeria), non trattandosi di uso frazionato della cosa comune (Cass. 6.11.2008 n. 26737) e che è esperibile l&#8217;azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., a difesa del possesso da immissioni di fumo pregiudizievoli da canna fumaria (Cass. 30.5.2005 n. 11382 ord.).</p>
<p>La Corte di appello ha limitato l&#8217;indagine alla violazione dell&#8217;art. 907 c.c. e non ha considerato che, se ai sensi dell&#8217;art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, a fortiori non può limitare il normale godimento del bene di proprietà esclusiva.</p>
<p>Invero vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell&#8217;art. 907 c.c., trattandosi di manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la illegittimità, ma nello spazio non condominiale.</p>
<p>Sembra più corretto valutare la legittimità dell&#8217;opera in funzione non dell&#8217;art. 907 cc ma del principio desumibile dall&#8217;art. 1102 c.c.) secondo cui, come dedotto, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.</p>
<p>In mancanza di una indagine per accertare se, con la realizzazione del manufatto, si impedisca il normale godimento del bene, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.<br />
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012.</p>
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