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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; certificazione energetica</title>
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		<title>Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 21:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[attestazione di prestazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>

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		<description><![CDATA[Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
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--></style>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 giugno 2013, n. 149</span></strong></h3>
<p><span style="font-size: medium;">Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l&#8217;indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a Norma dell&#8217;articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 align="center"><strong><span style="font-size: medium;">PREAMBOLO</span></strong></h3>
<h3 align="center"><strong><span style="font-size: medium;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</span></strong></h3>
<p><span style="font-size: medium;">Visto l’articolo 87 della Costituzione;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia ed, in particolare, l’articolo 10;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera c) , che prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto l’articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell’articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni per l’efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell’articolo 18;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA);</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Considerato che l’emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/ CE, ed in particolare dell’articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 9 novembre 2009;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 align="center"><strong><span style="font-size: medium;">EMANA</span></strong></h3>
<h3 align="center"><strong><span style="font-size: medium;">il seguente regolamento:</span></strong></h3>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 1</span></strong><span style="font-size: medium;"><br />
</span><strong><span style="font-size: medium;">Finalità e ambito di intervento</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all’articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. 2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l’ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 2</span></strong><span style="font-size: medium;"><br />
</span><strong><span style="font-size: medium;">Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:<br />
a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) ;<br />
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) ;<br />
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) ;<br />
d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a) , che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) .</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti: a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:<br />
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;<br />
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;<br />
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, meccatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione ‘elettrotecnica’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;<br />
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni, ambiente e territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra; e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria, agroalimentare e agroindustria’ articolazione &#8216;gestione dell’ambiente e del territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico. 4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">5)Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:<br />
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;<br />
b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;<br />
c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;<br />
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c) , d) ed e) , ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1. L’attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami. 6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 3</span></strong><span style="font-size: medium;"><br />
</span><strong><span style="font-size: medium;">Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:<br />
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;<br />
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi. </span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 4 </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Funzioni delle Regioni e Province autonome</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull’intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:<br />
a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all’articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;<br />
a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell’allegato 1;<br />
b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;<br />
c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;<br />
d) monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;<br />
e) predisporre, nell’ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all’articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;<br />
f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 5 </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) . Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a) l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell’edificio.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 6 </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Disposizioni finali</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) , dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2-bis . Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell’attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 7 </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Copertura finanziaria</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Allegato 1</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">Durata minima 80 ore</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">I MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici.<br />
Le procedure di certificazione.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La normativa tecnica.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Obblighi e responsabilità del certificatore.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">II MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">III MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Analisi tecnico economica degli investimenti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">IV MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Involucro edilizio:</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti; soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: dei nuovi edifici; del miglioramento degli edifici esistenti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">V MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Impianti termici:</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: dei nuovi impianti;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">della ristrutturazione degli impianti esistentiò.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">VI MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">L’utilizzo e l’integrazione delle fonti rinnovabili.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">VII MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Comfort abitativo.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La ventilazione naturale e meccanica controllata.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">L’innovazione tecnologica per la gestione dell’edificio e degli impianti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">VIII MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La diagnosi energetica degli edifici.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Esempi applicativi.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Esercitazioni all’utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.</span></p>
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		<title>L&#8217;Abruzzo e la Certificazione Energetica</title>
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		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Come già detto in precedenti articoliì, la disciplina nazionale sulla certificazione energetica ha demandato alle singole regioni il compito di attuarne il compimento. Per anni solo poche regioni hanno dato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come già detto in precedenti articoliì, la disciplina nazionale sulla certificazione energetica ha demandato alle singole regioni il compito di attuarne il compimento.</p>
<p>Per anni solo poche regioni hanno dato rivestimento normativo compiuto, e l&#8217;Abruzzo è rimasta nella media, istituendo l&#8217;ARAEN che avrebbe dovuto occuparsi -fra le altre cose- della materia, e non adottando alcun ulteriore provvedimento concreto,se non, con estremo ritardo la previsione dell&#8217;istituzione dell&#8217;albo dei certificatori energetici.</p>
<p>Soltanto nel 2013 (v. <a href="http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/menuEnergia/DGR-567-2013.pdf">Delibera della Giunta regionale n. 567/2013</a>) la regione ha finalmente compiuto un balzo in avanti istituendo il <strong>Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Abruzzo,</strong> realizzato in collaborazione con <a title="ENEA" href="http://www.enea.it/it">ENEA</a> (l&#8217;<b>Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile</b>) che sarà operativo dal 1° settembre 2013.</p>
<p>I soggetti abilitati alla redazione degli attestati di prestazioni energetica dovranno inviare gli attestati attraverso il <a href="https://www.certificazione-energetica-edifici.enea.it/abruzzo/"> portale</a>; così contribuendo alla formazione di un&#8217;anagrafica nazionale della prestazione energetica degli edifici, pur continuando a permanere sul <a title="portale ambiente Regione Abruzzo" href="http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuEnergia&amp;servizio=xList&amp;stileDiv=mono&amp;template=default&amp;msv=energia">sito</a> della Regione Abruzzo l&#8217;indicazione &#8220;Gli Attestati di Certificazione Energetica redatti da tecnici abilitati ai sensi della normativa nazionale vigente (D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e D. Lgs. n. 115/2008) vanno spediti a Regione Abruzzo &#8211; Servizio Politica Energetica, Qualità dell&#8217;Aria, SINA &#8211; Via Passolanciano n. 75 &#8211; 65124 Pescara&#8221;</p>
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		<title>Certificazione Energetica: il punto della situazione</title>
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		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 13:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nel 2005 è entrato in vigore l&#8217;obbligo di certificazione energetica per chiunque voglia vendere o locare un immobile; la normativa nazionale aveva numerose pecche, fra cui il demandare alle regioni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2005 è entrato in vigore l&#8217;obbligo di certificazione energetica per chiunque voglia vendere o locare un immobile; la normativa nazionale aveva numerose pecche, fra cui il demandare alle regioni la normazione d&#8217;attuazione, (in particolare l&#8217;istituzione degli albi dei certificatori energetici), la mancanza di un sistema sanzionatorio e la possibilità per i proprietari di autocertificazione dell&#8217;immobile in classe G (ossia dichiarare che l&#8217;immobile ha una pessimo isolamento termico).</p>
<p>Dopo tanti anni e tante modificazioni (l&#8217;ultima, in ordine temporal, è quella apportata dal <a title="Gazzetta Ufficiale" href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/05/13G00107/sg">Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63</a>), possiamo così riassumere la disciplina attualmente in vigore:</p>
<ul>
<li>innanzitutto non si parla più di rendimento energetico, ma di <strong>prestazione energetica</strong>, intendendo con tale definiziione (in verità inappropriata) non solo la quantità di energia che si prevede si debba consumare per il riscaldamento ed il raffreddamento degli ambienti nel corso del&#8217;anno, ma pure per il riscaldamento dell&#8217;acqua, ed, in alcuni casi, anche l&#8217;illuminazione;</li>
<li>parallelamente non trattandosi più del mero isolamento, sono altri i criteri e le metodologie di calcolo cui fare riferimento per la prestazione enrgetica, che ovviamente saranno contenuti in futuri decreti attuativi, lasciando per il momento un vuoto normativo non di poco conto;</li>
<li>logica conseguenza è che non sarà più rilasciato l&#8217;Attestato di Certificazione Energetica (cd aCE), ma l&#8217;<strong>Attestato di Prestazione Energetica</strong> (cd APE) che dovrà indicare, tra le altre,  la <strong>prestazione energetica</strong> globale dell&#8217;immobile, <strong>classe energetica</strong> dell&#8217;immobile individuata attraverso l&#8217;indice di prestazione energetica globale, la <strong>qualità energetica</strong> del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, le emissioni di <strong>anidride carbonica</strong>.</li>
</ul>
<p>Anche nel caso dell&#8217;APE, l&#8217;attestazione ha <strong>validità</strong> per <strong>dieci anni</strong>.</p>
<p>Ulteriori innovazioni si concretizzano nell&#8217;estensione anche alla maggior parte degli immobili aperti al pubblico dell&#8217;obbligatorietà del conseguimento dell&#8217;attestato di prestazione e nell&#8217;<strong>obbligo di allegare l&#8217;attestato al contratto</strong> di locazione o di vendita al momento della registrazione presso l&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Per approfondimenti ci sentiamo di rimandare al sito di <a title="Nextville" href="http://www.nextville.it">Nextville</a><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/05/13G00107/sg">,</a> mentre per i riferimenti normativi:<br />
<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/05/13G00107/sg">Dl 4 giugno 2013, n. 63</a><a href="http://www.nextville.it/normativa/2105" target="='_blank'"><br />
</a><a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05192dl.htm">Dlgs 19 agosto 2005, n. 192</a><br />
<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0345:IT:HTML">Sentenza Corte di Giustizia Ue 13 giugno 2013, causa C-345/12</a></p>
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		<title>L&#8217;Agenzia Regionale per l&#8217;Energia</title>
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		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno che con legge regionale del 2005 (Legge Regionale n. 6 dell&#8217;8 febbraio 2005 art.64) è stato istituita l&#8217;Agenzia Regionale per l&#8217;Energia (A.R.A.E.N.). L&#8217;Agenzia ha competenze in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Forse non tutti sanno che con legge regionale del 2005 (<a href="http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/lexreght/legVII/leggi/html/2005/l006.htm">Legge Regionale n. 6 dell&#8217;8 febbraio 2005 art.64</a>) è stato istituita l&#8217;Agenzia Regionale per l&#8217;Energia (A.R.A.E.N.).</p>
<p>L&#8217;Agenzia ha competenze in materia ambientale ed energetica; per maggiori informazioni è consultabile il <a href="http://www.regione.abruzzo.it/xAraen/">sito ufficiale dell&#8217;Agenzia</a>.</p>
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