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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; cauzione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23164</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 16:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[cauzione]]></category>
		<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In caso di vendita di bene concesso in locazione, a chi spetta il deposito cauzionale versato dal conduttore: chi è tenuto a restituirla?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25833/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 382/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 07/03/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>I coniugi (OMISSIS) con atto di citazione del 18 marzo 2002 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Cuneo (OMISSIS) e (OMISSIS) esponendo di essere proprietari di un immobile sito in (OMISSIS) avendone acquistato meta&#8217; dal Fallimento (OMISSIS) e la restante meta&#8217; dai convenuti quali eredi di (OMISSIS), che tale immobile era stato locato alla societa&#8217; (OMISSIS), la quale aveva a sua tempo versato nelle mani del (OMISSIS) un deposito cauzionale pari ad euro 5.624,44 e che tale somma mai era stata dai precedenti proprietari a loro rimessa. Chiedevano pertanto che i convenuti fossero condannati ad attribuire tale somma, ovvero, in subordine la meta&#8217; della stessa oltre accessori.</p>
<p>Si costituivano i convenuti eccependo che gli attori al momento dell&#8217;acquisto erano a conoscenza dell&#8217;esistenza del deposito cauzionale e che, a tutto concedere, essi non potevano esser tenuti a corrispondere piu&#8217; della meta&#8217; di loro spettanza.</p>
<p>Il Tribunale di Cuneo con sentenza n. 214 del 2004 condannava i convenuti tra loro in solido al pagamento della somma di euro 5.624,44 oltre interessi legali dal 18 marzo 2002 al saldo, li condannava, inoltre, al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>Questa sentenza veniva confermata dalla corte di Appello di Torino con sentenza n. 382 del 2007. Secondo la Corte torinese, dal fatto che i coniugi (OMISSIS) al momento dell&#8217;acquisto conoscessero la situazione locativa dell&#8217;immobile acquistato non discendeva sic et simpliciter la prova dell&#8217;imputazione della cauzione in conto prezzo, considerato, per altro, che il prezzo veniva determinato a corpo e che (con tipica clausola di stile) l&#8217;immobile veniva venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava nel rispetto di tutti i pesi ed oneri. L&#8217;azione proposta dagli originali attori era da ritenersi strumentale all&#8217;adempimento da parte loro dell&#8217;obbligo di restituzione della cauzione, Legge n. 392 del 1978, ex articolo 11, gravante sul locatore al momento della consegna dei locali e ferma restando la verifica d&#8217;integrita&#8217; dei beni locati.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) e da (OMISSIS) per tre motivi, illustrati con memoria.</p>
<p>I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano:</p>
<p>a) Con il primo motivo la violazione/o falsa applicazione degli articoli 1362 &#8211; 1367 e 2697 c.c.. Secondo i ricorrenti la Corte di merito non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui agli articoli 1262 &#8211; 1367 e 2697 cc, dato che non avrebbe ritenuto fosse onere dei coniugi (OMISSIS) provare che nella determinazione del prezzo della vendita non si fosse tenuto conto della cauzione oggetto della controversia. In particolare la Corte torinese concordava con gli appellanti che i coniugi (OMISSIS) fossero a conoscenza della sussistenza del contratto di locazione, ma riteneva che non sussistesse la prova che la cauzione fosse imputata in conto prezzo. E, di piu&#8217; la Corte di merito concordava con gli appellanti che il contratto di compravendita stabiliva che i coniugi (OMISSIS) avevano acquistato l&#8217;immobile di cui si dice nello stato di fatto in cui si trovava e &#8220;con ogni diritto accessione e pertinenza&#8221;, ma riteneva che quella clausola fosse una clausola di stile.</p>
<p>Eppero&#8217;, le affermazioni della Corte di merito, prescindendo da una indagine in ordine alla volonta&#8217; delle parti, sarebbero apodittiche e indimostrate.</p>
<p>Cio&#8217; posto, concludono i ricorrenti, dica l&#8217;Ecc.ma Corte se nel caso in cui un contratto di compravendita immobiliare dia atto che l&#8217;acquisto sia effettuato nello stato di fatto in cui si trova, come visto ed accettato dalla parte acquirente, e con ogni diritto, accessione e pertinenza e servitu&#8217;, si possa reputare tale clausola di stile senza alcuna indagine circa la volizione effettiva delle parti e senza che cio&#8217; sia mai stato dedotto in giudizio, ovvero, se da tale clausola possa invece derivare la presunzione che il prezzo della compravendita sia stato determinato, anche tenendo presente la situazione locativa dell&#8217;immobile, con conseguente gravare dell&#8217;onere della prova su chi intenda provare il contrario.</p>
<p>b) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l&#8217;insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe errato nell&#8217;aver escluso che il deposito cauzionale di cui si dice non fosse stato considerato nella determinazione del prezzo, atteso che insufficiente sarebbe la motivazione secondo la quale &#8220;(&#8230;), va anzi detto che ancor piu&#8217; in radice la prova della conoscenza dello stato locativo dell&#8217;immobile compravenduto non sia ancora a rigore la prova della conoscenza da parte degli acquirenti di tutte indistintamente le clausole contrattuali, segnatamente di quelle concernente il deposito cauzionale di lire 3.800.000: Deposito al quale la perizia fallimentare non fa cenno alcuno&#8221;, atteso che la Corte di merito non avrebbe considerato che le controparti erano gia&#8217; proprietarie di una quota dell&#8217;immobile e che il deposito cauzionale, soprattutto, quando si tratti di uso commerciale sia clausola del tutto usuale nella pratica. Ne&#8217; puo&#8217; ritenersi, specificano, altresi&#8217;, i ricorrenti, tardiva la relativa eccezione in quanto sin dalla comparsa costitutiva di primo grado i convenuti avevano eccepito che gli attori al momento dell&#8217;acquisto della quota erano &#8220;a conoscenza dell&#8217;esistenza del deposito cauzionale&#8221;.</p>
<p>1.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente vista l&#8217;innegabile connessione che esiste tra gli stessi, tanto che la seconda censura sembra essere una specificazione della prima, ed entrambi sono infondati.</p>
<p>Va qui precisato che il deposito cauzionale e&#8217; considerato solitamente come un pegno irregolare in relazione alla sua funzione di garanzia ed alla fungibilita&#8217; dei beni che ne formano oggetto (il denaro). Da questa sua natura deriva non solo l&#8217;accessorieta&#8217; con le obbligazioni che intende garantire ma anche il diritto di seguito; il che significa che il trasferimento dell&#8217;immobile comporta automaticamente il trasferimento del deposito cauzionale. L&#8217;acquirente dell&#8217;immobile locato subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (articolo 1602 c.c.) e, cosi&#8217;, anche nell&#8217;obbligazione accessoria di restituire il deposito cauzionale versato dall&#8217;inquilino. Con l&#8217;ulteriore precisazione che il bene dato in pegno (nel caso in esame una somma di denaro) rimane ed e&#8217; di proprieta&#8217; del soggetto che ha concesso il pegno con il divieto per il creditore pignoratizio di disporre del bene. Normalmente, dunque, il venditore (che vende un bene locato) trasferisce, per cosi&#8217; dire, non solo il rapporto locativo, ma anche il possesso del pegno, ovvero della cauzione. Normalmente, cioe&#8217;, il. venditore non puo&#8217; trattenere per se&#8217; il pegno (cioe&#8217; la cauzione), se cio&#8217; non sia stato concordato &#8220;esplicitamente&#8221; e/o espressamente, con il compratore.</p>
<p>1.1.a) Piuttosto il venditore puo&#8217; trattenere per se la cauzione di cui si dice, o quella cauzione gli appartiene definitivamente, se dal contratto risulti che il mancato trasferimento della cauzione al compratore e&#8217; dovuto: o ad una compensazione tra il dare del compratore e l&#8217;avere dello stesso, trattandosi di rispettivi crediti di denaro e simultaneamente esigibili; oppure al prezzo della vendita concordato in misura ridotta (pari al valore della cauzione) rispetto a quello che avrebbe dovuto essere, cioe&#8217;, in altri termini, dal contratto risulti una compensazione, per cosi&#8217; dire, &#8220;virtuale&#8221;.</p>
<p>Ora, nel caso in esame, i dati considerati dalla Corte torinese escludono una qualunque ipotesi di compensazione reale, o per cosi&#8217; dire virtuale. Come specifica la sentenza impugnata, il prezzo della vendita era stato concordato a &#8220;corpo&#8221;, la cui indicazione, pertanto, non consente di ritenere che il prezzo sia stato determinato in misura ridotta, pari al valore della cauzione di cui si dice.</p>
<p>Ne&#8217; tale risultato appare raggiungibile avendo le parti concordato che l&#8217;immobile veniva venduto &#8220;con ogni diritto accessione, pertinenza e servitu&#8217;&#8221; non solo perche&#8217;, come bene chiarisce la Corte torinese, quella e&#8217; una clausola di stile, ma, e, soprattutto, perche&#8217; in nessuna di quelle espressioni e&#8217; imputabile la considerazione che la cauzione locativa abbia comportato una diminuzione del prezzo della vendita, cioe&#8217;, per cosi&#8217; dire una &#8220;compensazione virtuale&#8221; o &#8220;preventiva&#8221;.</p>
<p>1.1.a).- Pertanto, sono coerenti ai principi qui indicati, e, comunque, non sono errate, le affermazioni della Corte torinese secondo cui in assenza di altri elementi, dalla circostanza che il compratore conoscesse l&#8217;esistenza del rapporto locativo di cui si dice non avrebbe potuto desumersi la prova dell&#8217;imputazione della cauzione locativa in conto prezzo proprio perche&#8217; come si e&#8217; detto non essendo quell&#8217;imputazione un effetto immediato del contratto di compravendita e neppure della conoscenza del compratore che esisteva un contratto di locazione, l&#8217;eventuale imputazione in conto prezzo avrebbe dovuto essere prevista esplicitamente. Cosi&#8217;, come appare del tutto convincente, perche&#8217; coerente con i principi di cui si e&#8217; detto la motivazione contenuta in sentenza secondo cui &#8220;in tale situazione l&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;ammontare della cauzione sarebbe stato per comune accordo inglobato nel prezzo di acquisto non puo&#8217; che risultare assolutamente apodittica, ne&#8217; potrebbe negarsi che l&#8217;onere di provare un siffatto accordo gravasse per regola generale ex articolo 2697 c.c., sul (OMISSIS) (cioe&#8217; sul venditore) che ne ha fatto oggetto di una specifica eccezione&#8221;.</p>
<p>2.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1292 e 1298 c.c.. Secondo i ricorrenti la Corte torinese avrebbe errato nell&#8217;aver considerato che l&#8217;obbligazione gravante sugli odierni ricorrenti fosse un&#8217;obbligazione solidale., considerato che nel caso di specie non vi e&#8217; stato un unico contratto di compravendita tra piu&#8217; proprietari venditori ed acquirente, ma questi, gia&#8217; proprietario di una quota di proprieta&#8217; ha acquistato quella residua e, pertanto, difetterebbe tanto l&#8217;eadem causa obligandi, quanto l&#8217;unitarieta&#8217; della prestazione dovuta. Piuttosto, gli acquirenti in quanto gia&#8217; proprietari di una quota dell&#8217;immobile erano al momento dell&#8217;acquisto gia&#8217; tenuti alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore per l&#8217;intero, cosicche&#8217; questo in nulla ha mutato della loro posizione.</p>
<p>Dica, pertanto la Corte di cassazione se nell&#8217;ipotesi di immobile locato la vendita della residua quota a soggetto gia&#8217; comproprietario di altra quota comporti una presunzione di solidarieta&#8217; passiva non solo nei confronti del conduttore, ma anche degli originali proprietari-locatori.</p>
<p>2.1.- Anche questo motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Come ha evidenziato correttamente la Corte torinese ab origine il rapporto locativo di cui si dice era unitario ed essendoci due comproprietari dell&#8217;immobile (OMISSIS) e (OMISSIS), il conduttore avrebbe avuto gia&#8217; in partenza titolo per richiedere da qualunque dei locatori la restituzione dell&#8217;intero importo versato in cauzione al termine della locazione, sempre che l&#8217;immobile locato non fosse stato danneggiato. Con la conseguenza che nell&#8217;ipotesi in cui la cauzione fosse stata chiesta e restituita da un uno dei coobbligati, questi avrebbe potuto chiedere la corresponsione della cauzione se la stessa fosse rimasta nella sfera patrimoniale dell&#8217;altro coobbligato, considerato che la cauzione, comunque, come chiarisce la dottrina piu&#8217; accreditata, assolve una funzione di garanzia ed identifica un&#8217;ipotesi di pegno irregolare. Eppero&#8217;, come ha chiarito la Corte torinese, quando il subentro nel rapporto locativo dei coniugi (OMISSIS) e&#8217; stato integrale, essendo diventati locatori unici dell&#8217;immobile, gli stessi coniugi erano diventati unici legittimati ad ottenere il possesso della cauzione, perche&#8217; unici titolari della garanzia, ovvero, del diritto di pegno irregolare o, in altri termini, del diritto a possedere la cauzione e, sotto altro aspetto, unici obbligati a restituire al conduttore, la cauzione al termine della locazione in presenza dei presupposti di legge. Pertanto, come correttamente ha chiarito la Corte torinese i coniugi (OMISSIS) non hanno fatto valere un rapporto interno tra plurimi locatori ne&#8217; il regresso per somme gia&#8217; corrisposte ma il loro diritto, in quanto titolari del rapporto locativo e dunque della garanzia ad esso accessoria, di possedere, e dunque di ottenere, il bene (la cauzione) oggetto del pegno irregolare, al fine di restituirlo al conduttore alla fine della locazione o di trattenerlo, se si fossero riscontrati dei danni all&#8217;immobile locato. Insomma, i coniugi (OMISSIS) avevano fatto valere correttamente un credito strumentale all&#8217;adempimento di un obbligo attinente il rapporto esterno della locazione (la restituzione della cauzione al conduttore sempre che il bene locato non fosse stato danneggiato dal conduttore).</p>
<p>In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio della soccombenza condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<title>Tribunale di Modena,  Sez. II, Sentenza 7 dicembre 2010 n. 1853</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 09:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi particolari]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[cauzione]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA (Sezione II° civile) nella persona del giudice dr. R. M. pronunciato la seguente sentenza: nella causa iscritta nel Ruolo generale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE DI MODENA<br />
(Sezione II° civile)</p>
<p>nella persona del giudice dr. R. M. pronunciato la seguente <strong>sentenza</strong>:</p>
<p>nella causa iscritta nel Ruolo generale affari contenziosi n.9083/2007promossa da FIM s.p.a.Rappresentata e difesa per procura speciale apposta in calce al ricorso ex art. 447 bis c.p.c dall&#8217;avv.ti Vi. Ca.</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Q mobiliare s.r.l. rappresentata e difesa per procura speciale apposta in calce alla comparsa di risposta dall&#8217;avv. Gi.Be..</p>
<p>Sulla base delle seguenti conclusioni:per il ricorrente: &#8220;come da ricorso&#8221; per il resistente: &#8220;come da comparsa&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong><br />
<strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>In seguito a recesso della conduttrice da contratto di locazione ad uso diverso dall&#8217;abitazione, relativo ad appartamento posto a Modena, via S., piano &#8230;, la ex locatrice ha richiesto all&#8217;ex conduttrice il il riconoscimento di taluni crediti scaturenti dalla fine anticipata del contratto; quali, il pagamento dell&#8217;ultimo trimestre di canone (dal 1.1.2007 al 31.3.2007), una somma a titolo di penale per il recesso anticipato ed il Rimborso di spese di ripristino dello stabile in seguito a rilascio.</p>
<p>II. Quanto alla prima posta creditoria, la resistente ha eccepito la nullità della clausola Contrattuale di cui all&#8217;art. 3, per violazione del combinato disposto degli artt. 32 e 79 l. n. 392 del 1978, in quanto attributivo al locatore di un vantaggio illegittimo, pur non contestando nella sua materialità il mancato pagamento del canone.</p>
<p>Ebbene, nella nomofilachia appare sostanzialmente assodata la legittimità di una clausola siffatta sempre che l&#8217;aumento progressivo del canone annuo in relazione a frazione temporale sia collegato ad un vantaggio per il conduttore ancorato a parametri predeterminati ed idonei influire sull&#8217;equilibrio contrattuale (ex multis, Cass. 8 maggio 2006, n. 10500; Cass. 21 luglio 2003, n. 11320).</p>
<p>Nella specie, la clausola contrattuale incorre nella sanzione di nullità prevista dalla legge penale locativa non essendo stato l&#8217;aumento ancorata ad alcun preciso parametro di riferimento.</p>
<p>Resta così dovuto l&#8217;importo del canone originario i ammontante ad euro 18.000 annui e perciò per il trimestre in discorso è dovuta la somma di euro 4.500.</p>
<p>III. Appare fondata anche l&#8217;ulteriore eccezione, di non debenza, della multa penitenziale, dovuta quale p&#8217;rezzo del recesso anticipato e prevista dall&#8217;art. 2 del contratto.</p>
<p>Nella specie l&#8217;obbligazione sarebbe sorta sempre che la parte conduttrice avesse esercitato la &#8220;facoltà&#8221; di recesso convenzionale prevista dalla pattuizione contrattuale in oggetto, che è letteralmente riferita ad un recesso convenzionale, come tale esercitatile anche ad nutum.</p>
<p>Per vero, nella specie, come emerge dal tenore della 4ttera di recesso in data 6 luglio 2006, Q Immobiliare s.r.l. è receduta avvalendosi dell&#8217;art 27 comma 8 della l. n. 392 del 1978, che ammette il recesso legale per gravi motivi.</p>
<p>Ebbene, tali motivi sono stati indicati e specificati con riferimento alle &#8220;contingenti e negative (condizioni del mercato immobiliare&#8221; sicché non par dubbia la ricorrenza dei presupposti normativi per l&#8217;esercizio del recesso legale.</p>
<p>Si insegna, specificamente in termini, che: &#8220;in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da &#8220;quello abitativo, i gravi motivi in presenza dei quali è l&#8217;art. 27 l. 27 luglio 1978 n. 392, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione (da comunicare con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata), devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibi1i e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo. Pertanto, essi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all&#8217;opportunità o meno di continuare ad occupare l&#8217;immobile locato ma devono avere carattere oggettivo. In particolare, può integrare grave motivo di recesso un andamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all&#8217;attività dell&#8217;impresa, sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile, che, imponendo l&#8217;ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo&#8221; (Cass. 21 aprile 2010, n. 9443).</p>
<p>Resta perciò esclusa l&#8217;applicabilità della clausola penitenziale invocata.</p>
<p>IV. Da ultimo, la ricorrente ha richiesto il rimborso delle spese di ripristino sopportate in seguito a rilascio. Al riguardo sono state prodotte fatture quietanzate dagli artigiani che hanno provveduto in proposito.</p>
<p>È dovuta pertanto la somma complessiva di euro 4.000 (come da doc. 13, afferente i ripristini effettuati al civico n. &#8230;, piano &#8230;, di via S., quello oggetto di causa).</p>
<p>Pertanto, complessivamente, la convenuta va condannata al versamento della somma di euro 8.500.</p>
<p>Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da Finanziara Immobiliare Montecarlo s.p.a. con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 28 novembre 2007,</p>
<p>1. dichiara tenuta e condanna la resistente al (versamento della somma complessiva di euro 8.500;</p>
<p>2. dichiara tenuta e condanna la resistente a rimborsare delle spese processuali che si liquidano in &#8220;complessivi euro 2.750 (di cui euro 250 per anticipazioni; euro 1.000 per diritti ed euro 1.500 per onorari), oltre ad IVA CAP, come per legge e spese generali.</p>
<p>Modena, 26 novembre 2010<br />
Minuta depositata in cancelleria in data 30 novembre 2010 e pubblicata nelle forme di legge in data 07/12/10.<br />
Il collaboratore di cancelleria</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 15 novembre 2012, n. 20012</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 10:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[cauzione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Presidente Dott. MATERA Lina &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliereha pronunciato la seguente:</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;">sul ricorso 27358/2006 proposto da:(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</div>
<div style="text-align: right;">- ricorrenti -</div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div style="text-align: left;">CURATELA FALL (OMISSIS) SRL P.I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</div>
<div style="text-align: right;">- controricorrente -</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 461/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di LECCE, depositata il 09/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2012 dal Presidente Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div style="text-align: left;">Con sentenza del 4-6-2002 il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda proposta con atto notificato il 21-10-1991 da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della Curatela del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) (costituitasi in corso di causa dopo il fallimento della predetta societa&#8217;, dichiarato il (OMISSIS)) e, per l&#8217;effetto, dichiarava trasferita in favore degli attori, in virtu&#8217; della scrittura privata del 9-2-1985, la proprieta&#8217; di un locale, esteso mq. 47, gia&#8217; facente parte del fabbricato in corso di realizzazione da parte della (OMISSIS) su terreno sito in (OMISSIS), da frazionarsi dall&#8217;intero, lato (OMISSIS), nonche&#8217; i diritti relativi al verde prospiciente il locale a partire dalla strada di PRG, lato mare, e rigettava la domanda riconvenzionale della Curatela di scioglimento dal contratto ai sensi della L.F., articolo 72, essendosi in presenza di un negozio immediatamente traslativo della proprieta&#8217;.Proposta impugnazione da parte della suddetta Curatela cui resisteva (OMISSIS) mentre (OMISSIS) restava contumace la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 9-7-2005, in accoglimento del gravame, ha rigettato la domanda proposta dai (OMISSIS) con l&#8217;atto di citazione del 21-10-1991, avendo ritenuto la nullita&#8217; del contratto di vendita di cui alla scrittura privata del 9-2-1985 per indeterminatezza dell&#8217;oggetto.Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto un ricorso basato su di un unico articolato motivo cui la Curatela del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</div>
<div style="text-align: center;"><strong> MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div>Con l&#8217;unico motivo articolato i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1348, 1418 e 1470 c.c., e articolo 115 c.p.c., nonche&#8217; vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la scrittura e la piantina che ne costituisce parte integrante non contenessero elementi sufficienti per individuare l&#8217;ubicazione del locale trasferito, da frazionarsi dall&#8217;intero; infatti una corretta interpretazione delle espressioni usate dai contraenti avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a rilevare che costoro avevano indicato l&#8217;esatta misura (47 mq.) della porzione del locale per cui e&#8217; causa, che essi avevano precisato che tale area doveva essere ricavata a &#8220;lato (OMISSIS)&#8221;, e che due dei confini sarebbero stati costituiti dal &#8220;focate gia&#8217; di proprieta&#8217; dei (OMISSIS)&#8221; e dal &#8220;vano scala sempre lato (OMISSIS)&#8221;; pertanto l&#8217;indicazione precisa della misura dell&#8217;area da distaccarsi dalla piu&#8217; ampia superficie consentiva di individuare con assoluta certezza non solo l&#8217;estensione, ma anche l&#8217;esatta ubicazione della parte di locale oggetto del trasferimento di proprieta&#8217;.I ricorrenti inoltre assumono che erroneamente la Corte territoriale ha affermato, con motivazione palesemente insufficiente, che la piantina allegata alla suddetta scrittura privata non conteneva l&#8217;indicazione dell&#8217;estensione dei quattro lati dell&#8217;immobile da frazionare dall&#8217;intero, ed i confini del locale; invero da detta piantina si evinceva chiaramente che l&#8217;immobile per cui e&#8217; causa era ricavato dal lato (OMISSIS), con un lato sul vano scala lato (OMISSIS), un lato a confine con la proprieta&#8217; (OMISSIS), un lato a confine con il &#8220;verde privato&#8221; ed il quarto lato in aderenza al pilastro al centro del piu&#8217; ampio locale di proprieta&#8217; della societa&#8217; costruttrice.I ricorrenti infine censurano altresi&#8217; l&#8217;affermazione del giudice di appello secondo cui non erano in alcun modo individuati i dati relativi al verde prospiciente il locale a partire dalla strada di PRG lato mare, ne&#8217; era precisata l&#8217;estensione della detta superficie; infatti un esame contestuale del contratto e della planimetria allegata avrebbe consentito di accertare che solo un lato del locale attribuito agli esponenti si affacciava all&#8217;esterno, cosicche&#8217;, richiamando il senso letterale dell&#8217;espressione usata, era innegabile che ai germani (OMISSIS) era stata attribuita la proprieta&#8217; di tutta l&#8217;area destinata a verde privato prospiciente quel lato del locale, a partire dalla strada di PRG che pur era esattamente indicata sulla planimetria.La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha premesso che con rogito dell&#8217;8-11-1983 (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano ceduto alla s.r.l. (OMISSIS) un suolo edificatorio sito in (OMISSIS), contrada (OMISSIS), in cambio della proprieta&#8217; di due appartamenti facenti parte del fabbricato in corso di realizzazione su terreno sito in (OMISSIS), oltre ad un locale al pianterreno in fase di ultimazione; ha quindi aggiunto che con scrittura privata del 9-2-1985, a parziale modifica del suddetto rogito, i (OMISSIS) avevano realizzato direttamente gli infissi dei suddetti appartamenti, mentre la (OMISSIS), a compensazione del valore di dette opere, aveva ceduto loro la &#8220;proprieta&#8217; di una porzione del locale rimanente da frazionare dall&#8217;intero a lato (OMISSIS) tra il locale gia&#8217; di proprieta&#8217; dei (OMISSIS) e il vano scale sempre lato (OMISSIS)&#8221; e che &#8220;inoltre la signora (OMISSIS) cedeva tutti i diritti relativi al verde prospiciente il locale a partire dalla strada di P.R.G. lato mare&#8221;&#8230;&#8221;il tutto come evidenziato dall&#8217;allegata planimetria che fa parte integrante della presente scrittura&#8221;.</p>
<p>Il giudice di appello a tal punto ha ritenuto tale pattuizione affetta da nullita&#8217; per indeterminatezza dell&#8217;oggetto, evidenziando che, anche se nella menzionata scrittura privata era stato specificato che &#8220;la parte di locale ceduta e&#8217; di mq. 47&#8243;, la scrittura e la piantina che ne costituiva parte integrante non contenevano elementi sufficienti per individuare l&#8217;ubicazione del locale trasferito, da frazionarsi dall&#8217;intero, ne&#8217; la piantina allegata conteneva l&#8217;indicazione dell&#8217;estensione dei quattro lati dell&#8217;immobile da frazionare dall&#8217;intero, ed i confini del locale; inoltre non erano stati in alcun modo individuati i dati relativi al verde prospiciente il locale a partire dalla strada di P.R.G. lato mare, ne&#8217; era stata precisata l&#8217;estensione di detta superficie.</p>
<p>Orbene il convincimento espresso dai giudice di appello in ordine alla indeterminabilita&#8217; dell&#8217;oggetto della scrittura privata del 9-2-1985 si risolve in un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, laddove i ricorrenti tendono inammissibilmente a prospettare una interpretazione della scrittura privata stessa ad essi piu&#8217; favorevole, trascurando di considerare i limiti del sindacato al riguardo previsti dinanzi al giudice di legittimita&#8217;, senza specificare invero i canoni ermeneutici in concreto inosservati ne&#8217; le modalita&#8217; con le quali il giudice di merito si sarebbe da essi discostato.</p>
<p>Occorre invece rilevare che la sentenza impugnata, non avendo rinvenuto elementi certi per la determinabilita&#8217; del locale in questione (pur avendo esaminato a tal fine la piantina allegata alla scrittura privata del 9-2-1985 e costituente parte integrante di quest&#8217;ultima), ovvero ne&#8217; i confini, ; ne&#8217; altri dati oggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e ad impedire quindi che rimanessero margini di dubbio sull&#8217;identita&#8217; del suddetto immobile, ne ha tratto le logiche conseguenze sul piano giuridico (vedi al riguardo Cass. 3-2-2000 n. 1165; Cass. 29-5-2007 n. 12506); ne&#8217; d&#8217;altra parte i ricorrenti, nel sostenere l&#8217;indicazione completa nella scrittura privata del 9-2-1985 e nella piantina allegata dei confini, ha fornito una plausibile spiegazione del preteso confine individuato con riferimento al &#8220;quarto lato in aderenza al pilastro posto al centro del piu&#8217; ampio locale di proprieta&#8217; della societa&#8217; costruttrice&#8221;, e neppure dell&#8217;estensione e della concreta ubicazione dei dati relativi al verde prospiciente il locale a partire dalla strada di P.R.G. lato mare.</p>
<p>Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per spese ed 3.000,00 per compensi) oltre accessori come per legge.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center">Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 6 novembre 2012 n. 19105</p>
<p align="center"><b>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE II CIVILE</b></p>
<p align="center"><em>(Presidente Mazzacane – Relatore Matera)</em></p>
<p align="center">[omissis]</p>
<p align="center"><strong><em>Svolgimento del processo</em></strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30-7-2000 S.P. conveniva dinanzi al Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio, V.F., assumendo di avere stipulato con quest&#8217;ultimo, in data 23-10-1999, un contratto preliminare di compravendita di un immobile in Viareggio, per il prezzo di lire 120.000.000, di cui lire 20.000.000 corrisposte a titolo di caparra. Il preliminare prevedeva che il contratto definitivo dovesse essere stipulato entro il 31-12-1999, ma tale termine era stato successivamente consensualmente prorogato dalle parti. L&#8217;attore affermava che il 5-2-2000 aveva ricevuto una diffida ad adempiere il preliminare entro cinque giorni, sottoscritta da un legale; ma che tale diffida era inidonea a raggiungere lo scopo, in quanto proveniente da soggetto non titolare del diritto sostanziale ed indicante un termine inferiore a quello di legge. Ciò posto e atteso che il promittente venditore, invitato a comparire avanti ad un notaio il giorno 13-4-2000, non si era presentato, il S. , offrendo di pagare il residuo prezzo, chiedeva la pronuncia di sentenza che tenesse luogo del contratto non concluso.</p>
<p>Il F. , nel costituirsi, negava che vi fosse stata una proroga del termine previsto nel Fcontratto e sosteneva che la diffida inviata al S. era pienamente valida ed efficace. Egli, pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente acquirente.</p>
<p>Con sentenza depositata in data 5-2-2003 il Tribunale, ritenuto che non era stata dimostrata l&#8217;asserita modifica del termine per la stipula del contratto definitivo, e che la diffida ad adempiere era rituale, accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando risolto il contratto per inadempimento del promittente acquirente.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponeva appello il S.</p>
<p>Con sentenza depositata il 19-10-2005 la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame, trasferiva al S. l&#8217;immobile in questione, previo pagamento del prezzo residuo entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione. In particolare, la Corte territoriale rilevava che la lettera del 3-2-2000 non aveva i requisiti di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., data l&#8217;incongruità del termine assegnato alla controparte; e che, al contrario, non avendo il F. contestato l&#8217;affermazione contenuta nell&#8217;atto di citazione, secondo cui il S. lo aveva inutilmente invitato alla stipula del contratto definitivo dinanzi ad un notaio per il 13-4-2000, doveva ritenersi l&#8217;inadempienza del convenuto, il quale non si era presentato davanti al pubblico ufficiale.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il F., sulla base di tre motivi.</p>
<p>Il S. ha resistito con controricorso.</p>
<p>In prossimità dell&#8217;udienza il ricorrente ha depositato una memoria.</p>
<p align="center"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1454 c.c., nonché l&#8217;erronea e contraddittoria motivazione, in relazione all&#8217;affermazione secondo cui la lettera del 3-2-2000 non aveva i requisiti della diffida ad adempiere. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello ha ritenuto l&#8217;incongruità del termine muovendo dalla natura dell&#8217;adempimento richiesto al promittente acquirente anziché far riferimento alla natura del contratto o ad eventuali usi, come stabilito dall&#8217;art. 1454 c.c.; e che è stata omessa qualsiasi indagine sul comportamento tenuto in epoca anteriore alla diffida dal promissario acquirente, il quale, nonostante il considerevole lasso di tempo già inutilmente trascorso dalla stipula del preliminare, non aveva assunto alcuna iniziativa volta alla conclusione del definitivo. La decisione impugnata, inoltre, è contraddittoria nella parte in cui, dopo aver dato atto che spettava al promittente acquirente la scelta del notaio, ha affermato che &#8220;nulla impediva comunque al F. di rendersi parte diligente fissando egli stesso l&#8217;incontro con il notaio&#8221;.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>È noto che la regola secondo cui il termine concesso al debitore con la diffida ad adempiere, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, non è assoluta, potendosi assegnare, a norma dell&#8217;art. 1454 comma secondo c.c., un termine inferiore ritenuto congruo per la natura del contratto e per gli usi. L&#8217;accertamento della congruità dei termine costituisce un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici (Cass. 1-9-1990 n. 9085).</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto eccessivamente breve il termine di sette giorni assegnato dal F. al S. con la lettera del 3-2-2000, sul rilievo che, gravando sul promittente acquirente la scelta del notaio, la condotta adempiente pretesa con la diffida doveva comprendere anche l&#8217;ottenimento di un appuntamento con il professionista per la predisposizione e la firma del rogito.</p>
<p>Si tratta di un&#8217;argomentazione immune da vizi logici e giuridici, ancorando correttamente la valutazione della congruità del termine alla natura delle attività da compiersi dal promittente acquirente in base al contratto preliminare. L&#8217;apprezzamento espresso in proposito dal giudice di merito, pertanto, non è sindacabile in questa sede.</p>
<p>L&#8217;ulteriore affermazione contenuta in sentenza, secondo cui &#8220;nulla impediva comunque al F. di rendersi parte diligente fissando egli stesso l&#8217;incontro presso il notaio&#8221;, costituisce a tutta evidenza un&#8217;argomentazione svolta ad abundantiam, che non incide sull&#8217;effettiva ratio decidendi, rappresentata dalla rilevata inadeguatezza del termine assegnato con Patto di diffida in rapporto alla natura della prestazione richiesta alla controparte. La censura mossa al riguardo dal ricorrente, pertanto, deve considerarsi inammissibile.</p>
<p>Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e che, pertanto, non costituisce una ratio decidendi della medesima (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 14-11- 2006 n. 24209; Cass. 23-11-2005 n. 24591).</p>
<p>2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell&#8217;erronea ed omessa motivazione. Rileva che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto la mancanza di contestazione, da parte del convenuto, della convocazione dinanzi ad un notaio operata dal S. per il 13-4-2000, deducendo da ciò solo il comportamento inadempiente del F. . Sostiene che, al contrario, la circostanza dedotta dalla controparte era stata contestata dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, nella quale si legge testualmente: &#8220;ricevuta la lettera di diffida, scaduto il termine per la stipulazione del definitivo, il S. non si è mai attivato in senso contrario convocando il sig. F. per la stipula del rogito, presso un notaio&#8230;&#8221;. Rileva che, non potendo il fatto dedotto in citazione ritenersi pacifico, gravava sull&#8217;attore, ai sensi dell&#8217;art. 2697 c.c., l&#8217;onere di provare il suo assunto; il che nella specie non è avvenuto.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, in quanto, così come prospettato, si risolve nella denuncia di un mero errore di percezione, consistente nell&#8217;affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di una realtà fattuale processuale in manifesto contrasto con quella effettiva. L&#8217;errore denunciato, pertanto, essendo avulso da qualsiasi attività valutativa del giudice di merito diretta a fornire dimostrazione del proprio assunto, si sostanzia in un vizio revocatorio, che avrebbe dovuto essere fatto valere con il rimedio previsto dall&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c.</p>
<p>3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2932 c.c. e l&#8217;erronea motivazione. Sostiene che la Corte di Appello ha disposto il trasferimento dell&#8217;immobile oggetto del preliminare di vendita in mancanza dell&#8217;indispensabile presupposto dell&#8217;adempimento del promittente acquirente, non sussistendo alcuna prova che il S. avesse convocato il F. davanti al notaio per il 13-4-2000.<br />
Il motivo rimane assorbito dal rigetto del secondo, partendo dal presupposto &#8211; non verificabile in questa sede per le ragioni innanzi esposte &#8211; dell&#8217;avvenuta contestazione, da parte del S., dell&#8217;asserita convocazione davanti al notaio per il 13-4-2000, e della conseguente necessità, per il F., di dare prova del suo assunto.</p>
<p>4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p><b>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</b></p>
</div>
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