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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; canna fumaria</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 civile 14 novembre 2012, n. 19941</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 14:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[proprietà esclusiva]]></category>

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		<description><![CDATA[Esistono criteri per apporre canne fumarie?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso iscritto al n.r.g, 22395/06 proposto da:</p>
<p>- (OMISSIS) &#8211; (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso in cassazione, dall&#8217;avv. (OMISSIS) e dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">-controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 215/2005 della Corte di Appello di Trento, pubblicata il 15 giugno 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p><strong></strong>(OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, il cognato (OMISSIS), chiedendo &#8211; per quello che ancora conserva interesse nella presente sede di legittimita&#8217;- che questi fosse condannato a rimuovere la canna fumaria che, partendo da locali allibrati al convenuto &#8211; facenti parte dello stesso fabbricato, diviso per linee verticali, in cui in una porzione erano posti quelli dell&#8217;esponente &#8211; traversava il vano sottotetto che assumeva essere di proprieta&#8217; esclusiva nella intera porzione, corrispondente alla meta&#8217; della copertura, secondo quanto originariamente disposto in sede divisionale dagli originali comproprietari dell&#8217;intero stabile &#8211; i fratelli (OMISSIS) ed (OMISSIS) (quest&#8217;ultimo padre dell&#8217;attrice e donante alla medesima della porzione poi assegnatagli in sede di divisione).</p>
<p>Il convenuto si costitui&#8217;, contestando la fondatezza degli assunti dell&#8217;attrice, osservando tra l&#8217;altro che il vano sottotetto ove passava la canna fumaria non poteva dirsi estensione della proprieta&#8217; di costei perche&#8217; posto sulla colonna d&#8217;aria sovrastante il proprio appartamento e quindi doveva presumersi di proprieta&#8217; di esso deducente. Concluse chiedendo l&#8217;accertamento della proprieta&#8217; del sottotetto sovrastante i propri locali.</p>
<p>L&#8217;adito giudice accolse la domanda della (OMISSIS), ordinando al (OMISSIS) la rimozione del contestato manufatto, sulla base della considerazione che dall&#8217;estratto tavolare l&#8217;attrice doveva considerarsi proprietaria del vano sottotetto posto a settentrione &#8211; che aveva sempre costituito vano unico &#8211; dunque anche di quella parte sovrastante una porzione dei locali del (OMISSIS) entro la linea mediana del tetto.</p>
<p>La Corte di Appello di Trento, decidendo sul gravame di quest&#8217;ultimo soccombente e su quello incidentale della (OMISSIS), riformo&#8217; la prima decisione e respinse il gravame incidentale, ordinando altresi&#8217; all&#8217;appellata di sgomberare dalle proprie masserizie quella porzione di sottotetto sovrastante i locali del (OMISSIS), che accerto&#8217; essere di proprieta&#8217; dell&#8217;appellante.</p>
<p>La Corte distrettuale pervenne a tale decisione ritenendo che l&#8217;esistenza, sopra l&#8217;appartamento della (OMISSIS), di un vano sottotetto unico, pur se indicato nel rogito di donazione da parte del padre, originario comproprietario dell&#8217;intero edificio, non apportasse alcun decisivo argomento per considerare esteso il diritto dominicale di costei anche su una porzione di sottotetto sovrastante i locali del (OMISSIS) oltre la mezzeria della copertura, dovendosi attribuire a tale menzione una funzione meramente enunciativa di una situazione di fatto e non attributiva di per se di un diritto dominicale diverso ed ulteriore rispetto a quello emergente da altri elementi; a questo proposito, richiamando la descrizione tavolare dei vani in contestazione, decise che dalla stessa emergesse la intavolazione in favore della (OMISSIS) della sola porzione di sottotetto posta sulla colonna d&#8217;aria sovrastante i vani della medesima, dando atto, di converso, che la canna fumaria era posta immediatamente sopra il vano cucina del (OMISSIS), in corrispondenza del salto di quota del sottotetto, conseguente ad una ristrutturazione che in tempi diversi le parti avevano apportato al fabbricato e che non era stata del tutto oggetto di intavolazione. Ritenne infine non raggiunta la prova dell&#8217;usucapione, da parte della appellata, della porzione di sottotetto controversa.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso il (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1- Con il primo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 1117 cod. civ. sostenendosi che la Corte trentina avrebbe violato il principio secondo il quale la proprieta&#8217; del sottotetto si desume dal titolo di acquisto, non rientrando tale parte di edificio in quelle delle quali la norma in scrutinio istituisce una presunzione di condominialita&#8217; e, in mancanza, dalla funzione in concreto attribuita a tale vano, cosi&#8217; che se esso abbia il solo scopo di isolare gli appartamenti sottostanti dagli sbalzi termici, allora ne andra&#8217; predicata la natura comune, mentre se tale funzione rivesta solo per l&#8217;appartamento posto all&#8217;ultimo piano, ne andra&#8217; presunta la proprieta&#8217; in capo al proprietario di quest&#8217;ultimo.</p>
<p>1.a &#8211; Desume la ricorrente che anche il semplice esame della consulenza tecnica di ufficio avrebbe consentito di appurare che vi era un unico accesso, dal proprio appartamento, al locale sottotetto, segno evidente del rapporto pertinenziale tra i due immobili.</p>
<p>1.b. Va innanzi tutto esclusa la carente considerazione &#8211; ai fini della identificabilita&#8217; di un nesso pertinenziale in favore dei locali della (OMISSIS), esteso alla parte di sottotetto comprendente l&#8217;area su cui insiste la canna fumaria del (OMISSIS) &#8211; dell&#8217;esistenza di una scala retrattile conducente dal piano sottostante della ricorrente al sottotetto, dal momento che adeguatamente la Corte trentina ne ha escluso la valutabilita&#8217; in quanto la sua costruzione risultava successiva non solo all&#8217;acquisto da parte di entrambe le parti dei rispettivi immobili &#8211; 1983 e 1991 &#8211; ma anche e soprattutto alla ristrutturazione completa anche del manto di copertura ad opera di ciascuna parte, con la creazione di differenti pendenze.</p>
<p>1.b.a. Va altresi&#8217; negata la sussistenza di una violazione, da parte del giudice dell&#8217;appello, dei principi in forza dei quali la proprieta&#8217; del sottotetto deve essere attribuita al proprietario dei locali sottostanti sulla base di un nesso pertinenziale di fatto le volte in cui il titolo di acquisto non sia chiaro in merito: invero la Corte distrettuale ha esaurientemente affrontato la questione sia dal punto di vista della descrizione tavolare sia delle conclusioni del CTU.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo si assume che la Corte di Appello sarebbe caduta in contraddizione, dapprima assumendo che l&#8217;attribuibilita&#8217; del sottotetto al (OMISSIS) sarebbe derivata dall&#8217;analisi dell&#8217;estratto tavolare, per poi sottolineare il valore sintomatico da attribuire al posizionamento della canna fumaria nella colonna d&#8217;aria sovrastante l&#8217;appartamento di costui, in mancanza di diversa indicazione del titolo di acquisto e della descrizione tavolare.</p>
<p>2.a &#8211; Non sussiste la lamentata contraddizione in quanto la Corte distrettuale ha dapprima messo in evidenza gli elementi testuali (&#8220;meta&#8217; a settentrione&#8221;) dai quali aveva inferito l&#8217;attribuibilita&#8217; alla (OMISSIS) della meta&#8217; della copertura e del sottostante vano per poi concludere che, comunque, non vi sarebbe stata una indicazione esplicita in tale senso, di carattere negoziale, anche tenuto conto della mancata intavolazione dei vani conseguenti alla reciproca opera di pro fonda ristrutturazione operata dalle parti stesse.</p>
<p>3 &#8211; Con il terzo motivo si denunzia un complessivo vizio di motivazione &#8211; adducendo la presenza di tutti e tre i profili illustrati nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 &#8211; laddove, in contrasto con l&#8217;orientamento costante di legittimita&#8217;, il giudice del gravame non avrebbe esaminato la volonta&#8217; negoziale &#8211; di trasferire alla deducente la proprieta&#8217; dell&#8217;intera parte del sottotetto corrispondente alla meta&#8217; del manto di copertura &#8211; desumibile dal titolo di acquisto; con connessa articolazione del medesimo mezzo &#8211; separatamente indicato come terzo in ordine progressivo &#8211; la (OMISSIS) denunzia la violazione o falsa applicazione delle norme di ermeneutica negoziale &#8211; articoli 1362- 1363 cod. civ. &#8211; non essendosi interpretate nel loro complesso le clausole descrittive dell&#8217;oggetto della vendita a se e quindi tradendo la volonta&#8217; degli originari comproprietari del fabbricato &#8211; i germani (OMISSIS) ed (OMISSIS) (quest&#8217;ultimo padre della ricorrente) &#8211; che, in sede di divisione nel 1947, avevano inteso attribuirsi una meta&#8217; verticale del fabbricato, in modo tale da suddividerlo in due porzioni, meta&#8217; a settentrione e meta&#8217; a mezzodi&#8217;, &#8220;con relativo sottotetto e coperto&#8221;: cosi&#8217; attribuendosi le quote, ne sarebbe altresi&#8217; risultato integrato in via interpretativa l&#8217;oggetto dell&#8217;atto di cessione che ciascuno di essi aveva poi separatamente compiuto in favore delle parti in causa.</p>
<p>4 &#8211; Con il connesso quinto motivo viene dedotto nuovamente un vizio di motivazione &#8211; attinta da insufficienza argomentativa o da contraddizione tra premesse e conclusioni-laddove, sostenendo la corrispondenza della colonna d&#8217;aria al piano sottostante e quindi la proprieta&#8217; di entrambe al (OMISSIS), la Corte territoriale avrebbe disatteso la volonta&#8217; contrattuale trasfusa nell&#8217;atto di acquisto, attribuendo al contro ricorrente ben oltre la meta&#8217; del sottotetto; si duole in particolare la ricorrente della non corrispondenza alla realta&#8217; processuale dell&#8217;affermazione della inesistenza di un atto divisionale tra i danti causa originali delle parti, mentre dall&#8217;esame dell&#8217;incarto processuale detto atto esisteva, era stato allegato e dal medesimo emergeva appunto la volonta&#8217; di attribuire la meta&#8217; del sottotetto a ciascuno.</p>
<p>5 &#8211; Con il settimo motivo ( anch&#8217;esso logicamente connesso ai due che precedono) viene dedotto un cattivo governo delle emergenze istruttorie &#8211; con conseguente vizio di violazione o falsa applicazione delle norme a cio&#8217; preposte : articoli 115 e 116 c.p.c. &#8211; assumendo la completa pretermissione dell&#8217;atto divisionale in precedenza accennato, dalla considerazione del quale sarebbe emerso il senso complessivo dei successivi rogiti di vendita in parte qua.</p>
<p>6 &#8211; Esaminati congiuntamente i tre motivi ritiene la Corte che non rivesta alcun rilievo l&#8217;errore di fatto in cui e&#8217; incorsa la Corte nell&#8217;affermare &#8211; fol. 21 della sentenza &#8211; che non vi sarebbe stata prova scritta della divisione tra i fratelli (OMISSIS), laddove il giudice dell&#8217;appello esamino&#8217; le risultanze tavolari &#8211; queste si&#8217; riportate in sentenza &#8211; le quali riproducevano, in parte qua, il contenuto degli accordi divisionali del 1947 dei fratelli (OMISSIS); comunque di esse ne venne tenuto conto. Va aggiunto che, se pure cio&#8217; non fosse avvenuto, ai fini interpretativi risultava determinante il contenuto dei singoli atti di acquisto &#8211; quello per donazione nel 1983 della (OMISSIS) e quello di vendita del 1991 del (OMISSIS) &#8211; piuttosto che quello degli atti che li avevano preceduti e che in quello del (OMISSIS) vi era l&#8217;esatta descrizione del trasferimento riportata negli estratti tavolari.</p>
<p>6.a &#8211; Deve altresi&#8217; affermarsi che non sussiste alcuna violazione delle norme di ermeneutica in quanto la comune intenzione delle parti riguardava semmai gli originali condividenti e non gia&#8217; i loro aventi causa; del pari l&#8217;interpretazione complessiva delle clausole &#8211; articolo 1363 cod. civ. &#8211; non e&#8217; efficacemente invocata perche&#8217; furono differenti e distanti nel tempo (1983- 1991) i due negozi in forza dei quali le parti acquisirono la proprieta&#8217; delle parti immobiliari; del tutto ragionevole, in termini di consequenzialita&#8217; logica risulta quindi la soluzione interpretativa scelta dalla Corte trentina atteso che essa ha valorizzato sostanzialmente la circostanza che la menzione fatta &#8211; nel rogito attributivo &#8211; alla meta&#8217; della copertura, non necessariamente determinava l&#8217;attribuzione anche dell&#8217;esatta meta&#8217; del sottostante sottotetto, dovendo essere messa in rapporto all&#8217;aggettivo &#8220;corrispondente&#8221; e che tale corrispondenza, sulla base delle incontestate emergenze di CTU, coincideva con il muro portante che , ad un tempo, stabiliva la differente pendenza del manto di copertura &#8211; frutto delle successive reciproche ristrutturazioni e limite della proprieta&#8217; delle parti &#8211; e dall&#8217;altro costituiva l&#8217;appoggio &#8211; o l&#8217;ammorsamento &#8211; del camino in contestazione.</p>
<p>7 &#8211; Con il quarto motivo si fa valere un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la Corte territoriale avrebbe desunto la proprieta&#8217; dei vani sottotetto in corrispondenza del sottostante primo piano del (OMISSIS) e non gia&#8217;, come sarebbe stato logico, del piano immediatamente sottostante detti locali, vale a dire il secondo piano.</p>
<p>7.a &#8211; Il motivo non e&#8217; fondato in quanto appare evidente, da tutto lo svolgimento argomentativo della sentenza di appello che il riferimento fattuale per la attribuibilita&#8217; della proprieta&#8217; del sottotetto fosse la insistenza della porzione di tale vano sull&#8217;area occupata dai locali immediatamente sottostanti.</p>
<p>8 &#8211; Con il sesto motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 880 cod civ. in quanto la canna fumaria, sulla base della non contestata descrizione del consulente tecnico nominato d&#8217;ufficio, non insisterebbe per intero su locali di proprieta&#8217; esclusiva del controricorrente bensi&#8217; correrebbe al centro del muro portante centrale &#8211; che divide altresi&#8217; le due proprieta&#8217; &#8211; cosi&#8217; che la sua posizione irregolare, anche a non voler accedere alle argomentazioni sopraesposte, dovrebbe essere comunque affermata per la violazione della suindicata norma.</p>
<p>8.a &#8211; Il motivo attiene ad una linea difensiva che non appare esser stata proposta nei pregressi gradi di merito &#8211; o, quanto meno, non risulta l&#8217;allegazione della sua precedente formulazione &#8211; rendendo per questa ragione non specifica la censura in oggetto e quindi inammissibile il mezzo in esame.</p>
<p>9 &#8211; Le spese vanno ripartite secondo la soccombenza e nella liquidazione conseguente all&#8217;applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, nella misura indicata nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 25 settembre 2012 n. 16306</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[proprietà]]></category>

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		<description><![CDATA[SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE 25 settembre 2012, n. 16306 (Presidente Triola – Relatore Bursese) (OMISSIS) &#8230;.. Svolgimento del processo Con atto notificato in data 8 maggio 1993 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE<br />
25 settembre 2012, n. 16306</p>
<p>(Presidente Triola – Relatore Bursese)</p>
<p>(OMISSIS)</p>
<p>&#8230;..</p>
<p style="text-align: center;">Svolgimento del processo</p>
<p>Con atto notificato in data 8 maggio 1993 V.L. e G.A. convenivano avanti la Pretura di Roma, sez. distacc. di Palestrita, A.G. e A.B. e, premesso di essere proprietari di un appartamento sito in (omissis) , nel quale era stato installato &#8220;da tempo immemorabile&#8221; una caminetto con relativa canna fumaria che attraversava la parete condominiale del sovrastante appartamento di proprietà dei convenuti, lamentavano che costoro avevano innestato nella predetta canna fumana un&#8217;altra tubatura, provocandone l&#8217;occlusione, per cui chiedevano al giudice adito di accertare la loro proprietà esclusiva della canna fumaria in questione, con la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice, sostenendo che la canna fumaria era invece di loro proprietà esclusiva per cui erano stati gli attori ad utilizzarla abusivamente.</p>
<p>Esperita l&#8217;istruttoria, il tribunale civile di Roma (divenuto competente in forza della legislazione sopravvenuta) con sentenza n. 40856/02 depos. in data 30.10.2002 dichiarava che la canna fumaria per cui è causa era di esclusiva proprietà degli attori ed ordinava ai convenuti la rimozione dell&#8217;allaccio del loro camino.</p>
<p>La sentenza veniva appellata dai sig.ri G. -B., che ne chiedevano l&#8217;integrale riforma con il rigetto della domanda avversaria. Nella resistenza degli appellati, l&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Roma, con pronuncia n. 1661/05 depos. in data 13.4.2005 rigettava l&#8217;appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Secondo la corte capitolina sulla base della dichiarazione del teste escusso e dei rilievi del ctu, la canna fumaria de qua ed il camino si trovavano nell&#8217;appartamento degli originari attori ab immemorabile e che solo successivamente era stato costruito quello dei convenuti, che era stato allacciato &#8220;facilmente&#8221; alla canna fumaria preesistente ubicata dietro la parete; d&#8217;altra parte, da un punto di vista logico e tecnico era improvabile ed assai più complesso sotto il profilo pratico ipotizzare un collegamento abusivo tra il sottostante camino degli attori e lo stesso condotto fumario. Né infine rilevava l&#8217;eventuale natura condominiale del muro in cui passava la canna, attesa la specifica destinazione di essa al servizio esclusivo dell&#8217;appartamento degli attori.</p>
<p>Per la cassazione la suddetta decisione hanno proposto distinto ricorso i coniugi G. &#8211; B. sulla base di un solo articolato mezzo;<br />
resistono gli altri intimati con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;">Motivi della decisione</p>
<p>Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 c.c. 2697 c.c. e artt.101,102 e 103 c.p.c., nonché l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria di motivazione. Secondo i ricorrenti, il giudice distrettuale non si sarebbe pronunciato sul motivo d&#8217;appello con il quale era stata denunciata l&#8217;ultrapetizione della sentenza di primo grado. Deducono che gli attori nel corso di giudizio di primo grado avevano altresì proposta, accanto alla domanda di rivendica della proprietà della canna fumaria, anche quella di usucapione della stessa. Essi poi avevano rinunciato all&#8217;usucapione (non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni), ma avevano ammesso implicitamente/in tal modo, che proprietari della canna erano i convenuti. Gli attori dunque avevano svolto una domanda di accertamento (rivendica) ma il giudice aveva poi emesso una pronuncia costitutiva non richiesta, con cui aveva accertato che la canna era di proprietà degli attori non per il titolo (che non avevano fornito) né per usucapione (domanda poi abbandonata), ma sol perché tale condotto aveva una specifica destinazione al servizio dell&#8217;immobile degli attori. Secondo i ricorrenti &#8220;mentre la domanda di rivendica tendeva ad affermare la proprietà in capo agli attori&#8230;la domanda di usucapione spostava totalmente l&#8217;ottica della questione: erano gli attori che riconoscevano la proprietà in capo agli appellante che appunto l&#8217;avevano rivendicato nella comparsa di risposta) e tendevano ad acquistarla a titolo originario, con l&#8217;usucapione appunto&#8221;.</p>
<p>Da qui la pronuncia ultrapetita del giudice e la necessità d&#8217;intergare i contraddittorio con gli altri condomini.<br />
I ricorrenti contestano ancora la decisione per quanto concerne l&#8217;interpretazione della CTU espletata e le dichiarazioni dei testi escussi nonché l&#8217;affermazione che si trattava di una canna condominiale in quanto ritenuta destinata all&#8217;uso esclusivo dell&#8217;appartamento attoreo.<br />
La censura è infondata in ogni suo profilo, non essendo ravvisagli i prospettati vizi.</p>
<p>Il giudice distrettuale ha invero esaminato ed interpretato la doglianza de qua ritenendo, con congrua motivazione, che la questione controversa, oggetto dei motivi d&#8217;appello, attenesse essenzialmente nello stabilire se la canna fumaria &#8211; inserita nell&#8217;edificio condominiale &#8211; costituisse opera all&#8217;esclusivo servizio dell&#8217;unità immobiliare degli originari attori, ovvero di quella dei convenuti o se infine la stessa ricadesse nel novero delle cose comuni ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c. e conclude che il &#8220;titolo&#8221; attributivo dell&#8217;esclusiva proprietà dei L. -A. andava ricercato nella destinazione funzionale dell&#8217;opera predetta all&#8217;esclusivo servizio del loro appartamento. In tale modo la corte distrettuale si è conformata ai principi espressi da questa S.C. con la richiamata sentenza n. 9231/91, secondo cui, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, &#8221; non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l&#8217;appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione&#8221;. (Cass. Sez. 2, n. 9231 del 29/08/1991).</p>
<p>Osserva inoltre il Collegio, che l&#8217;indicata destinazione funzionale dell&#8217;opera costituisce in ogni caso apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove &#8211; come nel caso di specie &#8211; , adeguatamente motivato; la prospettata doglianza del ricorso si risolve in sostanza in un&#8217;inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito che tenderebbe all&#8217;ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 2272 del 02/02/2007; Cass. n. 3436 del 16/02/2006).</p>
<p>La Corte al riguardo ha fatto specifico e puntuale riferimento alle dichiarazioni testimoniali, alle risultanze peritali, ed ha utilizzato argomenti logici e tecnici come la difficoltà dell&#8217;allaccio al preesistente condotto da parte degli originari attori, che avrebbe comportato la perforazione del solaio d&#8217;interpiano. La corte distrettuale ha dunque correttamente ritenuto che le caratteristiche strutturali e funzionali dell&#8217;opera in questione la sottraggono alla presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., per cui non può essere invocata l’&#8221;usucapione&#8221; in danno della res condominiale che nel caso di specie non può vantare alcuna presunzione di comproprietà.<br />
Si osserva infine che l&#8217;azione di accertamento promossa (e non di modifica dello stato dei luoghi) non postula il necessario litisconsorzio nei confronti del restante condomino dell&#8217;edificio.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso dev&#8217;essere rigettato. Per il principio della soccombenza le spese processuali sono poste a carico del ricorrente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 29 marzo 2012 n. 5072</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[discipline vvigenti]]></category>
		<category><![CDATA[esplosione]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente - Dott. SEGRETO Antonio &#8211; rel. Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17649/2010 proposto da:</p>
<p>C.R.(OMISSIS), B.I. (OMISSIS), Q.G.(OMISSIS), Q.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato SCRIVO Pasquale, che rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASERA GIULIO, ALBERTO TANZI giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>F ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante Dott. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell&#8217;avvocato SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MONTI FRANCESCO giusta delega in atti;</p>
<p>A S.P.A. (già R&#8217; S.P.A.) in persona dei procuratori dr. CE.AN. e Dott.ssa G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell&#8217;avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p>L ASSICURAIZONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante Dott. D.N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell&#8217;avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MONTI FRANCESCO giusta delega in atti;</p>
<p>CH.LU.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato VERONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CORDINI ROBERTO giusta delega in atti;</p>
<p>- controricorrenti -</p>
<p>e contro</p>
<p>S.A., K.L.V., K.A.L., C.G., K.A.C., CONDOMINIO (OMISSIS), F.F.,B.V.;</p>
<p>- intimati -</p>
<p>sul ricorso 17664/2010 proposto da:</p>
<p>C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIMEI PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MANCARI ANTONINO MARIA giusta delega in atti;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>L ASSICURAIZONI S.P.A. in persona del suo legale rappresentante Dott. D.N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell&#8217;avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MONTI FRANCESCO giusta delega in atti;</p>
<p>A S.P.A. (già R ASSICURAZIONI S.P.A.) (OMISSIS) in persona dei procuratori Dott. CE.AN. e Dott.ssa G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell&#8217;avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p>F ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante Dott. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell&#8217;avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MONTI FRANCESCO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Q.C. (OMISSIS), B.V., C.R. (OMISSIS), CONDOMINIO VIALE (OMISSIS), Q.G.(OMISSIS), K.L.V., K.K.A.L., B.I. (OMISSIS), K.I.B., CH.LU.MA. (OMISSIS), F.F., S.A., K.A.C.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: center;">Nonché da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore Dott. C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentato e difeso dagli avvocati TEDOLDI ALBERTO, GIANMARCO CABRINI, PAOLA CABRINI giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.V., L ASSICURAIZONI SPA Q.C. (OMISSIS), C.R. (OMISSIS), K.K.A.L., F ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), Q.G. (OMISSIS), K.L.V., CH.LU.MA. (OMISSIS), B.I. (OMISSIS), K.I.B., C.G. (OMISSIS), F.F., S.A., K.A.C., R ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: center;">Nonché da:</p>
<p>CH.LU.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D.CHELINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato VERONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CORDINI ROBERTO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.V., L ASSICURAIZONI SPA Q.C. (OMISSIS), C.R. (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS), F ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), Q.G. (OMISSIS), K.L.V., K.K.A.L., B.I. (OMISSIS), K.I.B., C.G. (OMISSIS), F.F., S.A., R ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), K.A.C.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 721/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 11/03/2010 R.G.N. 829/C/2007 e 3817/C/2007;</p>
<p style="text-align: left;">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;<br />
udito l&#8217;Avvocato PASQUALE SCRIVO;<br />
udito l&#8217;Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato ALBERTO TEDOLDI;<br />
udito l&#8217;Avvocato FABIO VERONI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIORGIO SPADAFORA;<br />
udito l&#8217;Avvocato MAURO LA FRANCESCHINA per delega;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l&#8217;accoglimento dei ricorsi di C.R. p.q.r., Improcedibilità ricorso C.G..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 17.2.1997 C.R., Q. G. e Q.A. convenivano in giudizio davanti al tribunale di Milano il condominio via (OMISSIS) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti quali congiunti di C.D. e Q.E., deceduti per occlusione di una condotta fumaria e per la dispersione del monossido di carbonio nell&#8217;appartamento dove abitavano.</p>
<p>C.G., con atto di citazione notificato il 22.4.1997 conveniva in giudizio il Condominio detto e l&#8217;amministratore in carica al momento dell&#8217;evento per sentirli dichiarare solidalmente responsabili per la morte di Q.E., C.D. ed H.H. e condannare in solido al risarcimento dei danni.</p>
<p>Si costituiva il Condominio e chiamava in causa l&#8217;assicuratore Fondiaria Assicurazioni s.p.a..</p>
<p>Le cause venivano riunite.</p>
<p>Venivano chiamati in causa i condomini F.F. ed S. A. che avevano eseguito lavori di ristrutturazione all&#8217;appartamento sovrastante, nonchè anche l&#8217;assicuratore La Liguria s.p.a. e l&#8217;appaltatore B.V..</p>
<p>Il tribunale rigettava le domande.</p>
<p>La corte di appello di Milano, con sentenza depositata l&#8217;11.3.2010, per quanto qui interessa, rigettava l&#8217;appello proposto da C. R., Q.G., B.I. e Q.C., nonchè l&#8217;appello proposto da C.G., ad eccezione della statuizione sulle spese di primo grado, che compensava, mentre compensava per metà quelle di secondo grado.</p>
<p>Riteneva la corte di merito sulla base degli accertamenti peritali svoltisi anche in sede penale (il cui processo si era concluso senza affermazioni di responsabilità), che lo scaldabagno a gas dell&#8217;appartamento locato dalle vittime era impropriamente collegato alla canna di esalazione dei gas di scarico di odori e vapori della cucina e ciò in violazione del disposto normativo vigente; che, conseguentemente, vi era stato un uso anomalo di tale condotta; che vi era un onere del proprietario dell&#8217;appartamento di garantire la corretta installazione degli impianti, mentre il condominio non aveva un onere di continua ispezione all&#8217;interno degli appartamenti; che in sede penale era rimasto accertato che tale condotta di esalazione di odori e vapori risultava di fatto ostruita da detriti, per cui, allorchè gli stessi furono rimossi, presentava un tiraggio normale;</p>
<p>che la domanda andava rigettata anche nei confronti dei condomini F. e S., nonchè dell&#8217;appaltatore B., poichè mancava la prova dell&#8217;origine e della provenienza dei detriti.</p>
<p>Ostruttivi della condotta.</p>
<p>Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.R., Q.G., B.I. e Q.C., nonchè separato ricorso C.G..</p>
<p>Resistono con separati controricorsi S.P.A. A, la L ASSICURAIZONI s.p.a., la Fondiaria SAI, Ch.Lu.Ma. ed il condominio Viale (OMISSIS). Questi ultimi due hanno anche proposto ricorsi incidentali. Resistono con controricorso C. R., Q.G., B.I. e Q.C..</p>
<p>Hanno presentato memorie C.G., il condominio, A s.p.a., Ch.Lu.Ma..</p>
<p>A.G. ha presentato nota di udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.</p>
<p>Con l&#8217;unico motivo del ricorso principale C.R., Q.G., B.I., lamentano l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 1130 c.c., ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>Ritengono i ricorrenti che era pacifico che numerosi condomini fossero collegati da tempo alla canna fumaria che era parte comune del condominio, per cui l&#8217;amministratore ed il condominio non potevano essere esclusi dalla responsabilità in ordine all&#8217;evento.</p>
<p>Inoltre, secondo i ricorrenti, era noto al condominio ed all&#8217;amministratore che quel condotto era stato sempre usato come canna fumaria, e quindi il condominio e l&#8217;amministratore erano responsabili dell&#8217;occlusione dello stesso e dell&#8217;evento mortale conseguente a tale occlusione per la dispersione del monossido di carbonio nell&#8217;appartamento dove abitavano le vittime. Secondo i ricorrenti ciò escluderebbe il caso fortuito, con conseguente responsabilità del Condominio in via esclusiva o in solido con il suo amministratore; che il condotto in questione, nonostante l&#8217;uso improprio, aveva svolto per anni la sua funzione di canna fumaria e che solo l&#8217;ostruzione con detriti per opere di ristrutturazione degli appartamenti sovrastanti ne aveva procurato l&#8217;occlusione; che tanto risultava dalla consulenza in sede penale.</p>
<p>I ricorrenti principali predetti lamentano anche che siano state poste a loro carico la metà delle spese processuali del secondo grado anche nei confronti dei chiamati in causa da parte dei convenuti e non da loro.</p>
<p>2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale C.G. lamenta la violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 e art. 113 c.p.c., e art. 2051 c.c., nonchè la falsa applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c., ed il vizio motivazionale dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p>Assume il ricorrente che l&#8217;amministratore ben avrebbe potuto ispezionare il condotto dall&#8217;esterno.</p>
<p>2.2. Il ricorrente principale C.G., con tre motivi, lamenta la violazione degli artt. 40, 41, 43 e 45 c.p., e dell&#8217;art. 2051 c.c. nonchè il vizio motivazionale dell&#8217;impugnata sentenza, per varie ragioni.</p>
<p>3.1. Ritiene questa Corte che preliminarmente all&#8217;esame dei motivi del ricorso di C.G. vada dichiarata l&#8217;improcedibilità del ricorso stesso.</p>
<p>Il ricorrente da infatti atto nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata il 4.5.2010, ma essa ha depositato in questo giudizio di cassazione solo una copia autentica di detta sentenza, ma non la copia notificata.</p>
<p>3.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la previsione &#8211; di cui all&#8217;art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 &#8211; dell&#8217;onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione &#8211; a tutela dell&#8217;esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale &#8211; della tempestività dell&#8217;esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l&#8217;osservanza del cosiddetto termine breve. Nell&#8217;ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev&#8217;essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell&#8217;art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all&#8217;art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell&#8217;eventuale non contestazione dell&#8217;osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d&#8217;ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell&#8217;impugnazione (Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. Sezioni Unite: 16.4.2009, n. 9005).</p>
<p>3.3. Non vi sono ostacoli alla dichiarazione dell&#8217;improcedibilità.</p>
<p>A parte l&#8217;orientamento secondo cui tale rilievo di improcedibilità può avvenire de plano da parte di questa Corte (Cass. N. 15964/2011, con riguardo all&#8217;inammissibilità, ma la ratio è identica), che pure è condivisibile, in ogni caso nella fattispecie l&#8217;eccezione di improcedibilità è stata sollevata sia dallo contro ricorrente condominio con la memoria sia dal P.G..</p>
<p>L&#8217;eccezione di improcedibilità del ricorso, che sia sollevata dal P.G. all&#8217;udienza di discussione, la sottrae alla sfera di operatività dell&#8217;art. 384 cod. proc. civ., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, considerato che i difensori delle parti possono presentare alla Corte osservazioni in merito alle conclusioni del P.G., a norma dell&#8217;art. 379 c.p.c., u.c. (Cass. S.U.21/06/2007, n. 14385; Cass. S.U. n. 16275/2007; Cass. n. 15901/2009).</p>
<p>A maggior ragione ciò vale allorchè l&#8217;improcedibilità è anche sollevata dalla parte resistente con memoria, poichè la parte ricorrente può opporre le sue difese con la discussione orale.</p>
<p>3.4.Inconferente è l&#8217;assunto del ricorrente C.G. nella nota di udienza con cui assume: &#8220;la sentenza della corte di appello è stata impugnata nel rispetto del termine lungo in assenza di notifica della sentenza da parte del ricorrente e al ricorrente C.G.&#8221;.</p>
<p>A parte il rilievo che in questa sede non rileva la eventuale notifica della sentenza effettuata dal ricorrente ad altro ricorrente, ai fini della disciplina dell&#8217;improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata, ex art. 369, nell&#8217;interpretazione di S.U. n. 9005/2008, ciò che rileva è che il ricorrente dichiari espressamente o implicitamente che la sentenza impugnata gli sia stata notificata. Tanto è avvenuto nel ricorso (pag. 2) di A. G., come sopra detto, con il conseguente onere del deposito della sentenza notificata a pena di improcedibilità.</p>
<p>4.1. Il ricorso di C.R., Q.G., B.I. e Q.C. è infondato.</p>
<p>Anzitutto sono infondate le censure di violazione o falsa applicazione di norme di legge.</p>
<p>In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all&#8217;art. 2051 c.c., individua un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l&#8217;applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all&#8217;evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell&#8217;obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell&#8217;evento, riconducibile in tal caso non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell&#8217;imprevedibilità e dell&#8217;inevitabilità.</p>
<p>4.2. Una volta ritenuto che nella responsabilità aquiliana, il nesso di causalità materiale è regolato dalle norme penalistiche (salvo il diverso standars probatorio in sede civile &#8220;del più probabile che non&#8221;), non può poi decamparsi da esse allorchè si tratti del caso fortuito, previsto dall&#8217;art. 45 c.p., che esclude la punibilità di &#8220;chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore&#8221;.</p>
<p>La dottrina e la giurisprudenza penalistiche tradizionali ritenevano che il caso fortuito presupponesse il nesso causale e che esso operasse nell&#8217;ambito della colpevolezza, quale causa di esclusione della stessa (ed in questi termini sembra muoversi anche la sentenza civile n. 3651/06). Sennonchè, da oltre quaranta anni, la dottrina penalistica dominante ritiene che il fortuito costituisca una causa di esclusione del nesso causale in quanto l&#8217;art. 45 c.p., nel far seguire al verbo &#8220;ha commesso&#8221; la preposizione &#8220;per&#8221;, sta ad indicare &#8220;a causa di&#8221;. In ogni caso la suddetta dottrina rileva, in modo pienamente condivisibile, che solo la concezione del fortuito come esclusione del nesso causale si coordina con il precedente art. 41 cpv. c.p., secondo cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l&#8217;evento e soprattutto con il principio di regolarità causale o causalità adeguata.</p>
<p>4.3. Infatti la considerazione oggettiva del fortuito, inteso come avvenimento obbiettivamente non prevedibile come verisimile, è l&#8217;unica compatibile con la teoria della causalità adeguata. Il punto è che qui anche l&#8217;imprevedibilità dell&#8217;evento va osservata oggettivamente, cioè sul piano causale, e serve a porre in relazione tra loro accadimenti sulla base del calcolo delle probabilità. Non si tratta di stabilire se il custode potesse o meno prevedere l&#8217;evento dannoso con l&#8217;ordinaria diligenza dell&#8217;uomo medio, ma di valutare se verosimilmente, in quelle circostanze di tempo e di luogo, l&#8217;evento fosse da mettere in relazione alla custodia ed in quale misura.</p>
<p>4.4. La giurisprudenza costante ritiene che la responsabilità del custode, ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c. è esclusa dall&#8217;accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. 21/10/2005, n. 20359; Cass. 23/10/1998, n. 10556).</p>
<p>Per ottenere l&#8217;esonero dalla responsabilità, al custode è richiesta la prova che il fatto del terzo abbia i requisiti dell&#8217;autonomia, dell&#8217;eccezionalità, dell&#8217;imprevedibilità, dell&#8217;inevitabilità, quindi, dell&#8217;idoneità a produrre l&#8217;evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. 27/01/2005, n. 1655; Cass. 4/02/2004, n. 2062; Cass. 21/10/2005, n. 20359).</p>
<p>4.5. A tal fine va osservato che diverse sono le conseguenze tra causa ignota e fatto del terzo rimasto ignoto. Nel primo caso per la persistenza dell&#8217;incertezza sull&#8217;individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode in quanto il fatto ignoto non è idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell&#8217;accadimento (Cass. 02/02/2006, n. 2284).</p>
<p>4.6. Se è invece è certo che l&#8217;evento dannoso si è verificato per fatto del terzo rimasto ignoto, in questo caso, essendo interrotto il nesso causale tra la cosa e l&#8217;evento dannoso, il custode non risponde del danno (Cass. 15.2.1982, n. 365).</p>
<p>L&#8217;individuazione precisa del terzo non costituisce un elemento essenziale per la prova dell&#8217;interruzione del nesso eziologico.</p>
<p>Naturalmente l&#8217;impossibilità di indicare la persona del terzo non deve essere confusa con l&#8217;incertezza sull&#8217;effettivo ruolo che un terzo abbia avuto nella produzione dell&#8217;evento. In questo secondo caso, infatti viene a mancare la prova del caso fortuito.</p>
<p>4.7. Quanto al fatto del terzo che integri l&#8217;uso improprio o anomalo della cosa, la giurisprudenza afferma che un uso improprio del terzo o del danneggiato, cioè diverso rispetto a quella che era la sua normale destinazione, esclude qualsiasi responsabilità del custode (cfr. Cass. 15 ottobre 2004, n, 20334; Cass. 10 agosto 2004, n. 15429; (Cass. 6 ottobre 2000, n. 13337).</p>
<p>Lo stesso dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all&#8217;uso della cosa si arresta di fronte ad un&#8217;ipotesi di utilizzazione impropria o anomala la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all&#8217;art. 2051 c.c. (Cass. 21/10/2005, n. 20359; Cass. 06/10/2000, n. 13337).</p>
<p>4.8. Con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, e cioè relative all&#8217;invocata responsabilità del condominio per danni all&#8217;immobile di proprietà esclusiva degli attori condomini, (derivante in quelle fattispecie dall&#8217;occlusione della colonna fecale da parte di altro condomino) questa Corte ha ritenuto di dover escludere la responsabilità del condominio (Cass. 23/10/1998, n. 10556); e ciò vale anche allorchè tale condomino rimanga ignoto.</p>
<p>5.1. Diversa è la circostanza in cui l&#8217;uso anomalo della cosa da parte del terzo si sia esteriorizzato, e, quindi, si sia stabilizzata la trasformazione della cosa da normale in cosa pericolosa, per effetto del prolungato uso anomalo. In questa ipotesi alla precedente relazione di custodia se ne è sostituita un&#8217;altra del custode con la cosa nel nuovo stato. Ciò comporta che il custode, che aveva astrattamente la possibilità di avvedersi dell&#8217;evoluzione e di evitare la produzione di eventi dannosi, non potrà trincerarsi dietro il caso fortuito del fatto del terzo avvenuto in precedenza, poichè egli non è più custode della cosa quale era, ma quale è.</p>
<p>Solo in questo caso il danno subito dal danneggiato da una parte rientra nella serie causale prevedibile e dall&#8217;altra è evitabile dal custode della cosa modificata, in quanto svoltosi in area non sottratta alla sua nuova sfera di custodia.</p>
<p>5.2. La Corte di merito nella fattispecie ha effettuato corretta applicazione di tali principi, affermando che vi era stato un uso anomalo da parte del proprietario dell&#8217;appartamento locato ai congiunti degli attori, per aver il primo collegato lo scarico dei gas dello scaldabagno alla condotta di raccolta ed allontanamento dei vapori e dei gas, provenienti dagli apparecchi di cottura dei cibi, e che tale utilizzazione anomala della canna di aspirazione contrastava con le caratteristiche proprie della canne fumarie (di cui alle norme UNI CIG 7129/72).</p>
<p>Riteneva la corte di merito che tale condotta del proprietario dell&#8217;appartamento, costituisse un uso imprevedibile ed anomalo della condotta, ignota all&#8217;amministratore, che non aveva il potere di ispezione degli appartamenti dei vari condomini, e quindi, una condotta del terzo, che, per la sua imprevedibilità integrava il caso fortuito.</p>
<p>Sulla base di tale ricostruzione fattuale, di stretta competenza del giudice di merito, non sussiste il lamentato vizio di violazione di legge.</p>
<p>6.1. Altra questione è poi quella sostenuta dai ricorrenti, secondo cui effettivamente tale uso anomalo era noto all&#8217;amministratore. Il giudice di merito ha ritenuto che tale uso, quanto meno relativamente all&#8217;appartamento in questione, fosse imprevedibile da parte dell&#8217;amministratore e quindi del condominio. La censura dei ricorrenti, secondo cui dalle deposizioni testimoniali raccolte risulterebbero elementi diversi da quelli ritenuti dal giudice di appello, si risolve in un vizio revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4.</p>
<p>Il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata &#8211; ovvero fondato sull&#8217;affermazione che il giudice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali oppure abbia erroneamente ritenuto non contestata una circostanza di causa &#8211; è inammissibile, configurando ipotesi di travisamento dei fatti, contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell&#8217;art. 395 cod. proc. civ., n. 4 (Cass. 03/02/2000, n. 1195; Cass. 10/03/2006, n. 5251; Cass. 30.1.2003, n. 1512).</p>
<p>6.2. In ogni caso l&#8217;accertamento della idoneità e sufficienza dell&#8217;attività del danneggiato o di un terzo a costituire la causa esclusiva dell&#8217;evento dannoso &#8211; che consente di superare la presunzione della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., nonchè di escludere il concorso di colpa del medesimo &#8211; è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 02/02/2006, n. 2284).</p>
<p>Nella fattispecie ritiene questa Corte che la ricostruzione dei fatti adottata dalla corte di merito sia immune da censure rilevabili in questa sede di sindacato di sola legittimità.</p>
<p>6.3. Peraltro va osservato che la stessa ricostruzione fattuale secondo cui l&#8217;occlusione della canna sarebbe stata determinata da detriti derivanti da opere di ristrutturazione degli appartamenti non identificati sovrastanti, finiti accidentalmente nella canna, finisce per creare un nesso casuale tra il comportamento di un terzo (rimasto ignoto) e l&#8217;evento dannoso, che egualmente costituisce caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode.</p>
<p>7. Infondata è anche la censura dei ricorrenti secondo cui erroneamente erano state poste a loro carico la metà delle spese processuali del secondo grado anche nei confronti dei chiamati in causa da parte dei convenuti e non da loro. E&#8217; giurisprudenza costante che il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell&#8217;attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia e sempre che non risulti la soccombenza del chiamato ovvero del chiamante, a nulla rilevando la mancanza di un&#8217;istanza di condanna in tal senso. (Cass. 28/08/2007, n. 18205; Cass. 21/03/2008, n. 7674).</p>
<p>8. Quindi va dichiarato improcedibile il ricorso principale di C.G. e va rigettato il ricorso principale di C. R., Q.G., B.I. e Q.C..</p>
<p>I ricorsi incidentali, essendo condizionati, vanno dichiarati assorbiti.</p>
<p>9. Per la peculiarità e complessità della vicenda deve ravvisarsi l&#8217;esistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso principale di G.C. e rigetta il ricorso principale di C. R., Q.G., B.I. e Q.C..<br />
Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 23 febbraio 2012 n. 2741</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-23-febbraio-2012-n-2741/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere - Dott. NUZZO Laurenza &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15840/2010 proposto da:</p>
<p>P.B.(OMISSIS),C.B.(OMISSIS), MA. SRL (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE UNICO C.M. B., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA TRINITA&#8217; DEI MONTI 16, presso lo studio dell&#8217;avvocato FORNARO Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ALVIGINI PAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.L.M. (OMISSIS), M.M. (OMISSIS), MO.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell&#8217;avvocato DI GIOVANNI Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BRESSAN GIORGIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 502/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/03/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Alvigini Paolo difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Di Giovanni Francesco difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso depositato il 28.3.2001 M.M., Ma. e G.L.M., premettendo di essere proprietari di una unità immobiliare al piano attico del condominio (OMISSIS), agivano in giudizio per la rimozione di una canna fumaria asseritamene collocata dalla società proprietaria della pizzeria bar al piano terra in aderenza al muro condominiale a ridosso della loro terrazza, integrando illegittima limitazione della veduta e violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni.</p>
<p>Si costituivano C.B., conduttore dell&#8217;esercizio e MA. srl, proprietaria della pizzeria, eccependo l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale, l&#8217;assenza nei ricorrenti della proprietà esclusiva e l&#8217;inesistenza di pregiudizio alcuno. La misura interinale veniva concessa e poi revocata e, con sentenza n. 169/03 la sezione di Portogruaro del Tribunale di Venezia rigettava la domanda, con i compensazione delle spese, decisione riformata dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 502/2010, che ordinava la rimozione della canna fumaria installata in aderenza al muro comune fino a metri tre sotto la soglia della terrazza con condanna alle spese, sul presupposto che il proprietario di un singolo piano ha diritto ad esercitare dalle proprie vedute una vista a piombo fino alla base dell&#8217;edificio oltre che quella panoramica tutt&#8217;all&#8217;intorno e la possibilità del condomino di appoggiare la canna fumaria è ammessa solo ove non leda il diritto di veduta.</p>
<p>Ricorrono C. e MA. srl con unico articolato motivo, resistono le controparti. I rispettivi atti sono illustrati da memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Si lamentano violazione degli artt. 1102, 906 e 907 c.c., e vizi di motivazione sulla lesione del diritto di veduta per non essere stata nemmeno indicata la distanza di legge che avrebbe dovuto essere rispettata e, a tutto concedere, la distanza avrebbe dovuto essere calcolata in orizzontale e non in verticale.</p>
<p>Unico riferimento giurisprudenziale alla lettura della Corte territoriale è Cass. 3859/1985, che da prevalenza all&#8217;art. 907 c.c., rispetto all&#8217;art. 1102 c.c..</p>
<p>Il manufatto installato, come evidenziato dal ctu, è la soluzione migliore.</p>
<p>Osserva questa Corte Suprema:</p>
<p>Il precedente giurisprudenziale, criticato dal ricorrente perchè asseritamene unico, ha statuito che qualora il proprietario di un attico condominiale agisca in via possessoria per denunciare la collocazione di canna fumaria che ha arrecato pregiudizio al suo godimento di veduta, l&#8217;indagine sulla legittimità del fatto denunciato va condotta con riferimento all&#8217;art. 907 c.c. e non all&#8217;art. 1102, uso della cosa comune, tenuto conto che la suddetta domanda è rivolta a tutelare il possesso del singolo appartamento, non il compossesso di un bene condominiale, e nella specie, la Corte veneziana ha escluso la fondatezza del primo motivo di gravame sulla condominialità del muro perimetrale ed ha accolto il secondo sulla limitazione al diritto di veduta, fissando in dispositivo in metri tre la distanza, decisione conforme alla massima riportata, criticata nei termini sopra indicati.</p>
<p>Questa Corte, sia pure in diversa ipotesi, ha statuito che occorre il consenso di tutti i condomini per l&#8217;utilizzo in via esclusiva di una canna fumaria (per scarico di fumi di una pizzeria), non trattandosi di uso frazionato della cosa comune (Cass. 6.11.2008 n. 26737) e che è esperibile l&#8217;azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., a difesa del possesso da immissioni di fumo pregiudizievoli da canna fumaria (Cass. 30.5.2005 n. 11382 ord.).</p>
<p>La Corte di appello ha limitato l&#8217;indagine alla violazione dell&#8217;art. 907 c.c. e non ha considerato che, se ai sensi dell&#8217;art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, a fortiori non può limitare il normale godimento del bene di proprietà esclusiva.</p>
<p>Invero vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell&#8217;art. 907 c.c., trattandosi di manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la illegittimità, ma nello spazio non condominiale.</p>
<p>Sembra più corretto valutare la legittimità dell&#8217;opera in funzione non dell&#8217;art. 907 cc ma del principio desumibile dall&#8217;art. 1102 c.c.) secondo cui, come dedotto, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.</p>
<p>In mancanza di una indagine per accertare se, con la realizzazione del manufatto, si impedisca il normale godimento del bene, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.<br />
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012.</p>
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		<title>Consiglio Stato, Sezione III, Sentenza 05 ottobre 2011 n. 5474</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 07:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8232 del 2010, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8232 del 2010, proposto da:</p>
<p>Fr. Pa. Fu., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Caliò e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Azienda Usl Rm/A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessia Alesii e Enrica Possi, con domicilio eletto presso Sede Legale Azienda Usl Rm/A in Roma, via Ariosto, 9;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA SEZIONE III QUATER n. 11988/2010, resa tra le parti, concernente INIBIZIONE ALL&#8217;USO DEL CAMINO;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl Rm/A;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Ruggiero su delega di Sanino e Possi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto e Diritto</strong></p>
<p>1. Con il ricorso in primo grado il dottor Fr. Pa. Fu., proprietario dell&#8217;appartamento sito in Roma, via Bruxelles n. 34, terzo piano, int. 7, esponeva che in data 15.9.2006, accortosi di un&#8217;occlusione della canna fumaria dell&#8217;appartamento di sua proprietà, aveva provveduto ad inoltrare alla Asl RM/A una nota con cui richiedeva un intervento al fine di accertare le cause del predetto evento. All&#8217; esito del sopralluogo, la Asl, con la nota prot. 407 del 29.11.2006, inibiva l&#8217;uso del camino perché la canna non superava il colmo dell&#8217;edificio. Pertanto, con la d.i.a. protocollata al II° Municipio del Comune di Roma in data 19.6.2007, il ricorrente provvedeva a richiedere il nulla osta per i lavori di innalzamento della canna fumaria predetta e, trascorsi 30 giorni, nel silenzio dell&#8217;amministrazione, avviava i relativi lavori. Con successiva nota prot. n. 411/07Ei/SISP II del 17.1.2008, l&#8217;amministrazione, preso atto dell&#8217;innalzamento della canna fumaria, informava l&#8217;istante del venir meno delle cause dell&#8217;inibizione all&#8217;uso del camino. Tuttavia, con la successiva nota prot. 203 del 24.7.2008, infine, l&#8217;amministrazione nuovamente comunicava, a rettifica del precedente provvedimento, che poiché la canna fumaria, anche se rialzata, non risultava superare il colmo dell&#8217;edificio, come previsto dalla normativa vigente in materia, che si intendeva come confermata la nota del 2006, di inibizione dell&#8217;uso della canna fumaria sino all&#8217;adeguamento della stessa.</p>
<p>Pertanto, l&#8217;interessato impugnava dinanzi al Tar il provvedimento predetto, deducendo i seguenti vizi:</p>
<p>- violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10, l. n. 241 del 1990 e s.m.i., eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, di istruttoria e contraddittorietà;</p>
<p>- eccesso di potere anche per travisamento dei fatti, sviamento di potere, perplessità dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p>Il Tar con la sentenza appellata respingeva il ricorso.</p>
<p>L&#8217;appellante censura la sentenza per avere superficialmente valutato le circostanze di fatto e di diritto concernenti la vicenda e in particolare per avere fondato il proprio convincimento sulle disposizioni, non già del Regolamento edilizio del Comune di Roma, ma del Comune di Albano Laziale, erroneamente depositato dalla Asl nel corso del giudizio di primo grado. Evidenzia inoltre come la canna fumaria supera il piano di copertura dell&#8217;edificio tenuto conto che l&#8217;immobile al cui interno è ubicato l&#8217;appartamento ha due distinti piani di copertura posti ad altezze diverse.</p>
<p>Si è costituita la Azienda Usl RM A chiedendo con dovizia di argomentazioni il rigetto del ricorso.</p>
<p>Sono state depositate ulteriori memorie difensive.</p>
<p>La causa è stata trattenuta per la decisione all&#8217;udienza del 24 giugno 2011.</p>
<p>2. Si può prescindere dall&#8217;esame della eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato, sollevata dalla difesa della Azienda Usl RM/A (peraltro infondata mancando nel provvedimento impugnato alcun elemento per la esatta individuazione del soggetto controinteressato) in quanto nel merito l&#8217;appello è infondato.</p>
<p>3. La sentenza di primo grado, pur richiamando erroneamente il Regolamento edilizio del Comune di Albano, ha correttamente accertato la oggettiva situazione fattuale e cioè che &#8220;.. la canna &#8211; proprio in ragione della particolare architettura del fabbricato &#8211; non supera il colmo dell&#8217;edificio, come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica, ponendosi,&#8230; conseguentemente, a distanza inferiore a quanto disposto, dalle aperture e finestre prospicienti&#8221;.</p>
<p>In concreto è stata data quindi applicazione all&#8217;articolo 64 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma, approvato con deliberazione n.7.395 del 12.11.1932 e succ. modifiche e integrazioni, secondo il quale &#8220;Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, ove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno o incomodo ai vicini&#8221;.</p>
<p>Risulta evidente che la ratio di tale norma sia quella di evitare che le canne fumarie provochino immissioni nocive o comunque disturbo a terzi e pertanto, laddove, come nel caso in esame, per la peculiare configurazione architettonica a scaloni, lo stabile abbia due o più piani di copertura di diverso livello, le canne fumarie debbono innalzarsi oltre l&#8217;ultimo piano al fine di evitare immissioni nocive a terzi.</p>
<p>Nel caso in esame, come risulta evidente dalla documentazione fotografica depositata, il comignolo dell&#8217;appellante, pur elevandosi oltre il piano in cui è ubicato l&#8217;appartamento di sua pertinenza, ha però sbocco proprio all&#8217;altezza del terrazzo dell&#8217;appartamento sito al piano superiore, determinando quindi la concreta possibilità di immissioni nocive nell&#8217;appartamento medesimo.</p>
<p>Con l&#8217;effetto che i rilievi contenuti nel ricorso in appello sono ininfluenti e strumentali dal momento che il provvedimento impugnato non si è basato sulla erronea applicazione del Regolamento Edilizio del Comune di Albano Laziale, ma sull&#8217;esatto rilievo che la canna fumaria non supera il colmo dell&#8217;edificio.</p>
<p>Ne deriva che il provvedimento di inibizione, a seguito di più approfondito esame, da parte dell&#8217;amministrazione, della documentazione prodotta, appare giustificato dalla necessità di adeguamento, come indicato, peraltro nella stessa nota, a tutela delle disposizioni igieniche sanitarie vigenti ed idoneamente motivato, a seguito della attività di verifica operata dall&#8217;amministrazione e dell&#8217;apporto partecipativo dell&#8217;interessato, senza che possano trovare accoglimento i vizi dedotti da parte istante.</p>
<p>Infondate in particolare sono le censure relative ad una asserita carenza di attività istruttoria della Azienda che a contrario, come emerge dalla documentazione depositata, ha effettuato sopralluoghi acquisendo due relazioni redatte da un tecnico di fiducia del dottor Fulci al quale ha assicurato la partecipazione al procedimento.</p>
<p>4. Per quanto sopra esposto, l&#8217;appello deve essere respinto.</p>
<p>5. Sussistono motivi, data la peculiarità della fattispecie e l&#8217;andamento della vicenda amministrativa, per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 OTT. 2011</p>
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