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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; cancello automatico</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 marzo 2013, n. 6826</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[cancello automatico]]></category>
		<category><![CDATA[chiavi]]></category>
		<category><![CDATA[citofono]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Si può installare un cancello automatico su di un altrui fondo? Se sì a quali condizioni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19888/2006 proposto da:</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 753/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il tribunale di Prato, con sentenza 19.4.2002 ha rigettato la domanda possessoria proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del condominio (OMISSIS), ritenendo che l&#8217;installazione, da parte del convenuto, di un cancello sul proprio fondo, gravato di servitu&#8217; di passaggio, a favore di quello degli attori, non avesse costituito aggravio, se non minimo e compensato dal beneficio della sicurezza che l&#8217;opera aveva apportato, stante la consegna di chiavi e di telecomando, la non eccessiva distanza dalla via pubblica e l&#8217;uso non implicante frequenti contatti con visitatori (deposito e taverna). La Corte di appello di Firenze, con sentenza 753/2005, in riforma ha accolto la domanda possessoria, disponendo l&#8217;installazione a cura e spese dell&#8217;appellato di un campanello elettrico con citofono e richiamando la giurisprudenza di legittimita&#8217; che ravvede un aggravamento della servitu&#8217; di passaggio tutte le volte in cui una modifica dello stato dei luoghi non consente l&#8217;esercizio con le stesse modalita&#8217;. La consegna delle chiavi e del telecomando non erano sufficienti. Ricorre il condominio (OMISSIS) con tre motivi, resistono le controparti. All&#8217;udienza del 25.6.2012 la Corte ha concesso termine per la produzione della delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso, adempimento effettuato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamenta nullita&#8217; della sentenza ai sensi dell&#8217;articolo 156 c.p.c., comma 2, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo posto che nella prima si afferma che, poiche&#8217; non e&#8217; dato sapere se l&#8217;edificio dei ricorrenti gia&#8217; disponesse di citofono, le opere che il condominio dovra&#8217; eseguire saranno limitate al collegamento del nuovo impianto con l&#8217;interno del fabbricato, restando a carico degli appellanti l&#8217;eventuale installazione, ivi di un impianto citofonico, mentre nel secondo si dispone che l&#8217;appellato installi, a lato del cancello, ed a sua cura e spese, un campanello elettrico, con citofono, collegandolo all&#8217;interno dell&#8217;edificio degli appellanti.</p>
<p>I controricorrenti replicano che il contrasto non esiste in quanto la condanna si sostanzia nell&#8217;installazione a cura e spese del condominio a lato del cancello di un campanello con citofono collegato con l&#8217;interno dell&#8217;edificio degli appellanti, i quali avranno invece onere di dotare l&#8217;interno di un citofono collegato con quello esterno, proprio perche&#8217; non era dato sapere se detto edificio gia&#8217; disponesse di citofono.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1030, 1064 e 1067 c.c., del principio &#8220;servitus in facendo consistere nequit&#8221; e vizi di motivazione.</p>
<p>Col terzo motivo si lamenta violazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., e articolo 57 disp. att. in ordine ai criteri di liquidazione delle spese.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>In ordine al primo motivo il contrasto e&#8217; solo apparente sia in relazione a quanto dedotto in risposta dai controricorrenti sia perche&#8217; chiaramente si dispone che l&#8217;appellato, a sue cure e spese, installi, a lato del cancello, un campanello elettrico con citofono, collegandolo all&#8217;interno degli edifici, restando a carico degli appellanti l&#8217;eventuale installazione ivi (cioe&#8217; all&#8217;interno) di un impianto citofonico.</p>
<p>In ordine al secondo motivo non pertinente sembra il richiamo a noti principi in tema di servitu&#8217;, peraltro questioni nuove, rispetto ad una controversia possessoria per la quale correttamente la sentenza ha fatto riferimento alle modalita&#8217; di esercizio del possesso riguardo all&#8217;uso di fatto esplicato dal possessore nell&#8217;anno antecedente allo spoglio ed alla non contestazione della fattispecie.</p>
<p>Proprio in tema di collocazione del cancello con consegna delle chiavi (e/o del telecomando) la giurisprudenza di legittimita&#8217; ha, con indirizzo ormai consolidato, statuito che bisogna contemperare l&#8217;esigenza del proprietario con quella dei fruitori della servitu&#8217; (Cass. n. 27.1.2004 n. 1426, Cass. n. 20.6.2000 n. 8394, Cass. n. 18.2.2000 n. 1825, etc.), con particolare riferimento a possibili visitatori, che non avendo le chiavi od il telecomando troverebbero difficolta&#8217;.</p>
<p>Nella specie la riforma della sentenza in appello e la previsione di installare un campanello con citofono sembra una soluzione ragionevole conforme al citato indirizzo giurisprudenziale, tanto piu&#8217; che le massime citate dal ricorrente si ritorcono contro in relazione all&#8217;inesistenza dello spoglio quando in fatto sia possibile continuare il possesso corrispondente alla servitu&#8217; di passaggio.</p>
<p>Ne&#8217; e&#8217; denunciabile, in sede di legittimita&#8217;, l&#8217;apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita&#8217; degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso tutelabile ove, come nel caso, la motivazione sia congruamente logica e giuridicamente corretta.</p>
<p>Alla cassazione della sentenza si puo&#8217; giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).</p>
<p>Quanto al terzo motivo se ne rileva la genericita&#8217; e la carenza di interesse perche&#8217; non si deduce una violazione delle tariffe ed un pregiudizio concreto ma la mancata indicazione dei criteri mentre il Giudice non e&#8217; onerato, in caso di mancata produzione della nota spese, dell&#8217;indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione (Cass. 28.2.2012 n. 3023).</p>
<p>In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4337</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-21-febbraio-2013-n-4337/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Validità della Delibera]]></category>
		<category><![CDATA[cancello automatico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[L'installazione di un cancello automatico può essere causa di spoglio ai danni dei condomini?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3734/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 978/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/08/2005 n. R.G.978/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) L. difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso del 9.1.03 (OMISSIS) e (OMISSIS), quali proprietari e possessori di un immobile sito in un edificio condominiale in (OMISSIS), adibito a studio professionale di avvocato, adirono ex articolo 703 c.p.c. il locale tribunale nei confronti del condominio, in epigrafe indicatoci fine di sentirsi reintegrare nel possesso dell&#8217;accesso allo stabile, lamentando l&#8217;apposizione, a seguito di delibera assembleare assunta senza il loro consenso (assenti entrambi e, peraltro, non convocata la (OMISSIS)), di un impianto di apertura automatica del portone comune, di cui non avevano ricevuto i dispositivi di telecomando, che oltre a limitare e rendere piu&#8217; difficile l&#8217;accesso (in precedenza sempre libero ed esercitato prevalentemente con bicicletta), era risultato anche difettoso, costringendo gli istanti, per otto giorni, a scendere di volta per consentire l&#8217;ingresso delle persone dirette allo studio.</p>
<p>Il ricorso, cui il condominio aveva resistito opponendo la legittimita&#8217; dell&#8217;esecuzione della delibera assembleare del 17.4.02 (tra l&#8217;altro precisando che l&#8217;impianto aveva riguardato l&#8217;intero portone, in precedenza tenuto costantemente chiuso, e non anche il &#8220;portoncino&#8221; praticato nello stesso, gia&#8217; munito di chiusura elettrica a distanza e sufficiente consentire l&#8217;ingresso di persone e biciclette), venne rigettato con ordinanza del 3.3.03, con condanna alle spese dei ricorrenti.</p>
<p>Questi ultimi proposero appello, cui resisteva il condominio, e la Corte di Bologna, con sentenza del 12.7-24.8.05, pur ritenuta l&#8217;ammissibilita&#8217; del gravame (in considerazione della natura decisoria e definitiva del provvedimento impugnato), lo rigettava, ritenendo non esperibile la tutela possessoria avverso il deliberato assembleare, in considerazione della previsione dello specifico rimedio impugnatorio di cui all&#8217;articolo 1137 c.c., e comunque insussistenti gli estremi, sia oggettivo, sia soggettivo, dello spoglio.</p>
<p>Contro tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito il condominio con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., con conseguente nullita&#8217; della sentenza, o in subordine omessa, insufficiente motivazione. Si lamenta che i giudici di appello per loro stessa ammissione non avrebbero individuato &#8220;rettamente la causa petendi&#8221;, consistente nella denuncia di una limitazione alle precedenti modalita&#8217; di accesso allo stabile, da parte degli istanti e dei clienti diretti al loro studio legale, che sarebbe stato da sempre praticato soprattutto con biciclette, come si era vanamente chiesto di provare con testimoni, i quali avrebbero dovuto riferire anche delle disfunzioni del nuovo congegno di chiusura. L&#8217;apposizione di quest&#8217;ultimo, nonostante la presenza di un preesistente &#8220;portoncino con passo d&#8217;uomo&#8221; gia&#8217; caratterizzato da non agevole apertura, avrebbero gravemente pregiudicato detta possibilita&#8217; di accesso, tenuto conto della limitata larghezza della pubblica strada antistante, intensamente trafficata, e delle ridotte dimensioni del marciapiedi, comportanti disagio e pericolo allo stazionamento, sia pur di breve durata, dei suddetti veicoli.</p>
<p>Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1168, 841, 1137 e 1140 c.c., censurandosi per genericita&#8217; l&#8217;affermazione della corte di merito circa l&#8217;inammissibilita&#8217; della tutela possessoria, che non avrebbe tenuto conto delle deduzioni attorce circa l&#8217;inidoneita&#8217; del titolo, costituito dalla delibera assembleare a limitare il possesso dei deducenti; peraltro, questa sarebbe stata &#8220;nulla&#8221;, non solo per aver imposto un sacrificio di &#8220;diritti soggettivi essenziali&#8221;, ma anche, e piu&#8217; radicalmente sul piano formale, per essere stata adottata e poi eseguita senza alcuna preventiva convocazione della (OMISSIS), ne&#8217; successiva notificazione alla medesima.</p>
<p>I motivi sono entrambi infondati.</p>
<p>Quanto al primo, palesemente insussistenti sono le denunciate violazioni delle citate norme di diritto processuale, essendosi la corte territoriale pronunziata su tutta la domanda, ribadita con l&#8217;atto di appello, ed avendo la medesima chiaramente esposto le ragioni di conferma del relativo rigetto, pur osservando come nella sequenza dei fatti dedotti, comunque inidonei a concretare gli estremi soggettivi ed oggettivi del denunciato spoglio, gli appellanti attori non avessero chiarito quale fosse stato quello concretamente lesivo del loro possesso. Tale osservazione, con la quale il giudice di appello ha ritenuto di evidenziare un ulteriore profilo d&#8217;inconsistenza della proposta azione possessoria, non ha comportato in alcun modo l&#8217;elusione degli obblighi di pronunzia e motivazione, rispettivamente sanciti dagli articoli 112 e 132 c.p.c., avendo lo stesso spiegato che, comunque consideratoci comportamento dell&#8217;amministratore del condominio, in quanto consistito nell&#8217;esecuzione di un deliberato assembleare formalmente legittimo e non impugnato, non comportante alcuna limitazione dell&#8217;uso del bene comune, non avrebbe potuto dar luogo al lamentato spoglio. Ne consegue anche l&#8217;infondatezza dei profili di censura correlati all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, non evidenziandosi nel mezzo d&#8217;impugnazione alcuna omissione o deficienza logica nell&#8217;apparato argomentativo della decisione, ma soltanto la non rispondenza della stessa alle aspettative degli appellanti, secondo una prospettazione della vicenda che e&#8217; stata motivatamente ritenuta inidonea ad integrare gli estremi di un illecito possessorio Al riguardo nessun rilievo, agli effetti della sostanziale legittimita&#8217; del deliberato assembleare e della dedotta conseguente lesivita&#8217; della relativa esecuzione ex articolo 1168, o anche articolo 1170 cod. civ., possono assumere le assunte precedenti modalita&#8217; di accesso (in bicicletta) allo stabile, preferite dai ricorrenti e dai loro clienti, sia perche&#8217; la relativa possibilita&#8217; (peraltro gia&#8217; consentita dal preesistente c.d. &#8220;portoncino a passo d&#8217;uomo&#8221;, praticato nel portone, di cui e&#8217; menzione negli atti di ambo le parti) non e&#8217; stata impedita dall&#8217;apposizione del congegno di chiusura automatica e telecomandata, comportante soltanto pochi secondi di attesa, sia perche&#8217; chiaramente preminenti debbono ritenersi rispetto alle stesse le esigenze di sicurezza della collettivita&#8217; condominiale, in funzione delle quali e&#8217; stata deliberata la suddetta innovazione.</p>
<p>In tal senso si e&#8217; ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte che, sia in materia condominiale, sia in tema di esercizio di servitu&#8217; di passaggio, ha costantemente ritenuto legittima, in quanto assolvente a finalita&#8217; di migliore godimento del bene comune (o gravato da servitu&#8217;), l&#8217;apposizione di dispositivi di chiusura a cancelli, portoni et similia, purche&#8217; le relative chiavi o congegni di apertura siano posti a disposizione degli aventi diritto (tra le altre, v. nn 14719/11, 17874/03, 6513/03, 15977/01); e nella specie non e&#8217; stato, al riguardo, lamentato alcun rifiuto all&#8217;eventuale relativa richiesta.</p>
<p>Non miglior sorte merita il secondo motivo, considerato che nella specie, per le ragioni gia&#8217; evidenziate, non era esperibile la tutela possessoria, a fronte dell&#8217;esecuzione di una delibera dell&#8217;assemblea condominiale, non oggetto d&#8217;impugnazione, che, senza in alcun modo impedire o limitare l&#8217;esercizio delle normali facolta&#8217; di uso del bene comune, ex articolo 1102 c.c. spettante ai partecipanti, con la disposta innovazione aveva soltanto, legittimamente ex articolo 1120 c.c., disciplinato l&#8217;esercizio delle stesse nell&#8217;interesse della collettivita&#8217; dei condomini. Le particolari precedenti modalita&#8217; di fruizione del bene comune (lasciando il portone aperto nelle ore diurne) pretese dai ricorrenti, in quanto comportanti la possibilita&#8217; di accesso incontrollato, anche da parte di estranei, ad un complesso condominale (che non risulta dotato di servizio di portineria) non avrebbero potuto connotare in termini di meritevolezza il relativo compossesso e, pertanto, giustificarne il ripristino ex articolo 1168 c.c. o articolo 1170 cod. civ., a fronte di un comportamento dell&#8217;amministrazione che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto oggettivamente legittimo e scevro da animus spoliandi o anche turbarteli, tenuto conto delle perseguite esigenze di sicurezza e dell&#8217;accettabilita&#8217;, in tale contesto, del lieve disagio richiesto agli utenti dalla necessita&#8217; di azionare l&#8217;apertura con le chiavi o di attendere l&#8217;apertura dall&#8217;interno.</p>
<p>Palesemente irrilevanti, in tale senso, risultano le dedotte doglianze relative alle iniziali disfunzioni del congegno di apertura, trattandosi di inconvenienti rimediabili e non ascrivibili ad intenti spoliatori o molesti.</p>
<p>Altrettanto irrilevante e&#8217; il profilo di censura doglianza deducente la mancata convocazione all&#8217;assemblea della (OMISSIS), non tanto perche&#8217; non si deduce se la relativa assenza avrebbe potuto incidere ai fini della formazione della prescritta maggioranza, quanto piuttosto in considerazione della circostanza che l&#8217;eventuale relativo vizio formale della delibera non e&#8217; stato fatto valere in via di impugnazione della stessa. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio in favore del resistente condominio, liquidandole in complessivi euro 2.200,00, di cui 200 per esborsi.</p>
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