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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; buca</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 5 marzo 2013, n. 5392</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[buca]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
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		<category><![CDATA[strada]]></category>

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		<description><![CDATA[La manutenzione della strada è compito del comune, quindi i danni causati da buche sul manto stradale debbono sempre essere risarciti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15990/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI CASSINO;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3443/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2006, R.G.N. 8061/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) il (OMISSIS) in (OMISSIS) cade malamente a terra, scendendo dal marciapiede a causa di una buca &#8220;praticamente invisibile&#8221;, a suo dire, e riporta lesioni personali (trauma discorsivo del collo del piede destro, contusioni al ginocchio destro e stiramento lombo-sacrale).</p>
<p>Il Tribunale di Cassino il 20 maggio 2003 rigetta la sua domanda risarcitoria nei confronti del Comune.</p>
<p>Su gravame del (OMISSIS) la Corte di appello di Roma conferma il 24 luglio 2005 la sentenza di prime cure.</p>
<p>Avverso siffatta decisione il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, corredati dai prescritti quesiti.</p>
<p>Non risulta avere svolto attivita&#8217; difensiva l&#8217;intimato Comune.</p>
<p>Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.-Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo2043 in luogo dell&#8217;articolo 2051 c.c.) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell&#8217;appello avrebbe fatto discendere dal presupposto circa la impossibilita&#8217; del Comune di esercitare il potere di controllo sul demanio statale a causa della sua notevole estensione la applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 2043 c.c., anziche&#8217; dell&#8217;articolo 2051 c.c. (p.7 ricorso).</p>
<p>Il quesito e&#8217; del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Dica la Corte se dall&#8217;evento dannoso causato dal bene pubblico e avvenuto all&#8217;interno del perimetro urbano l&#8217;Amministrazione risponde ai sensi dell&#8217;articolo 2043 c.c. ovvero dell&#8217;articolo 2051 c.c.&#8221; (p. 9 ricorso).</p>
<p>Il quesito cosi&#8217; come proposto non risulta congruo, essendo meramente interpretativo.</p>
<p>Infatti, con il quesito il ricorrente non puo&#8217; chiedere alla Corte di indicargli la norma applicabile e perche&#8217; con esso in buona sostanza il ricorrente sostiene che l&#8217;applicazione di una delle norme alla fattispecie concreta avrebbe dovuto condurre ad una decisione di segno opposto (v. Cass. n. 14682/07).</p>
<p>Peraltro, non e&#8217; colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto il giudice dell&#8217;appello in concreto ha escluso ogni responsabilita&#8217; del Comune ex articolo 2043 c.c. per la accertata circostanza della inesistenza dei requisiti della oggettiva non visibilita&#8217; e della soggettiva imprevedibilita&#8217; della situazione alla luce della documentazione fotografica in atti, dall&#8217;essere la buca colma di acqua, date le condizioni atmosferiche di pioggia e su questa realta&#8217; fattuale e processualmente acquisita ha escluso ogni responsabilita&#8217; dell&#8217;ente territoriale (v.p. 5 sentenza impugnata) (v. Cass. S.U. n. 26020/08; Cass. n. 6420/08).</p>
<p>2.-Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto: falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043) propone il seguente quesito:</p>
<p>&#8220;Qualora l&#8217;Amministrazione risponda ai sensi dell&#8217;articolo 2043 degli eventi dannosi causati dal bene pubblico e avvenuti all&#8217;interno del perimetro urbano dica la Cassazione se la P.A. risponde per comportamento colposo nelle sole ipotesi di insidia o trabocchetto&#8221; (p. 11 ricorso).</p>
<p>Si tratta, a ben vedere, di censura inammissibile, in quanto il quesito ha la stessa natura del precedente.</p>
<p>3. Ne&#8217; migliore sorte merita il terzo motivo (articolo 360, n. 5 &#8211; omissivita&#8217; e contraddittorieta&#8217; della motivazione) (p.12 ricorso), in quanto l&#8217;avere affermato il giudice dell&#8217;appello che la buca fosse di modestissime dimensioni (p.5 sentenza impugnata) non e&#8217; in contraddizione con i criteri non rinvenuti esistenti da esso giudice, ne&#8217; con la deposizione del teste (OMISSIS) (di cui a p.12 ricorso), che appare del tutto irrilevante ai fini de quibus; ne&#8217; si puo&#8217; ragionevolmente affermare che vi sia omessa motivazione.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, ma nulla va disposto per le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.</p>
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