

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; bene comune</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/bene-comune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 15 aprile 2013, n. 9105</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-15-aprile-2013-n-9105/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-15-aprile-2013-n-9105/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento della proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9082</guid>
		<description><![CDATA[Un edificio che sorga sul suoolo condominiale è automaticamente di proprietà comune? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHI Luisa &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2203/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO AMM.RE P. T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1867/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2005 R.G. 1867/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), proprietario di un appartamento facente parte del condominio di via (OMISSIS), nonche&#8217; di altre due unita&#8217; immobiliari situate in un basso fabbricato posto all&#8217;interno del cortile dello stesso stabile condominiale, e di due autorimesse, immobili tutti, questi ultimi, di cui affermava l&#8217;estraneita&#8217; al condominio sia in base all&#8217;atto di divisione che aveva frazionato l&#8217;originaria proprieta&#8217; unica, sia sulla scorta del regolamento contrattuale che ne era scaturito, impugnava innanzi al Tribunale di Torino la delibera dell&#8217;assemblea condominiale del 14.5.1998 approvata a maggioranza, che aveva imputato a tali fondi una parte delle spese gia&#8217; sostenute per l&#8217;anno 1997 e di quelle da sostenere nell&#8217;anno 1998.</p>
<p>Nel resistere in giudizio il condominio deduceva che gli immobili in questione non erano stati inclusi tra le unita&#8217; facenti parte del condominio perche&#8217; all&#8217;epoca di redazione del regolamento essi costituivano un unico locale, che solo successivamente il (OMISSIS) aveva trasformato e suddiviso in due unita&#8217; abitative, collegandole alle fognature condominiali e ai servizi comuni per la somministrazione di acqua, energia elettrica e antenna TV centralizzata, e munendole di un passaggio attraverso l&#8217;androne comune. Dette unita&#8217;, pertanto, facevano parte del condominio, di cui utilizzavano i servizi comuni.</p>
<p>Con sentenza del 10.12.2003 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo, in conformita&#8217; alle indagini tecniche svolte dal c.t.u. sulla base delle originarie consistenze e rappresentazioni grafiche catastali, che le porzioni immobiliari in oggetto, sebbene non comprese nell&#8217;originario regolamento contrattuale,</p>
<p>dovessero essere contemplate nella ripartizione delle spese comuni, secondo il criterio di cui all&#8217;articolo 1123 c.c..</p>
<p>L&#8217;impugnazione proposta dal (OMISSIS) era respinta dalla Corte d&#8217;appello di Torino, con sentenza n.1867 del 21.11.2005.</p>
<p>Riteneva la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita&#8217;, che le censure che l&#8217;appellante aveva mosso alla sentenza di primo grado muovevano dall&#8217;assioma che la fattispecie fosse regolata unicamente dal regolamento condominiale di natura contrattuale, allegato all&#8217;atto di divisione del 31.7.1959, allorche&#8217; i beni in questione ancora non esistevano nell&#8217;attuale loro &#8220;consistenza, sicche&#8217; non poteva revocarsi in dubbio che le norme del regolamento dovessero essere rivedute alla luce della mutata destinazione di fatto delle unita&#8217; immobiliari in oggetto. Il che, proseguiva la Corte torinese, se costituiva un valido presupposto per la revisione delle tabelle millesimali, solo indirettamente riguardava il thema decidendum, giacche&#8217; la delibera impugnata non aveva apportato alcuna modifica alle tabelle millesimali, ma aveva soltanto stabilito una diversa ripartizione delle spese ex articolo 1123 c.c., nei confronti di tutte le unita&#8217; immobiliari, incluse quelle di proprieta&#8217; (OMISSIS) non ancora esistenti all&#8217;epoca del contratto di divisione e della redazione del regolamento. Cio&#8217; posto, l&#8217;inclusione nel condominio anche di tali unita&#8217; immobiliari si doveva trarre dagli accertamenti del c.t.u., effettuati in base agli atti di trasferimento e alle schede catastali d&#8217;impianto del fabbricato, risalenti al 1939, e successive variazioni. Aggiungeva, infine, che se qualche servizio comune non fosse stato attribuibile anche alle unita&#8217; di proprieta&#8217; (OMISSIS), sarebbe stato questi a doverne fornire la prova, invece di limitarsi ad una dissociazione del tutto generica, che del resto non trovava riscontro nel verbale dell&#8217;assemblea del 14.5.1998, in cui il (OMISSIS), lungi dal protestare il non uso di tutti o di taluni servizi, aveva travato la sua opposizione con l&#8217;argomento che in proposito il regolamento condominiale nulla prevedeva al riguardo.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a tre mezzi d&#8217;annullamento.</p>
<p>Il condominio e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Col primo ed il secondo motivo, unificati dal ricorrente nella trattazione, e&#8217; dedotta, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, e l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, &#8220;ai sensi dell&#8217;articolo 360, c.p.c., n. 5 in relazione agli articoli 61, 115 e 116 c.p.c.&#8221;.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che con la delibera impugnata l&#8217;assemblea del condominio ha, in realta&#8217;, ripartito indistintamente sia nel consuntivo del 1997 che nel preventivo del 1998 tutte le spese, ad eccezione di quelle per il consumo d&#8217;acqua, in base ai millesimi di proprieta&#8217;, e non in forza dell&#8217;uso comune, determinando in tal modo quote di spesa del tutto avulse dall&#8217;invocato criterio di cui all&#8217;articolo 1123 c.c., a modifica dei millesimi di proprieta&#8217; di cui alla tabella allegata al regolamento condominiale. La delibera, pertanto, non ha modificato il criterio di riparto, che e&#8217; stato anzi confermato in proporzione delle quote millesimali per tutti i condomini, ma ha modificato le quote spettanti a tutti i condomini, tant&#8217;e&#8217; che alle quattro unita&#8217; immobiliari del (OMISSIS) sono state attribuite quote di spese generali (oltre che di manutenzione), che in quanto tali, derivando cioe&#8217; dalla diversita&#8217; strutturale della cosa, non possono rientrare nel caso disciplinato dall&#8217;articolo 1123 c.c.. Di conseguenza, e al contrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la delibera impugnata ha operato a maggioranza una vera e propria modifica della tabella millesimale contenuta nel regolamento contrattuale, in spregio al principio per ci una tale modifica puo&#8217; essere posta in essere solo con il consenso unanime dei condomini.</p>
<p>L&#8217;errore della Corte territoriale, prosegue il ricorrente, si e&#8217; esteso anche all&#8217;omessa considerazione di altre emergenze istruttorie, come la relazione del c.t.u., nel senso che la Corte ha fondato le sue convinzioni su conclusioni che non sono state evidenziate dall&#8217;ausiliario; e che, d&#8217;altro canto, la relazione tecnica non puo&#8217; sopperire alla mancanza della prova da parte del soggetto oneratovi. Infatti, come riconosciuto anche nella sentenza impugnata, il mandato al c.t.u. era stato definito fra le parti non al fine di accertare se i due distinti complessi costituissero un condominio, ma al fine di accertare, sulla base di un accordo sopravvenuto per disciplinare i futuri rapporti tra i due gruppi di immobili, le percentuali millesimali da attribuire alle nuove unita&#8217; costituenti il nuovo condominio. La relazione del c.t.u., pertanto, non ha valutato, in conformita&#8217; di un quesito che tale accertamento non le demandava, se i due distinti edifici avessero e godessero di beni e servizi comuni, ma si e&#8217; limitata a considerare le caratteristiche e la conformazione delle varie unita&#8217; al fine di determinare la nuova tabella millesimale, derivante dall&#8217;accorpamento di due immobili fino ad allora autonomi.</p>
<p>Inoltre, non vi e&#8217; agli atti alcuna prova che dimostri che tra i due complessi immobiliari vi fossero beni comuni tali da giustificare l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1123 c.c., prova che il condominio convenuto non ha mai fornito e che gravava sul condominio, che tale circostanza di fatto ha addotto.</p>
<p>2. &#8211; Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1135 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, e il vizio motivazionale &#8220;ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all&#8217;articolo 112 c.p.c.&#8221;, atteso che la Corte territoriale, pur avendo menzionato nelle premesse della sentenza d&#8217;appello la questione, sollevata dal (OMISSIS), circa l&#8217;inesistenza del potere del condominio di estendere le proprie norme a immobili e persone estranei ad esso, ha poi completamente omesso tale accertamento al momento della decisione.</p>
<p>3. &#8211; I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.</p>
<p>3.1. &#8211; Condizione &#8211; controversa &#8211; della domanda e&#8217; l&#8217;inclusione del fabbricato di proprieta&#8217; (OMISSIS), fisicamente separato e autonomo rispetto al corpus dello stabile condominiale, nel condominio di via (OMISSIS), inclusione che la Corte territoriale ha tratto da una premessa di fatto e da un giudizio tecnico. La prima, che si evince dalla narrativa della sentenza impugnata, e&#8217; che il fabbricato di proprieta&#8217; (OMISSIS) sorge sul cortile del condominio di via (OMISSIS), ed e&#8217; stato costruito dopo l&#8217;edificio condominiale. Il secondo scaturisce da (non meglio precisati in sentenza) accertamenti del c.t.u., effettuati in base agli atti di trasferimento e alle schede catastali d&#8217;impianto del fabbricato, risalenti al 1939, nonche&#8217; alle successive variazioni.</p>
<p>Tale metodo di accertamento (peraltro non del tutto perspicuo nel nesso istituito fra la premessa di fatto e il successivo giudizio tecnico) non e&#8217; esatto in rapporto alla corretta interpretazione dell&#8217;articolo 1117 c.c..</p>
<p>In base a detta norma, e in linea generale, l&#8217;estensione della proprieta&#8217; condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all&#8217;edificio in cui ha sede il condominio puo&#8217; essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprieta&#8217; del condominio stesso, qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il condominio risulta costituito (Cass. n. 8012/12).</p>
<p>Quanto al dato &#8211; che pure sembra valorizzato dalla sentenza impugnata &#8211; della proprieta&#8217; del suolo su cui sorge sia lo stabile comune, sia il separato fabbricato di proprieta&#8217; (OMISSIS), va osservato che l&#8217;estensione della comunione al suolo, come dispone l&#8217;articolo 1117 c.c., postula che su uno stesso terreno insistano diversi piani o porzioni di piani costituenti un unico edificio, sicche&#8217; le costruzioni fra loro separate, ancorche&#8217; erette su suolo originariamente del medesimo proprietario, non soggiacciono alla presunzione di comunanza posta dalla norma (Cass. n. 2864/83, che da cio&#8217; ha tratto il corollario per cui con il trasferimento dei fabbricati separati e&#8217; alienato pure il suolo sul quale essi sorgono, a meno che l&#8217;alienante non costituisca soltanto un diritto di superficie in favore dell&#8217;acquirente).</p>
<p>In altri termini, la presunzione ex articolo 1117 c.c., di comunanza del suolo su cui insiste il fabbricato condominiale, non opera in direzione inversa, nel senso che non si presume comune ogni altro edificio, separato e autonomo, eretto sul medesimo suolo su cui e&#8217; sorto lo stabile condominiale. L&#8217;originaria appartenenza al medesimo proprietario dell&#8217;unico terreno su cui in tempi diversi siano stati costruiti l&#8217;edificio condominiale e il fabbricato distinto, non costituisce quest&#8217;ultimo come parte del condominio stesso, se cio&#8217; non risulta dal relativo titolo di provenienza.</p>
<p>Pertanto, non essendo stato esplicitato tale riscontro, la sentenza impugnata non resiste alle critiche mosse.</p>
<p>4. &#8211; L&#8217;accoglimento dei primi due motivi assorbe l&#8217;esame del terzo, che ne dipende logicamente.</p>
<p>5. &#8211; Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Torino, che nel decidere il merito si atterra&#8217; ai principi sopra esposti e provvedera&#8217;, ai sensi dell&#8217;articolo 385 c.p.c., comma 3, anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Torino, che provvedera&#8217; anche sulle spese di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-15-aprile-2013-n-9105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 23 novembre 2012, n. 20733</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-23-novembre-2012-n-20733/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-23-novembre-2012-n-20733/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[ndanneggiamento]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8530</guid>
		<description><![CDATA[Se un comproprietario danneggia il muro comune, l'altro comproprietario cosa può domandare al danneggiante?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26327/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 111/2005 del TRIBUNALE di LIVORNO SEDE DISTACCATA DI CECINA, depositata il 23/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso e deposita nota spese;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 6-12-1994 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati al muro di confine tra le rispettive proprieta&#8217; dal propagarsi delle radici di alcune piante di pino esistenti nell&#8217;immobile dei convenuti, nonche&#8217; ad effettuare le necessarie potature delle fronde sporgenti all&#8217;interno della proprieta&#8217; dell&#8217;attore.</p>
<p>Nel costituirsi, la (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertato che il muro in questione era di sua proprieta&#8217; esclusiva, eventualmente per usucapione, e che venisse pronunciata la condanna dell&#8217;attore al pagamento delle somme dovute ex articolo 873 c.c., e segg., per la realizzazione di tre volumetrie in appoggio o in aderenza al muro della convenuta, nonche&#8217; al risarcimento dei danni provocati allo stesso muro da tali costruzioni.</p>
<p>Il (OMISSIS) eccepiva in limine il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di non essere proprietario dell&#8217;immobile confinante con quello dell&#8217;attore.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13-7-2000 il Giudice di Pace di Cecina condannava la (OMISSIS) a pagare all&#8217;attore, a titolo risarcitorio, la somma di lire 5.000.000, ponendo a carico della stessa convenuta l&#8217;obbligo ex articolo 896 c.c., di provvedere alla manutenzione delle piante poste al confine tra le proprieta&#8217; delle parti; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS); dichiarava la carenza di legittimazione passiva del (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 23-6-2005 il Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Cecina, rigettava sia l&#8217;appello principale proposto dalla (OMISSIS) che quello incidentale proposto nei confronti di quest&#8217;ultima dal (OMISSIS); accoglieva, invece, l&#8217;appello proposto dal (OMISSIS), condannando l&#8217;attore al pagamento delle spese sostenute dal predetto convenuto.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 880 e 881 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile la presunzione di comproprieta&#8217; del muro di recinzione ai sensi dell&#8217;articolo 880 c.c., non avendo l&#8217;attore provato di essere proprietario del fondo limitrofo a quello della convenuta. Deduce che, al contrario, come riconosciuto dal C.T.U., il muro per cui e&#8217; causa ha caratteristiche che rendono applicabile la presunzione di proprieta&#8217; esclusiva della ricorrente, ex articolo 881 c.c..</p>
<p>Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova sul quantum della pretesa risarcitoria azionata dalla controparte.</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta violazione del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Rileva che con Fatto introduttivo del giudizio il (OMISSIS) aveva chiesto il risarcimento dei danni relativi al muro di confine, sul presupposto che questo fosse di sua proprieta&#8217; esclusiva, non anche il risarcimento pro-quota per il muro in comproprieta&#8217;. In ogni caso, sostiene che dall&#8217;applicazione della presunzione di comunione del muro doveva eventualmente conseguire la condanna della convenuta solo proquota, e non per l&#8217;intero ammontare del danno subito dal muro stesso.</p>
<p>Con il quarto motivo la (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 115 e 116 c.p.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, da cui si evinceva che, in presenza degli indizi previsti dall&#8217;articolo 881 c.c., la proprieta&#8217; del muro di confine doveva essere attribuita alla (OMISSIS).</p>
<p>Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 880 e 881 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che, essendo pacifica la proprieta&#8217; del muro di cinta in questione, doveva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.</p>
<p>2) Il primo motivo, nella parte in cui contesta l&#8217;appartenenza del fondo limitrofo all&#8217;attore, e&#8217; inammissibile, proponendo una questione che, per quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, non e&#8217; stata prospettata in appello e non puo&#8217;, pertanto, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente sono prive di specificita&#8217;, non indicando nemmeno quali siano le caratteristiche del muro in questione idonee a sorreggere la presunzione di proprieta&#8217; esclusiva di cui all&#8217;articolo 881 c.c..</p>
<p>3) Il secondo motivo e&#8217; formulato in termini generici, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dal Tribunale per dare conto dell&#8217;adeguatezza della quantificazione del danno operata dal primo giudice. Il giudice di appello ha spiegato, al riguardo, che l&#8217;importo liquidato deve ritenersi congruo anche in base ad una valutazione equitativa, tenuto conto della natura del pregiudizio subito dal muro e delle opere occorrenti alla sua eliminazione; e che tale valutazione equitativa risulta supportata dalle considerazioni svolte dal C.T.U., da esso ritenute pienamente condivisibili.</p>
<p>Tali considerazioni non hanno costituito oggetto di specifica censura da parte della ricorrente, la quale si e&#8217; limitata a lamentare, in termini assertivi, la mancanza di prova sul quantum. In ogni caso, le deduzioni svolte con il motivo in esame si risolvono in inammissibili censure di merito avverso l&#8217;apprezzamento espresso dal Tribunale, che, in quanto sorretto da una motivazione esente da vizi logici, non e&#8217; sindacabile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>4) Il terzo motivo, nella prima parte, e&#8217; privo di fondamento, avendo il giudice di appello dato atto che nella citazione introduttiva l&#8217;attore non ha affermato, nemmeno implicitamente, di essere proprietario esclusivo del muro di confine.</p>
<p>Risultano invece fondate le censure mosse alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che, essendo il danno interamente imputabile alla (OMISSIS), l&#8217;attore, quale comproprietario del bene danneggiato, poteva richiedere alla convenuta il risarcimento dell&#8217;intero danno.</p>
<p>Deve evidenziarsi, al riguardo, che, in base alla speciale disciplina dettata dall&#8217;articolo 882 c.c., comma 1, le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote di comproprieta&#8217;, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l&#8217;obbligo di riparare il muro comune e&#8217; posto per l&#8217;intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. L&#8217;obbligo sancito dall&#8217;ultima parte della norma in esame, secondo l&#8217;opinione prevalente, rappresenta un eccezionale criterio di imputazione, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell&#8217;autore, e che si basa esclusivamente sul nesso causale tra il fatto del compartecipe e il danneggiamelo del muro.</p>
<p>Nella specie, peraltro, non trova applicazione la menzionata disposizione codicistica, in quanto l&#8217;azione proposta dall&#8217;attore nei confronti della (OMISSIS), secondo la qualificazione ad essa data dalla Corte di Appello, non posta in discussione in questa sede, e&#8217; un&#8217;ordinaria azione di risarcimento danni da fatto illecito.</p>
<p>Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia causalmente imputabile ad uno dei comproprietari, il comproprietario del bene danneggiato puo&#8217; agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo pro-quota, e non per intero. Il pregiudizio patrimoniale subito dal comproprietario, infatti, corrisponde alla spesa posta a suo carico per la riparazione del bene comune; sicche&#8217; in favore del predetto puo&#8217; essere liquidato solo l&#8217;importo su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprieta&#8217;, e non anche la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.</p>
<p>I giudici di merito, pertanto, una volta accertato che il fatto dannoso era ascrivibile alla condotta della comproprietaria (OMISSIS), non avrebbero dovuto condannare la convenuta al totale dei danni subiti dal muro comune, ma avrebbero dovuto contenere la misura del risarcimento nei limiti della quota di comproprieta&#8217; spettante all&#8217;attore.</p>
<p>5) Il quarto motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Giova rammentare che le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, tuttavia, allorquando intenda disattenderle, deve fornire adeguata motivazione, indicando gli elementi che l&#8217;hanno indotto a discostarsi dal parere dell&#8217;esperto (cfr. Cass. 3-3-2011 n. 5148; Cass. 13-9-2006 n. 19661; Cass. 3-8-2004 n. 14849; Cass. 11-12-1999 n. 13863).</p>
<p>Nella specie, il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire dalla valutazione espressa dal C.T.U. &#8211; circa l&#8217;appartenenza del muro in questione alla odierna ricorrente. Esso ha spiegato che il fatto che, come accertato dal consulente tecnico d&#8217;ufficio, una minima parte del muro di confine spiova verso la proprieta&#8217; della (OMISSIS), non puo&#8217; significare, di per se&#8217;, che l&#8217;intero manufatto &#8211; lungo circa 35 metri lineari- appartenga alla convenuta, o debba presumersi di sua appartenenza ai sensi dell&#8217;articolo 881 e.e. Di conseguenza, nel rilevare che sarebbe illogico ipotizzare un regime di proprieta&#8217; diverso per diversi tratti del muro, il giudice di appello ha ritenuto che, in concreto, la situazione di fatto autorizzi la presunzione di comunione di cui all&#8217;articoli 880 e.e, e non quella di proprieta&#8217; esclusiva di cui al successivo articolo 881 c.c..</p>
<p>La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da una motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici. Il controllo del giudice del merito sui risultati dell&#8217;indagine svolta dal c.t.u., infatti, costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimita&#8217; e&#8217; limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico-giuridica della motivazione (Cass. 13-9-2006 n. 19661).</p>
<p>6) Il quinto motivo e&#8217; formulato in termini del tutto generici ed e&#8217;, comunque, infondato, partendo dal presupposto secondo cui il muro di cui si discute sarebbe di proprieta&#8217; esclusiva della convenuta; presupposto che risulta contraddetto dalle valutazioni espresse dal Tribunale, il quale, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico e con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non superata la presunzione di comunione del muro prevista dall&#8217;articolo 880 c.c., rilevando che la (OMISSIS), sulla quale incombeva l&#8217;onere di provare l&#8217;affermato diritto di proprieta&#8217; esclusiva del muro divisorio, non ha fornito al riguardo alcun elemento probatorio.</p>
<p>7) In definitiva, va dato accoglimento, per quanto di ragione, al terzo motivo di ricorso, mentre gli altri devono essere disattesi.</p>
<p>Di conseguenza, s&#8217;impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Livorno, il quale dovra&#8217; attenersi al principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l&#8217;altro comproprietario puo&#8217; agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell&#8217;importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprieta&#8217;, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedera&#8217; anche sulle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri e rinvia anche per le spese del presente grado ad altro giudice del Tribunale di Livorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-23-novembre-2012-n-20733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
