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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; azione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2840</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 16:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione del Condomino]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[ente di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione attiva]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il condominio è un ente di gestione, ai singoli condomini è precluso l'esperimento di qualche azione giudiziaria?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8575/08) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), entrambi rappresentati e difesi, in virtu&#8217; di procura a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura speciale a margine del controricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>CONDOMINIO di V. (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 593 del 2007, depositata il 7 febbraio 2007 (e non notificata);<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) per i ricorrenti e (OMISSIS) (per delega) nell&#8217;interesse del controricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso, in via principale, per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso e, in linea subordinata, per il suo rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 1997 ritualmente notificato, il sig. (OMISSIS) conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di via (OMISSIS) e, sulla premessa di essere proprietario dell&#8217;appartamento ubicato al piano 5 int. 23, interessato &#8211; unitamente al soprastante lastrico solare (anche di sua esclusiva proprieta&#8217;) &#8211; da fenomeni di dissesto e da numerose fessurazioni dovute all&#8217;omessa manutenzione da parte del predetto Condominio, chiedeva che quest&#8217;ultimo venisse condannato ad eliminare il dissesto delle strutture del proprio appartamento ovvero a rifondergli le spese sostenute a tal fine, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione dell&#8217;immobile. Nella costituzione del convenuto Condominio (che formulava, a sua volta, anche domanda riconvenzionale per l&#8217;ottenimento della condanna dell&#8217;attore all&#8217;esecuzione degli interventi necessari per risanare la compromessa stabilita&#8217; dell&#8217;edificio dovuta alla sopraelevazione dell&#8217;ultimo piano), il Tribunale adito, all&#8217;esito dell&#8217;espletata istruzione probatoria, con sentenza n. 15213 del 2002, accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale, condannando, percio&#8217;, il predetto Condominio al pagamento, in favore dell&#8217;attore e per il titolo dal medesimo dedotto in giudizio, della somma di euro 74.971,00, oltre interessi e detratta la quota dallo stesso (OMISSIS) dovuta, nonche&#8217; alla rifusione delle spese giudiziali.</p>
<p>Interposto appello da parte del menzionato Condominio e nella costituzione dell&#8217;appellato, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 593 del 2007 (depositata il 7 febbraio 2007), in parziale accoglimento del formulato appello (che rigettava nel resto), determinava in euro 60.683,88 (con esclusione della richiesta rivalutazione), la somma che il Condominio appellante avrebbe dovuto rimborsare al (OMISSIS), ferma restando la detrazione della quota dovuta da quest&#8217;ultimo, con gli interessi legali dalla domanda; la Corte capitolina, inoltre, compensava integralmente tra le parti le spese del grado. A sostegno dell&#8217;adottata decisione, la Corte territoriale respingeva le doglianze relative alle contestazioni degli esiti della C.T.U. esperita in primo grado, sulla cui scorta era emersa anche la sussistenza delle condizioni di urgenza ed indispensabilita&#8217; previste dall&#8217;articolo 1134 c.c. in ordine ai lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare e di ristrutturazione delle mura perimetrali; il giudice di appello rilevava anche l&#8217;infondatezza del motivo attinente al mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio, da parte del (OMISSIS), con riferimento alla complessita&#8217; della spesa sostenuta per i predetti lavori, per la quale, tuttavia, doveva ritenersi la natura di debito di valuta e non di valore, con la conseguente esclusione della rivalutazione monetaria.</p>
<p>Avverso la suddetta sentenza di appello (non notificata) hanno proposto ricorso per cassazione i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), quali condomini dell&#8217;edificio sito in v. (OMISSIS), riferito a cinque motivi, avverso il quale si e&#8217; costituito, in questa fase, con controricorso il solo intimato (OMISSIS).</p>
<p>Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Occorre farsi carico, in primo luogo, dell&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; del proposto ricorso, sollevata dal controricorrente, in base alla prospettazione che, pur non contestandosi la qualita&#8217; di condomini &#8211; dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS) &#8211; dei due ricorrenti, agli stessi non sarebbe riconoscibile la legittimazione ad agire in giudizio (per come esercitata con il formulato ricorso), poiche&#8217; la controversia in questione non atterrebbe alla tutela di un bene comune, se non nel senso che presupposto del diritto di credito fatto valere dallo stesso (OMISSIS) era il compimento di opere edilizie di risanamento di parti dell&#8217;edificio condominiale, circostanza, tuttavia, da ritenersi insufficiente a far configurare la condizione essenziale su cui e&#8217; fondato il principio della necessaria comunanza inscindibile dell&#8217;interesse di ciascun comproprietario verso il bene comune che ne giustifica la legittimazione a partecipare al giudizio.</p>
<p>1.1. Rileva il collegio che l&#8217;avanzata eccezione e&#8217; destituita di fondamento e deve, percio&#8217;, essere respinta.</p>
<p>Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 6856 del 1993; Cass. n. 2392 del 1994; Cass. n. 8842 del 2001; Cass. n. 12588 del 2002; Cass. n. 9206 del 2006; Cass. n. 10717 del 2011 e Cass. n. 14765 del 2012), configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l&#8217;esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l&#8217;amministratore, non priva i singoli partecipanti della facolta&#8217; di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all&#8217;edificio condominiale, con la conseguenza che non sussistono impedimenti a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall&#8217;amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall&#8217;amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell&#8217;amministratore. Pertanto, con riferimento al caso di specie, essendo pacifica la qualita&#8217; di condomini dei due ricorrenti (oltretutto comprovata documentalmente dal titolo di proprieta&#8217; ritualmente prodotto e non contestato) ed attenendo indiscutibilmente la controversia alla tutela di un bene comune e, quindi, alla difesa di diritti inerenti l&#8217;edificio condominiale oltre che, mediatamente, degli interessi patrimoniali &#8220;pro quota&#8221; dei medesimi ricorrenti, deve affermarsi che sussiste la loro legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione.</p>
<p>2. Cio&#8217; posto, con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1126, 1134, 2051 e 2697 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando, ai riguardo, il seguente quesito di diritto (in virtu&#8217; dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c. &#8220;ratione temporis&#8221; applicabile nella specie, trattandosi di un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza pubblicata il 7 febbraio 2007 e, quindi, nella vigenza di detto articolo): &#8220;dica la Corte adita se la disposizione dell&#8217;articolo 1126 c.c., il quale regola la ripartizione tra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisca solo alle riparazioni dovute a vetusta&#8217; e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione, o di esecuzione dell&#8217;opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario e se, in caso di difetti originari o di progettazione dell&#8217;opera, competa, in via esclusiva al proprietario del lastrico solare ex articolo 2051 c.c. il ripristino delle parti strutturali, rimanendo esclusa la relativa spesa ai sensi dell&#8217;articolo 1134 c.c. anche in caso di urgenza&#8221;.</p>
<p>3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1134, 1105 e 2697 c.c., nonche&#8217; il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Quanto alla dedotta violazione di legge risulta indicato il seguente quesito di diritto: &#8220;dica la Corte se per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino che si sostituisce all&#8217;amministratore deve dimostrarne l&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;articolo 1134 c.c., ossia la necessita&#8217; di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l&#8217;amministratore o gli altri condomini, e se detto presupposto non debba essere escluso dalla circostanza che e&#8217; gia&#8217; in corso giudizio per la condanna del Condominio all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera stessa&#8221;. Con riferimento al vizio motivazionale i ricorrenti deducono l&#8217;errore del giudice del gravame con riferimento alla circostanza che, nonostante fosse stato confermato nelle conclusioni in primo grado da parte del (OMISSIS) come al momento della proposizione della domanda i lavori per i quali era stato concesso il rimborso della relativa spesa non fossero iniziati, aveva ignorato che, allo stato, avrebbero dovuto essere informati degli eventi l&#8217;amministratore e i condomini, evidenziando che tale errore era aggravato dal fatto che, malgrado fosse in corso controversia sul punto, era stata attribuita ai condomino sostituitosi all&#8217;amministratore la facolta&#8217; di decidere in sostituzione e per il condominio.</p>
<p>4. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1134, 1226 e 2697 c.c. in relazione agli articoli 132, 61, 115 e 116 c.p.c., nonche&#8217; per ulteriore contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c. i ricorrenti hanno indicato il seguente quesito di diritto con riferimento alla violazione ricondotta all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3: &#8220;dica la Corte se, per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino che si sostituisce all&#8217;amministratore deve fornire precisi elementi di prova inerenti l&#8217;esborso delle somme dallo stesso speso oltre alla verificatasi impossibilita&#8217; nella circostanza di non aver potuto avvertire tempestivamente l&#8217;amministratore o gli altri condomini, e cio&#8217; ex articolo 1134 c.c. e, se nella medesima circostanza, possa invocarsi, per la prova, il criterio sussidiario dell&#8217;equita&#8217;, riservato ex lege o a situazione contrattuali ben determinate od all&#8217;azione di risarcimento del danno&#8221;. Quanto al vizio motivazionale i ricorrenti hanno evidenziato che il giudice di appello era incorso nel medesimo errore del Tribunale di primo grado rimettendosi per la decisione esclusivamente alla valutazione del c.t.u. per fissare il &#8220;quantum&#8221; del rimborso, nonostante le somme fossero, se pur espressamente contestate, relative alla valutazione dei lavori eseguiti, senza che, tuttavia, fosse stato fornito alcun elemento di prova in ordine al pagamento di somme da parte del (OMISSIS), che erano facilmente documentabili in corso di caso. Pertanto, non sarebbe stato onere del Condominio convenuto rendere la prova idonea ma competeva all&#8217;attore integrare la c.t.u. con elementi atti a determinare esattamente il &#8220;quantum&#8221; del rimborso eventualmente a lui dovuto, ove fossero sussistiti i presupposti di cui all&#8217;articolo 1134 c.c., u.p..</p>
<p>5. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1134, 1126, 1294, 1299, 1123 e 1282 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando in merito il seguente quesito di diritto: &#8220;dica la Corte se per aver il rimborso della spesa ex articolo 1134 c.c. affrontata dal condomino per conservare la cosa comune, questi debba richiederne &#8220;pro quota&#8221; ex articoli 1123 e 1126 c.c. i relativi importi ai singoli condomini, secondo i principi di cui agli articoli 1294 e 1299 c.c., con gli interessi compensativi dai singoli esborsi al soddisfo&#8221;.</p>
<p>6. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno inteso far valere la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 336 c.p.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo, al riguardo, il seguente quesito di diritto: &#8220;dica la Corte se il giudice del gravame, una volta riformata anche in un sol punto la sentenza impugnata, debba riformare la stessa anche sul punto inerente le spese di lite, come liquidate in primo grado, con una diversa distribuzione tra le parti delle stesse, in relazione alle reciproche soccombenze&#8221;.</p>
<p>7. Cominciando dall&#8217;esame del primo motivo, il collegio rileva che esso e&#8217; fondato e deve essere, quindi, accolto per le ragioni di seguito spiegate.</p>
<p>Con tale doglianza &#8211; mediante la quale i ricorrenti deducono, in effetti, anche un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata &#8211; hanno, oltre alla dedotta violazione di legge compendiata nel riportato quesito di diritto, esplicitato la sintesi del suddetto vizio logico nel senso che la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, si era posta in contrasto con il disposto di cui agli articoli 1126 e 2051 c.c. ed era risultata lesiva del diritto del Condominio nella misura in cui aveva inadeguatamente motivato sul fatto decisivo e controverso del giudizio relativo alla mancata valorizzazione della distinzione tra spese di manutenzione e ricostruzione necessarie per vetusta&#8217; o cattiva manutenzione e spese resesi necessarie per carenze o vizi costruttivi della copertura. In proposito, in presenza di concause nelle infiltrazioni manifestatesi nell&#8217;appartamento del (OMISSIS), determinate in parte da vetusta&#8217; e in parte riconducibili a possibili vizi costruttivi, i ricorrenti hanno dedotto che sarebbe stato onere dell&#8217;attore in primo grado (e, quindi, dello stesso (OMISSIS)) dimostrare il suo credito in relazione alle presunte ed invocate responsabilita&#8217; del Condominio convenuto. Diversamente, quest&#8217;ultimo sarebbe rimasto penalizzato (come si era, in effetti, verificato), in difetto di univoci elementi anche contabili, il cui onere di produzione incombeva al medesimo attore, circa la differenza delle relative imputazioni di spesa, con l&#8217;addebito, a suo carico, della spesa, nella quota di spettanza dei due terzi, relativa sia ai costi inerenti la vetusta&#8217; del solaio che a quelli indispensabili per l&#8217;esecuzione delle opere dirette a rimediare ai vizi costruttivi dell&#8217;opera di esclusiva proprieta&#8217; del (OMISSIS).</p>
<p>A fronte della prospettazione in questi termini della censura principale posta a fondamento del gravame, la Corte territoriale (v. pagg. 4-5 della motivazione), pur asserendo che la sopraelevazione (con particolare riferimento all&#8217;appartamento del (OMISSIS)) non aveva arrecato e ne&#8217; arrecava, per modalita&#8217; di costruzione, alcun danno alla stabilita&#8217; del fabbricato condominiale (oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal Condominio convenuto), stabilisce, poi, ponendo riferimento &#8220;per relationem&#8221; alla sentenza di primo grado, che il Condominio stesso era tenuto a sostenere la spesa necessaria per il rifacimento della parte esterna delle mura perimetrali e per il rifacimento del lastrico solare, senza, tuttavia, dare conto della determinazione effettiva dell&#8217;origine dei danni ed, anzi, prescindendo dal concreto accertamento sul se le cause degli stessi fossero riconducibili anche a vizi costruttivi. In altri termini, la Corte capitolina, con l&#8217;adottato percorso motivazionale, non ha adeguatamente risposto alla predetta censura mossa dall&#8217;appellante, non cogliendone appieno te ragioni poste alla sua base, poiche&#8217; non ha indicato, in modo univoco, quali fossero la natura e l&#8217;origine dei vizi effettivamente afferenti alle parti condominiali e, quindi, quale fosse la reale ragione di addebito &#8211; e, percio&#8217;, di imputazione &#8211; dell&#8217;onere economico per l&#8217;esecuzione delle riparazioni posto a carico del Condominio. Cosi&#8217; regolandosi la Corte di secondo grado non ha congruamente considerato la portata effettiva dalla principale doglianza dell&#8217;appellante Condominio in ordine alla possibile erroneita&#8217; dell&#8217;applicazione del disposto di cui agli articoli 1126 e 2051 c.c. in relazione alle spese sostenute dal (OMISSIS) per l&#8217;integrale rifacimento del lastrico solare, senza, cioe&#8217;, considerare e dare compiutamente conto che tali spese avrebbero potuto essere impiegate anche per l&#8217;eliminazione di vizi costruttivi del suddetto lastrico (di esclusiva proprieta&#8217; del medesimo (OMISSIS)), il cui onere non poteva essere fatto ricadere sul Condominio. A tal proposito, in punto di diritto, si osserva che, secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte (che non risulta in alcun modo valorizzata dal giudice di appello), in tema di condominio, la disposizione dell&#8217;articolo 1126 c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetusta&#8217; e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell&#8217;opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario; pertanto, in tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilita&#8217; relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex articolo 2051 c.c., e non anche &#8211; sia pure in via concorrenziale &#8211; al condominio (cfr. Cass. n. 5925 del 1993; Cass. n. 6060 del 1998 e, da ultimo, Cass. n. 9084 del 2010). In altri termini, mentre per i vizi riconducibili a vetusta&#8217; e a deterioramento per difetto di manutenzione del lastrico solare trova applicazione (v. Cass., S.U., n. 3672 del 1997; Cass. n. 5848 del 2007 e Cass. n. 4596 del 2012) l&#8217;articolo 1126 c.c. (secondo le proporzioni di apporto economico in esso previste per le relative riparazioni, ovvero nella misura dei due terzi a carico dei condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, e di un terzo da accollare al titolare della proprieta&#8217; superficiaria o dell&#8217;uso esclusivo), con riferimento alla responsabilita&#8217; per i danni ricollegabili ai difetti originari di progettazione o di esecuzione, anche in sede di ricostruzione, del lastrico solare si applica il disposto dell&#8217;articolo 2051 c.c., con il conseguente accollo del relativo onere economico in capo al proprietario esclusivo dello stesso, senza alcuna compartecipazione del Condominio.</p>
<p>Non avendo la Corte capitolina individuato adeguatamente l&#8217;origine e la natura delle cause determinatrici dei danni dedotti dal (OMISSIS) e non avendo provveduto, percio&#8217;, ad operare la necessaria distinzione tra i suddetti vizi ed i correlati titoli di responsabilita&#8217;, verificando, in concreto, la sussistenza dei presupposti per far luogo all&#8217;applicazione dei principi giuridici appena indicati, con la determinazione della corretta ripartizione delle relative spese (sufficientemente riscontrate sul piano probatorio) in funzione delle rispettive ragioni di imputabilita&#8217;, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, con relativa cassazione in proposito della sentenza impugnata.</p>
<p>8. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, va accolto il primo motivo del ricorso, con il conseguente assorbimento degli altri motivi (il cui esame e&#8217; logicamente dipendente dalla risoluzione della questione preliminare involta dalla prima doglianza) e la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che si conformera&#8217; ai principi di diritto enunciati nel precedente paragrafo 7) e rielaborera&#8217;, in termini congrui ed adeguatamente logici (in applicazione degli stessi principi giuridici), la relativa motivazione in ordine all&#8217;aspetto censurato con il motivo accolto.</p>
<p>Allo stesso giudice di rinvio e&#8217; demandata anche la regolazione delle spese della presente fase di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.</p>
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		</item>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20558</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-21-novembre-2012-n-20558/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[cantina]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[La proprietà che tipo di diritto è? Cosa ne consegue ai fini processuali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12019/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato COATTI Gigliola;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 946/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, depositata il 15/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l&#8217;accoglimento 3 motivo; rigetto degli altri motivi del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 25.5.1992 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Savona, (OMISSIS) per sentire accertare e dichiarare che il ripostiglio (o cantina) con la soprastante terrazza e scala di accesso, facenti parte del mappale (OMISSIS), fg. 26 del Comune di (OMISSIS), erano di loro esclusiva proprieta&#8217; e, conseguentemente, chiedevano che fosse disposta la rettifica delle planimetrie depositate presso l&#8217;UTE con condanna, inoltre, della convenuta alla restituzione di detto ripostiglio o cantina.</p>
<p>Sostenevano gli attori:</p>
<p>avevano acquistato da (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto (OMISSIS) per notaio (OMISSIS), un fabbricato rurale sito nel Comune di (OMISSIS), pervenuto alle sorelle (OMISSIS) per successione al loro fratello (OMISSIS), il quale ne era proprietario sin dal 1939; la (OMISSIS), con rogito notaio (OMISSIS) A. del (OMISSIS), aveva acquistato da (OMISSIS) (fratello delle loro danti causa) una casa adiacente a quella di essi attori, censita nel N.C.E.U. di (OMISSIS) alla partita (OMISSIS), fg. (OMISSIS), mappale (OMISSIS) sub 1; in tale atto di vendita per notaio (OMISSIS) erano stati indebitamente inclusi, pur appartenendo al mappale (OMISSIS), detto ripostiglio ed il soprastante terrazzo con annessa scala, incorporati da (OMISSIS) (dante causa della (OMISSIS)) alla propria proprieta&#8217; con denuncia di variazione presso l&#8217;UTE.</p>
<p>Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) che provvedeva a chiamare in causa il notaio (OMISSIS) A. al fine di essere da lui risarcita del danno, in caso di accoglimento della domanda. Costituitosi in giudizio il notaio (OMISSIS) affermava che gli immobili di cui veniva lamentato l&#8217;indebito inserimento nell&#8217;atto a suo rogito non erano stato menzionati nell&#8217;atto stesso e non erano stati, quindi, oggetto di compravendita.</p>
<p>Espletata C.T.U.,con sentenza n. 18/1999, il Tribunale respingeva la domanda condannando gli attori a rifondere le spese alla convenuta ed al (OMISSIS).</p>
<p>Avverso tale sentenza proponevano appello il (OMISSIS) e la (OMISSIS). Resisteva la (OMISSIS) e, per l&#8217;ipotesi di accoglimento della domanda degli appellanti, riproponeva, con gravame incidentale condizionato, la domanda di risarcimento del danno nei confronti del notaio. Espletata la prova testimoniale dedotta dagli appellanti, con sentenza depositata il 15.10.2005, la Corte d&#8217;Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il ripostiglio-cantina, il terrazzo e la scala esterna di accesso ai civici (OMISSIS), erano di proprieta&#8217; di (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari del fabbricato civici (OMISSIS); condannava la (OMISSIS) a rilasciare, in favore degli appellanti, il ripostiglio in questione; respingeva l&#8217;appello incidentale condizionato proposto nei confronti di (OMISSIS); condannava la (OMISSIS) a rifondere ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) le spese processuali dei due gradi e dichiarava compensate le spese stesse quanto al rapporto (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), ponendo a carico della (OMISSIS) le spese di C.T.U..</p>
<p>Osservava la Corte di merito, sulla base dell&#8217;esame dei reciproci titoli di acquisto delle parti, della C.T.U. e della prova testimoniale, che le porzioni immobiliari in questione non avevano formato oggetto della compravendita per notaio (OMISSIS); la (OMISSIS) non aveva potuto acquistarne la proprieta&#8217; in quanto si trattava di beni non appartenenti al suo dante causa, ma ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) &#8220;che li avevano in precedenza acquistati dalle eredi di (OMISSIS) il quale ne era proprietario e possessore&#8221;; la domanda risarcitoria proposta dalla (OMISSIS) nei confronti de notaio (OMISSIS) doveva, percio&#8217;, essere respinta. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), formulando tre motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche&#8217; (OMISSIS) che ha pure depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>La ricorrente deduce: 1) violazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 1 (testo previgente) in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3; l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello era stato fondato sull&#8217;accertamento dell&#8217;avvenuta usucapione dei beni oggetto di causa in favore di (OMISSIS), dante causa delle venditrici, sorelle (OMISSIS); la domanda di accertamento di avvenuta usucapione, presupposto necessario per l&#8217;accoglimento della domanda di rivendica svolta dai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) costituiva, pero&#8217;, una domanda nuova e, come tale, inammissibile nel giudizio di appello; 2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 345 c.c., comma 2 (testo previgente) in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, posto che, in sede di appello, era stata ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dagli appellanti e diretta a provare l&#8217;avvenuto acquisto per usucapione, da parte di (OMISSIS), degli immobili oggetto di causa; tale prova non era stata dedotta in primo grado e, per la sua novita&#8217;, non poteva essere, quindi, ammessa in appello; peraltro, la Corte di appello aveva condannato la (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in violazione di detta norma, laddove e&#8217; previsto che se la prova poteva essere dedotta in primo grado &#8220;si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizione dell&#8217;articolo 92 c.p.c.; 3) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5;</p>
<p>i giudici di appello avevano ritenuto il rogito di acquisto redatto dal notaio (OMISSIS) &#8220;imperfetto tanto da poter indurre in errore l&#8217;acquirente in ordine alla consistenza dell&#8217;immobile acquistato&#8221;; tale affermazione avrebbe dovuto comportare l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello incidentale condizionato con cui la (OMISSIS) aveva chiesto, in caso di accoglimento dell&#8217;appello principale, che il notaio (OMISSIS) fosse condannato a rimborsarle una somma pari al valore dei beni immobili rivendicati dai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) oltre al risarcimento del danno.</p>
<p>Il primo motivo di ricorso e&#8217; infondato.</p>
<p>In relazione all&#8217;azione di rivendicazione, proposta originariamente dagli attori, non e&#8217; configurabile il divieto dello &#8220;ius novorum&#8221; ,ex articolo 345 c.p.c., con riferimento alla ulteriore domanda di usucapione dei beni in questione, avanzata in sede di appello.</p>
<p>La proprieta&#8217;, infatti, appartiene alla categoria dei c.d. diritti &#8220;autodeterminati&#8221;, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l&#8217;oggetto, sicche&#8217; nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la &#8220;causa petendi&#8221; si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l&#8217;allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie, usucapione) rispetto a quello (nella specie, contratto), posto inizialmente a fondamento della domanda, costituisce solo un&#8217;integrazione delle difese sul piano probatorio e non determina, quindi, la novita&#8217; della domanda ne&#8217; la rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza (Cfr. Cass, n. 22598/2010;n. 15915/2007; n. 3192/2003; n. 18370/2002; n. 5894/2001).</p>
<p>Del pari infondato e&#8217; il terzo motivo.</p>
<p>La Corte di merito ha escluso ogni responsabilita&#8217; del notaio rogante, respingendo l&#8217;appello incidentale della (OMISSIS), sulla base del tenore dell&#8217;atto di acquisto (OMISSIS) per notaio (OMISSIS), evidenziando che la descrizione dell&#8217;immobile, riportata nell&#8217;atto stesso, non comprendeva fra i beni alienati alla (OMISSIS) quelli rivendicati, dando atto, inoltre, che (OMISSIS), dante causa delle attrici, aveva maturato l&#8217;usucapione ventennale della cantina di cui veniva reclamata dai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) la restituzione. Tale &#8220;ratio decidendi&#8221; non puo&#8217; ritenersi superata dalla rilevata imperfezione dell&#8217;atto pubblico dovuta alla inesattezza dei dati catastali riportati nella scheda di variazione catastale, trattandosi di circostanza valutata dal giudice di appello solo ai fini della compensazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio,disposta fra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS).</p>
<p>La seconda doglianza, per la parte riguardante la dedotta novita&#8217; ed inammissibilita&#8217;, ex articolo 345 c.p.c. (testo previgente) della prova formulata per la prima volta nell&#8217;atto di appello (diretta a provare l&#8217;avvenuta usucapione degli immobili in contestazione da parte di (OMISSIS)), e&#8217; priva di fondamento.</p>
<p>Come rilevato nella sentenza impugnata, detta prova serviva ad integrare quella necessaria ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda di accertamento della proprieta&#8217;, sotto il profilo dell&#8217;intervenuta usucapione dei beni in contestazione, sicche&#8217; poteva essere ammessa alla stregua del disposto dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 2, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla Legge n. 353 del 1990, articolo 52, applicabile con riferimento ai giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30.4,1995 e, quanto al giudizio di appello, a prescindere dall&#8217;epoca in cui questo si svolge.</p>
<p>Nella specie, quindi, posto che il giudizio e&#8217; stato introdotto con atto di citazione notificato il 25.5.1992, non trovavano applicazione, &#8220;ratione temporis&#8221;, le preclusioni probatorie introdotte con la nuova formulazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 3.</p>
<p>Merita accoglimento il secondo motivo, quanto alla dedotta violazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 2, laddove e&#8217; previsto che le parti possono chiedere l&#8217;ammissione di nuovi mezzi di prova &#8220;ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d&#8217;appello le disposizioni dell&#8217;articolo 92 c.p.c., salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio&#8221;. Orbene, la Corte di merito ha condannato la (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, nei confronti dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), senza in alcun modo dare conto del presupposto inerente il grado di giudizio in cui la nuova prova poteva essere richiesta e senza motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite in deroga al principio della soccombenza.</p>
<p>La Corte di legittimita&#8217;, al riguardo, ha affermato che e&#8217; insindacabile in sede di legittimita&#8217; il modo con cui il giudice di appello abbia esercitato il potere di derogare, ai sensi dell&#8217;articolo 92 c.p.c., al principio della soccombenza che regola l&#8217;onere delle spese giudiziali ed ha precisato che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non puo&#8217; essere dedotto come motivo di annullamento della decisione in cassazione (Cfr. Cass. n. 14488/06; n. 18650/03; n. 7822/98; n. 1227/97).</p>
<p>Nella specie, pero&#8217;, difetta la valutazione sulla possibilita&#8217; di dedurre la nuova prova in primo o in secondo grado con la conseguenza che non e&#8217; consentito verificare se la regolamentazione delle spese sia stata effettuata in relazione all&#8217;una o all&#8217;altra delle ipotesi cui fa riferimento il disposto dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 2 (possibilita&#8217; di richiedere la prova in primo grado o in grado di appello). Tale valutazione, implicando un accertamento da rapportarsi alle reciproche tesi difensive delle parti nello svolgimento della dialettica processuale, e&#8217; riservata al giudice di merito. Ne consegue che la sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, deve essere cassata con rinvio al altra sezione della Corte di Appello di Genova che dovra&#8217; effettuare detta valutazione e provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il 1 ed il 3 motivo di ricorso; accoglie il 2 motivo per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 23 novembre 2012, n. 20733</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Se un comproprietario danneggia il muro comune, l'altro comproprietario cosa può domandare al danneggiante?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26327/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 111/2005 del TRIBUNALE di LIVORNO SEDE DISTACCATA DI CECINA, depositata il 23/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso e deposita nota spese;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 6-12-1994 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati al muro di confine tra le rispettive proprieta&#8217; dal propagarsi delle radici di alcune piante di pino esistenti nell&#8217;immobile dei convenuti, nonche&#8217; ad effettuare le necessarie potature delle fronde sporgenti all&#8217;interno della proprieta&#8217; dell&#8217;attore.</p>
<p>Nel costituirsi, la (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertato che il muro in questione era di sua proprieta&#8217; esclusiva, eventualmente per usucapione, e che venisse pronunciata la condanna dell&#8217;attore al pagamento delle somme dovute ex articolo 873 c.c., e segg., per la realizzazione di tre volumetrie in appoggio o in aderenza al muro della convenuta, nonche&#8217; al risarcimento dei danni provocati allo stesso muro da tali costruzioni.</p>
<p>Il (OMISSIS) eccepiva in limine il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di non essere proprietario dell&#8217;immobile confinante con quello dell&#8217;attore.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13-7-2000 il Giudice di Pace di Cecina condannava la (OMISSIS) a pagare all&#8217;attore, a titolo risarcitorio, la somma di lire 5.000.000, ponendo a carico della stessa convenuta l&#8217;obbligo ex articolo 896 c.c., di provvedere alla manutenzione delle piante poste al confine tra le proprieta&#8217; delle parti; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS); dichiarava la carenza di legittimazione passiva del (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 23-6-2005 il Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Cecina, rigettava sia l&#8217;appello principale proposto dalla (OMISSIS) che quello incidentale proposto nei confronti di quest&#8217;ultima dal (OMISSIS); accoglieva, invece, l&#8217;appello proposto dal (OMISSIS), condannando l&#8217;attore al pagamento delle spese sostenute dal predetto convenuto.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 880 e 881 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile la presunzione di comproprieta&#8217; del muro di recinzione ai sensi dell&#8217;articolo 880 c.c., non avendo l&#8217;attore provato di essere proprietario del fondo limitrofo a quello della convenuta. Deduce che, al contrario, come riconosciuto dal C.T.U., il muro per cui e&#8217; causa ha caratteristiche che rendono applicabile la presunzione di proprieta&#8217; esclusiva della ricorrente, ex articolo 881 c.c..</p>
<p>Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova sul quantum della pretesa risarcitoria azionata dalla controparte.</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta violazione del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Rileva che con Fatto introduttivo del giudizio il (OMISSIS) aveva chiesto il risarcimento dei danni relativi al muro di confine, sul presupposto che questo fosse di sua proprieta&#8217; esclusiva, non anche il risarcimento pro-quota per il muro in comproprieta&#8217;. In ogni caso, sostiene che dall&#8217;applicazione della presunzione di comunione del muro doveva eventualmente conseguire la condanna della convenuta solo proquota, e non per l&#8217;intero ammontare del danno subito dal muro stesso.</p>
<p>Con il quarto motivo la (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 115 e 116 c.p.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, da cui si evinceva che, in presenza degli indizi previsti dall&#8217;articolo 881 c.c., la proprieta&#8217; del muro di confine doveva essere attribuita alla (OMISSIS).</p>
<p>Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 880 e 881 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che, essendo pacifica la proprieta&#8217; del muro di cinta in questione, doveva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.</p>
<p>2) Il primo motivo, nella parte in cui contesta l&#8217;appartenenza del fondo limitrofo all&#8217;attore, e&#8217; inammissibile, proponendo una questione che, per quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, non e&#8217; stata prospettata in appello e non puo&#8217;, pertanto, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente sono prive di specificita&#8217;, non indicando nemmeno quali siano le caratteristiche del muro in questione idonee a sorreggere la presunzione di proprieta&#8217; esclusiva di cui all&#8217;articolo 881 c.c..</p>
<p>3) Il secondo motivo e&#8217; formulato in termini generici, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dal Tribunale per dare conto dell&#8217;adeguatezza della quantificazione del danno operata dal primo giudice. Il giudice di appello ha spiegato, al riguardo, che l&#8217;importo liquidato deve ritenersi congruo anche in base ad una valutazione equitativa, tenuto conto della natura del pregiudizio subito dal muro e delle opere occorrenti alla sua eliminazione; e che tale valutazione equitativa risulta supportata dalle considerazioni svolte dal C.T.U., da esso ritenute pienamente condivisibili.</p>
<p>Tali considerazioni non hanno costituito oggetto di specifica censura da parte della ricorrente, la quale si e&#8217; limitata a lamentare, in termini assertivi, la mancanza di prova sul quantum. In ogni caso, le deduzioni svolte con il motivo in esame si risolvono in inammissibili censure di merito avverso l&#8217;apprezzamento espresso dal Tribunale, che, in quanto sorretto da una motivazione esente da vizi logici, non e&#8217; sindacabile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>4) Il terzo motivo, nella prima parte, e&#8217; privo di fondamento, avendo il giudice di appello dato atto che nella citazione introduttiva l&#8217;attore non ha affermato, nemmeno implicitamente, di essere proprietario esclusivo del muro di confine.</p>
<p>Risultano invece fondate le censure mosse alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che, essendo il danno interamente imputabile alla (OMISSIS), l&#8217;attore, quale comproprietario del bene danneggiato, poteva richiedere alla convenuta il risarcimento dell&#8217;intero danno.</p>
<p>Deve evidenziarsi, al riguardo, che, in base alla speciale disciplina dettata dall&#8217;articolo 882 c.c., comma 1, le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote di comproprieta&#8217;, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l&#8217;obbligo di riparare il muro comune e&#8217; posto per l&#8217;intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. L&#8217;obbligo sancito dall&#8217;ultima parte della norma in esame, secondo l&#8217;opinione prevalente, rappresenta un eccezionale criterio di imputazione, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell&#8217;autore, e che si basa esclusivamente sul nesso causale tra il fatto del compartecipe e il danneggiamelo del muro.</p>
<p>Nella specie, peraltro, non trova applicazione la menzionata disposizione codicistica, in quanto l&#8217;azione proposta dall&#8217;attore nei confronti della (OMISSIS), secondo la qualificazione ad essa data dalla Corte di Appello, non posta in discussione in questa sede, e&#8217; un&#8217;ordinaria azione di risarcimento danni da fatto illecito.</p>
<p>Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia causalmente imputabile ad uno dei comproprietari, il comproprietario del bene danneggiato puo&#8217; agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo pro-quota, e non per intero. Il pregiudizio patrimoniale subito dal comproprietario, infatti, corrisponde alla spesa posta a suo carico per la riparazione del bene comune; sicche&#8217; in favore del predetto puo&#8217; essere liquidato solo l&#8217;importo su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprieta&#8217;, e non anche la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.</p>
<p>I giudici di merito, pertanto, una volta accertato che il fatto dannoso era ascrivibile alla condotta della comproprietaria (OMISSIS), non avrebbero dovuto condannare la convenuta al totale dei danni subiti dal muro comune, ma avrebbero dovuto contenere la misura del risarcimento nei limiti della quota di comproprieta&#8217; spettante all&#8217;attore.</p>
<p>5) Il quarto motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Giova rammentare che le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, tuttavia, allorquando intenda disattenderle, deve fornire adeguata motivazione, indicando gli elementi che l&#8217;hanno indotto a discostarsi dal parere dell&#8217;esperto (cfr. Cass. 3-3-2011 n. 5148; Cass. 13-9-2006 n. 19661; Cass. 3-8-2004 n. 14849; Cass. 11-12-1999 n. 13863).</p>
<p>Nella specie, il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire dalla valutazione espressa dal C.T.U. &#8211; circa l&#8217;appartenenza del muro in questione alla odierna ricorrente. Esso ha spiegato che il fatto che, come accertato dal consulente tecnico d&#8217;ufficio, una minima parte del muro di confine spiova verso la proprieta&#8217; della (OMISSIS), non puo&#8217; significare, di per se&#8217;, che l&#8217;intero manufatto &#8211; lungo circa 35 metri lineari- appartenga alla convenuta, o debba presumersi di sua appartenenza ai sensi dell&#8217;articolo 881 e.e. Di conseguenza, nel rilevare che sarebbe illogico ipotizzare un regime di proprieta&#8217; diverso per diversi tratti del muro, il giudice di appello ha ritenuto che, in concreto, la situazione di fatto autorizzi la presunzione di comunione di cui all&#8217;articoli 880 e.e, e non quella di proprieta&#8217; esclusiva di cui al successivo articolo 881 c.c..</p>
<p>La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da una motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici. Il controllo del giudice del merito sui risultati dell&#8217;indagine svolta dal c.t.u., infatti, costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimita&#8217; e&#8217; limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico-giuridica della motivazione (Cass. 13-9-2006 n. 19661).</p>
<p>6) Il quinto motivo e&#8217; formulato in termini del tutto generici ed e&#8217;, comunque, infondato, partendo dal presupposto secondo cui il muro di cui si discute sarebbe di proprieta&#8217; esclusiva della convenuta; presupposto che risulta contraddetto dalle valutazioni espresse dal Tribunale, il quale, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico e con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non superata la presunzione di comunione del muro prevista dall&#8217;articolo 880 c.c., rilevando che la (OMISSIS), sulla quale incombeva l&#8217;onere di provare l&#8217;affermato diritto di proprieta&#8217; esclusiva del muro divisorio, non ha fornito al riguardo alcun elemento probatorio.</p>
<p>7) In definitiva, va dato accoglimento, per quanto di ragione, al terzo motivo di ricorso, mentre gli altri devono essere disattesi.</p>
<p>Di conseguenza, s&#8217;impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Livorno, il quale dovra&#8217; attenersi al principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l&#8217;altro comproprietario puo&#8217; agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell&#8217;importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprieta&#8217;, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedera&#8217; anche sulle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri e rinvia anche per le spese del presente grado ad altro giudice del Tribunale di Livorno.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 14 agosto 1997 n. 7613</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 10:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inerzia]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[inerzia]]></category>
		<category><![CDATA[volontaria giurisdizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'Amministratore non compie atti di ordinaria amministrazione, il singolo condomino può convenirlo in giudizio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE II CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:<br />
Dott. Aldo MARCONI Presidente<br />
&#8221; Italico Libero TROJA Consigliere<br />
&#8221; Gaetano GAROFALO &#8221;<br />
&#8221; Franco PAOLELLA &#8221;<br />
&#8221; Giandonato NAPOLETANO Rel. &#8221;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>JF, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell&#8217;avvocato U. GRAZIANI, difeso dall&#8217;avvocato GIORGIO MARINO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS), elettivamente domiciliato inROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIUSEPPE MARSICO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1806-94 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 22-06-94;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07-03-97 dal Relatore Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Felice Joudioux ed Eloisa D&#8217;Amico, con atto di citazione notificato il 24 settembre 1986, convennero innanzi al Tribunale di Roma il Condominio di via Casaletto, n.c. 527, in Roma, per sentirlo condannare al ripristino del funzionamento delle serrande di accesso ai boxes delle palazzine A e B facenti parte del complesso condominiale, attraverso le quali si accedeva agli appartamenti dei singoli condomini, adducendo l&#8217;urgenza di eseguire tali lavori, di ordinaria amministrazione e, quindi, di competenza dell&#8217;amministrazione e, quindi, di competenza dell&#8217;amministratore ai sensi dell&#8217;art. 1130, n. 3,cod. civ., a causa dei numerosi furti verificatisi su autovetture custodite nei boxes.</p>
<p>Nella contumacia del convenuto, l&#8217;adito Tribunale rigettava la domanda e, sul gravame proposto dallo Joudioux, la Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza in data 24 maggio &#8211; 22 giugno 1994, confermò l&#8217;impugnata decisione.</p>
<p>La corte del merito, dopo aver negato che fosse necessaria l&#8217;integrazione del contraddittorio osservò che, pur non potendosi dubitare della attribuibilità alla competenza dell&#8217;amministratore del potere di disporre l&#8217;esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione, quali erano certamente quelli oggetto della domanda, tuttavia, di fronte all&#8217;inerzia dell&#8217;amministratore, l&#8217;appellante non poteva rivolgersi all&#8217;autorità giudiziaria, ma avrebbe dovuto provocare una deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale, facendone eventualmente oggetto di impugnazione, ove avesse ravvisato vizi di legittimità.</p>
<p>Avverso tale sentenza lo Joudioux propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. Il Condominio resiste con controricorso.</p>
<p>Diritto</p>
<p>Con l&#8217;unico mezzo formulato il ricorrente, denunciando violazione e-o falsa applicazione dell&#8217;art. 1130 cod. civ., in relazione agli artt. 1133 e 1135 stesso codice, rimprovera ai giudici di appello dia vere erroneamente ritenuto improponibile il ricorso alla tutela giudiziaria, in caso di comportamento omissivo dell&#8217;amministratore del condominio, senza il preventivo ricorso all&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>Lo Joudioux osserva che l&#8217;opinione espressa dalla Corte d&#8217;Appello è contrastata dal rilievo che alcuna norma prevede il preventivo ricorso alla assemblea condominiale e che, invece, la interpretazione sistematica della disciplina normativa in materia condominiale conduce a soluzione opposta, poiché, ai sensi dell&#8217;art. 1130 cod. civ., lo amministratore ha il potere &#8211; dovere di adottare i provvedimenti necessari alla conservazione die beni condominiali e l&#8217;art. 1133 cod. civ. prevede la ricorribilità all&#8217;assemblea contro i provvedimenti dello amministratore, &#8220;senza pregiudizio del ricorso alla autorità giudiziaria&#8221;.</p>
<p>Premesso che alcuna doglianza è stata espressa con riferimento alla esclusa esigenza dalla partecipazione della D&#8217;Amico al giudizio d&#8217;appello, si osserva che la censura è priva di fondamento.</p>
<p>Contrariamente a quel che mostra di ritenere il ricorrente, l&#8217;impossibilità, per il condominio, di adire direttamente la autorità giudiziaria per porre rimedio al comportamento inerte dello amministratore di fronte alla richiesta di compiere atti di amministrazione ordinaria, deriva dai principi fondamentali che presiedono alla disciplina condominiale, in particolare dal principio che le scelte relative alla amministrazione del condominio sono riservate alla collettività dei condomini, e sono compiute dagli organi e nelle forme determinate dalla legge.</p>
<p>Poiché non v&#8217;è dubbio che gli atti di conservazione dei beni comuni rientrano tra gli atti di amministrazione, non è possibile che il giudice, adito in via contenziosa, decida se un determinato atto di conservazione debba compiersi o non, come esso debba eventualmente compiersi e, quindi, se ed in quali limiti una determinata spesa debba essere sostenuta, poiché, così facendo, il giudice sostituirebbe la propria volontà a quella dei condomini, ai quali soltanto compete il diritto &#8211; dovere di concorrere alla amministrazione della cosa comune.</p>
<p>In tal senso hanno avuto modo di pronunciarsi le Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 4213 del 19 luglio 1982, pervenendo alla condivisa conclusione che l&#8217;inerzia dello amministratore, che si rifiuti di compiere atti di ordinaria amministrazione, non legittima il singolo condomino a rivolgersi al giudice in via contenziosa, senza aver prima provocata la convocazione della assemblea condominiale.</p>
<p>Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, ove l&#8217;assemblea non sia convocata o manchi la formazione id una volontà maggioritaria ovvero la deliberazione adottata resti ineseguita, il condominio potrà rivolgersi al giudice, non già in sede contenziosa, ma di volontaria giurisdizione, ai sensi dell&#8217;art. 1105 cod. civ..</p>
<p>La deliberazione di maggioranza sarà impugnabile davanti al giudice in via contenziosa solo ove risulti lesiva die diritti individuali dei partecipanti dissenzienti o, comunque, sia stata assunta in violazione della legge o del regolamento condominiale.</p>
<p>Tali principi non possono ritenersi contraddetti dalla possibilità, prevista dall&#8217;art. 1133 cod. civ., di ricorrere direttamente all&#8217;autorità giudiziaria, oltre che all&#8217;assemblea, contro i provvedimenti dell&#8217;amministratore, poichè è la stessa norma, limitando la possibilità di esercizio di tale facoltà ai casi previsti dall&#8217;art. 1137 cod. civ. &#8211; che, com&#8217;è noto, non consente all&#8217;autorità giudiziaria di esercitare il sindacato di merito sulle deliberazioni assembleari &#8211; ad escludere che il giudice in sede contenziosa possa sopperire all&#8217;inerzia della amministratore nel compiere atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>È, pertanto, evidente che, in forza di detta norma, il ricorso diretto all&#8217;autorità giudiziaria contro i provvedimenti dell&#8217;amministratore è possibile quando non sia voluto a sollecitare un controllo di merito, dovendosi, in tal caso, seguire l&#8217;iter procedimentale dianzi indicato.</p>
<p>Ne deriva, con riferimento al caso in esame, che correttamente la corte del merito ha ritenuto improponibile l&#8217;azione esercitata dallo Joudioux, avendo questi, in sostanza, domandato al giudice di sostituirsi all&#8217;amministratore, inerte nel compimento di un atto di vera e propria amministrazione, perché implicante la valutazione della necessità o della opportunità di compiere l&#8217;atto, anche in rapporto all&#8217;entità della spesa necessaria.</p>
<p>Il ricorso va, pertanto, rigettato e, conseguentemente, secondo l&#8217;ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, a favore del controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in complessive L. 1.268.550, di cui L. 1.200.000 per onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 7 marzo 1997, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione CIvile, Sezione Seconda, 18 Settembre 2012, n. 15645</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 10:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertinenza]]></category>
		<category><![CDATA[alienabilità]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[pertinenzialità]]></category>

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		<description><![CDATA[Contro chi può agire l'acquirente di un appartamento se il costruttore/venditore ha alienato a terzi i parcheggi che sarebbero dovuti essere complementari dell'appartamento?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Presidente Triola -<br />
Relatore Proto -</p>
<p>(OMISSIS)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 9/6/1995 N.F. e S.S. , quali genitori esercenti la potestà sui figli minori M. , P. e C. , nonché G.S. , I.G.B. , L.J.L. e L.J.G. , proprietari di alcuni appartamenti acquistati (direttamente o da loro aventi causa) da A.C. e M.M. convenivano in giudizio A.A. , attuale proprietario di un’area e chiedevano dichiararsi che la stessa era asservita a parcheggio con diritto di accesso alla via pubblica per effetto dell’atto pubblico di vincolo permanente di destinazione a parcheggio sottoscritto il 23 Ottobre 1975 trascritto il 3/11/1975, dai venditori A. &#8211; M. quali costruttori e proprietari presentato con il progetto di variante approvato, ai sensi dell’art. 18 l. n. 765 del 1967; gli attori chiedevano, inoltre, di essere immessi nella piena disponibilità dell’area anche mediante rimozione dei manufatti e degli altri ingombri che ne impedivano l’uso.<br />
Al riguardo deducevano la nullità di contrarie previsioni (di riserva di proprietà dell’area) riportate negli atti di trasferimento dei proprietari costruttori e loro aventi causa relative alla proprietà dell’area asservita.<br />
A.A. contestava che fosse mai stato violato il vincolo di destinazione e, in via riconvenzionale, ove fosse disposto il trasferimento dell’area a favore degli attori (peraltro da questi non richiesto), chiedeva il corrispettivo dovutogli per la cessione.<br />
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 27/10/2000, individuava l’area asservita a parcheggio e condannava il convenuto a rilasciarla per consentire l’esercizio del diritto reale di uso; lo condannava inoltre a rimuovere i manufatti; condannava gli attori a pagare all’A. il corrispettivo del diritto reale di uso dell’area vincolata a parcheggio.<br />
L’A. proponeva appello al quale resistevano le controparti.<br />
La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 30/5/2005 in parziale riforma della sentenza appellata:<br />
- esclude alcuni manufatti dall’ordine di demolizione disponendone, tuttavia la riduzione a minori dimensioni;<br />
- rigetta la domanda dell’A. di condanna al corrispettivo del diritto reale di uso;<br />
- conferma nel resto la sentenza, che corregge quanto al cognome di una parte.<br />
La Corte territoriale rileva:<br />
- che l’eccezione dell’appellante di difetto di legittimazione degli attori è infondata perché gli attori hanno prodotto i singoli atti pubblici con i quali hanno acquistato gli appartamenti per i quali reclamano l’uso del parcheggio e che dagli atti risulta che gli originari venditori, in contrasto con il vincolo, si erano riservati la proprietà dell’area;<br />
- che l’eccezione dell’appellante di difetto di legittimazione passiva è infondata perché lo stesso aveva acquistato la suddetta area e perché la limitazione legale della proprietà per effetto del vincolo imposto dalla legge di destinazione a parcheggio può essere fatta valere nei confronti dei terzi acquirenti che contestino la validità ed efficacia del vincolo che si trasferisce con l’acquisto senza necessità di trascrizione;<br />
- che la dichiarazione di nullità della clausola dei contratti di riserva della proprietà dell’area in contrasto con il diritto di uso è stata pronunciata incidenter tantum ponendosi come momento del procedimento motivazionale e, quindi, il primo giudice non è incorso nel vizio di ultra petizione;<br />
- che è infondato il motivo di appello relativo all’estensione dell’area assoggettata a vincolo perché l’estensione è stata accertata dal CTU come conforme all’estensione delle aree indicate dai proprietari costruttori come assoggettate a vincolo;<br />
- che il diritto del costruttore venditore di conseguire una integrazione del prezzo di acquisto in conseguenza del diritto di uso sugli spazi vincolati a parcheggio ha carattere personale derivando dai singoli contratti di acquisto e di conseguenza può essere riconosciuto solo a chi è stato parte del contratto e non può essere riconosciuto all’appellante A.A. che di quei contratti non è stato parte;<br />
- che l’ordine di rimozione dei manufatti che occupano l’area asservita a parcheggio deve essere escluso per i manufatti già indicati nella planimetria allegata all’atto di vincolo salvo l’obbligo di ridurli alla dimensioni ivi indicate e fermo restando l’obbligo di rimozione dei manufatti che non erano previsti nell’atto di vincolo;<br />
- che la stradella di collegamento del parcheggio (altrimenti intercluso) con la pubblica via, ancorché non espressamente assoggettata a vincolo, deve ritenersi egualmente soggetta al diritto di uso (come richiesto dagli attori sin dall’atto introduttivo del giudizio) in quanto indispensabile per l’uso del parcheggio;<br />
- che il motivo concernente il mancato accoglimento della domanda di divisione è infondato in quanto la controversia non riguarda la proprietà, ma il diritto di uso, da esercitarsi dai condomini con le modalità stabilite dal regolamento condominiale.<br />
A.A. propone ricorso affidato a sei motivi (la numerazione arriva solo a cinque in quanto il n. 2 è ripetuto due volte).<br />
Resistono con controricorso gli intimati ad eccezione di L.L. , L.G. e di I.G.B. ; I.A.M. si è costituita dichiarando di essere erede del defunto I.G.B. .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>Preliminarmente occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata depositata prima dell’entrata in vigore della legge n. 40/2006 che ha introdotto, con l’art. 360 bis (poi abrogato dalla L. 69/2009), il quesito di diritto come condizione di ammissibilità del ricorso.<br />
Pertanto il ricorso, nel quale vengono formulati quesiti di diritto, non è, invece, assoggettato alle suddette disposizioni.<br />
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il contrasto tra le norme applicate con la sentenza impugnata e la normativa introdotta con la legge n. 246/05 con la nuova formulazione dell’art. 18 L. 765/967 di cui sostiene l’applicabilità, quale ius superveniens, alla presente controversia in quanto non ancora definita.<br />
In particolare il ricorrente sostiene che la norma citata, nella nuova formulazione, applicabile anche in cassazione proprio in quanto ius superveniens, esclude il vincolo pertinenziale o il diritto di uso per i parcheggi e ne consente la libera trasferibilità.<br />
1.1. Il motivo è infondato.<br />
L’art. 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (in vigore dal 16 dicembre 2006) aggiunge un secondo comma all’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così formulato: “gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”.<br />
La norma, quindi, esclude l’automatismo tra la riserva obbligatoria di spazi adibiti a parcheggio nelle nuove costruzioni e la necessaria utilizzazione degli stessi da parte dei condomini, allo scopo dichiarato di consentire che detti spazi siano suscettibili di una regolamentazione autonoma rispetto alla costruzione cui accedono e che possano essere commercializzati liberamente.<br />
Resta inalterato il vincolo urbanistico di destinazione dell’area a parcheggio (disciplinato ancora dal comma 1 dell’art. 41-sexies), cui è subordinata la concessione del permesso di costruire, ma non sussiste più alcun diritto reale a favore degli abitanti dell’edificio cui accedono.<br />
Si tratta di stabilire se la norma sopra richiamata costituisca norma interpretativa (con conseguente efficacia retroattiva) e, quindi, applicabile anche a situazioni antecedenti o se si tratti di norma propriamente novativa, valevole soltanto per il futuro. Se tale norma venisse intesa come disposizione di interpretazione autentica rispetto al previgente enunciato, contenuto nel comma 1 dell’art. 41-sexies della legge urbanistica, si potrebbe ritenere che tutti gli spazi per parcheggi in edifici, realizzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 246 del 2005 (quindi anche l’area già vincolata a parcheggio oggetto della presente causa), non siano gravati da vincoli di sorta, anche qualora fosse stato accertato un diritto reale a favore dei condomini con regolamento contrattuale, o in forza di sentenza passata in giudicato o in virtù di altro strumento.<br />
Il diritto reale d’uso, secondo la giurisprudenza in precedenza consolidatasi, spettava al proprietario del bene principale sul parcheggio che venisse alienato separatamente e si costituiva ope legis all’atto dell’alienazione separata del parcheggio in spregio al vincolo pertinenziale.<br />
Questa Corte (Cass. 24/2/2006 n. 4264 e succ. Cass. 13/1/2010 n. 378, Cass. 5/6/2012 n. 9090), ha escluso il carattere interpretativo e la retroattività della norma all’art. 12, comma 9, della l. 246/05, affermando che la nuova disposizione è destinata ad operare solo per il futuro, e cioè per le costruzioni non ancora realizzate e per quelle realizzate, ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliari.<br />
Il disconoscimento della sua natura interpretativa, secondo il condivisibile percorso motivazionale della richiamata sentenza, al quale occorre dare continuità, discende dalla mancanza dei presupposti che caratterizzano la norma interpretativa, quali l’incertezza interpretativa circa una norma preesistente e la scelta di una delle soluzioni alternativamente adottate dalla giurisprudenza; la retroattività viene esclusa in quanto non espressamente affermata dalla norma e in contrasto anche con la natura della stessa norma, incidente sul modo di acquisto e sul contenuto di diritti, dal momento che, come ricordato dalla richiamata giurisprudenza, costituisce “un principio pacifico che le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore”; una interpretazione che attribuisse efficacia retroattiva alla norma comporterebbe invece una espropriazione, generalizzata e senza indennizzo, di un diritto già acquisito dal privato.<br />
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. (richiamando erroneamente l’art. 360 n. 3 in luogo dell’art. 360 n. 4 c.p.c.) in quanto la Corte di appello (come in precedenza, il Tribunale) avrebbe pronunciato ultra petitum la nullità delle clausole di riserva della proprietà senza che fosse stata proposta una domanda per la declaratoria della nullità.<br />
2.1 Il motivo è infondato.<br />
La Corte di appello ha correttamente rilevato, giudicando infondato il relativo motivo di appello, riproposto con questo motivo di ricorso, che era stata esattamente accolta la specifica domanda di asservimento dell’area a parcheggio a favore degli appartamenti dello stabile e che la pronuncia sulla nullità delle clausole contrattuali configgenti con il diritto di uso era intervenuta incidenter tantum, come momento del procedimento motivazionale.<br />
3. Con il terzo motivo (ma numerato 2) il ricorrente deduce violazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 1460, 1464, 1476, 1484 e 2644 c.c. e il vizio di motivazione.<br />
Il ricorrente sostiene, quanto alla legittimazione attiva e all’interesse ad agire, che non sarebbe provata l’attuale proprietà dei beni da parte degli attori essendo insufficiente la prova dell’acquisto della proprietà, ma occorrendo la certificazione della conservatoria RRII per documentare la proprietà attuale.<br />
Sostiene inoltre, quanto alla violazione dell’art. 102 c.p.c., che il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti degli originari costruttori &#8211; venditori in quanto si chiedeva il riconoscimento di un diritto di uso in contrasto con la riserva di proprietà e i venditori avrebbero dovuto garantire l’acquirente per l’evizione e le molestie con la conseguenza della legittimazione dello stesso a ricevere il corrispettivo per il riconoscimento del diritto di uso, che viene ceduto, a dire dal ricorrente, dal soggetto nei cui confronti si accerta il diritto.<br />
3.1 Il motivo è infondato e in parte inammissibile.<br />
La legittimazione attiva sussiste in quanto la domanda è stata proposta da chi dichiarava essere titolare del diritto di uso e nei confronti di chi lo contestava o comunque lo ostacolava; al riguardo è consolidato il principio secondo il quale la legittimazione attiva e passiva va verificata secondo la prospettazione di chi l’assume ed è distinta dalla titolarità della situazione sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass. 10/1/2008 n. 355; Cass. 6/3/2008 n. 6132); la questione relativa alla attuale proprietà è questione di merito che non risulta formulata con l’atto di appello; in ogni caso, la proprietà risulta documentata negli atti di acquisto esaminati dal giudice del merito e la prova della trascrizione non era necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda, trattandosi di adempimento volto a realizzare una pubblicità dichiarativa necessaria per risolvere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso soggetto (art. 2644 c.c.), mentre il vincolo a parcheggio, costituendo un limite legale della proprietà, si trasferisce senza necessità di trascrizione (Cass. 14/11/2000 n. 14731; Cass. 6/9/2007 n. 18691); l’ulteriore finalità della trascrizione, di rendere opponibili a terzi determinate situazioni che comportino vincoli di indisponibilità, nel caso specifico non viene in rilievo.<br />
Parimenti infondata è la censura di non integrità del contraddittorio: l’unico legittimato passivo in ordine all’azione per il riconoscimento di un diritto di uso che viene negato dal proprietario dell’area è, appunto, il proprietario dell’area che, tuttavia, non è legittimato a richiedere il compenso dovuto per il diritto di uso che è sorto con il primo atto di vendita degli appartamenti e, quindi, a favore del primo venditore il quale, vendendo, ha perso anche il diritto di uso dell’area per la quale si era riservata la proprietà così che il compenso a lui dovuto riequilibra il sinallagma di quell’originario contratto.<br />
Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sin dal 2000, la limitazione legale della proprietà, conseguente al vincolo, può essere fatta valere, nei confronti di tutti i terzi che ne contestino l’esistenza e l’efficacia e pertanto coloro che abbiano acquistato le singole unità immobiliari dall’originario costruttore &#8211; venditore il quale, eludendo il vincolo, abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d’uso soltanto nei confronti dei terzi ai quali l’originario costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio; in tale giudizio la pronuncia di nullità delle clausole dei contratti conclusi dall’originario costruttore-venditore con gli attori, con la conseguente integrazione di quei negozi col comando della norma imperativa, ben può essere adottata “incidenter tantum”, in modo che essa non costituisca giudicato nei confronti dell’originario costruttore &#8211; venditore, non convenuto in giudizio e si ponga solo come momento del procedimento motivazionale imposto dal meccanismo di sostituzione di diritto richiesto dall’art. 1419 cod. civ.; la presenza in giudizio del costruttore venditore non s’impone nemmeno in ragione del suo diritto personale a conseguire dagli attori l’integrazione del prezzo di acquisto in conseguenza del richiesto riconoscimento del diritto d’uso sugli spazi vincolati a parcheggio, in quanto tale diritto al conguaglio non deriva direttamente dalla stessa norma imperativa bensì, ex art. 1374 cod. civ., dai singoli contratti di acquisto (così, in massima, Cass. 14/11/2000 n. 14731; in senso conforme: Cass. 23/3/2004 n. 5755).<br />
4. Con il quarto motivo (numerato 3) il ricorrente deduce violazione dell’art. 2644 c.c. e 112 c.p.c., della L. 47/1985 e dell’atto di vincolo 23/10/1975 e sostiene che il vincolo a parcheggio era stato trascritto per mq. 1150 risultante dall’atto di obbligo e, quindi, non poteva essere riconosciuto un vincolo su una superficie maggiore e neppure poteva essere imposto un vincolo sulla stradella di accesso che non risultava dall’atto pubblico la cui correzione i condomini non avevano ritenuto di chiedere; la declaratoria del vincolo sulla strada di accesso era quindi viziata per ultrapetizione.<br />
4.1 Il motivo è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi per la quale dall’atto di vincolo trascritto, risulta il vincolo posto su aree specificamente indicate la cui estensione è stata calcolata dal CTU in mq. 1275,85 e, quindi, superiore, rispetto alla misura che il ricorrente indica genericamente in mq. 1150 senza precisare (così formulando una censura inammissibilmente generica) né la cubatura complessiva, né le modalità di calcolo della stessa in relazione alla quale calcolare il limite concordato per l’assoggettamento a vincolo. Egualmente inconferente e, quindi, inammissibile è la censura (fondata sul mancato inserimento della strada nell’atto di vincolo) della statuizione che ha riconosciuto il diritto di accesso all’area mediante una stradella pure di proprietà del convenuto; la censura, infatti, non coglie la ratio della decisione fondata sulla accessorietà e indispensabilità del collegamento viario rispetto al parcheggio; non sussiste neppure il dedotto vizio di ultrapetizione perché la Corte di Appello ha evidenziato (con statuizione non censurata) che gli attori, sin dall’atto introduttivo del giudizio, avevano richiesto dichiararsi l’asservimento dell’area oggetto del contendere “con diritto di accesso” (v. pag. 13 della sentenza impugnata).<br />
5. Con il quinto motivo (numerato 4) il ricorrente deduce violazione della L. n. 122 del 1989, della L. n. 1159 del 1942 (come mod. dalla L. 246/05), della L. 765/1967 e il vizio di motivazione e sostiene che il corrispettivo da liquidare per il diritto di uso dell’area deve essere determinato secondo il valore di mercato, in conformità alla richiamata normativa e tenendo conto delle prove documentali offerte.<br />
5.1 Il motivo è inammissibile perché la domanda di liquidazione del compenso è stata rigettata dalla Corte di Appello senza liquidazione alcuna, ma per mancanza della titolarità del diritto di chi la richiedeva e quindi il motivo non è pertinente rispetto alla decisione assunta.<br />
6. Con il sesto motivo (numerato 5) il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1111 c.c. e il vizio di motivazione e censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la sua domanda di divisione pur essendo, egli, proprietario di corpi non facenti parte del condominio della cui cubatura si sarebbe tenuto conto nel determinare l’area vincolata a parcheggio.<br />
6.1 Il motivo è inammissibile in quanto non contiene una specifica censura alla ratio decidendi per la quale la Corte territoriale ha negato la stessa divisibilità dell’area con la motivazione per la quale il diritto di uso scaturente dal vincolo a parcheggio doveva essere esercitato secondo le modalità stabilite dal regolamento condominiale.<br />
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna A..A. a pagare ai controricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.<br />
Depositata in Cancelleria il 18.09.2012.</p>
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