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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; azionabilità</title>
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		<title>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[azionabilità]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[ente di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Se singoli condomini conservano il potere di agire a difesa di diritti connessi alla partecipazione in condominio, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio, il condomino può sempre impugnare qualsiasi delibera?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M., domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M.,</p>
<p>domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p>- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;</p>
<p>udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>DEPOSITATO IL 21/09/2011</p>
<p>UDIENZA DEL 14/07/2011</p>
<p>SEZIONE 2</p>
<p>TIPO SENTENZA S</p>
<p>ANNO/NUMERO 2011/19223</p>
<p>NumeroSentenza 19223</p>
<p>AnnoSentenza 2011</p>
<p>NRG 2006/933</p>
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