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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; autorizzazione</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Sentenza 16 agosto 2012 n. 14547</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stillicidio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Esiste una servitù di stillicidio? Quali sono i suoi requisiti? Come vi si può opporsi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6760/2011 proposto da:</p>
<p>C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell&#8217;avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MOTTOLA RENATO giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato SMIROLDO Antonino, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato LOCANDRO GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 923/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA del 16/06/10, depositata il 05/11/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott GIANFRANCO SERVELLO.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c.:</p>
<p>&#8220;1) Con atto di citazione del 13-11-2002 S.L., proprietaria di un appartamento in (OMISSIS), al piano rialzato con antistante terrazzo perimetrale, conveniva in giudizio C.L., proprietaria del piano superiore, per sentirla condannare alla eliminazione di due stenditoi installati sulle due finestre prospicienti il cortile interno, sui quali la convenuta stendeva la biancheria bagnata che sgocciolava sul terrazzo dell&#8217;attrice, costituendo illegittimamente una servitù di stillicidio.</p>
<p>Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i due stenditoi erano stati infissi dall&#8217;originario unico proprietario dei due immobili e che, comunque, il regolamento condominiale prevedeva la possibilità dei condomini di servirsi di tali stenditoi. Aggiungeva che l&#8217;attrice avrebbe potuto eventualmente chiedere non l&#8217;eliminazione degli stenditoi, ma la cessazione dello sgocciolamento.</p>
<p>Con sentenza del 21-3-2006 il Tribunale di Brescia rigettava la domanda. In motivazione, esso rilevava che, risultando dagli atti che gli stenditoi erano stati apposti dall&#8217;originario unico proprietario dell&#8217;immobile, nel rapporto tra i successivi acquirenti dei due appartamenti doveva ritenersi costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell&#8217;art. 1062 c.c..</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la S. e appello incidentale condizionato la C..</p>
<p>Con sentenza depositata il 5-11-2010 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio sul terrazzo pertenineziale dell&#8217;appartamento della S..</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di quattro motivi.</p>
<p>La S. resiste con controricorso.</p>
<p>2) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, sostenendo che la Corte di Appello ha fatto erronea applicazione della disposizione dettata dall&#8217;art. 908 c.c., che vieta ai proprietari degli edifici di assoggettare il fondo inferiore allo scolo delle acque, laddove la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 844 c.c., relativo alle asserite ma non provate immissioni.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente qualificato come actio negatoria servitutis la domanda attrice, con la quale, come si evince dalla esposizione in fatto della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata (v. pag. 2), la S. aveva chiesto la condanna della convenuta alla eliminazione dei due stenditoi installati sulle finestre dell&#8217;appartamento sovrastante, &#8220;costituenti servitù di stillicidio a carico del proprio immobile&#8221;.</p>
<p>E invero, come è stato evidenziato da questa Corte, l&#8217;azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, &#8220;gocciolio di panni e creazione di ombra&#8221;), deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell&#8217;art. 949 c.c., implicando i fatti posti in essere dal vicino l&#8217;affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l&#8217;acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30-3-1989 n. 1561). Qualora, pertanto, la parte agisca in giudizio per ottenere la rimozione degli stenditoi abusivamente apposti dai proprietari degli appartamenti sovrastanti al suo alle proprie balconate e la conseguente cessazione dello sgocciolio sul terrazzo antistante al proprio appartamento, la disciplina applicabile è quella della actio negatoria servitutis e il giudice, nell&#8217;esercizio del suo potere di qualificazione della domanda, non può inquadrare la fattispecie nella disciplina delle immissioni, la quale è fondata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti dall&#8217;attore (Cass. 6-12-1978 n. 5772).</p>
<p>2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il rilievo della Corte di Appello, secondo cui la mera presenza degli stenditoi sarebbe idonea a creare una servitù di stillicidio, si pone in contraddizione con l&#8217;ulteriore affermazione contenuta in sentenza, secondo cui non può essere contestato il diritto della C. a mantenere &#8220;l&#8217;apparecchio stenditoio installato immurato sulla facciata comune, ma solo quello di servirsene per lo stendimento del bucato, della biancheria appena lavata, cioè in condizione di provocare lo stillicidio&#8221;.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato.</p>
<p>La Corte di Appello, nel disattendere l&#8217;appello incidentale condizionato proposto dalla C., con cui si sosteneva che la negatoria servitutis azionata dalla S. avrebbe dovuto essere comunque rigettata per la mancanza di prova dell&#8217;effettivo sgocciolamento sul terrazzo sottostante, ha rilevato che la servitù di stillicidio, la cui esistenza, negata dall&#8217;attrice, era stata invece affermata dalla convenuta, presuppone almeno potenzialmente lo sgocciolamento sul fondo altrui; e che, pertanto, discutendosi circa l&#8217;esistenza del relativo diritto, non appariva necessaria la prova dell&#8217;effettività dello stillicidio.</p>
<p>Si tratta di argomentazione congrua e logica, atteso che la C., nell&#8217;invocare l&#8217;esistenza di una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, aveva per ciò solo affermato il proprio diritto allo sgocciolamento sul sottostante terrazzo di proprietà della convenuta. In modo non contraddittorio, d&#8217;altro canto, la Corte di Appello, una volta accertata l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio dedotta dalla convenuta, ha affermato che quest&#8217;ultima non poteva servirsi dello stenditoio per stendere il bucato appena lavato, come tale in condizione di provocare lo stillicidio.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente, dolendosi della violazione degli artt. 908, 844, 1138, 1102 e 1137, sostiene che la presenza degli stenditoi e la facoltà di stendere panni sugli stessi risulta legittimata dall&#8217;art. 2 sub 3 del regolamento di condominio.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale ha osservato che il regolamento condominiale invocato dall&#8217;appellata avrebbe potuto spiegare efficacia solo se fosse stato espressamente recepito nell&#8217;atto di acquisto dell&#8217;immobile in questione, con ciò implicitamente escludendo che nella fattispecie in esame ricorra una simile ipotesi.</p>
<p>4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., nonchè l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che nella specie non si fosse costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le opere realizzate dall&#8217;originario unico proprietario (i supporti metallici sui quali la C. ha poi apposto i fili per stendere i panni) prima della cessione delle due unità immobiliari alle parti in causa, non potevano avere altra funzione che quella di reggere i fili su cui appendere i panni.</p>
<p>Anche tale motivo deve essere disatteso.</p>
<p>E&#8217; noto che, ai fini della sussistenza del requisito dell&#8217;apparenza, necessario per l&#8217;acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all&#8217;esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l&#8217;esistenza del peso gravante sul fondo servente (tra le tante v. Cass. 12-3-2007 n. 5759; Cass. 28-9-2006 n. 21087; Cass. 26-11-2004 n. 22290).</p>
<p>Nel caso in esame, la Corte di Appello, muovendosi nel solco di tale principio, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) infissi dall&#8217;originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l&#8217;immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato; e che, pertanto, la S., al momento dell&#8217;acquisto del suo appartamento, non aveva alcuna ragione di ritenere che l&#8217;immobile acquistato fosse gravato da servitù di stillicidio.</p>
<p>L&#8217;apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte. L&#8217;accertamento dell&#8217;apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, infatti, costituisce una &#8220;quaestio facti&#8221; rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 17-2-2005 n. 3273; Cass. 25-1-2001 n. 1043 c.c.).</p>
<p>Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.&#8221;.</p>
<p>La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.</p>
<p>La ricorrente ha depositato una memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, osservando che gli argomenti in fatto e in diritto posti a base della soluzione prospettata dal relatore non risultano superati dai rilievi svolti nella memoria depositata dalla ricorrente.</p>
<p>Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 09 agosto 2012 n. 14346</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto alla Riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

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		<description><![CDATA[Il proprietario di un immobile può installare un apparato di videosorveglianza se terzi vantano diritto d'uso su parte dell'immobile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIORETTI Francesco Maria &#8211; Presidente -<br />
Dott. SALVAGO Salvatore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. RORDORF Renato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CAMPANILE Pietro &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>R.S. Elettivamente domiciliato in Roma, viale Libia, n. 167, nello studio dell&#8217;avv. Giovanni Borrelli; rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pustorino Franco, giusta procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>RI.MA. Elettivamente domiciliata in Roma, via Baiamonti n. 4 (studio Internullo), nello studio dell&#8217;avv. Gemelli Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Tribunale di Messina, n. 24, depositata in data 2 dicembre 2009;<br />
sentita la relazione all&#8217;udienza del 24 aprile 2012 del consigliere Dott. Pietro Campanile;<br />
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1 &#8211; Con ricorso presentato in data 30 aprile 2009 ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 al Tribunale di Messina Ri.Ma., premesso di essere assegnataria di un immobile di proprietà del suocero R.S., esponeva che costui aveva installato, sia sul cancello, sia sul portone d&#8217;ingresso del fabbricato, dei dispositivi di video-controllo, da lei ritenuti lesivi del proprio diritto alla riservatezza; chiedeva, pertanto, che fosse ordinata la rimozione di tale impianto, con condanna del R. al risarcimento dei danni.</p>
<p>1.1 &#8211; Si costituiva l&#8217;intimato, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il fabbricato in questione non costituiva un condominio, essendone egli proprietario in via esclusiva, ed essendo ricorso ai sistemi di videosorveglianza per aver subito intimidazioni e minacce.</p>
<p>1.2 &#8211; Il Giudice adito, con la decisione indicata in epigrafe, rilevato che la proprietà esclusiva del fabbricato non era ostativa alla qualificazione come &#8220;comuni&#8221;, in quanto utilizzate anche dalla ricorrente, delle aree controllate dalle telecamere fatte installare dal R., impegnate dalla Ri. per il transito, riteneva pretestuose le affermazioni dell&#8217;intimato, in quanto l&#8217;episodio di maggiore gravità da lui denunciato, vale a dire l&#8217;esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in direzione di un balcone dell&#8217;abitazione, era avvenuto circa due anni prima rispetto alla predisposizione del sistema di video-controllo, mentre alcuni furti, pure indicati per giustificare l&#8217;adozione di tale rimedio, erano parimenti giudicati irrilevanti sotto il profilo causale, in quanto avvenuti in epoca successiva.</p>
<p>Veniva pertanto affermato che, il controllo della zona antistante l&#8217;abitazione della ricorrente non fosse giustificato da esigenze di tutela tali da consentire una violazione della riservatezza della Ri., consistente nella possibilità di controllare, essendo prevista la conservazione dei dati registrati, ogni suo movimento in entrata o in uscita. Veniva, quindi, disposta la rimozione dell&#8217;impianto, mentre veniva rigettata, in quanto ritenuta sfornita di prova, la pretesa di contenuto risarcitorio.</p>
<p>1.3 &#8211; Per la cassazione di tale decisione il R. propone ricorso, affidato ad unico e complesso motivo, illustrato da memoria, cui la Ri. resiste con controricorso e con successiva memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2 &#8211; Deve preliminarmente rilevarsi che il presente ricorso è ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 13.</p>
<p>2.1 &#8211; Va altresì dato atto dell&#8217;assenza di censure, da parte della Ri., in merito al rigetto della domanda risarcitoria, ragion per cui il giudizio rimane incentrato unicamente sulla liceità o meno, ai sensi del citato D.Lgs. n. 196 del 2003, dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto di videosorveglianza.</p>
<p>2.2 &#8211; Con unico e articolato motivo il R. deduce violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 e delle norme di attuazione emanate dal garante per la protezione dei dati personali il 20 maggio 2005, nonchè vizio di motivazione, sostenendosi: a) che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna lesione della riservatezza, riguardando l&#8217;impianto di videosorveglianza (nel quale le immagini, per altro non registrate su bobine, venivano conservate per tre giorni, ed erano visionabili solo dall&#8217;A.G.) soltanto l&#8217;area cortilizia (si richiama, in proposito, la giurisprudenza formatasi, in relazione alla fattispecie di cui all&#8217;art. 615 bis c.p. in tema di aree condominiali); b) il consenso della Ri. non era comunque richiesto essendo il R. unico proprietario del fabbricato, e sussistendo fondate ragioni, ai fini della tutela dei propri beni e della propria incolumità, del ricorso al videocontrollo.</p>
<p>3- I diversi profili di censura, che, per la loro intima connessione, possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.</p>
<p>Il Tribunale di Messina ha proceduto a una disamina delle questioni relative al c.d. bilanciamento degli interessi, allo scopo di verificare se le deduzioni del resistente circa le esigenze di sicurezza posta alla base dell&#8217;istallazione del sistema di videosorveglianza fossero o meno fondate, senza tuttavia procedere a una doverosa ed accurata indagine preliminare circa la ricorrenza dei presupposti per l&#8217;applicabilità del D.Lgs. n. 196 del 2003,, invocato in via esclusiva dalla Ri.. Tale imprescindibile esame, consentito in questa sede dalla deduzione della violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, e delle norme di attuazione del Garante del 20 maggio 2005, induce a ritenere che la fattispecie considerata esuli, per le seguenti ragioni, dalla disciplina di riferimento.</p>
<p>4 &#8211; Non può dubitarsi, nonostante in dottrina sia stato sollevato qualche dubbio al riguardo, che anche l&#8217;immagine di una persona, in sè considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire &#8220;dato personale&#8221; ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b), noto anche come &#8220;codice privacy&#8221;. In tal senso, invero, depongono specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999; 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), nonchè la decisiva circostanza della previsione, nell&#8217;ambito del codice privacy, di una specifica norma (art. 134) in materia di videosorveglianza.</p>
<p>Mette conto di richiamare, inoltre, la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d&#8217;Europa; la direttiva n. 95/46 CE, art. 2, lett. a), nonchè il documento di lavoro sulla videosorveglianza WP67/2002, adottato il 25 novembre 2002 dal Gruppo dei Garanti europei costituito ai sensi dell&#8217;art. 29 della citata direttiva.</p>
<p>5 &#8211; Non ricorrono, tuttavia, gli ulteriori aspetti di natura oggettiva previsti dal complesso delle disposizioni che regolano la materia. Con riferimento all&#8217;ambito di applicazione del richiamato D.Lgs. n. 196 del 2003, deve infatti richiamarsi la norma (art. 5, comma 3), secondo cui &#8220;il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all&#8217;applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione&#8221;.</p>
<p>5.1 &#8211; In relazione a tale disposizione, nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, al par. 6.2.5., dedicato alle , &#8220;riprese nelle aree comuni&#8221;, applicabile &#8220;ratione temporis&#8221; (ma nella successiva deliberazione in data 8 aprile 2010 &#8211; par. 6.1 &#8211; non si rinvengono significative differenze), si afferma che &#8220;l&#8217;installazione degli strumenti descritti nel paragrafo precedente, se effettuata nei pressi di immobili privati e all&#8217;interno di condominii e loro pertinenze (es. posti auto, box), benchè non sia soggetta al Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l&#8217;adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice). Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l&#8217;angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l&#8217;accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l&#8217;abitazione di altri condomini. Il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprieta), da studi professionali, società o da enti no profit. L&#8217;installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all&#8217;esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico). La valutazione di proporzionalità va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi)&#8221;.</p>
<p>5.2 &#8211; Onde verificare quale delle ipotesi sopra descritte ricorre nel caso in esame, debbono richiamarsi i dati fattuali emergenti dalla decisione impugnata:</p>
<p>a &#8211; l&#8217;intero fabbricato nel cui cortile è stato installato l&#8217;impianto di videosorveglianza è di proprietà di R. S.. La nuora Ri. occupa una porzione di detto immobile quale assegnataria, essendole stati affidati i figli minori nell&#8217;ambito di giudizio di separazione personale.</p>
<p>b &#8211; l&#8217;impianto è costituito da telecamere collocate sul cancello che consente l&#8217;accesso al giardinetto e sul portoncino d&#8217;ingresso.</p>
<p>c &#8211; secondo le informazioni rese dalla ditta Demotica S.r.l., acquisite agli atti e trascritte nel ricorso, il sistema non è dotato di bobine a nastro per la registrazione, ma di un hard disc, che registra e salva, per soli tre giorni, le immagini, le quali potranno essere esaminate non dal R., ma dall&#8217;A. G. a seguito della denuncia di un fatto illecito penalmente rilevante.</p>
<p>5.3 &#8211; La questione più delicata che la presente vicenda pone consiste nella qualificazione giuridica, per i fini che qui interessano, della figura dell&#8217;unico proprietario di un immobile, allo scopo di stabilire se ricorrano i presupposti, così come indicati anche dal Garante per la protezione dei dati personali, per il superamento di quell&#8217;ambito di esclusione dell&#8217;applicazione del &#8220;codice privacy&#8221;, come delineato dallo stesso D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5, comma 3, sopra richiamato.</p>
<p>Posto che, come si legge nella seconda proposizione del punto 6.2.5 del provvedimento del Garante in tema di videosorveglianza del 2004, &#8220;il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà), da studi professionali, società o da enti no-profit&#8221;, si tratta di stabilire se la figura dell&#8217;unico proprietario di un fabbricato comprendente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato, sia assimilabile al condominio. Certamente un&#8217;interpretazione letterale dei lemmi &#8220;più proprietari o condomini&#8221; induce a fornire una risposta negativa al quesito, dovendosi per altro ritenere che in una materia come quella in esame, in cui si dispongono restrizioni e sanzioni, non sia consentito il ricorso all&#8217;applicazione analogica.</p>
<p>5.3 &#8211; Deve altresì richiamarsi il contenuto della segnalazione sulla videosorveglianza nei condomini effettuata al Parlamento e al Governo, in data 13 maggio 2008, dal Garante per la protezione dei dati personali, con specifico riferimento alla rappresentazione dell&#8217;inesistenza di una puntuale regolamentazione della materia. In tale documento si precisa che nei provvedimenti di carattere generale già emanati (compreso quello in esame, del 29 aprile 2004), &#8220;il Garante non si è soffermato specificamente sulle condizioni di liceità per il trattamento di dati personali all&#8217;interno dei condomini: non sono stati di conseguenza identificati nè i soggetti la cui manifestazione di volontà è necessaria nel contesto condominiale per svolgere tali trattamenti (i proprietari e i titolari di diritti reali parziari o anche soggetti diversi, primi fra tutti i conduttori), nè le eventuali maggioranze da rispettare&#8221;.</p>
<p>La qualificata denuncia di una lacuna sul piano normativo si traduce anche nell&#8217;interpretazione, in un certo senso autentica, della richiamata delibera del 2004 dello stesso Garante, con la conseguenza che il proprietario unico di un immobile, ancorchè parzialmente concesso in locazione o in comodato, deve considerarsi, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 3, del più volte richiamato codice, persona fisica che agisce per fini esclusivamente personali, come tale non assoggettabile alla disciplina del codice nei casi, come quello oggetto di scrutinio, in cui i dati non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.</p>
<p>5.4 &#8211; Deve pertanto escludersi, con riferimento alla fattispecie in esame, tanto la ricorrenza, in capo al R., della qualità di &#8220;titolare del trattamento dei dati&#8221;, ai sensi del D.Lgs n. 169 del 2003, art. 28 quanto, la necessità di un bilanciamento degli interessi ai sensi del cit. D.Lgs., art. 24, in quanto nell&#8217;ipotesi prevista dal più volte richiamato art. 5, comma 3, la valutazione dei contrapposti interessi è stata effettuata in via preventiva e generale dal legislatore.</p>
<p>Per completezza di esposizione si rileva che la verifica, sotto il profilo meramente diacronico, del nesso fra l&#8217;installazione dell&#8217;impianto di video-controllo da parte del R. e gli atti di vandalismo subiti e denunciati, per come operata dal giudice del merito, non resiste al vaglio logico-giuridico, non potendosi dubitare della concorrente funzione preventiva del ricorso a un sistema di videosorveglianza. In altri termini, la collocazione cronologica degli episodi di furto e di danneggiamento non rileva rispetto alla necessità di tutela dei proprio beni perseguita dal ricorrente; al contrario, la loro sussistenza conferma la fondatezza del ricorso a un impianto che, oltre a consentire l&#8217;eventuale individuazione dei responsabili di ulteriori atti di vandalismo, è intrinsecamente dotato di efficacia dissuasiva.</p>
<p>6 &#8211; La menzionata delibera del 2003 del Garante per la protezione dei dati personali prevede, al punto 6.2.5, opportunamente richiamando il disposto del codice (art. 5, comma 3), l&#8217;adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice), al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). Sotto tale profilo, non può prescindersi dal costante orientamento di questa Corte, secondo cui le aree comuni non rientrano nei concetti di &#8220;domicilio&#8221;, &#8220;privata dimora&#8221; nè &#8220;appartenenze di essi&#8221; ai quali si riferisce l&#8217;art. 614 c.p. (richiamato dall&#8217;art. 615 bis c.p.), nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l&#8217;ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all&#8217;uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all&#8217;art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (Cass. pen. 29 ottobre 2008, n. 44701; 10 novembre 2006 n. 5591; 25 ottobre 2006 n. 37530).</p>
<p>Deve altresì rilevarsi come la Corte costituzionale, nella nota decisione n. 149 del 2008, dopo aver premesso che l&#8217;art. 14 Cost.</p>
<p>tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo, e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi; ed dopo aver precisato che, nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell&#8217;inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto, &#8220;come presidio di un&#8217;intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa &#8211; attraverso l&#8217;uso di strumenti tecnici &#8211; anche senza la necessità di un&#8217;intrusione fisica&#8221;, ha osservato che non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Se quindi l&#8217;azione &#8211; pur svolgendosi in luoghi di privata dimora &#8211; può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (nella specie si tratta dello spazio, esterno al fabbricato, intercorrente fra il cancello e il portone d&#8217;ingresso), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi che, anche con riferimento al residuale criterio fondato sulla verifica di eventuali interferenze illecite nella vita privata, l&#8217;installazione dell&#8217;impianto di videosorveglianza per cui è processo non sia lesiva del diritto azionato dalla Ri. con la domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 169 del 2003, art. 152.</p>
<p>7 &#8211; Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto. Alla cassazione della decisione impugnata consegue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito della causa, nel senso del rigetto del ricorso proposto dalla Ri..</p>
<p>8 &#8211; La novità e la peculiarità della questione costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.</p>
<p>9 &#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 154, comma 6, del codice privacy va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente decisione al Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Ri.Ma..</p>
<p>Dichiara compensate fra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio.</p>
<p>Dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente decisione al Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile Sez. III: 08 febbraio 2012 n. 1768</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
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		<description><![CDATA[L'amministratore ha bisogno di apposita delibera prima di poter agire in giudizio per lo sgombero di un locale comune?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Presidente -<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8829-2011 proposto da:</p>
<p>S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. PROIETTI LIVIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) in persona del suo rappresentante legale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 14, presso lo studio dell&#8217;avvocato OLANDA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANTINORI SEBASTIANO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>S.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 579/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2010 R.G.N. 2670/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2012 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato SERGIO TORRI per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato SEBASTIANO ANTINORI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.1. S.G. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 579 del 10.2.10 della corte di appello di Roma, resa ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 14204/05 del tribunale della Capitale, recante la condanna di lui a consentire l&#8217;accesso ad un immobile, da lui detenuto, a tutti i condomini del Condominio di via (OMISSIS), a seguito della domanda di quest&#8217;ultimo avanzata in primo momento nei confronti di S.A. e poi estesa nei confronti di esso ricorrente per le difese in fatto dell&#8217;originaria convenuta.</p>
<p>1.2. Degli intimati resiste con controricorso il condominio, mentre S.A. non svolge attività difensiva in questa sede; e, per la pubblica udienza del giorno 11.1.12, sia il ricorrente che il controricorrente producono memorie ai sensi dell&#8217;art. 378 cod. proc. civ. e prendono parte alla discussione orale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2. Il S. sviluppa due motivi e:</p>
<p>2.1. con il primo &#8211; di &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 111 Cost., artt. 281 sexies, 352 e 359 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243; &#8211; egli si duole dell&#8217;illegittimità della decisione del gravame con il rito previsto dall&#8217;art. 281 sexies cod. proc. civ., lungamente argomentando per la sua incompatibilità con il giudizio di appello e richiamando la contraria decisione di Cass. 13 marzo 2009 n. 6205;</p>
<p>2.2. con il secondo &#8211; di &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 949 e 1117 c.c. e artt. 11 (?) e 112 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243; &#8211; egli censura la qualificazione dell&#8217;azione come azione personale per rilascio e la valutazione di inammissibilità per novità della questione della natura reale o personale, deducendo: che non rilevano, ai fini della qualificazione, le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado, soprattutto dinanzi alla sua eccezione riconvenzionale di usucapione; che invece la domanda deve interpretarsi come rei vindicatio, alla stregua delle richieste svolte dal condominio in primo grado; che pertanto attivamente legittimati sono tutti i comproprietari e non il condominio, costituitosi solo nel 2000; che malamente è stata ritenuta la natura condominiale del bene, nonostante esso sia intercluso e conduca esclusivamente all&#8217;alloggio di esso ricorrente.</p>
<p>3. Dal canto suo il controricorrente contesta sia il primo che il secondo motivo, aderendo alle argomentazioni della corte territoriale sulla relative questioni di rito e di merito.</p>
<p>4. Il primo motivo è infondato:</p>
<p>4.1. già la pronuncia richiamata dal ricorrente (Cass. 13 marzo 2009, n. 6205) confina l&#8217;illegittimità dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ. all&#8217;ipotesi in cui una delle parti richieda al giudice di disporre lo scambio delle comparse conclusionali, così ammettendola quando nessuna negativa conseguenza, prospettata in quella stessa sede da una delle parti, possa derivare dalla soppressione della fase di trattazione scritta;</p>
<p>4.2. più in generale, la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che la norma dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ. &#8211; che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza &#8211; in assenza di un&#8217;espressa previsione che ne limiti l&#8217;applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass., ord. 27 gennaio 2011, n. 2024), salvo il caso &#8211; che peraltro qui con tutta evidenza non ricorre, sia perchè il ricorrente non lo prospetta in modo chiaro in ricorso, sia soprattutto perchè dal verbale dell&#8217;udienza di discussione, che forma parte integrante della sentenza ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., non risulta alcuna diversa richiesta dell&#8217;odierno ricorrente, che in quella sede rivestiva la qualità di appellante &#8211; in cui si prospetti una specifica conseguenza dell&#8217;adozione di tale rito sulla lesione in concreto di propri diritti di difesa (giurisprudenza ormai consolidata, per la quale basti un richiamo alle seguenti pronunce di questa Corte, tutte del 2011: ord. n. 2024 del 27 gennaio 2011, n. 16142, n. 16395, n. 16396, n. 16397, n. 16398, n. 16399, n. 16400, n. 16403, n. 16501, n. 16502, n. 16503, n. 16504, n. 16505, n. 16506, n. 16507, n. 16508, n. 16509, n. 16510, n. 16511, n. 16512, n. 16513, n. 16514, n. 16515, n. 16516, n. 16517, n. 16518, n. 16520, n. 17724, n. 17778, n. 18115, n. 18116, n. 18117, n. 18118, n. 18119, n. 18120, n. 18121, n. 18122, n. 18123, n. 18124, n. 18125, n. 18126, n. 18127, n. 18128, n. 18129, n. 18635, n. 18636, n. 18637, n. 18638, n. 18639, ord. n. 23202 del dì 8 novembre 2011);</p>
<p>4.3. quand&#8217;anche, poi, si volesse argomentare nel senso che tale possibilità sia stata riconosciuta soltanto con le riforme legislative successive (con conseguente implicita conferma a contrario dell&#8217;insussistenza, per il passato, di qualunque fondamento normativo), bene può rilevarsi in contrario che queste comportano invece soltanto il riconoscimento normativo di un valido indirizzo giurisprudenziale ormai già consolidato e l&#8217;adeguamento anche del tessuto normativo testuale al contenuto della norma come individuato dall&#8217;interprete in sede di nomofilachia.</p>
<p>5. Anche il secondo motivo è infondato:</p>
<p>5.1. la qualificazione della domanda, da parte del tribunale prima e della corte territoriale poi, quale azione personale di accertamento di insussistenza di alcun titolo a detenere in capo alle controparti si fonda con tutta evidenza sull&#8217;interpretazione quanto meno delle conclusioni dell&#8217;attore condominio testualmente riportate in ricorso (pie di pag. 14): &#8220;accertare che la convenuta non può vantare alcun diritto in ordine al bene condominiale &#8230;; condannare &#8230; all&#8217;immediato rilascio di tale bene e comunque consentire il libero accesso al bene anzidetto a tutti i condomini e gli aventi diritto &#8230;&#8221;;</p>
<p>5.2. è indubitabile poi &#8211; e comunque non adeguatamente contraddetto dal ricorrente, per avere anzi egli sostenuto la possibilità di rilevare la relativa questione anche in sede di gravame (piè di pag. 13 del ricorso), sia pure sotto il diverso profilo della (conseguente) individuazione del legittimato &#8211; che la contestazione della qualificazione dell&#8217;azione quale azione personale volta a conseguire non già una statuizione in ordine alla proprietà del bene in capo all&#8217;attore, ma soltanto all&#8217;insussistenza di qualsiasi diritto del convenuto sul medesimo, sia avvenuta soltanto in occasione del gravame;</p>
<p>5.3. già potrebbe sostenersi, a rincalzo dell&#8217;opinione della corte territoriale sulla novità della tesi, che in grado di appello non è consentito il mutamento dei presupposti di fatto e giuridici che si risolva in una modificazione obiettiva del contenuto intrinseco dell&#8217;azione esperita in primo grado ed in una diversa qualificazione giuridica del rapporto (Cass. 5 maggio 1973, n. 1174);</p>
<p>5.4. l&#8217;argomento dirimente è però altro e cioè che, sulla base delle risultanze del solo ricorso per cassazione (e non potendosi, per il principio della sua autosufficienza, ricercare aliunde il contenuto dei relativi atti), le difese del S. (v. pag. 3 ricorso) si appuntavano, nel merito, contro il difetto di legittimazione del condominio, ma esclusivamente sotto il profilo della mancata valida costituzione di questo e della sussistenza &#8211; al più &#8211; della legittimazione della cooperativa che aveva costruito l&#8217;edificio, peraltro priva di poteri, nonchè nel dispiegamento di domanda riconvenzionale di usucapione per possesso ultraventennale dell&#8217;area;</p>
<p>5.5. in questo quadro, mentre l&#8217;azione diretta del condominio rimane personale, è &#8211; a tutto concedere &#8211; quella del S. ad assumere la natura di domanda reale, con conseguenti onere in capo a lui della prova del suo possesso ultraventennale ed individuazione, quali contraddittori ma dal lato passivo, di tutti i potenziali condomini dell&#8217;area: ma questo attiene esclusivamente all&#8217;integrità del contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale; e, poichè del rigetto di questa, a ben leggere la gravata sentenza ed il ricorso (e non potendosi acquisire, per quanto già ricordato, aliunde la conoscenza del contenuto degli atti del processo), il S. non si è doluto, la non integrità del contraddittorio sulla riconvenzionale &#8211; il cui rigetto diviene definitivo &#8211; resta irrilevante ai fini della disamina della domanda principale;</p>
<p>5.6. l&#8217;amministratore del condominio, attesa la natura personale dell&#8217;azione, è pertanto pienamente legittimato, essendo il recupero del bene essenziale per l&#8217;ulteriore fruizione dello stesso da parte di tutti i condomini (per il rilascio di beni comuni detenuti senza titolo, si vedano, per tutte: Cass. 26 giugno 1991, n. 7162, oppure Cass. 2 ottobre 1985, n. 4780); e non vi è necessità di integrazione del contraddittorio (tra le molte: Cass. 19 dicembre 2002, n. 18091; Cass. 5 giugno 2003, n. 8978; e riferendosi la necessità di integrazione del contraddittorio solo in caso di domanda riconvenzionale opposta ad azione reale: Cass. 27 luglio 1999, n. 8119; Cass. 11 aprile 2002, n. 5190) nei confronti degli altri condomini;</p>
<p>5.7. infine, quanto alla ritenuta erroneità della qualificazione del bene come condominiale, la censura è inammissibile, perchè il ricorrente non riporta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quest&#8217;ultimo il contenuto e la completa indicazione della sede processuale degli atti o dei documenti da cui evincere gli elementi di fatto sulla cui base escludere 1&#8242;invece ritenuta condominialità del bene; resta quindi oggetto di mere allegazioni (piè di pag. 18 e pag. 19 del ricorso):</p>
<p>che il giardino sia intercluso ed a livello dell&#8217;appartamento del S. ed anzi dinanzi a questo; che conduca esclusivamente all&#8217;abitazione del S.; che manchi qualsiasi destinazione di servizio rispetto all&#8217;edificio condominiale;</p>
<p>5.8. e quanto fin qui considerato consente di prescindere dal fatto che anche solo in astratto tali circostanze potrebbero di per sè non essere sufficienti, visto che la potenzialità o suscettibilità di fruizione esclusivamente da parte di uno dei condomini non comporta affatto, di per sè sola considerata, l&#8217;esclusione del carattere condominiale di un bene (si pensi alle parti dei ballatoi interni prospicienti gli ingressi dei singoli appartamenti, normalmente non utilizzate da chi non sia il condomino della singola unità immobiliare, ma pur sempre di natura comune), ove non suffragata dal riscontro dell&#8217;atto di acquisto e dall&#8217;identificazione del suo preciso oggetto.</p>
<p>6. Il ricorso, infondati entrambi i motivi, va pertanto rigettato ed il soccombente ricorrente condannato al pagamento, in favore del controricorrente Condominio, delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna S.G. al pagamento, in favore del Condominio di via (OMISSIS), in pers. del leg. rappr. p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 10 maggio 2012 n. 7162</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima della legge 220/2012 l'amministratore di condominio aveva suficienti poteri per aprire un conto intestato al condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CARNEVALE Corrado &#8211; Presidente -<br />
Dott. MACIOCE Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DOGLIOTTI Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DIDONE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20785/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l&#8217;avvocato CICCOTTI Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ARREGHINI, giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 28, presso l&#8217;avvocato NICOLOSI Marco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTI FEDERICO FORTUNATO, LUCA PARAZZINI, giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.,<br />
S.C.G.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonchè da:</p>
<p>S.C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.LLI DENZA 15, presso l&#8217;avvocato IZZO ANIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BARBETTA EDGARDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l&#8217;avvocato CICCOTTI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ARREGHINI, giusta procura in calce al ricorso principale;</p>
<p style="text-align: right;">controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonchè da:</p>
<p>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (OMISSIS), e per essa GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., nella qualità di suo procuratore e rappresentante, in persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l&#8217;avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.,<br />
S.C.G.,<br />
CONDOMINIO DI (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1026/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 07/04/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;<br />
udito, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato ANDREA VITTORIO ARREGHINI che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale; rigetto dei ricorsi incidentali;<br />
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale S.C.G., l&#8217;Avvocato ANIELLO IZZO che ha chiesto l&#8217;accoglimento del proprio ricorso incidentale; il rigetto del principale;<br />
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale GENERALI, l&#8217;Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale del Condominio ed il rigetto dell&#8217;incidentale S.C.;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Milano a favore della Banca Popolare Commercio e Industria, Soc. Coop. a r.l., per l&#8217;importo di L. 67.586.914 per saldo negativo di conto corrente. Proponeva altresì domanda di manleva nei confronti di S.C.G., già amministratore del condomino stesso.</p>
<p>Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi la domanda e proponeva in subordine azione di manleva nei confronti del S.; questi chiedeva rigettarsi la domanda del condominio, dichiararsi inammissibile quella della Banca, e chiamarsi in causa la S.p.A. Assicurazioni Generali, per esserne garantito; costituitasi, la S.p.A. Assicurazione Generali chiedeva rigettarsi le domande nei suoi confronti.</p>
<p>Con sentenza in data 17 giugno &#8211; 4 luglio 2006, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande del condominio, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando ogni altra domanda.</p>
<p>Proponeva appello la Banca Popolare e Industria S.p.A., successore della Banca convenuta. Costituitosi il contraddittorio, il condominio ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato, circa la manleva nei confronti del S.; la S.p.A. Assicurazioni Generali parimenti proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo rigettarsi la domanda di manleva del S.; questi chiedeva rigettarsi l&#8217;appello della Banca e quello incidentale del condominio; proponeva a sua volta appello incidentale, chiedendo la condanna del Condominio al pagamento a suo favore della somma di Euro 20.138,76. La Corte d&#8217;Appello di Milano, con sentenza in data 4.11.2009 &#8211; 7.4.2010, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, dichiarava cessata la materia del contendere tra la S.p.A. Assicurazioni Generali e la Banca; confermava il decreto ingiuntivo e rigettava l&#8217;opposizione.</p>
<p>Ricorre per cassazione il Condominio.</p>
<p>Resistono con controricorso la Banca, la S.p.a. Assicurazioni Generali, nonchè il S., che pure propone ricorso incidentale.</p>
<p>Resiste con controricorso al ricorso incidentale il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente, appaiono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, sollevate, in controricorso, dalla Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.. Da un lato, infatti, la censura circa l&#8217;insufficienza di motivazione (non evidentemente l&#8217;assenza), può coesistere con quella di illogicità, dall&#8217;altro, la stessa controricorrente, quanto all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 360 bis c.p.c., non da indicazione alcuna sugli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, che il ricorrente principale avrebbe contrastato, limitandosi a richiamare pronunce isolate e non del tutto pertinenti (Cass., n. 1046/1974, sui poteri dell&#8217;amministratore; Cass., n. 1640/1997 sul contratto d&#8217;appalto).</p>
<p>E&#8217; fondata, invece, l&#8217;eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dal S. nella memoria per l&#8217;udienza (la questione, ovviamente, è rilevabile d&#8217;ufficio) circa il controricorso di S.p.A. Assicurazioni Generali nei suoi confronti: la notifica del ricorso principale reca la data del 21 luglio 2010; quella del controricorso e del ricorso incidentale, del 18 ottobre 2010; il controricorso di S.p.A. Assicurazioni Generali è stato notificato in data 27 settembre 2011.</p>
<p>Venendo all&#8217;esame del ricorso principale, con il primo motivo, il Condominio di (OMISSIS) lamenta violazione degli artt. 1130, 1131, 1388, 1393, 1398, 1708, 1711 c.c., e vizio di motivazione, circa il potere e la responsabilità dell&#8217;amministratore nell&#8217;apertura di un conto corrente e nella successiva apertura di una linea di credito da parte della Banca. Con il secondo, violazione dell&#8217;art. 2697 c.c., artt. 106, 111 c.p.c., nonchè omissione di motivazione, circa la manleva nei confronti del S. e la sua condanna alla restituzione della somma di L. 46.068.012.</p>
<p>I motivi vanno rigettati, in quanto infondati.</p>
<p>E&#8217; da ritenere che, secondo, del resto, orientamenti diffusi nell&#8217;ambito della dottrina e della giurisprudenza di merito (sul punto, questa Corte non ancora avuto modo di pronunciarsi specificamente), l&#8217;amministratore condominiale possa aprire un conto corrente contenente i contributi alle spese condominiali. E&#8217; vero che, come precisa il ricorrente principale, l&#8217;amministratore rappresenta il condominio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;art. 1130 c.c.. Egli ha l&#8217;obbligo, ai sensi del comma 1, n. 3, di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell&#8217;edificio e per l&#8217;esercizio dei servizi comuni.</p>
<p>Nell&#8217;ambito di tali poteri, l&#8217;amministratore gode di ampia autonomia, e può sicuramente anticipare fondi per effettuare pagamenti a favore di terzi (al riguardo, v. Cass., n. 1046/1974) (ad es., se alcuni condomini siano inadempienti). Egli sarebbe ritenuto responsabile se non richiedesse in tempo i contributi ai condomini, e da ciò derivasse un danno al condominio.</p>
<p>Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell&#8217;amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l&#8217;amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un&#8217;esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell&#8217;intera gestione condominiale.</p>
<p>L&#8217;apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l&#8217;apertura di una linea di credito bancaria. Va peraltro precisato che, negli ordinari contratti di conto corrente formulati e proposti dall&#8217;ABI, è prevista la possibilità di uno scoperto, necessariamente produttivo di interessi passivi.</p>
<p>D&#8217;altra parte, come ha chiarito il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, l&#8217;amministratore, all&#8217;assemblea condominiale del 25-01-1996 (superandosi evidentemente l&#8217;errore materiale della sentenza impugnata, dove si fa riferimento al 25-11-1996) propose l&#8217;apertura di un conto corrente, senza incontrare opposizione. E i condomini erano ben consapevoli del successivo scoperto del conto corrente &#8211; continua il Giudice a quo &#8211; come emerge dai verbali delle due assemblee straordinarie del 16 luglio e 25 novembre 1997, convocate dall&#8217;amministratore, proprio con riferimento a tale &#8220;scoperto&#8221;: in quella sede, veniva deliberata la copertura delle spese correnti, per evitare l&#8217;accumularsi di interessi passivi sul conto corrente condominiale, e si precisava che alcuni condomini avevano provveduto, con il versamento di fondi, a sanare, ancorchè parzialmente, la situazione di scoperto.</p>
<p>E&#8217; da ritenere pertanto, sulla base di quanto finora osservato che l&#8217;apertura del conto corrente e lo &#8220;scoperto&#8221; bancario fossero immediatamente opponibili al condominio.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, il Giudice a quo ha rigettato la domanda di manleva e di restituzione di somme, proposte dal condomino, nei confronti del S.. Si lamenta, sotto quest&#8217;ultimo profilo, omessa motivazione, là dove invece la motivazione stessa susssiste ed è adeguata e non illogica. La Corte di Merito chiarisce che le somme destinate al conto corrente e trattenute dal S. erano tutte provenienti da debiti contratti e da anticipi effettuati per la gestione del patrimonio condominiale: l&#8217;amministratore non ha usato il conto corrente per fini personali, ma ha effettuato prelievi per far fronte alle esigenze condominiali (e talora per recuperare &#8211; come emerge, seppur per implicito, dalla sentenza impugnata &#8211; propri anticipi).</p>
<p>In sostanza, il condominio finisce, al riguardo, per introdurre profili di fatto, in contrasto con quanto indicato nella sentenza, insuscettibili di controllo in questa sede. Ancora, il ricorso del condominio si palesa a tratti non autosufficiente, perchè non si indicano specificamente le vicende del conto corrente e le partite di dare ed avere.</p>
<p>Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale del S., con un unico motivo, egli lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 184 c.p.c., nonchè errata valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie, relativamente al credito vantato verso il condominio per una parte degli anticipi effettuati.</p>
<p>Per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 13375/09), la valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie spetta al Giudice di Merito, e non può essere oggetto di controllo in questa sede se sorretta da congrua motivazione.</p>
<p>Con motivazione essenziale, ma adeguata e non illogica, la sentenza impugnata, richiamando argomentazioni del primo Giudice, precisa che non è stato provato in alcun modo il credito del S. e che risultano ininfluenti le prove richieste, mentre la C.T.U. proposta sarebbe meramente esplicativa: sarebbe stato indispensabile &#8211; secondo il Giudice a quo &#8211; la presentazione di uno specifico rendiconto, con riferimento alla formazione del passivo e agli eventuali crediti del S. stesso.</p>
<p>Va dunque rigettato, in quanto infondato, il ricorso incidentale.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza del Condominio nei confronti della Banca, rimanendo compensate tutte le altre posizioni.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese tra il Condominio di (OMISSIS), S.C. G. e Assicurazioni Generali S.p.A.; condanna il predetto Condominio al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Consiglio Stato, Sezione III, Sentenza 05 ottobre 2011 n. 5474</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/consiglio-stato-sezione-iii-sentenza-05-ottobre-2011-n-5474/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 07:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8232 del 2010, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8232 del 2010, proposto da:</p>
<p>Fr. Pa. Fu., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Caliò e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Azienda Usl Rm/A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessia Alesii e Enrica Possi, con domicilio eletto presso Sede Legale Azienda Usl Rm/A in Roma, via Ariosto, 9;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA SEZIONE III QUATER n. 11988/2010, resa tra le parti, concernente INIBIZIONE ALL&#8217;USO DEL CAMINO;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl Rm/A;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Ruggiero su delega di Sanino e Possi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto e Diritto</strong></p>
<p>1. Con il ricorso in primo grado il dottor Fr. Pa. Fu., proprietario dell&#8217;appartamento sito in Roma, via Bruxelles n. 34, terzo piano, int. 7, esponeva che in data 15.9.2006, accortosi di un&#8217;occlusione della canna fumaria dell&#8217;appartamento di sua proprietà, aveva provveduto ad inoltrare alla Asl RM/A una nota con cui richiedeva un intervento al fine di accertare le cause del predetto evento. All&#8217; esito del sopralluogo, la Asl, con la nota prot. 407 del 29.11.2006, inibiva l&#8217;uso del camino perché la canna non superava il colmo dell&#8217;edificio. Pertanto, con la d.i.a. protocollata al II° Municipio del Comune di Roma in data 19.6.2007, il ricorrente provvedeva a richiedere il nulla osta per i lavori di innalzamento della canna fumaria predetta e, trascorsi 30 giorni, nel silenzio dell&#8217;amministrazione, avviava i relativi lavori. Con successiva nota prot. n. 411/07Ei/SISP II del 17.1.2008, l&#8217;amministrazione, preso atto dell&#8217;innalzamento della canna fumaria, informava l&#8217;istante del venir meno delle cause dell&#8217;inibizione all&#8217;uso del camino. Tuttavia, con la successiva nota prot. 203 del 24.7.2008, infine, l&#8217;amministrazione nuovamente comunicava, a rettifica del precedente provvedimento, che poiché la canna fumaria, anche se rialzata, non risultava superare il colmo dell&#8217;edificio, come previsto dalla normativa vigente in materia, che si intendeva come confermata la nota del 2006, di inibizione dell&#8217;uso della canna fumaria sino all&#8217;adeguamento della stessa.</p>
<p>Pertanto, l&#8217;interessato impugnava dinanzi al Tar il provvedimento predetto, deducendo i seguenti vizi:</p>
<p>- violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10, l. n. 241 del 1990 e s.m.i., eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, di istruttoria e contraddittorietà;</p>
<p>- eccesso di potere anche per travisamento dei fatti, sviamento di potere, perplessità dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p>Il Tar con la sentenza appellata respingeva il ricorso.</p>
<p>L&#8217;appellante censura la sentenza per avere superficialmente valutato le circostanze di fatto e di diritto concernenti la vicenda e in particolare per avere fondato il proprio convincimento sulle disposizioni, non già del Regolamento edilizio del Comune di Roma, ma del Comune di Albano Laziale, erroneamente depositato dalla Asl nel corso del giudizio di primo grado. Evidenzia inoltre come la canna fumaria supera il piano di copertura dell&#8217;edificio tenuto conto che l&#8217;immobile al cui interno è ubicato l&#8217;appartamento ha due distinti piani di copertura posti ad altezze diverse.</p>
<p>Si è costituita la Azienda Usl RM A chiedendo con dovizia di argomentazioni il rigetto del ricorso.</p>
<p>Sono state depositate ulteriori memorie difensive.</p>
<p>La causa è stata trattenuta per la decisione all&#8217;udienza del 24 giugno 2011.</p>
<p>2. Si può prescindere dall&#8217;esame della eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato, sollevata dalla difesa della Azienda Usl RM/A (peraltro infondata mancando nel provvedimento impugnato alcun elemento per la esatta individuazione del soggetto controinteressato) in quanto nel merito l&#8217;appello è infondato.</p>
<p>3. La sentenza di primo grado, pur richiamando erroneamente il Regolamento edilizio del Comune di Albano, ha correttamente accertato la oggettiva situazione fattuale e cioè che &#8220;.. la canna &#8211; proprio in ragione della particolare architettura del fabbricato &#8211; non supera il colmo dell&#8217;edificio, come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica, ponendosi,&#8230; conseguentemente, a distanza inferiore a quanto disposto, dalle aperture e finestre prospicienti&#8221;.</p>
<p>In concreto è stata data quindi applicazione all&#8217;articolo 64 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma, approvato con deliberazione n.7.395 del 12.11.1932 e succ. modifiche e integrazioni, secondo il quale &#8220;Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, ove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno o incomodo ai vicini&#8221;.</p>
<p>Risulta evidente che la ratio di tale norma sia quella di evitare che le canne fumarie provochino immissioni nocive o comunque disturbo a terzi e pertanto, laddove, come nel caso in esame, per la peculiare configurazione architettonica a scaloni, lo stabile abbia due o più piani di copertura di diverso livello, le canne fumarie debbono innalzarsi oltre l&#8217;ultimo piano al fine di evitare immissioni nocive a terzi.</p>
<p>Nel caso in esame, come risulta evidente dalla documentazione fotografica depositata, il comignolo dell&#8217;appellante, pur elevandosi oltre il piano in cui è ubicato l&#8217;appartamento di sua pertinenza, ha però sbocco proprio all&#8217;altezza del terrazzo dell&#8217;appartamento sito al piano superiore, determinando quindi la concreta possibilità di immissioni nocive nell&#8217;appartamento medesimo.</p>
<p>Con l&#8217;effetto che i rilievi contenuti nel ricorso in appello sono ininfluenti e strumentali dal momento che il provvedimento impugnato non si è basato sulla erronea applicazione del Regolamento Edilizio del Comune di Albano Laziale, ma sull&#8217;esatto rilievo che la canna fumaria non supera il colmo dell&#8217;edificio.</p>
<p>Ne deriva che il provvedimento di inibizione, a seguito di più approfondito esame, da parte dell&#8217;amministrazione, della documentazione prodotta, appare giustificato dalla necessità di adeguamento, come indicato, peraltro nella stessa nota, a tutela delle disposizioni igieniche sanitarie vigenti ed idoneamente motivato, a seguito della attività di verifica operata dall&#8217;amministrazione e dell&#8217;apporto partecipativo dell&#8217;interessato, senza che possano trovare accoglimento i vizi dedotti da parte istante.</p>
<p>Infondate in particolare sono le censure relative ad una asserita carenza di attività istruttoria della Azienda che a contrario, come emerge dalla documentazione depositata, ha effettuato sopralluoghi acquisendo due relazioni redatte da un tecnico di fiducia del dottor Fulci al quale ha assicurato la partecipazione al procedimento.</p>
<p>4. Per quanto sopra esposto, l&#8217;appello deve essere respinto.</p>
<p>5. Sussistono motivi, data la peculiarità della fattispecie e l&#8217;andamento della vicenda amministrativa, per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 OTT. 2011</p>
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