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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; attiva</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 18 ottobre 2012, n. 17892</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Locazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In condominio contro chi deve agire il ocnduttore se ha problemi di fuoriuscita dalle fogne? Può rifiutarsi di pagare il canone di locazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22924/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SOC. COOP. A R.L. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), nella qualita&#8217; di erede della propria madre Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 961/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 10/07/2008, R.G.N. 2191/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Nei tre giudizi di convalida di sfratto per morosita&#8217; promossi nel 1990 da (OMISSIS), quale procuratore di (OMISSIS), nei confronti della Cooperativa (OMISSIS), conduttrice di un immobile composto da cantinato e piano rialzato adibito a poliambulatorio medico, la convenuta sostenne di non aver pagato per i rigurgiti di acque luride provenienti dalla tazza di un gabinetto del piano cantinato, tali da impedire l&#8217;uso dell&#8217;immobile e che la locatrice non aveva provveduto ad eliminare.</p>
<p>I tre giudizi e quello di opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto dalla locatrice per gli ulteriori canoni intanto maturati furono riuniti.</p>
<p>Il tribunale di Palermo, espletata c.t.u. ed assunta la prova testimoniale, accolse le domande attoree con sentenza del 15.7.2003, l&#8217;appello avverso la quale e&#8217; stato rigettato dalla Corte d&#8217;appello di Palermo con sentenza n. 961 del 2008 sul sostanziale rilevo che dall&#8217;espletata istruttoria era risultato che gli inconvenienti lamentati dalla conduttrice non erano dipesi da difetti, originari o sopravvenuti, dell&#8217;appartamento locato.</p>
<p>2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Cooperativa conduttrice, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS), in affermata qualita&#8217; di erede della madre (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- La controricorrente infondatamente contesta la legittimazione della ricorrente Cooperativa (OMISSIS), trasformatasi da soc. coop a r.l. in societa&#8217; cooperativa il 30.3.2005, per l&#8217;assorbente ragione che la trasformazione di una societa&#8217; in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce comunque nell&#8217;estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda meramente evolutivo &#8211; modificativa dello stesso soggetto (Cass., sez. un., n. 23019/2007).</p>
<p>E&#8217; del pari infondata la contestazione, operata dalla ricorrente Cooperativa, della legittimazione di (OMISSIS) quale erede di (OMISSIS), essendo stato dalla controricorrente documentalmente provato, mediante produzione effettuata all&#8217;atto del deposito del controricorso, che (OMISSIS) e&#8217; l&#8217;unica erede della madre (OMISSIS), deceduta il 12.10.2009 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta&#8217; in data 19.11.2009).</p>
<p>2.- Col primo motivo &#8211; deducendo violazione degli articoli 1576, 1577, 1578, 1585, 1609 c.c. &#8211; la ricorrente societa&#8217; conduttrice si duole di non essere stata considerata esente da responsabilita&#8217; per avere piu&#8217; volte avvisato il locatore della necessita&#8217; di interventi di manutenzione straordinaria all&#8217;impianto fognario, il cui mancato funzionamento impediva completamente l&#8217;uso dell&#8217;immobile locato.</p>
<p>2.1.- Col secondo motivo e&#8217; denunciata violazione dell&#8217;articolo 1460 c.c., per avere la corte d&#8217;appello disatteso l&#8217;exceptio inadimpleti contractus, in ordine al mancato pagamento dei canoni locativi; eccezione che avrebbe invece dovuto ritenere fondata in relazione al totale venir meno della prestazione del locatore.</p>
<p>3.- Il ricorso e&#8217; infondato.</p>
<p>E&#8217;, infatti, erroneamente negato che la Legge n. 392 del 1978, articolo 9, che pone a carico del conduttore lo spurgo di pozzi neri e latrine, sia applicabile anche alle locazioni non abitative, stante il richiamo di cui all&#8217;articolo 41, comma 1, della legge stessa; e non e&#8217; contestata la ratio decidendi (al di la&#8217; della formale menzione dell&#8217;articolo 1585 tra le norme di cui e&#8217; denunciata la violazione) secondo la quale alla conduttrice cooperativa era imputabile il non aver &#8220;agito contro il condominio per tutelare il suo diritto di godimento, come consentito dall&#8217;articolo 1585 c.c., comma 2&#8243; (cosi&#8217; la sentenza impugnata, alle ultime due righe di pagina 5).</p>
<p>In siffatto contesto, corretta o no che sia in diritto l&#8217;interpretazione offerta dalla Corte d&#8217;appello dell&#8217;articolo 1585 c.c., mentre e&#8217; inammissibile la diversa (rispetto a quella compiuta dalla Corte di merito, conforme a quella del tribunale) valutazione in fatto che la ricorrente propone delle risultanze istruttorie (il cui apprezzamento e&#8217; stato dal giudice effettuato con motivazione peraltro non censurata in questa sede), la allegazione degli effetti giuridici della insuperabilita&#8217; dell&#8217;affermato inadempimento della conduttrice si infrange contro la fondamentale ragione della decisione, costituita dalla ravvisata non imputabilita&#8217; al locatore dell&#8217;inconveniente costituito dal rigurgito fognario al piano seminterrato e dalla possibilita&#8217; che la conduttrice avrebbe avuto di adoperarsi per risolverlo direttamente.</p>
<p>4.- La peculiare (ma tuttavia non specificamente censurata) interpretazione dell&#8217;articolo 1585 c.c. sulla quale la Corte di merito ha fondato la decisione sfavorevole alla ricorrente induce a ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e compensa le spese.</p>
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