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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; atti</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 2 maggio 2013, n. 10238</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-2-maggio-2013-n-10238/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[634]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione di servitù]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[fondo dominante]]></category>
		<category><![CDATA[ricognizione]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito dell'abrogazione dell'art. 634 del codice civile, come si costituisce una servitù?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10892-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 859/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione 23.3.1998 (OMISSIS) e (OMISSIS), premesso di essere proprietari di un immobile f. 43 mapp. 669 in (OMISSIS), godente di servitu&#8217; di passaggio sulla scala sita nell&#8217;adiacente fabbricato del (OMISSIS), f. 43 mapp. 540, chiedevano dichiararsi l&#8217;esistenza di detta servitu&#8217;, avendo il convenuto chiuso con un cancelletto l&#8217;ingresso alla scala e lamentavano lavori di ristrutturazione a distanza non legale.</p>
<p>Il contenuto contestava e svolgeva riconvenzionale per opere realizzate ex adverso e per il pagamento della quota di partecipazione alle spese di sistemazione dell&#8217;accesso carraio e del cancello.</p>
<p>Con sentenza 1.6.2002 il Tribunale di Vercelli dichiarava l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, condannando il (OMISSIS) a rimuovere il cancello, ad arretrare il porticato e rigettava la riconvenzionale, decisione appellata dal (OMISSIS), ma confermata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza 859 del 24.5.2006, che richiamava i documenti e le prove testimoniali sull&#8217;esistenza del passaggio, la ctu sul mancato rispetto delle distanze legali per il porticato, deduceva la novita&#8217; della domanda di accertamento di comunione del cortile, la mancata prova del consenso a partecipare alle spese del cancello. Ricorre (OMISSIS) con quattro motivi, e relativi quesiti, non resistono le controparti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunziano violazione degli articoli 1079, 2697, 1058 e 1350 c.c., articolo 112 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 3, vizi di motivazione sulla asserita servitu&#8217; di passaggio col quesito se debba essere prodotto il titolo.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1988, 2730 e 2733 c.c. e vizi di motivazione col quesito sul valore confessorio di una dichiarazione e sulla specialita&#8217; della norma dell&#8217;articolo 1988 c.c..</p>
<p>Col terzo motivo si lamentano violazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e vizi di motivazione sulle distanze legali, col quesito se nel caso di fondi separati da un fondo edificato di proprieta&#8217; comune o appartenente a terzi debbano essere rispettate le distanze ex articolo 873 c.c..</p>
<p>Col quarto motivo si lamentano gli stessi vizi col quesito se si debba tenere conto delle sporgenze.</p>
<p>La prima censura merita accoglimento.</p>
<p>Non avendo gli attori dedotto un acquisto a titolo originario (usucapione o destinazione del padre di famiglia) non bastavano la situazione di fatto e le testimonianze a provare la sussistenza del diritto reale.</p>
<p>Trattavasi di azione ex articolo 1079 c.c., confessoria servitutis, e sarebbe stato necessario un titolo derivativo ad substantiam proveniente dal proprietario del fondo preteso servente o da suo dante causa, mentre quello invocato era relativo all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile stipulato con un venditore diverso dal (OMISSIS) o da suoi danti causa.</p>
<p>Poiche&#8217; i modi di costituzione delle servitu&#8217; prediali sono tipici, il riconoscimento da parte di un proprietario di un fondo della fondatezza dell&#8217;altrui pretesa circa la sussistenza di una servitu&#8217; mai costituita e&#8217; irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volonta&#8217; degli interessati la servitu&#8217; stessa.</p>
<p>Del pari la pretesa confessione circa l&#8217;esistenza della servitu&#8217; e&#8217; inidonea alla costituzione (Cass. 25.11.1992 n. 12551).</p>
<p>L&#8217;atto ricognitivo unilaterale di servitu&#8217;, previsto con efficacia costitutiva dall&#8217;articolo 634 c.c. abrogato, non e&#8217; contemplato dal codice vigente, ne&#8217; vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione del debito dall&#8217;articolo 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; ne&#8217; lo stesso puo&#8217; configurare un atto di ricognizione con gli effetti di cui all&#8217;articolo 2720 c.c. in ipotesi di preteso acquisto della servitu&#8217; per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacche&#8217; in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l&#8217;esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento (Cass. 24.8.1990 n. 8660 ed, in senso conforme, Cass. n. 4353/1998).</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del primo.</p>
<p>Il terzo ed il quarto motivo propongono un inammissibile riesame del merito che si concreta in tardivi rilievi alla ctu con ipotesi alternative e senza specifici riferimenti allo stato dei luoghi, anche in relazione alla dichiarata novita&#8217; della richiesta di accertamento di comunione del cortile.</p>
<p>In ogni caso, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze legali, gli elementi con funzione meramente ornamentale, costituiscono corpi di fabbrica le sporgenze aventi particolari proporzioni (Cass. 22.7.2010 n. 17242).</p>
<p>In relazione, poi, ai dedotti vizi di motivazione, comuni a tutti i motivi, alla cassazione della sentenza si puo&#8217; pervenire quando la statuizione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).</p>
<p>In definitiva, il ricorso va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo e del quarto, con cassazione e rinvio in relazione al motivo accolto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo esame e per le spese, alla Corte di appello di Torino, altra sezione.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 9184</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-16-aprile-2013-n-9184/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 May 2014 21:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[accordo delle parti]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[atti scritti]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il preliminare contiene previsioni del tutto assenti sul contratto definiivo, si presume che le parti non siano più interessate alle stesse? Se sì, come si può ovviare?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 4514/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>sul ricorso 6332/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza non definitiva n. 1994/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/12/2005 e la sentenza definitiva n. 34/08, della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 23/01/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso n. 4514/07 e per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso n. 6339/09.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, (OMISSIS), esponendo: di aver acquistato da quest&#8217;ultima e da (OMISSIS), con distinti atti di compravendita stipulati entrambi il (OMISSIS), gli appartamenti al piano 1, i coniugi (OMISSIS) ed al piano 2, la (OMISSIS), del fabbricato sito in (OMISSIS), mentre l&#8217;appartamento al pano terra era rimasto in proprieta&#8217; dei venditori; con gli atti di vendita era stata ceduta agli acquirenti anche &#8220;la comproprieta&#8217; delle porzioni in condominio dello stabile ed in particolare il suolo coperto e scoperto pertinente, vano scale ecc&#8230;.&#8221;, sicche&#8217; doveva ritenersi trasferita ad essi attori, in proprieta&#8217; indivisa, l&#8217;area scoperta su cui insisteva un box in muratura; tale area, benche&#8217; costituente bene in comunione tra i proprietari dei tre appartamenti, era suddivisa in due porzioni da una rete munita ciascuna di un cancello d&#8217;ingresso, utilizzate, l&#8217;una, dai proprietari degli appartamenti del 1 e 2 piano e, l&#8217;altra, dalla (OMISSIS), in via esclusiva. Tanto premesso, gli attori chiedevano che fosse ripristinato l&#8217;uso comune dello scoperto condominiale e che fosse disposto lo scioglimento della comunione con la predisposizione di due porzioni del terreno scoperto di cui una da attribuirsi in proprieta&#8217; congiunta agli attori e, l&#8217;altra, alla convenuta.</p>
<p>Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) che, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi essere di sua proprieta&#8217; esclusiva il box ed il terreno scoperto, per la parte delimitata dalla rete di divisione.</p>
<p>Con sentenza non definitiva 26.8.1999 il Tribunale adito dichiarava la comproprieta&#8217; indivisa fra le parti dell&#8217;area scoperta annessa all&#8217;edifico e del box ivi esistente ed ordinava alla (OMISSIS) di ripristinare l&#8217;uso ed il godimento comune di tali beni; con successiva sentenza definitiva 16.12.2002 dichiarava che l&#8217;area scoperta di proprieta&#8217; comune era di mq. 399 ed ordinava alla convenuta di rimuovere la rete e ripristinare l&#8217;uso comune dello scoperto, &#8220;stante l&#8217;uso paritario dello stesso, in tre parti uguali di 1/3, a ciascuno dei tre appartamenti di proprieta&#8217; delle parti in causa&#8221;.</p>
<p>Avverso dette pronunce la (OMISSIS) proponeva appello cui resistevano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza non definitiva n. 1994/05 del 4.10.2005 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma delle sentenze impugnate, accertava e dichiarava che, con gli atti di compravendita del (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano trasferito ai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) ed a (OMISSIS) la proprieta&#8217; indivisa, per la quota di un mezzo ai primi due e per l&#8217;altro mezzo alla seconda, della porzione di terreno di mq. 125 circostante l&#8217;edificio in questione e separata mediante rete di recinzione dalla restante porzione rimasta in proprieta&#8217; esclusiva della (OMISSIS).</p>
<p>Osservava la Corte di merito che la clausola contenuta nei due rogiti del (OMISSIS), con cui si stabiliva il trasferimento &#8220;in comproprieta&#8217; indivisa dello scoperto pertinenziale&#8221;, era &#8220;del tutto generica e di stile&#8230;, presumibilmente inserita dal notaio automaticamente senza prima discuterne la portata con i contraenti&#8221; sicche&#8217; doveva escludersi che essa fosse riconducibile alla volonta&#8217; delle parti, o che comunque dalla sua formulazione potesse evincersi in modo univoco l&#8217;intenzione dei contraenti di far rientrare tra le parti condominiali indivise l&#8217;area scoperta di pertinenza dell&#8217;edificio; al fine di ricostruire la volonta&#8217; contrattuale delle parti occorreva, quindi, tener conto dei due preliminari di vendita del (OMISSIS) da cui risultava che i promettenti venditori si impegnavano a trasferire ai promissari acquirenti &#8220;solo la porzione dell&#8217;area esterna gia&#8217; separata da quella utilizzata in via esclusiva dalla (OMISSIS) e che gia&#8217; era adibita al servizio esclusivo e di accesso alle abitazioni del primo e del secondo piano; particolarmente rilevante doveva poi ritenersi il comportamento dei contraenti dopo la stipulazione dei contratti di vendita (OMISSIS), posto che solo dopo sei anni da tale data, con lettera del 23.10.1991, il (OMISSIS) ed il marito della (OMISSIS) aveva rivendicato la comproprieta&#8217; sull&#8217;intera area scoperta circostante l&#8217;edificio oggetto di causa; ne&#8217; alcuna incidenza sulla natura condominiale di tale area poteva attribuirsi alla ripartizione in tre quote uguali di spese riguardanti il rifacimento dell&#8217;impianto fognario fino alla via pubblica&#8221;, trattandosi di spese attinenti a parti comuni dell&#8217;edificio, da ripartirsi secondo il criterio dettato dall&#8217;articolo 1123 c.c.. Con successiva sentenza definitiva n. 34/08, depositata il 23.1.2008, veniva individuata l&#8217;esatta consistenza dei lotti di scoperto rispettivamente di proprieta&#8217; esclusiva della (OMISSIS) e dei ricorrenti.</p>
<p>Per la cassazione della sentenza non definitiva n. 1994/05 e di quella definitiva n. 34/08 propongono distinti ricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) formulando, con il primo ricorso, quattro motivi e, con il secondo, due motivi di cui uno seguito dal quesito di diritto.</p>
<p>Resiste ad entrambi i ricorsi (OMISSIS) mediante separati controricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo ricorso, avverso la sentenza non definitiva 1994/05, i ricorrenti deducono:</p>
<p>1) violazione, falsa applicazione ed inosservanza dei canoni legali di ermeneutica di cui all&#8217;articolo 1362 c.c. e segg., nonche&#8217; dei principi dottrinari e giurisprudenziali in materia di clausole generiche; carenza, illogicita&#8217; ovvero incoerenza della motivazione, laddove la clausola relativa alla destinazione dello scoperto contenuta nei due rogiti era stata ritenuta &#8220;di stile&#8221;.</p>
<p>Al riguardo la Corte di appello: a) non si era attenuta al criterio ermeneutico principale del dato letterale ed aveva omesso di motivare perche&#8217; tale criterio fosse stato ritenuto insufficiente; b) erroneamente aveva ritenuto del tutto generica e di stile la clausola in questione, la cui genericita&#8217; non consentiva, di per se&#8217;, di ravvisarne la natura di &#8220;clausola di stile&#8221; anche perche&#8217; non era consentita, essendo essa contenuta in atto pubblico, una sua interpretazione sulla base di elementi estranei all&#8217;atto medesimo; c) la partecipazione ai rogiti di soggetti in parte diversi rispetto ai promissari acquirenti il coniuge della (OMISSIS) e della (OMISSIS)), avrebbe dovuto far concludere per la volontarieta&#8217; della pattuizione in questione; d) l&#8217;interpretazione della clausola inserita nei due preliminari, data dalla stessa (OMISSIS) nel corso del giudizio di merito (nel senso che gli attori avevano acquisito solo l&#8217;uso esclusivo di parte dello scoperto di pertinenza del fabbricato, rimanendo detto scoperto ed il box ivi insistente, in proprieta&#8217; di parte venditrice) ed il fatto che nel capitolo di prova sub f) la (OMISSIS) intendeva provare che al notaio rogante era stato sottoposto il preliminare di vendita, costituivano circostanze contrastanti con la presunzione circa la natura delle clausole contenute nel contratto definitivo, ritenute &#8220;di stile&#8221; sol perche&#8217; difformi da quelle riportate nei preliminari e da considerarsi, invece, &#8220;palesemente e volutamente difformi e divergenti&#8221;;</p>
<p>2) falsa applicazione ovvero violazione di legge;erroneo ricorso ai criteri interpretativi di cui all&#8217;articolo 1362 c.c. e segg.; falsa, carente motivazione in ordine all&#8217;integrazione del contratto &#8220;secondo la ritenuta comune volonta&#8217; delle parti&#8221;;</p>
<p>il giudice di appello aveva integrato la comune volonta&#8217; delle parti, emergente dal contratto definitivo di vendita, facendo riferimento alla clausola dei preliminari di vendita che prevedeva il trasferimento della proprieta&#8217; di una porzione dell&#8217;area in capo ai futuri acquirenti, cosi&#8217; attribuendo un significato alla clausola del definitivo contrastante sia con il dettato letterale che con il senso attribuito dalla stessa (OMISSIS) (di &#8220;mantenere in capo a se&#8217; l&#8217;intera proprieta&#8217; dello scoperto, con attribuzione a parte acquirente unicamente dell&#8217;uso esclusivo su una porzione della stessa&#8221;); immotivatamente la Corte territoriale aveva, poi, affermato che sebbene i due preliminari di vendita fossero stati stipulati senza l&#8217;intervento della (OMISSIS) e della (OMISSIS), parti dei contratti definitivi, non poteva escludersi che &#8220;al momento di stipulare l&#8217;atto di acquisto esse dovessero essere ugualmente a conoscenza delle promesse di vendita in quanto coniugi dei due promissori acquirenti&#8221;;</p>
<p>3) falsa ovvero erronea applicazione di legge sui criteri ermeneutici di cui all&#8217;articolo 1362 c.c., in quanto applicati non per interpretare il testo contrattuale, bensi&#8217; per modificarlo mediante la sostituzione di clausole ad esso estranee; falsa applicazione al caso di specie del principio di cui alla sentenza n. 7206 del 9.7.1999; carente ovvero insufficiente motivazione in ordine alla possibilita&#8217; di ricorrere al contratto preliminare di compravendita al fine di integrare atti pubblici successivi, posto che la sopravvivenza della disciplina del preliminare puo&#8217; configurarsi solo per volonta&#8217; espressa delle parti; che, nella specie, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, i contratti definitivi disciplinavano completamente le obbligazioni delle parti senza alcuna omissione; il precedente giurisprudenziale(Cass. n. 7206/1999) citato al riguardo dai giudici di appello esulava, quindi, dal caso in esame;</p>
<p>4) erronea, carente motivazione sul comportamento delle parti successivo al rogito del (OMISSIS); la Corte di merito aveva ritenuto che il lungo silenzio (fino all&#8217;ottobre 1991) serbato dagli acquirenti in ordine ai pretesi diritti sulla parte di scoperto in godimento esclusivo della (OMISSIS), implicasse &#8220;la presumibile consapevolezza&#8221; dell&#8217;assenza del diritti medesimi e l&#8217;implicita conferma che la volonta&#8217; dei contraenti, con riferimento all&#8217;area esterna, fosse stata quella gia&#8217; manifestata nel preliminare (pag. 17 sent. imp.), omettendo di valutare che la (OMISSIS) aveva ammesso &#8220;essere stata spostata la rete di divisione dello scoperto quale primo passo attuativo della volonta&#8217; comune&#8221;.</p>
<p>Con il secondo ricorso relativo all&#8217;impugnazione della sentenza definitiva n. 34/08, i ricorrenti ripropongono le medesime censure di cui al primo ricorso, formulando, ex articolo 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: &#8220;se, in ipotesi di stipulazione di contratto definitivo successivo a contratto preliminare sia possibile, anche in assenza di espressa volonta&#8217; in tal senso, sia possibile utilizzare il contenuto del contratto preliminare, al fine di integrare gli obblighi e/o pattuizioni di cui al contratto definitivo di compravendita, con nuovi obblighi in quest&#8217;ultimo omessi, assenti ovvero non riprodotti, eventualmente anche mediante ricorso ai criteri interpretativi sussidiari di cui all&#8217;articolo 1362 c.c.: se sia possibile interpretare detto contratto definitivo ricorrendo ai principi interpretativi sussidiari di cui all&#8217;articolo 1362 c.c., anche qualora il criterio principale (significato letterale) sia sufficiente all&#8217;individuazione della comune intenzione delle parti&#8221;.</p>
<p>Va, preliminarmente disposta, ex articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.</p>
<p>Il ricorso avverso la sentenza non definitiva e&#8217; fondato.</p>
<p>I motivi, per la loro evidente connessione logica, comportando analoghe considerazioni motivazionali, possono essere trattati congiuntamente.</p>
<p>La fondatezza delle censure si fonda, essenzialmente, sulla distinzione tra contratto preliminare di vendita e contratto definitivo, nel senso che quest&#8217;ultimo costituisce l&#8217;unica fonte dei diritti e delle obbligazioni voluti dalle parti e non mera ripetizione del primo, considerato che il contratto preliminare determina solo l&#8217;obbligo reciproco delle parti alla stipulazione del definitivo, la cui disciplina puo&#8217; anche divergere da quella del preliminare salvo che i contraenti ne abbiano espressamente previsto la sopravvivenza.</p>
<p>Consegue che, in sede di interpretazione del contratto definitivo, il giudice di merito non e&#8217; tenuto a valutare il comportamento delle parti, ex articolo 1362 c.c., comma 2, ne&#8217; a prendere in considerazione il tenore del contratto preliminare al fine di identificare il contenuto delle determinazioni definitive delle parti (Cass. n. 5635/2002; n. 9197/99; n. 7206/99; n 6402/1994). Costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nel silenzio del contratto definitivo, la presunzione di conformita&#8217; del contratto stesso alla volonta&#8217; delle parti, in parte differente da quella espressa nel preliminare, puo&#8217; essere vinta solo dalla prova,risultante da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili, di un accordo posto in essere dalle medesime parti, contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono. In tal caso e&#8217; possibile accertare la volonta&#8217; negoziale delle parti valutando anche il contenuto del preliminare (Cass. n. 9063/2012; n. 233/2007; n. 15585/2007; 7206/99).</p>
<p>Orbene, nella specie, tale accordo non e&#8217; stato dedotto o provato dalla (OMISSIS) ne&#8217; il preliminare conteneva clausole aventi una loro autonomia rispetto a quelle del definitivo ed in questo non riportate. In tale situazione era precluso al giudice di appello modificare la volonta&#8217; espressa dalle parti nel contratto definitivo mediante il richiamo al &#8220;comportamento complessivo&#8221; delle parti e ad una pattuizione riportata nel preliminare, concernente l&#8217;individuazione del bene alienato ed, in particolare, delle quote di &#8220;scoperto condominiale&#8221; spettanti alle parti. Al riguardo la Corte territoriale ha ritenuto &#8220;generica e di stile&#8221; la clausola del contratto definitivo con cui veniva trasferita &#8220;la comproprieta&#8217; delle porzioni in condominio dello stabile ed in particolare il suolo coperto e scoperto&#8230;&#8221;, senza adeguata motivazione sul punto, sulla base, soprattutto,del &#8220;comportamento delle parti&#8221;, non tenendo conto del chiaro tenore letterale di detta clausola e del carattere tecnico-giuridico dell&#8217;espressione adoperata (trasferimento in comproprieta&#8217;), in violazione, quindi, dei criteri ermeneutici di cui dell&#8217;articolo 1362 c.c., secondo cui occorre attribuire rilievo fondamentale al senso letterale delle espressioni riportate in contratto senza ricorrere ai criteri sussidiari, quali il comportamento delle parti.</p>
<p>Va aggiunto che detto comportamento, ove trattasi di interpretare contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, non puo&#8217; evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell&#8217;atto scritto medesimo in quanto ne deriverebbe la creazione di una volonta&#8217; diversa da quella da esso risultante (Cass. n. 5635/02; n. 7416/2000; n. 6214/99). La Corte di merito non ha, inoltre, tenuto conto della sia pure parziale diversita&#8217; delle parti del contratto definitivo rispetto al preliminare sicche&#8217; l&#8217;interpretazione della volonta&#8217; contrattuale dell&#8217;atto pubblico di vendita poteva riferirsi solo alle medesime parti intervenute in tale atto, spettando, comunque, al notaio rogante tradurre, alla propria presenza, in termini giuridico &#8211; formali, la loro volonta&#8217;, nella immediatezza della relativa manifestazione, rendendone edotti i dichiaranti prima della sottoscrizione dell&#8217;atto notarile, al fine di consentire loro di verificare la fedele riproduzione documentale della volonta&#8217; contrattuale manifestata.</p>
<p>Alla stregua delle ragioni esposte va accolto il ricorso avverso la sentenza non definitiva; rimane assorbito l&#8217;altro ricorso avverso la sentenza definitiva in quanto subordinato all&#8217;esito del primo e riproducente le medesime esaminate. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell&#8217;articolo 384 c.p.c. la causa puo&#8217; essere decisa nel merito nel senso del rigetto dell&#8217;appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza non definitiva n. 2037/1999 e quella definitiva n. 3739/2002, pronunciate dal Tribunale di Venezia, rispettivamente in data 26.8.1999 e 16.12.2002, con conseguente conferma delle sentenze stesse.</p>
<p>Ricorrono giusti motivi, considerata la complessita&#8217; delle questioni trattate e la loro divergente soluzione nei due gradi del giudizio di merito, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita&#8217; e del giudizio di appello.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso avverso la sentenza non definitiva;dichiara assorbito l&#8217;altro ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l&#8217;appello e conferma le sentenze di primo grado;</p>
<p>dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di legittimita&#8217; e del giudizio di appello</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20556</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[frazionamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Da quale punto deve partire il giudice per decidere in materia di apposizione dei confini?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14924/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato RUBINETTI Lorenzo;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato PACE DONATO Antonio;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 82/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di POTENZA, depositata il 25/03/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione dei 12-9-1985 (OMISSIS), premesso di essere proprietaria, in forza di atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) stipulato con la (OMISSIS) s.r.l., di un fabbricato per civile abitazione sito in (OMISSIS), dotato di due aree da destinare a giardino, rispettivamente di mq. 184 e 138, assumeva che (OMISSIS), nell&#8217;eseguire alcuni lavori nella proprieta&#8217; confinante, aveva occupato suolo di proprieta&#8217; dell&#8217;istante. L&#8217;attrice, pertanto, conveniva in giudizio il (OMISSIS), chiedendo che venisse determinato l&#8217;esatto confine tra le due proprieta&#8217;, con condanna del convenuto al ripristino dei diritti lesi, anche con modifica dello stato dei luoghi.</p>
<p>Nel costituirsi, il (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di avere acquistato dalla (OMISSIS) s.r.i l&#8217;immobile a confine con la proprieta&#8217; della (OMISSIS) nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trovava, e di non avere affatto invaso aree di proprieta&#8217; dell&#8217;attrice.</p>
<p>Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa di (OMISSIS), moglie del (OMISSIS) in regime di comunione dei beni.</p>
<p>Con sentenza depositata il 18-3-2002 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda, escludendo, sulla base delle risultanze della seconda consulenza tecnica d&#8217;ufficio espletata, che i confine esistente tra le aree a giardino, poste a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti avesse subito mutamenti a seguito di non riscontrati lavori posti in essere dai convenuti.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponeva appello l&#8217;attrice.</p>
<p>Con sentenza depositata il 25-3-2005 la Corte di Appello di Potenza rigettava il gravame.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS), sulla base di tre motivi.</p>
<p>(OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre (OMISSIS) non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell&#8217;articolo 950 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di Appello ha fatto proprie le conclusioni del secondo C.T.U., ignorando i titoli di proprieta&#8217; delle parti, i quali fanno espresso riferimento al frazionamento allegato al rogito (OMISSIS) del (OMISSIS), che, pertanto, costituisce parte sostanziale degli stessi.</p>
<p>Il motivo e&#8217; privo di fondamento.</p>
<p>Con riferimento alla prova richiesta per l&#8217;accertamento dell&#8217;esatto confine tra due fondi (articolo 950 c.c., comma 2), questa Corte ha piu&#8217; volte avuto modo di affermare che solo la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, rivestendo, nella relativa indagine, importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore negozialmente vincolante (Cass. 5-7-2006 n. 15304; Cass. 15-7-2002 n. 10234; Cass. 17-5-2001 n. 6770). In materia di regolamento di confini, pertanto, l&#8217;elemento primario di prova per l&#8217;individuazione dei confine e&#8217; rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volonta&#8217; negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386). In particolare, e&#8217; stato puntualizzato che le schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono, di norma, dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell&#8217;atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare l&#8217;oggetto materiale del negozio (Cass. 28-11-1996 n. 10611).</p>
<p>Nella specie, la Corte di Appello si e&#8217; attenuta agli enunciati principi, avendo proceduto alla determinazione del confine tra i fondi delle parti sulla base di elementi desunti dai rispettivi titoli di provenienza (derivati dalla suddivisione dell&#8217;originario appezzamento appartenente alla comune venditrice (OMISSIS) s.r.L.) e, in particolare, dalle denunce al catasto edilizio urbano fatte in data 13-12-1976 e dalle piante ad esse allegate, che, in quanto richiamate negli atti di acquisto di entrambe le parti, assumono valore negoziale vincolante per le stesse.</p>
<p>Il giudice di merito, pertanto, e&#8217; correttamente pervenuto alla identificazione della linea di confine sulla base di elementi desunti dagli stessi atti di compravendita stipulati dalle parti, che, secondo quanto accertato in punto di fatto nella sentenza impugnata, hanno riguardato beni individuati e perimetrali nelle menzionate denunce al catasto edilizio urbano del 13-12-1976.</p>
<p>2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 1363 c.c., in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, articolo 7. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nei rispettivi rogiti di acquisto sia la (OMISSIS) che i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) non hanno fatto riferimento al contenuto della scheda di accatastamento M1 del 13/12/1976, bensi&#8217; esclusivamente al frazionamento delle particelle delimitanti le aree a giardino allegato al rogito del (OMISSIS). La Corte di Appello, inoltre, non ha considerato che il rogito della (OMISSIS), al pari di quello dei coniugi confinanti, concerneva l&#8217;acquisto a misura di una superficie di mq. 184 + 138 di giardino, la cui fonte andava necessariamente ricercata nel frazionamento di riferimento e non nella scheda M1. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, articolo 7, infatti, richiedeva che, qualora il trasferimento, a misura e non a corpo, avesse luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento doveva essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitavano i relativi diritti.</p>
<p>Il motivo deve essere disatteso.</p>
<p>Le doglianze mosse si risolvono, in buona sostanza, in mere censure di merito avverso il giudizio espresso dalla Corte di Appello, la quale, nell&#8217;esaminare i due atti di acquisto, ha accertato che gli stessi contengono un preciso riferimento alle denunce del catasto urbano fatte in data 13-12-1976 ed alle piante ad esse allegate, le quali, pertanto, costituiscono la rappresentazione grafica dell&#8217;oggetto delle vendite.</p>
<p>E&#8217; noto, peraltro, che in tema di interpretazione del contratto, l&#8217;accertamento della volonta&#8217; degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un&#8217;indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento e&#8217; censurabile in sede di legittimita&#8217; soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l&#8217;&#8221;iter&#8221; logico seguito dal giudice per attribuire all&#8217;atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest&#8217;ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si e&#8217; realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell&#8217;obiettiva deficienza e contraddittorieta&#8217; del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 27-1-2006 n. 1754).</p>
<p>Nella specie, la ricorrente ha lamentato in modo del tutto generico la violazione dell&#8217;articolo 1363 c.c., limitandosi, in concreto, a contrapporre alla interpretazione data dal giudice di merito alla volonta&#8217; manifestata dalle parti nei due atti di compravendita una diversa interpretazione a se&#8217; favorevole. Si tratta, all&#8217;evidenza, di una censura che, cosi&#8217; come formulata, risulta inammissibile.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche&#8217; dell&#8217;omessa e insufficiente motivazione, per avere la Corte di Appello erroneamente fatto proprie le risultanze della seconda consulenza tecnica d&#8217;ufficio, nella quale il C.T.U., pur avendo riconosciuto che dal raffronto dello stato di fatto con la mappa terreni si riscontravano delle variazioni di confine in danno della (OMISSIS), aveva fatto riferimento alla denuncia del Mod. 1 invece di rintracciare la mappa terreni.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>La Corte di Appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante la circostanza rappresentata dal C.T.U., secondo cui, prima della stipula degli atti, si era avuta una discordanza in danno della proprieta&#8217; (OMISSIS) tra la mappa del Catasto terreni e quelle del N.C.E.U. Essa ha spiegato, con argomentazioni immuni da vizi logici, che cio&#8217; che rileva e&#8217; che gli atti di acquisto di entrambe le parti abbiano fatto preciso riferimento alle denunce nel catasto urbano ed alle piante ad esse allegate, che in tal modo sono divenute esplicative per l&#8217;identificazione delle proprieta&#8217;. E, poiche&#8217; dai rilievi effettuati in loco dal C.T.U. non e&#8217; emerso alcun cambiamento planimetrico ne&#8217; altimetrico dello stato dei luoghi, del tutto congruente e consequenziale appare la conclusione della Corte territoriale, secondo cui il confine esistente tra le aree a giardino a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti in causa non ha subito mutamenti a seguito di lavori effettuati dagli appellati, di cui, peraltro, nella sentenza impugnata e&#8217; stata acclarata l&#8217;inesistenza.</p>
<p>Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, essendo la decisione impugnata sorretta da un&#8217;adeguata e congrua motivazione, che vale a dar conto degli elementi sui quali il giudice di merito, al quale e&#8217; istituzionalmente riservata la valutazione delle risultanze probatorie, ha fondato il proprio convincimento.</p>
<p>4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal controricorrente (OMISSIS), liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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